INVESTIRE IN CINA Aspetti societari, fiscali e contrattuali (Roberto M. Cagnazzo) ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Torino, 6 Ottobre 2011 ASPETTI FISCALI INVESTIMENTI IN CINA e HONG KONG • Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito tra Italia e Cina • Aspetti problematici relativi all’utilizzo di società localizzate a Hong Kong CONVENZIONE ITALIA - CINA • L’accordo tra l’Italia e la Cina per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito è stata conclusa il 31/10/1986 ed è entrata in vigore il 13/12/1990 • L’accordo segue il Modello di Convenzione OCSE (1977) con alcune significative differenze che discendono dal Modello di Convenzione ONU (1980) ARTICOLO 5 – Stabile organizzazione • L’articolo si differenzia dal Modello di Convenzione OCSE (1977) per accogliere alcuni emendamenti che discendono dal Modello di Convenzione ONU (1980) • Gli emendamenti rendono più agevole per la Cina l’individuazione sul proprio territorio di una sede fissa di affari di un’impresa non residente e il suo assoggettamento a tassazione ARTICOLO 10 – Dividendi • L’articolo prevede la tassazione dei dividendi in Italia, ma ammette l’applicazione di una ritenuta del 10% in uscita dalla Cina • La ritenuta del 10% è unica mentre il Modello OCSE prevede 2 aliquote differenziate (5 e 15%) ARTICOLO 11 – Interessi • L’articolo prevede la tassazione degli interessi in Italia, ma ammette l’applicazione di una ritenuta del 10% in uscita dalla Cina (Modello OCSE) • L’articolo prevede l’esenzione per interessi corrisposti a Governo, Banca Centrale, Istituto Finanziario del Governo, ecc. ARTICOLO 12 – Canoni • L’articolo prevede la tassazione delle royalties in Italia, ma ammette l’applicazione di una ritenuta del 10% in uscita dalla Cina (Modello ONU) • L’articolo prevede la c.d. provenienza geografica delle royalties (Modello ONU) ARTICOLO 13 – Utili di capitale • L’articolo segue l’impostazione del Modello OCSE con alcune paculiarità derivanti dal Modello ONU (società immobiliari e partecipazioni qualificate) • L’articolo disciplina l’alienazione dei beni mobili “residuali” rovesciando il principio impositivo dallo Stato di residenza allo Stato della fonte (a differenza di OCSE e ONU) SOCIETA’ IN HONG KONG • Se un soggetto italiano detiene il controllo di un’impresa localizzata in un Paradiso fiscale, i redditi del soggetto estero sono imputati al soggetto residente per trasparenza (CFC rule) • Hong Kong è considerato Stato o territorio a regime fiscale agevolato dal Decreto Ministero delle Finanze del 21/11/2001 MODALITA’ DI TASSAZIONE • I redditi esteri vengono determinati in base alle disposizioni ordinarie sul reddito d’impresa (no rateazione plusvalenze patrimoniali) • I dividendi distribuiti non concorrono alla formazione del reddito del soggetto residente fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione (anche in esercizi precedenti) MODALITA’ DI TASSAZIONE (continua) • I redditi esteri vengono assoggettati a tassazione separata non inferiore al 27% (per soggetti IRES è sempre pari al 27,5% anche in caso di perdita) • Dall’imposta determinata con la tassazione separata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all’estero a titolo definitivo DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA CFC • Società del Paradiso fiscale svolge un’effettiva attività industriale/commerciale nel mercato dello Stato o territorio d’insediamento (non può essere invocata per le Holding) • Dal possesso della Società del Paradiso fiscale non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato INVESTIRE IN CINA Aspetti societari, fiscali e contrattuali (Roberto M. Cagnazzo) [email protected] [email protected] www.cagnazzo.com