LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SINTESI accordo Stato Regioni GU del 11/01/2012 - Milano Febbraio 2012 GUIDA SCHEMATICA PER LE IMPRESE, AZIENDE, ENTI, PPAA Premessa: Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, le problematiche relative alla formazione dei lavoratori vedono il completarsi della normativa, con la pubblicazione dell’accordo Stato Regioni sulla formazione, G.U. 11/01/2012. Nel dettaglio si esplicitano i contenuti della formazione, durata, obblighi, competenze, procedure esecutive. La presente guida rappresenta una sintesi schematica elaborata per i Datori di Lavoro che devono adempiere a tali obblighi. Formazione, le ragioni socio-politiche: nel 1992 la CEE ha emanato la Direttiva madre, da questa a seguire è nato il D. Lgs. 626/94 e dopo come evoluzione, il testo unico della sicurezza, D.Lgs. 81/2008. Uno dei principi ispiratori della direttiva CEE era ed è quello di favorire, attraverso la formazione continua, la crescita culturale dei lavoratori nel campo della sicurezza, rendendoli soggetti attivi e non passivi del processo lavorativo. In altre parole la formazione dei lavoratore in ingresso al lavoro ed il suo periodico aggiornamento rappresenta un punto centrale, in quanto agendo sul “sapere dei lavoratori” è volta a ridurre i rischi di infortuni. Il tutto con benefici cosi distribuiti; per le persone, meno infortuni - per le aziende, meno assenteismo e riduzione dei premi assicurativi - per lo stato meno spesa sociale. Per 20 anni, dal 1992 anno delle Direttiva Comunitaria, al 2012 anno dell’accordo stato regioni n, 221 GU 11/01/2012 si è discusso dell’argomento, nel 1997 vi è stato un decreto (DM 16/01/1997) che ha dato parziali informazioni sui contenuti della formazione. Oggi il mosaico è completo, la formazione cosi come pensata deve essere erogata. Per le aziende, imprese, enti, associazioni è sicuramente un impegno organizzativo ed economico, la prospettiva è la riduzione graduale degli infortuni quale miglioramento delle condizioni di vita. Disposizioni: sul versante normativo le disposizioni che regolamentano la formazione dei lavoratori sono: DM 16/01/1997; art. 37 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.; e l’accordo Stato Regioni G..U. del 11/01/2012. Formazione dei lavoratori: tutti i lavoratori dipendenti operai, tecnici o impiegati, indipendentemente se il loro rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, parttime, apprendistato, somministrato ecc., o dal settore di appartenenza, Industria, Commercio, PPAA, ecc., devono fare formazione sulla sicurezza, la formazione deve essere documentata e comprovata. In caso di ispezione della ASL o DPL, o ancora in caso di infortunio viene chiesto di comprovare in modo oggettivo la formazione erogata. Quando fare la formazione e la sua durata: all’assunzione occorre erogare un modulo di Formazione Generale (FG) per n. 4 ore e Formazione Specifica (FS) per n. 4, 8, 12 ore a secondo del livello di rischio per un totale di 8, 12, 16 ore. Per i lavoratori assunti a partire dalla data del 26/01/2012, l’obbligo è immediato (entro 60 gg. dall’assunzione). La tabella allegata, basata su una serie di simulazioni, indica quale formazione fare e quando farla. Ad esempio la durata della formazione per EDILI e Meccanici, (classificati come rischio Romeo Safety Italia S.r.l. Sede: Via Imperia, 26/3-28 - 20142 MILANO Tel. 02/84.800.210 - 02/89.51.33.90 - Fax 02/89.54.53.00 C.F. e P.IVA 12689530157 Internet: www.safetyitalia.it - E-mail: [email protected] alto) è di 16 ore – per il Commercio, (classificati come rischio basso) è di 8 ore – per la Pubblica Amministrazione, (classificata come rischio medio) è di 12 ore. Aggiornamento formativo: è previsto un aggiornamento formativo di n. 6 ore ogni 5 anni per tutti i lavoratori, operai ed impiegati, indipendentemente, dalla mansione, dal settore e dal livello di rischio. E’ opportuno che a partire dall’anno in corso sia programmato un Piano di Formazione per l’aggiornamento. Formazione da fare entro il 25/01/2013: 1. Occorre fare la formazione di eventuali lavoratori assunti negli anni precedenti e che non abbiano fatto o non possano dimostrare, attraverso attestati, registri, ecc., di essere stati formati, la formazione può durare 8, 12 o 16 ore in relazione al rischio. Nel caso la formazione sia stata erogata in difformità ai contenuti del DM 16/01/1997 occorrerà rifare la formazione o se del caso integrarla ai contenuti del decreto. 2. Altra situazione è rappresentata dai lavoratori che hanno ricevuto la formazione, in conformità ai contenuti del DM 16/01/1997 prima del 25/01/2007, in questo caso occorre fare entro 25/01/2013 n. 6 ore di aggiornamento formativo; Chi fa la formazione: La formazione è in carico al Datore di Lavoro il quale adempie con l’ausilio del RSPP, la formazione può essere erogata da parte degli enti paritetici o enti bilaterali se presenti nel settore e nel territorio a livello provinciale, può essere erogata dal datore di lavoro, anche attraverso società accreditate nel sistema regionale previa comunicazione agli enti paritetici o enti bilaterali. Enti paritetici o enti bilaterali: sono previsti dai CCNL di categoria, es, per gli Edili ESEM e CPT, per i metalmeccanici l’O.P.P., per il Commercio EBITER; per l’artigianato ELBA, ecc., ecc., occorre prestare attenzione, nel mercato compaio enti che non possono operare in quanto non sono costituiti dalle parti sociali firmatarie dei CCNL, si consiglia di essere molto prudenti. Gli edili hanno l’opportunità di effettuare la formazione attraverso ESEM prima dell’assunzione del lavoratore riducendo cosi i costi. Contenuti della Formazione: la formazione ha specifici contenuti indicati nell’accordo Stato Regioni (G.U. 11/01/2012), deve essere effettuata come indicato nell’accordo stesso. Occorre tenere copia di tutta la documentazione per poter dimostrare nel tempo che la formazione erogata era rispondente ai requisiti previsti dalla norma. Come fare la formazione: 1. Assicurarsi dalla lettura del CCNL, della presenza nel settore dell’ente paritetico o bilaterale; 2. Contattare l’ente per concordare le modalità per la richiesta della formazione o verificare se l’ente (es. EDILI) è in grado di fare la formazione con proprie risorse; 3. Presentare all’ente la richiesta di effettuare il corso (richiesta da inviare per PEC); 4. Aspettare 15 giorni per eventuale risposta, se arriva risposta con richiesta occorre adeguarsi, se non arriva risposta si eroga il corso; 5. I corsi di formazione vedono la presenza max di 35 discenti, la presenza dei lavoratori per il rilascio dell’attestato deve essere del 90% del monte ore previsto. Formatori: i formatori devono avere un’esperienza formativa di almeno 3 anni o aver assunto incarichi di RSPP da almeno tre anni, mediante specifico atto normativo in futuro verranno indicati i requisiti dei formatori; Crediti Formativi: rappresentano crediti formativi permanenti: 1. La Formazione Generale, durata ore 4, i lavoratori con l’attestato non devono ripetere il corso; 2. La Formazione Specifica se è riferita alla stessa mansione ed allo stesso settore merceologico, in questo caso il lavoratore esibisce l’attestato, ed è esonerato dal frequentare il corso; 3. La formazione Qualificante (rimozione amianto, installazione ponteggi, lavori su parti in tensione, ecc.) non è da considerare come FS, l’addestramento all’uso dei DPI o all’uso di macchine ed attrezzature, non è da considerare come FS, la Formazione Specifica si riferisce esclusivamente alla mansione svolta. e_Learning: per la formazione base dei lavoratori (4 ore), quella dei Dirigenti (16 ore), una parte di quella dei Preposti (FG), e l’aggiornamento formativo, la formazione può essere fatta in modalità e_Learning (formazione su piattaforma WEB o su PC, con testi di apprendimento, ecc.); Assunzione di un lavoratore: all’assunzione verificare se ha già fatto formazione, se SI quella Generale rappresenta un CREDITO FORMATVO PERMANENTE, e quindi non va rifatta; quella Specifica può anch’essa rappresentare un Credito formativo permanente se il lavoratore, oltre a rimanere nello stesso settore merceologico mantiene la stessa mansione rispetto a quella per cui era stato formato. Se non è possibile riconoscere crediti formativi ai nei assunti, e per i lavoratori di primo ingresso nel mondo del lavoro, occorre fare la formazione entro max 60 giorni dall’assunzione; Come comprovare e documentare la formazione: 1. se erogata da enti paritetici, enti bilaterali, ecc., occorre l’attestato (importante è l’indicazione dei contenuti dei corsi fatti e la durata); 2. se erogata negli anni passati sia all’interno dall’azienda o mediante società accreditata, occorre esibire la seguente documentazione: programma del corso con verifica dei contenuti in conformità al DM 16/01/1997, registro presenze, attestati se presenti; 3. se è da erogare all’interno dall’azienda o mediante società accreditata, occorre fare: richiesta all’organismo paritetico o bilaterale e produrre il programma del corso, il registro presenze, gli attestati, la dispensa ed i pre-requisiti del docente. Conservazione dei documenti inerenti la formazione: per ogni lavoratore occorre conservare i documenti relativi alla formazione, avere o il Libretto Formativo del Cittadino DM 10/10/2005, oppure una cartella con la registrazione della formazione. Per la formazione fatta in azienda occorre conservare, direttamente o attraverso la società accreditata, la richiesta all’organismo paritetico o bilaterale, il programma del corso, il registro presenze, gli attestati, i requisiti del docente; Dimissioni o Licenziamento del lavoratore: in questo caso rilasciare al lavoratore dimissionario gli attestati della formazione ricevuta (FG + FS) o il libretto formativo del cittadino in modo che l’interessato li consegni al nuovo datore di lavoro per farsi riconoscere i crediti formativi permanenti. Differenziazione della Formazione: 1. Formazione Generale (FG): Da erogare all’assunzione, rappresenta credito formativo permanente; 2. Formazione Specifica (FS): da erogare all’assunzione o al cambiamento di mansione, introduzione di nuova tecnologia o preparati pericolosi, rappresenta credito formativo permanente solo nel caso in cui il lavoratore sia adibito alla stessa mansione all’interno dello stesso settore merceologico; 3. Formazione, integrativa: può essere necessaria se la formazione erogata prima del 25/01/2012 non era in parte conforme nei contenuti al DM 16/01/1997; 4. Recupero della formazione: da effettuare per tutti i lavoratori che non possano dimostrare e certificare di aver ricevuto la formazione conforme al DM 16/01/1997; 5. Aggiornamento formativo: da effettuare entro il 25/01/2013 per la durata di ore 6, per tutti i lavoratori che hanno ricevuto la formazione conforme al DM 16/01/1997 prima del 25/01/2007. Per i lavoratori che hanno svolto formazione conforme al DM 16/01/1997 dopo la data del 25/01/2007 l’aggiornamento formativo va erogato entro il quinto anno della formazione ricevuta. Cosa deve fare oggi, oggi un’azienda o un’impresa: 1. Verificare per tutti i lavoratori dipendenti al 26/01/2012 il tipo di formazione erogata precedentemente, individuare se la formazione fatta era conforme ai contenuti del DM 16/01/1997, e se è necessario, rifare la formazione, o integrarla. Occorre documentare la formazione per ogni singolo lavoratore, contenuti, se possibile la durata. Nel caso al 26/01/2012 non sia stata effettuata o non sia documentabile nessun tipo di formazione occorre fare sia la FG che la FS. 2. Programmare l’aggiornamento formativo dei lavoratori che hanno ricevuto la formazione adeguata al DM 16/01/1997 prima del 26/01/2007, l’aggiornamento di n. 6 ore va erogato entro il 26/01/2013; 3. Istituire, per singolo lavoratore, o una cartella formativa o il Libretto individuale del cittadino, dove registrare la formazione erogata; 4. Verificare se i Preposti ed eventuali Dirigenti hanno ricevuto la formazione, se del caso programmarla ed effettuarla entro 12 mesi; 5. In caso di lavoratori neo assunti erogare la formazione entro 60 gg dall’assunzione, se presente EEPP contattare l’ente; 6. Verificare se il CCNL applicato ha istituito l’organismo paritetico o ente bilaterale, se SI verificare il percorso formativo che l’ente propone; 7. In caso di assunzioni di un lavoratore nei documenti richiedere gli attestati di formazione per il riconoscimento dei crediti formativi permanenti 8. A seguito delle verifiche sopra individuate fare un piano di formazione da concludere entro il 26/01/2013 dove riallinearsi con la formazione ed iniziare a far data dal 2013 con l’aggiornamento formativo periodico e la formazione dei neo assunti. Sanzioni: la mancata formazione dei lavoratori prevede l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro, art. 55 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Romeo Safety Italia srl con i tecnici e le risorse presenti all’interno è in grado di supportare le aziende per le verifiche tecniche, per la programmazione dell’attività, nonché per la formazione da erogare, sia essa nuova, integrativa, di recupero, di aggiornamento, ecc.. Tabella 1 allegata N Condizione del lavoratore Lavoratore assunto prima del 16/01/1997 data di entrata in vigore del DM 16/01/97 in applicazione del D. Lgs. 626/94, inerente la formazione dei lavoratori, che 1 risulti; ancora oggi dipendente, che non abbia mai fatto formazione sulla sicurezza, o che non possa documentare in modo oggettivo di aver fatto formazione sulla sicurezza. Lavoratore assunto prima del 16/01/1997 data di entrata in vigore del DM 16/01/97 in applicazione del D. Lgs. 626/94, inerente la formazione dei lavoratori, che 2 risulti ancora oggi dipendente, ancora che risulti formato e che si possa comprovare e documentare la formazione in conformità al DM 16/01/1997. Lavoratore assunto dal 16/01/97 (data del DM sulla formazione) al 25/01/2007, che risulti; ancora oggi dipendente, che non 3 abbia mai fatto formazione sulla sicurezza, o che non possa documentare in modo oggettivo di aver fatto formazione sulla sicurezza in conformità al DM 16/01/1997. Lavoratore assunto dal 16/01/97 (data del DM sulla formazione) al 25/01/2007, che risulti ancora oggi dipendente, ancora che 4 risulti formato e che si possa comprovare e documentare la formazione in conformità al DM 16/01/1997. Lavoratore assunto nel periodo 25/01/07 26/01/12 (ultimo quinquennio) che non ha svolto attività formativa o per la quale non 5 può documentare e comprovare la conformità al DM 16/01/2007 o di cui non ha copia documentale. Continua Adempimenti previsti Posizione non chiara, si consiglia di effettuare la formazione (ore 8, 12 o 16) di competenza entro il 25/01/2013. Effettua la formazione in aggiornamento, durata 6 ore, entro il 25/01/2013. Posizione non chiara, si consiglia di effettuare la formazione (ore 8, 12 o 16) di competenza entro il 25/01/2013. Effettua la formazione in aggiornamento, durata 6 ore, entro il 25/01/2013. Posizione non chiara, si consiglia di effettuare la formazione (ore 8, 12 o 16) di competenza entro il 25/01/2013. N Condizione del lavoratore 6 Lavoratore assunto nel periodo 25/01/07 26/01/12 (ultimo quinquennio) che ha svolto attività formativa e per la quale può documentare e comprovare la conformità al DM 16/01/2007. 7 Lavoratore assunto in data posteriore al 26/01/2012 8 Lavoratori che saranno assunti nel tempo futuro. 9 Lavoratori per i quali alla data del 26/01/2012 era stata in modo formale e documentato programmata la formazione sui successivi 12 mesi (fine previsto per il 25/01/13 Adempimenti previsti Deve effettuare l’aggiornamento di 6 ore, la data nel quale effettuarlo, potrà essere cosi individuata: Si individua la data della formazione effettuata (es. 01/09/2007); Si sposta quella data di 5 anni (risultato 01/09/2012); Questa ultima data è il temine entro quale fare l’aggiornamento. Verificare se ha crediti formativi da far valere, in assenza deve effettuare la formazione di 8, 12 o 16 ore in relazione al Rischio.(entro 60 gg dalla data di assunzione) Verificare se ha crediti formativi da far valere, in assenza dovrà effettuare la formazione di 8, 12 o 16 ore in relazione al Rischio. (entro 60 gg dalla data di assunzione) Possono svolgere la formazione programmata, è necessario che tale formazione sia rispondente ai contenuti del DM 16/01/97. Formazione quale addetto alle emergenze; Formazione qualificante (ponteggi, lavori sotto tensione, ecc.); Formazione dei lavoratori da non prendere Formazione per spazi confinati 10 in considerazione, quali crediti formativi. Formazione per uso macchine ed attrezzature; Formazione per uso DPI di III categoria; Formazione non conforme al DM 16/01/1997. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordialmente. Romeo Safety Italia s.r.l.