PROVINCIA DI BOLOGNA SETTORE AMBIENTE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Affidamento di un servizio di ispezioni periodiche, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 della L. 10/91 e del DPR 412/93 e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, degli impianti termici esistenti nel territorio provinciale di Bologna, escluso i comuni di Bologna ed Imola, tese ad accertare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti stessi al fine di attestarne il rispetto delle norme vigenti. CIG: 3942964CD0 – CUP: G59E12000020003 Articolo 1 Oggetto dell'appalto Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio per l’effettuazione delle ispezioni periodiche necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici localizzati nei comuni del territorio provinciale di Bologna, ad esclusione dei comuni di Bologna e di Imola, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 della L. 10/91, del D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 e dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., articoli 7 , 9, 12 e secondo le modalità di cui all’allegato L del medesimo D.Lgs. 192/2005. L'importo a base di gara (ribassabile) è fissato in € 743.800,00 per il biennio (al netto dell'aliquota IVA). Gli oneri di sicurezza sono pari a € 0. Articolo 2 Durata del servizio Il contratto avrà validità di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto agli stessi patti e condizioni e nella stessa forma per un massimo di ulteriori 24 mesi. Articolo 3 Disciplina normativa dell'appalto I rapporti tra la Provincia di Bologna e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati: • dal D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii. • dal Regolamento dei contratti della Provincia di Bologna riportato sul sito internet www.provincia.bologna.it; 1 • • dalle disposizioni di cui al presente capitolato; dal Codice Civile. Articolo 4 Normativa della materia oggetto dell'appalto Le ispezioni periodiche degli impianti termici devono essere eseguiti in conformità a tutte le normative in vigore e con quelle che potrebbero essere emanate durante il periodo di validità della presente convenzione. In particolare si devono osservare le disposizioni contenute nelle seguenti normative: LEGGE 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia; • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; • DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"; • DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia; • Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 387 del 18 marzo 2002, “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” che contiene p rime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi del comma 5 art.30 del Dlgs. 112/98”; • Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 4 marzo 2008 che ha disposto le modalità di gestione e manutenzione degli impianti termici riarticolando le procedure su scala locale; • Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1362 del 20 settembre 2010, modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di assemblea legislativa n. 156/2008; • Norma UNI-CIG 10389; • Deliberazione della Giunta della Provincia di Bologna n. 458 del 13 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni. • Articolo 5 Specifiche tecniche 5.1 Disposizioni generali L'Amministrazione Provinciale di Bologna si propone di affidare all'Appaltatore lo svolgimento delle ispezioni periodiche degli impianti termici esistenti di competenza provinciale (ovvero gli 2 impianti termici e localizzati in comuni del territorio provinciale di Bologna con numero di abitanti inferiore a 40.000), teso ad accertare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti stessi al fine di attestare il rispetto delle norme in vigore. Il competente Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni del Settore Ambiente della Provincia di Bologna verifica la corretta attuazione di quanto disposto dalle normative in materia vigenti nell’ambito del profilo definito dal presente capitolato e si impegna: a) a fornire periodicamente all’Appaltatore l’elenco degli impianti termici da sottoporre a ispezione; b) a controllare che il servizio attribuito all’Appaltatore sia eseguito nei modi e nei tempi, ove previsti, indicati nel presente documento nonché ai necessari riscontri per il pagamento delle prestazioni eseguite dallo stesso. In particolare, tra i compiti affidati rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) esecuzione delle ispezioni periodiche previste dall'art. 12 del D.Lgs 192/2005, secondo le disposizioni di cui all’allegato L, commi 12 e seguenti del medesimo D.Lgs. 192/2005 come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 311/2006 (allegato al presente Capitolato); b) osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 81 del 9/4/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; c) controllo del personale e del buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere impiegate nelle ispezioni. L’Appaltatore dovrà impiegare, nell’esecuzione delle ispezioni, personale avente i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e in particolare quelli indicati nell’allegato I del 3 decreto 21/12/1999, n. 5511 e ai sensi della delibera Regionale n. 387 del 18/03/2002, allegato B “Requisiti minimi e incompatibilità degli organismi esterni incaricati delle verifiche” 2. I verificatori designati dal vincitore della presente gara dovranno rilasciare una dichiarazione giurata, in duplice copia originale, redatta secondo le norme del D.P.R. 445/2000 ed intestata alla Provincia di Bologna, dalla quale deve risultare che nello svolgimento dell'attività di ispezione non sussistono conflitti di interesse fra gli utenti ed il verificatore, ed in particolare che quest'ultimo non ha svolto, e si obbliga a non svolgere in futuro, per tutta la durata dell'incarico, l'attività di manutentore/installatore, né di consulente nei confronti degli utenti sottoposti alla sua attività di verifica ispettiva. Nella dichiarazione predetta il verificatore deve dichiarare di essere a conoscenza che l'attività per la quale gli sarà conferito il relativo incarico per conto della Provincia ha le ALLEGATO I del decreto 21/12/1999, n. 551: REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE 1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. 2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, ne' il mandatario di una di queste persone. 3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresi' avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie. 5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti: a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica; b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli; c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati. 6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere ne' dal numero delle verifiche effettuate ne' dai risultati di tali verifiche. 7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. 8. Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale. 1 ALLEGATO B della delibera Regionale n. 387 del 18/03/2002: REQUISITI MINIMI E INCOMPATIBILITA' DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE. 2 1. Gli Enti Locali nell'affidare ad organismi esterni l'incarico delle verifiche sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, si accertano che il personale incaricato di eseguire le stesse abbia una professionalità tale da consentire la corretta informazione dei cittadini sulle norme che regolano la manutenzione e l'esercizio degli impianti e lo sviluppo di comportamenti individuali atti a favorire il risparmio energetico. 2. Detto personale, inoltre deve possedere, in attesa della definizione di un sistema di accreditamento regionale, almeno uno dei seguenti requisiti: • l'attestato per il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall’ENEA ovvero dalla Regione o dagli Enti Locali ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali che la legge n. 46/90 prevede per poter svolgere la funzione di responsabile tecnico di una ditta abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, di cui alle lettere c) ed e), art. 1, a seguito del superamento di un 4 caratteristiche della pubblica funzione ai sensi dell'art. 357 c.p. e pertanto egli riveste la qualifica di “Pubblico Ufficiale”. Inoltre, il verificatore deve dichiarare che si impegna ad effettuare le verifiche operando con professionalità, oltre che con la massima cortesia e collaborazione con il responsabile dell'impianto da sottoporre a ispezione. Una copia della suddetta dichiarazione sarà trattenuta dall'Appaltatore e l'altra, a cura di questo, sarà consegnata, prima dell'inizio dell'attività ispettiva, alla Provincia medesima. Il rilascio della predetta dichiarazione è condizione essenziale senza la quale il relativo incarico non può essere conferito all'Appaltatore. I verificatori designati dal vincitore della presente gara dovranno partecipare, prima dell'avvio delle verifiche, ad un apposito corso preparatorio allo svolgimento delle funzioni loro attribuite, a cura e spese dell'Appaltatore, della durata complessiva di almeno 4 ore (anche ripartite in più giorni), destinato a fornire loro un indirizzo unitario circa le modalità di approccio agli utenti di impianti termici, onde garantire un comportamento univoco dei verificatori stessi. La partecipazione al corso è gratuita e non remunerata ed è obbligatoria per i verificatori stessi . Il personale, durante l’esecuzione delle verifiche, dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, contenente, oltre al logo della Provincia e dell'aggiudicatario, la fotografia e il nome e il cognome del verificatore. Il fac-simile della tessera di riconoscimento dovrà essere approvato preventivamente dalla Provincia di Bologna. Detta tessera dovrà essere, a cura del verificatore stesso, tenuta esposta in modo ben visibile all'utente durante tutto il corso della verifica. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Provincia di Bologna i nominativi del personale impiegato nelle verifiche ispettive, dando notizia di ogni variazione che dovesse intervenire. accertamento di idoneità tecnica effettuato dopo aver seguito specifici corsi; • l'iscrizione agli appositi elenchi, conservati presso le camere di commercio, dei soggetti abilitati alle verifiche, secondo il DM 6 aprile 2000, con riferimento agli impianti di cui alla lett. c), impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed alla lett. e), impianti per l’utilizzazione ed il trasporto del gas, dell’art. 1 della legge n. 46/90. 3. L’organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore né il responsabile delle operazioni di gestione, manutenzione e controllo delle caldaie e degli apparecchi sottoposti alla verifica pubblica, né il mandatario di una di queste persone. 4. L’organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere i distributori, né i fornitori di energia degli impianti di riscaldamento sottoposti alla verifica pubblica, né il mandatario di una di queste persone. 5. L’organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni od incentivi che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 6. L’organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi conferiti. 7. L’organismo deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. 8. Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto professionale. 5 L’Appaltatore, per l’esecuzione delle verifiche ispettive, nomina un proprio coordinatore tecnico con i seguenti compiti: • costituire il punto di riferimento tecnico per la Provincia di Bologna; • coordinare il personale impiegato nell’esecuzione delle ispezioni e distribuire le verifiche; • controllare il corretto andamento dell’attività; • redigere un consuntivo periodico delle verifiche eseguite e inviarlo al competente ufficio per la fatturazione; 5.2 DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE Ciascuna verifica ispettiva degli impianti termici della provincia deve essere preceduta dalla definizione di un apposito calendario che rispetti le seguenti fasi: a) La Provincia di Bologna definisce il programma di ispezioni da effettuare, informandone anticipatamente il coordinatore tecnico dell'Appaltatore; b) La Provincia provvede a comunicare all’appaltatore, con cadenza mensile, l'elenco degli impianti da sottoporre a verifica; c) L'appaltatore provvede a inviare, a sue spese, agli utenti interessati una lettera raccomandata A.R. mediante la quale l’utente viene informato individualmente della verifica cui sarà assoggettato, programmando con congruo anticipo (almeno 30 giorni di calendario), salvo comprovati impedimenti di natura tecnico organizzativa, il giorno e l’ora precisi (con una flessibilità massima, positiva o negativa, di un’ora) in cui questa avrà luogo e prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare al massimo 2 (due) variazioni dell’appuntamento prefissato per venire incontro alle esigenze dell’utente, purché queste siano comunicate dagli interessati a mezzo telefono, e-mail, fax o telegramma almeno 3 giorni di calendario prima della data fissata dall’Appaltatore. Le verifiche potranno essere effettuate nei giorni lavorativi e deve essere assicurata, almeno agli utenti che ne facciano richiesta, la disponibilità ad effettuare la verifica il sabato. Eventuali deroghe sono ammesse solo ed esclusivamente per venire incontro a specifiche richieste, debitamente documentate, da parte degli utenti e comunque previo consenso del verificatore incaricato. L'appaltatore provvede a comunicare all'interessato, con le modalità concordate con la Provincia, la data e l’ora dell’ ispezione. Allegato a tale comunicazione viene inviato il modulo per eventuale delega del responsabile dell'impianto. d) Sarà cura dell'appaltatore nella fissazione degli appuntamenti evitare ogni possibilità di interferenza3 durante l'esercizio delle verifiche. e) Nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato e lo comunichi tempestivamente il verificatore incaricato dovrà direttamente provvedere a ridefinire un nuovo appuntamento con l’interessato. 5.3.GESTIONE OPERATIVA DELLE VERICHE ISPETTIVE I verificatori incaricati, una volta recatisi sul luogo dove dovrà essere effettuato la verifica, dovranno: 3 Si intende per “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori diversi (da “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi” ad opera della Conferenza delle Regioni, 20 marzo 2008. 6 1) controllare la documentazione prevista dal DPR 412/93 e s.m.i e cioè il libretto d’impianto o di centrale, i moduli F o G (Allegato F e G al D.Lgs. 192/2005, Allegati 10 e 11 della DGR n. 1362 del 20 settembre 2010), 2) eseguire il controllo secondo le modalità previste dalla norma UNI 10389-1:2009; 3) eseguire il controllo senza mettere mano, anche per una semplice regolazione, all’impianto; 4) compilare in triplice copia il Rapporto di prova; 5) consegnare copia del Rapporto di prova all’utente, 6) diffidare per iscritto l'utente alla rimozione di eventuali irregolarità accertate; 7) compilare il verbale di accertamento qualora ne ricorrano i presupposti; 8) consegnare all'utente il bollettino di c/c postale di pagamento degli oneri, qualora ne ricorrano i presupposti; 9) annotare negli appositi spazi del libretto di centrale o di impianto i risultati richiesti relativi alla ispezione eseguita; 10) provvedere al caricamento del rapporto di prova nel data base messo a disposizione dalla Provincia di Bologna. Il rapporto di prova, deve essere reso disponibile in formato elettronico entro e non oltre il 30 del mese successivo alla verifica. Inserimenti precedenti alla data limite sono auspicati. Copia cartacea del rapporto di prova, controfirmata dall’utente, deve essere consegnata alla Provincia entro e non oltre il 30 del mese successivo unitamente ad uno schema generale ove alla lista dei turni di verifica è associato l’esito della verifica stessa. Nel caso in cui si sia accertata la mancata ottemperanza alle norme vigenti l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia le anomalie riscontrate per l'assunzione dei provvedimenti necessari. Entrando più nel dettaglio delle attività di verifica, esse devono essere eseguite tramite: a) un controllo documentale volto ad accertare: • la sicurezza dell’impianto; • l’eliminazione di anomalie eventualmente riscontrate in sede di controllo tecnico e indicate nel relativo rapporto di controllo; b) un’ispezione visiva dell’impianto volta a constatare la rispondenza di massima a quanto desunto dalla documentazione inerente l’impianto nonché la rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza; c) un controllo strumentale della combustione per accertare la rispondenza alla normativa sul risparmio energetico (misura del rendimento di combustione). Il verificatore al termine dell’ispezione provvede a riportare sul libretto di centrale o di impianto i risultati dei controlli eseguiti e a redigere apposito rapporto di prova sottoscritto anche dal responsabile dell’impianto termico. Qualora dall’ispezione effettuata emerga la mancata ottemperanza di quanto previsto all’art. 31 commi 1 e 2 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 4, il verificatore redige apposito verbale di accertamento per violazione ai sensi dell’art. 15 comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (come definito anche dall’art. 34, comma 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10), segnalando la violazione alla Provincia. Ai fini degli adempimenti richiesti al verificatore, della riscossione degli oneri a carico degli utenti, e della eventuale riprogrammazione dell’ispezione, si distinguono i seguenti quattro casi: Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti: 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 4 7 1. 2. 3. 4. Mancato Controllo Verifica Positiva Verifica Negativa Verifica negativa con pericolo immediato 1. Mancato Controllo Per mancato controllo si intende uno dei seguenti casi: a) Assenza del soggetto nel giorno/ora comunicatogli per la verifica stessa b) Rifiuto del soggetto a farsi verificare ( mancato accesso del verificatore ecc.) c) L’impianto soggetto a verifica è escluso dal campo di applicazione del D.P.R. 412/93 e s.m.i. d) Inagibilità o impossibilità di eseguire la verifica per motivi diversi dai precedenti. La verifica viene svolta attraverso la compilazione parziale del rapporto di prova. Nei casi a), b) e d) l'aggiudicatario procederà poi a riprogrammare una nuova verifica, in accordo con l'utente. Sono a carico dell'utente gli oneri della “prima” mancata visita, al quale verrà consegnato dal verificatore, durante la nuova visita riprogrammata, un bollettino di c/c postale precompilato con l'importo da pagare e intestato alla Provincia di Bologna. Nel caso di reiterata impossibilità all'accesso per la verifica, la Provincia provvederà alla riscossione degli oneri per la mancata verifica. In caso di reiterata assenza o di reiterato rifiuto, l'appaltatore procederà, per conto della Provincia di Bologna alla richiesta all'impresa di distribuzione del gas naturale interessata di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art.16 comma 6 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, fatte salve altre azioni previste dalla legge. Nel caso c) l’impianto sarà eliminato dalla banca dati. 2. Verifica positiva Qualora il verificatore accerti la corretta manutenzione degli impianti il rapporto di prova ne darà atto e non saranno richiesti oneri a carico del proprietario/responsabile dell'impianto, se in regola con le disposizioni relative al bollino calore pulito. 3. Verifica negativa Qualora in sede di ispezione, il verificatore riscontri delle irregolarità nella manutenzione dell'impianto ma tali irregolarità non investono la sicurezza delle persone, il verificatore provvederà a verbalizzarle nel rapporto di prova e a diffidare per iscritto il responsabile dell’impianto a provvedere alla rimozione delle irregolarità entro un congruo periodo. La documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti richiesti deve essere trasmessa alla Provincia a cura del proprietario o responsabile dell’impianto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla esecuzione degli interventi. Se gli stessi inadempimenti sono tali da comportare infrazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.192/2005 e smi, il verificatore incaricato redige processo verbale di accertamento dell’infrazione di cui all’art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689 e lo notifica immediatamente al responsabile dell’impianto trasmettendone copia alla Provincia di Bologna. 8 Se il responsabile dell’impianto non ottempera, nei termini indicati, agli adempimenti richiesti con diffida, sarà programmata una seconda verifica, a titolo oneroso per l’utente, con le stesse modalità descritte sopra per la prima ispezione. Qualora, in sede di seconda verifica, il verificatore constati il permanere delle irregolarità riscontrate nel corso della prima verifica, si procede come sopra descritto, fatto salvo il riscontro di situazioni di pericolo da trattarsi come descritto al punto seguente. Sono a carico dell'utente gli oneri della seconda visita, al quale verrà consegnato dal verificatore, durante la stessa, un bollettino di c/c postale precompilato con l'importo da pagare e intestato alla Provincia di Bologna. 4. Verifica di pericolo immediato Qualora, in sede di ispezione, il verificatore riscontri delle irregolarità nelle installazioni o non conformità dell’impianto termico alle norme di sicurezza e/o alla non conformità del locale di installazione relativamente alla regolare ventilazione prevista dalle norme UNI, tali da comportare situazioni di pericolo per l’incolumità di persone, animali o cose, provvederà secondo quanto descritto al paragrafo precedente, nonché a diffidare il responsabile dell’impianto all’utilizzo dell’impianto fino alla rimozione delle irregolarità. In tutti i casi in cui le irregolarità riscontrate comportino situazioni di pericolo immediato per l’incolumità di persone, animali o cose, l’Appaltatore provvederà ad informare (a sua cura e spese), con la modalità più celere possibile, l’Amministrazione comunale interessata per gli adempimenti di competenza ai fini della messa in sicurezza o della regolarizzazione dell’impianto. Copia di detta nota deve essere trasmessa, per conoscenza, al responsabile dell’impianto, alla ditta fornitrice di combustibile e al Comando dei Vigili del Fuoco per gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 16 c. 6 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164. Art. 6 Attrezzature e strumentazione per l’esecuzione delle verifiche. L’impiego delle attrezzature e della strumentazione è a completo e totale carico della ditta aggiudicataria che è tenuta ad utilizzare per l’esecuzione delle verifiche apparecchiature conformi alle normative vigenti e in particolare alla norma UNI-CIG 10389 nonché a provvedere alla loro esatta taratura. L'attrezzatura informatica necessaria agli adempimenti di cui all'art. 5 è a totale carico della ditta aggiudicataria. Art. 7 Sicurezza ed obblighi contributivi ed assicurativi L'appaltatore, il cui personale impiegato opererà in modo autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La Provincia di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno, diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio previsto dal presente Capitolato. L’appaltatore s’impegnerà a rispettare le disposizioni generali e contrattuali vigenti nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, in funzione del tipo di rapporto instaurato. I dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore, agli effetti contributivi ed assicurativi, non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia di Bologna. 9 La Provincia, in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, effettuerà la verifica dell'idoneità tecnico/professionale dell'aggiudicatario. In particolare, salvo l'acquisizione da parte della Provincia del DURC e della Visura Camerale, sarà richiesta una autocertificazione circa possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale, ovvero che: − sia stato predisposto il documento di valutazione dei rischi come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a); − sia messa a disposizione manodopera regolare adeguatamente formata e informata relativamente ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; − che il personale del soggetto appaltatore sia in possesso di idoneità sanitaria alla propria mansione; − che tutte le attrezzature utilizzate dall'appaltatore siano a norma secondo la vigente normativa; Sarà cura della Provincia effettuare controlli a campione sulla veridicità di tali requisiti. L'impresa appaltatrice ha la piena responsabilità del proprio personale inviato per l'esecuzione dei servizi. L'impresa appaltatrice riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nelle attività del presente Capitolato e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni, anche per forza maggiore, arrecati eventualmente da detto personale a terzi o cose. Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere identificabile con apposito cartellino. L'attività di controllo viene effettuata presso locali di terzi. L'appaltatore ha l'obbligo di evitare ogni interferenza durante l'esercizio dei controlli. Art. 8 Riservatezza (D.lgs 196/2003) e proprietà dei prodotti Ogni diritto di utilizzazione dei risultati derivanti dall’esecuzione dei controlli spetta in modo esclusivo, senza limiti spazio-temporali, alla Provincia di Bologna. L'Appaltatore si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza e a non diffondere, utilizzare per motivi propri, le informazioni trasmesse alla Provincia di Bologna o comunque acquisite nel corso dei controlli, con particolare riferimento ai dati afferenti l’utenza (anagrafici e socioeconomici). L'appaltatore non potrà altresì utilizzare la documentazione, le informazioni e i risultati dei controlli per scopi diversi da quelli di cui al presente disciplinare con esclusione dei dati relativi all’applicazione di normative di propria competenza. Tutti i dati di cui l’Amministrazione provinciale venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto della D.Lgs.n. 196/2003 e successive modificazioni. All’appaltatore è fatto obbligo di individuare gli Incaricati del trattamento dei dati personali all’atto di affidamento del servizio e di darne contestuale comunicazione alla Provincia di Bologna. Art. 9 10 Requisiti di partecipazione alla gara richiesti. Consorzi. Raggruppamenti temporanei di imprese. Avvalimento. 1) Iscrizione nel registro delle Ditte/Imprese della C.C.I.I.A.A. (o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per l’attività corrispondente o riconducibile all’oggetto dell’appalto; 2) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 nel testo in vigore; 3) elenco dei principali servizi riconducibili a quelli oggetto dell’appalto, prestati negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, la somma dei cui importi sia pari almeno al 50% dell'importo complessivo dell'appalto (secondo lo schema allegato al bando); 4) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (solo per le Ditte con più di 15 dipendenti), in applicazione della Legge 68/99 o secondo la legislazione del Paese di residenza, ovvero di non rientrare nella sfera di applicazione della suddetta norma; 5) essere in regola con le norme che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro. 6) dichiarazione di utilizzare, nell'esecuzione dei controlli, apparecchiature conformi alle normative vigenti e in particolare alla norma UNI-CIG 10389 nonché a provvedere alla loro esatta taratura; 7) dichiarazione di impiegare, nell’esecuzione dei controlli, personale avente i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e in particolare quelli indicati nell’allegato I del decreto 21/12/1999, n. 551 e ai sensi della delibera Regionale n. 387 del 18/03/2002, allegato B “Requisiti minimi e incompatibilità degli organismi esterni incaricati delle verifiche”. Detto personale, inoltre deve possedere, in attesa della definizione di un sistema di accreditamento regionale, almeno uno dei seguenti requisiti: l'attestato per il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall’ENEA ovvero dalla Regione o dagli Enti Locali ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali che la legge n. 46/90 prevede per poter svolgere la funzione di responsabile tecnico di una ditta abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, di cui alle lettere c) ed e), art. 1, a seguito del superamento di un accertamento di idoneità tecnica effettuato dopo aver seguito specifici corsi; • l'iscrizione agli appositi elenchi, conservati presso le camere di commercio, dei soggetti abilitati alle verifiche, secondo il DM 6 aprile 2000, con riferimento agli impianti di cui alla lett. c), impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed alla lett. e), impianti per l’utilizzazione ed il trasporto del gas, dell’art. 1 della legge n. 46/90. • Detti requisiti vanno dichiarati, a pena di esclusione, nell’istanza di partecipazione recante la dichiarazione sostitutiva dei requisiti, come dal modello allegato al bando, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia fotostatica del suo documento d’identità (art. 38 comma 3 Testo Unico n. 445/2000). Dovranno inoltre essere allegati all’istanza, a pena di esclusione: 9) due idonee dichiarazioni bancarie ex art. 41 comma 1 lett. a) del D.lgs 163/2006 specifiche per il servizio in oggetto contenenti l’impegno ad esaminare eventuali esigenze finanziarie del concorrente per l’esecuzione del servizio stesso, come da fac simile allegato al bando di gara; 10) una cauzione provvisoria (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa) di € 14.876,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) eventualmente ridotta al 50% ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. 11 11) ricevuta, in originale, del versamento del contributo previsto dalla delibera del 10/1/2007 del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Raggruppamenti temporanei di imprese Ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. 163/2006 vigente, sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei d’impresa. In tal caso dovrà essere prodotta un’ istanza/dichiarazione dei requisiti per ogni partecipante al raggruppamento (solo l’istanza della capogruppo deve essere in bollo) e a pena di esclusione: • I requisiti di partecipazione di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento. • I requisiti di cui ai punti 6), 7) devono essere posseduti almeno dalla capogruppo, le dichiarazioni di cui al punto 10) devono essere prodotte dalla capogruppo. • Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto dalla capogruppo per almeno il 40% e da ogni mandante associato per almeno il 10%, ferma restando la necessità di raggiungere almeno il 50% dell'importo complessivo dell'appalto. Le quote dovranno essere rispettate sia nella partecipazione al raggruppamento, sia nell'esecuzione del contratto. • La cauzione provvisoria di cui al punto 11) dovrà essere cointestata a tutte le imprese del raggruppamento e potrà essere ridotta del 50% solo se tutte le partecipanti sono in possesso della certificazione di qualità. • L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Consorzi Sono ammessi a partecipare anche i consorzi di imprese ex art. 2602 c.c., i quali dovranno fornire l’elenco dei soggetti consorziati, a pena di esclusione. E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in forma singola ed associativa o consorziata (consorzi ordinari), ovvero di partecipare come appartenenti a più di una associazione o consorzio ordinario. In tali casi l’esclusione sarà pronunciata per tutti i soggetti interessati. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Al consorziato indicato è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. La violazione dei divieti verrà segnalata all'autorità giudiziaria, art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). Avvalimento Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può altresì soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (Impresa ausiliaria). A tal fine il concorrente deve allegare: • una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria; • una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’ art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 in vigore, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 12 • una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’ art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 in vigore, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; • una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia di Bologna a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; • una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con una delle altre Imprese che partecipano alla gara; • il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio. Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui sotto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo contrattuale. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è eventualmente rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Art. 10 Modalità di valutazione delle offerte La gara verrà aggiudicata con provvedimento della Provincia di Bologna , anche in presenza di una sola offerta valida, col criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06 al prezzo più basso. L’amministrazione valuterà la congruità relativamente alle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, secondo la procedura prevista dall’art. 88 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In particolare, come previsto dal comma 7 del citato articolo, la stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Lo stesso dicasi quando il numero delle offerte sia inferiore a cinque; in tal caso l’Amministrazione procederà come previsto al capoverso precedente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà a sorteggio. 13 L'offerta economica dovrà essere articolata per tipologia/potenza degli impianti, indicando il costo unitario offerto per ciascuna verifica, tenendo presente che il numero di verifiche da effettuarsi, per ciascuna tipologia di impianti, è il seguente: • le verifiche sugli impianti di potenza minore di 35 kW dovranno essere n. 7.000 annuali; • le verifiche sugli impianti di potenza superiore a 35 kW dovranno essere n. 500 annuali; L'offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, anche il costo per ciascuna “mancata verifica” ad impianto di qualunque potenza, tenendo comunque presente che saranno pagati fino a un massimo di n. 100 mancate verifiche annue. Gli importi dovranno essere indicati al netto dell'IVA. L'importo a base di gara (ribassabile) è fissato in euro 743.800,00 per il biennio (al netto dell'aliquota IVA). Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0. La ripartizione delle ispezioni (tipologia di ispezione, potenzialità dell’impianto, ecc.) sarà pianificata successivamente tra le parti (come descritto all'art. 5 ”Specifiche tecniche”) Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse revisioni del prezzo offerto. Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio, in base alle specifiche del presente capitolato e dell’offerta aggiudicataria. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione. Art. 11 Verifica delle prestazioni, procedure di pagamento e tracciabilità flussi finanziari I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche sono eseguite a cura della struttura responsabile dell'acquisizione. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale. La liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni regolarmente effettuate avverranno a consuntivo trimestrale a seguito di emissione di debita fatturazione da parte dell'Appaltatore. La società aggiudicataria potrà emettere, ogni 90 giorni, a partire dalla data d’inizio dei controlli, regolare fattura per il pagamento delle prestazioni relative ai rendiconti periodici trasmessi, di cui all'art. 5 ”Specifiche tecniche”, intestandole a: PROVINCIA DI BOLOGNA – UFFICIO FATTURE - via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna. Il convenuto ammontare delle fatture sarà liquidato entro un termine medio di 90 giorni da quello del ricevimento delle fatture medesime riscontrate regolari. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede il timbro datario apposto sulla stessa. 14 La Ditta aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alla commessa di cui si tratta, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale (o mediante strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità), riportanti il Codice Identificativo Gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) che verranno comunicati dopo l'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata per le spese giornaliere. Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, il contratto sarà risolto in applicazione dell'art. 3, comma 8 della legge citata. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata. Art. 12 Cessione del contratto, cessione del credito 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e il cui oggetto sociale prevede l’attività di acquisito di crediti d’impresa. 3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Valentina Beltrame, via San Felice n. 25 – 40122 Bologna. 4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 15 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. Art. 13 Subappalto Date le caratteristiche del servizio è vietato il subappalto. Art.14 Penali per cause imputabili all'appaltatore Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio (caricamento del rapporto di prova nel database, consegna della verifica cartacea e schema generale entro i termini fissati all'art. 5, punto 5.3 “Gestione operativa dei controlli tecnici”, punto 10) è prevista l'applicazione di una penale, previo contraddittorio, pari al 1 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi degli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del DPR 207/2010. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al verificarsi dell'episodio sanzionato. Qualora ciò non sia possibile, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l’obbligo da parte della ditta aggiudicataria di reintegrare la stessa entro il termine di giorni quindici. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni patiti dalla Provincia di Bologna a causa dei ritardi. 15 Art. 15 Recesso unilaterale dal contratto La Provincia ha il diritto di recedere motivatamente in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Art. 16 Risoluzione del contratto Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio; b) qualora l'importo delle penali superi il 10 % dell'importo contrattuale; c) la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordata pari a dieci giorni nell'arco di un anno. d) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 8. e) il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti. f) l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica. Nei suddetti casi, la Provincia comunica all'aggiudicatario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e/o ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi o le giustificazioni non siano adeguate, è facoltà della Provincia di risolvere il contratto. Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto. In caso di risoluzione, la Provincia procede all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Art. 17 Inadempimento Per tutto ciò che non e’ disciplinato espressamente dal presente atto, si demanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché in particolare alle norme del codice civile in materia di inadempimento contrattuale. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e il Committente, le parti si impegnano, prima di procedere giudizialmente presso il Foro di Bologna, a ricorrere alla conciliazione presso la Camera di Commercio di Bologna, in conformità al relativo Regolamento di conciliazione che si richiama integralmente, ovvero presso altro organismo accreditato territorialmente competente. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Bologna. Art. 18 Sorveglianza I funzionari della Provincia di Bologna hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, tutte le prove e i controlli che riterranno opportuni per il corretto funzionamento del servizio. 16 Art. 19 Garanzie e assicurazioni Le aziende partecipanti alla gara dovranno produrre una cauzione provvisoria (fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altre modalità previste dalla normativa vigente) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa).(art. 75 del D. Lgs. 163/2006) Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e 123 del DPR 20//2011. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso gli operatori, per un massimale di almeno euro 1.000.000,00, rimanendo la Provincia esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo sia diretta che indiretta. 17