Andrea Rossi Marcelli Regolamento (CE) 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno nell’ambito della PAC Condizionalità – (art. 3) 1. Ogni agricoltore è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’Allegato III ... 2. La autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. 1 ALLEGATO III del Regolamento Criteri di Gestione Obbligatori: art. 3 della Direttiva 86/278/CEE Concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura 2 art. 3 Direttiva 86/278/CEE 1. I fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue possone essere utilizzati in agricoltura solo conformemente alla presente direttiva 2. - I fanghi delle fosse settiche e sim. possono essere utilizzati in agricolt. nel rispetto delle condizioni che lo Stato m. può ritenere necessarie per la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente - I fanghi diversi dalle tipologie precedenti possono essere utilizzati solo se il loro impiego 3 è regolamentato dallo Stato m. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” Finalità: disciplinare l’uso dei fanghi per evitare effetti nocivi sul suolo, vegetazione, animali e uomo, incoraggiandone la corretta utilizzazione 4 Definizione di fanghi Direttiva 86/278 residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque relue domestiche o urbane o da altri impianti di depurazione delle a.r. che presentano una composiz. analoga a quella delle a.r. dom. o urbane D.Lgs 99/92 residui derivanti dai processi di depurazione di: 1. acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili 2. acque r. provenienti da insediamenti civili e inoltre (purché regolamentato produttivi (con dallo Stato membro) caratteristiche non diverse residui delle fosse settiche e dai fanghi di cui al punto 1) altri dispositivi analoghi 3. acque r. prov. esclusivam. residui provenienti da imp. da insediamenti produttivi di depurazione diversi da (purché assimilabili al p.to 1) quelli di cui ai punti 5 precedenti D.Lgs. 152/99 - art. 3 (definizioni) Acque reflue domestiche: quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di a.r. domestiche, di a.r. industriali ovvero meteoriche di dilavamento ... Acque reflue industriali: quelle, di qualsiasi tipo, scaricate da edifici od istallazioni in cui si svolgono attività commerciali (anche produttive di servizi) o di produzione di beni, diverse dalle a.r. domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. art.28 - ... sono assimilate alle a.r. domestiche ... quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale. 6 Condizioni per l’utilizzazione in agricoltura (art. 3) 1 sottoposti a trattamento effetto concimante e/o ammendante e correttivo non contengano sostanze tossiche e nocive /persistenti /bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, colture, animali, uomo e ambiente 7 Condizioni per l’utilizzazione (segue) 2 Concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori indicati nell’allegato I A 3 Concentrazione di uno o più metalli pesanti contenuti nei fanghi non superi i valori indicati nell’allegato I B 8 4 DOSI (quantità di sost. secca in 3 anni) CARATTERISTICHE DEL TERRENO c.s.c. >15 meq/100 g pH 6,0-7,5 Fanghi da Fanghi da insediam. civili e industria agroproduttivi(1)(2) alimentare(1)(3) 15 t/ha c.s.c. <15 meq/100 g - 50% (7,5 t/ha) pH ≥ 5,0 <6,0 pH >7,5 x 3 (45 t/ha) x 3 (22,5 t/ha) + 50% (22,5 t/ha) x 3 (67,5 t/ha) (1) Conc. metalli pes. nel suolo non super. limiti dell’all. I A (2) Conc. metalli pes. nei fanghi non super. limiti dell’all. I B (3) Conc. metalli pes. non super. a 1/5 di quella dell’all. I B 9 Fanghi trattati Fanghi sottoposti a: trattamento biologico, chimico o termico deposito a lungo termine altro opportuno trattamento al fine di ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari 10 Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti (mg/kg di ss) elemento Cadmio Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco Allegato IA (nei suoli) 1.5 Allegato IB (nei fanghi) 20 1 10 75 300 100 750 100 1000 300 2500 11 Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (All. IB) Carbonio organico % SS 20 Fosforo totale % SS 0,4 Azoto totale % SS 1,5 MPN/g SS 103 Salmonelle 12 Analisi dei terreni Analisi dei fanghi (All. II A) (All. II B) Ph Sostanza secca C.S.C. C organico Cadmio Grado di umificaz. Mercurio N, P, K totale Nichel Cadmio, Cromo, Piombo Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco Salmonelle Rame Zinco 13 Divieti (art. 4) E’ vietata l’utilizzazione dei fanghi se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 3 E’ vietata l’utilizzaz. dei fanghi tossici e nocivi …ecc. – cioè dei fanghi considerati rifiuti pericolosi ai sensi della Direttiva 91/689/CEE e dell’elenco dei rifiuti adottato con Decisione del Consiglio 2000/532/CE modificato da ultimo con Decisione 2001/573/CE (consultare elenco rifiuti di cui alla Direttiva Min.Ambiente 9 aprile 2002) 14 (art. 4) - E’ vietato applicare i fanghi ai terreni: allagati, soggetti a esondazioni/inondazioni naturali, acquitrinosi, o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; con pendii > 15% (limitatamente ai fanghi con ss inferiore al 30%); con pH < 5; con c.s.c. < 8 meq/100 gr; destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggere anche in consociaz., nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio; 15 (segue) (segue divieti di applicazione) destinati all’orticoltura-frutticolt. i cui prodotti sono normalm. a contatto dir. col terreno e consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto; quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colt. arboree; quando esiste un pericolo per la salute degli uomini/animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente. E’ vietata l’applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica dell’irrigazione a pioggia 16 Autorizzazione della Regione (art. 9) Indicare: • tipologia dei fanghi da utilizzare • colture destinate all’utilizzazione • caratteristiche e ubicazione dell’impianto di stoccaggio • caratteristiche dei mezzi usati per la distribuzione dei fanghi 17 Notifica entro 10 gg a Regione Provincia - Comune di competenza Estremi impianto di provenienza dei fanghi Dati analitici dei fanghi e dei terreni Identificazione catastale e superficie terreni Colture in atto e previste Data prevista per l’utilizzazione del fango Consenso allo spandimento da chi ha il diritto a esercitare attività agricola sul terreno Titolo di disponibilità terreni o dichiaraz. sostitutiva di atto di notorietà 18 Altre misure di tipo amministrativo per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento iscrizione all’ Albo naz. delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art.30 D.lgs 22/97 (salvo che i fanghi non siano trasportati dallo stesso produttore, es. il gestore dell’impianto di depurazione) 19 Altre misure di tipo amministrativo nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione • scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi (art.13); inoltre • formulario di identificazione - ex art. 15 D.lgs 22/97). 20 Registri di carico e scarico (art. 14) Il produttore deve annotare sui registri c.s. - ex art. 12 D.lgs 22/97: i quantitativi di f. prodotto e utilizzato per uso agricolo; composizione e caratteristiche (all. IB); tipo di condizionamento; nomi e indirizzi dei destinatari e i luoghi previsti per l’utilizzazione. Ogni anno deve esserne trasmessa una copia alla Regione ai fini della relazione da inviare al Ministero dell’Ambiente. 21 Registro di utilizzazione (registro dei terreni) art. 15 Da tenere presso l’utilizzatore (per almeno 6 anni), con pagine numerate e timbrate dall’AA di controllo, con l’annotazione di: analisi dei terreni; quantitativi di f. ricevuti e q. utilizzati; composizione e caratteristiche; il trattamento subìto; nominativo o ragione soc. del produttore, trasportatore, trasformatore; modalità e tempi di utilizzaz. in ciascun appezzamento. 22 Riepilogo Requisiti qualitativi, norme tecniche e prescrizioni •Fanghi trattati •Analisi terreni/ fanghi •Dosi di applicazione •Norme tecniche per raccolta, trasporto, stoccagg, condizionam. distribuzione •Divieti Misure di tipo amministrativo •Autorizzazione/ Notifica •Scheda di accompagnam. + Formulario di identificazione •Registri c. s. •Registro di utilizzaz.23 la presentazione è finita grazie per l’attenzione Andrea Rossi Marcelli Email: [email protected] Pagina web sui fanghi (in inglese): http://europa.eu.int/comm/environment/sludge/