REGOLAMENTO DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Società "Terremerse Soc. Coop.” Art. 1 - Importo e tagli Il prestito obbligazionario " Terremerse Soc. Coop 2013/2016 - Tasso 4,00 %” è emesso dalla Società" Terremerse Soc. Coop” per un ammontare nominale complessivo di € 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00), costituito da n. 4.500 (quattromilacinquecento) obbligazioni nominative del valore nominale di € 1.000,00 (euro mille/00) ciascuna. Le domande di sottoscrizione delle obbligazioni dovranno essere presentate per un valore nominale minimo di € 1.000,00 (euro mille/00) (lotto minimo), pari a n. 1 obbligazione e successivi multipli di € 1.000,00 (corrispondente al valore nominale di ciascuna obbligazione). Le domande dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre la data del 1/10/2013 e la loro accettazione dovrà essere comunicata ai sottoscrittori entro il 15/10/2013. Art. 2 - Requisiti degli obbligazionisti Le obbligazioni oggetto del presente regolamento sono offerte in sottoscrizione esclusivamente a: a) Soci cooperatori della società emittente, ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale, regolarmente iscritti nel libro soci; b) Dipendenti ; c) Ex dipendenti della Cooperativa che abbiano intrattenuto un rapporto di lavoro con Terremerse per almeno 5 anni; d) Banche ed altri investitori professionali e/o qualificati. Coloro che intendono sottoscrivere le obbligazioni oggetto del presente regolamento dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione della società emittente apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di soggetto diverso dalla persona fisica, denominazione/ragione sociale e sede legale; numero delle obbligazioni che intendono sottoscrivere; l’accettazione e l’obbligo ad osservare il presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei suddetti requisiti, delibera sulla domanda. La deliberazione di accoglimento della domanda di sottoscrizione dovrà essere comunicata all’interessato mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, email certificata, ed iscritta nell’apposito registro che verrà istituito e tenuto presso la sede dell’emittente. Le annotazioni verranno eseguite a cura del Consiglio di Amministrazione. Pag. 1 a 5 Art. 3 - Titoli I titoli sono nominativi, non sono frazionabili e non è ammessa la loro trasformazione in certificati nominativi. I titoli sono muniti di n. 3 (tre) cedole di interesse annuale, numerate progressivamente dal n. 1 al n. 3, pagabili previo stacco della cedola rispettivamente, la prima dal 31/10/2014, la seconda dal 31/10/2015, la terza dal 31/10/2016. Art. 4 - Prezzo di emissione Le obbligazioni sono emesse al prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè di € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna obbligazione. Art. 5 - Durata Il prestito obbligazionario ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di godimento fino al 31/10/2016 (data di scadenza) e sarà pertanto rimborsato, insieme all’ultima cedola, integralmente alla predetta data del 31/10/2016. Art. 6 - Godimento Il prestito obbligazionario è emesso ed ha godimento dal 01/11/2013. Art. 7 - Interessi Le obbligazioni fruttano, al 31/10 di ogni anno, un interesse annuale lordo posticipato pari al tasso del 4,00 % . Art. 8 - Modalità di versamento I sottoscrittori dei titoli obbligazionari dovranno effettuare il bonifico per il corrispondente valore nominale sul c/c indicato dalla cooperativa nella comunicazione di accettazione della domanda, con data valuta entro e non oltre il giorno 4/11/2013. Art. 9 - Rimborso Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari unitamente agli interessi rappresentati dall’ultima cedola, senza alcuna deduzione per spese e previa consegna dei titoli, in una unica soluzione alla data di scadenza del prestito medesimo e cioè al 31/10/2016. Pag. 2 a 5 E’ esclusa la facoltà di rimborso anticipato del prestito obbligazionario, sia a favore dell’emittente sia a favore dell’obbligazionista. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso. Art. 10 - Pagamento delle cedole e rimborso delle obbligazioni Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la sede legale della società emittente, in ottemperanza alle specifiche modalità concordate con l’obbligazionista, ovvero tramite accredito sul libretto di deposito o su c.c. bancario indicato dall’obbligazionista. Art. 11 - Termini di prescrizione I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle singole cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il capitale è divenuto rimborsabile. Art. 12 - Regime Fiscale Gli interessi, i premi e gli altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento seguono il regime fiscale vigente al momento della imposizione fiscale, previsto per le differenti tipologie di reddito conseguite dall’obbligazionista. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento trattasi in particolare: per i soci cooperatori persone fisiche o società semplici, sarà applicata la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% ai sensi dell’art. 26, c.1, del DPR n. 600/73; per i soci cooperatori costituiti in forma di società di persone o società di capitale non sarà effettuata alcuna ritenuta alla fonte in quanto i suddetti interessi, premi ed altri frutti concorreranno alla formazione del reddito di impresa ai sensi degli artt. 55 e ss./T.U.I.R.; per i dipendenti ed ex dipendenti della cooperativa che non svolgono attività di impresa, sarà applicata la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% ai sensi dell’art. 26, c.1, del DPR n. 600/73. Art. 13 - Diritto degli obbligazionisti - Garanzia Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi, che sono garantiti esclusivamente dal patrimonio della società emittente, non è subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della stessa società emittente. Pag. 3 a 5 Art. 14 - Assemblea degli obbligazionisti Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile. In particolare, l’assemblea degli obbligazionisti delibera: a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; b) sull’accettazione delle modifiche delle condizioni del prestito qualora proposte dall’emittente; c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato o come definibili ai sensi della vigente legge fallimentare; d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. Art. 15 - Trasferibilità delle obbligazioni Le obbligazioni sono trasferibili per atto tra vivi solo ad altri obbligazionisti ovvero a soggetti che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2 e per ciò solo a: I. Soci cooperatori della società emittente, ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale, regolarmente iscritti nel libro soci; II. Dipendenti; III. Ex dipendenti della Cooperativa, che abbiano intrattenuto un rapporto di lavoro con Terremerse per almeno 5 anni; IV. Banche ed altri investitori professionali e/o qualificati. Il trasferimento è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il possessore di azioni che intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie obbligazioni, deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata, contenente le generalità dell’acquirente, al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà negare il gradimento con provvedimento motivato, per mancanza dei suddetti requisiti. Il provvedimento dovrà essere adottato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’obbligazionista. In caso di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il trasferimento delle azioni cedute si perfezionerà esclusivamente mediante l’annotazione del nome dell’acquirente nel registro della società emittente, con il rilascio di un nuovo titolo e con contestuale ritiro e annullamento del vecchio. Pag. 4 a 5 Art. 16 - Legge applicabile e foro competente Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell’Emittente. Qualsiasi controversia relativa al prestito obbligazionario ovvero al presente regolamento, che dovesse insorgere tra l’emittente e gli obbligazionisti, dovrà essere deferita alla decisione del collegio arbitrale previsto dallo statuto sociale della stessa emittente, qualora si tratti di obbligazionisti soci cooperatori e sovventori di quest’ultima. Diversamente, l'autorità giudiziaria competente per le controversie sarà esclusivamente il Tribunale di Ravenna. Art. 17 - Varie Tutte le comunicazioni della "Terremerse Soc. Coop.” agli obbligazionisti sono effettuate, salvo diversa disposizione di legge applicabile, mediante email, posta ordinaria, pubblicazione sul bollettino aziendale. Pag. 5 a 5