DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 17 DEL 6 MARZO 2014 Misure di contenimento della spesa per l’utilizzo delle autovetture di servizio del Consiglio regionale del Veneto. IL PARCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Il Consiglio regionale del Veneto ha attualmente in dotazione un parco automezzi composto da 3 autovetture e 1 veicolo commerciale adibito al trasporto di persone e cose con sette posti a sedere come risulta dalla tabella sotto indicata : MODELLO TARGA Chilometraggio al 31/01/2014 NOTE BMW serie 5 DW117PP 223.097 acquisita in proprietà il 30/06/2009 Volkswagen Passat EH973FB 82.200 noleggio dal 30/05/2011 al 31/05/2014 Volkswagen Passat EH975FB 82.140 noleggio dal 30/05/2011 al 31/05/2014 Mercedes Viano EL406MT 25.551 acquisita in proprietà dal 07/02/2012 2. LA NORMATIVA IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE La vigente normativa in materia di spese di esercizio delle autovetture di servizio (l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 di recepimento) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il predetto limite poteva essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Inoltre, l’articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 prevede che Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. Per quanto riguarda il Consiglio regionale la rinnovata disciplina del trattamento dei consiglieri, recata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, che ha novellato la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, sul punto dispone quanto segue: Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”. 1. L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito: “Art. 3 - Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato. 1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l’esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell’ambito del territorio regionale. 1/4 2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l’esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati. 3. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00. 4. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l’esercizio del mandato. 5. L’importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell’uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione. 6. L’Ufficio di presidenza emana, d’intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.”. 3. MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTROLLO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI Sulla base delle sopra citate norme la spesa per la gestione del parco automezzi del Consiglio regionale non può superare per il biennio 2014-2015 l’importo annuo di € 29.756,00. Si rendono pertanto necessari, per il contenimento e il controllo della spesa di gestione del parco automezzi del Consiglio regionale, i seguenti interventi: x dismissione dell’autoveicolo BMW serie 5 targato DW117PP di proprietà del Consiglio regionale avente cilindrata superiore a 1600 e con già un notevole numero di Km effettuati; x acquisizione con contratto a noleggio di due autovetture con cilindrata 1600 al termine dell’attuale contratto di noleggio (scadenza 31 maggio 2014); x adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio; x adozione di apposito atto di organizzazione per l’utilizzo delle autovetture di servizio. 3.1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’ACQUISIZIONE DI DUE AUTOVEICOLI A NOLEGGIO Presso la piattaforma Consip, istituita dal MEF, è attiva dal 23 dicembre 2013 la convenzione “autoveicoli in noleggio 10 bis” che prevede la possibilità di acquisire veicoli a noleggio ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida con contratti da 24, 36, 48, 60 e 72 mesi e chilometraggi variabili da 40 mila sino a 150 mila chilometri. Altre caratteristiche della convenzione sono: x 12 pneumatici inclusi nel canone (compresi quelli alla consegna ed esclusi quelli invernali); x franchigia responsabilità civile verso i terzi massimo € 150,00 per sinistro passivo; x franchigia guasti accidentali (Kasco) massimo € 350,00 per sinistro passivo; x franchigia incendio furto ecc. massimo € 350,00 per sinistro; x tempi di consegna massimo 150 gg.; x servizio telematico per la gestione della flotta (black box) compreso nel canone; x possibilità di richiedere in fase di ordinativo di fornitura optional o accessori aggiuntivi. 2/4 Per far fronte alle necessità del Consiglio regionale ed ottimizzare il costo del noleggio si ritiene opportuno acquisire due veicoli Volkswagen Passat 1.6 tdi 77kw bluemotion con alimentazione a gasolio, per un periodo di noleggio di 48 mesi e 120.000 km complessivi, includendo nell’ordinativo di fornitura i dispositivi aggiuntivi di sicurezza airbag laterali per sedili posteriori, navigatore satellitare RSN 315 cd/mp3 con display touchscreen a colori e predisposizione telefono per cellulari con bluetooth, per un costo complessivo di € 28.990,13 per veicolo. 3.2 ATTO DI ORGANIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL CONSIGLIO REGIONALE Nelle more dell’approvazione del Regolamento interno di amministrazione e organizzazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 53, occorre disciplinare con apposito atto di organizzazione l’utilizzo delle autovetture di servizio del Consiglio regionale da parte dei consiglieri e dei dipendenti, al fine di garantire il controllo della relativa spesa. L’atto proposto prevede, in sintesi: - uso esclusivo riservato al Presidente del Consiglio e, compatibilmente con i limiti di spesa, ai vicepresidenti del Consiglio; - uso non esclusivo per i consiglieri posti in missione con mandato formale del Presidente e per il Segretario generale su autorizzazione del Presidente, compatibilmente con i limiti di spesa; - uso non esclusivo per inderogabili esigenze di servizio per i dipendenti, su autorizzazione del Segretario generale, compatibilmente con i limiti di spesa; - installazione di sistemi di localizzazione dei veicoli mediante GPS su tutte le auto di servizio, previo esperimento delle procedure previste in materia di tutela della privacy dei lavoratori (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, articolo 154); - dotazione del libro di viaggio su ogni veicolo con obbligo tassativo di compilazione. Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento. L'UFFICIO DI PRESIDENZA - udito il Relatore il quale dà atto che gli uffici competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia; - visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e l’articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012; - vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47; - a voti unanimi e palesi; DELIBERA 1) di approvare l’unito atto di organizzazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture di servizio del Consiglio regionale del Veneto, demandando al dirigente del Servizio amministrazione bilancio e servizi le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie; 3/4 2) di demandare al Servizio amministrazione bilancio e servizi l’adesione alla convenzione Consip per il noleggio di due Volkswagen Passat 1.6 tdi 77kw bluemotion per un periodo di noleggio di 48 mesi e 120.000 km complessivi, includendo nell’ordinativo di fornitura i dispositivi di sicurezza aggiuntivi indicati in premessa; 2) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale. 4/4 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO UFFICIO DI PRESIDENZA MODALITÀ E I LIMITI DI UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 1. USO ESCLUSIVO DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO 1.1 Presidente del Consiglio regionale Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, il Presidente del Consiglio regionale ha diritto all’uso esclusivo dell’autovettura di servizio per le proprie esigenze istituzionali, ivi compresi gli spostamenti verso e da la sede del Consiglio regionale. 1.2 Vicepresidenti del Consiglio regionale Compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti per la gestione delle autovetture di servizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, l’Ufficio di presidenza può autorizzare l’uso esclusivo dell’autovettura di servizio da parte dei vicepresidenti del Consiglio regionale, per le loro esigenze istituzionali, ivi compresi gli spostamenti verso e da la sede del Consiglio regionale. 2. USO NON ESCLUSIVO DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO 2.1 Consiglieri regionali Compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti per la gestione delle autovetture di servizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare l’uso non esclusivo dell’autovettura di servizio da parte dei consiglieri regionali posti in missione su mandato formale del Presidente medesimo. 1/3 2.2 Segretario generale Compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti per la gestione delle autovetture di servizio, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare l’uso non esclusivo dell’autovettura di servizio da parte del Segretario generale per motivi di servizio. 3. USO NON ESCLUSIVO DELL’AUTOVETTURA DI SERVIZIO DA PARTE DEI DIPENDENTI Nei casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio e in ogni caso compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa previsti per la gestione delle autovetture di servizio, il Segretario generale può autorizzare l’uso non esclusivo dell’autovettura di servizio da parte dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale. 4. PARTICOLARI SERVIZI DI TRASPORTO Particolari servizi di trasporto, connessi con esigenze di rappresentanza o con lo svolgimento di convegni, riunioni o cerimonie, possono essere utilizzati previa autorizzazione del capo del servizio competente. 5. SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI MEDIANTE GPS E DOTAZIONE DEL LIBRETTO DI BORDO 5.1 Sistemi di localizzazione dei veicoli La struttura consiliare competente provvederà a installare e a mantenere in esercizio su ogni autovettura di servizio un sistema di localizzazione del veicolo mediante GPS, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy dei lavoratori (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, articolo 154) e previa sottoscrizione di apposito accordo con le Organizzazioni sindacali. 5.2 Libretto di bordo Ciascuna vettura di servizio dovrà essere dotata di libretto di bordo che deve essere compilato e sottoscritto dall’autista, inderogabilmente entro la fine della giornata lavorativa e analiticamente in ogni sua parte, sul quale vengono annotati i seguenti dati essenziali: 1. data del servizio (giorno e ora di partenza; data e ora di arrivo); 2. motivo del servizio e nominativo delle persone trasportate. 3. lettura dei chilometri alla partenza e all’arrivo; 4. totale chilometraggio percorso. 2/3 5.2 Ricovero autovetture Con riferimento al ricovero delle autovetture si confermano le disposizioni in merito approvate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 del 24 marzo 2004 come confermata con deliberazione n. 47 del 21 marzo 2005. 3/3