Condizioni Generali di Assicurazione 4 1500N - Ed.10/2010 - 01 di 156 AUTOVETTURE Protezione a guida facilitata Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all’utilizzo della tua polizza, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi. Abbiamo suddiviso la guida in sette grandi aree, che corrispondono alle diverse necessità di utilizzo del contratto. La prima area ( La Tua Polizza) contiene una spiegazione dei documenti contrattuali e della modulistica che viene utilizzata nel corso della vita del contratto. La seconda, terza, quarta, quinta e sesta area, contengono le informazioni sulle garanzie di Generali Sei in Auto (rispettivamente R.C. Auto, Sicurezza al Volante, che raggruppa le tre garanzie Kasko, Infortuni del Conducente e Protezione legale, Assistenza in movimento, Protezione Incendio e Protezione Furto). A ll’inte r no di que ste a re e la consulta zione delle informazioni è facilitata da una semplice classificazione per colori, che ti consentirà di trovare rapidamente la risposta alle tue domande. L’ultima area (Informazioni Generali) presenta alcuni ar ticoli comuni a tutte le garanzie, i riferimenti normativi ed il glossario. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa e le condizioni di polizza. R.C. AUTO Sezione Responsabilità Civile SICUREZZA AL VOLANTE Sezione Guasti Accidentali (Kasko) Sezione Infortuni del Conducente dell’Autovettura Sezione Protezione Legale ASSISTENZA IN MOVIMENTO Sezione Assistenza Auto PROTEZIONE INCENDIO Sezione Incendio PROTEZIONE FURTO Sezione Furto All’interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica, per rendere più semplice la ricerca. DESCRIZIONE GARANZIA GESTIONE DEL SINISTRO GESTIONE AMMINISTRATIVA Sezione Assistenza Auto Sezione Responsabilità Civile PROTEZIONE INCENDIO AL VOLANTE GuidaSICUREZZA alla consultazione Sezione Incendio Questo “navigatore” è ilAccidentali punto di partenza Sezione Guasti (Kasko) della R.C. AUTO guida che stai sfogliando; tienilo sempre aperto, in maniera tale da poterti recare nell’area che ti Sezione Infortuni del Conducente dell'Autovettura interessa (1). SICUREZZA AL VOLANTE Sezione Protezione Legale Sezione Responsabilità Civile Sezione Guasti Accidentali (Kasko) PROTEZIONE FURTO ASSISTENZA IN MOVIMENTO 1 Sezione Infortuni del Conducente dell'Autovettura Sezione Protezione Legale ASSISTENZA IN MOVIMENTO Sezione Assistenza Auto Sezione Furto Sezione Assistenza Auto PROTEZIONE INCENDIO In base alla legenda cromatica, riportata nella parte inferiore del navigatore, individua il colore All’interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica, PROTEZIONE FURTO corrispondente alle tue esigenze (2). Sezione Incendio per rendere più semplice la ricerca. DESCRIZIONE PROTEZIONE INCENDIOGESTIONE GARANZIA Sezione Furto All’interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica, per rendere più semplice la ricerca. 2 DEL SINISTRO GESTIONE AMMINISTRATIVA DESCRIZIONE GARANZIA GESTIONE DEL SINISTRO GESTIONE AMMINISTRATIVA Sezione Incendio All’interno delle sezioni che descrivono le garanzie (3), la classificazione per colori (riportata nella barra laterale delle pagine ) ti consentirà una rapida navigazione negli articoli. 117 di 172 PROTEZIONE FURTO CoNdIZIoNI GENErAlI dI ASSICurAZIoNE 117 di 172 Sezione Furto pEr lA SEZIoNE ASSISTENZA CoNdIZIoNI GENErAlI dI ASSICurAZIoNE ComuNI AuTo Art. 1 - limite per anno assicurativo Descrizione garanzia Art. 1 - limite per anno assicurativo Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo. 2 - Estensione territoriale Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita1.Art.più di tre per l’assicurazione vale pervolte il territorio della Repubblica Italiana, della All’interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica, anno assicurativo. per rendere più semplice la ricerca. Art. 2 - Estensione territoriale DESCRIZIONE GESTIONE Art. 3 - pagamento del premio e decorrenza della garanzia 1. l’assicurazione vale per ilGESTIONE territorio della Repubblica Italiana, della GARANZIA AMMINISTRATIVA DEL SINISTRO Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra; 2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R.C. Auto con la predetta Impresa. Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. ASSISTENZA dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra; L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistegiorno di pagamento. ma della Carta Verde per i quali vale la garanzia di non responsabiliSe il Contraente paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della tà civile prestatadall’ar dall’Impresa discadenza. assicurazione Av ver tenza : come richiesto t. 166 anche del in assenza Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazioR.C. Auto con la predetta Impresa. namento in più rate. Codice, le parti nel testo delle Condizioni Generali Art. 4 - limiti dell’assicurazione di Assicurazione implicanti decadenze, nullità, Le prestazioni non sono dovute per sinistri: a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluArt. 3 - pagamento premiodel e decorrenza della garanzia vioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici limitazione di garanzie ed oneridel a carico aventi caratteristiche di calamità naturali; Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla b. avvenuti in conseguenza di atticondi guerra, atti di terrorismo, Contraente e dell’Assicurato, sono evidenziate dellaparticolare polizza; le rate successive devono essere pagate alle in corsivo e segna rivestono importanza. previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata ASSISTENZA Descrizione garanzia 3 ComuNI pEr lA SEZIoNE ASSISTENZA AuTo Indice Generale LA TUA POLIZZA pag. 13 Le tue esigenze, la tua polizza pag. 14 Come è fatto e come si legge il documento di polizza pag. 15 Come sono fatti e come si leggono il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde pag. 15 Come è fatta e come si legge l’attestazione dello stato del rischio pag. 15 Come è fatto e come si legge il Modulo Blu (C.A.I. Constatazione Amichevole di Incidente) pag. 15 Le prime cose da fare in caso di incidente pag. 24 Assicurati che la tua autovettura sia in buone mani pag. 25 RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 27 Sezione Responsabilità Civile pag. 28 Condizioni Generali pag. 28 Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione pag. 28 Art. 2 - Esclusioni e rivalsa pag. 30 Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio pag. 31 Art. 4 - Qualifica di terzi - Soggetti esclusi pag. 31 Art. 5 - Estensione territoriale pag. 32 Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia pag. 32 Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri pag. 33 Art. 8 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni pag. 34 Art. 9 - Gestione delle vertenze pag. 34 Art. 10 - Risoluzione anticipata del contratto pag. 34 Art. 11 - Sospensione e riattivazione del contratto pag. 37 Art. 12 - Attestazione dello stato del rischio pag. 39 Art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo pag. 41 Condizioni Aggiuntive pag. 42 Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti pag. 42 Clausola 10 - Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti pag. 42 Clausola 14 - Non tacito rinnovo pag. 42 Clausola 69 - Limitazione della rivalsa per i sinistri causati da neopatentato pag. 42 Clausola 88 - Limitazione della rivalsa pag. 43 Clausola 95 - Risarcimento del danno all’autovettura in forma specifica pag. 43 Condizioni Speciali pag. 44 Forme Tariffarie pag. 44 Clausola BM - Nuova Bonus Malus pag. 44 SICUREZZA AL VOLANTE pag. 51 Sezione GUASTI ACCIDENTALI (KASKO) pag. 52 Condizioni Generali pag. 52 Clausola 33 - Garanzia Kasko Basic Comprehensive pag. 52 Art. 1 - Oggetto pag. 52 Art. 2 - Esclusioni pag. 52 Clausola 62 - Garanzia Kasko Comprehensive pag. 53 Art. 1 - Oggetto pag. 53 Art. 2 - Esclusioni pag. 53 Clausola 68 - Garanzia Kasko Full Comprehensive pag. 55 Art. 1 - Oggetto pag. 55 Art. 2 - Esclusioni pag. 55 Condizioni Generali di Assicurazione comuni per la Sezione Guasti accidentali (Kasko) pag. 57 Art. 3 - Bonus Malus pag. 57 Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio pag. 60 Art. 5 - Estensione territoriale pag. 60 Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia pag. 60 Art. 7 - Valore assicurato pag. 61 Art. 8 - Rinuncia al diritto di surroga pag. 61 Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri pag. 61 Art. 10 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate pag. 62 Art. 11 - Determinazione dell’ammontare del danno pag. 62 Art. 12 - Liquidazione dei danni pag. 63 Art. 13 - Franchigia o scoperto pag. 64 Art. 14 - Prosecuzione del rapporto assicurativo pag. 64 Sezione Infortuni del conducente dell’autovettura pag. 66 Condizioni Generali pag. 66 Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni pag. 66 Art. 2 - Situazioni di aggravamento di rischio pag. 67 Art. 3 - Estensione territoriale pag. 67 Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia pag. 67 Art. 5 - Rinuncia all’azione di surroga pag. 68 Art. 6 - Prestazioni pag. 68 Art. 7 - Invalidità permanente pag. 68 Art. 8 - Morte pag. 70 Art. 9 - Rimborso spese di cura pag. 70 Art. 10 - Rendita vitalizia per invalidità grave pag. 71 Art. 11 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero pag. 72 Art. 12 - Denuncia dell’infortunio pag. 73 Art. 13 - Criteri di indennizzabilità pag. 73 Art. 14 - Controversie - Arbitrato irrituale pag. 73 Art. 15 - Esonero denuncia altre assicurazioni pag. 74 Art. 16 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura pag. 74 Art. 17 - Prosecuzione del rapporto assicurativo pag. 74 Sezione PROTEZIONE LEGALE pag. 76 Condizioni Generali pag. 76 Art. 1 - Garanzie prestate pag. 76 Art. 2 - Vertenze assicurate pag. 76 Art. 3 - Esclusioni pag. 77 Art. 4 - Massimale pag. 77 Art. 5 - Validità della garanzia pag. 77 Art. 6 - Estensione territoriale pag. 77 Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro pag. 78 Art. 8 - Gestione del sinistro pag. 78 Art. 9 - Erogazione delle prestazioni pag. 79 Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura pag. 79 Art. 11 - Prosecuzione del rapporto assicurativo pag. 80 ASSISTENZA IN MOVIMENTO pag. 83 perché l’assistenza? pag. 84 Sezione Assistenza Auto pag. 84 Condizioni Generali pag. 84 Clausola 87 - Assistenza Auto Generali Confort pag. 84 Clausola 97 - Assistenza Auto Generali Top pag. 91 Condizioni Generali di Assicurazione comuni per la Sezione Assistenza Auto pag. 101 Art. 1 - Limite per anno assicurativo pag. 101 Art. 2 - Estensione territoriale pag. 101 Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia pag. 101 Art. 4 - Limiti dell’assicurazione pag. 101 Art. 5 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative pag. 102 Art. 6 - Anticipi pag. 102 Art. 7 - Modalità per la richiesta di assistenza pag. 103 Art. 8 - Colpa grave pag. 103 Art. 9 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura pag. 103 Art. 10 - Prosecuzione del rapporto assicurativo pag. 103 PROTEZIONE INCENDIO pag. 107 Sezione INCENDIO pag. 108 Condizioni Generali pag. 108 Art. 1 - Oggetto pag. 108 Art. 2 - Esclusioni pag. 108 Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio pag. 109 Art. 4 - Estensione territoriale pag. 110 Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia pag. 110 Art. 6 - Valore assicurato pag. 110 Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri pag. 110 Art. 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate pag. 111 Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno pag. 111 Art. 10 - Liquidazione dei danni pag. 112 Art. 11 - Franchigia o scoperto pag. 113 Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura pag. 113 Art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo pag. 113 Art. 14 - Adeguamento del valore assicurato pag. 114 PROTEZIONE FURTO pag. 117 Sezione FURTO pag. 118 Condizioni Generali pag. 118 Art. 1 - Oggetto pag. 118 Art. 2 - Esclusioni pag. 119 Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio pag. 119 Art. 4 - Estensione territoriale pag. 120 Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia pag. 120 Art. 6 - Valore assicurato pag. 120 Art. 7 - Franchigia o scoperto pag. 121 Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri pag. 121 Art. 9 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate pag. 121 Art. 10 - Determinazione dell’ammontare del danno pag. 122 Art. 11 - Liquidazione dei danni pag. 123 Art. 12 - Documentazione da presentare in caso di furto senza ritrovamento dell’autovettura assicurata pag. 123 Art. 13 - Recuperi pag. 124 Art. 14 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura pag. 124 Art. 15 - Prosecuzione del rapporto assicurativo pag. 124 Art. 16 - Adeguamento del valore assicurato pag. 125 Condizioni Aggiuntive pag. 126 Clausola 20 - Estensione della garanzia furto agli “apparecchi audiofonovisivi” pag. 126 Clausola 21- Eventi sociopolitici e atti vandalici pag. 126 Clausola 45 - Cristalli pag. 127 Clausola 61 - Eventi naturali pag. 127 Condizioni Particolari pag. 129 Clausola 48 - Applicazione del degrado in caso di danni parziali pag. 129 Clausola 92 - Valore a nuovo per i primi 24 mesi in caso di danni totali pag. 129 INFORMAZIONI GENERALI pag. 131 Articoli comuni a tutte le garanzie pag. 132 Art. 1 - Foro competente pag. 132 Art. 2 - Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato pag. 132 Art. 3 - Rinvio alle norme di legge pag. 132 Riferimenti normativi pag. 132 Glossario pag. 146 INCENDIO FURTO Una breve panoramica delle garanzie sottoscrivibili e dei documenti contrattuali. INFORMAZIONI La tua polizza ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 13 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 14 di 156 Le tue esigenze, la tua polizza Generali Sei in Auto è un contratto completo per la tutela dell’autovettura e del conducente; di seguito potrai trovare le coperture assicurative in esso contenute e descritte in queste Condizioni Generali di Assicurazione, suddivise in base al tipo di protezione che sono in grado di garantire. Verifica costantemente la loro corrispondenza con le tue abitudini di guida e con il grado di protezione che vuoi ottenere per te e i tuoi cari. R. C. Auto. È il punto di partenza della tua protezione al volante, rappresenta la copertura obbligatoria per poter circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone. Sicurezza al volante • Kasko. Tre varianti della formula Kasko per proteggerti dai danni arrecati alla tua autovettura (collisione contro veicolo a motore identificato, urto contro ostacolo, ribaltamento o uscita di strada). Nella forma più completa sono inclusi i danni da eventi naturali (es. grandine) e sociopolitici (es. atti vandalici); • Infortuni del conducente. Per proteggere il conducente, l’unica persona non assicurata dall’R. C. Auto obbligatoria, a seguito di incidente con colpa; • Protezione legale. L’assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi in relazione a fatti conseguenti alla circolazione dell’autovettura assicurata. Assistenza in movimento. Per avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell’assistenza offerta dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance, attiva 24 ore su 24. Protezione incendio. Una copertura completa che ti mette al riparo dai danni subiti dalla tua autovettura causati da incendio qualunque ne sia la causa. Protezione Furto. Per essere tutelato in caso di furto, anche tentato e in caso di rapina. * Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto. ** Proprietario Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull’autovettura assicurata (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico). R.C. AUTO Come è fatto e come si legge il documento di polizza La polizza è il documento che ti ha rilasciato l’Impresa al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul Contraente*, sul Proprietario**, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate. POLIZZA 15 di 156 Esempio a pag. 20-21 Come è fatto e come si legge il Modulo Blu (C.A.I. Constatazione Amichevole di Incidente) Tieni sempre il Modulo Blu in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perché è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l’iter per il risarcimento. Compilando correttamente il Modulo Blu puoi infatti : • comunicare tutti i dati necessari all’immediato avvio della pratica; • offrire alle compagnie interessate un documento probante; • non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica. Esempio a pag. 22-23 ASSISTENZA INCENDIO Come è fatta e come si legge l’attestazione dello stato del rischio L’attestazione dello stato del rischio è il documento che l’Impresa è tenuta a rilasciarti, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, dove viene rappresentata la storia dei sinistri dell’autovettura. FURTO Esempio a pag. 18-19 INFORMAZIONI Come sono fatti e come si leggono il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde Si tratta di documenti rilasciati al Contraente a cura e a spese dell’Impresa contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio che riportano gli estremi del contratto di assicurazione e che forniscono la prova dell’esistenza del contratto stesso. SICUREZZA Esempio a pag. 16-17 POLIZZA 16 di 156 INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO DOCUMENTO DI POLIZZA 1 Elementi di personalizzazione tariffaria 2 Dati proprietario 3 Validità copertura 4 Composizione premio e oneri fiscali 5 Premio di rata 6 Massimale*** R. C. Auto 7 Clausole R. C. Auto 8 Classe di merito 9 Valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto Guasti Accidentali FURTO INFORMAZIONI Dati Contraente *** Massimale: L’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione. 10 6 7 9 ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO 3 8 INCENDIO 2 FURTO 1 INFORMAZIONI POLIZZA 17 di 156 4 5 10 POLIZZA 18 di 156 Targa dell’autovettura assicurata 1 Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio 2 Scadenza del periodo assicurativo 3 ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO FURTO INCENDIO CARTA VERDE Oltre al territorio della Repubblica Italiana, la tua polizza vale anche per i seguenti stati esteri: • Città del Vaticano • Repubblica di San Marino • Stati dello Spazio Economico Europeo (Gli Stati SEE comprendono tutte le nazioni appartenenti all’Unione Europea alle quali si aggiungono Islanda, Liechtenstein e Norvegia) • Croazia • Principato di Monaco • Svizzera INFORMAZIONI • Andorra • Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde le cui sigle, non barrate, sono indicate sulla Carta Verde stessa. Le sigle (non barrate) dei paesi in cui è operante la copertura assicurativa 4 4 INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO 2 FURTO 1 INFORMAZIONI POLIZZA 19 di 156 3 POLIZZA 20 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO * Classe di merito interna: è la classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dall’Impresa che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale prevista dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006. ** Classe di merito di conversione universale ( CU ) : È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale. La Classe di assegnazione CU si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe più bassa alla più alta. Classe di assegnazione interna* 1 Classe di assegnazione CU** 2 Tabella sinistrosità pregressa 3 Tabella sinistri pagati con responsabilità paritaria 4 ASSISTENZA SICUREZZA 4 INCENDIO R.C. AUTO 3 2 FURTO 1 INFORMAZIONI POLIZZA 21 di 156 POLIZZA 22 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO MODULO BLU Data e luogo dell’incidente 1 Testimoni 2 Nome e dati dei contraenti/assicurati 3 Targhe dei due veicoli coinvolti 4 Denominazione delle Compagnie e numeri di polizza 5 Nome e dati dei conducenti 6 Descrizione delle circostanze e modalità dell’incidente 7 Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo 8 Intervento Organi di Polizia (pagina due del modulo) IMPORTANTE • Più informazioni dai, più è veloce l’iter della pratica. • Se scrivi in stampatello è meglio. • Se lo firmate insieme, tutto va via più in fretta. FURTO INCENDIO SICUREZZA 4 7 ASSISTENZA R.C. AUTO 3 INFORMAZIONI POLIZZA 23 di 156 1 2 5 6 8 POLIZZA 24 di 156 Le prime cose da fare in caso di incidente L’INCIDENTE 1 SEGNALARE • non spostare i mezzi coinvolti; SICUREZZA R.C. AUTO • • indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall’autovettura per mettere il segnale di emergenza; non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti; 2 NUMERI DA COMPORRE Richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Generali Sei in Auto ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance). Numeri telefonici utili: 113: POLIZIA DI STATO 112: CARABINIERI 115: VIGILI DEL FUOCO 118: EMERGENZA SANITARIA 800-880-880: ASSISTENZA AUTO GENERALI INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA 3 DOCUMENTA L’INCIDENTE • • cerca di individuare eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all’Agenzia. 4 IL MODULO BLU Compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d’accordo? Apponi solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai in auto il Modulo Blu? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni: • • • • • data dell’incidente; nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti; targhe dei due veicoli coinvolti; denominazione delle Compagnie e numeri di polizza; generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni); 5 AVVIARE LA PROCEDURA Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro 3 giorni dalla data dell’incidente nella tua Agenzia Generali oppure telefona al numero verde 800-880-880 a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it. COSA Hai fatto un incidente con ragione e sei in possesso del Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti? Oppure hai subito un danno che rientra in una delle altre coperture previste dalla tua polizza (Incendio, Furto parziale o tentato, Eventi sociopolitici e atmosferici, Collisione o Kasko)? Carrozzeria SiCura è un servizio compreso nel premio della tua polizza auto che mette a tua disposizione un circuito composto da più di 800 carrozzerie altamente specializzate selezionate per te da Assicurazioni Generali. Carrozzeria SiCura è in grado di offrirti: riparazioni con ricambi originali, eseguite da professionisti qualificati; • pulizia esterna della vettura al termine della riparazione; • check-up tecnico gratuito. Nelle carrozzerie del network Carrozzeria SiCura ti aspettano i migliori professionisti del settore e una serie di vantaggi e comodità: L’assistenza offerta dal network Carrozzeria SiCura è attiva sull’intero territorio nazionale. 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Auto ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 27 di 156 POLIZZA 28 di 156 Sezione Responsabilità civile CONDIZIONI GENERALI INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione L’Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’autovettura descritta in Polizza. Autovetture destinate al traino di carrelli appendice e rimorchi non muniti di targa propria L’assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice”. Autovetture destinate al traino di rimorchi muniti di targa propria Qualora venga dichiarato in Polizza che l’autovettura traina un rimorchio munito di targa propria, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per il traino di tale rimorchio, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli. Rimorchi muniti di targa propria - “rischio sosta” Nel caso di rimorchi muniti di targa propria, l’assicurazione vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Estensioni - Coperture sempre incluse nella polizza Generali Sei in Auto L’assicurazione è inoltre operante per i seguenti rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. Le somme indicate nella Polizza (massimali) sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto di seguito indicato. Soccorso vittime della strada Previa presentazione di idonea documentazione, l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per i danni alla tappezzeria dell’autovettura ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subiti in occasione di soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali. L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. Autovetture destinate a scuola guida Qualora venga dichiarato in Polizza che l’autovettura è destinata a scuola guida, l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario dell’autovettura per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell’autovettura stessa agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. INCENDIO Carico e scarico L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente, dell’Assicurato e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull’autovettura e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni all’autovettura. FURTO Responsabilità civile dei trasportati L’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell’autovettura assicurata per i danni involontariamente cagionati a terzi per eventi connessi alla circolazione dell’autovettura stessa. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo dell’autovettura, nonchè i danni all’autovettura stessa. INFORMAZIONI Circolazione in aree private L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dell’autovettura in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali. POLIZZA 29 di 156 INCENDIO ASSISTENZA Supporto nella compilazione del modello CAI Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà, telefonando al numero verde 800 880 880, ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO POLIZZA 30 di 156 Rischi esclusi GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Art. 2 - Esclusioni e rivalsa 1. L’assicurazione non è operante: a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; b. nel caso di autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore; c. nel caso di autovettura con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo; d. nel caso di autovettura data a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo; INFORMAZIONI FURTO e. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; f. nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. 2. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 4 - Qualifica di terzi - Soggetti esclusi L’assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente dell’autovettura responsabile del sinistro. R.C. AUTO SICUREZZA Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. ASSISTENZA Dichiarazioni inesatte e reticenze Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. INCENDIO Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio POLIZZA 31 di 156 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; INFORMAZIONI 1. il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing; FURTO L’assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: POLIZZA 32 di 156 3. ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2). INCENDIO ASSISTENZA Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO Art. 5 - Estensione territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde le cui sigle, non barrate, sono indicate sulla Carta Verde stessa che l’Impresa rilascia al Contraente. L’assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R. C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde all’Impresa considerato che anche la stessa cessa di avere validità o rimane sospesa. INFORMAZIONI FURTO Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde. Gestione sinistro Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri Obblighi a carico del Contraente La denuncia del sinistro deve essere redatta sul “Modello di constatazione amichevole di incidente” (Modulo Blu) fornito dall’Impresa ed approvato dall’Isvap ai sensi dell’articolo 143 del Codice e del Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modello stesso. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia può essere effettuata anche telefonando al numero verde 800 880 880. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. R.C. AUTO SICUREZZA L’Impresa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. ASSISTENZA L’Impresa rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali documenti siano stati sottratti, smarriti, distrutti o si siano deteriorati. In tale ultima fattispecie l’Impresa rilascia il duplicato previa restituzione dei documenti stessi deteriorati. INCENDIO Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. FURTO Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. INFORMAZIONI L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. POLIZZA 33 di 156 ASSISTENZA Art. 8 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni Qualora sia applicabile la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice e del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve presentare la richiesta di risarcimento alla propria Impresa mediante: Gestione sinistro SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO POLIZZA 34 di 156 • • • • lettera raccomandata con avviso di ricevimento; consegna a mano; telegramma o telefax; via telematica. Art. 9 - Gestione delle vertenze L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Art. 10 - Risoluzione anticipata del contratto Trasferimento della proprietà dell’autovettura In caso di trasferimento della proprietà dell’autovettura assicurata il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché idonea documentazione che comprovi la vendita, così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni: SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per l’autovettura venduta sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito. Furto dell’autovettura assicurata o rapina In caso di furto dell’autovettura assicurata o rapina il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo - se ancora in possesso - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché fornendo copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni: SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per l’autovettura oggetto di furto o rapina sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito. R.C. AUTO SICUREZZA Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà valido sino alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione della stessa autovettura l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto. Alla scadenza contrattuale non verrà rilasciata attestazione dello stato del rischio. ASSISTENZA Nel caso in cui il Contraente ceda all’acquirente insieme all’autovettura anche il contratto di assicurazione, l’Impresa emette un documento di variazione del contratto (appendice di cessione) rilasciando, su richiesta dell’acquirente, il nuovo certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. INCENDIO CESSIONE DEL CONTRATTO FURTO Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. INFORMAZIONI Gestione amministrativa ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO POLIZZA 35 di 156 ASSISTENZA Cessazione dalla circolazione, demolizione od esportazione definitiva dell’autovettura In caso di cessazione dalla circolazione, demolizione od esportazione definitiva dell’autovettura assicurata, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché a fornire: Gestione amministrativa SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO POLIZZA 36 di 156 • documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione in caso di cessazione dalla circolazione, od esportazione definitiva; • copia del certificato attestante la consegna dell’autovettura per la demolizione così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni: SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per l’autovettura venduta sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito. INCENDIO Consegna in conto vendita In caso di consegna in conto vendita dell’autovettura assicurata, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché copia dell’atto di consegna in conto vendita o della procura a vendere rilasciati dall’incaricato alla vendita, così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni. INFORMAZIONI Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. FURTO ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per l’autovettura consegnata in conto vendita sia resa valida per Art. 11 - Sospensione e riattivazione del contratto Sospensione del contratto La sospensione è ammessa per qualsiasi motivo. In caso di furto il Contraente è tenuto a consegnare copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo alla denuncia di furto. Il Contraente è tenuto a restituire - se ancora in possesso - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. 1. Obblighi a carico del Contraente e dell’Impresa Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso di contratto è tenuto a farne richiesta all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un documento di variazione al contratto (appendice di sospensione) che dev’essere sottoscritto dal Contraente. 2. Decorrenza della sospensione La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Qualora l’incarico non vada a buon fine e il Contraente intenda riassicurare l’autovettura consegnata in conto vendita, per questa autovettura o verrà stipulato un nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato alla classe di merito prevista per i veicoli di prima immatricolazione. INCENDIO Nel solo caso in cui la vendita dell’autovettura sia avvenuta a seguito di consegna in conto vendita e il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna in conto vendita, semprechè siano stati contestualmente restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. FURTO ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO INFORMAZIONI un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito. POLIZZA 37 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA 3. Impossibilità di sospensione Non è consentita la sospensione in caso di contratti di durata inferiore all’anno. Gestione amministrativa SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO POLIZZA 38 di 156 Se il contratto è stipulato sulla base di forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione come definito nelle Condizioni Speciali (forme tariffarie “Bonus Malus” o forme tariffarie a questa assimilate), il periodo di osservazione, definito nelle predette condizioni di polizza, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione dell’assicurazione - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all’Impresa. Qualora invece su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di cui all’art. 10 Risoluzione anticipata del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dalla data della sospensione. Il Contraente è tenuto a fornire all’Impresa l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione ovvero la copia del certificato attestante la consegna dell’autovettura per la demolizione, ovvero i documenti attestanti la vendita dell’autovettura (in caso di conto vendita solo se la vendita è andata a buon fine), ovvero la copia della denuncia presentata all’Autorità competente. Riattivazione La riattivazione avviene a richiesta del Contraente, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione sempre che: • non sia cambiato il proprietario o il locatario in caso di leasing; • la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi. Qualora la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né alla sospensione del periodo di osservazione. La riattivazione può essere effettuata per la stessa autovettura o per altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni a condizione che l’autovettura assicurata con il contratto sospeso sia stata: esportata definitivamente; consegnata in conto vendita; demolita; cessata dalla circolazione; L’Impresa deve trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l’Attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni: SICUREZZA venduta. Art.12 - Attestazione dello stato del rischio il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; il numero del contratto di assicurazione; la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; ASSISTENZA la denominazione dell’Impresa; • il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità paritaria a carico dell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base della Condizione Speciale “Bonus Malus” nonchè la classe di merito di conversione universale (CU) per i veicoli per i quali è prevista; • i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; INCENDIO la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata; FURTO • • • • • R.C. AUTO oggetto di furto; INFORMAZIONI • • • • • • POLIZZA 39 di 156 POLIZZA 40 di 156 • la firma dell’Assicuratore; • l’indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Gestione amministrativa SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO effetti di cui all’art. 134, comma 4 bis del Codice, qualora si sia verificata tale circostanza. L’Impresa deve trasmettere al Contraente l’attestazione dello stato del rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione in corso anche quando in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti ipotesi: • • • • • • furto; esportazione definitiva; consegna in conto vendita; demolizione; cessazione dalla circolazione; vendita. L’Impresa non deve trasmettere l’attestazione nel caso di: • sospensione dell’assicurazione nel corso del contratto; • contratto che abbia avuto una durata inferiore ad un anno; • contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo; • contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; • contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, tranne che nei casi previsti al precedente paragrafo; • cessione del contratto per alienazione dell’autovettura assicurata. Il Contraente ha il diritto di esigere, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultima annualità appena conclusa. Il Contraente deve consegnare all’Assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per la medesima autovettura al quale si riferisce l’attestazione stessa o per una autovettura diversa qualora si sia verificata una delle seguenti fattispecie: • furto; • esportazione definitiva; • consegna in conto vendita; • demolizione; • cessazione della circolazione; • vendita. L’attestazione dello stato del rischio può essere utilizzata per la medesima autovettura o per un’autovettura diversa purchè il proprietario o locatario in caso di leasing rimanga invariato. POLIZZA 41 di 156 Obbligo di disdetta Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”, le Parti sono tenute ad inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui: • le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie non superiori al tasso programmato di inflazione. In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno di scadenza. SICUREZZA ASSISTENZA INCENDIO Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto. FURTO In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. INFORMAZIONI Rinnovo del contratto L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto. Dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può non manifestare la propria volontà di accettare o non accettare il nuovo premio. R.C. AUTO Art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo POLIZZA 42 di 156 Condizioni aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza) INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti Preso atto che l’autovettura indicata nella Polizza, adibita ad uso proprio, è data in uso dalla Società proprietaria (locataria nel caso di contratto di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; • nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. L’Impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l’inoperatività dell’assicurazione. Clausola 10 - Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti L’Impresa, a parziale deroga dell’art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo, ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di euro 516,00. Clausola 14 - Non tacito rinnovo A deroga dell’art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo - della sezione Responsabilità Civile il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza. Clausola 69 - Limitazione della rivalsa per i sinistri causati da neopatentato Qualora, in caso di sinistro, alla guida dell’autovettura assicurata avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t, c. nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. Nelle ipotesi di cui ai punti a. e b. l’Impresa non limiterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l’inoperatività dell’assicurazione. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso. Nell’ipotesi di cui al punto c. e solo qualora il proprietario sia persona diversa dal conducente, l’Impresa non limiterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l’inoperatività dell’assicurazione. Clausola 95 - Risarcimento del danno all’autovettura in forma specifica In presenza di sinistro che comporti un danno all’autovettura, per il quale: • sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente; R.C. AUTO SICUREZZA b. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; ASSISTENZA a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore; INCENDIO L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, limiterà il diritto di rivalsa che le compete ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di euro 516,00, per quanto previsto dallo stesso articolo nelle seguenti ipotesi: FURTO Clausola 88 - Limitazione della rivalsa INFORMAZIONI si trovi un conducente che ha conseguito la patente di guida di categoria B da meno di un anno, l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera a) dello stesso articolo, ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di euro 516,00. POLIZZA 43 di 156 POLIZZA 44 di 156 • non risulti alcuna responsabilità dell’Assicurato; • detto danno non superi l’80 % del valore commerciale dell’autovettura INCENDIO ASSISTENZA Il relativo risarcimento del danno sarà effettuato in forma specifica. Sul premio R. C. Auto viene applicato lo sconto previsto dalla Tariffa in vigore e lo stesso viene indicato in polizza. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO al momento del sinistro. In assenza anche di una sola delle suindicate condizioni, il risarcimento del danno all’autovettura avverrà secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente. Fermo quanto previsto con riguardo alla denuncia di sinistro ed alla richiesta di risarcimento, la riparazione dell’autovettura dovrà essere effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate che saranno comunicate all’Assicurato contattando l’Agenzia indicata in polizza o il Numero Verde Generali 800.880.880 e che sono altresì elencate sul sito internet www.generali.it. In caso di accertamento di concorso di colpa o di responsabilità esclusiva dell’Assicurato successivamente alla consegna dell’autovettura alla carrozzeria convenzionata per la riparazione, l’Assicurato corrisponderà direttamente alla carrozzeria la parte dei costi di riparazione dell’autovettura che sarà a suo carico in relazione al suo grado di responsabilità ovvero rimborserà detta parte all’Impresa ove quest’ultima abbia già pagato integralmente la carrozzeria. Qualora l’autovettura non sia consegnata per la riparazione ad una delle carrozzerie convenzionate entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, non si darà corso al risarcimento del danno in forma specifica ma secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente e l’Impresa avrà diritto ad esigere il pagamento di un importo pari allo sconto del premio praticato. Condizioni speciali FURTO (operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza) FORME TARIFFARIE INFORMAZIONI Clausola BM - Nuova Bonus Malus Oggetto della clausola La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito. 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Tabella dei coefficienti di premio La presente assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 33 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata. R.C. AUTO • SICUREZZA Periodi di osservazione Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione: POLIZZA 45 di 156 INCENDIO 0,500 0,500 0,500 0,500 0,514 0,528 0,541 0,558 0,574 0,590 0,606 0,623 0,637 0,658 0,676 0,695 0,715 0,734 0,755 0,776 0,798 0,820 0,876 0,936 1,000 1,147 1,316 1,510 1,732 1,988 2,280 2,616 3,000 FURTO Coefficiente di classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 INFORMAZIONI Classe di merito ASSISTENZA Tabella dei coefficienti di premio INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto All’atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa dell’Impresa messa a disposizione presso i punti vendita. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO POLIZZA 46 di 156 Evoluzione della classe di merito al rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l’Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. L’applicazione del malus deve avvenire solo qualora sia stata accertata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali sia stata accertata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia inferiore al 51%, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della Tabella delle regole evolutive. Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri “penalizzanti” nell’attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto; per sinistri “penalizzanti” si intendono sinistri pagati, sinistri pagati con Responsabilità Principale, sinistri pagati con Responsabilità Paritaria qualora le percentuali di Responsabilità Paritaria “cumulate” siano pari ad almeno il 51%, sinistri riservati a persona. POLIZZA 47 di 156 Tabella delle regole evolutive Attestazione dello stato del rischio completa (5 annualità + l’anno corrente) con 0 o 1 SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4 6 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 1 sinistro 2 sinistri o più 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri o più Classe di assegnazione 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 SICUREZZA 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Classe di merito 0 sinistri ASSISTENZA 1 sinistro SI INCENDIO 0 sinistri NO FURTO Numero sinistri “penalizzanti” nell’ultimo periodo di osservazione SI / NO (Indifferente) INFORMAZIONI Ulteriori sinistri penalizzanti nelle ultime 3 annualità riportate sull’attestazione dello stato del rischio (ultime 2 annualità complete + l’anno corrente) rispetto a quelli eventualmente registrati nell’ultimo periodo di osservazione R.C. AUTO sinistro penalizzante FURTO INCENDIO ASSISTENZA Riapertura di un sinistro Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO POLIZZA 48 di 156 Rimborso di un sinistro È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella offrendo a Consap (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o all’ Impresa (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato. Sostituzione del contratto Nel caso di sostituzione del contratto, fermi l’autovettura assicurata, il proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento della classe di merito maturata. Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, consegna in conto vendita, furto dell’autovettura assicurata e di sua sostituzione con altra autovettura da parte dello stesso proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) o del coniuge in regime di comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito maturata e con eventuale conguaglio del premio. INFORMAZIONI Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari a uno solo di essi. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti. 49 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO R.C. AUTO POLIZZA 50 di 156 Sicurezza al volante I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Oggetto dell’Assicurazione, delimitazioni e norme che regolano il contratto Kasko Infortuni del Conducente e Protezione Legale. ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 51 di 156 POLIZZA 52 di 156 SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO) CONDIZIONI GENERALI INCENDIO Clausola 33 - Garanzia Kasko Basic Comprehensive Art. 1 - Oggetto L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di: Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO La garanzia Kasko è operante a condizione che il relativo codice (33, 62 o 68) sia espressamente richiamato in polizza con l’indicazione del valore assicurato dell’autovettura nell’apposito riquadro. • collisione contro veicoli a motore identificati verificatisi durante la circolazione. Art. 2 - Esclusioni L’Impresa non indennizza l’Assicurato per: a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore; b) i danni avvenuti in conseguenza di: • atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; • tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi; • trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti; • eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, con- FURTO trollato o meno - di energia nucleare o di radioattività; c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata, nonché dei trasportati; INFORMAZIONI sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti d) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura; f) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; g) i danni conseguenti a furto o rapina; R.C. AUTO e) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano; POLIZZA 53 di 156 i) i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; SICUREZZA h) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; • collisione; • urto; • ribaltamento; • uscita di strada; verificatisi durante la circolazione. Art. 2 - Esclusioni L’Impresa non indennizza l’Assicurato per: a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore; INCENDIO Art. 1 - Oggetto L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di: FURTO Clausola 62 - Garanzia Kasko Comprehensive INFORMAZIONI m) i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. ASSISTENZA l) i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce; POLIZZA 54 di 156 b) i danni avvenuti in conseguenza di: • atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; • tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi; FURTO INCENDIO smottamenti; • eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO • trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata, nonché dei trasportati; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti d) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura; e) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano; f) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; g) i danni conseguenti a furto o rapina; h) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; i) i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; l) i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce; INFORMAZIONI m) i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Art. 1 - Oggetto L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di: • • • collisione; urto; ribaltamento; • uscita di strada; R.C. AUTO Clausola 68 - Garanzia Kasko Full Comprehensive POLIZZA 55 di 156 • • • • • • • tumulti popolari; atti di terrorismo; scioperi; sommosse; atti di vandalismo; sabotaggio; atti comunque dolosi. ASSISTENZA L’assicurazione è altresì estesa, sempre nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, anche ai danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di eventi socio politici quali: SICUREZZA verificatisi durante la circolazione. trombe d’aria; uragani; alluvioni; inondazioni; grandine; frane e smottamenti; qualora tali eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti assicurati o meno presenti nello stesso momento nella zona circostante all’autovettura assicurata. FURTO • • • • • • INCENDIO Eventi naturali quali: a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore; INFORMAZIONI Art. 2 - Esclusioni L’Impresa non indennizza l’Assicurato per: POLIZZA 56 di 156 b) i danni avvenuti in conseguenza di: • atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; • eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, con- R.C. AUTO trollato o meno - di energia nucleare o di radioattività; c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata, nonché dei trasportati; Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti d) i danni da allagamento determinati esclusivamente da precipitazioni atmosferiche; e) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura; f) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano; g) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; FURTO INCENDIO h) i danni conseguenti a furto o rapina; i) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; l) i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; m) i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce; INFORMAZIONI n) i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Condizioni Generali di Assicurazione comuni per la Sezione Guasti accidentali (Kasko) POLIZZA 57 di 156 Tabella dei coefficienti di premio Classe di merito Coefficienti di premio B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,521 0,543 0,568 0,595 0,618 0,640 0,672 0,706 0,743 0,778 0,815 0,875 0,920 0,940 0,960 0,980 1,000 1,330 1,580 1,930 2,400 3,000 R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Tabella dei coefficienti di premio La presente assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe B0 alla classe 23 secondo la Tabella dei coefficienti di premio di seguito riportata. INCENDIO Periodi di osservazione Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. FURTO La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito. INFORMAZIONI Descrizione garanzia Art. 3 - Bonus Malus POLIZZA 58 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto All’atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa Kasko Comprehensive dell’Impresa a disposizione presso i punti di vendita. Evoluzione della classe di merito al rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l’Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per l’indennizzo, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. In mancanza di indennizzo, anche parziale, di danni il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di indennizzo, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della Tabella delle regole evolutive di seguito riportata. Tabella delle regole evolutive Classe di merito B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Classe di assegnazione 0 sinistri B0 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 sinistro B8 B9 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 23 23 2 sinistri 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 3 sinistri 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 16 16 16 17 18 19 19 20 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 o più sinistri 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 20 20 21 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, consegna in conto vendita, furto dell’autovettura assicurata e di sua sostituzione con altra autovettura da parte dello stesso proprietario (locatario in caso di contratto di leasing) o del coniuge in regime di comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito maturata e con eventuale conguaglio del premio. Nel caso l’autovettura rubata venga successivamente ritrovata e il proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) o il coniuge in regime di comunione dei beni si sia già avvalso della facoltà prevista al comma precedente, alla scadenza del contratto in corso per questa autovettura verrà stipulato un nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato alla classe di merito prevista per i veicoli di prima immatricolazione. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Sostituzione del contratto Nel caso di sostituzione del contratto, fermi il proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing e l’autovettura assicurata, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento della classe di merito maturata. INCENDIO Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato. FURTO Rimborso di un sinistro È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella, offrendo all’Impresa il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. INFORMAZIONI Riapertura di un sinistro Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. POLIZZA 59 di 156 POLIZZA 60 di 156 Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari a uno solo di essi. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti. Dichiarazioni inesatte e reticenze Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Art. 5 - Estensione territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa. Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 7 - Valore assicurato L’autovettura si intende Assicurata, per il valore indicato in Polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino dell’autovettura assicurata. Nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, si intendono assicurati anche i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sull’autovettura che non siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura. R.C. AUTO SICUREZZA Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. ASSISTENZA L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. INCENDIO previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. POLIZZA 61 di 156 L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente dell’autovettura, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato. FURTO Art. 8 - Rinuncia al diritto di surroga I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni. INFORMAZIONI Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri POLIZZA 62 di 156 Per i danni conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, se compresi in garanzia, il termine di cui al comma precedente è ridotto a ventiquattro ore. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Art. 10 - Riparazioni Sostituzioni in natura delle cose danneggiate Gestione sinistro ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO Inoltre dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente, con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’autovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Art. 11 - Determinazione dell’ammontare del danno Perdita totale In caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assicurata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro, al netto dell’eventuale valore residuo. R.C. AUTO Se, al momento del sinistro, non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché “apparecchi audiofonovisivi”. SICUREZZA Danni parziali In caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale dell’autovettura assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. POLIZZA 63 di 156 La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. INCENDIO Art. 12 - Liquidazione dei danni FURTO Assicurazione parziale (Regola Proporzionale) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro. ASSISTENZA Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni. a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; INFORMAZIONI I periti devono: POLIZZA 64 di 156 b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del danno liquidabile. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. Gestione sinistro ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 13 - Franchigia o scoperto In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso. La franchigia verrà raddoppiata per danni avvenuti nei Paesi esteri non appartenenti allo Spazio Economico Europeo di cui al precedente art. 5. Verrà altresì raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza. In caso di sinistro ai cristalli indennizzabile ai sensi delle condizioni generali di assicurazione, si applicherà l’eventuale franchigia o lo scoperto indicati in Polizza con il limite di euro 154,00. Inoltre, in tale caso, qualora l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato per la riparazione e sostituzione dei cristalli convenzionato con l’Impresa, l’eventuale franchigia o lo scoperto indicati in Polizza non verranno applicati. Art. 14 - Prosecuzione del rapporto assicurativo Rinnovo del contratto L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto. Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto. Obbligo di disdetta Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”, le Parti sono tenute ad inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui: • le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, non POLIZZA R.C. AUTO In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. SICUREZZA Qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può non manifestare la propria volontà di accettare o non accettare il nuovo premio. ASSISTENZA Dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. FURTO In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno di scadenza. INCENDIO superiori al tasso programmato di inflazione. INFORMAZIONI Gestione amministrativa 65 di 156 POLIZZA 66 di 156 SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Dell’autovettura CONDIZIONI GENERALI INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida dell’autovettura assicurata ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia. Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO La garanzia Infortuni del Conducente è operante a condizione che il relativo codice (IB, IC, IT) sia espressamente richiamato in Polizza. L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso. Qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza previsti dalla legge, l’indennizzo dovuto a termini di polizza viene ridotto del 30%. Sono esclusi dall’assicurazione: a. gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; b. gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; c. gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni; d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; e. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra. Premesso che, qualora l’Impresa fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. R.C. AUTO Art. 2 - Situazioni di aggravamento di rischio POLIZZA 67 di 156 Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. ASSISTENZA Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. INCENDIO Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia FURTO L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa. INFORMAZIONI L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. SICUREZZA Art. 3 - Estensione territoriale POLIZZA 68 di 156 Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 5 - Rinuncia all’azione di surroga INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Art. 6 - Prestazioni Le seguenti prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole sono richiamate in Polizza. Conducente dell’autovettura (Clausola IB) - Infortuni Basic L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate: Gestione sinistro ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. Invalidità Permanente Totale (oltre il 60% di invalidità) Rimborso spese di riabilitazione euro 40.000,00 euro 3.000,00 Conducente dell’autovettura (Clausola IC) - Infortuni Confort L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate: Morte Invalidità Permanente Rimborso Spese di cura Rendita vitalizia annua per invalidità grave euro 50.000,00 euro 50.000,00 euro 5.000,00 euro 5.000,00 Conducente dell’autovettura (Clausola IT) - Infortuni Top L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate: Morte Invalidità Permanente Rimborso Spese di cura Rendita vitalizia annua per invalidità grave Art. 7 - Invalidità permanente euro 75.000,00 euro 75.000,00 euro 5.000,00 euro 5.000,00 In caso di invalidità permanente, verificatasi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come in vigore al 24/7/2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. R.C. AUTO SICUREZZA In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l’Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. ASSISTENZA La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%. INCENDIO La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. POLIZZA 69 di 156 In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, l’Impresa liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia. Nel caso inoltre in cui l’invalidità permanente sia comunque di grado INFORMAZIONI Se operanti le Clausole IC e IT L’indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all’art. 6 la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%). FURTO Calcolo dell’indennizzo POLIZZA 70 di 156 superiore al 15% della totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. R.C. AUTO Se operante la Clausola IB L’Impresa liquida l’indennizzo solo se l’invalidità accertata secondo i criteri di cui sopra è di grado superiore al 60%. Pertanto, se l’invalidità è di grado inferiore o pari al 60% della totale, l’Impresa non liquida alcun indennizzo; se l’invalidità è di grado superiore al 60%, l’Impresa liquida l’intera somma assicurata indicata all’art. 6. Gestione sinistro ASSISTENZA SICUREZZA Art. 8 - Morte (operante solo per le Clausole IC, IT) Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli aventi diritto. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennizzo pagato e quello Assicurato per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Art. 9 - Rimborso spese di cura In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l’Impresa assicura, fino a concorrenza della somma indicata all’art. 6, il rimborso delle spese sostenute: INCENDIO 1. Durante il ricovero, per • onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; • diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento; • rette di degenza; • assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, INFORMAZIONI FURTO medicinali, esami ed accertamenti diagnostici; • tickets relativi alle prestazioni precedenti. Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, l’Impresa corrisponderà un’indennità sostitutiva del rimborso di euro 30,00 per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per annualità assicurativa; 2. Dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all’infortunio e prescritti dal medico curante, per: • esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche POLIZZA 71 di 156 4. Per protesi ortopediche: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall’infortunio nonché per le spese sostenute per l’acquisto o il noleggio (per il periodo massimo di un anno) di carrozzelle ortopediche; 5. Per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate entro 2 anni dall’infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall’infortunio stesso. L’Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate. Art. 10 - Rendita vitalizia per invalidità grave (operante solo per le clausole IC, IT) Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza deriva all’Assicurato un’invalidità permanente di grado non inferiore al 66%, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, oltre a quant’altro dovuto ai sensi della presente Sezione, la somma necessaria per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita in forma di rendita vitalizia immediata con l’Impresa alle condizioni in vigore al momento della richiesta. Detta somma sarà pari al premio necessario per avere diritto ad una rendita il cui importo iniziale annuo risulti uguale a euro 5.000,00. SICUREZZA 3. Per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo; ASSISTENZA compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero. Qualora l’infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell’infortunio stesso; in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di euro 100,00; INCENDIO • cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), FURTO cessivi al primo ricovero; INFORMAZIONI • trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni suc- R.C. AUTO ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero; POLIZZA a. rimborso delle spese sostenute a seguito dell’infortunio per l’onorario del medico specialista per una visita diagnostica o di controllo ed accertamenti diagnostici (escluse analisi di laboratorio), fino a concorrenza della somma di euro 500,00; tale somma va considerata quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per Assicurato. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a 3 giorni, la Società mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni: Gestione sinistro ASSISTENZA SICUREZZA Art. 11 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero R.C. AUTO 72 di 156 Il rimborso viene effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25% . Qualora l’Assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, la Società riconoscerà il rimborso integrale delle spese a tale titolo sostenute senza applicazione dello scoperto sopra indicato. 1. Riabilitazione post ricovero In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a 5 giorni, la Società mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni: a. rimborso fino a concorrenza di euro 2.500,00 delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, purché prescritti dal medico curante ed effettuati da personale abilitato. 2. Ricovero in centri riabilitativi specializzati In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a 10 giorni, la Società mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni: a. rimborso fino a concorrenza di euro 10.000,00 delle seguenti spese sostenute durante il ricovero in istituti di cura specializzati nella riabilitazione, in Italia o all’estero: rette di degenza; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti diagnostici; quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti; trasporto dell’Assicurato in istituto di cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Art. 13 - Criteri di indennizzabilità L’Impresa liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Art. 14 - Controversie - Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 12, le parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all’Impresa. INCENDIO Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta. FURTO La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. INFORMAZIONI Art. 12 - Denuncia dell’infortunio POLIZZA 73 di 156 POLIZZA 74 di 156 Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. INFORMAZIONI Gestione sinistro Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 15 - Esonero denuncia altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l’Impresa stessa o con altri Assicuratori; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno. Art. 16 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura Gestione amministrativa FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona. L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio. Art. 17 - Prosecuzione del rapporto assicurativo Rinnovo del contratto L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto. superiori al tasso programmato di inflazione. In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno di scadenza. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA • le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, non INCENDIO Obbligo di disdetta Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”, le Parti sono tenute ad inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui: FURTO In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto. INFORMAZIONI Dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può non manifestare la propria volontà di accettare o non accettare il nuovo premio. POLIZZA 75 di 156 POLIZZA 76 di 156 SEZIONE PROTEZIONE LEGALE CONDIZIONI GENERALI La garanzia Protezione Legale è operante a condizione che il relativo codice (27) sia espressamente richiamato in Polizza. R.C. AUTO Art. 1 - Garanzie prestate L’Impresa, alle condizioni della presente Sezione, conseguentemente al verificarsi di un sinistro derivante dalla circolazione dell’autovettura indicata in Polizza che abbia dato luogo alle vertenze di cui al successivo art. 2, tiene indenne l’Assicurato relativamente alle seguenti voci: • onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato a nor- INCENDIO Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA ma dell’art. 8; • onorari e competenze del perito incaricato dall’Assicurato a norma dell’art. 8 e del perito d’ufficio; • spese relative al processo penale che l’Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato; • spese legali e peritali che l’Assicurato, in caso di soccombenza ovvero a seguito di transazione autorizzata dall’Impresa a norma dell’art. 8, sia tenuto a versare alla propria controparte; • spese relative ad investigazioni che si siano rese necessarie, svolte dall’Assicurato o da suoi incaricati nominati a norma dell’art. 8. Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione (ivi comprese le oblazioni) nonché gli oneri fiscali (quali bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere), nonché le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione dell’Impresa. Art. 2 - Vertenze assicurate Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri che abbiano originato: INFORMAZIONI FURTO a. controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente sostengano aver subito a causa dell’altrui fatto illecito; b. controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente avrebbero cagionato ad altre persone; c. controversie relative a danni che i trasportati nell’autovettura sostengano aver subito a causa dell’altrui fatto illecito; questa garanzia verrà attivata solo su richiesta del Titolare e previa rinuncia da parte del trasportato danneggiato a qualsiasi azione nei confronti del Conducente, del Titolare stesso o delle persone del cui operato questi sia tenuto a rispondere civilmente; d. imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico del Titolare e/o del Conducente; f. istanze di dissequestro dell’autovettura indicata in Polizza; g. istanze di revoca del provvedimento di sospensione della patente conseguente ad incidenti da circolazione i cui responsabili abbiano cagionato colposamente a terzi dei danni corporali. R.C. AUTO e. imputazioni a carico del Titolare e/o del Conducente, per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato; POLIZZA 77 di 156 L’assicurazione, oltre che nei casi previsti dall’art. 2 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione Responsabilità Civile, non è operante per i sinistri che abbiano originato controversie aventi ad oggetto ovvero derivanti da: a. delitti dolosi o preterintenzionali compiuti dall’Assicurato (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, lettera e); SICUREZZA Art. 3 - Esclusioni c. sabotaggio, atti di vandalismo nonché risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte; d. occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, atti di guerra o di terrorismo, scioperi, sommosse. ASSISTENZA b. rapporti contrattuali; non si considerano tali i rapporti derivanti dal trasporto nell’autovettura; Art. 4 - Massimale Le garanzie di cui alla presente Sezione sono operanti sino a concorrenza del massimale di euro 5.200,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi e denunciati all’Impresa. Art. 5 - Validità della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie determinate da eventi verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione R. C. Auto. FURTO Sono escluse le vertenze avverso l’Impresa. INCENDIO Sono escluse le vertenze tra persone a favore delle quali può operare la garanzia nonché tra quest’ultime e i rispettivi soci a responsabilità illimitata e dipendenti. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. INFORMAZIONI Art. 6 - Estensione territoriale POLIZZA 78 di 156 L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO In caso di sinistro, l’Assicurato deve inviarne denuncia scritta all’Impresa entro 3 giorni dall’insorgere della controversia; in ogni caso, il termine massimo per la presentazione della denuncia sarà di un anno dal giorno in cui il sinistro stesso si è verificato. Gestione sinistro ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro La denuncia deve contenere l’indicazione del numero della polizza e dell’Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l’esposizione precisa e veritiera del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. L’Assicurato, inoltre, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, entro 5 giorni dalla data della notifica. L’Assicurato è infine tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, in conformità alle norme fiscali vigenti. Art. 8 - Gestione del sinistro In seguito alla denuncia di sinistro, qualora l’Assicurato sia imputato in un procedimento penale, ovvero qualora vi sia conflitto d’ interessi tra Impresa ed Assicurato, quest’ultimo provvederà ad indicare il nominativo del legale di fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Impresa e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Negli altri casi, in seguito alla denuncia di sinistro, l’Impresa svolgerà un’attività idonea a realizzare la bonaria definizione della vertenza; qualora il tentativo non sortisca esito positivo e sempreché Impresa ed Assicurato concordino nel ritenere che la tutela degli interessi di quest’ultimo comporti il ricorso al procedimento giudiziario, l’Assicurato stesso provvederà ad indicare e a nominare il legale di fiducia con le modalità indicate al primo comma. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa relativamente all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. R.C. AUTO Fatta salva la nomina dei professionisti nei casi sopraindicati, l’Assicurato, una volta presentata all’Impresa la denuncia di sinistro, non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o addivenire alla definizione della vertenza senza il preventivo benestare dell’Impresa, che deve pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. SICUREZZA Nel solo caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l’Assicurato, nei termini e nei limiti suindicati, potrà avvalersi dell’ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all’Autorità giudiziaria estera competente. ASSISTENZA Le stesse disposizioni si applicano alla scelta di un consulente tecnico e di un investigatore privato. POLIZZA 79 di 156 Relativamente alle spese di resistenza all’azione dei danneggiati, la presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Sezione Responsabilità Civile ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, del Codice Civile. Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona. FURTO L’Impresa verserà all’Assicurato gli importi di cui all’art. 1 solo a vertenza definita, senza corrispondere alcun anticipo o acconto. INFORMAZIONI Art. 9 - Erogazione delle prestazioni INCENDIO Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. POLIZZA 80 di 156 L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio. FURTO INCENDIO Gestione amministrativa ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO Art. 11 - Prosecuzione del rapporto assicurativo Rinnovo del contratto L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto. Dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può non manifestare la propria volontà di accettare o non accettare il nuovo premio. In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto. Obbligo di disdetta Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”, le Parti sono tenute ad inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui: • le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, non superiori al tasso programmato di inflazione. INFORMAZIONI In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno di scadenza. 81 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 82 di 156 Assistenza in movimento I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Tutti i servizi pensati per assisterti in caso di necessità (es. impossibilità a proseguire il viaggio a seguito di guasto dell’autovettura). ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 83 di 156 POLIZZA 84 di 156 PERCHÉ L’ASSISTENZA? R.C. AUTO Offre a chiunque si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, efficace e umano, per risolvere il problema sul luogo e nel momento in cui nasce. Questa è la nostra idea di assistenza. Basta una telefonata per attivare subito uomini e mezzi. L’organizzazione di Europ Assistance è composta da: • una Struttura Organizzativa che funziona tutto l’anno, 24 ore su 24; • una rete di assistenza con 22.900 centri in Italia che garantiscono interventi tempestivi ed efficaci. SICUREZZA Tutto questo e altro ancora è l’Assistenza Auto di Generali Sei In Auto: scopriamola insieme. SEZIONE ASSISTENZA AUTO CONDIZIONI GENERALI INFORMAZIONI FURTO Descrizione garanzia INCENDIO ASSISTENZA Clausola 87 - Assistenza Auto Generali Confort L’assicurazione Assistenza Auto Generali Confort è operante a condizione che il relativo codice (87) sia espressamente richiamato in Polizza. Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza all’Assicurato nel caso cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate. 1. Soccorso Stradale Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare l’autovettura stessa al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, sostenendo il relativo costo, con il massimo di euro 300,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Qualora l’autovettura abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell’Assicurato le spese per il traino. L’Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un massimo di euro 300,00. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. 3. Recupero dell’autovettura fuori strada Qualora in caso di incidente da circolazione l’autovettura sia fuoriuscita dalla sede stradale e risulti danneggiata in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare l’autovettura danneggiata nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. R.C. AUTO SICUREZZA Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare l’autovettura, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione (punto 1). ASSISTENZA 2. Depannage - Officina Mobile in Italia Qualora a seguito di guasto, l’autovettura risulti danneggiata in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. INCENDIO Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero dell’autovettura (salvo quanto previsto dal successivo punto 3). POLIZZA 85 di 156 4. Auto in Sostituzione Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda INFORMAZIONI Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora l’autovettura abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). FURTO L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. ASSISTENZA Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 86 di 156 oltre 8 ore di manodopera, certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, un’autovettura di 1200 c.c. di cilindrata, per un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata. L’Impresa terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell’Assicurato: • le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc…) relative all’autovettura in sostituzione; • le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie relative all’autovettura in sostituzione; • le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato; • l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. Nel caso in cui i danni all’autovettura non ne impediscano l’utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l’officina i termini per la riparazione. La prestazione non è operante per: INFORMAZIONI FURTO INCENDIO • immobilizzo dell’autovettura dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. 5. Supporto nella compilazione del modello CAI Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24. Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia verificato ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. 6. Rientro dei passeggeri Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione che renda inutilizzabile l’autovettura per oltre 36 ore in Italia o per oltre 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto parziale o totale con ritrovamento dell’autovettura, la Struttura Organizzativa metterà gli 7. Viaggio per il recupero dell’autovettura Qualora, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al punto 15 (valida solo all’estero), l’autovettura sia rimasta immobilizzata in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, verrà messo a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero dell’autovettura riparata. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre l’autovettura al luogo di residenza o al domicilio dell’Assicurato stesso. L’Impresa terrà a proprio carico l’onorario dell’autista. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. 8. Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato sia ricoverato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un R.C. AUTO SICUREZZA Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso. ASSISTENZA Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. INCENDIO dal noleggiatore. FURTO • un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe; • oppure un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste INFORMAZIONI Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare al luogo di residenza in Italia, con copertura delle spese di viaggio, mettendo a disposizione: POLIZZA 87 di 156 biglietto ferroviario di prima classe o d’aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 88 di 156 La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo. Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di euro 160,00 complessive. Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate. 9. Trasporto in autoambulanza Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il mezzo. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Tale garanzia è operante fino a concorrenza di euro 120,00 per sinistro. 10. Autista a disposizione Qualora in seguito ad incidente da circolazione l’Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare l’autovettura oppure, limitatamente alla circolazione all’estero, l’Assicurato subisca il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento dell’autovettura stessa al domicilio dell’Assicurato. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. 11. Invio dei pezzi di ricambio Qualora in conseguenza di incendio, furto di parti dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’autovettura ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Resta a carico dell’Assicurato soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell’Impresa. R.C. AUTO 12. Spese d’albergo Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura sia sottratta o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 300,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro. POLIZZA 89 di 156 14. Rimpatrio sanitario Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: ASSISTENZA Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero. INCENDIO 13. Anticipo spese di prima necessità Qualora, in conseguenza di incendio, furto di parti dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, l’Assicurato non sia in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione dell’autovettura, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell’Assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito, fino ad un massimo di euro 260,00 complessive per sinistro. SICUREZZA Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate. • aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. INFORMAZIONI • aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; • autoambulanza senza limiti di percorso. FURTO Paesi Europei); INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 90 di 156 Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. 15. Rimpatrio dell’autovettura Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura resti immobilizzata e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento dell’autovettura in condizioni tali da non poter essere utilizzata, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto dell’autovettura dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell’Impresa. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale dell’autovettura dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. 16. Interprete a disposizione Qualora, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete. Tale garanzia opera per l’onorario dell’interprete fino ad un massimo complessivo di euro 520,00 per sinistro. Clausola 97 - Assistenza Auto Generali Top R.C. AUTO 18. Anticipo spese legali Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro 520,00 per sinistro. SICUREZZA 17. Anticipo della cauzione penale Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un massimo di euro 3.600,00 per sinistro. POLIZZA 91 di 156 2. Depannage - Officina Mobile in Italia Qualora, a seguito di guasto, l’autovettura risulti danneggiata in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. INCENDIO FURTO 1. Soccorso Stradale Qualora l’autovettura rimanga immobilizzata per guasto, incidente, incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino dell’autovettura dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro autorizzato Europ Assistance oppure all’officina meccanica convenzionata più vicina o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al punto indicato dall’Assicurato purchè entro 60 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo senza alcun limite di spesa. INFORMAZIONI Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza all’Assicurato nel caso cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate. ASSISTENZA L’assicurazione Assistenza Auto Generali Top è operante a condizione che il relativo codice (97) sia espressamente richiamato in Polizza. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 92 di 156 Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare l’autovettura, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione (punto 1). L’Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un massimo di euro 300,00. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. Invio di un tecnico per interventi di emergenza a.Foratura pneumatici Qualora in conseguenza di foratura di uno dei pneumatici dell’autovettura si renda necessaria la sostituzione della ruota danneggiata con quella di scorta montata nel veicolo, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di sostituzione. b.Montaggio catene per neve Qualora in conseguenza di una nevicata improvvisa si renda necessario l’uso di catene per neve presenti nell’autovettura, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di montaggio. c.Ripristino o sostituzione batteria elettrica Qualora in conseguenza dell’insufficiente carica della batteria elettrica installata nell’autovettura non sia possibile l’utilizzo dell’autovettura stessa, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stessa. In caso di sostituzione della batteria con la nuova, resta a carico dell’Assicurato il costo della nuova batteria elettrica. In tutti i casi sopracitati, qualora, durante l’intervento, il tecnico riscontrasse l’impossibilità a riparare l’autovettura, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Soccorso stradale”. 3. Recupero dell’autovettura fuori strada Qualora in caso di incidente da circolazione l’autovettura sia fuoriuscita dalla sede stradale e risulti danneggiata in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare l’autovettura danneggiata nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 1.200,00 per sinistro. R.C. AUTO In tutti i casi sopracitati, nel caso in cui la garanzia debba essere prestata all’estero o in Italia in autostrada, specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa. SICUREZZA Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati durante l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. POLIZZA 93 di 156 L’assicurazione copre gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione di noleggio convenzionata più vicina o il pernottamento presso una struttura alberghiera. L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; sono coperti gli eventuali costi sostenuti dall’Assicurato di trasporto in taxi per il ritiro dell’autovettura riparata. INCENDIO Tale autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, sarà resa disponibile presso il luogo del fermo dell’autovettura e qualora le condizioni non lo consentano presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. FURTO 4. Auto in Sostituzione - Auto Sostitutiva 360° A seguito della prestazione “Soccorso Stradale” la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24 e a chilometraggio illimitato un’autovettura in sostituzione. INFORMAZIONI Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora l’autovettura abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). ASSISTENZA L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. L’autovettura sostitutiva verrà messa a disposizione per il periodo necessario alla riparazione e comunque per un massimo di 14 giorni consecutivi. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 94 di 156 Qualora la consegna avvenga nel luogo di fermo a seguito di incidente, l’autovettura verrà comunque messa a disposizione per almeno 3 giorni, mentre, in caso di guasto, per almeno 1 giorno. L’Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione. Sono esclusi dalla prestazione: • il rimborso delle spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc…) relative all’autovettura in sostituzione; • il rimborso delle spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie relative all’autovettura in sostituzione; • le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno ASSISTENZA • l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che INCENDIO essere versate direttamente dall’Assicurato; Nel caso in cui i danni all’autovettura non ne impediscano l’utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l’officina i termini per la riparazione. dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. Qualora la riparazione dell’autovettura avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte. La prestazione non è operante per: INFORMAZIONI FURTO • immobilizzo dell’autovettura dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. 5. Supporto nella compilazione del modello CAI Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24. • libretto di circolazione (originale); • foglio complementare / certificato di proprietà (originale); • targhe autovettura; (in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.) • codice fiscale (fotocopia); • documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA (fotocopia carta d’identità o equivalente); R.C. AUTO SICUREZZA L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna dell’autovettura, la seguente documentazione: ASSISTENZA 6. Demolizione dell’autovettura in Italia Qualora a seguito di incidente da circolazione l’autovettura abbia subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero dell’autovettura mediante carro attrezzi e la successiva demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. POLIZZA 95 di 156 La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione dell’autovettura entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico l’autovettura, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che l’autovettura sarà demolita in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. FURTO La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell’autovettura, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. INFORMAZIONI gna dell’autovettura, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia). INCENDIO • documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla conse- Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 96 di 156 La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito dell’autovettura rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia verificato ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. 7. Rientro dei passeggeri Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione che renda inutilizzabile l’autovettura per oltre 36 ore in Italia o per oltre 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto parziale o totale con ritrovamento dell’autovettura, la Struttura Organizzativa metterà gli Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare al luogo di residenza in Italia, con copertura delle spese di viaggio, mettendo a disposizione: • un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe; • oppure un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal FURTO INCENDIO ASSISTENZA noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso. 8. Viaggio per il recupero dell’autovettura Qualora, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al punto 16 (valida solo all’estero), l’autovettura sia rimasta immobilizzata in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, verrà messo a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero dell’autovettura riparata. INFORMAZIONI L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre l’autovettura al luogo di residenza o al domicilio dell’Assicurato stesso. L’Impresa terrà a proprio carico l’onorario dell’autista. La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo. Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di euro 160,00 complessive. R.C. AUTO 9. Viaggio di un familiare Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato sia ricoverato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d’aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. SICUREZZA Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. POLIZZA 97 di 156 10. Trasporto in autoambulanza Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il mezzo. ASSISTENZA Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate. FURTO 12. Invio dei pezzi di ricambio Qualora in conseguenza di incendio, furto di parti dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’autovettura ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. INFORMAZIONI 11. Autista a disposizione Qualora in seguito ad incidente da circolazione l’Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare l’autovettura oppure, limitatamente alla circolazione all’estero, l’Assicurato subisca il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento dell’autovettura stessa al domicilio dell’Assicurato. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali. INCENDIO Tale garanzia è operante fino a concorrenza di euro 120,00 per sinistro. FURTO INCENDIO ASSISTENZA Resta a carico dell’Assicurato soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell’Impresa. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 98 di 156 13. Spese d’albergo Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura sia sottratta o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 600,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro. Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate. 14. Anticipo spese di prima necessità Qualora, in conseguenza di incendio, furto di parti dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, l’Assicurato non sia in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione dell’autovettura, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell’Assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito, fino ad un massimo di euro 260,00 complessive per sinistro. Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero 15. Rimpatrio sanitario Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: • aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei); • aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; INFORMAZIONI • autoambulanza senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. 16. Rimpatrio dell’autovettura Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura resti immobilizzata e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento dell’autovettura in condizioni tali da non poter essere utilizzata, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto dell’autovettura dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell’Impresa. R.C. AUTO La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. SICUREZZA Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. ASSISTENZA L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. POLIZZA 99 di 156 17. Interprete a disposizione Qualora, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete. Tale garanzia opera per l’onorario dell’interprete fino ad un massimo complessivo di euro 520,00 per sinistro. FURTO L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. INFORMAZIONI Qualora il valore commerciale dell’autovettura dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. INCENDIO Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 100 di 156 18. Anticipo della cauzione penale Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un massimo di euro 3.600,00 per sinistro. 19. Anticipo spese legali Qualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro 520,00 per sinistro. Condizioni Generali di Assicurazione comuni per la Sezione Assistenza Auto POLIZZA 101 di 156 Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. SICUREZZA 2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa. ASSISTENZA 1. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra; INCENDIO Art. 2 - Estensione territoriale Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. FURTO Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Art. 4 - Limiti dell’assicurazione Le prestazioni non sono dovute per sinistri: a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; INFORMAZIONI Descrizione garanzia Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo. R.C. AUTO Art. 1 - Limite per anno assicurativo b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 102 di 156 c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; d. avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; e. determinati da dolo dell’Assicurato; f. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; g. determinati da suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato; ASSISTENZA h. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita ed imprevedibile. INCENDIO Art. 5 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate nella presente Sezione, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Gestione sinistro INFORMAZIONI FURTO Art. 6 - Anticipi Gli anticipi previsti dalle prestazioni di cui ai punti 9, 11 e 12 della clausola 97 sono concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e, qualora venga ritenuto necessario, purché l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque dev’essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell’anticipo. 2. nel caso in cui si trovi nell’impossibilità di telefonare, la richiesta potrà essere effettuata tramite telefax al numero 02.58477201 o telegramma a EUROPASSISTANCE SERVICE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; 3. i costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione. Nella richiesta l’Assicurato dovrà comunque indicare: • tipo di assistenza di cui necessita; • nome e cognome e numero di targa dell’autovettura assicurata; • il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza; • numero di polizza preceduto dalla sigla GEBA per la clausola 87, AINT per la clausola 97. Art. 8 - Colpa grave R.C. AUTO al Numero Verde 800.880.880 o al numero 02.58286701 (per le chiamate dall’estero) SICUREZZA 1. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi in una delle situazioni sopra descritte ed abbia necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della presente Sezione, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, ASSISTENZA Art. 7 - Modalità per la richiesta di assistenza POLIZZA 103 di 156 2. L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio. FURTO 1. Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona. Art. 10 - Prosecuzione del rapporto assicurativo Rinnovo del contratto L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza, mettendo a disposizione INFORMAZIONI Gestione amministrativa Art. 9 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura INCENDIO Verrà prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sopraindicate sono determinati da colpa grave dell’Assicurato. ASSISTENZA del Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto. Gestione amministrativa SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 104 di 156 Dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può non manifestare la propria volontà di accettare o non accettare il nuovo premio. In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto. Obbligo di disdetta Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”, le Parti sono tenute ad inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui: INFORMAZIONI FURTO INCENDIO • le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, non superiori al tasso programmato di inflazione. Nel caso in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno di scadenza. 105 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 106 di 156 Protezione Incendio I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Oggetto dell’Assicurazione Incendio, delimitazioni e norme che regolano il contratto ovvero tutte le informazioni utili in caso di incendio dell’autovettura. ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 107 di 156 POLIZZA 108 di 156 SEZIONE INCENDIO CONDIZIONI GENERALI FURTO INCENDIO Art. 1 - Oggetto Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO L’assicurazione Incendio è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza con l’indicazione del valore assicurato dell’autovettura nell’apposito riquadro. L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni materiali e diretti arrecati all’autovettura assicurata, sia fermo che in circolazione causati da Incendio qualunque ne sia la causa. Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio L’assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi di serie purchè stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino. L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso agli accessori che non siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purchè stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura. L’assicurazione è altresì estesa alla garanzia Ricorso Terzi: L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi (definiti ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione Responsabilità Civile), compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del veicolo dall’incendio dell’autovettura assicurata quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice, fino ad un massimo di euro 150.000,00. Art. 2 - Esclusioni INFORMAZIONI L’Impresa non indennizza l’Assicurato per: a. i danni avvenuti in conseguenza di: • atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; • tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi; POLIZZA 109 di 156 • trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, d. i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Dichiarazioni inesatte e reticenze Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. SICUREZZA ASSISTENZA c. i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; INCENDIO b. i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti; FURTO controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; INFORMAZIONI • eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, R.C. AUTO frane e smottamenti; INCENDIO ASSISTENZA Art. 4 - Estensione territoriale Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 110 di 156 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa. Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. FURTO Art. 6 - Valore assicurato Il valore assicurato indicato in Polizza si riferisce all’autovettura nonché alle attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui l’autovettura è destinata, agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino dell’autovettura assicurata. INFORMAZIONI Art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno Perdita totale In caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assicurata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro, al netto dell’eventuale valore residuo. POLIZZA R.C. AUTO SICUREZZA Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’autovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. ASSISTENZA Art. 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate INCENDIO Per i danni conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, se compresi in garanzia, il termine di tre giorni è ridotto a ventiquattro ore. Inoltre dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente, con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. FURTO La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni. INFORMAZIONI Gestione sinistro 111 di 156 INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA Gestione sinistro R.C. AUTO POLIZZA 112 di 156 Per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato. Danni parziali In caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale dell’autovettura assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi audiofonovisivi”. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni. Assicurazione parziale (regola proporzionale) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro. INFORMAZIONI FURTO Art. 10 - Liquidazione dei danni La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del danno liquidabile. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. R.C. AUTO a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; SICUREZZA I periti devono: POLIZZA 113 di 156 In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso. ASSISTENZA Art. 11 - Franchigia o scoperto INCENDIO Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona. Art. 13 - Prosecuzione del rapporto assicurativo Rinnovo del contratto L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto. FURTO L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio. INFORMAZIONI Gestione amministrativa Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Gestione amministrativa SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 114 di 156 Dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può non manifestare la propria volontà di accettare o non accettare il nuovo premio. In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto. Obbligo di disdetta Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”, le Parti sono tenute ad inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui: • le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, non superiori al tasso programmato di inflazione. In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno di scadenza. Art. 14 - Adeguamento del valore assicurato L’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dell’autovettura assicurata al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente messo a disposizione ai sensi del precedente art. 13. AVVERTENZA Si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’articolo 14 della presente Sezione, con il quale l’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dell’autovettura assicurata al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente messo a disposizione ai sensi dell’art. 13 della presente Sezione. 115 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 116 di 156 Protezione Furto I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Oggetto dell’Assicurazione Furto, delimitazioni e norme che regolano il contratto ovvero tutte le informazioni utili in caso di furto dell’autovettura. ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 117 di 156 POLIZZA 118 di 156 SEZIONE FURTO CONDIZIONI GENERALI INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Art. 1 - Oggetto Descrizione garanzia ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO L’assicurazione Furto è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza con l’indicazione del valore assicurato dell’autovettura nell’apposito riquadro. L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni materiali e diretti arrecati all’autovettura assicurata, sia fermo che in circolazione causati da: • furto (totale, parziale o tentato); • rapina. Estensioni sempre incluse nella garanzia Furto L’assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi di serie purchè stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino. L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso agli accessori che non siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purchè stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura. Per estendere l’assicurazione Furto agli “apparecchi audiofonovisivi” fatturati a parte con prezzo aggiuntivo, non costituenti dotazione di serie dell’autovettura, purchè stabilmente fissati sull’autovettura stessa a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato, deve essere espressamente richiamata in Polizza la Condizione Aggiuntiva “Estensione della garanzia furto agli apparecchi audiofonovisivi” (Clausola 20) riportata al termine della presente Sezione Furto. La Clausola 20 prevede altresì che l’assicurazione sia estesa al furto e all’incendio di impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con l’Impresa. L’assicurazione è altresì estesa alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto. In tal caso l’Impresa rimborsa - fino ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; • tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio; • trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti; • eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; b. i danni determinati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata; c. il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sull’autovettura assicurata. Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Dichiarazioni inesatte e reticenze Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura R.C. AUTO SICUREZZA • ASSISTENZA a. i danni avvenuti in conseguenza di: INCENDIO L’Impresa non indennizza l’Assicurato per: FURTO Art.2 - Esclusioni INFORMAZIONI un massimo di euro 150,00 per sinistro, previa presentazione di idonea documentazione e sempre che il ladro sia entrato nell’abitacolo - le spese sostenute dall’Assicurato per il lavaggio e la igienizzazione dell’autovettura in caso di furto parziale e in caso di furto totale purchè il ritrovamento dell’autovettura avvenga entro 60 giorni dal furto. POLIZZA 119 di 156 INCENDIO ASSISTENZA Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 120 di 156 o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Art. 4 - Estensione territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa. Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. INFORMAZIONI FURTO Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 6 - Valore assicurato Il valore assicurato indicato in Polizza si riferisce all’autovettura nonché alle attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui l’autovettura è destinata, agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino dell’autovettura assicurata. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana. Art. 9 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’autovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. R.C. AUTO SICUREZZA Dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente, con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. ASSISTENZA I sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni. INCENDIO Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri FURTO In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso. INFORMAZIONI Gestione sinistro Art. 7 - Franchigia o scoperto POLIZZA 121 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro, ovvero dalla data di ritrovamento dell’autovettura successiva al furto. Gestione sinistro R.C. AUTO POLIZZA 122 di 156 Art. 10 - Determinazione dell’ammontare del danno Perdita totale In caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assicurata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro. Per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato. Danni parziali In caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale dell’autovettura assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi audiofonovisivi”. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni. Assicurazione parziale (regola proporzionale) Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovettura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro. I periti devono: a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del danno liquidabile. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. R.C. AUTO SICUREZZA I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. ASSISTENZA La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. INCENDIO Art. 11 - Liquidazione dei danni POLIZZA 123 di 156 L’Impresa, sia in caso di furto parziale che di furto totale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, ha facoltà - in casi motivati e prima di pagare l’indennizzo - di richiedere il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale relativa al furto. INFORMAZIONI In caso di furto senza ritrovamento dell’autovettura il pagamento dell’indennizzo è subordinato all’invio da parte dell’Assicurato all’Impresa dell’annotazione della perdita di possesso e dell’estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). FURTO Art. 12 - Documentazione da presentare in caso di furto senza ritrovamento dell’autovettura assicurata INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA Art.13 - Recuperi L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero dell’autovettura rubata o di parti di esso, di informare subito l’Impresa. Gestione sinistro R.C. AUTO POLIZZA 124 di 156 Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso. In caso di recupero dell’autovettura dopo il pagamento del danno l’Assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere all’Impresa, la quale tratterrà il ricavato della vendita; se l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sofferto. Nel caso in cui l’Impresa rinunci a subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, l’Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente corrisposto. Art.14 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura Nel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona. L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto e procede all’eventuale conguaglio del premio. INFORMAZIONI FURTO Art.15 - Prosecuzione del rapporto assicurativo Rinnovo del contratto L’Impresa, in occasione della scadenza annuale del contratto, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente - almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto - le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto. Dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Obbligo di disdetta Fermo quanto previsto dal precedente punto “Rinnovo del contratto”, le Parti sono tenute ad inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto nell’ipotesi in cui: • le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, non superiori al tasso programmato di inflazione. Nel caso in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno di scadenza. Art.16 - Adeguamento del valore assicurato L’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dell’autovettura assicurata al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente messo a disposizione ai sensi del precedente art. 15. POLIZZA R.C. AUTO SICUREZZA Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui il Contraente manifesti la propria volontà di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto. ASSISTENZA In tal caso il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. INCENDIO Qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può non manifestare la propria volontà di accettare o non accettare il nuovo premio. FURTO AVVERTENZA Si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’articolo 16 della presente Sezione, con il quale l’Impresa si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dell’autovettura assicurata al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell’art. 15 della presente Sezione. INFORMAZIONI Gestione amministrativa 125 di 156 POLIZZA 126 di 156 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza) ASSISTENZA Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO Clausola 20 - Estensione della garanzia furto agli “apparecchi audiofonovisivi” Fermo quanto previsto dall’art. 1 “Oggetto” della Sezione Furto e cioè la possibilità di estendere l’assicurazione furto nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, agli accessori fatturati con prezzo aggiuntivo purchè stabilmente fissati sull’autovettura a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura, l’assicurazione è estesa al furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali: • • • • • • apparecchi radio; amplificatori; altoparlanti; radiotelefoni; lettori audio, magneto-ottici e digitali; televisori, registratori; ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati sull’autovettura assicurata. L’assicurazione è altresì estesa al furto e all’incendio di: INCENDIO • impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con l’Impresa. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione di una franchigia fissa pari a euro 154,00. INFORMAZIONI FURTO Clausola 21 - Eventi sociopolitici e atti vandalici L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto - i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura indicata in Polizza in conseguenza di eventi socio politici quali: • • • • • • • tumulti popolari; atti di terrorismo; scioperi; sommosse; atti di vandalismo; sabotaggio; atti comunque dolosi. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza per l’assicurazione Furto. R.C. AUTO Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata. L’Assicurato deve denunciare il fatto alle Autorità competenti, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dalle Autorità stesse, entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza. POLIZZA 127 di 156 Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti dell’autovettura assicurata in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione di una franchigia fissa pari a euro 154,00. Non si applica la franchigia se l’Assicurato si rivolge ad un centro specializzato sui cristalli convenzionato con l’Impresa. ASSISTENZA La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 775,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. INCENDIO L’Impresa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o la riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dell’autovettura assicurata, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale avvenuto durante la circolazione, fermo restando le esclusioni di cui all’art. 2 della Clausola 33 Garanzia Kasko Basic Comprehensive - Sezione Guasti Accidentali (Kasko). SICUREZZA Clausola 45 - Cristalli • frane e smottamenti; INFORMAZIONI L’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto - i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura indicata in Polizza in conseguenza di: • trombe d’aria; • uragani; • alluvioni; • inondazioni; • grandine; FURTO Clausola 61 - Eventi naturali INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA qualora gli effetti di tali eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti assicurati o meno presenti nello stesso momento nella zona circostante l’autovettura assicurata. Descrizione garanzia SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 128 di 156 Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata. Sono altresì esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche. L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicato in Polizza per l’assicurazione Furto. CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza) POLIZZA 129 di 156 R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA A parziale deroga dell’articolo “Determinazione dell’ammontare del danno” della Sezione Furto, per i sinistri verificatisi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura, con il limite del valore assicurato indicato in Polizza al momento della stipulazione del contratto. INCENDIO Clausola 92 - Valore a nuovo per i primi 24 mesi in caso di danni totali FURTO A deroga di quanto previsto dall’articolo relativo alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, l’indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite e/o riparate dell’autovettura assicurata. INFORMAZIONI Descrizione garanzia Clausola 48 - Applicazione del degrado in caso di danni parziali INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 130 di 156 Informazioni generali ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 131 di 156 I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO Articoli comuni a tutte le garanzie, riferimenti normativi, glossario. POLIZZA 132 di 156 ARTICOLI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Art. 1 - Foro competente SICUREZZA R.C. AUTO Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato. Art. 2 - Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente e dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa. Art. 3 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. RIFERIMENTI NORMATIVI INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Riferimenti normativi del Codice Civile Art. 1882 - Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Art. 1888 - Prova del contratto Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale. Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Art. 1898 - Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. INCENDIO Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. FURTO L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. INFORMAZIONI L’Assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. POLIZZA 133 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 134 di 156 Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. Art. 1901 - Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Art. 1907 - Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. Art. 1913 - Avviso all’Assicuratore in caso di sinistro L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 2054 - Circolazione di veicoli Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. R.C. AUTO SICUREZZA Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. ASSISTENZA Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. INCENDIO Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. POLIZZA 135 di 156 Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. INFORMAZIONI Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. FURTO Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 136 di 156 La comunicazione all’Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riAssicurato verso il riAssicuratore per il pagamento dell’indennità. Riferimenti normativi del Codice Penale Art. 624 - Furto Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. Art. 628 - Rapina Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098: 1. se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2. se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire; 3. se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis (1). (1) Comma così sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. Il numero 3 è stato successivamente aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. La multa è stata aumentata dall’art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. 3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all’esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625; 4. sopra opere destinate all’irrigazione; 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento. (1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del secondo comma di questo articolo nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d’ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata. Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Riferimenti normativi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.gs 7 settembre 2005, n. 209) R.C. AUTO 2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1); SICUREZZA 1. con violenza alla persona o con minaccia; ASSISTENZA La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso: INCENDIO Art. 635 - Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. POLIZZA 137 di 156 2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. INFORMAZIONI 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. FURTO Art. 122 - Veicoli a motore SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 138 di 156 3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334. 4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA Art. 139 - Danno biologico per lesioni di lieve entità 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a. a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; b. a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT. 6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3. R.C. AUTO SICUREZZA 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità. ASSISTENZA 3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. INCENDIO dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. POLIZZA 139 di 156 INFORMAZIONI 1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sulla quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. FURTO Art. 141 - Risarcimento del terzo trasportato INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 140 di 156 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sulla quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. 3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sulla quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150. Art. 142 - Diritto di surroga dell’Assicuratore sociale 1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare. 3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione. 4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. Art. 144 - Azione diretta del danneggiato 1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. 2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato alrisarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. 4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile. R.C. AUTO SICUREZZA 2. Quando il modello sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modello stesso. ASSISTENZA 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modello fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro. INCENDIO Art. 143 - Denuncia di sinistro POLIZZA 141 di 156 INFORMAZIONI 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148. FURTO Art. 145 - Proponibilità dell’azione di risarcimento R.C. AUTO POLIZZA 142 di 156 2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150. INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA Art. 148 - Procedura di risarcimento 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. 2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. 3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla 7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. 8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità tempi ed effetti di cui al comma 7. 9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile. 10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo. 11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA 6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. INCENDIO 5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. FURTO 4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. INFORMAZIONI persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi. POLIZZA 143 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 144 di 156 Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141. 3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. 5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA INCENDIO FURTO Art. 334 - Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del Contraente per l’importo del contributo. 3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. INFORMAZIONI Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a. i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b. il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c. le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d. i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e. i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto. 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. 3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese. POLIZZA 145 di 156 POLIZZA 146 di 156 GLOSSARIO INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO Aggravamento del rischio Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno. Alienazione Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà dell’autovettura (es. vendita, successione caso morte). Anno/annualità/annuo/annuale Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. Appropriazione indebita È il reato commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà. Aree aeroportuali Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari. Assicurato Nella Sezione Responsabilità Civile: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Nelle altre Sezioni: il soggetto il cui interesse è protetto con il contratto. Attestazione dello Stato del rischio Il documento che l’Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato. Atto terroristico (solo per la Sezione Infortuni del conducente dell’autovettura) Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Classe di merito “interna” È la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dall’Impresa. Classe di merito di conversione universale (CU) È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale. Codice (Codice delle Assicurazioni Private) Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Codice della Strada Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Colposo Il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha com- R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Circolazione Il movimento, la fermata e la sosta dell’autovettura su area pubblica o su area a questa equiparata. INCENDIO Certificato di assicurazione Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio. FURTO Carta Verde Il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell’autovettura assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull’intero territorio dello Spazio Economico Europeo. INFORMAZIONI Atto vandalico Il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento dell’autovettura per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale. POLIZZA 147 di 156 messo; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Condizioni Generali di Assicurazione Le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, integrate dalle condizioni aggiuntive e particolari. Consap La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it). Contraente La persona fisica o giuridica - anche diversa dall’Assicurato - che stipula il contratto. Contrassegno Il tagliando da esporre sul parabrezza e rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio. Contravvenzione La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda. Day Hospital La degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno. Delitto La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa. FURTO Denuncia Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall’Assicurato all’Impresa che attivi validamente il processo di liquidazione del danno. Degrado La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’autovettura danneggiata determinata anche in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro e il suo valore a nuovo. INFORMAZIONI INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 148 di 156 Disdetta Atto con cui il Contraente e/o l’Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto assicurativo. Fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043 del Codice Civile). Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Franchigia La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato e del Contraente per ogni sinistro. Furto La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale). Guasto (solo per la Sezione Assistenza Auto) Il danno subito dall’autovettura per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Impresa La Società Assicurazioni Generali S.p.A.. Incendio La combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Ebbrezza Superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche. INCENDIO D. P. R. 18 luglio 2006 n. 254 Il regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del Codice. FURTO Derubricazione del reato Il caso in cui l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale. INFORMAZIONI Doloso Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge. POLIZZA 149 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 150 di 156 Incidente (solo per la Sezione Assistenza Auto) Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni all’autovettura tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Invalidità permanente La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. Istituto di cura L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. Massimali L’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione. Mese/mensile/mensilità Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. Perdita totale La perdita si considera totale quando l’autovettura, in seguito a furto o rapina non è stata ritrovata nei 60 giorni successivi alla data di denuncia del sinistro alle Autorità competenti oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento della stessa entro 60 giorni da furto o dalla rapina, le spese per la riparazione dell’autovettura superano l’80% del valore stesso al momento del sinistro. Processo penale Procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata (comunicata) alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Proprietario dell’autovettura Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico). Quintale Una massa pari a 100 Kg; in ogni caso e per ogni effetto, prevale la misura espressa in Kg. Rapina È il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a se o altri un ingiusto profitto (art. 628 del codice Penale). R. C. Auto Responsabilità Civile Automobilistica. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Preterintenzionale Il fatto illecito che determina un evento dannoso più grave di quello voluto da chi lo ha commesso. INCENDIO Prestazioni Le assistenze prestate all’Assicurato: tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto dell’Impresa. FURTO Premio La somma di denaro dovuta dal Contraente all’Impresa quale corrispettivo dell’obbligazione da quest’ultimo assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge. INFORMAZIONI Polizza Il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l’Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte. POLIZZA 151 di 156 INFORMAZIONI FURTO INCENDIO ASSISTENZA SICUREZZA R.C. AUTO POLIZZA 152 di 156 Responsabilità paritaria Si ha quando la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. Responsabilità principale Si ha quando la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti. Ricovero La degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Risarcimento Diretto Procedura introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254) in base alla quale il danneggiato, non responsabile in tutto o in parte, si rivolge all’Impresa che assicura la propria autovettura per ottenere il risarcimento dei danni subiti; tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata. Risarcimento in forma specifica La riparazione dell’autovettura attraverso il Network delle carrozzerie convenzionate con l’Impresa. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Rivalsa/Azione di rivalsa Il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Scoperto Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico del Contraente e dell’Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza. Sentenza passata in giudicato Il provvedimento definitivo non più impugnabile o modificabile. Transazione L’accordo con il quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro. Trasportati (solo per la Sezione Protezione Legale) Le persone regolarmente trasportate nell’autovettura indicata nella Polizza. Valore commerciale Il valore attribuito all’autovettura dal corrente Mercato dell’usato. R.C. AUTO SICUREZZA ASSISTENZA Titolare (solo per la Sezione Protezione Legale) Il proprietario dell’autovettura indicata nella Polizza ovvero l’usufruttuario, qualora l’autovettura sia oggetto di usufrutto, l’acquirente, qualora l’autovettura sia oggetto di vendita con patto di riservato dominio, il locatario, qualora l’autovettura sia oggetto di un contratto di leasing. INCENDIO Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza Auto) La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, n. 8 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell’Impresa al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza Auto entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell’Impresa. FURTO Spazio Economico Europeo Lo Spazio Economico Europeo di cui all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea agli Stati appartenenti all’Associazione Europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300. INFORMAZIONI Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Nella Sezione Protezione Legale, il fatto o l’atto che, nella denuncia penale, nella domanda civilistica ovvero nel provvedimento amministrativo, si asserisce illecito. POLIZZA 153 di 156 www.generali.it Ultimo aggiornamento 01/12/2010 - Mod. 4 1500N - 176. - Ed. 12/10 - Servizio Commerciale-Marketing