Il reddito d’impresa
I componenti negativi
Silvia Mencarelli
Componenti negativi
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Spese per prestazioni di lavoro (art. 95).
Interessi passivi (art. 96).
Oneri fiscali e contributivi (art. 99).
Oneri di utilità sociale (art. 100).
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite (art. 101).
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Spese per prestazioni di lavoro
• In generale, salvo alcune eccezioni espressamente
previste, sono deducibili tutte le spese sostenute dal
datore di lavoro per i propri dipendenti, comprese le
liberalità.
• L’unico limite alla deducibilità di tali spese riguarda
gli oneri di utilità sociale (art. 100), in relazione ai
quali la deducibilità è ammessa solo in parte (fino al
5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente).
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• Per finalità antielusive è
disposto che non sono
deducibili i costi sostenuti
per il funzionamento di
strutture recettive (es.
circoli sportivi e culturali).
• Limiti alla deducibilità sono
invece previsti per:
- Spese di vitto e alloggio
relative a trasferte del
dipendente.
- Costi relativi ai fabbricati
concessi in uso ai
dipendenti.
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• Nella disciplina delle spese per prestazioni di lavoro sono
contenute anche due deroghe ai principi generali.
- I compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in
cui sono corrisposti (si applica quindi il principio di cassa, in
deroga al principio di competenza, ex art. 109, co. 1).
- Le partecipazioni agli utili dei dipendenti sono deducibili
anche se non imputate al conto economico (deroga al c.d.
principio della imputazione, ex art. 109, co. 4).
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Deducibilità degli interessi passivi
nell’IRES
• Gli interessi passivi sono
deducibili integralmente fino a
concorrenza degli interessi attivi.
La quota restante è deducibile in
misura del 30% del risultato
operativo lordo (ROL) della
gestione caratteristica.
• ROL = valore della produzione –
costo della produzione (A-B
dell’art. 2425 c.c.).
• Gli interessi passivi in un
determinato periodo di imposta
sono dedotti dal reddito dei
periodi successivi se in tali periodi
l’importo egli interessi passivi
eccedenti gli interessi attivi è
inferiore al 30% del ROL.
Silvia Mencarelli
Deducibilità degli interessi passivi per i
soggetti IRPEF
• La deducibilità degli interessi passivi per gli imprenditori e le
società di persone segue regole più semplici (art. 61), basate
sul calcolo di un pro-rata generale di deducibilità, dato dal
rapporto: ricavi e proventi tassabili o esclusi/totale dei ricavi e
proventi.
• La percentuale che deriva dal calcolo di questo rapporto va
applicata all’ammontare degli interessi passivi, dando luogo
all’importo degli interessi passivi deducibili dal reddito
d’impresa.
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Oneri fiscali e contributivi
• In generale gli oneri fiscali sono
deducibili dal reddito d’impresa,
alla stregua di altri costi, quando
sono inerenti all’attività
d’impresa (es. imposta di bollo, di
registro).
• In tal caso la deducibilità è
ammessa nell’esercizio in cui
avviene il pagamento (principio di
cassa).
• Anche i contributi sono deducibili
per cassa, purché si tratti di
contributi obbligatori.
• La deducibilità è esclusa per:
- le imposte sui redditi (IRPEF e
IRES);
- le imposte per le quali è prevista
la rivalsa (IVA);
- quei tributi la cui indeducibilità è
prevista da disposizioni esterne al
TUIR (es. IRAP e ICI).
Silvia Mencarelli
Oneri di utilità sociale
• Si tratta di spese non inerenti all’esercizio dell’impresa, ma
nondimeno deducibili in considerazione della rilevanza sociale
del fine per il quale vengono sostenute (istruzione,
ricreazione, culto, ecc.).
• La deducibilità è ammessa nel limite del 5 per mille delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla
dichiarazione dei redditi.
• Sono inoltre previsti limiti specifici per la deducibilità di oneri
tassativamente indicati nel co. 2 dell’art. 100 (erogazioni
liberali a favore dello Stato od Enti pubblici, Università, Onlus,
fondazioni, associazioni, istituzioni pubbliche, ecc.).
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Minusvalenze patrimoniali
•
a)
b)
c)
Costituiscono un concetto simmetrico a quello di
plusvalenza patrimoniale; infatti:
traggono origine dagli stessi beni (strumentali, patrimoniali
e immobilizzazioni finanziarie cui non si applica il regime
della partecipation exemption);
derivano dagli stessi eventi: cessione a titolo oneroso dei
suddetti beni, risarcimento per la loro perdita od il loro
danneggiamento, cessione di azienda;
sono calcolate sottraendo al corrispettivo o indennizzo
ricevuto il costo fiscalmente riconosciuto del bene.
Silvia Mencarelli
Sopravvenienze passive
•
Analogamente alla sopravvenienze
attive, costituiscono poste
rettificative, ma in senso negativo, di
componenti reddituali già
contabilizzati in precedenti esercizi.
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•
•
Mancato conseguimento di ricavi che
hanno concorso a formare il reddito
in precedenti esercizi (es. revoca di
contributi in conto esercizio).
Sostenimento di spese a fronte di
ricavi che hanno concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi (es.
spese legali per il recupero di crediti).
Sopravvenuta insussistenza di attività
iscritte in bilancio in precedenti
esercizi (es. furti di denaro).
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Perdite
• Si distinguono le perdite di beni e le perdite su
crediti, deducibili solo qualora risultino da elementi
certi e precisi.
• Le perdite di beni sono deducili solo quando derivano
da beni patrimoniali e strumentali. Si differenziano
dalle minusvalenze patrimoniali in quanto non
derivano, come queste ultime, dalla cessione del
bene ma dalla sopravvenuta indisponibilità fisica
dello stesso (ad es., in caso di incendio, alluvione,
furto).
Silvia Mencarelli
• Le perdite su crediti sono quelle che derivano
dall’inadempienza del debitore e, come le perdite di
beni, sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi, consistenti in prove documentali o presuntive
dalle quali possa evincersi l’irrecuperabilità del
credito.
• Non è richiesta alcuna prova della inesigiblità del
credito quando il debitore è assoggettato a
procedure concorsuali.
Silvia Mencarelli
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