LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SINTESI accordo Stato Regioni GU del 11/01/2012
- Milano Febbraio 2012 GUIDA SCHEMATICA PER LE IMPRESE, AZIENDE, ENTI, PPAA
Premessa: Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, le problematiche relative alla
formazione dei lavoratori vedono il completarsi della normativa, con la pubblicazione
dell’accordo Stato Regioni sulla formazione, G.U. 11/01/2012. Nel dettaglio si esplicitano i
contenuti della formazione, durata, obblighi, competenze, procedure esecutive.
La presente guida rappresenta una sintesi schematica elaborata per i Datori di Lavoro che
devono adempiere a tali obblighi.
Formazione, le ragioni socio-politiche: nel 1992 la CEE ha emanato la Direttiva madre,
da questa a seguire è nato il D. Lgs. 626/94 e dopo come evoluzione, il testo unico della
sicurezza, D.Lgs. 81/2008. Uno dei principi ispiratori della direttiva CEE era ed è quello di
favorire, attraverso la formazione continua, la crescita culturale dei lavoratori nel campo
della sicurezza, rendendoli soggetti attivi e non passivi del processo lavorativo. In altre
parole la formazione dei lavoratore in ingresso al lavoro ed il suo periodico aggiornamento
rappresenta un punto centrale, in quanto agendo sul “sapere dei lavoratori” è volta a
ridurre i rischi di infortuni. Il tutto con benefici cosi distribuiti; per le persone, meno infortuni
- per le aziende, meno assenteismo e riduzione dei premi assicurativi - per lo stato meno
spesa sociale. Per 20 anni, dal 1992 anno delle Direttiva Comunitaria, al 2012 anno
dell’accordo stato regioni n, 221 GU 11/01/2012 si è discusso dell’argomento, nel 1997 vi
è stato un decreto (DM 16/01/1997) che ha dato parziali informazioni sui contenuti della
formazione. Oggi il mosaico è completo, la formazione cosi come pensata deve essere
erogata. Per le aziende, imprese, enti, associazioni è sicuramente un impegno
organizzativo ed economico, la prospettiva è la riduzione graduale degli infortuni quale
miglioramento delle condizioni di vita.
Disposizioni: sul versante normativo le disposizioni che regolamentano la formazione dei
lavoratori sono: DM 16/01/1997; art. 37 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.; e l’accordo Stato Regioni
G..U. del 11/01/2012.
Formazione dei lavoratori: tutti i lavoratori dipendenti operai, tecnici o impiegati,
indipendentemente se il loro rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, parttime, apprendistato, somministrato ecc., o dal settore di appartenenza, Industria,
Commercio, PPAA, ecc., devono fare formazione sulla sicurezza, la formazione deve
essere documentata e comprovata. In caso di ispezione della ASL o DPL, o ancora in
caso di infortunio viene chiesto di comprovare in modo oggettivo la formazione erogata.
Quando fare la formazione e la sua durata: all’assunzione occorre erogare un modulo di
Formazione Generale (FG) per n. 4 ore e Formazione Specifica (FS) per n. 4, 8, 12 ore a
secondo del livello di rischio per un totale di 8, 12, 16 ore. Per i lavoratori assunti a partire
dalla data del 26/01/2012, l’obbligo è immediato (entro 60 gg. dall’assunzione). La tabella
allegata, basata su una serie di simulazioni, indica quale formazione fare e quando farla.
Ad esempio la durata della formazione per EDILI e Meccanici, (classificati come rischio
Romeo Safety Italia S.r.l.
Sede: Via Imperia, 26/3-28 - 20142 MILANO
Tel. 02/84.800.210 - 02/89.51.33.90 - Fax 02/89.54.53.00
C.F. e P.IVA 12689530157
Internet: www.safetyitalia.it - E-mail: [email protected]
alto) è di 16 ore – per il Commercio, (classificati come rischio basso) è di 8 ore – per la
Pubblica Amministrazione, (classificata come rischio medio) è di 12 ore.
Aggiornamento formativo: è previsto un aggiornamento formativo di n. 6 ore ogni 5 anni
per tutti i lavoratori, operai ed impiegati, indipendentemente, dalla mansione, dal settore e
dal livello di rischio. E’ opportuno che a partire dall’anno in corso sia programmato un
Piano di Formazione per l’aggiornamento.
Formazione da fare entro il 25/01/2013:
1. Occorre fare la formazione di eventuali lavoratori assunti negli anni precedenti e che
non abbiano fatto o non possano dimostrare, attraverso attestati, registri, ecc., di
essere stati formati, la formazione può durare 8, 12 o 16 ore in relazione al rischio. Nel
caso la formazione sia stata erogata in difformità ai contenuti del DM 16/01/1997
occorrerà rifare la formazione o se del caso integrarla ai contenuti del decreto.
2. Altra situazione è rappresentata dai lavoratori che hanno ricevuto la formazione, in
conformità ai contenuti del DM 16/01/1997 prima del 25/01/2007, in questo caso
occorre fare entro 25/01/2013 n. 6 ore di aggiornamento formativo;
Chi fa la formazione: La formazione è in carico al Datore di Lavoro il quale adempie con
l’ausilio del RSPP, la formazione può essere erogata da parte degli enti paritetici o enti
bilaterali se presenti nel settore e nel territorio a livello provinciale, può essere erogata dal
datore di lavoro, anche attraverso società accreditate nel sistema regionale previa
comunicazione agli enti paritetici o enti bilaterali.
Enti paritetici o enti bilaterali: sono previsti dai CCNL di categoria, es, per gli Edili ESEM
e CPT, per i metalmeccanici l’O.P.P., per il Commercio EBITER; per l’artigianato ELBA,
ecc., ecc., occorre prestare attenzione, nel mercato compaio enti che non possono
operare in quanto non sono costituiti dalle parti sociali firmatarie dei CCNL, si consiglia di
essere molto prudenti. Gli edili hanno l’opportunità di effettuare la formazione attraverso
ESEM prima dell’assunzione del lavoratore riducendo cosi i costi.
Contenuti della Formazione: la formazione ha specifici contenuti indicati nell’accordo
Stato Regioni (G.U. 11/01/2012), deve essere effettuata come indicato nell’accordo
stesso. Occorre tenere copia di tutta la documentazione per poter dimostrare nel tempo
che la formazione erogata era rispondente ai requisiti previsti dalla norma.
Come fare la formazione:
1. Assicurarsi dalla lettura del CCNL, della presenza nel settore dell’ente paritetico o
bilaterale;
2. Contattare l’ente per concordare le modalità per la richiesta della formazione o
verificare se l’ente (es. EDILI) è in grado di fare la formazione con proprie risorse;
3. Presentare all’ente la richiesta di effettuare il corso (richiesta da inviare per PEC);
4. Aspettare 15 giorni per eventuale risposta, se arriva risposta con richiesta occorre
adeguarsi, se non arriva risposta si eroga il corso;
5. I corsi di formazione vedono la presenza max di 35 discenti, la presenza dei lavoratori
per il rilascio dell’attestato deve essere del 90% del monte ore previsto.
Formatori: i formatori devono avere un’esperienza formativa di almeno 3 anni o aver
assunto incarichi di RSPP da almeno tre anni, mediante specifico atto normativo in futuro
verranno indicati i requisiti dei formatori;
Crediti Formativi: rappresentano crediti formativi permanenti:
1. La Formazione Generale, durata ore 4, i lavoratori con l’attestato non devono ripetere il
corso;
2. La Formazione Specifica se è riferita alla stessa mansione ed allo stesso settore
merceologico, in questo caso il lavoratore esibisce l’attestato, ed è esonerato dal
frequentare il corso;
3. La formazione Qualificante (rimozione amianto, installazione ponteggi, lavori su parti in
tensione, ecc.) non è da considerare come FS, l’addestramento all’uso dei DPI o
all’uso di macchine ed attrezzature, non è da considerare come FS, la Formazione
Specifica si riferisce esclusivamente alla mansione svolta.
e_Learning: per la formazione base dei lavoratori (4 ore), quella dei Dirigenti (16 ore), una
parte di quella dei Preposti (FG), e l’aggiornamento formativo, la formazione può essere
fatta in modalità e_Learning (formazione su piattaforma WEB o su PC, con testi di
apprendimento, ecc.);
Assunzione di un lavoratore: all’assunzione verificare se ha già fatto formazione, se SI
quella Generale rappresenta un CREDITO FORMATVO PERMANENTE, e quindi non va
rifatta; quella Specifica può anch’essa rappresentare un Credito formativo permanente se
il lavoratore, oltre a rimanere nello stesso settore merceologico mantiene la stessa
mansione rispetto a quella per cui era stato formato. Se non è possibile riconoscere crediti
formativi ai nei assunti, e per i lavoratori di primo ingresso nel mondo del lavoro, occorre
fare la formazione entro max 60 giorni dall’assunzione;
Come comprovare e documentare la formazione:
1. se erogata da enti paritetici, enti bilaterali, ecc., occorre l’attestato (importante è
l’indicazione dei contenuti dei corsi fatti e la durata);
2. se erogata negli anni passati sia all’interno dall’azienda o mediante società accreditata,
occorre esibire la seguente documentazione: programma del corso con verifica dei
contenuti in conformità al DM 16/01/1997, registro presenze, attestati se presenti;
3. se è da erogare all’interno dall’azienda o mediante società accreditata, occorre fare:
richiesta all’organismo paritetico o bilaterale e produrre il programma del corso, il
registro presenze, gli attestati, la dispensa ed i pre-requisiti del docente.
Conservazione dei documenti inerenti la formazione: per ogni lavoratore occorre
conservare i documenti relativi alla formazione, avere o il Libretto Formativo del Cittadino
DM 10/10/2005, oppure una cartella con la registrazione della formazione. Per la
formazione fatta in azienda occorre conservare, direttamente o attraverso la società
accreditata, la richiesta all’organismo paritetico o bilaterale, il programma del corso, il
registro presenze, gli attestati, i requisiti del docente;
Dimissioni o Licenziamento del lavoratore: in questo caso rilasciare al lavoratore
dimissionario gli attestati della formazione ricevuta (FG + FS) o il libretto formativo del
cittadino in modo che l’interessato li consegni al nuovo datore di lavoro per farsi
riconoscere i crediti formativi permanenti.
Differenziazione della Formazione:
1. Formazione Generale (FG): Da erogare all’assunzione, rappresenta credito formativo
permanente;
2. Formazione Specifica (FS): da erogare all’assunzione o al cambiamento di mansione,
introduzione di nuova tecnologia o preparati pericolosi, rappresenta credito formativo
permanente solo nel caso in cui il lavoratore sia adibito alla stessa mansione all’interno
dello stesso settore merceologico;
3. Formazione, integrativa: può essere necessaria se la formazione erogata prima del
25/01/2012 non era in parte conforme nei contenuti al DM 16/01/1997;
4. Recupero della formazione: da effettuare per tutti i lavoratori che non possano
dimostrare e certificare di aver ricevuto la formazione conforme al DM 16/01/1997;
5. Aggiornamento formativo: da effettuare entro il 25/01/2013 per la durata di ore 6, per
tutti i lavoratori che hanno ricevuto la formazione conforme al DM 16/01/1997 prima del
25/01/2007. Per i lavoratori che hanno svolto formazione conforme al DM 16/01/1997
dopo la data del 25/01/2007 l’aggiornamento formativo va erogato entro il quinto anno
della formazione ricevuta.
Cosa deve fare oggi, oggi un’azienda o un’impresa:
1. Verificare per tutti i lavoratori dipendenti al 26/01/2012 il tipo di formazione erogata
precedentemente, individuare se la formazione fatta era conforme ai contenuti del
DM 16/01/1997, e se è necessario, rifare la formazione, o integrarla. Occorre
documentare la formazione per ogni singolo lavoratore, contenuti, se possibile la
durata. Nel caso al 26/01/2012 non sia stata effettuata o non sia documentabile
nessun tipo di formazione occorre fare sia la FG che la FS.
2. Programmare l’aggiornamento formativo dei lavoratori che hanno ricevuto la
formazione adeguata al DM 16/01/1997 prima del 26/01/2007, l’aggiornamento di n.
6 ore va erogato entro il 26/01/2013;
3. Istituire, per singolo lavoratore, o una cartella formativa o il Libretto individuale del
cittadino, dove registrare la formazione erogata;
4. Verificare se i Preposti ed eventuali Dirigenti hanno ricevuto la formazione, se del
caso programmarla ed effettuarla entro 12 mesi;
5. In caso di lavoratori neo assunti erogare la formazione entro 60 gg dall’assunzione,
se presente EEPP contattare l’ente;
6. Verificare se il CCNL applicato ha istituito l’organismo paritetico o ente bilaterale, se
SI verificare il percorso formativo che l’ente propone;
7. In caso di assunzioni di un lavoratore nei documenti richiedere gli attestati di
formazione per il riconoscimento dei crediti formativi permanenti
8. A seguito delle verifiche sopra individuate fare un piano di formazione da
concludere entro il 26/01/2013 dove riallinearsi con la formazione ed iniziare a far
data dal 2013 con l’aggiornamento formativo periodico e la formazione dei neo
assunti.
Sanzioni: la mancata formazione dei lavoratori prevede l’arresto da due a quattro mesi o
ammenda da 1.200 a 5.200 euro, art. 55 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
Romeo Safety Italia srl con i tecnici e le risorse presenti all’interno è in grado di
supportare le aziende per le verifiche tecniche, per la programmazione dell’attività, nonché
per la formazione da erogare, sia essa nuova, integrativa, di recupero, di aggiornamento,
ecc..
Tabella 1 allegata
N Condizione del lavoratore
Lavoratore assunto prima del 16/01/1997
data di entrata in vigore del DM 16/01/97
in applicazione del D. Lgs. 626/94,
inerente la formazione dei lavoratori, che
1 risulti; ancora oggi dipendente, che non
abbia mai fatto formazione sulla sicurezza,
o che non possa documentare in modo
oggettivo di aver fatto formazione sulla
sicurezza.
Lavoratore assunto prima del 16/01/1997
data di entrata in vigore del DM 16/01/97
in applicazione del D. Lgs. 626/94,
inerente la formazione dei lavoratori, che
2
risulti ancora oggi dipendente, ancora che
risulti formato e che si possa comprovare
e documentare la formazione in conformità
al DM 16/01/1997.
Lavoratore assunto dal 16/01/97 (data del
DM sulla formazione) al 25/01/2007, che
risulti; ancora oggi dipendente, che non
3 abbia mai fatto formazione sulla sicurezza,
o che non possa documentare in modo
oggettivo di aver fatto formazione sulla
sicurezza in conformità al DM 16/01/1997.
Lavoratore assunto dal 16/01/97 (data del
DM sulla formazione) al 25/01/2007, che
risulti ancora oggi dipendente, ancora che
4
risulti formato e che si possa comprovare
e documentare la formazione in conformità
al DM 16/01/1997.
Lavoratore assunto nel periodo 25/01/07 26/01/12 (ultimo quinquennio) che non ha
svolto attività formativa o per la quale non
5
può documentare e comprovare la
conformità al DM 16/01/2007 o di cui non
ha copia documentale.
Continua
Adempimenti previsti
Posizione non chiara, si consiglia di
effettuare la formazione (ore 8, 12 o 16)
di competenza entro il 25/01/2013.
Effettua la formazione in aggiornamento,
durata 6 ore, entro il 25/01/2013.
Posizione non chiara, si consiglia di
effettuare la formazione (ore 8, 12 o 16)
di competenza entro il 25/01/2013.
Effettua la formazione in aggiornamento,
durata 6 ore, entro il 25/01/2013.
Posizione non chiara, si consiglia di
effettuare la formazione (ore 8, 12 o 16)
di competenza entro il 25/01/2013.
N
Condizione del lavoratore
6
Lavoratore assunto nel periodo 25/01/07 26/01/12 (ultimo quinquennio) che ha
svolto attività formativa e per la quale può
documentare e comprovare la conformità
al DM 16/01/2007.
7
Lavoratore assunto in data posteriore al
26/01/2012
8
Lavoratori che saranno assunti nel tempo
futuro.
9
Lavoratori per i quali alla data del
26/01/2012 era stata in modo formale e
documentato programmata la formazione
sui successivi 12 mesi (fine previsto per il
25/01/13
Adempimenti previsti
Deve effettuare l’aggiornamento di 6 ore,
la data nel quale effettuarlo, potrà
essere cosi individuata:
Si individua la data della formazione
effettuata (es. 01/09/2007);
Si sposta quella data di 5 anni (risultato
01/09/2012);
Questa ultima data è il temine entro
quale fare l’aggiornamento.
Verificare se ha crediti formativi da far
valere, in assenza deve effettuare la
formazione di 8, 12 o 16 ore in relazione
al Rischio.(entro 60 gg dalla data di
assunzione)
Verificare se ha crediti formativi da far
valere, in assenza dovrà effettuare la
formazione di 8, 12 o 16 ore in relazione
al Rischio. (entro 60 gg dalla data di
assunzione)
Possono svolgere la formazione
programmata, è necessario che tale
formazione sia rispondente ai contenuti
del DM 16/01/97.
Formazione quale addetto alle
emergenze;
Formazione qualificante (ponteggi, lavori
sotto tensione, ecc.);
Formazione dei lavoratori da non prendere Formazione per spazi confinati
10
in considerazione, quali crediti formativi.
Formazione per uso macchine ed
attrezzature;
Formazione per uso DPI di III categoria;
Formazione non conforme al DM
16/01/1997.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordialmente.
Romeo Safety Italia s.r.l.
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