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DELLE
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n°17. 29 ottobre 2012
L’AGENDA
regole e coraggio
per l’italia digitale
andrea lisi*
U
no dei nostri principali difetti come popolo è forse quello di
cullarci pigramente e a lungo nei nostri problemi credendo
che prima poi arriverà qualcosa o qualcuno a risolverli e a
sollevarci dalla fatica di farlo da noi. La parola magica più
utilizzata e attuale sembra essere in questi giorni “Agenda
Digitale”: se ne parla in tutte le sedi e in tutte le occasioni e pare che,
se si ha davvero a cuore lo sviluppo del nostro Paese e il suo stare al
passo con quanto accade nei più evoluti stati dell’Ue, non si possa fare
a meno di invocarla e ripeterla come un mantra.
Naturale conseguenza dell’Agenda Digitale è poi il provvedimento
Crescita 2.0 che dovrebbe essere una sorta di libretto di istruzioni,
una “guida operativa” alla realizzazione dell’obiettivo - a tutti caro
- della digitalizzazione italiana. Nel documento vengono accuratamente citate tutte le nuove parole d’ordine della modernizzazione,
definizioni immancabili e ormai di moda come smart city, open gov,
open data, oltre ai già noti e meno
anglofoni documenti digitali, pec e
cartelle cliniche elettroniche. Vengono effettivamente toccati anche
alcuni temi cruciali: la cartella clinica digitale, il fascicolo sanitario
elettronico, l’anagrafe digitale, le
nuove regole della PA digitale,
l’istruzione e la giustizia digitali.
Tutte mete fondamentali che, senza
una pianificazione lungimirante e
dettagliata, che contempli e integri
tutti i fattori in gioco e soprattutto
senza delle precise regole tecniche
y Senza conservazione elettronica
e trasparenza dei siti della PA
il Crescita 2.0 non sarà mai realtà
costo zero”: un salto di qualità
come quello delineato nell’Agenda Digitale non richiede solo
l’investimento di energie e buoni
propositi, ma anche di fondi congrui per attuare, ad esempio, una
corretta e diffusa formazione del
personale operante nella pubblica amministrazione e una parallela informazione al cittadino. A
maggior ragione se prendiamo in
considerazione, come base di partenza per il salto, il grado attuale
di digitalizzazione della PA, che
è ben lontano dai parametri fissati
dalla legislazione vigente.
La PA si discosta molto dall’ immagine di modernità disegnata
dall’Agenda. Scarsa conoscenza
degli obblighi normativi, conservazione digitale raramente
attuata, responsabili della conservazione digitale mai nominati e
difficoltà per il cittadino che voglia far valere i propri diritti alla
trasparenza digitale e alla fruibilità dei siti: questa è la realtà che
una ricerca Anorc ci ha restituito.
Pensare che un cambiamento
così radicale possa attuarsi senza
sforzo e senza costi è confortante - rassicurante forse - ma non
p
realistico.
*presidente Anorc
Cassette di sicurezza
a prova di protezione dati
A
ccesso alle cassette di sicurezza garantito tutti
i giorni dell’anno, 24 ore su 24, e in totale
autonomia rispetto al personale della banca,
grazie ad un sistema automatizzato di riconoscimento dei clienti basato sull’uso delle
impronte digitali: è quanto avverrà in un istituto bancario altoatesino, in seguito al parere
positivo recentemente espresso dal Garante
per la protezione dei dati personali.
Si tratta di una novità assoluta nel panorama
bancario italiano, tesa a conciliare esigenze
che all’Authority, chiamata a pronunciarsi sul
caso in questione, sono apparse di indubbia
rilevanza: da un lato l’esigenza di garantire
la massima tutela dei beni custoditi presso
gli istituti di credito, dall’altro la volontà di
assicurare alla propria clientela un servizio il
più possibile continuativo, avvalendosi anche
delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Il meccanismo adottato consentirà a ciascun cliente di accedere alla propria cassetta
grazie ad un’apposita smart card, dotata di
un microchip su cui verrà memorizzato un
codice (template) risultante dalla conversione
dell’impronta del cliente. A garantire l’ affidabilità del suddetto processo, oltre al fatto
che la card sarà ad esclusiva disponibilità del
correntista e priva di ulteriori informazioni
personali, anche un raffinato meccanismo
per cui, una volta ultimata la procedura di
registrazione, l’impronta del cliente non risulterà più in alcun modo accessibile alla banca.
Un ulteriore elemento di garanzia è da riscontrarsi, infine, nella scelta di non istituire una
banca dati di impronte digitali: i dati biometrici saranno conservati unicamente nelle card.
La valutazione di tutti questi elementi ha
portato l’Autorità a considerare l’intero trattamento dei dati non solo lecito, ma anche
“proporzionato”: idoneo cioè a garantire il
riconoscimento del correntista e, allo stesso
tempo, adeguato ad assicurare la protezione
rispetto al rischio di possibili abusi. Un rischio da considerarsi sempre in agguato quando si trattano le impronte digitali: dati che
pur non rientrando nel novero dei cosiddetti
“dati sensibili”, si configurano chiaramente
come informazioni personali estremamente
delicate. Devono quindi essere tutelate con
misure particolari e Il loro utilizzo deve sempre essere subordinato a finalità individuate
e ragionevoli.
In questo caso tuttavia l’Autorità non ha mostrato remore nell’autorizzare un trattamento
che, oltre ad essere fondato su motivazioni
condivisibili, è apparso evidentemente adeguato a garantire la riservatezza dei singoli.
Non di meno, si tratta di un ulteriore segnale di attenzione del Garante in direzione di
un nuovo modo di concepire la privacy: pur
restando centrale e primaria l’esigenza di
tutelare i singoli rispetto al trattamento dei
dati personali, sempre più forte è divenuta
nel tempo la consapevolezza dell’imprescindibile necessità di adattarsi a nuovi stili di
vita e alle possibilità offerte dal progresso
tecnologico nei più svariati settori della vita
p
sociale.
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che descrivano il corretto modus
operandi da tenere sembra impossibile a farsi.
È opportuno ricordare che prima
dell’avvento dell’Agenda Digitale noi possedevamo già una
normativa in questo settore, di
cui il Cad rappresentava la parte
più consistente. Ma lo stesso Cad
aspetta ormai da anni dei decreti
attuativi per poter essere completamente applicato: quanto bisognerà attendere allora per quelli
relativi al Crescita 2.0?
I processi di digitalizzazione rischiano forse di essere percepiti
come astratti e lontani meccanismi burocratici che non coinvolgono direttamente il cittadino ma
solo la PA: non c’è nulla di più
errato, dal momento che oggetto di questo delicato passaggio
verso il digitale sono i nostri dati
e documenti, esposti, senza adeguate regole tecniche che lo disciplinino, a rischi molto seri che ne
possono minare la sopravvivenza
e l’integrità. La strada per conquistare l’Italia Digitale richiede
dei passi fondamentali, che non
possono essere elusi e senza i
quali rischiamo di vanificare li
sforzi fatti finora e mettere a rischio la buona riuscita dell’intera
operazione: l’emanazione delle
regole tecniche sulla gestione e
conservazione informatica dei
documenti e sulla firma elettronica avanzata, le Linee guida per la
dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica
per immagini, il decreto attuativo
della fatturazione elettronica sono
solo alcuni esempi delle battaglie
intermedie da vincere per approssimarci alla meta finale.
Altro punto affatto condivisibile
nel provvedimento è quello in
cui si sostiene la possibilità di
attuare una “digitalizzazione a
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