Giugno 2014
Bollettino Informativo Clienti
Studio Tecnico Per. Ind.
Da Frè Ing. Corrado
Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale
- Argomenti SCADENZE
30
GIUGNO
2014
scadenza
del
pagamento
del
contributo
annuale
SISTRI,
ulteriore
riduzione dei soggetti
obbligati
30 GIUGNO 2014,
provincia di Treviso:
scadenza
della
comunicazione
biennale consumo oli
ALIMENTI
Divieto di vendita di
alcolici ai minorenni
Veneto: nuove modalità di erogazione
della formazione e ex libretto sanitario
Friuli
Venezia
Giulia:
corsi
haccp
obbligatori
ENERGETICA
Dal 1° Giugno 2014 Scatta l'obbligo di
nuovi documenti per la certificazione
dell'efficienza
tutti
gli
impianti
di
climatizzazione e riscaldamento
AGRICOLTURA
Adeguamento dei trattori agricoli e
forestali
SCADENZE
30 GIUGNO 2014 scadenza del pagamento del
contributo annuale SISTRI, ulteriore riduzione
dei soggetti obbligati
Il DM 24 aprile 2014, n. 126 ha
rivisto l’obbligatorietà dell’iscrizione
al Sistri per alcune tipologie di
imprese e ha introdotto alcune
semplificazioni amministrative per la
gestione del sistema.
Queste le principali novità:
- obbligo dell’adesione al Sistri solo
per le imprese e gli
enti
produttori
di
iniziali
di
rifiuti
speciali pericolosi con
più di 10 dipendenti.
L’obbligo vige inoltre
per tutte le imprese
che trattano i rifiuti
urbani in Campania.
Invece per le imprese
agricole
e
quelle
produttrici iniziali di
rifiuti da attività di
pesca professionale e
acquicoltura, se conferiscono i rifiuti
pericolosi nei circuiti organizzati di
raccolta, anche se con un numero di
dipendenti maggiore di 10, sono
esonerate dall’obbligo di iscrizione.
- regole più dettagliate per gli
operatori del trasporto intermodale,
cioè i soggetti cui i rifiuti sono affidati
in attesa della loro successiva presa
in carico da parte dell’impresa di
trasporto incaricata.
- per tutte le imprese obbligate, la
data finale per il versamento del
contributo annuale al Sistri viene
posticipata dal 30 aprile (DM
52/2011) al 30 GIUGNO 2014.
Da evidenziare che anche se alcune
imprese fossero state esonerate dal
Sistri
dovranno
continuare
a
compilare le normali dichiarazione
ambientali.
Fonte: CCIAA Vicenza
martedì 3 giugno 2014
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Bollettino Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale
30 GIUGNO 2014, provincia di Treviso:
scadenza della comunicazione biennale
consumo oli
Le aziende che il 31/05/2012
avevano aderito all’Autorizzazione di
carattere generale alle emissioni in
atmosfera ai sensi del D.Lgs.3 Aprile
2006 n.152 Parte V, art.272 comma
2” per l’attività di “lavorazioni
meccaniche dei metalli con consumo
complessivo di olio (come tale o
come
frazione
oleosa
nelle
emulsioni) uguale o superiore a 500
kg/anno”
devono
effettuare
la
comunicazione biennale dei consumi
di olio entro il 30 Giugno 2014.
ALIMENTI
Divieto di vendita di alcolici ai minorenni
Sulla G.U. n. 263 del 10 novembre
2012 è stata pubblicata la legge 8
novembre 2012, n. 189 che ha
convertito
il
decreto-legge
13
settembre
2012,
n.
158
(“Disposizioni
urgenti
per
promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela
della salute”). Le nuove norme
modificano la vecchia legge sulla
materia
(L.n.125/2001)
introducendovi il nuovo art.14-ter:
Art.14-ter. (Introduzione del divieto
di vendita di bevande alcoliche a
minori)
1. Chiunque vende bevande alcoliche
ha l'obbligo di chiedere all'acquirente
l'esibizione di un documento di
identità, tranne nei casi in cui la
maggiore età dell'acquirente sia
manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca
reato,
si
applica
la
sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a
1000 euro a chiunque vende
bevande alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto è commesso più
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di una volta si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a
2000 euro con la sospensione
dell'attività per tre mesi".
Fonte: Ampilo
Nessuna
differenza
tra
somministrazione e vendita: ai minori
non può essere fornito alcol
Con la risoluzione 18512/13, il
Ministero dello Sviluppo Economico
ha ritenuto che non ci possano
essere interpretazioni differenti delle
varie norme. Negozi e bar non
possono, in generale, «fornire»
bevande alcoliche ad un minorenne.
La risoluzione diffonde la nota del
Ministero dell’Interno con la quale è
stato confermato e chiarito quanto
sostenuto
dal
Ministero
dello
Sviluppo Economico in materia di
divieto di vendita di bevande
alcoliche ai minori (d.l. n. 158/2012,
convertito con legge n.189/2012, n.
189 – Art. 7, comma 3-bis). La
norma ha introdotto, a integrazione
della legge quadro in materia di alcol
e di problemi correlati, legge n.
125/2001, l’obbligo di informarsi
sulla maggiore età dell’acquirente
per chi vende bevande alcoliche.
Fonte: Luceraweb
Veneto: nuove modalità di erogazione della
formazione e ex libretto sanitario
Formazione degli addetti del settore
alimentare (ex libretti sanitari) - La
legge regionale 19 marzo 2013 n.2
"Norme di semplificazione in materia
di igiene, medicina del lavoro, sanità
pubblica e altre disposizioni per il
settore sanitario" in vigore dal 23
marzo 2013, ha introdotto alcune
importanti modifiche all'ordinamento
in
materia
di
formazione
del
personale addetto alla manipolazione
degli alimenti, prevedendo all'art.5
Determinazioni
in
materia
di
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Bollettino Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale
produzione e vendita di sostanze
alimentari e bevande:
L'obbligo
di
formazione
e
informazione previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge
regionale 19 dicembre 2003, n. 41
“Disposizioni
di
riordino
e
semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2003 in materia
di prevenzione, sanità, servizi sociali
e sicurezza pubblica” viene sostituito
dalla formazione impartita dal datore
di
lavoro
o
dal
responsabile
dell'attività
lavorativa
di
manipolazione
alimentare,
che
riveste il ruolo di operatore del
settore alimentare (OSA), ovvero
con
altre
soluzioni
individuate
nell'ambito della vigente normativa
(personale esterno). Tali procedure
devono
essere
opportunamente
rinnovate
ogni
qualvolta
sopraggiungano variazioni del ciclo
produttivo.
Tale
formazione
deve
essere
documentata ed esibita agli organi di
controllo che ne facciano richiesta.
Fonte: Ulss20 Verona
Friuli Venezia Giulia: corsi haccp obbligatori
La Regione Friuli Venezia Giulia ha
stabilito modalità specifiche per la
formazione di quanti operano nel
settore
alimentare
sopprimendo
l’obbligo del cd. “libretto di idoneità
sanitaria”
e
disponendo
la
formazione
degli
addetti
alla
manipolazione dei prodotti alimentari
e dei responsabili dei sistemi HACCP
delle imprese.
In particolare sono stati distinti due
percorsi formativi:
Formazione in igiene degli alimenti e
delle lavorazioni:
Destinato a tutti coloro che svolgono
operazioni
di
produzione,
manipolazione,
preparazione,
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somministrazione e distribuzione di
alimenti.
Deve avere una durata di almeno 3
ore e deve essere rinnovato con
frequenza biennale.
Tale corso deve essere effettuato da
parte di tutti gli addetti al settore
alimentare.
Formazione in materia di HACCP:
Destinato agli operatori responsabili
della gestione e dell’applicazione
delle procedure basate sui principi
dell’HACCP, generalmente il legale
rappresentante
dell’Impresa
alimentare
o
una
persona
espressamente
delegata.
Tale
percorso formativo, per le attività di
somministrazione (bar, caffetterie,
osterie,
ristoranti,
pizzerie,
somministrazione ambulante, ecc.) e
per le imprese di produzione,
trasformazione e somministrazione
complessa (ristorazione collettiva,
banqueting e catering, panifici,
pasticcerie, gelaterie, macellerie,
gastronomie, pescherie, ecc.).
Deve avere una durata minima di 8
ore e deve essere rinnovato con
frequenza quinquennale.
Entrambi
i
percorsi
formativi
prevedono il superamento di un test
finale volto a valutare il grado di
apprendimento.
Fonte: Leochimica
ENERGETICA
Dal 1° Giugno 2014 Scatta l'obbligo di nuovi
documenti per la certificazione dell'efficienza
tutti gli impianti di climatizzazione e
riscaldamento
Da domenica 1° giugno cambiano i
documenti che certificano l'efficienza
tutti gli impianti di climatizzazione
invernale e/o estiva installati in
luoghi pubblici o privati.
È quanto stabilito dal decreto 10
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Bollettino Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale
febbraio 2014 del ministero dello
Sviluppo
Economico
intitolato
"Modelli di libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di
efficienza energetica di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
n.74/2013".
Le novità in vigore dal 1° giugno
sono sostanzialmente due:
1. tutti gli impianti, sia esistenti che
di nuova installazione, dovranno
essere muniti di un nuovo libretto
di impianto;
2. al momento degli interventi di
manutenzione e controllo dovrà
essere compilato il “Rapporto di
efficienza energetica” per gli
apparecchi
di
climatizzazione
invernale
di
potenza
utile
nominale maggiore di 10KW e di
climatizzazione estiva di potenza
utile nominale maggiore di 12 KW
con o senza produzione di acqua
calda sanitaria.
Fonte: Quifinanza
AGRICOLTURA
Adeguamento dei trattori agricoli e forestali
L’INAIL qualche anno fa ha emanato
una linea giuda che ricorda quanto
imposto dal D.Lgs. 81/08, nel suo
allegato V, sull’adeguamento dei
trattori agricoli e forestali. A seguito
alcune parti salienti al fine di
verificare aderenza alla norma dei
propri mezzi.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza
contro il ribaltamento
Nel caso in cui il trattore sia
sprovvisto di un dispositivo di
protezione
in
caso
di
capovolgimento, l’adeguamento ai
requisiti di cui al punto 2.4 della
parte II dell’Allegato V al D. Lgs.
81/08
può
essere
effettuato
installando:
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•
•
•
•
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dispositivi di protezione in caso di
capovolgimento
conformi
alla
linea
guida
nazionale
“Adeguamento dei trattori agricoli
o forestali ai requisiti minimi di
sicurezza” dell’ISPESL
dispositivi di protezione omologati
per lo specifico modello di
trattore;
dispositivi
di
protezione
rispondenti
alle
direttive
comunitarie ovvero codici OCSE di
riferimento;
dispositivi di protezione progettati
ad hoc per il modello di trattore in
esame.
Altri requisiti
Importante è adeguare il mezzo
anche agli altri requisiti di sicurezza
quali che riguardano:
• Protezioni di elementi mobili
• Protezioni di parti calde
• Zavorre
• Silenziatore
• Accesso al posto di guida
• Comandi
• Parabrezza ed altri vetri
• Sedile del conducente
• Sedile del passeggero
• Dispositivo retrovisore
• Tergicristallo
• Dispositivi di illuminazione e
segnalazione luminosa
Fonte: Inail
Lo Studio, cogliendo l’occasione per porvi i
più cordiali saluti, rimane a disposizione per
ogni chiarimento.
Da Frè Ing. Corrado
Studio Tecnico Per. Ind. Da Frè Ing. Corrado
Via Fontane, 2/A 31020 SAN VENDEMIANO (TV)
Via Roma, 16/C
31043 FONTANELLE (TV)
cel. (333) 1529936
Tel. (0438) 777990
-
e-fax (02)700506395
e-mail [email protected] - web: www.studiodafre.it
Si prega di consultare lo studio per le scadenze
riportate all'interno della presente circolare in quanto
soggette a possibili variazioni.
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