LA GESTIONE DEGLI STUPEFACENTI.
MODALITA’ DI SPEDIZIONE DI
RICETTE STUPEFACENTI
Dr. Romeo Salvi
Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
EDIZIONI ECM
l
FANO
Settembre 2002
Ottobre 2007
l
MACERATA
Novembre 2008
l
PESARO
Aprile 2009
Ottobre 2009
l
CIVITAVONA MARCHE
Novembre 2009
l
MATERA
Aprile 2010
l
CARPEGNA
Maggio 2010
l
MONTEMONACO
Ottobre 2010
Raduno di WOODSTOCK
15-16-17 agosto 1969
JIMI
HENDRIX
Dr. Romeo Salvi
Dr. Romeo Salvi
LA MALEDIZIONE DELLA J
JIM MORRISON
JIMI HENDRIX
JANIS JOPLIN
Dr. RomeoDr.
Salvi
Romeo Salvi
JOHN
Dr. Romeo Salvi
BELUSHI
Decessi da Abuso di Stupefacenti
in ITALIA
dal 1973 al 1984: circa 1.680
dal 1985 al 1995: circa 9.610
dal 1996 al 2008: circa 10.640
(In calo dai 1.566 del 1996 ai 502 del 2008)
TOT. dal 1973 al 2008: 21.930
Uomini: 90 % - Donne: 10 %
L’uso di sostanze stupefacenti
al di fuori
di quello terapeutico è sbagliato
Non esistono droghe leggere o
pesanti
“esiste la droga”
Dr. Romeo Salvi
Impatto diretto con il mondo
della
FARMACIA
siringhe, lacci emostatici
furti con scasso, rapine
Dr. Romeo Salvi
Bassorilievo mesopotamico
Papiro di Ebers
Alessandro Magno
Galeno
… passiamo
all’argomento che ci
interessa…
Dr. Romeo Salvi
L’EVOLUZIONE DEGLI
STUPEFACENTI
l LEGGE
22/12/75
l DPR 309/90
l LEGGE 08/02/01
l LEGGE 49 – 21/02/06
• Ordinanze Ministeriali 16/06/09 e
02/07/09
• LEGGE 38 – 15/03/10 in vigore dal 3
aprile 2010
Vecchia ricetta ministeriale
Dr. Romeo Salvi
(non più in uso dal 15/04/06)
Legge 15 marzo 2010, n. 38
Disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
65 del 19 marzo 2010 – Serie Generale)
Le semplificazioni prima previste
per i soli pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa sono
estese a tutti i malati che hanno
accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore secondo le
vigenti disposizioni
(art. 41-43 DPR 309/1990)
E’ stata aggiunta una nuova
disposizione con la quale, per
prioritarie esigenze terapeutiche,
alcuni farmaci contenuti
nell’allegato III bis siano dispensati
con le modalità previste per le
composizioni rientranti nella
sezione D tabella III
Il decreto riproduce le prescrizioni
delle ordinanze ministeriali del
16.06.2009, del 02.07.2009 e del
08.10.2009, adottando la nuova
Tabella II, sez. D, che quindi
contiene, a regime, tutte le
composizioni precedentemente
inserite
LA DISPENSAZIONE
LEGGE 49/2006 TAB.II A
Analgesici oppiacei per il trattamento del dolore severo
di qualsiasi origine, indipendentemente dalla sua natura
(DM 18.04.07, in vigore dal 29.04.07)
PR INC IPI ATT IVI T AB. II Š
A
Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanil
Idrocone
Idro morfone
Metadone
Morfina cloridrato/solfato
Morfina cloridr ato + atropina
solfato
Ossicodone cloridrato
Ossicodone cloridrato +
pareceta molo
ossi morfone
Dr. Romeo Salvi
ES. SPEC IALI TAÕMED ICINALI
TEMGE SIC, TR IQU ISI C, TR ANSTEC
CODE INA
ACT IQ, DUROGE SIC
EPT ADONE, MET ADONE
MS CONT IN, OR AMORPH, SKEN AN,
TICINAN CARD IOSTENO L
OXYCONT IN
DEP AL GO S
Art. 2 Decreto 26.09.08
Dal 14-11-2008 per
OXICONTIN 5 – 10 mg
non è più necessaria la triplice copia
(ricollocazione specialità medicinali a base di solo
ossicodone per uso orale in tabella IID)
Dr. Romeo Salvi
Elenco Farmaci Temporaneamente
transitati dalla Tab. II Sez.A
alla Tab. II Sez.D
TUTTI GLI OPPIACEI, esclusi:
- quelli per via parentale (MORFINA, ……)
- la Buprenorfina orale (TEMGESIC, ……..)
- il METADONE.
I farmaci possono essere prescritti:
- su ricette del S.S.N.
- su ricetta bianca non ripetibile a
pagamento
- Solo per i farmaci nell’elenco delle Ordinanze del
16/06/09 e 02/07/09
(quindi non per l’OXICONTIN 5 e CO-EFFERALGAN)
il farmacista ha l’obbligo di richiedere il
documento di identità.
- L’elenco di queste ricette deve essere inviato entro
la fine del mese successivo all’Ordine dei
Farmacisti ed alla ASL di competenza.
- L’Ordine deve inviare a sua volta questo elenco al
Ministero.
E’ tuttora valido l’obbligo per le
farmacie di inviare all’Ordine una
comunicazione riassuntiva delle
confezioni dispensate il mese
precedente distinte per forma e
dosaggio limitatamente alle ricette
diverse da quelle di cui ai decreti
10.03.2006 e 17.03.2008
Gli Ordini hanno l’obbligo a loro
volta di trasmettere entro 15
giorni al Ministero della Salute i
relativi tabulati riassuntivi
esclusivamente in modalità
elettronica
Nuove disposizioni in materia di
dispensazione di medicinali stupefacenti
(articolo 45)
l Apposizione
di nome e cognome
dell’acquirente con estremi del
documento di riconoscimento sulle
ricette bianche (vale qualsiasi
documento di riconoscimento e il
farmacista non è più tenuto
all’accertamento dell’identità
dell’acquirente)
l Con
specifico riferimento ai farmaci
transitati il farmacista è tenuto a
conservare copia o fotocopia della
ricetta per due anni dalla data di
spedizione e relativa annotazione sulla
ricetta degli estremi di un documento di
riconoscimento. In caso di consegna
frazionata il termine decorrerà dalla
data dell’ultima annotazione
Ricetta ministeriale a ricalco nazionale (RMR)
(in vigore dal 31/03/06)
Dr. Romeo Salvi
Ricettario (art. 43)
l E’
stata introdotta la possibilità di
utilizzare il ricettario SSN anche per le
prescrizioni dei medicinali di cui
all’allegato III bis (che prima potevano
essere prescritti solo su ricettario a
ricalco) per il trattamento dei pazienti
affetti da dolore severo
PRESCRIZIONI
La ricetta può comprendere fino a:
Ø 2 medicinali diversi tra loro
Ø o uno stesso medicinale in due
dosaggi differenti per una cura
di durata non superiore a 30
giorni
Dr. Romeo Salvi
ELEMENTI DELLA RICETTA
1.
Cognome e nome dell’assistito o del proprietario
dell’animale
2.
Dose prescritta, posologia e modo di somministrazione
3.
Indirizzo e numero di telefono professionale del medico
4.
Data e firma del medico
5.
Timbro personale del medico
Dr. Romeo Salvi
TERMINE DI VALIDITA’
DELLA RICETTA
30 giorni escluso
quello di emissione
Dr. Romeo Salvi
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA
1.
Controllo della regolarità della ricetta
2.
Prelievo dei farmaci dall’armadietto chiuso a chiave
3.
Annotazione degli estremi di un documento dell’acquirente
4.
Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro
della farmacia
5.
Annotazione del prezzo praticato
6.
Conservazione di una copia della ricetta per 2 anni dall’ultima
registrazione nel registro entrata uscita stupefacenti
7.
Consegna all’assistito della terza copia della prescrizione
Dr. Romeo Salvi
l E’
prevista la possibilità per il farmacista
su richiesta del cliente di consegnare una
quantità inferiore di confezioni rispetto a
quella prescritta dando comunicazione al
medico prescrittore, nonché di
consegnare in modo frazionato le
confezioni, in caso di ricette che ne
prescrivono più di una
l E’
possibile per il farmacista consegnare
il numero di confezioni necessario a
coprire i 30 gg di terapia anche ove il
quantitativo di unità posologiche
contenute nelle confezioni dovesse
eccedere i 30 gg.
l Inoltre,
è possibile consegnare un
numero di confezioni sufficiente a coprire
i 30 gg di terapia in relazione alla
posologia indicata dal medico, dandone
immediata comunicazione allo stesso
prescrittore
REGISTRO DI
ENTRATA E USCITA
SI
Conservazione per 5 anni dalla
data dell’ultima registrazione
Dr. Romeo Salvi
Registro carico e scarico
(art. 60)
l E’
stato ridotto a 2 anni il termine di
conservazione. Le movimentazioni
possono essere registrate entro 48 ore.
E’ possibile adeguare il numero delle
pagine del registro alle effettive
esigenze della singola farmacia
ELENCO FARMACI OBBLIGATORI
- BUPRENORFINA orale e p.i.
Temgesic cp e fiale
- FENOBARBITAL orale e p.i.
Gardenale Luminale Luminalette
- FENTANIL TRANSDERMICO
Durogesic
- METADONE CLORIDRATO SCIROPPO
Eptadone (tab. II-A DPR 309/90), galenico industriale
- MORFINA p.i., soluzione orale e solido orale
(tab. II-A DPR 309/90) galenico pi; Oramorph,
MS-Contin,…
BOLLETTARIO BUONO
ACQUISTO
STUPEFACENTI
SI
2 modelli
Dr. Romeo Salvi
Bollettario Buoni Acquisto Stupefacenti
Vecchio modello distribuito dall’Ordine dei Farmacisti
(personalmente al titolare/direttore di farmacia)
Dr. Romeo Salvi
Bollettario Buoni Acquisto Stupefacenti
Formato da:
• 4 copie in blocchi preconfezionati
( non + di 100 buoni )
Oppure
• Stampato estemporaneamente
numerato secondo progressione
numerica annuale
Nuovo modello per richieste singole e cumulative
(dal 14/01/07)
Dr. Romeo Salvi
Buoni Acquisto (art. 38)
l Il
Buono Acquisto è limitato per tutti i
soggetti autorizzati esclusivamente alla
vendita o cessione delle sostanze di cui
alle Tabelle I e II sez. A, B e C. Quindi
anche le aziende produttrici e i grossisti
non dovranno più utilizzare buoni
acquisto per la vendita o cessione di
composizioni di cui alle sez. D ed E
Cosa si intende per
‘documento di riconoscimento valido’?
Carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi,
tessere di riconoscimento
munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
Dr. Romeo Salvi
Se il farmacista
conosce personalmente l’utente
sprovvisto di documento, può
dispensare il farmaco?
NO
Dr. Romeo Salvi
Operazioni di pesatura
“Il sottoscritto dott. ……………………, in
data ………… alle ore ……….. presso la
farmacia ……………………………………. ha
eseguito, su richiesta dei signori
…….………………………, qualificatisi
……………………….., la pesatura di una
sostanza di colore ……………, che a detta
dei predetti signori ……………….. trattasi di
……………………., e ha accertato che il peso
di tale sostanza è di ……………… .”
Acquisto da parte di
Medici Chirurghi
Richiesta in triplice copia
o
autocertificazione
ORDINE DEI FARMACISTI DI PESARO E URBINO
Prot. 246/07
Pesaro, 25 luglio 2007
AI TITOLARI E AI DIRETTORIDELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA LORO SEDI
OGGETTO:
Convegno “I nuovi oppiacei e gli analgesici nella terapia del dolore” Fano
Gentile collega, l’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino chiede la tua
collaborazione, facoltativa, per un’indagine conoscitiva in riferimento
all’argomento del Convegno di cui all’oggetto.
Nel 2006 la mia farmacia, escluso Co-efferalgan compresse:
O Ha dispensato farmaci per la terapia del dolore con ricetta a ricalco
O
Non ha dispensato farmaci per la terapia del dolore con ricetta a
ricalco
O Ha avuto scaduti farmaci per la terapia del dolore
O Non ha avuto scaduti farmaci per la terapia del dolore
Se intendi farlo, sei pregato di trasmettere all’Ordine questa lettera, compilata,
via fax al n. 0721/378112 entro venerdì 3 agosto 2007.
Cordiali saluti.
Dr.
Dr.Romeo
RomeoSalvi
Salvi
IL PRESIDENTE
Dr. Romeo Salvi
Quasi la metà delle farmacie della provincia
di Pesaro e Urbino ha risposto come segue:
Farmaci dispensati per la terapia del dolore con ricetta
a ricalco
ANNO 2006
10%
Escluso Co-efferalgan cpr.
90%
Farmaci Dispensati
Dr.
Dr.Romeo
RomeoSalvi
Salvi
Farmaci Non Dispensati
Quasi la metà delle farmacie della provincia
di Pesaro e Urbino ha risposto come segue:
Farmaci scaduti per la terapia del dolore
ANNO 2006
Escluso Co-efferalgan cpr.
20%
80%
Farm aci Scaduti
Dr.
Dr.Romeo
RomeoSalvi
Salvi
Farm aci Non Scaduti
Più della metà delle farmacie della provincia di Macerata
(56 su 100) ha risposto come segue:
Farmaci dispensati per la terapia del dolore con ricetta
a ricalco e farmaci scaduti/non scaduti.
Escluso Co-efferalgan cpr.
ANNO 2007
ANNO 2007
0
12%
88%
100
Farmaci Dispensati
Dr.
Dr.Romeo
RomeoSalvi
Salvi
Farmaci Non dispensati
Farmaci Scaduti
Farmaci Non Scaduti
Terapia del Dolore €/1000ab e ddd/1000ab/die
1400
1,2
€/1000ab
ddd/1000ab/die
1200
1000
0,72
0,77
0,91
0,88
1263
834
1
0,8
997
800
800
1,06
892
837
0,8
0,6
600
0,4
400
0,2
200
0
0
italia
marche
pesaro
urbino
fano
provincia
anno 2008
FENTANIL
UNITA
2.389
€/1000ab
ddd/1000ab/di
e
676,75
0,67
OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO
491
87,08
0,11
OXICODONE CLORIDRATO
198
52,20
0,04
96
35,70
0,03
MORFINA SOLFATO
221
18,35
0,02
MORFINA CLORIDRATO/ATROPINA SOLFATO
232
10,20
0,02
20
6,65
0,00
BUPRENORFINA
FENTANIL CITRATO
METADONE CLORIDRATO
URBINO
0
-
-
3.647
886,94
0,88
FENTANIL
3.650
616,17
0,61
OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO
1.158
124,34
0,16
OXICODONE CLORIDRATO
1.047
159,23
0,11
632
131,63
0,09
FENTANIL CITRATO
1.084
217,44
0,07
MORFINA SOLFATO
140
14,06
0,01
7.711
1.262,87
1,06
FENTANIL
2.585
371,82
0,36
OXICODONE CLORIDRATO
1.237
256,29
0,19
OXICODONE CLORIDRATO/PARACETAMOLO
1.161
114,00
0,15
BUPRENORFINA
FANO
BUPRENORFINA
316
67,62
0,05
MORFINA SOLFATO
307
19,78
0,02
FENTANIL CITRATO
326
59,59
0,02
METADONE CLORIDRATO
347
2,59
0,01
891,69
0,80
PESARO
6.279
DDD/1000AB/DIE
URBINO
FANO
URBINO
METADONE
CLORIDRATO
FENTANIL
0,67
0,61
0,36
FENTANIL CITRATO
OXICODONECLOR/P
AR
0,11
0,16
0,19
MORFINA
CLORI/ATROPINA SOLF
OXICODONE CLORI
0,04
0,11
0,15
BUPRENORFINA
0,03
0,09
URBINO
MORFINA SOLFATO
FANO
0,05
URBINO
BUPRENORFINA
MORFINA SOLFATO
MORFINACLORI/ATR
SOL
FENTANIL CITRATO
METADONE CLOR
0,02
0,01
0,02
OXICODONE
CLORIDRATO
0,02
0,00
-
0,07
-
0,02
0,01
OXICODONE
CLOR/PAR
FENTANIL
-
TOTALE
0,88
1,05
0,80
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
SPRECHI…
Per la provincia di Pesaro e Urbino,
si calcolano circa
10.000 € + i costi per la distruzione
che vede gli Uffici Farmaceutici
direttamente interessati
Dr. Romeo Salvi
Smaltimento stupefacenti
(art. 25)
lI
medicinali di cui alla sez. A, B e C
potranno essere smaltiti o a cura
dell’ASL o tramite aziende autorizzate
allo smaltimento di rifiuti sanitari, con
relativo verbale da trasmettere all’ASL.
Per le composizioni di cui alle sez. D ed
E la distruzione avviene con le stesse
modalità previste per tutti gli altri rifiuti
sanitari tramite azienda autorizzata
PROBLEMI
QUANDO IL FARMACISTA SI
TROVA RICETTE MEDICHE
Compilate in maniera irregolare
Che superano i 30 giorni di terapia
Riproposte prima della fine della
terapia in atto
Superamento delle dosi massime
Dr. Romeo Salvi
RISPOSTE
1. Il documento è nullo
2. Nel caso di adeguamento della
cura
3. Solo per le preparazioni galeniche
Dr. Romeo Salvi
Problemi che incontra
il cittadino
•
Scarsa privacy
•
Il farmacista modifica l’atteggiamento nel modo di
approccio quando vede la ricetta medica per
stupefacenti
•
Commento quasi sempre a voce alta
•
Richiesta dei documenti in modo perentorio
•
Quando le ricette non sono redatte bene, il farmacista
non si astiene da commenti, a volte sarcastici
Dr. Romeo Salvi
ATTEGGIAMENTO
CONSIGLIATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Procurare in tutti i modi i farmaci
Creare e promuovere direttamente o attraverso le istituzioni
un canale di informazione con i prescrittori
Trattare questo tipo di farmaci alla stregua di tutti gli altri
Controllare con tranquillità la ricetta
Assumersi la responsabilità diretta di contattare il medico
Spedire la ricetta medica e confezionare i farmaci con
discrezione
Dr. Romeo Salvi
IL COMPORTAMENTO DEL
FARMACISTA DI FRONTE ALLO
STATO DI NECESSITA’
Interpretazione delle norme
con buon senso ed
assunzione di responsabilità
Dr. Romeo Salvi
Aspetti Legislativi
(appunti del Prof Lucio Monaco)
Controllo sulla Circolazione
delle Sostanze Stupefacenti:
Il motivo per cui il legislatore è
particolarmente severo nel sanzionare
le inadempienze in merito alla tenuta
dei registri di carico e scarico
Dr. Romeo Salvi
Art. 68 legge 309/90
Arresto fino a due anni o ammenda da 1.549€ a 25.822€
Reato: sottoposto a disciplina penale (sia in caso di colpa
che di omissione), con sanzione pecuniaria alternativa a
quella detentiva
Oblazione: si può evitare il processo con una pena
pecuniaria pari a metà del massimo dell’ammenda
Art. 443 Codice Penale
Reato estremamente grave: detenzione medicinali scaduti
(o “guasti”)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni , multa 103€, processo
inevitabile (no oblazione)
Dr. Romeo Salvi
Correzione delle ricette
La ricetta è un atto pubblico: una qualunque manomissione è
classificabile quindi con un
“falso in atto pubblico”, con conseguenze reato penale
Riconoscimento
Qualora il farmacista è direttamente sicuro dell’identità della
persona e ne conosce personalmente tutti i dati necessari ai
relativi adempimenti, prevale il “dato sostanziale” rispetto a
quello “formale”
L’art. 45 della Legge 309/90 elenca tutti gli obblighi del
farmacista nella distribuzione dei medicinali
Dr. Romeo Salvi
STATO DI NECESSITA’
Situazione “limite”: situazione nella quale non è
completamente possibile mettere d’accordo il
giusto ed il legale. In questo caso eccezionale il
farmacista interviene per evitare un pericolo e per
“salvare” l’altro e, purché agisca consapevolmente
e in modo tale da garantire comunque ed in
qualche modo il controllo sulla circolazione degli
stupefacenti, il Codice Penale del 1930 prevede
l’equiparazione fra il soccorso di sé stessi e quello
degli altri, a prescindere il “violare la legge”.
Sanzioni (art. 68, 73 e 75)
• Sono state depenalizzate le violazioni
formali sulla tenuta dei registri.
• Le sanzioni penali e amministrative
previste dal Testo Unico per le
condotte illecite riferite alle
composizioni di cui alla Tabella I e
sez. A, B e C Tabella II sono state
estese anche alle composizioni che
saranno inserite nella sez. D
www.ordfarmacistips.it
Dr. Romeo Salvi
BEATLES
ROLLING
STONES
Dr. Romeo Salvi
IMAGINE
… Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one …
… Immagina tutta la gente
vivere una vita in pace.
Puoi darmi del sognatore,
ma non sono il solo…
… ne sono convinto!
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Matera - 18/4/10 - Ordine dei Farmacisti della provincia di Pesaro e