Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Presentazioni in power point elaborate da:
U.O.T. 62 di Petralia Sottana – Distretto Madonie
Area 2^ Studi e Programmazione-Agroservizi
Servizi allo Sviluppo
Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale
Sintesi presentazione slides:
Osservatorio Economia e Sviluppo Rurale
Indice Slides
► da 3 a 21 Aspetti generali PAC. Funzioni Condizionalità. Atti e Norme.
Condizionalità e PSR 2007/2013.
► da 22 a 56 Campo di Condizionalità “Ambiente” (Atti da A1 ad A5).
► Slides da 57 a 63 Campo di Condizionalità “Sanità Pubblica – Salute –
Identificazione e registrazione degli animali” (Atti da A6 ad A8 bis).
► Slides da 64 a 78 Campo di Condizionalità “Sanità Pubblica – Salute –
Identificazione e registrazione degli animali” (Atti da B9 a B15).
► Slides da 79 a 83 Campo di Condizionalità “Igiene e benessere degli animali
(Atti da C16 a C18).
Sintesi evoluzione della PAC
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Nel Trattato di Roma, sottoscritto da 6 Paesi nel 1957, istitutivo della CEE Comunità Economica
Europea, in una Europa post bellica, l’agricoltura ha un forte ruolo. La Politica Agricola Comune
entra in vigore nel 1962 per garantire la crescita quantitativa alimentare; accrescere lo sviluppo
tecnologico agricolo (meccanizzazione); migliorare reddito e condizioni di vita degli agricoltori;
stabilizzare i mercati assicurando prezzi equi per i consumatori.
Creazione del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) e
dell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM). La Sezione “Orientamento” del FEOGA finanzia
gli interventi strutturali e lo sviluppo rurale. L’ OCM, con la Sezione “Garanzia” FEOGA, tutela la
circolazione nel mercato UE delle produzioni agricole.
Protocollo di KYOTO sui Cambiamenti Climatici del 1997: riferimento programmazione europea.
Agenda 2000: attribuzione all’ Agricoltura funzioni su tutela alimentare, ambientale,
paesaggistica e su benessere degli animali. Sempre nel 2000: Trattato di Lisbona: istituzione
dell’Unione Europea e Riforma Politiche di coesione. Nel 2007 a Bruxelles il Trattato di Lisbona
viene adottato dalla Conferenza dei Governi dei 25 Stati membri.
Riforma Fischler (Commissario UE Agricoltura) del 2003: Agricoltura sostenibile – Qualità e
Sicurezza alimentare - Sviluppo Rurale – Multifunzionalità azienda agricola . CONDIZIONALITA’.
Strumenti di riforma della PAC
DISACCOPPIAMENTO: pagamento unico per azienda a prescindere dalla
tipologia di produzione, in quanto gli aiuti sono erogati direttamente
all’agricoltore le cui superfici aziendali sono scorporate dalle produzioni.
• MODULAZIONE:riduzione dell’insieme degli aiuti diretti alle imprese (I pilastro
PAC) a favore di interventi destinati allo Sviluppo Rurale (II Pilastro PAC)
• CONDIZIONALITA’: erogazione dei pagamenti diretti subordinata
al rispetto di particolari vincoli normativi in tema di Criteri di
Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche
e Ambientali (BCAA)
• Ruolo dei Servizi allo Sviluppo e della Consulenza
Aziendale a favore delle Imprese agricole che ricevono
pagamenti diretti superiori a 15.000 euro all’anno
La Condizionalità
• Supporto nell’UE alla Sostenibilità politico-sociale dell’Agricoltura e dello Sviluppo
rurale, cui il Bilancio Europeo, a fronte di una limitata percentuale di popolazione che
vive e lavora nelle aree rurali, assegna nel Bilancio UE 2008, ben 53,8 miliardi di euro
(pari al 41,6 % del Bilancio).
• La Condizionalità impatta su tutto il regime di pagamento unico e a dal 2007 a livello
regionale anche sull’applicazione di ciascun Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013,
legando la concessione degli aiuti ad una serie di obblighi vincolantii da parte
dell’agricoltore.
Il mancato rispetto degli obblighi comporta la riduzione o l’esclusione dai
pagamenti degli aiuti in danno dell’agricoltore inadempiente.
• La Condizionalità si applica a tutta l’azienda agricola, anche sulle
superfici non interessate dall’aiuto diretto
Reg (CE) 1782/2003 - TITOLO II - Capitolo 3
Decreti 13286 del 18/10/2007 e D.M. 12541 del 21/12/2006
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
DDG 3220 del 28/12/2007 - Dipartimento Interventi
Strutturali – Ass.to regionale Agricoltura e Foreste
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2008
Istituzione di un sistema di consulenza agli agricoltori,
gestito da una o più Autorità designate o da Enti
privati (CAA Misura 4.12 POR Sicilia) riguardante
►Criteri di Gestione Obbligatori di cui all’Allegato III del
Regolamento 1782/2003
►Buone Condizioni Agronomiche Ambientali di cui
all’Allegato IV del Regolamento 1782/2003
►Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle
aree soggette a vincolo paesaggistico
Reg (CE) 1782/2003 - TITOLO II - Capitolo 1 - CONDIZIONALITA’
Art. 3 : Ogni Agricoltore beneficiario di pagamenti diretti deve
rispettare varie CONDIZIONI chiamate Criteri di Gestione Obbligatori
(CGO) e mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche
Ambientali (BCAA)
►Per “AGRICOLTORE” si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone
fisiche o giuridiche, che esercita l’ATTIVITA’ AGRICOLA attraverso la gestione di una azienda
►Per ATTIVITA’ AGRICOLA si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti
agricoli, l’allevamento e la custodia degli animali, nonché il mantenimento della terra in buone
condizioni agronomiche e ambientali, di cui all’All. IV del Reg.: (copertura minima suolo contro
erosione, terrazzamento, rotazione, sostanza organica, struttura suolo, uso adeguato macchine,
habitat, densità bestiame, protezione pascolo permanente, mantenimento elementi caratteristici
paesaggio). Misure Agroambientali PSR 2000/2006. Asse II PSR 2007/2013.
►Per “PAGAMENTO DIRETTO” si intende un pagamento corrisposto direttamente agli
agricoltori nell’ambito di uno dei seguenti regimi di sostegno al reddito (o regime unico di
pagamento) di cui all’All. I del Reg.: pagamento disaccoppiato - aiuti alla superficie per grano
duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, seminativi, leguminose da
granella - premi per prodotti lattiero caseari - carni bovine: premio vacca nutrice, abbattimento,
destagionalizzazione - premi per pecora e per capra - aiuti alla produzione: sementi, olio d’oliva
Regolamento (CE) 1782/2003
CGO e BCAA
CGO “Criteri di Gestione Obbligatori “ Allegato III al Reg
1782/2003, riguardanti i “Campi di Condizionalità” :
►Ambiente (5 Atti da A1 ad A5)
►Sanità Publica, Salute, Identificazione e Registrazione
degli Animali (11 Atti: da A6 ad A8bis – da B9 a B15)
►Igiene e benessere degli animali (3 Atti da C16 a C18)
BCAA “Norme per il mantenimento dei terreni in Buone
Condizioni Agronomiche Ambientali” (7 Norme)
Condizionalità: i vincoli
Con il 2007 si è definitivamente delineata
in tutta la sua complessa articolazione che ci
accompagnerà sino al 2013:
Nel 2006:
16 ATTI che costituiscono i Criteri
di Gestione Obbligatori (CGO)
7 Norme che formano le Buone
Condizioni
Agronomiche
ed
Ambientali (BCAA).
Nel 2007:
Si sono aggiunti 3 nuovi
ATTI, attinenti all’igiene e
benessere degli animali che
scaturiscono all’applicazione
di ulteriori 3 Direttive.
Nel suo complesso la Condizionalità prevede l’applicazione e il
controllo di: 19 Atti (CGO) e 7 Norme (BCAA). Compone la
Condizionalità l’applicazione di:
► 14 Direttive
► 5 Regolamenti
► 7 Norme agronomiche ed ambientali
Atti e Vincoli dei 19 Criteri di Gestione Obbligatoria
dal 1° gennaio 2005 --9 ATTI
dal 1° gennaio 2006 - 7 ATTI
dal 1° gennaio 2007 - 3 ATTI
A1 Conservazione degli uccelli selvatici (aree natura
2000 – ZPS)
B9 Immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari
C16 Norme minime per la protezione dei vitelli
A2 Protezione acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da sostanze pericolose
B10 Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali
C17 Norme minime per la protezione dei suini
A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in
agricoltura
B11 Sicurezza alimentare - Obbligo di
rintracciabilità. Istituzione Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare
C18 Protezione degli animali negli allevamenti
A4 Protezione acque da inquinamento nitrati
B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili :
prevenzione, controllo ed eradicazione
A5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 –
SIC)
B13 Afta epizootica
A6 Identificazione e registrazione degli animali
B14 Malattie degli animali e malattia vescicolare dei
suini
A7 Marchi auricolari, registro e passaporti di
identificazione e di registrazione dei bovini
B15 Febbre catarrale degli ovini :lotta ed
eradicazione
A8 Identificazione e registrazione e etichettatura
carni bovine
A8 bis Identificazione e di registrazione degli ovini e
dei caprini
.
Condizionalità:
sistema vincolistico nei due PILASTRI della PAC
Come per il I° Pilastro, la condizionalità (CGO e BCAA) rappresenta
un legame tra il rispetto dei requisiti e il pagamento degli aiuti
previsti, per le misure dell’Asse 2 dello Sviluppo Rurale.
Le misure interessate sono:
→ Indennità Compensativa sia per zone montane che svantaggiate
→ Agro-ambiente
→ Benessere degli Animali
→ Natura 2000
→ Forestazione di terre agricole
→ Misure Ecoforestali
La Condizionalità (CGO and BCAA) assume funzione di linea
guida per il calcolo dei pagamenti nell’ambito delle misure
agroambientali (art. 39 del Regolamento n°1698/2005)
PSR Sicilia 2007/2013
Misure applicazione obbligatoria Condizionalità
Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
• 211 “Indennità a favore degli Agricoltori
delle zone montane”
• 212 “Indennità a favore degli Agricoltori in
altre zone svantaggiate”
• 214 “Pagamenti agroambientali”
• 221 “Primo imboschimento di terreni
agricoli”
PSR Sicilia 2007/2013
Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole
• Ai sensi dell’art. 26 del Reg 1698/2005:
Sostegno ad iniziative investimenti aziendali di
adeguamento a Direttiva Nitrati (91/676/CEE)
Deroga max 16/4/2010 tempi adeguamento
Gli investimenti da realizzare nelle Aree Natura 2000 (SIC e ZPS)
saranno sottoposti alla VALUTAZIONE DI INCIDENZA
PSR Sicilia 2007/2013
Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole
Giovani Agricoltori Misura 112 (pacchetto giovani):
Nel Piano aziendale possono essere inseriti gli investimenti
finalizzati all’adeguamento ai requisiti comunitari in
materia di condizionalità. In tal caso il PSR prevede una
PROROGA max di 36 mesi dalla data di avvenuto
insediamento per conformarsi ai seguenti requisiti:
-
Atto 4 Direttiva Nitrati (91/676/CEE)
Atto C18 Direttiva protezione animali negli allevamenti
(98/58/CE)
Atto C16 Direttiva norme minime protezione Vitelli (91/628/CEE)
Atto C17 Direttiva norme minime protezione suini (91/630/CEE)
Elenco 19 Atti CGO e 7 Norme BCAA
Atti Criteri di Gestione
Obbligatoria CGO
Atti Criteri di Gestione
Obbligatoria CGO
Norme Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali
A1 Conservazione degli uccelli selvatici (aree natura
2000 – ZPS)
B9 Immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari
Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea
delle acque superficiali di terreni in pendio
A2 Protezione acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da sostanze pericolose
B10 Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali
Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui
colturali
A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in
agricoltura
B11 Sicurezza alimentare - Obbligo di
rintracciabilità. Istituzione Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare
Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo
attraverso il mantenimento in efficienza della
rete di sgrondo delle acque superficiali e
l’uso adeguato dele macchine
A4 Protezione acque da inquinamento nitrati
B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili :
prevenzione, controllo ed eradicazione
Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente
A5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 –
SIC)
B13 Afta epizootica
Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla
produzione
A6 Identificazione e registrazione degli animali
B14 Malattie degli animali e malattia vescicolare dei
suini
Norma 4.3 Manutenzione delle piante di Olivo
A7 Marchi auricolari, registro e passaporti
identificazione e registrazione dei bovini
B15 Febbre catarrale degli ovini :lotta ed
eradicazione
Norma 4.4 Mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio
A8 Identificazione e registrazione e etichettatura
carni bovine
C16 Norme minime per la protezione dei vitelli
A8 bis Identificazione e di registrazione degli ovini e
dei caprini
C17 Norme minime per la protezione dei suini
C18 Protezione degli animali negli allevamenti
BCAA
Criteri di gestione Obbligatori
Campo di Condizionalità AMBIENTE
Atto 1 - Conservazione degli uccelli selvatici.
Direttiva 79/409/CEE. Normativa Recepimento:
L.R. 33/97. L.R. 15/98 Norme fauna selvatica ed
esercizio venatorio- Decreto Ass.to Terr. Amb. 46/05
Elenco SIC e ZPS -Decreto 120 del 5/5/06 ARTA
Approvazione cartografia in scala 1:10.00 - Decreto
30/3/07 ARTA Prime disposizioni Valutazione
d’incidenza ai sensi del DPR 357/97-
Atto 2 - Protezione acque sotterranee da
inquinamento sostanze
pericolose-Direttiva 80/68/CEE
L.R. 13/07 Attività economiche in aree SIC e ZPS e
valutazione in materia di incidenza -Decreti 244/245
del 22/10/07 su valutazione Incidenza – Decreto
ARTA 247 del 25/10/07 - Decreto Ass. Agr. e Foreste
2654 del 26/10/2007. Valutazione di incidenza a
livello di azienda agricola ai sensi dei Decreti ARTA
del 30/3/07 e del 22/10/07. Rispetto obblighi Decreti
244/07 e 247/07
Rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 103 e
104 Decreto leg.vo 152/2006 Norme in materia
ambientale
Atto 3 - Protezione ambiente e suolo nell’uso dei fanghi
di depurazione in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE.
Decreto 771/04 ARTA Atti per richiesta autorizzazione
Circolare ARTA 38508/03 Direttive autorizzazioni
utilizzo fanghi depurazione in agricoltura ai sensi
del Decreto leg.vo n. 1999/92 -
Atto 4 - Protezione acque da inquinamento
provocato da nitrati da fonti agricole. Direttiva
Decreto ARTA, Agricoltura, Agenzia Acque n. 61 del
17/01/07 Disciplina uso agronomico effluenti da
allevamento e acque reflue aziende agricole.
Le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da
nitrati individuate con DDG 121/2005, dovranno
rispettare gli adempimenti previsti dai citati Decreti
53 e 61 del 2007.
91/676/CEE. Decreto congiunto ARTA/Agric. Foreste
121 del 24/02/05 Approvazione Carta regionale zone
vulnerabili da nitrati – Decreto congiunto 53 del
12/01/07 Approvazione Programma azione obbligatorio
per zone vulnerabili nitrati –
Atto 5 – Conservazione habitat naturali e seminaturali,
flora e fauna selvatiche. Direttiva 92/43/CEE.
Normativa regionale di recepimento analoga ad ATTO 1
Valutazione di incidenza a livello di azienda agricola
ai sensi dei Decreti ARTA del 30/3/07 e del 22/10/07.
Rispetto obblighi Decreti 244/07 e 247/07
ATTO A1 Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE)
ATTOA5 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
–
–
della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000”
I terreni aziendali inseriti in aree di tutela ambientale (Parchi, Oasi, Zone di
Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, aree inserite nella rete Natura
2000)
sono soggetti a vincoli di gestione dell’attività produttiva che sono
regolamentate o da specifici piani di gestione regionali e/o provinciali
2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali);
• 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b);
• 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione);
• 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio),
Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelle
Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura
2000
•
Sarà infine verificata in sede di controllo:
Nel caso di interventi strutturali realizzati o in corso di realizzazione all’interno delle
aree protette, è necessario acquisire la valutazione d’incidenza:
Se l’agricoltore ha o sta realizzando interventi strutturali (fienili, stalle, magazzini,
annessi agricoli, ecc.) deve disporre in azienda delle autorizzazioni previste (licenza
edilizia, DIA Dichiarazione Inizio attività, ecc) e della valutazione d’incidenza
(..impatto ambientale..).
ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici
ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche
La “VALUTAZIONE DI INCIDENZA” (1)
Art. 5 D.P.R. 357/97 - Decreto ARTA del 30/03/07 - Legge regionale 8 maggio 2007 n. 13 –
-Decreto ARTA 245 del 22/10/07 –
Decreto ARTA 247 del 25/10/07 di modifica del Decreto 244 ARTA del 22/10/2007
Decreto Ass. Agr. e Foreste 2654 del 26/10/2007
Articoli 1 e 2 Decreto (Assess.to reg.le Territorio Ambiente) ARTA 30 marzo 2007
► Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico ambientale dei SIC e delle ZPS.
► Ai fini della Valutazione di incidenza, Regioni e Province autonome definiscono le
modalità di presentazione dei relativi studi/relazioni per la Valutazione di incidenza e
individuano le Autorità competenti ad esprimersi in merito alla verifica degli stessi, da
effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G al DPR 357/97.
► Il procedimento di Valutazione di incidenza è preliminare rispetto a qualsiasi iter
autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione di un Piano/Progetto/Intervento e
costituisce presupposto necessario al rilascio di qualsiasi successiva autorizzazione, nulla
osta, parere, o altri atti al fine della realizzazione o dell’esercizio di opere o interventi.
►Le autorizzazioni connesse alla Valutazione di incidenza sono di competenza
dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente - Servizio 2 Valutazione Ambientale
Strategica -Valutazione di Impatto Ambientale cui i proponenti presentano apposita
documentazione secondo quanto indicato negli Allegati 1 e 2 del Decreto 30 marzo 2007
ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici
ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche
La “VALUTAZIONE DI INCIDENZA” (2)
Articoli 1 e 2 Decreto ARTA 30 marzo 2007
► I proponenti di Piani /Progetti/Interventi di rilevanza comunale, provinciale o regionale
(Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico
venatori e le loro varianti) elaborano uno studio per valutarne gli effetti sul Sito.
►Qualora un Piano/Progetto/Intervento interessi SIC o ZPS ricadenti interamente (o in
parte come aggiunto dal Decreto ARTA 245 del 22/10/07) in un’ area naturale protetta
come definita dalla L.R. 98/81 e s.m.i. la Valutazione di incidenza è effettuata sempre
dall’ARTA ma previo parere dell’Ente Gestore, tenuto ad esprimersi fornendo il parere
all’ARTA entro il termine perentorio di 30 giorni . Decorso il suddetto termine, il parere
si ritiene reso positivamente.
►Il giudizio di Valutazione di incidenza deve essere reso dall’ARTA entro: 150 giorni dalla
presentazione dell’istanza per i Piani di rilevanza comunale; entro 120 giorni per Piani e
Interventi afferenti altri casi ricadenti in aree SIC e ZPS ricadenti in aree naturali
protette. Qualora il Piano//Progetto/Intervento interessi aree SIC e ZPS non ricadenti in
aree naturali protette, il parere è reso dall’ARTA entro 45 giorni dalla ricezione istanza.
Decorso tale termine, il parere si ritiene reso positivamente.
► Per i Progetti assoggettati alle procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di
cui all’art. 6 L. 349/1986 e s.m.i., la Valutazione di incidenza è da considerarsi
ricompresa nell’ambito delle suddette procedure
ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici
ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche
Art. 3 Decreto ARTA 30 marzo 2007
Sono ESCLUSI dalla procedura di VALUTAZIONE DI INCIDENZA
a)
b)
c)
d)
e)
l’esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali
esistenti, a meno che lo stesso non comporti mutamenti o realizzazione di
nuove strutture per Colture Protette
l’esercizio di attività zootecniche esistenti non condotte su scala industriale
interventi silvicolturali ordinari, compresi i tagli di utilizzazione ed esclusi i
tagli di conversione
la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la
viabilità esistente
l’installazione di impianti solari fotovoltaici e solari termici di dimensioni
non superiori a 100 mq
f)
gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria
e straordinaria ovvero interventi che non comportino ampliamenti dell’esistente,
aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di
destinazione d’uso, variazioni tipologiche e/o planialtimetriche;
g)
gli interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di
servizi esistenti
le azioni di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti
le azioni volte alla conservazione del sottobosco
h)
i)
ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici
ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche
In assenza delle Misure di conservazione e dei PIANI DI GESTIONE delle ZPS previsti dal
DPR 357/97, le aziende agricole ricadenti in area delimitata sono tenute al rispetto delle
disposizioni degli articoli 3,4,5 commi 1 e 2, nonché degli obblighi e divieti di cui all’art.
6 del Decreto Ministero Territorio Ambiente del 17 ottobre 2007 n. 184 :
Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali
Norma 4.1. Protezione del pascolo permanente
Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
Norma 4.4. Gestione degli elementi caratteristici del paesaggio
► divieto di bruciatura di stoppie e paglie nonché della vegetazione presente al termine dei
cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo e a set-aside
mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
► presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, con
attuazione almeno una volta all’anno di sfalcio, trinciatura della vegetazione o
pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Obbligo di sfalci e/o lavorazioni del
terreno per realizzare fasce antincendio, ai sensi delle disposizioni regionali in materia.
► in deroga alla presenza di copertura vegetale, sono ammesse lavorazioni sui terreni
ritirati dalla produzione, in caso di sovescio, ripristino habitat, colture a perdere per la
fauna, miglioramenti fondiari, ritiro pluriennale seminativi dalla produzione
ATTO 1 – Conservazione uccelli selvatici
ATTO 5 – Conservazione Habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche
Obblighi e divieti di cui all’art. 6 del Decreto 17 ottobre 2007 n. 184 (segue):
► divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente;
► divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del
paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni;
► divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti
a secco o da scarpate inerbite, tranne i casi autorizzati di rimodellamento dei
terrazzamenti per assicurare una gestione economicamente sostenibile;
► divieto di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti;
► divieto di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, ad eccezione di
mezzi agricoli e forestali, ai fini dell’accesso ai fondi agricoli;
► divieto di esecuzione livellamenti non autorizzati dall’Ente Gestore della ZPS;
► divieto utilizzo munizionamento con pallini di piombo in zone umide (laghi,
stagni, acquitrini), e nel raggio di 150 metri dalle rive esterne delle zone umide;
► divieto attività venatoria nel mese di gennaio, ad eccezione di caccia da
appostamento fisso e temporaneo di max 2 giorni, se previsto da calendario
venatorio, nonché della caccia agli ungulati.
ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose
Sono “pericolose” le sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti,
come quelle contenute nei prodotti fitosanitari, gli oli esausti, i
liquami, i carburanti e loro apparecchi di stoccaggio, trasporto e
distribuzione.
A livello chimico, le sostanze pericolose sono costituite da composti
organo-alogenati, pesticidi clorurati, pesticidi fosforati, composti
organostannici, mercurio, cadmio, oli minerali persistenti e non,
cianuri, biocidi, fosforo e relativi composti inorganici, fluoruri.
ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose
Rispetto da parte delle aziende agricole, delle disposizioni previste dagli articoli
103 e 104 del Decreto l.vo 3/4/06 n. 152 “Norme in materia ambientale” :
Divieto scarico sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo, fatta eccezione:
a)
per acque reflue domestiche da insediamenti, installazioni, o edifici isolati per i quali le
Regioni individuano appositi sistemi di gestione delle reti fognarie;
b)
per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c)
per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata
l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali;
d)
per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli
impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti
esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danni alle falde acquifere
e)
per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f)
per le acque derivanti dallo sfioro di serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione
delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto
Al di fuori delle ipotesi suddette, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in
corpi idrici superficiali o in reti fognarie, nel rispetto della vigente normativa.
Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo di polveri e sostanze organiche liquide
indicate al punto 2.1. dell’Allegato 5 del Decreto 152/2006
ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose
Rispetto da parte delle aziende agricole, delle disposizioni previste dagli articoli
103 e 104 del Decreto l.vo 3/4/06 n. 152 “Norme in materia ambientale” :
►Articolo 104 “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” D. l.vo 152/2006:
E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
In deroga, l’Autorità competente (ARPA), dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella
stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave
o delle acque pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, comprese quelle degli impianti di
scambio termico.
In deroga, il Ministero Ambiente d’intesa con il Ministero Attività Produttive, per giacimenti a mare e a
terra, può autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi, purchè non
contengano altre sostanze inquinanti.
In deroga, l’Autorità competente (ARPA), dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella
stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchè i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali. In tal caso l’ARPA, con oneri a
costo del richiedente, esegue i necessari accertamenti ed emette parere vincolante sulla richiesta di
autorizzazione allo scarico.
Lo scarico diretto in mare delle acque di cui alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
tramite pozzo anche in mare, può avvenire secondo precise modalità e solo qualora la
concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l.
Al di fuori delle deroghe di cui in precedenza, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee devono
essere essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riclico, al
riutilizzo a all’utilizzazione agronomica.
ATTO 2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose come: prodotti fitosanitari, oli esausti, liquami,
carburanti e loro apparecchi di stoccaggio, trasporto e distribuzione
Vincoli per gli Agricoltori:
-
-
-
Uso e smaltimento delle sostanze pericolose nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle schede tecniche, evitando utilizzazioni improprie che possano contaminare le falde,
provvedendo alla corretta e periodica manutenzione di fasce e componenti di macchine
irroratrici, autobotti, cisterne, etc. da parte di tecnici e servizi autorizzati con rilascio
documentazione attestante avvenuto controllo, o altro.
Corretta gestione delle acque reflue residue dal lavaggio di contenitori, serbatoi,
irroratori, atomizzatori, che vanno conservate in apposite cisterne.
Uso di Registri di carico e scarico dei Fitofarmaci che vanno conservati in appositi
locali/magazzini a norma di legge nel rispetto delle vigenti prescrizioni.
Riutilizzo di rifiuti organici come paglia, sottoprodoti di lavorazione vegetale, etc. per
compostaggio, concimazione, pacciamatura.
I rifiuti inorganici, come i contenitori di olii, di fitofarmaci, di prodotti infiammabili,
batterie, macchine e pezzi di attrezzi rotti o obsoleti, vanno conferiti a raccolta
differenziata come rifiuto speciale, presso apposite discariche o a consorzi, previa
autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose ai sensi del d.l.vo 152/99 e tenuta
compilazione dei relativi registri. Se bonificati (sciacquati con acqua il cui prodotto va in
cisterna) i contenitori possono essere smaltiti come rifiuti ordinari.
Uso di cisterne per gasolio integre, realizzate in materiale inerte, posizionate su base
cementizia o impermeabilizzata, con vasca di contenimento sottostante.
ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose
Questo atto introduce i seguenti obblighi generali:
Corretto stoccaggio di combustibili (gasolio, ecc. …), oli
di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri
e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di
sostanze pericolose per percolazione nel suolo o
sottosuolo. Tali residui devono essere allocati su
pavimentazione impermeabile ed i contenitori per
carburanti ed oli lubrificanti devono essere a perfetta
tenuta.
L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende
Azienda che trasforma proprie
materie prime per almeno i 2/3. Le
acque di risulta sono assimilate a
quelle bianche e non richiedono
nessuna autorizzazione per lo
smaltimento a meno di accertata
presenza di sostanze pericolose.
Azienda che trasforma più di 1/3 di materie
prime esterne deve disporre di Autorizzazione
per lo scarico di sostanze pericolose contenute
nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto
legislativo 152/99; deve inoltre garantire il
rispetto delle condizioni di scarico contenute
nell’autorizzazione.
DEPOSITI DI GASOLIO
PER AUTOTRAZIONE
AD USO
AGRICOLO
DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 1990
DECRETO 12 SETTEMBRE 2003
DECRETO MINISTERO INTERNO 27 GENNAIO 2006
CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI
REGOLA TECNICA
capacita' complessiva massima del deposito e' fissata in 9 m3 e puo'
essere ottenuta con uno o piu' contenitori-distributori.
I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di:
a) dichiarazione di conformita' al prototipo approvato;
b) Marcatura CE dei componenti;
c) manuale di installazione, uso e manutenzione;
d) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
il nome e l'indirizzo del costruttore;
l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;
la pressione di collaudo del contenitore;
gli estremi dell'atto di approvazione.
Devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata
l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree
sovrastanti luoghi chiusi.
Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e
rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.
Devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacita' non inferiore
alla meta' della capacita' geometrica del contenitore-distributore stesso, e di
tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non
combustibile.
I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo
prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare
spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali
spinte idrostatiche.
Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40
dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo
tagliafiamma
Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore
del 90% della capacita' geometrica degli stessi; a tal fine deve essere
previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.
Distanze di sicurezza
5 m  da fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali
combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982)
10 m  da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione,
esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico
spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16
febbraio 1982
15 m  linee ferroviarie e tranviarie
6 m  proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione
Distanze di protezione e recinzioni
Almeno 3 m  Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del
bacino di contenimento).
I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da
recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile
verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto e nel caso di depositi collocati
in attivita' provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente
non e' necessaria.
I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza
non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa
costituire pericolo di incendio.
In prossimita' dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di
alcun genere.
Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al
deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La
segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493.
Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti
telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da
contattare in caso di emergenza.
Impianto elettrico e messa a terra.
1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed
installati in conformita' a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e
5 marzo 1990, n. 46.
2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco
dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo
erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.
3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
Estintori
In prossimita' del contenitore-distributore, devono essere tenuti:
 almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita'
estinguente non inferiore a 21A-89B-C
 un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacita'
estinguente non inferiore a B3.
DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 27/01/2006
Nel caso di installazione degli stessi (contenitori-distributori mobili)
al di fuori delle zone in cui posso formarsi atmosfere esplosive
devono essere provvisti di
 marcatura CE dei componenti ai sensi
delle direttive applicabili- approvazione
modello tipologico
ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Rispetto da parte delle aziende agricole, delle disposizioni regionali
di
recepimento del Decreto legislativo 27/01/1992 n. 99 “Utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura”
Aziende interessate: le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento
►Decreto legislativo n. 99/1992.
Si intendono per FANGHI i residui derivanti dai
processi di depurazione delle ACQUE REFLUE:
1)
provenienti esclusivamente da insediamenti civili
2)
provenienti da insediamenti civili e produttivi;
3)
provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi.
Si intendono per FANGHI TRATTATI i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o
termico in modo da ridurne gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione
E’ ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se sono stati sottoposti a
trattamento; se idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo;
se non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili e/o
dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente.
Possono essere utilizzati soltanto i fanghi che al momento del loro impiego in
agricoltura non superino i valori limite di concentrazione di metalli pesanti e di altri
parametri stabiliti dagli allegati al D. lgv. 99/1992
ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
►Decreto legislativo n. 99/1992. VINCOLI PER GLI AGRICOLTORI:
I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/Ha di sostanza
secca nel triennio, purchè il pH del suolo sia compreso tra 6,0 e 7,5 e la capacità di
scambio cationico superiore a 15 meg/100 gr.
I fanghi provenienti dall’industria agroalimentare possono essere impiegati fino a 3 volte la
quantità massima suddetta ma entro certe soglie massime di metalli pesanti .
E’ vietato applicare i fanghi ai terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni
naturali, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante, con frane in atto; con pendii
maggiori del 15 % ; con pH minore di 5;con c.s.c. minore di 8 meg/100gr; nei terreni
destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre
colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;nei terreni
destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto
con il terreno e di norma consumati crudi, nei 10 mesi antecedenti il raccolto e
durante il raccolto stesso; quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture
arboree;quando sia stata accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini
e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente.
E’ vietata l’ applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell’irrigazione a pioggia.
ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei FANGHI di depurazione in agricoltura
►Decreto legislativo n. 99/1992. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni per la raccolta,
trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
Le Province provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, e
condizionamento dei
fanghi. Le Regioni stabiliscono ulteriori limiti e
regolamentazioni sulle modalità di utilizzazione, distanze dai centri abitati, sicurezza,
trasporto, piani di utilizzazione agricola, etc.
Circolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e Ambiente
“Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura ai sensi dell’art. 9 del D.lgs n. 99/1992”
Per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, va presentata apposita istanza all’ARTA, da
parte sia dei soggetti titolari di processi di depurazione, sia di dei titolari di attività
agricole, indicando i propri dati, la ragione sociale, allegando varia documentazione.
Per lo spandimento dei fanghi, l’agricoltore deve disporre di varia documentazione
propria dell’utilizzatore.I fanghi vanno interrati subito dopo lo spandimento.
Il quantitativo di fango utilizzabile varia in funzione della profondità e del contenuto in
scheletro del terreno. Per terreni profondi fino a 50 cm e scheletro fino a 10 % si
applicano le specifiche proprie del decreto legislativo, per terreni profondi più di 50
cm e scheletro > del 10 % la quantità va ridotta in funzione di una specifica equazione.
ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei FANGHI di depurazione in agricoltura
Circolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e Ambiente
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione da presentare all’ARTA:
- titolo di possesso dei terreni e consenso allo spandimento da parte di chi ha il
diritto di esercitare attività agricola;
-attestazione sottoscritta da un geologo che dimostri l’idoneità dell’area per l’uso
dei fanghi (terreni non allagati, non soggetti ad esondazioni e/o inondazioni,
con falda acquifera affiorante, frane in atto, pendii non superiori al 15 %)
-registro di carico e scarico (uguali a quelli utilizzati per i rifiuti speciali) da
adottare sia da parte del produttore di fanghi sia da parte dell’utilizzatore, in
cui indicare quantitativi, composizione, destinazione, etc.
- una Relazione Tecnica recante:
- gli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi e i dati analitici degli stessi;
- i mappali catastali e le superfici dei terreni sui quali si intenda applicare i fanghi;
- i dati analitici (chimico fisico microbiologici) dei terreni;
le colture in atto e previste destinate all’impiego dei fanghi;
le date previste per l’utilizzazione dei fanghi;
caratteristiche e ubicazione dell’eventuale impianto di stoccaggio dei fanghi;
caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi
ATTO 3 – Protezione dell’ambiente, nell’utilizzazione dei FANGHI di depurazione in agricoltura
Circolare 38508 del 26/5/1993 Assessorato regionale Territorio e Ambiente
I dati analitici dei fanghi e dei terreni dovranno risultare da analisi effettuate
presso laboratori pubblici o privati accreditati ai sensi di legge.
I Professionisti (Chimici, Biologi, Agronomi) ciascuno per quanto di propria
competenza, sottoscriveranno le varie analisi, da cui dovrà emergere che i
fanghi non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o
bioaccumulabili e che siano idonei a produrre un effetto concimante e/o
ammendante e correttivo del terreno
Le metodiche di analisi e di campionamento per il terreno e per i fanghi, dovranno
essere conformi a quanto indicato negli allegati IIB e IIA al D.lgs. N. 99/1992.
La Circolare 38508/1993 conferma infine che le Province provvedono al controllo sulle
attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, e condizionamento dei fanghi, con obbligo
di denuncia all’Autorità giudiziaria nel caso di inosservanza.
Decreto 771 del 12/07/2004 Assessorato regionale Territorio e Ambiente
Sostanziale conferma di quanto indicato nella Circolare 38508 del 26/5/1993
Con precisazioni riguardo a relazione geologica, idrogeologica, geomorfologica;
documentazione cartografica in scala 1:10.000; situazione rispetto ai vigenti strumenti
urbanistici; ordinamento colturale e fabbisogni nutrizionali delle specie coltivate.
Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione
dei fanghi di depurazione
In caso di smaltimento di fanghi aziendali od esterni
all’azienda, l’agricoltore risponde della corretta
esecuzione dello smaltimento sia che smaltisca propri
fanghi , sia che lo smaltimento sia eseguito da soggetti
esterni, ma su terreni aziendali.
Smaltimento dei fanghi aziendali eseguito da
terzi sui terreni dell’azienda stessa:
acquisire e conservare copia di:
1.
formulario di identificazione dei fanghi;
2.
scheda di accompagnamento dei fanghi;
3.
autorizzazione allo spargimento;
4.
registro di utilizzazione dei terreni (di cui
verifica la corretta compilazione);
5.
notifica agli Enti competenti dell’inizio delle
operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei
tempi previsti;
6.
vigilare sul rispetto dell’utilizzatore, delle
condizioni tecniche di utilizzazione dei
fanghi e dei divieti previsti dalla normativa.
Smaltimento di fanghi di terzi sui terreni aziendali
(Agricoltore smaltitore di fanghi di terzi)
1.
Rispettare gli
adempimenti indicati al punto
precedente;
2.
Disponibilità dell’autorizzazione all’utilizzazione
dei fanghi;
3.
Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che
gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al
trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.
Agricoltore produttore ed utilizzatore di fanghi
Rispettare gli adempimenti già indicati fino ad ora nelle precedenti due tipologie;
Gestione del registro di carico e scarico dei fanghi con l’invio annuale dello stesso alle autorità competenti.
Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione
dei fanghi di depurazione
Disposizioni della
Regione Sicilia
La Regione Sicilia dispone in uno specifico allegato n. 3 alcuni parametri
aggiuntivi a quanto già previsto dal D.L.vo 99/92 e in particolare:
Il quantitativo di fango utilizzabile varia in funzione della profondità e del contenuto
in scheletro del terreno. Per terreni profondi fino a 50 cm e scheletro fino a 10 % si
applicano le specifiche proprie del decreto legislativo, per terreni profondi più di 50
cm e scheletro > del 10 % la quantità va ridotta in funzione di una equazione
proposta.
Relazione tecnica attestante le potenzialità del terreno in funzione delle analisi di
laboratorio
I laboratori che eseguono l’analisi dei fanghi devono essere accreditati
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
dai NITRATI provenienti da fonti agricole
Aziende interessate:le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola individuate con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005,
dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal “Programma d’azione per
le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” come da D.D.G. n. 53 del 12
gennaio 2007 Assessorato regionale Territorio e Ambiente e Assessorato
regionale Agricoltura e Foreste “Approvazione Programma di azione
obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
►DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente)n. 121/2005
Adozione Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in scala
1:250.000 (Allegato 1) (lavoro ex U.O. 49 Pedologia, Cartografia tematica e Tutela
Ambientale dei Servizi allo Sviluppo dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste
in interazione con ARTA) -Note esplicative (Allegato 2) - Elenco Fogli di mappa
distinti per Provincia e Comune (allegato 3) - Programma d’azione obbligatorio per
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (All.4)
Altri impegni degli agricoltori:regimazione acque superficiali terreni in pendio e
mantenimento copertura vegetale per diminuire trasporto sostanze nutrienti.
Corretto stoccaggio delle deiezioni animali (bacini a tenuta perfetta per liquami e concimaie
realizzate su platee impermeabilizzate e provviste di pozzetti di raccolta del liquame)
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
dai NITRATI provenienti da fonti agricole
DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente) n. 121/2005:
Programma d’azione obbligatorio per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (All.4)
Il Programma, integrato con successivo DDG n. 53 del 12/01/2007, disciplina:
le modalità di utilizzo agronomico del letame, dei concimi azotati e degli ammendanti
le modalità di utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati
le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali
le modalità di accumulo temporaneo di letami in vasche/bacini a tenuta su platee
impermeabilizzate e provviste di pozzetti di raccolta del letame
le modalità di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica e le Comunicazioni
dovute ai soggetti istituzionali preposti alle autorizzazioni e al controllo
le modalità di distribuzione e le dosi di impiego
i periodi di divieto di distribuzione fertilizzanti minerali e organici contenenti azoto
i livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per ettaro/coltura/anno
i volumi di adacquamento massimi raccomandati
le sanzioni in caso di inosservanza
Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento
provenienti da fonti agricole
provocato dai nitrati
Questa norma tende a proteggere le acque dall’inquinamento da Nitrati, garantendo
la qualità delle risorse idriche (in particolare quelle potabili). La Direttiva prevede
l’individuazione di aree vulnerabili nell’ambito delle quali le prescrizioni diventano
obbligatorie (ZVN). Se una azienda è tutta o in parte ricadente in aree vulnerabili ai
nitrati (ZVN), l’agricoltore è tenuto al rispetto di precisi parametri limitatori
dell’immissione di nitrati (azoto) nel terreno nonché all’osservanza di definite e
puntuali PRATICHE AGRONOMICHE (che in parte vedremo più avanti) .
Tale norma, tra l’altro, impone l’applicazione
di fasce di rispetto e limita il quantitativo di azoto
somministrabile per ettaro.
Nelle aziende con allevamento vengono fissati
parametri per gli impianti di stoccaggio delle
deiezioni liquide o solide (materiali palabili) ed il
loro corretto dimensionamento in relazione alla
specie allevata, al tipo di allevamento, del numero
di capi mediamente presenti.
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
dai NITRATI provenienti da fonti agricole
LINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI E PER L’ELABORAZIONE
DEL PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE
METAFERT
Attraverso il Programma METAFERT cui si rimanda, elaborato dall’Area 2^ Studi e
Programmazione del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, è possibile elaborare il
PIANO DI CONCIMAZIONE AZIENDALE
che consente di determinare il fabbisogno sia di AZOTO che di FOSFORO e POTASSIO.
METAFERT, consultabile sul sito dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste,indica:
i criteri di scelta della zona omogenea di campionamento;
i diversi tipi di campionamento;
le caratteristiche del campione ed epoca di campionamento;
i dati da inserire nel “Verbale di campionamento” da parte del Consulente Tecnico;
i dati da inserire nella richiesta di analisi del suolo da presentare al Laboratorio
pubblico o privato autorizzato, per la certificazione delle analisi di base e accessorie;
modalità di determinazione del fabbisogno di Unità Fertilizzanti (azoto, fosforo,
potassio), anche al fine del rispetto dei vincoli recati dalla CONDIZIONALITA’.
ATTO 4 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
dai NITRATI provenienti da fonti agricole
DDG interdipartimentale (Agricoltura/Territorio Ambiente/Sanità)
17 gennaio 2007 - n. 61/2007:
Approvazione disciplina regionale sull’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina sull’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da piccole aziende
agroalimentari e dalle aziende di cui all’art. 101 comma 7 lettere a-b-c Decreto
legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”.
●Art. 101 comma 7 lettere a-b-c Decreto legislativo 152/2006:
Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque provenienti:
a)
da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura
b)
da imprese dedite ad allevamento di bestiame che praticano l’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e che dispongono di almeno 1 ettaro di
superficie di terreno agricolo ed entro determinati parametri tecnici
c)
da imprese di cui alle 2 tipologie suddette, che esercitano anche attività di
trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola
Il Decreto interdipartimentale n. 61/2007 disciplina:
il campo di applicazione tecnico - le caratteristiche delle acque di vegetazione e delle
sanse umide - le competenze di Regione e Provincia e le procedure da adottare
i divieti - le modalità di trasporto, stoccaggio e spandimento di acque vegetazione e
sanse umide - le sanzioni in caso di inosservanza delle norme - i controlli
Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da attività agricole
Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque
reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L748/84, fanghi di
depurazione (ex art 38 Dlgsl 152/99)
La norma di riferimento nazionale è il Decreto MiPAF 7 aprile 2006
FASCE DI RISPETTO
Tipo di fertilizzante
Letami e materiali
assimilati - Concimi
azotati e ammendanti
organici di cui alla
L.748/84
Liquami e materiali
assimilati
Fasce di rispetto corsi d’acqua e arenili: divieto di spandimento
entro 5 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua non
significativi
entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi significativi
entro 25 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti
pubblici
entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua
significativi
entro 30 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini
Le Regioni possono disporre distanze differenti
Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da attività agricole
I valori da tener presente nella gestione degli effluenti zootecnici e dei nitrati in
ZVN sono i seguenti:
Materiali palabili(letami e lettiere, deiezioni disidratate)
Le Dimensioni della struttura di stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri:
Specie allevata
Peso vivo per categoria allevata
Periodo di permanenza in stalla
Sistema di allevamento praticato
Capacità di stoccaggio: Produzione di letame in 90 giorni
Materiale non palabile (liquami)
Le Dimensioni della struttura di stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri:
Specie allevata
Peso vivo per categoria allevata
Periodo di permanenza in stalla
Sistema di allevamento praticato
Acque di lavaggio delle strutture e degli impianti (stima)
Acque meteore provenienti da superfici interessate dall’attività zootecnica.
Capacità di stoccaggio 120 giorni per il centro nord e 90 per il sud
Campo di Condizionalità Sanità pubblica – SaluteIdentificazione e registrazione degli animali
Atto A6 – Identificazione e registrazione degli
animali.
(Anagrafe bovini, ovini, suini, caprini)
Direttiva 92/102/CEE
Atto A7 – Marchi auricolari, registro delle aziende e
passaporti previsti dal sistema di identificazione e
di registrazione dei bovini
Regolamento 2629/97 abrogato
dal 911/2004
Atto A8 - Istituzione Sistema di identificazione e
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine
Regolamento 1760/2000 che
abroga il Reg 820/97
Atto A8 bis - Istituzione Sistema di identificazione
e registrazione ovini e caprini
Regolamento 21/2004 del 2003
FINALITA’: tutela sanità pubblica e salute animali –
etichettatura carni per tracciabilità alimentare efficace gestione, erogazione e controllo dei
contributi comunitari
Enti preposti alla verifica del
rispetto della normativa:
Ispettorato regionale
Veterinario.
Enti preposti ai controlli:ASL
Azienda Sanitaria Locale
Campo di Condizionalità Sanità pubblica – SaluteIdentificazione e registrazione degli animali
ATTO A6 e A8 bis Identificazione e registrazione animali
-Predisposizione di elenchi aggiornati di tutte le aziende che
allevano bovini, bufalini, ovini, suini, caprini con apposito codice
fornito dalla ASL competente
-Tenuta da parte delle aziende di Registri/Elenchi aggiornati con il
numero dei capi. Tenuta Registro di Stalla con identificazione del
marchio per ogni capo, acquisti, nascite, morti, movimenti in
entrata e uscita. Registrazione degli eventi, entro i tempi stabiliti e
notifica alla Banca dati nazionale
-Indicazione caratteristiche del Marchio auricolare di
identificazione del bestiame, I capi provenienti dalla UE
mantengono il marchio del paese di origine.
Atto A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica, salute,
identificazione, registrazione degli animali
Se l’agricoltore alleva bovini deve rispettare le norme
relative al registro di stalla, al marchio auricolare e in
generale a quanto previsto per il corretto aggiornamento
dell’anagrafe bovina (banca dati nazionale bovina) e cioè
segnalare per tempo al soggetto delegato i movimenti di
stalla quali nascite, morti, uscite ed entrate.
Elenco “B”
Criteri di Gestione Obbligatoria
Campo di Condizionalità
Sanità pubblica, Salute,
Identificazione e Registrazione
degli Animali
n. 7 Atti da B9 a B15
Sanità pubblica – Salute-Identificazione e registrazione degli animali
Atto B9 – Immissione in commercio prodotti fitosanitari
Direttiva 91/414/CEE
Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali
Direttiva 96/22/CE e Direttiva
2003/74/CE
Atto B11 – Procedure sicurezza alimentare ed Istituzione
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
Regolamento (CE) 178/2002 del
Parlamento Europeo
Atto B12 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili
Regolamento 999/2001 del
Parlamento Europeo
Atto B13 – Misure di lotta contro l’afta epizootica
Direttiva 85/511/CEE Consiglio E
Atto B14 – Misure generali contro malattie animali e misure
specifiche per la malattia vescicolare dei Suini
Direttiva 92/119 CEE del
Consiglio Europeo
Atto B15 – Disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli Ovini
Direttiva 2000/75/CE del
Consiglio Europeo
Atto B9 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
►Impiego esclusivo da parte dell’operatore in possesso del
“Patentino” che è responsabile della corretta custodia e impiego.
►Rispetto di dosi, tempi e modalità indicate in etichetta e scheda
prodotto. Evitare sprechi e danni a persone, animali, ambiente, insetti
pronubi. Obbligo di registrazione del trattamento entro 30 giorni, nel
Registro dei Trattamenti o Quaderno di Campagna
previsto dal DPR 290/2001.
►Conservazione per 1 anno delle fatture di acquisto fitosanitari, e
copia dei moduli di acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi.
►Conservazione lontano da alimenti, mangimi, bevande e foraggi, in
ambienti asciutti, ben aerati, al riparo da luce e sorgenti calore.
►Conservazione separata dei fitofarmaci di 1^ e 2^ classe in armadietti
chiusi a chiave con obbligo di separazione di quelli ossidanti dagli
infiammabili. Reticella alle finestre dei locali. Pavimento e pareti lavabili.
Impianto elettrico a norma. Porta di accesso chiusa a chiave con
apposizione cartelli di avviso del pericolo.
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari
E’ obbligo dell’agricoltore, detenere uno specifico registro dei trattamenti con
fitofarmaci (anche per le tipologie, irritanti e non classificati) effettuati in
azienda nel corso dell’anno. LO STESSO REGISTRO POTRA’ ESSERE
UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONCIMI AZOTATI.
Il registro dei trattamenti (assimilabile al “Quaderno di campagna”) deve essere
compilato e sottoscritto dall'utilizzatore e deve riportare in maniera cronologica,
con annotazioni effettuate entro trenta giorni dal trattamento:
•
i dati anagrafici relativi all'azienda;
•
per ogni coltura presente in azienda vanno indicate le date relative a:
semina (o trapianto), inizio fioritura, raccolta.
•
le colture trattate e la relativa superficie, nonché la data di semina o
trapianto (di impianto nel caso di colture arboree), la data indicativa di
fioritura;
•
la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità
impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha
reso
necessario il trattamento stesso.
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari
Quali sono gli obblighi per l’agricoltore:
→ predisporre un registro dei
trattamenti;
→ disponibilità e validità del
patentino nei casi previsti;
→ rispetto delle prescrizioni di
utilizzo previste
nell’etichetta del prodotto
impiegato;
→ Presenza in azienda di un
sito a norma per
l’immagazzinamento dei
prodotti fitosanitari.
→ Presenza di strumenti di
protezione dai rischi chimici
Atto B10 – Divieto uso sostanze ad azione ormonica,
tireostatica beta-agoniste nelle produzioni animali
► Divieto di tenuta conservazione e utilizzazione di medicinali
anabolizzanti.
► Conservazione in azienda per almeno 5 anni, del Registro dei
Trattamenti effettuati, insieme a copia delle ricette rilasciate dal
Veterinario.
► Il Veterinario che ha in cura gli animali deve compilare
personalmente il Registro vidimato dal
Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente.
► In Sicilia, l’Ispettorato regionale Veterinario emana
annualmente una circolare relativa al Piano regionale Residui.
Prelievi ed esami di laboratorio vengono effettuati dalle ASL e
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto
d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive
81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
E’ vietato l’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste
nelle produzioni animali. L’uso di tali sostanze è ammesso esclusivamente a fine terapeutico
su bovini, ovini, equini
attraverso autorizzazione veterinaria e attraverso una
somministrazione controllata dal veterinario. E’ vietata la detenzione di tali sostanze in
azienda. E’ obbligatorio trascrivere nel registro dei farmaci veterinari
Al titolare dell'azienda spetta il compito di annotare sul registro la data e la natura del
trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento
stesso.
Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia
delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a
disposizione dell'autorità' competente.
In caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di scorte di medicinali veterinari, nell'intento di
semplificare gli adempimenti di registrazione che gravano sulle aziende, si utilizza il
registro unificato di scorta dei medicinali veterinari e dei trattamenti stessi.
Atto B11 – Principi e requisiti generali della
legislazione sicurezza alimentare. Istituzione
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
► L’Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA) è una
Agenzia dell’Unione Europea che supporta a livello tecnico
scientifico le decisioni delle Istituzioni Comunitarie.
Istituita nel 2001 ha sede a Parma
► L’Atto B11 concerne la Tracciabilità dei prodotti alimentari.
► Atti da B12 a B15 – Salvaguardia e tutela salute animali e
consumatori
Sono interessate le aziende che effettuano attività di allevamento
e commercializzazione sia di prodotti animali che di fattori
produttivi per alimentazione e cura degli animali.
► In Sicilia, gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente
sono: l’Ispettorato regionale Veterinario riguardo alla gestione e le
ASL riguardo ai controlli
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la
sicurezza
alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in
uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi:
Agricoltori che allevano e producono prodotti animali
• Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose;
• Tracciare l’origine dei mangimi (fornitori) e il sistema di stoccaggio
aziendale;
• Registro dei farmaci veterinari e delle somministrazioni;
• Se l’azienda produce ed immette sul mercato latte crudo l’agricoltore
dovrà tracciare gli animali in produzione, gli orari di mungitura, gli
animali trattati e fuori produzione;
• Il monitoraggio della brucellosi e della tubercolosi sugli animali esposti
• Il sistema di isolamento predisposto dall’allevamento degli animali infetti
o malati;
• Immagazzinare gli alimenti animali separatamente dai prodotti chimici;
• I sistemi di protezione dai parassiti dei luoghi di stoccaggio del latte e i
sistemi di disinfettazione delle attrezzature e dei contenitori utilizzati nella
produzione del latte.
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza
alimentare
Tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita.
(segue OBBLIGHI):
•Agricoltori che producono prodotti vegetali
• Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose
• Uso corretto dei pesticidi (di fatto già previsto dalla B9)
•Agricoltori che producono latte crudo
• assicurarsi che il latte provenga da animali sani, non trattati, esenti
da brucellosi e tubercolosi.
• che il latte sia conservato in locali che garantiscano la non
contaminazione, effettuando disinfettazioni e lavaggio frequente .
• garantire che la mungitura e il trasporto avvengano garantendo
pulizia ed igiene.
•Agricoltori produttori di uova
Sistemi igienici applicate alla produzione delle uova (pulizia,
Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
enerali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali
•
Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose
• Conservare le analisi delle materie prime effettuate nell’azienda
• registrare l’uso di fitofarmaci per la produzione (già obbligo Atto B9),
l’uso di sementi non OGM
• tracciare conservando la documentazione, la provenienza e la qualità
di tutte le materie prime costituenti del mangime e dove i mangimi
stessi sono stati collocati (acquirente, ad esempio anche del mais, del
fieno, dell’orzo)
Atti B12, B13, B14, B15 – recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune importanti patologie animali oggetto di profilassi
•
•
•
•
E’ fatto obbligo all’agricoltore consentire la corretta lotta alle
malattie degli animali allevati e in particolare la profilassi di stato
per le malattie degli animali riconducibili a:
Afta epizootica
Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE)
Malattia vescicolare dei suini
Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini
L’agricoltore ha l’obbligo di segnalare ogni possibile focolaio o
anche sospetto di focolaio, alle autorità sanitarie preposte.
Elenco “C” dei
Criteri di Gestione Obbligatoria
Campo di Condizionalità
Igiene e benessere degli animali
Atti C16 – C17 – C18
Campo di Condizionalità
Igiene e Benessere degli animali
Atto C16 – Norme minime per la protezione
dei Vitelli
Direttiva
91/629/CEE del
Consiglio
Atto C17 – Norme minime per la protezione
dei Suini
Direttiva
91/630/CEE del
Consiglio
Atto C18 – Protezione degli animali negli
allevamenti
Direttiva 98/58/CE
del Consiglio
Atto C16 Norme minime per la protezione dei VITELLI (bovini età max 6 mesi)
Aziende con almeno un numero minimo di 6 Vitelli:
●Disponibilità per i Vitelli stabulati in gruppo, di uno spazio libero
di mq 1,5/capo di peso massimo di 150 Kg; mq 1,7 in caso di
peso tra 150 e 220 Kg; mq 1,8 in caso di peso vivo superiore a
220 Kg.
●Recinti o poste costruiti con pareti perforate che consentano
contatto visivo e tattile tra i Vitelli
●Nessun Vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere
rinchiuso in un recinto individuale, tranne per esigenze
sanitarie disposte dal Veterinario
Atto C16 -
Direttiva 91/629/CEE , che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli.
I controlli del rispetto di questo vincolo verranno effettuati
sulla base delle verifiche ASL di ottemperanza previste dal
Decreto Legislativo 533 del 30 dicembre 1992
Atto C17
Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini.
I controlli del rispetto di questo vincolo verrà
effettua sulla base delle verifiche ASL di
ottemperanza previste dal Decreto Legislativo
534 del 30 dicembre 1992
Atto C18
Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione
degli animali negli allevamenti
Le aziende devono rispettare in particolare:
• Personale sufficiente ad accudire gli animali
•Ispezioni regolari e giornalieri degli animali allevati in stabulazione fissa e con
frequenza adeguata per quelli bradi e semi bradi. In entrambi i casi disporre di una
illuminazione artificiale.
• Registro dei trattamenti sanitari, disponibilità di ambienti atti ad isolare animali
feriti o ammalati
• Densità adeguata tra numero capi allevati e superficie disponibile
• Fabbricati che garantiscano assenza di rischi per gli animali, sufficiente areazione
dei locali di stabulazione, giusta alternanza di buio e luce, temperature adeguate
• Disponibilità di acqua non contaminata e accesso ai mangimi non rischioso per gli
animali
• Controllo giornaliero della funzionalità di impianti automatici e presenza di sistemi
alternativi nei casi in cui il funzionamento e fondamentale per la salute degli animali
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