1 RICHIESTA CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ORGANO UFFICIALE DI STAMPA DELLA FNCO PER IL PERIODO DI UN ANNO (CON POSSIBILITA’ DI 2 SUCCESSIVI RINNOVI ANNUALI) (Invito rivolto esclusivamente agli operatori che hanno presentato la manifestazione d’interesse entro la scadenza del 4/9/2014) CIG NUM 5858868AD0 1. QUESITO operatore economico: Il costo delle spedizioni postali sono a carico dell’aggiudicatario? Se sì, avete già un contratto e un account aperto con le poste (posta target, posta zone) o lasciate all’aggiudicatario il compito di scegliere la modalità? L’indirizzario che fornirete sarà con nominativi, indirizzi, citta e codici postali? 1. RISPOSTA stazione appaltante: Il costo delle spedizioni postali sono a carico dell’aggiudicatario. La FNCO è in possesso di un libretto di conto continuativo per la spedizione della pubblicazione presso poste italiane e potrà essere utilizzato dall’aggiudicatario per la spedizione della rivista. Sul libretto è indicato “TAB. dl 353/03 Regime Libero”. La FNCO è comunque disponibile a cambiare il gestore della postalizzazione. Sì, l’indirizzario in formato excel è fornito con i campi richiesti ovvero nominativo, indirizzo, città e codice postale. 2. QUESITO operatore economico: Si comunica che l’importo annuale a base d’asta di euro 60.000,00 risulta inferiore rispetto a quello di mercato, ammontando ad euro 10.000,00 soltanto le spese di spedizione postali a numero. 2. RISPOSTA stazione appaltante: Il costo dell’ultima spedizione effettuata il 13/06/2014 è stato pari ad € 6.062,23. Ad ogni buon conto si allega copia del libretto postale. 3. QUESITO operatore economico: Trattandosi nel nostro caso di RTI, le 2 referenze vanno prodotte a pena di esclusione sia da mandante che da mandataria (dunque 4 referenze) oppure è sufficiente che ne vengano prodotte 2 in totale? Eventualmente, non potendo le nostre rispettive banche produrre referenze per una RTI non ancora costituita, è sufficiente che nelle referenze di ogni singola azienda sia fatto riferimento al bando di gara e all'ente committente? 3. RISPOSTA stazione appaltante: L’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede che “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.” Pertanto, in applicazione di tale disposizione legislativa, il concorrente che si trovi nella fattispecie indicata nel quesito, oltre alle referenze dell’unico istituto di credito con cui intrattiene i propri rapporti bancari può produrre, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che, nella propria attività di impresa, intrattiene rapporti bancari esclusivamente con l’istituto di credito che ha 2 rilasciato la referenza prodotta ed, in sostituzione della seconda referenza bancaria richiesta dalle disposizioni di gara, i documenti previsti dal comma 1, lettera b), del citato art. 41 (bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del D.P.R. n. 445/2000), dai quali sia chiaramente desumibile che il concorrente è in possesso di una solidità economico finanziaria adeguata all’assunzione degli oneri derivanti dall’affidamento dell’appalto oggetto della gara. Peraltro, con riferimento all’obbligo di presentare due referenze bancarie, diverse pronunce giurisprudenziali depongono nel senso di un’interpretazione attenuata della norma, tesa a consentire al concorrente, in virtù del favor partecipationis, di presentare una sola referenza bancaria e di comprovare in alternativa il requisito mancante mediante qualsiasi altro documento giudicato idoneo dalla stazione appaltante (cfr. anche AVCP, pareri nn. 71/2010, 53/2013, 80/2013). Pertanto, ancorché nell’invito sia scritto a pena di esclusione, la scrivente ritiene che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può considerarsi quale requisito rigido, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate. Ciò premesso e stabilito si precisa che nel caso di RTI è possibile che le referenze (o la documentazione sostitutiva come descritto sopra) siano 2 se riferite esplicitamente alla costituenda RTI oppure 4 (2 riferite alla mandante e 2 alla mandataria) se riferite alle singole imprese, ciascuna in relazione al proprio apporto nel servizio oggetto di aggiudicazione. E’ altresì importante che le referenze bancarie facciano esplicito riferimento al bando di gara e all’ente committente.