ASILO, SCUOLA E COMUNITA' INFANTILI. Tra i primi timori che occupano la mente dei genitori che decidono di non vaccinare vi è senza dubbio quello della possibile non ammissione dei propri figli presso gli asili nido, gli asili e le comunità infantili di vario genere. Nella maggior parte degli asili il controllo avviene già all'atto dell'iscrizione, quando viene richiesto alla famiglia di allegare la certificazione vaccinale o compilare il modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione unitamente all'iscrizione stessa. In passato questo passaggio si è dimostrato problematico in assenza di un'esplicita regolamentazione in merito. Ancora oggi è possibile trovare direttori scolastici o responsabili di strutture private impreparati sulle normative giuridiche di riferimento, pertanto è auspicabile che i genitori siano consapevoli di quali norme possano essere invocate a loro sostegno. L'esclusione o l'ammissione con riserva del minore, alla luce degli interventi normativi più recenti, sono assolutamente illegittime. A far luce e a chiarire definitivamente la disputa tra direttori scolastici e i genitori di bambini non vaccinati nel 1999 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ormai noto D.P.R. 355. La normativa sembrò inizialmente applicabile solo alla scuola dell'obbligo e non anche alla materna e ad ogni altra struttura idonea ad ospitare minori in forma "aggregativa". Invero alla luce di quanto si dirà in seguito, coloro che respingono un minore o ne condizionano l'ammissibilità presso una qualsiasi struttura, esercitano senza dubbio alcuno un abuso, del quale si potrà chiedere ristoro presso le opportune sedi giudiziarie. Il D.P.R. 355/99 a parere di scrive e della quasi unanimità degli interpreti, può essere esteso anche agli asili nido e alle comunità infantili dal momento che una differenzazione di applicazione/tutela porterebbe in sé dei chiari profili di incostituzionalità (art. 3 e art. 32 Cost.) nella parte in cui consentirebbe delle discriminazioni in base all'età anagrafica dei soggetti portatori di interessi. L'art. 3 della Costituzione non regola il principio di uguaglianza da un punto di vista meramente formale e statico ma anche e soprattutto da un punto di vista sostanziale nella parte in cui enuncia che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana" . Tale fondamentale corollario non può quindi non applicarsi in una circostanza così importante come quella della frequenza di comunità aggregative che favoriscono lo sviluppo della persona umana, nella fattispecie dei bambini, ancora più bisognosi di protezione dalle aggressioni esterne. In tal senso il Dottor Eugenio Serravalle, in passato si è speso con un importante appello alla Regione Toscana a sostegno del diritto alla frequenza di asili nido e non dei bambini non vaccinati, che si riporta di seguito ai fini argomentativi: "Gentili Amministratori, a scrivervi è una "rete" di associazioni, medici, gruppi del terzo settore e genitori, tutti accomunati da un'esigenza: rendere possibile la regolare frequenza ad asili nido e scuole materne per tutti i bambini che non sono stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. … omissis … Sulla base delle ampie competenze in materia di cui le Regioni sono titolari, un passo in tal senso è già stato fatto in maniera decisa ed esplicita dalla Regione Emilia Romagna, che, grazie ad una circolare dell'1 dicembre 1998 firmata dall'assessore alla sanità Giovanni Bissoni e diffusa a tutti i servizi sanitari sul territorio emiliano romagnolo, oltre sei anni fa ha garantito il regolare accesso alle comunità collettive, a nidi e materne per i bambini sprovvisti di certificazione vaccinale. In un momento come quello attuale di sostanziale assenza di rischio epidemiologico contingente per le malattie per le quali si vaccina con obbligo di legge (poliomielite, difterite, tetano ed epatite b), la garanzia di un diritto del bambino alla completa integrazione sociale rappresenta atto di grande civiltà, il raggiungimento di un elevato livello qualitativo di convivenza civile e rispetto per le scelte individuali in materia di salute. Conosciamo tutti la grandissima e positiva importanza che strutture quali gli asili nido e le scuole materne possono avere sulla maturazione psichica, emotiva e fisica del bambino, che ha così la possibilità di scoprire, conoscere, confrontarsi. Riteniamo dunque che non abbia ragione di persistere una discriminazione nell'accesso a questi servizi che penalizzi i bambini i cui genitori hanno fatto scelte diverse in materia di tutela della salute. Per di più, a livello nazionale, il DPR 355 del 26/01/1999 ha già da tempo abbattuto gli ostacoli che impedivano ai bambini non vaccinati la regolare frequenza a tutti i gradi della scuola dell'obbligo e l'ammissione agli esami di Stato. Dato che si permette la frequenza scolastica ai bambini di età superiore ai 6 anni, evidentemente valutando la bassissima incidenza del rischio di contrarre le malattie per le quali ci si vaccina, non ha senso mantenere il divieto per i bambini al di sotto di quell'età. Che senso può avere il mantenimento di una contraddizione di tale portata? Chiediamo quindi alla Regione, e in special modo agli assessori competenti per sanità ed istruzione, di farsi promotori di un documento con il quale, finalmente, si renda possibile anche ai bambini sprovvisti di certificazione vaccinale il libero e regolare accesso a tutte le comunità collettive di pertinenza degli enti territoriali, partendo da asili nido e scuole materne … " A livello Regionale ci sono poi state delle regolamentazioni importanti in materia e quindi di utilità significativa all'interprete. A titolo esemplificativo, in Piemonte, la questione è regolamentata in una nota trasmessa dalla Regione ai Responsabili locali dei Dipartimenti di Prevenzione e ai Referenti per le Attività Vaccinali e inviata per conoscenza al Tribunale per i Minori del Piemonte e al Ministero della Sanità. La nota reca come data il 22/08/2000 e il n° di prot. 13429/27.001. Il punto 5 di tale protocollo recita testualmente: "L'iscrizione alla scuola dell'obbligo e per analogia alle altre comunità infantili è consentita anche ai bambini che non hanno eseguito le vaccinazioni obbligatorie (DPR 26 gennaio 1999 n° 335). Gli Istituti Scolastici, secondo il DPR 26/01/99 n. 335 trasmetteranno alle ASL di competenza la scheda di segnalazione degli alunni che non hanno assolto l'obbligo vaccinale. Le ASL dovranno attivare una verifica che permetta di accertare che tutti i casi di inadempienza siano noti e che tutte le procedure precedentemente descritte siano state attivate". Da segnalare in materia vi sono anche le Linee guida igienico-sanitarie per gli asili nido della ASL di Milano Uno. Questo documento può essere un ottimo strumento per i genitori obiettori, dal momento che non contiene alcun riferimento alle mancate vaccinazioni come motivo di esclusione dai nidi. Non si prevede da parte della ASL il rilascio di alcuna certificazione di idoneità sanitaria per la frequenza al nido dei piccoli utenti: per l’ammissione dei piccoli al nido può essere utile ma non obbligatoria l’acquisizione della documentazione attestante la situazione vaccinale del minore interessato (libretto vaccinale o autocertificazione). L’ammissione al nido non è vincolata o preclusa da situazioni patologiche del bimbo. Per quanto riguarda il certificato di vaccinazione, al fine di salvaguardare la verifica delle coperture vaccinali, potrà essere adottata la seguente procedura: gli Uffici Nido Comunali trasmetteranno puntualmente l’elenco degli iscritti al Dipartimento di Prevenzione, il personale del Dipartimento di Prevenzione verificherà le situazioni individuali, con presa di carico di eventuali situazioni irregolari o incomplete. ( Si ricalca pienamente la disciplina della scuola dell'obbligo). Importante Delibera arriva poi dalla Toscana, il 22 Maggio 2006 con numero 369, dal Paragrafo 7: Ammissione in "collettività" (scuola primaria/secondaria/dell’infanzia, asili nido, soggiorni di vacanza): "Con il DPR 26 gennaio 1999 n. 355 viene di fatto consentita l'iscrizione alle scuole dell'obbligo anche in assenza di presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione o dichiarazione sostitutiva. Il DPR 355/99 prevede inoltre che il Direttore della Scuola o il Capo dell’Istituto comunichi il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’Azienda USL di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della Salute”. La delibera Regionale cita inoltre la circolare ministeriale n.6/2000 a sostegno delle proprie posizioni interpretative aggiungendo tuttavia che, considerata l’età dei bambini e le particolari caratteristiche delle comunità a frequenza facoltativa che presentano situazioni di maggior promiscuità, è necessario che i genitori, consapevoli dei possibili rischi che la mancata esecuzione delle vaccinazioni può comportare per il singolo e per la collettività, siano informati sul fatto che l’accesso al nido o alla scuola dell’infanzia potrà, in qualunque momento, essere riconsiderato qualora venissero a modificarsi le condizioni epidemiologiche attuali. Nel panorama interpretativo viene quindi a far luce la Circolare del Ministero della Salute, N. 6 del 20 Aprile 2000 che regola il trattamento degli Ospiti dei Soggiorni Vacanza. Questi ultimi sono a tutti gli effetti delle comunità infantili non facenti parte del novero delle scuole dell'obbligo. Tale circolare non menziona alcun obbligo vaccinale ma indica generalmente di redigere una scheda (a cura del pediatra o del medico di medicina generale) che documenti “l’assenza di malattie contagiose, nonché l’eventuale suscettibilità alle stesse, sulla base di mancata immunizzazione naturale o indotta da vaccinazioni”. Nella stessa si afferma anche che “in caso di mancata presentazione delle certificazioni attestanti l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, della dichiarazione sostitutiva o della attestazione di esonero sulla base delle motivazioni contenute nella Circolare n. 9 del 1991, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355”. Alle luce di quanto esposto appare quindi chiaro ed indiscutibile che la mancata vaccinazione non potrà mai essere invocata come causa di esclusione del minore interessato da alcun gruppo di aggregazione sociale, dalla scuola dell'obbligo alle comunità infantili di vario genere anche non citate in questo articolo (corsi di acquaticità neonatale, piscine, maneggi, campi scout, baby parking ad ore ecc ecc). NORME ALLEGATE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1999, n. 355 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie in vigore dal: 30-10-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernente regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l'articolo 47; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 30 settembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e' sostituito dal seguente: "Art. 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione. 2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami. 3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Di liberto Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24 Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformità alla deliberazione n. 33/99/E delle sezioni riunite adottata nell'adunanza del 20 settembre 1999. 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1". Circolare Ministero della Salute, N. 6 del 20 Aprile 2000 Soggiorni di vacanza per minori: misure sanitarie per l’ammissione La situazione epidemiologica corrente ed alcune modifiche intervenute di recente nel quadro normativo riguardante le misure di profilassi in sanità pubblica, suggeriscono l’opportunità di procedere ad un aggiornamento delle indicazioni fornite con la Circolare n. 25 del 24 giugno 1992, sia per quanto riguarda i minori ospitati nei centri di vacanza che per quanto riguarda il personale impegnato nella gestione dei centri stessi. 1 . Aspetti normativi ed epidemiologici 1. 1 Minori ospiti dei soggiorni di vacanza a) vaccinazioni. Il D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, concernente le modifiche al D.P.R. 1518/67, prevede l’ammissione alla frequenza scolastica, anche in assenza di certificazioni di avvenuta vaccinazione o di dichiarazioni sostitutive ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; si ritiene che tali disposizioni possano essere considerate valide anche ai fini dell’ammissione ad altre collettività. b) vaccinazione antitifica. La Circolare n°25 del 1992 rimetteva alla prudente valutazione delle Regioni la decisione di richiedere o meno la vaccinazione antitifica sulla base della situazione epidemiologica locale. L’esame dell’epidemiologia della febbre tifoide relativa all’ultimo decennio (tabella 1) mostra, a partire dal 1993, un trend in decremento su tutto il territorio nazionale, con l’eccezione di un lieve aumento nel 1996; l’incidenza della febbre tifoide, negli ultimi 5 anni, è stata inferiore a 2 casi per 100.000 abitanti. Nel 1998 in nessuna Regione è stato superato il tasso di incidenza di 5 casi per 100.000 abitanti, tasso al di sopra del quale si può ritenere motivata la richiesta della vaccinazione antitifica. L’esame del trend decennale, per tutto il Paese, mostra la relazione lineare con l’età, relazione, peraltro, inversa, essendo la classe d’età più giovane la più colpita (figura 1). c) Test di screening per la malattia tubercolare. Il Documento di Linee Guida per il controllo della malattia tubercolare (Provvedimento 17 dicembre 1998) indica l’opportunità di effettuare test di screening solo nelle situazioni epidemiologiche caratterizzate da incidenza di malattia tubercolare superiore a 50 casi per 100000 abitanti; poiché in Italia si rileva, nell’ultimo decennio un’incidenza costantemente inferiore a 10 casi per 100.000 abitanti (figura 2) non si ritiene opportuno che venga richiesto il risultato del Tine test ai fini dell’ammissione ai centri di vacanza. 1.2 Personale impegnato nella gestione dei soggiorni di vacanza L’art. 32 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha, di fatto, abrogato l’obbligatorietà della vaccinazione antitifo-paratifica (e di altre vaccinazioni) per il personale addetto alla produzione, manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti. In considerazione della peculiarità delle mansioni svolte nelle collettività infantili andranno ricercate tutte le possibili occasioni al fine di educare e formare tale personale sulle norme igienico sanitarie più appropriate. 2. Indicazioni 2.1 Ospiti dei soggiorni di vacanza E’ opportuno che per i minori che frequentano i soggiorni di vacanza sia documentata l’assenza di malattie contagiose, nonché l’eventuale suscettibilità alle stesse, sulla base di mancata immunizzazione naturale o indotta da vaccinazioni. Pertanto, i minori, dovranno essere muniti di cartella sanitaria conforme al modello riportato nell’allegato A, compilata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale, o dal personale medico in servizio presso la competente struttura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di residenza, cui i genitori del minore forniranno, sotto la propria responsabilità, le informazioni eventualmente richieste e/o non deducibili dalla visita medica e dalla scheda personale del minore. A giudizio del medico curante o della Azienda Unità Sanitaria Locale, potranno essere richiesti ulteriori accertamenti diagnostici ritenuti necessari in seguito al risultato dell’esame clinico. La cartella sanitaria, compilata in data non anteriore a 5 giorni, dovrà essere presentata al Responsabile del Centro nel momento dell’arrivo presso il Centro stesso. Nella cartella sanitaria andranno riportate informazioni relative ai seguenti punti: • la situazione vaccinale del soggetto, con indicazione delle vaccinazioni eseguite, dei cicli vaccinali completati e dell’ultimo richiamo della vaccinazione antitetanico-difterica; in caso di mancata presentazione delle certificazioni attestanti l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, della dichiarazione sostitutiva o della attestazione di esonero sulla base delle motivazioni contenute nella Circolare n. 9 del 1991, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 • l’assenza di sintomi e segni di malattie trasmissibili in atto • l’esclusione della convivenza con persone affette da malattie trasmissibili in atto • l’assenza di ectoparassitosi Nella cartella sanitaria andranno altresì riportate notizie relative alle condizioni generali di salute del soggetto, con particolare riferimento ad allergie e/ o intolleranze alimentari, che potrebbero richiedere un particolare regime dietetico, a terapie farmacologiche in corso, all’uso di dispositivi protesici o altri ausilii. Come sopra accennato, la situazione epidemiologica nazionale non richiede l’effettuazione della vaccinazione antitifica per la frequenza dei soggiorni di vacanza. Tuttavia, vista la particolare incidenza della febbre tifoide nella classe d’età 0 –14 anni, in casi particolari e sulla base della situazione epidemiologica locale, qualora i soggiorni estivi siano situati in località in cui la morbosità per febbre tifoide abbia superato i 5 casi per 100.000 abitanti nell’anno precedente, le Regioni possono richiedere tale vaccinazione come condizione, dandone comunicazione alle altre Regioni ed al Ministero della Sanità. 2.2 Personale impegnato nella gestione dei soggiorni di vacanza Il personale destinato alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria ai sensi dell’art. 14 della Legge 283/62, dell’art 37 del D.P.R. 327/80 e delle successive modifiche. Il restante personale destinato ad operare nel soggiorno deve essere munito, all’entrata in servizio, della certificazione sanitaria di legge. 2.3 Accompagnatori e/o volontari Le persone adulte, presenti nei soggiorni di vacanza in qualità di accompagnatori e/o di volontari, devono essere munite di una certificazione attestante, ai fini dell’ammissione in comunità, l’assenza di malattie trasmissibili in atto, secondo il modello riportato nell’allegato B, rilasciata dal medico curante o dal Personale sanitario del competente servizio della AUSL di residenza, in data non anteriore a 5 giorni all’arrivo nel Centro. AP IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO LV Dr. Fabrizio OLEARI