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RICHIESTA CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E
DISTRIBUZIONE DELL’ORGANO UFFICIALE DI STAMPA DELLA FNCO PER IL PERIODO DI UN ANNO
(CON POSSIBILITA’ DI 2 SUCCESSIVI RINNOVI ANNUALI)
(Invito rivolto esclusivamente agli operatori che hanno presentato la manifestazione d’interesse
entro la scadenza del 4/9/2014)
CIG NUM 5858868AD0
1. QUESITO operatore economico:
Il costo delle spedizioni postali sono a carico dell’aggiudicatario?
Se sì, avete già un contratto e un account aperto con le poste (posta target, posta zone) o lasciate
all’aggiudicatario il compito di scegliere la modalità?
L’indirizzario che fornirete sarà con nominativi, indirizzi, citta e codici postali?
1. RISPOSTA stazione appaltante:
Il costo delle spedizioni postali sono a carico dell’aggiudicatario.
La FNCO è in possesso di un libretto di conto continuativo per la spedizione della pubblicazione presso
poste italiane e potrà essere utilizzato dall’aggiudicatario per la spedizione della rivista. Sul libretto è indicato
“TAB. dl 353/03 Regime Libero”. La FNCO è comunque disponibile a cambiare il gestore della
postalizzazione.
Sì, l’indirizzario in formato excel è fornito con i campi richiesti ovvero nominativo, indirizzo, città e codice
postale.
2. QUESITO operatore economico:
Si comunica che l’importo annuale a base d’asta di euro 60.000,00 risulta inferiore rispetto a quello di
mercato, ammontando ad euro 10.000,00 soltanto le spese di spedizione postali a numero.
2. RISPOSTA stazione appaltante:
Il costo dell’ultima spedizione effettuata il 13/06/2014 è stato pari ad € 6.062,23. Ad ogni buon conto si allega
copia del libretto postale.
3. QUESITO operatore economico:
Trattandosi nel nostro caso di RTI, le 2 referenze vanno prodotte a pena di esclusione sia da mandante che
da mandataria (dunque 4 referenze) oppure è sufficiente che ne vengano prodotte 2 in totale?
Eventualmente, non potendo le nostre rispettive banche produrre referenze per una RTI non ancora
costituita, è sufficiente che nelle referenze di ogni singola azienda sia fatto riferimento al bando di gara e
all'ente committente?
3. RISPOSTA stazione appaltante:
L’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede che “Se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.” Pertanto, in applicazione di tale disposizione
legislativa, il concorrente che si trovi nella fattispecie indicata nel quesito, oltre alle referenze dell’unico
istituto di credito con cui intrattiene i propri rapporti bancari può produrre, una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che,
nella propria attività di impresa, intrattiene rapporti bancari esclusivamente con l’istituto di credito che ha
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rilasciato la referenza prodotta ed, in sostituzione della seconda referenza bancaria richiesta dalle
disposizioni di gara, i documenti previsti dal comma 1, lettera b), del citato art. 41 (bilanci o estratti dei bilanci
dell’impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del D.P.R. n. 445/2000), dai
quali sia chiaramente desumibile che il concorrente è in possesso di una solidità economico finanziaria
adeguata all’assunzione degli oneri derivanti dall’affidamento dell’appalto oggetto della gara.
Peraltro, con riferimento all’obbligo di presentare due referenze bancarie, diverse pronunce giurisprudenziali
depongono nel senso di un’interpretazione attenuata della norma, tesa a consentire al concorrente, in virtù
del favor partecipationis, di presentare una sola referenza bancaria e di comprovare in alternativa il requisito
mancante mediante qualsiasi altro documento giudicato idoneo dalla stazione appaltante (cfr. anche AVCP,
pareri nn. 71/2010, 53/2013, 80/2013).
Pertanto, ancorché nell’invito sia scritto a pena di esclusione, la scrivente ritiene che la presentazione di
idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati non può considerarsi quale requisito rigido, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione
dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente
necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati
motivi, di presentare le referenze indicate.
Ciò premesso e stabilito si precisa che nel caso di RTI è possibile che le referenze (o la documentazione
sostitutiva come descritto sopra) siano 2 se riferite esplicitamente alla costituenda RTI oppure 4 (2 riferite
alla mandante e 2 alla mandataria) se riferite alle singole imprese, ciascuna in relazione al proprio apporto
nel servizio oggetto di aggiudicazione. E’ altresì importante che le referenze bancarie facciano esplicito
riferimento al bando di gara e all’ente committente.
4. QUESITO operatore economico:
Da due giorni il sito dell'Autorità di vigilanza è inaccessibile a causa, presumiamo, di un lavoro di
manutenzione. Ciò ci ha reso impossibile la creazione del PassOE. (In allegato troverete la schermata che
appare appunto da due giorni ogni qualvolta si prova l'accesso). Domani mattina, lunedì 20, provvederemo
ad effettuare un nuovo accesso in tempo utile per la consegna della gara, ma se tale situazione dovesse
perdurare vi chiediamo sin d'ora uno slittamento, seppur breve, dei termini di consegna, non dipendendo
dalla nostra volontà l'impossibilità di presentare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte.
4. RISPOSTA stazione appaltante:
La scrivente ha potuto verificare in data odierna, 20/10/2014 h. 10.00 la perdurante inaccessibilità al sito
dell’AVCP e la susseguente impossibilità a procedere sia alla creazione del PassOE nonché al pagamento
del contributo di gara. Per tale motivo ed in virtù del favor partecipationis si ritiene opportuno dare la
possibilità a tutti i concorrenti di integrare la documentazione amministrativa con la trasmissione di una terza
busta A) bis contenente la documentazione amministrativa mancante ovvero il PassOE e l’attestazione di
avvenuto pagamento del contributo di gara all’AVCP . La busta dovrà essere trasmessa entro e non oltre la
data del 27/10/2014 h. 12 con le stesse modalità di trasmissione indicate nell’invito.
5. QUESITO operatore economico:
La ditta xxx non ha presentato la documentazione relativa all’affidamento del servizio di realizzazione e
distribuzione dell’organo ufficiale di stampa della FNCO per il periodo di un anno (con possibilità di 2
successivi rinnovi annuali) – CIG 5858868AD0 – poiché non è stato possibile stampare la ricevuta di
pagamento AVCP e il “PASSOE”, entro il 20.10.2014. Si chiede, pertanto, di poter presentare tutta la
documentazione richiesta, ai fini della gara, entro il 27.10.2014”..
5. RISPOSTA stazione appaltante:
La scrivente FNCO, in armonia con quanto già comunicato con il precedente chiarimento del 20/10/2014
prot. 1950, tenuto conto che le buste non saranno aperte prima della data del 27/10/2014 ed in virtù quindi
del favor partecipationis , ritiene opportuno dare la possibilità a tutti i concorrenti invitati che abbiano
incontrato difficoltà, peraltro certificate con avviso dell’AVCP del 20/10/2014, di presentare o d’integrare la
documentazione di gara entro la data del 27/10/2014 h. 12, con le stesse modalità di trasmissione indicate
nell’invito.
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Risposte a richieste di chiarimento da parte degli operatori