Approvato il 27 settembre 2011 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA Facoltà di Medicina e Chirurgia CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO REGOLAMENTO DIDATTICO INDICE 1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 2 2. OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 2 3. AMMISSIONI AL CORSO DI LAUREA 3.1 Programmazione degli accessi 3.2 Crediti formativi 3 3 3 4. ORDINAMENTO DIDATTICO 4.1 Corsi di Insegnamento 4.2 Tipologia delle forme di insegnamento 4.2.1 Corso di Insegnamento 4.2.2 Seminario 4.2.3 Didattica Tutoriale 4.2.4 Attività didattiche a scelta dello studente 4.2.5 Attività formative professionalizzanti (tirocini) 4.2.6 Corso di Lingua inglese 4.2.7 Preparazione della Tesi di Laurea 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5. ORGANI DEL CORSO 5.1 Il Consiglio di Corso di Laurea (CCLTLB): 5.2. La Commissione Tecnico-Pedagogica (CTP) 7 7 7 6. ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI 6.1 Affidamenti didattici 6.2 I Docenti 7 7 8 7. Tutorato 7.1. Tutorato assicurato dai docenti 7.2. Il Tutore professionale 7.3. L’Assistente di tirocinio 9 9 9 9 8. Programmazione didattica 8.1. Curriculum 8.2 Obbligo di frequenza 8.3 Apprendimento autonomo 8.4. Accesso al Corso di Laurea 8.5. Sbarramenti 8.6. Propedeuticità 8.7 Verifica dell’apprendimento 8.8 Attività formative per la preparazione della prova finale 8.9 Prova Finale 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 9. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI PRESSO ALTRE SEDI O ALTRI CORSI DI STUDIO 9.1 Trasferimenti da Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di altre Università 9.2 Riconoscimento dei Crediti formativi universitari conseguiti presso altri Corsi di Laurea 9.3 Riconoscimento degli studi compiuti presso Università straniere 14 14 15 15 10. DECADENZA E TERMINE DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO 15 11. VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA E DELL’EFFICACIA DELLLA DIDATTICA 15 12. FORMAZIONE PEDAGOGICA DEL PERSONALE DOCENTE 16 13. SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 16 14. ENTRATA IN VIGORE 16 15. ALLEGATIi 16 1 Approvato il 27 settembre 2011 1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI Il presente Regolamento specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (CLTLB), secondo l’Ordinamento Didattico vigente (allegato A) e nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe di riferimento (Classe delle Lauree delle Professioni Sanitarie) e delle norme generali dei Corsi di Laurea contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo al quale si fa riferimento per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento. 2. OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE Il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (CLTLB) si articola in tre anni, per un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), ed è istituito all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. Il CLTLB si propone il conseguimento degli obiettivi formativi definiti nell’Ordinamento Didattico (allegato A), che è parte integrante del presente regolamento e di seguito definiti. I laureati “tecnici di laboratorio biomedico” nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale definito con decreto del Ministro della Sanità. I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico--disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio, coordinata da un coordinatore. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali attinenti alla figura professionale dell'area individuata dal decreto del Ministero della Sanità. In particolare, nell'ambito della professione sanitaria del tecnico di laboratorio biomedico. 2 Approvato il 27 settembre 2011 3. AMMISSIONI AL CORSO DI LAUREA 3.1 Programmazione degli accessi Possono essere ammessi al Corso di Laurea candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente. Il numero di Studenti ammessi al Corso di Laurea è programmato in base alla programmazione regionale ed alla disponibilità di Personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di laboratorio, coerentemente con le raccomandazioni dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (norme in materia di accesso ai corsi universitari). 3.2 Crediti formativi L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Il CdL prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio). Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno dello studente, comprensive: a) delle ore di lezione, almeno 6 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono dedicate allo studio individuale, anche assistito. b) delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori; c) delle ore di seminario; d) delle ore spese dallo Studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento Didattico, e) delle ore di studio individuale necessarie per completare la sua formazione; I crediti corrispondenti a ciascun Corso di insegnamento sono acquisiti dallo Studente con il superamento del relativo esame. 4. ORDINAMENTO DIDATTICO Il Consiglio di Corso ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, che prevede, per ogni Corso di Laurea, l'articolazione in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello Studente, finalizzate alla prova finale, e altre. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, costituiti dai Corsi ufficiali, ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti. L'ordinamento didattico del Corso di Laurea fa parte integrante del presente regolamento. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento (contenuto, denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il Consiglio di Corso propone al Consiglio di Facoltà le necessarie modifiche del Regolamento. 3 Approvato il 27 settembre 2011 4.1 Corsi di Insegnamento Il Consiglio di Corso: 1. definisce gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in corsi di insegnamento. I corsi di insegnamento sono organizzati in corsi definiti .moduli. Qualora nello stesso Corso siano affidati compiti didattici a più di un Docente, è prevista la nomina di un Coordinatore. Il Coordinatore è il docente universitario della Facoltà di fascia più elevata e di maggiore anzianità nel ruolo. Nel caso in cui al corso non afferisca alcun docente universitario interno, le funzioni di Coordinatore sono esercitate dal docente dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di grado più elevato e di maggiore anzianità nel ruolo. Nell’ipotesi in cui i precedenti criteri non siano applicabili il Consiglio di Corso di Laurea individuerà di volta in volta la figura del Coordinatore tra i docenti del corso integrato. Il Coordinatore di un Corso in accordo con il Consiglio di Corso di Laurea esercita le seguenti funzioni: - rappresenta per gli Studenti la figura di riferimento del Corso; - coordina la preparazione delle prove di esame; - presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione; - è responsabile nei confronti del Consiglio di Corso di Laurea della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso; 2. definisce il numero di esami che occorre sostenere per accedere all'esame di laurea. 4.2 Tipologia delle forme di insegnamento All'interno dei corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse forme di attività di insegnamento, come segue: 4.2.1 Corso di Insegnamento Si definisce "corso di insegnamento” un insieme di lezioni frontali (d'ora in poi "lezioni") la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, effettuata da un Professore o Ricercatore Universitario, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli Studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi. 4.2.2 Seminario Il "Seminario" è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della Lezione, ma è svolta in contemporanea da più Docenti, anche di ambiti disciplinari (o con competenze) diversi, e, come tale, viene annotata nel registro delle lezioni. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze. 4 Approvato il 27 settembre 2011 4.2.3 Didattica Tutoriale Le attività di Didattica Tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata ad un piccolo gruppo di Studenti; tale attività didattica è coordinata da un Docente-Tutore, il cui compito è quello di facilitare gli Studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori etc. Il Consiglio di Corso di Laurea nomina i Tutori all’inizio di ciascun anno accademico. 4.2.4 Attività didattiche a scelta dello studente Il Consiglio di Corso di Laurea organizza l'offerta di attività didattiche opzionali, realizzabili con lezioni ex-cathedra, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei", fra i quali lo Studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero complessivo di 6 CFU. Fra le attività a scelta dello studente si inseriscono anche internati elettivi svolti in laboratori di ricerca o in reparti clinici. Il Consiglio di Corso di Laurea definisce gli obiettivi formativi che le singole attività didattiche opzionali si prefiggono. Per ogni attività didattica opzionale istituita, il Consiglio di Corso di Laurea nomina un Responsabile al quale affida il compito di valutare, con modalità definite, l'impegno posto da parte dei singoli studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi definiti. La valutazione delle singole attività didattiche opzionali svolte dallo Studente è convertita in un unico voto, espresso in trentesimi. I crediti acquisiti nelle attività didattiche a scelta dello studente vengono comunicati, debitamente certificati, alla Segreteria Studenti. Del calendario delle attività didattiche opzionali viene data tempestiva comunicazione agli studenti. La didattica opzionale costituisce attività ufficiale dei Docenti e come tale viene annotata nel registro delle lezioni. 4.2.5 Attività formative professionalizzanti (tirocini) Durante i tre anni del Corso di Laurea lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità. A tale scopo lo studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture identificate dal Consiglio di Corso di Laurea e nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo di 60 CFU. Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale. L’attività didattica, pratica e di tirocinio è organizzata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta del Presidente. Il Coordinatore del tirocinio è, di norma, una figura professionale apicale di elevata qualificazione nel settore. In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità diretta di un tutore professionale. 5 Approvato il 27 settembre 2011 La competenza acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione, con modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea ed è espressa in trentesimi. Il voto finale dell’attività di tirocinio sarà certificato alla fine del tirocinio del terzo anno dal Coordinatore dell’attività didattica pratica di tirocinio il quale calcolerà la media aritmetica dei voti delle attività di tirocinio organizzate per aree omogenee, di norma di durata semestrale, espresse dai tutori delle singole aree omogenee. In conformità con la normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, sono strutture necessarie per le attività di tirocinio: Spedali Civili: tutti i laboratori afferenti al Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. Università: tutti i laboratori della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le sedi di tirocinio vengono individuate in coerenza con il progetto formativo predisposto, indicate nel documento annuale di programmazione didattica e approvate dal CCLTLB. Le sedi di tirocinio vengono individuate in considerazione dei seguenti indicatori: numero delle prestazioni sanitarie; tipologia di analisi eseguite; dotazione organica di personale tecnico; programmi di formazione continua del personale tecnico; adesione del personale al processo formativo degli studenti; strumenti per la pianificazione e attuazione degli accertamenti di laboratorio; attività di ricerca e produzione scientifica promosse. Il tirocinio professionale è un’attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata da apposito libretto firmato dal tutore. La competenza acquisita con l’attività di tirocinio è sottoposta a valutazione, con modalità stabilite dal CCLTLB, ed è espressa in trentesimi. 4.2.6 Corso di Lingua inglese Il Consiglio di Corso di Laurea predispone, in accordo con il Consiglio di Facoltà, nell’ambito dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea, un Corso di lingua inglese che consenta agli Studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario nei paesi anglofili. 4.2.7 Preparazione della Tesi di Laurea Lo Studente ha a disposizione 6 CFU da dedicare alla preparazione della Tesi di Laurea e della prova finale di esame. Il presente regolamento disciplina al punto 8.9 modalità di stesura e presentazione della tesi, nonché i criteri per la valutazione della stessa. 6 Approvato il 27 settembre 2011 5. ORGANI DEL CORSO 5.1 Il Consiglio di Corso di Laurea (CCLTLB): a) definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profili professionale del laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico applicandoli alle situazioni locali in modo da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche b) approva il curriculum degli studenti coerente con le proprie finalità, aggregando in corsi integrati gli insegnamenti necessari al conseguimento degli obiettivi specifici ed essenziali degli ambiti disciplinari propri della classe c) istituisce una Commissione Didattico Pedagogica 5.2. La Commissione Tecnico-Pedagogica (CTP) ll CLTLB può dotarsi di Commissioni, temporanee o permanenti. La loro tipologia (elaborazione del regolamento, programmazione del tirocinio, programmazione delle attività opzionali, elaborazione delle modalità di svolgimento dell’esame finale, monitoraggio della qualità dei processi formativi, formazione pedagogica dei docenti, ecc.), composizione e le modalità di nomina e di funzionamento sono definite dal CCLTLB, nel rispetto delle competenze del Consiglio di Facoltà. Il CCLTLB istituisce una Commissione Tecnico-Pedagogica. La Commissione Tecnico-Pedagogica (CTP), presieduta dal Presidente del CCLTLB che né coordina l’attività, è composta da docenti e studenti. Tra i docenti deve figurare preferenzialmente un rappresentante per ogni anno di corso. I rappresentanti degli studenti devono essere scelti tra gli eletti in CCL in modo da risultare rappresentativi di tutti gli anni di corso. La CTP permane in carica un triennio Le funzioni svolte dai componenti la Commissione Tecnico-Pedagogica sono riconosciute come compiti istituzionali e pertanto certificate dalle autorità accademiche come attività inerenti la didattica. Gli studenti sono esclusi dalle attività della CTP qualora siano discussi provvedimenti e posizioni individuali degli studenti stessi. 6. ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI 6.1 Affidamenti didattici Ai fini della programmazione didattica, il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea: 1. definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo professionale del Laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico, applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche; 2. approva, entro i termini stabiliti dalla Facoltà, il curriculum degli studi coerente con le proprie finalità, ottenuto aggregando in corsi integrati gli obiettivi formativi specifici ed essenziali derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe. 7 Approvato il 27 settembre 2011 Il Consiglio di Corso di Laurea designa annualmente una commissione composta da soli docenti universitari afferenti al Corso, presieduta dal Presidente del Corso, con il compito di valutare le domande relative agli avvisi di vacanza e bandi di selezione per l’affidamento degli insegnamenti a contratto del Corso di Laurea. Il Consiglio di Facoltà delibera l’affidamento delle supplenze e la stipulazione dei contratti su proposta della predetta Commissione. Il Consiglio di Corso di Laurea, esercita le seguenti funzioni: 1. identifica gli obiettivi formativi del “core curriculum" ed attribuisce loro crediti formativi in base all'impegno temporale complessivo richiesto agli studenti per il loro conseguimento; 2. aggrega gli obiettivi formativi nei corsi di insegnamento che risultano funzionali alle finalità formative del Corso di Laurea; 3. ratifica le afferenze ai Corsi di insegnamento dei Professori e dei Ricercatori, tenendo conto delle necessità didattiche del Corso di Laurea, delle appartenenze dei docenti ai settori scientificodisciplinari, delle loro propensioni e del carico didattico individuale; 4. pianifica con i Coordinatori e di concerto con i Docenti l'assegnazione ai Professori e ai Ricercatori dei compiti didattici specifici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun Corso, garantendo nello stesso tempo l'efficacia formativa e il rispetto delle competenze individuali; 5. individua con i Docenti le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei singoli obiettivi didattico - formativi; 6. organizza l'offerta di attività didattiche elettive e ne propone l'attivazione. Il Consiglio di Corso di Laurea, inoltre: • discute con i docenti la modalità di preparazione delle prove - formative e certificative di valutazione dell'apprendimento, coerentemente con gli obiettivi formativi prefissati; • organizza il monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche con la valutazione di qualità dei loro risultati, anche attraverso le valutazioni ufficialmente espresse dagli studenti; • promuove iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti; • organizza un servizio permanente di tutoraggio degli studenti, al fine di facilitarne la progressione negli studi. Le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di Corso di Laurea sono riconosciute come compiti istituzionali. 6.2 I Docenti Il CCLTLB propone la nomina dei docenti cui affidare la titolarità dei corsi di insegnamento, nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Facoltà e della legislazione vigente in tema di formazione universitaria delle professioni sanitarie. L’impegno didattico dei docenti, di norma svolto personalmente dal docente titolare del corso e senza sostituti, è comprensivo: delle ore di lezione e dell’eventuale didattica integrativa e tutoriale del corso di insegnamento di cui il docente è titolare, definito dal Documento annuale di programmazione didattica; del tempo settimanalmente messo a disposizione per il ricevimento degli studenti; della partecipazione alle Commissioni d’esame per la valutazione del profitto degli studenti, per le sessioni e gli appelli previsti dal calendario didattico dell’anno accademico; 8 Approvato il 27 settembre 2011 della partecipazioni alle attività del CCLTLB e di eventuali Commissioni didattiche delle quali il docente risulta membro. Il ricevimento degli studenti viene assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico. Il docente titolare del corso di insegnamento è responsabile della corretta applicazione delle procedure di verifica degli obblighi di frequenza dello studente ed è tenuto a documentare, negli appositi registri, l’attività didattica svolta. 7. TUTORATO 7.1. Tutorato assicurato dai docenti É compito istituzionale di tutti i docenti, per le proprie competenze, guidare il processo di formazione culturale e scientifica dello studente, secondo quanto previsto dal sistema di tutorato universitario. Il tutorato è un servizio finalizzato a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e, in particolare, capaci di utilizzare le conoscenze trasmesse, siano esse di natura metodologica, che interpretativa dei problemi. 7.2. Il Tutore professionale Il tutore professionale è nominato dal CCLTLB tra il personale appartenente al profilo professionale proprio del CLTLB e in possesso di adeguati requisiti professionali e didattici, nell’entità riferita al rapporto ottimale tutore professionale/studenti, definito anche dalle specifiche convenzioni (un tutore professionale a tempo pieno, operante - in relazione al progetto formativo - presso la sede formativa o presso le sedi di insegnamento). Il tutore professionale orienta e assiste gli studenti lungo tutto il periodo degli studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esperienze dei singoli. Sono compiti del tutore professionale: facilitare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo delle competenze professionali; predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le sedi di tirocinio condizioni favorevoli all’apprendimento, all’accoglienza e all’integrazione dello studente; valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica delle esperienze di tirocinio, stimolare l’autovalutazione e concorrere alla valutazione dello studente. 7.3. L’Assistente di tirocinio L’Assistente di tirocinio è nominato annualmente dal CCLTLB tra il personale appartenente al profilo professionale TLB e in possesso di adeguati requisiti professionali e didattici, nelle modalità e nell’entità riferita al rapporto ottimale assistente di tirocinio/studenti, definito anche dalle specifiche convenzioni. L’Assistente di tirocinio orienta e assiste gli studenti, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo per le attività di tirocinio. 9 Approvato il 27 settembre 2011 Contribuisce alla creazione di un contesto di tirocinio adeguato, che assicuri condizioni favorevoli all’apprendimento, all’accoglienza e all’integrazione dello studente. Sono compiti dell’assistente al tirocinio: il trasferimento delle competenze teorico pratiche del settore di appartenenza; l’affiancamento allo studente nella esecuzione pratica delle competenze trasferite; supporto nella individuazione e nella valutazione delle criticità connesse alle competenze pratiche trasferite. 8. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Le attività didattiche di tutti gli anni di corso hanno inizio, di norma, nella prima settimana di ottobre. 8.1. Curriculum Le attività formative individuate dall’ordinamento didattico (che prevede, per ogni Corso di Laurea, l'articolazione in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente, finalizzate alla prova finale, e altre) sono organizzate in corsi di insegnamento, che determinano gli esami che occorre sostenere per accedere alla prova finale. L’elenco dei Corsi di insegnamento, con i relativi esami, sono definiti nel Curriculum allegato al presente regolamento (allegato B), che precisa le articolazioni dell’insegnamento in corsi integrati, attività a scelta dello studente e attività formative professionalizzanti (tirocinio). I corsi integrati sono rappresentati dagli insegnamenti obbligatori previsti dal Curriculum. Possono essere costituiti da diversi insegnamenti, anche di differenti settori scientifico-disciplinari, per il conseguimento di un obiettivo formativo specifico comune. Essi possono avvalersi della didattica integrativa e tutoriale e di esercitazioni, a complemento delle lezioni. Il raggiungimento degli obiettivi formativi – che può essere verificato anche attraverso prove valutative in itinere – viene certificato dall’apposita commissione con il superamento del relativo esame. I corsi svolti nell’ambito delle attività formative a scelta dello studente possono comprendere lezioni, seminari, esercitazioni e/o tirocini. È fatto obbligo allo studente in posizione di fuori corso temporaneo o ripetente, al momento dell'iscrizione all'anno di corso successivo in posizione regolare, di uniformarsi all'offerta formativa vigente. Il CCLTLB individua attività formative integrative necessarie o percorsi formativi individuali a tale fine. 8.2 Obbligo di frequenza Lo studente è tenuto a frequentare il CLTLB almeno il 75% di ogni attività didattica prevista dal curriculum, comprese le attività formativa professionalizzanti (tirocinio). La frequenza alle lezioni viene verificata dal docente, quella ai tirocini dal tutore professionale sentiti gli assistenti di tirocinio, adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCLTLB. L’attestazione di frequenza alle lezioni viene apposta sul libretto dello studente da un docente del Corso Integrato, sulla base degli accertamenti effettuati. 10 Approvato il 27 settembre 2011 L’attestazione ai tirocini viene apposta sul libretto di tirocinio e firmata dal tutore professionale e dal responsabile del laboratorio. L’attestazione di frequenza alle attività didattiche di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza per ciascun corso integrato di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l’attestazione. 8.3 Apprendimento autonomo Il CLTLB garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, per dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato. Tale monte ore, ai sensi del D.M. 2 aprile 2001, istitutivo dei corsi di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, in considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie, non può essere superiore al trenta per cento dell’impegno orario complessivo previsto dal documento annuale di programmazione didattica. Le ore riservate all'apprendimento autonomo sono dedicate: all’utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal CLTLB per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissi. I sussidi didattici (testi, audiovisivi, programmi per computer, ecc.) sono collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da personale della Facoltà o del Corso; allo studio personale, per la preparazione degli esami. 8.4. Accesso al Corso di Laurea L’ammissione al CLTLB prevede l’accertamento sanitario, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l’idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di Tecnico di Laboratorio Biomedico. L’idoneità psicofisica all’attività professionale inerente il CLTLB viene certificata prima dell’inizio del tirocinio. 8.5. Sbarramenti Per l’ammissione alla prova finale del CLTLB, lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i crediti formativi universitari relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Curriculum. È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza e abbiano superato tutti gli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Curriculum per il relativo anno di corso. Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza ai corsi di insegnamento del proprio anno di iscrizione o che non abbia superato l’esame di tirocinio, viene iscritto con la qualifica di ripetente all’anno da cui proviene. 11 Approvato il 27 settembre 2011 Lo studente che non abbia superato tutti gli esami di profitto dei corsi integrati del proprio anno di corso, al momento dell’iscrizione all’anno accademico successivo, viene iscritto sotto condizione. Tale condizione perdura fino alla sessione straordinaria di febbraio, sessione in cui lo studente può sostenere solo due esami. Se in tale sessione non viene risolta positivamente la condizione a cui era sottoposto al momento dell’iscrizione, lo studente acquisisce la qualifica di studente fuori corso temporaneo, nella quale permane per tutto l’anno. È tuttavia consentito, agli studenti che abbiano frequentato e ottenuto la firma di frequenza, sostenere esami di profitto dei corsi integrati frequentati nel primo semestre, a partire dalla sessione estiva e dopo aver sostenuto con profitto tutti gli esami dell’anno precedente. L’iscrizione come ripetente, in caso di mancata attestazione della frequenza ai corsi di insegnamento, comporta l’obbligo di frequenza per i corsi di insegnamento per i quali non è stato assolto l’obbligo di frequenza. L’iscrizione come ripetente, in caso di mancata attestazione della frequenza o mancato superamento dell’esame di tirocinio, comporta la frequenza e la positiva valutazione delle esperienze di tirocinio previste per quell’anno di corso. 8.6. Propedeuticità Lo studente è ammesso a sostenere gli esami di profitto qualora abbia superato tutti gli esami dell’anno precedente previsti dal Curriculum. 8.7 Verifica dell’apprendimento Il numero e le tipologie delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti e le modalità di iscrizione alle stesse sono indicate nel Documento annuale di programmazione didattica. Il numero complessivo degli esami non può essere superare a 30 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificate. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono intese a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Possono altresì rilevare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti. In questo caso, le valutazioni riportate nelle verifiche in itinere rappresentano una percentuale del voto dell’esame finale. Le valutazioni conseguite nell’ambito delle verifiche in itinere non sono valide negli anni accademici successivi a quello del loro conseguimento e, dunque, perdono validità al termine della sessione straordinaria di febbraio. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati, denominati sessioni d’esame. Ai sensi del Regolamento Didattico d’Ateneo, le date delle prove d’esame, una volta rese pubbliche, non possono essere anticipate. Le date e l'orario degli esami devono essere resi pubblici con sufficiente anticipo, di norma almeno 45 giorni prima dell'inizio della sessione relativa. Le sessioni d’esame non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività didattiche ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività. Le sessioni d’esame sono fissate: 12 Approvato il 27 settembre 2011 sessione di febbraio, almeno 2 appelli sessione di Pasqua, almeno 1 appello (prolungamento della sessione di Febbraio) sessione di Giugno-Luglio, almeno 2 appelli sessione di Settembre, almeno 2 appelli sessione di Natale, almeno 1 appello (prolungamento della sessione di Settembre) È prevista una sessione d’esame straordinaria, nel mese di febbraio. Nella sessione straordinaria di febbraio è consentito sostenere al massimo due esami. Per ogni sessione sono previsti due appelli d'esame, distanziati fra loro di almeno due settimane. È previsto un solo appello nei prolungamenti delle sessioni (Pasqua e Natale.) Per gli studenti fuori corsi temporaneo e per gli studenti lavoratori possono essere istituiti ulteriori appelli d’esame, durante i periodi di attività didattica. La composizione e il funzionamento delle commissioni d’esame sono regolamentati dal Regolamento Didattico di Ateneo. La Commissione di esame è costituita da almeno due docenti. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d’esame, il presidente della Commissione dispone la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame: prove orali tradizionali e/o prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi); prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze tecnico-professionali e delle capacità gestuali e relazionali). Gli studenti che non superano un esame non possono iscriversi per sostenere il medesimo esame in un altro appello della medesima sessione, fatta salva una diversa disposizione del Presidente della Commissione. 8.8 Attività formative per la preparazione della prova finale Lo studente ha a disposizione 6 CFU da dedicare alla preparazione della prova finale, che ha valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della professione laboratoristica e che prevede la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto. L’elaborato scritto si riferisce a un argomento di interesse laboratoristico, scelto dallo studente e svolto sotto la supervisione di un relatore indicato dal CCLTLB, secondo modalità e tempi prestabiliti. 13 Approvato il 27 settembre 2011 8.9 Prova Finale Lo prova finale, che ha valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della professione laboratoristica, prevede ai sensi della normativa vigente e dell’ordinamento didattico, la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto. Per l’ammissione alla prova finale del CLTLB, lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i 172 crediti formativi universitari relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti nei tre anni di corso dal Curriculum. La prova finale si svolge nelle due sessioni indicate per legge (art. 6, DM 2-4-2001 n°136), di norma nei mesi di ottobre/novembre e marzo/aprile. La prova finale prevede: a) l’elaborazione e presentazione di un elaborato scritto di pertinenza laboratoristica; b) una prova per la dimostrazione di competenze e abilità pratiche. A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri: • media voti conseguiti negli esami curriculari fino ad un massimo di punti 80 • valutazione del tirocinio fino ad un massimo di punti 30 • valutazione della prova pratica fino ad un massimo di punti 5 • punti attribuiti in sede di discussione della tesi fino ad un massimo di 5 il voto complessivo viene arrotondato per eccesso o per difetto il numero intero più vicino. La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguono un punteggio finale maggiore di 110. 9. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI PRESSO ALTRE SEDI O ALTRI CORSI DI STUDIO 9.1 Trasferimenti da Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di altre Università Le domande di trasferimento presentate da studenti provenienti da Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di altre Università sono accolti nel limite dei posti disponibili. Gli studi compiuti da studenti provenienti da Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di altre Università sono riconosciuti con delibera dal Consiglio di Facoltà, previa valutazione da parte della Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, la quale valuta la carriera di studio fino a quel momento seguita, riconosce i crediti utili e individua i conseguenti obblighi formativi. Dopo aver deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio di Facoltà dispone per l’iscrizione regolare dello studente a uno dei tre anni di corso, adottando le disposizioni stabilite dall’articolo 11 del presente regolamento. Lo studente trasferito da altra Università viene assegnato al CLTLB tenendo conto della sua richiesta e delle disponibilità di posti. 14 Approvato il 27 settembre 2011 9.2 Riconoscimento dei Crediti formativi universitari conseguiti presso altri Corsi di Laurea I crediti formativi universitari conseguiti da uno studente presso un altro Corso di Laurea della medesima Università o di altre Università, possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità espresso dalla Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari, previa valutazione degli obiettivi formativi e dei contenuti di uno o più insegnamenti compresi nell’ordinamento didattico del CLTLB. 9.3 Riconoscimento degli studi compiuti presso Università straniere Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Università di Paesi stranieri, il CCLTLB affida alla Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari l’incarico di esaminare il curriculum degli studi e i programmi degli esami superati nel Paese d’origine. 10. DECADENZA E TERMINE DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO Ai fini di evitare l’obsolescenza dei CFU acquisiti, non sono consentite più di tre ripetizioni di anni di corso nell’intero corso di studi, non è altresì consentita la sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a tre. Nelle condizioni di cui sopra, l’adeguamento del CFU sarà valutato dalla CTP sentiti i docenti interessati 11. VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA E DELL’EFFICACIA DELLLA DIDATTICA Il CLTLB è sottoposto con frequenza annuale a una valutazione riguardante: Organizzazione complessiva del Corso di studi: o carico di studio complessivo; o organizzazione degli insegnamenti. Organizzazione del singolo insegnamento: o orario dell’attività didattica; o disponibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni; o definizione delle modalità d’esame. Attività didattiche e studio: o capacità del docente di stimolare/motivare l’interesse verso la disciplina; o chiarezza del docente nell’esposizione degli argomenti; o proporzione tra carico di studio e crediti assegnati all’insegnamento; o adeguatezza del materiale didattico; o utilità ai fini dell’apprendimento delle attività didattiche integrative (esercitazioni, seminari, laboratori, ecc.). Infrastrutture: o adeguatezza delle aule e delle attrezzature didattiche. Interesse e soddisfazione. La valutazione dell’impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portato a conoscenza dei singoli Docenti. I risultati della valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della didattica vengono annualmente resi pubblici a tutti i Docenti e agli studenti. 15 Approvato il 27 settembre 2011 12. FORMAZIONE PEDAGOGICA DEL PERSONALE DOCENTE Il Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico organizza periodicamente, almeno una volta l’anno, iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell’impegno didattico dei docenti e per la valutazione dell’efficienza didattica del Corso di Laurea. Il CLTLB garantisce al proprio personale coinvolto la frequenza alle attività di formazione pedagogica a supporto delle funzioni di docente, tutore e assistente di tirocinio. 13. SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO Il CLTLB predispone un sito WEB, contenente tutte le informazioni utili agli studenti e al personale docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo. Nelle pagine WEB del Corso di Laurea, aggiornate prima dell’inizio di ogni anno accademico, devono essere comunque disponibili per la consultazione: l’ordinamento didattico; il curriculum; il documento annuale di programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i programmi dei Corsi corredati dell’indicazione dei libri di testo consigliati, il calendario per gli appelli di esame di ciascun Corso, il luogo e l’orario in cui i singoli docenti sono disponibili per ricevere gli studenti; eventuali sussidi didattici on line per l’autoapprendimento e l’autovalutazione. 14. ENTRATA IN VIGORE Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente regolamento Didattico entra in vigore dall’anno accademico 2011-2012. 15. ALLEGATII A. Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico B. Curriculum del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico Ultimo aggiornamento al CCdL del 21 settembre 2012 16