Normative antiterrorismo A seguito del decreto 27 luglio 2005 n° 144 È stato incrementato il numero delle attività per cui occorre il Nulla Osta della Questura. Questo riguarda solamente in parte l’attività di VDS, da sempre questo documento era infatti richiesto per il rilascio dell’attestato. Oggi è anche richiesto per qualsiasi frequentazione di scuole di volo ad esclusione di quelle professionali. IMPORTANTE: Si ribadisce ora in una circolare ufficiale del Ministero degli Interni, che per gli allievi, il Nulla Osta deve essere rilasciato “prima dell’inizio dell’attività di volo”. Le scuole ne saranno responsabili. Saranno effettuati dalle Forze dell’Ordine controlli in merito. Le questure hanno incarico di informare gli Enti che rilasciano i documenti, delle variazioni alla condizione espressa nel Nulla Osta. Per delucidazioni in materia potete consultare: http://www.poliziadistato.it/pds/operatorips/normative_circolari/circolari/allegati/circo lare_D_M_16_8.pdf http://www.interno.it/legislazione/pages/articolo.php?idarticolo=651 http://www.poliziadistato.it/pds/operatorips/normative_circolari/circolari/allegati/mod ello_di_rilevazione_dei_dati.pdf http://www.poliziadistato.it/pds/operatorips/normative_circolari/circolari/allegati/bozz amodulonullaostaperattivitadivolo.pdf http://www.fivl.it/scuola/aec_antiterrorismo.pdf Casi pratici: Il pilota che ha a suo tempo presentato il Nulla Osta per ottenere l’attestato non deve fare nulla di diverso da prima. Vi sono pochi casi nel Volo Libero, ma qualora qualcuno avesse ottenuto l’attestato senza presentare il Nulla Osta, lo dovrà presentare in occasione del primo rinnovo fatto in AeCI. Potrebbe essere il caso di qualche pilota con licenza aeronautica(ex brevetti) che avesse ottenuto l’attestato con la sola presentazione della copia del libretto di volo autenticata. E’ possibile che sia accaduto nei primissimi anni di attuazione della legge 106 e Dpr 404. Le scuole dovranno comunicare all’AeCI le generalità complete degli allievi, come da circolare, con particolare attenzione alla nazionalità, luogo di nascita e residenza. L’integrazione dei dati è dovuta anche per gli allievi di cui si ha già ricevuto l’autorizzazione ai corsi.