La Direttiva Macchine 2006/42/CE
Implicazioni per l’utilizzatore
Verona, 26 Maggio 2010
Eleonora Pagani
Introduzione
Concetti generali
La direttiva Macchine ha un duplice obbiettivo:
permettere la libera circolazione all’interno del
mercato unico europeo ed assicurare un elevato
livello di protezione della salute e della sicurezza
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Nuova Direttiva Macchine
► La direttiva 2006/42/CE non è una direttiva completamente
nuova, ma è basata sulla 98/37/CE testo consolidato della
direttiva 89/392/CE e delle successive modifiche:
Direttiva 91/68/CE che estendeva lo scopo alle attrezzature intercambiabili e
alle attrezzature di sollevamento cose
Direttiva 93/44/CE che estendeva lo scopo agli accessori di sicurezza e alle
attrezzature di sollevamento persone
Direttiva 93/68/CE che introduceva prescrizioni armonizzate per la marcatura
CE
► Pubblicata nella GUCE il 9 Giugno 2006
► Entrata in vigore il 29 Giugno 2006
► Applicazione dal 29 Dicembre 2009
► Recepita con D.Lgs n° 17 del 27 gennaio 2010
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Campo di applicazione
Campo di applicazione– Articolo 1
► Macchine
► Attrezzature intercambiabili
► Componenti di sicurezza
► Accessori di sollevamento
► Catene, funi e cinghie
► Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
► Quasi macchine
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2006/42/CE Articolo 2 Definizioni
a) Macchina
•
Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla
forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidamente per un'applicazione ben determinata,
•
insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego
impiego
o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
•
insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per
essere installato e che può funzionare solo dopo essere
stato montato su un mezzo di trasporto o installato in
un edificio o in una costruzione,
•
insiemi di macchine,
macchine di cui al primo,
al secondo e al terzo trattino,
o di quasi-macchine,
macchine di cui alla lettera g),
che per raggiungere uno stesso risultato
sono disposti e comandati in modo
da avere un funzionamento solidale,
•
insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al
sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta
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Il testo della Direttiva
- insieme macchina -
Insiemi di macchine
Il costruttore dell’insieme è
colui che costituisce
l’insieme
Può essere:
► Il costruttore delle singole unità
► L’utilizzatore che acquista le singole unità e costituisce
l’insieme
► L’assemblatore
► Studio tecnico d’ingegneria
Analisi
Analisi dei
dei rischi
rischi dell’insieme
dell’insieme -- considerare
considerare ii rischi
rischi
derivanti
derivanti dalla
dalla interconnessione
interconnessione tra
tra le
le diverse
diverse unità:
unità:
rischi
meccanici
(sistemi
di
protezione),
rischi
rischi meccanici (sistemi di protezione), rischi
elettrici,
elettrici, emissione
emissione rumore
rumore ecc.
ecc.
Sicurezza
Sicurezza globale
globale
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Insiemi di macchine
Ho un insieme di macchine se:
►
Le unità costituenti l’inseme
concorrono ad uno stesso
risultato ad esempio, produzione
di un prodotto
►
Le unità costituenti l’insieme funzionano in modo solidale: il funzionamento di
ciascuna unità influisce sul funzionamento delle altre o dell’insieme nel suo
complesso
►
Il sistema di controllo è unico o i diversi sistemi di controllo delle unità sono tra
loro collegati
linee
linee di
di produzione,
produzione, macchine
macchine speciali
speciali
costituite
costituite da
da varie
varie macchine
macchine,, sistemi
sistemi
automatizzati,
automatizzati, impianti
impianti produttivi
produttivi
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Insieme di macchine
Se le unità costituenti l’insieme vengono immesse sul mercato separatamente e possono
operare in modo indipendente, allora dovranno essere marcate CE ed avere una
dichiarazione IIA. Se sono delle quasi macchine non saranno marcate CE ed avranno la
dichiarazione IIB. Ma:
+
+
+
+
Analisi
Analisi dei
dei rischi
rischi dell’insieme
dell’insieme
Valutare
la
sicurezza
dell’insieme
Valutare la sicurezza dell’insieme nel
nel suo
suo complesso.
complesso.
Valutare
e
risolvere
ogni
pericolo
risultante
Valutare e risolvere ogni pericolo risultante dall’insieme,
dall’insieme,
che
che non
non èè coperto
coperto dalle
dalle dichiarazioni
dichiarazioni delle
delle singole
singole unità
unità
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Insieme di macchine
Analisi
Analisi dei
dei rischi
rischi dell’insieme
dell’insieme
Valutare
la
sicurezza
dell’insieme
Valutare la sicurezza dell’insieme nel
nel suo
suo complesso.
complesso.
Valutare
Valutare ee risolvere
risolvere ogni
ogni pericolo
pericolo risultante
risultante dall’insieme,
dall’insieme,
che
che non
non èè coperto
coperto dalle
dalle dichiarazioni
dichiarazioni delle
delle singole
singole unità
unità
► Costituire il fascicolo tecnico dell’insieme macchina contenente
anche:
Le dichiarazioni IIA e IIB delle macchine costituenti l’insieme
le indicazioni di tutte le possibili modifiche che sono state fatte
alle singole macchine costituenti, al fine dell’incorporazione
nell’insieme
► Il manuale
► Dichiarazione di conformità
► Marcatura
Il costruttore dell’insieme
dovrà:
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Acquisto di macchine nuove
Acquisto macchine nuove
Titolo III art. 70
Le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative
e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di
prodotto
Verificare
Verificare la
la conformità
conformità della
della macchina.
macchina.
Verificare
Verificare la
la documentazione
documentazione aa corredo
corredo
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Macchine nuove – documentazione per l’utilizzatore
Manuale d’uso
Dichiarazione
di conformità
Marcatura
► Allegato I paragrafo 1.7.4
► “Istruzioni originali” – “Traduzione delle istruzioni originali”
► Dichiarazione di conformità (allegato II A)
► Dichiarzione d’incorporazione (allegato IIB)
► Marcatura CE
► Targa dati
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Il testo della Direttiva
Allegato II – la dichiarazione di conformità
Allegato II – dichiarazione di conformità
Direttiva 2006/42/CE
► Dichiarazione IIA per le macchine
► Dichiarazione IIB per le quasi macchine – dichiarazione
d’incorporazione.
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2006/42/CE - Allegato IIA
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere
stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione,
modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte
le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga
con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni
pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei
testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha
effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE
del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha
approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che
sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del
fabbricante o del suo mandatario.
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2006/42/CE - Allegato IIB
► La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso,
del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica
pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione,
modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della
presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è
stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale
si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti.
Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea;
5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle
autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le
modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del
fabbricante della quasi-macchina;
6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio
finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme,
se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
7. luogo e data della dichiarazione;
8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del
fabbricante o del suo mandatario.
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La marcatura CE
Allegato III Marcatura CE
► La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze
del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa
tecnica.
► Deve essere seguita dal numero di identificazione dell‘organismo
notificato se è stata applicata la procedura di garanzia qualità
totale.
► È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che
possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo
grafico, o entrambi, della marcatura «CE». Sulle macchine può
essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non
comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della
marcatura «CE».
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Marcatura CE
► Specifiche circa la “Non-conformità della marcatura (art. 17, 1a,
1b, 1c)
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Il testo della Direttiva
- Le figure responsabili -
Figure responsabili della conformità
► Responsabile di tutti o parte
► Responsabilità della
Costruttore
conformità della
macchina.
► Progetta costruisce o fa
costruire
► Può essere persona
fisica o legale, società..
► Insiemi di macchine
► Utilizzo proprio
mandatario
degli obblighi per la
conformità (art.5)
► Deve esser stabilito nella
comunità
► Persona fisica o legale
► Non è responsabile a meno
distributore
di un mandato
► Deve accertarsi conformità
della macchina (marcatura
dichiarazione, manuale)
► Traduzione del manuale
Immissione da
un paese
extraeuropeo
► Chi decide di immettere
il prodotto sul mercato
europeo, importatore,
distributore o utilizzatore
finale
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Le macchine usate
Applicazione della Direttiva Macchine
Applicazione della Direttiva Macchine
La
La Direttiva
Direttiva Macchine
Macchine non
non si
si riapplica
riapplica
alle
alle immissioni
immissioni in
in commercio
commercio successive
successive
alla
alla prima
prima messa
messa in
in servizio
servizio
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D.Lgs 81/08 – titolo III – art. 70
►Le
attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.
Articolo 70: requisiti
di sicurezza
►Le
attrezzature di lavoro costruite in assenza
di disposizioni legislative e regolamentari di
cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente
all'emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere
conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui
all'allegato V.
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Macchine usate - definizioni
► Macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora
Macchina usata
Macchina
utile, rispetto all’intero tempo di utilizzazione previsto dal
costruttore.
► Sono considerate macchine usate, se già state immesse ed
utilizzate nel mercato EU e sono sottoposti ad una nuova
immissione.
► Macchina sottoposta ad un intervento tecnico che ne modifica
ricondizionata
lo stato, le prestazioni o la sicurezza e che può comportare
una modifica più o meno rilevante.
Macchina
► Macchina costituita, in tutto o in parte, da parti provenienti da
rimessa a nuovo
macchine vecchie.
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Applicazione della Direttiva macchine alle macchine usate
Macchine
provenienti da
paesi terzi
Macchina
Macchina usata
usata in
in un
un paese
paese terzo,
terzo, che
che
non
non èè mai
mai stata
stata immessa
immessa sul
sul mercato
mercato EU.
EU.
Prima
Prima immissione
immissione sul
sul mercato
mercato
► Soggette a tutti gli obblighi di
legge, esistenti nel momento
dell’immissione sul mercato
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Applicazione della Direttiva macchine alle macchine usate
Macchine
ricondizionate
SI
Modifiche
Modifiche rientranti
rientranti
nell’ordinaria/straordinaria
nell’ordinaria/straordinaria
manutenzione?
manutenzione?
►DLgs 81/08
NO
► Difficoltà di applicazione. Tecnicamente poco
realistica
► Concetto di integrazione della sicurezza, non
“sicurezza aggiunta”
► Obblighi del “costruttore”
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Modifiche rientranti nell’ordinaria e/o straordinaria
manutenzione
► Ordinaria manutenzione:
Modifica
sostanziale
l’insieme delle operazioni, previste dal fabbricante e dettagliate
Modifiche rientranti
nell’ordinaria e/o
straordinaria
manutenzione
nel libretto di istruzioni, che servono a limitare nel tempo il
normale degrado d’uso della macchina ed a prevenire
l’insorgenza di guasti o anomalie (operazioni di pulizia,
regolazione, lubrificazione, ecc.)
► Straordinaria manutenzione:
l’insieme degli interventi di riparazione o di sostituzione che
consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle
normali condizioni di impiego, secondo le specifiche fornite dal
fabbricante.
► Modifiche che non alterano le condizioni di progetto iniziali:
Esempi
Rispristino e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza
(aggiunta o cambio di un dispositivo di sicurezza, ad es. Carter,
schermi di protezione fissi o mobili, dispositivi di interblocco,
comandi a due mani, arresti d’emergenza, freno)
Mantenimento delle prestazioni
Sostituzione di quadri elettrici senza modifiche nella logica di
funzionamento
Installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento delle
persone, se non cambiano la logica di funzionamento (ad
esempio se non danno il consenso)
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Modifica sostanziale di una macchina usata, non rientranti
nell’ordinaria e straordinaria manutenzione
► Modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria
Modifiche sostanziali
Modifica
sostanziale
manutenzione.
► Che introducono nuovi rischi, non valutati in fase di progettazione
► Che modificano la funzionalità della macchina, le prestazioni
► Modifiche costruttive che impattano sulla modalità di utilizzo della
Esempi di modifiche
sostanziali
macchina
► Modifiche funzionali quali:
Aumento della potenza installata/erogata
Aumento della velocità di lavorazione
Aumento della valocità degli organi di trasmissione del moto
Aumento della capacità di carico
Installazione di logica programmabile (PC, PLC..)
Aggiunta di attrezzature intercambiabili non previste nel modo
d’uso originale della macchina
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Insieme di macchine
Insiemi costituiti da macchine nuove ed usate
Sostituzione di una
unità costituente
un insieme di
macchine
Non impatta
sulla funzionalità
o la sicurezza
Impatta in
maniera
sostanziale sulla
funzionalità e
sicurezza
dell’insieme
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Insieme di macchine
Non impatta sulla
funzionalità o la
sicurezza
1.
Macchina che può operare anche singolarmente,
marcatura CE, dichiarazione conformità ecc.
► L’inserimento di questa nuova unità nell’insieme è
da considerarsi come una semplice installazione
2.
Se la nuova unità è una quasi macchina, quindi
dichiarazione IIB occorre:
► Chi incorpora la quasi macchina deve valutare la
conformità della unità in cui è stata incorporata la
quasi macchina, nonchè l’interfaccia con il resto
dell’insieme. Dovrà soddisfare il RES non applicati
dal costruttore della PCM, dovrà redarre una
dichiarazione di conformità della unità che
incorpora la quasi macchina
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Insieme di macchine
Impatta sulla
funzionalità o la
sicurezza
► Se la nuova macchina inserita nell’insieme, impatta in
maniera sostanziale sulla funzionalità dell’insieme
stesso (sia a livello funzionale che di sicurezza). Si
dovrà considerare come un nuovo insieme di macchine
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D.Lgs 81/08 – titolo III art. 71
►Il
Articolo 71: obblighi
del datore di lavoro
datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di
cui all'articolo precedente, idonee ai fini della
salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono
essere utilizzate conformemente alle
disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie
►Le
modifiche apportate alle macchine quali
definite all'articolo 1, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, per migliorarne le condizioni
di sicurezza non configurano immissione
sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma
3, secondo periodo, sempre che non
comportino modifiche delle modalita' di
utilizzo e delle prestazioni previste dal
costruttore.
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Alcuni link utili
www.bureauveritas.it
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/
http://www.newapproach.org/
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Definizioni
Componente di sicurezza
Articolo 2 Definizioni
“Componente di sicurezza”: componente
► destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
► immesso sul mercato separatamente,
► il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza
delle persone, e
► che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la
macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri
componenti.
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Articolo 17 – non conformità della marcatura
► 1. Gli Stati membri considerano marcatura non conforme:
a) l'apposizione della marcatura «CE» a titolo della presente direttiva su
prodotti non oggetto della medesima;
b) l'assenza della marcatura «CE» e/o della dichiarazione CE di
conformità per una macchina;
c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla
marcatura «CE» e vietata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.
► 2. Quando uno Stato membro constata la non conformità della
marcatura alle disposizioni della presente direttiva il fabbricante, o il suo
mandatario, ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.
► 3. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro
adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di
detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura
di cui all'articolo 11.
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Allegato VII A – Fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della
presente direttiva.
Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la
progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina.
un fascicolo di
costruzione composto:
da una descrizione generale della macchina,
da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il
funzionamento della macchina,
dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo,
risultati di prove, certificati,ecc., che consentano la verifica della conformità della
macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la
procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla
macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi
e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal
fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
da un esemplare delle istruzioni della macchina,
se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e
dalle relative istruzioni di assemblaggio,
se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri
prodotti incorporati nella macchina,
da una copia della dichiarazione CE di conformità;
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Allegato VII B – documentazione tecnica per le quasi-macchine
La documentazione tecnica deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva
siano applicati e soddisfatti.
Essa deve riguardare, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della
quasi -macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
un fascicolo di
costruzione composto:
da un disegno complessivo della quasi- macchina e dagli schemi dei circuiti di
comando,
dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di
calcolo, risultati di prove, certificati,ecc., che consentano la verifica della
conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute applicati,
dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare
la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che
sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o
per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal
fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo
mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
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42
QUASI-MACCHINA (PCM, Partly Completed Machinery)
Art. 2(g): insiemi che costituiscono quasi una macchina,
ma che, da soli, non sono in grado di garantire
un'applicazione ben determinata. Un sistema di
azionamento è una quasi macchina. Le quasi-macchine
sono unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasimacchine o apparecchi per costituire una macchina
disciplinata dalla presente direttiva;
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43
Procedura per le quasi-macchine (articolo 13)
Obblighi del costruttore:
Preparare la documentazione tecnica (Allegato VII,
parte B)
Preparare le istruzioni di assemblaggio (Allegato VI)
Redigere la dichiarazione di incorporazione (Vedi
Allegato II, part 1, sezione B)
Sorveglianza del mercato prevista anche per PCM!
(Articolo 4)
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La Direttiva Macchine 2006/42/CE