C.I.R.M. Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina DOCUMENTAZIONE DIDATTICA DI CONSULTAZIONE DEL Corso Base FAD Principi di Radioprotezione: legge 187/2000 Strumento cartaceo ad uso degli Uffici di Formazione Permanente delle UO aderenti al progetto Rete Telematica – Corso Radioprotezione Copyright CIRM/2005 CONTENUTI SCIENTIFICI La legislazione attuale: dalla direttiva 97/43 al DLgs 187/2000 C. BIBBOLINO, F.P. GENTILE pag. 1 La dose G. PEDROLI pag. 7 Gli effetti biologici delle radiazioni alle basse dosi R. MAURIZI ENRICI pag. 15 Attribuzione e responsabilità nella radioprotezione del paziente F. CLAUDIANI, R. DI LIBERTO, F. LUCA’ pag. 19 Gravidanza e radiazioni mediche G. CARRAFIELLO, C. RESCALDINI, V. MIELE pag. 25 La formazione continua come strumento di miglioramento F. VIMERCATI, V. DAVID pag. 31 Il consenso informato nelle attività dell’area radiologica D. FIERRO, G. RICCI pag. 34 Pratiche sperimentali ed esposizione per ricerca G. GALLI pag. 41 Giustificazione e appropriatezza clinica A. SIANI, O. CATALANO pag. 48 L’ottimizzazione delle procedure: aspetti fisici S. DE CRESCENZO pag. 53 L’ottimizzazione delle procedure: aspetti clinici G. BRACCINI, L. OLIVETTI pag. 63 I Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) per la protezione del paziente in diagnostica radiologica R. PADOVANI pag. 67 La valutazione della dose in gravidanza A. CRESPI pag. 71 La garanzia della qualità come metodologia per l’attuazione della radioprotezione del paziente A. GIOVAGNONI pag. 78 Note: 1. Il presente prodotto didattico riporta in maniera cartacea i contenuti delle schermate delle lezioni dei docenti del corso base. 2. Nelle diapositive sono riportate, in genere tra parentesi, le citazioni relative ad approfondimenti ed archivi, non contenuti nel documento cartaceo ma visibili solo on-line sulla piattaforma e-learning, da dove possono essere anche stampati. 3. La corretta lettura delle DIA, disposte nelle pagine, è dalla colonna sinistra scendendo in verticale e passando poi alla colonna a destra NB: Gli approfondimenti possono essere oggetto delle domande del questionario. La legislazione attuale: dalla direttiva 97/43 al DLgs 187/2000 Dott. Corrado Bibbolino Dipartimento Diagnostica per Immagini Dott. F. Paolo Gentile U.O. Fisica Ist. “L.Spallanzani” – IRCCS - Roma 2. LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE PRIMA DEL DLGS 187/2000 Prima dell’introduzione del DLgs 187 del 2000 la radioprotezione del paziente era legata essenzialmente ad un interesse scientifico delle figure professionali coinvolte e delle loro associazioni più rappresentative. Questo interesse si è tradotto in numerose iniziative seminariali e congressuali e nella pubblicazione di numerosi articoli nelle riviste scientifiche di settore nazionali ed internazionali. Nella dimensione operativa sono stati impostati e realizzati programmi nazionali di valutazione delle indagini radiodiagnostiche come ad esempio il programma NEXT. In ambito specialistico particolare menzione deve essere fatta del programma DQM su dose e qualità in mammografia. In sostanza comunque l’ottimizzazione e il contenimento della dose era demandato all’etica degli operatori, cioè i singoli professionisti, sensibili al problema, cercavano di selezionare e migliorare le tecniche in modo da garantire una corretta esecuzione degli esami diagnostici riducendo, se possibile, la dose al paziente. 1. L’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI L’esposizione alle radiazioni ionizzanti può essere classificata in 3 diverse categorie: a.professionale b.medica c.del pubblico in generale (né professionale né medica) Per esposizione professionale si intende quella a cui sono soggetti i lavoratori nel corso e come conseguenza del proprio lavoro. Per esposizione medica si intende quella subita dalle persone come conseguenza di procedure diagnostiche e trattamenti medici. La popolazione può infine essere esposta alle radiazioni ionizzanti anche per cause diverse da quella professionale e medica, basti pensare all’esposizione dovuta al fondo naturale, al radon e alle attività umane (vicinanza ad impianti industriali o strutture mediche che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti). Nel 1984 il Ministero della Sanità emise una circolare in cui si consigliava una strategia rivolta alla radioprotezione del paziente nelle indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici. Nel 1995 il DLgs 230 aveva previsto una sezione specifica dedicata alla radioprotezione del paziente (rif. artt. 109-114) che ha prodotto la pubblicazione di Decreti Ministeriali in applicazione degli articoli 110, 111, 112 e 113. Il decreto relativo all’art. 114, che riguardava le caratteristiche e le modalità di registrazione del “libretto radiologico personale”, circolato in bozza tra gli addetti al settore, non ha mai visto la luce. I decreti, in sostanza, prevedevano norme, anche troppo particolareggiate, che riguardavano i titoli di studio e le qualificazioni professionali (compreso l’aggiornamento) richieste agli operatori del settore radiologico, la disponibilità dei documenti radiologici e di medicina nucleare, i criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature, il controllo di qualità sulle apparecchiature. Il rischio legato all’esposizione professionale è ampiamente trattato nelle raccomandazioni degli organismi internazionali (ICRP, WHO, IAEA, ecc) e regolamentato dalle normative europee,(29/96) e nazionali (rif. DLsg 230/1995 e 241/2000). Il controllo dell’esposizione professionale viene attuato principalmente attraverso l’adozione di vincoli e limiti di dose. I decreti legislativi 230 e 241 regolamentano l’uso delle materie radioattive e delle macchine radiogene dettando norme che riguardano: la comunicazione di pratiche e condizioni di esenzione, il regime autorizzativi, gli obblighi delle figure professionali coinvolte, la documentazione di radioprotezione, la valutazione del rischio e la classificazione del personale, l’impostazione dei livelli di protezione, il monitoraggio dei lavoratori e della popolazione. Le norme citate individuano con chiarezza le figure professionali responsabili della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione: il datore di lavoro o esercente ovvero il responsabile delle apparecchiature, l’esperto qualificato, il medico autorizzato. L’apparato legislativo prevede infine anche obblighi per dirigenti, preposti e lavoratori. La radioprotezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti si realizza sostanzialmente con la riduzione dei tempi di esposizione, l’aumento della distanza tra sorgente emittente e corpo e l’interposizione di barriere o schermature. Il controllo dell’esposizione medica viene invece realizzato attraverso l’adozione di una ulteriore giustificazione ed ottimizzazione della pratica ed introducendo i livelli diagnostici di riferimento (LDR). Anche in questo caso i riferimenti sono le raccomandazioni internazionali, le direttive europee (rif. Direttiva 97/43/Euratom, GU n. L180 del 30/6/1997) e la legislazione nazionale (rif. DLgs. 187/2000). 3. LE NOVITÀ DEL DLGS 187 DEL 2000 Il Decreto Legislativo 187 del 2000, pubblicato sulla G.U. Supplemento Ordinario N. 157 del 7/7/2000 recepisce la direttiva europea 97/43/EURATOM (rif. Direttiva 97/43/Euratom, GU n. L180 del 30/6/1997) La principale novità introdotta è contenuta nel primo articolo della normativa ovvero nel campo di applicazione della legge (rif. art.1). Non si parla più solo di pazienti in diagnostica e trattamento bensì di persone: persone nella sorveglianza sanitaria professionale, persone nei programmi di screening, pazienti e persone nei programmi di ricerca, persone nelle procedure medico-legali, persone che assistono e confortano pazienti nel corso di indagini e trattamenti. 1 Struttura Dlgs 187 A differenza del precedente impianto normativo, composto da un articolato di norme inserite in una sezione dedicata alla protezione dei pazienti all’interno di una legge sulla radioprotezione degli operatori e della popolazione, il DLgs 187 si presenta in modo autosufficiente e più semplice anche se non sempre chiaro. All’interno del decreto trovano infatti posto gli allegati che definiscono e chiariscono le modalità operative che consentono la realizzazione dei principi di giustificazione ed ottimizzazione ed inoltre forniscono le soluzioni iniziali a specifici problemi di tutela delle persone sottoposte ad indagini e trattamenti con radiazioni ionizzanti. Artt. 2 - 4 Definizioni e principi generali Art. 14 Sanzioni Art.13 Ispezione Art. 5 Responsabilità Art. 6 Procedure Art. 9 Pratiche speciali Facendo riferimento alla diapositiva n.1 lo schema concettuale della normativa si basa su una articolazione che prevede l’enunciazione delle definizioni di termini e grandezze che verranno utilizzate nel corpo della norma e la illustrazione dei principi generali di giustificazione e ottimizzazione (artt. 2-4). Art.10 Gravidanza e allattamento Art. 7 Formazione Art. 8 Attrezzature Art. 12 Dosi alla popolazione Art.11 Esposiz. potenziali 4. IL PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE (rif. Art. 3) L’esposizione non giustificata è vietata dalla legge. Inoltre è vietato esporre minori di 18 anni e donne con gravidanza in atto per assistere e confortare persone sottoposte ad esposizioni mediche. Ogni esposizione deve essere giustificata dal prescrivente in maniera autonoma e avallata dallo specialista che la realizza. Entrambi devono usare tutte le informazioni a disposizione e valutare se non sia possibile ottenere i benefici derivanti dalla pratica in oggetto mediante una pratica differente dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. La giustificazione è preventiva: deve essere valutata in relazione alla evoluzione tecnologica per quanto riguarda le pratiche radiologiche in generale e singolarmente per il singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso. Da questi principi discende l’articolazione delle responsabilità (art.5) e la definizione degli strumenti formativi (art. 7) necessari per l’esercizio di tali responsabilità. Il complesso delle responsabilità (art. 5) è direttamente connesso con la definizione delle procedure (art. 6) che a loro volta sono articolate in classi di approfondimento che riguardano in particolare le pratiche speciali (art. 9) e la gravidanza ed allattamento (art. 10); le procedure (art. 6) inoltre influenzano pesantemente la valutazione delle dosi alla popolazione (art. 12). Il Ministero della Salute può vietare tipi di esposizione mediche non giustificate. Particolare attenzione deve essere prestata alla giustificazione nell’ambito della ricerca clinica e biomedica, nelle esposizioni medico legali e nel caso di esposizione ai bambini, nei programmi di screening e nelle procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia (rif. art. 9 c.1) . Nella ricerca clinica e biomedica l’esposizione è valutata dal comitato etico istituito ai sensi delle normative vigenti. Tale giustificazione si richiama ai principi generali enunciati dagli organismi internazionali di radioprotezione e deve essere fornita sulla base dei benefici diretti per le persone esposte o sulla base dell’utilità sociale dei risultati conseguibili (rif. Allegato III, c.4). D’altro canto le procedure (art. 6) sono definite in funzione delle attrezzature (art. 8) disponibili che devono essere sottoposte a specifico programma di garanzia di qualità. La definizione e attuazione di un corretto programma di ottimizzazione è possibile solo con una adeguata formazione (art. 7) degli operatori coinvolti. Il buon funzionamento delle attrezzature (art. 8) infine influenza il contributo alla dose erogata alla popolazione esposta per fini medici (art. 12) e la determinazione delle esposizioni potenziali (art. 11). Sulle procedure viene attivata l’ispezione e la vigilanza (art. 13) operata dagli organismi territoriali del SSN il cui risultato, una volta accertate responsabilità (art. 5) specifiche, potrebbe comportare l’erogazione di sanzioni penali e amministrative (art. 14) a carico dei soggetti responsabili (art. 5) che non hanno rispettato le norme. 2 In ogni caso non possono partecipare a progetti di ricerca le donne con gravidanza accertata o sospetta (e quelle che allattano al seno se si somministrano radiofarmaci), soggetti in età infantile e gli incapaci di libero e consapevole consenso (tranne sia indispensabile e dimostrabile un beneficio diretto nella singola patologia). Le esposizioni delle persone che volontariamente assistono e confortano le persone sottoposte ad esposizioni mediche sono infine soggette a particolari limitazioni e vincoli (rif. Allegato I, parte I). Il divieto a non esporre persone senza giustificato motivo è sanzionato. La violazione degli obblighi in tema di giustificazione è punita infatti con l’arresto o con un’ammenda (rif. art.14). Gli strumenti operativi per attuare il principio di ottimizzazione sono contenuti nell’enunciazione del rimanente articolato di legge e comunque sono contenuti nel programma di garanzia di qualità che investe responsabilità (rif. art. 5), procedure (rif. art. 6), formazione (rif. art.7) e attrezzature (rif. art.8). Particolare attenzione deve essere posta all’applicazione del principio di ottimizzazione nei casi di esposizione medicolegale (rif. art.4 c.6) e nelle pratiche speciali (rif. art. 9) in cui è fondamentale prevedere periodiche valutazioni dosimetriche effettuate dall’esperto in fisica medica (art. 9 c. 3). La violazione degli obblighi in tema di ottimizzazione è punita con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da 5 a 20 milioni di Lire (art.14). 5. IL PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiodiagnostici devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibilmente con il raggiungimento dell’informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali. L’applicazione del principio di ottimizzazione nella diagnostica radiologica comporta l’obbligo di mantenere l’esposizione ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili e compatibili con il raggiungimento del risultato richiesto tenendo conto di fattori economici e sociali (principio ALARA) e dei Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR). Per la terapia lo specialista deve programmare individualmente le dosi ai volumi di tessuto bersaglio e applicare il principio ALARA per quanto riguarda i tessuti non bersaglio. 6. LE RESPONSABILITÀ (rif. art.5) Il DLgs. 187/2000 individua e definisce (rif.art.2) i seguenti soggetti cui attribuisce responsabilità e compiti: l’esercente (rif.art.2 c.1h); il responsabile dell’impianto radiologico (rif.art.2 c.2b); lo specialista (rif.art.2 c.2f); il prescrivente (rif.art.2 c.1r); l’esperto in fisica medica (rif.art.2 c.1i). In tema di responsabilità è bene subito puntualizzare che ogni soggetto che interviene nel processo diagnostico o terapeutico ha le responsabilità che gli derivano dalla professione e dall’incarico che svolge in ambito sanitario. Riguardo ai soggetti individuati e definiti precedentemente bisogna sottolineare alcuni punti fondamentali, che verranno ulteriormente chiariti quando si parlerà delle specifiche figure professionali coinvolte. Per coloro che assistono e confortano persone esposte (rif. art.1 c.3) il principio di ottimizzazione prevede il ricorso a idonei presidi radioprotezionistici (camici piombati, guanti, ecc.) nel caso di esami diagnostici e, nel caso di terapia radiometabolica o brachiterapia con impianti permanenti, lo specialista valuta la dimissione dei pazienti e fornisce ai parenti le necessarie informazioni circa i mezzi di protezione da utilizzare ed i rischi a cui sono sottoposti (rif. allegato I, Parte II). Figure Professionali coinvolte L’esercente ha l’obbligo di identificare il responsabile dell’impianto radiologico (rif. art. 5 c.5) ; le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente (rif. art. 5 c.1); ogni esposizione medica è effettuata sotto l’esclusiva responsabilità dello specialista (rif. art. 5 c.2) e l’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscano che lo specialista si avvalga, in misura opportuna nelle diverse procedure terapeutiche e diagnostiche, dell’esperto in fisica medica (rif. art.6 c.3). Nell’ambito della ricerca scientifica le procedure riguardanti l’ottimizzazione devono essere dichiarate e documentate sotto la responsabilità dello sperimentatore coordinatore del programma di ricerca (rif. allegato III, punto 5). 3 E’ utile ricordare inoltre che la responsabilità clinica relativa alle esposizioni mediche individuali attribuita al medico specialista (art.1 c.2c) riguarda la giustificazione, l’ottimizzazione, la valutazione clinica del risultato, la cooperazione con altri specialisti, il reperimento delle informazioni su esami precedenti, la trasmissione ad altri medici specialisti delle informazioni o documenti radiologici ed infine l’informazione ai pazienti o ad altre persone interessate circa i rischi delle radiazioni ionizzanti. Nell’ambito delle sue responsabilità e competenze lo specialista può delegare il tecnico sanitario di radiologia medica e l’infermiere su aspetti pratici della esecuzione delle procedure. Compete all’esercente tenere aggiornato l’inventario delle attrezzature radiologiche (rif.art.8 c.1b), garantire l’informazione rispetto al potenziale pericolo per l’embrione o il feto irradiati o per il lattante, nel caso di somministrazione di radiofarmaci alla madre (rif.art.10 c.5), tenere un inventario aggiornato delle attrezzature radiologiche (rif.art.8 c. 1b). Tutte le altre figure professionali coinvolte sono “sanitarie” con laurea specialistica. L’attività radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico può essere svolta dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento di sua competenza o dall’odontoiatra nell’ambito della propria attività professionale specifica (rif. art. 7 c.4). Il responsabile di impianto radiologico, il medico specialista e l’esperto in fisica medica devono inoltre possedere specifico diploma di specializzazione sanitaria (rif. art. 7 c.3 e c.5). Il tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) e l’infermiere possono, se delegati dal responsabile e/o dallo specialista, svolgere compiti connessi ad aspetti pratici delle procedure radiologiche, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze professionali (rif. art. 5 c.3). Il TSRM può eseguire inoltre i controlli di qualità (rif. art.7 c.6). La violazione degli obblighi in tema di responsabilità professionale è punita con l’arresto sino a 15 giorni o con l’ammenda da 1 a 5 milioni di Lire. Le sanzioni crescono con l’arresto da due a sei mesi e l’ammenda da venti a ottanta milioni se vengono esposte persone a scopo di ricerca scientifica clinica senza il loro consenso scritto (rif.art.14). 7. LE FIGURE PROFESSIONALI L’esercente potrebbe risultare essere l’unica figura “non sanitaria” prevista dalla legge. L’esercente infatti è definito come il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa, ovvero dell’unità produttiva, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale. Oltre alla nomina del responsabile dell’impianto radiologico, spetta in via esclusiva all’esercente l’adozione degli interventi correttivi da intraprendere in caso di segnalazione, da parte del responsabile dell’impianto radiologico, di superamento costante dei Livelli diagnostici di riferimento (L.D.R.) dovuto a cause che non possano essere rimosse dal responsabile dell’impianto radiologico stesso (rif.art.6 c.5 - allegato II). Infine l’esperto qualificato (rif. art.78 DLgs 230/1995) non viene investito di alcuna responsabilità professionale né viene mai definito o citato nel testo del decreto. La norma transitoria inserita, peraltro, nell’articolo dedicato alla formazione (rif. Art.7 comma 13) consente la sola continuazione dell’esercizio della attività di controllo di qualità (di natura squisitamente tecnica) a coloro che, iscritti negli elenchi degli esperti qualificati, alla data del 7/7/2000 fossero stati incaricati dei controlli con le limitazioni relative al loro grado di abilitazione. 4 Tutte le figure professionali coinvolte devono essere formate ed aggiornate nel settore della radioprotezione. L’insegnamento in materia di radioprotezione nell’esposizione medica è infatti inserito negli ordinamenti didattici dei diversi corsi di laurea e di specializzazione (rif. art.7 c.1) secondo specifici contenuti (rif. allegato IV). Inoltre il personale che opera in ambiti professionali strettamente connessi con l’esposizione medica deve seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale (rif. art. 7 c.8), la cui organizzazione può essere affidata alle associazioni e alle società scientifiche accreditate (rif. art.7 c.10). L’idoneità all’uso clinico dell’attrezzatura viene espressa dal responsabile dell’impianto radiologico sulla base di uno specifico protocollo di prove (rif. art.8 c.3). I criteri specifici di accettabilità dell’attrezzatura, in attesa del relativo decreto del Ministero della Salute (rif. art.8 c.4), sono contenuti nel documento Europeo (rif. allegato V). Tali criteri devono essere considerati come livelli correttivi cioè livelli di prestazione in corrispondenza dei quali è necessario avviare azioni correttive inoltre non devono essere usati come valori raccomandati per scopo di controllo di qualità. 8. LE PROCEDURE E LE ATTREZZATURE Entro le linee guida del Ministero della Salute per le procedure inerenti le pratiche radiologiche il responsabile dell’impianto radiologico deve, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata adottare protocolli scritti per ciascuna attrezzatura (rif. art.6 c.2). Gli esami fluoroscopici senza intensificatore di immagine sono comunque non giustificati e quindi vietati (rif. art.8 c.6), quelli senza dispositivo per controllare il rateo di dose sono limitati solo a casi giustificati da esigenze diagnostiche e terapeutiche (art. 8 c.7). Particolare attenzione deve essere posta nell’uso di pratiche speciali per le esposizioni che riguardano i bambini, i programmi di screening e le procedure che comportano alte dosi per il paziente (radiologia interventistica, TC o radioterapia) (rif. art.9) . Infine l’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico devono provvedere affinché le indagini e i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati singolarmente (rif.art 12 c.1). La corretta applicazione delle procedure e il buon funzionamento delle attrezzature sono pregiudiziali al successo del processo di ottimizzazione. Per tali ragioni il responsabile dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica medica (rif.art.6 c.3.), provvede a che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità, nonché di valutazione della dose o dell’attività somministrata al paziente (art. 8 c.2a) e che siano effettuate prove di accettazione e di stato (art. 8 c.2b) delle apparecchiature. I dati relativi ai programmi, ai controlli ed alle prove devono essere registrati e conservati per almeno cinque anni, anche su supporto informatico (rif. art.8 c.9). 9. I LDR E IL CONTENIMENTO DELLA DOSE I livelli diagnostici di riferimento sono definiti come livelli di dose (o di attività in medicina nucleare) standard (rif.art.2 c.1p). Tali livelli non dovrebbero essere superati in procedimenti standard e devono essere verificati ogni due anni dal responsabile dell’impianto radiologico ed annotati su apposito registro (art.6 c.5). Di tali livelli si deve tener conto nel processo di ottimizzazione (rif.art.4 c.3) e il loro costante superamento determina un intervento correttivo che il responsabile dell’impianto radiologico deve chiedere all’esercente (rif. art .6 c.5). 5 Le linee guida per la valutazione degli LDR (rif.allegato II) chiariscono che tali grandezze, facilmente misurabili e tipiche per ogni procedura diagnostica, vanno intese come strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni. Le misure di verifica devono essere effettuate su richiesta del responsabile dell’apparecchiatura dal fisico specialista seguendo le modalità indicate dai documenti della commissione europea. I valori di riferimento sono riportati in apposite tabelle distinte per radiodiagnostica (tradizionale, radiologia pediatrica e TC) e per diagnostica in vivo medico-nucleare (rif.allegato II) . 10. LE PROTEZIONI PARTICOLARI Gli unici vincoli di limitazione di dose sono a carico delle persone che assistono e confortano persone sottoposte ad indagini e trattamenti medici (rif. allegato I). Tali vincoli comportano una adeguato intervento di tipo radioprotezionistico attraverso l’uso di camici piombati, guanti ecc. . In medicina nucleare devono essere resi noti ai familiari le informazioni sui rischi dell’esposizione a radiazioni ionizzanti, nonché istruzioni e norme di comportamento atte ad evitare che vengano superati i vincoli di dose efficace di 3 mSv e 10 mSv rispettivamente per adulti di età inferiore o uguale e superiore a 60 anni. Per le esposizioni comportanti alte dosi per il paziente il responsabile dell’impianto provvede affinché l’esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni dosimetriche (rif. Art.9 c.3). Nelle attività di radioterapia il responsabile dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica medica, predispone le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti e ne verifica la corretta applicazione (rif. art. 9 c.4). Particolare protezione deve essere posta per le donne in età fertile, in gravidanza e allattamento. Il prescrivente e lo specialista devono accertarsi che le donne sottoposte ad indagini o trattamenti non siano in stato di gravidanza o allattino al seno in caso di somministrazione di radiofarmaci (rif.art.10 c.1). Nei casi in cui l’utero ricevesse una dose superiore ad 1 mSv lo specialista deve porre particolare attenzione alla giustificazione, necessità o urgenza considerando la possibilità di rinviare l’indagine o il trattamento (rif.art.10 c.2). Il contenimento della dose al singolo individuo viene garantita dalla applicazione del principio di ottimizzazione (rif. art. 4), dalla attuazione dei programmi di garanzia di qualità sulle apparecchiature (rif. art. 8), dalla verifica ed eventuale riduzione degli LDR (rif. art.6). Il contenimento della dose alla popolazione viene realizzato attraverso la valutazione effettuata a livello di singola struttura sanitaria, con la registrazione dei singoli esami, e a livello regionale e nazionale con la raccolta dei dati complessivi delle attività sanitarie o attraverso indagini campionarie (rif. art.12). Nel caso in cui si procedesse alla esposizione, lo specialista ottimizza la prestazione tenendo conto sia della madre che del nascituro (rif. allegato VI). La stessa attenzione al principio di giustificazione ed ottimizzazione deve essere posta nel caso di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno. Una forma di protezione particolare può essere considerata la valutazione delle esposizioni potenziali (rif. art.11), infatti ridurre le probabilità e l’entità delle dosi accidentali o non intenzionali ai pazienti consente di fatto una ulteriore protezione. 6 LA DOSE G. Pedroli S. C. di Fisica Sanitaria A. O. Niguarda Ca’ Granda - Milano La dose assorbita in un organo o tessuto (DT) é definita come: Grandezze e unità di misura delle radiazioni l’energia depositata in un organo divisa per la massa dell’organo stesso. L’unità di misura della dose assorbita é il gray (Gy), che corrisponde all’energia di un joule depositata in un kg di massa. L’effetto biologico delle radiazioni, oltre che dalla quantità di energia ceduta ad un organo o tessuto, dipende però anche dalle modalità di cessione di questa energia, ovvero alcuni tipi di radiazione presentano, a parità di energia ceduta, effetti maggiori di altri. Per tenere conto di questo fatto é stata pertanto definita la grandezza radioprotezionistica: Quando un mezzo biologico è esposto in un campo di radiazioni ionizzanti, a seguito del trasferimento di energia dalle radiazioni al mezzo e della susseguente produzione di ionizzazioni, esso diviene sede di una serie di processi fisico-chimici che possono dar luogo alla manifestazione di un certo effetto biologico (un po’ di storia). dose equivalente La dose equivalente (HT) é definita come: Tale effetto dipende innanzitutto dalla quantità di energia ceduta dalla radiazione al tessuto biologico. Viene quindi definita la grandezza fisica fondamentale in radioprotezione: la dose media ad un organo o tessuto moltiplicata per un fattore peso adimensionale, wR: HT = wR x DT [1] dose assorbita in un organo o tessuto L’unità di misura della dose equivalente é il sievert (Sv). 7 wR dipende dall’efficacia biologica della radiazione in gioco e in particolare dal suo LET. Esso é pari ad uno per la quasi totalità delle radiazioni impiegate in medicina (fotoni ed elettroni), per cui la dose equivalente é uguale alla dose assorbita. La dose efficace (HT) é definita come: la sommatoria della dose equivalente ai vari tessuti e organi irradiati moltiplicata per un fattore peso adimensionale, wT: E = ΣT wT x HT Esso assume invece valori diversi da uno per i protoni e le particelle alfa, in cui assume rispettivamente il valore di 5 e 20, e per i neutroni, in cui assume valori variabili da 5 a 20 in funzione dell’energia dei neutroni stessi [2] L’unità di misura della dose efficace é il sievert (Sv). wT é un fattore di ponderazione che rappresenta la frazione di detrimento da irradiazione dell’organo o tessuto T, rispetto al detrimento totale da irradiazione uniforme del corpo intero. Esso tiene conto per i diversi tessuti, a seguito della loro irradiazione, della probabilità di induzione di tumore letale, nonché della morbilità e della riduzione della durata della vita ad essa conseguente. I valori di wT sono mostrati in Tab. I. L’esposizione alle radiazioni dei diversi tessuti od organi comporta inoltre diverse probabilità di danno con diversi livelli di gravità del danno secondo il tessuto od organo interessato. La combinazione di probabilità di danno e del relativo grado di severità é definito detrimento (detrimento). Tab. I - Valori di wT relativi alla dose efficace organo o tessuto Per tenere conto del detrimento sanitario associato agli effetti stocastici a seguito dell’irradiazione dei tessuti o organi corporei irradiati la Commissione Internazionale per le Protezioni Radiologiche (I.C.R.P.) nella pubblicazione n. 60 (ICRP, 1990) ha definito la grandezza radioprotezionistica: gonadi m idollo osseo rosso colon polm oni stom aco vescica m am m elle fegato esofago tiroide pelle superficie ossea rim anenti organi dose efficace WT 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 La sommatoria dei fattori wT sopra riportati é uguale ad 1. In tal modo, nel caso d’irradiazione uniforme del corpo, la dose efficace e la dose equivalente al corpo intero sono numericamente uguali. 8 Mentre nel caso dell'irradiazione esterna la dose è somministrata in modo simultaneo all'esposizione, nel caso d’incorporazione di sostanze radioattive l'esposizione degli organi o dei tessuti interessati avviene in tempi prolungati, che dipendono dal comportamento fisico-chimico e biologico della sostanza radioattiva incorporata. Per tenere conto di questo fatto vengono definite le grandezze: Il rischio per unità di dose efficace è stato determinato dall’I.C.R.P. dagli studi effettuati sugli individui sopravvissuti alle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaky. dose efficace/equivalente impegnata modello LNT (“linear no threshold”) La dose efficace/equivalente impegnata è definita come l'integrale su un arco di tempo t della dose efficace o della dose equivalente ricevuta da un organo o tessuto. Se il tempo t non é indicato, si considera un periodo di 50 anni per gli adulti e di 70 anni per i bambini. Nella valutazione del rischio l’I.C.R.P. ha viceversa tenuto conto del diverso rateo di dose di esposizione a cui è stata soggetta la popolazione di Hiroshima e Nagasaky, rispetto ai ratei di dose che si verificano nelle normali attività umane (esclusa la radioterapia), nelle quali vengono impiegate le radiazioni ionizzanti. Infatti, tenendo conto che esperimenti effettuati su animali indicano che a ratei di dose elevati, come quelli che si sono verificati a Hiroshima e Nagasaky, rispetto ai bassi ratei, come quelli che si verificano nelle normali attività umane, l’effetto risulta essere maggiore di un fattore compreso tra 2 e 10, il rischio è stato stimato cautelativamente dividendo per 2 i dati ricavati dai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaky. Esso è stato determinato supponendo che il rischio per unità di dose efficace sia indipendente dal valore di dose stesso, in altre parole utilizzando un modello lineare e ipotizzando che non vi sia una soglia al di sopra della quale l’effetto si manifesta e al di sotto no Tenendo conto che l’efficacia delle radiazioni è maggiore sugli individui più giovani della popolazione e quindi considerando separatamente il gruppo dei lavoratori, che hanno età compresa tra 18 e 65 anni, rispetto alla popolazione nel suo insieme, La dose efficace in realtà non è una vera e propria grandezza fisica ma piuttosto un indice di rischio legato soprattutto al rischio di sviluppare un tumore, nel corso della vita, da parte di individui esposti alle radiazioni ionizzanti. si possono stimare i seguenti livelli di rischio: popolazione totale: 5 x 10-2 Sv-1 9 lavoratori: 4 x 10-2 Sv-1 In altre parole: Esposizione di 100 individui della popolazione a 1 Sv Coefficiente di rischio 5 x 10-2 Sv-1 5 tumori attesi Esposizione di 100 lavoratori a 1 Sv Un indice importante per la valutazione dell’impatto dosimetrico di una procedure radiologica sulla popolazione nel suo insieme è la dose collettiva (dosi collettive), in altre parole il prodotto della dose media per procedura moltiplicata per il numero di procedure effettuate. Coefficiente di rischio 4 x 10-2 Sv-1 4 tumori attesi Si sottolinea che tali valori, pur se corretti per il diverso rateo di dose, sono stati ottenuti dai dati ricavati da individui esposti ad alte dosi e ad elevati ratei di dose, mentre il rischio reale a basse dosi e a bassi ratei di dose non è stato ancora scientificamente dimostrato. La dose collettiva deve essere intesa come un indice in grado di mettere in evidenza quelle particolari procedure radiologiche che danno luogo a un rilevante impatto dosimetrico sulla popolazione e che quindi richiedono la precedenza, o comunque maggiore attenzione ed eventuale maggiore impegno di risorse, dal punto di vista dell’applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione. In realtà gli studi epidemiologici su gruppi di individui irradiati a basse dosi a seguito delle esplosioni di Hiroshima e Nagasaky sono affetti da parecchie incertezze, dovute alla stima delle dosi, a errori sistematici nella stima della componente neutronica e all’efficacia biologica (dipendente dalla dose) e pertanto la risposta alle basse dosi non può essere praticamente ricavata con la statistica o l’epidemiologia, ma è necessaria una migliore conoscenza della radiobiologia alle basse dosi e degli effetti sulla carcinogenesi da radiazioni A tal fine dovrà essere anche considerata la popolazione a cui essa si riferisce. E’ evidente infatti che dovrà essere prestata molta più attenzione nel caso in cui la dose collettiva si riferisca ad una popolazione di individui in gran parte sani (per esempio nel caso di procedure radiologiche per screening, quali la TC per lo screening del tumore polmonare), piuttosto che a una popolazione di individui malati o potenzialmente malati, come nel caso degli esami PET. A tale proposito è utile sottolineare come in alcuni casi possa essere fuorviante un uso abbastanza frequente della dose collettiva, per cui, in base al rischio di induzione di tumore letale per unità di dose, valutato dall’I.C.R.P., viene calcolato il numero di individui della popolazione della cui morte sarebbe responsabile una certa procedura radiologica. Tuttavia i dati sopra riportati, con tutte le limitazioni evidenziate, sono gli unici disponibili per valutazioni di tipo quantitativo (per esempio al fine dell’ottimizzazione). Infatti, mentre da un lato l’indice di rischio, utilizzato per queste valutazioni, è basato su ipotesi non dimostrate e molto cautelative, dall’altro tale rischio, valutato per una popolazione “normale”, non può essere preso come semplice e unico riferimento nel caso di una popolazione particolare, affetta da una specifica patologia. In pratica non è logico che una procedura radiologica possa essere considerata utile per il singolo individuo e nello stesso tempo possa fare male alla popolazione. 10 La dose superficiale così definita non tiene conto dell’ampiezza del fascio di radiazione impiegato; è chiaro invece che, a parità di dose superficiale, tanto la dose integrale (energia totale assorbita nella regione corporea irradiata) quanto il rischio di effetti biologici di tipo stocastico saranno tanto maggiori quanto maggiore l’area della sezione del fascio. Valutazione della dose Di qui la necessità di introdurre un ulteriore descrittore della dose: Nella pratica radiologica, al fine di stimare la dose agli organi ricevuta da un singolo individuo sottoposto a un’indagine radiologica e la conseguente dose efficace, si fa uso di appropriati descrittori della dose, e cioè di parametri fisico-dosimetrici misurabili, in grado di: DAP (Dose Area Product) = il prodotto dose in aria × area della sezione del fascio nel punto di misura • valutare le dosi a singoli individui • confrontare, dal punto di vista dosimetrico, procedure radiologiche diverse. Il DAP si esprime in Gy × cm2. Il descrittore DAP viene utilizzato correntemente nella radiologia convenzionale (la presenza di tale strumento è obbligatoria nelle apparecchiature di nuova installazione). Rappresentazione schematica di un DAP-meter Nella radiologia convenzionale (Rx-grafia, fluoroscopia), il descrittore più semplice e più utilizzato è la dose superficiale, o dose di ingresso, o dose cute: Il misuratore del prodotto dose (kerma) × area è costituito da una camera a ionizzazione piatta, trasparente tanto alla radiazione quanto alla luce del centratore luminoso. Essa è calibrata in modo da misurare con continuità, integrandolo, il prodotto della dose in aria per l’area della sezione del fascio nella posizione in cui si trova la camera stessa. dose superficiale = dose incidente + dose dovuta alla radiazione retrodiffusa 11 Nel caso della tomografia computerizzata si usa il CTDI (Computed Tomography Dose Index) definito come: il rapporto fra l’integrale lungo una linea parallela all’asse di rotazione (z) del profilo della dose (D(z)), misurato in aria libera oppure in un fantoccio dosimetrico per un singolo strato esplorato, e lo spessore nominale T dello strato stesso. +∞ CTDI = -∞ Valutazione della dose al paziente in medicina nucleare In medicina nucleare il calcolo della dose al paziente richiede valutazioni molto più complesse. Esso viene normalmente effettuato applicando il metodo proposto dal Medical Internal Dose Committee (MIRD) della Società Americana di Medicina Nucleare (SNM) Il CTDI si esprime in Gy × cm. Valutazione della dose al paziente in medicina nucleare Il metodo MIRD consente di calcolare la dose ai vari organi del corpo umano conoscendo la quantità di radioattività presente negli organi stessi e il suo andamento temporale, in altre parole, nota la cinetica del radiofarmaco, è possibile, utilizzando fattori già tabulati, calcolare la dose ai vari organi. I descrittori della dose costituiscono il punto di partenza per il calcolo della dose equivalente agli organi e della dose efficace. Nella terminologia MIRD l’organo che accumula il radiofarmaco somministrato viene definito come organo sorgente e tutti gli altri organi che ricevono radiazioni dalla sorgente sono chiamati organo bersaglio. Valutazione della dose in medicina nucleare Regione sorgente rs organo che accumula il radiofarmaco 12 Regione bersaglio rb organo che riceve radiazioni dagli organi sorgente La dose all’organo bersaglio DT, dovuta all’organo sorgente, é data dall’espressione: DT = S(r S(rb ← rs) x Ãs I fattori S(rb ← rs), che dipendono dalle caratteristiche fisiche delle radiazioni emesse dai radioisotopi e dalle caratteristiche geometriche degli organi, sono calcolati sulla base di fantocci antropomorfi simulanti il corpo umano. A tal fine negli anni sono stati costruiti vari fantocci geometrici di tipo antropomorfo e sono stati proposti diversi metodi di calcolo, in genere basati su codici di Monte Carlo. [3] dove Ãs è l’attività accumulata nell’organo sorgente, cioè l’integrale, nel tempo, dell’attività As(t) nell’organo sorgente: Ãs= ∫ As(t)dt (t)dt [4] S(rb ← rs) è la dose all’organo bersaglio per unità di attività accumulata Ãs nell’organo sorgente. La dose totale all’organo bersaglio sarà pertanto data dalla somma delle dosi dovute ai diversi organi sorgente (tra i quali deve essere compreso l’organo bersaglio stesso, ovvero il caso in cui organo sorgente e organo bersaglio coincidono): DT(rb) = Σs Ãs S(r S(rb ← rs) Nel 1994 è stato messo a punto dal Radiation Internal Dose Information Center di Oak Ridge il software MIRDOSE3 che, utilizzando la relazione [7], consente di calcolare la dose ai vari organi del corpo umano per unità di attività somministrata, per più di 200 radionuclidi. Il calcolo può essere effettuato per 10 fantocci antropomorfi (uomo, donna, bambino di 15, 10, 5 e 1 anni, neonato, donna gravida al 3°, 6° e 9° mese [5] Definendo la nuova grandezza tempo di residenza, τs, come il rapporto tra l’attività accumulata Ãs nell’organo sorgente e l’attività somministrata al paziente A0, ovvero τs = Ãs/A0 [6] la [5] diventa: DT(rb) = A0 Σs τs S(r S(rb ← rs) Il calcolo richiede l’introduzione, da parte dell’utente, delle informazioni relative alla cinetica del radiofarmaco somministrato, tramite i tempi di residenza τs nei più importanti organi sorgente. [7] dove Le pubblicazioni dell’ICRP n. 53 (ICRP, 1987) e n. 80 (ICRP, 2000) forniscono i dati biologici, relativi ad un paziente standard, che consentono di calcolare i tempi di residenza nei vari organi per la maggior parte dei radiofarmaci impiegati in medicina nucleare. Nelle suddette pubblicazioni sono anche calcolati direttamente i valori di dose equivalente agli organi e di dose efficace impegnata, per i radiofarmaci considerati, sulla base del metodo sopra indicato con alcune minime differenze per quanto riguarda i fantocci antropomorfi e i modelli utilizzati per il calcolo, rispetto al software Ã0 è l’attività somministrata τs è il tempo di residenza, in altre parole l’attività accumulata per unità di attività somministrata (dipende dalla cinetica del radiofarmaco) S(rb ← rs) è la dose all’organo bersaglio per unità di attività accumulata Ãs nell’organo sorgente. MIRDOSE3. 13 Comunque tali limitazioni sono da ritenersi, almeno in prima approssimazione, del tutto accettabili da un punto di vista radioprotezionistico in campo diagnostico, considerato che, in questo caso, ciò che conta non è tanto la valutazione della dose al singolo paziente, quanto una stima del rischio al fine della giustificazione e dell’ottimizzazione delle procedure diagnostiche. AGGIORNAMENTO MIRDOSE 3 ⇓ OLINDA/EXM (Organ Level INternal Dose Assessment/ EXponential Modeling programma realizzato dalla Università Vanderbilt, che utilizza i metodi di calcolo e i fattori S aggiornati del gruppo RADAR. Ciò ovviamente non vale in radioterapia metabolica, in cui è estremamente importante valutare la dose individuale ai singoli pazienti e ai singoli organi. In tale caso devono essere utilizzate tecniche di valutazione della dose mirate alle diverse realtà dosimetriche, che richiedono anche misure dirette sui pazienti. esempi di display del programma per introduzione e presentazione dati sono mostrati sul sito: www.doseinfo-radar.com Il metodo MIRD presenta il grosso vantaggio di essere formalmente molto semplice; esso divide nettamente gli aspetti fisici-geometrici rispetto a quelli temporali (cinetica del radiofarmaco). Il suo utilizzo non richiede alcuna informazione sulla geometria e sulla composizione degli organi sorgenti e degli organi bersaglio, in quanto devono essere introdotti unicamente i dati relativi alla cinetica del radiofarmaco (tempi di residenza τs). La semplicità e generalità del metodo, d’altro canto, comportano ovviamente alcune limitazioni. Innanzitutto la valutazione della dose equivalente impegnata ai vari organi e della dose efficace impegnata si riferisce al paziente “standard”, descritto dai fantocci antropomorfi utilizzati per il calcolo dei fattori S(rb ← rs). Inoltre il formalismo MIRD non tiene conto di eventuali distribuzioni non uniformi della radioattività all’interno degli organi, in cui si accumulano i radiofarmaci (si veda l’approfondimento in merito). 14 Gli effetti biologici delle radiazioni alle basse dosi Riccardo Maurizi Enrici Cattedra di Radioterapia Università “La Sapienza”- Roma Non esistono valori assoluti di riferimento riguardo la definizione di “basse dosi”. Alte dosi: effetti conosciuti 9Negli studi su cellule di mammifero in coltura, una piccola dose è definita come < 0,02 Gy Basse dosi : elevato interesse 9 Nel campo delle ricerche di epidemiologia dei tumori, piccola dose è definita una dose < 0,2 Gy 9 9 9 9 9 Importanza sociale (giustificazione) Impiego dell’energia nucleare Applicazioni sanitarie Esposizione professionale Trasporto aero Terrorismo 9 A livello di ricerche di microdosimetria le piccole dosi sono definite come circa 0,0002 Gy. 9Nello studio di fenomeni di ormesi:la maggior parte dei dati riguarda dosi > circa 0,5 Gy (UNCEAR 94) 9Nella descrizione di fenomeni generali,per l’irradiazione esterna,con radiazioni a basso LET,sono considerate come dosi relativamente elevate quelle => a 1.0 Gy (UNCEAR 94) Che cosa è una bassa dose? Basse dosi Potremmo definirla come la dose al di sotto della quale non si osserva un determinato effetto Pur con le limitazioni anzidette possiamo definire come “bassa dose” quella al di sotto della quale non si osserva un effetto di tipo deterministico Dipende quindi: 1. Dal tipo di effetto considerato 2. Dall’utilizzo e dal contesto in cui viene considerata Classificazione del danno sull’uomo Basse dosi L’espressione è quindi da considerarsi puramente descrittiva perché non sono mai stati definiti valori assoluti di riferimento. Danni somatici Danni somatici deterministici stocastici A seconda del tipo di ricerca vengono considerati “bassi”, valori di dose diversi (UNSCEAR). Infertilità Tumori Mutazioni geniche Radiodermite Leucemie Aberrazioni cromosomiche Cataratta Sindrome acuta da radiazioni Etc….. 15 Danni genetici stocastici Per i danni somatici di tipo stocastico si deve tener conto di un periodo di latenza Danni somatici deterministici: Caratteristiche 9 Frequenza e gravità variano con la dose Leucemia: • 2 anni di latenza 9 Esiste una dose soglia • picco 5-8 anni 9 Al superamento della dose soglia • lento decremento fino al ritorno verso i valori di incidenza naturale entro i 30 anni comparsa dell’effetto sui tessuti irradiati 9 Il periodo di latenza è breve Valori di soglia accettati per gli effetti deterministici sull’uomo Altri tumori: • più di 5 anni di latenza • graduale e lento incremento fino a 10 anni • incremento costante, in termini probabilistici, per tutta la vita Danni stocastici: Basse dosi Caratteristiche • Le bassi dosi sono quindi implicate nell’induzione dei danni di tipo stocastico rappresentati essenzialmente dalla 9 Non richiedono il superamento di una dosesoglia per la loro comparsa 9 Sono di carattere probabilistico 9 La probabilità della loro comparsa è direttamente proporzionale alla dose 9 Il periodo di latenza è lungo (anni o decenni) 9 La loro gravità non dipende dalla quantità di dose ricevuta (tutto o nulla) 9 Sono distribuiti casualmente nella popolazione esposta Carcinogenesi cioè l’induzione di un tumore solido o di una leucemia a seguito di danni non riparati del DNA 16 Danni somatici stocastici e modello lineare senza soglia Danni somatici stocastici (Leucemie e tumori solidi) ICRP 2005 L’elaborazione della relazione dose-effetto stocastico somatico (tumori solidi, leucemie) è avvenuta nel corso degli anni sulla base di osservazioni epidemiologiche che riguardano esposizioni a dosi medio-alte: Per scopi di radioprotezione si ammette l’assenza di soglia assumendo che ogni incremento di esposizione al di sopra del background naturale produce un incremento lineare del rischio. Ciò consente di valutare il rischio di cancro a dosi comprese tra pochi mSv e poche decine di mSv. •sopravvissuti giapponesi alle esplosioni atomiche •pazienti sottoposti ad irradiazioni per scopi medici •esposizioni lavorative. I dati epidemiologici sono abbastanza numerosi per le alte dosi, sono piuttosto rari per le medie e mancano per le piccole dosi. Danni somatici stocastici (Leucemie e tumori solidi) Danni somatici stocastici e modello lineare senza soglia relazione dose-effetto MODELLO LINEARE-QUADRATICO Requisiti fondamentali secondo ICRP: ¾ tutte le dosi aumentano il rischio di cancro ¾ il rischio per unità di dose è costante ¾ il rischio è additivo ¾ le variabili biologiche sono insignificanti rispetto alla dose Danni somatici stocastici e modello lineare senza soglia Danni somatici stocastici e modello lineare senza soglia MODELLO LINEARE-QUADRATICO Per gli effetti stocastici si assume quindi l’assenza di una soglia e Alcune ricerche sugli effetti delle basse dosi di radiazioni non sono consistenti con l’ipotesi LNT (dati sperimentali “in vitro” e “in vivo”): una proporzionalità diretta (semplice) con la dose. Questa ipotesi (LN-T model) implica che: a) b) non esiste una dose, per quanto piccola, che non possa produrre tumori; • le basse dosi sono protettive né esiste un incremento di dose, per quanto minuscolo, cui • le risposte non sono proporzionali alla dose non possa corrispondere un incremento della probabilità di • le risposte non sono additive accadimento degli effetti ad esso proporzionale secondo una • le variabili biologiche sono più importanti della dose relazione lineare semplice. (Mitchell R.E.J., 2004) (Polvani C. 1987) 17 Attualmente il modello lineare-senza soglia (LNT) Recentemente sono emersi dati viene messo in discussione dall’esistenza di fenomeni radiobiologici (risposta adattativa e effetto bystander) al di sotto di dosi di 50 cGy (“basse dosi”) che non rispondono ad una dipendenza lineare (senza soglia) tra effetti stocastici e dose. riguardo l’esistenza di effetti peculiari delle basse dosi: l’effetto Bystander e la risposta adattativa Danni somatici stocastici e modello lineare senza soglia FENOMENO ADATTATIVO ICRP 2005 Una dose precedente di bassa intensità La Commissione recepisce che processi biologici quali l’effetto bystander, la risposta adattativa e l’instabilità genomica radioindotta possono contribuire alla composizione del rischio di cancro da radiazioni; tuttavia le attuali incertezze sui loro meccanismi e sulle loro conseguenze sulla carcinogenesi sono troppo grandi per considerare tali processi nella elaborazione di sistemi di valutazione del rischio di cancro alle basse dosi con finalità pratiche. sarebbe in grado di incrementare la radioresistenza della cellula ( e del tessuto) a successive esposizioni a dosi più elevate Conclusioni EFFETTO BYSTANDER Le basse dosi di radiazioni sono in grado di indurre un danno di tipo stocastico. Ciò può determinare l’insorgenza di neoplasie o alterazioni cromosomiche. Processi biologici di recente definizione quali l’effetto bystander, la risposta adattativa e l’instabilità genomica radioindotta possono contribuire alla composizione del rischio di cancro da radiazioni(ICRP2005) Indica la capacità delle cellule irradiate di coinvolgere nel danno altre cellule non direttamente colpite dalla radiazione 18 ATTRIB UZIONI E RESPONSABILITA’ NELLA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE F. Claudiani, R. Di Liberto, F. Lucà ESERCENTE ( in genere identificato con il Datore di Lavoro) Gli adempimenti e le responsabilità delle varie figure professionali coinvolte nella radioprotezione di persone sottoposte a diagnosi o terapia con radiazioni ionizzanti, sono definite dal D.Lgs. 187/00. • Mantiene un inventario aggiornato delle apparecchiature • Identifica, con nomina scritta, il responsabile dell’impianto radiologico • Provvede, insieme al responsabile dell’impianto radiologico, alla registrazione, per quanto di competenza, delle indagini e dei trattamenti. (violazione della norma sanzionata) ESERCENTE • Garantisce, insieme al Responsabile dell’Impianto Radiologico, che nelle attività di Radiodiagnostica sia disponibile un Esperto in Fisica Medica nelle pratiche radiologiche da definirsi con le linee guida previste dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.6 comma 1 • Adotta interventi correttivi in caso si superamento costante dei Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) secondo le indicazioni del Responsabile dell’Impianto Radiologico. • Si assicura che vengano esposti avvisi che segnalino gli eventuali pericoli per l’embrione o (violazione della norma sanzionata) il feto irradiato Le figure professionali interessate sono: • Il Medico prescrivente • Il Responsabile dell’Impianto Radiologico • Il Medico specialista in Medicina Nucleare • L’Esperto in Fisica Medica • Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica • L’Infermiere Professionale Inoltre, l’Esercente la pratica radiologica ha a suo carico una serie di adempimenti e responsabilità di non poco conto. Obbligo di formazione e di aggiornamento in materia di radioprotezione delle persone esposte a fini medici ESERCENTE • Provvede, insieme al Responsabile dell’Impianto Radiologico, affinché l’Esperto in Fisica Medica effettui periodiche valutazione dosimetriche per le esposizioni mediche riguardanti bambini, programmi di screening e procedure ad alte dosi per il paziente. Art. 7, comma 8: Il personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l’esposizione medica deve seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale. (secondo i contenuti dell’allegato IV) (violazione della norma sanzionata). 19 IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO • Provvede, insieme all’Esperto in Fisica Medica, all’attivazione dei programmi di garanzia della qualità (verifica clinica, adozione di linee guida, procedure scritte, formazione degli operatori, controlli di qualità delle attrezzature) e alla valutazione della dose e dell’attività somministrata ai pazienti. • Provvede, per le pratiche speciali e quelle comportanti alte dosi, ad eccezione della radioterapia, affinché un Esperto in Fisica Medica esegua periodiche valutazioni dosimetriche. Di tali valutazioni ne deve tenere conto, insieme all’Esercente, per adottare eventuali correzioni necessarie e compatibili con le finalità diagnostiche. (violazione della norma sanzionata) IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO • Esprime il giudizio di idoneità all’uso clinico delle apparecchiature sulla base delle prove di accettazione, costanza e stato effettuate dall’Esperto in Fisica Medica. • Si accerta che gli esami fluoroscopici non siano praticati senza intensificatore di immagini e che quelli senza controllo automatico della dose siano limitati a particolari esigenze cliniche. • Provvede, insieme al Datore di lavoro, alla registrazione anche in forma sintetica delle indagini e trattamenti con radiazioni ionizzanti. (violazione della norma sanzionata) IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO • Segnala al Datore di Lavoro la necessità di interventi correttivi o della sostituzione delle apparecchiature in caso di mancato rispetto dei criteri di accettabilità indicati nell’allegato V. • Interviene in caso di superamento costante dei LDR per conformarsi, avvalendosi dell’Esperto in Fisica medica, alle linee guida riportate nell’allegato II del Decreto, segnalandolo all’Esercente. • Esprime giudizio sulla qualità tecnica della prestazione e della procedura diagnostica o terapeutica nonché l’accettabilità delle apparecchiature per le pratiche speciali e quelle comportanti alte dosi (programmi di screening, esposizioni di bambini, radiologia interventistica, tomografia computerizzata, radioterapia,). (violazione della norma sanzionata) 20 IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO Esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica • Verifica ogni due anni i LDR, riportandoli su apposito registro, esprimendone la conformità o meno alla norma. • Preordina, per le apparecchiature di nuova installazione, dispositivi per la valutazione della quantità di radiazioni prodotte nelle procedure. • Predispone, per ciascuna attrezzatura, protocolli scritti relativi ad ogni tipo di pratica radiologica svolta. E’ consentito ai laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio professionale ed iscritti all’Albo, in possesso dello specifico diploma di specializzazione. (violazione della norma sanzionata) Attività diagnostiche complementari IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO • Registra e conserva per almeno 5 anni i dati relativi al programma di garanzia della qualità, compresi quelli delle prove di accettazione, costanza e stato delle attrezzature radiologiche. Le attività diagnostiche complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dal Medico Chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso o dall’Odontoiatra nell’ambito della propria attività professionale specifica. (violazione della norma sanzionata) Attività diagnostiche complementari La responsabilità clinica per le esposizioni è attribuita alle seguenti figure: • lo specialista dell’Area radiologica; • lo specialista non radiologo per le attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico. attività di ausilio al Medico Chirurgo specialista o all’Odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina purché: ¾ contestuali . ¾ integrati . ¾ indilazionabili rispetto alla procedura specialistica. 21 EFFETTUAZIONE DELLE ESPOSIZIONI MEDICHE La responsabilità delle esposizioni a fini medici è regolamentata dai seguenti commi dell’art. 5 del D.Lgs 187/00: Le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente. Lo specialista ha la responsabilità clinica dell’esposizione medica. - comma 1 : modalità di impiego delle radiazioni in campo medico - comma 2 : tutte le esposizioni mediche sono sotto la responsabilità dello specialista - comma 3 : facoltà di delega per gli aspetti pratici - comma 4 : nei casi di procedure medico legali, le dosi da esposizione siano mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile - comma 6 : esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica previo consenso scritto ed informazioni sui rischi La scelta della metodologia e delle tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla possibilità di utilizzare tecniche sostitutive (ad es. ecografia, risonanza magnetica) non basate su radiazioni ionizzanti compete allo specialista. LA RESPONSABILITA’ CLINICA COMPRENDE Art. 3, comma 5 - Giustificazione e ottimizzazione delle procedure medico-radiologiche - Valutazione clinica del risultato - Cooperazione con altri medici specialisti e con i TSRM e gli Infermieri Professionali delegati per gli aspetti pratici - Reperimento delle informazioni su precedenti esami Il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite e si assicurano di non essere in grado di procurarsi informazioni diagnostiche precedenti o documentazione medica pertinente alle previste esposizioni. LA RESPONSABILITA’ CLINICA COMPRENDE L’obbligo dell’informazione compete, per gli aspetti generali, anche al medico prescrivente che formula il quesito diagnostico. - Trasmissione di informazioni radiologiche o documenti ad altri specialisti o prescriventi - Informazione ai pazienti (consenso informato) circa i rischi delle radiazioni ionizzanti - Valutazione della dose all’utero per ogni prestazione diagnostica o terapeutica avvalendosi dell’Esperto in Fisica Medica. La proposta dell’indagine diagnostica o del trattamento lo rende pertanto partecipe in maniera adeguata al processo di giustificazione. (Direttiva Euratom 97/43) 22 L’ESPERTO IN FISICA MEDICA E LA PROTEZIONE SANITARIA Aspetti pratici (Art. 2, comma 1, lettera a) • Manovre, impieghi, calibrazioni manutenzione delle apparecchiature • Valutazione di parametri tecnici e fisici • Valutazione di dose di radiazioni • Sviluppo di pellicole Le sue competenze riguardano: - la partecipazione, con il Responsabile dell’Impianto Radiologico(RIR), alla predisposizione dei programmi di garanzia della qualità e di controllo di qualità - l’effettuazione delle prove di accettazione delle attrezzature radiologiche prima dell’entrata in uso - l’effettuazione delle prove di stato dopo rilevanti interventi di manutenzione sulle attrezzature radiologiche - l’effettuazione, se espressamente incaricato dal RIR, delle prove di costanza e la predisposizione del protocollo di effettuazione dei controlli** e Delega degli aspetti pratici (Art. 5, comma 3; art.7, comma 6) ** anche l’Esperto Qualificato può svolgere le attività di controllo di qualità (prove di costanza) sulle attrezzature radiologiche se incaricato dal RIR e con le relative limitazioni previste dalla normativa. In nessun caso può sostituirsi alle funzioni proprie dell’Esperto in Fisica Medica. Gli aspetti pratici per l’esecuzione delle procedure o di parte di esse possono essere delegati nell’ambito delle rispettive competenze professionali: • ai TSRM; • all’infermiere o all’infermiere pediatrico. L’ESPERTO IN FISICA MEDICA E LA PROTEZIONE SANITARIA L’ESPERTO IN FISICA MEDICA E LA PROTEZIONE SANITARIA - L’ Esperto in Fisica Medica deve possedere la laurea in fisica ed il diploma di specializzazione in Fisica Sanitaria o titolo equipollente ai sensi del D.M. 30/01/1998 - - 23 la verifica dei LDR la predisposizione, insieme al RIR, dei programmi di valutazione della dose o dell’attività somministrata la valutazione della dose all’utero per ogni prestazione diagnostica o terapeutica in cui non possa essere esclusa la gravidanza le valutazioni dosimetriche nelle attività che comportano esposizione di bambini, programmi di screening e procedure comportanti alte dosi per il paziente L’ESPERTO IN FISICA MEDICA E LA PROTEZIONE SANITARIA - Inoltre, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l’impiego di tecniche e attrezzature complesse (imaging, reti informatiche, gamma camere SPECT, PET, ciclotroni) sull’ottimizzazione e sui problemi riguardanti la radioprotezione di persone sottoposte ad esposizioni mediche. Il T.S.R.M. e la protezione dei pazienti - - Effettua le misure relative alle prove di costanza (controlli di qualità) se incaricato dal RIR. In genere coadiuva l’Esperto in Fisica Medica nelle prove sulle attrezzature radiologiche Nell’attività diagnostico-terapeutica si attiene ai protocolli scritti e alle procedure relative alla attrezzatura impiegata per la pratica radiologica in corso. L’Infermiere Professionale e la protezione dei pazienti - Su delega del Medico Radiologo, può fornire la necessaria assistenza ai pazienti durante il processo diagnostico o terapeutico. In Medicina Nucleare, su delega del Medico specialista, può eseguire la somministrazione di radiofarmaci. 24 Gravidanza e Radiazioni Mediche Gianpaolo Carrafiello, Chiara Recaldini, Vittorio Miele* Cattedra di Radiologia – Università dell’Insubria - Varese * Azienda Ospedaliera “San Camillo e Forlanini” Roma • Negli ultimi anni si sta sviluppando un crescente • interesse, sia da parte dell’opinione pubblica sia della comunità scientifica, riguardo all’esposizione radiante correlata alle procedure diagnostiche effettuate con raggi X. Questo interesse è ancora maggiore se si rende necessaria la esposizione diagnostica in una gravida con esposizione dell’addome inferiore e della pelvi, casi in cui vi è l’irradiazione diretta del feto. • Per quanto è possibile il feto va sempre protetto nel caso si rendesse indispensabile eseguire un esame radiologico indifferibile per la salute o addirittura la vita della madre • Pertanto la valutazione del rischio – beneficio nel caso di una paziente gravida da sottoporre ad esame radiologico è molto più complessa, dovendo tenere in considerazione sia il rischio della madre sia del feto. • Inoltre è importante valutare il rischio – beneficio se l’indagine venisse rimandata al termine della gravidanza; anche in tal caso è opportuno valutare i benefici diretti della madre e quelli indiretti del feto • Un numero limitato di pazienti gravide sono esposte a radiazioni ionizzanti ogni anno • La mancanza di conoscenza degli effetti delle • radiazioni ionizzanti è responsabile di grande ansia e,, probabilmente, probabilmente, di non necessarie interruzioni di gravidanza Per la maggior parte delle delle pazienti, pazienti, l’esposizione a radiazioni è medicalmente appropriata, appropriata, limitata al minimo indispensabile ed il rischio per il feto è minimo Osei E et Al BJR, 72(1999),773-780 • L’utilizzo dei raggi X, alcune volte, è necessario nelle pazienti gravide, al fine di ottenere informazioni diagnostiche indispensabili nell’iter terapeutico corretto. • Comunque è opportuno ricordarsi che i raggi X possiedono un potenziale rischio di danno al prodotto del concepimento. Da Belvederi G et Al Gli Ospedali della Vita anno XIX n°1 gennaio 2002 25 • Il National Radiological Protection Board (NRPB) (National in UK ha stabilito una serie di regolamentazioni riguardo all’esecuzione di esami radiologici, diagnostici, in donne in gravidanza: Radiological Protection Board (NRPB) : sitoweb) sitoweb) – Pazienti di sesso femminile, in età fertile, nei primi dieci giorni di ritardo del ciclo mestruale, nel sospetto di gravidanza non possono essere sottoposte a procedure radiologiche ad alte dosi. – Per tutti gli altri esami, della pelvi, a basse dosi in pazienti potenzialmente in gravidanza, un’attenzione speciale è attribuita al principio della giustificazione dell’esame (o alla postposizione dello stesso, se appropriata; qualora, l’indagine fosse giustificata è necessario assicurarsi che la dose al feto sia la minore possibile in relazione anche allo scopo diagnostico) • Queste raccomandazioni hanno come principale obiettivo quello di prevenire esposizioni non necessarie del feto nel caso in cui vi sia indicazione ad eseguire esami radiologici in pazienti gravide. da Belvederi G et Al Gli Ospedali della Vita anno XIX n°1 gennaio 2002 • Sebbene sia noto che le radiazioni • Il rischio da radiazioni utilizzate in corso di esami ionizzanti sono nocive e che pertanto non andrebbe effettuata alcuna irradiazione non opportuna, soprattutto in soggetti giovani in età fertile, appare però opportuno in parte ridimensionare quella sorta di “radiofobia “radiofobia”” quando si considera l’esecuzione di indagini radiologiche in pazienti gravide. diagnostici è irrisorio se confrontato alla radioattività di fondo a cui siamo esposti, infatti quest’ultima è provocata solo dal 18% dall’attività dell’uomo (radiodiagnostica, radioterapia e reattori nucleari), il restante 82% è rappresentato dalla radioattività naturale dovuta in buona parte alla presenza di radon. Valutazioni di pazienti in gravidanza • Infatti nell’elenco dei teratogeni umani emesso • D.lgs .187/2000 D.lgs.187/2000 dalla Food and Drug Administration (FDA) (Food and Drug Administration (FDA)) : sito web nel 1998 (vedi tabella diapositiva successiva), sotto la voce radiazioni è riportato solo “cancer “cancer therapy” therapy” mentre non vi è alcuna menzione agli esami di radiodiagnostica. Probabilmente si ritiene che alle dosi assorbite in radiodiagnostica il rischio teratogeno sia trascurabile o quanto meno accettabile ove necessario Art. 10. Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento •1. Il prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o del trattamento, lo specialista devono effettuare un'accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna e' in stato di gravidanza, e si informano, nel caso di somministrazione somministrazione di radiofarmaci, radiofarmaci, se allatta al seno. •2. Lo specialista considera la dose che derivera' all'utero a seguito della prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa possa essere esclusa. Se la dose e' superiore a 1 mSv sulla base della valutazione dosimetrica pone particolare attenzione alla giustificazione, alla necessita' o all'urgenza, considerando la possibilita' di procrastinare l'indagine o il trattamento. Nel caso in cui l'indagine l'indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate informa la donna o chi per essa dei rischi derivanti all'eventuale nascituro. Nel caso in cui si debba procedere procedere comunque all'esposizione lo specialista deve porre particolare attenzione al processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il nascituro. Belvederi G et Al Gli Ospedali della Vita anno XIX n°1 gennaio 2002 26 3 minuti dopo l’esame TC la donna è stata portata in sala operatoria. operatoria. La donna e il bambino sono sopravvisuti Valutazioni di pazienti in gravidanza D.lgs .187/2000 D.lgs.187/2000 Art. 10. Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento Sangue libero • 3. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno particolare attenzione e' rivolta alla giustificazione, tenendo conto della necessita' o dell'urgenza, e all'ottimizzazione, che deve essere tale sia per la madre che per il figlio; le prescrizioni dello specialista, in questi casi, possono possono comportare anche la sospensione temporanea o definitiva dell'allattamento. •4. Le raccomandazioni per le esposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono sono quelle riportate nell'allegato VI. •5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, l'esercente delle strutture dove si svolgono indagini o trattamenti con radiazioni ionizzanti ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per l'embrione, l'embrione, il feto o per il lattante, nel caso di somministrazione di radiofarmaci; radiofarmaci; tali avvisi devono esplicitamente invitare il paziente a comunicare allo specialista specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta, o l'eventuale situazione di allattamento. Rene strappato dall’aorta;non evidenza di contrasto Lacerazione splenica ICRP Publication 84 Procedure con radiazioni mediche Rischio di radiazioni al feto • Tutte le esposizioni con utilizzo di raggi x • Esistono rischi da radiazioni durante la devono essere giustificate (benefici maggiori dei rischi) gravidanza che sono correlati al periodo di gestazione e alla dose assorbita • Il rischio da radiazioni è più significativo durante l’organogenesi e nel periodo fetale precoce, precoce, piuttosto ridotto nel 2° trimestre, trimestre, e inferiore nel 3° trimestre • L’esposizione medica deve essere giustificata per ogni paziente prima di essere effettuata • Dopo che si è deciso di effettuare una procedura medica con radiazioni, la dose al feto deve essere ridotta ottenendo però le stesse informazioni diagnostiche (giustificazione ed ottimizzazione in gravidanza ed età pediatrica) Rischio maggiore Inferiore Minore ICRP Publication 84 Malformazioni indotte da radiazioni Esempio: Esempio: uso giustificato della TC: Donna gravida, gravida, vittima di un incidente stradale Cranio del feto • Le malformazioni hanno una soglia di 100100-200 coste Sangue all’esterno dell’utero mGy o maggiore e sono tipicamente associate a problemi del sistema nervoso centrale • Dosi al feto di 100 mGy non vengono raggiunte neanche con 3 TC pelviche o 20 esami RX di diagnostica convenzionale • Questi livelli possono però essere raggiunti a seguito di procedure di radiologia interventistica con guida fluoroscopica a carico della pelvi e con la radioterapia Dose al feto 20 mGy ICRP Publication 84 27 • Il rischio di danno somatico indotto dalla esposizione alle radiazioni di embrioni o feti durante l’esecuzione di esami radiologici diagnostici in Pazienti gravide è inferiore al rischio spontaneo di patologie congenite o malformazioni • Il rischio di ritardo mentale nei nascituri irradiati da dosi diagnostiche durante il periodo fetale è praticamente inesistente in quanto le dosi sono molto lontane dalla dose soglia di 390 mGy a cui è correlato un ritardo mentale severo (dati di Hiroshima e Nagasaki) – rischio spontaneo • Rischio di handicap 3% • Fino al 66-10% se si considerano anche le malformazioni o le patologie genetiche Brent RL Teratology 1980;21:281-298 Otake et Al J Radiat Res 1991; Suppl:249-264 Frequenza di microcefalia in funzione della dose e dell’età gestazionale verificatosi cone risultato di esposizione in utero in sopravvisuti alla bomba atomica (Miller 1976) Irradiazione pre-concepimento • Non è stato dimostrato che l’irradiazione predelle gonadi di pre-concepimento entrambi i genitori abbia come effetto un aumentato rischio di tumore o malformazione nel bambino • Questa affermazione deriva da studi esaustivi sui sopravvisuti alla bomba atomica e su studi in pazienti trattati con radioterapia quando erano bambini Do se ( Effetti sul sistema nervoso centrale cG y) Leucemia e cancro… • Tra l’8°l’8°-25° settimana dopo il concepimento il • È stato dimostrato che le radiazioni SNC è particolarmente sensibile alle radiazioni aumentano il rischio di leucemia e di molti tipi di tumori in adulti e bambini • Si suppone che nella maggior parte delle gravidanza, gravidanza, l’ embrione/ embrione/feto abbiano lo stesso rischio di subire effetti cancerogeni di un bambino • Dosi al feto superiori a 100 mGy possono avere come conseguenza una qualche riduzione del QI (quoziente di intelligenza) intelligenza) • Dosi al feto nel range di 1000 mGy possono comportare un severo ritardo mentale e microcefalia, microcefalia, in particolare tra l’8°l’8°-15° settimana e in misura minore tra la 16°16°-25° settimana ICRP Publication 84 28 Dose approssimativa al feto di un esame radiologico convenzionale Leucemia e cancro Data from the UK, 1998 • Il rischio relativo potrebbe essere fino all’ 1.4 (40% superiore rispetto alla normale incidenza) incidenza) per un’esposizione fetale ad una dose di 10 mGy Examination Dose Abdomen Chest Intravenous urourogram; lumbar spine Pelvis • Per un individuo esposto in utero a 10 mGy, mGy, il rischio assoluto di tumore all’età tra 0-15 anni è di circa 1 morte per cancro in più per 1,700 Skull; thoracic spine Mean (mGy (mGy)) Maximum (mGy (mGy)) 1.4 4.2 <0.01 <0.01 1.7 10 1.1 4 <0.01 <0.01 ICRP Publication 84 Probabilità di concepire un bambino sano in funzione della dose radiante Dose approssimativa al feto da procedure fluoroscopiche o di tomografia computerizzata Dose al concepito Probabilità di non Probabilità di non (mGy) mGy) oltre la avere avere tumori (0(0radiazione malformazioni 19 anni) anni) naturale 0 97 99.7 1 97 99.7 5 97 99.7 10 97 Data from the UK, 1998 Dose Examination Barium meal (UGI) Barium enema Mean (mGy (mGy)) Maximum (mGy (mGy)) 1.1 6.8 5.8 24 Head CT <0.005 <0.005 99.6 Chest CT 0.06 1.0 50 97 99.4 Abdomen CT 100 97 99.1 Pelvis CT >100 Possibile Alta Consenso informato 8.0 25 49 80 Procedure ad alta dose • La paziente o lavoratrice gravida ha il diritto di • La conoscere l’entità e il tipo di potenziali effetti da radiazione che possono derivare da un’esposizione in utero radioterapia e le procedure intervenzionistiche con guida fluoroscopica possono dare dosi al feto nel range di 1010-100 mGy o maggiori a seconda della natura delle procedure • L’informazione dovrebbe essere correlata al livello di rischio. rischio. L’informazione che il rischio è trascurabile è adeguata per procedure a dose molto bassa (<1 mGy per il feto) feto) • Se vi è la necessità di sottoporre la paziente a pratiche radiologiche con l’impiego di alte dosi va calcolata la dose al feto e va informata la paziente dei rischi connessi. • Se le dosi al feto sono superiori a 1 mGy, mGy, dovrebbe essere fornita una spiegazione più dettagliata 29 Esposizione alle radiazioni per lavoratrici gravide • Le lavoratrici gravide possono lavorare in un ambiente radiologico purchè ci sia una ragionevole sicurezza che la dose al feto possa essere mantenuta inferiore a 1 mGy durante durante la gravidanza • 1 mGy è approssimativamente la dose che tutte le persone ricevono annualmente radiazione diffusa naturale dalla Rischi in popolazione di gravide non esposte a radiazioni • Rischi: Rischi: - Aborto Spontaneo > 15% - Incidenza di anormalità genetiche 4-10% - Ritardo di crescita intrauterino 4% - Incidenza di malformazioni maggiori 2-4% ICRP Publication 84 Interruzione di gravidanza… • Alte dosi fetali (100(100-1000 mGy) mGy) nell’ultimo periodo di gravidanza è improbabile che comportino malformazioni o difetti alla nascita poichè tutti gli organi si sono formati • Una dose fetale di 100 mGy ha un piccolo rischio individuale di cancro radioradio-indotto. indotto. Esiste una probabilità superiore al 99% che quel feto esposto non svilupperà un tumore o una leucemia nell’infanzia ICRP Publication 84 Interruzione di gravidanza • Interruzione di gravidanza a dosi fetali inferiori a • 100 mGy non è giustificata sulla base del rischio da radiazioni Per dosi fetali superiori a 500 mGy, mGy, potrebbe esserci un danno fetale significativo, significativo, la cui importanza e tipo sono funzione della dose e dello stato della gravidanza • Per dosi fetali tra 100 e 500 mGy, mGy, la decisione dovrebbe basarsi sulle singole circostanze ICRP Publication 84 30 La formazione continua come strumento di miglioramento Franco Vimercati – Vincenzo David L’obbligo formativo specifico del personale sanitario in materia di radioprotezione del paziente La formazione oggi ♦ La formazione del personale sanitario in tema di Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 radioprotezione del paziente è inserita in alcuni ambiti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000 - Supplemento Ordinario n. 105 specifici: ART:7 9 L’insegnamento curriculare universitario ♦ Comma 9. 9 L’obbligo formativo specifico imposto dal D.lgs D.lgs 187/200 9 L’obbligo di aggiornamento sancito dal D.lgs .502/92 D.lgs.502/92 Alla formazione continua di cui al citato decreto n. 502 del 1992 possono essere ammessi anche e professionisti che operano al di fuori delle aziende e delle successivi aggiornamenti (d.lgs (d.lgs.. 229/99)(archivio 229/99)(archivio DL 502/92 istituzioni di cui allo stesso decreto, con oneri a carico e 229/99) dell'interessato. 9 L’obbligo sancito dai vari codici deontologici (Approfondim. Approfondim. codice medici e TSRM) Franco Vimercati - Vincenzo David Franco Vimercati - Vincenzo David 2 5 L’obbligo formativo specifico del personale sanitario in materia di radioprotezione del paziente L’insegnamento curriculare universitario D. lgs. lgs. 187/2000 Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000 - Supplemento Ordinario n. 105 Art.7 ART:7 ♦ Comma 10. L'organizzazione della formazione continua di cui al ♦ Formazione comma 8 può essere affidata dalle autorità regionali alle associazioni e alle società scientifiche accreditate che comprendono comprendono tra le finalità, oltre alla radioprotezione, uno dei seguenti settori: settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica sanitaria, sanitaria, relativamente all'esperto in fisica medica, e che siano maggiormente rappresentative di coloro che operano professionalmente nelle specifiche specialità; esse si avvalgono delle società scientifiche accreditate che comunque abbiano la radioprotezione del paziente tra le proprie finalità. La certificazione certificazione sull'esito dell'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure di radioprotezione e' rilasciata dal presidente dell'associazione o società scientifica. l. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, sanitaria, e delle altre specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, nonché dei corsi di diploma universitario delle facoltà di medicina e chirurgia di cui cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, modifiche, e' inserita l'attività' didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione nell'esposizione medica secondo i contenuti di cui all'allegato IV (approfondimento allegato IV da argomento 1 mod.A). mod.A). Franco Vimercati - Vincenzo David Franco Vimercati - Vincenzo David 3 6 L’obbligo formativo specifico del personale sanitario in materia di radioprotezione del paziente Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000 - Supplemento Ordinario n. 105 ART:7 L’obbligo formativo specifico del personale sanitario in materia di radioprotezione del paziente: Le iniziative regionali ♦ Comma 8. Il personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l'esposizione medica deve seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale; nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 1616-bis, bis, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e' previsto un programma in materia di radioprotezione. Franco Vimercati - Vincenzo David Regione Lombardia circolare 24/san/2004 Franco Vimercati - Vincenzo David 4 31 7 L’obbligo di aggiornamento D.lgs .502/92 e D.lgs.502/92 successivi aggiornamenti (229/99) L’obbligo di aggiornamento D.lgs .502/92 e D.lgs.502/92 successivi aggiornamenti (. 229/99) Art. 1616-ter "Art. 1616-bis” (Formazione continua) (Commissione nazionale per la formazione continua) ♦ 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua ♦ 2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione programmazione pluriennale, comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. permanente. L'aggiornamento professionale e' l'attività' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. ♦ …………… gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnosticodiagnostico-terapeutici. terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti requisiti stessi. Inserire approfondimento DL 502.92 art.16 Franco Vimercati - Vincenzo David Franco Vimercati - Vincenzo David 8 L’obbligo di aggiornamento D.lgs .502/92 e D.lgs.502/92 successivi aggiornamenti (229/99) L’obbligo sancito dal Codice Deontologico Ordine dei Medici e Chirurghi "Art. 1616-bis” (Formazione continua) CAPO V - OBBLIGHI PROFESSIONALI Art. 16 Aggiornamento e formazione professionale permanente ♦ 2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e' sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli, obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 1616-ter. ter. Franco Vimercati - Vincenzo David ♦ Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico. Franco Vimercati - Vincenzo David 9 L’obbligo di aggiornamento D.lgs .502/92 e D.lgs.502/92 successivi aggiornamenti (229/99) Art. 1616-ter 12 L’obbligo sancito dal Codice Deontologico Ordine dei Medici e Chirurghi TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO (Commissione nazionale per la formazione continua) Art. 18 Competenza professionale ♦ Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, ♦ 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie. necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, continua, da rinnovarsi ogni cinque anni Franco Vimercati - Vincenzo David 11 Franco Vimercati - Vincenzo David 10 32 13 L’opportunità formativa come miglioramento continuo ♦ Sono stati elencati gli obblighi di legge ma essi devono essere visti come una opportunità per: 9Adeguare il livello formativo di base su elementi che comportano un rischio oggettivo per il cittadino 9Adeguare le conoscenze del singolo in una materia in costante evoluzione 9Creare un dibattito sulla appropriatezza delle prestazioni in funzione del costo/beneficio globale per il paziente e per la comunità Franco Vimercati - Vincenzo David 14 33 Il consenso informato nelle attività dell’area radiologica Donato Fierro - Giovanni Ricci La volontà del Paziente Il consenso Informato nelle attività Radiologiche z La motivazione dell’inserimento dell’argomento z “informazione del paziente e consenso informato” tra i contenuti tematici dei Corsi, è riconducibile agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali emersi, in questi ultimi armi, nei paesi occidentali, per la tute-la dei diritti individuali inerenti alla salute (Informazione e Consenso). Le leggi di riferimento z Gli obblighi di legge z Questa evoluzione culturale trae origine da una più attenta tutela di questi diritti, compresi quelli della riservatezza dei relativi dati, i “dati sensibili” tutelati prima dalle norme della legge 675/96 ed ora dalla legge 196/2003 in via di applicazione z L’obbligo dell’informazione compete, per gli aspetti generali, al medico che formula il quesito diagnostico, la proposta dell’indagine o del trattamento e pertanto partecipa al processo di giustificazione, mentre allo specialista radiodiagnosta, radioterapista o medico nucleare che ha la responsabilità clinica dell’atto radiologico è attribuita la specifica informazione, in particolare per le prestazioni con maggiore esposizione o gravate da rischi associati od aggiuntivi (mezzi di contrasto, interventistica, ecc.) o nei soggetti più a rischio in età pediatrica o donne in età fertile. Perché l’espressione del consenso da parte del paziente si possa considerare valida ed efficace deve essere esplicita, personale, specifica e consapevole. L’indirizzo giudiziario attuale Il diritto della persona z Nella sanità questo orientamento concettuale per la richiesta del consenso ha comportato, per adeguarsi al rispetto del criterio della autodeterminazione, la partecipazione del paziente alle decisioni che comunque lo riguardano. Questa partecipazione è rappresentata nella fase della indicazione dell’atto diagnostico radiologico, dalla informazione alla quale è connesso, in successione, il consenso o il suo rifiuto. Nel caso poi il paziente intendesse esplicitamente rinunziare all’informazione, non essendovi obbligato e chiedesse comunque di essere assistito, lo specialista agirà legittimamente ricorrendo eventualmente con opportuna annotazione agli altri mezzi diagnostici o terapeutici disponibili. z In buona sostanza si è andata affermando l’autonomia decisionale della persona da assistere, in base al concretizzarsi di un “diritto vivente” (consenso come requisito essenziale e fondamentale di liceità dell’atto medico), diritto ormai prevalente nei confronti dei criteri di comportamento del medico che, fino ad ora, si riassumevano nel principio ippocratico della beneficialità z 34 L’attuale indirizzo, anche in ambito giudiziario, per la richiesta del consenso, è di considerarlo requisito essenziale, in carenza del quale si è andata delineando una presunzione di responsabilità professionale. L’informazione deve mettere il paziente in condizione di comprendere (adattando l’informazione al livello culturale del paziente) in qual modo intenderebbe agire il medico e valutare le eventuali proposte alternative metodologiche Le modalità del consenso z RADIODIAGNOSTICA Il consenso potrà avvenire sotto forma di “consenso esplicito formale” o “consenso esplicito non formalizzato”. Pur non sussistendo l’obbligo giuridico di forma scritta, tuttavia corrisponde ad una legittima cautela per lo specialista avere, nei casi di maggiore importanza e pericolosità, una documentazione del consenso formale, anche per eventuali fini probatori, considerando pure che, dal punto di vista giuridico, il medico specialista può provare con ogni altro mezzo di avere informato e di avere ottenuto il consenso z ESAMI RADIOLOGICI DIRETTI z ESAMI CON M.D.C. ENDOCAVITARI z ESAMI CON M.D.C. INIETTIVI z ESAMI ANGIOGRAFICI z ESAMI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA IL CONSENSO NELL’ ATTIVITA’ RADIOLOGICA Le tecniche sostitutive z Qualora il medico dell’ “Area Radiologica” si orienti verso tecniche sostitutive rispetto a quelle previste dalla richiesta del medico prescrivente (comma…………), l’informazione deve porre il paziente nelle condizioni di comprendere consapevolmente le motivazioni della modifica metodologica. Può essere pertanto opportuno, per il medico specialista, avere documentazione del consenso alla variazione metodologica ESAMI RX DIRETTI OVE MANCHI UNA GIUSTIFICAZIONE CONNESSA ALLA TUTELA DELLA SALUTE E’ NECESSARIO IL CONSENSO ESPLICITO PER LE INDAGINI SVOLTE SENZA FINALITA’ CLINICHE ( ES. A TITOLO PREVENTIVO, PER MOTIVI MED. LEG) IL CONSENSO NELL’ ATTIVITA’ RADIOLOGICA IL CONSENSO ESAMI RX INVASIVI IN RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DALLA INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO O DI UN FARMACO, AL POSIZIONAMENTO DI UNA SONDA ENDOCAVITARIA FINO ALLA PRATICA INTERVENTISTICA PIU’ SOFISTICATA E PERICOLOSA, ADRIANO FILENI E’ INDISPENSABILE ISTITUTO RADIOLOGIA U.C.S.C DIR. I.N.R.C.A. SEDE DI ROMA IL CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE. 35 L’ATTO MEDICO IN RADIOLOGIA PRESENTA DUE ORDINI DI RISCHIO SPECIFICO: RISCHIO POTENZIALE E RISCHIO REALE PUR NON ESSENDO TASSATIVAMENTE SPECIFICATO IN NESSUNA NORMA E’ OPPORTUNO CHE IL CONSENSO RISULTI IN UN “ATTO IL PRIMO NON E’ STATISTICAMENTE VALUTABILE IN QUANTO NON SONO DIMOSTRABILI EFFETTI DANNOSI CON L’ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI A SCOPO DIAGNOSTICO. UNICA EVENIENZA E’ L’ESPOSIZIONE IN ZONA PELVICA DI DONNA NEL PRIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA CONCLUDENTE” CIOE’ SCRITTO. “PUR CON TUTTI I DIFETTI E LIMITI….IL CONSENSO SCRITTO RESTA UN DOCUMENTO INELUDIBILE” M. CANALE ORD. MED. LEG. GENOVA LA TUTELA ASSICURATIVA DEL MEDICO NELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONSENSO INFORMATO IL SECONDO RISCHIO E’ REALE E LEGATO AD ATTI INVASIVI POTENZIALMENTE LESIVI. -INIEZIONE DI FARMACI O M.D.C. - INSERIMENTO DI SONDE O CATETERI -MANOVRE INTERVENTISTICHE MINERVA MEDICO LEGALE 2000;120:1832000;120:183-9 S. RICCI, A. MIGLINO IST. MEDICINA LEGALE UNIV. LA SAPIENZA ROMA FELTRIN 1989 LA MANCANZA DEL CONSENSO DEL PAZIENTE HA PORTATO A SENTENZA, CONFERMATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE, DI OMICIDIO PRETERINTENZIONALE PER IL CHIRURGO CHE AVEVA PROCEDUTO COMUNQUE ALL’INTERVENTO. ( CASO MASSIMO) IN QUESTI CASI E’ NECESSARIO OTTENERE IL CONSENSO REALE, INFORMATO, ATTUALE ED ESPLICITO DELL’INTERESSATO. IL CONSENSO DEVE ESSERE RICHIESTO, E DATO DAL PAZIENTE, SOLO AL RADIOLOGO CHE EFFETTUA L’ESAME. CIOE’ LO HA CONSIDERATO UN FATTO DOLOSO PENALISTICAMENTE RILEVANTE 36 LE TUTELE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA’ CIVILE NON COPRONO I CASI DI DOLO. QUINDI VI POTREBBE ESSERE IL RISCHIO IN FUTURO CHE LE ASSICURAZIONI NON TUTELINO ATTI MEDICI EFFETTUATI SENZA CONSENSO GIA’ ALLO STATO ATTUALE LE CONDANNE PER RESPONSABILITA’ DEL MEDICO SONO OLTRE L’80 % PER COLPA GRAVE. SE INTRODUCIAMO ANCHE IL CONCETTO DI DOLO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA SENZA IL CONSENSO, E QUINDI POI NON ASSICURATA PER R.C., CI ASPETTA UN FUTURO LAVORATIVO MOLTO PERICOLOSO. SE L’ATTO MEDICO NON E’ GIUSTIFICATO DAL CONSENSO ( O ESEGUITO IN CONDIZIONI DI NECESSITA’ ED URGENZA) SI PUO’ CONFIGURARE IL REATO DOLOSO DI LESIONI PERSONALI “ IL CONSENSO INFORMATO SPESSO E’ UNA FINZIONE PERCHE’, COSI’ COME E’ ATTUALMENTE, BASATO SU MODULI PREDISPOSTI, E’ UNA DISTORSIONE SUL PIANO ETICO” RICCI S. MIGLINO A. U. VERONESI MIN. SANITA 2.3.2001 SEMPRE IL MINISTRO VERONESI HA CITATO IL VERBALE SPERIMENTATO NELL’ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA DI MILANO CHE SOSTITUISCE IL MODULO DEL CONSENSO INFORMATO E NEL QUALE SI REGISTRA IL DIALOGO TRA MEDICO E PAZIENTE. TALE COLLOQUIO SI SVOLGE IN PRESENZA DI UNA TERZA PERSONA ED IL VERBALE VIENE FIRMATO DAL MEDICO E DAL PAZIENTE. LE ASSICURAZIONI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E ASL COPRONO LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE. MA PER DOLO E COLPA GRAVE LE AMMINISTRAZIONI SI DEBBONO ( SENT. CORTE DEI CONTI) RIVALERE SUI DIPENDENTI. 37 TALE SISTEMA DI DOCUMENTARE IL CONSENSO E’ FORSE IL MIGLIORE DEI MODI POSSIBILI, MA NON E’ SICURAMENTE ESTENDIBILE ALLA PRATICA COMUNE NEGLI OSPEDALI ED IN SPECIE NELLE INDAGINI RADIOLOGICHE. I PROBLEMI VANNO AFFRONTATI PRIMA CHE PRODUCANO DANNI. IN QUESTO SPECIFICO SETTORE L’ATTENZIONE E’ MASSIMA DA PARTE DEI MEDICI CHIRURGHI E GINECOLOGI. I CHIRURGHI PLASTICI, CHE OLTRE AL COMUNE OBBLIGO DI MEZZI SONO TRA GLI UNICI NELLA CLASSE MEDICA CHE HANNO L’OBBLIGO DI RISULTATO, SONO ESTREMAMENTE RIGOROSI NEL CONSENSO E NELL’INFORMAZIONE. LA FUGA IN AVANTI VERSO IL MIGLIORE DEI CONSENSI POSSIBILI E’ INCOMINCIATA. NON ESISTENDO GRADUAZIONI DI CONSENSO PIU’ O MENO COMPLETI A SECONDA DELLE PATOLOGIE DEI SOGGETTI, MA SOLO IN RELAZIONE AL RISCHIO, E’ OPPORTUNO ARRIVARE A MODALITA’ UNIFORMI, CONDIVISE E PRATICABILI IL CONSENSO ESPLICITO E’ NECESSARIO PER TUTTE LE INDAGINI CHE PREVEDONO L’USO DI RADIAZIONI IONIZZANTI PER RICERCA O PER FINI MEDICO-LEGALI IN RADIOLOGIA ABBIAMO AVUTO L’INFORMAZIONE ED IL CONSENSO SONO SOLO DI COMPETENZA DEL MEDICO O COMPETONO ANCHE AL TSRM ? 684 DENUNCE NEL PERIODO 1993-2002 TRA I SOCI SIRM ASSICURATI. GLI ASSICURATI SONO ORA CIRCA 2/5 DI TUTTI I RADIOLOGI ITALIANI. SOLO IN 11 CASI VIENE SEGNALATA DENUNCIA PER MANCANZA DI CONSENSO. MAGLIONA B., BUZZEGOLI C. IL RADIOLOGO N° 6 - 2000 38 AL TSRM SI DEVE RICONOSCERE AUTONOMIA NEL FORNIRE L’INFORMAZIONE, MA SOLO RELATIVAMENTE A QUELLA CHE E’ L’ESECUZIONE TECNICA DELLA PRESTAZIONE PROPRIA, CON ASCLUSIONE DELLA PARTE RELATIVA ALLA ILLUSTRAZIONE DELLA PATOLOGIA, DELLA PROGNOSI E DELLA UTILITA’ DELL’OPERATO RADIOLOGICO, SIA DIAGNOSTICO CHE TERAPEUTICO. IN CONCLUSIONE SI POTRA’OMETTERE DI RICHIEDERE IL CONSENSO INFORMATO IN FORMA SCRITTA NELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE NON INVASIVE. NEGLI ESAMI VASCOLARI, NELLE BIOPSIE E NELLE PRATICHE INTERVENTISTICHE RITENGO CHE SIA UN ATTO, ANCHE SE NON OBBLIGATORIO PER LEGGE, ESTREMAMENTE TUTELANTE. IL CONSENSO DEL PAZIENTE DIVIENE “CONSENSO ALL’ATTO SANITARIO” CHE E’ SOTTO LA RESPONSABILITA’ FINALE DEL RADIOLOGO. E’ SOLO A QUESTI CHE IL PAZIENTE IN MANIERA LIBERA, CONSAPEVOLE, ESPLICITA ED INFORMATA DA IL PROPRIO CONSENSO AD AGIRE SULLA SUA PERSONA INFATTI LA MANCATA RACCOLTA DEL CONSENSO INFORMATO PUO’ ESSERE UTILIZZATA STRUMENTALMENTE IN CASO DI CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE. CONCLUSIONI RADIOLOGIA FORENSE REQUISITI FONDAMENTALI DEL CONSENSO z MANIFESTO CAPITOLO 5 z PERSONALE z VALIDO IL CONSENSO INFORMATO IN RADIOLOGIA z INFORMATO z LIBERO E GRATUITO E REVOCABILE z SPECIFICO M. CANALE, L. DERCHI, C. PALMIERE z ATTUALE CASA EDITRICE MEDISERVE 2000 39 CONCLUSIONI TUTTE LE PROCEDURE RADIOLOGICHE, ANCHE SE MINIMAMENTE, INVASIVE E COME LE INDAGINI BIOPTICHE O INTERVENTISTICHE NECESSITANO DI CONSENSO ESPLICITO. IL CONSENSO PER ESSERE VALIDO DEVE ESSERE DATO AL MEDICO CHE ESEGUE L’ESAME 40 PRATICHE SPERIMENTALI ED ESPOSIZIONI PER RICERCA Prof. G. GALLI Professore Ordinario di Medicina Nucleare A.R. – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano Ad essi però aggiunge un ampio allegato (All. III) che, pur ispirandosi all’ICRP 62 e al Documento della Commissione Europea espressamente richiamati, ha aspetti innovativi e mostra l’intendimento del Legislatore di voler facilitare la ricerca, pur senza venir meno allo scrupolo protezionistico. L’art. 39 della Legge 39/02 (6) è stato un successo dell’AIMN che è riuscita con esso a far modificare due lesive prescrizioni conseguenti all’Art. 108 del DLvo 230/95 (7): - l’obbligo di avere una preventiva autorizzazione ministeriale per effettuare ricerca con RI; - il divieto di superare 1 mSv di dose E in soggetti senza “beneficio diretto” (ad es. volontari sani). E’ da sottolineare che l’ICRP 62 e il Documento della Commissione Europea non soltanto sono all’origine della normativa, ma ne fanno parte: infatti la necessità di rispettarne le prescrizioni è esplicitamente sottolineata sia nella Legge 39 che nell’All. III del DL 187. L’impiego di radiazioni ionizzanti (RI) in pratiche sperimentali o ricerche su persone è sottoposto ad una vasta e complessa normativa: conoscerne i punti essenziali, e rispettarli, è sufficiente ad assicurare una valida radioprotezione dei partecipanti (volontari sani e malati). La prima parte di questa lezione riguarderà tutti coloro che, in Area radiologica (medicina nucleare compresa), intendono effettuare ricerca con radiazioni ionizzanti: per loro utilità sono stati estratti dalla normativa e disposti secondo un certo ordine logico i principali adempimenti da assolvere. La seconda parte riguarda soltanto la medicina nucleare: la ricerca clinico-scientifica che impiega i radiofarmaci deve infatti rispettare anche la normativa riguardante i medicinali, essendo stati i radiofarmaci equiparati ai medicinali dal DLvo 178/91(1) e smi. “Sperimentatore Sperimentatore coordinatore” coordinatore • Per fare ricerca con R.I. occorre assumere il ruolo e le funzioni di “Sperimentatore coordinatore” coordinatore” (S.C.), oppure partecipare ad un team di “sperimentatori” sperimentatori” guidato dallo S.C. Poiché la didattica viene svolta mediante la proiezione di diapositive, questo testo scritto deve intendersi come esplicativo ed integrativo di quanto nelle diapositive è sintetizzato. Esso pertanto riporta: - in grassetto, il titolo delle diapositive allegate al testo; - per ciascuna di esse, quale Commento posto in carattere normale, quanto di utile può essere oralmente aggiunto, sia nell’esposizione che in sede di discussione, per precisazione, integrazione ed ulteriore approfondimento. L’allegato III definisce “sperimentatore coordinatore” (SC) quello che nei testi inglesi è il “principal investigator”. Si può fare ricerca con RI se si partecipa ad un team di “sperimentatori” guidato da un SC oppure, se si compie la ricerca in proprio, se si assumono ruolo e funzioni dello SC. Parte I: Ricerca e pratiche sperimentali con radiazioni ionizzanti Chi è lo Sperimentatore Coordinatore? NORMATIVA VIGENTE ITALIANA • “Medico specialista che ha adeguata e riconosciuta competenza nella materia trattata e nella radioprotezione delle persone esposte” esposte” WHO 77 DL 230/95 (Art. 108) Dir. 97/43 MED Legge 39/02 ICRP 62 Doc. CE 1999 (Guidance on medical research) research) DL 187/00 (Art. 3, 4 e 5) + Allegato III L’All. III del DLvo 187/00 opportunamente precisa che una ricerca con RI sull’uomo deve essere guidata da un “medico specialista”. Non vengono indicati particolari titoli specialistici. Ma l’aver sottolineato la necessità di abbinare la competenza in radioprotezione con quella concernente la materia trattata immediatamente richiama alle specializzazioni d’Area radiologica: soltanto esse, fra quelle mediche, assicurano un’adeguata formazione in radiobiologia, radiopatologia, radioprotezione. Il documento ICRP 62 (2) del 1993, di derivazione WHO, è alla base della attuale normativa internazionale sulla ricerca con RI. L’Unione Europea ha adottato disposizioni concernenti la ricerca nella Direttiva 97/43 (3), riguardante le esposizioni mediche, ed ha successivamente considerato in dettaglio l’argomento con un Documento della Commissione Europea del 1999 (4), in larga misura ispirato all’ICRP 62. Il DLvo 187/00 (5) è il recepimento nella legislazione italiana della Direttiva 97/43 e ne trascrive i dettami negli articoli 3, 4, 5 . 41 Responsabilità Responsabilità dello Sperimentatore Coordinatore Cosa si intende per “beneficio diretto” diretto”? • “Assume la responsabilità responsabilità della programmazione della ricerca, della sua condotta, condotta, del cooordinamento degli sperimentatori e della divulgazione dei risultati” risultati” • “Ogni beneficio concernente la salute che il volontario esposto possa conseguire; può riguardare: prevenzione, diagnosi, prognosi, impostazione e condotta della terapia, palliazione della sofferenza, miglioramento della qualità qualità di vita, aumento della sopravvivenza” sopravvivenza” Fra le responsabilità elencate nell’All. III, che fanno dello Sperimentatore Coordinatore il vero “primum movens” della ricerca, merita sottolineatura quella riguardante la “divulgazione dei risultati”. Lo SC può non essere il primo nome in una pubblicazione scientifica, ma sua è la responsabilità (morale e legale) della correttezza di quanto viene riferito. La definizione tratta dall’All. III del DLvo 187/00 estende notevolmente, ed opporunamente, il concetto di “beneficio diretto” (che nell’ICRP 62 e nel Documento della Commissione Europea sembra limitarsi ad un vantaggio diagnostico o terapeutico). Per parecchie ricerche si possono ipotizzare uno o più dei benefici diretti elencati: esse possono pertanto accedere alle facilitazioni di cui si dice nelle successive diapositive. Beneficio e vincoli di dose Compiti dello Sperimentatore Coordinatore Se è ipotizzabile un beneficio diretto: diretto: • “ Il medico specialista responsabile programma individualmente, individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato Etico, vincoli di dose che tengano conto di quanto riportato dalla letteratura internazionale” internazionale” • Giustifica il progetto di ricerca • Elabora il programma della ricerca • Sottopone il programma al Comitato Etico per l’ l’approvazione • Garantisce che le esposizioni “avvengano secondo norme di buona tecnica” tecnica” Uno dei principali vantaggi del poter ipotizzare un “beneficio diretto” è che lo sperimentatore stesso programma le dosi che verranno somministrate ai volontari (ma in accordo con la letteratura internazionale ed esponendole nel programma da sottoporre al Comitato Etico). Se il beneficio diretto non è ipotizzabile, il che avviene non solo per i volontari sani, ma anche se si utilizzano malati con patologia non coerente con l’oggetto della ricerca, bisogna rispettare i vincoli posti dal documento della Commissione Europea, riportati nella successiva diapositiva. La Dia. sintetizza i principali adempimenti, che verranno dettagliatamente illustrati nelle Dia. che seguono. Giustificazione della ricerca Table for healthy adults under 50 yrs • Si può ipotizzare un “beneficio diretto” diretto” per le persone esposte? • In mancanza di beneficio diretto, vi è una “utilità sociale” dei risultati utilità sociale” conseguibili? Social benefit Risk level Minor Trivial Category Dose E (mSv (mSv)) I: risk E-6 Moderate Intermediate IIa: IIa: EE-5 IIb: IIb: EE-4 Substantial Moderate III: EE-3 or more < 0.1 <1 < 10 > 10* Notes: Notes: * To be kept below deterministic thresholds - These figures can be increased by a factor of 55-10 for those over 50 yrs Le domande poste nella Dia sono le prime e principali che deve porsi chi programma una ricerca. Infatti essa può venir giustificata o in base ad un “beneficio diretto” che può conseguirne al volontario che si espone o, se questo manca (per es. nel caso di volontari sani) in base ai “benefici sociali” che si possono prevedere. Non è necessario che entrambi i tipi di beneficio vengano effettivamente conseguiti (una ricerca può avere esito negativo): basta che vi siano validi motivi per ipotizzarli. Il beneficio deve essere di tipo sanitario: la normativa esclude benefici economici (anche se ammette la possibilità di un “rimborso spese”). Come è ovvio, la normativa nazionale ed internazionale impone maggiori cautele laddove un “beneficio diretto” non sia ipotizzabile. I vincoli di dose efficace (riportati dal testo originale del Documento) sono per i volontari sani, ma riguardano ogni circostanza nella quale non sia comunque ipotizzabile un “beneficio diretto”. Essi sono progressivi in rapporto al grado di beneficio sociale ipotizzabile. E’ importante notare che, se si ha la possibilità e l’accortezza di scegliere volontari sani al di sopra dei 50 anni, i vincoli di dose sono molto più ampi. 42 Diagnostica Rx e radioisotopica Trattamenti sperimentali: facilitazioni normative 1)Le 1) dosi efficaci sono quasi tutte comprese fra 1 e 10 mSv ( TC e PET: circa 6 - 8 mSv). 2) La PET-TC comporta 10 – 15 mSv 3) Alcune indagini radioisotopiche (e la Rx intervenzionale) possono superare i 20 mSv • Sono giustificati in base alla letteratura • Vengono comunicati al Comitato Etico, Etico, che può sospenderli • Non vi sono vincoli di dose • Si possono impiegare procedure, apparecchiature, radiofarmaci anche per indicazioni non “registrate” registrate” nell’ nell’ AIC. N . B E’ opportuno sottolineare che nella diagnostica radiologica e radioisotopica le dosi efficaci sono quasi sempre comprese fra 1 e 10 mSv (TC e PET: circa 6-8 mSv). Secondo UNSCEAR 2000 la dose E mediana ai pazienti nel mondo è nell’attorno di 1 mSv per le pratiche radiodiagnostiche e di 4 mSv per quelle medico nucleari. E’ bene peraltro ricordare che va ampiamente diffondendosi la PET-TC che può comportare dosi di circa 10-15 mSv e che una indagine radioisotopica molto praticata, la scintigrafia miocardica, può comportare una ventina di mSv anche se si usano tecneziati (dipende dal tipo di protocollo rest + stress): ancor più se si usa 201Tl. L’allegato III del DL 187 non prevedeva una autorizzazione preventiva del Comitato Etico. Bastava, come esplicitato al secondo capoverso del punto 3, comunicarli al Comitato Etico insieme ai motivi che li giustificano, fermo restando il diritto del Comitato di sospenderli. Ora la situazione non è più così chiara, perché l’art. 39 della Legge 39 ha soppresso tutto il punto 3 dell’allegato III, senza riprendere e chiarire il particolare argomento. Apparirebbe peraltro improprio che si debba impostare una pratica formale, come per la ricerca vera e propria, per essere preventivamente autorizzati a trattamenti sui quali medico e paziente concordano e che spesso hanno carattere di urgenza, potendo anche rappresentare la “ultima spes” per il paziente. Particolarmente importante è il vantaggio n. 3 per la medicina nucleare: sovente infatti vengono sperimentalmente utilizzati radiofarmaci posti in commercio (“registrati”) per indicazioni differenti (ad esempio si studiano i tumori con prodotti tecneziati registrati per la scintigrafia miocardica). Di ciò si dirà meglio nella seconda parte del testo. Dosi > 1 mSv ai sani: beneficio sociale giustificante • Moderate (> 1 mSv): mSv): “aimed directly at the diagnosis, diagnosis, cure or prevention of disease” disease” (cioè (cioè ricerche con ricadute cliniche); • Substantial (> 10 mSv): mSv): “directly related to the saving of life or prevention or mitigation of serious diseases” diseases” (cioè (cioè ricerche per la prevenzione o cura di gravi malattie di interesse sociale: tumori, ecc.) La Dia riporta, nel testo inglese originale del Documento della CE, i criteri di “utilità sociale” che giustificano la somministrazione di dosi maggiori di 1 mSv a volontari per i quali non è ipotizzabile un “beneficio diretto”. La Dia è importante perché mostra: - - che l’impiego di queste persone è giustificato solo se si prevede una ricaduta pratica in ambito sanitario dei risultati che si spera di ottenere; - che la ricerca con volontari sani in particolari campi, ove possono attendersi dosi E >10 mSv (cardiologia nucleare; PET-TC, ecc.) sono lecite solo se il beneficio atteso è sostanziale e riguarda le gravi malattie dette “di interesse sociale” (cardiovascolari, neoplastiche, ecc.). Trattamenti sperimentali diagnostici e terapeutici Ricerca in Terapia con RI • Sono definiti: “Trattamenti praticati dal medico specialista in accordo con il paziente che si aspetta di riceverne un beneficio” beneficio” • “Medical research in radiotherapy on patients should only be performed if in the judgement of the practitioner and the prescriber that is the best method of treatment for these particular patients” patients” Documento Commissione Europea Nota: Nota: possono derivarne nuove conoscenze, ma il fine primario è giovare al paziente Ogni ricerca con dosi terapeutiche di RI presuppone un “beneficio diretto” e può essere effettuata solo se il trattamento che si sperimenta è considerato il migliore per il paziente. Su ciò il Documento della CommissioneEuropea è tassativo e la Dia ne riporta il testo inglese originale. Più che di ricerca si dovrebbe quindi parlare di “Trattamenti sperimentali”. Ovviamente rientrano nella ricerca vera e propria gli studi di biodistribuzione, metabolismo ecc. di radiofarmaci destinati a terapia radiometabolica, se effettuati a dosi traccianti. Per questo tipo di pratiche sperimentali, che possono avere interesse anche per l’acquisizione di dati scientifici, il “beneficio diretto” è il presupposto indispensabile. Essi hanno facilitazioni normative, anche in quanto rientrano nella libertà di rapporto fra medico e paziente garantita dalla dichiarazione di Helsinki-Tokio. 43 Approvazione del programma Programma della ricerca Il programma è valutato e approvato dal Comitato Etico (C.E.): • Della struttura ove opera lo SC (in mancanza, dal C.E. regionale) • Con composizione e funzionamento come definiti dalla Legge • Iscritto nel Registro Nazionale dei C.E. “accreditati” accreditati” Deve contenere: contenere: • 1) Scopo della ricerca • 2) Pertinenti dati della letteratura • 3) Criteri per la “giustificazione” giustificazione” • 4) Criteri per la scelta dei volontari • 5) Dosi E di radiazioni ai volontari Una volta stilato il programma della ricerca, lo SC lo deve sottoporre per l’approvazione al Comitato Etico della struttura dove opera (in mancanza, al Comitato Etico regionale). La Legge che principalmente regolamenta i Comitati Etici è il Decreto MS del 18/3/1998 (9). L’elenco dei Comitasti Etici “accreditati” in ambito nazionale è consultabile nel sito http://oss-sper-clin.sanita.it Notifica del programma Programma della ricerca • Il programma approvato dal C.E. deve essere notificato al Ministero della Salute 30 giorni prima dell’ dell’inizio della ricerca Deve contenere: contenere: • 6) Caratteristiche degli apparecchi • 7) Verifiche di qualità qualità: periodicità periodicità • 8) Radiofarmaci: Radiofarmaci: qualità qualità e sicurezza • 8) Criteri (statistici!) per: N.B. Il MS diramerà diramerà indicazioni su come effettuare la notifica -- dimensionamento campione -- valutazione dei risultati A seguito della Legge 39, non è più necessaria l’approvazione preventiva delle ricerche con RI da parte del Ministero della Salute che era stata stabilita nell’Art. 108 del DL 230/95. E’ prescritta però una notifica; in attesa di precise istruzioni su come effettuarla, si ritiene che possa essere inviata, come era indicato nel Decreto della Ref. 8, al Dipartimento della Prevenzione, Ufficio VII del MS. In queste diapositive prosegue l’illustrazione dei compiti dello Sperimentatore Coordinatore elencati in Dia 5. Poiché, dopo la giustificazione del progetto di ricerca, è suo compito curare il programma da sottoporre al Comitato Etico, le Dia 15 e 16 riportano gli argomenti che, in base alla normativa nazionale ed a quella internazionale, è indispensabile inserire nel programma. Sembra utile sottolineare l’importanza che le varie Raccomandazioni conferiscono all’impiego dei metodi statistici, non solo, come è d’uso, per la valutazione corretta dei risultati, ma anche per determinare il numero necessario, ma minimo, di soggetti da sottoporre ad esposizione (dimensionamento del campione). Vengono anche raccomandate valutazioni statistiche “in itinere”, al fine di sospendere la sperimentazione se il risultato già risulta significativo. La normativa non impone o consiglia una traccia su come stilare il programma della ricerca; ciò dipende anche dai Regolamenti dei Comitati Etici locali. Comunque una traccia valida (da arricchire con gli argomenti sopracitati) è contenuta in un DM del 1997 (8). Reclutamento dei volontari • Le esposizioni per ricerca sono possibili solo a seguito di consenso scritto espresso liberamente e consapevolmente N.B. In mancanza: arresto da 2 a 6 mesi/ammenda da 10000 a 40000 Euro 44 Questo compito si traduce, in base alle raccomandazioni internazionali, in una pluralità di impegni che qui commentiamo nell’ordine con cui sono sintetizzati nella Diapositiva: 1) L’apparecchiatura per la ricerca deve essere scelta “a priori” sulla base del miglior risultato con la minore erogazione di dose (dovrebbe essere scelta la migliore disponibile nel Centro); 2) La verifica di qualità dell’apparecchiatura (ad opera dell’esperto in fisica medica) deve venir effettuata prima che la ricerca inizi e periodicamente durante il suo espletamento. L’All. III del DLvo 187/00 fa obbligo di riportare nel programma per il Comitato Etico sia le caratteristiche della apparecchiatura che la periodicità con la quale viene verificata la permanenza dei requisiti di qualità; 3) La riduzione al minimo indispensabile delle dosi ai volontari è obbligo etico, prima ancora che normativo. Ciò si ottiene contenendo la dose (o l’attività somministrata, per i radiofarmaci) al di sotto dei Livelli Diagnostici di Riferimento indicati dal DL 187, All. II. Se l’apparecchiatura è ben scelta e ben curata, ciò è ampiamente possibile; 4) Per garantire il rispetto delle norme di buona tecnica da parte del personale (medico/tecnico) è consigliato redigere, prima che la ricerca inizi, un protocollo scritto delle modalità con le quali effettuare le esposizioni. La ricerca con RI è possibile soltanto su persone (sane o malate) che si prestino volontariamente e liberamente ed esprimano consenso scritto. E’ opportuno sottolineare che l’inadempienza di questa prescrizione comporta la penalità maggiore di tutta la normativa radioprotezionistica. In occasione della richiesta del consenso (viene raccomandato che essa avvenga almeno 24 ore prima della sottoscrizione, per dar tempo di riflettere) devono essere illustrati al volontario i rischi da radiazione e quelli delle procedure cui verrà comunque sottoposto. Il sottoscrittore può in ogni momento recedere dall’impegno preso. Non vi devono essere obblighi o rapporti di subordinazione fra i volontari e gli investigatori, né rapporti economici (salvo il rimborso spese). Per il reclutamento dei volontari la Commissione Europea raccomanda di arruolare, ogni qual volta possibile, soltanto persone con età superiore ai 50 anni. Esclusioni • Donne sane in età età fertile (salvo esclusione sicura di gravidanza) • Donne che allattano (se uso radiofarmaci) radiofarmaci) • Persone già già irradiate in precedenti ricerche • Bambini (salvo che per patologia infantile personale) • Minori e minorati (tranne patol. patol. specifica) Parte II: Ricerca con radiofarmaci Iniziando questa seconda parte della lezione, integrativa della prima per chi pratica la medicina nucleare, il docente deve ricordare che, in recepimento di una Direttiva Europea , i radiofarmaci sono stati equiparati ai medicinali (vedi Ref.1) e che pertanto la loro applicazione per ricerca nell’uomo è soggetta alla complessa disciplina che regola la sperimentazione clinico-scientifica dei medicinali, nelle sue quattro fasi, sintetizzate nella Dia 22 Per le ultime due categorie occorre consenso scritto del tutore L’utilizzo di donne in età fertile è in genere sconsigliato; se proprio si rende necessario, è indispensabile effettuare previamente un test di gravidanza. I bambini possono essere utilizzati solo per lo studio di patologie dell’età infantile delle quali sono personalmente affetti. Anche i minorati possono essere utilizzati solo per lo studio delle patologie causa della minorazione, fisica o mentale (ad es. soggetti affetti da m. di Alzheimer). Sperimentazione dei medicinali Condotta della ricerca • • - E’ indispensabile curare: • Scelta dell’ dell’apparecchiatura • Verifiche di qualità qualità • Riduzione delle dosi • Esposizioni effettuate secondo “Norme di buona tecnica” tecnica” Lo Sperimentatore Coordinatore ha il compito di curare e garantire che le esposizioni avvengano secondo norme di buona tecnica; nel caso di ricerca con radiofarmaci ciò corrisponde al rispetto delle norme di GCP di cui al DLvo 211/03 (10). A) Preclinica (laboratorio, animali) B) Clinica: Clinica: Fase I: I: primi studi Fase II: II: studi pilota Fase III: III: studi su gruppi numerosi Fase IV: IV: studi dopo commercializzazione del prodotto La sperimentazione nell’uomo di un nuovo radiofarmaco deve essere sempre preceduta dalla sperimentazione preclinica di laboratorio e su animali. 45 Le quattro fasi della sperimentazione clinica elencate nella Dia possono venir illustrate più in dettaglio con quanto qui sintetizzato dal DM 27/4/92 (11) e dalla Circolare 10/7/97, All. 1quater (12): RF di “Nuova istituzione” istituzione” • RF mai sperimentati nell’ nell’uomo (o sperimentati insufficientemente, a giudizio del C.E.) • Prima della sperimentazione (di (di fase I) I) bisogna richiedere gli “accertamenti preliminari” preliminari” all’ all’Istituto Superiore di Sanità Sanità Fase I: Primi studi su un nuovo principio attivo condotti nell’uomo, spesso su volontari sani. Lo scopo è quello di fornire una valutazione preliminare sulla sicurezza ed un primo profilo della farmacocinetica e della farmacodinamica del principio attivo nell’uomo. Fase II: Studi pilota. Lo scopo è quello di dimostrare l’attività e di valutare la sicurezza a breve termine di un principio attivo in pazienti affetti da una malattia o da una condizione clinica per la quale il principio è proposto. Gli studi vengono condotti su un numero limitato di soggetti e spesso, in una fase più avanzata, secondo schemi comparativi (prodotto vs placebo, ecc.). Prima di iniziare la sperimentazione nell’uomo (necessariamente di fase I) di questi nuovi prodotti bisogna richiedere all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) gli “accertamenti preliminari” di composizione ed innocuità (qualità, efficacia, sicurezza del prodotto). La richiesta deve essere corredata dalla documentazione 1) farmacologica e farmacodinamica 2) farmacocinetica 3) tossicologica (tossicità acuta e a breve termine; azione mutagena) derivante dalla sperimentazione preclinica su animale ed in vitro. L’ISS ha due mesi (prorogabili) per rispondere. La richiesta va formulata ed inoltrata secondo quanto indicato dal DPR 439 (13) e dal Decreto ISS del 26/4/2002 (14). Fase III: studi su gruppi numerosi (e possibilmente diversificati) di pazienti. Mirano a determinare il rapporto sicurezza ed efficacia a breve e lungo termine, il valore assoluto e relativo del prodotto, indagare l’andamento e le caratteristiche delle reazioni avverse, esaminare specifiche caratteristiche (interazioni con altri farmaci, fattori che modificano la risposta, come ad es. l’età, ecc). Il programma dovrebbe preferibilmente, ma non obbligatoriamente, a “doppio cieco randomizzato” e le condizioni dello studio le più vicine possibili alle normali condizioni d’uso. RF di “Non nuova istituzione” istituzione” • RF non in commercio (privi di AIC): ma vi sono in letteratura dati sufficienti sulla loro affidabilità affidabilità e sicurezza nell’ nell’uomo • Prima della sperimentazione (di fase II o III) bisogna richiedere “Delibazione (giudizio) di notorietà notorietà” al Ministero della Salute Fase IV: sono gli studi condotti dopo la commercializzazione del prodotto e sulla base delle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche relative all’autorizzazione all’immissione in commercio, generalmente in condixzioni sperimentali simili a quelle degli studi di fase III. Ma, anche dopo che un prodotto è stato posto in commercio, gli studi miranti ad indagare nuove associazioni, nuove indicazioni, nuove vie di somministrazione, vanno considerati come studi di fase antecedente alla IV. Quasi tutti i medicinali di questa categoria possono essere utilizzati per studi di fase II e III a seguito di un riconoscimento di notorietà effettuato dallo stesso Comitato Etico che approva lo studio. Invece per i radiofarmaci (ed altri pochi prodotti), a seguito di esplicita prescrizione dell’All. 2 al DM 18/3/98 (15) deve essere richiesto un formale giudizio di notorietà (detto anche “Delibazione di notorietà”) al MS, dipartimento della Farmacovigilanza. La richiesta deve essere compilata secondo le indicazioni degli Allegati 1 ed 1 bis alla Circolare n. 15 del MS (16). RF commercializzati • Liberamente utilizzabili (studi di fase IV) • Gli studi devono essere approvati dal Comitato Etico • Se lo studio riguarda indicazioni, associazioni, vie di somministrazione non contemplate nell’ nell’ AIC, AIC, occorre il “giudizio di notorietà” notorietà” del MS La sperimentazione clinica va condotta secondo le indicazioni del DLvo 211/03 (10) e dei Decreti attuativi che verranno emanati. Negli Art. 1.1.c e 2.1.a del DLvo 211/03 sono reperibili le definizioni in extenso di “Sperimentazione clinica” e “Studio osservazionale”. Nella pratica, la ricerca con radiofarmaci (RF) può essere condotta con radiofarmaci privi di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) o con radiofarmaci dotati di AIC (cosidetti “registrati”). Le Dia che seguono tengono conto di questa distinzione. Nel caso delle sperimentazioni di fase IV, nelle quali il radiofarmaco è usato secondo tutte le indicazioni dell’AIC, il protocollo, approvato dal Comitato Etico, deve venire notificato al Ministero con le modalità indicate dagli Allegati 10 e 10 bis della Circolare n.15 in precedenza ricordata (16). Dopo la notifica occorre attendere almeno 30 giorni prima di iniziare la sperimentazione. Il Ministero non deve approvare il protocollo, ma ha facoltà di sospendere lo studio anche dopo i 30 giorni sopra ricordati. La norma riguardante gli studi di nuove indicazioni, ecc. è conseguente al fatto che questi studi sono considerati di fase antecedente alla IV. Si noti, perché può essere praticamente utile, la facilitazione conseguente al’inquadramento della sperimentazione nell’ambito di un “Trattamento sperimentale” (vedi Dia 12 e 13). 46 Studi “osservazionali” osservazionali” Uso terapeutico sperimentale • Studi con RF commerciali impiegati secondo le indicazioni dell’ dell’AIC e per necessità necessità clinica (la somministrazione non dipende dallo studio) • Il protocollo deve essere notificato al Comitato Etico E’ possibile l’ l’uso in terapia di farmaci non in commercio (senza AIC) se vi è: • Consenso del paziente (il consenso alla sperimentazione) • Approvazione del Comitato Etico (Etica della sperimentazione) • Precedente sperimentazione (di fase III o II) in Italia o all’ all’estero • Fornitura gratuita da parte di Stabilimento farmaceutico specializzato Per maggior precisione, il DLvo 211 così definisce lo studio osservazionale: “Uno studio nel quale i prodotti sono prescritti secondo le indicazioni del’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). L’assegnazione del paziente ad una determinata strategia non è decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere il prodotto è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio. Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio, e per l’analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici”. E’un impiego di prodotti “non registrati” ammesso solo a scopo terapeutico, in mancanza di valida alternativa, con il consenso del paziente e purché il preparato sia prodotto in stabilimento farmaceutico specializzato che lo fornisce gratuitamente. Deve inoltre esserci stata una sperimentazione di fase III in Italia o in altri Paesi (basta una di fase II se il malato è in pericolo di vita). In genere si ritiene, nella pratica, che questi studi possano essere effettuati liberamente, ma non è così. Essi sono infatti presi in considerazione dalla Circolare MS n. 6 del 2/9/2002 (17). Tale Circolare rileva che, dato che i risultati non sono protetti da procedure di allocazione randomizzata dei pazienti, i protocolli devono adottare una metodologia particolarmente rigorosa nel definire motivazioni e scopo della ricerca, le attese dello studio, i criteri di analisi e interpretazione dei risultati, facendo uso di metodi statistici appropriati. La Circolare dispone perciò che tutti gli studi clinici “osservazionali” siano notificati ai Comitati Etici locali. In base allo specifico statuto dei singoli comitati, questi potranno procedere ad una formale approvazione oppure ad una semplice presa d’atto. Il protocollo sperimentale deve essere sottoposto al Comitato Etico, da questi approvato (anche con procedura di urgenza) e notificato al Ministero, che ha facoltà di sospendere l’impiego. I dettagli normativi si possono reperire nel Decreto MS 8/5/2003 (19). Tali norme configurano un impiego “compassionevole”, ma il Decreto afferma anche che l’impiego può essere effettuato da medici in più centri o gruppi policentrici e configurare una terapia sperimentale con protocollo di accesso allargato (“expanded access”): ciò apre interessanti possibilità per la sperimentazione di terapie medico nucleari. Sulla base di questa Circolare la Regione Lombardia ha ad esempio disposto (18) che debbano essere vincolati a formale approvazione del CE gli studi osservazionali di tipo “prospettico”, mentre per tutti gli altri è sufficiente la notifica. Gli studi “prospettici” sono definiti come quelli rivolti a valutare con “misure di esito” (ends point clinici, e/o assistenziali, e/o di qualità di vita) il profilo di efficacia o sicurezza di strategie assistenziali nelle quali sono utilizzati farmaci in modo conforme alle indicazioni dell’AIC e nelle condizioni della normale pratica clinica. 47 GIUSTIFICAZIONE E APPROPRIATEZZA CLINICA ALFREDO SIANI Orlando Catalano OFFERTA VS. DOMANDA • La diagnostica per immagini costituisce oggi la principale fonte di irradiazione artificiale della popolazione • L’accresciuta offerta di prestazioni di diagnostica per immagini, conseguente all’intenso sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, ha comportato una crescita della domanda di prestazioni sia di metodiche che impiegano radiazioni non ionizzanti (ecografia e RM) che di metodiche che impiegano radiazioni ionizzanti (Rx, medicina nucleare e soprattutto TC). • I danni più preoccupanti delle radiazioni ionizzanti (cancerogenesi e mutagenesi) sono stocastici, probabilistici, e quindi non esiste una dose che, per quanto bassa, escluda totalmente la possibilità di danno da radiazioni • Le dosi di radiazioni in diagnostica per immagini sono basse. Ma ogni indagine con RI aumenta, seppur in maniera infinitesimale, la probabilità di un danno • Al tempo stesso vi è stata una progressiva sensibilizzazione dell’utenza per i temi della prevenzione, della diagnosi precoce, del check-up, del monitoraggio dei reperti identificati • Le radiazioni ionizzanti sono state recentemente incluse tra gli agenti cancerogeni • il VII report della commissione americana sugli Effetti Biologici delle Radiazioni Ionizzanti (BEIR) ha recentemente concluso che “anche piccole dosi di radiazioni ionizzanti, come i raggi X e γ, sono in grado di determinare qualche rischio di effetto avverso sulla salute” • L’accresciuta domanda non è sempre del tutto giustificata, a causa della scarsa conoscenza delle vere indicazioni e in secondo luogo della “delega” alle metodiche di imaging a risolvere tutti i problemi diagnostici The National Academies Web site. Press release of June 29, 2005: Low levels of ionizing radiation may cause harm. (INSERIRE APPROFONDIMENTO: “Low Levels of Ionizing Radiation May Cause Harm”) Per tutte le prestazioni, ma in modo particolare per quelle che utilizzano radiazioni ionizzanti, è richiesta l’appropriatezza • spreco di risorse - indebita irradiazione (se impiego di radiazioni ionizzanti) - allungamento dei tempi di attesa - incremento delle false positività - aumento dei costi = • Il principio di appropriatezza delle prestazioni della diagnostica per immagini è alla base della definizione dei livelli essenziali di assistenza e viene più volte ribadito nelle disposizioni seguite all’emanazione del decreto di riordino della disciplina in materia sanitaria Inappropriatezza 48 • Vi è l’esigenza di razionalizzare e rendere utilizzabili, per decisioni cliniche e terapeutiche, le nuove conoscenze prodotte in campo medico e biologico Il Piano Nazionale 2003-2005 individua tra gli obiettivi strategici la promozione di migliori protocolli di appropriatezza per i diversi livelli di assistenza. • Occorre disporre di strumenti che, attraverso la medicina basata sulle prove di evidenza, siano in grado di promuovere l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi ed un uso razionale delle risorse Limk archivio: “Piano san naz 2003-2005” con quali strumenti? • Il Medico dell’area radiologica: • L’accordo Stato-Regioni del novembre 2001 ha demandato alle Regioni i criteri e le modalità per contenere il ricorso e l’erogazione di prestazioni che non soddisfino il principio di appropriatezza organizzativa, sanitaria, medica e di economicità delle risorse. - sceglie il metodo che a parità di efficacia diagnostica comporta il minor rischio per il paziente - agisce sull’uso di protocolli clinico-diagnostici, si basa su linee guida, considera le raccomandazioni - persegue l’obiettivo della standardizzazione delle metodiche, con la finalità di ottenere una migliore qualità. Standardizzare non deve comunque esprimere un concetto ragionieristico; i parametri devono essere adeguati alle caratteristiche dei pazienti (es. estensione di un esame TC, impiego di dosi predefinite di mdc, etc.) - provvede al controllo del processo clinico gestionale messo in atto per conseguire il risultato diagnostico • L’Agenzia Regionale per i servizi sanitari ha individuato come uno degli obiettivi prioritari l’elaborazione di linee guida cliniche e organizzative. Le società scientifiche dell’area radiologica, in collaborazione con l’agenzia regionale dei servizi, hanno contribuito a formulare linee guida per la diagnostica per immagini APPROPRIATEZZA • Il giudizio finale riguardante l’appropriatezza di qualunque indagine radiologica o di medicina nucleare spetta allo specialista dell’area radiologica alla luce di tutte le circostanze che si possono presentare • Per esami inappropriati si intendono quelli che non aggiungono valore all’orientamento clinico diagnostico, né lo correggono, quelli non utili a modificare la gestione clinica del paziente • Tuttavia la negatività di un esame non è indice di non appropriatezza lavoro condotto concentrando la propria attenzione su tre aspetti fondamentali: - giustificazione delle indagini (e quindi l’appropriatezza) - appropriatezza della conduzione degli esami (ottimizzazione) - la radioprotezione - il contenimento della spesa 49 RIDUZIONE DEI RISCHI SISTEMA DELLA RADIOPROTEZIONE (D.L. 187/2000 e Direttiva Euratom 97/43) • GIUSTIFICAZIONE: per ridurre i rischi connessi alle esposizioni in campo medico è necessario valutare con attenzione la necessità di effettuare l’esame diagnostico • GIUSTIFICAZIONE • OTTIMIZZAZIONE • OTTIMIZZAZIONE: effettuare l’indagine in modo da assicurare che le informazioni prodotte siano ottenute con la dose più bassa possibile compatibilmente con le esigenze diagnostiche • LIMITAZIONE DELLA DOSE INDIVIDUALE Inserire link a 2 archivi: legge 187 e direttiva euratom (vedi archivi B4) • Quando per un paziente è necessario un esame è importante che la richiesta sia formulata in modo esauriente, consentendo così al medico radiodiagnosta di conoscere le motivazioni cliniche e le eventuali controindicazioni, e quindi di scegliere la tecnica o il procedimento migliore GIUSTIFICAZIONE • Quindi, secondo il principio di giustificazione, un atto diagnostico o terapeutico che comporti un’esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere richiesto dal Clinico ed eseguito dal Radiodiagnosta/Radiointerventista/Medico Nucleare/Radioterapista solo se dai risultati può ragionevolmente (potenzialmente) derivare un beneficio per il paziente • Sono sostanzialmente tre i punti da valutare prima di prescrivere ed eseguire un accertamento diagnostico che prevede l’uso di radiazioni ionizzanti: - l’esame che si richiede è effettivamente utile per il paziente? - è possibile ottenere informazioni da indagini già effettuate? - è possibile ottenere le stesse informazioni da un esame che comporti minore invasività (compatibilmente con i mezzi a disposizione)? • Il “danno” (potenziale) intrinsecamente connesso a qualsiasi impiego di radiazioni ionizzanti è adeguatamente compensato dalla possibilità di ottenere vantaggi diagnostici e/o terapeutici Un’esposizione che non può essere giustificata non può e non deve essere eseguita. 50 • Anche la tipologia della richiesta di quel determinato esame, con quella determinata metodica di imaging che impiega RI, deve essere opportunamente vagliata: • Solo un elevato rapporto costo-beneficio potenziale “giustifica” l’impiego delle RI: se l’indagine/trattamento è realmente indicata e utile, in vantaggi che ne derivano in termini di salute superano di gran lunga i danni potenziali associati all’impiego di RI es.: l’estensione (cranio-caudale) dell’esame TC richiesto è effettivamente necessaria o può essere più contenuta (come numero di segmenti corporei, spazi intersomatici, etc.)? es.: la richiesta di bilateralità è effettivamente necessaria? es.: lo studio radiologico dell’intero apparato digerente o dell’intera colonna vertebrale o dell’intero arto è necessario o può essere limitato ad un solo segmento? • Prescindendo da una valutazione fatta necessariamente caso per caso, vi sono alcune categorie di esami, alcune “dizioni”, particolarmente sospetti per scarsa giustificazione ma che spesso continuano ad essere richiesti e praticati disinvoltamente: Domanda: “Chi le ha prescritto questa TAC al ginocchio?” - radiografia del torace (es. “torace di ruotine”, “torace d’ingresso”, “torace preoperatorio”, “torace per mdc e.v.”) - esami di P.S. (Rx scheletriche, Rx dirette dell’addome, TC cranio, etc.) - esami ripetuti periodicamente (esami seriati, esami esterni ripetuti in ospedale, etc.) - esami autoprescritti dai pazienti - esami eseguiti a scopo preventivo (screening) - esami eseguiti a scopo di ricerca scientifica clinica - esami eseguiti per motivi non medici (legali, infortunisticoassicurativi, lavorativi, previdenziali, di leva militare, etc.) Risposta: “L’avvocato che sta seguendo la causa per l’incidente!” • Vi sono poi categorie di persone per le quali la giustificazione dovrebbe essere ancora maggiore, ed ancor più attentamente valutata: OTTIMIZZAZIONE - bambini e giovani - donne in età fertile - donne in gravidanza 51 Contenere le esposizioni ai livelli più bassi ragionevolmente possibile per garantire: • Tutte le dosi dovute ad esposizioni mediche per scopi radiologici di diagnosi dovranno essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con l’ottenimento della informazione richiesta. E’ fondamentale la collaborazione dei fisici. -paziente-utente -personale addetto - scelta della strumentazione - monitoraggio del funzionamento ottimale - impiego corretto - formazione adeguata del personale sugli aspetti specifici della radioprotezione - popolazione • Devono essere considerati tutti gli aspetti che concorrono alla produzione delle immagini diagnostiche (cioè alla formulazione della diagnosi): - struttura del reparto - apparecchiature a disposizione - organizzazione del lavoro mediante individuazione dei compiti, assegnazione delle responsabilità, pianificazione del lavoro, programmazione delle metodiche, istruzione e aggiornamento periodico del personale, registrazione dei risultati delle azioni intraprese, controllo e verifica degli errori, messa in opera di provvedimenti correttivi 52 L’ottimizzazione delle procedure: aspetti fisici Stefano De Crescenzo [email protected] L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali I rischi associati alle attività attività radiologiche, pur rimanendo normalmente entro livelli del tutto accettabili, richiedono particolare attenzione riguardando i lavoratori, la popolazione, i pazienti Gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla protezione dei lavoratori e della popolazione, sono codificati e applicati sistematicamente da molti anni La protezione dei pazienti è invece di più più recente introduzione; anche se dal punto di vista tecnico se ne parla ormai da molto tempo, i primi atti normativi risalgono solo a pochi anni fa – Formazione continua e qualificazione professionale del personale addetto – Adozione di un programma di assicurazione della qualità qualità che interessi l’l’intero processo terapeutico, dall’ dall’accettazione del paziente e la verifica dell’ ’ indicazione terapeutica al followdell follow-up L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali I principi di giustificazione e di ottimizzazione devono essere applicati anche alle esposizioni a scopo medico, tenendo comunque conto che l’l’individuo esposto è lo stesso che ricava un beneficio dall’ dall’esposizione stessa Il principio di limitazione delle dosi non si applica alle esposizioni mediche in quanto non vi è motivo di prevenire un'eventuale mancanza d’ d’equità equità (è lo stesso individuo che contemporaneamente subisce il detrimento e ottiene il beneficio legato alla diagnosi o alla terapia) Eventuali limiti di dose potrebbero non consentire l'ottenimento di utili informazioni diagnostiche e non sarebbero compatibili con qualsiasi attività attività radioterapica Le modalità modalità di applicazione del principio di giustificazione e ottimizzazione in ambito medico sono descritte e discusse dettagliatamente nella pubblicazione 73 dell’ dell’I.C.R.P.. L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali In campo diagnostico la scelta dell’ dell’opzione protezionistica influenza non solo i livelli di esposizione e l’l’uso di risorse, ma anche la qualità qualità della prestazione sanitaria Infatti la riduzione della dose al paziente può può comportare una riduzione della qualità qualità dell’ dell’esame radiologico L’ottimizzazione della protezione nelle esposizioni a scopo diagnostico pertanto non comporta necessariamente una riduzione della dose al paziente ma piuttosto il miglior bilancio possibile possibile tra dose assorbita dal paziente e qualità qualità dell’ dell’informazione diagnostica ottenuta Ovviamente è molto difficile effettuare un corretto bilancio quantitativo tra perdita di informazione diagnostica e riduzione di dose: a volte è più più facile fissare un criterio minimo di prestazione diagnostica e ridurre la dose fino a quando tale criterio è soddisfatto L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali Il giudizio professionale e il buon senso giocano un ruolo fondamentale nelle procedure di ottimizzazione, che dovranno essere consistenti con la buona pratica medica L’ottimizzazione della radioprotezione in campo medico è applicata a due livelli: – la progettazione e la costruzione delle apparecchiature e delle installazioni – i metodi di lavoro di tutti i giorni L’ottimizzazione della protezione nelle esposizioni a scopo terapeutico comporta la necessità necessità di programmare una dose al focolaio tumorale sufficientemente elevata per raggiungere lo scopo terapeutico compatibilmente con il maggior risparmio di dose ai circostanti tessuti sani e la limitazione di eventuali sequele L’obiettivo, in linea generale, può può essere ottenuto principalmente attraverso i seguenti strumenti L’evoluzione della normativa tecnica di riferimento sposta l’attenzione dalla sorgente alla pratica, intesa come l’l’insieme delle modalità modalità con cui l’l’esposizione del paziente viene gestita. Particolare enfasi viene data all’ all’ottimizzazione radioprotezionistica delle procedure operative che hanno un’ un’influenza diretta sulla cura o sulla diagnosi in quanto, anche storicamente, è stata prestata minore attenzione all’ all’attuazione del principio di ottimizzazione rispetto ad altre applicazioni delle radiazioni ionizzanti, proprio proprio perché perché è l’individuo esposto ad avere il beneficio diretto. 53 Nel contesto dell’ dell’ottimizzazione delle esposizioni diagnostiche, una delle metodiche impiegabili è l’introduzione dei livelli diagnostici di riferimento (LDR (LDR)) Obiettivo della definizione e della verifica degli LDR è di consentire il controllo (autocontrollo (autocontrollo)) dell’ dell’esposizione medica promuovendo l’l’ottimizzazione delle procedure ed evitando che i pazienti siano sottoposti inutilmente a dosi elevate La verifica degli LDR dovrebbe essere effettuata in un più più generale ambito di valutazione delle dosi somministrate ai pazienti e nell’ nell’ambito di un programma di garanzia della qualità qualità L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali In medicina nucleare gli LDR sono riferiti all'attività all'attività somministrata In radiodiagnostica tradizionale gli LDR sono riferiti ad osservabili dosimetriche ascrivibili alla dose in ingresso In TC gli LDR sono riferiti a grandezze dosimetriche specifiche quali il CTDIw e il DLP Gli LDR vengono utilizzati come semplice test per identificare situazioni in cui le dosi al paziente sono ingiustificatamente elevate elevate Nel caso in cui le procedure impiegate comportino un superamento degli LDR, LDR, si dovrebbe procedere ad una revisione delle metodiche impiegate e/o delle apparecchiature, per verificare se la procedura procedura è adeguatamente ottimizzata Un’ Un’adeguata verifica dovrebbe essere effettuata anche nel caso in cui le dosi valutate o le attività attività somministrate risultino significativamente inferiori agli LDR in quanto ciò ciò potrebbe comportare una qualità à qualit scadente dell'informazione diagnostica – esami frequenti, compresi gli screening sanitari – esami che comportano dosi elevate (TC, radiologia interventistica, interventistica, esami di medicina nucleare) – esami con pazienti più più sensibili alle radiazioni ionizzanti, come i bambini L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali I livelli diagnostici di riferimento (LDR (LDR)) rappresentano il risultato di una generica ottimizzazione della radioprotezione Normalmente vengono semplicemente stabiliti sulla base di un dato valore percentile (di solito il 75° 75°) ricavato dalla distribuzione di attività attività somministrate per un dato tipo di esame Non si applicano alle procedure radioterapiche in quanto la dose al focolaio bersaglio deve essere scelta per ciascun paziente nell'ambito dello studio del piano di trattamento e deve essere sufficientemente elevata per raggiungere lo scopo terapeutico Non va dimenticato che – la verifica degli LDR non libera dalla necessità necessità etica (e legale) di effettuare valutazioni dosimetriche anche per esami per i quali gli LDR non sono definiti ICRP, Diagnostic reference levels in medical imaging; imaging; http://www.icrp.org/pdf /Ref%20levels%20MR%20Malaga.PDF http://www.icrp.org/pdf/Ref%20levels%20MR%20Malaga.PDF – dovrebbero comunque essere costantemente effettuati sforzi tesi alla riduzione delle dosi assorbite prestando la dovuta attenzione alla perdita di informazioni che potrebbe essere associata alla riduzione delle dosi L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali La definizione dei LDR risulta particolarmente utile nei settori in cui è possibile attuare una riduzione considerevole della dose individuale o delle dosi collettive, oppure nei casi in cui la diminuzione della dose assorbita comporti una diminuzione relativamente elevata del rischio: Il principio di ottimizzazione alla luce del quadro normativo Gli LDR non si applicano alle esposizioni individuali di singoli pazienti Gli LDR sono definiti per procedure standard destinate a gruppi standardizzati di pazienti o ad un fantoccio standard Il costante superamento dei LDR nell’ nell’ambito di procedure standard deve comportare un riesame della procedura e/o delle attrezzature e, se necessario provvedimenti correttivi Gli LDR integrano il giudizio professionale ma non forniscono una linea di confine tra la buona e la cattiva prassi medica 54 I contenuti del D.Lgs 187/2000 comportano novità novità che implicheranno un notevole sforzo culturale da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti Il sistema di protezione radiologica del paziente non è più più basato in maniera quasi esclusiva sul controllo di qualità qualità delle attrezzature impiegate, ma sull’ sull’adozione di programmi di garanzia e controllo della qualità qualità della prestazione sanitaria, sanitaria, documentati all’ all’interno di un manuale di qualità qualità, che abbiano come obiettivo l’l’applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione alla pratica medica La responsabilità responsabilità esclusiva della protezione del paziente e del programma di garanzia della qualità qualità è posta in capo al medico, nella veste di responsabile dell’ dell’impianto radiologico, di specialista e, limitatamente alla applicazione del principio di giustificazione, di prescrivente I protagonisti del processo Garanzia Qualità attrezzature Valutazioni dosimetriche Esperto in Fisica Medica L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali Responsabilità della qualità dell’intero processo Medico Specialista Dell’area radiologica Attività Radiologica Diagnostica o Terapeutica La definizione di – procedure condivise (chi (chi fa, che cosa, quando, come lo documenta) documenta) – procedure aderenti alle responsabilità responsabilità e alle competenze professionali – istruzioni di lavoro (come (come)) T.S.R.M. e una adeguata formazione sulla procedura stessa Gestione attrezzature esecuzione esame c.d.q. (LDR) sono condizioni necessarie per l’attuazione del principio di ottimizzazione In Radiodiagnostica l’ l’obiettivo dell’ dell’ottimizzazione può può essere perseguito solo attraverso l’ l’analisi contestuale di diversi elementi L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali L’ottimizzazione delle metodiche riveste primaria importanza nell’ nell’ambito del programma di garanzia della qualità qualità adottato nelle attività attività radiologiche L’applicazione del principio di ottimizzazione va posto nel contesto del Miglioramento Continuo della Qualità Qualità (MCQ o CQI): L’applicazione del principio di ottimizzazione riguarda: qualità dell’immagine radiografica – la scelta delle attrezzature – la produzione adeguata di un’ un’informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico – la delega degli aspetti pratici – i programmi di garanzia della qualità qualità, inclusi il controllo della qualità qualità – la valutazione e l’l’esame delle dosi o delle attività attività somministrate al paziente qualità della tecnica radiografica dose assorbita dal paziente qualità delle attrezzature impiegate L’ottimizzazione delle procedure: aspetti generali Non solo ! Verifica degli LDR, qualità della tecnica radiologica e qualità dell’immagine Dovrebbero essere poste in essere e documentate procedure, corredate da idonee istruzioni di lavoro, relative almeno ai seguenti aspetti: Confronto con i valori attualmente raccomandati – Ottimizzazione degli esami diagnostici – Ottimizzazione delle procedure terapeutiche – Valutazione delle dosi e verifica dei Livelli diagnostici di riferimento – Protezione durante la gravidanza e l’l’allattamento – Ottimizzazione organizzativa Definizione di nuovi requisiti più stringenti al fine di attuare un miglioramento continuo della qualità (il 75° percentile si abbassa) 55 L’impiego degli LDR e la la loro periodica rivalutazione è un buon approccio ad una politica di qualità nelle attività radiologiche Analisi delle non conformità e adozione di interventi correttivi L’ottimizzazione in radioterapia LDR e Radiologia Digitale E’ importante ricordare che in radiologia digitale il livello di qualità qualità dell’ dell’immagine può può essere scelto dall’ dall’utente o stabilito automaticamente dal sistema a raggi X In entrambi i casi: – il livello prescelto di qualità qualità dell’ dell’immagine deve essere giustificato da esigenze cliniche – il sistema a raggi X e il software di elaborazione dell’ dell’immagine devono essere ottimizzati – deve essere nota la dose per immagine L’ottimizzazione in medicina nucleare Il D. L.vo 187/00 stabilisce che, per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico, lo specialista debba programmare individualmente l’l’esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l'esposizione. L’ottimizzazione in radioterapia Ottimizzare la procedura diagnostica medico nucleare significa intervenire su tutta una serie di fasi del processo di pianificazionepianificazione-attuazione della procedura stessa tra cui particolare rilievo assumono: – – – – l’accettazione del paziente e giustificazione della terapia l’esecuzione del piano di trattamento il setup del paziente le valutazioni dosimetriche (dosimetria in vivo) e di correttezza correttezza geometrica del trattamento – la valutazione della correttezza geometrica della irradiazione – le modalità modalità con cui viene garantito il follow up – audit interno – La scelta del radiofarmaco – La valutazione della situazione clinica – La scelta dello strumento e delle modalità modalità di misura Riguarda la definizione dei protocolli di scelta e accettazione delle attrezzature e la definizione del programma di garanzia della qualità qualità delle attrezzature stesse L’ottimizzazione in terapia radiometabolica L’ottimizzazione in medicina nucleare In radioterapia l’l’ottimizzazione dovrebbe riguardare l’intero processo terapeutico Inoltre in medicina nucleare è importante tenere in considerazione un ulteriore elemento: la verifica della purezza dei radiofarmaci impiegati La rispondenza della qualità qualità del radiofarmaco agli standard della Farmacopea Ufficiale (purezza radionuclidica, radionuclidica, purezza radiochimica, purezza chimica, assenza di contaminazione da endotossine batteriche e microrganismi) rappresenta una condizione di sicurezza e di efficacia per il paziente espressa soprattutto dalla garanzia di ottenere il risultato clinico previsto previsto in assenza di valori e distribuzione di dose inattesi e non dovuti. Considerata l’l’importanza del problema é stato redatto da parte di un gruppo di studio dell’ dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare un manuale relativo a tali controlli. 56 In terapia radiometabolica esistono parecchie difficoltà difficoltà per quanto riguarda il calcolo della dose. La valutazione, se non il calcolo, della dose in terapia radiometabolica appare attualmente ancora in una fase di scarsa applicazione pratica. L’ottimizzazione in terapia radiometabolica Caratteristiche generali di un programma di garanzia della qualità qualità sulle attrezzature Esistono difficoltà difficoltà metodologiche e sperimentali, quali la complessità complessità e la variabilità variabilità individuale dei processi metabolici, e l'inadeguatezza della strumentazione o almeno la difficoltà difficoltà d’impiego pratico della stessa Altri aspetti legati alla disomogenea distribuzione del radiofarmaco, anche a livello microscopico, al frazionamento della dose e alla risposta biologica individuale, aggiungono ulteriori variabili ad un problema già già intrinsecamente complesso I parametri biologici valutati in fase diagnostica non sempre coincidono con quelli verificati durante il trattamento terapeutico: fattori importanti, quali il volume dell’ dell’organo o il volume di distribuzione del radionuclide, possono essere determinati con difficoltà difficoltà o con margini d’ d’errore elevati. ⇒ ⇒ ⇒ L’ottimizzazione in terapia radiometabolica Caratteristiche generali di un programma di garanzia della qualità qualità sulle attrezzature ⇒ In letteratura sono presentati, per le diverse patologie, varie modalità modalità di trattamento e diversi metodi di calcolo della dose. E’ importante che siano definite dalle associazioni scientifiche linee guida specifiche per il trattamento di ciascuna patologia. Sono attualmente disponibili due linee guida relative al trattamento radiometabolico dell’ dell’ipertiroidismo e del ca. differenziato della tiroide, prodotte dall’ dall’Associazione Italiana di Medicina Nucleare, in collaborazione con la Società Società Italiana di Endocrinologia e l’l’Associazione Italiana di Fisica Medica. Il programma di garanzia della qualità qualità sulle attrezzature dovrebbe essere contestualizzato: 9 al più più generale programma di garanzia della qualità qualità del reparto 9 alle valutazioni dosimetriche 9 al programma di manutenzione ordinaria o straordinaria delle attrezzature 9 Tolleranze e frequenze delle prove da effettuarsi dovrebbero essere essere oggetto di attenta riflessione e definite anche in relazione alle alle applicazioni cliniche cui l’l’attrezzatura è dedicata dal momento che risultano fortemente condizionate dagli obiettivi di qualità qualità che si intende perseguire ⇒ Necessità Necessità di una procedura condivisa caratterizzata da: individuazione delle responsabilità responsabilità (chi fa che cosa e quando) adeguata disponibilità disponibilità di tempo macchina attività à da effettuarsi in caso di interventi manutentivi sulle attivit attrezzature 9 istruzioni di lavoro scritte e gestione delle “non conformità” conformità” 9 modalità modalità con cui viene garantita la rintracciabilità rintracciabilità dei risultati 9 9 9 Aspetti procedurali connessi a un programma di garanzia della qualità qualità sulle attrezzature Caratteristiche generali di un programma di garanzia della qualità qualità sulle attrezzature identificazione preliminare delle risorse disponibili, in termini umani, professionali, strumentali e quindi sua fattibilità fattibilità (ISTISAN 96/39) descrizione degli obiettivi perseguiti e perseguibili alla luce delle risorse disponibili nel breve, medio e lungo periodo e alla luce della tipologia di prestazioni erogate Obiettivo minimo: minimo: garantire che le attrezzature conservino nel tempo le caratteristiche inizialmente determinate all’ all’interno delle tolleranze previste dall’ dall’allegato V del D.Lgs 187/2000 o all’ all’interno di parametri più più stringenti se particolari applicazioni cliniche lo richiedono Obiettivo fondamentale: fondamentale: monitoraggio delle caratteristiche di funzionamento che possono influenzare l’l’accuratezza geometrica e dosimetrica e/o la qualità qualità dell’ dell’immagine prodotta, per dimostrare che le condizioni di funzionamento si mantengano all’ all’interno di tolleranze predefinite In radiodiagnostica e in radioterapia aspetti comuni ma peculiarità peculiarità diverse in relazione alla diversa “criticità” criticità” Necessità Necessità di conciliare la definizione di standard qualitativi elevati con l’l’incremento dei costi che l’l’ottenimento di tali standard comporta in termini di risorse umane, materiali, di tempo macchina necessario Interdipendenza con il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria Procedura (chi (chi fa che cosa e quando) quando) da seguirsi: ⇒ non deve prescindere dai vincoli imposti dalla normativa ma anche dal contratto collettivo nazionale di lavoro ⇒ qualunque proposta dovrebbe privilegiare la promozione delle professionalità professionalità coinvolte e la loro ottimizzazione ⇒ l’organizzazione adottata dovrebbe essere ampiamente condivisa tra tutti i protagonisti coinvolti ⇒ a ciascuna proposta di organizzazione dovrebbe essere associata una adeguata modalità modalità di formazione 57 L’ottimizzazione degli esami diagnostici: scelta del radiofarmaco Conclusioni come ultima osservazione, ma non meno importante, occorre tenere conto del fattore umano possono essere somministrate dosi inutilmente elevate o compiuti errori anche gravi come conseguenza di una scarsa formazione del personale talvolta si verifica una scarsa disponibilità disponibilità delle persone ad accettare procedure standard riconosciute il confronto con requisiti di qualità qualità predefiniti e periodicamente aggiornati può può incoraggiare cambiamenti nelle modalità modalità di lavoro La scelta deve essere orientata all’ all’ottenimento del miglior risultato informativo con la minor dose al paziente Manuals and procedures only do not guarantee quality L’ottimizzazione degli esami diagnostici: scelta del radiofarmaco Approfondimento L’ottimizzazione in medicina nucleare La molecola di supporto deve avere caratteristiche chimicochimico-fisiche o metaboliche o immunologiche o recettoriali tali da consentire una distribuzione spaziale e temporale significativa per l’l’informazione diagnostica La scelta del radionuclide è guidata da valutazioni di ordine: – radiobiologico – tecnico L’ottimizzazione degli esami diagnostici L’ottimizzazione degli esami diagnostici: scelta del radiofarmaco Ottimizzare la procedura diagnostica significa intervenire su una serie nutrita di fasi del processo di pianificazionepianificazioneattuazione della procedura stessa tra cui particolare rilievo assumono: Dovrebbero essere scelti: – radionuclidi con spettro di emissione possibilmente solo elettromagnetico (γ (γ o x), – in ogni caso radionuclidi caratterizzati da una ridotta emissione elettronica. – La scelta del radiofarmaco Standard di riferimento devono essere considerati i radionuclidi che decadono per “transizione isomerica” isomerica” o “metastabili” metastabili”, in quanto emittenti quasi unicamente radiazioni gamma monoenergetiche – La valutazione della situazione clinica – La scelta dello strumento e delle modalità modalità di misura 58 L’ottimizzazione degli esami diagnostici: strumenti e modalità modalità di misura L’ottimizzazione degli esami diagnostici: scelta del radiofarmaco Inoltre dovrebbero essere scelti radionuclidi caratterizzati da: – tempo di dimezzamento fisico quanto più più breve possibile compatibilmente con i tempi di approvvigionamento (o di produzione da “generatori” generatori” o da macchine acceleratrici) e con la cinetica del processo metabolicometabolico-funzionale da misurare – spettro di emissione valutato in rapporto alla sede di prelievo della informazione ed alla tecnologia di registrazione della radiazione emessa: in medicina nucleare tradizionale lo spettro di emissione elettromagnetico dovrebbe essere sufficientemente energetico (in genere > 100 keV) keV) per non subire importanti fenomeni di attenuazione da parte dei tessuti interposti fra organoorgano-sorgente e rilevatore, ma non eccessivamente energetico (in genere < 200 keV) keV) per assicurare un’ un’efficienza di rivelazione adeguata La scelta dovrà dovrà essere quindi guidata dall’ dall’energia dei fotoni emessi dai radionuclidi che si intendono impiegare, privilegiando lo spessore minore qualora si impieghino esclusivamente fotoni di energie comprese fra i 100 e 200 keV, keV, per i quali l’l’efficienza di rivelazione è buona anche con piccoli spessori. L’ottimizzazione degli esami diagnostici: strumenti e modalità modalità di misura L’ottimizzazione degli esami diagnostici: scelta del radiofarmaco La scelta dello strumento di misura deve essere orientata ad un adeguato compromesso fra sensibilità sensibilità e risoluzione geometrica. Nella scelta delle apparecchiature tradizionali di medicina nucleare deve essere prestata particolare attenzione alla scelta del cristallo, che aumentando di spessore migliora la sensibilità sensibilità, ma peggiora la risoluzione, e quindi il contrasto. La scelta della molecola di supporto è fondamentale anche agli effetti della radioprotezione del paziente, in quanto la stessa contribuisce a determinare il tempo di dimezzamento effettivo del radiofarmaco. radiofarmaco. In effetti valori elevati o molto bassi di tempo di dimezzamento biologico possono modificare anche notevolmente la dose stimata sul solo decadimento fisico, per esempio: – i 5000 anni del 14C possono essere ridotti a pochi minuti per molecole marcate rapidamente metabolizzate a 14CO2 emesso con l’l’aria espirata. La scelta del collimatore condiziona la risoluzione spaziale oltre che, a parità parità di attività attività somministrata, la durata dell'esame, mentre il tempo di esecuzione dell'esame condiziona la fluttuazione statistica e quindi il rumore presente sull'immagine. L’ottimizzazione degli esami diagnostici: valutazione della situazione clinica L’ottimizzazione degli esami diagnostici: strumenti e modalità modalità di misura L’ottimizzazione della procedura diagnostica passa attraverso una valutazione del singolo paziente, soprattutto rispetto alcuni parametri parametri essenziali: – età à, dose età e sesso per il loro valore agli effetti della diversa radiosensibilit radiosensibilità geneticamente significativa e spettanza di prole; – diagnosi di accesso e quesito clinico, quali indicatori del risultato risultato atteso e di eventuali condizioni cliniche che possono richiedere di modificare modificare la metodologia del test o che possono determinare importanti variazioni della dose stimata; – grado di autonomia o di dipendenza, livello di collaborazione, etc., etc., quali elementi che possono orientare verso l’l’aumento o la diminuzione dell’ dell’attività attività da somministrare per avere garanzia di un risultato clinicamente utile, utile, cioè cioè per evitare dosi contenute ma inefficaci per il problema clinico proposto; – situazioni metabolicometabolico-funzionali modificanti la cinetica del radiofarmaco e determinanti valori di dose anche nettamente diversi da quelli stimati stimati in relazione al diverso turnover metabolico del tracciante. Un’ Un’opportuna scelta del collimatore, un’ un’accurata valutazione dei tempi di esecuzione dell'esame, un corretto posizionamento del paziente e adeguate modalità modalità di elaborazione delle immagini, costituiscono elementi di fondamentale importanza nell’ nell’esecuzione di un esame. Questa serie di valutazioni cliniche preliminari attribuiscono al al Medico Nucleare un ruolo ed una responsabilità responsabilità clinica maggiore proprio in virtù virtù dell’ dell’opportunità opportunità e della necessità necessità di valutare clinicamente il singolo paziente 59 Nel caso di esami dinamici, deve essere tenuta in debita considerazione anche la scelta dei tempi di esecuzione dell’ dell’esame in relazione alla velocità velocità dei fenomeni che si intendono osservare, in modo da poter eseguire un opportuno campionamento temporale Il posizionamento del paziente ha una grossa influenza sulla risoluzione spaziale Anche l'elaborazione delle immagini, specie in ambito tomografico, risulta essere importante ai fini della visibilità visibilità di una lesione a causa dell’ dell’effetto, per esempio, del tipo di filtro utilizzato nella ricostruzione dell'immagine L’ottimizzazione degli esami diagnostici Ottimizzazione delle procedure terapeutiche I metodi di ottimizzazione normalmente utilizzati valutano le diverse modalità modalità di esecuzione e di elaborazione degli esami o basandosi sulla metodologia ROC o determinando Figure di Merito ricavate in termini matematici dalle immagini di fantocci od oggetti test. Questi metodi richiedono un notevole impegno, per cui l’ottimizzazione di una procedura diagnostica é, normalmente, compito di commissioni o gruppi di lavoro che devono analizzare i vari aspetti clinici e tecnici e fornire le indicazioni relative all’ all’effettuazione dei diversi esami. La Società Società di Medicina Nucleare degli Stati Uniti ha iniziato, nel 1996, a pubblicare linee guida sulle procedure da seguire negli esami medicomedico-nucleari. L’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ha prodotto e sta predisponendo una serie di linee guida per le diverse indagini medico nucleari disponibili sul sito dell’ dell’associazione. Ottimizzazione delle procedure terapeutiche Ottimizzazione delle procedure terapeutiche Il D. L.vo 187/00 stabilisce che, per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico, lo specialista debba programmare individualmente l’l’esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l'esposizione. In letteratura sono descritti vari metodi di calcolo della dose, che si basano in gran parte sul metodo MIRD. Tuttavia la valutazione, se non il calcolo, della dose in terapia radiometabolica appare attualmente ancora in una fase di scarsa applicazione pratica. Ottimizzazione delle procedure terapeutiche La dosimetria nelle terapie con 131I delle patologie tiroidee é ampiamente trattata in letteratura. I metodi proposti consentono una valutazione della dose individuale anche se essi differiscono molto tra di loro sia per la complessità complessità del calcolo, che per l'accuratezza. L’Associazione Italiana di Medicina Nucleare, in collaborazione con la Società Società Italiana di Endocrinologia e l’l’Associazione Italiana di Fisica Medica, ha prodotto due linee guida in merito al trattamento radiometabolico dell’ dell’ipertiroidismo e del ca. differenziato della tiroide disponibili sul sito dell’ dell’associazione. La terapia di alcune patologie, (ad esempio il neuroblastoma con131I-MIBG), in cui la dose agli organi critici é elevata e pari ad una frazione non trascurabile della dose somministrata al tumore, il problema può può essere affrontato determinando l'attività l'attività da somministrare non in base alla dose da somministrare al tumore, ma in funzione della dose massima consentita agli organi critici. Ottimizzazione delle procedure terapeutiche Esistono difficoltà difficoltà metodologiche e sperimentali, quali la complessità complessità e la variabilità variabilità individuale dei processi metabolici, e l'inadeguatezza della strumentazione o almeno la difficoltà difficoltà d’impiego pratico della stessa. Altri aspetti legati alla disomogenea distribuzione del radiofarmaco, anche a livello microscopico, al frazionamento della dose e alla risposta biologica individuale, aggiungono ulteriori variabili ad un problema già già intrinsecamente complesso. I parametri biologici valutati in fase diagnostica non sempre coincidono con quelli verificati durante il trattamento terapeutico: fattori importanti, quali il volume dell’ dell’organo o il volume di distribuzione del radionuclide, possono essere determinati con difficoltà difficoltà o con margini d’ d’errore elevati (fino al 50%) 60 Nel caso della terapia con radiofarmaci della famiglia degli anticorpi monoclonali, monoclonali, il livello di complessità complessità nell'approccio dosimetrico è aumentato dai problemi legati alla variazione spaziospazio-temporale della distribuzione di attività attività nel tumore. La presenza di aree fredde e la deposizione sulla parete cellulare dell'attività dell'attività comportano l'introduzione di concetti di microdosimetria nell'approccio al calcolo della dose agli organi d'interesse. Le tecniche di valutazione richiedono approcci sofisticati ed elaborazioni complicate. Ottimizzazione delle procedure terapeutiche Programmi di garanzia della qualità qualità delle attrezzature Anche per quanto riguarda la terapia radioisotopica palliativa del dolore da metastasi ossee, il calcolo della dose al tessuto metastatico, al fine sia di una programmazione del trattamento, sia di una stima a posteriori della dose impartita, risulta essere molto complicato. Normalmente viene effettuata una stima a posteriori della dose agli organi critici Valutazione delle dosi e verifica dei Livelli diagnostici di riferimento Programmi di garanzia della qualità qualità delle attrezzature In medicina nucleare la valutazione periodica del Livelli Diagnostici di Riferimento (L.D.R.) si traduce nella valutazione e nella verifica delle attività attività somministrate La verifica consiste sostanzialmente nella periodica revisione delle procedure organizzative, ovvero del fatto che gli operatori rispettino quanto prestabilito, e che i valori delle attività attività misurate siano sufficientemente accurati Occorre pertanto garantire che i calibratori di attività attività impiegati rispettino il criterio di accettabilità accettabilità di cui all’ all’allegato V del D. L.vo 187/00 (accuratezza di almeno il 5% per radioisotopi emettitori di raggi gamma con energia maggiore di 100 keV e di almeno il 10% per radioisotopi emettitori di raggi gamma di bassa energia, linearità linearità e riproducibilità riproducibilità migliori del 5%) e siano sottoposti a un programma di controllo di qualità qualità Valutazione delle dosi e verifica dei Livelli diagnostici di riferimento Nell’ Nell’ambito dei programmi di controllo e garanzia della qualità qualità devono essere comprese l’l’esecuzione di prove di accettazione, di stato e di costanza Al fine dell’ dell’accettabilità accettabilità delle gammagamma-camere e dei calibratori d’ d’isotopi devono essere soddisfatti i criteri di cui all’ all’allegato V del D. L.vo 187/00, che riprende esattamente il documento della Commissione Europea “Radioprotezione 91” 91” Tali criteri sono comunque limitati a pochi parametri e non sono molto stringenti. E’ pertanto necessario l'attuazione di programmi di garanzia della qualità qualità idonei per le attrezzature in uso Sono stati proposti vari protocolli, sia in campo internazionale che nazionale, da associazioni scientifiche, organismi internazionali ed enti di unificazione e normazione I protocolli esistenti forniscono informazioni e specifiche sull'esecuzione di controlli di qualità qualità, relativamente a tutti i parametri che influenzano il risultato finale dell'esame Alcuni di questi protocolli risultano però però di "vecchia" concezione nel senso che sono impostati per il controllo di gammagamma-camere di generazione antecedente a quella delle apparecchiature attualmente commercializzate, dotate di elettronica più più moderna e/o di principi di funzionamento diversi Le stesse modalità modalità di misura dei vari parametri devono essere aggiornate in funzione dei valori dei parametri stessi Programmi di garanzia della qualità qualità delle attrezzature I Livelli diagnostici di riferimento, per la maggior parte degli esami medicomedico-nucleari, sono indicati nella Tabella B dell’ dell’allegato II del D. L.vo 187/00 In tale allegato sono date inoltre le indicazioni relative agli LDR per pazienti di massa corporea inferiore a 60 kg e in particolare per i bambini Per prestazioni non riportate o altri radiofarmaci viene raccomandato di seguire le indicazioni dell’ dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare 61 La determinazione dell'uniformità dell'uniformità di risposta dei nuovi sistemi, aventi un’ un’uniformità uniformità dell'ordine dell'1%, richiede metodi di valutazione più più raffinati rispetto a quelli normalmente proposti Nel caso delle apparecchiature per SPET alcuni parametri risultano essere particolarmente critici, in quanto vanno ad influenzare pesantemente il risultato degli esami tomografici Risultano determinanti per una buona qualità qualità dell'esame una buona uniformità uniformità di risposta del rivelatore, nonché nonché un’ un’accurata determinazione dell'offset del centro di rotazione e dell’ dell’allineamento del rivelatore Tali parametri, critici per la ricostruzione tomografica, dipendono da un gran numero di fattori e dai loro sinergismi Pertanto, per alcuni tipi di gammagamma-camere, può può risultare conveniente una verifica di detti parametri più più frequente di quanto consigliato da protocolli o dalle ditte costruttrici Programmi di garanzia della qualità qualità delle attrezzature Ottimizzazione organizzativa Riveste particolare importanza la determinazione di alcuni parametri parametri propri della qualità qualità dell'immagine prodotta, quali l'uniformità l'uniformità tomografica, la risoluzione, il contrasto e il rumore La conoscenza di tali parametri, determinati anche nelle condizioni condizioni d'uso reali, consente di ottenere per ogni tipo di esame una stima stima dei limiti effettivi della metodica La messa in atto di un programma di controlli di qualità qualità che risponda pienamente ai dettami dei protocolli in vigore può può risultare di difficile attuazione a causa dei tempi di acquisizione necessari e ai problemi problemi di setset-up strumentale In questi casi occorre cercare un compromesso scegliendo i parametri parametri più più critici e verificandoli con maggiore frequenza Per esempio per una gammagamma-camera a esclusivo uso tomografico non riveste grande importanza una frequente valutazione della risposta risposta alle alte frequenze di conteggio, valutazione che viceversa assume invece invece una notevole rilevanza per un'apparecchiatura utilizzata per esami esami cardiaci di primo passaggio – un unico setset-up strumentale, – un conseguente risparmio di tempo e risorse (uso dello stesso collimatore, possibilità possibilità di eseguire controlli di qualità qualità mirati), – un risparmio economico sull'acquisto dei radiofarmaci che possono essere contingentati in modo da non avere perdite dovute a decadimento e un ulteriore risparmio economico legato alla preparazione di multidosi a partire da un unico kit. Programmi di garanzia della qualità qualità delle attrezzature Risulta di grande importanza dimensionare opportunamente i controlli di qualità qualità, che devono risultare fattibili nella pratica quotidiana E’ necessario dare maggior peso alla determinazione dei parametri più più rilevanti in relazione all'impiego clinico dell'apparecchiatura, utilizzando test, anche semplificati, che possano essere ripetuti frequentemente, senza grossi problemi organizzativi Un programma di controlli di qualità qualità deve comprendere controlli di limitato impegno ripetuti frequentemente, affiancati da controlli meno frequenti ma di più più alto livello E’ importante il monitoraggio delle caratteristiche delle attrezzature su lunghi periodi, per identificare e valutare la significatività significatività dei deterioramenti grazie al confronto con l’andamento dei dati precedenti Controllo della qualità qualità del radiofarmaco Tra gli aspetti che possono migliorare l’l’efficienza gestionale della struttura, può può essere indicato il raggruppamento degli esami della stessa tipologia in modo da conseguire tre risultati: Un altro elemento da tenere in considerazione è il controllo della qualità qualità dei radiofarmaci impiegati. La rispondenza della qualità qualità del radiofarmaco agli standard della Farmacopea Ufficiale (purezza radionuclidica, radionuclidica, purezza radiochimica, purezza chimica, assenza di contaminazione da endotossine batteriche e microrganismi) rappresenta una condizione di sicurezza e di efficacia per il paziente espressa soprattutto dalla garanzia di ottenere il risultato clinico previsto in assenza di valori e distribuzione di dose inattesi e non dovuti. Si veda a tale proposito la relazione specifica sull’ sull’argomento. 62 L’ottimizzazione delle procedure: aspetti clinici Autori: Giovanni Braccini, Lucio Olivetti Giovanni Braccini U.O. di Radiologia Ospedale di Pontedera AUSL 5 PISA Lucio Olivetti Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Alte Tecnologie Istituti Ospitalieri di Cremona INTRODUZIONE Il principio di ottimizzazione è soddisfatto nell’art. 4 del D.Lgsvo 187/2000, dove, nei suoi nove commi, definisce gli obblighi del radiologo diagnosta, del radioterapista e del medico nucleare nel ridurre al minimo possibile l’irradiazione dell’utente durante l’esecuzione delle pratiche di radiologia diagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare. In tale articolo vengono prese in considerazione anche le evenienze di pazienti che abbiano accettato volontariamente di sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico (commi 4 e 5) e quelle relative a soggetti che coscientemente e volontariamente collaborino, al di fuori della loro occupazione, all'assistenza ed al conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o a terapia (comma 7). OBIETTIVI DI APPROFONDIMENTO Gli obiettivi didattici perseguiti da questa sezione sono l’acquisizione di conoscenza e/o di maggiore familiarità riguardo a: • art.4 del D.Lgsvo 187/2000; • relativa matrice delle responsabilità secondo il ruolo e le funzioni esercitate dallo specialista diagnosta; • scelta delle apparecchiature; • adeguata produzione di un'informazione diagnostica appropriata; • programmi per la garanzia di qualità, con particolare riferimento a: o controlli della qualità o esame e valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente. o confronto con i livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell'allegato II; • delega degli aspetti pratici, ovvero cosa delegare e cosa no e , soprattutto a chi. Fatti salvi questi ultimi due aspetti che valgono per tutte e tre le figure di specialisti considerate, per un maggiore approfondimento dei quali si rimanda direttamente al testo legislativo, gli obblighi di legge attribuiti dall’art.4 al medico radiologo diagnosta, possono essere così riassunti: 1. scelta delle attrezzature; 2. produzione adeguata di un'informazione diagnostica appropriata; 3. programmi per la garanzia di qualità, che dovranno considerare: a. controlli della qualità b. esame e valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente c. confronto con i livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell'allegato II (comma 3); 4. delega degli aspetti pratici. Allo scopo sono fornite schede formative sintetiche derivate da un testo edito dalla Regione Lombardia e citato in bibliografia, un breve glossario, una semplice bibliografia di riferimento e i principali contenuti di legge da conoscere riguardo alla problematica trattata. (Archivio art.7 d.lsg. 187/2000) Quanto detto dovrà essere attuato, tenendo conto dei “fattori economici e sociali” del contesto in cui si opera. Questi obblighi hanno una valenza diversa in rapporto al ruolo e la funzione esercitata dal medico specialista radiologo, ovvero se egli rivesta quelle di dirigente medico di I livello, di responsabile di struttura semplice, di direttore di struttura complessa, di responsabile di dipartimento o area funzionale e, infine, di responsabile delle apparecchiature, se, a questa funzione, nominato dal così detto esercente o datore di lavoro, comunemente rappresentato, nel settore pubblico, dal direttore generale dell’azienda. (Approfondimento scheda 1) (Archivio art. 4 d.lgsvo 187/2000) MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ Sulla base di quanto recitato dall’art.4 del D.Lgsvo 187/2000 è Possibile costruire una matrice delle responsabilità per i differenti ruoli o funzioni esercitate dallo specialista radiologo. L’analisi della matrice consente di poter dedicare maggiore concentrazione a quegli obblighi che siano riconosciuti propri e di effettivo interesse dal lettore, quasi come confezionarsi su misura un personale cammino di apprendimento. Gli obblighi possono produrre un semplice coinvolgimento (C) o una responsabilità (R), anche condivisa con altri. Nella matrice non sono state inserite le figure non mediche, comunque anch’esse coinvolte nei processi elencati, come il tecnico di radiologia (TSRM), l’ingegnere clinico, l’esperto in fisica medica, ecc., il coinvolgimento di queste figure verrà più avanti, di volta in volta, precisato. 63 Responsabile Dipartimento/ Area Funzionale Direttore Struttura Complessa Responsabile Struttura Semplice Dirigente medico di I livello Responsabile delle apparecchia -ture Scelta attrezzature R* R C - - Informazion e diagnostica C R R R - Programmi garanzia di qualità C C C C R Controllo - C C C R Dosi - C C R R LDR - C C C R Delega aspetti pratici C R ** R ** R ** R ** In tutti i casi, comunque, si dovrà tener conto di quelle che irradiano meno. In questo caso molta attenzione dovrà essere rivolta agli apparecchi TAC multistrato e, nell’ambito della radiologia convenzionale, a preferire gli apparecchi DR, che riducono in quantità assoluta, anche se di poco, la dose somministrata. Generalmente, la scelta di nuove apparecchiature non modifica gli aspetti pratici protezionistici di esecuzione degli esami, ovvero quella tipica materia da delegare, ma possono imporre pesantemente la revisione dei protocolli di esecuzione e degli aspetti organizzativo-gestionali della struttura. Il superamento di tali problematiche sono compiti propri dei capi struttura (dipartimento, complessa, semplice). Questi dovranno essere affrontati con il massimo spirito di condivisione e coinvolgimento di tutta la equipe. (Approfondimento scheda 3 e 4) C=coinvolto. R=responsabile. R*=responsabilità dipendente dal tipo di dipartimento adottato (forte o debole). R**=tipo di delega variabile in rapporto ai ruoli e alle funzioni svolte. Al fine di ottimizzare le procedure, ovvero di applicare il principio ALARA (as low as reasonably achievable) che sta alla base del principio di ottimizzazione, per limitare al massimo la dose radiante somministrata nelle pratiche diagnostiche, il legislatore ha individuato in a)una idonea scelta delle attrezzature, in b)una adeguata informazione sulle capacità diagnostiche e di esecuzione della procedura attuata, nella c)attivazione di programmi di garanzia della qualità e in d)una appropriata delega degli aspetti pratici di esecuzione, i capisaldi su cui basare il rispetto del principio di ottimizzazione. INFORMAZIONE DIAGNOSTICA APPROPRIATA Nel rapporto trasparente che si deve intrattenere con un‘utenza, dovranno essere diffuse per iscritto e a voce informazioni aggiornate e reali sulla tipologia dell’esame, sulle sue capacità diagnostiche e sulle modalità pratiche di esecuzione. Un utente adeguatamente informato offre una quota di collaborazione tale da ridurre al minimo inutili esposizioni e, quindi, la dose radiante somministrata. LA SCELTA DELLE ATTREZZATURE L’appropriatezza di una attrezzatura richiede molteplici aspetti da valutare: ingegneristici, dosimetrici, economici e clinici. In questa operazione dovranno essere quindi coinvolte altre figure oltre quelle riportate nella matrice di responsabilità, quali l’ingegnere clinico, il fisico sanitario ed il provveditore. Si dovrà operare una valutazione sistematica della sicurezza, dell’efficacia, dei costi (costo/beneficio, costo/efficacia), senza trascurare le implicazioni etiche e medico legali. Si dovranno, in poche parole, attuare i criteri del Health Technology Assessment ai quali si rimanda. E’ importante che questo processo sia realmente interdisciplinare e trasparente in tutte le sue fasi, con la consapevolezza che non tutte le strutture necessitano di apparecchiature al massimo della performance, dovendo essere queste rappresentate da quelle che costituiscono il punto di equilibrio tra la tipologia degli esami richiesti e le capacità di offerta praticabili dalla struttura interessata. Informazioni generiche sugli esami possono essere reperite e scaricate dal sito della SIRM (www.sirm.org) e lasciate in visione come depliant nelle sale di attesa; ma, al momento della esecuzione dell’esame, converrà sempre spiegare con linguaggio semplice e chiaro le modalità di esecuzione, al fine di tranquillizzare il paziente e renderlo al massimo collaborante. Particolare attenzione dovrà essere posta, nelle donne in età fertile, nell’escludere una loro possibile gravidanza e, nei casi di incertezza, nell’applicare la regola dei ten days, ovvero di consentire una esposizione ai raggi, a meno di indicazioni cliniche particolari che dovranno comunque essere adeguatamente ponderate tra il medico richiedente e il medico esecutore, soltanto entro dieci giorni dall’ultimo giorno dell’avvenuta mestruazione. 64 VALUTAZIONE DELLA DOSE SOMMINISTRATA E’ sempre più manifesto il pericolo della crescente esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti, con una irradiazione pro-capite per anno stimata a circa il 100% della radiazione naturale, con relativo aumento della oncogenesi e della teratogenesi nella popolazione esposta. Per ridurre al minimo tale pericolo non è sufficiente ricorrere solo a migliorare l’appropriatezza delle richieste, ma è necessario, anche, concentrare gli sforzi per convertire, ove possibile, l’uso diagnostico delle radiazioni ionizzanti in quelle non ionizzanti e, dove questo non possa essere fatto, per utilizzare delle apparecchiature che riducano la dose radiante impiegata e abbiano la possibilità di misurarne la quantità erogata nel corso della prestazione. PROGRAMMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ L’art.8 del D.lgvo 187/2000 descrive gli obblighi di legge al riguardo che sono prevalentemente attribuiti all’esercente e al responsabile delle apparecchiature, che si avvarranno dell’apporto dell’esperto in fisica medica e dei TSRM (preposti). Non devono però essere dimenticate le problematiche relative alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, che potranno essere ben organizzate e inventariate con metodologie informatizzate, utilizzando il contributo della Ingegneria Clinica. I programmi di garanzia non potranno prescindere da un elenco aggiornato delle apparecchiature gestite e da un calendario di effettuazione dei controlli, generalmente biennali tranne che per le apparecchiature dedicate allo screening mammografico dove tali controlli devono essere più frequenti. Per questo è necessario favorire l’uso delle tecnologie di diagnostica per immagini che impieghino energie non ionizzanti, quali l’ecografia e la risonanza magnetica, e, per quelle che utilizzino radiazioni X, le tecnologie digitali dirette, capaci di ridurne la dose e di memorizzarne la quantità erogata. Altro aspetto tecnologico da sviluppare di pari passo con la capillare diffusione delle tecnologie diagnostiche digitali è la possibilità di sfruttare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l’enorme capacità di condivisione delle immagini prodotte nel processo diagnostico-terapeutico del cittadino-utente, grazie ai sistemi di gestione e archiviazione delle informazioni sanitarie e di diagnostica per immagini denominati RIS-PACS, da acronimi in lingua inglese. Ricordiamo che per ogni apparecchiatura si dovrà effettuare: 1.dichiarazione preventiva di pratica (soltanto nei casi di nuove attività) 2.prova di accettazione o collaudo 3.prova di stato 4.prova di costanza. Al riguardo si rimanda alla scheda (approfondimento). (Archivio art. 8 e all. V) formativa n°2 CONTROLLO DI QUALITA’ La scheda formativa n°2 riporta sinteticamente quanto è necessario sapere. Si stigmatizza la cadenza biennale dei controlli per le prove di costanza, eccezion fatta per i mammografi destinati allo screening che dovranno avere una cadenza almeno semestrale. Ricordiamo, inoltre, che per lo screening mammografico dovranno essere previsti controlli giornalieri e settimanali finalizzati alla verifica della catena schermo/film, sviluppo e stampa. E’ necessario, quindi, prendere in seria considerazione questo problema, richiedendo all’esperto in fisica medica, ove le apparecchiature non lo consentano direttamente, di effettuare misurazioni a campione della dose erogata dai vari apparecchi nelle condizioni abituali di lavoro, comprendendo sia la grafia che la scopia, ove usata. La scheda formativa n°5 (approfondimento) riporta sinteticamente alcuni elementi che potranno essere ulteriormente approfonditi. 65 Poco di diverso può essere detto per quanto riguarda il responsabile della struttura semplice. Al dirigente medico di I livello, a colui che vengono affidate una o più diagnostiche per turno di lavoro, spettano le responsabilità maggiori di delega, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti pratici relativi all’esecuzione dell’esame diagnostico. Le schede formative n°3 e n°4 sinteticamente ne riassumono alcuni aspetti. Tali schede, comunque rese più esaustive, potranno mai essere soddisfacenti per formare un buon tecnico e un buon radiologo. La formazione di queste figure richiede, infatti, corsi di laurea, di specializzazione e di continuo aggiornamento. Particolare importanza riveste la responsabilità relativa alla dose somministrata al paziente, problema che dovrà essere molto sentito da tutti gli operatori, mettendo in atto, sempre e con metodicità, tutti i provvedimenti necessari atti a ridurla al minimo possibile. CONFRONTO CON GLI LDR Le valutazioni delle dosi devono dare dei risultati conformi ai livelli diagnostici di riferimento (LDR) , secondo le linee guida indicate nell’allegato II del D.Lgsvo 187/2000. Per il momento, il legislatore ha fissato soltanto alcuni esami su cui valutare i livelli diagnostici di riferimento. Si stigmatizza il fatto che tali misure sono effettuate dall’esperto in fisica medica soltanto a richiesta del responsabile delle apparecchiature, il quale, pertanto, se ne dovrà fare premura richiedendolo per iscritto. Vedi scheda formativa n°5 e l’allegato II del D.Lgsvo 187/2000. (Archivio allegato II) DELEGA DEGLI ASPETTI PRATICI La matrice delle responsabilità riporta quelle proprie delle figure mediche coinvolte nel processo di ottimizzazione disciplinato dall’art.4. Nella tabella, sono contrassegnate con doppio asterisco quelle relative alla possibilità di delega per gli aspetti pratici, strettamente legata ai ruoli e le funzioni svolte. Il responsabile di dipartimento o area funzionale avrà il compito di vigilare perché ognuno dei protagonisti assuma le proprie responsabilità e ad esse mantenga un comportamento coerente; qui la delega raggiunge il massimo dell’espressione. Da ultimo, ma non per ultimo, le responsabilità proprie del responsabile delle apparecchiature. Anche egli si varrà del potere di delega per le competenze proprie dell’esperto in fisica medica; si avvarrà, inoltre, di TSRM capaci che eseguano validi controlli di qualità e lo aiutino a tenere bene in ordine tutta la documentazione relativa. Il direttore di struttura complessa interviene direttamente nella scelta delle apparecchiature, ma se non nominato dall’esercente come responsabile delle stesse ai sensi del D.Lgsvo 187/2000, non entra nel merito delle responsabilità elencate per questa figura dal decreto stesso. Dal momento che, di norma, l’esercente nomina come responsabile delle apparecchiature colui che viene proposto dal direttore di struttura, questo evento costituisce un momento di delega tra i più importanti. La scelta dovrà vertere su persona adatta, di buon senso, capace di adempiere con precisione e costanza a tutto quanto previsto dalla legge. 66 Progetto E-learning Principi di radioprotezione - legge 187/2000 Titolo: I Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) per la protezione del paziente in diagnostica radiologica Autori: Renato Padovani Torace PA MOTIVAZIONI 60 La pratica diagnostica con radiazioni ionizzante è caratterizzata da un basso livello di ottimizzazione dell’esposizione dei pazienti come dimostrato da molte indagini a partire effettuate a partire dagli anni 80. Per una medesima e semplice proiezione radiografica, un paziente può ricevere dosi molto diverse in funzione dell’ospedale e della sala radiologica ove esegue la procedura. La figura 1 riporta gli intervalli di dose d’ingresso misurati per la proiezione laterale del rachide lombare in un’indagine promossa dalla Commissione Europea in 30 ospedali europei. n. sale radiologiche 50 40 30 20 10 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 ESD (mGy) Figura 2 TC Torace stnd 20 Tutte le indagini, anche la recente indagine promossa in Italia dall’AIFM e dalla SIRM, hanno registrato ampie e non giustificate distribuzioni di dose sia per esami semplici che per esami complessi. La figura 2 e 3 riporta ad esempio le distribuzione di dose registrate in Italia nel 2004 per l’esame radiografico del torace in proiezione PA e dell’esame TC del torace. Queste ripetute e confermate carenze di ottimizzazione nell’esposizione delle persone esposte a scopi diagnostica ha condotta gli organismi internazionali a produrre raccomandazioni e a richiedere interventi normativi atti a introdurre principi e metodi per l’ottimizzazione delle esposizioni mediche. n. installazioni 16 12 8 4 0 0 400 800 1200 DLP (mGy cm) Figura 3 GRANDEZZE DOSIMETRICHE DI INTERESSE Rachide lombare (Lat) Per la dosimetria del paziente sono state introdotte grandezze dosimetriche semplici da misurare o da calcolare che di seguito si ricordano: 28 24 A) Nelle procedure radiografiche e fluoroscopiche (figura 1):la dose d’ingresso o il kerma d’ingresso (ESAK) che rappresenta la dose alla cute nel punto d’ingresso del fascio, includendo la dose da retrodiffusione della radiazione; grandezza facilmente calcolabile, anche dal computer dell’apparecchiatura radiologica, o misurabile mediante TLD o camere di ionizzazione; si esprime in milliGray (mGy)il prodotto dose (kerma) per area (DAP o KAP) del fascio; grandezza facilmente misurabile, o calcolabile dall’apparecchiatura radiologica, e caratterizzata dal fatto di essere un valore costante qualunque sia la distanza dal fuoco del tubo radiogeno a cui si misura; si esprime in Gy.cm2 Ospedale 20 16 12 8 4 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Dosed'ingresso(mGy) Figura 1 67 STRUMENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A seguito della constatazione che l’esposizione dei pazienti nelle attività di diagnostica con radiazioni ionizzanti non è sempre ottimizzata, ovvero non viene ricercata la minor dose possibile compatibilmente con l’acquisizione delle richieste informazioni diagnostiche, la Commissione Internazionale di Protezione Radiologica ha raccomandato (ICRP Pubblicazioni n. 60 e 73) l’individuazione di livelli o valori di dose di riferimento, denominati successivamente Livelli Diagnostici di Riferimento. Le esperienze successive hanno mostrato che i LDR possono essere semplicemente individuati scegliendo il valore del 75° percentile delle distribuzioni di dose misurate in un paese. B) Nelle procedure TC:l’indice di dose in TC (Computed Tomography Dose Index, CTDI) misurato in un fantoccio cilindrico di opportune dimensioni a simulare la testa e il tronco del paziente; è chiaramente una approssimazione della dose effettivamente ricevuta dal paziente (è infatti un indice di dose) ed esprime approssimativamente la dose media in uno strato; è facilmente calcolabile dall’apparecchiatura e viene misurato periodicamente nel corso dei controlli di qualità; si esprime in mGyil prodotto dose per lunghezza (Dose Lenght Product, DLP) vuole rappresentare la dose derivante dall’intera procedura TC, includendo tutte le sequenze effettuate; è facilmente calcolabile dall’apparecchiatura; si esprime in mGy.cmC) La figura 5 mostra come il 75° percentile della distribuzione di dose d’ingresso nella proiezione della giunzione lombosacrale misurata in un campione di ospedali europei sia di 50 mGy. Se si chiede ai singoli centri di confrontare la dose d’ingresso media con questo valore di riferimento si individueranno quei centri che stanno erogando dosi alte rispetto alla maggioranza dei centri radiologici. Chiedendo quindi di adottare provvedimenti tecnici e/o metodologici atti a ridurre la dose a valori inferiori al valore di riferimento, avremo condotto un’operazione di ottimizzazione dell’esposizione individuando i centri ad alta dose, avviando un processo di eliminazione di esposizioni inutili e, complessivamente, riducendo la dose media agli individui sottoposti ad indagini mediche. C) Nelle procedure di medicina nucleare:l’attività somministrata (A); si esprime in megaBequerel (MBq)Questo set di grandezze è sufficiente ad esprimere in modo semplice l’esposizione del paziente nelle diverse modalità diagnostiche, di radiodiagnostica e di medicina nucleare.Bisogna fare attenzione che non è possibile però confrontare esposizioni espresse con grandezze diverse; ad esempio non si può confrontare l’esposizione della proiezione dell’addome espressa in dose d’ingresso (mGy) con una procedura TC dell’addome espressa in DLP (mGy.cm). I confronto possono essere effettuati solo se esprimiamo le esposizioni in termini di dose media ad un organo o di dose efficace. tubo radiogeno Questo strumento è stato quindi introdotto nella Direttiva Europea 43/97/Euratom sull’esposizione medica e, successivamente, implementata nella normativa nazionale con il D.Lgs. 187/2000. Oggi, quindi, ogni centro di radiologia e medicina nucleare, deve con frequenze almeno biennale verificare le dosi impartite ai pazienti per ogni sala e per la serie di procedure radiologiche elencate nell’Allegato II del decreto 187/2000 e riportate in tabella 2 epr la radiografia dell’adulto, in tabella 3 per la radiografia in pediatria e in tabella 4 per le procedure TC dell’adulto. Nel caso della TC i livelli diagnostici di riferimento (LDR) sono espressi con due grandezze: il CTDI, dose media per singolo strato, e il DLP, dose dell’intera procedura. La verifica dei LDR richiede, nella TC, il soddisfacimento di entrambe le grandezze. In tabella sono riportati i LDR per alcune procedure diagnostiche medico nucleari, LDR espressi in termine di attività di radiofarmaco somministrata. tensione di picco corrente tempo d'esposizione filtrazione totale dosexarea dose/kerma in aria dose d'ingresso paziente dose all'organo organo Figura 4 68 Lumbosacral joint 60 Tomografia computerizzata 50 ESAMI: CTDIw (mGy) DLP (mGy cm) 30 Testa 60 1050 20 Torace 30 650 10 Addome 35 800 Pelvi 35 600 40 0 0 25 50 75 ESD (mGy) 100 125 Tabella 4: Livelli diagnostici di riferimento per la radiografia dell’adulto Figura 5 Dose d’ingresso (mGy) RADIOGRAFIA ESAME RADIOFARMACO LDR (MBq) Captazione tiroidea 123I-ioduro 2 “ 131I-ioduro 0.37 Scintigrafia tiroidea 123I-ioduro 20 “ 99mTc-pertecnetato 150 110 Cranio AP/PA 5 Scintigrafia delle paratiroidi 201Tl-cloruro Cranio LAT 3 “ 99mTc-MIBI 740 Torace PA 0.4 “ 99mTc-pertecnetato 110 Torace LAT 1.5 Addome diretto Scintigrafia surrenalica corticale 75Se-selenometilcolesterolo 12 “ 131I-norcolesterolo 37 10 Scintigrafia renale 99mTc-DMSA Pelvi AP 10 Scintigrafia sequenziale renale 99mTc-DTPA 200 Rachide lombare AP/PA 10 “ 99mTc-MAG3 160 Rachide lombare LAT 30 “ 123I-hippuran 74 Scintigrafia epatica 99mTc-colloidi 110, SPET: 200 Mammografia (con griglia) 10 Tabella 2: Livelli diagnostici di riferimento per la radiografia dell’adulto Radiografia in pediatria 1000 (5 anni) ** Torace PA/AP 100 (5 anni) Lat 200 (5 anni) AP 80 (neonati) Cranio PA/AP 1500 (5 anni) Lat 1000 (5 anni) Pelvi AP 200 (neonati) AP 900 (5 anni) 160 Tabella 5: LDR per la diagnostica medico nucleare espressi in termine di attività di radiofarmaco somministrata (nella tabella sono riportati solo alcuni dei valori dell’Allegato II) AGGIORNAMENTO DEI LDR I valori di LDR, attualmente inclusi nell’Allegato II, sono quelli originariamente proposti dalla linea guida europea di radioprotezione n. 109 “Guidance on Diagnostic Reference Levels for Medical Exposures” che riporta valori di dose al paziente derivanti da indagini svolte in alcuni Paesi europei alla fine degli anni 80. L’attività di verifica dei LDR, che è condotta dal 2002 negli ospedali ed istituti di radiologia italiani, sta dimostrando che i valori attuali di riferimento non esprimono adeguatamente l’esposizione dei pazienti sottoposti ad indagini radiologiche con la conseguenza che le pratiche che richiederebbero un intervento d’ottimizzazione dell’esposizione non sono individuate, che dovrebbe essere proprio lo scopo e l’utilità dello strumento costituito dai LDR. Alcuni paesi europei hanno già avviato un processo di revisione e d’aggiornamento dei LDR che, con l’estesa introduzione delle nuove digitali e dei nuovi sistemi TC multistrato, appare quanto mai necessaria. Dose d’ingresso (µ Gy) Addome (NP59) Tabella 3: Livelli diagnostici di riferimento per la radiografia nel bambino 69 In Italia, le associazioni scientifiche AIFM e SIRM hanno pertanto avviato nel 2003 un’indagine nazionale al fine di raccogliere le informazioni tecniche e dosimetriche necessarie ad una revisione dei LDR. La tabella 5 riporta i nuovi LDR proposti dalle associazioni scientifiche per la radiografia dell’adulto, confrontato con quelli della normativa. La tabella evidenzia, per le procedure radiografiche eseguite con sistemi analogici o digitali, una riduzione media del LDR pari al 27%; la riduzione massima di circa il 40% si ha per le proiezioni dell’Addome AP, della Pelvi e del Rachide lombare laterale; nessuna riduzione è adottabile per la proiezione PA del torace. Questi nuovi LDR, anche prima della loro implementazione nella normativa, possono essere adottati dai centri radiologici come strumenti aggiornati per l’ottimizzazione delle esposizioni. Le metodologie possono essere diverse, per ogni sala e procedura: si raccolgono per un numero di almeno 10 pazienti (adulti di taglia normale o pediatrici per le diverse taglie) i parametri tecnici di esposizione; per le sole procedure radiografiche: si misurano mediante dosimetri a termoluminescenza le dosi d’ingresso in un campione di almeno 10 pazienti (adulti di taglia normale o pediatrici per le diverse taglie) per le apparecchiature installate dopo il 2001 si registra il valore di dose misurato o calcolato dall’apparecchiatura per un numero di almeno 10 pazienti (adulti di taglia normale o pediatrici per le diverse taglie) ESD (mGy) Nuovi LDR (questa indagine) LDR (D.Lgs. 187/00) Cranio AP/PA 3.5 5 Cranio LAT 2.5 3 Torace PA 0.4 0.4 Torace LAT RADIOGRAFIA 1.2 1.5 Addome diretto 6 10 Pelvi AP 6 10 Rachide lombare AP/PA 7 10 Rachide lombare LAT 18 30 L’Esperto in fisica medica, avvalendosi se necessario dei dati di esposizione determinati nelle prove di controllo di qualità, valuterà la dose per singola procedura e quindi la dose media per procedura e sala. La dose media viene confrontata con il rispettivo LDR. Il rapporto viene inviato al Responsabile dell’impianto radiologico. Tabella 6: I nuovi LDR proposti dalle associazioni scientifiche confrontati con quelli della normativa italiana VERIFICA PERIODICA DEI LDR Con periodicità almeno biennale devono essere verificati LDR. In caso di superamento del LDR il Responsabile, con la collaborazione dell’Esperto in fisica medica, individua le cause tecniche e/o metodologiche che hanno determinato il superamento del LDR e provvede ad individuare ed adottare una procedura ottimizzata. In ogni sala radiologica e per ogni procedura riportata nell’Allegato II del decreto 187 deve essere condotta un’indagine atta a determinare la dose media impartita al paziente nelle grandezze dosimetriche descritte (dose d’ingresso, DAP, CTDI e DLP). Se le cause di superamento sono dovuto ad obsolescenza o malfunzionamento dell’apparecchiatura il Responsabile informa l’Esercente per una parziale o totale messa fuori uso dell’apparecchiatura o per la programmazione della sua sostituzione. 70 La valutazione della dose in gravidanza Andrea Crespi S. C. di Fisica Sanitaria A. O. San Gerardo, Monza IL DECRETO LEGISLATIVO 187/00 IL DECRETO LEGISLATIVO 187/00 “Lo specialista considera la dose che deriverà all’utero a seguito della prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. Se la dose è superiore a 1 mSv sulla base della valutazione dosimetrica pone particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o all’urgenza, considerando la possibilità di procrastinare l’indagine o il trattamento. (…) “3. (…) nelle linee guida di cui al comma 1 sono eventualmente stabilite le altre pratiche radiologiche in cui debba essere previsto l’intervento di un esperto in fisica medica per consulenza sull’ottimizzazione, ivi compresa la dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualità, compreso il controllo di qualità, nonché per consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche, se richiesto.” Nel caso in cui si debba procedere comunque all’esposizione lo specialista deve porre particolare attenzione al processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il nascituro.” “Le raccomandazioni per le esposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono quelle riportate nell’allegato VI.” IL DECRETO LEGISLATIVO 187/00 IL DECRETO LEGISLATIVO 187/00 ALLEGATO VI “i) esperto in fisica medica: (…) che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l’impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull’ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, compreso il controllo della qualità, e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa all’esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;” “Disposizioni specifiche per le esposizioni durante la gravidanza - Nei casi in cui la gravidanza è certa non è consentito l’impiego di procedure che comporti l’irraggiamento dell’embrione o del feto, tranne nei casi di necessità accertata o di urgenza.” IL DECRETO LEGISLATIVO 187/00 IL DECRETO LEGISLATIVO 187/00 “Valutazione della dose all’utero. “1. Il Ministero della sanità adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentato, nonché raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento, ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria connessa con la pratica;” Ai fini della valutazione di cui all’art. 10, comma 2, dovranno essere adottati i seguenti criteri di valutazione. Fatta salva la necessità di avvalersi di un esperto di fisica medica secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, per gli esami radiodiagnostici di cui è nota la tecnica impiegata (kV-mAs) potranno essere utilizzate le seguenti tabelle: (…)” 71 Regione Lombardia Manuale per la radioprotezione del paziente Effetti teratogeni, sempre irreversibili, che possono verificarsi: 1999 4.1.3 Esposizioni diagnostiche in gravidanza… Effetto letale Avviene durante i primi 9 giorni di vita intrauterina dell’embrione e obbedisce alla legge del “tutto o nulla” (morte/individuo normale). Si ritiene che vi sia una dose-soglia di 0,2 Gy, mentre la DL50 è stimata in 0,5-0,6 Gy. “Esposizioni che comportano l’assorbimento di una dose efficace minore o uguale a 100 mSv non causano effetti deterministici nell’embrione o nel feto, con la sola possibile eccezione dell’induzione di una lieve riduzione nelle dimensioni del cranio per le quali sembra evidenziarsi una soglia di 50 mSv. Parimenti, al di sotto del valore dosimetrico sopra indicato, non si osservano lesioni deterministiche nel neonato. (…) per quanto attiene la probabilità del verificarsi di effetti stocastici, per esposizioni al di sotto di 50 mSv risulta inferiore all’1%” Regione Lombardia Manuale per la radioprotezione del paziente Effetti teratogeni, sempre irreversibili, che possono verificarsi: 1999 4.1.3 Esposizioni diagnostiche in gravidanza… Effetto malformativo Riguarda il sistema nervoso centrale (microcefalia e ritardo mentale). Il periodo più pericoloso è compreso tra l’8a e la 16a settimana, ma il rischio esiste fino al termine della gravidanza, anche se in percentuale ridotta e con effetti di minor gravità. Si ritiene che la relazione tra dose ed effetto malformativo sia di tipo lineare, senza soglia “Pertanto esposizioni indesiderate dell’embrione, del feto o del neonato al di sotto dei valori sopra indicati non dovrebbero indurre alcuna azione. Nel caso in cui una esposizione del feto o del neonato sia superiore a 50 mSv dovrebbe viceversa essere effettuata una valutazione più accurata della dose assorbita e una attenta valutazione medica (…)” Richiami di radiobiologia clinica Effetti teratogeni, sempre irreversibili, che possono verificarsi: Effetto cancerogeno Si manifesta con la comparsa di leucemia nei primi 10 anni di vita del soggetto irradiato in utero. Il rischio è presente durante tutta la gravidanza, ma è maggiore tra la 3a e la 15a settimana. Si pensa che una dose di 10 mGy somministrata in questo periodo possa raddoppiare l’incidenza naturale di leucemia. L’irradiazione di donna gravida può indurre malformazioni o anomalie dell’embrione e del feto. Gli effetti teratogeni dipendono principalmente dalla fase di sviluppo intrauterino del prodotto del concepimento, che comprende la fase di preimpianto: dura 9 giorni dal momento della fecondazione la fase d’organogenesi: va dal 10° giorno alla 10a settimana la fase di crescita fetale: va dall’11a settimana alla nascita. 72 effetto periodo di gestazione % di rischio (10 mGy) 1 Letale 0-10 giorni Grave ritardo mentale 8a-16a sett. 16a sett.termine 0,3-0,4 Leucemia tutta la gravidanza 3a-15a sett. 0,02 % d’incidenza spontanea 25-50 Le malformazioni congenite di gravità sino a “media” si aggirano intorno al 6% = 60‰. 3-5 0,1 0,03 0,06 METODI DI STIMA DELLA DOSE −12 −1 −12 50mSv × 20 ⋅ 10 Sv = 10 Consultazione di serie tabellari per esami radiografici convenzionali, angiografici e CT (di diversa origine, statistica e epidemiologica; con specificità territoriali e temporali; per diverse apparecchiature e tecniche radiologiche). Coefficiente di rischio assoluto di detrimento grave da effetti stocastici, genetici compresi nelle future generazioni Semplici calcoli da minima informazione di parametri radiologici (tensione applicata, prodotto corrente-tempo), per esami radiologici convenzionali e per esami CT. Calcoli elaborati, secondo l’assunzione di specifici modelli più o meno complessi, partendo da valori tabellari o da misure radiometriche e/o dosimetriche, per esami radiologici vari. < 20 mSv ⇒ < 0.4% = 4‰ (interpretabile come raddoppio dell’incidenza naturale di patologia grave) Programmi automatici di calcolo della dose, generalmente basati sull’utilizzo di algoritmi con metodi Monte Carlo per esami radiografici convenzionali e per esami CT. 73 CARATTERISTICHE E PARAMETRI per stime in esami radiografici convenzionali Valori indicativi di dose in radiologia proiettiva •Tipo di esame •Componenti in grafia e/o in scopia •Proiezioni •Tipo di apparecchiatura radiologica e sue caratteristiche •Tecnica radiologica •Tensione applicata (kV) •Corrente Tempo (mAs) •Spessore emivalente (mm Al) ⎛ mGy ⎞ •Kerma in aria ⎜ mAs ⎟ a 1 m ⎠ ⎝ •Distanza fuoco –rivelatore e/o fuoco paziente •Dimensioni del campo •Dati antropometrici e/o anatomo-topografici proiezione cranio 2p kV 65-70 mmAl 4 mAs ⋅ 32-38 DFP (cm) 75-80 dose in ingresso (mGy) 2.1-1.3 campo ( cm2 ) 28 x 23 µSv dose efficace al paziente equivalente di dose all'utero CARATTERISTICHE E PARAMETRI necessari per stime in esami CT 36 <0.1 Valori indicativi di dose in radiologia proiettiva •Tipo di esame •Tipo di apparecchiatura radiologica e sue caratteristiche •Tecnica radiologica •Tensione (kV) •Corrente Tempo (mAs) •Collimazione (spessore dello strato) (mm) •Intervallo o passo (mm) •Pitch: collimator pitch •Estremi longitudinali dell’esame •Spessore emivalente (mm Al) •FOV •CTDIair •nCTDIw •Dati antropometrici e/o anatomo-topografici proiezione ⋅ rachide cervicale 2p kV 63-65 mmAl 4 mAs 20 DFP (cm) 75 dose in ingresso (mGy) 0.85-0.9 campo ( cm2 ) 17 x 23 µSv dose efficace al paziente equivalente di dose all'utero MISURE DIRETTE per stime in esami radiografici convenzionali e in esami CT 54 <0.1 Valori indicativi di dose in radiologia proiettiva proiezione kV mmAl •Camere a ionizzazione in fantoccio mAs •Dosimetri a termoluminescenza in fantoccio DFP (cm) •Dosimetri a termoluminescenza in vivo (finalizzati anche a conseguente applicazione di semplici modelli di assorbimento e di diffusione in profondità) torace 2p 120 5 3-9 160-145 dose in ingresso (mGy) 0.23-.9 campo ( cm2 ) 35 x 44 µSv dose efficace al paziente equivalente di dose all'utero 74 191 4 Valori indicativi di dose in Tomografia Computerizzata esame mm slice Consigli utili per la riduzione della dose torace spirale 10 s 1 mA 250 mAs 250 kV 120 FOV 350 index -10 CTDIair per slice 62,2 mGy per 10 mm 62,2 cm • • • 25 CTDIw per slice 26,1 DLF (mGycm) 653,5 * reference level CTDIw <30 * reference level DLP <650 dose efficace al paziente 14,29 equivalente di dose all'utero 0,062 radiologia proiettiva. Quando possibile utilizzare schermi di rinforzo di classe di rapidità più elevata (400-800) riducendo conseguentemente il prodotto mAs di 1/2, 1/4, ecc… a seconda della scelta effettuata. Prestare la massima attenzione alla tecnica radiografica in modo da escludere la necessità di eventuale ripetizione dell'esame. Se disponibile, utilizzare l'apparecchiatura per radiografia digitale, ponendo particolare attenzione ai parametri di lettura dell’imaging plate mSv Valori indicativi di dose in Tomografia Computerizzata esame mm slice Consigli utili per la riduzione della dose addome spirale 10 s 1 mA 250 mAs 250 kV 120 FOV 350 index 10 cm • tomografia computerizzata. • Limitare il numero delle sezioni a quelle minime compatibili con le esigenze diagnostiche. Non utilizzare protocolli di acquisizione che prevedano sovrapposizione di sezioni. Utilizzare le più grandi dimensioni di sezione compatibili con le esigenze diagnostiche. • Se disponibile, utilizzare l'apparecchiatura che permette l'acquisizione volumetrica avendo cura di scegliere sempre index ≥ allo spessore della sezione e il protocollo che comporti il più basso prodotto mAs. 35 CTDIw per slice 62,2 mGy per 10 mm 62,2 CTDIw per slice 26,1 DLF (mGycm) 871,4 * reference level CTDIw <35 * reference level DLP <1400 mSv dose efficace al paziente 20,5 equivalente di dose all'utero 34,7 Valori indicativi di dose in Tomografia Computerizzata esame mm slice s 10 1 mA 250 mAs 250 kV 120 FOV 350 index 10 cm In pratica il radiologo… pelvi spirale • • 15 mGy per slice 62,2 mGy per 10 mm 62,2 CTDIw per slice 26,1 DLF (mGycm) 373,5 * reference level CTDIw <35 * reference level DLP <600 • • mSv dose efficace al paziente 10,4 equivalente di dose all'utero 31,6 75 può ricorrere all’ecografia sostitutiva quando possibile e quando questo esame offre una buona attendibilità diagnostica dato che non sono noti danni da ultrasuoni al prodotto del concepimento; non può ricorrere a un esame sostitutivo con risonanza magnetica, in particolare nel primo trimestre di gravidanza, per la vulnerabilità termica del prodotto del concepimento; dovrebbe farsi rilasciare una dichiarazione di “indispensabilità” dell’esame con raggi-X dal medico richiedente; dovrebbe informare la paziente dei rischi derivanti dall’uso di radiazioni ai fini diagnostici e ottenere il consenso scritto all’esame; In pratica il radiologo… • dovrebbe ottimizzare la procedura, mantenendo la dose al livello ragionevolmente più basso e compatibile con il livello di informazione diagnostica richiesto; • deve ricordare che la dose al prodotto del concepimento è particolarmente elevata (>0,5 mGy) quando esso è compreso nel fascio diretto (radiografia dell’addome, del rachide lombosacrale e del bacino; urografia e clisma opaco; tomografia computerizzata dell’addome e della pelvi; angiografia del distretto addominale e pelvico). le dosi associate alla maggior parte delle procedure diagnostiche medico nucleari, se eseguite con buona tecnica, non comportano rischi incrementali misurabili di morte prenatale e malformazioni o riduzione dello sviluppo mentale rispetto alla incidenza naturale di tali patologie Pregnancy and Medical Radiation ICRP 84 (2000) Nella diagnostica per immagini la somministrazione di radiofarmaci richiede le stesse cautele e attenzioni dal punto di vista della giustificazione e dell’ottimizzazione della pratica, anche ai sensi del D.Lgs. 187/00 ESAME RADIOFARMACO LDR MBq Captazione Tiroidea 131I ioduro 123I ioduro 99mTc pertecnetato 123I ioduro 99mTc colloidi 99mTc IDA 99mTc DMSA 99mTc DTPA 99mTc MAG3 99mTc MAA 99mTc DTPA 133Xe 99mTc HMPAO 99mTc MIBI 201Tl cloruro 99mTc RBC 0.37 2 150 20 110 185 160 200 160 160 110 550 740 370+1100 740+740 110 925 Equivalente di dose all’utero mSv 0.019 0.028 1.21 0.28 0.2 2.4 0.74 1.58 1.92 0.38 0.88 0.07 4.88 10.8 11.1 5.5 4.35 99mTc DTPA 99mTc difosfonati 75Se seleniometionina 131I norcolesterolo 67Ga citrato 99mTc WBC 111In WBC 111In octreotide 131I MIBG 123I MIBG 18F FDG 131I ioduro 740 740 12 37 110 370 20 185 55 185 370 200 5.85 4.5 21.6 14.8 8.69 1.41 2.2 10.6 4.4 2.1 7.4 10.8 Scintigrafia Tiroidea Scintigrafia Epatica Scintigrafia Epatobiliare Scintigrafia Renale Scint. Sequenziale Renale In medicina nucleare il calcolo delle dosi assorbite è un aspetto fondamentale nella valutazione dei rischi e dei benefici Sc. Perfusoria Polmonare Sc. Ventilatoria Polmonare Tomoscintigr. Cerebrale Scintigrafia Miocardiaca Nel caso di somministrazione di radiofarmaci a donne in età fertile diventano necessarie stime di dose all’embrione ed al feto AngioCardioSc. Equilibrio AngioCardioSc. Primo Tr. Sc. Osteoarticolare Sc. Corticosurrene Sc. Processi Flogistici Scintigrafia Neoplasie Scan. Corpo Intero Iodio Galli G. Notiziario di Medicina Nucleare 3 2002 … ci sono poche o nessuna conoscenza sul trasferimento placentare dei radiofarmaci, né c’è chiarezza su quanto lo sviluppo del feto possa influenzare la biodistribuzione in questo organismo in rapido sviluppo oltre che nel corpo della madre a causa delle possibili alterazioni dei due sistemi biologici. La migliore approssimazione alla dose al feto è quindi, per ora, il calcolo della dose erogata all’utero. Steenvord P et al; Eur. J. Nucl. Med. (1988) 25: 193-199 … mancano buoni modelli fisici per la donna nelle diverse età gestazionali … pochi anche i dati affidabili relativamente al trasferimento placentare Comunque… … l’accumulo di attività nella placenta e negli organi fetali aumenta significativamente la dose fetale rispetto al semplice contributo materno Russel J.R.; Health Phys. 73(5):756-769; 1997 76 riduzione delle dosi metodi di calcolo interruzione dell’allattamento (ICRP 84) mediante consultazione di dati tabellari ICRP 53 , ICRP 62, ICRP 80 Health Phys 1997 per 4 ore nel caso di somministrazione di radiofarmaci tecneziati in forma di 99mTc-RBC, 99mTc- fosfonati e 99mTc- DTPA per 12 ore nel caso di somministrazione degli altri radiofarmaci tecneziati e per esami con 123I – ippurano per 3 settimane nel caso di somministrazione di radiofarmaci dello 131I e dello 125I (eccetto in forma di ippurano) e per scintigrafie effettuate con 67Ga, 201Tl e 22Na stime dosimetriche in regime di allattamento possono essere ricavate da dati tabulati (NUREG 1492) mediante elaborazione di dati sperimentali MIRDOSE 31 ICRP 88 In pratica il medico nucleare… riduzione delle dosi accorgimenti prima della somministrazione apposita segnaletica informativa consenso informato comprensivo di esclusione di gravidanza regola dei 10 giorni eventuale test di gravidanza scelta di radiofarmaci alternativi (polmonare con 133Xe vs 99mTc DTPA) tempistica dell’esame (polmonare ventilatoria prima della perfusoria) • Deve considerare se l’equivalente di dose all’utero superi o no 1 mSv nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. • Dovrebbe tenere conto che le scintigrafie di perfusione e ventilazione polmonare (in genere non procrastinabili anche in caso di gravidanza accertata) comportano una dose inferiore a 1 mSv al prodotto del concepimento. • Dovrebbe tenere conto e assumere le cautele necessarie nel caso debba valutare l’esecuzione di indagini che comportano una dose elevata all’utero (per esempio nel caso di SPET con Ga-67). • Deve avvalersi, quando necessario, di un esperto in fisica medica per la valutazione della dose al feto. accorgimenti durante la scintigrafia riduzione dell’attività ed allungamento del tempo d’esame idratazione e frequente svuotamento vescicale (eliminazione renale) dubbia efficacia dei lassativi (farmaci ad escrezione GI) riduzione delle dosi accorgimenti dopo la scintigrafia dosimetria approfondita in caso di somministrazione indebita e comunque per esami con 131I e 67Ga idratazione e frequente svuotamento vescicale (eliminazione renale) se la somministrazione indebita è scoperta subito dopo l’esame con radiofarmaci dello iodio se la gravidanza è scoperta entro poche ore dall’esame e la tiroide fetale è già funzionante (11a settimana) valutare la possibilità di somministrare agenti bloccanti se la gravidanza è scoperta tardivamente, possibilità di danni alla tiroide del nascituro (valutazione di interruzione di gravidanza) 77 La Garanzia della Qualità come metodologia per l’attuazione della radioprotezione del paziente Prof. Andrea Giovagnoni Istituto di Scienze Radiologiche Università Politecnica delle Marche – Ancona [email protected] IL PROCESSO : GESTIONE DEL CONTROLLO DI QUALITÀ ELEMENTO FONDAMENTALE DI UN SISTEMA EROGATORE DI SERVIZI. L’approccio per processi, quando utilizzato nell’ambito del sistema di gestione della qualità sottolinea l’importanza: L’adozione di un sistema di gestione per la qualità dovrebbe essere una decisione strategica dell’organizzazione sanitaria. (Ospedale, Servizio di Radiologia) 1) 2) 3) La progettazione e l’attuazione del sistema di gestione per la qualità di una organizzazione è influenzata da esigenze diverse, dai particolari obiettivi, dal tipo di prodotto fornito, dai processi utilizzati e dalla struttura dell’organizzazione. 4) della comprensione dei requisiti e della loro osservanza dell’esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto del conseguimento di risultati relativi alle prestazioni e all’efficacia dei processi Del miglioramento continuo dei processi sulla base di misurazioni oggettive IL PROCESSO : IL PROCESSO : ELEMENTO FONDAMENTALE DI UN SISTEMA EROGATORE DI SERVIZI. ELEMENTO FONDAMENTALE DI UN SISTEMA EROGATORE DI SERVIZI. I processi devono essere gestiti in modo controllato e cioè: Un’organizzazione, per funzionare efficacemente, deve individuare e gestire numerose attività collegate tra di loro. • • • • • • • Un’attività che utilizza risorse e che è gestita per consentire la trasformazione di elementi d’ingresso in elementi in uscita, può essere considerata come un processo. Spesso l’elemento in uscita da un processo costituisce direttamente l’elemento in ingresso per un processo successivo. L’applicazione di un sistema di processi nell’ambito di una organizzazione, unitamente all’identificazione e alle interazioni di questi processi nonché alla loro gestione, viene denominata “approccio per processi”. identificare le attività a rischio avere professionisti con le adeguate competenze individuare obiettivi chiari avere una raccolta dati/indicatori adeguati svolgere una attività di monitoraggio clinico – organizzativo avere una registrazione degli eventi indesiderati/sentinella avere una gestione controllata della strumentazione Nella schematizzazione sintetica di un percorso vanno specificati i rapporti rispettivamente a monte e a valle per la fase del processo che si sta esaminando. IL PROCESSO : IL PROCESSO : ELEMENTO FONDAMENTALE DI UN SISTEMA EROGATORE DI SERVIZI. ELEMENTO FONDAMENTALE DI UN SISTEMA EROGATORE DI SERVIZI. • Un vantaggio dell’approccio per processi/percorsi è quello che permette nell’ambito del sistema di processi aziendali, di mantenere con continuità un controllo sui legami fra i singoli processi, come pure sulle loro combinazioni ed interazioni (NORMA UNI EN ISO 9001:2000 – 0.2 Approccio per processi). Per tenere sotto controllo un processo è indispensabile: 78 definire i criteri di riesame e cioè come fare sistematicamente una valutazione dei risultati utilizzare solo personale addestrato e apparecchiature adeguatamente controllate usare metodi e procedure ben definite affinché sia chiaro a tutti cosa e come debbono fare registrare tutti i dati necessari a capire lo svolgimento della attività previste dal processo rivalicare e cioè ripensare a come si è svolto il processo e se si può migliorare LE PROCEDURE LA QUALITA’ Le procedure sono “l’espressione di un metodo che regoli il modo di lavorare di una intera équipe che permette la riproducibilità del metodo di lavoro indipendentemente dalla persona che lo sta svolgendo” - J.Chauvel. Le procedure quindi servono a: • • • • • La qualità può definirsi come l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche che conferiscono ad uno specifico prodotto la capacità di soddisfare esigenze espresse od implicite (UNI-EN-ISO-8402) “idoneità allo scopo”di un dato prodotto,relativamente allo specifico contesto al quale esso prevenire possibili errori e deviazioni ottenere riproducibilità attraverso la standardizzazione delle operazioni di esecuzione e verifica contenere la propensione generale alla creazione di differente documentazione sullo stesso argomento formare ed informare il nuovo personale rispetto ad un compito delimitare in modo chiaro le interfacce di responsabilità è riferito NOTA: appare evidente che questa definizione assegna al termine “qualità” un differente significato rispetto alla sua accezione più comune, che viene intesa come espressione di un livello di merito in senso comparativo o di una valutazione tecnica di tipo quantitativo. LA QUALITA’ LE PROCEDURE Particolarmente importante per la gestione Definire la qualità di un prodotto significa stabilire una serie di standard ai quali esso risulta corrispondente. delle apparecchiature è la corretta pianificazione degli interventi preventivi in quanto è l’unica attività che garantisce Il rispetto di tali standard dovrà necessariamente essere comprovato e certificato mediante appositi test di verifica e controllo, indicati globalmente come CONTROLLO DI QUALITA’ efficienza ed efficacia delle attrezzature in uso. Le attività necessarie alla gestione in prevenzione di guasti delle apparecchiature deve essere integrata da appositi piani ( C.d.Q.). di addestramento del personale in modo da assicurare nel complesso l’idoneità all’uso delle apparecchiature stesse. LA QUALITA’ PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI L’assicurazione di qualità (A.d.Q.) o GARANZIA DI QUALITÀ (G.d.Q.) rappresenta quella metodologia che, mediante azioni sistematiche e pianificate, è atta a fornire un adeguato grado di confidenza in relazione al fatto che un prodotto possieda le caratteristiche richieste, nelle varie condizioni operative previste. La recente normativa inerente alla protezione dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs.187/2000 e successive modifiche) introduce principi, regole e criteri operativi nel campo della protezione del paziente sottoposto alla esposizione medica che si differenziano nettamente da quelli riguardanti la protezione dei lavoratori e della popolazione, rimasti simili nella sostanza ai dettati del DPR185/64. Mentre il C.d.Q. è focalizzato al prodotto, la A.d.Q. è estesa all’ intero sistema che concorre alla determinazione del prodotto. Qualità totale che investe non solo il prodotto finale ma l’intera organizzazione produttiva, la quale è tesa al continuo miglioramento come condizione per ottenere la prestabilita “qualità” del prodotto stesso. 79 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ IN CAMPO MEDICO: definizione degli standard definizione delle modalità operative de seguire definizione dei criteri e delle modalità di controllo ASSICURAZIONE DI QUALITÀ IN CAMPO RADIOLOGICO L’insieme di questi aspetti e l’ottimizzazione delle diverse fasi della procedura radiologica in atto, determinano la qualità finale del prodotto in termini di contenuto diagnostico e di dose ricevuta dal paziente. NOTA: la grande difficoltà ad applicare questi criteri a una prestazione clinica complessiva ha sino ad ora limitato lo sviluppo della A.d.Q. e tecnologie utilizzate. Definire un programma di A.d.Q. atto a garantire il rispetto delle sue finalità attraverso il soddisfacimento di specifici e dettagliati requisiti tecnici e di condizioni di funzionamento standardizzate. NOTA: L’applicazione corretta del controllo di qualità porta come risultato finale ASSICURAZIONE DI QUALITÀ IN CAMPO MEDICO: ASSICURAZIONE DI QUALITÀ IN CAMPO RADIOLOGICO: ad un evidente beneficio per il paziente (miglioramento informazione diagnostica, contenimento della dose, risparmi delle risorse umane e tecnologiche). • TEST PERIODICI Le varie apparecchiature utilizzate nei diversi settori dell’area radiologica devono essere sottoposte ad una serie di test periodici atti ad attestarne le modalità di funzionamento e la rispondenza alle specifiche tecniche dei protocolli adottati, nonché a definire i limiti di confidenza delle risposte da esse fornite. ASSICURAZIONE DI QUALITÀ IN CAMPO RADIOLOGICO: ASSICURAZIONE DI QUALITÀ IN CAMPO RADIOLOGICO: Il beneficio che ci si pone di ottenere è rappresentato dalla Il controllo di qualità in radiologia è da tempo massima informazione diagnostica ottenibile a fronte della emerso minima esposizione radiante al paziente (ALARA) come espletamento necessità dell’attività per un radiologica corretto e per consentire al medico radiologo di rispondere con L’applicazione delle procedure di controllo di qualità consente infatti di valutare la qualità delle immagini, di valutare la dose al paziente e fornire l’indicazione del livello di dose accettabile. efficacia e completezza mediante la diagnostica per immagini al quesito clinico utilizzando al meglio le possibilità diagnostiche delle diverse metodiche. 80 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ IN CAMPO RADIOLOGICO: CONTROLLO DI QUALITÀ: I controlli periodici rappresentano uno strumento operativo di estrema importanza, che richiede impegno, progettato e realizzato con dovuta attenzione, senza perdere di vista le finalità specifiche del programma stesso. • Prova di accettazione e collaudo – consiste nel controllo della rispondenza delle apparecchiature radiogene alle caratteristiche prefissate nel capitolato d’acquisto, da effettuarsi all’atto di nuove installazioni o in seguito ad importanti modifiche. • Prova di verifica di stato – verifica delle prestazioni dell’apparecchiatura in rapporto alle funzioni che essa deve svolgere, anche questa da effettuarsi all’atto di nuove installazioni o in seguito ad importanti modifiche. • Prova di mantenimento o costanza – per una costante verifica del coretto funzionamento dell’apparecchiatura, a frequenza periodica. Le prove di C.d.Q. rappresentano la parte operativa routinaria del programma di A.d.Q. La loro esecuzione deve garantire che la qualità delle prestazioni consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma stesso. ASSICURAZIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ IN RADIODIAGNOSTICA CONTROLLO DI ASSICURAZIONE DI QUALITÀ: Il garantire all’utente o fruitore del servizio che il prodotto finale possieda tutti i requisiti prestabiliti è compito della Assicurazione di Qualità (A.d.Q.), i cui obiettivi sono: A. Organizzazione - il Direttore della SDO (U.O.) è responsabile della politica, della strategia, dell’implementazione e della gestione della A.d.Q.; la struttura organizzativa (gerarchica, funzionale ed operativa) deve risultare chiara in tutti i suoi aspetti. a) Miglioramento qualità dell’immagine b) Riduzione della dose paziente c) Ottimizzazione delle risorse d) Crescita professionale degli operatori B. Strumentazione – le modalità di acquisto e gestione della risorse tecnologiche necessarie alle procedure devono essere chiaramente codificate. C. Preparazione ed addestramento – il Direttore del centro è responsabile del mantenimento (in maniera sistematica) del livello di preparazione e di addestramento dei lavoratori. Riguardo ai protocolli di qualità adottati è necessario che vengano indicati: • - I riferimenti ai documenti tecnici • - I parametri da controllare, i loro valori di riferimento e le loro tolleranze • - Le procedure operative seguite per la misurazione di ciascun parametro • - la periodicità dei controlli. ASSICURAZIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ IN RADIODIAGNOSTICA CONTROLLO DI ASSICURAZIONE DI QUALITÀ: D. Controllo delle procedure – ogni attività inerente al paziente, dalla accettazione alla dimissione, deve essere chiaramente definita e , se possibile, inquadrata in protocolli. E. Nell’economia generale del programma di A.d.Q i controlli periodici rappresentano uno strumento operativo di estrema importanza che richiede un notevole impegno, pertanto deve essere valutato, progettato e realizzato con la dovuta attenzione, senza però perdere di vista le finalità specifiche del programma stesso. Controllo della Qualità – il sistema A.d.Q deve essere costantemente aggiornato e deve essere sviluppato un metodo di controllo interno per monitorarne l’efficienza. A tale scopo appare utile la creazione di una apposita commissione di A.d.Q, composta dai rappresentanti delle diverse figure professionali componenti lo staff, posta sotto la diretta responsabilità del direttore della SDO (U.O.). 81 ASSICURAZIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ IN RADIODIAGNOSTICA ASSICURAZIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ IN RADIODIAGNOSTICA COSTI I costi in questo campo appaiono contenuti in relazione al basso costo delle attrezzature e del personale preposto al controllo di qualità e comunque ragionevoli se commisurati all’ampio beneficio che se ne ottiene per il paziente e per il risparmio delle risorse che ne consegue. ASSICURAZIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ IN RADIODIAGNOSTICA Le prove devono essere effettuate da un fisico specialista o da un esperto qualificato avvalendosi di tecnici sanitari di radiologia medica o di personale preparato per lo scopo. I vari test, da esso previsti devono essere in grado di verificare le modalità di funzionamento delle apparecchiature, in relazione alle specifiche tecniche ed ai risultati dei test di accettazione, attraverso il rispetto dei limiti di confidenza, esaminando soprattutto i parametri maggiormente rappresentativi delle condizioni di lavoro. ASSICURAZIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ IN RADIODIAGNOSTICA Al processo di formazione dell’immagine concorrono differenti componenti, riconducibili a: a. b. c. d. e. sistema di produzione della radiazione sistema di produzione dell’immagine materiale sensibile sistema di trattamento del materiale sensibile monitor di visualizzazione – refertazione NOTA: Risulta pertanto indispensabile che un programma di Controllo di Qualità si occupi di tutte quelle variabili che concorrono a modificare la risposta di ciascuno di tali componenti. 82