LA GESTIONE DEGLI STUPEFACENTI. MODALITA’ DI SPEDIZIONE DI RICETTE STUPEFACENTI Dr. Romeo Salvi Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino EDIZIONI ECM l FANO Settembre 2002 Ottobre 2007 l MACERATA Novembre 2008 l PESARO Aprile 2009 Ottobre 2009 l CIVITAVONA MARCHE Novembre 2009 l MATERA Aprile 2010 l CARPEGNA Maggio 2010 l MONTEMONACO Ottobre 2010 Raduno di WOODSTOCK 15-16-17 agosto 1969 JIMI HENDRIX Dr. Romeo Salvi Dr. Romeo Salvi LA MALEDIZIONE DELLA J JIM MORRISON JIMI HENDRIX JANIS JOPLIN Dr. RomeoDr. Salvi Romeo Salvi JOHN Dr. Romeo Salvi BELUSHI Decessi da Abuso di Stupefacenti in ITALIA dal 1973 al 1984: circa 1.680 dal 1985 al 1995: circa 9.610 dal 1996 al 2008: circa 10.640 (In calo dai 1.566 del 1996 ai 502 del 2008) TOT. dal 1973 al 2008: 21.930 Uomini: 90 % - Donne: 10 % L’uso di sostanze stupefacenti al di fuori di quello terapeutico è sbagliato Non esistono droghe leggere o pesanti “esiste la droga” Dr. Romeo Salvi Impatto diretto con il mondo della FARMACIA siringhe, lacci emostatici furti con scasso, rapine Dr. Romeo Salvi Bassorilievo mesopotamico Papiro di Ebers Alessandro Magno Galeno … passiamo all’argomento che ci interessa… Dr. Romeo Salvi L’EVOLUZIONE DEGLI STUPEFACENTI l LEGGE 22/12/75 l DPR 309/90 l LEGGE 08/02/01 l LEGGE 49 – 21/02/06 • Ordinanze Ministeriali 16/06/09 e 02/07/09 • LEGGE 38 – 15/03/10 in vigore dal 3 aprile 2010 Vecchia ricetta ministeriale Dr. Romeo Salvi (non più in uso dal 15/04/06) Legge 15 marzo 2010, n. 38 Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 – Serie Generale) Le semplificazioni prima previste per i soli pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa sono estese a tutti i malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni (art. 41-43 DPR 309/1990) E’ stata aggiunta una nuova disposizione con la quale, per prioritarie esigenze terapeutiche, alcuni farmaci contenuti nell’allegato III bis siano dispensati con le modalità previste per le composizioni rientranti nella sezione D tabella III Il decreto riproduce le prescrizioni delle ordinanze ministeriali del 16.06.2009, del 02.07.2009 e del 08.10.2009, adottando la nuova Tabella II, sez. D, che quindi contiene, a regime, tutte le composizioni precedentemente inserite LA DISPENSAZIONE LEGGE 49/2006 TAB.II A Analgesici oppiacei per il trattamento del dolore severo di qualsiasi origine, indipendentemente dalla sua natura (DM 18.04.07, in vigore dal 29.04.07) PR INC IPI ATT IVI T AB. II Š A Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanil Idrocone Idro morfone Metadone Morfina cloridrato/solfato Morfina cloridr ato + atropina solfato Ossicodone cloridrato Ossicodone cloridrato + pareceta molo ossi morfone Dr. Romeo Salvi ES. SPEC IALI TAÕMED ICINALI TEMGE SIC, TR IQU ISI C, TR ANSTEC CODE INA ACT IQ, DUROGE SIC EPT ADONE, MET ADONE MS CONT IN, OR AMORPH, SKEN AN, TICINAN CARD IOSTENO L OXYCONT IN DEP AL GO S Art. 2 Decreto 26.09.08 Dal 14-11-2008 per OXICONTIN 5 – 10 mg non è più necessaria la triplice copia (ricollocazione specialità medicinali a base di solo ossicodone per uso orale in tabella IID) Dr. Romeo Salvi Elenco Farmaci Temporaneamente transitati dalla Tab. II Sez.A alla Tab. II Sez.D TUTTI GLI OPPIACEI, esclusi: - quelli per via parentale (MORFINA, ……) - la Buprenorfina orale (TEMGESIC, ……..) - il METADONE. I farmaci possono essere prescritti: - su ricette del S.S.N. - su ricetta bianca non ripetibile a pagamento - Solo per i farmaci nell’elenco delle Ordinanze del 16/06/09 e 02/07/09 (quindi non per l’OXICONTIN 5 e CO-EFFERALGAN) il farmacista ha l’obbligo di richiedere il documento di identità. - L’elenco di queste ricette deve essere inviato entro la fine del mese successivo all’Ordine dei Farmacisti ed alla ASL di competenza. - L’Ordine deve inviare a sua volta questo elenco al Ministero. E’ tuttora valido l’obbligo per le farmacie di inviare all’Ordine una comunicazione riassuntiva delle confezioni dispensate il mese precedente distinte per forma e dosaggio limitatamente alle ricette diverse da quelle di cui ai decreti 10.03.2006 e 17.03.2008 Gli Ordini hanno l’obbligo a loro volta di trasmettere entro 15 giorni al Ministero della Salute i relativi tabulati riassuntivi esclusivamente in modalità elettronica Nuove disposizioni in materia di dispensazione di medicinali stupefacenti (articolo 45) l Apposizione di nome e cognome dell’acquirente con estremi del documento di riconoscimento sulle ricette bianche (vale qualsiasi documento di riconoscimento e il farmacista non è più tenuto all’accertamento dell’identità dell’acquirente) l Con specifico riferimento ai farmaci transitati il farmacista è tenuto a conservare copia o fotocopia della ricetta per due anni dalla data di spedizione e relativa annotazione sulla ricetta degli estremi di un documento di riconoscimento. In caso di consegna frazionata il termine decorrerà dalla data dell’ultima annotazione Ricetta ministeriale a ricalco nazionale (RMR) (in vigore dal 31/03/06) Dr. Romeo Salvi Ricettario (art. 43) l E’ stata introdotta la possibilità di utilizzare il ricettario SSN anche per le prescrizioni dei medicinali di cui all’allegato III bis (che prima potevano essere prescritti solo su ricettario a ricalco) per il trattamento dei pazienti affetti da dolore severo PRESCRIZIONI La ricetta può comprendere fino a: Ø 2 medicinali diversi tra loro Ø o uno stesso medicinale in due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a 30 giorni Dr. Romeo Salvi ELEMENTI DELLA RICETTA 1. Cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale 2. Dose prescritta, posologia e modo di somministrazione 3. Indirizzo e numero di telefono professionale del medico 4. Data e firma del medico 5. Timbro personale del medico Dr. Romeo Salvi TERMINE DI VALIDITA’ DELLA RICETTA 30 giorni escluso quello di emissione Dr. Romeo Salvi ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA 1. Controllo della regolarità della ricetta 2. Prelievo dei farmaci dall’armadietto chiuso a chiave 3. Annotazione degli estremi di un documento dell’acquirente 4. Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro della farmacia 5. Annotazione del prezzo praticato 6. Conservazione di una copia della ricetta per 2 anni dall’ultima registrazione nel registro entrata uscita stupefacenti 7. Consegna all’assistito della terza copia della prescrizione Dr. Romeo Salvi l E’ prevista la possibilità per il farmacista su richiesta del cliente di consegnare una quantità inferiore di confezioni rispetto a quella prescritta dando comunicazione al medico prescrittore, nonché di consegnare in modo frazionato le confezioni, in caso di ricette che ne prescrivono più di una l E’ possibile per il farmacista consegnare il numero di confezioni necessario a coprire i 30 gg di terapia anche ove il quantitativo di unità posologiche contenute nelle confezioni dovesse eccedere i 30 gg. l Inoltre, è possibile consegnare un numero di confezioni sufficiente a coprire i 30 gg di terapia in relazione alla posologia indicata dal medico, dandone immediata comunicazione allo stesso prescrittore REGISTRO DI ENTRATA E USCITA SI Conservazione per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione Dr. Romeo Salvi Registro carico e scarico (art. 60) l E’ stato ridotto a 2 anni il termine di conservazione. Le movimentazioni possono essere registrate entro 48 ore. E’ possibile adeguare il numero delle pagine del registro alle effettive esigenze della singola farmacia ELENCO FARMACI OBBLIGATORI - BUPRENORFINA orale e p.i. Temgesic cp e fiale - FENOBARBITAL orale e p.i. Gardenale Luminale Luminalette - FENTANIL TRANSDERMICO Durogesic - METADONE CLORIDRATO SCIROPPO Eptadone (tab. II-A DPR 309/90), galenico industriale - MORFINA p.i., soluzione orale e solido orale (tab. II-A DPR 309/90) galenico pi; Oramorph, MS-Contin,… BOLLETTARIO BUONO ACQUISTO STUPEFACENTI SI 2 modelli Dr. Romeo Salvi Bollettario Buoni Acquisto Stupefacenti Vecchio modello distribuito dall’Ordine dei Farmacisti (personalmente al titolare/direttore di farmacia) Dr. Romeo Salvi Bollettario Buoni Acquisto Stupefacenti Formato da: • 4 copie in blocchi preconfezionati ( non + di 100 buoni ) Oppure • Stampato estemporaneamente numerato secondo progressione numerica annuale Nuovo modello per richieste singole e cumulative (dal 14/01/07) Dr. Romeo Salvi Buoni Acquisto (art. 38) l Il Buono Acquisto è limitato per tutti i soggetti autorizzati esclusivamente alla vendita o cessione delle sostanze di cui alle Tabelle I e II sez. A, B e C. Quindi anche le aziende produttrici e i grossisti non dovranno più utilizzare buoni acquisto per la vendita o cessione di composizioni di cui alle sez. D ed E Cosa si intende per ‘documento di riconoscimento valido’? Carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Dr. Romeo Salvi Se il farmacista conosce personalmente l’utente sprovvisto di documento, può dispensare il farmaco? NO Dr. Romeo Salvi Operazioni di pesatura “Il sottoscritto dott. ……………………, in data ………… alle ore ……….. presso la farmacia ……………………………………. ha eseguito, su richiesta dei signori …….………………………, qualificatisi ……………………….., la pesatura di una sostanza di colore ……………, che a detta dei predetti signori ……………….. trattasi di ……………………., e ha accertato che il peso di tale sostanza è di ……………… .” Acquisto da parte di Medici Chirurghi Richiesta in triplice copia o autocertificazione ORDINE DEI FARMACISTI DI PESARO E URBINO Prot. 246/07 Pesaro, 25 luglio 2007 AI TITOLARI E AI DIRETTORIDELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA LORO SEDI OGGETTO: Convegno “I nuovi oppiacei e gli analgesici nella terapia del dolore” Fano Gentile collega, l’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino chiede la tua collaborazione, facoltativa, per un’indagine conoscitiva in riferimento all’argomento del Convegno di cui all’oggetto. Nel 2006 la mia farmacia, escluso Co-efferalgan compresse: O Ha dispensato farmaci per la terapia del dolore con ricetta a ricalco O Non ha dispensato farmaci per la terapia del dolore con ricetta a ricalco O Ha avuto scaduti farmaci per la terapia del dolore O Non ha avuto scaduti farmaci per la terapia del dolore Se intendi farlo, sei pregato di trasmettere all’Ordine questa lettera, compilata, via fax al n. 0721/378112 entro venerdì 3 agosto 2007. Cordiali saluti. Dr. Dr.Romeo RomeoSalvi Salvi IL PRESIDENTE Dr. Romeo Salvi Quasi la metà delle farmacie della provincia di Pesaro e Urbino ha risposto come segue: Farmaci dispensati per la terapia del dolore con ricetta a ricalco ANNO 2006 10% Escluso Co-efferalgan cpr. 90% Farmaci Dispensati Dr. Dr.Romeo RomeoSalvi Salvi Farmaci Non Dispensati Quasi la metà delle farmacie della provincia di Pesaro e Urbino ha risposto come segue: Farmaci scaduti per la terapia del dolore ANNO 2006 Escluso Co-efferalgan cpr. 20% 80% Farm aci Scaduti Dr. Dr.Romeo RomeoSalvi Salvi Farm aci Non Scaduti Più della metà delle farmacie della provincia di Macerata (56 su 100) ha risposto come segue: Farmaci dispensati per la terapia del dolore con ricetta a ricalco e farmaci scaduti/non scaduti. Escluso Co-efferalgan cpr. ANNO 2007 ANNO 2007 0 12% 88% 100 Farmaci Dispensati Dr. Dr.Romeo RomeoSalvi Salvi Farmaci Non dispensati Farmaci Scaduti Farmaci Non Scaduti Terapia del Dolore €/1000ab e ddd/1000ab/die 1400 1,2 €/1000ab ddd/1000ab/die 1200 1000 0,72 0,77 0,91 0,88 1263 834 1 0,8 997 800 800 1,06 892 837 0,8 0,6 600 0,4 400 0,2 200 0 0 italia marche pesaro urbino fano provincia anno 2008 FENTANIL UNITA 2.389 €/1000ab ddd/1000ab/di e 676,75 0,67 OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO 491 87,08 0,11 OXICODONE CLORIDRATO 198 52,20 0,04 96 35,70 0,03 MORFINA SOLFATO 221 18,35 0,02 MORFINA CLORIDRATO/ATROPINA SOLFATO 232 10,20 0,02 20 6,65 0,00 BUPRENORFINA FENTANIL CITRATO METADONE CLORIDRATO URBINO 0 - - 3.647 886,94 0,88 FENTANIL 3.650 616,17 0,61 OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO 1.158 124,34 0,16 OXICODONE CLORIDRATO 1.047 159,23 0,11 632 131,63 0,09 FENTANIL CITRATO 1.084 217,44 0,07 MORFINA SOLFATO 140 14,06 0,01 7.711 1.262,87 1,06 FENTANIL 2.585 371,82 0,36 OXICODONE CLORIDRATO 1.237 256,29 0,19 OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO 1.161 114,00 0,15 BUPRENORFINA FANO BUPRENORFINA 316 67,62 0,05 MORFINA SOLFATO 307 19,78 0,02 FENTANIL CITRATO 326 59,59 0,02 METADONE CLORIDRATO 347 2,59 0,01 891,69 0,80 PESARO 6.279 DDD/1000AB/DIE URBINO FANO URBINO METADONE CLORIDRATO FENTANIL 0,67 0,61 0,36 FENTANIL CITRATO OXICODONECLOR/P AR 0,11 0,16 0,19 MORFINA CLORI/ATROPINA SOLF OXICODONE CLORI 0,04 0,11 0,15 BUPRENORFINA 0,03 0,09 URBINO MORFINA SOLFATO FANO 0,05 URBINO BUPRENORFINA MORFINA SOLFATO MORFINACLORI/ATR SOL FENTANIL CITRATO METADONE CLOR 0,02 0,01 0,02 OXICODONE CLORIDRATO 0,02 0,00 - 0,07 - 0,02 0,01 OXICODONE CLOR/PAR FENTANIL - TOTALE 0,88 1,05 0,80 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 SPRECHI… Per la provincia di Pesaro e Urbino, si calcolano circa 10.000 € + i costi per la distruzione che vede gli Uffici Farmaceutici direttamente interessati Dr. Romeo Salvi Smaltimento stupefacenti (art. 25) lI medicinali di cui alla sez. A, B e C potranno essere smaltiti o a cura dell’ASL o tramite aziende autorizzate allo smaltimento di rifiuti sanitari, con relativo verbale da trasmettere all’ASL. Per le composizioni di cui alle sez. D ed E la distruzione avviene con le stesse modalità previste per tutti gli altri rifiuti sanitari tramite azienda autorizzata PROBLEMI QUANDO IL FARMACISTA SI TROVA RICETTE MEDICHE Compilate in maniera irregolare Che superano i 30 giorni di terapia Riproposte prima della fine della terapia in atto Superamento delle dosi massime Dr. Romeo Salvi RISPOSTE 1. Il documento è nullo 2. Nel caso di adeguamento della cura 3. Solo per le preparazioni galeniche Dr. Romeo Salvi Problemi che incontra il cittadino • Scarsa privacy • Il farmacista modifica l’atteggiamento nel modo di approccio quando vede la ricetta medica per stupefacenti • Commento quasi sempre a voce alta • Richiesta dei documenti in modo perentorio • Quando le ricette non sono redatte bene, il farmacista non si astiene da commenti, a volte sarcastici Dr. Romeo Salvi ATTEGGIAMENTO CONSIGLIATO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Procurare in tutti i modi i farmaci Creare e promuovere direttamente o attraverso le istituzioni un canale di informazione con i prescrittori Trattare questo tipo di farmaci alla stregua di tutti gli altri Controllare con tranquillità la ricetta Assumersi la responsabilità diretta di contattare il medico Spedire la ricetta medica e confezionare i farmaci con discrezione Dr. Romeo Salvi IL COMPORTAMENTO DEL FARMACISTA DI FRONTE ALLO STATO DI NECESSITA’ Interpretazione delle norme con buon senso ed assunzione di responsabilità Dr. Romeo Salvi Aspetti Legislativi (appunti del Prof Lucio Monaco) Controllo sulla Circolazione delle Sostanze Stupefacenti: Il motivo per cui il legislatore è particolarmente severo nel sanzionare le inadempienze in merito alla tenuta dei registri di carico e scarico Dr. Romeo Salvi Art. 68 legge 309/90 Arresto fino a due anni o ammenda da 1.549€ a 25.822€ Reato: sottoposto a disciplina penale (sia in caso di colpa che di omissione), con sanzione pecuniaria alternativa a quella detentiva Oblazione: si può evitare il processo con una pena pecuniaria pari a metà del massimo dell’ammenda Art. 443 Codice Penale Reato estremamente grave: detenzione medicinali scaduti (o “guasti”) Reclusione da 6 mesi a 3 anni , multa 103€, processo inevitabile (no oblazione) Dr. Romeo Salvi Correzione delle ricette La ricetta è un atto pubblico: una qualunque manomissione è classificabile quindi con un “falso in atto pubblico”, con conseguenze reato penale Riconoscimento Qualora il farmacista è direttamente sicuro dell’identità della persona e ne conosce personalmente tutti i dati necessari ai relativi adempimenti, prevale il “dato sostanziale” rispetto a quello “formale” L’art. 45 della Legge 309/90 elenca tutti gli obblighi del farmacista nella distribuzione dei medicinali Dr. Romeo Salvi STATO DI NECESSITA’ Situazione “limite”: situazione nella quale non è completamente possibile mettere d’accordo il giusto ed il legale. In questo caso eccezionale il farmacista interviene per evitare un pericolo e per “salvare” l’altro e, purché agisca consapevolmente e in modo tale da garantire comunque ed in qualche modo il controllo sulla circolazione degli stupefacenti, il Codice Penale del 1930 prevede l’equiparazione fra il soccorso di sé stessi e quello degli altri, a prescindere il “violare la legge”. Sanzioni (art. 68, 73 e 75) • Sono state depenalizzate le violazioni formali sulla tenuta dei registri. • Le sanzioni penali e amministrative previste dal Testo Unico per le condotte illecite riferite alle composizioni di cui alla Tabella I e sez. A, B e C Tabella II sono state estese anche alle composizioni che saranno inserite nella sez. D www.ordfarmacistips.it Dr. Romeo Salvi BEATLES ROLLING STONES Dr. Romeo Salvi IMAGINE … Imagine all the people Living life in peace... You may say I'm a dreamer But I'm not the only one … … Immagina tutta la gente vivere una vita in pace. Puoi darmi del sognatore, ma non sono il solo… … ne sono convinto!