REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DI AUTOVETTURE AZIENDALI
Approvato con delibera del C.d.A. del 02.09.2015
Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Veneto
Il presente regolamento disciplina e uniforma l’utilizzo delle autovetture aziendali di Veneto
Acque S.p.A. e si applica a tutto il personale dipendente autorizzato all’impiego dei mezzi per
motivi di servizio.
Articolo 1 - Utilizzo autovetture aziendali
Le auto di servizio potranno essere assegnate in uso esclusivo ad amministratori, ruoli apicali o
dipendenti, nonché a specifiche funzioni o uffici per le sole esigenze di servizio.
Gli utilizzatori delle autovetture aziendali devono tenere con cura e diligenza le autovetture in
uso; in caso contrario risponderanno per qualsiasi danno arrecato per dolo, colpa grave, incuria
o negligenza.
In via generale l’uso di autovettura propria con successiva richiesta di rimborso delle spese non
può essere autorizzato, ad esclusione dei seguenti casi:
- Quando sia necessario un intervento urgente e improrogabile in carenza o indisponibilità di
automezzi aziendali;
- Quando l’uso del mezzo proprio risulta per l’azienda più conveniente in termini economici e di
efficienza del servizio;
- Quando l’uso del mezzo proprio consenta un notevole miglioramento delle tempistiche
operative;
Le autovetture aziendali devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio e nei
casi, debitamente dimostrabili, in cui l’uso dei normali mezzi di trasporto pubblico sia
inconciliabile con gli impegni da assolvere, con la celerità dell’espletamento dell’incarico e
l’urgenza dello stesso; ne è vietato l’utilizzo per qualsiasi altro scopo, personale o privato.
E’ vietato consentire la guida e l’utilizzo delle autovetture aziendali a persone estranee al
servizio e comunque non dipendenti. L’omissione di tale prescrizione comporta la diretta
responsabilità per eventuali danni arrecati dall’utilizzo del veicolo a cose e/o persone da parte
del dipendente Veneto Acque che impropriamente abbia dato l’autorizzazione.
E’ altresì vietato il trasporto di personale non dipendente se non in casi strettamente connessi
all’espletamento del servizio.
L’uso del mezzo di servizio può essere consentito per trasferte comprensive di più giornate
lavorative, salvo autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale su richiesta del dipendente, a
seconda del tipo di missione da svolgere o per oggettive difficoltà che abbiano ricadute negative
in termini di svolgimento del servizio.
Di norma e salvo diversa autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale, fuori orario di servizio
tutte le autovetture dovranno essere parcheggiate presso la sede di Veneto Acque S.p.A. in via
Torino 180, Venezia-Mestre. Il parcheggio dovrà avvenire all’interno degli spazi disponibili
presso la stessa sede. Il veicolo dovrà inoltre essere chiuso a chiave e non dovranno essere
lasciati all’interno del mezzo chiavi di apertura della sede e/o telecomandi di apertura-controllo
cancelli/portoni, ecc.
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Lasciare un veicolo aperto, anche se parcheggiato negli appositi spazi aziendali o parcheggiato al
di fuori della sede aziendale, integra la fattispecie della “colpa grave” dell’assicurato e può
determinare il mancato rimborso da parte della Compagnia Assicuratrice del valore del mezzo
eventualmente rubato e/o danneggiato. Pertanto le conseguenze di tale comportamento
verranno addebitate alla persona che le ha causate.
Il dipendente alla guida del mezzo aziendale è tenuto a rispettare rigorosamente il codice della
strada e ad usare il mezzo in dotazione con responsabilità; tutte le contravvenzioni derivanti da
violazione del codice della strada saranno a suo carico.
Nei mezzi aziendali è vietato fumare.
In caso d’incidente, provocato o subito, il dipendente coinvolto alla guida della autovettura
aziendale dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente/codice
stradale ed informare tempestivamente la sede.
L’azienda si riserva di effettuare tutti gli opportuni controlli sul corretto utilizzo dei mezzi
aziendali, nel rispetto comunque delle normative vigenti.
Articolo 2 - Gestione delle autovetture aziendali
Dovrà essere adeguatamente predisposta idonea documentazione attestante le spese sostenute
per l’utilizzo e la gestione di ogni autovettura aziendale. Tale documentazione sarà conservata
dall’Ufficio Amministrazione e disponibile in caso di verifiche.
Entro il 31 Marzo di ogni anno l’Ufficio competente provvederà a inviare alla Giunta Regionale,
nonché a pubblicare e aggiornare sul sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31
Dicembre dell’anno precedente relativi all’utilizzo delle auto aziendali, mediante prospetti
riepilogativi contenenti le seguenti informazioni: tipo di veicolo, marca e modello, anno di
immatricolazione, titolo di possesso, settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un
piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione. Dovrà inoltre essere pubblicato il numero
di missioni autorizzate annualmente mediante l’uso dell’auto propria, distinguendo se effettuate
da componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché l’indicazione dell’importo globale dei
relativi rimborsi spese.
I documenti relativi all’utilizzo dell’autovettura aziendale (libretto di circolazione, certificato di
proprietà, tagliando e contrassegno di assicurazione, etc), quando l’auto è in uso devono essere
conservati all’interno della stessa; diversamente, nel caso in cui sia previsto di non impiegare il
mezzo per un minimo di 5 giorni lavorativi consecutivi, devono essere conservati presso l’ufficio
incaricato che sovrintende l’utilizzo delle stesse .
Articolo 3 – Compiti e doveri del conducente
Controlli prima della partenza
L’utilizzatore deve sincerarsi che l’autovettura non presenti evidenti anomalie che pregiudichino
l’utilizzo della vettura (gomme a terra, ecc).
All’accensione deve assicurarsi che tutte le spie del pannello di controllo siano spente. Deve
inoltre verificare che le dotazioni di sicurezza quali triangolo, giubbetto ad alta visibilità e
lampade sostitutive per i fari siano presenti nell’autovettura.
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Il personale utilizzatore prima di circolare con l’autovettura ha l’obbligo di compilare in maniera
diligente, chiara ed esaustiva tutti i campi previsti nel Libretto di Bordo.
Registrazioni al rientro
L’utilizzatore ha l’obbligo di compilare in tutte le sue parti il Libretto di Bordo. Inoltre è compito
del conducente:
-
Richiedere copia del Libretto di Bordo in caso di smarrimento, sostituzione del mezzo o
altra esigenza;
-
Riconsegnare il Libretto di Bordo per la sostituzione una volta terminato all’Ufficio
Amministrazione, e comunque almeno una volta l’anno (entro e non oltre il 31/12);
-
Segnalare tempestivamente le anomalie di funzionamento della vettura all’Ufficio
Amministrazione;
Articolo 4 – Rifornimento di carburante
I rifornimenti di carburante vanno effettuati presso le stazioni di servizio convenzionate,
utilizzando la carta carburante. In assenza di convenzioni, i rifornimenti vanno effettuati nelle
stazioni ubicate lungo i percorsi dei viaggi di servizio, ponendo attenzione alle condizioni di
maggiore economicità.
Articolo 5 - Lavaggio autovetture
Il lavaggio delle autovetture dev’essere effettuato presso stazioni di lavaggio di norma con
cadenza bimensile, e comunque ogni qualvolta risulti necessario, al fine di mantenere il decoro e
la pulizia del mezzo stesso.
Articolo 6 – Non osservanza del presente regolamento
Il mancato rispetto o la violazione del presente regolamento è perseguibile con provvedimenti
disciplinari, impregiudicate le azioni civili e penali consentite.
ALLEGATI:
-
Autorizzazione utilizzo automezzi aziendali, con dichiarazione dell’utilizzatore in cui
s’impegna al corretto uso del mezzo, a osservare il regolamento aziendale e si assume le
conseguenti responsabilità
Modulo per la richiesta di utilizzo auto per il rientro nell’abitazione/trasferta.
Modulo autorizzazione utilizzo mezzo proprio.
Schema tipo libretto di bordo.
Registro auto fuori sede.
Modulo di richiesta rimborso per l’utilizzo di auto propria.
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Regolamento utilizzo autovetture aziendali