INCONTRO IMU
Riccia
Mercoledì, 6 giugno 2012
1
1
QUESTA IMU NON E’ DEI
COMUNI
• La nuova imposta è MUNICIPALE solo nel nome,
perché non porta risorse aggiuntive nel bilancio
del Comune di Riccia
• Il Comune di Riccia è costretto a richiedere ai
propri cittadini un’imposta di molto superiore alla
vecchia ICI e senza che ciò comporti un centesimo
in più per le proprie risorse.
2
TAGLI MA NON AUMENTI
 Il Comune di Riccia ha approvato sia il Bilancio di Previsione
2012 che il Conto Consuntivo 2011 nei termini stabiliti dalla
Legge;
 Malgrado i grossi tagli avuto dallo Stato, L’Amministrazione
Comunale, ha chiuso il Bilancio 2012 senza aumentare in
nessun modo le tasse comunali, confermando le aliquote
degli anni precedenti e applicando per l’IMU le aliquote
base:
0,4 per mille abitazione principale;
0,76 per mille altri fabbricati e aree fabbricabili
3
CONFRONTO ALIQUOTE
IMU –IRPEF
SITUAZIONE NAZIONALE – COMUNE DI
RICCIA
90
80
70
60
50
Italia
Riccia
40
30
20
10
0
IMU(Abitazione
principale)
IMU (Altri
Fabbricati)
IRPEF
4
TAGLIO DI RISORSE AL COMUNE
DI RICCIA
•
Il taglio dei trasferimenti statali al Comune di Riccia, negli
ultimi 3 anni, è stato di circa 300.000,00. L’Amministrazione
Comunale ha fronteggiato i tagli attraverso una riduzione
fortissima dei costi:
Personale
utenze (fonti alternative)
servizi esternalizzati
forme associate (raccolta differenziata)
costi di gestione (riduzione compensi agli amministratori ;
riscossione interna dei tributi)
f) lotta all’evasione ( TARSU – UTENZE ACQUA)
a)
b)
c)
d)
e)
5
f) LOTTA ALL’EVASIONE TARSU
Nel settore dei tributi locali, all’attività di controllo posizione TARSU ha
aderito circa 92.92 % dei contribuenti.
Posizioni TARSU controllate n. 2419 di cui:
 regolari
n. 375
 evasori totali
n. 93
 rimborsati
n. 99 per € 13.510,82
 evasori parziali n. 1668
 persone che non hanno aderito al controllo TARSU n. 184 di cui
 n. 90 regolarizzati d’ufficio per differenza metri quadri minima (+-5 metri)
 accertamenti 94 di cui riscossi 31
L’attività di controllo TARSU ha determinato un incremento del ruolo di circa il 42% ( da euro
260.000,00 nel 2009 ad euro 370.000,00 nel 2010)
Riscossione diretta dal 01-01-2010 – disponibilità di cassa immediata
6
f)CONTROLLO UTENZE ACQUA
 Numero complessivo utenti acquedotto: 2142
 Esternalizzazione del servizio lettura contatori e apposizione di sigilli a circa l’84% dei
contatori;
 Trascrizione dei dati raccolti con il questionario-idrico (n. matricola – n. sigillo – tipo di
contatore ecc) elenco completo dei contatori vecchi (circa n. 297), da sostituire e dei
contatori mal funzionanti (circa n. 110);
 recupero letture con un incremento del ruolo del 20% ( da € 190.000.00 a €
220.000,00);
 collaborazione ufficio ragioneria/ufficio tecnico per la sistemazione/individuazione
utenze acquedotto non regolari;
7
Come si applica
l’Imposta Municipale
Propria
per l’anno 2012
8
OGGETTO DELL’IMU
L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente
immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali
regionali e comunali, dovute in riferimento ai
redditi fondiari concernenti gli immobili non locati
o non affittati.
9
LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto in
via sperimentale l’Imposta Municipale Unica
(IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014.

La disciplina di riferimento è costituita anche
dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dall’art. 4
del D.L. 16/2012 e dal D.Lgs. n. 504/1992, nelle
parti espressamente richiamate e dalle successive
circolari Ministeriali.
10
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA
(ART. 13, D.L. N. 201/2011; ART. 2, D.LGS. N. 504/1992)
• Il presupposto dell’Imposta Municipale Unica è lo
stesso dell’ICI, ovvero il possesso di fabbricati e di
aree fabbricabili.
• Le
aree fabbricabili possedute e condotte
direttamente
dal
coltivatore
diretto
o
imprenditore agricolo professionale (IAP) si
considerano terreni agricoli.
11
CHI DEVE PAGARE L’IMU:
I SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi IMU sono gli stessi dell’ICI:
• il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili;
• il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie;
• il concessionario nel caso di concessione di aree
demaniali;
• il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria,
a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto.
12
SI PAGA L’IMU SU:
• fabbricati
iscritti in catasto (esclusi i fabbricati
strumentali all’attività agricola accatastati come D/10 o
accatastati diversamente, ma con il riconoscimento della
ruralità da parte dell’Agenzia del Territorio);
• aree edificabili;
• fabbricati iscrivibili in catasto e non ancora iscritti (l’IMU
è dovuta a prescindere dall’accatastamento, essendo
sufficiente che l’unità immobiliare sia accatastabile e,
quindi, che sia ultimata ed abitabile; si calcola in base alla
rendita di un fabbricato similare).
13
CALCOLO DELL’IMPOSTA
Per calcolare l’IMU si determina prima la base
imponibile che è costituita dal valore
dell’immobile determinato nei modi previsti dalla
legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota
prevista per la particolare fattispecie.
14
LA BASE IMPONIBILE DEI
FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
La rendita catastale (rivalutata del 5%) viene
moltiplicata per:
• 160 (gruppo catastale A esclusa la cat. cat. A/10;
•
•
•
•
categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
140 (gruppo catastale B e cat. cat. C/3, C/4 e C/5);
80 (cat. Cat. A/10 e D/5);
60 (gruppo catastale D, esclusa la cat. catastale D/5; tale
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio
2013);
55 (cat. cat. C/1).
15
RIDUZIONE DEL 50% DELLA
BASE IMPONIBILE
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
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b.1 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
 E’ prevista una riduzione pari al
50% della base imponibile
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le
condizioni di inagibilità/inabitabilità, alla quale si applica un’aliquota
del 7.6 PER MILLE.
 La norma prevede che le condizioni di inagibilità/inabitabilità sia
accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Naturalmente, in quest’ultima
ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del
contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade
dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale
(artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000).
17
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE
RELATIVE PERTINENZE
18
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE
RELATIVE PERTINENZE
L’abitazione principale consiste in:
• una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in
catasto;
• nella quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano
abitualmente
e
risiedono
anagraficamente.
19
LE PERTINENZE
DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:
• C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non
unite all’unità immobiliare abitativa;
• C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
• C/7: tettoie (chiuse o aperte).
Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione
principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria
catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti
ciascuna ad una categoria catastale diversa.
20
LE PERTINENZE
DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in
C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione
principale, il contribuente può usufruire delle
agevolazioni per l’abitazione principale solo per
un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.
21
Esempio
LE PERTINENZE
DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Es.: se un immobile ha, come pertinenze, una
cantina che non ha un autonomo classamento
catastale, in quanto compresa nell’unità
immobiliare (es. A/4), e un magazzino accatastato
autonomamente come un C/2, l’IMU non potrà
essere pagata con modalità agevolate per
entrambe, ma solo per una di esse.
22
Abitazione
principale (Cat.
A/4) che
comprende
anche una
cantina
Magazzino accatastato
con categoria catastale
C/2
Viene considerata PERTINENZA alla quale poter applicare la modalità agevolata
(detrazione e aliquota 4 PER MILLE) SOLO UNA DELLE DUE.
23
L’ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE E PER LE RELATIVE
PERTINENZE
L’aliquota per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze, nel Comune di Riccia, è
quella base pari al 4 PER MILLE
24
ESTENSIONE DELL’ ALIQUOTA
RIDOTTA AD ALTRE FATTISPECIE
L’ aliquota per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze si applicano anche:
• alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
25
LA DETRAZIONE PER
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER
LE RELATIVE PERTINENZE
• Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una
detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale
si protrae la destinazione;
• se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi in egual misura e
proporzionalmente al periodo per il quale la
destinazione stessa si verifica.
26
Esempi
 Se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono
e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la
detrazione di € 100 (€ 200/2).
 Se i comproprietari sono 3, di cui solo 2 risiedono e
dimorano nell’immobile, ognuno effettuerà il calcolo
dell'IMU lorda per 1/3, ma solo i 2 comproprietari che
risiedono e dimorano beneficeranno della metà della
detrazione disponibile, quindi EURO 100,00 (e non di un
terzo della detrazione, ossia EURO 200,00 /3).
27
ALTRI CASI DI DETRAZIONE
La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze si applica altresì a:
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti
denominati.
28
LA MAGGIORAZIONE DELLA
DETRAZIONE
(Art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011)
• La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a
condizione che lo stesso dimori abitualmente e
risieda anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.
• La maggiorazione non può superare € 400 e,
pertanto, l’importo complessivo della detrazione
(€ 200) e della maggiorazione non può risultare
superiore a € 600.
29
CALCOLO DELLA
MAGGIORAZIONE
Il diritto alla maggiorazione spetta:
• fino al compimento del 26° anno di età, per cui si
decade dal beneficio dal giorno successivo a quello
in cui si è verificato l’evento.
• per potere computare l’intero mese nel calcolo
della maggiorazione, occorre che:
- il compimento del 26° anno di età si verifichi dal
15° giorno del mese in poi;
- la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni
30
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE
RELATIVE PERTINENZE
• Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono
la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale,
l’aliquota e la detrazione per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze devono
essere uniche per nucleo familiare
indipendentemente dalla dimora abituale e dalla
residenza anagrafica dei rispettivi componenti.
31
Esempio
CALCOLO DELL’IMU PER
L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Proprietario unico con due figli di età inferiore a 26 anni
• Rendita catastale dell’abitazione = € 750
Rendita catastale x 168*= € 126.000 (base imponibile)
Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze =
0,4 %
€ 126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda)
Detrazione per abitazione principale = € 200
Maggiorazione per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100
IMU NETTA = (504 – 300)= € 204
• Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60
Rendita catastale x 168*= € 10.080 (base imponibile)
€ 10.080 x 0,4% = € 40,32 (IMU annua lorda)
IMU NETTA = € 40.32
* Per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x
32
IL VERSAMENTO DELL’IMU PER
L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE E PER LRELATIVE
PERTINENZE
Il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate:
• la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 %
dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la
detrazione;
• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio
sulla prima rata;
33
IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO
2012 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E
PER LE RELATIVE PERTINENZE
In alternativa il contribuente può effettuare il versamento
dell’IMU in tre rate:
• la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un
terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e
la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18
giugno e il 17 settembre;
• la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno
con conguaglio sulle precedenti rate;
34
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
PER L’ANNO 2012
35
IL MODELLO F24
Il versamento in acconto può essere effettuato
esclusivamente tramite MODELLO F24
in
qualsiasi banca o poste italiane, non vanno più
usati i bollettini di conto corrente postale.
Nel modello F24 devono essere compilate due
sezioni:
1) “SEZIONE CONTRIBUENTE” inserendo il
codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio
fiscale del contribuente:
36
SEZIONE CONTRIBUENTE
37
IL MODELLO F24
2) “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” :
•
•
•
•
nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere
inserito il codice catastale del Comune (per Riccia H273) nel
cui territorio sono situati gli immobili;
per il versamento della prima rata deve essere barrare la
casella "Acc" (acconto), mentre per il saldo finale occorre
barrare la casella "Saldo”;
Nelle colonne successive il numero degli immobili e l’anno di
riferimento (2012).
Nella colonna codice tributo il contribuente dovrà
conteggiare separatamente l’IMU di competenza dello Stato
da quella di competenza del Comune, utilizzando gli appositi
codici tributo
38
CODICI TRIBUTO
QUOTA DI PERTINENZA
DEL COMUNE
QUOTA RISERVATA ALLO
STATO
ABITAZIONE PRINCIPALE
E RELATIVE PERTINENZE
3912
AREE FABBRICABILI
3916
3917
ALTRI FABBRICATI
3918
3919
39
•
nel campo rateizzazione/mese rif. bisogna indicare il tipo di
rateizzazione:
- Ipotesi del versamento in 3 rate per l’ab. principale
(acconto in 2 rate + saldo):
a) acconto entro il 18 giugno: barrare la casella “Acc” e
nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102”
b) acconto entro il 17 settembre: barrare la casella “Acc”
e indicare “0202”
c) saldo entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” e
indicare “0101”
- Ipotesi del versamento in 2 rate per l’ab. principale
(acconto e saldo):
a) acconto entro il 18 giugno: barrare la casella “Acc” e
40
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI
LOCALI
41
MODELLO F24 SEMPLIFICATO
• Utilizzabile dal 1° giugno 2012;
• Nella sezione “CONTRIBUENTE” occorre riportare
il codice fiscale e i dati anagrafici;
• All’interno della sezione “MOTIVO DEL
PAGAMENTO” nella colonna “SEZIONE” si deve
indicare il destinatario del versamento: ER
(erario); RG (regione); EL (ente locale).
42
Esempio
43
MODALITA’ PER IL VERSAMENTO
MODELLO F24
• Tutti gli importi in F24 vanno arrotondati all’euro
(con il solito meccanismo previsto per i tributi
locali) e tale arrotondamento deve essere
effettuato per ogni rigo del modello.
• L’importo complessivo minimo al di sotto del
quale il versamento non deve essere effettuato è
di EURO 3,00 (Regolamento delle Entrate
Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del
24.09.2010).
44
• Come conseguenza delle possibili variazioni
future di aliquote sia da parte del Comune che
dello Stato, non è possibile effettuare il
versamento dell’IMU annua in un’unica
soluzione.
• Nel caso in cui i mesi del primo semestre siano
inferiori a 6, non si calcola l’IMU sui mesi
effettivi del primo semestre (come invece
avveniva per l’ICI), ma comunque sul totale
diviso 2.
45
Esempio
PAGAMENTO IN ACCONTO – ABITAZIONE
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
1^ Rata (acconto) entro il 18 giugno
IMU abitazione principale € 504 x 50% =
IMU pertinenza € 40,32 x 50 % =
IMU lorda
Detrazione € 200 x 50 %
Maggiorazione € 100 x 50 % =
IMU netta da pagare entro il 18 giugno
con arrotondamento
(codice tributo per F-24: 3912)
€ 252 +
€ 20,16 =
€ 272,16 –
€ 100 € 50 =
€ 122,16
€ 122,00
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la
detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 100 + € 50 = € 150
46
MODELLO F24 SEMPLIFICATO –
ACCONTO
47
ALTRI FABBRICATI
(SECONDE CASE ED ALTRI
IMMOBILI)
48
ALTRI FABBRICATI
Per la seconda abitazione e gli altri immobili
l’aliquota, nel Comune di Riccia, è quella base
pari al 7.6 PER MILLE.
49
IL VERSAMENTO DELL’IMU PER
L’ANNO 2012
Il versamento dell’IMU è effettuato in generale in due
rate:
• la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 %
dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base;
• la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero
anno, con conguaglio sulla prima rata.
50
Esempio
DI CALCOLO DELL’IMU PER UN’ABITAZIONE
A DISPOSIZIONE
• Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100 % per l’intero anno da
un solo proprietario:
- Rendita catastale dell’abitazione = € 750
- Rendita catastale x 168* = € 126.000 (base imponibile)
- Aliquota di base = 0,76 %
- € 126.000 x 0,76 % = € 957,60 (IMU annua)
• La quota di IMU riservata allo Stato si ottiene applicando alla base
imponibile l’aliquota di base pari allo 0,76 % e calcolando la metà
dell’importo ottenuto:
- € 126.000 x 0,76 % = € 957,60 / 2 = € 478,80 (IMU annua riservata allo
Stato).
• La quota di IMU spettante al Comune è pari alla differenza tra l’IMU annua
e l’IMU riservata allo Stato e cioè € 478,80.
* Per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 X
160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%.
51
PAGAMENTO DELLA PRIMA
RATA - ACCONTO
1^ Rata (acconto) entro il 18 giugno
Quota da indicare al codice tributo 3919
€ 478,80 x 50% = € 239,40 con arrotondamento € 239,00
(codice tributo per F-24: 3919)
Quota da indicare al codice tributo 3918
€ 478,80 - € 239,40 = € 239,40 con arrotondamento € 239,00
(codice tributo per F-24: 3918)
IMU totale da pagare entro il 18 giugno € 478,00
52
53
Esempio
CALCOLO DELL’IMU PER
UN’ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
A decorrere dall’anno di imposta 2012, per l’abitazione
non locata, il contribuente non pagherà né l’IRPEF né
l’addizionale comunale e regionale all’IRPEF, perché tali
imposte sono sostituite dall’IMU.
54
AREE EDIFICABILI
55
AREE EDIFICABILI
(ALIQUOTA 7.6 PER MILLE)
• Aree che possono essere utilizzate a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale deliberato dal Comune.
• Le aree edificabili sono considerate terreni
agricoli solo se appartenenti a coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professionali di cui all’art.
1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e succ. mod.
iscritte nella Previdenza Agricola.
Seguito ----->
56
• In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di
demolizione di un fabbricato o di interventi incisivi di
recupero, l’IMU sarà dovuta sul valore dell’area
(senza computare il valore del fabbricato in corso di
costruzione o di ristrutturazione) sino all’ultimazione
dei lavori, momento a partire dal quale diventa
imponibile il fabbricato.
• Nel caso, invece, di una semplice ristrutturazione
non radicale e incisiva, è prevista una riduzione pari
al 50% della base imponibile limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono tali
condizioni, alla quale si applica un’aliquota del 7.6
PER MILLE (dichiarazione IMU da presentare al
Comune).
57
AREE EDIFICABILI
(Prezzi aree)
Alla base imponibile si applica l’aliquota del 7.6 PER MILLE.
ZONE DEL PIANO REGOLATORE
PREZZO €/MQ
B1
€ 47,40
B2
€ 51,60
C1
€ 21,60
C2
€ 12,30
D1
€ 22,20
D2
€ 13,60
58
FABBRICATI RURALI
59
FABBRICATI RURALI
Gli immobili RURALI ABITATIVI sono tassabili con
criteri ordinari (se prima casa e relative pertinenze
aliquota 4‰ + detrazioni, se seconda casa 7,6‰),
mentre gli immobili RURALI AD USO
STRUMENTALE e i TERRENI AGRICOLI sono
esenti
nei comuni classificati montani o
parzialmente montani, come RICCIA.
Seguito ----->
60
• La ruralità dei fabbricati strumentali non è più
legata alla categoria catastale degli stessi (cioè
categ. cat. D/10), come per l’ICI, ma si deve far
riferimento esclusivamente alla natura della
costruzione necessaria per lo svolgimento delle
attività agricole (art. 14, comma 13, D.L. 201/2011
e art. 9 del D.L. n. 557/1993)
• Qualora, ad esempio, ai fabbricati di categoria
C/2 o C/6 venga riconosciuto il carattere di
ruralità da parte dell’Agenzia del Territorio, a
seguito della presentazione di una specifica
domanda, tali fabbricati non saranno soggetti al
pagamento dell’IMU.
Seguito -----> 61
• Si ricorda che il termine ultimo per presentare
all’Agenzia del Territorio la domanda per
l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili
facenti parte dell’aziende agricole NON
ACCATASTATI COME D/10 scade il 30 giugno
2012. Tale previsione potrebbe subire delle
modifiche a seguito di nuove disposizioni
normative, ma allo stato la situazione è quella
descritta.
• Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni,
62
• L'ultima precisazione attiene ai fabbricati rurali
che dal catasto terreni devono essere censiti al
catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre
2012. Per questi fabbricati la dichiarazione Imu va
presentata entro il 28 febbraio 2013, cioè entro
90 giorni dalla data del 30 novembre 2012.
63
ESENZIONI PER IL SETTORE
AGRICOLO
Sono esenti:
• i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni
classificati montani (COMUNE DI RICCIA) o parzialmente
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rinvenibile al
seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789. Ai
fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia
ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto
elenco, indipendentemente dalla circostanza che il
comune sia parzialmente montano;
• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977,
n. 984. Si veda l’elenco contenuto nella circolare
n. 9 del
14 giugno 1993.
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DICHIARAZIONE IMU
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Dichiarazioni IMU
• I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione IMU
(dichiarazioni iniziali e
variazioni) entro 90 giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta.
• La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi.
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CASI IN CUI SI DEVE PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE IMU
I casi per i quali si dovrà presentare la dichiarazione IMU
sarà analoga alle fattispecie Ici. Esempi:
• immobili oggetto di riduzioni (fabbricati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli
posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap ecc)
• Immobili oggetto di esenzioni (immobili posseduti da
enti non commerciali)
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• Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1°
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il
1°ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). In ogni caso, al
contribuente va garantito il rispetto del termine «a regime» di 90
giorni per la presentazione della dichiarazione.
• Pertanto, se ad esempio l'obbligo dichiarativo è sorto il 31 agosto il
contribuente dovrà presentare la dichiarazione Imu entro il 29
novembre.
• L'ultima precisazione attiene ai fabbricati rurali che dal catasto
terreni devono essere censiti al catasto edilizio urbano, entro il 30
novembre 2012. Per questi fabbricati la dichiarazione Imu va
presentata entro il 28 febbraio 2013, cioè entro 90 giorni dalla data
del 30 novembre 2012.
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DIRITTI REALI
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CONIUGE SUPERSTITE
(Art. 540, comma 2, Codice civile)
• L’IMU è interamente a carico del genitore superstite
che acquisisce automaticamente, mortis causa, il
diritto reale di abitazione sull’intera casa;
• aliquota base ridotta al 4 PER MILLE;
• detrazione di EURO 200,00;
• i figli non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
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USUFRUTTO
Soggetto passivo dell’IMU è l’usufruttuario e non
il nudo proprietario. Se vi sono più contitolari
dell’usufrutto ognuno pagherà per la sua quota,
ma nulla sarà dovuto dal nudo proprietario che
diventerà soggetto passivo dell’imposta solo nel
momento in cui, in capo allo stesso, si consoliderà
l’usufrutto, divenendo, di fatto, proprietario a
pieno titolo dell’immobile.
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USO GRATUITO
Completamente abrogata la possibilità di
assimilazione ad ABITAZIONE PRINCIPALE delle
case concesse in USO GRATUITO ai parenti in
linea retta o collaterale, quindi ANCHE le
ABITAZIONI RURALI concesse in uso gratuito.
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Esempio
USO GRATUITO
 Esempio
per l’abitazione rurale: genitore, ex
imprenditore agricolo in pensione, concede in uso gratuito
un immobile di sua proprietà al figlio, il quale esercita
l’attività agricola con un contratto regolarmente
registrato: paga l’IMU il proprietario dell’immobile
(genitore ex imprenditore agricolo) come seconda casa
(ALIQUOTA 7.6 PER MILLE).
 Esempio per l’abitazione civile: padre concede in uso
gratuito al figlio un immobile abitativo di sua proprietà:
paga l’IMU il padre come seconda casa (ALIQUOTA 7.6
PER MILLE).
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l`abitazione principale e le relative pertinenze