DIOCESI DI CASTELLANETA STATUTO E REGOLAMENTO DELLE CONFRATERNITE 24 giugno 2012 Solennità di San Giovanni Battista 2 Statuto e Regolamento delle Confraternite STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE 3 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ Art. 1 La Confraternita è un’associazione pubblica di fedeli, uomini e donne, retta a norma dei cann. 312-320 del CJC; come tale la Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione del Vescovo diocesano. Essa persegue rapporti di fraternità con le altre associazioni di fedeli e di collaborazione negli organismi di partecipazione pastorale della Diocesi e della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede. Art. 2 §1. La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. In particolare, essa ha come fini principali la formazione alla vita cristiana e la santificazione degli associati, l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità. §2. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone, tra l’altro, di: a. garantire la formazione alla vita cristiana e la santificazione degli associati; b. promuovere il culto pubblico della Chiesa ed attendere a particolari atti di devozione in onore della Beata Vergine Maria e dei Santi Titolari; c. sostenere in tutto o in parte le attività cultuali della chiesa ove ha sede; d. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà della tomba sociale; e. tutelare, custodire e conservare i beni storici ed artistici eventualmente in possesso del Sodalizio; f. compiere opere di misericordia spirituale e materiale, promuovere iniziative di carattere educativo e culturale col fine del rinnovamento e dell’approfondimento della vita cristiana per tutti i Sodali. §3. Tali finalità sono perseguite in comunione con l’autorità ecclesiastica e sono coordinate dalla Consulta Diocesana per le Confraternite, a norma degli articoli contenuti nel presente Statuto e nel relativo Regolamento. §4. Ogni Confraternita deve svolgere le proprie attività in armonia con il piano pastorale diocesano e, per quanto è possibile, sarà rappresentata nel Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede. Art. 3 La vita della Confraternita è anche regolata dalle legittime consuetudini non abrogate e dal Regolamento interno, che deve essere approvato dall’Ordinario o, in assenza di esso, da deliberazioni dell’Assemblea valide e legittime e, comunque sia, approvate dallo stesso Ordinario. Art. 4 Nel caso che la Confraternita abbia sede in una chiesa parrocchiale, i rapporti tra Parrocchia e Confraternita sono regolati da apposita convenzione scritta approvata dal Vescovo, da rinnovarsi periodicamente con cadenza stabilita dalla convenzione medesima. 4 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO II AMMISSIONE E DIMISSIONE Titolo I L’ammissione nella Confraternita Art. 5 Possono fare parte della Confraternita i battezzati di ambo i sessi che: a. siano maggiorenni; b. abbiano già ricevuto il Sacramento della Confermazione e il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia; c. abbiano dato in precedenza testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi e con la pratica religiosa, conducendo una vita conforme alla fede; d. godano di buona stima religiosa, morale e civile nel territorio; e. siano disposti a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita; f. non siano stati dimessi o sospesi da altro Sodalizio; g. accettino il presente Statuto e l’annesso Regolamento, senza alcuna eccezione, oltre che il Regolamento interno della Confraternita. Art. 6 §1. Non possono essere accettati coloro che: a) facciano già parte di un’altra Confraternita; b) siano impegnati in associazioni o partiti ispirati ad ideologie incompatibili con la dottrina cattolica; c) vivano in situazione coniugale irregolare (matrimonio civile, divorzio colpevole, libera convivenza, adulterio notorio, ...); d) siano coinvolti in fenomeni eversivi della società (mafia, camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita, …) o in attività criminose o comunque lesive della dignità personale e del bene comune (usura, gioco d’azzardo, ...); e) abbiano pubblicamente abbandonato la fede cattolica o siano incorsi nella censura della scomunica a norma del can. 316 §1. del CJC; f) non mostrino di voler intraprendere un autentico cammino di fede. §2. I minori di anni 18 non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere aggregati alla Confraternita. Art. 7 §1. I giovani tra i 15 ed i 18 anni, con il consenso scritto dei genitori, possono aderire come Aspiranti, purché abbiano ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana, frequentino la vita parrocchiale e si impegnino a partecipare agli incontri formativi della Confraternita. §2. La Confraternita ha anche cura di formare i piccoli, inferiori a quindici anni, come Simpatizzanti. 5 Statuto e Regolamento delle Confraternite Art. 8 Gli Aspiranti, che sono seguiti nel percorso di formazione dal Maestro dei Novizi, fino all’aggregazione non possono indossare l’abito confraternale. Art. 9 I maggiorenni che chiedono di essere ammessi alla Confraternita sono tenuti a formarsi adeguatamente come Novizi, secondo quanto indicato nel Regolamento del presente Statuto, fino al momento dell’aggregazione. Art. 10 Non sono ammessi Sodali onorari e, pertanto, ogni uso contrario è riprovato. Titolo II L’uscita dalla Confraternita Art. 11 II sodale cessa di appartenere alla Confraternita per cause previste dal diritto, ovvero il passaggio ad altro Sodalizio, la dimissione volontaria e la dimissione disciplinare. Il passaggio ad altro Sodalizio Art. 12 I Sodali, purché non siano incorsi in alcun caso previsto negli artt. 6 e 14 del presente Statuto, possono chiedere di passare ad un’altra Confraternita della Diocesi. La dimissione volontaria Art. 13 In qualsiasi momento, per motivi personali, i Sodali possono chiedere di lasciare la Confraternita. La dimissione disciplinare Art. 14 Non possono rimanere nella Confraternita coloro che: a. non rispettino l’autorità ecclesiastica, nella persona del Vescovo, del Padre Spirituale e di altri ecclesiastici; b. incorrano nelle situazioni previste dall’Art. 6 del presente Statuto; c. siano causa di discordia, divisione, liti, etc. all’interno della Confraternita; d. si rendano manchevoli, nei confronti della Confraternita, a vantaggio proprio o dei parenti. Art. 15 Coloro che, dopo la legittima accettazione nella Confraternita, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 6 e 14, sono sospesi a tempo indeterminato, perché possano porre rimedio. 6 Statuto e Regolamento delle Confraternite Art. 16 II sodale sospeso a tempo indeterminato si intende sospeso da ogni diritto spirituale e materiale e di partecipazione attiva e passiva alla vita della Confraternita. Art. 17 Se il Confratello persevera nel suo comportamento non consono allo spirito della Confraternita e non intende porre rimedio, il Consiglio delibera di proporre la dimissione, la quale è riservata al Vescovo. Art. 18 Nel caso in cui un sodale, incorso in provvedimento disciplinare di dimissione da parte dell’autorità ecclesiastica, ottenesse fraudolentemente l’iscrizione in un’altra Confraternita, tale aggregazione resterebbe ipso jure senza effetto. Art. 19 I Sodali usciti o dimessi dalla Confraternita perdono definitivamente ogni diritto acquisito, spirituale e materiale, compreso il diritto al loculo. Art. 20 A norma dei cann. 57, 221, 1734 del CJC, il sodale dimesso ha diritto di ricorrere al Vescovo diocesano e alle Autorità superiori. 7 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO III DOVERI E DIRITTI DEI SODALI Art. 21 Ogni sodale, dal momento dell’aggregazione: a. deve possedere la divisa e le insegne della Confraternita, il cui uso è obbligatorio nelle celebrazioni liturgiche a cui partecipa la Confraternita, a norma delle disposizioni del Regolamento interno; b. deve avere la copia del presente Statuto con il relativo Regolamento e la copia del Regolamento interno, e rispettarne le prescrizioni; c. deve custodire il libretto personale rilasciato dalla Confraternita. Art. 22 Per la realizzazione dei fini della Confraternita, ogni sodale è tenuto a: a. frequentare gli incontri di catechesi; b. testimoniare una vita religiosa, con la partecipazione assidua alla Messa nelle Domeniche e nei giorni festivi e la frequenza ai Sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia; c. partecipare alle processioni di obbligo, nei modi previsti dal Regolamento interno; d. visitare e soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i Sodali ammalati, anziani o soli; e. collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Padre Spirituale e del Consiglio. Art. 23 §1. Il sodale, all’atto dell’accettazione definitiva, è tenuto a versare un contributo straordinario in denaro, in rapporto all’età, alle condizioni di salute e alle usanze locali, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno. §2. Ogni sodale è tenuto a versare, inoltre, entro il primo trimestre dell’anno, un contributo annuale uguale per tutti, stabilito all’inizio del quinquennio amministrativo dall’Assemblea su proposta del Consiglio. §3. È in facoltà di ognuno versare delle libere elargizioni. Art. 24 §1. Ogni sodale ha diritto, se la Confraternita dispone della tomba sociale, al loculo per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento interno, non in contrasto con la normativa civile. §2. Le spese di tumulazione e di esumazione dei Sodali defunti restano, comunque, a carico dei familiari. 8 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO IV GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA Art. 25 Sono organi della Confraternita l’Assemblea, il Consiglio e il Collegio dei Revisori dei Conti. Titolo I L’Assemblea Art. 26 §1. L’Assemblea è costituita da tutti i Sodali che abbiano compiuto il noviziato e siano stati aggregati. §2. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma dei cann. 119 e 315 CJC. Art. 27 §1. L’Assemblea: a. elegge il Priore e gli Assistenti, i quali costituiranno il Consiglio; b. elegge tre Revisori dei conti, i quali hanno funzione di verificare i bilanci e di esprimere pareri di regolarità contabile; c. approva il Regolamento interno; d. stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei Sodali, da indicare nel Regolamento interno; e. approva il bilancio consuntivo e preventivo; f. fissa la quota di adesione per i nuovi iscritti e delibera circa l’annualità da pagare; g. stabilisce la quota per la penalità delle morosità; h. decide circa la costruzione e l’ampliamento e circa ogni intervento di straordinaria manutenzione della tomba sociale; i. autorizza il Priore a rivolgere domanda scritta all’Ordinario per ottenere le autorizzazioni prescritte per compiere validamente gli atti di amministrazione straordinaria. §2. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, salvo che non siano richieste altre particolari maggioranze. Titolo II Il Consiglio Art. 28 §1. II Consiglio, che opera anche nella qualità di Consiglio per gli affari economici a norma del can. 1280 del CJC, è composto da: a. il Priore; b. il Padre Spirituale, che non ha diritto di voto; c. quattro Assistenti, tra i quali il più suffragato assume l’incarico di Vice-priore; d. il Segretario, nominato dal Consiglio anche al di fuori di esso; e. il Cassiere, nominato dal Consiglio anche al di fuori di esso; f. il Maestro dei Novizi, così come indicato all’Art. 57. 9 Statuto e Regolamento delle Confraternite §2. Le cariche, all’interno del Consiglio, non sono cumulabili. §3. Il Segretario ed il Cassiere, qualora fossero scelti al di fuori del Consiglio, non hanno diritto di voto. §4. Per le Confraternite che hanno meno di 100 iscritti alla data dell’Assemblea elettorale, gli Assistenti sono solamente due. §5. Per le Confraternite che hanno più di 300 iscritti si eleggono altri due Assistenti. Art. 29 §1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Priore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando sia fatta domanda scritta dalla metà più uno dei Consiglieri o dal Padre Spirituale. §.2 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 30 È principale preoccupazione del Consiglio promuovere quanto contemplato nell’Art. 2 del presente Statuto. Art. 31 §1. Sono compiti del Consiglio, inoltre: a. esprimere il consenso sugli atti di ordinaria amministrazione da compiersi da parte del Priore; b. incaricare il Priore di ottenere l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione; c. fissare il limite della somma liquida di cui può disporre il Cassiere; d. proporre all’Assemblea la somma per l’iscrizione e la quota del contributo annuale da versare da parte dei Sodali; e. nominare il Maestro dei Novizi. §2. Il Consiglio propone, infine, all’Assemblea i benefici spirituali e materiali di cui rendere partecipi i Sodali stessi. Art. 32 II Consiglio non introduca né contesti una lite davanti al Tribunale civile in nome e per conto della Confraternita senza aver ottenuto la licenza scritta dell’Ordinario, a norma del can. 1288 del CJC. Titolo III Il Collegio dei Revisori dei Conti Art. 33 §1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal più suffragato dei tre degli eletti dall’Assemblea elettorale prevista specificamente per tale organismo (cfr. Reg. 47). §2. Il Collegio dei Revisori dei Conti non abbisogna di conferma da parte dell’Ordinario, ma inizia il suo mandato nella stessa data delle elezioni. 10 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO V GLI OFFICIALI, I COLLABORATORI E I LORO COMPITI Art. 34 Coloro che ricoprono incarichi amministrativi prendono il nome di Officiali della Confraternita. Titolo I Il Priore e i Consiglieri Art. 35 Il Priore è il moderatore della Confraternita, a norma del can. 317 §1. del CJC. Egli: a) ha la rappresentanza legale della Confraternita; b) convoca il Consiglio e l’Assemblea e ne presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, fissandone l’ordine del giorno; c) coordina l’attività della Confraternita; d) richiama con carità cristiana i confratelli mancanti, propone al Consiglio le misure previste dal presente Statuto e dal Regolamento per i confratelli colpevoli, dandone comunicazione agli interessati; e) in fase preelettiva accerta, unitamente al Consiglio, il diritto dei Sodali a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, sull’elenco fornito dal Segretario, e nomina gli scrutatori; f) mantiene i rapporti con l’Ordinario e la Curia Diocesana; g) trasmette in Curia i verbali delle Assemblee per l’approvazione. Art. 36 Inoltre, il Priore: a) accoglie le domande di iscrizione e firma l’accettazione dei Sodali, dandone comunicazione agli interessati; b) presenta all’approvazione dell’Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo, già approvati dal Consiglio, entro il mese di marzo di ogni anno; c) a norma del can. 319 del CJC, presenta all’Ufficio Amministrativo Diocesano fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte, insieme al verbale di approvazione dell’Assemblea, entro il mese di aprile; d) firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme al Cassiere; e) è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili; f) procede alla stipula dei contratti, nell’ambito dell’amministrazione ordinaria, ottenuto il consenso del Consiglio della Confraternita, uditi i pareri del Cassiere e del Segretario; g) richiede per iscritto la licenza all’Ordinario per gli atti di straordinaria amministrazione, dopo essere stato incaricato a tal fine dal Consiglio; h) presenta annualmente la relazione sulla situazione religiosa e morale della Confraternita, controfirmata dal Padre Spirituale. 11 Statuto e Regolamento delle Confraternite Art. 37 Il Vice-Priore collabora da vicino con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o prolungata, rispondendo del suo operato al Consiglio e all’Assemblea. Art. 38 I Consiglieri collaborano col Priore nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene religioso e morale dei Sodali. Titolo II Il Padre Spirituale Art. 39 Il Padre Spirituale, che non è un Officiale della Confraternita, è nominato direttamente dal Vescovo a norma del can. 317 §1. del CJC. Art. 40 §1. Nella Confraternita il Padre Spirituale rappresenta l’Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità della stessa. §2. Egli perciò ha il diritto-dovere: a) di dirigere spiritualmente la Confraternita; b) di essere a conoscenza degli argomenti da trattare dal Consiglio e dall’Assemblea; c) di sottoscrivere i verbali delle adunanze dell’uno e dell’altra; d) di esprimere il suo parere per l’accoglienza dei nuovi confratelli e per l’aggregazione; e) di porre il visto sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, sul libretto personale di ogni Sodale. Art. 41 Il Padre Spirituale, in quanto responsabile specifico della guida spirituale della Confraternita, è tenuto a: a) promuovere ed eventualmente seguire personalmente il corso di Catechesi annuale con programma organico; b) curare gli incontri formativi dei Novizi e degli Aspiranti; c) educare alla preghiera personale e comunitaria e promuovere la formazione al servizio liturgico ed ai ministeri istituiti; d) indirizzare i Sodali alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi e ai luoghi. Art. 42 §1. II Padre Spirituale è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi promossi dalla Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze, affinché si svolgano in conformità alle vigenti disposizioni del Vescovo o della Conferenza Episcopale. §2. Nel caso in cui i programmi non siano rispettosi delle norme, egli prenderà posizione e informerà l’Ordinario. 12 Statuto e Regolamento delle Confraternite Art. 43 §1. Se la sede della Confraternita è in una chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale non vi potrà svolgere le funzioni proprie del Parroco, specificate a norma del can. 530 del CJC, fatte salve eventuali facoltà concesse espressamente dal Vescovo. §2. Se la sede della Confraternita è in una Chiesa parrocchiale, il Parroco curerà anche le funzioni proprie della Confraternita, a norma della convenzione stipulata tra la Parrocchia e la Confraternita. Art. 44 Il Padre Spirituale, Parroco o no, ha il diritto ad una gratifica annuale, adeguata e dignitosa, stabilita dal Consiglio d’intesa con l’Ordinario. Titolo III Il Segretario Art. 45 Il Segretario deve essere persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, competente nelle sue mansioni. Art. 46 Il Segretario è il custode della documentazione confraternale; avrà cura di redigere e custodire soprattutto i seguenti registri: 1. registro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio; 2. registro dei Sodali; 3. protocollo per la corrispondenza (non obbligatorio); 4. archivio storico della Confraternita; 5. registro dell’inventario dei beni e dei doni votivi; 6. registro della tomba sociale. Art. 47 II Segretario controfirma tutti gli atti dell’Assemblea e del Consiglio. La sua firma fa fede circa l’autenticità degli atti e per eventuali inadempienze risponde in proprio all’Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio. Art. 48 Nella cura dell’archivio, il Segretario non consentirà ad alcuno di portare fuori della sede confraternale qualunque documento, mentre dovrà recuperare quelli che fossero presso terzi. Art. 49 II Segretario, d’intesa col Priore e col Cassiere, verificherà periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa. 13 Statuto e Regolamento delle Confraternite Titolo IV Il Cassiere Art. 50 Il Cassiere è persona, oltre che onesta e di sicura vita cristiana, competente in amministrazione; collabora col Consiglio e partecipa alle riunioni di esso. Art. 51 Il Priore e il Cassiere non possono avere tra loro vincoli di parentela naturale o acquisita fino al quarto grado incluso. Art. 52 Il Cassiere è l’amministratore della Confraternita e redige soprattutto i seguenti registri: 1. 2. 3. 4. il libro di cassa; il registro amministrativo; il registro dei Legati; lo scadenzario. Art. 53 Avrà cura particolare per la soddisfazione dei Legati e degli oneri di culto. Verserà annualmente all’Ufficio Amministrativo Diocesano gli eventuali contributi stabiliti dal Vescovo Diocesano a norma del can. 1263 del CJC o dalla Conferenza Episcopale Pugliese, come anche le esazioni ed i pagamenti nel caso che la Confraternita organizzi feste civili e religiose in onore del Santo Titolare o per altre circostanze. Titolo V Gli altri collaboratori Art. 54 Il Maestro dei Novizi è nominato dal Consiglio, su indicazione del Padre Spirituale. È il primo collaboratore del Padre Spirituale nella formazione religiosa, liturgica e comunitaria dei Sodali nello spirito del can. 1446 §1. del CJC. Art. 55 Il Maestro dei Novizi: a) educa e incoraggia i Novizi alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai Sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi e nelle ricorrenze anniversarie; b) alimenta nei Novizi la devozione verso i Santi Titolari; c) esorta a frequentare gli incontri formativi per tutto il periodo del Noviziato e, dopo, il corso annuale di catechesi per i Sodali; d) illustra e spiega ai Novizi con ogni accuratezza gli articoli del presente Statuto e del Regolamento interno; e) partecipa a tutti gli incontri formativi, per poter dialogare personalmente con i Novizi. 14 Statuto e Regolamento delle Confraternite Art. 56 Il Maestro dei Novizi si occupa anche della formazione dei Simpatizzanti e degli Aspiranti. Art. 57 Al termine del periodo di formazione dei Novizi, il Maestro partecipa al Consiglio esprimendo, secondo coscienza, il nulla osta o il veto per l’aggregazione. Parimenti esprimerà il suo giudizio perché gli Aspiranti, quando sono nelle condizioni previste, possano accedere al Noviziato. Art. 58 §1. Il Maestro dei Novizi, dopo i membri del Consiglio, ha la precedenza su tutti gli altri Sodali nelle riunioni e nelle manifestazioni pubbliche. Collabora con i Cerimonieri nelle celebrazioni liturgiche per l’ordine e la disciplina nelle processioni. §2. Egli decade alla scadenza del Consiglio. Art. 59 I Cerimonieri o Mazzieri sono due Sodali effettivi nominati dal Consiglio, ascoltato il parere del Padre Spirituale, che devono emergere per assiduità alle celebrazioni sacre e per l’impegno decoroso per esse; collaborano con il Padre Spirituale per l’ordine e la disciplina nelle celebrazioni e nelle processioni. 15 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO VI ELEZIONI Art. 60 §1. Tutti i membri della Confraternita hanno voce attiva e passiva; possono cioè eleggere ed essere eletti, se non sono impediti dal diritto. §2. Sono elettori tutti i Sodali che: a) sono legittimati a restare nella Confraternita; b) sono in regola con l’amministrazione; c) non sono incorsi in provvedimenti disciplinari ancora in atto. §3. Gli eleggibili, oltre ad avere i requisiti di cui all’Art. 5 del presente Statuto, devono: a) aver compiuto il noviziato ed essere stati aggregati alla Confraternita da almeno tre anni; b) essere di età non superiore ai settanta anni; c) non essere nel Consiglio, come Priore o Consigliere, per due mandati consecutivi; d) non essere incorsi, anche precedentemente, in casi di provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o adottati dal Vescovo. Art. 61 Non possono essere eletti coloro che occupano compiti direttivi nei Partiti Politici, a norma del can. 317 §4. del CJC. Art. 62 Salvo necessità sopraggiunte, le Assemblee elettorali si celebrano nel mese di settembre dell’ultimo anno del mandato amministrativo, seguendo le procedure elettorali precisate dal Regolamento del presente Statuto, riprovato ogni uso contrario. Art. 63 Le Assemblee elettorali sono guidate dal Presidente Delegato, nominato dall’Ordinario, il quale dirige le operazioni di voto, risolvendo ogni controversia sorta al momento, se non si tratti di materia già disciplinata dalla legge. Art. 64 Fra gli elettori presenti il Presidente Delegato nomina due scrutatori che saranno assistiti dal Segretario uscente nelle operazioni di voto. Art. 65 Il voto deve essere: segreto, libero, certo, assoluto, determinato e senza condizioni. Art. 66 Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza, a norma del can. 167 del CJC. Gli analfabeti o gli impossibilitati potranno farsi aiutare da un sodale presente e votante e da essi liberamente prescelto. 16 Statuto e Regolamento delle Confraternite Art. 67 Si considera eletto ogni candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti espressi e validi. A parità di voti, risulta eletto chi possiede la maggiore anzianità di aggregazione e in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età. Art. 68 Il Presidente Delegato è tenuto a consegnare al Vescovo l’intero elenco degli eletti con la notazione di tutte le preferenze espresse, perché il Vescovo possa confermare il Priore e gli altri eletti, a norma del can. 317 §1. del CJC. Art. 69 §1. Tutte le cariche durano cinque anni e sono esercitate a titolo volontario e gratuito. §2. Ciascun membro eletto del Consiglio e del Collegio dei Revisori può essere nuovamente eletto per un secondo mandato. §3. Non è possibile ricoprire cariche elettive per più di due mandati consecutivi, salvo casi particolari per i quali provvede il Vescovo con disposizioni date all’occorrenza. Art. 70 Nel caso che un membro del Consiglio venga meno in maniera definitiva, per morte, o per dimissione, o perché definitivamente impedito, subentra il primo dei non eletti che segue gli altri nella precedenza, dopo aver ottenuto la nomina da parte del Vescovo. 17 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO VII MEZZI ECONOMICI ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI Art. 71 §1. II patrimonio della Confraternita è costituito da tutte le entrate così come indicate nel presente articolo. L’amministrazione di tale patrimonio è regolata dai canoni del Libro quinto del CJC. §2. Le entrate della Confraternita sono costituite da: a) redditi di beni mobili ed immobili regolarmente inventariati; b) quota d’iscrizione; c) quota annuale dei Sodali; d) liberalità di enti pubblici e privati; e) riserva costituita con eccedenze di bilancio. Art. 72 L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Art. 73 I bilanci, come i registri dell’amministrazione, sono soggetti all’esame dell’Ufficio Amministrativo Diocesano ed all’approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici a norma del can. 319 del CJC. Art. 74 L’Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio, salvo il diritto di vigilanza dell’Ordinario ed il suo potere di intervenire in caso di negligenza a norma dei cann. 1276 e 1279 CJC. Art. 75 II Consiglio, nell’amministrare i beni: a) osserva le disposizioni canoniche e civili; b) tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; c) redige lo stato patrimoniale ed il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli entrambi della relativa documentazione; d) redige annualmente i preventivi delle entrate e delle uscite. Art. 76 La Confraternita, in quanto persona giuridica pubblica, è tenuta a versare un contributo per le necessità della Diocesi a norma del can. 1263 del CJC, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Pugliese e le direttive del Vescovo. Art. 77 §1. Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione si richiede obbligatoriamente la licenza scritta dell’Ordinario, oltre che il consenso dell’Assemblea giusta l’Art. 27. §2. Per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione è altresì necessaria la licenza dell’Ordinario, a norma del can. 1267 §2. del CJC. 18 Statuto e Regolamento delle Confraternite Art. 78 Tutte le prestazioni dei soci nei confronti della Confraternita sono gratuite ed è assolutamente vietato distribuire ai Sodali, anche in modo indiretto o per mezzo di prestanome, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita della Confraternita. 19 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO VIII CONSULTA DIOCESANA PER LE CONFRATERNITE Art. 79 La Consulta delle Confraternite è formata da tutti i Priori delle Confraternite presenti in Diocesi, a cui si aggiungono cinque membri che il Vescovo sceglie personalmente tra i Sodali delle Confraternite della Diocesi. Art. 80 Essa ha lo scopo di programmare, armonizzare e far conoscere le iniziative pastorali comuni e favorire l’inserimento delle Confraternite nel Piano pastorale diocesano e nella Consulta delle Aggregazioni Laicali. Art. 81 La Presidenza della Consulta è formata dai rappresentanti dei Priori delle Confraternite di ogni Vicaria, tra i quali viene eletto il Presidente della Consulta. Art. 82 I membri della Presidenza durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per un secondo mandato. Art. 83 I membri decadono dalla Consulta e dalla Presidenza se rimettono l’incarico di Priore, se sono dimessi dalla Confraternita, o deposti dal Vescovo; in tali circostanze, subentra il primo dei non eletti nella rispettiva Vicaria. Art. 84 Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e della Presidenza e, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal membro più anziano di età tra i componenti della Presidenza. Art. 85 §1. Su proposta del Presidente e con l’assenso dell’Assistente Ecclesiastico, la Presidenza nomina il Segretario, anche al di fuori dei membri della Presidenza, ma sempre all’interno dei componenti della Consulta. §2. Il Segretario scelto al di fuori dei membri della Presidenza non ha diritto di voto. Art. 86 Le decisioni della Consulta e della Presidenza sono adottate a maggioranza semplice, purché partecipi alle riunioni la metà più uno degli aventi diritto. Art. 87 La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in seduta straordinaria quando lo ritiene opportuno il Vescovo, o la Presidenza o lo chieda almeno un terzo dei membri della Consulta stessa. 20 Statuto e Regolamento delle Confraternite Art. 88 La Presidenza si riunisce almeno ogni trimestre. Art. 89 Rientra nei compiti della Presidenza: a) la programmazione della catechesi annuale, in armonia con quella diocesana e la vigilanza sullo svolgimento di essa; b) dirimere stragiudizialmente eventuali controversie sorte fra i Consiglieri ed i singoli Sodali, prima di interporre il ricorso presso l’autorità competente; c) curare l’attuazione delle iniziative di interesse comune decise dalla Consulta; d) stabilire le precedenze nei convegni diocesani nel rispetto delle tradizioni; e) curare i rapporti con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia. Art. 90 II Presidente farà conoscere per tempo l’ordine del giorno della riunione, concordato con l’Assistente Ecclesiastico. Art. 91 L’Assistente Ecclesiastico della Consulta è l’Incaricato diocesano per le Confraternite. Art. 92 L’Assistente Ecclesiastico partecipa a tutte le riunioni della Consulta e della Presidenza, senza diritto di voto. 21 Statuto e Regolamento delle Confraternite CAPITOLO IX NORME GENERALI Art. 93 La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed alla superiore direzione dell’Ordinario del luogo a norma dei cann. 305 e 315 CJC. Art. 94 II Vescovo può sospendere o espellere un Sodale anche per cause non previste espressamente dal presente Statuto a norma dei cann. 308 e 316 §2. CJC. Art. 95 §1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, il Vescovo, a norma del can. 318 §1. del CJC, può sciogliere il Consiglio e designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita. §.2 Dallo stesso Vescovo ciascun Consigliere può essere rimosso a norma del can. 318 §2. del CJC. Art. 96 Per gravi cause il Vescovo può sopprimere la Confraternita a norma del can. 320 §2. del CJC. Art. 97 §1. La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo a norma del can. 320 §2. del CJC o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. §2. In caso di estinzione della Confraternita, il suo patrimonio sarà attribuito ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo, seguendo la procedura prevista dall’Art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l’Italia e la Santa Sede. Art. 98 Solo al Vescovo compete l’interpretazione esatta ed autentica del presente Statuto, o la modifica di esso a norma del can. 314 del CJC o eventuali dispense. Art. 99 Per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento, valgono le norme del diritto canonico comune, nonché le leggi italiane in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici. Art. 100 II presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite della Diocesi di Castellaneta. 22 Statuto e Regolamento delle Confraternite REGOLAMENTO DIOCESANO PER LE ATTIVITÀ DELLE CONFRATERNITE 23 Statuto e Regolamento delle Confraternite REGOLAMENTO DELLE CONFRATERNITE Il Regolamento Diocesano Reg. 1 §1. Il presente Regolamento Diocesano non esclude un Regolamento interno per ogni Confraternita, copia del quale resta depositato nell’archivio della Curia. §2. Ogni Regolamento interno non deve essere in contrasto con quanto espresso nel presente Statuto e Regolamento e, pertanto, ogni norma ad esso contraria resta di per se stessa senza efficacia alcuna. Natura e finalità Reg. 2 La Confraternita, per attuare quanto contemplato nell’Art 2 dello Statuto, forma i membri alla pratica e alla testimonianza di vita cristiana con corsi di catechesi e momenti di preghiera comune. Reg. 3 La convenzione tra la Confraternita e la Parrocchia sede della Confraternita dovrà prevedere, fra l’altro, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio sacro e dei locali annessi; la fornitura degli arredi, paramenti, e suppellettili sacre; l’utilizzazione delle offerte votive; la remunerazione del personale dipendente (sagrestano, organista ecc.). L’ammissione Reg. 4 §1. La domanda di ammissione al noviziato, contenente le generalità anagrafiche, deve essere redatta dall’interessato maggiorenne per iscritto e rivolta al Priore. §2. Per essere ammessi alla Confraternita è necessario presentare inoltre: a) il proprio Certificato di Battesimo e Cresima, eventualmente il certificato di matrimonio canonico, se sposati; b) un attestato del proprio Parroco che dia testimonianza della sua vita cristiana nella fedeltà ai propri doveri religiosi e che goda di buona stima morale e civile nel territorio. §3. Dopo aver preso visione del presente Statuto e del Regolamento interno della Confraternita, il candidato sottoscrive un’autocertificazione da cui si evince, inoltre, che: a) appartiene ad organismi parrocchiali o diocesani; b) fa parte di altre associazioni ecclesiali; c) ricopre eventuali incarichi nell’ambito sociale o politico; d) non fa parte di altre Confraternite; e) non è stato dimesso o sospeso da altro Sodalizio; f) è disposto a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita; g) accetta il presente Statuto, senza alcuna eccezione, ed il Regolamento interno della Confraternita. 24 Statuto e Regolamento delle Confraternite §4. L’ammissione degli Aspiranti, oltre che essere corredata del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, deve seguire la stessa procedura dell’ammissione al noviziato con gli adattamenti legati all’età del candidato. §5. Sia gli Aspiranti, sia i cosiddetti Simpatizzanti, di età inferiore ai quindici anni, non dovendo indossare l’abito confraternale (Art. 8 dello Statuto), possono indossare altre insegne o distintivi che devono essere espressamente approvati dall’Ordinario. Reg. 5 Il Priore informerà l’Assemblea dei Sodali esponendo le domande all’albo della Confraternita per un periodo di 15 giorni. I Sodali, da parte loro, nei riguardi dei richiedenti sono obbligati a riferire al medesimo Priore ed al Padre Spirituale quei fatti e quelle osservazioni che credono opportuni, per tutelare il bene della Confraternita. Reg. 6 §.1 Le domande di ammissione, allo scadere dei 15 giorni di cui all’articolo precedente, saranno esaminate dal Consiglio che si pronuncerà con voto segreto dei partecipanti e resterà ammesso chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti. §.2 Il Padre Spirituale e il Maestro dei novizi partecipano alla seduta di votazione, senza diritto di voto. Reg. 7 Approvata l’ammissione al Noviziato, il Priore informerà per iscritto il candidato il quale, prima dell’accettazione definitiva e dell’aggregazione, dovrà compiere quanto previsto nel Regolamento interno della Confraternita per il periodo di Noviziato. Reg. 8 §.1 II Noviziato avrà la durata di almeno 6 mesi, prorogabile per altri 6 mesi su richiesta del Padre Spirituale. §.2 Il Padre Spirituale ed il Maestro dei Novizi cureranno con incontri periodici la formazione catechistica, liturgica e di servizio nella carità dei candidati. §.3 Al termine del Noviziato non sarà ammesso all’aggregazione chi si è assentato ad un terzo degli incontri formativi, per qualunque motivo, o coloro verso i quali il Padre Spirituale o il Maestro dei Novizi abbiano espresso il loro veto. Il passaggio ad altro sodalizio Reg. 9 Coloro i quali chiedono di passare ad un’altra Confraternita della Diocesi, devono scrivere congiuntamente al Priore della propria Confraternita e al Priore dell’altra Confraternita, esprimendo i motivi della richiesta. Reg. 10 I Priori interessati dalla richiesta di cui al Reg. 9, ottenuto il consenso della maggioranza del rispettivo Consiglio ed il parere favorevole del Padre Spirituale del Sodalizio di provenienza, si accorderanno circa un periodo di prova – non inferiore ai sei mesi e prorogabile per altri sei mesi su richiesta della maggioranza anche di uno solo dei Consigli interessati – durante il quale il richiedente sarà tenuto ad osservare quanto concordemente disposto dai Consigli delle due Confraternite, per passare definitivamente dall’uno all’altro Sodalizio. 25 Statuto e Regolamento delle Confraternite Reg. 11 §1. Il sodale che passa ad altro sodalizio non può rivendicare alcun diritto maturato dalla precedente appartenenza e prende il posto che gli spetta in base alla data di ingresso nella nuova confraternita. §2. L’accoglienza nella nuova Confraternita equivale ad una nuova aggregazione. La dimissione volontaria Reg. 12 II sodale che per propria volontà decida di uscire dalla Confraternita, a norma dell’Art. 13 dello Statuto, dovrà inviare una richiesta scritta interamente di proprio pugno al Priore, il quale informerà tempestivamente il Consiglio della richiesta. Trascorsi 15 giorni dalla notifica della lettera al Consiglio, senza ulteriore riscontro, la dimissione diviene efficace. La sospensione Reg. 13 Il Consiglio, nel caso ritenga di dover intervenire con un eventuale provvedimento di sospensione a tenore dell’art. 14, premetterà almeno due ammonizioni scritte nell’arco di un mese, al fine di consentire al Sodale di porre rimedio. Reg. 14 §1. Qualora il Sodale non si sia ravveduto, il Consiglio delibererà la sospensione, il cui provvedimento viene comunicato per iscritto dal Priore all’interessato ed acquista efficacia dalla data della notificazione. §2. Se il sodale avrà posto rimedio allo stato delle cose, il Consiglio ritirerà il provvedimento di sospensione. La dimissione disciplinare Reg. 15 §1. Se, dopo il periodo della sospensione, il sodale non avrà posto rimedio allo stato delle cose, il Consiglio proporrà al Vescovo di emanare il provvedimento per la dimissione disciplinare del renitente. §2. Il provvedimento, emesso per iscritto dal Vescovo e notificato dalla Cancelleria episcopale all’interessato, acquista efficacia dalla data della notificazione. Reg. 16 Il sodale dimesso ha diritto di ricorrere alle Autorità superiori, secondo le norme generali dei ricorsi; la presentazione dell’istanza ha efficacia sospensiva nei confronti dell’esecuzione. La convocazione dell’Assemblea Reg. 17 §1. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell’ordine del giorno, affisso nella sede della Confraternita, almeno otto giorni prima della data fissata. §2. Per la validità delle riunioni dell’Assemblea si richiede in prima convocazione la presenza di due terzi dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz’ora, è sufficiente la maggioranza assoluta dei sodali. 26 Statuto e Regolamento delle Confraternite §3. Qualora anche in seconda convocazione non si riesca a raggiungere il numero legale, l’Assemblea sarà rimandata in terza convocazione ad una data successiva stabilita dal Priore, entro tre giorni solari. §4. Se anche in questo caso non si ottenesse la presenza della maggioranza assoluta dei sodali, la materia dell’ordine del giorno sarà trattata e risolta dai sodali presenti, ma la decisione così conseguita avrà efficacia solo se l’Ordinario la confermerà per iscritto. Reg. 18 Ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell’ordine del giorno è nulla. I compiti del Consiglio Reg. 19 I membri eletti nel Consiglio, a norma del can. 1284 del CJC, sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. Devono in particolare: a) assicurarsi che la Confraternita abbia il riconoscimento giuridico civile; b) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione; c) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni della Confraternita in modi d) e) f) g) h) i) conformi al Codice Civile; osservare le disposizioni canoniche e civili e badare soprattutto che dall`inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Confraternita; pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d`ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale; impiegare, con il consenso dell`Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o della Confraternita stessa; tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno; catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Confraternita circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo. I compiti del Segretario Reg. 20 È compito del Segretario: 1. nei registri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio: - verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale, e annotare gli eventuali assenti; - dare lettura del verbale della seduta precedente per l’approvazione; - verbalizzare le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio; 2. nel registro dei Sodali: - registrare le assenze dei sodali nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni, riferendo al Consiglio; - compilare gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili; - compilare il libretto personale rilasciato ad ogni sodale; 27 Statuto e Regolamento delle Confraternite 3. nel protocollo per la corrispondenza: - curare la corrispondenza; 4. nell’archivio storico della Confraternita: - ordinare e custodire la documentazione (foto, video, memorie, …); - redigere la cronaca della vita della Confraternita; 5. nel registro dell’inventario dei beni e dei doni votivi: - redigere l’inventario dei beni mobili e immobili e, a parte, degli arredi e suppellettili sacre, se ci sono; 6. nel registro della tomba sociale: - annotare il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione. Reg. 21 Nel rispetto delle norme sulla privacy, il Segretario si impegna al segreto sui dati sensibili e avrà cura di non divulgare nulla di quanto contenuto nei registri, a meno che si tratti di informazioni date all’Ordinario. Reg. 22 §1. Per quegli atti per i quali si richiede l’autorizzazione dell’Ordinario, il Segretario trasmetterà alla Curia, entro 15 giorni dall’approvazione, copia del verbale dell’Assemblea o del Consiglio e ogni altra documentazione relativa. §2. Il Segretario sarà sollecito nell’evadere la corrispondenza, particolarmente con gli Uffici della Curia. Reg. 23 Il Segretario terrà continuamente aggiornato il registro dei sodali, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l’indirizzo, la data di accettazione, il periodo di noviziato, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiuti, eventuali provvedimenti disciplinari a carico, la posizione amministrativa di ogni sodale, in ordine alla tassa di iscrizione, alle annualità, alle quote per morosità e ad altri eventuali crediti o debiti, d’intesa con il Cassiere, per poter stabilire anche chi può esercitare il diritto di voto. Reg. 24 Il Segretario, compilato e firmato il libretto personale di ogni sodale, si premurerà di consegnarlo all’interessato dopo che sarà stato vistato anche dal Priore, dal Cassiere e dal Padre Spirituale. Reg. 25 Il Segretario, nel redigere l’inventario e nell’aggiornarlo annualmente, farà la descrizione di ciascun bene, indicandone il valore, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all’individuazione esatta di esso, sia che si tratti di beni mobili, sia di beni immobili. 28 Statuto e Regolamento delle Confraternite I compiti del Cassiere Reg. 26 Il Cassiere è tenuto ad una doverosa trasparenza in ogni negozio amministrativo. Per le spese correnti ed abituali, il Cassiere disporrà di una somma liquida, entro un limite stabilito dal Consiglio. Reg. 27 È compito del Cassiere: 1. nel libro di cassa: - curare il registro mastro e redigere i bilanci, consuntivo e preventivo; - redigere lo stato patrimoniale; 2. nel registro amministrativo, per ogni singolo Sodale: - registrare il contributo straordinario dato all’atto dell’aggregazione; - annotare le riscossioni e i pagamenti; - annotare le libere elargizioni; - aggiornare l’elenco dei morosi; 3. nel registro dei Legati pii: - annotare gli impegni e la soddisfazione dei Legati pii; 4. nello scadenzario: - annotare le varie scadenze contabili da rispettare: pagamenti a fornitori, mutui, pagamento di imposte e tasse, ecc. Reg. 28 Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con un numero progressivo nel registro mastro. Reg. 29 Le esazioni debbono avvenire con bollettario a madre e figlia, rilasciando ricevuta a firma congiunta del Cassiere e del Priore. Reg. 30 I mandati di pagamento devono essere emessi a firma congiunta del Cassiere e del Priore e ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta fiscale, fattura commerciale o pezza d’appoggio, firmata dal creditore. Reg. 31 §1. Per le spese correnti ed abituali, il Cassiere disporrà di una somma liquida, entro un limite stabilito dal Consiglio. Il Cassiere dovrà depositare periodicamente le somme in esubero su libretto bancario o postale, intestato alla Confraternita. §2. I prelievi saranno effettuati congiuntamente dal Priore e dal Cassiere, o solo dal Cassiere previo mandato scritto da parte del Priore. Reg. 32 Notificherà per iscritto al Consiglio, subito dopo il primo trimestre di ogni anno, l’elenco dei Sodali morosi, indicando gli anni di morosità per ciascuno, d’intesa con il Segretario. 29 Statuto e Regolamento delle Confraternite Reg. 33 Per la cura dei registri sia il Segretario sia il Cassiere possono utilizzare archivi informatici, purché si provveda alla stampa mensile dei dati raccolti e, a fine anno, si rileghino in singoli fascicoli. Reg. 34 Nel caso in cui, per ogni eventuale giusta causa, il Cassiere o il Segretario non possano più adempiere stabilmente all’ufficio, il Consiglio provvederà sollecitamente a designarne i sostituti, i quali termineranno il loro mandato alla normale scadenza del Consiglio. I compiti dei Cerimonieri Reg. 35 I Cerimonieri collaborano con il Maestro dei Novizi, sotto la guida del Padre Spirituale, nel servizio liturgico in Chiesa, nello svolgimento delle Processioni, stabilendo le mansioni ed i compiti di ciascun partecipante, indicando loro la disposizione in ordine di decananza relativamente alla data di aggregazione nella Confraternita, fatta sempre salva la precedenza che il Consiglio ha anche sui Cerimonieri. L’Assemblea elettorale Reg. 36 La prassi da seguire per l’elezione dei nuovi Consiglieri è la seguente: a) Il Consiglio uscente concorda con la Curia la data delle elezioni; b) la Curia nomina come rappresentante il Presidente del seggio elettorale; c) Il Consiglio uscente indice le elezioni, e convoca l’Assemblea elettiva con affissione all’albo della Confraternita. Reg. 37 Tre settimane prima della data delle elezioni non sarà più possibile regolarizzare la propria posizione amministrativa. Reg. 38 Entro i tre giorni precedenti la consegna alla Cancelleria della Curia vescovile degli elenchi sia degli elettori sia degli eleggibili il Consiglio è tenuto a verificare la qualità elettorale dei Sodali. Il Segretario procurerà di escludere, inoltre, dagli elenchi tutti i Sodali incorsi in condizione di incapacità elettorale, a norma dell’Art. 60, §3. d). Reg. 39 §1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono predisposti dal Segretario, unitamente al Consiglio, e resi pubblici almeno due settimane prima della data delle elezioni nella sede della Confraternita, dopo aver ottenuto il visto dalla Cancelleria della Curia. §2. L’elenco degli eleggibili costituisce per se stesso la scheda elettorale. Reg. 40 Per la validità dell’Assemblea elettorale si richiede in prima convocazione la presenza dei due terzi dei votanti; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz’ora, è sufficiente la maggioranza assoluta degli stessi. 30 Statuto e Regolamento delle Confraternite Reg. 41 §1. Se la mancanza di numero legale si sarà verificata in sede di elezione anche alla seconda convocazione, si rimanderà la seduta in terza convocazione ad una data successiva, entro tre giorni solari, fissata dal Presidente delegato. §2. Qualora anche in quest’altra data non si ottenga la presenza della maggioranza assoluta dei sodali votanti, il Vescovo nominerà un Commissario, mentre saranno automaticamente sospesi dal Sodalizio tutti i soci che non abbiano giustificato per iscritto la loro assenza dalle tre convocazioni dell’Assemblea elettorale. Reg. 42 II voto è espresso su scheda munita del sigillo della Confraternita ed è esclusa ogni altra forma, anche quella per compromesso e per acclamazione. Reg. 43 §1. Il voto è espresso sulla scheda con un numero di preferenze pari o inferiore al numero dei Sodali da eleggersi nel Consiglio. §2. Ogni altra indicazione o segno rende nulla la scheda elettorale. Reg. 44 §1. Una volta ricevuta la conferma da parte del Vescovo, il Consiglio eletto si insedia sempre dopo il primo gennaio successivo alla data dell’elezione. §2. Il Consiglio uscente svolge fino a quella data gli atti di amministrazione ordinaria. Reg. 45 Prima che inizi il suo mandato, il nuovo Consiglio presterà giuramento davanti ad un Delegato del Vescovo ed in tale circostanza il Consiglio uscente provvederà anche al passaggio di consegne con la verifica dei registri e dell’inventario dei beni immobili e mobili del Sodalizio. Reg. 46 §1. Entro una settimana dal suo insediamento, il nuovo Consiglio provvederà a formulare le nomine che spettano alla propria competenza, per permettere i successivi atti amministrativi ed elettorali previsti dallo Statuto. §2. In tale seduta il Consiglio, ascoltato il parere del Padre Spirituale, nominerà anche due Sodali come Cerimonieri o Mazzieri. Reg. 47 §1. Entro un mese dalla data del suo insediamento, il nuovo Consiglio dovrà provvedere alla celebrazione dell’Assemblea elettorale per la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti. §2. Il Consiglio fissa e rende nota la data dell’Assemblea elettorale del Collegio dei Revisori; essa è presieduta dal Priore assistito dal Segretario. Reg. 48 La scheda elettorale deve essere identica a quella compilata in occasione dell’elezione del Consiglio, ma priva dei nomi degli eletti e di quello del Cassiere e del Maestro dei Novizi. 31 Statuto e Regolamento delle Confraternite Le feste in onore dei Santi Titolari Reg. 49 II Consiglio cura eventuali festeggiamenti esterni religiosi e civili, in onore dei Santi Titolari, nell’osservanza delle vigenti leggi ecclesiastiche e norme liturgiche e rende conto al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici con relazione distinta da quella dei bilanci ordinari. Reg. 50 Nel caso di organizzazione di feste esterne civili e religiose, in onore del Santo Titolare, o per altre ricorrenze, il Priore assume la responsabilità dell’osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche e civili in materia, in particolare quelle della Conferenza Episcopale Pugliese. Consulta diocesana per le Confraternite Reg. 51 §1 I Priori delle Confraternite di ogni Vicaria, convocati dal più anziano di essi, scelgono un proprio rappresentante per la Presidenza della Consulta. §2. I membri della Presidenza, convocati dal più anziano di essi, scelgono fra loro il Presidente della Consulta, con voto segreto ed a maggioranza semplice. §3. Tale incarico deve essere confermato dal Vescovo. In virtù della mia potestà ordinaria, a norma del Can. 94 del C.J.C., approvo e promulgo lo Statuto Diocesano e il Regolamento delle Confraternite composto rispettivamente da 100 articoli e da 51 norme regolamentari. Sia lo Statuto che il Regolamento entreranno subito in vigore. Voglia il Signore benedire quanti aderiscono alle Confraternite, con l’auspicio che vivano una vita pienamente ecclesiale, sostenuti dallo Spirito Consolatore, e si impegnino per il bene della nostra Chiesa particolare e per l’incremento della comunione diocesana. Castellaneta, 24 giugno 2012, Solennità di San Giovanni Battista. + Pietro Maria FRAGNELLI 32 Statuto e Regolamento delle Confraternite Allegato: RITO PER LA AGGREGAZIONE DEI NOVIZI ALLA CONFRATERNITA Il rito qui di seguito presentato viene proposto alle Confraternite della Diocesi per poter vivere un momento importante, quale è l’aggregazione dei nuovi sodali, con una celebrazione unitaria che possa costituire una comune attestazione di fede e di religiosità evangelicamente ispirata. Tale rito può essere utilizzato durante la liturgia dell’Eucaristia, o durante la Liturgia delle Ore o anche durante una Liturgia della Parola, tenendo conto degli eventuali adattamenti necessari. Alcuni suggerimenti di letture bibliche si trovano nel Lezionario per la celebrazione della Solennità della Santissima Trinità, dei misteri del Signore o della Beata Vergine Maria. Nel caso che la Confraternita sia intitolata ad un Santo le letture sono tratte dal Comune dei Santi. Il rito, che è presieduto ordinariamente dal Padre Spirituale del Sodalizio, ha inizio dopo la proclamazione del brano evangelico con la presentazione, da parte del Priore, di coloro che saranno ammessi. 1) PRESENTAZIONE DEI NOVIZI PRIORE: Reverendo Padre, questi sono i Novizi che chiedono di poter far parte della Confraternita [... Titolare della Confraternita]: Il Priore legge i nomi dei Novizi i quali, chiamati per nome, si mettono in piedi e rispondono: NOVIZIO: Eccomi. Il Padre Spirituale si informa circa l’idoneità e la preparazione dei singoli candidati: CELEBRANTE: Sei certo che ne sono degni? PRIORE: Dalle informazioni raccolte e sulla base della testimonianza di chi ne ha curato la preparazione posso attestare che ne sono degni. CELEBRANTE: Con l’aiuto di Dio e dei nostri Santi Protettori noi accogliamo questi fratelli in questo Sodalizio. Ha quindi luogo l’Omelia, durante la quale il Celebrante esorta i Novizi ad assumere con grande serietà gli impegni derivanti da tale aggregazione. 33 Statuto e Regolamento delle Confraternite 2) RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI Terminata l'Omelia, il Celebrante invita i Novizi, che si mettono in piedi, a proclamare nell'assemblea la loro professione di fede mediante la rinnovazione delle promesse battesimali: CELEBRANTE: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? NOVIZI: Credo. CELEBRANTE: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? NOVIZI: Credo. CELEBRANTE: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? NOVIZI: Credo. Terminata la rinnovazione delle promesse battesimali, il Celebrante invita i Novizi ad esprimere la loro adesione alla Confraternita: CELEBRANTE: Dopo aver rinnovato la professione della fede battesimale, siete ora chiamati a esprimere e manifestare pubblicamente la vostra volontà di far parte di questa Confraternita e di assumere gli impegni che derivano da questa aggregazione con coscienza retta e libera. Volete rendere sempre più operosa la vostra adesione alla fede che avete consapevolmente rinnovato, con l'impegno nella preghiera, nell'amore alla Parola di Dio e nella carità generosa? NOVIZI: Sì, lo voglio. CELEBRANTE: Volete vivere con slancio cristiano la vostra vocazione battesimale nella sequela del Vangelo per collaborare all'avvento del Regno di Dio? NOVIZI: Sì, lo voglio. CELEBRANTE: Volete impegnarvi all'osservanza delle leggi e delle norme della Santa Chiesa, soprattutto di quelle contenute nei Sacri Canoni, nello Statuto Diocesano delle Confraternite e nel Regolamento di questo Sodalizio? NOVIZI: Sì, lo voglio. CELEBRANTE: Promettete al Vescovo e ai legittimi superiori rispetto ed obbedienza? NOVIZI: Sì, lo prometto. CELEBRANTE: II Signore onnipotente e misericordioso vi conceda di vivere la vostra appartenenza alla Confraternita secondo lo spirito del Vangelo per perseverare nel cammino di santificazione. TUTTI: Amen. 34 Statuto e Regolamento delle Confraternite 3) PREGHIERA DI BENEDIZIONE A questo punto il Celebrante ammette i Novizi nella Confraternita con la preghiera di benedizione: CELEBRANTE: Preghiamo. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami i rinati dall'acqua e dallo Spirito alla pienezza della vita in Cristo e alla perfezione della carità, benedici i tuoi figli che oggi sono ammessi in questo Sodalizio in onore di [... Titolare della Confraternita], a lode e gloria del tuo nome, e fa’ che diventino sempre più conformi all’immagine del tuo Figlio Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. TUTTI: Amen. 4) IMPOSIZIONE DELLE INSEGNE CONFRATERNITALI E CONSEGNA DEL LIBRO DEI VANGELI I nuovi Sodali sono aiutati a rivestire le insegne, quindi si accostano uno alla volta al Celebrante che consegna loro il libro dei Vangeli dicendo: CELEBRANTE: Ricevi il Vangelo di Cristo: che questa Parola, accolta e vissuta, faccia di te un buon testimone. CONFRATELLO/CONSORELLA: Amen. Se il rito si celebra durante la Santa Eucaristia, a questo punto ha luogo la Preghiera dei fedeli e poi la celebrazione prosegue come di consueto. Se invece il rito si celebra durante la Liturgia delle ore, a questo punto si esegue il canto del Responsorio breve, segue l’antifona con il Magnificat, ecc. Nel caso che il rito si celebri durante la Liturgia della Parola, si recita la Preghiera dei Fedeli e, dopo il Padre nostro, si conclude la celebrazione con una orazione conclusiva e la benedizione. 35 Statuto e Regolamento delle Confraternite