A cura del Dott. Biagio Palma
Comandante Polizia Locale
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Diritto di edificare
• La Costituzione italiana riconosce e tutela la
proprietà privata (art. 42).
• Rientra nelle facoltà del proprietario anche il
diritto ad edificare (ius aedificandi), il diritto
cioè a realizzare sul suolo opere e strutture
destinate ad usi vari.
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Diritto di edificare
• Il diritto ad edificare interferisce con altri
diritti o altri beni sia pubblici che privati che
meritano tutela adeguata (l’ambiente, il
paesaggio, la salute, i diritti di terzi, ecc.).
• Sorge quindi la necessità di porre delle
limitazioni all’attività edilizia in modo da
conciliare i vari interessi.
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Prima del Testo Unico
• Legge n° 1150/42: introduceva l’obbligo della licenza edilizia
per costruire nei centri abitati e nelle zone di espansione;
• Legge n° 765/67: ampliamento delle restrizioni;
• Legge n° 10/77: introduceva l’obbligo della concessione
edilizia onerosa, l’attuazione programmata del P.R.G.;
• Legge n° 457/78: introduce norme specifiche sull’edilizia
residenziale, individua la tipologia dei lavori rientranti nella
manutenzione
ordinaria,
straordinaria,
restauro
e
risanamento conservativo precisando il titolo abilitativo
richiesto per ogni tipologia d’intervento;
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Prima del Testo Unico
• Legge n° 94/82: introduce l’autorizzazione gratuita per
determinate opere e la qualificazione del silenzio assenso nel
rilascio dell’autorizzazione;
• Legge n° 47/85: dettava norme in materia di controllo
prevedendo misure contro l’abusivismo ed il condono per le
opere antecedenti il 1°ottobre 83;
• Legge n° 724/94, art. 39 (finanziaria 95) e Legge n° 622/96:
reintroduzione del condono edilizio per le opere realizzate
prima del 31/12/93. Modifiche ed integrazioni alla L. 47/85.
5
DPR 380/01 T.U. Edilizia
Con il D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 si approva il
“Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”.
Con l’emanazione del Testo Unico si procede a
coordinare le norme preesistenti e farle
confluire in un solo testo.
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DPR 380/01 T.U. Edilizia
Si compone di tre parti.
• La prima parte riguarda la definizione degli
interventi edilizi. Riunisce e coordina le norme
sui titoli abilitativi, le norme in tema di agibilità
ed abitabilità e la disciplina della vigilanza e
delle sanzioni;
• La seconda parte riguarda le norme in materia
di opere in c.a. e costruzioni in zone sismiche;
• La terza parte riguarda le norme abrogate e
quelle non inserite nel T.U. che rimangono
comunque vigenti.
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Le modifiche al T.U.
• L. 22 maggio 2010, n. 73: ha ampliato le fattispecie
di "attività edilizia libera“ e "totalmente libere" ed
attività soggette a preventiva "comunicazione di
inizio lavori";
• L. 30 luglio 2010, n. 122: previsione, in luogo della
D.I.A. un nuovo istituto: la "Segnalazione
Certificata di inizio attività“
• Legge 12 luglio 2011 n.106: (cd. decreto per lo
sviluppo per il 2011: conferma che la S.C.I.A.
sostituisce la D.I.A.;
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Gli interventi edilizi definizioni
• Art. 3 TU DPR 380/01
• a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
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Gli interventi edilizi definizioni
• Art. 3 TU DPR 380/01
• b) "interventi di manutenzione straordinaria",
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
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Gli interventi edilizi definizioni
• Art. 3 TU DPR 380/01
• c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
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Gli interventi edilizi definizioni
• Art. 3 TU DPR 380/01
• d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
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Gli interventi edilizi definizioni
• Art. 3 TU DPR 380/01
• e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
tali:
• e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
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Attività edilizia libera
o a “comunicazione”
• Attività edilizia totalmente libera: si tratta
degli interventi edilizi per i quali non è
richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista
alcuna specifica comunicazione; la relativa
disciplina è dettata dall'art 6, c.1, T. U. DPR
380/2001;
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Comunicazione inizio lavori
Due tipi di comuncazione
COMUNICAZIONE SEMPLICE SENZA
PROGETTO
COMUNICAZIONE QUALIFICATA CON
PROGETTO
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Titoli abilitativi T.U.
Titolo Abilitativo Formale
PERMESSO DI COSTRUIRE
Atto tipico rilasciato dal dirigente
dello specifico ufficio tecnico
consente la realizzazione di opere
edili o interventi diversi nella
misura e limiti previsti dal
medesimo atto amministrativo e
dalla specifica normativa.
Titolo Abilitativo Sostanziale
CIL SCIA DIA
Titolo abilitativo a tutti gli effetti e
con lo stesso valore giuridico nei
limiti imposti dalla legge anche se
non è rilasciato dal dirigente
incaricato.
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Titoli abilitativi formali
TIPOLOGIA
• Nulla osta;
NORMATIVA
• Se previsto dagli strumenti
urbanistici;
• Autorizzazione; (solo in alcune
• Leggi regionali - Str. urban.
regioni: Sicilia; Sardegna; Trentino )
• Permesso di costruire
Concessione; (solo in alcune
• TU DPR n° 380/2001;
• Leggi regionali - Str. urban.
regioni: Sicilia; Sardegna; Trentino )
• AIA; (rilasciata dalla regione
se delegata)
o provincia
• D.lgs nn° 387/03 – 28/11
• TU DPR n° 380/2001;
• Leggi regionali - Str. urban.
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Titoli abilitativi sostanziali
da presentare allo Sportello Unico Edilizia
•
•
•
•
•
•
•
TIPOLOGIA
CIL; com. inizio attività
semplice;
CIL; com. inzio attività
asseverata;
SCIA;
SCIA (SUPER); (Calabria Umbria);
DIA (SUPER);
DIA;
PAS;
NORMATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
Leggi regionali strumenti urbanistici;
(man. ord. int. minori)
DPR n° 380/01, art. 6;
Leggi regionali, L. n° 122/10;
DPR n° 380/2001, art. 22, 23, 37;
Leggi regionali Str. urban..
DPR n° 380/01 – artt. 10, 22, 23, 44;
Leggi regionali - Str. urban. - DPR n°
380/01, artt. 10, 22, 23, 44;
D. Lgs. n°387/03, D.Lgs. n° 28/11,
DPR 380/01, Leggi Regionali, Strum.
Urbanistici.
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C. I. L. “semplice”
La comunicazione di inizio lavori semplice consente di eseguire
opere di:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le
pratiche agrosilvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell'attività agricola.
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C.I.L. asseverata
La comunicazione di inizio lavori asseverata
consente di eseguire opere di:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ed opere interne, sempre che NON
RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALI dell'edificio, non comportino AUMENTO del
numero delle unità immobiliari e non implichino INCREMENTO dei parametri
urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
continua……
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C.I.L. asseverata
La comunicazione di inizio lavori asseverata
consente di eseguire opere di:
d. i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;le opere dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni;
e. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici.
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Comunicazione Inizio Lavori
• Sanzioni: la mancata comunicazione dell'inizio
dei lavori ovvero la mancata trasmissione della
relazione tecnica (nel caso di interventi di
manutenzione straordinaria) comportano la
sanzione pecuniaria pari ad € 258,00. Tale
sanzione è ridotta di due terzi (€86,00) se la
comunicazione è effettuata spontaneamente
quando l'intervento è in corso di esecuzione.
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Permesso di costruire
• Attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta
degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10 T.U.
DPR 380/2001 (interventi di nuova costruzione, di
ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di
destinazione d'uso); la relativa disciplina è dettata dagli articoli
da 10 a 21 del T.U. DPR 380/2001;
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Permesso di costruire “caratteristiche”
• E’ un atto tipico: deve essere rilasciato dal dirigente o
responsabile dello Sportello Unica per l’Edilizia del Comune,
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti
urbanistici, al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo
(es. superficiario) (art. 11 e 13 T.U. DPR 380/2001); l'eventuale
diniego, pertanto, deve essere motivato ed indicare le
prescrizioni di legge, dello strumento urbanistico o del
regolamento in contrasto con la relativa domanda.
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Permesso di costruire “caratteristiche”
• E' un atto trasferibile: il permesso è trasferibile, insieme ai
successori ed aventi causa; esso peraltro non incide sulla
titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli
immobili realizzati per effetto del suo rilascio (art. 11 T. U. DPR
380/2001); il permesso ha pertanto natura reale e non
personale. Può essere trasferito insieme all'area. Necessita di
un provvedimento di voltura che peraltro non da luogo ad un
nuovo permesso (solo cambia di intestazione).
• Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione
dei diritti dei terzi (art. 11, c.3, T.U. DPR 380/2001).
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Permesso di costruire
“onerosità”
• Il permesso di costruire è atto oneroso (art. 11, c. 2, e art. 16
T.U. DPR 380/2001). Il suo rilascio è subordinato al versamento
del contributo concessorio articolato in 2 quote :
• - una commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione
primaria e secondaria da versarsi all'atto del rilascio del
permesso di costruire;
• - una proporzionata al costo di costruzione (su parametri
fissati dalle Regioni) da versarsi in corso d'opera con le
modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non
oltre 60 gg. dalla ultimazione delle opere.
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Permesso di costruire
“onerosità”
Il contributo concessorio non è dovuto per:
• a) opere in zone agricole, comprese le residenze, se il
richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale e se le
opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore;
• b) ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% di
edifici unifamiliari;
• c) opere pubbliche;
• d) opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità.
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Permesso di costruire
“rilascio”
L'intero procedimento di rilascio può essere così ricostruito:
a) la domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata allo
Sportello Unico per l'Edilizia, corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti, e le specifiche relazioni tecniche previste
per il caso di costruzione in zone sismiche, ecc. ecc..
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Permesso di costruire
“rilascio”
La domanda (in funzione del meccanismo del silenzio assenso
introdotto dal D.L. 70/2011) dovrà essere accompagnata da
una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle
norme relative all'efficienza energetica
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Permesso di costruire
“rilascio”
• b) lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento;
• c) entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria e valutata la
conformità del progetto alla normativa vigente, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
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Permesso di costruire
“rilascio”
• e) Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui sub c). Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio.
• g) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali.
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Permesso di costruire
“rilascio”
• e) Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui sub c). Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio.
• g) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali.
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Permesso di costruire
“sanzioni”
• ………….chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni inerenti il procedimento di rilascio del permesso
di costruire, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti cui è subordinato il rilascio del
premesso stesso è punito con la reclusione da uno a tre anni.
In tali casi, il responsabile del procedimento informa il
competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
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Permesso di costruire
“validità”
• articolo 15 dpr 380 /2001, il permesso di costruire ha una
validità di tre anni dall'inizio dei lavori, che devono essere
iniziati entro un anno dal rilascio del titolo. Entrambi i termini
possono essere prorogati, con motivato provvedimento, a
seguito del verificarsi di eventi estranei al titolare del
permesso.
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Permesso di costruire
“sanzioni”
• La violazione della disciplina urbanistico edilizia, relativamente
agli interventi edilizi soggetti a PERMESSO, comporta sia
SANZIONI AMMINISTRATIVE (ripristinatorie) sia SANZIONI
PENALI (art. 44 T.U.)
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La super DIA
• Attività edilizia soggetta a super-D.I.A.: si
tratta degli interventi edilizi per i quali, in base
alla normativa statale o regionale, si può
ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o
sostitutiva rispetto al permesso di costruire
(quali ad esempio gli interventi di cui all'art.
22, c.3, T.U. DPR 380/2001); la relativa
disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U.
DPR 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett c, D.
L. 70/2011;
36
La S.C.I.A.
• Attività edilizia soggetta a S.C.I.A.: si tratta di
tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra
quelli di attività edilizia totalmente libera, di
attività edilizia libera previa comunicazione inizio
lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di
costruire, di attività edilizia soggetta a superD.I.A.; la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22
e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall'art. 5,
c.2, lett. b e lett. c, D.L. 70/2011;
37
La S.C.I.A.
“ambito applicativo”
A) ambito ex art. 22, c.1, T.U. DPR 380/2001
II ricorso alla S.C.I.A. è, innanzitutto, previsto per TUTTI gli
interventi che:
• non siano riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 T.U. interventi soggetti al P. di C.;
• che non siano riconducibili all'elenco di cui all'art. 6
T.U. - interventi ad attività "libera”;
• che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
38
La S.C.I.A.
“ambito applicativo”
sono soggetti a S.C.I.A., a titolo esemplificativo, i seguenti
interventi:
• interventi di restauro e risanamento conservativo;
• i mutamenti di destinazione d'uso "funzionale";
• gli interventi di manutenzione straordinaria che
riguardino parti strutturali dell’edificio (non rientranti
nell'ambito di applicazione dell'art, 6, c.2, del T.U. DPR
380/2001 (attività edilizia libera previa c.i.l.);
39
La S.C.I.A.
“ambito applicativo”
• B) ambito ex art. 22, c. 2, T. U. DPR 380/2001
• Il ricorso alla S.C.I.A. è, inoltre, previsto per le
varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell'edificio e non violano
le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire.
40
La S.C.I.A.
“ambito applicativo”
• C) ambito ex art. 137 T. U. DPR 38012001
• Sono pure soggetti a S.C.I.A. i seguenti
interventi:
• realizzazione di parcheggi al piano terra o nel
sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai
vigenti strumenti urbanistici;
• realizzazione di parcheggi, ad uso esclusivo dei
residenti, nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato purché non in contrasto
41
La S.C.I.A.
“sanzioni”
La mancata presentazione della S.C.I.A. non
comporta l'applicazione di sanzioni penali.
42
La S.C.I.A.
“sanzioni”
• La disciplina applicabile al riguardo è quella
già prevista per gli interventi eseguiti in
assenza o in difformità dalla D.I.A. dall’art. 37
T.U. DPR 380/2001, e ciò in forza del rinvio alle
norme sull'attività di vigilanza urbanistico
edilizia, sulle responsabilità e sulle sanzioni
dettate dal T.U. DPR 380/2001 suddetto
operato dall'art. 19, c. 6 bis, L. 241/1990.
43
La S.C.I.A.
“sanzioni”
Ne consegue che:
• la realizzazione di interventi edilizi rientranti
nell'ambito di applicazione della S.C.I.A. (in
assenza o in difformità della S.C.I.A.)
comporterà la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione
degli interventi stessi e comunque in misura
non inferiore a € 516,00;
44
La S.C.I.A.
“sanzioni”
- quando le opere realizzate in assenza di S.C.I.A.
consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, eseguiti su
immobili comunque vincolati, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salve l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, potrà
ordinare la restituzione in pristino a cure e
spese del responsabile ed irrogherà una
sanzione pecuniaria da € 516,00 ad €
45
La S.C.I.A.
“sanzioni”
- qualora gli interventi sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nei
centri storici (zone "A" dagli strumenti
urbanistici) il responsabile dell'ufficio
richiederà al Ministero per i beni e le attività
culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi
46
La S.C.I.A.
“sananatoria”
- ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al
momento della realizzazione dell'intervento,
sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell'abuso e il
proprietario dell'immobile potranno ottenere
la sanatoria dell'intervento versando la
somma, non superiore a € 5.164,00 e non
inferiore ad € 516,00, stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione
47
La S.C.I.A.
“sananatoria”
- la presentazione spontanea della S.C.I.A.,
effettuata quando l'intervento è in corso di
esecuzione, comporterà il pagamento, a titolo
di sanzione, della somma di € 516,00 (ferma
restando la possibilità per il responsabile del
competente ufficio comunale, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti, di adottare, entro i successivi 30
giorni, motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
48
La Normativa Regionale
• Legge Regione Campania 28 dicembre 2009,
n° 19 “Misure urgenti per il rilancio
economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa. (piano casa);
• Legge Regione Campania 22 dicembre 2004,
n° 16 “Norme sul governo del territorio”;
• Legge Regione Campania 18 novembre 2004,
n° 10 “Norme sulla sanatoria degli abusi
49
La Normativa Regionale
• Legge Regione Campania 10 dicembre 2003, n°
21 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”;
• Legge Regione Campania 28 novembre 2001,
n° 19. «Procedure per il rilascio del permesso
per costruire e per l’esercizio degli interventi
sostitutivi. Individuazione degli interventi
edilizi subordinati a denuncia di inizio attività».
50
Titoli abilitativi
Tipici/formali
• Permesso di costruire;
• SuperDIA.
Atipici/sostanziali
• SCIA;
• CIL;
• PAS (procedura abilitativa
semplificata)
51
I CONTROLLI
SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA
52
Attività della Polizia Locale
Prende notizia di ogni abuso edilizio, ne ricerca gli autori ed
impedisce che vengano portati ad ulteriore conseguenza
INFORMA
Il Responsabile alla vigilanza edilizia che a sua volta informa il Presidente della
Provincia, eventuali titolari di particolari vincoli e competenze e la Procura della
Repubblica solo per gli illeciti edilizi soggetti al regime di permesso di costruire.
L’omessa denuncia di reato è punita dagli artt. 361 e 363 del c.p..
L’obbligo delle comunicazioni non esiste:
- quando il reato è perseguibile a querela;
- quando non si è riusciti ad individuare gli elementi essenziali
del fatto;
- quando è ancora in corso la verifica della tipologia dell’abuso.
53
Accesso al cantiere
Per cantieri complessi, prima di effettuare l’accesso è opportuno
avere l’ausilio di un tecnico.
In caso di resistenza all’accesso, la PG può accedervi con la forza.
Se il cantiere è una privata dimora si dovrà richiedere l’autorizzazione
all’accesso al PM.
54
Controllo esterno
Verifica occupazione spazio pubblico e pagamento diritti di
occupazione e pubblicità
Controllo dell’esposizione del cartello e dello stato della recinzione di
cantiere
55
Cartello di cantiere
Deve essere previsto dal regolamento edilizio e
deve riportare:
 tipologia dell’intervento da realizzare;
 estremi del titolo autorizzativo;
 generalità del committente;
 impresa esecutrice ed eventuali subappaltatori;
 generalità del progettista architettonico;
 generalità del progettista strutturale;
 generalità del direttore dei lavori;
 generalità del coordinatore per la progettazione e
quello per l’esecuzione dei lavori;
 generalità del responsabile della sicurezza;
 generalità del progettista e D.L. impianto elettrico;
 generalità del progettista e D.L. impianto
meccanico.
56
Nel cantiere
Chiedere di esibire i disegni tecnici; il permesso di costruire o DIA con
il progetto per il contenimento energetico di cui alla legge n. 10/91. Se
i disegni, la DIA o il permesso di costruire non sono in cantiere
procedere alla contestazione della violazione al Reg. Edilizio.
Chiedere, al responsabile della sicurezza nel cantiere, il piano di
sicurezza e la documentazione relativa ai macchinari, ai mezzi
individuali, all’impianto elettrico ed al ponteggio, verificare le opere
provvisionali inerenti scavi o a copertura di percorsi obbligatori;
verbalizzare le presunte inosservanze da segnalare all’ ASL di zona.
57
Controllo dei lavori
Effettuare il rilievo fotografico delle opere abusive;
 se soggette a permesso di costruire diffidare di
proseguire i lavori.
 redigere eventuale verbale di sopralluogo.
Si possono riscontrare:
 regolarità delle opere;
 l’assenza di permesso di costruire o DIA;
 totale difformità;
 variazioni essenziali;
 parziale difformità;
 varianti in corso d’opera.
58
Adempimenti
Se si tratta di opere soggette a SCIA/CIL si informa solo il
Responsabile alla vigilanza urbanistico-edilizia
Se sono opere soggette a permesso di costruire si notizia
il responsabile alla vigilanza edilizia,
il Presidente Provincia e la Procura Repubblica
Qualunque sia l’esito dell’ispezione si redige il verbale
rilasciandone copia al responsabile di cantiere o altro
soggetto responsabile.
59
Attività della Procura della
Repubblica
PUBBLICO MINISTERO
Chiede al GIP l’eventuale proroga del termine di indagine
Chiede l’archiviazione al GIP perché:
 reato estinto per avvenuta sanatoria;
 reato infondato;
 reato prescritto. Per le violazioni di cui all’art. 44 del DPR
380/2001, lettera b), la prescrizione opera dopo 3 anni; mentre per le
violazioni di cui alla lettera a) la prescrizione opera dopo 18 mesi.
Chiede al GIP il rinvio a giudizio.
60
Attività dell’Autorità Giudiziaria
GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI
Concede la proroga di indagine, ordina la riapertura delle
indagini oppure accoglie la richiesta di archiviazione.
Accoglie le richieste del PM rinviando a giudizio i responsabili
dell’abuso edilizio.
Con il consenso del PM possono chiedere il patteggiamento o il
giudizio immediato.
Possono comminare sanzioni, nel massimo delle pene, con ammenda
fino a € 51.645 ed arresto fino a 2 anni.
61
Infrazioni in materia edilizia
Nell’attività edilizia le violazioni alle leggi o
strumenti urbanistici che disciplinano la
materia, possono essere di carattere
amministrativo e di carattere penale.
Nel primo caso l’infrazione comporta come
sanzione, il pagamento di una somma di
denaro (detta pecuniaria), mentre nel secondo
(contravvenzione), la pena prevista dal codice
è quella dell’ammenda e dell’arresto.
62
Individuazione delle violazioni
NATURA DEGLI ATTI
ILLECITO AMMINISTRATIVO
ILLECITO PENALE
• Violazione di una legge o di
un regolamento che
comporta come sanzione
solo il pagamento di una
somma di denaro.
• Violazione alla legge penale.
• Il reato si classifica in delitti
e contravvenzioni.
Autorità amministrativa
competente:
Dirigente incaricato
Autorità competente per i reati
edilizi:
Procuratore della Repubblica
63
Individuazione delle violazioni
• L’azione diretta
• L’azione diretta
all’esecuzione di lavori edili
all’esecuzione di lavori edili
abusivi la cui realizzazione è
abusivi la cui realizzazione è
soggetta ai titoli abilitativi:
soggetta ai titoli abilitativi:
SCIA, CIL, e PAS, costituisce
Permesso a costruire, DIA e
illecito civile e quindi riveste
AIA, costituisce reato e
carattere amministrativo.
quindi riveste carattere
penale.
Aspetti amministrativi
Aspetti penali
64
Atti di polizia amministrativa - giudiziaria
ILLECITO AMMIN.TIVO
• Relazione al dirigente
(sportello unico, ufficio
tecnico edilizia privata).
ILLECITO PENALE
• Notizia di Reato al
Procuratore della
Repubblica.
• Rapporto al Dirigente, alla
Regione.
65
Tipologia lavori edili
LAVORI LIBERI
CONTROLLO AMM.TIVO
CONTROLLO PENALE
E AMM.VO RIPRISTINATORIO
Manutenzione ordinaria
ed altri (art. 6 TU)
VIGILANZA:
(nessun intervento)
( Art. 6 TU)
(Salvo reg.to edilizio)
Titoli: (SCIA – CIL - PAS) e
DIA normale, autorizzazione
Titoli: Permesso di costruire
DIA e AIA
In caso d’abuso:
ILLECITO AMMINISTRATIVO
VIGILANZA
(Polizia Amm./Giudiziaria):
- RELAZIONE
- Al Dirigente incaricato
In caso d’abuso:
REATO
Polizia Giudiziaria:
- NOTIZIA DI REATO al P.M.
- Rapporto d’abuso edilizio:
- Al dirigente incaricato
- Alla Regione
66
Attività edilizia libera
• Nulla osta: per manutenzione ordinaria;
• Riparazioni e rinnovamento delle finiture;
lavori tesi a mantenere in efficienza gli
impianti e altri interventi previsti dall’art. 6
TU.
67
A controllo solo amministrativo
Opere ed interventi realizzabili con: SCIA, CIL e PAS.
Interventi che NON possono portare modifiche:
• della superficie utile;
• della volumetria;
• della sagoma e dei prospetti, delle distanze, della
localizzazione;
• dell’aumento del numero delle unità immobiliari.
In caso di abuso comportano il pagamento di una sanzione
pecuniaria.
68
A controllo penale e ripristinatorio
Opere e interventi realizzabili con: Permesso a costruire, SperDIA,
AIA.
Che possono portare modifiche:
• della superficie utile;
• della sagoma e dei prospetti, delle distanze, della localizzazione;
• dell’aumento del numero delle unità immobiliari.
In caso di abuso costituiscono REATO EDILIZIO (art. 44 T.U.)
69
Costruzioni in aree sismiche
Tutti i 551 comuni della Campania sono
stati classificati sismici di:
I^ ctg. (23%) - alto rischio
II^ ctg. (65%) - medio rischio
III^ ctg. (12%) - basso rischio
L’ultima classificazione è stata approvata
con Deliberazione di Giunta regionale
n. 5447 del 7/11/02
COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
In zona sismica tutte le opere e i lavori a
farsi presuppongono il rilascio del
provvedimento di
Autorizzazione/deposito sismico da
parte della Regione – Uffici del Genio
Civile.
70
Costruzioni in aree sismiche
norme di riferimento
NORME
• Artt. da 83 a 106 T.U. D.P.R.
380/01.
• Ordinanza PCM n° 3724/ 03.
• Legge Regione Campania n°
19/09.
• Esclusi “lavori minori”
elenco approvato con d.d.
n° 65/10. BURC n° 55/10.
TITOLI ABILITATIVI
• AUTORIZZAZIONE SISMICA è
necessaria per i titoli
abilitativi; Permesso di
costruire e superDIA.
• DEPOSITO DEL PROGETTO: è
indispensabile per la
presentazione del titolo
abilitativo CIL qualificata e
SCIA.
71
Costruzioni in aree sismiche
Titolo abilitativo
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
• Nessun adempimento sismico, in tutte le zone,
salvo la dichiarazione che le opere rispettano la
disciplina antisismica.
72
Costruzioni in aree sismiche
Titolo abilitativo
C.I.L. SEMPLICE
• Nessun adempimento sismico, in tutte le zone,
salvo la dichiarazione che le opere rispettano la
disciplina antisismica.
73
Costruzioni in aree sismiche
Titolo abilitativo
C.I.L. QUALIFICATA
Deposito del progetto nelle zone 1, 2 e 3.
Nella zona 4 solo la dichiarazione del
progettista che le opere rispettano la disciplina
sismica.
74
Costruzioni in aree sismiche
Titolo abilitativo
Segnalazione Certificata Inizio Attività
• Deposito del progetto nelle zone 1, 2 e 3.
• Nella zona 4 solo la dichiarazione del progettista
che le opere rispettano la disciplina sismica.
75
Costruzioni in aree sismiche
Titolo abilitativo
PERMESSO DI COSTRUIRE
• Autorizzazione sismica nelle zone 1, 2 e 3.
• Nella zona 4 il deposito del progetto.
76
I SOGGETTI PROTAGONISTI DEL
CONTROLLO EDILIZIO
77
I protagonisti del controllo edilizio
DIRIGENTI/RESPONSABILI DELL’UFFICIO
TECNICO - SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Sono i titolari della vigilanza edilizia:
Adottano i provvedimenti sanzionatori
amministrativi;
Rilasciano i titoli abilitativi;
Con
delega,
rilasciano
autorizzazioni
particolari (sismica, ambientale, ecc.)
78
I protagonisti del controllo edilizio
POLIZIA GIUDIZIARIA
Ha il compito della vigilanza per
l’accertamento degli abusi edilizi della ricerca
delle fonti di prova e quant’altro necessario
per sostenere l’accusa.
79
I protagonisti del controllo edilizio
•
•
•
•
SINDACO
Nomina i dirigenti responsabili e ne controlla
l’attività;
Emana le ordinanze contingibili ed urgenti;
Non ha potere di emanare i provvedimenti
sanzionatori;
Nei comuni con meno di 5000 abitanti può
essere titolare della vigilanza edilizia.
80
I protagonisti del controllo edilizio
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Titolare dell’azione penale, per la ricerca delle
fonti di prova si serve della p.g.;
Richiede
l’archiviazione
–
formula
l’imputazione;
Autorizza la citazione a giudizio;
Rappresenta l’accusa davanti al giudice del
dibattimento;
Si attiva per il sequestro del cantiere o la sua
81
Il sistema sanzionatorio
titolo abilitativo
• Permesso di
costruire.
• SuperDIA
facoltativa.
• SCIA, CIL.
norma violata
Reato edilizio:art.44
DPR n° 380/01.
Abuso
amministrativo:
art. 37 DPR n°
380/01.
sanzione
Com. notizia reato al
P.M.
Rapporto a:
Dirigente, Regione,
Com. Montana.
Relazione al
Dirigente.
82
Le competenze della Polizia Locale in
materia edilizia
L’operatore di Polizia Locale riveste una duplice
qualifica:
Organo di polizia amministrativa e quindi
strumento di vigilanza del Comune avente
l’obbligo di riferire al dirigente qualsivoglia
inosservanza alla normativa edilizia;
Organo di polizia giudiziaria alle dipendenza
del Pubblico Ministero.
83
Abuso edilizio
Ipotesi di percorso operativo
84
Abuso edilizio
Ipotesi di percorso operativo
85
Grazie per l’attenzione
Dott. Ten. Biagio Palma
Comandante Polizia Locale
86
87
Il reato edilizio, è una
contravvenzione essendo punito con
l’arresto sino a 2 anni e con
l’ammenda
 Ai sensi dell’art. 157 c. 1) numero 5 si
prescrive in tre anni
 È reato personale e non societario

88
Leggi dello Stato
DPR 6 giugno 2001 n. 380 e
successive modifiche
89
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art.107 e 109)
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma
2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali
d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da
adottare e notificare entro quarantacinque giorni
90
dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il
permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al
dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica
entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli
atti conseguenti.
91
Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza
di permesso di costruire o in totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà
dello Stato o di enti pubblici
92
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per
cento ai sensi dell'articolo 32, comma 47, legge n. 326 del 2003)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto
applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici
e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
93
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso
di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della
confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio
del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza
definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
94
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in
totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
95
Beni Ambientali ed
Architettonici
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
96
Parte seconda – Beni culturali
Art. 10. Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato,
alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente
ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro,
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione
prevista dall’articolo 13:
97
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico;
98
Parte terza – Beni paesaggistici
Art. 134. Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all’articolo 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
(lettera così modificata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 157 del 2006)
99
Sanzioni relative alla Parte seconda
Art. 162. Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste
dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni.
Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 168. Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste
dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.
100
Sanzioni penali relative alla Parte seconda
Art. 169. Opere illecite
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro
775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura
ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati
nell’articolo 10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi
sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo
10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero
senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l’autorizzazione.
101
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza
dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai
sensi dell’articolo 28.
102
Art. 180. Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non
ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei
beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene
previste dall’articolo 650 del codice penale.
103
Sanzioni penali relative alla Parte terza
Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in
difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa,
esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con
le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
(ora articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.r.)
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di
cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche
paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
(lettera così modificata dall'articolo 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)
104
Aspetti generali dell’Operatore di Polizia Locale
1.
2.
o
o
Operatori di Polizia Amministrativa
Operatori di Polizia Giudiziaria - art. 57 c.2 lett b) cpp –
L’operatore di PL quando interverrà come operatore di Polizia
Amministrativa, risponderà al Sindaco al quale trasmetterà
notizia di ogni eventuale illecito amministrativo commesso sul
cantiere
L’operatore di PL quando interverrà come operatore di Polizia
Giudiziaria, risponderà esclusivamente al PM, al GIP, al GUP, al
Giudice Dibattimentale che avranno disposto le indagini
delegate, osservando il segreto investigativo anche nei confronti
del Sindaco e del proprio Comandante se specificamente
delegati artt.201 e 329 cpp
105
Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria) –
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire
per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria.
106
Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria –
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di
Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di
finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'art. 55.
107
•
1.
Norme attuazione cpp art. 113 Accertamenti urgenti della polizia
giudiziaria
Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt.
352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche
dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro) –
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e
delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico
ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico
ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha
ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo
stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. omissis
108
Per le opere in c.a. Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture
dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza,
hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
359 c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui
esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando
dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico
servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto
della pubblica Amministrazione.
481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di
pubblica necessità
1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro
servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa da L. 100.000 (51 euro) a 1 milione (516 euro).
2.Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
109




Art. 340 c.p. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita‘
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di
legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita', e' punito
con la reclusione fino a un anno. I capi, o promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni
Art. 337 c.p. resistenza a pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio mentre compie
un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano
assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (d.lgvo
288/44 ritiene non applicabile l’art. in questione se il pubblico
ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni)
110
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Slide giorno 05/06/2014