A cura di Massimo Mola
Responsabile Sezione di P.G. Reati Edilizi
Procura della Repubblica di Milano

Riproduzione e stampa consentita solo previo consenso dell’autore
Il reato edilizio, è una
contravvenzione essendo punito con
l’arresto sino a 2 anni e con
l’ammenda
 Ai sensi dell’art. 157 c. 1) numero 5 si
prescrive in tre anni
 È reato personale e non societario

Leggi dello Stato
DPR 6 giugno 2001 n. 380 e
successive modifiche
Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e
109)
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e
notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei
lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire,
ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi
di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale
e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro
trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza
di permesso di costruire o in totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà
dello Stato o di enti pubblici
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per
cento ai sensi dell'articolo 32, comma 47, legge n. 326 del 2003)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto
applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici
e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso
di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della
confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio
del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza
definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in
totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Beni Ambientali ed
Architettonici
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
Parte seconda – Beni culturali
Art. 10. Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato,
alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente
ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro,
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione
prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico;
Parte terza – Beni paesaggistici
Art. 134. Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all’articolo 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
(lettera così modificata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 157 del 2006)
Sanzioni relative alla Parte seconda
Art. 162. Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste
dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni.
Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 168. Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste
dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.
Sanzioni penali relative alla Parte seconda
Art. 169. Opere illecite
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro
775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura
ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati
nell’articolo 10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi
sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo
10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero
senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l’autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza
dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai
sensi dell’articolo 28.
Art. 180. Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non
ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei
beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene
previste dall’articolo 650 del codice penale.
Sanzioni penali relative alla Parte terza
Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in
difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa,
esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con
le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
(ora articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.r.)
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di
cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche
paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
(lettera così modificata dall'articolo 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)
Legge 11 marzo 2005 n. 12
Art. 27. (Definizioni degli interventi edilizi)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)
interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di
materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con
le norme e i regolamenti comunali vigenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti
anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei
servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni
dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di
manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la
trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità
immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una
unità immobiliare;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi
edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel
rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti e precisamente:
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente,
fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al
numero 6;
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
4) [l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori
per
i
servizi
di
telecomunicazione;]
(numero dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129
del 2006)
5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni,
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee;
6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i
regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale;
7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato.
f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Art. 33. (Trasformazioni soggette a permesso di costruire)
1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio sono subordinati a permesso di costruire, fatto salvo quanto
disposto dai commi 2 e 3 e dall’articolo 41.
2. Nel rispetto delle normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia, della sicurezza del cantiere, della sicurezza degli
impianti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs.
42/2004, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo
abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le
colture ed i piccoli animali allevati all’aria aperta ed a pieno campo,
nelle aree destinate all’agricoltura;
e) strutture temporanee di cantiere.
3. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione
del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell’articolo
47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni), ha i medesimi effetti del permesso
di costruire.
Art. 41. (Interventi realizzabili mediante d.i.a.)
1. Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà,
alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia di inizio
attività, salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3-bis. Gli
interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura sono
disciplinati
dal
Titolo
III
della
Parte
II.
(comma così sostituito dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)
2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire, è data
facoltà all’interessato di presentare denuncia di inizio attività per
varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non
alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
Art. 49. (Sanzioni)
1. Le sanzioni previste dalla normativa statale in caso di svolgimento
dell’attività di trasformazione urbanistico-edilizia in carenza di titolo
abilitativo o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di
coloro i quali diano inizio all’attività, a norma dell’articolo 41, in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa di legge o con le previsioni degli strumenti di pianificazione
vigenti o adottati.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 50, i poteri sostitutivi regionali
in materia di repressione degli abusi edilizi sono esercitati dalle
province a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP.
CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI
SOTTOTETTI ESISTENTI
Art. 63. (Finalità e presupposti)
1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli
edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
(comma introdotto sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)
2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento
della superficie lorda di pavimento (S.l.p.) complessiva, esistenti alla
data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire
rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività
presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il
recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)
3. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2,
il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo
nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le
urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte
dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette
urbanizzazioni,
contemporaneamente
alla
realizzazione
dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori.
4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto
è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il
venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati
sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31
dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate
successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data
di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo
abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte
le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di
abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto
dal comma 6.
6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata
per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di
metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a
quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare,
calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza
superi metri 1,50 per la superficie relativa.
Art. 80. (Ripartizione delle funzioni amministrative)
1.
Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad
eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai
comuni l’espressione del parere di cui all’articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
Aspetti generali dell’Operatore di Polizia Locale
1.
2.
Operatori di Polizia Amministrativa
Operatori di Polizia Giudiziaria - art. 57 c.2 lett b) cpp –
o
L’operatore di PL quando interverrà come operatore di Polizia
Amministrativa, risponderà al Sindaco al quale trasmetterà
notizia di ogni eventuale illecito amministrativo commesso sul
cantiere
L’operatore di PL quando interverrà come operatore di Polizia
Giudiziaria, risponderà esclusivamente al PM, al GIP, al GUP, al
Giudice Dibattimentale che avranno disposto le indagini
delegate, osservando il segreto investigativo anche nei confronti
del Sindaco e del proprio Comandante se specificamente
delegati artt.201 e 329 cpp
o
Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria) –
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire
per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria.
Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria –
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di
Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di
finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'art. 55.
•
1.
Norme attuazione cpp art. 113 Accertamenti urgenti della polizia
giudiziaria
Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt.
352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche
dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sequestro) –
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e
delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico
ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico
ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha
ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo
stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. omissis
Per le opere in c.a. Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture
dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza,
hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
359 c.p. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui
esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando
dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico
servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto
della pubblica Amministrazione.
481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di
pubblica necessità
1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro
servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa da L. 100.000 (51 euro) a 1 milione (516 euro).
2.Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Verbale identificazione




Art. 340 c.p. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita‘
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di
legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita', e' punito
con la reclusione fino a un anno. I capi, o promotori od
organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni
Art. 337 c.p. resistenza a pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio mentre compie
un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano
assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (d.lgvo
288/44 ritiene non applicabile l’art. in questione se il pubblico
ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni)
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Dispensa Edilizia - Docente Massimo Mola