COMUNE DI MEDEA I.M.U. 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (in via SPERIMENTALE) PRESUPPOSTO IMPOSITIVO L’art.13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa nuova eccezione devono, quindi, essere ricondotti anche, ad esempio, i terreni incolti. FATTISPECIE IMPONIBILI possesso degli immobili IMMOBILI SOGGETTI fabbricati aree fabbricabili terreni agricoli SOGGETTI PASSIVI proprietario usufruttuario usuario titolare diritto abitazione (= coniuge superstite) enfiteuta titolare diritto di superficie locatario finanziario (leasing) concessionario di aree demaniali Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria l’ex coniuge affidatario della casa coniugale (si intende in ogni caso titolare di diritto di abitazione) BASE IMPONIBILE Il valore dell’immobile è determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori individuati. Rispetto all’ICI si riscontra un aumento del 60% per abitazioni, uffici, istituti di credito e negozi; un incremento del 20% per gli immobili a destinazione speciale (D), del 40 % per i laboratori (C/3) mentre nessun incremento è previsto per la cat. B. MOLTIPLICATORI Gruppo Catastale Moltiplicatore ai fini ICI A tranne per la cat. A/10 B C/2 – C/6 - C/7 C/1 C/3 – C/4 - C/5 A/10 D D/5 100 140 100 34 100 50 50 50 Moltiplicatore ai fini IMU 160 140 160 55 140 80 60 80 Base imponibile fabbricati Esempio: Fattispecie Rendita Rivalutazione Rendita rivalutata Moltiplicatore Base imponibile Abitazione (A) 1.000 5% 1.050 160 168.000 Box (C/6) 1.000 5% 1.050 160 168.000 Negozio (C/1) Laboratorio 1.000 5% 1.050 55 57.750 Artigiano (C/3 – C/4 –C/5) 1.000 5% 1.050 140 147.000 Edificio Pubblico (B) 1.000 5% 1.050 140 147.000 Ufficio/Studio (A/10) 1.000 5% 1.050 80 84.000 Opificio (D) 1.000 5% 1.050 60 63.000 Banca (D5) 1.000 5% 1.050 80 84.000 Definizione di area edificabile Fonte: decreto legislativo n. 504 del 1992 (art.2) decreto legge n. 223 del 2006 (art.36, c.2) decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2) Un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio ovvero è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo AREE FABBRICABILI Per le aree fabbricabili l’art.5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione; all’indice di edificabilità; alla destinazione d’uso consentita; agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. E’ confermata la possibilità di stabilire, per le aree fabbricabili, i valori venali in comune commercio individuando il valore minimo sul quale il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta. Utilizzazione edificatoria dell’area In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero edilizio, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio della stessa fino alla data d’ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, alla data di utilizzo del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato TERRENI AGRICOLI • • La base imponibile è determinata considerando il valore del Reddito Dominicale rivalutato del 25%, moltiplicato per un coefficiente pari a: 135 (con l’ICI era 75) per i terreni agricoli di proprietà di soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali; 110 per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Le Fonte: agevolazioni per i coltivatori diretti; • decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.8bis) Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola riduzione del: • 100% dell’imposta gravante sul valore fino a € 6.000 • 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; • 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino euro 25.500; • 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 ALIQUOTE Le aliquote previste sono le seguenti: ALIQUOTA ORDINARIA (O DI BASE) per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale 0,76% ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIALE E PERTINENZE 0,4% ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% FACOLTA’ DI MODIFICA DELLE ALIQUOTE PER IL COMUNE Il comune ha la facoltà di deliberare aliquote diverse in base a quanto stabilito: ALIQUOTA ORDINARIA (O DI BASE) 0,76% aumento o diminuzione fino a 0,3% (quindi tra 0,46% e 1,06%) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,4% aumento o diminuzione fino a 0,2% (quindi tra 0,2% e 0,6%) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 0,2% diminuzione fino a 0,1% (quindi tra 0,1% e 0,2%) ALIQUOTA DI BASE (0,76%) Saranno soggette all’aliquota di base anche alcune fattispecie in precedenza assimilate all’abitazione principale come le ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO, gli immobili locali a canone concordato, i fabbricati rurali abitativi non destinati ad abitazione principale. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (0,4%) Oltre che per l’abitazione nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche: coniuge separato assegnatario dell’immobile; anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che l’immobile non sia locato. FATTISPECIE NON PIU’ AGEVOLATE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE UNITA’ IMMOBILIARI ASSEGNATE AI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO Queste fattispecie sono soggette all’aliquota ordinaria dello 0,76%. NOVITA’ – D.L. n. 16 del 02.03.2012 approvate con Legge n. 44 del 26 aprile 2012 La base imponibile è ridotta del 50% per: IMMOBILI DI INTERESSE STORICO FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI (la norma prevede che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n.28 dicembre 2000, n.445). Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE La norma prevede: una detrazione BASE per abitazione principale pari ad Euro 200; una maggiorazione della detrazione di base pari ad Euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione – fino ad un massimo di Euro 400 (= massimo 8 figli). Definizione di abitazione principale Fonte: decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2) Abitazione principale: si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile ….segue Definizione di abitazione principale Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF Se si utilizzano come abitazione principale più unità immobiliari distintamente accatastate, il contribuente deve scegliere quella alla quale si applicano le agevolazioni, mentre le altre vanno considerate altri fabbricati. L’abitazione principale per nucleo familiare è unica indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare. Se il coniuge, non legalmente separato, dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un’altra abitazione ubicata nello stesso territorio comunale, le agevolazioni spettano soltanto con riferimento ad una abitazione. Se il figlio dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un’altra abitazione ubicata nello stesso territorio comunale, si perde solo la maggiorazione di detrazione. Nel caso gli immobili sono ubicati in comuni diversi, il rischio di elusione è bilanciato da effettive necessità di dover stabilire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio per esigenze lavorative. Definizione di pertinenza Fonte: decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2) Pertinenza dell’abitazione principale: si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo Circolare 18 maggio 2012, n. 3DF Con il regolamento, il comune non può intervenire sulla individuazione delle pertinenze Se insieme alla casa sono accatastate una cantina ed una soffitta (entrambe accatastabili in C/2), si considera pertinenza soltanto un’altra unità C/6 ovvero C/7 QUOTA STATALE DELL’IMPOSTA E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) l’aliquota di base (ovvero la metà di 0,76% > 0,38%). LA QUOTA STATALE RIMANE INVARIATA anche in presenza di riduzioni / agevolazioni o aumenti delle aliquote. Esenzioni - fabbricati strumentali attività agricola i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (www.istat.it/it/archivio/6789). Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF Per l’esenzione prevista per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, basta che il fabbricato sia ubicato nel comune parzialmente montano Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, non è necessario il classamento in D/10 Comuni classificati montani o parzialmente montani: comuni della Prov. di Gorizia totalmente montani:Doberdò del Lago – Dolegna del Collio – Sagrado – San Floriano del Collio – Savogna d’Isonzo; comuni della Prov. di Gorizia parzialmente montani: Capriva del Friuli – Cormons – Fogliano Redipuglia – Gorizia – Monfalcone – Mossa – Ronchi dei Legionari – San Lorenzo Isontino. DICHIARAZIONE IMU Fonte: decreto legislativo n. 504 del 1992 (art.10, c.6) decreto legislativo n. 23 del 2011 (art.9, c.6) decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.12ter) Dichiarazione originaria: sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 (1° ottobre 2012) ……segue Dichiarazione di variazione: entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le disposizioni: dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobili deve essere indicato l’importo dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno precedente) dell’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (liquidazione dell’imposta municipale propria in sede di dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi) ….segue Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina Modello della dichiarazione: approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI. con il decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. ESEMPI SU QUOTA STATALE Fabbricato non destinato all’abitazione principale Rendita Euro 500,00 Aliquota 0,76% Fabbricato non destinato all’abitazione principale Rendita Euro 500,00 Aliquota 0,60% Calcolo Euro 500,00 x 1,05 x 160 = Euro 84.000 Calcolo Euro 500,00 x 1,05 x 160 = Euro 84.000 Euro 84.000 x 0,76% = Euro 638,40 IMPOSTA TOTALE DOVUTA DAL CONTRIBUENTE Euro 84.000 x 0,60% = Euro 504,00 IMPOSTA TOTALE DOVUTA DAL CONTRIBUENTE QUOTA STATALE Euro 319,20 (Euro 84.000 x 0,38%) QUOTA STATALE Euro 319,20 (Euro 84.000 x 0,38%) QUOTA COMUNALE Euro 319,20 (Euro 84.000 x 0,38%) QUOTA COMUNALE Euro 184,80 (Euro 84.000 x 0,22%) SCADENZE DELL’IMPOSTA SCADENZA Le scadenze NON cambiano. Il versamento dell’imposta deve essere eseguito in due rate di pari importo, con scadenza 18 GIUGNO e 17 DICEMBRE. Esclusivamente per l’abitazione principale e relative pertinenze e limitatamente all’anno 2012, è consentito il pagamento in tre rate pari ad un terzo dell’imposta come di seguito indicato: Prima rata: entro il 18 giugno 2012; Seconda rata: entro il 17 settembre 2012; Terza rata: entro il 17 dicembre 2012. IMPORTO MINIMO Il versamento non è dovuto per le somme inferiori a € 12,00 annui. VERSAMENTO La norma stabilisce come UNICA MODALITA’ per lo svolgimento della riscossione l’utilizzo del Modello F24. Il Contribuente dovrà anche distinguere (con codici tributo differenti) la quota di IMU comunale e la quota dello Stato. VERSAMENTO A RATE DELL’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione principale, il contribuente dovrà compilare il campo RATEAZIONE/MESE RIF. nel modo di seguito riportato: Ipotesi del versamento in tre rate (acconto in due rate + saldo): Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (pagamento della prima rata) Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (pagamento della seconda rata) Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” Ipotesi del versamento in due rate (acconto e saldo): Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione: barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” (0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione”) Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” INFORMAZIONI www.comune.medea.go.it oppure su www.comune.cormons.go.it (Ente capofila Ufficio Comune Tributi) Il servizio on line di calcolo dell’I.M.U. è di facile uso e consente di calcolare l’imposta per uno o più immobili. E’ possibile stampare il Mod. F24 compilato anche con i propri dati anagrafici. ESEMPI A/2 cl. 1 Rendita Catastale Euro 426,08 nessun figlio minore di 26 anni adibita ad abitazione principale I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2007 Aliquota 4,5 x mille DETRAZIONE Euro 103,29 ANNO 2012 Aliquota 0,4% DETRAZIONE Euro 200,00 IMPOSTA DOVUTA Euro 98,04 IMPOSTA DOVUTA Euro 86,33 ANNI 2008-2009-2010-2011 ESENTE ESEMPI A/7 cl. 3 Rendita Catastale Euro 1.300,00.= 1 figlio minore di 26 anni adibita ad abitazione principale I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2007 Aliquota 4,5 x mille DETRAZIONE Euro 103,29 ANNO 2012 Aliquota 0,4% IMPOSTA DOVUTA Euro 510,96 IMPOSTA DOVUTA Euro 623,60 ANNI 2008-2009-2010-2011 ESENTE DETRAZIONE Euro 200,00 DETRAZIONE FIGLIO Euro 50,00 ESEMPI A/7 cl. 3 Rendita Catastale Euro 1.300,00 NON ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE I.C.I. Aliquota 5,5 x mille IMPOSTA DOVUTA Euro 750,75 I.M.U. Aliquota 0,76% IMPOSTA DOVUTA Euro 1.659,84 ESEMPI A/10 (UFFICIO) cl. 2 Rendita Catastale Euro 1.012,26 I.C.I. Aliquota 5,5 x mille IMPOSTA DOVUTA Euro 292,30 I.M.U. Aliquota 0,76% IMPOSTA DOVUTA Euro 646,23 ESEMPI C/1 (NEGOZIO) cl. 1 Rendita Catastale Euro 1.862,45 I.C.I. Aliquota 5,5 x mille IMPOSTA DOVUTA Euro 365,70 I.M.U. Aliquota 0,76% IMPOSTA DOVUTA Euro 817,43