STRUTTURA DEL TITOLO III
CAPO I
CAPO II
CAPO III
CAPO IV
DEI VEICOLI IN
GENERALE
DEI VEICOLI A
TRAZIONE
ANIMALE, SLITTE
E VELOCIPEDI
VEICOLI A
MOTORE E LORO
RIMORCHI
CIRCOLAZIONE
SU STRADA
DELLE MACCHINE
AGRICOLE E
DELLE MACCHINE
OPERATRICI
SEZIONE I
Norme
costruttive e di
equipaggiamento
e accertamenti
tecnici per la
circolazione
SEZIONE II
Destinazione ed
uso dei veicoli
SEZIONE III
Documenti di
circolazione ed
immatricolazione
AI FINI DEL CDS SONO VEICOLI
• TUTTE LE MACCHINE
• GUIDATE DALL’UOMO
• CHE CIRCOLANO SULLA STRADA
LA CLASSIFICAZIONE E’ RIFERITA SOLO AL CDS
NON SONO VEICOLI LE MACCHINE
• AD USO BAMBINI
• AD USO DEGLI INVALIDI
LE CUI CARATTERISTICHE NON SUPERANO I LIMITI INDICATI
NELL’ARTICOLO
196 DEL REGOLAMENTO
ALTRIMENTI LA MACCHINA SI CONSIDERA VEICOLO E QUINDI
SOGGIACE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.
CARATTERISTICHE MASSIME
• lunghezza massima 1,10 m;
• larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona
compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano
mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60
m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di
0,70 m;
• altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza
massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m,
variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo
raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del
veicolo;
• sedile monoposto;
• massa in ordine di marcia 40 kg;
• potenza massima del motore 1 kW;
• velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di
motore
I MONOPATTINI ELETTRICI
•
•
•
•
PESO 7,5 KG
VELOCITA’ 10 KMH
POTENZA 100 W
DIMENSIONI 75x37x95
LE ULTIME IN RETE
LA VENDITA DI QUESTO MODELLO É
STATA SOSPESA FINO ALL'ARRIVO DEI
NUOVI MODELLI CON VELOCITÁ
MASSIMA DI 6 KM. ORARI
Nuove Disposizioni Ministeriali
VEICOLI A BRACCIA
• Sono quelli spinti dall'uomo a piedi
• azionati dalla forza muscolare dello stesso
conducente
• ad esclusione di quelli che utilizzano per
l'azionamento pedali o congegni simili
VEICOLI A BRACCIA
• La persona che spinge o traina il veicolo è
considerato conducente e non pedone
• Si applicano le norme di comportamento
previste per i veicoli
• I veicoli non a motore devono circolare il più
vicino possibile al margine destro della
carreggiata
PARTICOLARITA’
• La carriola non è un veicolo a braccia ma è un attrezzo
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
• veicoli destinati principalmente al trasporto di
persone;
• veicoli destinati principalmente al trasporto di
cose;
• carri agricoli destinati a trasporti per uso
esclusivo delle aziende agricole.
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
• se dotati di pattini sono compresi nella categoria delle slitte.
• devono essere inoltre dotati di un segnale mobile di pericolo
che deve essere utilizzato con le stesse modalità previste
dall’articolo 162;
• in tal senso va ricordato che, secondo la comune
interpretazione, il conducente che per qualsiasi motivo
scenda e circoli sulla strada, nei casi previsti dal comma 1
dell’articolo 162, deve indossare lo speciale giubbotto o le
bretelle retroriflettenti.
REQUISITI PER LA GUIDA
• Per guidare i veicoli a trazione animale, anche con
passeggeri, è sufficiente aver compiuto 14 anni.
• Con i veicoli a trazione animale è possibile effettuare il
servizio di piazza.
• Bisogna aver compiuto 18 anni se si effettua il servizio
di piazza; il conducente è iscritto nella licenza.
VELOCIPEDI
• Sono veicoli a due o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi
Non possono superare
• 1,30 metri di larghezza
• 3 metri di lunghezza
• 2,20 metri di altezza
NON VI SONO LIMITI DI ETA’ PER LA GUIDA, TRANNE
CHE PER IL TRASPORTO DI BAMBINI NEI CASI
CONSENTITI, PER IL QUALE SI DEVE ESSERE
MAGGIORENNI
DISPOSITIVI DI
FRENATURA
• Devono essere indipendenti;
• L'uno deve agire sulla ruota anteriore e l'altro
su quella posteriore;
• Possono funzionare sia sulla ruota sia sul
mozzo, sia sugli organi di trasmissione.
• Il comando del freno può essere tanto a
mano quanto a pedale.
ILLUMINAZIONE ANTERIORE
•
•
•
•
Fanale a luce bianca o gialla
Alimentazione elettrica
Altezza compresa tra 30 cm e 100 cm da terra
Orientato in modo che l'asse ottico incontri il
terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
ILLUMINAZIONE POSTERIORE
• Colore rosso
• Alimentazione elettrica
• deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede,
ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque
non al di sotto del dispositivo a luce riflessa
• Il fascio luminoso deve essere diretto verso
l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel piano
di simmetria.
DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA
• Catadiottro rosso posteriore
• Catadiottri a luce riflessa gialla sui due fianchetti di
ciascun pedale
• Catadiottri a luce riflessa gialla da applicare sui due lati
di ciascuna ruota.
TUTTI I DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DEVONO
ESSERE PRESENTI E FUNZIONANTI NELLE ORE E
NEI CASI PREVISTI DALL’ARTICOLO 152, COMMA 1
(RIFERIRSI AL 153/1), MA NON DURANTE LE
COMPETIZIONI SPORTIVE.
TRAINO DI RIMORCHI
• Vietato il traino ai sensi del 182/3, salvo quello di rimorchi
a patto che:
• La lunghezza del complesso non superi 3 m.
• La larghezza massima totale del rimorchio non deve superi
75 cm
• L'altezza massima, compreso il carico, superi 1 m.
• La massa trasportabile non superi 50 kg.
• Per la circolazione notturna il rimorchio deve essere
equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva
posteriore e laterale previsti per i velocipedi
NORME DI COMPORTAMENTO
• I veicoli sprovvisti di motore devono essere tenuti il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata (143)
• Fuori dai centri abitati l’articolo 182 impone l’obbligo di
circolazione su unica fila
• Inoltre è obbligatorio in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano.
• In deroga, se un conducente è di età inferiore a dieci anni è
consentito che proceda alla destra dell’altro.
• Anche quando è consentito, i conducenti non devono
circolare mai affiancati in numero superiore a due
TRASPORTO DI PERSONE
• È vietato trasportare altre persone sul velocipede, a
meno che non sia appositamente costruito o
attrezzato (tandem, carrozzella) (182/5)
• È consentito al conducente maggiorenne il
trasporto di un bambino fino a otto anni di età con
apposite strutture (182/5).
• Per il trasporto oggetti o animali si applica l’articolo
170 richiamato dal comma 8.
• L’articolo 182 comma 4 del codice stabilisce che
quando il velocipede deve essere condotto a mano,
il ciclista è assimilato al pedone.
INFINE
• IL VELOCIPEDE DEVE ESSERE MUNITO DI
CAMPANELLO CHE EMETTA UN SUONO
UDIBILE DA ALMENO 30 METRI
LE SANZIONI PER LA MANCANZA O LA NON
CONFORMITA’ DEI DISPOSITIVI SONO
PREVISTE DALL’ARTICOLO 68, COMMA 4 E
SONO PARI AL MINIMO EDITTALE DI
EURO 21,00 euro
LA NOVITA’ – LA BICICLETTA
ELETTRICA
Legge comunitaria per il 2002
(modifiche all’articolo 50 del CdS)
• Sono dotate di un motore ausiliario elettrico avente
potenza nominale continua massima di 0,25 KW la
cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25
km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
ALTRIMENTI E’ UN CICLOMOTORE
PRIMA DI ANDARE AVANTI
UN PASSO INDIETRO
ALL’ARTICOLO 47
E ALCUNE CONSIDERAZIONI
SUI SITEMI DI RITENUTA IN
GENERALE E SUI
QUADRICICLI
LA CLASSIFICAZIONE
INTERNAZIONALE DEL CDS
•
•
•
•
•
•
Categoria L: Veicoli a motore a due o tre ruote simmetriche o asimmetriche
Categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
Categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
(motocicli con carrozzetta laterale);
Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
LE NUOVE CATEGORIE
• categoria L1e: ciclomotori, ossia veicoli a due ruote aventi una
velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a
50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i
motori elettrici;
• categoria L2e : ciclomotori, ossia veicoli a tre ruote aventi una
velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a
50 cm3 se ad accensione comandata, oppure la cui potenza
massima netta è inferiore o uguale a
• 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui
potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW
per i motori elettrici;
LE NUOVE CATEGORIE
• categoria L3e: motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta muniti di un motore con cilindrata superiore a 50
cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h
• categoria L4e : motocicli con carrozzetta muniti di un motore
con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o
aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45
km/h
• categoria L5e : tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche
muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
combustione interna e/o aventi una velocita' massima per
costruzione superiore a 45 km/h.
I QUADRICICLI – NON PIU’ M
• categoria L6e - quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è
inferiore o uguale a 45 km/h, la cui cilindrata del motore è
inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione
comandata, o la cui potenza massima netta e' inferiore o
uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, o la
cui potenza nominale continua massima è inferiore o
uguale a 4 kW per i motori elettrici. SONO
CICLOMOTORI
• categoria L7e - quadricicli, la cui massa a vuoto è inferiore
o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di
merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e
la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come tricicli.
LA CATEGORIA M
veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno quattro ruote
• Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente;
• Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima non superiore a 5 t;
• Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima superiore a 5 t;
LA CATEGORIA N
Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi
almeno quattro ruote
• Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
• Categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
• Categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 12 t;
LA CATEGORIA O
Rimorchi (compresi i semirimorchi)
• Categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t; (leggeri)
• Categoria O2: rimorchi con massa massima
superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
• Categoria O3: rimorchi con massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
• Categoria O4: rimorchi con massa massima
superiore a 10 t
IL CICLOMOTORE per il cds
veicolo a due o tre ruote che può essere destinato al
trasporto di merci
• motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se
termico;
• capacità di sviluppare su strada orizzontale una
velocità fino a 45 km/h.
• È considerato ciclomotore anche il velocipede con
motore ausiliario fino a 50 cc (se sviluppa una
velocità per costruzione superiore a sei chilometri
orari),
QUADRICICLO LEGGERO
Ciclomotore a quattro ruote
• massa a vuoto inferiore a 350 chilogrammi (esclusa
la massa delle batterie per i veicoli elettrici).
• Velocità massima per costruzione inferiore od
uguale a 45 km/h
• Cilindrata inferiore od uguale a 50 cc per i motori ad
accensione comandata
• Potenza massima netta inferiore od uguale a 4 kw
per i motori diversi da quelli ad accensione
comandata (diesel o elettrici).
IL CICLOMOTORE ALTERATO
QUANDO VENGONO SUPERATI I LIMITI
DI CILINDRATA O DI VELOCITA’,
OVVERO LA MASSA E LE DIMENSIONI,
DIVENTA MOTOVEICOLO
E’ NECESSARIO L’ACCERTAMENTO
TECNICO
COSA SUCCEDE
• SI APPLICA L’ARTICOLO 97 PER
QUANTO RIGUARDA IL VEICOLO
• SI APPLICANO EVENTUALMENTE GLI
ARTICOLI 115 E/O 116 AL
CONDUCENTE E AL PROPRIETARIO
• IL VEICOLO E’ COMUNQUE COPERTO
DALL’ASSICURAZIONE (ISVAP)
MOTOVEICOLI
• motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il
conducente;
• motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone, capaci di contenere al massimo
quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
• motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente;
MOTOVEICOLI
• motocarri: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di cose;
• mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
traino di semirimorchi.
• motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da
un mototrattore e da un semirimorchio, destinati
al trasporto di cose, specifico o uso speciale
TRASPORTI SPECIFICI
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo
TRAPORTI SPECIFICI
• furgone isotermico o coibentato con o senza gruppo
refrigerante riconosciuto idoneo per il trasporto di
derrate in regime di temperatura controllata
• contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo
lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti
solidi
• cisterne per il trasporto di liquidi o liquami
• cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il
trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti
• altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto
specifico dal ministero dei trasporti – Direzione
generale della M.C.T.C.
USO SPECIALE
Veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari
attrezzature installate permanentemente
sugli stessi; su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali
connessi con il ciclo operativo delle
attrezzature
USO SPECIALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
attrezzati con scala
attrezzati con pompa
attrezzati con gru
attrezzati con pedana o cestello elevabile
attrezzati per mostra pubblicitaria
attrezzati con spazzatrici
attrezzati con innaffiatrici
attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile
attrezzati con saldatrici
attrezzati con scavatrici
attrezzati con perforatrici
attrezzati con sega
attrezzati con gruppo elettrogeno
dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal
Ministero dei Trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.
QUADRICICLI DEL CDS
Veicoli a quattro ruote destinati
• Al trasporto di cose con al massimo una persona
oltre al conducente nella cabina di guida,
• ai trasporti specifici e per uso speciale
• La cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con
esclusione della massa delle batterie se a trazione
elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale
una velocità massima fino a 80 km/h.
• Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei
limiti stabiliti sono considerati autoveicoli
QUADRICICLI UE
• Massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici
• Cilindrata superiore a 50 cc
• Velocità superiore a 45 km/h
• Potenza massima netta del motore è inferiore
a 15 kW.
DIMENSIONI MASSIME
• 1,60 m di larghezza
• 4,00 m di lunghezza
• 2,50 m di altezza.
• I motoarticolati possono raggiungere la
lunghezza massima di 5 m.
MASSA
• La massa complessiva a pieno carico di un
motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
• Non è però prevista una sanzione specifica,
rimangono applicabili, qualora vengano
superati i limiti generali per i veicoli le
sanzioni previste dagli stessi articoli 61 e 62.
• Al motoveicolo non è possibile rilasciare
l’autorizzazione di cui all’articolo 10
AUTOVEICOLI
Veicoli a motore con almeno quattro ruote
• AUTOVETTURE
veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso
quello del conducente;
AUTOBUS
Veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più
di nove posti compreso quello del conducente;
• L’autobus capace di contenere al massimo 16 persone
compreso il conducente è definito “minibus”.
• Gli autobus destinati al trasporto di scolari sono definiti
“scuolabus” e “miniscuolabus”.
• Il codice della Strada differenzia inoltre gli autobus in base
alla loro massa: quelli aventi massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t. non possono superare 80 km/h fuori
dai centri abitati e 100 km/h sulle autostrade, quelli di massa
inferiore o uguale a 8 t. seguono la limitazioni generali.
AUTOVEICOLI PROMISCUI
Veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se
a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso
quello del conducente;
CATEGORIA ABROGATA
A partire dal 1 ottobre 1998
COSA COMPORTA?
• L’ABROGAZIONE DEL PROMISCUO
COMPORTA CHE CON LE AUTOVETTURE
POSSONO ESSERE TRASPORTATE COSE DI
QUALSIASI TIPO.
• È AMMESSO IL TRASPORTO IN CONTO
PROPRIO E NON NECESSITA LICENZA (<
6T.)
• È AMMESSO IL TRASPORTO IN CONTO
TERZI E NECESSITA ISCRIZIONE ALL’ALBO
• RESTANO FERME LE PRESCRIZIONI EX
ARTICOLO 164 CDS.
AUTOCARRI
Veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse
• Qualora venga accertata la circolazione di un veicolo
immatricolato come “autocarro” ma qualificabile
come autovettura, in quanto adibito al trasporto di
persone non funzionalmente addette all’uso o al
trasporto delle cose, si applica la sanzione di cui
all’articolo 82 comma 8, a carico del conducente.
Euro 71,00 e sospensione della carta di circolazione
da 1 a 6 mesi. Fermo conseguente alla sospensione.
TRATTORI STRADALI
veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi
• qualora il trattore stradale traini un
semirimorchio, il complesso che si viene a creare
costituisce autoarticolato
TRASPORTI SPECIFICI
Veicoli destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo
• La precisa individuazione degli autoveicoli
per trasporti specifici è data dall’articolo 203
del regolamento.
ESEMPI TRASP. SPECIFICO
• furgone isotermico, o coibentato con o senza gruppo refrigerante,
riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura
controllata
• carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico
di rifiuti solidi urbani
• cisterne per il trasporto di liquidi o liquami
• cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di
materiali sfusi o pulvirulentibetoniere
• carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e
distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo
• carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie
classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in
proposito
• carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee
esclusivamente al trasporto di veicoli
• carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali
vivi
• furgoni blindati per il trasporto valori
USO SPECIALE
Veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli
è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di
persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
attrezzature stesse;
• La precisa individuazione degli autoveicoli per uso
speciale è data dall’articolo 203 del regolamento.
ESEMPI DI USO SPECIALE
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trattrici stradali
autospazzatrici
autospazzaneve
autopompe
autoinnaffiatrici
autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche
autoveicoli gru
autoveicoli per il soccorso stradale
autoveicoli con pedana o cestello elevabile
autoambulanze
autofunebri
autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti
autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che
non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo
ALTRI ESEMPI
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autoveicoli per radio, televisione, cinema
autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti
autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili
autoscavatrici
autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni
autopompe per calcestruzzo
autoveicoli per uso abitazione
autoveicoli per uso ufficio
autoveicoli per uso officina
autoveicoli per uso negozio
autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di
rilevamento
AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI
• autotreni
complessi di veicoli costituiti da due unità
distinte, agganciate, delle quali una motrice.
• autoarticolati
complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
AUTOSNODATI
autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra
loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli
i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei
due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione
snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere
effettuate soltanto in officina
• Nella previgente disciplina gli autosnodati erano
veicoli destinati al trasporto di cose; per la nuova
classificazione sono veicoli destinati esclusivamente
al trasporto di persone.
AUTOCARAVAN
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto
e all'alloggio di sette persone al massimo
compreso il conducente.
MEZZI D’OPERA
Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego
o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione
mineraria e materiali assimilati ovvero che completano,
durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per
la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art.
10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì,
idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso
misto su strada e fuori strada.
• Al contrario delle macchine operatrici, che costituiscono
autonoma categoria di veicoli, il mezzo d’opera è incluso
nella categoria degli autoveicoli.
RIMORCHI
•
•
•
rimorchi propriamente detti, destinati ad essere
trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli;
semirimorchi, costruiti in modo tale che una
parte di essi si sovrapponga alla unità motrice e
che una parte notevole della loro massa o del loro
carico sia sopportata da detta motrice;
I carrelli appendice, sono veicoli a non più di
due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi
e simili, e trainabili da autoveicoli (eccetto gli
autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati). Sono
considerati parte integrante del veicolo trainante
purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa
previsti dagli articoli 61 e 62 del codice e
dall’articolo 205 e seguenti del regolamento.
DESTINAZIONE DEI RIMORCHI
• I rimorchi per trasporto di persone sono esclusivamente
quelli con almeno due assi ed i semirimorchi.
• I caravan sono rimorchi ad uno o due assi posti a distanza
non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed
attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a
veicolo fermo.
• I rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive
(T.A.T.S.), sono rimorchi ad uno o a due assi posti a distanza
non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura
atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali
imbarcazioni, alianti o altre. La loro caratteristica peculiare è
quella di avere una massa minima (mma) ed una massa
massima autorizzate (MMA).
• Tutti gli altri rimorchi sono destinati per trasporto di cose,
per trasporti specifici, o ad uso speciale
IL CARRELLO APPENDICE
•
•
•
per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a
1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino;
1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno
carico;
per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000
kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50
m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno
carico;
per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg:
4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m
di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
La larghezza del carrello-appendice non deve comunque
superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima
non deve essere superiore a 2,50 m.
CARRELLO APPENDICE
• Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un
numero progressivo di costruzione punzonato
anteriormente sul lato destro del telaio a cura della
fabbrica costruttrice.
• Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono
essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la
carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di
dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è
ammesso il traino.
CARRELLO APPENDICE
• Ogni carrello è abbinato ad un solo veicolo
• Il veicolo a cui è abbinato effettua la revisione
con il carrello
• Il traino di un carrello non indicato nella carta di
circolazione comporta la violazione dell’articolo
78
MACCHINE OPERATRICI
• a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del
traffico;
• b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie
quali spanditrici di sabbia e simili;
• c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione
di cose
MACCHINE OPERATRICI
• PER CIRCOLARE SULLE STRADE
DEVONO ESSERE IMMATRICOLATE
• SE NON IMMATRICOLATE POSSONO
OPERARE SOLO NEI CANTIERI CHIUSI
• NON SONO DESTINATE AL TRASPORTO
DI COSE
CARRELLI ELEVATORI
Può essere ammessa la circolazione saltuaria dei
carrelli elevatori, anche se non provvisti di carta di
circolazione o di certificato di circolazione, per brevi
spostamenti atti a collegare più reparti o per effettuare
operazioni di carico e scarico di materiali, a patto che
vengano osservate alcune cautele e prescrizioni,
secondo quanto dettato dal Decreto Ministeriale 28
dicembre 1989 (in Gazz. Uff., 8 gennaio 1990, n.5).
Il DTT rilascia autorizzazione annuale su nullaosta
dell’ente proprietario della strada
LE CONDIZIONI
•
•
•
•
•
•
•
Il carrello sia munito di scheda tecnica in originale, sottoscritta dal costruttore
contenente lunghezza, larghezza e altezza massime; massa a vuoto e a pieno carico ed
eventuale massa rimorchiabile.
Deve essere munito di proiettori anabbaglianti che devono essere sempre azionati,
anche quando non ne ricorra l'obbligo.
Deve essere munito di dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla
montato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato tecnico del DM 14 giugno
1985 al punto 1.6, che deve essere messo sempre in funzione durante la marcia.
Deve essere dotato di pannelli retrorifflettenti a strisce bianche e rosse atti a
segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento.
Deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale
obbligo non sussiste se vengono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2
dell'allegato tecnico del DM 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti
trasportati non ecceda oltre il 50% della larghezza massima del veicolo, nel rispetto
della sagoma limite di mt.2,50.
Devono essere indicati nella scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in
maniera visibile e permanente sul veicolo i limiti in altezza del carico
trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente.
Non deve essere superata la velocità di 10 Km/h per gli spostamenti su strada.
SANZIONI
• M.O. non immatricolata – sanzione prevista
dall’articolo 114, che rimanda all’articolo 110,
comma 6 (euro 143,00 – 573,00 – no PMR)
• Si applicano le disposizioni dell’articolo 112/3, il
quale è richiamato dall’articolo 114 comma 3; quindi
si applicano in quanto compatibili le disposizioni
dell’articolo 93. (confisca e sanzione anche al
proprietario)
• È prevista la revisione, ma non esistono decreti
applicativi
LE MACCHINE AGRICOLE
Veicoli il cui uso esclusivo è riservato ad
attività agricole e forestali e quindi la loro
circolazione su strada è permessa
• per spostarsi da un luogo di impiego all'altro.
• Per trasportare prodotti agricoli o di uso agrario
per conto di aziende agricole o forestali.
• Per trasportare attrezzature per l'esecuzione di
lavori connessi ad attività agricole o forestali.
• Per trasferire gli addetti delle aziende agricole o
forestali dall'azienda al luogo di lavoro e viceversa.
COME SI DISTINGUONO
• Macchine agricole semoventi.
• Macchine agricole trainate.
A loro volta le m.a. semoventi si distinguono in:
• Trattrici agricole. (in genere i comuni trattori).
• Macchine agricole operatrici a due o più assi.
(mietitrebbia, falciatrici etc.).
• Macchine agricole operatrici ad un asse.
(motocoltivatori etc.).
TRATTRICI AGRICOLE
• Sono dei veicoli a motore, concepiti per : tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
o per azionare determinati strumenti.
• Sono dotate almeno di due assi e possono essere
munite di attrezzature di tipo portato o semiportate.
• Possono trasportare prodotti agricoli o sostanze di
uso agricolo
• Hanno la possibilità di essere dotate di un piano di
carico, fisso o amovibile, a patto che sia rispettate
alcune condizioni in relazione alla carreggiata
minima di uno degli assi
ATTREZZATURE
• Di tipo portato, la cui massa viene trasmessa
interamente alla m.a e il cui movimento durante la
marcia deve essere impedito da dispositivi di
bloccaggio tridimensionale
• Di tipo semiportato, dotate di ruota o ruote, devono
essere agganciate tramite degli appositi attacchi in
modo che sia consentita un'oscillazione sul piano
verticale.
• Le attrezzature possono essere montate
posteriormente, anteriormente o lateralmente, e, se
hanno elementi appuntiti o taglienti, devono essere
protette da apposite cuffie.
TRAINO DI VEICOLI (articolo 63)
• Un autoveicolo non può trainare un veicolo diverso da un
rimorchio ad eccezione del caso in cui questo non sia atto a
circolare, per avaria, per mancanza di organi essenziali
ovvero quando si tratti di una rimozione disposta ai sensi
dell’articolo 159 del codice.
• In ogni caso nessun veicolo può trainare o essere trainato da
più di un veicolo, salvo alcuni trasporti eccezionali e
particolari casi di traino di macchine agricole o per il caso dei
trenini turistici.
• Il traino per situazione di emergenza deve avvenire attraverso
un solido collegamento tra i veicoli, da effettuarsi mediante
aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida e altri attrezzi
analoghi, purché idoneamente segnalati.
ARTICOLO 71
SANZIONA LA
• “non conformità” delle caratteristiche costruttive e
funzionali del veicolo a motore o rimorchio, alle
prescrizioni del regolamento
• È residuale rispetto al 72 dove i dispositivi sono
ben definiti
ARTICOLO 71 - ESEMPI
• VETRI OSCURATI (AMMESSI
POSTERIORI)
• EMISSIONI INQUINANTI SOPRA I LIMITI
• BARRA ANTIINCASTRO POSTERIORE
ASSENTE O MAL SISTEMATA (H SUP. 55
CM)
SANZIONI 71
• VEICOLO NON CONFORME ALLE
PRESCRIZIONI
• SANZIONE 71,00 EURO
• POSSIBILE PROPOSTA DI REVISIONE SE
VIENE MENO LA SICUREZZA O IL
VEICOLO PRODUCE INQUINAMENTO
(80/5)
ARTICOLO 72
SANZIONA LA
• “Mancanza” o “non conformità” dei dispositivi di
equipaggiamento alle disposizioni dei decreti attuativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
Dispositivi silenziatori e di scarico se il motore è termico
Dispositivi di segnalazione acustica
Dispositivi retrovisori
Pneumatici o sistemi equivalenti
Dispositivo per la retromarcia, ove previsto
Dispositivi di ritenuta o di protezione, ove previsto
Segnale mobile di pericolo o segnale plurifunzionale di soccorso
Dispositivi di agganciamento, ove previsti
ESEMPI 72
• DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DI
COLORE DIVERSO O AGGIUNTI (E’
AMMESSA LA TERZA LUCE DI STOP) O
NON OMOLOGATI
• CINTURE NON MONTATE O NON
OMOLOGATE (CONFISCA 172)
• CLACSON BITONALE
• SILENZIATORE NON CONFORME
SANZIONI 72
• MANCANZA - CONFORMITA’ DEI
DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO
• 71,00 EURO
• POSSIBILE PROPOSTA DI REVISIONE SE
VIENE MENO LA SICUREZZA O IL
VEICOLO PRODUCE INQUINAMENTO
(80/5)
ARTICOLO 78
Prevede
• L’aggiornamento della carta di circolazione dei
veicoli a motore per i quali siano apportate una
o più modifiche alle caratteristiche costruttive
o funzionali, ovvero ai dispositivi di
equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72,
• Oppure se sia stato sostituito o modificato il
telaio
ESEMPI 78
• TRAINO DI CARRELLO NON INSERITO NELLA
CARTA DI CIRCOLAZIONE
• GANCIO DI TRAINO NON ANNOTATO
• AGGIUNTA SEDILI OLTRE AL NUMERO
AUTORIZATO (SI POSSONO TOGLIERE)
• PNEUMATICI DIVERSI
• SOSTITUZIONE DELLO SCARICO CON TIPO
NON COMPATIBILE MA OMOLOGATO
(ALTRIMENTI E’ AMMESSO)
SANZIONI 78
• 357,00 EURO
• RITIRO DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE FINO ALLA VISITA E
PROVA
ARTICOLO 79
SANZIONA L’INEFFICIENZA O L’ALTERAZIONE (O LA NON
CORRETTA INSTALLAZIONE)
• sia delle caratteristiche costruttive e funzionali, sia dei dispositivi di
equipaggiamento
L’articolo 79 stabilisce che le caratteristiche funzionali ed i dispositivi di
equipaggiamento debbono corrispondere alle prescrizioni tecniche
indicate nell’articolo 237 del regolamento e nell’appendice VIII. Tali
prescrizioni riguardano:
•
•
•
•
pneumatici e sistemi equivalenti
frenatura
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
limitazione delle rumorosità e delle emissioni inquinanti.
ALCUNI ESEMPI
• BATTISTRADA CONSUMATO (1,6 AUTOV.
– 1 MOTOV. – 0,5 CICLOM.)
• PNEUMATICO LESIONATO
• CRISTALLO INCRINATO
• DISPOSITIVI DI ILLUMIZIONE NON
FUNZIONANTI
• SILENZIATORE INEFFICIENTE
(POSSIBILE CONCORSO CON 155)
SANZIONI 79
• 71,00 EURO
• POSSIBILE PROPOSTA DI REVISIONE SE
VIENE MENO LA SICUREZZA O IL
VEICOLO PRODUCE INQUINAMENTO
(80/5)
• NEL CASO DI REATI EX ART. 9 BIS O
9 TER – DA 1000 A 10000 EURO
Telaio e targhetta del costruttore (art. 74)
• Ciclomotori Motoveicoli Autoveicoli Rimorchi
DEVONO AVERE
• una targhetta di identificazione, solidamente
fissata al veicolo stesso;
• un numero di identificazione impresso sul
telaio, anche se realizzato con su una struttura
portante o equivalente, riprodotto in modo tale
da non poter essere cancellato o alterato.
SANZIONI 74
Per aver contraffatto (asportato, sostituito, alterato,
cancellato o reso illeggibile):
• a) la targhetta del costruttore;
• b) il numero d'identificazione del telaio
• Sanzione edittale (minimo e massimo) salvo che il
fatto non costituisca reato (es. contraffazione di
marchio 473cp) da Euro 2.257,00
IPOTESI PENALE
• riguarda il numero di telaio impresso dal DTT a seguito di
ripunzonatura.
• Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del
telaio, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici
della Direzione generale del DTT, un numero distintivo
preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque
punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza
dell'ufficio stesso),
• In tal caso di deve procedere al sequestro probatorio del veicolo,
per evitare la distruzione delle prove o la loro alterazione.
ARTICOLO 80 REVISIONE
GENERALE
• quando viene disposta per una intera categoria di veicoli.
Questa è la forma di revisione più utilizzata;
SINGOLA
• quando viene disposta per un singolo veicolo.
REVISIONE SINGOLA
•
•
•
articolo 75, commi 1 e 2
articolo 78, comma 4.
articolo 80, comma 5 (segnalazione agli uffici
periferici del DTT a seguito di mancata
persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosità ed inquinamento del veicolo ex
articoli 71, 72, 79);
• articolo 80, comma 7 (gravi danni al veicolo a
seguito di incidente stradale)
TERMINI DELLA REVISIONE
ANNUALE
• disposta per la prima volta dal d.m. 29.01.1981
PERIODICA
• attualmente viene disposta su quasi tutti i veicoli
dopo quattro anni dalla prima immatricolazione
e, successivamente, ogni due.
TERMINI DI SCADENZA
•
la prima revisione si effettua entro il mese di
rilascio della carta di circolazione,
•
le successive entro il mese corrispondente a
quello in cui è stata effettuata l’ultima
revisione.
PRENOTAZIONE 1
• Per i veicoli sottoposti a revisione annuale, se la
prenotazione è stata effettuata precedentemente
alla scadenza del termine, è consentita la
circolazione anche oltre i termini di scadenza,
fino alla data fissata per la presentazione a visita
e prova (d.m. 06.08.1998, n. 408 articolo 4
comma 4);
PRENOTAZIONE 2
• per i veicoli sottoposti a revisione periodica, non
è applicata la suddetta agevolazione: il giorno di
scadenza dei termini stabilito non può essere
oltrepassato, anche in presenza di domanda di
revisione effettuata entro i termini, SALVO SIA
DIVERSAMENTE INDICATO SULLA
PRENOTAZIONE
ESITO
REVISIONE REGOLARE
• Il veicolo ha superato i controlli tecnici e può circolare fino alla
nuova scadenza.
REVISIONE RIPETERE – DA RIPRESENTARE A
NUOVA VISITA ENTRO UN MESE:
• Il veicolo non ha superato le prove tecniche, ma non è stato
escluso dalla circolazione. Può circolare per un periodo non
superiore ad un mese dalla data dell’annotazione sempre che
sia stata ripristinata l’efficienza del veicolo in relazione ai difetti
riscontrati in sede di visita e prova. Diversamente si procederà
ai sensi dell’articolo 72 o dell’articolo 79 del C.d.S.
ESITO
REVISIONE RIPETERE – VEICOLO SOSPESO DELLA
CIRCOLAZIONE FINO A NUOVA VISITA CON ESITO
FAVOREVOLE. PUÒ CIRCOLARE SOLO PER ESSERE
CONDOTTO IN OFFICINA
• Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da
compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali
da determinare inquinamento acustico od atmosferico, il veicolo
non può circolare prima di essere ritenuto idoneo alla circolazione
con una nuova visita e prova. Con tale timbro, valido quale foglio
di via, il veicolo sospeso potrà circolare solamente nella giornata
in cui ha avuto luogo la revisione con esito negativo per essere
condotto in officina, salvo l’osservanza d’eventuali prescrizioni
indicate (es. non superare 25 Km/h ).
ESITO RIPETERE
• In caso di “Esito Ripetere”, sulle etichette
meccanizzate vengono inseriti codici composti
da due caratteri numerici coincidenti con quelli
previsti nell’appendice IX dell’articolo 238 del
regolamento
I CODICI
•
•
•
•
•
•
•
01 - DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)
02 - STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
03 - VISIBILITA' (vetri, specchietti, lava vetri)
04 - IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
05 - ASSI - PNEUMATICI - SOSPENSIONI
06 - TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
07 - ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico,
cinture)
• 08 - EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)
• 09 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)
IL TAGLIANDO
ESEMPIO DI TAGLIANDO DI REVISIONE
Allegato alla circ. n. 15/97 del 17.2.1997
MI 6H1234
REVISIONE DEL
ESITO
MOTIVI
MI/AA2
02/01/1997
RIPETERE
01/02/05/09
MIAA20BB02S
LEGENDA:
MI 6H1234 = targa del veicolo
MI/AA2 = sigla provincia e numero dell'impresa di autoriparazione;
REVISIONE DEL = indica la data in cui è avvenuta l'operazione di revisione;
ESITO = indica l'esito della revisione che può essere REGOLARE o RIPETERE;
MOTIVI = i codici 01, 02 ... coincidono con quelli di cui all'appendice IX dell'art. 238 del
Regolamento di attuazione del Codice della strada (es.: 01 = Dispositivi di frenatura, 02 =
Sterzo e volante, ...)
MIAA20BB02S = codice antifalsificazione.
SANZIONI
• Circolare con veicolo a motore o con
rimorchio non sottoposto alla prescritta
revisione
• Pagamento in misura ridotta: € 143,00
• Ritiro della carta di circolazione ai sensi
dell’articolo 216
SANZIONI
• Circolare con veicolo a motore o con rimorchio
non sottoposto alla prescritta revisione annuale o
periodica per più di una volta in relazione alle
cadenze previste
• Pagamento in misura ridotta:
€ 286,00
• Ritiro della carta di circolazione ai sensi
dell’articolo 216
SANZIONI
• Circolare fuori dal percorso più breve o oltre il
tempo necessario, con veicolo a motore o con
rimorchio sospeso dalla circolazione a seguito di
esito: “Revisione ripetere - veicolo sospeso dalla
circolazione fino a nuova visita con esito
favorevole. Può circolare solo per essere condotto
in officina”
• Pagamento in misura ridotta: € 286,00
• Ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’articolo
216
SANZIONI
• Circolare con veicolo a motore o con rimorchio ad
oltre un mese dall’esito: “Revisione ripetere – da
ripresentare a nuova visita entro un mese”
• Pagamento in misura ridotta:€ 143,00 (o 286,00)
• Ritiro della carta di circolazione ai sensi
dell’articolo 216
SANZIONI
• Circolare con veicolo a motore o con rimorchio entro un
mese dall’esito: “Revisione ripetere – da ripresentare a
nuova visita entro un mese”, non avendo però provveduto a
ripristinare la prescritta efficienza delle caratteristiche
costruttive e funzionali o dei dispositivi di
equipaggiamento da sottoporre a nuova visita e prova
• SANZIONI IN RELAZIONE ALL’INEFFICIENZA
SANZIONI
• Circolare in autostrada con veicolo a motore o
con rimorchio non sottoposti alla prescritta
revisione (176)
•
•
Pagamento in misura ridotta:
€ 143,00
Sanzione accessoria: Fermo amministrativo del
veicolo.
• Il veicolo verrà restituito dopo la prenotazione
per la visita di revisione
DESTINAZIONE E USO
• Nel primo caso s'intende l'utilizzo del veicolo in
base alle caratteristiche tecniche
• Nel secondo si fa riferimento all'effettiva
utilizzazione economica.
DESTINAZIONE
• AD ESEMPIO UN AUTOCARRO E’
DESTINATO AL TRASPORTO DI COSE E
DELLE PERSONE ADDETTE AL CARICO,
ALLO SCARICO O ALL’USO DELLE
STESSE.
• LA DIVERSA DESTINAZIONE E’
SANZIONATA CON EURO 71,00 EURO E
LA SOSPENSIONE DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE DA 1 A 6 MESI.
USO
• Uso terzi: quando si utilizza un veicolo per
prestare un servizio a persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione e, a
fronte della prestazione offerta, si percepisce un
corrispettivo
• Nei rimanenti casi si ha un uso proprio del
veicolo
USO TERZI
•
•
•
•
•
•
•
- locazione senza conducente
- servizio di noleggio con conducente
- servizio di piazza per trasporto persone (taxi)
- servizio di linea per trasporto persone
- servizio di trasporto di cose in conto terzi
- servizio di linea per trasporto di cose
- servizio di piazza per trasporto di cose in conto terzi
ECCEZIONI
• CON PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OPPURE
• ai taxi (ma non anche agli NCC): è ammesso l'uso proprio
se fuori servizio , ai sensi del Decreto Legislativo 19/11/1997
n. 422, art. 14
• veicoli utilizzati per l'esercitazioni per il conseguimento
delle patenti A e B possono essere utilizzati per uso privato
purché su quelli per le esercitazioni per il conseguimento della
patente di categoria B i doppi comandi vengano resi inoperanti
e a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa
di proprietà
DOCUMENTI DEL VEICOLO
• I VEICOLI A MOTORE PER CIRCOLARE
DEVONO ESSERE DOTATI DI UN
CERTIFICATO DI IDONEITA’, O DI UN
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE O
DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
• QUESTI DOCUMENTI POSSONO ESSERE
SOSTITUITI IN PARTICOLARI CASI
SANZIONI
•
•
•
•
•
LA MANCANZA MOMENTANEA E’ PUNITA DALL’ARTICOLO 180
LA CIRCOLAZIONE NEL PERIODO DEL RITIRO E’ PUNITA
DALL’ARTICOLO 216
LA CIRCOLAZIONE NEL PERIODO DELLA SOSPENSIONE E’
PUNITA DALL’ARTICOLO 217 E SE E’ STATO APPLICATO IL
FERMO ANCHE DA QUELLE DELL’ARTICOLO 214 E DEL CODICE
PENALE
LA CIRCOLAZIONE CON UN VEICOLO NON IMMATRICOLATO
COMPORTA LA SANZIONE DELL’ARTICOLO 93 CON LA
CONFISCA DEL VEICOLO.
LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLO IMMATRICOLATO MA SENZA
CHE SIA STATA RILASCIATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE
COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 95.
SANZIONE 92
• Chi circola senza avere con se l'estratto della carta di
circolazione è punito con la sanzione amministrativa
di euro 21,00. Articolo 95 comma 7 del D.Lgs. 30
aprile, n. 285.
• La stessa sanzione si applica per la mancanza del
permesso provvisorio di circolazione rilasciato nei casi
di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta
di circolazione (DPR n.105/00), la cui validità è di
90 gg e comunque sino alla consegna del duplicato.
FOGLIO DI VIA E TARGA
PROVVISORIA ART. 99
• Durante le operazioni d’accertamento e di controllo
dell'idoneità tecnica
• per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione
• per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a
mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali
non è stata pagata la tassa di circolazione
• Sul foglio di via viene indicato il percorso, la sua durata, che
non può eccedere i sessanta giorni tranne che per particolari
casi in cui la Direzione Generale del DTT può rilasciare un
documento valido per la durata massima di 180 giorni senza
limitazioni di percorso; sono inoltre indicate le eventuali
prescrizioni tecniche.
SANZIONE 99 COMMI 1,3,5
• La circolazione senza avere con se il foglio di via e/o a targa
provvisoria è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di euro 21,00.
• Qualora la violazione sia compiuta per più di tre volte alla
successiva si applica la sanzione amministrativa da euro 71,00 a
euro 286,00 (PMR non ammesso) e la sanzione accessoria della
confisca del veicolo
SANZIONE 99 commi 2,4,5
• Circolare senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche
contenute nel foglio di via comporta la sanzione amministrativa di
euro 21,00.
• Qualora la violazione sia compiuta per più di tre volte alla
successiva si applica la sanzione amministrativa da euro 71,00 a
euro 286,00 (PMR non ammesso) e la sanzione accessoria della
confisca del veicolo
IL C.I.T. DEL CICLOMOTORE
•
•
•
•
•
Modello MC 801 in uso fino al 1978 (manuale)
Modello MC 801/A in uso fino al 1978 (manuale)
Modello MC 801/U in uso fino al 1978 (manuale)
Modello MC 2051/OM in uso dal 1978 al 1985 (manuale)
Modello MC 2051/OM Mec. in uso dal 1985 al 1994
(meccanizzato)
• Modello MC 2051/OM Mec. in uso dal 1994 al 1999
(meccanizzato)
• Modello 2051/0A in uso dal 1999
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sanzioni - Comune di Casalecchio di Reno