INVESTIRE IN CINA
Aspetti societari, fiscali e contrattuali
(Roberto M. Cagnazzo)
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Torino, 6 Ottobre 2011
ASPETTI FISCALI INVESTIMENTI IN
CINA e HONG KONG
•
Convenzione contro le doppie imposizioni sul
reddito tra Italia e Cina
•
Aspetti problematici relativi all’utilizzo di società
localizzate a Hong Kong
CONVENZIONE ITALIA - CINA
•
L’accordo tra l’Italia e la Cina per evitare le
doppie imposizioni e prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito è stata
conclusa il 31/10/1986 ed è entrata in vigore il
13/12/1990
•
L’accordo segue il Modello di Convenzione
OCSE (1977) con alcune significative
differenze che discendono dal Modello di
Convenzione ONU (1980)
ARTICOLO 5 – Stabile organizzazione
•
L’articolo si differenzia dal Modello di
Convenzione OCSE (1977) per accogliere
alcuni emendamenti che discendono dal
Modello di Convenzione ONU (1980)
•
Gli emendamenti rendono più agevole per la
Cina l’individuazione sul proprio territorio di
una sede fissa di affari di un’impresa non
residente e il suo assoggettamento a
tassazione
ARTICOLO 10 – Dividendi
•
L’articolo prevede la tassazione dei dividendi in
Italia, ma ammette l’applicazione di una
ritenuta del 10% in uscita dalla Cina
•
La ritenuta del 10% è unica mentre il Modello
OCSE prevede 2 aliquote differenziate (5 e
15%)
ARTICOLO 11 – Interessi
•
L’articolo prevede la tassazione degli interessi
in Italia, ma ammette l’applicazione di una
ritenuta del 10% in uscita dalla Cina (Modello
OCSE)
•
L’articolo prevede l’esenzione per interessi
corrisposti a Governo, Banca Centrale, Istituto
Finanziario del Governo, ecc.
ARTICOLO 12 – Canoni
•
L’articolo prevede la tassazione delle royalties
in Italia, ma ammette l’applicazione di una
ritenuta del 10% in uscita dalla Cina (Modello
ONU)
•
L’articolo prevede la c.d. provenienza
geografica delle royalties (Modello ONU)
ARTICOLO 13 – Utili di capitale
•
L’articolo segue l’impostazione del Modello
OCSE con alcune paculiarità derivanti dal
Modello
ONU
(società
immobiliari
e
partecipazioni qualificate)
•
L’articolo disciplina l’alienazione dei beni mobili
“residuali” rovesciando il principio impositivo
dallo Stato di residenza allo Stato della fonte
(a differenza di OCSE e ONU)
SOCIETA’ IN HONG KONG
•
Se un soggetto italiano detiene il controllo di
un’impresa localizzata in un Paradiso fiscale, i
redditi del soggetto estero sono imputati al
soggetto residente per trasparenza (CFC rule)
•
Hong Kong è considerato Stato o territorio a
regime fiscale agevolato dal Decreto Ministero
delle Finanze del 21/11/2001
MODALITA’ DI TASSAZIONE
•
I redditi esteri vengono determinati in base
alle disposizioni ordinarie sul reddito d’impresa
(no rateazione plusvalenze patrimoniali)
•
I dividendi distribuiti non concorrono alla
formazione del reddito del soggetto residente
fino all’ammontare del reddito assoggettato a
tassazione (anche in esercizi precedenti)
MODALITA’ DI TASSAZIONE (continua)
•
I redditi esteri vengono assoggettati a
tassazione separata non inferiore al 27% (per
soggetti IRES è sempre pari al 27,5% anche in
caso di perdita)
•
Dall’imposta determinata con la tassazione
separata sono ammesse in detrazione le
imposte pagate all’estero a titolo definitivo
DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA CFC
•
Società del Paradiso fiscale svolge un’effettiva
attività industriale/commerciale nel mercato
dello Stato o territorio d’insediamento (non
può essere invocata per le Holding)
•
Dal possesso della Società del Paradiso fiscale
non consegue l’effetto di localizzare i redditi in
Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato
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Aspetti societari, fiscali e contrattuali
(Roberto M. Cagnazzo)
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