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LEGGI & DECRETI
Proroga Libretti di impianto
di climatizzazione
climatizzazione". (Vai alla Gazzetta
Ufficiale).
Ricordiamo che:
· fino al 15 ottobre 2014, sarà possibile utilizzare sia la "vecchia" che
la "nuova" modulistica. Dal 15 ottobre potranno essere utilizzati
solo i nuovi modelli di libretto e di
rapporti di controllo di efficienza
energetica di cui al DM 10 febbraio 2014 (GU n. 55 del
07/03/2014).
·
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del
4/7/2014 il DECRETO 20 giugno 2014
"Proroga del termine per adeguare i
modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di
il modello di libre!o allegato al DM
10 febbraio 2014, è un modello
"esemplifica#vo". E' data facoltà al
responsabile
dell'impianto
di
"selezionare e far compilare e aggiornare le sole schede del libre!o
per"nen" alla "pologia dell'impianto termico alla quale il libre!o si
riferisce" (Art. 3, comma 5, DM
10/02/2014).
Anche le Regioni che si erano mosse in
modo autonomo pubblicando i propri
modelli di libre!o e rappor" con modifiche e/o aggiunte rispe!o al modello
Ministeriale (allega" al DM 10 febbraio
2014), hanno adeguato la data di entrata in vigore dei nuovi modelli.
Ad esempio la Regione Lombardia,
con Decreto Regionale n. 6518 del
07/07/2014, ha ridefinito alcune scadenze e apportato modifiche al modello di Libretto e dei rapporti di efficienza energetica, aggiungendo un
nuovo rapporto di controllo, specifico
per Gruppi Termici a biomassa l
L’Angolo della SICUREZZA
Delibera 40/2014
Accertamenti della sicurezza degli impianti
a gas
La nuova Delibera 40/2014 entrata in vigore il 1° luglio 2014,
ha introdo!o nuove disposizioni in materia di accertamen"
della sicurezza degli impian" di utenza a gas e dà avvio alla
disciplina degli accertamen" per gli impian" di utenza modifica" o trasforma": le Linee Guida CIG num. 11 (edizione 2014)
definiscono i seguen" aggiornamen".
Di seguito le principali novità.
1. Gli accertamen" documentali devono essere effe!ua" anche sulle richieste di ria%vazione della fornitura gas dei
seguen" impian":
· Impian" di utenza trasforma"
· Impian" di utenza precedentemente alimenta" a GPL
Segue a pagina 2 >
1
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< segue da pagina 1
· Impianti
riattivati in seguito a sospensione
(spostamento contatore, cambio contatore, ampliamento o manutenzione straordinaria dell'impianto)
2. Nuovi criteri per l’effettuazione degli accertamenti documentali relativi agli impianti di nuova utenza: aggiornamento degli allegati obbligatori H e I.
3. Il nuovo modello Dichiarazione del progettista (DP)
dell’impianto relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi: si riferisce agli impianti di potenza compresa tra 116 e 350 kW (ai sensi dell’articolo 2.2-lettera
c-Deliberazione 40/2014).
Per gli impianti di portata termica superiore a 350 kW è
prevista, invece, l’approvazione da parte dei VVF del progetto ai fini della prevenzione incendi, come da precedente procedura.
4. Il nuovo modello di Rapporto tecnico di compatibilità
(RCT): documento che, nel caso di impianto gas realizzato
in più fasi e da più installatori, per il quale non sono reperibili le Dichiarazioni di Conformità parziali precedenti con
i relativi Allegati Obbligatori, viene compilato e firmato
dall'installatore incaricato della messa in servizio dopo
avere preso visione dell'eventuale documentazione esistente relativa all’impianto (dichiarazione di conformità,
allegati obbligatori della dichiarazione di conformità, Rapporto Tecnico di Verifica - RTV, altro) e avere effettuato i
lavori di propria pertinenza ed i controlli necessari ai fini
del rilascio del RTC stesso.
Pertanto la verifica di compatibilità per le parti di impian-
2
to preesistenti viene effettuata mediante la compilazione
e la firma del suddetto rapporto.
Gli accertamenti documentali consentono di attestare la
coerenza degli impianti alle leggi e alle norme tecniche applicabili.
Pertanto, né la documentazione presentata, né l’esito positivo dell’accertamento della stessa sostituiscono la Dichiarazione di Conformità che deve essere compilata e consegnata
al cliente finale a cura dell’installatore, in seguito alla
“messa in servizio”.
La Dichiarazione di Conformità, riferendosi all’impianto gas
completo (con almeno un apparecchio allacciato) e “messo
in servizio” o “rimesso in servizio”, nella maggior parte dei
casi si differenzierà necessariamente dalla documentazione
predisposta per l’accertamento documentale, non solo per i
contenuti formali (con riferimento ai moduli Allegati H/40 e
I/40), ma anche per quanto attiene la modulistica tecnica
obbligatoria ad essa allegata (Relazione schematica, Tipologia dei prodotti impiegati..).
In sintesi, il nuovo provvedimento conferma l’opportunità di
una separazione tra la verifica preliminare di completezza e
congruenza della documentazione pervenuta al distributore
e il successivo accertamento, che potrà essere effettuato
solo se la documentazione è completa e atta a consentire
all’accertatore di rilevare le eventuali incoerenze rispetto
alle regole tecniche/norme/linee guida vigenti, che determinano l’esito “negativo” dell’accertamento stesso.
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