14
N. 12 - Dicembre 2013
alia
ne Tar
get
Magaz
ine
LO/CON
V/020/
201
0-
Omolog
azio
ne n.
DC0
0S5
595
il GIORNALE dell’INGEGNERE
ORGA
NO UF
FICIAL
E
ANGA
ISA
(Assoc
iazion
e
Regolamento ascensori
Nazio
nale
Comm
ercian
ti Art
icoli
Idrote
rmosa
nitari
, Cli
matizz
azion
Stato dell’arte nel settore
della conformità di cui all’articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati
dott. ing. Annamaria Carriero
Responsabile Tecnico Settore IVS –
Ascensori e Apparecchi di sollevamento
Bureau Veritas Italia
ASCENSORI:
Il Regolamento Ascensori,
DPR. 162/99 modificato dal
DPR 214/2010, si applica agli
ascensori ed ai montacarichi
in servizio permanente negli
edifici e nelle costruzioni ed
ai loro componenti di sicurezza.
DEFINIZIONI:
Per “Ascensore” si intende
un apparecchio di sollevamento:
n che collega piani definiti
mediante un supporto del carico, costituito sempre da una
cabina;
n che si sposta lungo guide
rigide oppure lungo un percorso perfettamente definito
nello spazio;
n cha ha un’inclinazione superiore a 15 gradi su un piano
orizzontale;
n che è destinato al trasporto
di persone e di persone e cose
oppure solo cose ma soltanto
foto: Mike Brand
L’
ascensore è il mezzo di
trasporto in assoluto più
utilizzato al mondo, ma
è anche tra i più vecchi in circolazione: su quasi un milione
d’impianti in servizio in Italia,
circa il 40% ha più di 30 anni
e almeno il 60% non è dotato
delle moderne tecnologie che
garantiscono un maggiore livello di sicurezza per gli utenti
(dato presentato al Made Expo 2013)
Secondo le stime (dato tratto
da Assoascensori), lo scorso
anno gli incidenti ad utenti e
agli addetti ai lavori sono stati
piu’ di 1.300, alcuni dei quali
con conseguenze gravi o addirittura mortali, in percentuale nettamente superiore
per gli ascensori (73% del totale degli infortuni) rispetto a
quelli avvenuti su scale e marciapiedi mobili (27%).
Si rileva come l’invecchiamento crescente degli ascensori in funzione costituisce la
principale causa d’infortunio
per gli utenti e compromette
sempre più la sicurezza del
mezzo.
Una tecnologia antiquata, infatti, da’ vita ad una serie di
situazioni di rischio: un terzo
degli incidenti in ascensore
denunciati in Europa ogni
anno sono causati dalla presenza di dislivello perchè la
precisione di arresto al piano
non si rivela adeguata; l’urto
con le porte che si chiudono
rappresenta la seconda causa
di infortunio, soprattutto nel
caso di persone anziane,
mentre la segregazione in cabina fa registrare gravi conseguenze soprattutto a persone cardiopatiche o claustrofobiche.
Un ammodernamento degli
impianti esistenti con tecnologie all’avanguardia, consentirebbe di superare i limiti degli ascensori più vecchi e si
garantirebbe lo stesso livello
di sicurezza a tutti gli utenti,
riducendo il numero di incidenti. Un beneficio alla sicurezza che si tradurrebbe anche in risparmio energetico e
in agevolazioni economiche:
l’utente che decida di realizzare tali opere di ammodernamento, infatti, può usufruire
di detrazioni fiscali.
se la cabina è accessibile alle
persone e dotata di comandi
all’interno o a portata della
persona all’interno.
Per “Montacarichi” si intende: un apparecchio di sollevamento a motore
n di portata non inferiore a
25 kg,
n che collega piani definiti
mediante un supporto del carico, consistente in una cabina,
n che si sposta lungo guide
rigide o lungo un percorso
perfettamente definito nello
spazio,
n la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi,
n destinato al trasporto di sole cose,
n inaccessibile alle persone
o, se accessibile, non munito
di comandi situati all’interno
del supporto del carico o a
portata di una persona all’interno del supporto del carico.
L’ installatore dell’ascensore
è il responsabile della progettazione, della fabbricazione,
dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura e redige la dichiarazione
CE di conformità;
Il fabbricante dei componenti di sicurezza è il responsabile della progettazione e
della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di
conformità;
Gli Organismi Notificati
(No.Bo.) effettuano:
1. la valutazione di conformità
CE degli impianti di nuova
installazione;
2. certificano i Sistemi Qualità
dei costruttori che intendono
operare secondo le procedure
di garanzia di qualità previste
dalla direttiva;
3. certificano i componenti di
sicurezza degli ascensori;
eseguono dietro incarico del
proprietario / amministratore
dell’impianto le verifiche periodiche e straordinarie sugli
impianti in esercizio.
La commercializzazione di
un ascensore: avviene quando l’installatore mette per la
prima volta l’ascensore a disposizione dell’utente;
La commercializzazione di
un componente di sicurezza: la prima immissione sul
mercato dell’Unione euro-
pea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
Le modifiche costruttive
non rientranti nell’ordinaria
o straordinaria manutenzione,
in particolare:
1) il cambiamento della velocità
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo
di azionamento, quali draulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico
con la sua intelaiatura, del
quadro elettrico, del gruppo
cilindro-pistone, delle porte
di piano, delle difese del vano
e di altri componenti principali;
COMPORTANO
LA RIVISITAZIONE
DELL’IMPIANTO
Le norme armonizzate sono le disposizioni di carattere
tecnico adottate dagli organismi di normazione europea
su mandato della Commissione europea e da queste ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e recepite come norma nazionale;
Le esclusioni:
Dal regolamento ascensori
sono sempre stati esclusi, regolati dalla direttiva macchine
o da una direttiva sociale:
n gli ascensori da cantiere;
n gli impianti a fune, comprese le funicolari non adibite
al trasporto di persone;
n gli ascensori appositamente
progettati e costruiti a fini
militari o di mantenimento
dell’ordine;
n gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
n gli ascensori utilizzati nei
pozzi delle miniere;
n gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le
rappresentazioni;
n gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di
trasporto;
n gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di
lavoro, compresi i punti di
manutenzione e ispezione
delle macchine;
n i treni a cremagliera;
n le scale mobili e i marciapiedi mobili
Il DPR 214/2010 introduce
4 nuove esclusioni, per cui
questi impianti ora ricadono
nella direttiva macchine:
1. ascensori lenti (velocità di
spostamento < 0,15 m/s)
2. impianti a fune, comprese
le funicolari, per il trasporto
di cose,
3. apparecchi di sollevamento dai quali possono essere
effettuati lavori
4. scale mobili e tapis roulant.
La maggior parte delle attrezzature escluse sono assoggettate a verifiche periodiche secondo il D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. allegato VII.
ASPETTI GENERALI
Il decreto contiene due tipi di
disposizioni:
n nel capo I e relativi allegati,
sono descritti requisiti di sicurezza e di tutela della salute,
le procedure di valutazione
della conformità, la marcatura
CE, controllo del mercato e
clausola di salvaguardia, organismi di certificazione
n nel capo II e relativi allegati
invece, sono contenute le norme sulla sicurezza di esercizio,
successive alla commercializzazione (messa in esercizio,
libretto, targa, manutenzioni,
ecc.).
L’operato degli organismi sia
nell’ambito della certificazione
che nell’ambito delle verifiche
periodiche e straordinarie è
sottoposto alla sorveglianza
di ACCREDIA: Ente Italiano
di Accreditamento – unico
organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento.
CAPO I: DISPOSIZIONI
PER LA MARCATURA
CE DI ASCENSORI
E MONTACARICHI
(ART. 3 ÷ ART. 10)
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
(Art. 4)
Gli ascensori e i loro componenti di sicurezza
- devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute (descritti
nell’allegato I. 2.)
- se muniti della marcatura
CE (art. 7) e accompagnati
dalla dichiarazione CE di
conformità (art. 6) sono considerati conformi a tutte le
prescrizioni del regolamento,
gli si riconosce una presunzione di conformità..
Norme armonizzate e dispo-
sizioni di carattere equivalente (Art. 5).
Ad un impianto progettato e
costruito in conformità ad
una norma armonizzata, viene riconosciuta la presunzione di conformità.
Si considera altresì conforme
ai requisiti richiesti il componente di sicurezza che consente all’ascensore, su cui sia
correttamente montato, di rispondere agli stessi requisiti.
In assenza di norme armonizzate, sono adottate le norme tecniche nazionali, purchè
si dimostri il rispetto dei RES.
Controllo di mercato e clausola di salvaguardia (Art. 8)
Il controllo della conformità
ai requisiti essenziali di sicurezza di ascensori e componenti di sicurezza commercializzati è fatto dal Ministero
dello Sviluppo Economico e
dal Ministero del Lavoro, a
campione o su segnalazione,
attraverso i propri organi
ispettivi.
Su segnalazione degli organi
di vigilanza e constatato che
un ascensore o un componente di sicurezza, pur marcato CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero,ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione.
Il Ministero informa la Commissione dell’Unione europea
del provvedimento precisando se sono motivati da:
a) non conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza, (all’articolo 4);
b) applicazione non corretta
delle norme tecniche adottate
o loro lacune.
A seguito delle conclusioni
delle consultazioni avviate
dalla Commissione dell’Unione europea i provvedimenti
di divieto d’utilizzo o ritiro
temporaneo possono essere
definitivamente confermati,
modificati o revocati.
Gli oneri relativi al ritiro dal
mercato degli ascensori o dei
componenti di sicurezza sono a carico dell’installatore
dell’ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest’
ultimo stabilito nel territorio
dell’Unione europea.
Organismi di certificazione(Art. 9)
Le procedure di valutazione
CAPO II: DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN
ESERCIZIO E L’USO
DI ASCENSORI E
MONTACARICHI
(ART. 11 ÷ ART. 17)
Le norme di esercizio invece
non si applicano né agli
ascensori né ai montacarichi
né agli ascensori lenti, ove siano:
• collocati in miniere e navi,
• aventi corsa inferiore a 2 m,
• installati non stabilmente,
• azionati a mano,
• montacarichi con portata
pari o inferiore a 25 kg
La messa in esercizio degli
ascensori e dei montacarichi
è soggetta alla comunicazione, da parte del proprietario,
al Comune competente per
installazione.
Tale comunicazione, inoltrata
entro 10 giorni dalla data di
emissione della dichiarazione
di conformità contestualmente con una lettera di intenti
per l’affidamento ad un Soggetto incaricato dell’ effettuazione delle verifiche e relativa
evidenza di quest’ultimo di
accettazione, ha come riscontro da parte del Comune ed
entro 30 gg, l’assegnazione di
una matricola.
Le verifiche periodiche (art.
13), che hanno cadenza biennale, hanno la finalità di accertare che permangano le
condizioni di sicurezza dell’impianto, testando l’efficienza dei dispositivi di sicurezza
ed effettuando misurazioni
volte all’accertamento del corretto stato di efficienza.
Le verifiche, effettuate da tecnici laureati in ingegneria,
possono essere svolte, a scelta
del proprietario dell’impianto,
o da soggetti pubblici (ASL
/ARPA) o da organismi di
certificazione notificati presso
il Ministero dello Sviluppo
Economico.
Le verifiche straordinarie
(art. 14): a seguito o di verbale
di verifica periodica con esito
negativo o di incidente o di
modifiche, tutte situazioni da
notificare al Comune che
provvede ad un fermo impianto nei primi due casi, si
dovrà effettuare una verifica
straordinaria finalizzata ad accertare lo stato di sicurezza
dell’impianto, l’efficacia, efficienza ed idoneità delle sostituzioni delle parti ammalorate. Solo a valle di una verifica
straordinaria con esito positivo, l’impianto può essere rimesso in servizio.
Manutenzione (art. 15): ai fini
della permanere in sicurezza
dell’impianto, il proprietario
o il suo legale rappresentante
è tenuto ad affidare la manutenzione dell’impianto a persona munita di certificato abilitativo o a ditta specializzata.
Gli interventi manutentivi dovranno essere in linea con
quanto indicato sia nel manuale posto a corredo dell’impianto, nel caso di ascensore
marcato CE, sia con lo stato
dell’arte della tecnica vigente
ed infine con l’effettivo stato
di conservazione dell’impianto. La tipologia degli interventi dovrà essere registrata
e rintracciabile nella documentazione posta a corredo
dell’impianto.
Scarica

Regolamento Ascensori-Stato dell`arte nel settore