REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DEL REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D’ITALIA Revisione 2015 Sottoscritto ed approvato dalle scuole aderenti al protocollo di consenso proposto dal Roi. Sommario Art. 01 Norme Generali ................................................................................................................................................... 2 Art. 02 Organizzazione della Commissione Didattica ................................................................................................ 2 Art. 03 Organizzazione del piano degli studi ed attività formative indispensabili ................................................... 4 Art. 04 Scopo del corso ................................................................................................................................................... 6 Art. 05 Obiettivi formativi qualificanti del corso e profilo professionale dell’osteopata. ......................................... 7 Art. 06 Requisiti di ammissione ai Corsi di Osteopatia delle Scuole riconosciute dal ROI ................................... 7 Art. 07 Personale docente e compiti didattici delle Scuole ........................................................................................ 8 Art. 08 Programmazione didattica ............................................................................................................................... 10 Art. 09 Modalità di reclutamento dei docenti .............................................................................................................. 10 Art. 10 Crediti formativi .................................................................................................................................................. 11 Art. 11 Perdita dei crediti acquisiti ............................................................................................................................... 11 Art. 12 Attività formative professionalizzanti .............................................................................................................. 12 Art. 13 Disposizioni sugli obblighi di frequenza. ........................................................................................................ 12 Art. 14 Verifica dell’apprendimento e obblighi di frequenza .................................................................................... 13 Art. 15 Prove finali .......................................................................................................................................................... 14 Art. 16 Trasferimento di studenti provenienti da Scuole riconosciute dal ROI ..................................................... 15 Art. 17 Riconoscimento dei crediti formativi e di titoli di studio conseguiti presso Scuole estere e Scuole non riconosciute dal ROI – sottocommissione titoli .......................................................................................................... 15 Art. 18 Monitoraggio ed accreditamento delle Scuole non ancora riconosciute dal ROI .................................... 16 Art. 19 Apertura nuove sedi .......................................................................................................................................... 17 Art. 20 Formazione didattica del Personale Docente ............................................................................................... 18 Art. 21 Rapporti con il ROI (estratto dal contratto Scuole-ROI) .............................................................................. 18 Art. 22 Sito web ufficiale della Commissione Didattica del ROI .............................................................................. 18 Art. 23 Norme finali ........................................................................................................................................................ 19 Art. 24 Norme transitorie ............................................................................................................................................... 19 Art. 25 Sanzioni Disciplinari .......................................................................................................................................... 19 Art. 01 Norme Generali 1. Il Registro degli Osteopati d'Italia persegue, tra i suoi obiettivi primari, il riconoscimento alla professione osteopatica, autonoma e primaria nel suo esercizio. 2. Il Registro, ottemperando all'articolo 18 del nuovo Statuto, si rende garante delle competenze formative dei professionisti osteopati, istituendo al suo interno un organo di rappresentanza degli istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia (d’ora in avanti chiamati Scuole), riconosciuti dal ROI, denominato Commissione Didattica del ROI. 3. La finalità è promuovere un percorso di studi uniformato sul territorio nazionale, di alta qualità formativa sia a tutela dell’utenza, sia dei professionisti; concertato nei programmi, nelle scelte e nelle modalità tra le Scuole di formazione liberamente aderenti a questo protocollo di consenso. 4. A questo scopo la Commissione Didattica del ROI ha articolato il piano degli studi in modo tale da formare professionisti dotati di elevate responsabilità etiche, deontologiche e professionali, nonché di tutte quelle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere la propria professione in piena autonomia culturale, professionale, operativa e decisionale. Lo scopo del corso è altrettanto finalizzato a formare professionisti che si limitano a svolgere attività inerenti alla individuazione ed eliminazione delle principali disfunzioni somatiche, senza per questo effettuare diagnosi, prescrizioni e terapie di tipo medico, e senza invadere competenze e campi di stretta pertinenza medica, ovvero formare esercenti della professione osteopatica che riconoscono i propri limiti nell’assistere l’utente e riconoscere l’esigenza di informare lo stesso circa l’opportunità di rivolgersi ad altre competenze per le terapie mediche, anche sviluppando un approccio al caso di tipo interdisciplinare, soprattutto in collaborazione con altre figure dell’équipe sanitaria. 5. Le scuole a tale scopo: • uniformano il percorso di studi per il conseguimento della qualifica “Osteopata D.O.M.R.O.I.”, • si impegnano alla collaborazione ed alla partecipazione attiva alle riunioni, • si impegnano a promuovere e pubblicizzare presso le loro strutture le attività del registro, • promuovono l’adesione e l’accesso degli studenti al Registro degli Osteopati d’Italia al termine del ciclo di studi. 6. Il presente regolamento: a) disciplina i compiti e le finalità della Commissione Didattica; b) disciplina i rapporti tra le scuole aderenti presenti sul territorio nazionale finalizzati alla formazione dei professionisti osteopati D.O.M.R.O.I., c) costituisce il principio di autoregolamentazione del percorso formativo didattico minimale per formare Osteopati professionisti dotati di elevate competenze etiche – tecniche – scientifiche – cliniche. Art. 02 Organizzazione della Commissione Didattica 1. La Commissione Didattica del ROI è un organo collegiale del Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) dotato di autonomia normativa ed organizzativa, che agisce in accordo con i principi e con le finalità del ROI. 2. L’autogoverno della Commissione Didattica è garanzia di libertà di insegnamento, di apprendimento e di ricerca di tutti i componenti dell’organo. 3. La commissione didattica è formata: - dai direttori scolastici o dai loro delegati; - da un membro rappresentante il Consiglio Direttivo del Registro degli Osteopati d'Italia. 4. Le cariche della Commissione Didattica durano in carica cinque anni, seguono il mandato del Consiglio Direttivo del Registro e possono essere successivamente riconfermate. 5. La struttura ordinaria della Commissione Didattica del ROI risulta composta dal Presidente che lo presiede e da una rappresentanza dei Direttori o dei docenti delegati dalle Scuole iscritte al ROI. 6. Il Presidente della Commissione Didattica è eletto tra: - il Consigliere delegato dal Direttivo del ROI - i Direttori delle scuole - i Rappresentanti delegati con procura scritta dai Direttori delle scuole, presenti ed accreditati in Commissione Didattica. 7. L'elezione del presidente richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti che partecipano alla riunione di nomina. 8. È facoltà del Presidente nominare il Vicepresidente ed il Segretario a cui segue la ratifica della Commissione Didattica con il voto della maggioranza dei presenti alla riunione di nomina. 9. La Commissione Didattica del ROI esercita tutte le competenze relative alla programmazione, coordinamento, indirizzo, valutazione e riconoscimento-accreditamento delle attività didattiche e dei servizi formativi erogati presso le classi del corso di studio per il conseguimento del Diploma di Osteopatia (D.O.) rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI, nel pieno rispetto dell’autonomia statutaria, istituzionale, didattica e scientifica delle singole Scuole, ed in attuazione dei principi e della missione istituzionale sanciti dal Regolamento della Commissione Didattica stessa. 10. Alla Commissione Didattica del ROI spetta: a) garantire l’autonomia delle singole Scuole e la libertà d’insegnamento dei docenti. b) disciplinare l’organizzazione del corso di studio secondo un piano degli studi finalizzato al conseguimento di obiettivi formativi, legati allo specifico profilo scientifico e professionale dell’osteopata (obiettivi formativi qualificanti), elencando il quadro generale delle attività formative irrinunciabili da inserire nei piani didattici e nonché disciplinare gli aspetti specifici di organizzazione dell’attività didattica; c) riconoscere-accreditare i corsi di studio e le strutture didattiche attivati presso le Scuole riconosciute dal ROI disciplinando i parametri strutturali e di processo attraverso la definizione dei “requisiti minimi” ritenuti indispensabili per attivare un corso di formazione culturale e professionale in osteopatia riconosciuto dal ROI; d) garantire un sistema di valutazione complessivo, attraverso il monitoraggio, dell’erogazione dei servizi formativi offerti dalle Scuole; e) redigere il regolamento didattico (comprensivo del piano degli studi); f) disciplinare le modalità organizzative di svolgimento dell’esame di ammissione al ROI; g) proporre al Presidente della Commissione Didattica le Commissioni d’esame per lo svolgimento dell’esame di ammissione al ROI; h) individuare i criteri per il riconoscimento e convalidazione dei curricula didattici, crediti formativi ed abilità culturali e professionali certificate acquisiti presso Scuole non riconosciute dal ROI o presso Scuole o Università straniere, individuare i termini e le modalità per il recupero dell’eventuale debito formativo, che possano costituire parere per il ROI. i) esaminare le domande di affiliazione al ROI delle Scuole di Osteopatia che ne facciano richiesta per sottoporle alla ratifica definitiva; j) il monitoraggio delle Scuole postulanti che posseggano i requisiti richiesti della Commissione Didattica, per un periodo di sei anni, garantendo che non venga perpetrata alcuna discriminazione rispetto alle Scuole già riconosciute dal ROI; k) dare il nulla osta al ROI per abilitare le Scuole postulanti a rilasciare titoli di studio in osteopatia riconosciuti dal ROI; l) esprimere il proprio parere su ogni argomento di carattere generale che il Consiglio Direttivo del ROI ritenga opportuno sottoporre. 11. La Commissione Didattica provvede con la periodicità alla revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso le Scuole riconosciute dal ROI, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni corso di insegnamento e attività formativa. 12. Il Presidente della Commissione Didattica rappresenta la commissione didattica e la componente accademica del ROI. In particolare: - convoca e presiede le riunioni della Commissione Didattica e cura l'esecuzione delle delibere; - redige l’ordine del giorno delle riunioni della commissione; - relaziona in Assemblea sull' andamento della Commissione Didattica e sullo stato delle attività svolte; - presenta al Consiglio Direttivo del ROI eventuali richieste di finanziamento; - svolge funzione di coordinatore e di supervisore dell’attività delle scuole, nel rispetto del regolamento; - segnala agli organi competenti, le scuole o i docenti che non si sono attenuti o adeguati ai regolamenti; 13. Le decisioni della commissione didattica sono adottate ed esecutive se approvate a maggioranza dei votanti (C.D. 08 settembre 2014), espresse con il diritto ad un voto per ogni rappresentante della Scuola e per il rappresentante delegato del Consiglio Direttivo ROI. 14. In caso di parità prevale il parere del Presidente della Commissione. 15. Il Presidente ha l'obbligo di convocare le riunioni della commissione didattica in un numero non inferiore a quattro per anno scolastico, con un anticipo minimo di 30 giorni. Art. 03 Organizzazione del piano degli studi ed attività formative indispensabili 1. Il Diploma di D.O. rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI è un titolo di studio non ancora legalmente riconosciuto in Italia. 2. La Commissione Didattica del ROI organizza il piano degli studi del corso di studio per il conseguimento del diploma di D.O. rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI in funzione di: a) attività formative indispensabili finalizzate al conseguimento di obiettivi formativi, legati allo specifico profilo scientifico e professionale dell’osteopata; b) attività informative indispensabili di tipo medico-specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi informativi, legati al profilo deontologico dell’osteopata con particolare riferimento ai comportamenti deontologici obbligatori da assumere nei confronti dell’utenza e della classe medica; c) un curriculum di studi coerente con le finalità suddette, ottenuto organizzando corsi di insegnamento (nonché corrispondenti esami di profitto) secondo gli obiettivi formativi qualificanti derivanti dagli ambiti disciplinari, con riferimento alle indicazioni dell'OMS per il benchmark per la formazione osteopatica; d) attribuire a ciascun corso di insegnamento dei crediti formativi in base al numero di ore di insegnamento, alle ore dedicate allo studio individuale ed il conseguente impegno temporale e carico di apprendimento complessivo richiesto allo studente per il loro conseguimento; 3. Il presente regolamento individua nel corso di studio per il conseguimento del diploma di D.O., rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI, le attività formative indispensabili da conseguire raggruppandole in sei tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base: (Biologia, Chimica, Biochimica, Istologia, Embriologia Umana, Anatomia Umana, Fisiologia Umana, Fisica, Igiene Generale, Statistica Medica e Psicologia Generale, Microbiologia); b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe del corso di studio di osteopatia: (Fisiologia Articolare, Disfunzioni Somatiche, Test di mobilità e Tecniche di Normalizzazione Osteopatiche); c) attività informative in uno o più ambiti disciplinari nelle discipline mediche specialistiche o attività informative affini o integrative: (Elementi di Neurologia, Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitativa e Diagnostica per Immagini, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie dell’apparato cardio-vascolare, Gastroenterologia, Urologia, Nefrologia, Endocrinologia, Malattie del Sangue, Farmacologia, Psicologia Clinica e Psichiatria, Medicina Psicosomatica, Otorinolaringoiatria, Malattie dell’apparato Visivo, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Gnatologia e Ortodonzia, Metodologia della ricerca, Deontologia Professionale, Patologia Generale e Patologia Clinica); d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione professionalizzante (tirocinio pratico); e) attività formative relative alla preparazione della prova finale (tesi); f) attività formative volte ad acquisire abilità linguistiche, informatiche e telematiche. 4. Per conseguire il Diploma di Osteopatia (D.O.) rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI, lo studente della classe del corso di studio dell’ordinamento a tempo pieno deve acquisire un carico di apprendimento corrispondente a 300 crediti complessivi. 5. Per conseguire il Diploma di Osteopatia (D.O.) rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI, lo studente della classe del corso di studio dell’ordinamento a tempo parziale deve acquisire 120 crediti complessivi 6. In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche scientifiche e didattiche, le attività formative sono accorpate ed ordinate in ambiti disciplinari, ovvero le grandi aree didattiche che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un’adeguata preparazione legata allo specifico profilo professionale dell’osteopata (obiettivi formativi qualificanti). 7. Gli ambiti disciplinari sono articolati in uno o più insegnamenti, costituiti di norma da diversi Corsi Integrati. 8. Ogni Corso Integrato è a sua volta suddiviso in singole discipline (corsi di insegnamento o unità didattiche) ad ognuna delle quali corrisponde la frequenza obbligatoria di uno o più moduli formativi. 9. L’ambito disciplinare quindi definisce gli obiettivi formativi qualificanti legati al profilo professionale dell’osteopata, i Corsi Integrati definiscono gli obiettivi generali del corso, mentre le unità didattiche o corsi d’insegnamento definiscono gli obiettivi formativi e i contenuti tematici legati alle specifiche abilità culturali e professionali del corso d’insegnamento (curriculum caratterizzante e professionalizzante). Inoltre, ad ogni singolo corso d’insegnamento (disciplina o unità didattica), corrisponde un esame di profitto che permette allo studente di acquisire i corrispondenti crediti. 10. Nell’ambito disciplinare dell’area delle discipline osteopatiche sono organizzati e previsti quattro principali Corsi Integrati (Aree didattico-formative): a) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico; b) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Craniale; c) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Viscerale; d) Corso integrato di Osteopatia in ambito Fasciale. 11. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico comprende le seguenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso d’insegnamento): a) Osteopatia Arto Inferiore (piede, caviglia, ginocchio ed anca); b) Osteopatia Arto Superiore (mano, polso, gomito e spalla); c) Osteopatia Bacino (iliache, sacro, pube e coccige); d) Osteopatia segmento colonna lombare; e) Osteopatia segmento colonna dorsale; f) Osteopatia segmento colonna cervicale; g) Osteopatia gabbia toracica (clavicole, sterno e coste). 12. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Craniale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso d’insegnamento): a) Osteopatia del Neurocranio e del Sacro; b) Osteopatia dello Splancnocranio; c) Osteopatia in ambito pediatrico; d) Osteopatia in ambito oftalmico; e) Osteopatia in ambito stomatognatico; f) Osteopatia in ambito otorinolaringoiatrico; g) Osteopatia in ambito neurologico e neurovegetativo. 13. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Viscerale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso di insegnamento): a) Osteopatia dell’Apparato Digerente; b) Osteopatia dell’Apparto Respiratorio; c) Osteopatia dell’Apparato Cardiovascolare; d) Osteopatia dell’Apparato Urinario; e) Osteopatia dell’Apparato Genitale. 14. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Fasciale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso di insegnamento): a) applicazione delle tecniche osteopatiche sul tessuto connettivo nei vari sistemi. 15. Alla realizzazione degli obiettivi formativi di ogni ambito disciplinare e di ogni Corso Integrato, in accordo con gli indirizzi e le direttive generali deliberati dalla Commissione Didattica del ROI e con la pianificazione didattica complessiva definita dal Consiglio Didattico della singola Scuola, concorrono per le rispettive competenze i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori disciplinari indicati per ogni Corso Integrato. 16. La titolarità delle discipline identifica le competenze scientifiche e professionali del docente, l’autonomia didattica dei singoli corsi di insegnamento (discipline), per ognuno dei quali è previsto un singolo esame di profitto, permettendo allo studente l’acquisizione dei corrispondenti crediti. Al fine di facilitare i programmi di mobilità studentesca all’interno delle Scuole riconosciute dal ROI, sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitti per singole discipline (corsi di insegnamento o unità didattiche), così come pure esami e verifiche per più corsi di insegnamento accorpati tra loro o per interi Corsi Integrati. 17. II quadro generale delle attività formative e l’elenco degli insegnamenti è allegato al presente regolamento con l'identificazione dei singoli Corsi di Insegnamento, i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la tipologia formativa, la tipologia didattica, la frequenza obbligatoria ed i corrispondenti crediti attribuiti a ciascuna corso d’insegnamento e la propedeuticità. Art. 04 Scopo del corso 1. Il corso di studio per il conseguimento del Diploma di Osteopatia (D.O.) rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione metodologicoculturale con formazione fortemente professionalizzante (tirocinio pratico) necessarie all’esercizio della professione osteopatica attraverso l’introduzione nei piani degli studi di abilità ed esperienze pratiche e manuali; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica. 2. Lo studente, nel corso complessivo degli studi, deve acquisire un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-diploma (post graduate). 3. La formazione deve caratterizzarsi per un approccio globale alle disfunzioni osteopatiche. A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire: a) le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base e dalle scienze osteopatiche, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; b) la capacità di riconoscere le controindicazioni all’esercizio dell’osteopatia; c) le abilità manuali, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente le principali disfunzioni somatiche dal punto di vista manuale in piena sicurezza e senza produrre rischi aggiuntivi per l’utente. 4. Lo studente deve inoltre acquisire la conoscenza delle norme deontologiche del ROI, cioè quelle connesse alla elevata responsabilità professionale dell’osteopata. Art. 05 Obiettivi formativi qualificanti del corso e profilo professionale dell’osteopata. 1. I diplomati di osteopatia (D.O.) delle due classi del corso di studio in osteopatia attivate presso le Scuole riconosciute dal ROI (ordinamento tempo pieno e tempo parziale) svolgono attività inerenti alla individuazione ed eliminazione delle disfunzioni osteopatiche nei vari distretti corporei. 2. I diplomati D.O. delle due classi del corso di studio in osteopatia possiedono un livello di autonomia culturale, professionale, decisionale ed operativa, tale da consentire loro un costante aggiornamento, avendo seguito un percorso formativo caratterizzato da un approccio globale alla disfunzione osteopatica. 3. I diplomati D.O. delle classi al termine degli studi devono essere in grado di: a) applicare i principi e le tecniche dell’osteopatia nel contesto del trattamento globale dell’utente senza produrre rischi aggiuntivi; b) riconoscere i propri limiti nell’assistere l’utente e riconoscere l’esigenza di informare l’utente circa la necessita di rivolgersi ad altre competenze per le terapie mediche; c) sviluppare un approccio al caso di tipo interdisciplinare anche e soprattutto in collaborazione con altre figure dell’équipe sanitaria; d) astenersi da qualsiasi atto di esclusiva competenza medica e chirurgica. 4. Al fine di conseguire tali obiettivi formativi qualificanti, i diplomati D.O. delle classi del corso di studio devono acquisire conoscenze sia teoriche che pratiche che includano anche l’aver effettuato, durante il corso di studio, il trattamento osteopatico di numerosi casi pratici. Tale curriculum professionalizzante deve essere compiuto con autonomia tecnico professionale, da primo operatore, sotto la guida e supervisione di docenti e/o tutor (tirocinio pratico professionalizzante). Tali attività formative professionalizzanti hanno lo scopo di portare lo studente ad acquisire, nel corso della valutazione e terapia osteopatica dell’utente, le seguenti abilità culturali e professionali: a) la capacità di riconoscere i propri limiti nell’assistere l’utente, ovvero riconoscere l’esigenza di informare lo stesso circa l’opportunità di rivolgersi ad altre competenze per le terapie mediche soprattutto in collaborazione con altre figure specialistiche e non, dell’équipe sanitaria (valutazione differenziale tra disfunzioni di pertinenza osteopatica e patologie di esclusiva pertinenza medica); b) la capacità di formulare una valutazione osteopatica finalizzata ad individuare gli eventi che possano produrre disfunzioni osteopatiche nei vari distretti corporei; c) la capacità di individuare le principali disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei (abilità di esplorazione palpatoria manuale); d) la capacità di progettare ed attuare un piano di trattamento puramente osteopatico sulla base delle evidenze raccolte (la capacità di ragionamento adeguata ad analizzare e risolvere le più comuni e rilevanti disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei in linea con i riferimenti internazionali del razionale osteopatico). Art. 06 Requisiti di ammissione ai Corsi di Osteopatia delle Scuole riconosciute dal ROI 1. Presso la classe del corso di studio dell’ordinamento a tempo pieno attivato presso le Scuole riconosciute e monitorate dalla Commissione Didattica del ROI: a) possono essere ammessi i candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore quinquennale o di titolo estero equipollente. b) possono essere riconosciuti in modo totale o parziale di specifici crediti formativi, abilità culturali e professionali certificate, diplomi, lauree o altri titoli, esclusivamente dal Consiglio Didattico della scuola, che determina i criteri e le modalità del riconoscimento e/o di assolvimento dell’eventuale debito formativo per l’iscrizione presso l’ordinamento a tempo pieno la cui durata del corso rimane di almeno cinque anni. 2. Presso la classe del corso di studio dell’ordinamento a tempo parziale attivato presso le Scuole riconosciute e monitorate dalla Commissione Didattica del ROI possono essere ammessi i candidati che siano in possesso dei seguenti diplomi: il primo punto è stato abrogato a far data dal 25 novembre 2013. In precedenza era: diploma di massofisioterapista triennale (in possesso di diploma di scuola media superiore); a) laurea triennale di primo livello in scienze motorie o titolo equipollente conseguito in base alla normativa precedente (diploma ISEF); b) laurea triennale di primo livello nelle professioni sanitarie (rilasciate da facoltà di medicina), riabilitative: scuole statali e regionali (fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapisti occupazionali) o titolo equipollente conseguito con la normativa precedente (corsi biennali di formazione specifica ex legge 86/42 di terapista della riabilitazione e successive modifiche); c) laurea magistrale di secondo livello nelle professioni di ruolo sanitario (medici e odontoiatri), o superamento completo dei curricula didattici del 5° anno del corso di laurea magistrale in medicina (che abbiano sostenuto gli esami del 5°anno), salvo l’obbligo di conseguire la laurea in medicina come requisito propedeutico necessario per poter iscriversi alla prova finale per il conseguimento del D.O. (Diploma di Osteopatia). 3. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito dalle singole Scuole, tenendo conto delle risorse in termini di personale docente, aule e laboratori per la didattica clinica necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti. 4. I termini per l’immatricolazione e l'iscrizione sono determinati dal Calendario didattico della singola Scuola. 5. Tutti i direttori devono inviare alla Segreteria ROI i nominativi degli immatricolati, indicando i titoli di accesso, all’inizio dell’anno scolastico (C.D.17 novembre 2008) Art. 07 Personale docente e compiti didattici delle Scuole 1. Il ruolo del personale docente impiegato nelle Scuole riconosciute dal ROI è distinto nelle seguenti fasce: a) Direttore Didattico; b) Coordinatore del Corso Integrato; c) Docente; d) Assistente; e) Tutor 2. 2. Il Direttore Didattico: a) rappresenta accademicamente la Scuola; b) convoca e presiede il Consiglio Didattico della Scuola; c) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento; d) svolge attività di vigilanza e di controllo; e) sovraintende al regolare svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola; f) esercita inoltre tutte le competenze attribuitegli dal presente Regolamento Didattico e dallo Statuto e Regolamento interno della Scuola. 3. In particolare il Direttore Didattico in qualità di vertice didattico della Scuola: a) provvede alla programmazione didattica annuale e alla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, stabilendo le date del calendario accademico, nonché gli indirizzi per una equa distribuzione dei carichi didattici (lezioni, esami, tesi, ecc.); b) stabilisce le modalità e gli impegni di esercizio delle funzioni didattiche e dei Docenti; c) stabilisce i criteri per il riconoscimento dei curricula didattici sostenuti presso le altre Scuole riconosciute dal ROI, nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca deliberati dalla Commissione Didattica del ROI; d) pianifica, con i Docenti afferenti ai singoli Corsi Integrati e relative discipline, i compiti didattici specifici nell’ambito dei “requisiti minimi”, delle relative “attività formative indispensabili” e degli “obiettivi formativi qualificanti” (profilo professionale) individuati dalla Commissione Didattica del ROI garantendo nello stesso tempo l’efficacia formativa e il rispetto delle competenze individuali relative agli specifici settori scientifico-disciplinari di appartenenza; e) individua con i Docenti le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei singoli obiettivi formativi generali (core curriculum) e specifici (curriculum caratterizzante e professionalizzante) approvati dalla Commissione Didattica del ROI; f) discute con i Docenti le modalità di preparazione delle prove formative e certificative di valutazione dell’apprendimento, coerentemente con gli obiettivi formativi prefissati certificando il grado di preparazione individuale degli studenti; g) organizza il monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche con la valutazione di qualità dei loro risultati, attraverso le valutazioni ufficialmente espresse dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento, anche come previsto dai modelli di valutazione didattica; h) elabora l’articolazione in curricula della offerta didattica del corso di studio; i) promuove iniziative di aggiornamento didattico dei Docenti; 4. Al Direttore Didattico inoltre spetta: a) certificare ed attestare la frequenza degli studenti al corso rilasciando attestati di frequenza; b) certificare ed attestare il superamento degli esami di profitto verificando che la Segreteria Studenti riporti la data ed il voto dell’esame sul Libretto dei Studi dello studente; c) rilasciare il Diploma di D.O. riconosciuto dalla Commissione Didattica del ROI; 5. Qualora nello stesso Corso Integrato siano affidati compiti didattici a più di un Docente (per esempio nell’insegnamento delle singole discipline e moduli formativi), il Direttore Didattico nomina, all'inizio di ciascun anno accademico, al loro interno un Coordinatore. 6. Il Coordinatore del Corso Integrato ha i seguenti compiti e funzioni: a) referente per il Direttore Didattico, per il Consiglio Didattico e per gli studenti; b) responsabile nei confronti del Direttore Didattico della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso; c) interlocutore per il coordinamento tra gli ambiti disciplinari; d) custode del registro di esami; e) responsabile dell'attivazione della didattica tutoriale; f) coordinatore per la preparazione delle prove di esame; g) responsabile della programmazione del calendario degli esami che deve essere trasmesso al Direttore Didattico. 7. Il Consiglio Didattico Per il raggiungimento delle proprie finalità didattiche le Scuole riconosciute e monitorate dal ROI istituiscono per ciascuna classe del corso di studio (ordinamento a tempo pieno e a tempo parziale) un Consiglio Didattico 8. Il Consiglio Didattico è una comunità di docenti presieduta dal Direttore Didattico, che esercita tutte le competenze relative alla programmazione, coordinamento, indirizzo e valutazione interna (controllo qualità) delle attività didattiche erogate presso le classi del corso di studio. 9. I membri del Consiglio Didattico sono nominati annualmente dal Direttore Didattico tra i docenti di ruolo della Scuola. 10. II Direttore Didattico convoca e presiede le riunioni del Consiglio Didattico, rappresenta il corso di studio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Didattico secondo quanto sancito dal presente regolamento e dai regolamenti interni della Scuola. 11. In particolare, il Consiglio Didattico assolve i seguenti compiti operativi: a) approva i piani dei studio e assicura la funzionalità del relativo corso di studio, attuando un'equa distribuzione dei carichi didattici, secondo gli indirizzi del Direttore Didattico che delibera sentiti gli indirizzi e le direttive generali progettate e deliberate dalla Commissione Didattica del ROI; b) definisce gli impegni dei docenti secondo le modalità di esercizio delle funzioni didattiche stabilite dal Direttore Didattico; c) esercita il controllo sul rispetto degli obblighi didattici e sull’efficacia dell’organizzazione didattica; d) avanza proposte ed attua le deliberazioni relative alla didattica assunte dal Direttore Didattico; e) organizza i servizi di orientamento e tutorato, anche in collaborazione con le organizzazioni studentesche; f) esercita i compiti che in materia vengono delegati dal Direttore Didattico. Art. 08 Programmazione didattica 1. Per le Scuole a Tempo Pieno non possono effettuate più di 40 ore di lezione settimanali, distribuite in un massimo di otto ore giornaliere. La durata minima del corso deve essere di 5 anni. Il corso annuale non deve avere una durata inferiore alle 30 settimane di lezioni frontali, escludendo le esercitazioni pratiche ed i tirocini. Ogni anno si debbono conseguire 60 crediti formativi. 2. Per le Scuole a Tempo Parziale il corso deve avere una durata di almeno 200 ore di lezione esclusi gli esami, distribuite in almeno 6 seminari di minimo 3 e massimo 6 giorni per anno accademico. La formazione giornaliera deve essere di 8 ore. La durata minima del corso deve essere di 6 anni. Ogni anno si debbono conseguire 20 crediti formativi. Art. 09 Modalità di reclutamento dei docenti 1. Il presente regolamento consente ai Direttori Didattici delle singole Scuole, per la copertura dei posti di ruolo docente, la chiamata diretta di eminenti studiosi, cultori della materia e professionisti di comprovata esperienza. 2. L’idoneità all’insegnamento delle attività formative nell’ambito disciplinare dell’area delle discipline osteopatiche (Corsi Integrati di Osteopatia in ambito Strutturale, Craniale e Viscerale) è conferita dal Direttore Didattico della Scuola esclusivamente a quei docenti in possesso di un Diploma di Osteopatia (D.O.) congruo e compatibile con i diplomi di osteopatia rilasciati dalle Scuole riconosciute dal ROI e con almeno due anni di esperienza didattica certificata con la qualifica di Assistente o Tutore ed iscritto al Roi. 3. L’idoneità allo svolgimento delle attività informative nell’ambito disciplinare dell’area delle discipline mediche è conferita dal Direttore Didattico della Scuola esclusivamente a quei docenti in possesso di laurea e competenze inerenti le materie di insegnamento. 4. la formazione dei docenti, che viene sintetizzata come segue: 1) L'Assistente dovrà essere in possesso di titolo D. O. riconosciuto dal ROI. 2) L'Insegnante dovrà avere 2 anni di assistentato o tutoraggio certificato dal Direttore Didattico presso scuola Roi. 3) Il Coordinatore del corso Integrato dovrà avere 3 anni di insegnamento certificato dal Direttore Didattico. 4) Il Direttore Didattico, che coordinerà la programmazione, dovrà avere sviluppato competenze didattiche in ambito osteopatico o sanitario. 5. Tutorato Le Scuole hanno la facoltà di istituire con un apposito regolamento, e sotto la responsabilità del Direttore Didattico, i servizi di assistenza per gli studenti concernenti la figura del Tutor. 6. Il Tutor deve essere in possesso del titolo di D.O. ed essere iscritto al Roi da almeno 3 anni. 7. Le Scuole inoltre hanno la facoltà di istituire con apposito regolamento la figura del garante degli studenti. Al garante compete la funzione di intervenire a tutela di quegli studenti che si ritengano colpiti nei loro diritti e nei propri interessi a seguito di carenze o disfunzioni di determinati uffici, o di abusi e prevaricazioni di singole persone. 8. Gli studenti hanno la possibilità di veder tutelati i propri diritti e interessi rivolgendosi ad appositi uffici che possono essere affidati a: a) un docente delegato dal Direttore Didattico; b) un funzionario amministrativo della Scuola; c) un rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio Studentesco della Scuola 9. Ogni Scuola individua con apposito regolamento le strutture di ricerca scientifica di supporto per l’esercizio delle proprie attività didattiche e formative. 10. Per l’organizzazione e l’erogazione di servizi strumentali all’attività didattica di ricerca nelle scuole devono essere istituite delle biblioteche. Art. 10 Crediti formativi 1. L'unità di misura della quantità di lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dal presente regolamento didattico per conseguire il titolo di studio di D.O. (Diploma di Osteopatia) rilasciato dalle Scuole di Osteopatia riconosciute dal ROI è il credito formativo. 2. Ogni credito formativo prevede un impegno ed un carico di apprendimento complessivo di 30 da parte dello studente, suddivise fra didattica frontale (mediamente 40%) e studio autonomo ed individuale (mediamente 60%) salvo diverse disposizioni di cui ai commi successivi. Le 30 ore di lavoro si intendono comprensive: a) delle ore di lezione (didattica frontale, seminari e didattica tutoriale svolta in cliniche, laboratori ma anche reparti assistenziali privati, ambulatori e strutture accreditate esterne); b) delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione (studio individuale); c) delle ore spese dallo studente nelle altre attività curriculari previste dal presente regolamento didattico (attività formative elettive, attività formative relative alla preparazione della tesi, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche). 3. Per ogni Corso di Insegnamento, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata secondo le seguenti modalità: a) per le attività formative di base caratterizzanti, affini e le altre attività curriculari il 50% dell'impegno orario complessivo, con un limite massimo di 20 ore, è riservato allo studio autonomo o assistito da tutori; b) per le attività formative professionalizzanti ad alto contenuto sperimentale o pratico (tirocinio clinico) al massimo il 25% dell'impegno orario complessivo è riservato all'approfondimento, individuale o seminariale. TIPOLOGIA DIDATTICA DIDATTICA MASSIMA STUDIO INDIVIDUALE 1 CREDITO / ORE Lezione frontale 10 ore 20 ore 1 / 30 Tirocinio clinico 25 ore 05 ore 1 / 30 Didattica tutoriale 15 ore 15 ore 1 / 30 4. I crediti acquisiti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente al momento del superamento dell’esame di profitto previa attestazione degli obblighi di frequenza del corrispondente corso di insegnamento. Art. 11 Perdita dei crediti acquisiti 1. I crediti acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per otto anni consecutivi l'iscrizione al Corso di studio di Osteopatia o non abbia ottemperato per otto anni consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato esami per più di otto anni accademici consecutivi. Art. 12 Attività formative professionalizzanti 1. Lo studente, durante il percorso formativo, è tenuto ad acquisire specifiche professionalità in campo osteopatico. Tale curriculum professionalizzante prevede l’acquisizione di abilità sia teoriche, pratiche e cliniche che includano anche l’aver effettuato, durante il corso di studio, il trattamento osteopatico di numerosi casi pratici. 2. A tale scopo, dovrà svolgere un tirocinio clinico individuale, per un numero complessivo di 1000 ore con almeno 30 prime visite, per la classe di studio a tempo pieno. (40 crediti) Per la classe del corso di studio dell’ordinamento a tempo parziale sono previste almeno 150 ore complessive di tirocinio clinico. (6 crediti) 3. Il tirocinio clinico è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività manuali di tipo osteopatico, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale. 4. In ogni fase del tirocinio clinico lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità e supervisione di un Tutor ogni 4-5 allievi. 5. II tirocinio clinico è soggetto a verifica periodica e si conclude con un giudizio finale di idoneità all'esame del corso integrato cui il tirocinio è associato. Art. 13 Disposizioni sugli obblighi di frequenza. 1. La frequenza viene verificata e riportata su appositi registri dai Docenti secondo modalità di verifica comunicate preventivamente al Direttore Didattico, che ne verifica l’efficacia. 2. L’attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame. 3. L’attestazione di frequenza viene apposta sul Libretto degli Studi dalla Segreteria Studenti della Scuola, sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti e dal Direttore Didattico. 4. Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza ad almeno il 70% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come “ripetente” del medesimo anno di corso, con l’obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l’attestazione. 5. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo Corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa secondo quanto stabilito dai regolamenti interni delle singole Scuole riconosciute dal ROI. 6. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere. 7. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle quote d’iscrizione scolastiche. 8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. 9. La rinuncia è irrevocabile. Essa, comunque, non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo Corso di studio. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal Direttore Didattico che accetta lo studente sulla base delle vigenti disposizioni in materia di mobilità studentesca di cui agli art. 16, 17 e 18 del presente regolamento. Art. 14 Verifica dell’apprendimento e obblighi di frequenza 1. Il Consiglio Didattico delle singole Scuole riconosciute e/o postulanti dalla Commissione Didattica del ROI approva le tipologie di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti. 2. Di norma ad ogni singolo corso di insegnamento (disciplina o unità didattica) corrisponde la frequenza obbligatoria di un modulo formativo al termine del quale corrisponde un esame di profitto che permette allo studente di acquisire i corrispondenti crediti. 3. L’attestazione di frequenza viene apposta su appositi registri di frequenza rilasciato dalla segreteria della scuola. 4. La frequenza è obbligatoria per poter sostenere l’esame ed acquisire corrispondenti i crediti. 5. Uno studente non può essere, fisicamente, presente più di 8 ore solari di lezione al giorno a scuola. 6. La Commissione di Esame è costituita dal docente del corso e da almeno un testimone (componente della segreteria della scuola che attesti la regolarità dell'esame). 7. Il superamento dell’esame, espresso in trentesimi, viene trascritto e firmato sul: a) verbale dell’esame; b) Libretto degli Studi conservato dallo studente. 8. Il superamento dell’esame viene inoltre trascritto nel certificato della carriera scolastica dello studente conservato dalla Segreteria della Scuola e rilasciato allo studente al termine degli studi dal Direttore Didattico unitamente al diploma di D.O.. 9. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame: a) prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi); b) prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze osteopatiche manuali di tipo professionale). 10. I verbali degli esami sono validi se firmati dai componenti della Commissione d'esame e dagli studenti. 11. Requisiti minimi del verbale d’esame sono i seguenti: generalità del discente (nome, cognome e numero di matricola), materia, data, votazione espressa in trentesimi. Il verbale può essere conservato in forma cartacea o digitale (pdf). 12. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul verbale stesso, sul libretto dei studi e sul certificato della carriera dello studente. 13. Lo studente è tenuto a firmare il verbale alla conclusione della prova nel caso di superamento della stessa. 14. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. 15. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e non viene riportata nel libretto degli studi. È facoltativa la stampa e la conservazione del verbale. Art. 15 Prove finali 1. Le prove finali per il conseguimento del Diploma di Osteopatia rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI consistono nel superamento di: a) una prima prova pratica (esame finale di tirocinio clinico) svolto di fronte ad una commissione interna formata da docenti nominati dalle singole Scuole riconosciute dal ROI; b) una discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di eventuali correlatori, davanti ad una commissione di docenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento didattico; c) una seconda prova pratica (esame di ammissione al ROI o esame D.O.) sostenuto di fronte ad una commissione formata da tre commissari di cui due esterni ed uno interno alla Scuola. A tale proposito ogni scuola fornisce, entro la fine del mese di aprile (C.D. 30 marzo 2009 per l’indicazione di aprile), un elenco di propri docenti disponibili a rivestire l’incarico di Commissario, in numero uguale o superiore alle proprie necessità. Requisito essenziale è che ogni commissario abbia esperienza didattica certificata da almeno tre anni e che sia iscritto al ROI. L’elenco confluirà in una lista generale tenuta dalla Commissione Didattica e pubblicata sul sito, ove le Scuole potranno scegliere i Commissari esterni per il proprio esame D.O., con la ovvia esclusione di quelli proposti da esse stesse. Ogni Scuola provvederà ad informare i Commissari di cui ha fornito il nominativo circa le modalità, i criteri e le caratteristiche dell’esame e sarà garante della scelta e della preparazione degli stessi, secondo criteri di competenza e responsabilità (C.D. 15 maggio 2008).Con questo esame non si vuole valutare il percorso formativo dello studente, ma riconoscere l’idoneità del professionista ad esercitare una professione autonoma ed indipendente, non riconosciuta, per la quale è necessario dimostrare di avere tutte le competenze necessarie, teoriche, pratiche, manuali ed attitudinali, nel totale rispetto dell’utente e nella salvaguardia della professione (C.D. 15 maggio 2008) 2. A determinare il voto per il superamento delle prove pratiche contribuiscono i seguenti parametri: a) la capacità di riconoscere i propri limiti nell’assistere l’utente, ovvero riconoscere l’esigenza di informare lo stesso circa l’opportunità di rivolgersi ad altre competenze per le terapie mediche soprattutto in collaborazione con altre figure specialistiche e non, dell’équipe sanitaria (valutazione differenziale tra disfunzioni di pertinenza osteopatica e patologie di esclusiva pertinenza medica); b) la capacità di formulare una valutazione osteopatica finalizzata ad individuare gli eventi che possano produrre disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei; c) la capacità di individuare le principali disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei (abilità di esplorazione palpatoria manuale); d) la capacità di progettare ed attuare un piano di trattamento puramente osteopatico sulla base delle evidenze raccolte (la capacità di ragionamento adeguata ad analizzare e risolvere le più comuni e rilevanti disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei); e) la conoscenza delle norme deontologiche del ROI e di quelle connesse alla elevata responsabilità professionale dell’osteopata (deontologia professionale). f) ogni esame dovrà avere durata di un’ora e l’esito della prova dovrà essere verbalizzato e comunicato tempestivamente al candidato (C.D. 15 maggio 2008) 3. Per essere ammesso a sostenere le prove finali per il conseguimento del diploma di D.O. e di ammissione al ROI lo studente deve: a) aver assolto agli obblighi di frequenza relativi a tutti i corsi di insegnamento previsti nel presente regolamento (vedi allegati) ed avere superato i relativi esami compreso l’esame finale di superamento del tirocinio pratico professionalizzante; b) avere ottenuto, complessivamente 300 crediti articolati in almeno 5 anni di corso per gli studenti impegnati a tempo pieno e 120 crediti articolati in 6 anni di corso per il tempo parziale; c) la verifica della regolarità dei diplomi per l’accesso alla Scuola di Osteopatia è a cura dei commissari esterni (C.D. 29 giugno 2009) 4. Per il tempo parziale esiste la possibilità di una seconda sessione per l’esame di ammissione D.O. (o seconda prova pratica) per coloro i quali non hanno superato l’esame o per chi ha avuto gravi e documentati motivi giustificativi per la mancata presentazione alla prima sessione. Tale sessione straordinaria deve essere programmata entro marzo, tenuta entro l’anno solare e a distanza di almeno tre mesi dalla prima. Per il tempo pieno si stabiliscono a priori due sessioni di esame, da svolgersi in primavera ed in autunno (modifiche C.D. 30 marzo 2009 e 10 maggio 2010) 5. Ogni scuola deve inviare alla segreteria del ROI la lista dei discenti che hanno sostenuto l’esame finale di sesto anno, superandolo o meno. (C.D. 12 ottobre 2009). Copia della stessa, completa di verbale sarà spedita ai Probiviri (C.D. 11 ottobre 2010) Art. 16 Trasferimento di studenti provenienti da Scuole riconosciute dal ROI 1. Il riconoscimento totale o parziale di specifici crediti formativi conseguiti in corsi di studio in osteopatia equivalenti, frequentati in Scuole riconosciute ed accreditate dal ROI, compete alla Scuola che accoglie lo studente, la quale determina l'entità del riconoscimento ed i relativi effetti sulla prosecuzione degli studi. Le richieste di trasferimento al Corso di Studio sono accettate in relazione a posti vacanti nei singoli anni di Corso. Per tutti i trasferimenti, vengono esaminati il curriculum didattico e i singoli moduli formativi (corsi di insegnamento) superati dallo studente, nonché i corrispettivi certificati della carriera scolastica dello studente (piano degli studi, attestati di frequenza, Libretto degli studi, verbali d’esame, ed altri atti curriculari analoghi). I debiti formativi dovranno essere risolti nella nuova scuola, nei tempi e nelle modalità previste dalla scuola stessa, seguendo il proprio regolamento. Resta subordinato alla discrezionalità e alla responsabilità del Direttore della Scuola ricevente il verificare e il valutare gli eventuali debiti dello studente; (modifica C.D. del 24 settembre 2012) 2. In particolare il trasferimento dello studente: a) deve essere effettuato tra la fine dell’anno accademico e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento; (modifica C.D. del 24 settembre 2012) b) la Scuola ricevente dovrà richiedere direttamente alla Scuola di origine la documentazione accademica relativa al curriculum dello studente (piano degli studi, attestati di frequenza, libretto studi, verbali d’esame, ecc) compresi i titoli di ammissione richiesti. La Scuola di origine ha l’obbligo di fornire tale documentazione. (modifica C.D. del 24 settembre 2012) c) lo studente che effettua il trasferimento in altra scuola, deve avere assolto ogni onere di tipo economico con la scuola di provenienza. d) lo studente può colmare eventuali debiti formativi presso la nuova Scuola (C.D. 26 settembre 2011) Art. 17 Riconoscimento dei crediti formativi e di titoli di studio conseguiti presso Scuole estere e Scuole non riconosciute dal ROI – sottocommissione titoli 1. La Commissione Didattica istituisce la sottocommissione titoli, alla quale compete la valutazione di specifici crediti formativi, abilità culturali e professionali certificate o di diplomi, lauree o altri titoli affini all’area sanitaria nonché di titoli in osteopatia conseguiti presso università e/o Scuole non monitorate e/o riconosciute dal ROI, al fine dell’inserimento presso scuole ROI. La sottocommissione titoli determina anche i criteri e le modalità del riconoscimento e/o l’assolvimento dell’eventuale debito formativo, e l’anno di iscrizione al corso di studio in osteopatia ed i relativi effetti sulla prosecuzione degli studi ai fini del conferimento del Diploma di Osteopatia rilasciato dalle Scuole riconosciute dal ROI nonché ai fini dell’esame di ammissione al ROI. Convalida altresì eventuali tirocini formativi già sostenuti. La sottocommissione titoli, a carattere elettivo, segue i termini di durata previsti per i consiglieri della Commissione Didattica e si prevede in numero minimo di tre componenti. 2. è fatto obbligo al diplomato in Osteopatia presso una Scuola estera o una Scuola italiana non aderente ai principi formativi del ROI che richieda l’iscrizione al ROI, sostenere l’esame D.O. Per questo motivo dovrà presentare la documentazione relativa all’iscrizione alla eventuale precedente Associazione di riferimento, il curriculum studiorum completo e il lavoro di ricerca o tesi, tradotto in italiano se redatto in lingua estera. La sottocommissione titoli valuterà detta produzione, verificherà che il percorso formativo abbia previsto almeno cinque anni per il tempo parziale e quattro per il tempo pieno, che abbia previsto gli stessi crediti formativi previsti per le Scuole ROI, gli stessi programmi, le stesse materie e tutte le caratteristiche previste in questo Regolamento e provvederà ad inviare a [email protected] una comunicazione nella quale saranno indicate eventuali integrazioni necessarie. La segreteria ROI, infine, preso atto di quanto segnalato dalla commissione titoli provvederà ad inviare una comunicazione ufficiale al candidato segnalando le eventuali carenze da colmare. Il candidato provvederà a presentare la stessa alla Scuola presso la quale vorrà superare le carenze e sostenere l’esame D.O.. (C.D. 28 gennaio 2013 – C.D. 25 novembre 2013) 3. I crediti formativi, le conoscenze, le abilità culturali e professionali certificate, i Diplomi di Osteopatia o titoli equipollenti conseguiti presso istituti privati per la formazione culturale e professionale in osteopatia esteri, e/o Università straniere dell’Unione Europea ed extra CE, sono riconosciuti e convalidati ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono la trasferibilità dei crediti e/o l'equipollenza e/o l’equivalenza del titolo. Per l’iscrizione al registro si rende, comunque, obbligatorio l'esame di D.O. nazionale 4. I diplomati in Osteopatia in stati UE che hanno già previsto il riconoscimento dell’Osteopatia, quali Francia e Gran Bretagna, per esempio, per ottenere l’iscrizione al Registro devono sostenere l’esame D.O. e discutere la precedente tesi tradotta in italiano presso una Scuola riconosciuta dal R.O.I.. In base al principio della libera circolazione dei diplomati e laureati non si prevede necessario il beneplacito della sottocommissione titoli. 5. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalle delibera autorizzante approvata dal Consiglio Didattico, nonché dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato dal Direttore Didattico della Scuola che accetta il candidato. 6. Gli studenti che abbiano portato a termine un iter formativo osteopatico di cinque o sei anni presso istituti o enti di formazione in osteopatia non riconosciuti dal ROI, al fine di colmare il debito formativo accumulato, non possono comunque essere iscritti oltre il quarto anno per il tempo pieno e non oltre il quinto per il tempo parziale (recupero dei crediti mancanti). 7. Si riepiloga: Studenti provenienti da Scuole non ROI o da Scuole estere – valutazione dei titoli da parte dell’apposita commissione, che stabilisce eventuali debiti e determina l’anno di iscrizione. Studenti diplomati presso Scuole non ROI – valutazione dei titoli da parte dell’apposita commissione che determina l’anno di iscrizione non oltre il quarto per il tempo pieno ed il quinto per il tempo parziale. Studenti diplomati presso Scuole estere – valutazione dei titoli da parte dell’apposita commissione, ove positiva, esame D.O. e discussione tesi tradotta in italiano presso Scuola R.O.I. Studenti diplomati in stati UE ove l’osteopatia sia riconosciuta – esame D.O. e discussione tesi tradotta in italiano presso Scuola R.O.I. Art. 18 Monitoraggio ed accreditamento delle Scuole non ancora riconosciute dal ROI 1. La Commissione Didattica del ROI, nel pieno rispetto dell’autonomia didattica e scientifica delle singole Scuole, della libertà d’insegnamento dei docenti ed in attuazione dei principi sanciti dallo Statuto del ROI, può accettare al suo interno nuove scuole, che abbiano presentato domanda, completata da documenti che illustrino nel dettaglio il piano di offerta formativa che segua i parametri e le regole richieste dal ROI. (come da griglia allegata). Le valutazioni delle domande delle scuole, in qualsiasi periodo presentate, saranno effettuate esclusivamente nelle riunioni della C.D. effettuate nel primo trimestre di ogni anno solare. (modifica C.D. del 30 settembre 2013) 2. La scuola verrà ufficialmente a far parte delle scuole del ROI, solo dopo aver superato il seguente iter: a) Presentazione alla commissione del progetto formativo per tramite della griglia predisposta b) Valutazione da parte della Commissione Didattica c) Certificazione ISO 9001 d) Qualificazione ROI (modifica C.D. del 26 novembre 2013) 3. La Commissione Didattica del ROI stabilisce i contenuti oggetto di verifica, al fine di stabilire se la scuola in oggetto è in grado di perseguire gli obbiettivi formativi richiesti dalla commissione didattica del ROI, e di garantire allo studente una formazione in osteopatia secondo i parametri richiesti dal ROI. 4. A tale fine i Direttori Didattici delle Scuole monitorate dalla Commissione Didattica del ROI devono : a) aderire scrupolosamente alle disposizioni contenute nel regolamento didattico delle Scuole riconosciute dal ROI con particolare riferimento ai “requisiti minimi”, alle “attività formative indispensabili”, agli “obiettivi formativi qualificanti” del corso di studio in osteopatia riconosciuto dalla Commissione Didattica del ROI; b) applicare tutte le attività di coordinamento ed indirizzo del sistema didattico e formativo del ROI, disciplinate ed aggiornate dalla Commissione Didattica, con particolare riferimento alle delibere, ordinanze, direttive, note, circolari o altri atti emanati dalla stessa nel corso della sua attività istituzionale; c) nominare all’interno del proprio corpo accademico almeno un docente regolarmente iscritto al ROI referente per la Commissione Didattica stessa e con obbligo di partecipare regolarmente alle riunioni della Commissione Didattica del ROI, con diritto d’intervento ma non di voto; d) conferire l’idoneità all’insegnamento delle attività formative nell’ambito disciplinare dell’area delle discipline osteopatiche (muscolo-scheletrico, craniale, viscerale e fasciale) esclusivamente ai docenti in possesso di un Diploma di Osteopatia (D.O.), congruo e compatibile con i diplomi D.O. M.R.O.I., ovvero compatibile con i diplomi di osteopatia che rispettino i criteri formativi delle Scuole riconosciute dal ROI”, e con almeno due anni di esperienza didattica con la qualifica di Assistente o Tutor; e) conferire l’idoneità all’informazione delle attività informative nell’ambito disciplinare dell’area delle discipline mediche di tipo specialistico esclusivamente ai docenti in possesso di laurea in medicina e di specifica specialità solo per l’insegnamento delle discipline radiologiche ed odontoiatriche; f) garantire piena collaborazione nei confronti delle ispezioni casuali da parte di commissari nominati dalla Commissione Didattica del ROI. 5. Nella prima fase la Scuola potrà dichiarare “LA SCUOLA HA PRESENTATO RICHIESTA DI AFFILIAZIONE AL ROI”. Successivamente a una fase di controllo “LA SCUOLA E’ IN FASE DI MONITORAGGIO ROI”. Completato il percorso formativo “LA SCUOLA E’ ACCREDITATA DAL ROI”. Il percorso di accreditamento dall’ 1 gennaio 2012 si conclude dopo sei anni di monitoraggio per il tempo parziale e cinque per il tempo pieno (C.D. 26 novembre 2012) 6. Nel caso in cui la Scuola in fase di accreditamento interrompa il suo percorso, si permette ai discenti di proseguire la formazione presso altra Scuola ROI, con valutazione dei crediti da parte del Direttore della Scuola ricevente, iscrivendosi ad un anno comunque non superiore al quarto. (modifica C.D. 24 settembre 2012) Art. 19 Apertura nuove sedi 1. La formalizzazione dell’apertura di una nuova sede, a tempo parziale o a tempo pieno, va effettuata inviando una mail a [email protected]. Entro la fine del mese solare che precede la successiva riunione della C.D. la Scuola dovrà inviare la seguente documentazione: - Organigramma direttivo didattico - Descrizione della sede e planimetria - Nominativi e curricula dei responsabili di dipartimento - Nominativi e curricula di docenti e assistenti (articolo inserito C.D. del 20 giugno 2011) 2. Le caratteristiche delle nuove sedi devono essere identiche a quelle delle sedi principali. I criteri delle cliniche per il tirocinio osteopatico devono essere aderenti alle direttive ROI. Le Scuole che non abbiano superato il primo ciclo di formazione nonché tutti i controlli previsti dai Regolamenti non possono presentare domanda per l’apertura di una nuova sede. Le Scuole che chiedono l’accreditamento al ROI non possono aprire contemporaneamente più sedi. (articolo inserito C.D. del 30 settembre 2013) Art. 20 Formazione didattica del Personale Docente 1. Le Scuole riconosciute dal ROI organizzano periodicamente, iniziative di aggiornamento didattico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i propri Docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell’impegno didattico dei Docenti e per la valutazione dell’efficienza didattica del corso di studio. 2. Questa attività è promossa dalla Commissione Didattica del ROI in conformità a modelli di riferimento europei. Art. 21 Rapporti con il ROI (estratto dal contratto Scuole-ROI) 1. Sarà obbligo delle Scuole aderenti alla presente convenzione adeguarsi a tutti gli strumenti normativi dell’Associazione (Statuto, Codice deontologico, Regolamento amministrativo ed elettorale) ed in particolare al Regolamento generale della Commissione Didattica e al regolamento didattico. Dovranno anche ottemperare agli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, circa le modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari, nonché alle altre leggi dello Stato in materia 2. Sarà inoltre obbligo delle scuole adeguarsi a tutte le decisioni della Commissione stessa, sia pregresse sia future, anche circa i criteri di insegnamento ed i requisiti per la formazione e l'aggiornamento professionale degli allievi e degli osteopati nonché per l'accesso degli allievi alle scuole di formazione. 3. Con l’acquisizione della qualità di socio, la Scuola, in persona del legale rappresentante, assumerà tutti i diritti e gli obblighi spettanti ai soci persone fisiche. 4. La mancata partecipazione a due riunioni, anche non consecutive (non giustificate o senza delega) nell'arco dell'anno autorizzerà la cancellazione della scuola dal Registro. Art. 22 Sito web ufficiale della Commissione Didattica del ROI 1. La Commissione Didattica del ROI predispone sul sito web ufficiale del ROI, nell'apposita area, tutte le informazioni utili agli Studenti ed al Personale Docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo. 2. Nelle pagine web del corso di studio in osteopatia delle Scuole iscritte al ROI, aggiornate prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono essere comunque disponibili per la consultazione: a) lo Statuto (regolamento generale) della Commissione Didattica del ROI; b) il Regolamento Didattico delle Scuole riconosciute dal ROI; c) la Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi della Commissione Didattica del ROI. Art. 23 Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’anno accademico 2011/2012 con deroga delle norme relative alla programmazione didattica stabilite per l'anno precedente e alla certificazione a partire dal 2012/2013. 2. Il presente provvedimento sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia di cui al precedente regolamento didattico. Sono comunque fatte salve le situazioni giuridiche e le carriere studentesche iniziate ed acquisite in base al precedente Regolamento Didattico, in quanto compatibile. 3. Il presente regolamento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi della Commissione Didattica del ROI. 4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 5. Le scuole non possono adottare autonomamente dei cambiamenti rispetto ai criteri formativi se prima non vengono presentati, discussi ed approvati dalla Commissione Didattica. 6. Per l’inosservanza da parte dei titolari delle Scuole riconosciute e Scuole postulanti del ROI, e/o docenti, dei doveri di cui al presente regolamento didattico che non comportino sanzioni disciplinari previste dal codice deontologico del ROI, la Commissione Didattica del ROI individua, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, idonee misure surrogatorie e sanzionatorie a tutela del regolare funzionamento dell’attività didattica. Art. 24 Norme transitorie 1. I Consigli Didattici delle singole Scuole riconosciute e/o postulanti del ROI, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza e della equivalenza ore-crediti, esaminati i curricula degli studenti, deliberano le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo Ordinamento, incluso il riconoscimento dell'attività professionalizzante svolta. 2. Il presente provvedimento sostituisce le precedenti disposizioni in materia. Art. 25 Sanzioni Disciplinari 1. In caso di gravi violazioni dello statuto ROI o di comportamenti contrari agli indirizzi forniti dalla Commissione Didattica, gli Istituti di formazione responsabili incorrono nelle seguenti sanzioni: - avviso: il Presidente, comunica alla Direzione Scolastica, in modo ufficiale attraverso la segreteria del ROI, le inadempienze di cui è responsabile. - Nel caso in cui l’inadempienza sia solo di carattere formale, quindi risolvibile nell’arco di 30 giorni, la scuola potrà essere sanzionata secondo quanto stabilito dai probi viri. - la mancata risoluzione delle inadempienze comporta la sospensione della scuola dalla commissione didattica fino alla scadenza del contratto annuale con il ROI. La scuola dovrà esporre sul sito la temporanea sospensione dal ROI. - Nel caso in cui l’inadempienza riguardi modalità o caratteristiche legate alla formazione (monte ore, materie, insegnanti, esami, programmi didattici, presenze, ecc.), la scuola potrà essere sospesa dalla commissione didattica, fino alla scadenza del contratto annuale con il ROI. La scuola dovrà esporre sul suo sito la temporanea sospensione dal ROI. 2. In seguito a radiazione o a sospensione prolungata dal ROI, l’adeguamento della scuola ai parametri richiesti dalla commissione didattica, e/o la risoluzione delle inadempienze, comportano la decadenza del provvedimento disciplinare con la possibilità di rinnovare il rapporto contrattuale con il ROI, solo dopo la presentazione di documenti che attestino l’adeguamento della scuola agli ordinamenti della commissione didattica, previa valutazione e approvazione della stessa. 3. Gli studenti delle scuole soggette a sanzioni disciplinari possono sostenere gli esami finali D.O. presso un’altra scuola ROI , nei tempi corretti e con le modalità logistiche ed economiche che le scuole riservano ai propri iscritti, qualora dimostrino di aver completato la formazione. Nel caso in cui il percorso di studi non fosse terminato, in conformità a quanto richiesto dalle scuole ROI, lo studente dovrà completare la sua formazione presso la scuola in cui intende fare l’esame DO. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, nel caso di controversie o dubbi interpretativi, la questione verrà demandata all’attenzione dei probi viri. Qualora i probi viri lo ritenessero necessario, si potrà rimettere la decisione all’Assemblea del Registro degli Osteopati d’Italia alla prima adunanza utile. 5. La sua decisione è insindacabile ed esecutiva.