STRUTTURA DEL TITOLO III CAPO I CAPO II CAPO III CAPO IV DEI VEICOLI IN GENERALE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI SEZIONE I Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione SEZIONE II Destinazione ed uso dei veicoli SEZIONE III Documenti di circolazione ed immatricolazione AI FINI DEL CDS SONO VEICOLI • TUTTE LE MACCHINE • GUIDATE DALL’UOMO • CHE CIRCOLANO SULLA STRADA LA CLASSIFICAZIONE E’ RIFERITA SOLO AL CDS NON SONO VEICOLI LE MACCHINE • AD USO BAMBINI • AD USO DEGLI INVALIDI LE CUI CARATTERISTICHE NON SUPERANO I LIMITI INDICATI NELL’ARTICOLO 196 DEL REGOLAMENTO ALTRIMENTI LA MACCHINA SI CONSIDERA VEICOLO E QUINDI SOGGIACE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. CARATTERISTICHE MASSIME • lunghezza massima 1,10 m; • larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; • altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo; • sedile monoposto; • massa in ordine di marcia 40 kg; • potenza massima del motore 1 kW; • velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore I MONOPATTINI ELETTRICI • • • • PESO 7,5 KG VELOCITA’ 10 KMH POTENZA 100 W DIMENSIONI 75x37x95 LE ULTIME IN RETE LA VENDITA DI QUESTO MODELLO É STATA SOSPESA FINO ALL'ARRIVO DEI NUOVI MODELLI CON VELOCITÁ MASSIMA DI 6 KM. ORARI Nuove Disposizioni Ministeriali VEICOLI A BRACCIA • Sono quelli spinti dall'uomo a piedi • azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente • ad esclusione di quelli che utilizzano per l'azionamento pedali o congegni simili VEICOLI A BRACCIA • La persona che spinge o traina il veicolo è considerato conducente e non pedone • Si applicano le norme di comportamento previste per i veicoli • I veicoli non a motore devono circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata PARTICOLARITA’ • La carriola non è un veicolo a braccia ma è un attrezzo VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE • veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; • veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; • carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE • se dotati di pattini sono compresi nella categoria delle slitte. • devono essere inoltre dotati di un segnale mobile di pericolo che deve essere utilizzato con le stesse modalità previste dall’articolo 162; • in tal senso va ricordato che, secondo la comune interpretazione, il conducente che per qualsiasi motivo scenda e circoli sulla strada, nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 162, deve indossare lo speciale giubbotto o le bretelle retroriflettenti. REQUISITI PER LA GUIDA • Per guidare i veicoli a trazione animale, anche con passeggeri, è sufficiente aver compiuto 14 anni. • Con i veicoli a trazione animale è possibile effettuare il servizio di piazza. • Bisogna aver compiuto 18 anni se si effettua il servizio di piazza; il conducente è iscritto nella licenza. VELOCIPEDI • Sono veicoli a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi Non possono superare • 1,30 metri di larghezza • 3 metri di lunghezza • 2,20 metri di altezza NON VI SONO LIMITI DI ETA’ PER LA GUIDA, TRANNE CHE PER IL TRASPORTO DI BAMBINI NEI CASI CONSENTITI, PER IL QUALE SI DEVE ESSERE MAGGIORENNI DISPOSITIVI DI FRENATURA • Devono essere indipendenti; • L'uno deve agire sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore; • Possono funzionare sia sulla ruota sia sul mozzo, sia sugli organi di trasmissione. • Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale. ILLUMINAZIONE ANTERIORE • • • • Fanale a luce bianca o gialla Alimentazione elettrica Altezza compresa tra 30 cm e 100 cm da terra Orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. ILLUMINAZIONE POSTERIORE • Colore rosso • Alimentazione elettrica • deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa • Il fascio luminoso deve essere diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel piano di simmetria. DISPOSITIVI A LUCE RIFLESSA • Catadiottro rosso posteriore • Catadiottri a luce riflessa gialla sui due fianchetti di ciascun pedale • Catadiottri a luce riflessa gialla da applicare sui due lati di ciascuna ruota. TUTTI I DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTI E FUNZIONANTI NELLE ORE E NEI CASI PREVISTI DALL’ARTICOLO 152, COMMA 1 (RIFERIRSI AL 153/1), MA NON DURANTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE. TRAINO DI RIMORCHI • Vietato il traino ai sensi del 182/3, salvo quello di rimorchi a patto che: • La lunghezza del complesso non superi 3 m. • La larghezza massima totale del rimorchio non deve superi 75 cm • L'altezza massima, compreso il carico, superi 1 m. • La massa trasportabile non superi 50 kg. • Per la circolazione notturna il rimorchio deve essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi NORME DI COMPORTAMENTO • I veicoli sprovvisti di motore devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (143) • Fuori dai centri abitati l’articolo 182 impone l’obbligo di circolazione su unica fila • Inoltre è obbligatorio in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano. • In deroga, se un conducente è di età inferiore a dieci anni è consentito che proceda alla destra dell’altro. • Anche quando è consentito, i conducenti non devono circolare mai affiancati in numero superiore a due TRASPORTO DI PERSONE • È vietato trasportare altre persone sul velocipede, a meno che non sia appositamente costruito o attrezzato (tandem, carrozzella) (182/5) • È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età con apposite strutture (182/5). • Per il trasporto oggetti o animali si applica l’articolo 170 richiamato dal comma 8. • L’articolo 182 comma 4 del codice stabilisce che quando il velocipede deve essere condotto a mano, il ciclista è assimilato al pedone. INFINE • IL VELOCIPEDE DEVE ESSERE MUNITO DI CAMPANELLO CHE EMETTA UN SUONO UDIBILE DA ALMENO 30 METRI LE SANZIONI PER LA MANCANZA O LA NON CONFORMITA’ DEI DISPOSITIVI SONO PREVISTE DALL’ARTICOLO 68, COMMA 4 E SONO PARI AL MINIMO EDITTALE DI EURO 21,00 euro LA NOVITA’ – LA BICICLETTA ELETTRICA Legge comunitaria per il 2002 (modifiche all’articolo 50 del CdS) • Sono dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. ALTRIMENTI E’ UN CICLOMOTORE PRIMA DI ANDARE AVANTI UN PASSO INDIETRO ALL’ARTICOLO 47 E ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI SITEMI DI RITENUTA IN GENERALE E SUI QUADRICICLI LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL CDS • • • • • • Categoria L: Veicoli a motore a due o tre ruote simmetriche o asimmetriche Categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; Categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; LE NUOVE CATEGORIE • categoria L1e: ciclomotori, ossia veicoli a due ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; • categoria L2e : ciclomotori, ossia veicoli a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a • 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; LE NUOVE CATEGORIE • categoria L3e: motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h • categoria L4e : motocicli con carrozzetta muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h • categoria L5e : tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h. I QUADRICICLI – NON PIU’ M • categoria L6e - quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h, la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. SONO CICLOMOTORI • categoria L7e - quadricicli, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli. LA CATEGORIA M veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote • Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; • Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; • Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; LA CATEGORIA N Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote • Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; • Categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; • Categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; LA CATEGORIA O Rimorchi (compresi i semirimorchi) • Categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; (leggeri) • Categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; • Categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; • Categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t IL CICLOMOTORE per il cds veicolo a due o tre ruote che può essere destinato al trasporto di merci • motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; • capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. • È considerato ciclomotore anche il velocipede con motore ausiliario fino a 50 cc (se sviluppa una velocità per costruzione superiore a sei chilometri orari), QUADRICICLO LEGGERO Ciclomotore a quattro ruote • massa a vuoto inferiore a 350 chilogrammi (esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici). • Velocità massima per costruzione inferiore od uguale a 45 km/h • Cilindrata inferiore od uguale a 50 cc per i motori ad accensione comandata • Potenza massima netta inferiore od uguale a 4 kw per i motori diversi da quelli ad accensione comandata (diesel o elettrici). IL CICLOMOTORE ALTERATO QUANDO VENGONO SUPERATI I LIMITI DI CILINDRATA O DI VELOCITA’, OVVERO LA MASSA E LE DIMENSIONI, DIVENTA MOTOVEICOLO E’ NECESSARIO L’ACCERTAMENTO TECNICO COSA SUCCEDE • SI APPLICA L’ARTICOLO 97 PER QUANTO RIGUARDA IL VEICOLO • SI APPLICANO EVENTUALMENTE GLI ARTICOLI 115 E/O 116 AL CONDUCENTE E AL PROPRIETARIO • IL VEICOLO E’ COMUNQUE COPERTO DALL’ASSICURAZIONE (ISVAP) MOTOVEICOLI • motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; MOTOVEICOLI • motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; • mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. • motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cose, specifico o uso speciale TRASPORTI SPECIFICI Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo TRAPORTI SPECIFICI • furgone isotermico o coibentato con o senza gruppo refrigerante riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata • contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi • cisterne per il trasporto di liquidi o liquami • cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti • altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. USO SPECIALE Veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature USO SPECIALE • • • • • • • • • • • • • • attrezzati con scala attrezzati con pompa attrezzati con gru attrezzati con pedana o cestello elevabile attrezzati per mostra pubblicitaria attrezzati con spazzatrici attrezzati con innaffiatrici attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile attrezzati con saldatrici attrezzati con scavatrici attrezzati con perforatrici attrezzati con sega attrezzati con gruppo elettrogeno dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei Trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. QUADRICICLI DEL CDS Veicoli a quattro ruote destinati • Al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, • ai trasporti specifici e per uso speciale • La cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. • Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli QUADRICICLI UE • Massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici • Cilindrata superiore a 50 cc • Velocità superiore a 45 km/h • Potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. DIMENSIONI MASSIME • 1,60 m di larghezza • 4,00 m di lunghezza • 2,50 m di altezza. • I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. MASSA • La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. • Non è però prevista una sanzione specifica, rimangono applicabili, qualora vengano superati i limiti generali per i veicoli le sanzioni previste dagli stessi articoli 61 e 62. • Al motoveicolo non è possibile rilasciare l’autorizzazione di cui all’articolo 10 AUTOVEICOLI Veicoli a motore con almeno quattro ruote • AUTOVETTURE veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; AUTOBUS Veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; • L’autobus capace di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente è definito “minibus”. • Gli autobus destinati al trasporto di scolari sono definiti “scuolabus” e “miniscuolabus”. • Il codice della Strada differenzia inoltre gli autobus in base alla loro massa: quelli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t. non possono superare 80 km/h fuori dai centri abitati e 100 km/h sulle autostrade, quelli di massa inferiore o uguale a 8 t. seguono la limitazioni generali. AUTOVEICOLI PROMISCUI Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; CATEGORIA ABROGATA A partire dal 1 ottobre 1998 COSA COMPORTA? • L’ABROGAZIONE DEL PROMISCUO COMPORTA CHE CON LE AUTOVETTURE POSSONO ESSERE TRASPORTATE COSE DI QUALSIASI TIPO. • È AMMESSO IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E NON NECESSITA LICENZA (< 6T.) • È AMMESSO IL TRASPORTO IN CONTO TERZI E NECESSITA ISCRIZIONE ALL’ALBO • RESTANO FERME LE PRESCRIZIONI EX ARTICOLO 164 CDS. AUTOCARRI Veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse • Qualora venga accertata la circolazione di un veicolo immatricolato come “autocarro” ma qualificabile come autovettura, in quanto adibito al trasporto di persone non funzionalmente addette all’uso o al trasporto delle cose, si applica la sanzione di cui all’articolo 82 comma 8, a carico del conducente. Euro 71,00 e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi. Fermo conseguente alla sospensione. TRATTORI STRADALI veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi • qualora il trattore stradale traini un semirimorchio, il complesso che si viene a creare costituisce autoarticolato TRASPORTI SPECIFICI Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo • La precisa individuazione degli autoveicoli per trasporti specifici è data dall’articolo 203 del regolamento. ESEMPI TRASP. SPECIFICO • furgone isotermico, o coibentato con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata • carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani • cisterne per il trasporto di liquidi o liquami • cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulentibetoniere • carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo • carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito • carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli • carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi • furgoni blindati per il trasporto valori USO SPECIALE Veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; • La precisa individuazione degli autoveicoli per uso speciale è data dall’articolo 203 del regolamento. ESEMPI DI USO SPECIALE • • • • • • • • • • • • • trattrici stradali autospazzatrici autospazzaneve autopompe autoinnaffiatrici autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche autoveicoli gru autoveicoli per il soccorso stradale autoveicoli con pedana o cestello elevabile autoambulanze autofunebri autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo ALTRI ESEMPI • • • • • • • • • • • autoveicoli per radio, televisione, cinema autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili autoscavatrici autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni autopompe per calcestruzzo autoveicoli per uso abitazione autoveicoli per uso ufficio autoveicoli per uso officina autoveicoli per uso negozio autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI • autotreni complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. • autoarticolati complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; AUTOSNODATI autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina • Nella previgente disciplina gli autosnodati erano veicoli destinati al trasporto di cose; per la nuova classificazione sono veicoli destinati esclusivamente al trasporto di persone. AUTOCARAVAN Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. MEZZI D’OPERA Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. • Al contrario delle macchine operatrici, che costituiscono autonoma categoria di veicoli, il mezzo d’opera è incluso nella categoria degli autoveicoli. RIMORCHI • • • rimorchi propriamente detti, destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli; semirimorchi, costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga alla unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice; I carrelli appendice, sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli (eccetto gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati). Sono considerati parte integrante del veicolo trainante purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del codice e dall’articolo 205 e seguenti del regolamento. DESTINAZIONE DEI RIMORCHI • I rimorchi per trasporto di persone sono esclusivamente quelli con almeno due assi ed i semirimorchi. • I caravan sono rimorchi ad uno o due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo. • I rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.), sono rimorchi ad uno o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti o altre. La loro caratteristica peculiare è quella di avere una massa minima (mma) ed una massa massima autorizzate (MMA). • Tutti gli altri rimorchi sono destinati per trasporto di cose, per trasporti specifici, o ad uso speciale IL CARRELLO APPENDICE • • • per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico; per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m. CARRELLO APPENDICE • Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice. • Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino. CARRELLO APPENDICE • Ogni carrello è abbinato ad un solo veicolo • Il veicolo a cui è abbinato effettua la revisione con il carrello • Il traino di un carrello non indicato nella carta di circolazione comporta la violazione dell’articolo 78 MACCHINE OPERATRICI • a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; • b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; • c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose MACCHINE OPERATRICI • PER CIRCOLARE SULLE STRADE DEVONO ESSERE IMMATRICOLATE • SE NON IMMATRICOLATE POSSONO OPERARE SOLO NEI CANTIERI CHIUSI • NON SONO DESTINATE AL TRASPORTO DI COSE CARRELLI ELEVATORI Può essere ammessa la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori, anche se non provvisti di carta di circolazione o di certificato di circolazione, per brevi spostamenti atti a collegare più reparti o per effettuare operazioni di carico e scarico di materiali, a patto che vengano osservate alcune cautele e prescrizioni, secondo quanto dettato dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 1989 (in Gazz. Uff., 8 gennaio 1990, n.5). Il DTT rilascia autorizzazione annuale su nullaosta dell’ente proprietario della strada LE CONDIZIONI • • • • • • • Il carrello sia munito di scheda tecnica in originale, sottoscritta dal costruttore contenente lunghezza, larghezza e altezza massime; massa a vuoto e a pieno carico ed eventuale massa rimorchiabile. Deve essere munito di proiettori anabbaglianti che devono essere sempre azionati, anche quando non ne ricorra l'obbligo. Deve essere munito di dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla montato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato tecnico del DM 14 giugno 1985 al punto 1.6, che deve essere messo sempre in funzione durante la marcia. Deve essere dotato di pannelli retrorifflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento. Deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non sussiste se vengono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico del DM 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non ecceda oltre il 50% della larghezza massima del veicolo, nel rispetto della sagoma limite di mt.2,50. Devono essere indicati nella scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo i limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente. Non deve essere superata la velocità di 10 Km/h per gli spostamenti su strada. SANZIONI • M.O. non immatricolata – sanzione prevista dall’articolo 114, che rimanda all’articolo 110, comma 6 (euro 143,00 – 573,00 – no PMR) • Si applicano le disposizioni dell’articolo 112/3, il quale è richiamato dall’articolo 114 comma 3; quindi si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 93. (confisca e sanzione anche al proprietario) • È prevista la revisione, ma non esistono decreti applicativi LE MACCHINE AGRICOLE Veicoli il cui uso esclusivo è riservato ad attività agricole e forestali e quindi la loro circolazione su strada è permessa • per spostarsi da un luogo di impiego all'altro. • Per trasportare prodotti agricoli o di uso agrario per conto di aziende agricole o forestali. • Per trasportare attrezzature per l'esecuzione di lavori connessi ad attività agricole o forestali. • Per trasferire gli addetti delle aziende agricole o forestali dall'azienda al luogo di lavoro e viceversa. COME SI DISTINGUONO • Macchine agricole semoventi. • Macchine agricole trainate. A loro volta le m.a. semoventi si distinguono in: • Trattrici agricole. (in genere i comuni trattori). • Macchine agricole operatrici a due o più assi. (mietitrebbia, falciatrici etc.). • Macchine agricole operatrici ad un asse. (motocoltivatori etc.). TRATTRICI AGRICOLE • Sono dei veicoli a motore, concepiti per : tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso o per azionare determinati strumenti. • Sono dotate almeno di due assi e possono essere munite di attrezzature di tipo portato o semiportate. • Possono trasportare prodotti agricoli o sostanze di uso agricolo • Hanno la possibilità di essere dotate di un piano di carico, fisso o amovibile, a patto che sia rispettate alcune condizioni in relazione alla carreggiata minima di uno degli assi ATTREZZATURE • Di tipo portato, la cui massa viene trasmessa interamente alla m.a e il cui movimento durante la marcia deve essere impedito da dispositivi di bloccaggio tridimensionale • Di tipo semiportato, dotate di ruota o ruote, devono essere agganciate tramite degli appositi attacchi in modo che sia consentita un'oscillazione sul piano verticale. • Le attrezzature possono essere montate posteriormente, anteriormente o lateralmente, e, se hanno elementi appuntiti o taglienti, devono essere protette da apposite cuffie. TRAINO DI VEICOLI (articolo 63) • Un autoveicolo non può trainare un veicolo diverso da un rimorchio ad eccezione del caso in cui questo non sia atto a circolare, per avaria, per mancanza di organi essenziali ovvero quando si tratti di una rimozione disposta ai sensi dell’articolo 159 del codice. • In ogni caso nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo alcuni trasporti eccezionali e particolari casi di traino di macchine agricole o per il caso dei trenini turistici. • Il traino per situazione di emergenza deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida e altri attrezzi analoghi, purché idoneamente segnalati. ARTICOLO 71 SANZIONA LA • “non conformità” delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo a motore o rimorchio, alle prescrizioni del regolamento • È residuale rispetto al 72 dove i dispositivi sono ben definiti ARTICOLO 71 - ESEMPI • VETRI OSCURATI (AMMESSI POSTERIORI) • EMISSIONI INQUINANTI SOPRA I LIMITI • BARRA ANTIINCASTRO POSTERIORE ASSENTE O MAL SISTEMATA (H SUP. 55 CM) SANZIONI 71 • VEICOLO NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI • SANZIONE 71,00 EURO • POSSIBILE PROPOSTA DI REVISIONE SE VIENE MENO LA SICUREZZA O IL VEICOLO PRODUCE INQUINAMENTO (80/5) ARTICOLO 72 SANZIONA LA • “Mancanza” o “non conformità” dei dispositivi di equipaggiamento alle disposizioni dei decreti attuativi • • • • • • • • • Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione Dispositivi silenziatori e di scarico se il motore è termico Dispositivi di segnalazione acustica Dispositivi retrovisori Pneumatici o sistemi equivalenti Dispositivo per la retromarcia, ove previsto Dispositivi di ritenuta o di protezione, ove previsto Segnale mobile di pericolo o segnale plurifunzionale di soccorso Dispositivi di agganciamento, ove previsti ESEMPI 72 • DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE DI COLORE DIVERSO O AGGIUNTI (E’ AMMESSA LA TERZA LUCE DI STOP) O NON OMOLOGATI • CINTURE NON MONTATE O NON OMOLOGATE (CONFISCA 172) • CLACSON BITONALE • SILENZIATORE NON CONFORME SANZIONI 72 • MANCANZA - CONFORMITA’ DEI DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO • 71,00 EURO • POSSIBILE PROPOSTA DI REVISIONE SE VIENE MENO LA SICUREZZA O IL VEICOLO PRODUCE INQUINAMENTO (80/5) ARTICOLO 78 Prevede • L’aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli a motore per i quali siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, • Oppure se sia stato sostituito o modificato il telaio ESEMPI 78 • TRAINO DI CARRELLO NON INSERITO NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE • GANCIO DI TRAINO NON ANNOTATO • AGGIUNTA SEDILI OLTRE AL NUMERO AUTORIZATO (SI POSSONO TOGLIERE) • PNEUMATICI DIVERSI • SOSTITUZIONE DELLO SCARICO CON TIPO NON COMPATIBILE MA OMOLOGATO (ALTRIMENTI E’ AMMESSO) SANZIONI 78 • 357,00 EURO • RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE FINO ALLA VISITA E PROVA ARTICOLO 79 SANZIONA L’INEFFICIENZA O L’ALTERAZIONE (O LA NON CORRETTA INSTALLAZIONE) • sia delle caratteristiche costruttive e funzionali, sia dei dispositivi di equipaggiamento L’articolo 79 stabilisce che le caratteristiche funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento debbono corrispondere alle prescrizioni tecniche indicate nell’articolo 237 del regolamento e nell’appendice VIII. Tali prescrizioni riguardano: • • • • pneumatici e sistemi equivalenti frenatura dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione limitazione delle rumorosità e delle emissioni inquinanti. ALCUNI ESEMPI • BATTISTRADA CONSUMATO (1,6 AUTOV. – 1 MOTOV. – 0,5 CICLOM.) • PNEUMATICO LESIONATO • CRISTALLO INCRINATO • DISPOSITIVI DI ILLUMIZIONE NON FUNZIONANTI • SILENZIATORE INEFFICIENTE (POSSIBILE CONCORSO CON 155) SANZIONI 79 • 71,00 EURO • POSSIBILE PROPOSTA DI REVISIONE SE VIENE MENO LA SICUREZZA O IL VEICOLO PRODUCE INQUINAMENTO (80/5) • NEL CASO DI REATI EX ART. 9 BIS O 9 TER – DA 1000 A 10000 EURO Telaio e targhetta del costruttore (art. 74) • Ciclomotori Motoveicoli Autoveicoli Rimorchi DEVONO AVERE • una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso; • un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con su una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. SANZIONI 74 Per aver contraffatto (asportato, sostituito, alterato, cancellato o reso illeggibile): • a) la targhetta del costruttore; • b) il numero d'identificazione del telaio • Sanzione edittale (minimo e massimo) salvo che il fatto non costituisca reato (es. contraffazione di marchio 473cp) da Euro 2.257,00 IPOTESI PENALE • riguarda il numero di telaio impresso dal DTT a seguito di ripunzonatura. • Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale del DTT, un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), • In tal caso di deve procedere al sequestro probatorio del veicolo, per evitare la distruzione delle prove o la loro alterazione. ARTICOLO 80 REVISIONE GENERALE • quando viene disposta per una intera categoria di veicoli. Questa è la forma di revisione più utilizzata; SINGOLA • quando viene disposta per un singolo veicolo. REVISIONE SINGOLA • • • articolo 75, commi 1 e 2 articolo 78, comma 4. articolo 80, comma 5 (segnalazione agli uffici periferici del DTT a seguito di mancata persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento del veicolo ex articoli 71, 72, 79); • articolo 80, comma 7 (gravi danni al veicolo a seguito di incidente stradale) TERMINI DELLA REVISIONE ANNUALE • disposta per la prima volta dal d.m. 29.01.1981 PERIODICA • attualmente viene disposta su quasi tutti i veicoli dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e, successivamente, ogni due. TERMINI DI SCADENZA • la prima revisione si effettua entro il mese di rilascio della carta di circolazione, • le successive entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. PRENOTAZIONE 1 • Per i veicoli sottoposti a revisione annuale, se la prenotazione è stata effettuata precedentemente alla scadenza del termine, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova (d.m. 06.08.1998, n. 408 articolo 4 comma 4); PRENOTAZIONE 2 • per i veicoli sottoposti a revisione periodica, non è applicata la suddetta agevolazione: il giorno di scadenza dei termini stabilito non può essere oltrepassato, anche in presenza di domanda di revisione effettuata entro i termini, SALVO SIA DIVERSAMENTE INDICATO SULLA PRENOTAZIONE ESITO REVISIONE REGOLARE • Il veicolo ha superato i controlli tecnici e può circolare fino alla nuova scadenza. REVISIONE RIPETERE – DA RIPRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE: • Il veicolo non ha superato le prove tecniche, ma non è stato escluso dalla circolazione. Può circolare per un periodo non superiore ad un mese dalla data dell’annotazione sempre che sia stata ripristinata l’efficienza del veicolo in relazione ai difetti riscontrati in sede di visita e prova. Diversamente si procederà ai sensi dell’articolo 72 o dell’articolo 79 del C.d.S. ESITO REVISIONE RIPETERE – VEICOLO SOSPESO DELLA CIRCOLAZIONE FINO A NUOVA VISITA CON ESITO FAVOREVOLE. PUÒ CIRCOLARE SOLO PER ESSERE CONDOTTO IN OFFICINA • Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, il veicolo non può circolare prima di essere ritenuto idoneo alla circolazione con una nuova visita e prova. Con tale timbro, valido quale foglio di via, il veicolo sospeso potrà circolare solamente nella giornata in cui ha avuto luogo la revisione con esito negativo per essere condotto in officina, salvo l’osservanza d’eventuali prescrizioni indicate (es. non superare 25 Km/h ). ESITO RIPETERE • In caso di “Esito Ripetere”, sulle etichette meccanizzate vengono inseriti codici composti da due caratteri numerici coincidenti con quelli previsti nell’appendice IX dell’articolo 238 del regolamento I CODICI • • • • • • • 01 - DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio) 02 - STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico) 03 - VISIBILITA' (vetri, specchietti, lava vetri) 04 - IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori) 05 - ASSI - PNEUMATICI - SOSPENSIONI 06 - TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio) 07 - ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture) • 08 - EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico) • 09 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio) IL TAGLIANDO ESEMPIO DI TAGLIANDO DI REVISIONE Allegato alla circ. n. 15/97 del 17.2.1997 MI 6H1234 REVISIONE DEL ESITO MOTIVI MI/AA2 02/01/1997 RIPETERE 01/02/05/09 MIAA20BB02S LEGENDA: MI 6H1234 = targa del veicolo MI/AA2 = sigla provincia e numero dell'impresa di autoriparazione; REVISIONE DEL = indica la data in cui è avvenuta l'operazione di revisione; ESITO = indica l'esito della revisione che può essere REGOLARE o RIPETERE; MOTIVI = i codici 01, 02 ... coincidono con quelli di cui all'appendice IX dell'art. 238 del Regolamento di attuazione del Codice della strada (es.: 01 = Dispositivi di frenatura, 02 = Sterzo e volante, ...) MIAA20BB02S = codice antifalsificazione. SANZIONI • Circolare con veicolo a motore o con rimorchio non sottoposto alla prescritta revisione • Pagamento in misura ridotta: € 143,00 • Ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 216 SANZIONI • Circolare con veicolo a motore o con rimorchio non sottoposto alla prescritta revisione annuale o periodica per più di una volta in relazione alle cadenze previste • Pagamento in misura ridotta: € 286,00 • Ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 216 SANZIONI • Circolare fuori dal percorso più breve o oltre il tempo necessario, con veicolo a motore o con rimorchio sospeso dalla circolazione a seguito di esito: “Revisione ripetere - veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina” • Pagamento in misura ridotta: € 286,00 • Ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 216 SANZIONI • Circolare con veicolo a motore o con rimorchio ad oltre un mese dall’esito: “Revisione ripetere – da ripresentare a nuova visita entro un mese” • Pagamento in misura ridotta:€ 143,00 (o 286,00) • Ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 216 SANZIONI • Circolare con veicolo a motore o con rimorchio entro un mese dall’esito: “Revisione ripetere – da ripresentare a nuova visita entro un mese”, non avendo però provveduto a ripristinare la prescritta efficienza delle caratteristiche costruttive e funzionali o dei dispositivi di equipaggiamento da sottoporre a nuova visita e prova • SANZIONI IN RELAZIONE ALL’INEFFICIENZA SANZIONI • Circolare in autostrada con veicolo a motore o con rimorchio non sottoposti alla prescritta revisione (176) • • Pagamento in misura ridotta: € 143,00 Sanzione accessoria: Fermo amministrativo del veicolo. • Il veicolo verrà restituito dopo la prenotazione per la visita di revisione DESTINAZIONE E USO • Nel primo caso s'intende l'utilizzo del veicolo in base alle caratteristiche tecniche • Nel secondo si fa riferimento all'effettiva utilizzazione economica. DESTINAZIONE • AD ESEMPIO UN AUTOCARRO E’ DESTINATO AL TRASPORTO DI COSE E DELLE PERSONE ADDETTE AL CARICO, ALLO SCARICO O ALL’USO DELLE STESSE. • LA DIVERSA DESTINAZIONE E’ SANZIONATA CON EURO 71,00 EURO E LA SOSPENSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DA 1 A 6 MESI. USO • Uso terzi: quando si utilizza un veicolo per prestare un servizio a persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione e, a fronte della prestazione offerta, si percepisce un corrispettivo • Nei rimanenti casi si ha un uso proprio del veicolo USO TERZI • • • • • • • - locazione senza conducente - servizio di noleggio con conducente - servizio di piazza per trasporto persone (taxi) - servizio di linea per trasporto persone - servizio di trasporto di cose in conto terzi - servizio di linea per trasporto di cose - servizio di piazza per trasporto di cose in conto terzi ECCEZIONI • CON PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI OPPURE • ai taxi (ma non anche agli NCC): è ammesso l'uso proprio se fuori servizio , ai sensi del Decreto Legislativo 19/11/1997 n. 422, art. 14 • veicoli utilizzati per l'esercitazioni per il conseguimento delle patenti A e B possono essere utilizzati per uso privato purché su quelli per le esercitazioni per il conseguimento della patente di categoria B i doppi comandi vengano resi inoperanti e a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà DOCUMENTI DEL VEICOLO • I VEICOLI A MOTORE PER CIRCOLARE DEVONO ESSERE DOTATI DI UN CERTIFICATO DI IDONEITA’, O DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE O DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. • QUESTI DOCUMENTI POSSONO ESSERE SOSTITUITI IN PARTICOLARI CASI SANZIONI • • • • • LA MANCANZA MOMENTANEA E’ PUNITA DALL’ARTICOLO 180 LA CIRCOLAZIONE NEL PERIODO DEL RITIRO E’ PUNITA DALL’ARTICOLO 216 LA CIRCOLAZIONE NEL PERIODO DELLA SOSPENSIONE E’ PUNITA DALL’ARTICOLO 217 E SE E’ STATO APPLICATO IL FERMO ANCHE DA QUELLE DELL’ARTICOLO 214 E DEL CODICE PENALE LA CIRCOLAZIONE CON UN VEICOLO NON IMMATRICOLATO COMPORTA LA SANZIONE DELL’ARTICOLO 93 CON LA CONFISCA DEL VEICOLO. LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLO IMMATRICOLATO MA SENZA CHE SIA STATA RILASCIATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 95. SANZIONE 92 • Chi circola senza avere con se l'estratto della carta di circolazione è punito con la sanzione amministrativa di euro 21,00. Articolo 95 comma 7 del D.Lgs. 30 aprile, n. 285. • La stessa sanzione si applica per la mancanza del permesso provvisorio di circolazione rilasciato nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione (DPR n.105/00), la cui validità è di 90 gg e comunque sino alla consegna del duplicato. FOGLIO DI VIA E TARGA PROVVISORIA ART. 99 • Durante le operazioni d’accertamento e di controllo dell'idoneità tecnica • per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione • per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione • Sul foglio di via viene indicato il percorso, la sua durata, che non può eccedere i sessanta giorni tranne che per particolari casi in cui la Direzione Generale del DTT può rilasciare un documento valido per la durata massima di 180 giorni senza limitazioni di percorso; sono inoltre indicate le eventuali prescrizioni tecniche. SANZIONE 99 COMMI 1,3,5 • La circolazione senza avere con se il foglio di via e/o a targa provvisoria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di euro 21,00. • Qualora la violazione sia compiuta per più di tre volte alla successiva si applica la sanzione amministrativa da euro 71,00 a euro 286,00 (PMR non ammesso) e la sanzione accessoria della confisca del veicolo SANZIONE 99 commi 2,4,5 • Circolare senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche contenute nel foglio di via comporta la sanzione amministrativa di euro 21,00. • Qualora la violazione sia compiuta per più di tre volte alla successiva si applica la sanzione amministrativa da euro 71,00 a euro 286,00 (PMR non ammesso) e la sanzione accessoria della confisca del veicolo IL C.I.T. DEL CICLOMOTORE • • • • • Modello MC 801 in uso fino al 1978 (manuale) Modello MC 801/A in uso fino al 1978 (manuale) Modello MC 801/U in uso fino al 1978 (manuale) Modello MC 2051/OM in uso dal 1978 al 1985 (manuale) Modello MC 2051/OM Mec. in uso dal 1985 al 1994 (meccanizzato) • Modello MC 2051/OM Mec. in uso dal 1994 al 1999 (meccanizzato) • Modello 2051/0A in uso dal 1999