QUESTURA DI BOLOGNA
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
Ufficio Armi ed Esplosivi
(Tel. 051 6401564 - fax 0516401562)
apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
il martedi’ e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI ARMI
( a cura dell’Ufficio Armi)
NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DI ARMI (art.35 del TULPS)
I titolari di licenza di porto d’armi di pistola e / o di fucile non necessitano di nulla
osta per l’acquisto di armi che debbono, tuttavia, essere denunciate.
Il nulla osta all’acquisto è una licenza rilasciata dal Questore della provincia di
residenza ed autorizza l’acquisto, ai soli fini di detenzione in casa, di armi e munizioni.
Occorre inoltrare istanza in bollo da Euro 14,62 indirizzata alla Questura, specificando
i motivi dell’acquisito, allegando:
• certificato comprovante l’idoneità psicofisica, rilasciata dall’Azienda Sanitaria
Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato;
• l’abilitazione al maneggio delle armi ( che si prova con l’esibizione del congedo per
“fine ferma” del servizio militare oppure autocertificazione o con l’attestato
rilasciato, dopo un corso e un esame, da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale)
• un certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• dichiarazioni sostitutive di autocertificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Il nulla osta autorizza il beneficiario al trasporto dell’arma acquistata dall’armeria al
luogo di detenzione dell’arma o, in caso di cessione tra privati, il trasporto tra i
rispettivi luoghi di detenzione ed è spendibile su tutto il territorio nazionale.
TRASPORTO ARMI (art. 34 del TULPS)
E’ una licenza rilasciata dalla Questura ed autorizza al trasporto di armi comuni e
parti di esse (intendendo per parti di armi le canne, le carcasse, i carrelli, i fusti, i
tamburi, le bascule e i caricatori).
L’autorizzazione non deve essere richiesta dai titolari di porto d’armi in corso di
validità per trasporto di un numero di armi non superiore a sei.
Occorre inoltrare istanza, in carta libera, diretta alla Questura, redatta in triplice copia,
al Comm.to di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio,
indicando la località di partenza e di destinazione delle armi, la descrizione dei
materiali (tipo e matricola), il mezzo di trasporto che si intende usare e il motivo del
trasporto, allegando copia della denuncia dell’arma che si intende trasportare.
DENUNCIA DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI (art. 38 del TULPS)
L’ acquisto dell’arma va subito denunciato al Commissariato di P.S. o, se questo
manchi, al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, i quali ne fanno
annotazione nel registro delle armi.
Anche le munizioni vanno denunciate. Si possono detenere fino ad un massimo di 200
cartucce per pistola o rivoltella e n. 1500 cartucce per armi da caccia.
Non sussiste obbligo di denuncia per le sole cartucce a pallini nel numero massimo di
1000.
Con le stesse modalità va ripetuta la denuncia nel caso di trsferimento dell’arma e
delle munizioni in altro luogo di detenzione.
ARMI EREDITATE
Occorre inoltrare al competente Commissariato di P.S. o il Comando Stazione
Carabinieri istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione a detenere le armi appartenute
al de cuius allegando:
• certificazione comprovante l’idoneità psicofisica, rilasciata dall’Azienda Sanitaria
Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato (a discrezione Ufficio di
P.S.)
• l’abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo per
“fine ferma” del servizio militare o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un
esame, da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale) - (a discrezione Ufficio di P.S.
qualora le armi siano provviste di munizioni)
• un certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• dichiarazione di assenso degli eventuali coeredei, con firma autenticata
• copia della denuncia dell’arma
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
LICENZA PER LA COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO
(art. 10 Legge 110/75)
Si possono detenere, col solo obbligo della denuncia, fino a tre armi comuni da sparo,
sei armi classificate da tiro per uso sportivo e un numero illimitato di armi uso caccia.
(Legge 11.2.1992 n.157)
Per un numero superiore occorre inoltrare preventivamente istanza in bollo diretta
alla Questura, da presentarsi presso il Commissariato di P.S. o il Comando Stazione
Carabinieri competenti per territorio, allegando:
• marca da bollo da Euro 14,62
• copia della denuncia delle armi da inserire in collezione, se già in possesso del
richiedente
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
La licenza è permanente.
LICENZA PER LA COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE
DI IMPORTANZA STORICA ( D.M. Int. 14.4.1982)
Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente
al 1890.
Si possono detenere, con obbligo di sola denuncia, armi antiche, artistiche o rare in
numero non superiore a otto .
per la detenzione di armi in numero superiore, occorre munirsi della licenza per la
collezione inoltrando preventivamente istanza in bollo, diretta alla Questura, da
presentarsi presso il Commissariato di P.S. o il Comando Stazione Carabinieri
competenti per territorio. allegando:
• copia della denuncia delle armi da inserire in collezione, se già in possesso del
richiedente
• marca da bollo da euro 14,62
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
la licenza è permanente e costituisce titolo di acquisto e di trasporto (per le sole armi
antiche artistiche o rare)
LICENZA PORTO PISTOLA DIFESA PERSONALE (art. 42 del TULPS)
Rilascio
Per il rilascio della licenza e del libretto occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla
Prefettura, da presentarsi al Comm.to o al comando Stazione Carabinieri competenti
per territorio, indicando i motivi della richiesta, allegando:
• documentazione comprovante l’attività svolta o dichiarazione del datore di lavoro
(per i lavoratori dipendenti)
• abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo di
“fine ferma” del servizio militare ovvero autocertificazione, o con l’attestato
rilasciato, dopo un corso e un esame, da una sezione del Tiro a Segno Nazionale)
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di pistola per difesa personale
rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di
Stato
• due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata
• attestazione di versamento di Euro 1,94 sul c/c postale nr. 871012 in favore della
Tesoreria provinciale dello Stato Sez. Roma (indicando nella causale: rilascio)
• attestazione di versamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 115,00
sul c/c postale 8003, intestato all’Ufficio del Registro Tasse
Concessione
Governative Roma
• marca da bollo da Euro 14,62
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
Rinnovo annuale della licenza
per il rinnovo annuale della licenza occorre:
• istanza in bollo diretta alla Prefettura , da presentarsi al Comm.to di P.S. o al
Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio indicando i motivi della
richiesta
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di pistola per difesa personale
rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di
Stato
• attestazione di versamento di Euro 115,00 sul c/c postale nr.8003 intestato
all’Ufficio del Registro Tasse Concessione Governative Roma
• marca da bollo da Euro 14,62
• licenza scaduta
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
Rinnovo quinquennale libretto e licenza
Il libretto ha validità quinquennale, la licenza annuale. Per il loro rinnovo si procede
come previsto per il rilascio, con esclusione del certificato comprovante l’abilitazione
del maneggio delle armi.
LICENZA PORTO DI BASTONE ANIMATO (art. 42 del TULPS)
Sia per il rilascio che per il rinnovo si procede come per le licenze di porto di pistola
per difesa personale.
Tra i documenti occorrenti per il rilascio non è richiesto il certificato comprovante
l’abilitazione al maneggio delle armi.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA
(art. 42 del TULPS)
Rilascio
Occorre inoltrare istanza in bollo diretta al Questore, da presentarsi a Commissariato o
al Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando;
• certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dall’Ufficio Provinciale
della Caccia
• abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo di
fine ferma del servizio militare o con l’attestato rilasciato, dopo un corso e un
esame, da una sezione del Tiro a Segno Nazionale)
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per uso caccia, rilasciato
dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Plizia di Stato
• due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da euro 14,62
• attestazione di versamento di Euro 1,19 sul c/c postale n.2444 intestato a Tesoreria
Provinciale dello Stato - Sezione di Roma - causale del versamento: costo libretto
porto fucile
• attestazione di versamento della tassa della concessione governativa di euro 173,16
sul c/c postale nr.8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse Concessioni
Governative Roma (nel bollettino di versamento dovrà essere specificato nella
causale che l’importo dovuto per CC.GG. ammonta a euro 168,00 e che l’importo
versato come addizionale ammonta a euro 5,16)
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr.445)
Rinnovo
Per il rinnovo di licenza e libretto uso caccia, dopo sei anni, occorre inoltrare istanza
in bollo diretta al Questore da presentarsi al Comm.to di P.S. o al Comando Stazione
Carabinieir competenti per territorio, allegando:
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per uso caccia rilasciato
dall’Azienda Sanitaria Locale ovvero da medici militari o della Polizia di Stato.
• due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da euro 14,62
• attestazione di versamento di Euro 1,19
sul c/c postale nr.2444 intestato alla
Tesoeria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma - causale di versamento: costo
libretto porto fucile
• attestazione di versamento di Euro 173,16 sul c/c postale nr.8003 intestato
all’Ufficio del Registro Tasse Concessioni Governative Roma
• licenza e libretto scaduti
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER L’ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO A
VOLO
(Legge 323/69)
Rilascio
Occorre inoltrare istanza in bollo diretta alla Questura, da presentarsi al
Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio,
allegando:
• abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo di
fine ferma del servizio militare ovvero autocertificazione o con l’attestato rilasciato,
dopo un corso o un esame, da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale)
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per l’esercizio dello sport
del tiro a volo rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale o da medici militari o dalla
Polizia di Stato
• due fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata
• attestazione di versamento di Euro 1,19 sul c/c postale 2444 a favore della
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna - causale del versamento:
costo libretto porto fucile
• certificato residenza, stato di famiglia o autocertificazioene
• marca da bollo da Euro 14,62
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)
Rinnovo
Per il rinnovo occorre inoltrare istanza in bollo diretta alla Questura, da presentarsi al
Commissariato si P.S. o alla stazione dei Carabinieri competenti per territorio,
allegando:
• certificato medico di idoneità psicofisica al porto di fucile per l’esercizio dello sport
del tiro a volo rilasciato dall’Azienda Sanitaria locale o da medici militari della
Polizia di Stato
• due fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata
• attestazione di versamento di euro 1,19 sul c/c nr. 2444 a favore della Tesoreria
Provinciale dello Stato -Sezione di Bologna- causale del versamento: costo libretto
porto di fucile
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da euro14,62
• licenza e liobretto scaduti
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE (ART. 42 TULPS)
Sia per il rilascio che per il rinnovo si procede come per le licenze, ivi compreso
l’importo annuale delle tasse di CC.GG. di porto di pistola per difesa personale.
Le relative richieste da presentarsi al Comm.to di P.S. o alla Stazione Carabinieri
competenti per territoriodevono essere dirette alla Questura.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO ZOOTECNICO (art. 2 Legge 110/75)
Sia per il rilascio che per il rinnovo si procede come per la licenza di porto di fucile per
uso caccia.
Occorre inoltre allegare alla domandadocumentazione attestante l’attività svolta nel
campozootecnico.
Non sono invece richiesti il certificato di abilitazione all’esercizio venatorio e la
ricevuta di versamento delle tasse regionali.
CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI (art. 76 R.D. 635/40)
Autirizza i possessori della carta dsi riconoscimento, rilasciata dal Presidente delle
Società di tiro a segno riconosciute, al trasporto dell’arma o delle armi, esclusivamente
nei giornistabiliti per le esercitazioni sociale.
Per la necessaria vidimazione annuale, occorre presentare istanza in bollo, intestata
alla Questura, al Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per
territorio, allegando:
• il documento rilasciato da una delle Società riconosciute
• certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale
ovvero da medici militari o dalla della Polizia di Stato
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da Euro 14,62
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
LICENZA TRASPORTO ARMI SPORTIVE (Legge 85/1986)
Rilascio
Detta licenza ha validità annuale ed autorizza al trasporto di sole armi classificate
sportive sul territorio nazionale.
Occorre presentare istanza in bollo, intestata alla Questura, al Commissariato o alla
Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando:
• attestazione di una Sezione del Tiro a Segno nazionale o di un’Associazione di Tiro
iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI da cui risulti la partecipazione
dell’interessato alla relativa attività sportiva
• certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda sanitaria locale
ovvero da medici militari o della polizia di Stato
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da Euro 14,62
• dichiarazione sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445).
Rinnovo
Per il rinnovo occorre presentare:
• istanza in bollo intestata alla Questura, al Commissariato o alla Stazione Carabinieri
•
•
•
•
•
competenti per territorio, allegando:
attestazione di un aSezione del Tiro a Segno nazionale a di un’Associazione di Tiro
iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI da cui risulti la partecipazione
dell’interessato alla relativa attività sportiva
certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda sanitaria locale
ovvero da medici militari o della polizia di Stato
certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
marca da bollo da Euro 14,62
dichiarazione sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445).
ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI A SCOPO VENATORIO (D.M. 24/11/1978)
E’ una licenza che, rilasciata dalla questura e/o dai Commissariati Circoscrizionali, autorizza
all’esportazione per un massimo fino atre armi e 200 cartucce, per uso venatorio.
Ha validità di 90 giornidalla data del rilascio ed è valida per un solo viaggio.
Occorre inoltrare istanza in bollo allegando:
• copia del porto d’armi in corso di validità con attestazione di avvenuto pagamento della
tassa di concessione governativa ed assicurazione venatoria
• copia della denuncia di possesso delle armi e delle munizioni che si intendono esportare
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da euroo 14,62.
ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI PER GARE SPORTIVE (D.M.24.11.1978)
E’ una licenza rilasciata dalla Questura ed autorizza all’esportazione, fino a 3 (tre)
armi e 1000 (mille) cartucce. Occorre inoltrare apposita dichiarazione rilasciata dalla
Federazione Italiana Tiro a Volo o dall’Unione Italia Tiro a Segno, allegando:
• copia della denuncia di possesso delle armi e delle minizioni che si intendono
esportare
• marca da bollo da euro 14,62.
CARTA EUROPEA ARMA DA FUOCO (D.L.vo 30.12.1992 nr. 527)
Rilascio
E’un documento comune ai Paesi dell’Unione Europea rilasciato dalla Questura che
autorizza il titolare a trasferire in altro Stato Membro dell’Unione Europea e
ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione le armi da caccia e sportive iscritte
nella predetta carta, per l’esercizio delle attività venatorie e sportive.
La carta europea rilasciata ai fini della difesa personale, per essere utilizzata, deve
riportare gli estremidell’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Autorità dello Stato
Membro ove il titolare intende portare l’arma.
Occorre inoltrere istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi al
Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri copmpetente per territorio,
specificando i motivi della richiesta (caccia, sport, difesa) , allegando:
• copia autentica del porto d’armi corredato di ricevute di versamento per l’anno in
corso e assicurazione venatoria (se uso caccia)
• copia autentica della denuncia di ogni singola arma di cui si chiede l’inserimento
(max 10)
• certificato di residenza, stato di famiglia o autocertificazione
• due fotografie formato tessera di cui una legalizzata
• attestazione di versamento di euro 0,77 sul c/c postale nr. 2444 intestato alla
Tesoreria Provinciale di Stato - Sezione di Bologna- causale costo libretto carta
europea
• marca da bollo da Euro 14,62.
Rinnovo
La Carta Europea d’Arma da Fuoco è rilasciata per la validità del relativo permesso di
porto d’armi e comunque per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni.
Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la stessa documentazione occorrente per
il rilascio con esclusione delle fotografie e dell’attestazione di versamento se la
domanda è relativa al rinnovo della carta europea per difesa personale, nonchè
fotocopia della licenza di porto d’armi di pistola coprovante l’avvenuto rinnovo.
IMPORTAZIONE ARMI DA PAESI EXTRACOMUNITARI (art. 31 del TULPS)
Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura da presentarsi al
Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competente per territorio, allegando:
• copia della ricevuta doganale
• copia del porto d’armi se titolare ovvero abilitazione al maneggio delle armi (che si
prova con l’esibizione del congedo illimitato ovvero autocertificazione o con
l’attestato rilasciato da una Sezione del tiro a Segno nazionale.
• certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda sanitaria locale
ovvero da medici militari o della Polizia di Stato, qualora non in possesso di licenza
di porto d’armi
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)
• marca da bollo da Euro 14,62
Non può essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo non iscritte al
Catalogo Nazionale delle Armi, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e
delle repliche di armi ad avancarica non soggetti a catalogazione.
Chi intende nel corso dello stesso anno solare importare armi in numero superiore a 3
(tre), deve munirsi, oltre della licenza del Questore, anche dell’apposita licenza del
Prefetto.
ESPORTAZIONE ARMI VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI (art. 31 TULPS)
Occorre inoltrare istanza in bollo, diretta alla Questura, da presentarsi al
Commissariato di P.S. o alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, allegando:
• denuncia originale delle armi che si intendono esportare
• copia del documento di identità del destinatario (passaporto)
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• marca da bollo da Euro 14,62
La licenza, autorizza all’esportazione entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio.
La domanda deve contenere l’indicazione dello Stato a cui i materiali sono diretti e la
ditta, persona od ente, cui sono ceduti; la fabbrica o il deposito da cui partono; la
specie e la quantità dei materiali, nonchè le modalità di esportazione (mezzo valico di
frontiera, dogana, spedizionieri ed operatore doganale).
Per le esportazioni di armi antiche, artistiche o rare è necessaria l’autorizzazione
prevista dal D.M. 98/1977.
MOVIMENTAZIONI ARMI IN AMBITO COMUNITARIO ACCORDO PREVENTIVO AL
TRASFERIMENTO (art. 11(4) Direttiva C.E.E. 91/477/C.E.E.)
L’autorizzazione è rilasciata dalla Questura nel caso in cui una o più armi debbano
essere trasferite da un Paese dell’Unione Europea in Italia.
Occorre presentare istanza in bollo, diretta alla Questura, al Commissariato di P.S. o
alla Stazione Carabinieri, allegando:
• copia di un documento d’identità (passaporto o carta d’identità9
• copia licenza di porto d’armi (se posseduto)
• abilitazione al maneggio delle armi (che si prova con l’esibizione del congedo
illimitato o autocertificazione o con l’attestato rilasciato da una Sezione delTiro a
Segno nazionale)
• certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione
• copia di un documento d’identità del cedente (se privato) o della licenza di vendita
(se armaiolo)
• certificato medico di idoneità psicofisica rilasciato dall’Azienda sanitaria locale
ovvero da medici militari o della Polizia di Stato, qualora non in possesso di licenza
di porto d’armi in corso di validità
• dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445), se
non in possesso di porto d’armi in corso di validità.
La domanda deve contenere l’indicazione dello Stato di provenienza, generalità ed
indirizzo del cedente ed i dati identificativi delle armi.
Non si applica il limite al trasferimento di più di 3 (tre) armi nel corso dello stesso
anna solare.
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO (art. 11 (2) Direttiva 91/477/C.E.E.)
L’autorizzazione è rilasciata dalla Questura nel caso in cui un arma debba essere
trasferita dall’Italia in un altro Paese dell’Unione Europea.
Occorre presentare istanza in bollo, diretta alla Questura, al Commissariato di P.S., o
alla Stazione Carabinieri competente per territorio allegando.
• copia di un documento d’identità (passaporto o carta d’identità)
• denuncia armi in originale
• copia di un documento d’identità del destinatario (se privato) o della licenza di
vendita (se armaiolo)
• accordo preventivo al trasferimento (se richiesto) rilasciato dall’autorità del Paese
ove l’arma viene trasferita.
La domanda deve contenere le stesse indicazioni previste per l’esportazioni di armi
verso paesi extracomunitari, fatta eccezione del valico di frontiera, dogana ed
operatore doganale.
ARMI AD ARIA COMPRESSA “CON MODESTA CAPACITA’ OFFENSIVA” (Legge
21.12.1999 nr. 526, D.M. dell’Interno 09.08.2001 nr. 362)
Le armi ad aria compressa disciplinate dalla normativa indicata, sviluppano
un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule. Tale, essenziale, caratteristica, deve
essere certificata previa verifica di conformità e le armi suddette devono recare
impresso uno specifico punzone.
Dette armi possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido
documento di riconoscimento; non sono sottoposte all’obbligo della denuncia previsto
dall’art. 38 del TULPS; per tali armi non si applicano i limiti di detenzione previsti
dall’art. 10 della Legge 110/75; il loro porto non è sottoposto ad autorizzazioni ma le
stesse non possono essere portate fuori dalla propria abitazione senza giustificato
motivo; il loro uso è consentito in poligoni e luoghi privati non aperti al pubblico;
devono essere trasportate scariche e nella custodia.
Per la loro esportazione, temporanea definitiva, deve essere dato avviso scritto al
Questore.
Se entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’avviso non intervengono provvedimenti
dell’autorità di Pubblica Sicurezza l’esportazione si in tende autorizzata.
Il Decreto Ministero dell’Interno 09.08.2001 nr. 362 disciplina, inoltre, il regime delle
repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
Le stesse seguono per gran parte le norme anzi riportate ma il loro porto è soggetto
alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
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