PROVINCIA DI TARANTO
Codice Fiscale 80004930733
13° SETTORE TECNICO
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI
(tel. 099.7780215 - fax 099.7780216 - MailBox: [email protected] )
APPALTO BIENNALE PER LA CONDUZIONE,
LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
E IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI REFRIGERAZIONE
INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI
Territorio Provinciale: TARANTO VERSANTE OVEST
ANNO 2011
2011
PROGETTO
ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 45 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554)
Il presente Capitolato
consta di n. 18 pagine.
Il Progettista
(geom. Giancarlo SFORZA)
Il Responsabile del Procedimento
(geom. Giancarlo SFORZA)
ART. 1
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
Formano oggetto dell’appalto la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il
controllo di tutti gli impianti termici Provinciali siti nella città di Taranto (compreso n. 1 impianto
di refrigerazione), come elencati nel successivo art. 5, nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale di cui al DPR
n. 412 del 26/08/93.
La ditta appaltatrice dovrà assicurarne il perfetto funzionamento e in particolare dovrà
curare:
1. l’esercizio degli impianti comprendente 1’avviamento, il controllo, la corretta manutenzione e la
messa a riposo;
2. la manutenzione ordinaria;
3. gli interventi occasionali, anche di emergenza;
4. la manutenzione straordinaria;
Le operazioni sopraindicate devono essere effettuate da personale abilitato, a norma di legge,
alla conduzione degli impianti termici e di refrigerazione e da personale specializzato.
La durata dell’appalto è di anni due, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
L’importo dei lavori posto a base dell’affidamento è definito come segue:
A - Lavori
A1.1.) lavori a misura di conduzione, controllo
e manutenzione ordinaria – 1° anno
A1.2.) lavori a misura di conduzione, controllo
e manutenzione ordinaria – 2° anno
A2.1.) lavori a misura di manutenzione straordinaria
e adeguamenti – 1° anno
A2.2.) lavori a misura di manutenzione straordinaria
e adeguamenti – 2° anno
Sommano
B - Importo per l’attuazione delle misure di sicurezza
B1.1.) Importo a misura per l’attuazione delle
misure di sicurezza (Manut. Ord.) –1° anno
B1.2.) Importo a misura per l’attuazione delle
misure di sicurezza (Manut. Ord.) –2° anno
B2.1.) Importo a misura per l’attuazione delle
misure di sicurezza (Manut. Straord.) –1° anno
B2.2.) Importo a misura per l’attuazione delle
misure di sicurezza (Manut. Straord.) –2° anno
Sommano
€
24.000,00
€
24.000,00
€
76.000,00
€
76.000,00
€
200.000,00
€
750,00
€
750,00
€
1.250,00
€
€
1.250,00
4.000,00
Totale A + B = €. 204.000,00
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C - Somme a disposizione dell’Amministrazione Provinciale
C.1) IVA al 20% di A) + B)
C.2) incentivo art. 92 del D. Lgs. 163/2006
(0,97 x 1,5117% di 204.000,00)
C.3) oneri riflessi e accessori
(32,30% di C.2)
C 4) Imprevisti
Sommano
€
40.800,00
€
2.991,35
€
€
€
966,21
5.242,44
50.000,00
Totale Generale A) + B) + C) = €. 254.000,00
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, risultante dall’applicazione del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza e salute nel
cantiere; quest’ultimo non è soggetto al ribasso d’asta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 131
del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12, commi 1 e 5 del D. Lgs. 494/96, e sarà contabilizzato a misura
con le modalità riportate nel presente Capitolato.
ART. 2
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53 - comma 4 - del
D. lgs. 163/2006.
L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermo restando i limiti e le condizioni previste nel presente capitolato
speciale.
L’elenco Prezzi Unitari, al quale va applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara,
definisce i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantità eseguite.
ART. 3
REQUISITI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore assume la veste di “Terzo Responsabile”, così come definito dall’art. 1, comma 1,
lett. o), del D.P.R. n° 412/93, e, pertanto, si impegna incondizionatamente all’osservanza di tutte le
norme di cui all’art. 11 del D.P.R. medesimo.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 412/93, il “Terzo Responsabile” dell'esercizio e
della manutenzione degli impianti termici e di refrigerazione, oggetto del presente Capitolato, deve
essere iscritto alla Categoria di Opere Specializzate OS 28 “Impianti Termici e di
Condizionamento” giusto DPR n° 34/2000 oppure agli elenchi equivalenti della Unione Europea.
ART. 4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
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c) l’Elenco Prezzi Unitari;
d) il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi interferenti)
e) il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui
all’art. 131, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006, relativo ai lavori di manutenzione
ordinaria;
f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006,
relativo ai lavori di manutenzione ordinaria.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- il D. M. 1 dicembre 1975 ;
- la Legge Regionale Pugliese 11maggio 2001, n. 13 recante “Norme generali in materia di
opere e lavori pubblici”;
- il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81.
ART. 5
ELENCO IMMOBILI PROVINCIALI
CLASSIFICAZIONE IMPIANTI
E QUANTITA’
n.
IMMOBILI
PROVINCIALI
COMUNE
POTENZA
DELLE
CALDAIE
IN Kw.
1
I.I.S.S.
"O. FLACCO"
Via Verga, 2
CASTELLANETA
131,00
1B
2
I.I.S.S.
"O. FLACCO"
Via D. Luigi Sturzo
CASTELLANETA
233,00
1B
3
I.I.S.S.
"O. FLACCO"
Via Stazione, 42
CASTELLANETA
130,00
1B
4
I.P.C. "PERRONE"
Via Montecamplo
CASTELLANETA
174,10
208,10
2B
5
I.P.C. Succursale
"PERRONE"
Via Municipio
CASTELLANETA
116,00
1B
6
I.P.C. Succursale
"PERRONE"
Via Municipio
CASTELLANETA
N.4 cald.
Murali
<35Kw
4A
7
CENTRO x L'IMPIEGO
Via Pertini
CASTELLANETA
257,00
1B
8
Succ. Ist. ALBERGHIERO
Via Ticino
CRISPIANO
116,3
1B
9
Ist. ALBERGHIERO
Villa Cacace - Aule
C.so Umberto
CRISPIANO
96,5
1B
10
Ist. ALBERGHIERO
Villa Cacace - Uffici
C.so Umberto
CRISPIANO
66,7
1B
11
Ist. ALBERGHIERO
Aule + Uffici
Via per Martina
CRISPIANO
206,5
n. 1<35
1B + 1A
A < 35 kw = €. 275,00
35 kw < B < 350 kw = €. 600,00
C > 350 kw = €. 770,00
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3
12
IPSSC Centrale
"BELLISSARIO"
Via della Pace
GINOSA
23,1
383,72
1A + 1C
13
IPSSC " BELLISSARIO " - Via
Pozzo S. Agostino
GINOSA
269,7
269,7
n. 1< 35
2B + 1A
396
396
86,04
186
2C + 2B
14
Liceo Scientifico
"G. VICO"
Contrada Cicivizzo
LATERZA
15
I.T.A. "MONDELLI"
C.da Amendolecchia
MASSAFRA
348,83
290,7
2B
16
I.T.I.S. "AMALDI"
Via Roma, 162
MASSAFRA
200
1B
17
Liceo Scientifico
“DE RUGGERI "
Via Carducci, 100
MASSAFRA
259
1B
18
Liceo Scientifico,
succ. " DE RUGGERI " - Via del
Santuario, 81
MASSAFRA
290,7
n. 1< 35
1B + 1A
19
I.P.S.S. " LENTINI "
Via Giusti, 1
MOTTOLA
327
1B
20
L. S. " EINSTAIN "
Via Pertini
MOTTOLA
21
I.T.C.G. "SFORZA"
Via di Vittorio, 14
PALAGIANO
22
I.T.C.G. "SFORZA"
Ex mercatino
PALAGIANO
23
I.T.C. " AMALDI "
Via per Crispiano
STATTE
4B
N. 2 cald
Murali
58
N.3 cald.
Murali
<35Kw
250,00
2B
2A
3B
ART. 6
VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI
Il Committente si riserva la facoltà, durante il corso dell'appalto, di variare il numero degli
impianti previsti nel presente capitolato: ossia di cessarne il funzionamento o di inserire nuovi
impianti termici.
Per ogni eventuale impianto termico aggiuntivo, si farà riferimento, in funzione della
potenzialità termica, all’Elenco Prezzi Unitari su cui sarà applicato lo stesso ribasso d’asta offerto in
fase di gara.
Non sarà corrisposto il canone mensile per gli impianti termici che dovessero risultare, per
qualsiasi motivo, fuori servizio o installati presso immobili la cui manutenzione non dovesse più
risultare di pertinenza di questo Ente.
Analogamente per eventuali impianti di refrigerazione.
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ART. 7
ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI
La manutenzione ordinaria consiste nella esecuzione di tutte le operazioni finalizzate al
mantenimento degli impianti termici, dei loro componenti e delle loro apparecchiature in costante
stato di funzionalità e sicurezza.
Pertanto, l’impresa dovrà assicurare, con personale specializzato e munito di patentino di
abilitazione per la conduzione degli impianti termici, in ottemperanza alle norme vigenti, le
seguenti operazioni:
a. avviamento stagionale, avviamento ed arresto giornaliero, messa a riposo stagionale;
b. controllo dell’impianto termico;
c. tutti gli interventi di manutenzione atti ad assicurare il costante e regolare funzionamento degli
impianti, dei loro componenti e delle apparecchiature.
La ditta appaltatrice, dopo la consegna dei lavori e comunque almeno 30 gg. prima della
data prevista come per legge per l’accensione degli impianti, dovrà produrre una dettagliata
relazione tecnica sullo stato di ogni impianto.
7.1
Orario e periodo di funzionamento
Il periodo e gli orari potranno essere suscettibili di variazioni, a richiesta del committente, in
funzione delle proprie esigenze, dell’andamento stagionale e dell’introduzione di eventuali
modifiche delle normative in atto.
La durata complessiva giornaliera di attivazione degli impianti dovrà essere contenuta nei
limiti stabiliti dalla normativa vigente in relazione alla zona climatica di appartenenza garantendo
comunque lo svolgimento delle attività lavorative e/o didattiche, compreso il tempo prolungato.
7.2
Manutenzione ordinaria
Nell’ambito della manutenzione ordinaria, la ditta deve effettuare le prestazioni di seguito
indicate sui componenti dell’impianto, e, comunque, tutti gli interventi prescritti dalla normativa
vigente:
7.2.1. Interventi a periodicità programmata
A - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Caldaia
Avviamento:
• prova di accensione dell’impianto con verifica di funzionamento delle apparecchiature presenti
in centrale termica, controllo del corretto riempimento d’acqua dell’impianto, verifica dei vasi
di espansione, eventuale spurgo aria in centrale termica;
• eseguire tutte le prescrizioni relative alle prove di combustione indicate nel libretto di centrale
necessarie ad accertare che il rendimento di combustibile non sia inferiore a quello prescritto
dalle disposizioni in vigore;
• pulire il camino e i raccordi;
• pulire il focolare, il fascio tubiero e le piastre, controllare il cono del bruciatore;
• eseguire una revisione generale.
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DURANTE L’ESERCIZIO:
• controllare le superfici interne di riscaldamento;
• controllare il funzionamento del termostato di sicurezza e, se necessario, ritararlo;
• controllare il funzionamento degli organi di sicurezza e protezione;
• controllare gli apparecchi indicatori.
Per il Bruciatore
• controllare la sicurezza in mancanza di fiamme,
• controllare i dispositivi di protezione contro sopraelevazioni della temperatura e/o della
pressione.
• smontare e pulire gli ugelli, verificare la portata ed eventualmente sostituirli;
• pulire e disincrostare le teste di combustibile;
• smontare e pulire gli elettrodi di accensione;
• verificare la tenuta delle elettrovalvole del bruciatore.
Per i Ventilconvettori / Split / e Impianti aeraulici (U.T.A)
• controllare gli scarichi di condensa;
• Provvedere alla commutazione stagionale.
Per le Pompe di circolazione
• controllare le tenute;
• controllare la girante della pompa;
• assicurarsi che il senso della rotazione sia corretto;
• assicurarsi che la pompa non funzioni a secco;
• assicurarsi che l’aria sia espurgata;
AL TERMINE DEL PERIODO DI FUNZIONAMETO:
•
eseguire la revisione generale smontando la pompa, controllando lo stato della girante e
provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti.
Per le Apparecchiature di regolazione automatici:
• lubrificare gli steli delle valvole a sede, otturatori e perni delle valvole a settore;
• lubrificare i perni delle serrande;
• pulire e serrare le morsettiere;
• sostituire i conduttori danneggiati o male isolati;
• pulire i filtri raccoglitori d’impurità;
• verificare la taratura.
Per il Valvolame
• manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitare il bloccaggio;
• controllare che non si presentino perdite.
Per le Tubazioni
• controllare la tenuta delle tubazioni, provvedendo alla eliminazione di eventuali perdite
riscontrate;
• sfogo d’aria dell’intero impianto termico se necessario.
Per le Apparecchiature elettriche e motori elettrici
• provvedere alla pulizia delle apparecchiature elettriche ed in particolare delle morsettiere;
• controllare lo stato dei contatti;
• controllare l’integrità dei conduttori e dei loro isolamenti;
• controllare il serraggio dei morsetti;
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• controllare il senso di rotazione dei motori elettrici.
INOLTRE AVER CURA DI:
• controllare il funzionamento e la corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione,
provocandone l’intervento e misurando il tempo necessario per l’intervento stesso;
• controllare il corretto funzionamento degli apparecchi indicatori;
• controllare il corretto funzionamento delle lampade spia;
• assicurarsi della corretta messa a terra di tutte le apparecchiature elettriche e di tutte le masse
metalliche secondo le norme CEI;
• controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione dei motori elettrici dai contatti
accidentali;
• verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi.
Per i Vasi di espansione
Controllare che non si verificano perdite.
Per i Corpi scaldanti
Verifica di tenuta di tutti i corpi scaldanti.
Per i Locali caldaie
• Eseguire la pulizia dei locali caldaie che la ditta avrà ricevuto in consegna all’inizio dell’appalto
o successivamente, compresa la verifica della carica degli estintori;
• Verniciatura protettiva antiruggine delle tubazioni e dei relativi accessori, limitatamente alla
centrale termica ed al vaso d’espansione;
• Eventuale eliminazione acqua dai serbatoi di gasolio.
Si precisa che tutti gli interventi indicati al punto 7.2.1 dovranno essere comunque eseguiti ogni
qual volta si renderanno necessari.
B - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Eseguire tutte le prescrizioni indicate nel libretto del gruppo di refrigerazione sia in fase di
avviamento che in caso di spegnimento dell’impianto.
Fanno parte della manutenzione ordinaria tutte le operazioni finalizzate al funzionamento
continuo ed efficiente dell’impianto di condizionamento, nel periodo 20 Giugno – 30 Settembre di
ogni anno.
Qualunque anomalia o disfunzione, non rientrante tra gli interventi di manutenzione
straordinaria, dovrà essere comunque eliminata da parte della Ditta appaltatrice, entro 24 ore dalla
segnalazione del guasto.
Fanno altresì parte della manutenzione ordinaria le operazioni di controllo di tutti i corpi
refrigeranti, compreso la pulizia dei relativi filtri, nonché tutti gli interventi di controllo e assistenza
finalizzati al buon funzionamento dell’impianto, compresa la segnalazione all’Ente appaltante della
necessità di esecuzione di interventi straordinari.
7.2.2 Interventi occasionali - interventi di emergenza
La ditta dovrà effettuare inoltre tutti gli interventi occasionali ed urgenti richiesti dal
Committente, anche nei giorni festivi ed in ore straordinarie e notturne; per tali interventi la Ditta
non avrà diritto a particolari compensi.
La Ditta dovrà esporre, in ogni centrale termica, in posizione ben visibile, una targa o un
cartellino con l’indicazione annuale di esercizio e dell’orario di attivazione giornaliera, nonché le
generalità, il domicilio ed il recapito telefonico di reperibilità continua del soggetto Terzo
responsabile.
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7.2.3 Materiale ed accessori a carico della ditta
Sono esclusivamente a carico della ditta per l’esecuzione delle prestazioni di gestione e di
manutenzione ordinaria, i seguenti materiali:
• oli lubrificanti e grassi per la periodica lubrificazione di cuscinetti, perni, scatole d’ingranaggi,
•
•
•
•
•
•
snodi, alberi di trasmissione, parti in movimento, ecc.;
materiali di tenuta e guarnizioni;
stracci, gasolio per pulizia di superfici metalliche, detersivi, tela smeriglia e paste abrasive;
attrezzi di lavoro e attrezzature varie;
strumenti di misura e taratura portatili;
olii incongelabili di reintegro;
acidi e materiali similari per lavaggi;
7.2.4 Altri oneri dell’appaltatore relativi alla manutenzione ordinaria
La ditta appaltatrice dovrà assicurare il funzionamento degli impianti termici, con tutte le
operazioni previste nella manutenzione ordinaria, nei periodi di funzionamento stabiliti dall’art. 9
del D.P.R. 412/93.
Si procederà all’applicazione della penale di €. 50,00 (euro cinquanta//00) per ogni giorno
di ritardo rispetto alla data di accensione prevista dal succitato art. 9 del D.P.R. 412/93, per ogni
impianto, salvo il caso in cui le cause non siano addebitabili alla ditta appaltatrice.
La ditta dovrà provvedere, inoltre, a:
a) la compilazione dei “libretti di centrale e di impianto” previsti dal D.P.R. 412/93 ed alla
successiva tenuta con la trascrizione di tutte le verifiche periodiche eseguite sull’impianto e
prescritte dal regolamento. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l’anno,
normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza
nominale superiore o pari a 35 Kw ed almeno con periodicità biennale per i generatori di calore
con potenza nominale inferiore. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore, o di
generatori di calore, con potenza nominale complessiva maggiore o uguale a 350 Kw, è inoltre
prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento;
b) compilare il rapporto tecnico di controllo per le attività omologative e di verifica previste dai
vari Enti nel rispetto della Legge n. 10/91 (non sono a carico dell’impresa appaltatrice i
versamenti ed i contributi);
c) eseguire quant’altro richiesto dal D.P.R. 412/93, anche se non esplicitamente riportato nel
presente Capitolato.
La ditta appaltatrice dovrà organizzare il servizio di manutenzione in modo da essere sempre
reperibile durante tutti i giorni e dovrà garantire la disponibilità di almeno due squadre di due
tecnici ciascuna per l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino funzionale degli impianti
interessati da eventuali guasti.
Per assicurare la necessaria tempestività d'intervento è fatto obbligo all'impresa di dotarsi di un
recapito telefonico fisso, permanentemente presidiato, in modo da poter ricevere in qualunque
istante le chiamate di intervento.
La ditta, inoltre, dovrà dotarsi di un telefono cellulare, che assicuri la continua reperibilità, il cui
numero deve essere comunicato nel verbale di consegna dei lavori.
La variazione di detto recapito cellulare deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione
dei Lavori.
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Per quanto riguarda le anomalie che dovessero verificarsi presso gli impianti e che rientrano
negli interventi di manutenzione ordinaria, queste dovranno essere eliminate entro le 24 ore dalla
loro segnalazione.
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00).
E’ obbligo della ditta appaltatrice comunicare, sia alla D.L. sia al Responsabile dell’Immobile
e/o Istituto Scolastico interessato, la necessità della fornitura di combustibile. Tale comunicazione
dovrà avvenire a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo fax, in maniera tempestiva, onde
garantire la continuità del funzionamento degli impianti almeno 7 giorni prima della reale esigenza,
stimata in base ai consumi previsti.
ART. 8
PAGAMENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
I pagamenti per la manutenzione ordinaria avverranno per stati di avanzamento mediante
emissione di certificato di pagamento, con scadenze quadrimestrali posticipate a partire dalla data
della consegna dei lavori previa stipula del contratto, nella seguente misura:
- prima rata pari al 30% dell’intero importo annuo;
- seconda rata pari al 30% dell’intero importo annuo;
- terza rata pari al 40% dell’intero importo annuo;
I predetti pagamenti a favore dell’appaltatore avverranno alle scadenze prestabilite solo se
quest’ultimo avrà regolarmente eseguito gli interventi previsti al precedente art. 7.
All’uopo l’Impresa dovrà consegnare alla D.L. copia del libretto di centrale o di impianto
opportunamente aggiornato, nonché scheda riepilogativa degli interventi di manutenzione ordinaria
eseguiti.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 90 giorni dalla data disposizione di liquidazione.
I pagamenti per l’attuazione delle misure di sicurezza, relativi agli interventi di manutenzione
ordinaria, avverranno con le stesse modalità e percentuali previste per i pagamenti della stessa
manutenzione ordinaria.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% , da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.
ART. 9
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Si intende per manutenzione straordinaria l’esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la
riparazione, la sostituzione, la modifica degli impianti e delle apparecchiature esistenti, nonché la
sostituzione delle tubazioni di adduzione principale e secondaria, comprese le relative opere
murarie.
La ditta appaltatrice è tenuta, nelle relazioni da produrre ai sensi dell’art. 7, ad indicare tutti i
lavori di manutenzione straordinaria da eseguire prima dell’avviamento di tutti gli impianti termici.
Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere proposti dalla ditta appaltatrice
anche nel corso dello svolgimento dell’appalto.
Nel caso in cui si verifichi la necessità di interventi di manutenzione straordinaria con carattere
di urgenza, la cui mancata esecuzione potrebbe compromettere il regolare funzionamento di un
impianto termico, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori apposita relazione
tecnica che illustri l’intervento da effettuare e le cause che stanno alla base dello stesso, entro le 24
ore dall’inizio dell’anomalia.
La ditta è tenuta ad eseguire, su specifico Ordine di Servizio della D. L., tutti gli interventi di
manutenzione straordinaria richiesti.
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Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà avere inizio nei tempi indicati nell’Ordine
di Servizio della D. L.
Tale Ordine di Servizio potrà essere consegnato a mano all’Appaltatore, oppure inviato via fax.
L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare, per ogni lavoro di manutenzione straordinaria che
gli viene ordinato e prima che lo stesso abbia inizio, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto
attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 131, comma 2 del D. Lgs 163/2006, all’art. 2, comma
1, lett. f –ter, del D. Lgs. 494/96 ed all’art. 4, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 81/2008.
Il suddetto Piano Operativo di Sicurezza dovrà prevedere i costi delle misure preventive e
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori; detti costi, da stimarsi con riferimento
all’Elenco Prezzi Unitari delle Opere Provvisionali per l’Attuazione delle Misure di Sicurezza, sono
soggetti all’approvazione della D.L.
Nei casi di urgenza, individuati ad insindacabile giudizio della D. L., l’Ordine di Servizio potrà
prevedere l’inizio dei lavori entro 24 ore dalla comunicazione dello stesso.
L’Ordine di Servizio potrà indicare anche il tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori, con
decorrenza dalla data di inizio; in tal caso, il tempo assegnato rimane stabilito dopo la firma per
accettazione dell’Appaltatore.
Per ogni giorno di ritardo rispetto all’inizio o alla ultimazione di ogni singolo lavoro di
manutenzione straordinaria, sarà applicata una penale giornaliera di €. 50,00 (euro cinquanta//00).
L’impresa deve comunicare, via fax, alla D.L. la data di ultimazione di ogni intervento di
manutenzione straordinaria ordinato.
Rimane stabilito, in deroga a qualsiasi norma in materia, che, nel caso in cui l’Appaltatore non
dia inizio ai lavori nei tempi indicati nell’Ordine di Servizio, o nel caso in cui i tempi di esecuzione
dei lavori si protraggono in modo tale da creare difficoltà al normale prosieguo delle attività che si
svolgono nell’edificio oggetto dei lavori di manutenzione, il Direttore dei Lavori potrà affidare ad
altra Impresa di propria fiducia l’esecuzione dei lavori richiesti, fatti salvi i danni subiti dalla
Amministrazione Appaltante.
Tutti i lavori di manutenzione straordinaria previsti nel presente appalto, la cui entità ad oggi
non è preventivabile, saranno eseguiti con il sistema del Contratto Aperto e/o a quantità
indeterminata.
Tale contratto si caratterizza per la indeterminazione dell’oggetto che, tuttavia, resta
determinabile, in rispetto dell’art. 1346 del C.C., per la previsione di parametri certi di valutazione
dei singoli interventi di manutenzione.
I parametri certi di valutazione sono rappresentati dai prezzi unitari contrattuali.
L’esigenze dell’Amministrazione sono individuabili solo con riguardo al tetto massimo del
contratto aperto, pari a €. 250.000,00 nell’arco dei tre anni al lordo del ribasso d’asta, di cui
€. 100.000,00 per il primo anno, €. 100.000,00 per il secondo ed €. 50.000,00 per il terzo anno.
Tale forma di contratto, oltre ad aver trovato costante riconoscimento nella dottrina e nella
giurisprudenza consolidatesi in materia, è prevista anche dall’art. 154 – comma 2 - del D.P.R.
554/99 che definisce contratto aperto l’appalto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un
determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo
le necessità della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore non potrà avanzare diritti di sorta ove alla scadenza del contratto, la consistenza
dei lavori di manutenzione straordinaria non abbia raggiunto l’importo massimo previsto in
contratto.
Nel caso in cui l’importo dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire ecceda il relativo
importo contrattuale, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 154, comma 1, del D.P.R.
554/99, potrà autorizzare l’ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all’importo originario
posto a base di gara e comunque non superiore a €. 200.000,00.
L’impresa sarà tenuta ad eseguire i lavori ordinati fino alla concorrenza dell’importo suddetto
agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
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ART. 10
PAGAMENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno liquidati all’Impresa Appaltatrice per
stati di avanzamento, aventi le stesse scadenze quadrimestrali della manutenzione ordinaria.
Il pagamento delle relative fatture sarà effettuato a 90 giorni dalla data della disposizione di
liquidazione.
Per ogni lavorazione di manutenzione straordinaria ultimata, l’Impresa dovrà rilasciare la
dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 46/90 ed ogni altra certificazione prevista per
legge ed inerente alla lavorazione stessa.
Insieme agli interventi di manutenzione straordinaria saranno liquidati i costi per l’attuazione
delle misure di sicurezza che coincideranno con i costi delle misure preventive e protettive
finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori da prevedersi nei relativi Piani Operativi di
Sicurezza. Resta inteso che detti costi, da stimarsi con le modalità già dette nel precedente articolo,
saranno liquidati previa accettazione da parte della D. L..
Nel caso in cui all’impresa appaltatrice venga richiesto di eseguire lavorazioni in “economia”,
queste saranno contabilizzate sulla base dei materiali e della manodopera impiegata; su quest’ultima
non sarà applicato il ribasso d’asta.
I materiali saranno rimborsati su presentazione di fattura sul cui importo non sarà applicato il
ribasso d’asta.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% , da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.
Art. 11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L’appaltatore dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle
aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo
dei lavori. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 12
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
E DOMICILIO DEL DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
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appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.
Art. 13
CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 75 del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per
cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento
della partecipazione alla gara.
Art. 14
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione
definitiva è progressivamente svincolata durante l’esecuzione, nel limite massimo del 75 %
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza la necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 25 % dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è
prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei
lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto.
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3. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità
giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 15
RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 14 è ridotto al 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, purché riferiti univocamente
alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 15 è ridotto al 50% per l'appaltatore in
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 16
ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 129 del D. Lgs. 163/2006, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa
è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza, stipulata nella forma ”Contractors All
Risks“ (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00
(euro unmilione/00), che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi
sopradetti.
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4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi avrà un massimale non
inferiore a €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo
2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone
della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato
dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 37 – comma 5 - del D. Lgs. 163/2006,
le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.M. LL.PP. 1/12/2000 è escluso l’onere di prestare, da parte
dell’appaltatore, la polizza decennale di assicurazione della responsabilità civile nonché per
danni cagionati a terzi, di cui all’art. 129 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 17
NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione delle lavorazioni.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 18
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
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Art. 19
PIANI DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Per tutti i lavori di manutenzione oggetto del presente appalto non è prevista la designazione
del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per la esecuzione, né la redazione del piano
di sicurezza e di coordinamento, di cui al D. Lgs. 494/96 modificato ed integrato dal D. Lgs.
528/99.
Ad ogni buon conto, l’Appaltatore entro trenta giorni (30) dall’aggiudicazione e comunque
prima dell’inizio dei lavori, dovrà redigere e consegnare, per tutte le lavorazioni previste nella
manutenzione ordinaria, la seguente documentazione tecnica:
• il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 131,
comma 2 – lettera b) – del D. Lgs. 163/2006;
• il piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, di cui all’art. 131, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. 163/2006, all’art.2, comma 1, lett. f-ter del D. Lgs. 494/96 ed all’art. 4,
comma 2, lett. b, del D. Lgs. 626/94.
Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza di cui sopra da parte dell’Impresa, previa
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni di tutte le disposizioni in materia di sicurezza che
sono o che venissero poste in vigore prima o dopo la data in cui sarà indetta la gara di cui al
presente disciplinare.
L’Amministrazione e la direzione dei lavori restano, per patto espresso, esonerati da qualsiasi
responsabilità sia civile sia penale.
Art. 20
PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L'appaltatore, per ogni intervento di manutenzione straordinaria che gli viene ordinato e prima
che lo stesso abbia inizio, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori, un Piano
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è
redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
Esso dovrà contenere gli elementi di cui all’articolo 7 del D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
Art. 21
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.
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3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 22
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai del settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
Art. 23
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
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2.
3.
4.
5.
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 21 e 22 del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
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TERMICI-OVEST\Documenti di gara Taranto OVEST\Capitolato Speciale Appalto - Taranto Versante OVEST.doc
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finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
Art. 24
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato
generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A.
esclusa.
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App. n. 7/2011-Appalto per la conduzione