Andrea Rossi Marcelli
Regolamento (CE) 1782/2003
che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno nell’ambito della PAC
 Condizionalità – (art. 3)
1. Ogni agricoltore è tenuto a rispettare i criteri di
gestione obbligatori di cui all’Allegato III ...
2. La autorità nazionali competenti forniscono
agli agricoltori l’elenco dei criteri di gestione
obbligatori e le buone condizioni agronomiche e
ambientali che devono rispettare.
1
ALLEGATO III del Regolamento
Criteri di Gestione Obbligatori: art. 3 della
Direttiva 86/278/CEE
Concernente la protezione
dell’ambiente, in particolare
del suolo, nell’utilizzazione dei
fanghi in agricoltura
2
art. 3 Direttiva 86/278/CEE
1. I fanghi provenienti dalla depurazione di
acque reflue possone essere utilizzati in
agricoltura solo conformemente alla presente
direttiva
2. - I fanghi delle fosse settiche e sim. possono
essere utilizzati in agricolt. nel rispetto delle
condizioni che lo Stato m. può ritenere
necessarie per la tutela della salute dell’uomo e
dell’ambiente
- I fanghi diversi dalle tipologie precedenti
possono essere utilizzati solo se il loro impiego
3
è regolamentato dallo Stato m.
Decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 99
“Attuazione della direttiva 86/278/CEE
concernente la protezione
dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura”
Finalità: disciplinare l’uso dei fanghi per evitare effetti
nocivi sul suolo, vegetazione, animali e uomo,
incoraggiandone la corretta utilizzazione
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Definizione di fanghi
Direttiva 86/278
residui
provenienti dagli
impianti di depurazione di
acque relue domestiche o
urbane o da altri impianti di
depurazione delle a.r. che
presentano una composiz.
analoga a quella delle a.r.
dom. o urbane
D.Lgs 99/92
residui derivanti dai
processi di depurazione di:
1. acque reflue provenienti
esclusivamente da
insediamenti civili
2. acque r. provenienti da
insediamenti civili e
inoltre (purché regolamentato
produttivi (con
dallo Stato membro)
caratteristiche non diverse
residui delle fosse settiche e
dai fanghi di cui al punto 1)
altri dispositivi analoghi
3. acque r. prov. esclusivam.
residui provenienti da imp.
da insediamenti produttivi
di depurazione diversi da
(purché assimilabili al p.to 1)
quelli di cui ai punti
5
precedenti
D.Lgs. 152/99 - art. 3 (definizioni)



Acque reflue domestiche: quelle provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo
umano e da attività domestiche;
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche
o il miscuglio di a.r. domestiche, di a.r. industriali
ovvero meteoriche di dilavamento ...
Acque reflue industriali: quelle, di qualsiasi
tipo, scaricate da edifici od istallazioni in cui si
svolgono attività commerciali (anche produttive
di servizi) o di produzione di beni, diverse dalle
a.r. domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento.
art.28 - ... sono assimilate alle a.r. domestiche ... quelle
che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a
quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale.
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Condizioni per l’utilizzazione in agricoltura
(art. 3)
1
 sottoposti a trattamento
 effetto concimante e/o ammendante
e correttivo
 non contengano sostanze tossiche e
nocive /persistenti /bioaccumulabili in
concentrazioni dannose per il terreno,
colture, animali, uomo e ambiente
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Condizioni per l’utilizzazione (segue)
2
 Concentrazione di uno o più metalli
pesanti nel suolo non superi i valori
indicati nell’allegato I A
3
 Concentrazione di uno o più metalli
pesanti contenuti nei fanghi non
superi i valori indicati nell’allegato I B
8
4
DOSI (quantità di sost. secca in 3 anni)
CARATTERISTICHE DEL
TERRENO
c.s.c. >15 meq/100 g
pH 6,0-7,5
Fanghi da
Fanghi da
insediam. civili e industria agroproduttivi(1)(2)
alimentare(1)(3)
15 t/ha
c.s.c. <15 meq/100 g - 50% (7,5 t/ha)
pH ≥ 5,0 <6,0
pH >7,5
x 3 (45 t/ha)
x 3 (22,5 t/ha)
+ 50% (22,5 t/ha) x 3 (67,5 t/ha)
(1) Conc. metalli pes. nel suolo non super. limiti dell’all. I A
(2) Conc. metalli pes. nei fanghi non super. limiti dell’all. I B
(3) Conc. metalli pes. non super. a 1/5 di quella dell’all. I B
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Fanghi trattati
Fanghi sottoposti a:
 trattamento biologico, chimico o termico
 deposito a lungo termine
 altro opportuno trattamento
al fine di ridurre in maniera rilevante il loro
potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari
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Valori massimi di concentrazione di
metalli pesanti (mg/kg di ss)
elemento
Cadmio
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Allegato IA
(nei suoli)
1.5
Allegato IB
(nei fanghi)
20
1
10
75
300
100
750
100
1000
300
2500
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Caratteristiche agronomiche e
microbiologiche dei fanghi (All. IB)
Carbonio organico
% SS
20
Fosforo totale
% SS
0,4
Azoto totale
% SS
1,5
MPN/g SS
103
Salmonelle
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Analisi dei terreni
Analisi dei fanghi
(All. II A)
(All. II B)
 Ph
 Sostanza secca
 C.S.C.
 C organico
 Cadmio
 Grado di umificaz.
 Mercurio
 N, P, K totale
 Nichel
 Cadmio, Cromo,
 Piombo
Mercurio, Nichel,
Piombo, Rame,
Zinco
 Salmonelle
 Rame
 Zinco
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Divieti (art. 4)
 E’ vietata l’utilizzazione dei fanghi se non
ricorrono le condizioni di cui all’art. 3
 E’ vietata l’utilizzaz. dei fanghi tossici e nocivi
…ecc. – cioè dei fanghi considerati rifiuti
pericolosi ai sensi della Direttiva 91/689/CEE e
dell’elenco dei rifiuti adottato con Decisione del
Consiglio 2000/532/CE modificato da ultimo con
Decisione 2001/573/CE
(consultare elenco rifiuti di cui alla Direttiva
Min.Ambiente 9 aprile 2002)
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(art. 4) - E’ vietato applicare i
fanghi ai terreni:
 allagati, soggetti a esondazioni/inondazioni
naturali, acquitrinosi, o con falda acquifera
affiorante, o con frane in atto;
 con pendii > 15% (limitatamente ai fanghi con
ss inferiore al 30%);
 con pH < 5;
 con c.s.c. < 8 meq/100 gr;
 destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggere
anche in consociaz., nelle 5 settimane che
precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
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(segue)
(segue divieti di applicazione)
 destinati all’orticoltura-frutticolt. i cui
prodotti sono normalm. a contatto dir. col
terreno e consumati crudi, nei 10 mesi
precedenti il raccolto e durante il raccolto;
 quando è in atto una coltura, ad eccezione
delle colt. arboree;
 quando esiste un pericolo per la salute
degli uomini/animali e/o per la salvaguardia
dell’ambiente.
 E’ vietata l’applicazione dei fanghi liquidi
con la tecnica dell’irrigazione a pioggia
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Autorizzazione della Regione
(art. 9)
Indicare:
• tipologia dei fanghi da utilizzare
• colture destinate all’utilizzazione
• caratteristiche e ubicazione
dell’impianto di stoccaggio
• caratteristiche dei mezzi usati per la
distribuzione dei fanghi
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Notifica entro 10 gg a Regione Provincia - Comune di competenza
 Estremi impianto di provenienza dei fanghi
 Dati analitici dei fanghi e dei terreni
 Identificazione catastale e superficie terreni
 Colture in atto e previste
 Data prevista per l’utilizzazione del fango
 Consenso allo spandimento da chi ha il diritto
a esercitare attività agricola sul terreno
 Titolo di disponibilità terreni o dichiaraz.
sostitutiva di atto di notorietà
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Altre misure di tipo amministrativo
 per le attività di
raccolta, trasporto,
stoccaggio e
condizionamento
 iscrizione all’ Albo
naz. delle imprese
che effettuano la
gestione dei rifiuti ex art.30 D.lgs 22/97
(salvo che i fanghi non
siano trasportati dallo
stesso produttore, es. il
gestore dell’impianto di
depurazione)
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Altre misure di tipo amministrativo
 nelle varie fasi di
raccolta e trasporto,
stoccaggio,
condizionamento ed
utilizzazione
• scheda di
accompagnamento
compilata dal produttore
o detentore e
consegnata a chi prende
in carico i fanghi
(art.13);
inoltre
• formulario di
identificazione - ex
art. 15 D.lgs 22/97).
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Registri di carico e scarico
(art. 14)
Il produttore deve annotare sui registri c.s. - ex
art. 12 D.lgs 22/97:
i quantitativi di f. prodotto e utilizzato per uso
agricolo;
composizione e caratteristiche (all. IB);
tipo di condizionamento;
nomi e indirizzi dei destinatari e i luoghi
previsti per l’utilizzazione.
Ogni anno deve esserne trasmessa una copia
alla Regione ai fini della relazione da inviare al
Ministero dell’Ambiente.
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Registro di utilizzazione
(registro dei terreni)
art. 15
Da tenere presso l’utilizzatore (per almeno 6 anni),
con pagine numerate e timbrate dall’AA di controllo,
con l’annotazione di:
analisi dei terreni;
quantitativi di f. ricevuti e q. utilizzati;
composizione e caratteristiche;
il trattamento subìto;
nominativo o ragione soc. del produttore,
trasportatore, trasformatore;
modalità e tempi di utilizzaz. in ciascun
appezzamento.
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Riepilogo
Requisiti qualitativi,
norme tecniche e
prescrizioni
•Fanghi trattati
•Analisi terreni/ fanghi
•Dosi di applicazione
•Norme tecniche per
raccolta, trasporto,
stoccagg, condizionam.
distribuzione
•Divieti
Misure di tipo
amministrativo
•Autorizzazione/
Notifica
•Scheda di
accompagnam. +
Formulario di
identificazione
•Registri c. s.
•Registro di utilizzaz.23
la presentazione è finita
grazie per l’attenzione
Andrea Rossi Marcelli
Email: [email protected]
Pagina web sui fanghi (in inglese):
http://europa.eu.int/comm/environment/sludge/
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La direttiva sull`utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura