Federazione Lavoratori della Conoscenza
La RSU
Le relazioni sindacali
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
1
Federazione Lavoratori della Conoscenza
PREMESSA ............................................................................................................... 3
PARTE 1 .................................................................................................................... 4
LA RSU...................................................................................................................... 4
PERCHÉ C’È LA RSU ............................................................................................... 5
COME FUNZIONA LA RSU....................................................................................... 6
PARTE 2 .................................................................................................................. 11
LE RELAZIONI SINDACALI.................................................................................... 11
LE RELAZIONI SINDACALI NELLE UNIVERSITÀ................................................. 12
IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO............................................................ 14
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO ..................................... 16
LE PARTI DEL NEGOZIATO .................................................................................. 17
LO SPAZIO NEGOZIALE ........................................................................................ 19
LE PROCEDURE DEL NEGOZIATO ...................................................................... 21
L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO.................................................................... 26
L’INFORMAZIONE .................................................................................................. 28
LE MATERIE DI INFORMAZIONE .......................................................................... 30
INFORMAZIONE SUL FONDO ............................................................................... 33
LA CONCERTAZIONE……………………………………………………………………36
LA CONSULTAZIONE ………………………………………………………………….37
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
Premessa
In questo libretto sono esaminate la Rsu e le relazioni sindacali di ateneo, cioè i
vari tipi di incontri che si che svolgono tra Rettore e/o direttore amministrativo e Rsu.
Le relazioni sindacali sono diversi dai diritti sindacali che può esercitare la Rsu
per la propria attività, esaminati in un altro libretto.
Le relazioni sindacali sono previste nel Contratto nazionale e consistono in
particolare nella
- contrattazione, cioè nelle trattative per negoziare il contratto di
ateneo
- informazione preventiva, mediante l’invio, alla Rsu e ai sindacati della
documentazione predisposta dall’Amministrazione sulle materie sulle quali
intende intervenire
- informazione successiva cioè nel controllo dell’applicazione del contratto di
ateneo
- concertazione, consistente in incontri che si attivano a richiesta della Rsu e/o
dei sindacati su materie oggetto dell’informazione preventiva
- consultazione, mediante incontri finalizzati ad acquisire pareri preventivi della
Rsu e dei sindacati su determinate materie previste da disposizioni legislative
o da norme contrattuali.
Come i diritti sindacali, anche le relazioni sindacali sono tutelate dalla legge. Il
comportamento del Rettore o del Direttore amministrativo che impedisce o limita lo
svolgimento delle relazioni sindacali è definito antisindacale e può essere sanzionato
dal giudice. La condotta antisindacale è esaminata nel libretto sui diritti sindacali.
Giugno 2007
Avvertenza
Gli articoli senza altra indicazione si riferiscono al Ccnl del quadriennio 2002-2005.
Ogni articolo è scritto in forma abbreviata: art. 56.7 vuol dire articolo 56 comma 7.
Sigle ricorrenti:
– Ccnl = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
– Aq = Accordo Quadro
– Ccnq = Contratto Collettivo Nazionale Quadro.
Le norme citate nel testo sono nel sito http://www.flcgil.it/rsu.
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Parte 1 La Rsu
Parte 1
la RSU
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Parte 1 La Rsu
Perché c’è la Rsu
La Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) è un organismo sindacale presente
in tutti i luoghi di lavoro. Nel settore privato dal ’93, in quello pubblico dal 98, dopo la
riforma che ha privatizzato, o meglio contrattualizzato il rapporto di lavoro.
Compito della Rsu è negoziare, a nome dei lavoratori, con il datore di lavoro il
contratto integrativo di una azienda, di un ospedale, di una scuola o di un ateneo.
Nelle Università e in tutto il Pubblico Impiego le Rsu nascono a novembre del
1998. Da quella data, il modello contrattuale negli atenei, già esistente, viene
istituzionalizzato come autonomo livello contrattuale.
La Rsu rappresenta i lavoratori.
La RSU è eletta da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato delle diverse categorie, iscritto o non ad un sindacato, su liste di
sindacato. I candidati possono anche non essere iscritti al sindacato.
Gli eletti rappresentano tutti i lavoratori di quell’ateneo, non il sindacato nella
cui lista sono stati eletti.
La Rsu è un organismo nell’ateneo, ma non è un organo collegiale.
Decide autonomamente quando riunirsi e perché. Si dà proprie regole di
funzionamento. Gode di propri diritti. Non è convocata dal rettore o dal direttore
amministrativo . Risponde solo ai lavoratori dell’ateneo . Vive nel mondo giuridico del
diritto civile: non produce delibere, non deve fare un verbale ogni volta che si
riunisce, ma lo fa quando serve, ecc.
Il modello degli organi collegiali è talmente pervasivo che la Rsu è percepita
spesso, anche dai suoi componenti, come un organo collegiale dell’ateneo .
Persino il tavolo della trattativa è visto come un organo collegiale: il rettore
convoca e presiede, talvolta si fa il verbale, si vota per decidere, come fosse un
Consiglio. Ma la trattativa si svolge tra due parti: il rettore e direttore amministrativo
o loro delegati, che rappresentano la parte pubblica, e la parte sindacale.
Il contratto è scritto come fosse un atto amministrativo. Spesso vi è una lunga e
inutile premessa: Visto..Visto.. Ritenuto.. Considerato…
Anche la parola “controparte” è percepita con fastidio dal rettore , come se
significasse nemico o evocasse conflitto. Controparte è per definizione l’altra parte di
un negoziato, non vuol dire antipatico o autoritario.
C’è chi vede il conflitto come malattia della organizzazione, tende a rimuoverlo,
entra in ansia ai primi segni del suo manifestarsi. C’è invece chi pensa che il conflitto
sia fisiologico in un’organizzazione, e ai primi segni tende ad adottare procedure di
diagnosi e cura, si adopera per negoziare soluzioni al problema che ha originato il
conflitto.
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Parte 1 La Rsu
Come funziona la Rsu
La Rsu è regolata da norme contrattuali uguali in tutto il pubblico impiego:
Accordo Quadro del 7 agosto 1998, che in seguito definiamo semplicemente Aq.
E’ costituita da tre persone se l’unità produttiva ha fino a 200 addetti; da altre
tre ogni 300 addetti per numero di dipendenti da 201 a 3.000, da ulteriori tre ogni
500, per numero di personale oltre 3.000. Quindi nelle Università la Rsu è formata
da un minimo di tre componenti (in qualche ateneo di nuova istituzione) ad un
massimo di oltre 50 componenti (nei mega atenei). Negli altri settori pubblici la RSU
è formata invece da decine di persone, come nelle Università.
Costituzione e durata
La Rsu si forma con le elezioni. Le procedure elettorali sono regolate dall’Aq e
sono gestite direttamente dai sindacati e dai lavoratori. Finito lo spoglio dei voti, la
commissione elettorale proclama gli eletti e li comunica al rettore , il quale non deve
fare decreti, né insediare la Rsu, né fare la prima convocazione. La Rsu non è un
organo collegiale dell’ateneo .
Se votano meno del 50% +1 degli elettori, la Rsu non si costituisce. I sindacati
indicono nuove elezioni.
La Rsu resta in carica 3 anni, al termine decade automaticamente senza
possibilità di proroga. Le nuove elezioni devono essere indette almeno tre mesi
prima della scadenza.
Decadenza
Non è prevista la sfiducia da parte dei lavoratori. La Rsu decade prima del
termine solo se si dimettono più della metà delle persone elette (art. 7.3 Aq). Lo
scopo è evitare che la Rsu cambi nel tempo la composizione rispetto a quella eletta.
Nelle Università nelle quali la Rsu è composta da tre o sei unità, basta che se
ne dimettano rispettivamente due o quattro perché decada. . In tal caso i sindacati
provinciali indicono entro 5 giorni dalla decadenza nuove elezioni, che si devono
tenere entro 50 giorni dalla decadenza.
Nelle more delle elezioni, rimane in carica a tutti gli effetti la Rsu a ranghi
ridotti, anche con un solo componente rimasto in carica. (Accordo di interpretazione
autentica del 13 febbraio 2001).
Incompatibilità
Essere componente di Rsu è incompatibile con qualsiasi carica in organismi
istituzionali e con cariche esecutive in partiti e movimenti politici (art. 9 Aq).
L’incompatibilità è con l’essere nella Rsu, non con l’essere candidato alle elezioni.
L’incompatibilità si può verificare anche dopo l’elezioni, quando un delegato Rsu
assume una nuova carica.
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Parte 1 La Rsu
La norma è generica, ma quando si fissano divieti occorre esser chiari.
Carica esecutiva in un partito o movimento vuol dire far parte della segreteria o
dell’organismo esecutivo di vertice a livello nazionale o locale. Non è chiaro invece
quali siano gli organismi istituzionali.
Chi interpreta la norma? Non il rettore , né il Ministero dell’Università e della
Ricerca , ma chi ha fissato la norma, cioè i firmatari dell’Accordo quadro, Aran e
Confederazioni. In attesa di una migliore formulazione, è la stessa Rsu che deve
darne un’interpretazione. E’ bene farlo prima che l’incompatibilità si verifichi.
Altrimenti non si discute di criteri oggettivi, ma di una persona.
Come individuare gli organismi istituzionali? Alcuni comprendono negli
organismi istituzionali solo quelli previsti dalla Costituzione, cioè gli organi dello
Stato, le Regioni e le Autonomie locali (comune e provincia).
E’ questa una tesi semplicistica perché non tiene conto dell’autonomia delle
Università, le quali nei propri statuti possono legittimamente introdurre norme di
incompatibilità tra le cariche elettive nei propri organismi, tra loro, e con quelle
extraistituzionali quali appunto anche la RSU. Ma v’è di più. Negli Organismi elettivi
(Consiglio di amministrazione e Senato accademico) vengono elette anche
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, per cui un dipendente eletto
in CdA o SA ed anche in Rsu, rivestirebbe allo stesso tempo il ruolo di parte e
controparte.
Finchè non si pone rimedio, come individuare le cariche in questi organismi?
L’incompatibilità può essere assoluta o relativa. Assoluta significa che basta coprire
una carica nell’organismo istituzionale perché scatti l’incompatibilità. Relativa
significa che l’incompatibilità si verifica se farne parte è in conflitto di interessi con il
far parte della Rsu.
È la stessa Rsu, non il rettore , che accerta la situazione di incompatibilità
e dichiara decaduto un componente. Se non trovasse l’accordo unanime, decide a
maggioranza. L’interessato che ritiene sbagliata la decisione non può ricorrere
all’amministrazione. Non è certo che possa ricorrere al giudice. Lo esclude ad
esempio il tribunale di Lecce (3 novembre 2005 pubblicata sul Sole 24 ore).
L’interessato si può rivalere solo in ambito politico-sindacale cioè tra i lavoratori
dell’ateneo in occasione delle elezioni della Rsu.
Incompatibilità o inopportunità
E’ bene distinguere incompatibilità da opportunità. Incompatibile vuol dire
impedire di far parte della RSU se si ha una certa carica, altra cosa è evitare di far
parte per motivi di opportunità.
Ad esempio, il responsabile dell’area del personale, se non è dirigente, ha
elettorato attivo e passivo per la Rsu. Non è titolare di relazioni sindacali per la parte
pubblica, ma ha competenze di coordinamento del personale tecnico-amministrativo.
E’ quindi compatibile, ma certamente inopportuno che faccia parte della Rsu.
Se ne facesse parte, la stessa Rsu dovrebbe affrontare il conflitto di interessi
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Parte 1 La Rsu
del responsabile quando partecipa alle trattative:
- si trova a trattare direttamente sul suo compenso accessorio
- deve applicare come responsabile dell’area del personale un contratto che ha
sottoscritto come delegato.
Egli deve chiarire preliminarmente se partecipa alle trattative nella parte pubblica o
in quella sindacale. Non può recitare due parti contemporaneamente.
In questo caso, se il conflitto di interessi non si risolvesse la Rsu deve
discutere delle eventuali dimissioni del responsabile dell’area.
Dimissioni
Chi vuole dimettersi, deve dichiararlo per iscritto alla stessa Rsu, (non al
rettore) che ovviamente decide se accettare o meno le dimissioni. È bene che la
Rsu ne discuta i motivi, anche perché le dimissioni hanno effetto sulla sua stessa
sopravvivenza.
Il dimissionario è sostituito dalla stessa Rsu dal primo dei non eletti della sua
lista. Se non c’è, il posto rimane scoperto, dal momento che non può essere coperto
da un candidato di un’altra lista.
La Rsu comunica dimissioni e sostituzione al rettore e, almeno attraverso
l’albo, ai lavoratori dell’ateneo (art. 7AQ).
Anche chi si trasferisce o va in pensione deve presentare le dimissioni. Non è
infatti prevista la decadenza automatica come nel caso degli organi collegiali.
Se si dimettono, anche in tempi diversi, 2 dei 3 eletti (o la metà più 1 degli
eletti) la Rsu decade.
Come lavora
La Rsu non è un organo collegiale: non la convoca il rettore, ma gli stessi
componenti decidono quando riunirsi.
Possono riunirsi in orario di lavoro, utilizzando i permessi sindacali a loro
disposizione oppure possono farlo fuori orario di lavoro. Per le riunioni la Rsu ha il
diritto di utilizzare un locale dell’ateneo .
La Rsu si dà le regole di funzionamento. E’ bene metterle per scritto: fare un
patto che ha un valore per i componenti della Rsu. Un esempio di patto interno lo
trovi sul sito http://www.flcgil.it/rsu.
La Rsu decide a maggioranza (metà + 1 dei componenti) sulla propria attività
(art.8.1 Aq). 2 se i delegati in carica sono 3, 4 se sono 6, e così via. . La regola della
votazione si applica a tutte le decisioni, in particolare sul modo di esercitare i diritti
sindacali della Rsu (quando convocare l’assemblea sindacale, come usare i
permessi). E’ bene limitare il ricorso alla votazione e cercare di decidere con
l’accordo di tutti.
Sulle questioni negoziali (ad esempio firmare o no il contratto), l’AQ rinvia a
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8
Parte 1 La Rsu
procedure di decisione che dovrebbero essere stabilite dal CCNL. Il che non è
accaduto. Quindi non vi è una regola per la firma del contratto di ateneo Vedi Le
procedure del negoziato.
RSU e organi di governo delle Università
Il Consiglio di amministrazione o il Senato accademico possono prendere decisioni
che hanno ricadute sull’organizzazione del lavoro, ad esempio l’orario di apertura e
chiusura delle biblioteche, l’attivazione o la disattivazione di Dipartimenti o Centri .
La Rsu non contratta con gli organi di governo , ma con il rettore . Però può
cercare di orientare le decisioni degli organi di governo nella direzione che ritiene
più utile per gli interessi dei lavoratori. La Rsu può intervenire in due momenti distinti.
Prima della decisione (la delibera):
– chiarendo procedure vincoli, opportunità, conseguenze delle varie scelte possibili;
– promuovendo riunioni per preparare proposte.
La sua attività è, in questo caso, politica, non negoziale: cerca di orientare, di
influenzare la decisione di quegli organi. Anche il rettore fa un’analoga attività
quando vuole orientare la decisione in altra direzione.
Dopo la decisione, negoziando con il rettore le ricadute sull’utilizzazione del
personale.
Punti critici
La Rsu si trova normalmente ad affrontare difficoltà su tre versanti:
a) Con i lavoratori che rappresenta
La Rsu si deve legittimare, soprattutto nei confronti di tutti i lavoratori. Le
numerose e diverse professionalità presenti nelle Università, con interessi talvolta
non perfettamente coincidenti, impongono la necessità di saper mediare gli interessi
contrapposti contemperandoli tra loro e con le esigenze delle Amministrazioni.
Anche mettere d’accordo i colleghi può rivelarsi un compito difficile.
b) Con il rettore e il direttore amministrativo
I rettori e i direttori amministrativi si comportano in modo diverso, come del
resto i dirigenti di ogni settore. Infatti:
– c’è chi ritiene che avere rapporti con la Rsu faccia parte del suo ruolo e cerca una
collaborazione attiva;
– c’è chi vive con fastidio più o meno evidente avere a che fare con la Rsu, e adotta
una tattica di resistenza dilatoria o anche provocatoria. La Rsu allora deve essere
paziente ma determinata, scansando la trappola delle piccole provocazioni;
– c’è chi vive come dramma essere controparte perché pensa di sottrarre tempo
prezioso ad attività più gratificanti quali la didattica e la ricerca;
– c’è chi non si sente sicuro e per vincere la paura assume un atteggiamento
aggressivo o di chiusura. È utile allora accettare senza pregiudizi che i soggetti della
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9
Parte 1 La Rsu
trattativa possano farsi assistere da persone di fiducia.
Contrattare presuppone il reciproco riconoscimento: l’una è controparte
dell’altro. È una attività di formazione (e di rassicurazione) per entrambi.
c) Al proprio interno.
Nella Rsu potrebbe esserci chi si preoccupa solo di fare quello che dice il
sindacato di riferimento. È importante che tutti i delegati imparino ad esercitare
questo nuovo ruolo di rappresentanti dei lavoratori. Il che vuol dire non eliminare le
differenze, ma trovare ogni volta una decisione comune e verificarla con i lavoratori
dell’ateneo .
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
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Parte 2 Le relazioni sindacali
Parte 2
le relazioni sindacali
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
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Parte 2 Le relazioni sindacali
Le relazioni sindacali nelle università
Gli incontri tra Rsu e rettore e/o direttore amministrativo si definiscono relazioni
sindacali e sono formalizzate nel CCNL. Il luogo delle relazioni sindacali è il tavolo
delle trattative. La contrattazione non esaurisce però le relazioni sindacali.
L’iniziativa di attivare le relazioni sindacali formalizzate nel CCNL è del rettore o
del direttore amministrativo . Ma se non lo facessero, la Rsu deve sollecitarlo per
iscritto. Se il rettore persiste a non attivare l’incontro è un comportamento
antisindacale. Vedi il libricino “I diritti sindacali della Rsu”
Rettore e Rsu possono incontrarsi ogni volta che lo ritengono opportuno,
anche su materie che non riguardano il rapporto di lavoro o non sono previste dal
Ccnl. L’esito degli incontri può essere un’intesa, che ha valore politico, ma non è
giuridicamente vincolante o l’occasione per l’espressione di un parere della parte
sindacale.
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12
Parte 2 Le relazioni sindacali
LE RELAZIONI SINDACALI NELLE UNIVERSITA’
contrattazione
informazione
preventiva
informazione
successiva
concertazione
consultazione
iniziativa
del rettore
scopo
definire e regolare
alcuni aspetti del
la Rsu presenta rapporto di lavoro
la piattaforma
materie
- indicate da art.4
CCNL;
- anche altre, purché
non in contrasto con
CCNL e non
comportino oneri non
previsti nei bilanci
si conclude con
contratto integrativo
vincolante per le parti
norme
art. 40.3
Dlgs 165/01
del direttore
che, prima di
decidere,
consegna la
documentazione
del direttore
che, dopo aver
deciso,
consegna la
documentazione
acquisire proposte
della Rsu
Rsu in sede di
informazione
discutere
sull’argomento e
concordare un
giudizio
indicate da art.7
CCNL
Commissioni
bilaterali
Approfondimento di
specifiche
problematiche
Organizzazione del
Proposte
lavoro, ambiente,
igiene e sicurezza del
lavoro, servizi sociali
del rettore o del
direttore
amministrativo
Acquisire parere
preventivo
Registrazione formale di art. 8 Ccnl
Stato della
date e soggetti
occupazione
consultati
nell’ateneo
Materie previste da
disposizioni legislative
o norme contrattuali
art. 6 Ccnl
indicate da art.6
CCNL
consentire il
controllo da parte
della Rsu
art. 6 Ccnl
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intesa
art. 7 Ccnl
ha valore politico non
giuridico
13
Parte 2 Le relazioni sindacali
Il contratto nazionale di lavoro
I lavoratori pubblici sono suddivisi ai fini contrattuali in comparti. I dirigenti
hanno propri comparti. Nelle Università sono presenti solo dirigenti amministrativi
che sono inclusi nell’Area VII della dirigenza, assieme ai dirigenti del comparto
Ricerca.
Alcune categorie di personale rimangono non contrattualizzate. Il loro rapporto
di lavoro è ancora regolato dalla legge: magistrati, polizia e forze armate, professori
e ricercatori universitari, diplomatici e prefetti.
I livelli di contrattazione nel settore pubblico sono due, nazionale e decentrato,
come nel privato.
Nel comparto università i livelli sono:
– nazionale, dove si definisce il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) con
scadenza quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica;
– ateneo , per definire il contratto integrativo. .
LE PARTI
La trattativa per il contratto nazionale si svolge tra
- la parte pubblica, rappresentata dall’Aran (Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale, ente con personalità giuridica),
- la parte sindacale costituita dai sindacati rappresentativi.
Per la definizione di sindacato rappresentativo vedi il libricino “I diritti sindacali della
Rsu”.
LA FIRMA
In caso di accordo, l’Aran firma il contratto se i sindacati che decidono a loro
volta di firmare hanno in totale una rappresentatività almeno del 51% o hanno
raccolto almeno il 60% dei voti alle elezioni Rsu.
Il Ccnl 2002-05 vigente è stato firmato da 5
trattative del Ccnl del biennio 2004-05.
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sindacati su 5 ammessi alle
14
Parte 2 Le relazioni sindacali
Livelli di contrattazione nel comparto università
Livelli
contrattazione
Parte
pubblica
parte
sindacale
Durata
(anni)
Contratto collettivo
nazionale di lavoro
(CCNL)
Aran
sindacati
rappresentativi
4
Tutte le materie del rapporto di lavoro
tranne quelle riservate alla legge
2
Aumenti retributivi legati al costo della vita
4
Politiche dell’orario di lavoro;
Contratto
integrativo di
ateneo
RSU
Rettore o suo
+
delegato
strutture provinciali
Direttore
amministrativo dei sindacati firmatari
o suo delegato
CCNL
Altri previsti da
ordinamenti
Materie
Modalità per attuazione riduzione orario di lavoro;
Tutela salute sul lavoro;
Implicazioni in ordine a qualità del lavoro e professionalità dei
dipendenti in conseguenza di innovazioni organizzative, ecc.
Regolamentazione trasformazione rapporto di lavoro da tempo
pieno a part time e viceversa;
Gestione delle attività socio-assistenziali;
Copertura assicurativa personale e apparecchiature per
telelavoro;
Criteri per l’uso delle 150 ore per il diritto allo studio
Attuazione disposizioni per pari opportunità;
Adempimenti volti a facilitare l’attività dei disabili
Programmi pluriennali di formazione
Disciplina del lavoro supplementare per i lavoratori in part time;
Applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del
26/1/2001 nella causa C212/99, relativa agli ex lettori;
Regolamentazione reperibilità;
Composizione e attribuzione delle rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza;
Modalità per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
2
Progressioni economiche orizzontali (PEO)
1
Esercizio diritti sindacali;
Determinazione e ripartizione fondo per progressioni
economiche orizzontali e per salario accessorio;Criteri relativi
ai sistemi di incentivazione del personale
Criteri in materia di indennità di responsabilità;
Ripartizione risorse straordinario alle strutture;
Formazione;
Criteri per remunerazione lavori rischiosi e disagiati;
Criteri generali per le modalità di determinazione dei valori
retributivi collegati ai risultati per la categoria EP
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15
Parte 2 Le relazioni sindacali
Contratto collettivo integrativo di ateneo
L’autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle Università ha consentito di
precorrere i tempi rispetto ad altri settori sul tema della contrattazione.
Negli atenei, molto prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n.
29/1993, che riforma il rapporto di lavoro pubblico regolandolo come nel settore
privato attraverso contratti, è già in atto la pratica della contrattazione decentrata.
E’ a partire dal 1985 , con il Ccnl (1985-87 ) recepito nel D.P.R. 28 settembre
1987, n. 567 che sono introdotte formali relazioni sindacali in ateneo con norme che
prevedono la “contrattazione decentrata” e l’”informazione” su un certo numero di
materie. .
E’, conseguentemente, prevista la formazione delle delegazioni trattanti e
l’individuazione dei titolari del potere di negoziazione decentrata; sono definite le
procedure ed i tempi di inizio e termine della negoziazione.
La sottoscrizione del primo Ccnl 1994-97 segna anche per il comparto
Università il passaggio del rapporto di lavoro da quello di tipo pubblico a quello di
tipo privato.
E’ ridisegnato il sistema delle relazioni sindacali con la previsione della
contrattazione collettiva decentrata, l’esame, la consultazione, l’informazione e le
procedure di conciliazione.
Le materie devolute alla contrattazione decentrata sono molto più numerose di
quelle previste dal precedente contratto.
Il rettore e il direttore amministrativo devono informare su alcune materie la
Rsu ovvero ove non ancora costituita le Rsa, le rappresentanze dei sindacati
rappresentativi. Esse possono chiederne un esame congiunto che si conclude con
un verbale che registra semplicemente i punti di accordo e di disaccordo. Lo scopo
dell’informazione è di rendere trasparenti le scelte dell’amministrazione
Sono i titolari del potere di rappresentanza nella contrattazione decentrata il
rettore e il direttore amministrativo che possono farsi affiancare da ulteriori soggetti
previsti dagli statuti e/o dai Regolamenti generali di ateneo.
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Parte 3 Il mestiere di delegato
Le parti del negoziato
Il negoziato per il contratto integrativo nelle Università, come per quello
nazionale, avviene tra due parti:
1. La parte pubblica
È costituita dal rettore o suo delegato, dal direttore amministrativo o suo
delegato e da altri eventuali soggetti previsti dagli ordinamenti. Ciò non vuol dire che
non ci possano essere altre persone che affianchino la parte pubblica nella
trattativa: funzionari dell’ufficio ragioneria o dell’ufficio personale in primo luogo, o,
altre persone dell’ateneo o esterni in veste di esperti. Il rettore potrebbe anche farsi
assistere da funzionari dell’Aran.
2. La parte sindacale
È costituita da diversi soggetti:
- la Rsu, che è l’organismo eletto nelle università ;
- i rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari del contratto nazionale, cioè Cgil,
Cisl, Uil, Confsal e Cisal , che hanno firmato, tutti, il Ccnl del quadriennio 20022005. La loro presenza è giustificata dal fatto che il contratto di ateneo è integrativo
di quello nazionale, cioè non può essere in contrasto con il Ccnl.
Nelle Università l’ampiezza della composizione di molte Rsu richiederebbe una
regolamentazione sul funzionamento di tale organismo al fine di facilitare i lavori al
tavolo di contrattazione. Tale regolamentazione, fortemente sentita, dovrebbe
prevedere la costituzione di un comitato ristretto della Rsu, abilitato a partecipare
alle trattative, e la designazione di un coordinatore che sia il portavoce delle
decisioni assunte all’interno dell’intera Rsu.
Ogni sindacato designa il rappresentante in base a propri criteri: può essere il
segretario provinciale, o un componente del direttivo, o il responsabile degli iscritti
nell’ateneo . In questo ultimo caso, egli non farebbe comunque parte della Rsu ma
parlerebbe a nome del sindacato di appartenenza. Chi è eletto nella Rsu non può
rappresentare il proprio sindacato di riferimento.
E’ bene chiarire i ruoli in caso di reciproca delegittimazione o di
sovrapposizioni.
La Rsu parla a nome dei lavoratori di quell’ateneo . Per rafforzare questo ruolo
che le deriva dal voto, è bene rinnovare il mandato a trattare attraverso
un’assemblea sulla piattaforma. Vedi Il mandato a trattare. I sindacati provinciali non
possono vantare questo mandato. Non possono quindi sostituirsi alla Rsu nel
rappresentare le esigenze dei lavoratori di quell’ateneo. Tuttavia, quando la Rsu per
la sua numerosità ed eterogeneità non funziona, i sindacati provinciali, per il tramite
dei propri rappresentanti in ateneo, colmano questa lacuna predisponendo la
piattaforma che sottopongono alla valutazione dei lavoratori e la sostengono al
tavolo della contrattazione integrativa .
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Parte 3 Il mestiere di delegato
I soggetti sindacali sono autonomi, non costituiscono un organo collegiale. In
caso di disaccordo ognuno decide per suo conto.
Neanche il tavolo delle trattative è un organo collegiale. Non vi è un numero
minimo (legale) di soggetti necessario per la validità dell’incontro. Le trattative si
possono svolgere anche se qualche sindacato non è presente, purché il rettore lo
abbia invitato alla riunione. È però inopportuno che il rettore tratti senza la presenza
della Rsu.
Se la Rsu è decaduta, le trattative si possono svolgere lo stesso, nelle more
delle elezioni per il rinnovo. La Rsu è rappresentata dal o dai delegati rimasti. Vedi
Come funziona la RSU.
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
18
Parte 3 Il mestiere di delegato
Lo spazio negoziale
Per individuare lo spazio negoziale, cioè le materie che possono essere
contrattate, bisogna aver presente che :
1. Il contratto di ateneo è integrativo di quello nazionale. Le materie sono indicate
nell’art. 4, così come elencate nella tabella precedente . In sintesi possiamo
ricondurle a 6 aree:
- utilizzazione, organizzazione del lavoro e dell’orario del personale di tutte le
categorie ;
- compensi accessori, compresi quelli per gli incarichi del personale della
categoria EP;
- modalità di attuazione delle procedure per le progressioni economiche
orizzontali (PEO);
- programmazione delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento
del personale;
- problematiche sulla qualità degli ambienti di lavoro e sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro;
- modalità di esercizio dei diritti sindacali.
È opportuno, ma non necessario, che il contratto integrativo di ateneo preveda
clausole su tutte le materie previste dal Ccnl. Il contratto non è un adempimento
amministrativo, ma una risorsa. Si inseriscono le norme che servono.
Lo spazio negoziale è delimitato, ma i confini non sono segnati da un muro
invalicabile. Le materie individuate dal Ccnl costituiscono il contenuto minimo del
contratto integrativo. Le parti possono sottoscrivere accordi anche su altre materie
purché (art. 40.3 Dlgs 165/01):
- riguardino il rapporto di lavoro o l’organizzazione degli uffici
- le clausole non siano in contrasto con il Ccnl
- e non comportino oneri non previsti nei bilanci.
Ad esempio: il contratto di ateneo non può prevedere un numero maggiore di
giorni di ferie di quelli previsti dal contratto nazionale, perché non ha la copertura
economica, ma può prevedere aspetti applicativi non regolati dal contratto nazionale.
Lo spazio negoziale dovrebbe coincidere con lo spazio discrezionale della
parte pubblica in materia di rapporto di lavoro, ma non sempre accade. Il rettore e il
direttore amministrativo tendono a conservare un’area più o meno ampia di
discrezionalità, la Rsu tende a limitarlo o chiede che la discrezionalità sia esercitata
con criteri trasparenti e non con arbitrio.
Il contratto di ateneo può anticipare soluzioni che potrebbero essere poi
recepite nel contratto nazionale.
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
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Parte 3 Il mestiere di delegato
VINCOLI
Rsu e parte pubblica
vincoli.
devono tener conto ognuno per suo conto di alcuni
1. Il rettore deve rispettare i vincoli della legge:
– attiva (deve attivare) la contrattazione integrativa; (art. 40.3 Dlgs 165/01)
– non può sottoscrivere un contratto integrativo in contrasto con i vincoli del Ccnl o
che comportino oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
2. La Rsu ha il vincolo, non previsto da legge o contratto nazionale, ma sostanziale
di avere un mandato a trattare una piattaforma che ha ricevuto il consenso dei
lavoratori dell’ateneo . La piattaforma dà anche il senso di quel che la Rsu deve fare
al tavolo delle trattative.
3. Lo spazio negoziale è limitato (per entrambi) dalla legge. Questo è un vincolo
generale, di tutti i contratti, nazionale ed integrativo.
Nell’Università, ancorché sottratte alla legge e attribuite alla competenza dei
rettori, sono escluse dal contratto di ateneo:
– i principi generali dell’organizzazione degli uffici e la nomina dei titolari, per i
quali è prevista l’informazione preventiva;
– la determinazione della dotazione organica per numero e qualità dei posti
necessari;
– la regolamentazione per gli accessi dall’esterno e per la mobilità interna
Queste materie, tuttavia, sono disciplinate, nel sistema delle relazioni
sindacali, dalla consultazione e dalla concertazione.
4. Vi sono i vincoli (per entrambi) caratteristici di ogni ateneo , come ad esempio:
– le risorse, il fondo di istituto e la sua utilizzazione;
– la durata del servizio, l’apertura e chiusura dei locali, deliberato dal consiglio di
amministrazione .
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Parte 3 Il mestiere di delegato
Le procedure del negoziato
Il rettore agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato per
assicurare gli obiettivi del servizio pubblico. Tuttavia è tenuto a comportamenti
trasparenti, corretti ed imparziali, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti che
definiscono gli scopi della pubblica amministrazione.
Il direttore amministrativo, ricevuto l’incarico dal rettore, deve attivare la
contrattazione. Se rifiuta o ritarda la contrattazione può essere chiamato a
rispondere sia in sede di valutazione della sua attività di dirigente, sia in giudizio per
attività antisindacale.
Quando fare il contratto di ateneo
Il contratto di ateneo regola l’organizzazione del lavoro del personale tecnicoamministrativo In quasi tutti gli atenei il contratto collettivo integrativo quadriennale
si stipula dopo la definizione del Ccnl. .
Ma in realtà il contratto si può fare in ogni momento, su materie specifiche
diverse da quelle di carattere generale Esempio significativo è la definizione
annuale del fondo ex art. 67 CCNL 9 agosto 2000 per le progressioni economiche
orizzontali e per il trattamento accessorio e i criteri per la sua utilizzazione.
Come si avvia
Il negoziato si avvia in genere con la presentazione alla parte pubblica della
piattaforma da parte della Rsu. La Rsu deve attivarsi, anche se spesso si aspetta di
essere convocata dal rettore come se fosse un organo collegiale.
Non si deve contrattare tutto l’anno. È bene stabilire una fase negoziale breve
che si conclude, dopo uno o due incontri, con un accordo. Il Ccnl prevede un termine
di 60 giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni,
entro cui le parti devono concludere un l’accordo Si tratta di un periodo in cui la parte
pubblica e la parte sindacale non assumono iniziative. Non è quindi un termine
perentorio; le trattative possono proseguire anche oltre quel termine.
Ogni accordo deve contenere un termine di scadenza: il Ccnl prevede che il
contratto integrativo di ateneo sia quadriennale per la parte normativa, salvo che
una delle parti non ne dia disdetta entro una certa data, ad esempio un mese dalla
scadenza. Per la parte economica il Ccnl non dice nulla, ma le modalità di gestione
del fondo per il trattamento accessorio, di fatto ne consigliano una trattativa annuale,
Alla scadenza o alla disdetta del contratto non occorre ricominciare da capo,
basta inserire le modifiche necessarie. Il vecchio contratto rimane in vigore fino al
nuovo accordo.
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Parte 3 Il mestiere di delegato
Quanti contratti fare
Il contratto integrativo di ateneo è (dovrebbe essere) unico. In genere invece vi
sono più contratti, su singole materie. Ad esempio quello del fondo, quello sulle
procedure per l’attuazione delle progressioni economiche orizzontali (PEO), per
l’attribuzione degli incarichi di responsabilità e per l’attribuzione delle posizioni
organizzative, e, ancora, quello sulla programmazione della formazione .
I nessi tra questi contratti sono evidenti. Per questo è preferibile avere un unico
contratto. In occasione del rinnovo si discute solo delle modifiche. Non occorre
iniziare da capo.
I tempi della trattativa.
Il Ccnl non indica termini perentori per la conclusione delle trattative. Unici
termini indicati prevedono:
- 60 giorni prorogabili di ulteriori 30 giorni entro i quali le parti, se non si è
raggiunto l’accordo, riassumono le proprie prerogative e libertà di decisione
relativamente ai criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro e alle
materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al
trattamento economico (art. 4.3);
- 60 giorni prorogabili di ulteriori 30 giorni entro i quali le parti possono
raggiungere l’accordo sull’implementazione del sottofondo per le progressioni
economiche orizzontali prelevando l’importo necessario dalle risorse destinate
alla produttività collettiva e individuale (art.68.2.a).
Durante queste fasi:
– la parte pubblica non prende iniziative nelle materie oggetto della trattativa;
– la Rsu e i sindacati firmatari non prendono iniziative di lotta.
Al termine di questo periodo le parti sono libere, ma non obbligate, a prendere
le iniziative che ritengono opportune. Si tratta comunque di tempi ordinatori, non
perentori. Cioè le parti possono continuare a trattare anche dopo quei termini.
La conclusione: chi firma?
Se la trattativa si conclude positivamente con una ipotesi di accordo, le parti
devono firmarlo per renderlo efficace.
Le firme necessarie sono:
– del rettore (e solo da lui anche se durante la trattativa è stato affiancato da altri). Il
direttore amministrativo firma come rappresentante della parte pubblica.
– della parte sindacale, che è composta da 6 soggetti: Rsu e i rappresentanti dei
sindacati provinciali firmatari del Ccnl.
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
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Parte 3 Il mestiere di delegato
Se non firma una delle parti, il contratto non esiste. È chiaro se non firma il
rettore . Ma cosa deve fare il rettore se la parte sindacale è divisa?
Per il contratto nazionale il criterio è stabilito dalla legge (art. 43 Dlgs 165/01):
l’Aran firma, se firma un numero di sindacati che nel loro complesso raggiunge il
51% della rappresentatività del comparto o il 60% dei voti alle elezioni Rsu. Quindi i
sindacati non si contano ma si pesano.
Per il contratto integrativo il criterio con cui la parte sindacale decide se firmare
deve essere stabilita dal contratto nazionale (art.8 Aq 98). Non è stato fatto. Vi è
quindi un buco normativo.
E’ allora il rettore che deve decidere se firmare quando la parte sindacale è
divisa. Non può pretendere la firma di tutti i soggetti di parte sindacale. Non è
necessario neanche in occasione della firma del contratto nazionale. Ma quanti
soggetti sindacali devono firmare perché il contratto sia firmato anche dal rettore ?
L’Aran (nota 15 febbraio 2002) consiglia a tutte le parti pubbliche di cercare di
ottenere il massimo consenso possibile, secondo la loro valutazione
discrezionale, in relazione al grado di rappresentatività locale e del massimo numero
possibile dei sindacati ammessi alle trattative. Più che un consiglio è un’ovvietà.
L’Aran non fa cenno alla Rsu, dando per scontato che la firma della Rsu ci debba
essere sempre.
Se vi è disaccordo nella parte sindacale non si può applicare il criterio della
votazione. La parte sindacale non è un organo collegiale. Inoltre i sindacati non sono
tutti uguali, ma ognuno ha un proprio peso. Quindi la Rsu e i vari sindacati decidono
ognuno per proprio conto.
La Rsu è un organismo. Se firmare, lo decide al proprio interno.
E’ bene che la decisione sia presa all’unanimità, ma alla fine i suoi componenti
possono votare e prevale la maggioranza (art. 8 Aq 7 agosto 98).
Deciso se firmare, basta che uno dei suoi componenti firmi a nome della Rsu.
Non ha senso che i singoli delegati firmino individualmente, perché non hanno la
capacità giuridica di farlo.
È utile che la Rsu prima di firmare il contratto, lo sigli semplicemente, sancendo
così che viene definito il testo finale della trattativa, ma si riservi di verificare con i
lavoratori il risultato del proprio lavoro.
Il punto critico è qual è il peso della Rsu, che è l’agente contrattuale principale
del negoziato del contratto integrativo?
a) La Rsu non firma
Il rettore non dovrebbe firmare il contratto senza la firma della Rsu, anche se
firmassero tutti i sindacati. Vi sono evidenti motivi di opportunità. E’ la Rsu che
rappresenta i lavoratori dell’ateneo . Inoltre la firma della Rsu è, secondo la Cgil,
giuridicamente necessaria, perché la legge la istituisce proprio come parte del
negoziato di ateneo . Lo conferma il fatto che, anche se decaduta, la Rsu mantiene
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
23
Parte 3 Il mestiere di delegato
la capacità giuridica di sottoscrivere il contratto. Vedi Come funziona la Rsu.
In ogni caso la Flc Cgil ha deciso sin dalla nascita della Rsu, dal novembre
1998 , di non firmare accordi di scuola o di ateneo che non siano sottoscritti dalla
Rsu. Quindi se mancasse la firma della Rsu, mancherebbe anche la firma del
sindacato più rappresentativo del comparto.
Nelle Università, tuttavia, per la mancanza di regole di funzionamento delle
Rsu, è successo che alcuni contratti integrativi siano stati firmati solo dai sindacati
ammessi alla contrattazione.
b) La Rsu firma, ma non firmano alcuni o tutti i sindacati
Il rettore può firmare, anche se non firma qualche sindacato.
Qualunque sindacato che ha diritto a partecipare alle trattative può firmare il
contratto anche dopo, per adesione, anche se non ha partecipato alle trattative.
La validità
Dalla data della firma, decorre la efficacia del contratto. Non occorre un
provvedimento amministrativo per dare efficacia al contratto o per autorizzare il
rettore a firmare. Bastano le firme delle parti.
Il contratto può prevedere che alcune clausole abbiano un efficacia retroattiva,
precedente alla data della stipula.
Il contratto è valido fino alla scadenza prevista dallo stesso contratto. Il Ccnl
prevede che sia quadriennale . Le parti possono stabilire il rinnovo automatico se
prima di un breve termine dalla scadenza (ad esempio un mese o 15 giorni) una
delle parti non invia all’altra disdetta per iscritto.
Il controllo dei revisori
Il contratto, una volta firmato, è sottoposto ad un controllo successivo del
Collegio dei revisori (art. 48 Dlgs 165/01). Il direttore amministrativo allega una
relazione tecnico- finanziaria indicando se qualche articolo del contratto prevede un
onere a carico del bilancio dell’ateneo e la copertura della spesa. Il controllo si
conclude con la certificazione, da parte dei revisori, della compatibilità finanziaria
con i vincoli derivanti dai contratti nazionali e dal bilancio.
Il Ccnl 9 agosto 2000 assegnava al Collegio dei revisori dei conti per il controllo
del contratto integrativo, il termine di 15 giorni, trascorsi i quali senza rilievi, il
Consiglio di amministrazione autorizzava il Presidente della delegazione trattante a
firmare il contratto. Il Ccnl 27 gennaio 2005 ha eliminato tale tempistica.
In ogni caso il controllo riguarda gli eventuali costi e non il merito delle clausole.
In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
Il contratto di ateneo può comportare ( potrebbe comportare) oneri aggiuntivi,
non previsti dal contratto nazionale nelle ipotesi previste dall’art. 67.4 e dall’art. 10
del CCNL 28/3/2006:
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
24
Parte 3 Il mestiere di delegato
-
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti
incremento stabile delle dotazioni organiche
risorse necessarie per la retribuzione di posizione e di risultato per la
categoria EP.
Gli articoli che riguardano la composizione del fondo e la sua utilizzazione, in
genere, consentono di determinare agevolmente le risorse disponibili di anno in
anno. La necessità prevista dal Ccnl di integrare il fondo con risorse aggiuntive
deriva essenzialmente dalla previsione di assumere dall’esterno nuove unità
lavorative o dalle scelte organizzative dell’amministrazione in relazione alla
attribuzione di nuovi incarichi di responsabilità o nuove posizioni organizzative al
personale della categoria EP. Ma, anche da processi di riorganizzazione
dell’amministrazione finalizzata ad una maggiore funzionalità dell’intero sistema di
ateneo.
Le clausole che riducono a 35 ore l’orario del personale tecnico-amministrativo
sono coperte dalle risorse del contratto nazionale, a condizione che rientrino nelle
fattispecie da esso previste.
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25
Parte 3 Il mestiere di delegato
L’applicazione del contratto
La firma del contratto segna la fine del negoziato e l’inizio di un’altra fase,
quella della sua applicazione, altrettanto importante e delicata, ma spesso
sottovalutata.
Spetta al direttore amministrativo attuare il contratto e ad assicurarne
l’osservanza, quando l’applicazione è affidata ad altri, ad esempio al responsabile
per il personale tecnico-amministrativo . Non può quindi eludere gli impegni che ha
preso. (art. 40.4 Dlgs 165/01)
La Rsu controlla l’applicazione del contratto attraverso l’informazione,
preventiva e successiva. Lo vedremo nei prossimi capitoli.
Ora esaminiamo alcuni problemi che possono presentarsi nell’applicazione del
contratto.
Il contratto non è chiaro
Quando una norma si applica ai casi concreti, può essere interpretata in modi
diversi a seconda del punto di vista e degli interessi in gioco. È normale che accada.
Non è eliminabile. Cercare di scrivere norme chiare è importante. Vedi sul sito
flcgil.it, ma non è possibile prevedere tutte le situazioni.
1. Può accadere che una norma sia stata scritta in modo volutamente ambiguo per
rinviare il contrasto che si è rivelato al tavolo delle trattative ad un momento
successivo. In fase di applicazione i nodi vengono al pettine. Tre i modi di scioglierli:
- con una applicazione concordata della norma da parte del rettore ;
- con un nuovo accordo di interpretazione autentica (vedi più avanti)
- attraversi i giudici che intervengono per risolvere i casi di contenzioso.
2. Può accadere che una clausola del contratto sia chiara ma sbagliata e che una
parte (o tutte e due) voglia cambiarla. In questo caso le parti possono fissare un
incontro per definire una nuova formulazione. L’accordo deve anche definire da
quando la nuova norma è efficace, perché la decorrenza non è automaticamente
retroattiva, come nella interpretazione autentica.
3. Può accadere che una norma si riveli in contrasto con il contratto nazionale o
comporti oneri non previsti. Ad esempio prevede di aumentare i giorni di ferie. Una
tale norma è nulla. Il rettore non deve applicarla. (art. 40.3 dlgs 165/01). Le parti
possono concordare una corretta formulazione.
Interpretazione autentica
Può accadere che una norma si riveli scritta in modo vago, ambiguo: rettore e
Rsu potrebbero interpretarla in modo diverso. In questo caso si può ricorrere alla
“interpretazione autentica” (art. 12 Ccnl).
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
26
Parte 3 Il mestiere di delegato
Una delle due parti, il rettore oppure la Rsu, potrebbe chiedere all’altra un
apposito incontro per definire consensualmente la clausola controversa. La richiesta
deve essere fatta con raccomandata, ma in ateneo basta consegnarla a mano alla
segreteria della direzione che rilascia una ricevuta. L’incontro deve avvenire entro 30
giorni dalla richiesta e la procedura deve concludersi entro 30 giorni dal primo
incontro. Si tratta di una vera e propria fase contrattuale che può concludersi o non
con un accordo. L’eventuale nuova clausola sostituisce quella controversa
dall’entrata in vigore del contratto di ateneo.
I conflitti individuali
Può accadere che una norma applicata ad una situazione particolare crei un
conflitto tra il rettore e un lavoratore. La soluzione si potrebbe trovare con le forme
del contenzioso (reclamo, ricorso,…) oppure con la via legale.
Vedi in materia di contenzioso il libricino“Il contenzioso e la tutela dei diritti
nell’Università”.
In questi casi la Rsu deve valutare se e come farsi carico di un conflitto
individuale.
Il suo intervento si può limitare al più ad un incontro di un delegato con il rettore
per chiarire la situazione. Ma la Rsu può decidere che sia preferibile che la tutela sia
svolta dal sindacato, per evitare di essere coinvolta in una serie di conflitti con il
rettore che potrebbe compromettere il clima delle relazioni sindacali.
Perché questa decisione non sia vista come disinteresse nei confronti del
lavoratore occorre che la Rsu la chiarisca ed assicuri comunque ai colleghi
l’assistenza minima ad esempio indirizzandolo alla persona giusta di un sindacato
che possa affrontare il suo problema.
I conflitti collettivi
In caso di conflitto collettivo, che riguarda cioè tutti o gruppi di lavoratori
dell’ateneo , la Rsu può usare:
– forme di pressione sindacale, (vedi “I diritti sindacali della Rsu”);
– la via legale, che può essere percorsa dai singoli lavoratori con l’assistenza del
legale di un sindacato, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro.
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Parte 3 Il mestiere di delegato
L’informazione
L’informazione è una tipologia di relazione sindacale, prevista nelle Università
dal l ’95 (Ccnl 94/97). Spesso viene sottovalutata, perché è percepita come un
surrogato della contrattazione, di cui è, invece, un indispensabile complemento.
Spesso si verifica il paradosso di tempi lunghi di trattativa per definire con
estremo dettaglio tutti gli aspetti, ma nessun controllo se l’accordo su quegli aspetti
sia rispettato.
La filosofia delle relazioni sindacali implica che la contrattazione costituisca un
momento breve, in cui sono negoziate norme e regole, la cui applicazione è poi
affidata al direttore amministrativo che è il responsabile della gestione del servizio.
Durante la fase della applicazione, la Rsu esercita il controllo, attraverso appunto
l’informazione.
L’informazione consiste nella consegna di documenti e in incontro tra le parti.
Può essere:
preventiva quando si svolge prima che il rettore o il direttore amministrativo prenda
una decisione. La Rsu viene informata sui criteri che l’amministrazione intende
seguire e può esprimere giudizi e proposte. Si realizza il principio che il rettore e il
direttore amministrativo devono esplicitare i motivi delle loro scelte discrezionali.
successiva quando si svolge dopo che l’amministrazione ha preso decisioni ed ha
compiuto degli atti. Si realizza il principio del controllo sindacale su come
l’amministrazione esercita il suo potere discrezionale sulla gestione del personale.
Ha lo scopo quindi di:
– rendere trasparenti le decisioni del rettore e del direttore amministrativo
– valutare l’applicazione di un accordo per introdurre eventuali modifiche in sede
di rinnovo del contratto.
L’informazione è una iniziativa che deve prendere il rettore e/o il direttore
amministrativo . Se la omettono, la Rsu la deve sollecitare per iscritto. Se
continuano a non attivarla, hanno un comportamento antisindacale. Vedi La
condotta antisindacale nel libricino “I diritti sindacali della Rsu”.
La Rsu e/o le organizzazioni sindacali, ricevuta l’informazione e la
documentazione relativa, possono attivare, mediante richiesta scritta, la
concertazione.
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Parte 3 Il mestiere di delegato
L’informazione si svolge in due fasi.
1. Consegna della documentazione scritta
Se l’informazione è preventiva la documentazione riguarda i criteri e le
decisioni che il rettore e/o il direttore amministrativo intendono adottare.
Se l’informazione è successiva la documentazione riguarda il consuntivo degli
atti di gestione adottati (concessione di permessi, lettere di incarico, ecc.) o tabelle
riassuntive di essi, i risultati raggiunti, in analogia a quanto previsto (art. 5 Ccnl) per
l’amministrazione.
2. Iniziative della Rsu e/o delle organizzazioni sindacali
Ricevuta la documentazione, la Rsu o le oo.ss.la verificano e, ove lo ritengano
necessario, possono:
– chiedere al rettore e/o al direttore amministrativo
ulteriori elementi, se
l’informazione appare insufficiente
– chiarire dubbi o incomprensioni
– formulare osservazioni sulla questione che è oggetto dell’informazione.
È bene che la Rsu presenti le proprie osservazioni scritte.
La fase dell’informazione preventiva si può concludere con:
– un’intesa (non un contratto) sull’argomento discusso
– la presa d’atto dei rispettivi punti di vista. Il rettore e/o il direttore amministrativo
valuteranno se tenere conto o no delle proposte sindacali. In caso di forti differenze
tra le parti, dopo l’incontro la Rsu e/o le oo.ss. potranno prendere le iniziative
adeguate alla situazione.
L’incontro di informazione successiva si può concludere con la presa d’atto
delle scelte fatte dal direttore amministrativo . In caso di giudizio fortemente negativo
la Rsu può prendere le iniziative adeguate.
Trattandosi di decisione già prese, un’intesa o un accordo sull’argomento
potrebbe farsi, ma solo per il futuro, in occasione del rinnovo del contratto di ateneo .
QUANDO SI SVOLGE
Come per la contrattazione, che si può svolgere in qualunque momento,
l’informazione si svolge ogniqualvolta l’amministrazione intenda adottare o ha già
adottato provvedimenti amministrativi che abbiano riflessi sul personale.
Il direttore amministrativo deve dare l’informazione su alcune materie ogni
anno (atto ricognitivo sullo stato dell’occupazione, programmazione triennale e
annuale delle risorse umane, ecc.), su altre quando si presenta la necessità.
La RSU. Le relazioni sindacali a cura della FLC Cgil
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Parte 3 Il mestiere di delegato
Le materie di informazione
L’informazione, preventiva e successiva, è prevista su parecchie materie (art.6
Ccnl), esposte nello schema che segue:
INFORMAZIONE PREVENTIVA
Materie
Regolamenti di ateneo
concernenti il personale e loro
eventuali modifiche
art.6.3 lett. a)
Quando
Ogniqualvolta è necessario
regolamentare materie di
interesse del personale
Documentazione
Ipotesi dei regolamenti o delle
proposte di modifica
Articolazione dell’orario di lavoro Ogniqualvolta vi sia necessità di
e di servizio anche nelle singole intervenire
strutture
Art. 6.3 lett. b)
Proposta e motivazioni
Stato dell’occupazione
art. 6.3.lett. d)
Ogni anno
Atto ricognitivo dei rapporti di
lavoro , delle collaborazioni,
delle forme di lavoro flessibile,
con termini del rapporto, area,
categoria, costi.
Criteri generali di
riorganizzazione degli uffici, di
programmazione della mobilità,
di innovazione e
sperimentazione gestionale
Art. 6.3 lett.e)
Ogniqualvolta si presenti tale
necessità
Progetto della ristrutturazione e
criteri ispiratori
Criteri generali
sull’organizzazione del lavoro e
sue modifiche
Art. 6.3 lett.f)
Ogniqualvolta si presenti tale
necessità
Documento con proposte sul
modello di organizzazione del
lavoro
Criteri per l’attribuzione degli
incarichi di responsabilità al
personale delle categorie D e
EP
Art. 6.3 lett. g)
Ogniqualvolta l’amministrazione
se ne ravvisi la necessità
Proposta e motivazioni
Voci del bilancio preventivo di
Ateneo relative al personale
Art. 6.3 lett. j)
Ogni anno a novembre
Capitoli di bilancio
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30
Parte 3 Il mestiere di delegato
INFORMAZIONE SUCCESSIVA
Materie
Quando
Documentazione
Attuazione dei programmi di
formazione del personale
Art. 6.4 lett. a)
Al termine dei corsi di
formazione
Prospetti riepilogativo dei corsi
attivati , della durata , dei
partecipanti e dei costi
Misure in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro
art.6.4 lett. b )
Quando se ne ravvisi la
necessità e comunque almeno
alla fine di ogni anno
Relazione sulle misure adottate
e sui risultati conseguiti
Distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e relative
prestazioni
Art. 6.4 lett. d)
Nei primi mesi di ciascun anno
Prospetti riepilogativi con ore
utilizzate e compensi erogati
Verifica attuazione contratto
integrativo sui compensi
accessori
art.6.4 lett. e )
Nei primi mesi di ciascun anno
oprattutto se si vogliono fare
modifiche
Prospetto dei compensi ricevuti
o dovuti ai lavoratori.
Funzionamento dei servizi
sociali
Art. 6.4 lett.g)
Nei primi mesi di ciascun anno
Prospetto riepilogativo degli
interventi realizzati
Materie oggetto di informazione
preventiva
Art. 6.4 lett. h)
A conclusione della procedura
oggetto dell’informazione
preventiva
Documento esplicativo o
prospetto riepilogativo di dati
Stato di attuazione dei contratti
integrativi
Art. 6.4 lett. i)
Uno o max due mesi dopo la
sottoscrizione dell’accordo
integratyivo
Relazione sull’applicazione del
CCI
Il contratto di ateneo può estendere l’informazione alle materie regolate dallo
stesso contratto.
Esaminiamo alcune delle materie meno importanti. Rinviamo le altre materie ai
capitoli successivi.
PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO
La frequenza di corsi di formazione/aggiornamento è un diritto. Il contratto
integrativo regola (art. 4 Ccnl) le opportunità formative per il personale delle
categorie e delle elevate professionalità, secondo le disposizioni previste dall’art. 45
del Ccnl 9/8/2000 per i lavoratori rientranti nella prima tipologia, e, dall’art. 35 del
Ccnl 27/1/2003 per i lavoratori rientranti nella seconda tipologia.
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31
Parte 3 Il mestiere di delegato
Il direttore amministrativo fornisce l’informazione preventiva alla Rsu sui criteri
di fruizione dei permessi per l’aggiornamento, nonché l’informazione successiva sul
numero dei lavoratori che ha partecipato all’attività formativa e relativi costi sostenuti.
L’incontro dovrebbe svolgersi ad inizio d’anno per l’aspetto relativo ai criteri; a
fine anno per la parte relativa al rendiconto del numero di partecipanti alle attività
formativa e alla spesa sostenuta.
La documentazione
Per esaminare la questione è utile avere:
– la proposta di criteri del direttore amministrativo;
– il consuntivo dei permessi chiesti ed utilizzati l’anno precedente dal personale;
– un quadro riepilogativo del numero dei partecipanti ai diversi corsi da parte del
personale, con l’indicazione delle materie, della durata di ciascun corso e dei costi
sostenuti.
UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Per servizi sociali si intendono servizi a favore dei lavoratori del singolo
ateneo quali contributi per acquisto libri, per ingressi a teatro o cinema, ecc., o,
anche, per l’asilo nido o la mensa, quest’ultimi spesso inesistenti.
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Parte 3 Il mestiere di delegato
Informazione sul fondo
La Rsu negozia la composizione del fondo e i criteri e compensi erogati dal
fondo. Controlla, pertanto l’entità delle risorse assegnate, verificando la massa
salariale su cui si calcolano le percentuali di incremento previste dai rinnovi
contrattuali, nonché la correttezza dei calcoli che determinano le singole poste che
compongono il fondo, in termini numerici e di rispetto delle disposizioni contrattuali.
La Rsu
controlla anche l’applicazione del contratto
sull’utilizzazione del fondo attraverso l’informazione successiva.
integrativo
1. VERIFICA SULL’USO DEL FONDO
Il Ccnl prevede che sia data informazione successiva sulla utilizzazione
complessiva delle risorse per la produttività individuale e collettiva e per il
miglioramento dei servizi stabilita nel contratto di ateneo in materia di risorse, cioè
di compensi accessori. E’ una informazione importante. Dovrebbe essere data nei
primi mesi dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le risorse distribuite per le
valutazioni di merito utili per l’eventuale revisione del contratto di ateneo in materia
di compensi accessori.
Documentazione
La documentazione potrebbe essere un prospetto riassuntivo delle persone,
delle tipologie di incarico, dei compensi pagati o da pagare. L’informazione non è
condizionata dall’effettivo pagamento (la liquidazione) dei compensi accessori, che
può avvenire in un momento successivo, ma dalla fine delle attività aggiuntive.
Se il direttore
non consegnasse la documentazione, avrebbe un
comportamento antisindacale. Vedi Condotta antisindacale nel libricino “I diritti
sindacali della Rsu”.
La Rsu potrebbe esercitare anche il diritto accesso, ad esempio per chiedere i
mandati di pagamento, eventualmente senza le coordinate bancarie dell’interessato.
Quest’azione, che è possibile solo dopo che siano stati pagati i compensi, non è
alternativa al ricorso per attività antisindacale.
Vedi Diritto di accesso nel libricino “I diritti sindacali della Rsu”.
2. NOMI DELLE PERSONE UTILIZZATE IN ATTIVITÀ
Punto cruciale dell’informazione è la documentazione, che dovrebbe
consistere:
– in un prospetto riassuntivo delle persone, delle tipologie di incarico, dei compensi
previsti.
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Parte 3 Il mestiere di delegato
Può accadere che la parte pubblica sostenga che in base alla legge sulla
privacy non sia possibile consegnare alla Rsu i nomi delle persone che ricevono un
compenso senza il loro consenso. La pretesa è infondata, ma occorre capire se si
tratta di una preoccupazione di non ledere diritti di persone o di un pretesto per
nascondere una gestione arbitraria del fondo. Il Ccnl non prevede infatti che il
direttore possa decidere unilateralmente a chi dare compensi accessori aggiuntivi e
di quale entità.
La preoccupazione di tutelare la privacy è infondata. Le informazioni sui
compensi sono dati personali, ma non sensibili, quindi non sono di per sé sottratti
all’accesso. La pubblica amministrazione può consegnare dati personali se lo
prevede una norma di legge o di regolamento, e lo fa senza dover acquisire il
consenso degli interessati. Quindi il consenso degli interessati non c’entra.
Il principio è stato recentemente affermato dal Tribunale Amministrativo
Regionale Sicilia – Sezione Quarta di Catania nella sentenza 20 luglio 2006, n.
1194. La sentenza del TAR ha condannato l’Azienda ospedaliera Policlinico a fornire
alla Rsu, che ne aveva fatto richiesta, i “tabulati nominativi dell’importo liquidato a
ciascun dipendente del comparto relativo al fondo incentivazione anno 2004, incluso
fondino”; e i “tabulati nominativi dello straordinario liquidato relativo all’anno 2005”.
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Parte 3 Il mestiere di delegato
La concertazione
Differisce dalla contrattazione perché non si conclude con la sottoscrizione di
un contratto.
Nelle Università, tuttavia, assume grande rilievo perché consente il confronto
tra le parti su numerose materie (art. 7 Ccnl) di interesse del personale quali, ad
esempio, lo svolgimento delle procedure selettive ai fini delle progressioni verticali
(passaggi da una categoria inferiore ad una superiore).
La Rsu e/o le organizzazioni sindacali, ricevuta dall’amministrazione
l’informazione su una delle materie previste, ove lo ritenga opportuno, chiede di
attivare la concertazione.
L’amministrazione, ricevuta la richiesta di attivazione della concertazione da
parte della Rsu o delle organizzazioni sindacali (anche singolarmente), deve
convocare le parti entro 4 giorni e la concertazione deve essere conclusa nel termine
massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.
L’incontro o gli incontri si concludono con un verbale che registra i punti di
accordo e di disaccordo sulle questioni esaminate.
Per specifiche problematiche su particolari materie è prevista la costituzione di
una commissione bilaterale paritetica con il compito di raccogliere dati e formulare
proposte in ordine ai medesimi temi. Tale commissione, che deve comprendere una
adeguata presenza femminile, si occupa essenzialmente di:
- organizzazione del lavoro
- ambiente di lavoro
- igiene e sicurezza del lavoro
- servizi sociali.
Richiesta di attivazione della concertazione
Al rettore e al direttore amministrativo
Oggetto: Richiesta di concertazione
A nome della Rappresentanza Sindacale Unitaria, chiedo
l’attivazione del tavolo di concertazione relativamente alle materie
di cui all’informazione del ……..avente ad oggetto:
…………………………………………
In attesa della convocazione, distinti saluti.
Data
Firma
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La consultazione
Nelle Università, per effetto dell’autonomia di cui sono dotate, assume
importanza anche l’istituto della consultazione.
Su tutte le materie regolamentari esercitate dagli atenei, in particolare quelle
che riguardano il personale, l’amministrazione deve acquisire il parere preventivo
della Rsu e delle organizzazioni sindacali e deve verbalizzare formalmente date
delle consultazioni, soggetti consultati e relative valutazioni.
Materie di consultazione sono:
- disciplina degli uffici
- programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico-amministrativo
e fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivante dalla costituzione di nuove
strutture
- motivi e contenuti dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
- criteri per il conferimento di mansioni superiori
- materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sui posti di lavoro.
La consultazione più importante riguarda la programmazione triennale dello
sviluppo universitario e la conseguente programmazione delle risorse umane, alla
quale sono legati quattro articoli del contratto:
- numero dei posti per le assunzioni dall’esterno
- numero dei posti riservati per le progressioni verticali interne
- trasferimenti da altre sedi
- eventuale affidamento di mansioni superiori sui posti destinati alle assunzioni
dall’esterno nelle more dell’espletamento dei concorsi.
Molto importante è anche la consultazione sullo stato dell’occupazione negli
atenei, con particolare riferimento all’utilizzo di forme di lavoro flessibile, introdotta
dal Ccnl 27 gennaio 2005.
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