Agenzia Vigentino - via B. Verro 89 /I - 20141 Milano - Tel 025696181/ 028436450/ 0256815745 - Fax 025696843
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Notizie Utili
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Risposte a Domande Frequenti sull’Assicurazione Auto
Informativa Polizze (formato .pdf)
Risposte a Domande frequenti (formato .pdf)
Nuovo CID
Assunzione/Variazione di polizza
A chi è possibile rivolgersi per sottoscrivere una polizza o per segnalare eventuali variazioni?
Direttamente all’agenzia UNIPOLSAI presso la quale è stata stipulata la polizza o presso
une delle agenzie UNIPOLSAI presenti su tutto il territorio nazionale. Per consentire una
facile individuazione dell’Agenzia UNIPOLSAI più vicina basta consultare le Pagine Gialle
alla voce “Assicurazione” o collegarsi al sito UnipolSai divisione SAI. Non è possibile
stipulare polizze per telefono o via Internet.
Quali sono gli orari di apertura delle Agenzia UNIPOLSAI?
Variano da Agenzia ad Agenzia , consultate il nostro sito www.agenziavigentino.it
Quali documenti occorrono per stipulare una polizza?
Per veicoli più comuni (auto,moto, autocarri,ecc.) sono necessari: la carta di circolazione, il
certificato di proprietà ( o foglio provvisorio che attesti il trapasso) (l’attestato di rischio dal
1° luglio 2015, è acquisito per via telematica dall’agenzia, ricordiamo che ha validità 5 anni
dall’ultima attestazione), se non si dispone dell’attestato di rischio viene assegnata come
classe di partenza la 18 ma, mentre se si acquista un’auto nuova o usata e si stipula una nuova
polizza si parte dalla 14 ma classe.
Ricordiamo che per il decreto Bersani coloro che hanno acquistato un veicolo ( nuovo o
usato con voltura al PRA) dal febbraio 2007 hanno diritto alla classe migliore
posseduta da uno dei familiari conviventi (risultanti dallo stato di famiglia che va
presentato in caso voglia avvalersene). Il decreto si applica tra la stessa categoria di
veicoli (non può essere applicata tra autoveicoli ed autocarri o motoveicoli, ecc).
Nel caso di ciclomotori, acquistati o avuti in regalo, è necessaria una dichiarazione
scritta e firmata del precedente proprietario.
Quali Altre Informazioni è necessario fornire all’Agenzia?
Il codice Fiscale del contraente; la data di nascita, il sesso e il comune di residenza del
proprietario o del locatario, la professione, i km annui percorsi e quelli attuali del veicolo.
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Si ricorda che il proprietario del veicolo e l’intestatario della polizza deve essere la
stessa persona.
Qualora s’intendesse sottoscrivere anche garanzie quali incendio e furto, occorre
comunicare il valore del veicolo e l'auto deve essere visionata dall'agente.
Per cambiare veicolo si deve contattare la propria agenzia?
Si. In caso di cambio veicolo per fare la variazione sulla polizza ritirare dal vecchio
veicolo: Contrassegno, carta verde, polizza conducente (se attiva), certificato di
assicurazione e se attivo un dispositivo GPS sul veicolo (se è di tipo auto-installante, va
rimosso e consegnato in agenzia, mentre se fosse del tipo che richiede una installazione da
un elettrauto autorizzato convenzionato, va fatto rimuovere, altrimenti viene addebitato il
costo del dispositivo).
Affinché sia possibile passare la polizza su un altro veicolo(della stessa categoria es
autovettura con autovettura, ciclomotore con ciclomotore) il vecchio deve essere venduto o
demolito (previa certificato rilasciato dal demolitore).
Documenti da consegnare : atto di vendita o demolizione/ritiro del vecchio veicolo,
l’atto di acquisto del nuovo e i documenti (libretto di circolazione e certificato di
proprietà).
Da quali garanzie è composta la polizza auto?
Dalle garanzie di responsabilità civile autoveicoli o R.C.A., obbligatoria per legge, da
garanzie che riguardano il veicolo e/o i suoi occupanti escluso il conducente.
Quali sono i documenti che vengono consegnati?
La polizza e il libretto con le condizioni contrattuali, il certificato di assicurazione (che
dovrà essere sempre a bordo del veicolo), il contrassegno (che deve essere esposto sul
veicolo sul lato anteriore o parabrezza secondo nuove norme del Codice Stradale) e la carta
verde (che la UNIPOLSAI rilascia gratuitamente)
E’ Necessario pagare il premio in un'unica soluzione?
No: è possibile frazionare il pagamento con scadenza ogni tre, quattro o sei mesi. Nel caso si
intende avvalersi di tale opzione, occorre comunicarlo all’Agente prima della stipulazione
della polizza. Ci sono anche altre alternative, cioè il finanziamento, con pagamento
attraverso addebito con RID mensile.
Quanto tempo si ha a disposizione pere pagare il premio? Dove si può pagare il premio?
Il premio deve essere pagato entro la data di scadenza; la UnipolSAI da 15 giorni di
copertura dopo la scadenza. Attenzione! Vigili Urbani e/o forze dell'ordine potrebbero
contestarvi il fatto che loro non possono essere sicuri che voi avreste avuto l'intenzione di
rinnovare la polizza, potreste pure non pagarla affatto oltre i 15 giorni, potete riferire che si
porterà il tagliando nuovo a loro signorie, per farne prendere atto! Comunque per mancata
esposizione potreste incorrere in sanzioni.
Il premio deve essere pagato in Agenzia, oppure, se è una scadenza semestrale e/o
comunque, non ci sono modifiche contrattuali, attraverso Bonifico.
Se la polizza è scaduta e si effettua il pagamento, la copertura avrà efficacia dalle ore
24:00 del giorno del pagamento.
Il premio può essere pagato solo in contanti?
No: normalmente le Agenzie accettano contanti, assegni e bonifici; è possibile che vengono
accettati anche altri strumenti di pagamento, ma è consigliabile una telefonata preventiva,
oppure consultare la pagina dei metodi di pagamento nel sito dell'Agenzia Vigentino
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Solo il contraente della polizza può pagare il premio?
No: il premio può essere pagato da chiunque. E’ però opportuno considerare che la scadenza
annuale di polizza è l’unico momento possibile per adeguare i valori assicurati: per questa
operazione è necessaria la presenza del contraente, unico soggetto che può apportare
modifiche al contratto.
Quando è possibile ridurre il valore di incendio e furto?
Alla scadenza annuale. La riduzione deve essere richiesta dal contraente e prima del
pagamento del premio. L’adeguamento del capitale assicurato all’effettivo valore
commerciale del veicolo è certamente consigliabile, sia per evitare di pagare di più del
necessario (sovrassicurazione), sia per non trovarsi ad avere un capitale assicurato più basso
di quanto opportuno (sottoassicurazione), incappando nell’applicazione della regola
proporzionale.
Qual è la validità territoriale della polizza auto?
Dipende: può variare da una garanzia all’altra. Sostanzialmente, però, la copertura è estesa a
tutta l’Europa (salvo in alcuni paesi, verificare la carta verde; es. per la Spagna è necessaria
l’Assistenza Stradale) e ad alcuni stati extra-europei. Per un elenco completo è bene leggere
il contratto e la carta verde, oppure rivolgersi al proprio Agente. Da notare che la garanzia
“infortuni del conducente” è valida in tutto il mondo.
E’ Possibile sospendere la validità della polizza?
Si: è comunque consigliabile consultare l’Agente per sapere esattamente come comportarsi.
La sospensione può essere utile, ad esempio, quando si vende la vecchia auto e non si
intende riacquistarne immediatamente un’altra. Se la polizza resta sospesa per almeno tre
mesi e per non più di 18 mesi, alla riattivazione si potrà usufruire dello stesso periodo di
assicurazione pagato e non goduto ancora disponibile (che deve essere minimo un mese)
al momento della sospensione. E' possibile sospendere le polizze relative a moto, purchè
abbiano una condizione aggiuntiva di sospensione nel contratto(Condizione U); per i
ciclomotori, non è possibile sospendere la polizza.
Le variazioni di recapito devono essere comunicate alla Compagnia?
Si: ogni variazione dei propri dati anagrafici va comunicata alla Compagnia. Oggi, infatti, il
premio è calcolato sulla base di molti elementi e tra questi, anche il comune di residenza del
proprietario o locatario.
Cambiando Compagnia si perde la classe di merito?
Anche se oggi ciascuna Compagnia può decidere liberamente il numero delle classi di
merito e le relative regole di passaggio da una classe all’altra. La classe di riferimento di cui
si tiene conto è la CU, utilizzata nel cambio di Compagnia, risultante nell'attestato di
rischio: tiene conto della storia assicurativa dell'intestatario della polizza e quindi delle
sinistrosità. L’attestato di rischio dal 1° luglio 2015, è acquisito per via telematica
dall’agenzia, ricordiamo che ha validità 5 anni dall’ultima attestazione.
Se è attivo dispositivo GPS sul veicolo , se di tipo auto-installante, va rimosso e
consegnato in agenzia, mentre se fosse del tipo che richiede una installazione da un
elettrauto autorizzato convenzionato, va fatto rimuovere, altrimenti viene addebitato il
costo del dispositivo.
E’ sufficiente confrontare il prezzo per sapere quale polizza scegliere?
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Il prezzo è una variabile importante, ma non l’unica. Come una utilitaria costa meno di
un’auto di grossa cilindrata, allo stesso modo le polizze auto non sono tutte uguali. Si
possono differenziare sia per il servizio offerto al cliente, sia per i contenuti in termini di
coperture, franchigie. Prima di scegliere, quindi, è meglio informarsi bene, per compiere un
acquisto consapevole che tenga al riparo da brutte sorprese.
Limitazioni/ Validità di polizza
Se si è causa di un sinistro dopo la data di scadenza, la polizza R.C.A. è comunque valida?
La polizza UNIPOLSAI, prevede i cosiddetti “15 giorni di mora”: ciò significa che la
polizza estende la sua validità fino alle ore 24, del 15° giorno, dopo quello di scadenza. Se
anche alla fine di questo periodo il premio non viene pagato, l’assicurato resta privo di tutela
e gli eventuali danni a terzi sono totalmente a suo carico.
La polizza di R.C.A. prevede limitazioni se il veicolo è guidato da persone non indicate nel
contratto?
No: la polizza UNIPOLSAI non prevede limitazioni del genere e quindi opera
indipendentemente da chi sia alla guida, purché abilitato. Esistono però sul mercato polizze
che prevedono il conducente esclusivo e/o guidatore esperto, o altre limitazioni: è
consigliabile leggere bene la nota informativa pre-contrattuale e le condizioni generali di
Assicurazione prima di firmare la polizza.
In caso di furto dell’auto, si conserva la classe di merito?
Si, purché il nuovo contratto venga stipulato entro 5 anni; in questo caso si può comunque
richiedere il rimborso del premio non usufruito (detratto dalle tasse) . Il rimborso del premio
può essere richiesto anche in caso di demolizione o vendita del veicolo .
La polizza R.C.A. copre anche i danni causati ai familiari?
Si, ma solo per quanto riguarda i danni fisici; non sono coperti i danni alle loro cose.
Chi non è coperto dalla polizza R.C.A.?
La polizza risponde in caso di danni da circolazione causati a terzi con il veicolo, inoltre copre i
danni fisici (non alle loro cose), causati ai trasportati nel proprio veicolo.
L’unico che non è coperto dalla polizza R.C.A. è il conducente del veicolo, responsabile
del sinistro, che può comunque tutelarsi, almeno per i danni alla sua persona e di chiunque
guida, con polizza contro gli infortuni del conducente.
Qual è la procedura per dare la disdetta ad una polizza?
Secondo la nuova normativa vigente, è decaduto l'obbligo di dare disdetta alla
scadenza annuale del contratto assicurativo.
Sarebbe gradita dall’agenzia la comunicazione anticipata delle proprie intenzioni.
Tutte le altre polizze, compresa l’infortunio del conducente, devono essere disdettate
60 giorni prima della scadenza , attraverso l’invio di Fax, Pec o Raccomandata, non
può essere accettata la consegna a mano.
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Sinistri
In caso di sinistro di un veicolo a torto, dopo essersi conclusa la liquidazione del
danno, è possibile recuperare il malus e quindi la classe di merito, rimborsando la
cifra liquidata dalla compagnia per il sinistro, rivolgendosi ai servizi assicurativi
CONSAP:
Via Yser, 14- 00198 Roma (RM) Contact Center 06/85.796.444 lun-ven (9.00 - 17.00)
PEC: [email protected] - Fax: (+39) 06/8418231 - E-Mail: [email protected]
La Denuncia di sinistro per incidente
Ti ricordiamo che per Legge hai l’obbligo di denunciare nel più breve tempo e nel modo più
completo possibile al Tuo assicuratore il sinistro che ti è occorso, anche se hai torto e Ti indichiamo
le modalità che dovrai seguire:
•
•
•
•
utilizza il Modulo Blu (Constatazione amichevole di incidente), unico modello di denuncia
previsto e riconosciuto ufficialmente dalla Legge (art. N. 143 Decreto legislativo n. 209 del
7 settembre 2005) compilandolo con attenzione in ogni sua parte
raccogli anche e indica le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di tutti
coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente
segnala anche gli eventuali interventi da parte delle Autorità (ad esempio Carabinieri,
Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni eventualmente elevate, se conosciute
invia al Tuo assicuratore le eventuali successive richieste danni che ti pervenissero, i
documenti delle Autorità ed eventuale altre documentazione che Tu ricevessi.
Ricorda che la mancata presentazione della denuncia può comportare il diritto della Compagnia di
Assicurazione di rivalersi in tutto o in parte nei tuoi confronti per il danno risarcito, qualora per
questo motivo sia derivato un pregiudizio economico alla stessa Compagnia di Assicurazione.
Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu (CAI) devi almeno riportare i seguenti dati
essenziali:
•
•
•
•
•
•
le targhe dei due veicoli coinvolti
i nomi degli assicurati
i nomi delle Compagnie di Assicurazione
la descrizione delle modalità dell’incidente
la data dell’incidente
la firma dei due assicurati o dei conducenti
Il Risarcimento Diretto
Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007 è in vigore la nuova Procedura di Risarcimento Diretto.
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Cosa è il Risarcimento Diretto
Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007,
in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere
risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente responsabile, dovrà richiedere
il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle Normative, alla propria Compagnia di
Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro.
La propria Compagnia di Assicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli
risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle Normative.
Quando si applica
La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione,
compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purchè dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R- n°
150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.
Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:
•
che il sinistro sia accaduto in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della
Città del Vaticano)
•
che i veicoli siano immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato
della Città del Vaticano)
che i veicoli siano assicurati con Imprese italiane oppure con Imprese straniere che
esercitano la RCA in regime di stabilimento (Art. n° 23 del Codice delle Assicurazioni) o di
prestazioni di servizio (Art. 24 stesso Codice) e che abbiano aderito al sistema di
risarcimento diretto
che non ci sia responsabilità di terzi alla determinazione del sinistro
che le lesioni del conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità permanente
biologica.
•
•
•
Quando non si applica
Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:
•
•
•
incidente accaduto all’estero
incidente con più di due veicoli
danni gravi alla persona del conducente; in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi
al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla
persona del conducente occorre rivolgersi alla Compagnia di assicurazione del veicolo
responsabile.
La modalità della richiesta danni
La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria Compagnia di Assicurazione mediante
raccomandata a.r., telegramma o telefax; la tua polizza esclude la possibilità di invio telematico.
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I contenuti della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
1. per il danno a cose:
a. il nome degli assicurati,
b. le targhe dei due veicoli coinvolti,
c. la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni,
d. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro,
e. le generalità di eventuali testimoni,
f. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia,
g. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta
ad accertare l’entità del danno (per non meno di otto giorni lavorativi consecutivi a far data
dalla ricezione della richiesta danni)
2. per le lesioni personali del conducente, inoltre:
a. l’età, l’attività o il reddito del danneggiato,
b. l’entità delle lesioni subite,
c. la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazione da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
d. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti,
e. l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso
spettante al professionista,
Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.
La risposta della Compagnia di Assicurazione
Se l’assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte
le informazioni necessaria, l’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro
entro:
•
•
60 giorni per danni a cose (ridotti a 30 giorni se il Modulo CAI allegato è a firma
congiunta),
90 giorni per le lesioni del conducente,
o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che
impediscono di formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.
Entro quando avviene il rimborso
Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia di Assicurazione deve procedere al
pagamento entro i 15 giorni successivi.
Cosa fare in caso di disaccordo
In caso di disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato
può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei
confronti della propria Compagnia di Assicurazioni.
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Ti raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di
Incidente) fornito dal Tuo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da
ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal Tuo
assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite Periti
Liquidatori.
Il danno del trasportato
La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti
dei trasportati.
Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla
Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento
dell’incidente.
Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà
essere formulata alla Compagnia di Assicurazioni del responsabile del danno, secondo le modalità e
le forme che Ti indichiamo nel paragrafo “La Richiesta Danni al responsabile”
La Richiesta Danni al responsabile
Nel caso di sinistro in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto per ottenere dal
responsabile il risarcimento in tempi certi dovrai attenerti alle disposizioni previste dall'art. n. 148
del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n. 145 del
Decreto legislativo n. 209/2005.
Tale normativa prevede che la richiesta di risarcimento danni debba essere inoltrata mediante lettera
alla Compagnia di Assicurazione del civilmente responsabile, allegando sempre il modello di
constatazione amichevole (modulo CAI ricevuto unitamente al contratto), compilato
dall’interessato in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il responsabile.
Inviata la lettera deve essere messo a disposizione il mezzo (minimo per otto giorni lavorativi,
successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento).
Tale disponibilità non significa che non si possano iniziare le riparazioni se necessarie e urgenti.
L’assicuratore deve, entro 60 giorni, per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo CAI allegato è
firmato dai due conducenti) ed entro 90 gg. per le lesioni personali o i casi mortali, provvedere ad
inoltrare al danneggiato, o agli aventi diritto, una congrua offerta, o comunicare, nei medesimi
termini i motivi per cui non ritiene di formulare una offerta.
Si ricorda che per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il
risarcimento di eventuali danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del veicolo su cui si
trovava a bordo al momento del sinistro.
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L’Incidente con auto targata straniera
Se l'incidente provocato da un veicolo targato straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la
richiesta di risarcimento all'UCI ( Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano),
che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno, ma
i tempi al momento sono lunghi.
Se invece l'incidente provocato da un veicolo con targa straniera è avvenuto all'estero, la
richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al
"Bureau" di quello stato (l'equivalente dell'UCI italiano) il cui elenco è riportato sul retro della carta
verde.
E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del
veicolo straniero ed i dati del veicolo; non vale il CAI, ma può essere usato per raccogliere i
dati.
La Convenzione Indennizzo Diretto
Dal 1° gennaio 2006, per sinistri accaduti da tale data è operante la Convenzione Indennizzo
Diretto che oltre ai danni al veicolo comprende anche gli eventuali danni a persona del conducente e
eventuali danni a cose trasportate di sua proprietà, semprechè non vi sia intervento di Legali o
Patrocinatori.
La Convenzione prevede, per ogni sinistro:
•
•
•
•
uno o più danneggiati (comunque non più di due mezzi coinvolti)
per ogni danneggiato una partita di danno
per ogni partita di danno una o più tipologie di danno e precisamente:
• danni a cose (veicolo ed accessori stabilmente istallati)
• danni a persona (lesioni del conducente)
• danni alle cose di proprietà del conducente trasportate sul veicolo (apparecchiature non
stabilmente istallate, oggetti trasportati, merci, ecc.)
coesistenza, nello stesso sinistro, di partite di danni a cui si applica la Convenzione CID, con
partite di danni a cui non si applica la Convenzione CID, con conseguente annullamento di
una o più partite di danno o dell’intero sinistro.
Danni a cose (veicolo) (assicurato con impresa Mandataria):
•
•
•
riparazione o stima per differenza di valore
senza limite di valore
obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 2° D. Lgs n. 209 del 7
settembre 2005).
Danni a persona (conducente sul veicolo della impresa Mandataria)
•
•
•
•
danno biologico e/o danno patrimoniale (inabilità temporanea ed invalidità permanente)
danno morale
spese: mediche, ecc.
con il limite di € 15.000,00 (valutazione complessiva del danno a prescindere da successive
eventuali riduzioni, come per esempio nel caso di concorso di colpa, ecc.)
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•
•
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•
•
la liquidazione potrà avvenire a condizione che il veicolo della Impresa Mandataria abbia
subito danni
nessun obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 1° D. Lgs n. 209
del 7 settembre 2005)
danni alle cose di proprietà del conducente trasportate (sul veicolo della Impresa
Mandataria)
riparazione o sostituzione, svalutazione, ecc.
con il limite di € 15.000,00 (valutazione complessiva del danno a prescindere da successive
eventuali riduzioni, come per esempio nel caso di concorso di colpa, ecc.)
purché appartenenti al conducente del veicolo, indipendentemente dal fatto che sia rimasto
leso (necessaria quindi la condizione della presenza a bordo del veicolo della Impresa
Mandataria del proprietario delle cose danneggiate)
la liquidazione potrà avvenire a condizione che il veicolo della Impresa Mandataria abbia
subito danni
obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 2° D. Lgs n. 209 del 7
settembre 2005).
Evidenziamo che il limite di € 15.000,00 deve ritenersi unico quando si riferisce al medesimo
beneficiario che abbia riportato sia danni a persona, sia danni alle cose trasportate; il suo
superamento determina l’annullamento della gestione di entrambe le tipologie.
Questa Convenzione Indennizzo Diretto, che potrai attivare su base volontaria, si applica ai sinistri
accaduti fino al 31 gennaio 2007.
Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007, questa Convenzione non sarà più operante e sarà
applicabile per Legge la Procedura di Risarcimento Diretto nei casi previsti dalla normativa meglio
e dettagliatamente descritta nel paragrafo “Il Risarcimento Diretto”.
Sinistri Catastrofali
La Compagnia aderisce all'Accordo per la gestione dei sinistri catastrofali.
Sintetizziamo di seguito i punti salienti:
1. l’Accordo è nato per dare una soluzione alle difficoltà che inevitabilmente insorgono nella
liquidazione di quei maxi-incidenti dove la responsabilità dei singoli conducenti non risulta
facilmente individuabile; l’accertamento e la considerazione del sinistro come catastrofale è
rimessa alla “Commissione Sinistri Catastrofali” che delibera sull’operatività dell’accordo.
2. Secondo l’Accordo, le Imprese aderenti si impegnano a risarcire, fino a € 1.500.000,00 per
ogni veicolo assicurato, i danni:
o
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del proprio assicurato (lesioni del conducente, danni al veicolo e alle cose di lui
trasportate)i, nella misura in cui non ne sia responsabile
delle persone trasportate
delle persone urtate dal veicolo assicurato, purchè non trasportate su altri veicoli a
motore, a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato, ma purchè tali danni non
siano imputabili ai danneggiati stessi.
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Agenzia Vigentino - via B. Verro 89 /I - 20141 Milano - Tel 025696181/ 028436450/ 0256815745 - Fax 025696843
email: [email protected] Home Page www.agenziavigentino.it
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interviene, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei
seguenti casi:
1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone
2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una
franchigia di € 500, per i danni alle cose
3. sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste in "liquidazione coatta
amministrativa"
4. sinistri causati dal ladro alla guida, dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata a
decorrere dal 1 gennaio 2006 all’Autorità competente, per danni a terzi (lesioni personali e
danni a cose senza franchigia) e per danni ai trasportati contro la propria volontà ovvero che
sono inconsapevoli della circolazione illegale (lesioni personali e danni a cose).
Nei casi 1 2 e 4 occorre inviare la richiesta di risarcimento alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di
garanzia per le vittime della strada, via Yser, 14 - 00198 Roma e all'Impresa designata per il
territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di
risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.
Se avete bisogno d’assistenza chiamate “Pronto
SAI” Tel. 800017205
gratuito e attivo 24 su 24 o rivolgendovi presso il vostro Assicuratore nelle ore
d'ufficio.
ALTRE GARANZIE
Assistenza Stradale
Per coloro che hanno la garanzia assistenza stradale, in caso di sinistro che pregiudica la
circolazione del veicolo , ma sinistro è anche inteso guasto della vettura (se questo avviene nel
comune dove è ubicata l’abitazione l’assistenza esclude: bucatura, accumulatore scarico e
mancanza di carburante in queste situazioni l’assistenza richiesta sarà pagata dal
richiedente), chiamare il numero Tel. 800050050 gratuito e attivo 24 su 24 e fornire:
numero di polizza, generalità dell'assicurato, luogo dove deve avvenire l'assistenza, targa
veicolo e tipo d'intervento richiesto.
L’assistenza è operativa sul territorio Europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del
Mediterraneo, chiamare dall’estero ++39/0116523200.
L’assistenza è esclusa in caso in cui il sinistro sia provocato da eventi atmosferici
(inondazioni, grandine, smottamenti, uragani, tempeste, trombe d’aria, mareggiate, frane,
cadute di neve, valanghe, slavine, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione) e
in caso in cui il veicolo è ricoverato in box o rimessa.
Per ulteriori informazioni leggere il libretto illustrativo delle condizioni contrattuali.
INCENDIO E FURTO
in caso di furto effettuare la denuncia al più presto alle forze dell’ordine e in
seguito rivolgersi all’agenzia, che vi dirà il da farsi (documenti e/o altro per
ottenere la liquidazione prevista).
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Rottura Cristalli
Se avete la garanzia cristalli, in caso di rottura , bisogna rivolgersi direttamente ad un centro
Myglass (tel. 800 978494) oppure verso altri centri equipollenti, ma conviene informarsi
prima in agenzia.
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