Vol.2 LaCartadellaScuola Responsabilità,Regole,Libertà IlRegolamentoelenormedicomportamento LiceiMariaAusiliatrice‐ Padova Nel contesto dell’autonomia scolastica la Carta della Scuola oltre ad essere una disposizione di legge, si pone come strumento di aiuto all’attuazione del P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa), che di una Scuola costituisce la carta d’identità. Nella redazione della Carta si è cercata una profonda interazione tra la legislazione vigente, il Modello Organizzativo e di Gestione adottato dall’istituto Maria Ausiliatrice in ottemperanza al D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 con aggiornamento settembre 2009 ed il Codice Etico allegato al Modello Organizzativo, depositato in Segreteria. Sono inoltre stati considerati lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il P.O.F. di Istituto, la vita – le problematiche concrete e le potenzialità– di questa Scuola. La Carta della Scuola ha lo scopo di garantire il funzionamento del Liceo Maria Ausiliatrice di Padova affinché sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio‐politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura. Attraverso la nostra Carta della Scuola s’intende promuovere un profondo senso di appartenenza a questa comunità scolastica e ai valori che la ispirano: la promozione di un ambiente culturale in cui si possa fare l’esperienza della costruzione della propria libertà e responsabilità; la promozione di un ambiente per imparare a pensare, ad abitare gli spazi in un clima accogliente, a costruire legami di profondo rispetto; la condivisione dello stile preventivo di Don Bosco e Madre Mazzarello come metodo per tenere viva, in ogni persona, la tensione verso la felicità; la consapevolezza della straordinaria capacità trasformante dell’educazione e del valore della Scuola come luogo pertinente per imparare ad affrontare la realtà consolidando la propria identità sociale e professionale. La Carta della Scuola si configura, con i suoi 10 Titoli, come Regolamento di Istituto e definisce il funzionamento della vita della Scuola. 1 TITOLOVI STUDENTI Normedicomportamento ART.1‐ La permanenza nelle classi durante l’orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didattico‐educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio. ART.2‐ L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato a cura dell’insegnante dell’ultima ora e con l’ausilio dei collaboratori scolastici. ART.3‐ La permanenza degli studenti nel Liceo, anche fuori dell’orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione vigente. ART.4‐ La distinzione tra bagni maschili e femminili deve essere osservata da tutti. ART.5‐ Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell’insegnante; di norma non è consentita l’uscita a più di uno studente per volta. ‐ Non è consentito agli studenti di lasciare l’aula durante l’avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di lezione. ‐ L’accesso alla Presidenza, alla Segreteria ed alla Biblioteca è possibile soltanto negli orari stabiliti. ART.6‐ Attività scolastica in assenza del docente / eventuale riduzione dell’orario scolastico In assenza del docente, gli studenti: ‐ di norma, usufruiscono, di attività formative da parte di altri insegnanti ai quali possono chiedere di essere seguiti in uno studio individuale; a questo fine gli studenti, se anticipatamente avvertiti, portano libri di discipline diverse da quelle in orario; ‐ in caso di assoluta impossibilità ad essere vigilati da docenti disponibili o in completamento d’orario, gli studenti possono essere dimessi previo avviso alle famiglie sul libretto scolastico, oppure possono essere disposte variazioni di orario. Tali variazioni vengono, nei limiti del possibile, comunicate per tempo alle famiglie. E’ compito, tuttavia, dei genitori informarsi preventivamente sulla regolarità o meno del servizio scolastico, controfirmando l’avviso sul libretto scolastico. ART.7‐ Divieto di utilizzare telefoni cellulari e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di registrazione di voci (Dir. Min. n°104 del 30/11/2007) Durante le ore di lezione è proibito servirsi dei cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione multimediale per uso non scolastico. Gli inosservanti sono sanzionati disciplinarmente e l’apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto dal Preside o dai suoi collaboratori per essere restituito, a tempo opportuno, allo studente o al genitore dello studente, a seconda della frequenza dell’infrazione. ‐ Se l’utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica senza autorizzazione del docente, oltre ai provvedimenti di cui sopra, si procede all’annullamento della prova. - Per quanto non previsto si rimanda alla Dir.Min. 104/2007. 2 Per eventuali comunicazioni urgenti con la famiglia gli studenti potranno utilizzare il proprio dispositivo o il telefono della segreteria o della portineria dell’Istituto, previo il permesso del Preside o di un suo delegato. ART.8‐ Qualsiasi forma di attività a scopo di lucro personale all’interno della Scuola è proibita. ART.9‐ All’interno della Scuola non è consentita alcuna forma di volantinaggio senza l’autorizzazione della Presidenza. ART.10‐ In caso di malessere, gli studenti, dopo aver avvertito il docente e averne ottenuto il permesso, dovranno recarsi in Presidenza per i provvedimenti. ART.11‐ Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri nell’ambito dell’Istituto è tenuto a portarli in segreteria per la restituzione al proprietario. ART.12‐ L’Istituto non è tenuto in alcun modo a ricevere e custodire i beni personali degli allievi, tra cui abbigliamento, libri, mezzi di locomozione, ecc., né assume alcuna responsabilità o risponde della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano portati o introdotti all’interno nell’Istituto. È fatto obbligo agli stessi allievi di apprestare tutte le cautele necessarie per impedire qualsiasi evento dannoso a loro carico. ART.13‐ Durante le ore scolastiche, il parcheggio interno all’Istituto può essere utilizzato solo da coloro che vi accedono con cicli o motocicli. ART.14‐ A tutti gli studenti è data la possibilità di utilizzare gli ambienti (aula studio e biblioteca) della Scuola in orario extrascolastico prestabilito (dalle 14,00 alle 16,00). La richiesta deve essere inoltrata al Preside o al docente incaricato entro le ore 11,20 dello stesso giorno. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le aule predisposte per tale servizio durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. ART.15‐ L’accesso pomeridiano all’aula di informatica e/o ai laboratori viene autorizzato dal Preside. Per un’adeguata sorveglianza, è vietato agli studenti accedere a tali ambienti senza la presenza di un docente o di una persona incaricata dal Preside. ART.16‐ Per accedere agli sportelli didattici gli studenti devono iscriversi negli appositi moduli distribuiti dalla Segreteria e attenersi agli orari indicati dai docenti. Gli studenti iscritti che non si presentano allo sportello devono portare giustificazione scritta, firmata dal genitore e controfirmata dal docente interessato. 3 TITOLOVII GENITORI ART.1‐ L’impegno che i genitori si assumono all’atto dell’iscrizione dei propri figli non si esaurisce con l’assolvimento dei doveri amministrativi, ma è volto a realizzare una piena collaborazione con la Scuola nello spirito del Progetto Educativo d’Istituto. ART.2‐ I genitori hanno il dovere di mantenersi in contatto con il Preside per la giustificazione delle assenze dei propri figli o per altri motivi di carattere disciplinare. A questo scopo essi dovranno provvedere: ∙ ad apporre all’inizio dell’anno scolastico la propria firma sul libretto dello studente, che dovrà essere autenticata con il timbro della Scuola e la firma del Preside; ∙ ad utilizzare sempre il suddetto libretto per le giustificazioni delle assenze o per altre comunicazioni con il Preside o i docenti; ∙ a prendere regolarmente visione delle valutazioni e/o comunicazioni riportate sul libretto e/o sul sito della Scuola; · a giustificare personalmente (o telefonicamente) i propri figli nei casi indicati dal libretto delle assenze o su richiesta del Preside. · ART.3‐ Ogni forma di partecipazione dei genitori alla vita della Scuola deve svolgersi in un clima di mutua fiducia e collaborazione. Tra le forme di partecipazione hanno particolare rilievo: ∙ gli incontri personali con docenti e/o Preside, che saranno regolati, salvo eccezioni, da uno specifico calendario comunicato all’inizio dell’anno e da una richiesta debitamente compilata e controfirmata dal docente interessato; in tali incontri i genitori saranno informati sul rendimento scolastico e sulla maturazione globale dei propri figli; ∙ eventuali assemblee di classe convocate dal Preside qualora si presentassero problemi di particolare urgenza; a tali assemblee possono partecipare anche i docenti e/o gli studenti stessi, se si ritenesse indispensabile il loro apporto diretto; ∙ le assemblee di classe dei genitori; ∙ le assemblee d’Istituto dei genitori. ART.4‐ La Scuola lascia spazio e favorisce anche forme libere di partecipazione finalizzate a promuovere la conoscenza tra genitori, docenti e studenti nello spirito salesiano. Tempi, luoghi e modalità saranno, di volta in volta, concordati con il coordinatore di classe e/o il Preside. ART.5‐ I familiari degli studenti devono evitare di disturbare lo svolgimento delle attività didattiche (come accedere nei corridoi o nelle aule durante le ore di lezione) e di esigere informazioni fuori dei tempi previsti (colloqui individuali settimanali). Sono vietate telefonate private ai docenti. Eventuali colloqui non previsti dal calendario possono essere concordati con il coordinatore di classe. ART.6 Si devono evitare comunicazioni personali o telefoniche ai figli, durante lo svolgimento delle lezioni. In casi di vera necessità le comunicazioni dovranno pervenire alla segreteria della Scuola. Si ricorda il divieto assoluto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle ore di lezione. 4 ART.7‐ È auspicabile e utile la partecipazione dei genitori al Comitato dei Genitori che promuove, secondo le finalità del proprio Statuto, itinerari di formazione personale e la collaborazione nelle attività educative della Scuola. ART.8‐ Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo si rimanda alle specifiche indicazioni dell’ Amministrazione dell’Istituto. ART.9‐ Durante le ore scolastiche, il parcheggio interno all’Istituto può essere utilizzato solo da coloro che vi accedono con cicli o motocicli. Il parcheggio auto è ad uso esclusivo dei docenti e del personale interno all’Istituto stesso. È consentito anche ai genitori durante le assemblee e le feste della Scuola. 5 TITOLOVIII DOCENTI Normediservizio Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti negli artt. 23‐43 del C.C.N.L. 2010‐2012. (Per il Regolamento interno si rinvia all’allegato n.5) ART.1‐ I docenti si impegnano a raggiungere gli obiettivi educativo‐didattici previsti dal piano dell’ offerta Formativa (POF) e a condividere gli orientamenti educativi formulati nel progetto Educativo di Istituto (PEI). ART.2‐ Ogni docente si impegna, mediante un frequente scambio di esperienze tra i colleghi e tra essi e la Presidenza, a dare il proprio contributo al fine di realizzare, pur nella autonomia dell’ azione didattica fissata dalla normativa vigente, l’indispensabile unità di indirizzo, che caratterizza l’Istituto, secondo lo spirito del PEI. ART.3‐ All’inizio di ogni anno scolastico i docenti sono impegnati, singolarmente e in riunioni collegiali, a definire la programmazione educativa e didattica annuale, tenendo conto delle esigenze degli studenti e delle indicazioni dei competenti organi educativo‐didattici. ART.4‐ L’insegnamento dei singoli docenti deve essere contraddistinto da chiarezza, semplicità e brevità espositive, adeguate alle caratteristiche epistemologiche di ogni disciplina. Il riferimento ai libri di testo e ad altre fonti bibliografiche e di ricerca renderà più stimolante e culturalmente più efficace l’azione didattica. Nello svolgimento del programma didattico, ogni docente, individualmente e in dialogo interdisciplinare con i colleghi, utilizza le varie tecniche della propria disciplina valorizzando le strutture e le attrezzature fornite dalla Scuola, delle quali si rende responsabile. ART.5‐ Il docente si impegna a verificare il corretto apprendimento degli studenti al fine di valorizzarne la capacità cognitiva e di rafforzare le conoscenze acquisite. Si ricorda che gli elaborati scritti e le interrogazioni orali devono rispettare la frequenza richiesta dalla normativa vigente. Il docente si impegna ad essere sollecito nella correzione degli elaborati. La comunicazione della valutazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di esecuzione del compito, ha carattere educativo e segue i criteri di trasparenza pubblicati nel PEI, nel POF e nella Carta della Scuola. ART.6‐ I docenti si impegnano a programmare all’inizio di ogni trimestre e pentamestre, salvo imprevisti, la data degli elaborati scritti perché restino equilibratamente distribuiti e siano evitate sovrapposizioni. Gli elaborati corretti vanno depositati in segreteria con sollecitudine. ART.7‐ L’assegnazione dei compiti domestici terrà conto del carico giornaliero degli studenti e non avrà mai funzione punitiva. ART.8‐ Le programmazioni didattiche dovranno essere illustrate agli studenti ed esposte sulla bacheca di classe. 6 ART.9‐ Di ogni attività didattica dovrà essere fatta esatta annotazione sul Registro on line del Professore e sul Registro di classe on line. ART.10‐ I docenti sono disponibili al dialogo con i genitori degli studenti nell’ora di colloquio settimanale e nei colloqui generali. Eventuali ulteriori colloqui dovranno essere richiesti al Preside o al coordinatore di classe. La modalità di prenotazione può anche essere on line. ART.11‐ Nella scelta dei libri di testo i docenti terranno presenti le disposizioni ministeriali, le indicazioni del Consiglio di Classe e i valori a cui si ispira il PEI. ART.12‐ Sono a disposizione di ciascun docente nella Sala dei Professori le circolari del Preside. L’ignoranza delle circolari regolarmente messe in visione non può essere addotta come valido motivo di giustificazione. ART.13‐ La presenza e la partecipazione ai Consigli di Classe e ai Collegi Docenti, agli incontri con i genitori e agli altri organismi collegiali della Scuola, sono condizioni indispensabili per il buon funzionamento dell’attività educativa: gli insegnanti non si possono sottrarre senza gravi motivi, puntualmente notificati e giustificati. ART.14‐ Particolare rilievo nel contesto delle attività didattiche assumono gli incontri di aggiornamento dei docenti, in ore non coincidenti con l’orario scolastico, nella misura prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro. Tutti sono tenuti a parteciparvi in modo attivo e responsabile. ART.15‐ L’orario scolastico è stabilito dalla Presidenza. Le esigenze dei singoli docenti saranno tenute presenti nei limiti del possibile, purché non siano in contrasto con una conveniente distribuzione didattica dei singoli insegnamenti. I docenti hanno l’obbligo di uniformarvisi. ART.16‐ Gli insegnanti possono comunicare con la Segreteria e con l’Amministrazione negli orari indicati. Metteranno particolare attenzione e sollecitudine nel rispondere alle richieste della segreteria; ciò è indispensabile per una buona gestione dell’attività scolastica. La richiesta di fotocopie per uso scolastico deve essere presentata con almeno un giorno di anticipo. ART.17‐ Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio su ciò che è argomento di discussione o di valutazione negli organi collegiali. ART.18‐ Agli insegnanti è fatto esplicito divieto di impartire lezioni private agli studenti del proprio Istituto (D.P.R. n. 417 del 31.05.74, art. 89). ART.19‐ Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture scolastiche, in particolare dell’aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni devono essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori e le aule speciali. ART.20‐ Tutti i docenti che, all’atto della assunzione, sottoscrivono il contratto di lavoro con l’ Ente Gestore, si impegnano a rispettare quanto in esso contenuto e hanno pieno diritto di esigere analogo rispetto. ART.21‐ Per ogni aspetto di carattere contrattuale si fa riferimento al CCNL Agidae e al Regolamento disciplinare interno applicativo, affisso alla bacheca della sala insegnanti. 7 ART.22‐ Il docente è tenuto a conoscere e rispettare il Codice Etico adottato dall’Istituto, in ottemperanza alla Dlgs 231 del 2001. InsegnamentoperstudenticonBES ART.1‐ Gli insegnanti adotteranno le misure educative e didattiche, i supporti utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (D.M. 12/07/2011). La scuola recepisce la recente normativa sui BES e attiva tutte le azioni previste. Vigilanzastudenti ART.1‐ Gli insegnanti devono trovarsi a Scuola alcuni minuti prima dell’inizio della propria lezione per prendere visione di eventuali ordini del giorno, per rilevare il Registro Personale e per garantire la puntualità. ART.2‐ Il coordinatore, o il sostituto per il “buongiorno”, verifica le assenze e le giustificazioni degli studenti, che annota nel registro di classe on line. ART.3‐ Nell’avvicendamento degli insegnanti, tra un’ora e l’altra di lezione, è richiesta la massima puntualità. ART.4‐ I docenti sono tenuti ad un turno di vigilanza durante gli intervalli. ART.5‐ Sarà cura della Presidenza coordinare le presenze. Compito del docente di turno non è solo uno stazionamento passivo nel luogo stabilito, ma anche una effettiva vigilanza perché durante l’intervallo sia tenuto dagli allievi un comportamento educato e rispettoso del clima educativo. ART.6‐ Durante le lezioni, i docenti non dovranno allontanarsi dalle classi senza aver prima provveduto opportunamente alla propria sostituzione. Di eventuali disordini e inconvenienti, che si dovessero verificare durante un’assenza non giustificata, essi saranno ritenuti responsabili davanti alla Presidenza e, se fosse il caso, davanti alla legge. ART.7‐ L’insegnante dell’ultima ora esce per ultimo dall’aula e si accerta dell’ordine dell’ambiente. ART.8‐ Con la loro attenta azione educativa i docenti solleciteranno negli allievi un comportamento corretto e responsabile. Per forme non gravi di indisciplina, essi stessi provvederanno con opportuni richiami; qualora invece si trattasse di gravi scorrettezze, avvertiranno il Preside. ART.9‐ L’insegnante si avvarrà delle note disciplinari sul Giornale di Classe solo in caso di necessità e per fini educativi. ART.10‐ Il coordinatore di classe o chi lo sostituisce organizza il Buongiorno. ART.11‐ Gli opportuni spostamenti degli studenti per motivi didattici durante le ore di lezione, dovranno sempre avvenire ordinatamente, sotto la diretta sorveglianza dei rispettivi docenti. 8 PresenzadelDocentealleassembleediclasse ART.1‐ Nell’ottica del perseguimento di importanti mete formative, quali l’abitudine al dialogo ed il rispetto degli altri, ciascun docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe ha il compito di vigilare, al fine di garantirne l’ordinato svolgimento, nonché l’osservanza delle regole democratiche e del confronto civile. Tale vigilanza avverrà, di norma, rimanendo nelle immediate vicinanze dell’aula, ma, ove se ne ravvisi la necessità, il docente può rimanere in classe. UsodeitelefonicellulariedeltelefonodellaScuola ART.1‐ I docenti non possono utilizzare: ‐ i telefoni cellulari durante l'attività didattica ‐ i telefoni della Scuola per motivi personali Ildocentecoordinatore ART.1‐ Il docente coordinatore di classe è nominato dal Preside, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. ART.2‐ Su delega del Preside può presiedere, se necessario, le riunioni del Consiglio di classe. ART.3‐ Coordina od eventualmente supporta i rappresentanti dei genitori e degli studenti durante le assemblee di classe. ART.4‐ Opera in stretta collaborazione con il Preside, il Vice‐Preside e la Direttrice soprattutto nell’ affrontare situazioni che richiedono interventi educativi particolari. ART.5‐ Segue ed orienta i nuovi docenti della classe, sollecita tutti i docenti all’interazione e a fare della classe una comunità di apprendimento. ART.6‐ Stimola i colleghi all’auto‐aggiornamento, suggerisce percorsi innovativi e qualificati. ART.7‐ È punto di riferimento e di coesione per gli studenti, i docenti e i genitori della classe di cui è coordinatore. ART.8‐ Ispirandosi al metodo preventivo e alla mission della Scuola salesiana, segue gli studenti, accompagnandoli nel percorso di crescita umana e cristiana. ART.9‐ Partecipa alla vita della classe per creare un clima di collaborazione e di fiducia, per favorire i rapporti all’interno della medesima attraverso il colloquio personale con gli studenti. ART.10‐ Si pone in ascolto delle domande del territorio, dei giovani, delle famiglie e ne indirizza le richieste. ART.11‐ Cura le relazioni tra Scuola e famiglia cercando i modi più idonei di collaborazione al fine di acquisire maggior conoscenza degli studenti e di compiere gli interventi educativi più opportuni, specialmente in relazione alle loro assenze, al loro profitto e al loro comportamento disciplinare. 9 ART.12‐ Orienta gli studenti e le famiglie in ordine alla scelta delle attività proposte dalla Scuola, verso iniziative di sostegno psicologico e scolastico, e verso l’indirizzo di studi consono alle attitudini degli studenti. ART.13‐ Coordina la programmazione educativa e didattica della classe. In particolare: nel rispetto della privacy, informa i colleghi riguardo la situazione umana e scolastica degli allievi. Nel caso di difficoltà, individua con gli altri docenti strategie per un’evoluzione positiva del problema; indirizza l’attività dell’équipe pedagogica in coerenza con il POF; aiuta i colleghi a trovare raccordi e sviluppi interdisciplinari, giungendo a stendere un piano di studi personalizzato per la propria classe; promuove, nel rispetto della scelta dei tempi, incontri formali ed informali tra i docenti; coordina per la classe il Buongiorno; aiuta la classe nella preparazione delle feste programmate all’inizio dell’anno; programma e coordina la giornata formativa annuale; collabora con la segreteria‐presidenza all’organizzazione delle uscite culturali e/o dei viaggi di istruzione; informa la classe e i genitori riguardo alla programmazione elaborata dall’équipe pedagogica relativamente all’attività didattica, alle iniziative educative, alle uscite culturali e ai progetti programmati, monitorando il loro svolgimento. ART.14‐ A partire dalla classe terza raccoglie la documentazione in vista dell’Esame di Stato. In classe quinta provvede, in collaborazione con gli insegnanti della classe, all’elaborazione del Documento del 15 maggio. ART.15‐ Coordina le eventuali prove pluridisciplinari; si occupa della registrazione dei crediti formativi negli appositi documenti. 10 TITOLOIX REGOLAMENTODIDISCIPLINA Principigenerali L’Istituto Maria Ausiliatrice condivide i principi di fondo sintetizzati da A. Kohn in Beyond the discipline: from compliance to community e da essi si lascia ispirare per impostare le norme che regolano la vita della scuola. Una convinzione ingenua, che la scuola rifiuta, è quella che concepisce la disciplina come lo sforzo di far aderire gli studenti alle aspettative degli insegnanti piuttosto che una conseguenza naturale di una relazione fondata su interessi comuni. Noi crediamo che la disciplina sia una conseguenza di come la classe, insieme al docente, riesce a costruire un Senso rispetto a quello che sta accadendo nel momento in cui sta accadendo. Solo attraverso un’esperienza in cui si pensa al plurale, in termini di Noi, il gruppo classe e in alcuni casi la Scuola nella sua globalità in cui ci si senta connessi gli uni gli altri e parte di un luogo sicuro, si costruisce Comunità. Le regole e i limiti che la Comunità impone a se stessa hanno l’unico scopo di proteggere le persone nella loro dignità, in particolare dai danni di azioni che minacciano l’integrità personale (fisica e morale). Noi crediamo dunque nella finalità educativa dei provvedimenti disciplinari perché tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Il valore educativo è rafforzato dal fatto che le sanzioni: sono preventivamente stabilite sono legate al tipo di infrazione del regolamento hanno il minor grado di restrittività possibile sono in sintonia con l’età evolutiva dei membri della Comunità possono essere modificate in accordo con i bisogni delle persone Il Collegio dei Docenti condivide, inoltre, i seguenti principi: ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all’interno del Liceo. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del dialogo e del confronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell’altrui personalità, non è mai sanzionabile. 11 Le sanzioni che prevedano allontanamento di uno o più studenti dalla Scuola devono sempre essere assunte collegialmente da Organi Collegiali. Il Liceo si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla Scuola solo in casi di estrema gravità della trasgressione e se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Nei periodi di eventuale allontanamento, non superiori a 15 giorni, la Scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con regolarità. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica. Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella Scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l’Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli, viene stabilito Regolamento Disciplinare sotto indicato. ART. 1‐ Mancanze disciplinari Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti: a. negligenza nell’assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza; b. disturbo dell’attività didattica; c. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene; d. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto; e. atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell’Istituzione scolastica; f. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella Scuola, dei visitatori, dei docenti e del Preside; g. atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni. ART. 2‐ Sanzioni Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a. ammonizione verbale o scritta sul Registro di classe per le infrazioni di cui alla lettera a dell’art.1; b. invio negli uffici direttivi per l’infrazione di cui alla lettera b dell’art.1; 12 c. riparazione del danno con ammonizione scritta, o allontanamento dalle lezioni, sempre con riparazione del danno da uno a tre giorni a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera c dell’art.1; d. ammonizione scritta e/o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni a seconda della gravità per le infrazioni di cui alle lettere d ed e dell’art.1; e. ammonizione scritta e allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato, a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera f e g dell’art.1; f. attività di collaborazione di un minimo di dieci ore nel corso dell’anno scolastico, all’interno di uno dei laboratori della Scuola, o presso le Aule Speciali, o Biblioteca, sotto la guida dei docenti responsabili di tali ambienti. ART. 3‐ Organi competenti Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni: a. i docenti e /o il Preside per le sanzioni di cui alla lettere a e b dell’art.2; b. il Preside ed il Consiglio di Classe per le sanzioni di cui alle lettere c, d ed e dell’art. 2; c. il Consiglio di Istituto per l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nei casi previsti dall’art. 1, comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/07. ART. 4‐ Giustificazioni Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni le ragioni dovranno essere esposte per iscritto. ART. 5‐ Convocazione del Consiglio di Classe Il Preside, qualora ritenga che l’infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di Classe, prima della convocazione acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio di Classe può, comunque, convocare lo studente interessato per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio deve essere convocato entro due giorni dall’avvenuta infrazione e dovrà riunirsi entro i tre giorni successivi alla convocazione. ART. 6‐ Allontanamento dalle lezioni Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente deve comunque frequentare la Scuola ed impegnarsi in attività di studio e di ricerca, che l’organo che ha irrogato la sanzione individua, senza escludere attività di recupero dell’eventuale danno arrecato. ART. 7‐ Procedimento disciplinare Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l’allontanamento temporaneo dalla Scuola, sono prese sempre dall’Organo Collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare: a) il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Preside; 13 b) il Preside entro tre giorni dal ricevimento della relazione invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l’allievo è minorenne, la Contestazione scritta di addebito; c) lo studente ha facoltà di rispondere per iscritto entro tre giorni dal ricevimento della contestazione e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli; d) lo studente ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti e/o da un genitore; e) il Preside nelle quarantotto ore successive alla risposta scritta dello studente convoca con procedimento di urgenza l’Organo Collegiale competente a comminare la sanzione; f) l’Organo Collegiale competente attua il procedimento disciplinare in due riunioni svolte in fasi distinte: nella prima seduta, completata la fase istruttoria‐testimoniale, definisce la proposta di sanzione, nella seconda, tenuta entro le successive quarantotto ore, vota la delibera di sanzione; g) nell’accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui; h) in caso di infrazioni particolarmente gravi il Consiglio di Classe può rimettere al Consiglio di Istituto l’irrogazione della sanzione. In tal caso il Consiglio di Istituto in una prima seduta formula la proposta di sanzione e nella seconda la vota; i) il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minorenne ed al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale; j) le sanzioni comminate vengono riportate sul Registro Generale delle Sanzioni e sulla pagella; k) lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione se nei sei mesi successivi tiene un comportamento corretto. ART. 8‐ Organo di garanzia ‐ Ricorsi Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni gli studenti possono presentare ricorso all’Organo di garanzia entro cinque giorni dalla notifica della sanzione, che avviene mediante annotazione sul Registro di classe e comunicazione ai genitori o a chi esercita la patria potestà nel caso di studenti minorenni. Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo sei giorni dopo la notifica, qualora l’interessato non presenti ricorso e dopo il pronunciamento dell’Organo di garanzia, in caso di ricorso. 14 CartadellaScuola Versione02ottobre2015 Liceo Scienze Umane Paritario D.USR 05/07/10 Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale Paritario D.USR 05/07/10 Riviera San Benedetto, 88 - 35139 PADOVA – 049 8730711 049 8730818 www.liceoausiliatricepd.it e-mail: [email protected] pec: [email protected]