14 N. 12 - Dicembre 2013 alia ne Tar get Magaz ine LO/CON V/020/ 201 0- Omolog azio ne n. DC0 0S5 595 il GIORNALE dell’INGEGNERE ORGA NO UF FICIAL E ANGA ISA (Assoc iazion e Regolamento ascensori Nazio nale Comm ercian ti Art icoli Idrote rmosa nitari , Cli matizz azion Stato dell’arte nel settore della conformità di cui all’articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati dott. ing. Annamaria Carriero Responsabile Tecnico Settore IVS – Ascensori e Apparecchi di sollevamento Bureau Veritas Italia ASCENSORI: Il Regolamento Ascensori, DPR. 162/99 modificato dal DPR 214/2010, si applica agli ascensori ed ai montacarichi in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni ed ai loro componenti di sicurezza. DEFINIZIONI: Per “Ascensore” si intende un apparecchio di sollevamento: n che collega piani definiti mediante un supporto del carico, costituito sempre da una cabina; n che si sposta lungo guide rigide oppure lungo un percorso perfettamente definito nello spazio; n cha ha un’inclinazione superiore a 15 gradi su un piano orizzontale; n che è destinato al trasporto di persone e di persone e cose oppure solo cose ma soltanto foto: Mike Brand L’ ascensore è il mezzo di trasporto in assoluto più utilizzato al mondo, ma è anche tra i più vecchi in circolazione: su quasi un milione d’impianti in servizio in Italia, circa il 40% ha più di 30 anni e almeno il 60% non è dotato delle moderne tecnologie che garantiscono un maggiore livello di sicurezza per gli utenti (dato presentato al Made Expo 2013) Secondo le stime (dato tratto da Assoascensori), lo scorso anno gli incidenti ad utenti e agli addetti ai lavori sono stati piu’ di 1.300, alcuni dei quali con conseguenze gravi o addirittura mortali, in percentuale nettamente superiore per gli ascensori (73% del totale degli infortuni) rispetto a quelli avvenuti su scale e marciapiedi mobili (27%). Si rileva come l’invecchiamento crescente degli ascensori in funzione costituisce la principale causa d’infortunio per gli utenti e compromette sempre più la sicurezza del mezzo. Una tecnologia antiquata, infatti, da’ vita ad una serie di situazioni di rischio: un terzo degli incidenti in ascensore denunciati in Europa ogni anno sono causati dalla presenza di dislivello perchè la precisione di arresto al piano non si rivela adeguata; l’urto con le porte che si chiudono rappresenta la seconda causa di infortunio, soprattutto nel caso di persone anziane, mentre la segregazione in cabina fa registrare gravi conseguenze soprattutto a persone cardiopatiche o claustrofobiche. Un ammodernamento degli impianti esistenti con tecnologie all’avanguardia, consentirebbe di superare i limiti degli ascensori più vecchi e si garantirebbe lo stesso livello di sicurezza a tutti gli utenti, riducendo il numero di incidenti. Un beneficio alla sicurezza che si tradurrebbe anche in risparmio energetico e in agevolazioni economiche: l’utente che decida di realizzare tali opere di ammodernamento, infatti, può usufruire di detrazioni fiscali. se la cabina è accessibile alle persone e dotata di comandi all’interno o a portata della persona all’interno. Per “Montacarichi” si intende: un apparecchio di sollevamento a motore n di portata non inferiore a 25 kg, n che collega piani definiti mediante un supporto del carico, consistente in una cabina, n che si sposta lungo guide rigide o lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, n la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, n destinato al trasporto di sole cose, n inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico. L’ installatore dell’ascensore è il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura e redige la dichiarazione CE di conformità; Il fabbricante dei componenti di sicurezza è il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità; Gli Organismi Notificati (No.Bo.) effettuano: 1. la valutazione di conformità CE degli impianti di nuova installazione; 2. certificano i Sistemi Qualità dei costruttori che intendono operare secondo le procedure di garanzia di qualità previste dalla direttiva; 3. certificano i componenti di sicurezza degli ascensori; eseguono dietro incarico del proprietario / amministratore dell’impianto le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti in esercizio. La commercializzazione di un ascensore: avviene quando l’installatore mette per la prima volta l’ascensore a disposizione dell’utente; La commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell’Unione euro- pea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego; Le modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il cambiamento della velocità 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali draulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; COMPORTANO LA RIVISITAZIONE DELL’IMPIANTO Le norme armonizzate sono le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da queste ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e recepite come norma nazionale; Le esclusioni: Dal regolamento ascensori sono sempre stati esclusi, regolati dalla direttiva macchine o da una direttiva sociale: n gli ascensori da cantiere; n gli impianti a fune, comprese le funicolari non adibite al trasporto di persone; n gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; n gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; n gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; n gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; n gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; n gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; n i treni a cremagliera; n le scale mobili e i marciapiedi mobili Il DPR 214/2010 introduce 4 nuove esclusioni, per cui questi impianti ora ricadono nella direttiva macchine: 1. ascensori lenti (velocità di spostamento < 0,15 m/s) 2. impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di cose, 3. apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori 4. scale mobili e tapis roulant. La maggior parte delle attrezzature escluse sono assoggettate a verifiche periodiche secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. allegato VII. ASPETTI GENERALI Il decreto contiene due tipi di disposizioni: n nel capo I e relativi allegati, sono descritti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura CE, controllo del mercato e clausola di salvaguardia, organismi di certificazione n nel capo II e relativi allegati invece, sono contenute le norme sulla sicurezza di esercizio, successive alla commercializzazione (messa in esercizio, libretto, targa, manutenzioni, ecc.). L’operato degli organismi sia nell’ambito della certificazione che nell’ambito delle verifiche periodiche e straordinarie è sottoposto alla sorveglianza di ACCREDIA: Ente Italiano di Accreditamento – unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. CAPO I: DISPOSIZIONI PER LA MARCATURA CE DI ASCENSORI E MONTACARICHI (ART. 3 ÷ ART. 10) Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (Art. 4) Gli ascensori e i loro componenti di sicurezza - devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (descritti nell’allegato I. 2.) - se muniti della marcatura CE (art. 7) e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità (art. 6) sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del regolamento, gli si riconosce una presunzione di conformità.. Norme armonizzate e dispo- sizioni di carattere equivalente (Art. 5). Ad un impianto progettato e costruito in conformità ad una norma armonizzata, viene riconosciuta la presunzione di conformità. Si considera altresì conforme ai requisiti richiesti il componente di sicurezza che consente all’ascensore, su cui sia correttamente montato, di rispondere agli stessi requisiti. In assenza di norme armonizzate, sono adottate le norme tecniche nazionali, purchè si dimostri il rispetto dei RES. Controllo di mercato e clausola di salvaguardia (Art. 8) Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di ascensori e componenti di sicurezza commercializzati è fatto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi. Su segnalazione degli organi di vigilanza e constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur marcato CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero,ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione. Il Ministero informa la Commissione dell’Unione europea del provvedimento precisando se sono motivati da: a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, (all’articolo 4); b) applicazione non corretta delle norme tecniche adottate o loro lacune. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell’Unione europea i provvedimenti di divieto d’utilizzo o ritiro temporaneo possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza sono a carico dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest’ ultimo stabilito nel territorio dell’Unione europea. Organismi di certificazione(Art. 9) Le procedure di valutazione CAPO II: DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E L’USO DI ASCENSORI E MONTACARICHI (ART. 11 ÷ ART. 17) Le norme di esercizio invece non si applicano né agli ascensori né ai montacarichi né agli ascensori lenti, ove siano: • collocati in miniere e navi, • aventi corsa inferiore a 2 m, • installati non stabilmente, • azionati a mano, • montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg La messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi è soggetta alla comunicazione, da parte del proprietario, al Comune competente per installazione. Tale comunicazione, inoltrata entro 10 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità contestualmente con una lettera di intenti per l’affidamento ad un Soggetto incaricato dell’ effettuazione delle verifiche e relativa evidenza di quest’ultimo di accettazione, ha come riscontro da parte del Comune ed entro 30 gg, l’assegnazione di una matricola. Le verifiche periodiche (art. 13), che hanno cadenza biennale, hanno la finalità di accertare che permangano le condizioni di sicurezza dell’impianto, testando l’efficienza dei dispositivi di sicurezza ed effettuando misurazioni volte all’accertamento del corretto stato di efficienza. Le verifiche, effettuate da tecnici laureati in ingegneria, possono essere svolte, a scelta del proprietario dell’impianto, o da soggetti pubblici (ASL /ARPA) o da organismi di certificazione notificati presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Le verifiche straordinarie (art. 14): a seguito o di verbale di verifica periodica con esito negativo o di incidente o di modifiche, tutte situazioni da notificare al Comune che provvede ad un fermo impianto nei primi due casi, si dovrà effettuare una verifica straordinaria finalizzata ad accertare lo stato di sicurezza dell’impianto, l’efficacia, efficienza ed idoneità delle sostituzioni delle parti ammalorate. Solo a valle di una verifica straordinaria con esito positivo, l’impianto può essere rimesso in servizio. Manutenzione (art. 15): ai fini della permanere in sicurezza dell’impianto, il proprietario o il suo legale rappresentante è tenuto ad affidare la manutenzione dell’impianto a persona munita di certificato abilitativo o a ditta specializzata. Gli interventi manutentivi dovranno essere in linea con quanto indicato sia nel manuale posto a corredo dell’impianto, nel caso di ascensore marcato CE, sia con lo stato dell’arte della tecnica vigente ed infine con l’effettivo stato di conservazione dell’impianto. La tipologia degli interventi dovrà essere registrata e rintracciabile nella documentazione posta a corredo dell’impianto.