La Direttiva Macchine 2006/42/CE Implicazioni per l’utilizzatore Verona, 26 Maggio 2010 Eleonora Pagani Introduzione Concetti generali La direttiva Macchine ha un duplice obbiettivo: permettere la libera circolazione all’interno del mercato unico europeo ed assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 3 Nuova Direttiva Macchine ► La direttiva 2006/42/CE non è una direttiva completamente nuova, ma è basata sulla 98/37/CE testo consolidato della direttiva 89/392/CE e delle successive modifiche: Direttiva 91/68/CE che estendeva lo scopo alle attrezzature intercambiabili e alle attrezzature di sollevamento cose Direttiva 93/44/CE che estendeva lo scopo agli accessori di sicurezza e alle attrezzature di sollevamento persone Direttiva 93/68/CE che introduceva prescrizioni armonizzate per la marcatura CE ► Pubblicata nella GUCE il 9 Giugno 2006 ► Entrata in vigore il 29 Giugno 2006 ► Applicazione dal 29 Dicembre 2009 ► Recepita con D.Lgs n° 17 del 27 gennaio 2010 SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 4 Campo di applicazione Campo di applicazione– Articolo 1 ► Macchine ► Attrezzature intercambiabili ► Componenti di sicurezza ► Accessori di sollevamento ► Catene, funi e cinghie ► Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica ► Quasi macchine SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 6 2006/42/CE Articolo 2 Definizioni a) Macchina • Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, • insiemi di macchine, macchine di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, macchine di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 7 Il testo della Direttiva - insieme macchina - Insiemi di macchine Il costruttore dell’insieme è colui che costituisce l’insieme Può essere: ► Il costruttore delle singole unità ► L’utilizzatore che acquista le singole unità e costituisce l’insieme ► L’assemblatore ► Studio tecnico d’ingegneria Analisi Analisi dei dei rischi rischi dell’insieme dell’insieme -- considerare considerare ii rischi rischi derivanti derivanti dalla dalla interconnessione interconnessione tra tra le le diverse diverse unità: unità: rischi meccanici (sistemi di protezione), rischi rischi meccanici (sistemi di protezione), rischi elettrici, elettrici, emissione emissione rumore rumore ecc. ecc. Sicurezza Sicurezza globale globale SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 9 Insiemi di macchine Ho un insieme di macchine se: ► Le unità costituenti l’inseme concorrono ad uno stesso risultato ad esempio, produzione di un prodotto ► Le unità costituenti l’insieme funzionano in modo solidale: il funzionamento di ciascuna unità influisce sul funzionamento delle altre o dell’insieme nel suo complesso ► Il sistema di controllo è unico o i diversi sistemi di controllo delle unità sono tra loro collegati linee linee di di produzione, produzione, macchine macchine speciali speciali costituite costituite da da varie varie macchine macchine,, sistemi sistemi automatizzati, automatizzati, impianti impianti produttivi produttivi SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 10 Insieme di macchine Se le unità costituenti l’insieme vengono immesse sul mercato separatamente e possono operare in modo indipendente, allora dovranno essere marcate CE ed avere una dichiarazione IIA. Se sono delle quasi macchine non saranno marcate CE ed avranno la dichiarazione IIB. Ma: + + + + Analisi Analisi dei dei rischi rischi dell’insieme dell’insieme Valutare la sicurezza dell’insieme Valutare la sicurezza dell’insieme nel nel suo suo complesso. complesso. Valutare e risolvere ogni pericolo risultante Valutare e risolvere ogni pericolo risultante dall’insieme, dall’insieme, che che non non èè coperto coperto dalle dalle dichiarazioni dichiarazioni delle delle singole singole unità unità SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 11 Insieme di macchine Analisi Analisi dei dei rischi rischi dell’insieme dell’insieme Valutare la sicurezza dell’insieme Valutare la sicurezza dell’insieme nel nel suo suo complesso. complesso. Valutare Valutare ee risolvere risolvere ogni ogni pericolo pericolo risultante risultante dall’insieme, dall’insieme, che che non non èè coperto coperto dalle dalle dichiarazioni dichiarazioni delle delle singole singole unità unità ► Costituire il fascicolo tecnico dell’insieme macchina contenente anche: Le dichiarazioni IIA e IIB delle macchine costituenti l’insieme le indicazioni di tutte le possibili modifiche che sono state fatte alle singole macchine costituenti, al fine dell’incorporazione nell’insieme ► Il manuale ► Dichiarazione di conformità ► Marcatura Il costruttore dell’insieme dovrà: SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 12 Acquisto di macchine nuove Acquisto macchine nuove Titolo III art. 70 Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto Verificare Verificare la la conformità conformità della della macchina. macchina. Verificare Verificare la la documentazione documentazione aa corredo corredo SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 14 Macchine nuove – documentazione per l’utilizzatore Manuale d’uso Dichiarazione di conformità Marcatura ► Allegato I paragrafo 1.7.4 ► “Istruzioni originali” – “Traduzione delle istruzioni originali” ► Dichiarazione di conformità (allegato II A) ► Dichiarzione d’incorporazione (allegato IIB) ► Marcatura CE ► Targa dati SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 15 Il testo della Direttiva Allegato II – la dichiarazione di conformità Allegato II – dichiarazione di conformità Direttiva 2006/42/CE ► Dichiarazione IIA per le macchine ► Dichiarazione IIB per le quasi macchine – dichiarazione d’incorporazione. SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 17 2006/42/CE - Allegato IIA La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; 3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo; 6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X; 7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate; 8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate; 9. luogo e data della dichiarazione; 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 18 2006/42/CE - Allegato IIB ► La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti: 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità; 3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina; 6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva; 7. luogo e data della dichiarazione; 8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 19 La marcatura CE Allegato III Marcatura CE ► La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica. ► Deve essere seguita dal numero di identificazione dell‘organismo notificato se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale. ► È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura «CE». Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura «CE». SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 21 Marcatura CE ► Specifiche circa la “Non-conformità della marcatura (art. 17, 1a, 1b, 1c) SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 22 Il testo della Direttiva - Le figure responsabili - Figure responsabili della conformità ► Responsabile di tutti o parte ► Responsabilità della Costruttore conformità della macchina. ► Progetta costruisce o fa costruire ► Può essere persona fisica o legale, società.. ► Insiemi di macchine ► Utilizzo proprio mandatario degli obblighi per la conformità (art.5) ► Deve esser stabilito nella comunità ► Persona fisica o legale ► Non è responsabile a meno distributore di un mandato ► Deve accertarsi conformità della macchina (marcatura dichiarazione, manuale) ► Traduzione del manuale Immissione da un paese extraeuropeo ► Chi decide di immettere il prodotto sul mercato europeo, importatore, distributore o utilizzatore finale SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 24 Le macchine usate Applicazione della Direttiva Macchine Applicazione della Direttiva Macchine La La Direttiva Direttiva Macchine Macchine non non si si riapplica riapplica alle alle immissioni immissioni in in commercio commercio successive successive alla alla prima prima messa messa in in servizio servizio SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 26 D.Lgs 81/08 – titolo III – art. 70 ►Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Articolo 70: requisiti di sicurezza ►Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 27 Macchine usate - definizioni ► Macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora Macchina usata Macchina utile, rispetto all’intero tempo di utilizzazione previsto dal costruttore. ► Sono considerate macchine usate, se già state immesse ed utilizzate nel mercato EU e sono sottoposti ad una nuova immissione. ► Macchina sottoposta ad un intervento tecnico che ne modifica ricondizionata lo stato, le prestazioni o la sicurezza e che può comportare una modifica più o meno rilevante. Macchina ► Macchina costituita, in tutto o in parte, da parti provenienti da rimessa a nuovo macchine vecchie. SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 28 Applicazione della Direttiva macchine alle macchine usate Macchine provenienti da paesi terzi Macchina Macchina usata usata in in un un paese paese terzo, terzo, che che non non èè mai mai stata stata immessa immessa sul sul mercato mercato EU. EU. Prima Prima immissione immissione sul sul mercato mercato ► Soggette a tutti gli obblighi di legge, esistenti nel momento dell’immissione sul mercato SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 29 Applicazione della Direttiva macchine alle macchine usate Macchine ricondizionate SI Modifiche Modifiche rientranti rientranti nell’ordinaria/straordinaria nell’ordinaria/straordinaria manutenzione? manutenzione? ►DLgs 81/08 NO ► Difficoltà di applicazione. Tecnicamente poco realistica ► Concetto di integrazione della sicurezza, non “sicurezza aggiunta” ► Obblighi del “costruttore” SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 30 Modifiche rientranti nell’ordinaria e/o straordinaria manutenzione ► Ordinaria manutenzione: Modifica sostanziale l’insieme delle operazioni, previste dal fabbricante e dettagliate Modifiche rientranti nell’ordinaria e/o straordinaria manutenzione nel libretto di istruzioni, che servono a limitare nel tempo il normale degrado d’uso della macchina ed a prevenire l’insorgenza di guasti o anomalie (operazioni di pulizia, regolazione, lubrificazione, ecc.) ► Straordinaria manutenzione: l’insieme degli interventi di riparazione o di sostituzione che consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle normali condizioni di impiego, secondo le specifiche fornite dal fabbricante. ► Modifiche che non alterano le condizioni di progetto iniziali: Esempi Rispristino e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza (aggiunta o cambio di un dispositivo di sicurezza, ad es. Carter, schermi di protezione fissi o mobili, dispositivi di interblocco, comandi a due mani, arresti d’emergenza, freno) Mantenimento delle prestazioni Sostituzione di quadri elettrici senza modifiche nella logica di funzionamento Installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento delle persone, se non cambiano la logica di funzionamento (ad esempio se non danno il consenso) SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 31 Modifica sostanziale di una macchina usata, non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione ► Modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria Modifiche sostanziali Modifica sostanziale manutenzione. ► Che introducono nuovi rischi, non valutati in fase di progettazione ► Che modificano la funzionalità della macchina, le prestazioni ► Modifiche costruttive che impattano sulla modalità di utilizzo della Esempi di modifiche sostanziali macchina ► Modifiche funzionali quali: Aumento della potenza installata/erogata Aumento della velocità di lavorazione Aumento della valocità degli organi di trasmissione del moto Aumento della capacità di carico Installazione di logica programmabile (PC, PLC..) Aggiunta di attrezzature intercambiabili non previste nel modo d’uso originale della macchina SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 32 Insieme di macchine Insiemi costituiti da macchine nuove ed usate Sostituzione di una unità costituente un insieme di macchine Non impatta sulla funzionalità o la sicurezza Impatta in maniera sostanziale sulla funzionalità e sicurezza dell’insieme SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 33 Insieme di macchine Non impatta sulla funzionalità o la sicurezza 1. Macchina che può operare anche singolarmente, marcatura CE, dichiarazione conformità ecc. ► L’inserimento di questa nuova unità nell’insieme è da considerarsi come una semplice installazione 2. Se la nuova unità è una quasi macchina, quindi dichiarazione IIB occorre: ► Chi incorpora la quasi macchina deve valutare la conformità della unità in cui è stata incorporata la quasi macchina, nonchè l’interfaccia con il resto dell’insieme. Dovrà soddisfare il RES non applicati dal costruttore della PCM, dovrà redarre una dichiarazione di conformità della unità che incorpora la quasi macchina SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 34 Insieme di macchine Impatta sulla funzionalità o la sicurezza ► Se la nuova macchina inserita nell’insieme, impatta in maniera sostanziale sulla funzionalità dell’insieme stesso (sia a livello funzionale che di sicurezza). Si dovrà considerare come un nuovo insieme di macchine SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 35 D.Lgs 81/08 – titolo III art. 71 ►Il Articolo 71: obblighi del datore di lavoro datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie ►Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 36 Alcuni link utili www.bureauveritas.it http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/ http://www.newapproach.org/ SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 37 SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 38 Definizioni Componente di sicurezza Articolo 2 Definizioni “Componente di sicurezza”: componente ► destinato ad espletare una funzione di sicurezza, ► immesso sul mercato separatamente, ► il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e ► che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 39 Articolo 17 – non conformità della marcatura ► 1. Gli Stati membri considerano marcatura non conforme: a) l'apposizione della marcatura «CE» a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima; b) l'assenza della marcatura «CE» e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina; c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura «CE» e vietata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3. ► 2. Quando uno Stato membro constata la non conformità della marcatura alle disposizioni della presente direttiva il fabbricante, o il suo mandatario, ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. ► 3. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 11. SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 40 Allegato VII A – Fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. un fascicolo di costruzione composto: da una descrizione generale della macchina, da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati,ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina, dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, da un esemplare delle istruzioni della macchina, se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, da una copia della dichiarazione CE di conformità; SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 41 Allegato VII B – documentazione tecnica per le quasi-macchine La documentazione tecnica deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi -macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. un fascicolo di costruzione composto: da un disegno complessivo della quasi- macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati,ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui, iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 42 QUASI-MACCHINA (PCM, Partly Completed Machinery) Art. 2(g): insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasimacchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva; SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 43 Procedura per le quasi-macchine (articolo 13) Obblighi del costruttore: Preparare la documentazione tecnica (Allegato VII, parte B) Preparare le istruzioni di assemblaggio (Allegato VI) Redigere la dichiarazione di incorporazione (Vedi Allegato II, part 1, sezione B) Sorveglianza del mercato prevista anche per PCM! (Articolo 4) SIAB 2010 - Verona, 26 maggio 2010 44