Comune di Rovereto
Provincia di Trento
REGOLAMENTO
DEL GRUPPO ALLIEVI ED
ALLIEVE DEL
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI
DI ROVERETO
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11.07.2007, n. 44
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 21.11.2007, n. 69
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.04.2011, n. 20
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina gli istituti fondamentali attinenti
all’arruolamento e all’attività del Gruppo Allievi ed Allieve, in seguito denominato
“Gruppo” nel rispetto del regolamento del Corpo dei Vigili del fuoco volontari del
Comune di Rovereto.
1)
2)
3)
1)
1)
2)
Art. 2
Costituzione1
Il Corpo dei VVF volontari, con formale deliberazione dell’Assemblea, può costituire
il “Gruppo allievi ed allieve”.
La consistenza numerica del “Gruppo” sarà definita d’intesa fra l’Amministrazione
comunale ed il direttivo del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, ogni qualvolta si
tratterà di assumere nuovi allievi.
Dell’avvenuta costituzione è data comunicazione al Sindaco, all’Ispettore dell’Unione
distrettuale territorialmente competente e alla Federazione VVF volontari del
Trentino.
Art. 3
Finalità
Il “Gruppo” viene costituito al fine di formare e diffondere fra i giovani i principi e i
valori del volontariato pompieristico e allo scopo di assicurare un costante
reclutamento di vigili del fuoco volontari in attività di servizio attivo, nel rispetto delle
tradizioni storiche locali.
Art. 4
Attività formative
Le attività formative del “Gruppo” sono a carattere propedeutico alle attività
pompieristiche vere e proprie e riguardano:
1. l’attività fisica di base;
2. l’attività sportiva;
3. lo studio e l’applicazione di nozioni di pronto soccorso;
4. le manovre e le esercitazioni;
5. i saggi dimostrativi e le gare nazionali ed internazionali – CTIF;
6. l’escursionismo ed il campeggio come conoscenza dell’ambiente;
7. le manovre di assicurazione, autoassicurazione ed elementi di arrampicata in
roccia;
8. lo studio e l’applicazione delle tecniche dello stare in acqua e salvamento;
9. le visite guidate;
10. l’attività addestrativa e formativa al castello di manovra con percorsi vari;
11. lo studio delle attrezzature pompieristiche;
12. lo studio dell’educazione civica;
13. lo studio degli ordinamenti dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
14. lo studio di elementi di topografia;
15. la conoscenza della prevenzione;
16. ogni altra attività ritenuta utile ai fini formativi.
Tutte le attività formative possono essere svolte a livello locale, nazionale ed
internazionale.
1. Modificato con deliberazione consiliare n. 20 di data 27.04.2011
Art. 5
Partecipazione/ Requisiti degli aspiranti allievi/e 2
1) Tutti i residenti del Comune di Rovereto di età compresa fra i 10 e i 17 anni, di ambo i
sessi, a prescindere dalla loro cittadinanza e fisicamente idonei all'attività
pompieristica possono chiedere di essere arruolati nel “Gruppo”.
2) L’idoneità fisica del/lla candidato/a è accertata dal medico di base, o dal medico del
distretto sanitario o da quello di fiducia della Cassa provinciale antincendi nel rispetto
dei requisiti indicati nella scheda medica approvata dalla Cassa medesima.
1)
2)
3)
1)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
Art. 6
Domande di arruolamento
Il reclutamento dei “vigili del fuoco allievi/e” ha luogo sulla base di un apposito
avviso pubblico di reclutamento, da affiggersi a tutti gli albi circoscrizionali ed a
quello pretorio per trenta giorni consecutivi.
La domanda di arruolamento dell’allievo/a deve essere sottoscritta dai genitori
esercenti la potestà ovvero da chi abbia la legale rappresentanza dell’aspirante e deve
essere corredata dalle dichiarazioni e dai documenti sanitari richiesti.
La domanda deve altresì contenere la specifica dichiarazione di conoscenza ed
accettazione del “Regolamento del Gruppo Allievi/e” del Corpo dei VVF volontari
nonché di accettazione del rischio connaturato con lo svolgimento delle attività.
Art. 7
Criteri per la formazione delle graduatorie3
Le domande di arruolamento sono valutate dal Direttivo del Corpo dei Vigili del
fuoco volontari il quale forma una graduatoria e delibera l’arruolamento degli
aspiranti nel limite dei posti disponibili, tenendo conto di:
a) gradi di idoneità fisica all’attività;
b) priorità cronologica di presentazione delle domande.
Art. 8
Formalità per l’ammissione
L’avvenuta ammissione deve essere comunicata, a cura del Comandante del Corpo
dei VVF volontari, ai genitori esercenti la potestà o ai legali rappresentanti
dell’allievo.
I nominativi degli/lle allievi/e sono altresì comunicati al Sindaco del Comune di
Rovereto, all’Ispettore distrettuale competente per territorio e alla Federazione VVF
volontari di Trento.
Ad ogni arruolato/a è intestato un libretto personale conforme al modello approvato
dalla Federazione dei Corpi del VVF volontari del Trentino.
Art. 9
Inserimento nei ruoli provvisori e definitivi
L’Allievo/a è iscritto/a in un ruolo provvisorio per almeno tre mesi.
L’Allievo/a è iscritto/a definitivamente nel ruolo del “Gruppo” se ha superato
definitivamente il periodo di iscrizione provvisoria.
L’Allievo/a, prima dell’immissione nel ruolo definitivo, presta le seguente promessa:
2. Modificato con deliberazione consiliare n. 69 di data 21.11.2007
3. Modificato con deliberazione consiliare n. 20 di data 27.04.2011
“Prometto di ubbidire ai miei superiori e di adempiere al meglio e coscientemente
agli impegni che assumo entrando volontariamente nel “Gruppo” del Corpo dei Vigili
del Fuoco Volontari di Rovereto”
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
Art. 10
Diritti e doveri dell’allievo/a
L’Allievo/a ha diritto di vivere positivamente l’esperienza formativa all’interno del
Corpo dei VVF volontari, al fine di trarne elementi e valori per l’arricchimento della
sua personalità e delle sue conoscenze teorico-pratiche sul mondo pompieristico e
sulla protezione civile in generale.
L’Allievo/a ha diritto di:
- partecipare in modo consapevole e costruttivo a tutte le attività formative;
- ricevere in uso dal Corpo gli effetti di equipaggiamento necessari per lo
svolgimento delle attività programmate;
- essere assicurato/a contro gli infortuni secondo le modalità previste dalla
Provincia Autonoma di Trento. E’ tuttavia facoltà del Corpo stipulare
un’eventuale polizza aggiuntiva.
L’Allievo/a ha il dovere di:
- partecipare alle attività previste;
- tenere un comportamento responsabile;
- rispettare i Regolamenti del Corpo dei VVF volontari di appartenenza.
L’Allievo/a ha l’obbligo di segnalare immediatamente agli Istruttori l’insorgenza di
stati di disagio, malattie o stati patologici incompatibili con l’attività addestrativa e la
vita del gruppo.
In attività di servizio all’allievo è vietato:
- fumare o assumere bevande alcoliche;
- assumere sostanze eccitanti, stimolanti, psicotrope, farmaci e simili;
- utilizzare attrezzature o apparecchiature senza l’autorizzazione degli Istruttori;
- portare strumenti da punta e/o da taglio o corpi contundenti, non costituenti la
normale dotazione di servizio.
Art. 11
Diritti e doveri dei genitori o dei legali rappresentanti degli allievi/e
I genitori o gli esercenti la legale rappresentanza degli/lle Allievi/e concorrono con gli
Istruttori all’insegnamento dei doveri di obbedienza, lealtà, rispetto, puntualità e
quant’altro possa giovare alla formazione dei giovani in ambito pompieristico e a
favorirne l’attività.
I genitori o gli esercenti la legale rappresentanza hanno il diritto di essere informati
circa le attività svolte dagli/lle allievi/e, il loro interessamento, il gradi di
partecipazione, i risultati conseguiti.
I genitori o gli esercenti la legale rappresentanza hanno il dovere di:
- segnalare al Corpo e agli Istruttori ogni impedimento dell’allievo/a alla
partecipazione alle attività formative e ogni altra notizia utile al buon andamento
del “Gruppo” di cui siano a conoscenza;
- in caso di oggettiva impossibilità dell’allievo a proseguire nell’attività del
“Gruppo”, comunicare sollecitamente la circostanza e rassegnare le dimissioni per
consentire ad altri giovani di subentrare.
Art. 12
Cessazione dal servizio
1) L’Allievo/a cessa di appartenere al “Gruppo” per:
- compimento del 18° anno di età;
- trasferimento della residenza in altro comune, fatte salve le deroghe previste dal
regolamento dei vigili del fuoco volontari;
- dimissioni volontarie;
- sopravvenuta inidoneità;
- espulsione.
2) Della cessazione dal servizio nel ruolo del “Gruppo” è data comunicazione
all’Amministrazione comunale, all’Ispettore distrettuale territorialmente competente e
alla Federazione VVF Volontari del Trentino.
1)
1)
2)
3)
4)
5)
Art. 13
Passaggio al corpo dei VVF volontari
L’Allievo/a transita nel ruolo del Corpo dei VVF volontari del Comune di Rovereto al
compimento del 18° anno di età e previo superamento di prove psico-fisiche, tecniche
e culturali organizzate dalla Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del
Trentino.
Art. 14
Espulsione
L’allievo/a può essere espulso dal “Gruppo” e dal Corpo a seguito di:
- infrazioni disciplinari gravi e ripetute;
- ogni altro fatto, ascritto all’allievo/a, anche avvenuto al di fuori del servizio, che
leda il prestigio e il decoro del Corpo e che renda impossibile la permanenza
dell’allievo nel Corpo stesso.
Le infrazioni disciplinari dell’allievo sono comunicate ai genitori o agli esercenti la
legale rappresentanza.
L’espulsione è deliberata e comunicata dal Direttivo del Corpo, previa contestazione
dell’addebito all’allievo/a, ai genitori o gli esercenti la legale rappresentanza, i quali
potranno presentare memorie difensive o altri scritti o chiedere di essere
personalmente sentiti entro 30 giorni dalla formalizzazione dell’addebito.
Il Direttivo del Corpo, ove le giustificazioni fossero ritenute sufficienti, dispone
l’archiviazione della procedura disciplinare.
Nel periodo tra la contestazione dell’addebito e l’audizione degli eventuali
provvedimenti, l’allievo/a rimane sospeso dal gruppo e dalle attività.
Art. 15
Attività e suddivisione in fasce
1) L’attività del “Gruppo” è essenzialmente attività propedeutica e formativa. L’attività
viene svolta secondo la suddivisione nelle seguenti fasce di età:
 10-11-12 anni 1^ fascia
 13-14-15 anni 2^ fascia
 16-17 anni 3^ fascia
2) Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e
culturale per il passaggio dalla 2° alla 3° fascia.
3) Ai fini delle prove valutative di cui al precedente comma è costituita un’apposita
commissione nominata dal direttivo del corpo.
4) Il Comandante del Corpo, sentiti gli Istruttori, può fare partecipare l’Allievo/a della 3°
fascia alle manovre addestrative svolte dal Corpo dei VVF volontari, se l’allievo/a è
dotato di idoneo equipaggiamento e le manovre sono compatibili con il suo grado di
addestramento e di preparazione.
1)
2)
3)
4)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
Art. 16
Istruttori
Il Direttivo del Corpo nomina un responsabile del “Gruppo” che risponde al
Comandante per le attività del gruppo stesso.
Il Direttivo può affiancare ulteriori Istruttori che collaborano allo svolgimento delle
diverse attività anche avvalendosi dell’opera di persone esterne al Corpo dei VVF
volontari.
Il Responsabile del “Gruppo” partecipa alle riunioni del Direttivo per la trattazione di
argomenti inerenti le attività del gruppo stesso.
Spetta al responsabile del “Gruppo” la custodia e l’aggiornamento dei libretti
personali.
Art. 17
Collaborazione tra corpi e costituzione di “gruppi distrettuali”
Se il Corpo dei VVF volontari di Rovereto non raggiunge una sufficiente consistenza
numerica per effettuare le attività formative del “Gruppo”, potrà concordare modalità
di collaborazione con altro Corpo dello stesso distretto.
Rimane comunque obbligatoria per il Corpo l’adozione della deliberazione istitutiva
del “Gruppo” e ogni altro organo e componente del Corpo dei VVF volontari rispetta
il presente Regolamento ed ogni altra disposizione inerente il “Gruppo”.
Art. 18
Corsi di formazione
Gli Istruttori nel corso della varie attività pongono in essere le misure di assicurazione
attiva e passiva per la salvaguardia dell’incolumità degli/lle allievi/e, valutano le
capacità dell’allievo/a anche ai fini della prevenzione degli infortuni e collegano i
programmi e le attività alle specifiche capacità dell’allievo/a.
A tali fini e per un continuo miglioramento delle capacità didattiche saranno attivati
appositi corsi formativi dalla Scuola provinciale antincendio, d’intesa con la
federazione VVF volontari del Trentino o da questa su delega della Scuola.
A carico del bilancio del Corpo sono poste le spese per la frequenza, da parte dei
responsabili del “Gruppo” e degli Istruttori, dei corsi formativi programmati dalla
Federazione provinciale VVF volontari del Trentino o dalla Cassa Antincendi o dalla
Scuola provinciale antincendio, la cui frequenza sarà obbligatoria.
In prima applicazione e sino all’attivazione dei corsi formativi le funzioni addestrative
continuano a essere esercitate dagli Istruttori designati dai rispettivi Corpi.
Art. 19
Responsabile distrettuale
Su proposta dei Responsabili dei Gruppi Allievi dei Corpi, l’Ispettore distrettuale
nomina il responsabile distrettuale, che ha il compito di seguire e proporre le varie
attività nel distretto di appartenenza in collaborazione con l’Ispettore.
Il Responsabile partecipa ai direttivi dell’Unione quando sono trattati argomenti
attinenti la materia.
1)
1)
Art. 20
Copertura assicurativa
La Provincia Autonoma di Trento stipula apposita convenzione assicurativa per tutte
le attività effettuate dal “Gruppo” a tutela degli stessi, degli Istruttori e dei terzi
impegnati nella attività formative.
Art. 21
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione le disposizioni dettate
dal regolamento del Corpo dei VVF Volontari di Rovereto, se ed in quanto
compatibili.
Scarica

VIGILI DEL FUOCO_allievi