QUADERNI PER LA PROGETTAZIONE
ASCENSORI ELETTRICI
E IDRAULICI
Progettazione installazione,
collaudo e manutenzione
II edizione
di
GIACOMO GUERRIERO
QUADERNI
per la progettazione
INDICE GENERALE
Presentazione .............................................................................. 11
CAPITOLO 1
PRINCIPALI NORME
IN MATERIA DI ASCENSORI ........................................................13
CAPITOLO 2
GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI ASCENSORI E MONTACARICHI ..............................................21
2.1
Attività soggette ...............................................................21
2.2
Adempimenti tecnico-amministrativi
stabiliti dal D.P.R 30 aprile 1999, n. 162 .......................... 22
2.3
Adempimenti tecnico-amministrativi precedenti
l’entrata in vigore del D.P.R. 162/99 ................................ 24
2.4
Adempimenti e disposizioni
per gli ascensori accessibili
ai soggetti portatori di handicap ....................................... 25
CAPITOLO 3
PARTI COSTITUENTI L’ASCENSORE ............................................ 29
3
CAPITOLO 4
CABINA E CONTRAPPESO .......................................................... 35
4.1
Premessa ....................................................................... 35
4.2
Cabina .......................................................................... 36
4.2.1
Tetto della cabina .................................................... 38
4.2.2
Ventilazione e illuminazione della cabina .................. 39
4.2.3
Il contrappeso ......................................................... 40
4.2.4
La distanza tra cabina e parete del vano
di fronte all’accesso di cabina,
e tra cabina e contrappeso ....................................... 40
CAPITOLO 5
GUIDE ED AMMORTIZZATORI ................................................... 43
5.1
Le guide ......................................................................... 43
5.1.1
5.2
Calcolo delle guide .................................................. 43
Ammortizzatori ............................................................... 45
5.2.1
Premessa ................................................................ 45
5.2.2
Ammortizzatori ad accumulo
lineare di energia .................................................... 46
CAPITOLO 6
ORGANI DI SOSPENSIONE .......................................................... 49
6.1
Premessa ....................................................................... 49
6.2
Caratteristiche e coefficienti di sicurezza delle funi
e catene degli ascensori, e protezione
contro l’eccesso di velocità ............................................... 50
6.2.1
6.3
4
Verifica di idoneità delle funi ..................................... 52
Calcolo dell’aderenza ..................................................... 53
ASCENSORI ELETTRICI E IDRAULICI
Valutazione del coefficiente di sicurezza
delle funi di sospensione ..................................................53
6.4.1
Calcolo del numero equivalente Nequiv
delle pulegge ...........................................................53
6.4.2
Valutazione di N equiv(p) ..............................................54
6.4.3
Coefficiente di sicurezza minimo ................................ 55
6.4.4
Coefficiente di sicurezza calcolato ............................. 55
6.5
Sostituzione delle funi ...................................................... 58
6.6
Attacchi delle funi ............................................................59
QUADERNI
per la progettazione
6.4
CAPITOLO 7
APPARATO MOTORE ................................................................... 61
7.1
Premessa ........................................................................61
7.1.1
Tipologia del macchinario ......................................... 61
7.1.2
Arresto e controllo di arresto del macchinario ..............62
7.1.3
Limitatore del tempo di alimentazione del motore ......... 62
7.1.4
Protezione dei macchinari ......................................... 63
7.1.5
Manovra di emergenza ............................................. 63
CAPITOLO 8
LOCALE MACCHINARIO
E LOCALE PULEGGE RINVIO ....................................................... 65
8.1
Premessa ........................................................................65
8.2
Dimensioni del locale macchine ........................................66
8.2.1
Temperatura ed illuminazione
dei locali macchinario e delle pulegge di rinvio ...........68
8.2.2
Accesso al locale macchinario ed uso esclusivo ...........69
8.2.3
Puleggia di frizione e di rinvio ................................... 70
8.2.4
Pavimenti del locale macchinario
e del locale pulegge di rinvio .....................................70
5
CAPITOLO 9
DISPOSITIVO PARACADUTE ....................................................... 71
9.1
Dispositivo limitatore di velocità ....................................... 72
CAPITOLO 10
VANO DI CORSA ......................................................................... 75
10.1
Progettazione e costruzione del vano di corsa .................... 76
10.2
Fossa del vano di corsa ................................................... 78
10.3
Testata del vano di corsa ................................................. 80
10.4
Le difese del vano corsa .................................................. 81
10.5
Porte di accesso al vano .................................................. 82
10.5.1 Illuminazione e ventilazione del vano di corsa ............. 83
CAPITOLO 11
PORTE DI PIANO ........................................................................ 85
11.1
Premessa ....................................................................... 85
11.1.1 Aperture del vano e caratteristiche delle porte ............. 86
11.2
Porte automatiche ........................................................... 87
11.2.1 Controllo del blocco e della chiusura
delle porte di piano .................................................. 88
11.2.2 Indicazione della presenza della cabina ..................... 90
11.2.3 Illuminazione degli accessi ........................................ 90
CAPITOLO 12
L’EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO
DEGLI ASCENSORI ...................................................................... 91
12.1
6
Premessa ....................................................................... 91
ASCENSORI ELETTRICI E IDRAULICI
12.2
Il circuito di comando o di manovra ................................... 93
12.3
I dispositivi elettrici di sicurezza ........................................94
QUADERNI
per la progettazione
12.3.1 Resistenza di isolamento dell’installazione elettrica
(CENELEC HD 384.6.61 S1) .....................................96
12.3.2 Comando dei dispositivi elettrici di sicurezza ............... 97
12.3.3 Comandi di manovra e d’ispezione dell’ascensore .......97
12.3.4 Interruttori di extracorsa ............................................ 98
12.3.5 Dispositivi di arresto ................................................. 98
12.3.6 Dispositivo di allarme ................................................ 99
12.3.7 Controllo del carico ..................................................99
12.3.8 Precedenze e segnali ..............................................100
12.3.9 Manovra di livellamento e di rilivellamento
con porte aperte .....................................................100
12.3.10 Manovra elettrica di emergenza ...............................100
12.3.11 Contattori, contattori ausiliari, componenti
dei circuiti di sicurezza ..........................................101
12.3.12 Protezioni dei motori e delle altre
apparecchiature elettriche .......................................101
12.3.13 Interruttori generali .................................................102
12.4
Cavi elettrici .................................................................103
12.4.1 Comando dell’alimentazione per l’illuminazione
e per le prese di corrente ........................................103
CAPITOLO 13
ASCENSORI IDRAULICI ..............................................................105
13.1
Premessa ......................................................................105
13.2
Descrizione degli ascensori idraulici ................................105
13.3
Guide ..........................................................................107
13.4
Gruppo cilindro - pistone ................................................108
13.4.1 Dimensionamento del gruppo cilindro - pistone ..........109
13.4.2 Collegamento cabina e gruppo pistone - cilindro ........110
13.4.3 Criterio di giudizio sulle perdite d’olio di un impianto .110
7
13.5
Organi di sospensione .................................................. 111
13.6
Apparato motore (centralina idraulica) ............................ 112
13.7
Manovra a mano di emergenza ..................................... 116
13.8
Tubazioni ..................................................................... 117
13.9
Dispositivo paracadute e dispositivo
fermo pistone ............................................................... 118
13.9.1 Dispositivo paracadute ........................................... 118
13.10 Dispositivo fermo pistone ............................................... 119
13.11 Equipaggiamento elettrico .............................................. 119
13.11.1 Quadro elettrico di manovra ................................... 119
13.11.2 Interruttore di extracorsa ......................................... 121
13.11.3 Arresto e controllo di arresto della cabina in caso
di intervento dei dispositivi di sicurezza .................... 122
13.11.4 Limitatore della durata dell’alimentazione
del motore ............................................................ 122
13.11.5 Protezione contro il surriscaldamento
del fluido idraulico ................................................. 123
13.12 Segnaletica e documentazione ....................................... 123
13.13 Esempio di calcolo ........................................................ 124
CAPITOLO 14
COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE ...................................... 125
8
14.1
Assistenza all’ingegnere per le operazioni
di collaudo e di verifica periodica da parte
delle ditte di manutenzione ............................................ 125
14.2
Precauzioni dell’ingegnere che effettua
il collaudo o la verifica periodica degli impianti ............... 125
14.3
Guida per la verifica di collaudo
o la verifica periodica degli ascensori elettrici .................. 127
ASCENSORI ELETTRICI E IDRAULICI
CAPITOLO 15
QUADERNI
per la progettazione
GUIDA PER LA VERIFICA DI COLLAUDO
O LA VERIFICA PERIODICA
DEGLI ASCENSORI IDRAULICI ...................................................135
APPENDICE 1
Esempi di ascensori elettrici e idraulici
con disegni di disposizioni e caratteristiche tecniche ....................139
Ascensori elettrici a funi .......................................................139
Ascensori idraulici ...............................................................147
APPENDICE 2
D.P.R. 30 APRILE 1999 N. 162
Regolamento recante norme per l’attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio .........................149
D.M. 26 OTTOBRE 2005
Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati
negli edifici civili precedentemente alla data
di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE. ......................................189
D.M. 16 GENNAIO 2006
Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori
per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80. ...........191
9
QUADERNI
per la progettazione
PRESENTAZIONE
L’ascensore è un impianto costituito da un complesso di componenti meccanici, impianti ed apparecchi elettrici che devono essere progettati ed installati
secondo rigide normative di sicurezza.
Tale complessità richiede attenti ed accurati studi da parte dei costruttori e
dei progettisti per mantenere gli standard costruttivi, qualitativi e di sicurezza
richiesti dalle norme di legge e di buona tecnica in vigore, quale la norma UNI
81/1 e UNI 81/2.
La pubblicazione ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base
per la progettazione, l’installazione, il collaudo e le verifiche periodiche obbligatorie ai sensi del D.P.R. n.162/99.
Infatti il libro illustra, in maniera semplice, i componenti degli ascensori, con
i requisiti previsti dalle norme di sicurezza e di buona tecnica, quali la cabina,
gli organi di sospensione (le funi), le guide, i dispositivi elettrici, il contrappeso,
ecc.
Vi sono, inoltre, alcuni esempi di calcoli di verifica per l’installazione o la
sostituzione di funi, ammortizzatori ed ancoraggi delle guide di cabina.
Una volta progettato e costruito l’ascensore, è necessario collaudare
l’impianto ai sensi del D.P.R. 162/99, ovvero controllare che l’installazione
dell’impianto corrisponda al progetto e verificare che tutti i componenti
dell’impianto siano efficienti e conformi alle norme di sicurezza.
Per agevolare il compito ai tecnici degli Organismi Notificati per l’effettuazione dei collaudi e delle verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi,
il libro contiene una guida dei componenti da verificare.
Infine, sono state inseriti nel testo alcuni esempi di schemi e caratteristiche
tecniche di impianti di ascensori della ditta OTIS ITALIA.
11
CAPITOLO 1
QUADERNI
per la progettazione
PRINCIPALI NORME
IN MATERIA DI ASCENSORI
Le norme di legge e di buona tecnica in materia di ascensori e montacarichi,
suddivise per argomenti e cronologicamente, sono le seguenti:
1. Disposizioni Generali
O
Legge 24/10/1942 n. 1415 - “Impianto ed esercizio e montacarichi in
servizio privato”.
O
D.P.R. 24/12/1951 n. 1767 - “Approvazione del regolamento per
l’esecuzione della legge 24/10/1982, n. 1415, concernente l’impianto
e l’esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato”.
O
Nota 1875 del 31 gennaio 1983.
O
Circolare n. 85/85 del 2 febbraio 1985.
O
Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
O
D.L. 30 aprile 1981, n. 169.
O
D.L. 22 gennaio 1982, n. 10.
O
D.M. 23 dicembre 1982 “Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad
esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in
nome e per conto dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro.
O
D.M. 23 dicembre 1982 “Identificazione delle attività omologative, già
svolte dai soppressi Ente nazionale per il controllo della combustione, di
competenza dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
O
D.M. 4 febbraio 1984 “Modificazioni all’autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo
impianto, in nome e per conto dell’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro.
13
O
Circolare Min. Industria 29/5/97 n. 157404.
O
Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 32 e 46.
O
Legge 46/90.
O
D.P.R. 447/91.
O
D.Lgs. 4/8/1999 n. 345 - “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”.
O
Circolare Ministeriale n. 3/2001 del 8/1/2001 Art. 2, comma 4 del
D.Lgs. n. 359/99 - “Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di
talune attrezzature di lavoro”.
O
Lettera Circolare n. 1046 del 31/5/2001 Registro degli infortuni: art.
403 del D.P.R. 27/4/1955, n. 547. D.Lgs. 19/9/1994, n. 626. D.Lgs.
19/3/1996, n. 242. Organo destinatario del rapporto ex art. 17 legge
689/81 per violazione stabilita dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n.
626/94.
O
Decreto Ministeriale del 26/10/2005 - “Miglioramento della sicurezza
degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente
alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE. G.U. del
14/11/2005 n. 265”.
O
Decreto Ministero delle Attività Produttive 16/01/2006 - “Regole per il
miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli
ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80”.
2. Ascensori e montacarichi installati prima del 1963
O
Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600.
3. Ascensori e montacarichi installati prima del 1987
O
D.P.R. 29/5/1963 n. 1497 - “Norme per gli ascensori e montacarichi
in servizio privato”.
O
Circolare n. 17/85 del 7 marzo 1985.
4. Ascensori e montacarichi elettrici installati dopo il 9/4/1988
14
O
D.M. 9/12/1987 n. 587 - “Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e
n. 86/312/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici”.
O
Circolare Ispesl 42/90 del 9/4/90.
O
Circolare ISPESL 123/97 del 12/12/97.
ASCENSORI ELETTRICI E IDRAULICI
D.P.R. 24/7/1996 n. 459 “Regolamento per l’attuazione delle direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine”.
QUADERNI
per la progettazione
O
5. Ascensori e montacarichi idraulici, a vite e a cremagliera installati dopo
il 1979
O
D.M. 28/5/1979, n. 1635 “Misure sostitutive di sicurezza per ascensori
e montacarichi a vite, a cremagliera e idraulici”.
O
D.P.R. 26/3/1994 n. 268 “Regolamento di attuazione delle direttive
84/529/CEE e 90/486/CEE per gli ascensori elettrici e idraulici”.
6. Ascensori rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 547/55 (ad
esempio gli ascensori nei cantieri o negli stabilimenti industriali)
O
D.P.R. 27/4/1955 n. 547 “Norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro” (da art. 195 a 207).
O
Decreto del Min. Lavoro 2 aprile 1981 “Riconoscimento di efficacia.... “.
O
Circolare Min Lav. 28 maggio 1981 prot. 21793/PR - 8.
O
Circolare Min Lav. 28 maggio 1981 prot. 21793/PR - 8.
7. Norme antincendio
O
D.P.R. 1497/63 art. 9.
O
Circolare Min. Interno n. 32 del 26/3/1965.
O
Lettera Circolare del Min. Interno 16512/4135 del 25/7/1979.
O
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
O
Circolare del Min. Interno n. 42 del 17/12/1986.
O
Lettera Circolare del Min. Interno n. P1208/4135 del 13/7/1995.
O
Decreto Min. Interno 16/2/1982 attività 94 e 95.
O
Circolare Min. Interno n. 25 del 6/2/1982.
O
Decreto del Min. Interno 1/2/1986 articolo 3.10.7 Scale - Ascensori.
O
D.M. Interno 16/5/1987 n. 246.
O
D.M. Interno 19/8/1996.
O
Lettera Circolare n. P1274/4135 del 20/10/1998 - “Ascensori elettrici
con macchinario installato all’interno del vano corsa Ammissibilità ai fini
della prevenzione incendi”.
15
O
Decreto Ministeriale del 6/10/2003 - “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi
per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9
aprile 1994”.
O
Lettera Circolare n. P. 896/4122/1 del 6/5/2004 Decreto Ministeriale
6 ottobre 2003 - “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile
1994” - Chiarimenti.
O
Decreto Ministeriale del 15/9/2005 - ”Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. G.U. del
5/10/2005 n. 232.
O
Decreto Ministeriale del 22/2/2006 - “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
8. Norme per il superamento delle barriere architettoniche
O
Legge 14 luglio 1993, n. 235.
O
Legge 9/1/1989, n. 13 e successive modificazioni (testo aggiornato è
pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della gazzetta ufficiale del
23.6.1989 n. 145).
O
D.M. 14/6/1989, n. 236 (supplemento ordinario n. 47 della gazzetta
ufficiale del 23/6/1989 n. 145).
O
D.P.R. 164/56 art. 7.
O
Legge 5/2/1992, n. 104.
O
D.P.R. 24/7/1996, n. 503.
9. Norme urbanistiche per l’installazione di ascensori
16
O
D.P.R. 31 luglio 1996 n. 468.
O
legge 5 agosto 1978, n. 457 art. 48.
O
Decreto Legge 23 gennaio 1982, n. 9 Art. 7.
O
Circolare Min. Industria n. 157296 (G. U. 23/4/97 n.94).
O
Legge 4/12/93 art. 4.
ASCENSORI ELETTRICI E IDRAULICI
Legge 4 dicembre 1993 n. 493 come modificato dalla legge 662/96
comma 60 (soltanto Art. 4).
O
Deliberazione n. 269 Data 15/10/2003 - “Applicazione dell’art. 108,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia”.
QUADERNI
per la progettazione
O
10. Norme UNI
O
UNI ISO 4190/1
Impianti di ascensori – Ascensori delle classi I, II e III.
O
UNI FA 158
Foglio di aggiornamento alla UNI ISO 4190/1.
O
UNI ISO 4190/2
Impianti di ascensori – Ascensori di classe IV.
O
UNI ISO 4190/3
Impianti di ascensori – Ascensori di classe V.
O
UNI ISO 4190/5
Impianti di ascensori – Dispositivo di comando e di segnalazione ed
accessori complementari.
O
UNI ISO 4190/6
Impianti di ascensori – Criteri di scelta degli ascensori da installare negli
edifici per abitazione.
O
UNI 8208/13
Segni grafici per informazione del pubblico – Ascensore.
O
UNI 8725
Edilizia residenziale – Impianto di ascensore elettrico a fune – Istruzioni
per l’integrazione nell’edificio.
O
UNI 8999
Impianto di ascensori elettrici a fune – Istruzioni per l’integrazione negli
edifici per uffici, alberghi, ospedali.
O
UNI 81-1
Ascensori elettrici – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi.
O
UNI 81-2
Ascensori oleodinamici – Regole di sicurezza per la costruzione e
l’installazione degli ascensori e dei montacarichi.
O
UNI EN 81-3
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e
dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici.
17
18
O
UNI EN 81-28
Regole di sicurezza per la costruzione e l‘installazione di ascensori Ascensori per il trasporto di persone e merci - Teleallarmi per ascensori
e ascensori per merci.
O
UNI CEN/TS 81-29
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 29.
O
UNI EN 81-58
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori
- Controlli e prove - Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte
di piano.
O
UNI EN 81-70
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte
70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili.
O
UNI EN 81-71
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali.
O
UNI EN 81-72
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci Ascensori antincendio.
O
UNI EN 81-73
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci
- Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio.
O
UNI EN 81-80
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori Ascensori esistenti - Regole per il miglioramento della sicurezza degli
ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.
O
UNI 10411
Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.
O
UNI EN 12015
Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per
ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Emissione.
O
UNI EN 12016
Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per
ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità.
ASCENSORI ELETTRICI E IDRAULICI
UNI EN 12159
Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente.
O
UNI EN 12385-5
Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori.
O
UNI EN 13015
Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di
manutenzione.
QUADERNI
per la progettazione
O
È importante ricordare che occorre far sempre riferimento alle norme di
legge in vigore al momento dell’installazione dell’ascensore o montacarichi,
seppure abrogate da norme successive, quando vengono apportate modifiche
o sostituzione di componenti.
19
CAPITOLO 2
QUADERNI
per la progettazione
GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI ASCENSORI E MONTACARICHI
2.1 Attività soggette
Gli impianti adibiti al trasporto di persone e cose sono genericamente definiti “ascensori” o “montacarichi”. La normativa vigente, invece, regolamenta
in modo diverso la costruzione, l’installazione e l’esercizio degli impianti adibiti al trasporto di persone e cose in base alle loro caratteristiche tecniche. Per
poter definire un impianto elevatore con il termine di “ascensore” ed assoggettarlo a tutti gli obblighi e requisiti tecnici di sicurezza contenuti nel D.P.R. 30
aprile 1999, n. 162, occorre che l’impianto:
O
sia mosso da un motore;
O
sia installato stabilmente;
O
si muova tra piani definiti;
O
abbia una cabina attrezzata per il trasporto di persone o di persone e cose
con i comandi situati all’interno o alla portata di una persona che si trovi
al suo interno;
O
si sposti, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione è
inferiore a 15 gradi rispetto alla verticale.
I montacarichi rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 30 aprile
1999, n. 162 sono quegli impianti aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
O
sia mosso da un motore di portata non inferiore a 25 kg;
O
sia installato stabilmente;
O
si muova tra piani definiti;
O
abbia una cabina attrezzata per il trasporto di sole cose, inaccessibile alle
persone o, se accessibile, non munita di comandi situati all’interno o alla
portata di una persona che si trovi al suo interno;
O
si sposti, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione è
inferiore a 15 gradi rispetto alla verticale.
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Tutti gli ascensori e i montacarichi di nuova installazione negli edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, devono
essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. Mentre
i montacarichi di nuova installazione e non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 162/99 come ad esempio i montacarichi con portata di 24 kg,
essendo considerati delle macchine, devono essere conformi alle norme del
D.P.R. 459/96.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo regolamento:
O
gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
O
gli ascensori progettati e costruiti per scopi militari;
O
gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
O
gli elevatori di scenotecnica;
O
gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
O
gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente
all’accesso al posto di lavoro;
O
i treni a cremagliera;
O
gli ascensori da cantiere.
2.2 Adempimenti tecnico-amministrativi
stabiliti dal D.P.R 30 aprile 1999, n. 162
L’Italia ha recepito le norme relative alla semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta e della licenza di esercizio per ascensori e
montacarichi (con portata superiore a 25 kg), contenute nella direttiva comunitaria 95/16/CE del 29 giugno 1995.
Dall’entrata in vigore della legge, per poter installare un nuovo ascensore
in un edificio pubblico o privato a scopi ed uso privato, anche se accessibile al
pubblico, non è più necessario richiedere la licenza di impianto e quella di
esercizio al Comune ove è installato l’ascensore, ed il collaudo tecnico degli
impianti all’ISPESL.
Per i nuovi impianti ora è sufficiente inviare al Comune competente per territorio, una comunicazione prima della messa in esercizio dell’impianto.
A tale comunicazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE,
dovrà essere allegata copia della dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore, l’indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario
ha affidato la manutenzione e dell’organismo pubblico o privato che si vuole
incaricare delle verifiche periodiche.
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La direttiva, pertanto, ribadisce l’obbligo, già previsto dalla legge
24/10/1942, n. 1415, dell’affidamento della installazione dell’ascensore ad
una ditta abilitata.
Il D.P.R. 162/1999, invece, abolisce l’obbligo dell’approvazione del progetto ed il collaudo da parte dell’ISPESL dell’impianto, sostituendolo in pratica
con una valutazione di conformità dell’intero impianto da parte di un organismo di certificazione autorizzato con decreto dal Ministro Dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato.
Entro 10 giorni dalla data del rilascio della dichiarazione di conformità
dell’impianto, il proprietario deve inviarne la comunicazione al Comune competente per territorio.
Quest’ultimo, ha invece 20 giorni a partire dalla data di ricezione della
comunicazione, per assegnare un numero di matricola all’impianto. Lo stesso
Comune comunicherà tale numero al proprietario e all’organismo competente
per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
La ditta di installazione ha l’obbligo di apporre il marchio CE alla cabina
dell’ascensore ed una targa contenente la matricola dell’impianto, il nominativo del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, il nominativo
della ditta installatrice, la portata e la capienza dell’impianto.
La legge approvata, quindi, permetterà di eliminare o quanto meno ridurre
sensibilmente, il ritardo tra la richiesta di esame del progetto di un nuovo impianto e la sua attivazione.
Infatti, i tempi necessari per installare un nuovo impianto secondo le procedure previste dalla precedente normativa, come molti sanno, erano dell’ordine di alcuni anni (in alcune regioni anche 4 o 5 anni). Tale ritardo era dovuto
alle procedure molto complicate ed al ridotto numero di ingegneri collaudatori
appartenenti all’ISPESL.
Dopo l’installazione, per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza degli ascensori negli anni, l’utente dovrà avvalersi degli organismi pubblici attualmente addetti alle verifiche periodiche di legge (gli ingegneri dei
Presidi Multizonali di Prevenzione - ASL oppure delle Agenzie Regionali per
l’Ambiente - ARPA) o di un organismo notificato privato a sua scelta.
La periodicità per le verifiche prevista dal D.P.R. del 1999, però, aumentata da annuale a biennale.
L’ingegnere incaricato della verifica dell’impianto, appartenente all’organismo pubblico o privato, al termine della verifica rilascerà un verbale positivo
di idoneità all’uso oppure, al contrario, un “parere negativo” ovvero di inidoneità all’uso.
Spetterà successivamente al Comune, in caso di verbale con “parere ne23
gativo”, di provvedere a disporre il fermo dell’ascensore che non potrà essere
utilizzato finché non verrà rilasciato dallo stesso organismo privato o pubblico
un verbale con esito positivo a seguito della richiesta di verifica straordinaria
per la riattivazione dell’impianto. I verbali delle verifiche devono essere a disposizione degli organi pubblici di controllo.
Su un apposito libretto dell’impianto, la ditta incaricata della manutenzione dell’ascensore, annoterà gli interventi effettuati, l’esito delle verifiche periodiche ai principali organi di sicurezza, gli eventuali incidenti occorsi
all’impianto, una copia della dichiarazione di conformità dell’impianto da
parte della ditta di installazione, e delle comunicazioni di installazione dell’impianto al Comune.
Per assicurare che gli interventi di riparazione e di manutenzione siano effettuati da personale munito delle apposite conoscenze per eseguire tali operazioni in sicurezza e con cura, è confermato l’obbligo del patentino di
abilitazione specifico alla professione così come era già previsto dalla legge
num. 1415 del 24/10/1942.
L’abilitazione alla professione di addetto alla manutenzione degli ascensori e montacarichi, viene rilasciata dopo aver superato un esame teorico e pratico da parte di una commissione esaminatrice composta da 4 membri tecnici
appartenenti rispettivamente all’Ispettorato del Lavoro, al PMP-ASL, al Genio
Civile e all’Ispettorato della Motorizzazione Civile.
Per gli ascensori già installati prima dell’entrata in vigore del decreto, che
erano in attesa del collaudo da parte dell’ISPESL, la nuova norma prevedeva
la possibilità di affidare il collaudo anche alle stesse aziende installatrici purché certificate con il sistema di qualità oppure facendo eseguire una perizia
giurata ad un ingegnere iscritto all’albo professionale o appartenente ad un
organismo privato notificato.
Quest’ultima semplificazione ha consentito di eliminare in breve tempo il ritardo accumulato, mettendo in funzione migliaia di ascensori ancora in attesa di
collaudo da parte dell’ISPESL, e di regolarizzare la posizione tecnico - amministrativa di numerosi impianti attivati senza collaudo né licenza di esercizio.
2.3 Adempimenti tecnico-amministrativi precedenti
l’entrata in vigore del D.P.R. 162/99
Ai sensi della legge 24/10/1942 n. 1415 e del D.P.R. 24 dicembre 1951 n.
1767, chiunque voleva installare un ascensore in un edificio pubblico o privato, a
scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, doveva chiedere la licenza di
impianto e di esercizio al Sindaco del Comune dove era situato il fabbricato.
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Al fine di consentire un più rapido esame delle domande, alcune amministrazioni comunali avevano stabilito la consegna diretta all’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) della domanda compilata
dal proprietario dello stabile o dal legale rappresentante se si trattano di Società o di un Condominio, avendo cura di indicare i dati anagrafici del proprietario e l’attestazione sulla regolarità degli interventi alle strutture
dell’edificio in cui si voleva installare l’ascensore, alle normative edilizie.
Inoltre occorreva allegare gli elaborati tecnici e i bollettini di conto corrente
per il pagamento dell’esame della documentazione tecnica presentata e del sopralluogo di collaudo da parte di un ingegnere dell’ISPESL.
La normativa, inoltre, per garantire la sicurezza durante tutto il periodo
dell’esercizio dell’impianto, imponeva all’utente di affidare la manutenzione
ad una ditta abilitata, e prevedeva una verifica annuale da parte degli ingegneri del Presidio Multizonale di Prevenzione della ASL competente territorialmente. La verifica degli impianti consisteva in un controllo dell’efficienza di tutti
i dispositivi di sicurezza dell’ascensore, e della conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti.
Al termine della verifica, l’ingegnere rilasciava un verbale di idoneità
all’uso od un “parere negativo” ovvero di inidoneità all’uso. In quest’ultimo
caso l’ascensore non poteva essere utilizzato finché non erano stati eseguiti i
lavori prescritti e verificati da parte dell’ingegnere del P.M.P a cui doveva pervenire una richiesta di verifica straordinaria per la riattivazione dell’impianto.
Per il collaudo tecnico dell’impianto effettuato dall’ISPESL necessario per il
rilascio della licenza di esercizio e per le verifiche periodiche da parte del Presidio Multizonale di Prevenzione (ASL), il proprietario doveva (e deve anche
con la nuova normativa), fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili per l’esecuzione ovvero deve mettere a disposizione dell’ingegnere ispettore il personale
tecnico della ditta di manutenzione.
Inoltre, il proprietario dello stabile era tenuto a richiedere una ispezione
straordinaria al Presidio Multizonale di Prevenzione (ASL) ogni qualvolta venivano apportate modificazioni all’impianto, o importanti riparazioni degli organi di sollevamento.
2.4 Adempimenti e disposizioni per gli ascensori accessibili
ai soggetti portatori di handicap
L’Italia ha sempre posto particolare importanza al problema del superamento delle barriere architettoniche degli edifici, che ostacolano l’accesso e la
fruibilità dei servizi ai portatori di handicap.
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Il mezzo più utilizzato per il superamento di tali barriere architettoniche, è
l’ascensore accessibile ai portatori di handicap.
Le caratteristiche tecniche degli ascensori affinché siano realmente utilizzabili da tali persone, sono stabilite dalle seguenti leggi:
O
legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
O
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 “Regolamento di attuazione
dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”.
O
D.P.R. 24/7/1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”
In particolare i requisiti tecnici previsti nelle norme contenute nel D.M. 14 giugno 1989 n. 236, si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di
nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2),
anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto citato;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Con il D.P.R. n. 503/96, il campo di applicazione del D.M. 14 giugno
1989 n. 236 è stato esteso anche agli edifici pubblici.
Per garantire che la cabina dell’ascensore di nuova costruzione sia accessibile anche alle persone con handicap motorio su sedia a ruote, le dimensioni
minime della cabina della porta di ingresso e dello spazio antistante la porta
di ingresso devono permettere l’ingresso e la manovra di una sedia a ruote e,
pertanto, devono essere:
O
almeno 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
O
la porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
O
uno spazio antistante la porta della cabina di dimensioni minime 1,50 x
1,50 m.
Negli edifici di nuova edificazione ad uso residenziale l’ascensore deve
avere le seguenti caratteristiche:
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cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
O
porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
O
uno spazio antistante la porta della cabina di dimensioni minime pari a
1,50 x 1,50 m.
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O
Invece per adeguare un ascensore in un edificio preesistente, devono essere rispettate dimensioni meno stringenti per ovviare a impedimenti tecnici dovuti al fatto che l’edificio è già stato costruito.
In tali edifici spesso è impossibile ampliare la dimensione delle cabine, delle porte di cabina e degli spazi antistanti fino alle dimensioni sopra descritte.
Le norme prevedono, però, che per tali impianti in edifici preesistenti, le
cabine e lo spazio antistante la porta di cabina siano modificate in modo da
garantire almeno le seguenti misure:
O
cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
O
porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
O
uno spazio antistante la porta della cabina di dimensioni minime pari a
1,40 x 1,40 m.
L’installazione di un ascensore all’interno del vano scala di un edificio esistente, deve essere eseguito senza compromettere la staticità e la fruibilità delle scale
e dei ripiani orizzontali, anche in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione dello stabile in situazione di emergenza.
Inoltre all’interno delle cabine, ove possibile, deve essere installato un sedile
ribaltabile con ritorno automatico nella posizione di chiusura.
Occorre, poi, sostituire le porte di cabina e quelle di piano esistenti, con
altre del tipo a scorrimento automatico di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote o, nel caso di porta ad anta incernierata, modificare
il sistema di apertura in modo che sia automatico.
Sulle porte di cabina devono essere installato un dispositivo (ad esempio
una cellula fotoelettrica o dispositivi a costola mobile) per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostacolo tra le porte.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono essere aumentati per garantire un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote.
Le norme prevedono un tempo mantenimento in posizione di apertura di
almeno 8 secondi ed in posizione di chiusura non inferiore a 4 secondi.
Deve essere, inoltre, garantito l’arresto preciso ai piani ad evitare che il dislivello tra il pavimento della cabina con quello del piano di fermata, sia superiore
27
a ± 2 cm adottando, ad esempio, il livellamento della cabina preciso al piano
mediante variazione della velocità della cabina in prossimità dell’arresto.
La cabina dell’ascensore, infine, deve stazionare ai piani di fermata con
porte le chiuse.
Per permettere l’uso dell’ascensore anche ai non vedenti, l’arrivo della cabina al piano deve essere segnalato da un apposito dispositivo sonoro, ed i
pulsanti di comando all’interno della cabina ed ai piani devono avere la numerazione dei piani in rilievo con le scritte in codice Braille a rilievo.
Per consentire anche alle persone su sedia a ruote di chiamare e manovrare
l’ascensore mediante le bottoniere di comando interna ed esterne, l’altezza
massima di installazione di tali comandi deve essere compresa tra 1,10 e 1,40
m. Infine la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.
In caso di improvviso arresto della cabina per guasto od assenza di energia
elettrica, in cabina devono essere installati un citofono ad altezza compresa tra
1,10 m e 1,30 m, una luce d’emergenza con autonomia minima di 3 ore, un
campanello d’allarme ed un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme.
Ove non è possibile installare un ascensore o dove il dislivello da superare
è inferiore a 4 metri, è più conveniente economicamente installare un servoscala o una piattaforma elevatrice.
Anche i luoghi di riunione e spettacolo di nuova costruzione devono avere
almeno una zona accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria che sia agevolmente raggiungibile, mediante la costruzione di un percorso continuo inclinato per il superamento di dislivelli, ovvero mediante
l’installazione di ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici.
Infine, l’accesso da parte dei portatori di handicap alle autovetture parcheggiate all’interno di autorimesse singole e collettive in edifici non residenziali per i quali non è obbligatorio l’uso dell’ascensore, e fatte salve le
prescrizioni relative alla sicurezza antincendio, deve essere garantito mediante l’installazione di ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla
stessa quota del pavimento ove sono parcheggiate le auto, ovvero che siano
raccordate al pavimento dell’autorimessa mediante rampe di modesto sviluppo
lineare ed aventi pendenza massima pari all’8%.
Unica deroga all’installazione di mezzi di sollevamento per portatori di
handicap ai piani superiori, prevista dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236, è per
i nuovi edifici residenziali privati con un numero di piani complessivo non superiore a tre compresi eventuali livelli interrati e/o porticati, purché l’edificio
sia predisposto per l’installazione successiva.
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