ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Il D.Lgs. 81/08 (che a partire dal 30 aprile 2008 ha abrogato il D.Lgs. 626/94) e tutta la normativa
cogente ad esso correlata, le norme tecniche e le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, impongono l’ obbligo a ciascun Datore di Lavoro di adeguare la propria attività ai requisiti
previsti.
Tuttavia molti dei requisiti sopraccitati vengono ancora, in misura più o meno ampia ed in generale
involontariamente, disattesi.
Mancano attualmente adeguate informazioni, programmi specifici di formazione e non esistono
organismi paritetici in grado di elevare la cultura della sicurezza; l’ organo di vigilanza è chiamato
in causa solo per interventi sanzionatori a seguito di eventi o su particolari segnalazioni.
Al Datore di Lavoro non resta dunque altro che “ autogestirsi” , fatto che appesantisce di ulteriori
oneri le già innumerevoli responsabilità dello stesso.
In questo quadro generale l’ AIO Nazionale e tutte le sezioni AIO locali intendono offrire
l’ opportunità a ciascun socio di capire, attraverso gli incontri ed i corsi organizzati sul territorio
nazionale, quali debbano essere i requisiti sopraccitati per adempiere agli obblighi normativi.
L’ AIO si propone pertanto quale sede privilegiata per la programmazione di attività formative, per
l’ elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti
alla salute e alla sicurezza sul lavoro, per l’ assistenza ai propri soci finalizzata all’ attuazione
degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in pratica rappresenta un
indispensabile supporto al pari di un “ organismo paritetico” .
L’ AIO organizza pertanto i corsi per Datori di Lavoro che svolgono all’ interno dei propri studi il
ruolo di RSPP e fornisce tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti di legge, grazie ad un
progetto che prevede l’ impiego di un esperto qualificato in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di referenti locali da questo coordinati.
Abbiamo rivolto come AIO Roma alcune domande all’ Ing. Marco Passone, membro della
Consulta dei relatori AIO Nazionale e coordinatore del progetto, in merito al corso per DL, che vi
riportiamo
Ing. Passone quali sono i corsi obbligatori per gli studi odontoiatrici?
R.
Attualmente i corsi obbligatori riguardano:
1) i datori di lavoro che possono svolgere il ruolo di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione - all’interno del proprio Studio
la legge consente al datore di lavoro di ricoprire tale ruolo ma è necessario che il DL frequenti un corso di
formazione che, ai sensi dell’art. 3 del DM 16.02.97 e dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, deve essere di almeno 16
ore e deve essere tenuto dall’AIO stessa quale ente accreditato alla formazione e al rilascio dei crediti ECM;
se però il Datore di Lavoro decide di affidare l’incarico di RSPP ad un esperto della sicurezza, può esimersi
dalla frequenza di un simile corso ma il ruolo di RSPP deve essere ricoperto da una figura competente che
abbia i requisiti previsti dal D.Lgs. 195/03 e cioè che abbia frequentato i cosiddetti moduli A, B, e C per
esperti per un totale di 112 ore, questo sia che si tratti di un consulente esterno sia che si tratti di un
lavoratore qualunque dello Studio che non sia Datore di Lavoro; infine se un Datore di Lavoro che abbia
frequentato tale corso volesse assumere il ruolo di RSPP per un collega di un altro Studio, questo non è
consentito dalla normativa in quanto la frequenza del corso di almeno 16 ore è condizione necessaria solo
per coloro che sono effettivamente Datori di Lavoro per il proprio Studio;
2) i lavoratori
il D.Lgs. 81/08 impone al DL l’obbligo di informare, formare ed addestrare i lavoratori secondo i contenuti e
le modalità richieste dagli artt. 36 e 37 e dall’art. 1 del DM 16.01.97 e tali corsi, che devono essere attestati,
possono essere eseguiti in collaborazione con gli organismi paritetici e quindi dall’AIO stessa oppure da
consulenti del DL o dallo stesso DL soprattutto per ciò che concerne i rischi specifici);
3) il RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – se presente
l’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e l’art. 2 del DM 16.02.97 impongono l’obbligo di frequenza di un corso
di 32 ore al lavoratore nominato quale RLS nella propria unità produttiva che deve avvenire in collaborazione
con gli organismi paritetici e gli enti bilaterali);
4) i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza
gli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 81/08, il D.M. 10/03/98 allegato IX e l’allegato IV del D.M. 388/03 impongono al
DL di predisporre per gli incaricati alla lotta antincendio e al primo soccorso, che possono essere gli stessi
DL e/o tutti o parte dei lavoratori presenti, un corso obbligatorio di 4 ore (rischio basso) e di 12 ore (aziende
di gruppo B e C) rispettivamente, tenuti da esperto qualificato in prevenzione incendi il primo e da un medico
il secondo;
5) il preposto - persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa – se presente
l’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 impone per tali soggetti, se presenti in uno Studio, l’obbligo di
formazione specificando i contenuti della stessa ma non le ore previste)
Chi organizza, ogni quanto e dove si tengono questi corsi?
R.
Attualmente l’AIO Nazionale organizza annualmente ed in più edizioni presso le sedi richiedenti e a seconda
del numero di iscrizioni i corsi per DL/RSPP, per lavoratori (requisiti base del D.Lgs. 81/08) e per incaricati
alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze (Datori di Lavoro e lavoratori); devono invece essere
organizzati dagli enti bilaterali in collaborazione con AIO i corsi per RLS a livello locale e, sempre a livello
locale o internamente ai propri Studi, devono essere organizzati corsi in materia di primo soccorso (ad es. in
collaborazione con Croce Rossa o con Enti formatori dotati di medici) e per preposti.
Sono previsti successivi aggiornamenti per tutti questi corsi?
R.
Per quanto riguarda i corsi per DL/RSPP attualmente non si prevedono aggiornamenti, ma il D.Lgs. 81/08
specifica che, con un futuro Accordo Stato-Regioni, saranno riviste sia le durate di tali corsi (si parla di corsi
da 16 a 48 ore) sia gli obblighi di aggiornamento; anche per i corsi per lavoratori e Preposti si prevedono
aggiornamenti che sono vincolati anche alle possibili modifiche organizzative e normative che possono
intervenire nel corso del tempo; per quanto invece riguarda i corsi in materia di antincendio attualmente i
corsi hanno validità “Una Tantum” ma si tratterà di attendere le eventuali modifiche al DM 10.03.98; infine
per i corsi per gli addetti al primo soccorso si prevedono aggiornamenti ogni 5 anni secondo quanto richiesto
dal DM 388/03.
È obbligatorio avere il RLS/RLST ed il MC (Medico Competente)?
R
il RLS è, prima con il D.Lgs. 626/94 ora con il D.Lgs. 81/08, un diritto dei lavoratori (cioè possono, se
vogliono, nominare ed eleggere un proprio rappresentante) e non costituisce alcun obbligo da parte dello
Studio il quale ha semmai l'obbligo di chiedere al lavoratore o ai lavoratori l'eventuale disponibilità per
ricoprire tale ruolo (questo in particolare per le aziende sotto i 15 dipendenti); l'unico obbligo previsto per il
Datore di Lavoro con il D.Lgs. 81/08 è quello di comunicare annualmente all'INAIL il nominativo del RLS,
cosa peraltro attualmente non obbligatoria in quanto l'INAIL ha emesso una Circolare comunicando a tutti di
attendere per fare quanto detto, che obbligherà il DL, in assenza di un RLS, a versare su un Fondo INAIL
due ore di lavoro all’ano per ciascun lavoratore per sostenere la figura del RLST – Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – predisposta, semmai ciò avverrà, dall’INAIL stessa.
I corsi per Datori di Lavoro/RSPP cosiccome i corsi per RLS possono essere fatti solamente dalle
Associazioni e dagli Enti accreditati (organismi paritetici ed enti bilaterali), con programmi ministeriali molto
rigidi e con tutti i crismi necessari (si veda la Conferenza Stato-Regioni del 2006), e non dalle singole società
o da consulenti che fanno formazione.
Infine, anche in assenza di un RLS o di un MC (se i rischi in azienda sono tali da escludere la sorveglianza
sanitaria obbligatoria), l'organigramma prevenzionistico e tutta la programmazione della Prevenzione deve
comunque essere realizzata e i soggetti in posizione di garanzia (cioè quelli che rispondono delle
responsabilità civili e penali) sono il DL, i Dirigenti/Preposti, i Lavoratori, il MC (se c’è), i
fornitori/installatori/progettisti ed ora gli RSPP che non siano Datori di Lavoro (vedi Galeazzi di Milano e
Thyssen-Group) ma non per il RLS che è un lavoratore e che nelle piccole realtà come gli Studi Odontoiatrici
può anche coincidere con l'unico lavoratore o con uno dei pochi lavoratori presenti in Studio che non
ha/hanno certo bisogno di un proprio Rappresentante per tutelare i propri diritti.
Quale è la documentazione obbligatoria ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro e per
l’opportuna gestione della prevenzione in uno Studio?
R.
Detto degli obblighi formativi, è naturale che la gestione della prevenzione non si possa fermare a questo
solo adempimento ma riguardi una serie di attività che costituiscano uno strumento globale ed un vero e
proprio sistema della gestione prevenzionistica. Vengono così ad essere necessari i seguenti documenti:
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Certificato di laurea e abilitazione professionale
Iscrizione all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (Visura Camerale) (se si tratta di società)
Certificato di agibilità dei locali e destinazione d’uso (obbligatoria)
Autorizzazione o accreditamento regionale per l’esercizio dell’attività sanitaria dello Studio (laddove
richiesta o per i nuovi Studi)
Numero dei lavoratori e mansioni (che dovrà comparire anche sul DVR predisposto)
Planimetria dello studio con la disposizione di macchine e impianti (Lay-out) (non obbligatoria ma
consigliata)
Eventuali deleghe del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Nomina del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) (non necessaria)
Nomina dei designati al Primo Soccorso, Emergenza ed Antincendio (da prevedere a seguito di
opportuna informazione e formazione dei lavoratori)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 o autocertificazione
(obbligatorio)
Copia dei verbali delle riunioni periodiche (da predisporre da parte del RSPP)
Iniziative di informazione e formazione per i lavoratori (obbligatoria)
Registro infortuni (obbligatorio)
Dichiarazione di conformità dei macchinari con relativi marcatura CE e manuale di istruzione, d’uso
e manutenzione (obbligatoria per macchine acquistate dal 22/09/96)
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla Legge 46/90 (ora DM 37/08) e alla Norma CEI
64-8/710 (locali ad uso medico) e progetto elettrico (se P>6 kW)
Denuncia impianto di messa a terra (mod. B) e in ogni caso verifiche obbligatorie dell’impianto di
terra e della equipotenzialità dei locali in classe I
Libretto centrale termica con potenza superiore a 30.000 Kcal/h (se autonomo)
Presenza di eventuali C.P.I. (certificati di prevenzione incendi)
Libretti dei recipienti a pressione (compressori)
Elenco dei prodotti utilizzati con relative schede tecniche e tossicologiche e quantitativi (obbligatorio)
Valutazione dell’esposizione professionale a rumore ai sensi del D.Lgs. 195/06 (necessario per il
rumore; da inserire nella Valutazione dei Rischi)
Protocollo degli accertamenti sanitari, preventivi (nel periodo di prova) e periodici (da concordare
eventualmente con il MC, se presente)
Cartelle sanitarie (predisposte dal MC e conservate nel rispetto del segreto professionale da parte
del MC)
Certificati di idoneità alla mansione per i dipendenti (da conservare presso l’unità produttiva da parte
del Datore di Lavoro)
Certificati di vaccinazione antiepatite B per tutti i soggetti esposti al rischio biologico (la vaccinazione
non è obbligatoria ma visti i rischi presenti viene consigliata quale misura di prevenzione e
protezione)
Relazione del medico competente sull’andamento della sorveglianza sanitaria
Ordini di servizio, prescrizioni e procedure di sicurezza (soprattutto riguardanti le procedure di
disinfezione e sterilizzazione, lavaggio biancheria sporca, di controllo igienico-sanitario, ecc.)
Regolamenti interni (antincendio, sanitario, norme comportamentali interne e per , ecc.)
Registri (antincendio e controlli periodici, formazione, interventi dei manutentori e delle ditte
esecutrici di lavori all’interno dell’unità produttiva).
Ing. Passone, per concludere, chi può fornire tutta la documentazione elencata e cosa ci può dire sul
software realizzato dall’AIO Nazionale con la Sua collaborazione?
R.
Ogni Studio deve essere in possesso, in funzione della tipologia produttiva (luogo di lavoro e mansioni), di
tutti o parte dei documenti sopraccitati, che devono essere redatti dallo Studio stesso o da consulenti esterni
e ditte autorizzate o richiesti ad enti pubblici o forniti dall’AIO ai propri soci durante l’attività formativa e
nell’ambito del progetto nazionale per realizzare la gestione richiesta dal Titolo I, capo III, artt 15-54 della
prevenzione.
Infine due parole sul programma DELTA RISK realizzato dall’AIO Nazionale tramite la Software House
OUTSIDE FORMAT di Milano con il contributo del sottoscritto e dell’AIO Veneto (Dott. Del Monaco e
Dott.ssa Elena Bertuzzo):
innanzitutto si tratta di un software e non di un documento su CR Rom o su un qualunque altro formato
elettronico, per cui è un programma che consente al Datore di Lavoro di elaborare il Documento di
Valutazione dei Rischi attraverso una serie di maschere e di quesiti che interagiscono con il compilatore e lo
obbligano ad analizzare una serie di aspetti fondamentali, a mio avviso, per la gestione dello Studio.
La mia personale esperienza, con l’aiuto del Dott. Del Monaco e dell’AIO Veneto, hanno consentito all’AIO
Nazionale di elaborare un documento (il DVR), tradotto poi in un software, che potesse non solo anticipare
gli obblighi di redazione dello stesso previsti entro il 31.12.10 e comunque non oltre il 30.06.12, ma che
potesse consentire al Datore di Lavoro di eseguire realmente la valutazione dei rischi con dei criteri, degli
strumenti e con la certezza di adempiere a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 nella sua totalità. Nulla a che
vedere quindi con una semplice autocertificazione della effettuazione della Valutazione dei Rischi, niente
affatto accettabile senza riscontri effettivi di quanto in essa dichiarato. Non si pensi tuttavia che con il solo
DVR il Datore di Lavoro abbia adempiuto agli obblighi normativi richiesti: servono tutta una serie di misure
generali di tutela che il DVR stesso richiede e che, in modo a mio avviso intelligente, segnala con il suo
sviluppo organico e con la realizzazione di check-list finali che riassumono tutti gli adempimenti necessari e
non ancora applicati dal Datore di Lavoro, costringendolo a riflettere su tutte le misure di prevenzione e
protezione da adottare e sul programma degli interventi necessari definiti dalle norme cogenti.
Due parole su DELTA RISK
Il programma specialistico per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi come richiesto dal Testo
Unico della Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/2008) in attuazione della Legge delega n. 123/2007, che ha
definitivamente sostituito il D.Lgs. 626/1994. Tra le importanti novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008, è previsto
per il Datore di Lavoro l'obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (ai sensi dell'art. 28
comma 2), con DATA CERTA entro il 01.01.2009. Per il mancato adempimento di questo importante
obbligo, sono previste pesanti sanzioni, quali l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a
15.000 €.
Il DELTA RISK è uno strumento ideale che attraverso un percorso guidato aiuta il Datore di Lavoro ad
effettuare la valutazione dei rischi per i lavoratori presenti nello studio dentistico, in modo semplice ed
efficace. Offre inoltre la possibilità di accedere a consulenze personalizzate a cura di personale altamente
qualificato e competente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Cosa aspetti? Metti in regola il tuo studio!!!!
Richiedi la licenza per il programma
Download Demo DeltaRisk
E' disponibile il Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori (Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81).
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Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione della Legge 123/2007 (formato .pdf)
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D.Lgs. 81/2008 allegati da pag 93 a pag 186 (formato .pdf)
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D.Lgs. 81/2008 allegati da pag 187 a pag 271 (formato .pdf)
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D.Lgs. 81/2008 allegati da pag 272 a pag 324 (formato .pdf)
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D.Lgs. 81/2008 testo e allegati completo (formato .zip)
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Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(formato .pdf)
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Legge n. 129 del 2 agosto 2008, per la proroga dei termini di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008
(formato .pdf)
Scarica

Link all`intervista dell`Ing. Marco Passone (Esperto della Sicurezza)