COMUNE DI MEDEA
I.M.U. 2012
IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
(in via SPERIMENTALE)
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
L’art.13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il
presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di
qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e
le pertinenze della stessa. In questa nuova eccezione
devono, quindi, essere ricondotti anche, ad esempio, i
terreni incolti.
FATTISPECIE IMPONIBILI

possesso degli
immobili
IMMOBILI SOGGETTI
 fabbricati
 aree fabbricabili
 terreni agricoli
SOGGETTI PASSIVI










proprietario
usufruttuario
usuario
titolare diritto abitazione (= coniuge superstite)
enfiteuta
titolare diritto di superficie
locatario finanziario (leasing)
concessionario di aree demaniali
Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso
di costruzione, concessi in locazione finanziaria
l’ex coniuge affidatario della casa coniugale (si intende in
ogni caso titolare di diritto di abitazione)
BASE IMPONIBILE


Il valore dell’immobile è determinato applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutate del 5%, i moltiplicatori individuati.
Rispetto all’ICI si riscontra un aumento del 60%
per abitazioni, uffici, istituti di credito e negozi;
un incremento del 20% per gli immobili a
destinazione speciale (D), del 40 % per i
laboratori (C/3) mentre nessun incremento è
previsto per la cat. B.
MOLTIPLICATORI
Gruppo Catastale
Moltiplicatore ai fini ICI
A tranne per la cat. A/10
B
C/2 – C/6 - C/7
C/1
C/3 – C/4 - C/5
A/10
D
D/5
100
140
100
34
100
50
50
50
Moltiplicatore ai fini IMU
160
140
160
55
140
80
60
80
Base imponibile fabbricati
Esempio:
Fattispecie
Rendita
Rivalutazione
Rendita
rivalutata
Moltiplicatore
Base
imponibile
Abitazione (A)
1.000
5%
1.050
160
168.000
Box (C/6)
1.000
5%
1.050
160
168.000
Negozio (C/1)
Laboratorio
1.000
5%
1.050
55
57.750
Artigiano (C/3 –
C/4 –C/5)
1.000
5%
1.050
140
147.000
Edificio
Pubblico (B)
1.000
5%
1.050
140
147.000
Ufficio/Studio
(A/10)
1.000
5%
1.050
80
84.000
Opificio (D)
1.000
5%
1.050
60
63.000
Banca (D5)
1.000
5%
1.050
80
84.000
Definizione di area edificabile
Fonte:



decreto legislativo n. 504 del 1992 (art.2)
decreto legge n. 223 del 2006 (art.36, c.2)
decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2)
Un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzata
a scopo edificatorio ovvero è utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune,indipendentemente
dall'approvazione della Regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo
AREE FABBRICABILI





Per le aree fabbricabili l’art.5,
comma 5, del D.Lgs. n. 504 del
1992, dispone che la base
imponibile è data dal valore
venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione,
avendo riguardo:
alla zona territoriale di ubicazione;
all’indice di edificabilità;
alla destinazione d’uso consentita;
agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per
la costruzione;
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
E’ confermata la possibilità di stabilire,
per le aree fabbricabili, i valori venali in
comune commercio individuando il
valore minimo sul quale il contribuente
è tenuto al versamento dell’imposta.
Utilizzazione edificatoria dell’area
In caso di utilizzazione edificatoria
dell’area, di demolizione di
fabbricato o di interventi di
recupero edilizio, la base
imponibile è rappresentata dal
valore venale in comune
commercio della stessa fino alla
data d’ultimazione dei lavori
ovvero, se antecedente, alla data
di utilizzo del fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato
TERRENI AGRICOLI

•
•
La base imponibile è determinata considerando il valore del Reddito Dominicale
rivalutato del 25%, moltiplicato per un coefficiente pari a:
135 (con l’ICI era 75) per i terreni agricoli di proprietà di soggetti non coltivatori
diretti o imprenditori agricoli professionali;
110 per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola.

Le
Fonte:
agevolazioni per i coltivatori diretti;
• decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.8bis)
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola
riduzione del:
• 100% dell’imposta gravante sul valore fino a € 6.000
• 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
• 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino euro 25.500;
• 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
ALIQUOTE
Le aliquote previste sono le seguenti:
 ALIQUOTA ORDINARIA (O DI BASE)
per tutti gli immobili diversi dall’abitazione
principale
0,76%
 ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIALE E
PERTINENZE
0,4%
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE
0,2%
FACOLTA’ DI MODIFICA DELLE ALIQUOTE
PER IL COMUNE
Il comune ha la facoltà di deliberare aliquote diverse in base a quanto
stabilito:

ALIQUOTA ORDINARIA (O DI BASE) 0,76%
aumento o diminuzione fino a 0,3% (quindi tra 0,46% e 1,06%)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,4%
aumento o diminuzione fino a 0,2% (quindi tra 0,2% e 0,6%)

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,2%
diminuzione fino a 0,1% (quindi tra 0,1% e 0,2%)

ALIQUOTA DI BASE (0,76%)

Saranno soggette all’aliquota
di base anche alcune
fattispecie in precedenza
assimilate all’abitazione
principale come le
ABITAZIONI CONCESSE IN
USO GRATUITO, gli immobili
locali a canone concordato, i
fabbricati rurali abitativi non
destinati ad abitazione
principale.



ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE (0,4%)
Oltre che per l’abitazione nella
quale il contribuente dimora
abitualmente e risiede
anagraficamente, anche:
coniuge separato
assegnatario dell’immobile;
anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero a condizione
che l’immobile non sia locato.
FATTISPECIE NON PIU’
AGEVOLATE

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A
PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE

UNITA’ IMMOBILIARI ASSEGNATE AI SOCI DELLE
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Queste fattispecie sono soggette all’aliquota
ordinaria dello 0,76%.
NOVITA’ – D.L. n. 16 del 02.03.2012
approvate con Legge n. 44 del 26 aprile
2012
La base imponibile è ridotta del 50% per:
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO
 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

(la norma prevede che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’Ufficio Tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione
alla dichiarazione o, in alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n.28
dicembre 2000, n.445). Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della
base imponibile, è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio
regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non
superabile con interventi di manutenzione.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE
La norma prevede:
 una detrazione BASE per abitazione principale
pari ad Euro 200;
 una maggiorazione della detrazione di base pari
ad Euro 50 per ogni figlio di età non superiore a
26 anni purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’abitazione – fino
ad un massimo di Euro 400 (= massimo 8 figli).
Definizione di abitazione principale
Fonte:
 decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2)
Abitazione principale:

si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un
solo immobile
….segue
Definizione di abitazione principale
Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF





Se si utilizzano come abitazione principale più unità immobiliari
distintamente accatastate, il contribuente deve scegliere quella alla quale si
applicano le agevolazioni, mentre le altre vanno considerate altri fabbricati.
L’abitazione principale per nucleo familiare è unica indipendentemente dalla
dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei componenti del nucleo
familiare.
Se il coniuge, non legalmente separato, dimora abitualmente e risiede
anagraficamente in un’altra abitazione ubicata nello stesso territorio
comunale, le agevolazioni spettano soltanto con riferimento ad una
abitazione.
Se il figlio dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un’altra
abitazione ubicata nello stesso territorio comunale, si perde solo la
maggiorazione di detrazione.
Nel caso gli immobili sono ubicati in comuni diversi, il rischio di elusione è
bilanciato da effettive necessità di dover stabilire la residenza anagrafica e la
dimora abituale in un altro comune, ad esempio per esigenze lavorative.
Definizione di pertinenza
Fonte:

decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2)
Pertinenza dell’abitazione principale:



si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo
Circolare 18 maggio 2012, n. 3DF
Con il regolamento, il comune non può intervenire sulla
individuazione delle pertinenze
Se insieme alla casa sono accatastate una cantina ed una soffitta
(entrambe accatastabili in C/2), si considera pertinenza soltanto
un’altra unità C/6 ovvero C/7
QUOTA STATALE
DELL’IMPOSTA
E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di
tutti gli immobili (ad eccezione dell’abitazione principale
e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale) l’aliquota di base (ovvero la metà di 0,76% > 0,38%).
LA QUOTA STATALE RIMANE INVARIATA anche in
presenza di riduzioni / agevolazioni o aumenti delle
aliquote.
Esenzioni - fabbricati strumentali attività agricola



i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui
all’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
(www.istat.it/it/archivio/6789).
Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF
Per l’esenzione prevista per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola,
basta che il fabbricato sia ubicato nel comune parzialmente montano
Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, non è necessario il
classamento in D/10
Comuni classificati montani o parzialmente montani:

comuni della Prov. di Gorizia totalmente montani:Doberdò del Lago – Dolegna del
Collio – Sagrado – San Floriano del Collio – Savogna d’Isonzo;

comuni della Prov. di Gorizia parzialmente montani: Capriva del Friuli – Cormons –
Fogliano Redipuglia – Gorizia – Monfalcone – Mossa – Ronchi dei Legionari – San
Lorenzo Isontino.
DICHIARAZIONE IMU
Fonte:
 decreto legislativo n. 504 del 1992 (art.10, c.6)
 decreto legislativo n. 23 del 2011 (art.9, c.6)

decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.12ter)
Dichiarazione originaria:


sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto
compatibili
per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il
30 settembre 2012 (1° ottobre 2012)
……segue
Dichiarazione di variazione:

entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua
un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Restano ferme le disposizioni:


dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nella
dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobili
deve essere indicato l’importo dell’imposta municipale propria dovuta per
l’anno precedente)
dell’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (liquidazione
dell’imposta municipale propria in sede di dichiarazione ai fini dell’imposta
sui redditi)
….segue
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione attestante l’avvio della procedura
concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero
dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della
loro nomina
Modello della dichiarazione:


approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’ANCI.
con il decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve
essere presentata la dichiarazione.
ESEMPI SU QUOTA STATALE



Fabbricato non destinato all’abitazione
principale
Rendita Euro 500,00
Aliquota 0,76%



Fabbricato non destinato all’abitazione
principale
Rendita Euro 500,00
Aliquota 0,60%
Calcolo
Euro 500,00 x 1,05 x 160 = Euro
84.000
Calcolo
Euro 500,00 x 1,05 x 160 = Euro
84.000
Euro 84.000 x 0,76% = Euro 638,40
IMPOSTA TOTALE DOVUTA DAL
CONTRIBUENTE
Euro 84.000 x 0,60% = Euro 504,00
IMPOSTA TOTALE DOVUTA DAL
CONTRIBUENTE

QUOTA STATALE 
Euro 319,20 (Euro 84.000 x 0,38%)

QUOTA STATALE 
Euro 319,20 (Euro 84.000 x 0,38%)

QUOTA COMUNALE 
Euro 319,20 (Euro 84.000 x 0,38%)

QUOTA COMUNALE 
Euro 184,80 (Euro 84.000 x 0,22%)
SCADENZE DELL’IMPOSTA

SCADENZA
Le scadenze NON cambiano.
Il versamento dell’imposta deve essere eseguito in due rate di pari importo, con
scadenza 18 GIUGNO e 17 DICEMBRE.
Esclusivamente per l’abitazione principale e relative pertinenze e
limitatamente all’anno 2012, è consentito il pagamento in tre rate pari ad un
terzo dell’imposta come di seguito indicato:
Prima rata: entro il 18 giugno 2012;
Seconda rata: entro il 17 settembre 2012;
Terza rata: entro il 17 dicembre 2012.

IMPORTO MINIMO
Il versamento non è dovuto per le somme inferiori a € 12,00 annui.

VERSAMENTO
La norma stabilisce come UNICA MODALITA’ per lo svolgimento della riscossione
l’utilizzo del Modello F24.
Il Contribuente dovrà anche distinguere (con codici tributo differenti) la quota
di IMU comunale e la quota dello Stato.
VERSAMENTO A RATE DELL’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione principale, il contribuente dovrà
compilare il campo RATEAZIONE/MESE RIF. nel modo di seguito riportato:
Ipotesi del versamento in tre rate (acconto in due rate + saldo):
 Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota
di base e la detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (pagamento della prima rata)
 Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta calcolata applicando
l’aliquota di base e la detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (pagamento della seconda rata)
 Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare
“0101”
Ipotesi del versamento in due rate (acconto e saldo):
 Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote
di base e la detrazione:
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” (0101 significa “pagamento dell’acconto
in unica soluzione”)
 Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare
“0101”
INFORMAZIONI

www.comune.medea.go.it
oppure su

www.comune.cormons.go.it (Ente capofila
Ufficio Comune Tributi)
Il servizio on line di calcolo dell’I.M.U. è di facile uso e
consente di calcolare l’imposta per uno o più immobili.
E’ possibile stampare il Mod. F24 compilato anche con i
propri dati anagrafici.
ESEMPI
A/2 cl. 1 Rendita Catastale Euro 426,08
nessun figlio minore di 26 anni adibita ad abitazione
principale
I.C.I.
ABITAZIONE PRINCIPALE
I.M.U.
ABITAZIONE PRINCIPALE
ANNO 2007
Aliquota 4,5 x mille
DETRAZIONE Euro 103,29
ANNO 2012
Aliquota 0,4%
DETRAZIONE Euro 200,00
IMPOSTA DOVUTA
Euro 98,04
IMPOSTA DOVUTA
Euro 86,33
ANNI 2008-2009-2010-2011
ESENTE
ESEMPI
A/7 cl. 3 Rendita Catastale Euro 1.300,00.=
1 figlio minore di 26 anni adibita ad abitazione
principale
I.C.I.
ABITAZIONE PRINCIPALE
I.M.U.
ABITAZIONE PRINCIPALE
ANNO 2007
Aliquota 4,5 x mille
DETRAZIONE Euro 103,29
ANNO 2012
Aliquota 0,4%
IMPOSTA DOVUTA
Euro 510,96
IMPOSTA DOVUTA
Euro 623,60
ANNI 2008-2009-2010-2011
ESENTE
DETRAZIONE Euro 200,00
DETRAZIONE FIGLIO Euro 50,00
ESEMPI
A/7 cl. 3 Rendita Catastale Euro 1.300,00
NON ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE
I.C.I.
Aliquota 5,5 x mille
IMPOSTA DOVUTA
Euro 750,75
I.M.U.
Aliquota 0,76%
IMPOSTA DOVUTA
Euro 1.659,84
ESEMPI
A/10 (UFFICIO) cl. 2
Rendita Catastale Euro 1.012,26
I.C.I.
Aliquota 5,5 x mille
IMPOSTA DOVUTA
Euro 292,30
I.M.U.
Aliquota 0,76%
IMPOSTA DOVUTA
Euro 646,23
ESEMPI
C/1 (NEGOZIO) cl. 1
Rendita Catastale Euro 1.862,45
I.C.I.
Aliquota 5,5 x mille
IMPOSTA DOVUTA
Euro 365,70
I.M.U.
Aliquota 0,76%
IMPOSTA DOVUTA
Euro 817,43
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