Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di immobili, ambiente, edilizia e urbanistica Numero 12 – luglio 2014 n. 12 – chiuso in redazione il 30 giugno 2014 Sommario Pagina NEWS Ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 4 RASSEGNA DI NORMATIVA Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione 11 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA Ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 17 APPROFONDIMENTI Immobili LA “CASA” SEMPRE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DEL LEGISLATORE La questione “casa” continua a richiamare l’attenzione del legislatore che, con sempre maggiore frequenza, sente l’esigenza di intervenire per adeguare la vigente normativa alle nuove esigenze abitative. Augusto Cirla, Affitti - Guida alle locazioni abitative e commerciali, Il Sole 24 Ore, giugno 2014 20 Immobili e agevolazioni AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - DECADENZA IN CASO DI SEPARAZIONE E' da ritenersi corretto il comportamento dell'Amministrazione finanziaria che ha recuperato le imposte di registro, ipotecatarie e catastali nei confronti di un coniuge il quale, nell'ambito delle separazione consensuale, trasferisce alla figlia e alla moglie l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nel quinquennio precedente senza poi provvedere all'acquisto di un altro immobile entro l'anno successivo. Federico Gavioli, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale, 9 luglio 2014, n. 27 23 Immobili e fiscalità IL PUNTO SU LA FISCALITÀ IMMOBILIARE 2014 Se nel 2013 il “leitmotiv” relativo alla fiscalità immobiliare locale è stato rappresentato, principalmente, dall’esenzione o meno, ai fini IMU, delle abitazioni principali e delle unità a esse assimilate e di altri immobili, problematica poi risolta con la bizzarra soluzione di compromesso della “mini IMU”, per il corrente anno la “grande novità” può individuarsi nell’introduzione della TASI, il nuovo tributo locale sulla casa che, in alcuni casi, sostituisce l’IMU e, in molti altri, le si affianca Stefano Baruzzi, Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 15 luglio 2014, n. 956 28 FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 2 Immobili IL PIANO CASA IN PILLOLE Operative le norme del Piano Casa. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 121 del 27 maggio scorso la legge n. 80 del 23 maggio 2014 che ha convertito il D.L. 47/2014, contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa. Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 30 giugno 2014, n. 955 33 Bonus mobili LE ULTIME NOVITÀ SUL BONUS MOBILI Con la conversione in legge del decreto sul cosiddetto Piano Casa è stato finalmente rimosso il limite dell’importo delle spese di ristrutturazione per usufruire del bonus mobili. Inoltre, con la circ. n. 11/E del 21 maggio scorso sono stati forniti importanti chiarimenti su tale agevolazione fiscale. Alessandro Borgoglio, Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 30 giugno 2014, n. 955 36 L’ESPERTO RISPONDE Ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 42 Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano Redazione: Edilizia e PA, Il Sole 24 ORE e-mail: [email protected] © 2014 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. 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Anche se la crisi del settore immobiliare risale a ben prima. È ormai dal 2008 che il mercato immobiliare vive una fase di decisa decrescita. Solo i dati dell'agenzia del Territorio sul primo trimestre 2014 (+4,1% le compravendite residenziali nel periodo rispetto a un anno prima) fanno sperare in un miglioramento, anche se proprio quei dati sono "inquinati" dallo slittamento di molti rogiti dall'ultimo trimestre 2013 ai tre mesi successivi per beneficiare della più vantaggiosa imposta di registro. La flessione congiunturale è la sintesi della diminuzione dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-0,8%) sia, in misura più lieve, di quelle nuove (-0,1%). I cali congiunturali risultano in progressiva attenuazione rispetto a quelli rilevati nei trimestri precedenti. Nel quarto trimestre 2013 l'indice dei prezzi delle abitazioni è diminuito dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% nei confronti dello stesso periodo del 2012. Tre mesi prima il calo era stato dell'1,2% rispetto al trimestre precedente (-5,3% in un anno). La flessione tendenziale più contenuta è la sintesi delle diminuzioni su base annua dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-5,3%) sia di quelle nuove (-2,6%). Anche su base tendenziale si rileva un progressivo ridimensionamento delle flessioni rispetto a quanto rilevato nei precedenti trimestri, dopo il valore minimo (-6%) registrato nei primi tre mesi del 2013. Si amplia così il differenziale, in valore assoluto, tra la variazione tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei prezzi delle abitazioni nuove, dopo il minimo del quarto trimestre del 2013 (2,4 punti pecentuali): 2,7 punti percentuali. Con le stime preliminari del primo trimestre 2014, la riduzione dei prezzi delle abitazioni registrata dall'indice Istat dal 2010 (anno base dell'indice) si attesta al -10,4%. Questa riduzione è dovuta esclusivamente alle abitazioni esistenti, i cui prezzi, nello stesso periodo, sono scesi del 15%, mentre la variazione di quelli delle abitazioni nuove risulta lievemente positiva (+0,8%). L'Istat conferma quindi la tendenza al calo congiunturale e tendenziale dei prezzi delle abitazioni in atto da oltre due anni. Anche se la crisi del settore immobiliare risale a ben prima. È ormai dal 2008 che il mercato immobiliare vive una fase di decisa decrescita. Solo i dati dell'agenzia del Territorio sul primo trimestre 2014 (+4,1% le compravendite residenziali nel periodo rispetto a un anno prima) fanno sperare in un miglioramento, anche se proprio quei dati sono "inquinati" dallo slittamento di molti rogiti dall'ultimo trimestre 2013 ai tre mesi successivi per beneficiare della più vantaggiosa imposta di registro. La flessione congiunturale è la sintesi della diminuzione dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-0,8%) sia, in misura più lieve, di quelle nuove (-0,1%). I cali congiunturali risultano in progressiva attenuazione rispetto a quelli rilevati nei trimestri precedenti. Nel quarto trimestre 2013 l'indice dei prezzi delle abitazioni è diminuito dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% nei confronti dello stesso periodo del 2012. Tre mesi prima il calo era stato dell'1,2% rispetto al trimestre precedente (-5,3% in un anno). La flessione tendenziale più contenuta è la sintesi delle diminuzioni su base annua dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-5,3%) sia di quelle nuove (-2,6%). Anche su base tendenziale si FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 4 rileva un progressivo ridimensionamento delle flessioni rispetto a quanto rilevato nei precedenti trimestri, dopo il valore minimo (-6%) registrato nei primi tre mesi del 2013. Si amplia così il differenziale, in valore assoluto, tra la variazione tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei prezzi delle abitazioni nuove, dopo il minimo del quarto trimestre del 2013 (2,4 punti pecentuali): 2,7 punti percentuali. Con le stime preliminari del primo trimestre 2014, la riduzione dei prezzi delle abitazioni registrata dall'indice Istat dal 2010 (anno base dell'indice) si attesta al -10,4%. Questa riduzione è dovuta esclusivamente alle abitazioni esistenti, i cui prezzi, nello stesso periodo, sono scesi del 15%, mentre la variazione di quelli delle abitazioni nuove risulta lievemente positiva (+0,8%). (Paola Dezza, www.casa24.ilsole24ore.com) Immobili Dalla nuova anagrafe immobiliare una spinta alla riforma del catasto Ora che l'operazione catasto ha preso il via con il primo decreto attuativo sulle commissioni censuarie varato dal Governo, appare assolutamente necessario riconsiderare l'anagrafe immobiliare integrata come elemento strategico di tale riforma. Il primo testo normativo in cui si fa riferimento alla necessità di costituire un'anagrafe dei beni immobiliari è il Dlgs del 30 luglio 1999, n. 300, in particolare all'articolo 64, interamente dedicato all'agenzia del Territorio. In questo contesto l'anagrafe immobiliare integrata voleva essere un archivio informatizzato dei beni immobili costituito e gestito dal Territorio, che attestava - ai fini fiscali - lo stato di integrazione dei suoi archivi amministrativo-censuari, cartografici, planimetrici e di pubblicità immobiliare. Passano però più di dieci anni e solo con il Dl del 31 maggio 2010, n. 78 il legislatore torna a occuparsi del tema con l'articolo 19. In questo testo, infatti, viene indicata nel 1° gennaio 2011 la data-obiettivo per l'attivazione, la costituzione e la gestione dell'anagrafe. La mansione dell'anagrafe immobiliare integrata dovrebbe essere quella di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare, per individuare correttamente gli immobili, la relativa base imponibile e il soggetto titolare di diritti reali, in quanto soggetto passivo d'imposta. Inoltre, dovrebbero essere promossi servizi di consultazione integrata, per permettere a istituzioni, professionisti e cittadini di avere a disposizione - in un'unica soluzione – le informazioni catastali (come ubicazione, consistenza, rappresentazione grafica e valore fiscale) e quelle di pubblicità immobiliare (titolarità di diritti reali, ipoteche, eccetera) in modo più immediato di quanto possa avvenire con le distinte modalità di visura. Inoltre, tra i compiti dell'anagrafe dovrebbe esserci quello di attestare, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia, per ciascun immobile. A differenza di quanto prescritto nel Dl 78/2010, l'attivazione dell'anagrafe è poi avvenuta in via sperimentale solamente a partire dal 26 luglio 2012, e presso 117 Comuni individuati sulla base dell'attuale livello di integrazione delle banche dati. Occorre quindi individuare e potenziare le indicazioni che emergono all'interno della cornice della legge delega per la riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) in materia di riforma del catasto, e che portano necessariamente a dover rivalutare questo "archivio" nella chiave del decentramento delle funzioni catastali. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della delega impone il coinvolgimento dei Comuni - ovvero delle associazioni o unioni di Comuni – nel cui territorio sono collocati gli immobili, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni decentrate. Il concetto di decentramento è ulteriormente e fortemente marcato dalla lettera e) e prevede di "valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali flessibili ed adattabili alla specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate". Nella fase di implementazione dell'anagrafe in linea con quanto previsto dalla delega, un contributo decisivo potrà arrivare da quei soggetti esperti che possano coadiuvare gli organi dell'Agenzia e dei Comuni per mappare e alimentare la banca dati. Ciò in qualche modo è già indicato al comma 3, lettera c), dell'articolo 2 dove si menziona la possibilità di «prevedere per l'agenzia delle Entrate la possibilità di impiegare mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali…». FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 5 L'anagrafe immobiliare integrata, infatti, può caratterizzarsi, in questo contesto di rinnovamento, in maniera duplice. Da un lato può essere un utile strumento operativo nella fase di creazione del nuovo catasto fabbricati, mentre, dall'altro, può rappresentare il mezzo, in possesso degli enti locali, per poter gestire il territorio in modo sempre più efficace, avendo sempre sotto controllo tutti i dati catastali e ipotecari. (Mirco Mion, Il Sole 24 ORE, 30 giugno 2014) Il Decreto Legge n. 90/2014 conferma l'adozione dei modelli standard per la presentazione della SCIA e del permesso di costruire Decreto Legge n. 90/2014 conferma l’adozione dei modelli standard per la presentazione della SCIA e del permesso di costruire Con il Decreto Legge 24/06/2014 n. 90, pubblicato in Gazzetta ufficiale entrano in vigore le misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa Viene confermata l’adozione dei modelli standard, validi su tutto il territorio nazionale, per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta del permesso di costruire. Infatti nel Titolo II, all’art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) stabilisce che: “il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese”. L’obiettivo è quello di realizzare la massima semplificazione nel settore dell’edilizia utilizzando un solo modulo che potrà essere adeguato a seconda delle diverse prerogative della normativa regionale. Il modello unificato agevolerà anche l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese. Ricordiamo che grazie al recente siglato il 12 giugno tra Governo, Regioni ed Enti Locali, sono stati già istituti i nuovi moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire. In base a quanto stabilito nell'Accordo i Comuni dovranno adeguarsi alla relativa modulistica, e dovranno garantire la massima diffusione, in collaborazione con le Regioni. (Ivan Meo, tecnici24 25 giugno 2014) Decreto legislativo sull'efficienza energetica: approvato il testo definitivo Con comunicato del 30 giugno 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Come noto, la prima versione del decreto è stata pubblicata il 4 aprile e nel corso di questi mesi è stata oggetto di numerosi interventi e osservazioni che hanno apportato delle modifiche al testo originario e che sono state in parte recepite nel testo definitivo. Obiettivo dichiarato del decreto è quello di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative, accrescendo la competitività dell’industria e contribuendo al rilancio della crescita economica ed alla creazione di posti di lavoro di qualità elevata nei settori connessi. Qui di seguito si riportano alcune anticipazioni in merito al testo definitivo di prossima pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Le risorse finanziarie complessive per l’attuazione delle misure previste dal decreto legislativo dovrebbero ammontare complessivamente a oltre 800 milioni, includendo le disponibilità dell’ex fondo di garanzia per il teleriscaldamento. In particolare, già dal 2014 si prevede l’avvio di un programma di interventi di riqualificazione energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione centrale grazie ad uno stanziamento di 355 milioni nel periodo 2014-2020. A queste risorse si aggiungeranno i finanziamenti privati che potranno essere attivati attraverso contratti di prestazione energetica che ripaghino gli investimenti con i risparmi sulla bolletta. Nell’ambito delle forniture di prodotti e servizi della Pubblica Amministrazione centrale viene rafforzato il vincolo di acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica. Pertanto dovrebbe trovare conferma l’articolo 6 contenuto nello FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 6 schema di decreto il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni centrali, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica dettati dal suo allegato 1. I requisiti minimi di efficienza energetica dovranno essere inseriti tra i criteri di valutazione delle offerte e il bando di gara dovrà precisare che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi a questi requisiti, individuando le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. Le grandi aziende e le imprese ad alta intensità energetica, dal 5 dicembre 2015, saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, utili per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia, mentre per le piccole e medie imprese sono stati stanziati 105 milioni per favorire il ricorso alle diagnosi energetiche e per focalizzare l’attenzione sui vantaggi competitivi dell’efficienza. Al fine di promuovere la realizzazione dei progetti di efficienza energetica che scaturiranno dalle diagnosi è stato previsto un rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi. Per quanto riguarda lo sviluppo della rete di teleriscaldamento è previsto l’avvio di un’analisi sul territorio nazionale per identificare le aree con maggiore potenziale di sviluppo del teleriscaldamento, allo scopo di indirizzare gli investimenti e di semplificare i procedimenti autorizzativi. E’ stata confermata l’istituzione del “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” con lo scopo di favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi. Tra gli interventi soggetti a finanziamento dovrebbero trovare conferma quelli già indicati all’articolo 15 dello schema del decreto e in particolare: a) interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l’edilizia popolare; e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi. Sul punto si precisa che in seguito alle osservazioni formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Ministero dello Sviluppo Economico si era impegnato a introdurre una riserva in favore delle reti di teleriscaldamento e tele raffreddamento e pertanto a tal fine è stata creata una specifica sezione all’interno del Fondo. Il Fondo agirà mediante la concessione di garanzie e finanziamenti e sarà alimentato con circa 70 milioni di euro l’anno, nel periodo 2014-2020. Fra gli interventi riguardanti i consumatori finali di energia si segnala come all’ Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico è stato demandato l’incarico di superare l’attuale struttura progressiva delle tariffe rispetto ai consumi ed procedere ad un adeguamento delle componenti delle tariffe ai costi dell’effettivo servizio. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rimane in attesa della lettura del testo definitivo in gazzetta ufficiale, che dovrebbe essere di prossima pubblicazione considerato che la direttiva doveva essere recepita entro il 5 giugno 2014. (Fausto Indelicato, tecnici24) Libretto d'impianto. Una proroga con molte polemiche. La posizione del Mise. Proprio ieri era stata data notizia che, con Decreto 20 giugno 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico aveva deciso di far slittare al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale si doveva adottare il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. Il Ministero, con questo provvedimento, ha deciso di concedere alle Regioni e agli operatori del settore, più tempo per adeguare le nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici. Una proroga mascherata. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 7 Lo slittamento è arrivato con un decreto che porta la data di venerdì 20 giugno, anche se formalmente i nuovi modelli sarebbero (e questa volta il condizionale è d’obbligo) già entrati in vigore alla data del 1 giugno (ovvero a far data dal 3 giugno a causa delle festività). Ad una prima lettura questa notizia poteva sortire effetti positivi tra gli addetti ai lavori ma, leggendo bene il testo del decreto ministeriale, ci si è accorti che è stato introdotto il termine tassativo 15 ottobre 2014- entro il quale tutti gli impianti dovranno essere dotati di libretto. Tale novità, secondo Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti, potrebbe avere “effetti devastanti sul sistema imprenditoriale del settore già alle prese con una situazione economica che definire difficile è un eufemismo”. Le Regioni procedono in ordine sparso. L’entrata in vigore di questa obbligatorietà sta portando con sé una serie di dubbi interpretativi. Per esempio, sulla base dell’art. 7, co. 6, del DPR 74/2013 e dell’art. 3, co. 3, del DM 10 febbraio 2014, possono essere soggette ad eventuali integrazioni, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome e queste sono predisposte sotto forma di schede aggiuntive con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. In ragione di questa opportunità, già due regioni, Lombardia e Veneto, hanno modificato la normativa nazionale. In particolare il Veneto, con una delibera di Giunta del 27 maggio scorso (n. 726), ha integrato il modello statale di libretto con alcune proprie voci e per quanto riguarda il Rapporto di Efficienza energetica impianti, ha previsto la trasmissione al Catasto regionale degli impianti termici dal momento dell’attivazione dello stesso impianto e comunque entro l’anno corrente. La Lombardia, invece, si è fissata la data del 1° agosto 2014 (cioè con l’inizio della nuova stagione termica) per l’entrata in vigore del nuovo Libretto Impianto; altro piccolo dettaglio, per gli impianti esistenti il Libretto sarà rilasciato alla prima manutenzione utile, in concomitanza con la targatura degli impianti. Inoltre, si è anche prospettata la possibilità di integrare il modello ministeriale per far sì che le nuove informazioni possano conformarsi con quelle registrate presso i sistemi catastali già avviati dalla Regione. Anche la Provincia di Lecce, per esempio, diversificandosi da tutte le altre province, ha avviato la modalità informatica per la compilazione del Libretto di Impianto e dei nuovi rapporti di controllo tecnico e vi sono già segnalate divergenze tecniche in alcuni punti per quanto riguarda la fase applicativa. In attesa di chiarimenti. In una nota diramata dallo stesso Ministero si legge: «il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto». Ma andando a leggere il testo del decreto si legge la seguente formula «entro e non oltre il 15 ottobre», quindi viene indicato un termine tassativo. Non rimane altro che attendere dei chiarimenti dal Ministero per definire, in maniera inequivocabile, se la data del 15 ottobre è meramente sostitutiva di quella del 1° giugno e che non vi siano termini ultimativi. (tecnici24, 25 giugno 2014) I certificati bianchi nuovo motore per l'immobiliare Incrocia obiettivi di efficienza energetica e risparmio economico, opportunità di business e innovazione, e incentiva interventi in tutti i settori e per la maggior parte delle tecnologie disponibili. Il meccanismo dei certificati bianchi è complesso, ma raccoglie sempre più l'interesse degli operatori e avanza ora soprattutto grazie alla spinta del settore industriale. I certificati bianchi sono titoli (negoziabili) che attestano i risparmi negli usi finali di energia raggiunti con progetti e opere di efficientamento. Sono infatti noti anche come titoli di efficienza energetica (Tee): ogni certificato corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (Tep). Prima esperienza di incentivazione di questo tipo, con un apposito mercato di scambio titoli per promuovere l'efficienza, il sistema (copiato poi da altri Paesi europei) è nato dieci anni fa ed è cresciuto nel tempo: nel 2013 ha visto in particolare oltre 21mila progetti presentati e il rilascio di circa 6 milioni di titoli, per un risparmio di 2,3 MTep. Così risulta dal rapporto annuale curato dal Gse, il Gestore dei servizi energetici che ha assunto dal 3 febbraio 2013 l'attività di valutazione e certificazione del servizio, prima in capo all'Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il gas). Il numero di procedimenti avviati nel 2013 è FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 8 aumentato di circa tre volte rispetto all'anno precedente (l'industria ha contribuito per il 70%). «Nei primi quattro mesi del 2014 sono state presentate circa un migliaio di proposte di progetto, che porteranno a emettere Tee per un valore complessivo di oltre cento milioni di euro», aggiunge Giovanni Campaniello, amministratore unico di Avvenia, energy service company (Esco), che con i suoi interventi «è riuscita a garantire una riduzione delle emissioni di origine industriale di oltre 1,5 milioni di tonnellate di CO2». Quanto vale dunque un certificato bianco? Si può dire che un Tep corrisponda a circa 5.300 kWh elettrici, 11.700 kWh termici e 1.200 m3 di gas naturale; ogni Tep risparmiato dall'utente vale intorno agli 800 euro su elettricità e gas consumati nel settore civile e 650 euro per le imprese di taglia media, secondo le stime della Fire (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia). Con l'intervento incentivato, alla sforbiciata dei costi energetici va a sommarsi però una remunerazione economica, un controvalore determinato dall'apposito mercato di scambio titoli. «Il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e gas raggiungano annualmente determinati obiettivi di risparmio: possono farlo realizzando progetti di efficienza energetica, ma avviene raramente, oppure – spiega Campaniello – acquistando Tee da altri soggetti, Esco o trader». A poter richiedere i certificati bianchi sono, oltre ai distributori, le società di servizi energetici (Sse), le aziende che hanno nominato un energy manager o quelle dotate di un sistema di gestione dell'energia certificato Iso 50001 (Ssge). Ogni titolo ottenuto può essere venduto al soggetto obbligato (distributore) o a un trader sulla piattaforma spot o su quella dei contratti bilaterali del Gme (Gestore dei mercati energetici). Il valore dipende allora dal mercato, ma il prezzo medio annuo dei Tee negli ultimi tre anni è stato comunque superiore ai 100 euro. Si legge nel rapporto del Gse che nel 2013 «gli operatori maggiormente interessati a tale sistema di incentivazione, in termini di numerosità di progetti, sono le società di servizi energetici», che hanno presentato oltre 20mila progetti. Tra queste le Esco, che possono supportare il cliente nella realizzazione dell'intervento, anche con il finanziamento e con contratti a prestazioni garantite. Avvenia ha ad esempio portato risparmi di energia primaria di oltre il 40% e una diminuzione dei consumi di gas naturale di oltre il 78% in tutti i settori industriali (Coca Cola, Ferrarelle, Peroni, Fiat, Trenitalia sono alcuni dei suoi clienti). Nel settore civile, alcune operazioni incentivabili che una Pubblica amministrazione, o un'azienda del terziario (come i gestori di patrimoni immobiliari), potrebbe presentare riguardano: coibentazione delle pareti esterne degli edifici, sostituzione dei vetri singoli con doppi vetri, interventi di efficientamento sulla trazione degli ascensori e dell'illuminazione per interni, interventi sulla centrale termica (caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie a biomasse). Tenendo presente che i certificati bianchi non sono cumulabili con l'ecobonus fiscale al 65% o il conto termico. «I titoli vengono riconosciuti per cinque anni (otto per interventi sull'involucro edilizio). Oltre al risparmio, gli utenti riescono a ottenere anche un ritorno economico e accorciano ulteriormente i tempi di ritorno dell'investimento. Il contributo dei certificati bianchi è tra il 70 e l'80% del taglio ottenuto sulla bolletta: se – ipotizza Campaniello – con l'efficientamento si raggiungono risparmi per 10mila euro annui, vengono riconosciuti 8mila euro per cinque anni; così l'investimento, che ad esempio è stato di 30mila euro, non ritorna in tre anni, ma in meno di due». (Dario Acquaro – Il Sole 24 ORE – Cassa 24 Plus, 5 giugno 2014) Modello unico per Scia e per permesso di costruire Modulistica comune. Lo scorso 12 giungo, mettendo a frutto le misure concordate nell'ambito del Tavolo di lavoro del 10 maggio 2012, nella Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali è stato sancito un accordo secondo il quale tutti i Comuni saranno dotati della medesima modulistica per la richiesta del permesso di costruire e per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in ambito edilizio. La bozza di accordo governo-regioni-enti locali prevede la possibilità di apportare futuri aggiornamenti agli schemi (sempre attraverso accordi in Conferenza Unificata). Le varie sezioni del modello. Ogni modello, composto da circa 30 pagine, si caratterizza per la presenza di tre sezioni distinte: la parte relativa ai dati generali del richiedente e dell'intervento; l'allegato sui soggetti coinvolti nell'intervento stesso (tecnici, imprese ed eventuali altre terze figure); la relazione tecnica asseverata (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 9 380). Inoltre, sono presenti alcune sezioni variabili che tengono conto delle eventuali specificità regionali. I moduli prevedono la possibilità che le regioni possano intervenire - "ove necessario" e "in relazione alle specifiche normative regionali di settore" - adeguando "i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili". Massima diffusione della modulistica. In base a quanto stabilito nell'Accordo del 12 giugno, dunque, i Comuni dovranno adeguarsi alla relativa modulistica, di cui dovranno garantire la massima diffusione, in collaborazione con le Regioni. L'adozione di tali modelli dovrebbe avvenire in tempi brevi poiché è prevista tra le misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese che sono state approvate nel Consiglio dei Ministri del 13 giugno. Informatizzazione della procedura. Successivamente si passerà all'informatizzazione della procedura grazie alla quale sarà possibile presentare on-line l'intera documentazione necessaria, autorizzazioni preliminari incluse, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche da parte delle amministrazioni competenti. Verso la semplificazione. Con la definizione di modelli unici nazionali per ciascuno dei titoli edilizi si prosegue nel percorso di semplificazione, rispondendo all'esigenza molto sentita di una maggiore uniformità sul territorio degli adempimenti in materia edilizia. Altre novità. Scorrendo altri articoli nelle bozze del decreto Pa e sviluppo, si legge che sarà più semplice costruire, ristrutturare o realizzare sopraelevazioni in zone a rischio sismico, che per tutti gli interventi di edilizia privata che richiedono il permesso di costruire arriva la "valutazione preventiva di fattibilità" (in 30 giorni fornisce una prima risposta al cittadino o all'impresa e tempi dimezzati per i permessi di costruire nei comuni di oltre 100mila abitanti), che si prevedono sconti sugli oneri di costruzione per gli interventi sul costruito, senza cioè consumo di suolo. Interventi nelle zone sismiche. Distinguendo gli interventi più complessi e in grado di mettere in pericolo l'incolumità pubblica da quelli secondari e accessori, e riservando a questi ultimi una procedura approvativa molto snellita, sia nell'avviamento, sia nelle varianti progettuali, il testo esclude la necessità dell'ok dell'Ufficio tecnico regionale tutti gli interventi al di fuori di quelli "a carattere primario".Per gli interventi "di carattere primario nei riguardi della pubblica incolumità" si applicherebbero le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica: sopraelevazione o ampliamento, con opere strutturalmente complesse di costruzioni esistenti; adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti; nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolati calcoli e verifiche; interventi su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali strategiche. Gli interventi con procedura semplificata sono quelli di "carattere secondario" (riparazioni e interventi locali) e minori (che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità). Per gli interventi "secondari" non ci sarebbe più il collaudo ma solo una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, non sarà necessario depositare allo sportello unico alcuna relazione sul progetto né i certificati delle prove sui materiali né gli esiti delle prove di carico.Per le costruzioni in aree di cui viene modificata nel frattempo la classificazione sismica, il decreto consente la possibilità di non adeguare il progetto alla nuova classificazione, a condizione che la costruzione si concluda entro il termine fissato dal permesso di costruire. Sono escluse anche le opere pubbliche il cui progetto è pronto per andare in gara prima dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica. In tutti gli altri casi l'ufficio tecnico regionale esamina il progetto e, se i requisiti strutturali non sono adeguati alla nuova classificazione, il medesimo sarà annullato. I modelli. A titolo esclusivamente dimostrativo sono stati resi disponibili sul sito del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione i due nuovi modelli Scia e Pdc. (Ivan Meo, tecnici24, 19 giugno 2014) FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 10 Legge e prassi (G.U. n. 149 del 30 giugno 2014) Economia, fisco, agevolazioni Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU 24 giugno 2014, n. 144) NOTA Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici: le novità del decreto legge 91/2014 Con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) sono state introdotte importanti misure di sostegno per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici. In particolare l’articolo 9 ha previsto la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti, ai sensi della normativa vigente, in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell'efficienza energetica. La concessione di questi finanziamenti è prevista nel limite di trecentocinquanta milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo Rotativo Kyoto). Gli interventi così finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Questo miglioramento sarà oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato secondo le modalità indicate in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro. I criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla normativa in commento, saranno oggetto di un successivo decreto che dovrà essere emanato entro i prossimi 90 giorni. (Fausto Indelicato, Il Sole 24 ORE – Tecnici 24, 25 giugno 2014) Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (GU 24 giugno 2014, n. 144) NOTA FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 11 Decreto PA Tutte le novità per l'edilizia e gli appalti pubblici Nel decreto Pa andato in Gazzetta il 25 giugno è confermata la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con immediato trasferimento di tutte le competenze all'Anac di Raffaele Cantone, che potrà subito utilizzare il personale della soppressa Avcp. Confermati i controlli speciali sull'Expo, sempre affidati all'Anticorruzione, e la possibilità di commissariare, solo per il cantiere coinvolto, le imprese soggette a indagini per corruzione. Confermati infine il rafforzamento delle White List antimafia e l'obbligo di trasmissione delle varianti in corso d'opera all'Anac; e in materia di processo amministrativo il giro di vite sulle liti temerarie e i tempi accelerati sui ricorsi in materia di contratti pubblici. Ma sono molte, rispetto ai testi arrivati sul tavolo dei consigli dei ministri del 13 giugno, le norme ad essere saltate. A partire dal pacchetto di semplificazioni in materia di edilizia privata. Sopravvive il modulo unico nazionale, che però nel caso dell'edilizia era già stato definito e concordato in Conferenza unificata (vedi qui). Salta invece il dimezzamento dei tempi di istruttoria del permesso di costruire per i Comuni oltre 100mila abitanti, la norma che limitava a due anni il potere di autotutela della Pa sulla Scia, il silenzio-assenso tra amministrazioni statali (ove sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta), la semplificazione dei controlli sulle costruzioni in zona sismica (con il semplice deposito e controllo a campione, al posto dell'autorizzazione preventiva obbligatoria all'Ufficio tecnico regionale, per gli interventi minori, quali le riparazioni locali, le nuove costruzioni senza particolari complessità strutturali, il tutto da definire in dettaglio con Linee guida Mit-Regioni), la possibilità di chiedere allo Sportello unico edilizia una valutazione preventiva sui permessi di costruire. Saltano anche, rispetto alle bozze, molte norme sugli appalti pubblici, quali l'abolizione della responsabilità solidale in materia fiscale nei subappalti, l'ammorbidimento dei requisiti di fatturato, curriculum e organico per la partecipazione a gare e concorsi di progettazione, la cancellazione generalizzata dell'incentivo del 2% per la progettazione interna alla Pa, la cancellazione della «norma Damiano» (ex ministro del Lavoro), cioè l'obbligo di calcolare il ribasso di gara al netto del costo della manodopera, lo slittamento a fine anno della data di entrata in vigore della garanzia di esecuzione delle grandi opere (il cosiddetto performance bond, alla terza proroga consecutiva) e la scadenza delle verifiche triennali soft sui certificati di accesso al mercato dei lavori pubblici, rilasciati ai costruttori. Ecco una sintesi a punti dei contenuti del decreto Pa. Articolo 13 - Incentivi alla progettazione eliminati solo per i dirigenti Modificando l'articolo 92 del Dlgs 163/2006, è previsto che i dirigenti della Pa, se acquisiscono incarichi interni di progettazione non devono percepire compensi extra. Articolo 18 - Soppressione Magistrato per le acque In seguito all'inchiesta Mose, è soppresso il Magistrato alle acque di Venezia, e le funzioni sono trasferite al competente provveditorato del Ministero delle Infrastrutture. Articolo 19 – Soppressione Avcp Alla fine prevale la linea più dura e la nuova Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone mette da subito il cappello su tutte le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, senza lasciare nulla al ministero delle Infrastrutture. L'Avcp, in base all'articolo 19, viene soppressa, con l'immediata cancellazione di presidente e Consiglio, dei ministri entro il 31 dicembre e dovrà dare la parola definitiva su una riduzione delle spese di funzionamento di almeno il 20% e sulla riorganizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di via di Ripetta: è qui che si deciderà il destino dei 301 dipendenti e della tassa sulle gare, che vale circa 50 milioni di euro all'anno. Dalla soppressione arriveranno risparmi per circa 1,5 milioni all'anno, che coincidono grossomodo con gli oneri legati a Consiglio e presidente. 23 – Subentro Regione Lombardia in partecipazione Provincia (nodo Milano-Serravalle) Con la legge n. 56 del 2014 che ridefinisce a partire dal 2015 il sistema delle Province si è aperto anche tutto il problema legato alle società partecipate dall'ente provinciale. Questo articolo prevede il trasferimento alla Regione Lombardia delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Milano, di Monza e Brianza. Il provvedimento avrà riflessi notevoli perché si trasferiscono sul tavolo della Regione i nodi legati alla cessione della Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa (società che detiene il 76% dell'autostrada Pedemontana), ma non solo visto FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 12 che tra le partecipate ci sono 5 società in totale in ambito autostradale, 3 nei trasporti (in particolare SEA), 4 nel settore acque, una nello smaltimento rifiuti. Più altre 8 aziende - si legge nel sito della Provincia - tra cui anche una quota minima del 2% di Arexpo (la spa che detiene l'area di Expo 2015) che passando alla Regione darà al Pirellone quasi il 37% delle quote e facendone il socio di maggioranza. Articolo 24 - Agenda per la semplificazione Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri dovrà predisporre d'intesa con la Conferenza Unificata una Agenda per la semplificazione. Inoltre, entro sei mesi dal 25 giugno, le amministrazioni statali devono concordare con la conferenza unificata l'introduzione di moduli unici nazionali sulle diverse procedure. Per l'edilizia è già stato fatto (link). Articolo 29 – White list Le white list diventano obbligatorie per le attività più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa: trasporto di materiali, trasporto di rifiuti, estrazione e fornitura di inerti, confezionamento e fornitura di calcestruzzo, noli, forniture di ferro lavorato, guardiania dei cantieri. Con una modifica alla legge n. 190 del 2012, viene stabilito che in questi casi la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell'informazione, è sempre acquisita dalle stazioni appaltanti mediante consultazione, anche in via telematica, degli elenchi tenuti presso le prefetture. In altri termini, l'iscrizione diventa il passaggio obbligato per verificare l'assenza di pregiudizi nella materia dell'antimafia. Articolo 30 – Unità speciale Expo L'articolo 30 attribuisce al presidente dell'Anac compiti di «alta sorveglianza» sulle procedure per le opere Expo 2015, avvalendosi di «Unità operativa speciale» con personale distaccato ad hoc, anche della Guardia di Finanza. Cantone e il suo staff dovranno in particolare: a) verificare la legittimità degli atti di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture; b) usare i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all'Avcp. Dopo lo scandalo che ha portato all'arresto del dirigente Expo Angelo Paris ma anche a quello di uno dei più importanti manager della Regione Lombardia, il direttore generale di Infrastrutture Lombarde Antonio Rognoni, è stata dunque predisposta un'unità speciale sotto il controllo dell'Enac per verificare la trasparenza negli appalti. 32 – Imprese coinvolte in inchieste, possibile commissariamento del cantiere Per imprese appaltatrici pubbliche (tutte, non solo per l'Expo 2015) coinvolte in inchieste per corruzione, «ovvero in presenza di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un'impresa aggiudicataria ...», il presidente dell'Anac può proporre al Prefetto l'estromissione dall'impresa del soggetto coinvolto o la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa «limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto». Il caso Expo. L'evento di Expo 2015 è alle porte, parte il primo maggio del prossimo anno. Con questa dead line presente e la maggior parte dei lavori assegnati l'articolo del decreto si preoccupa di non bloccare i lavori ma di procedere alla sostituzione del personale coinvolto nelle inchieste fino alla possibilità di commissariare le imprese fino alla conclusione dell'appalto stesso di Expo e oggetto delle inchieste in corso con nomine effettuate dal Prefetto. Sotto la lente delle verifiche stringenti che verranno affidati all'unità di controllo in capo all'Enac le imprese che si sono aggiudicate in prima battuta gli appalti del 2013 visto che si è occupato delle assegnazioni appunto uno degli arrestati Angelo Paris (dirigente Expo): all'esame ci sono una miriade di gare (un centinaio per oltre 200 milioni di valore). In particolare le gare aggiudicate dalla Maltauro che ha visto Enrico Maltauro tra gli arrestati per il sistema di tangenti che ha inquinato l'Expo (in particolare per la partita delle Vie d'acqua che complessivamente vale 160 milioni di cui questa impresa si era aggiudicato un lotto da oltre 50 milioni). 33 – Pareri transattivi Expo spa Tempi stretti, strettissimi perché l'Expo 2015 è alle porte così il decreto prevede che la società organizzatrice possa avvalersi dell'Avvocatura Generale dello Stato con i suoi pareri in merito a controversie che possono nascere in merito all'esecuzione di contratti di lavoro, servizi o forniture. L'Avvocatura è tenuta a segnalare il suo parere entro dieci giorni per arrivare il prima possibile ad una transazione. 34 – Contabilità Expo FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 13 Il decreto fa rientrare nella contabilità speciale assegnata al Commissario unico delegato, Giuseppe Sala, per quanto riguarda compensi o rimborsi spese dei componenti della sua stessa segreteria e di altri incarichi specifici da lui assegnati per determinate professionalità. Le spese non sono a carico dello Stato ma direttamente di Expo. Articolo 36 - Monitoraggio finanziario grandi opere Viene esteso a tutte le "grandi opere" di legge obiettivo il sistema sperimentale di tracciamento dei pagamenti finora utilizzato solo per alcuni interventi strategici e per il Grande progetto Pompei. In pratica l'articolo 36 prevede che il tracciamento finanziario dei pagamenti relativi ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici (ex legge obiettivo, ora nel Codice dei contratti pubblici, Dlgs 12 aprile 2006, n. 163), venga effettuato secondo le particolari modalità e procedure definite dal Cipe, da ultimo con la deliberazione n. 45 del 2011, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. La relazione del governo al decreto spiega che «Il sistema di monitoraggio finanziario prevede l'impiego del bonifico bancario elettronico, conforme allo standard SEPA (Single Euro Payments Area, Area unica dei pagamenti in euro), che comporta la veicolazione delle disposizioni di pagamento, tramite il servizio reso da CBI (Corporate banking interbancario), consociata dell'ABI, ad una banca dati appositamente istituita presso il DIPE ed accessibile da parte delle Amministrazioni che partecipano alla community user del sistema stesso. In particolare, per il Ministero dell'interno vi accedono gli operatori della Direzione Investigativa Antimafia. Tale piattaforma informatica è stata configurata con funzioni di repository dei dati finanziari aggregati, i quali vengono esaminati, messi a confronto e "interrogati" con strumenti di business intelligence, consentendo la generazione di warning, basati su indicatori di allarme predefiniti». Articolo 37 - Varianti in corso d'opera Le varianti in corso d'opera, indicate in base all'articolo 132 del Codice appalti, saranno passate al setaccio della nuova Autorità anticorruzione, che dovrà verificare la presenza di eventuali abusi. In base alle nuove regole andranno "trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento", entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Le varianti in questione possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, solo in caso di "esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari", di "cause impreviste e imprevedibili", "per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti", "in presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera", per le "difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore", per il "manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera". Articoli 38-39-40 – Processo amministrativo, semplificazioni in materia di appalti Con l'articolo 38 viene semplificata la procedura per l'emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, già previsto, che dovrà disciplinare la sperimentazione del processo amministrativo telematico. In sostanza, sarà possibile prescindere dai pareri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e di DigitPa, se non resi tempestivamente. Inoltre, il provvedimento dovrà essere adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Con l'articolo 39 arriva una stretta sulle irregolarità delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso di requisiti per partecipare alle gare pubbliche. Per le irregolarità essenziali, viene prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti del concorrente responsabile, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50mila euro. In aggiunta, al concorrente è fissato un termine, non superiore a dieci giorni, per regolarizzare le dichiarazioni, pena l'esclusione dalla gara. Invece, in presenza di irregolarità non essenziali non sono applicate né sanzioni né viene richiesta la loro regolarizzazione. Viene anche previsto che ogni variazione intervenuta, anche in virtù di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Queste disposizioni troveranno FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 14 applicazione "alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento". Infine, l'articolo 40 mira ad accelerare i tempi del processo amministrativo nel contenzioso sugli appalti pubblici. Viene così prevista, oltre alla possibilità di decisione immediata del giudizio già nell'udienza cautelare, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti. Inoltre, nel caso di provvedimenti cautelari, il giudice subordina l'esecuzione a una cauzione. Per la fase avanti al Tar, poi, è fissato in venti giorni il termine per il deposito della sentenza, ferma restando la possibilità di chiedere la pubblicazione del dispositivo entro due giorni, (attualmente ne sono previsti sette). Per salvaguardare i rapporti già avviati, queste disposizioni troveranno applicazione ai giudizi "introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento". Articolo 41 – Freno alle liti temerarie Arriva l'attesa stangata contro le liti temerarie. "Allo scopo di contrastare la proliferazione di controversie pretestuose o defatigatorie", viene dato il potere al giudice di condannare, anche d'ufficio, "la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste". In aggiunta, in caso di appalti pubblici, il potere oggi concesso al giudice di applicare una sanzione pecuniaria in caso di lite temeraria viene rafforzato: la sanzione potrà arrivare fino all'un per cento del valore del contratto, "allorché si rivelasse superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio". (Alessandro Arona, Massimiliano Carbonaro, Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE, 26 giugno 2014) Decreto ministeriale 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 82/2005 (GU 26 giugno 2014, n. 146) Ordinanza 19 giugno 2014, n. 171 Attuazione dell'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. (GU 25 giugno 2014, n. 145) DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 (G.U. 10 giugno 2014, n. 132) NOTA Tasi, proroghe locali a due vie Arriva in «Gazzetta Ufficiale» il decreto approvato dal Governo giovedì scorso con la proroga Tasi al 16 ottobre , l'emendamento parallelo votato al Senato approda alla Camera e fa arricciare il naso ai tecnici di Montecitorio, ma soprattutto nei Comuni si moltiplicano le spinte al rinvio delle scadenze da parte di Caf e professionisti, che si rivolgono direttamente ai sindaci vista la scelta del Governo di confermare il termine del 16 giugno se la delibere è stata approvata in tempo. Le amministrazioni che, come capita sempre più spesso, vogliono rispondere a queste richieste hanno due opzioni: prorogare tout court la scadenza o «disapplicare» sanzioni e interessi fino a una certa data. La prima strada modifica con una scelta locale una data fissata dalla legge nazionale, ma l'articolo 52 del Dlgs 446/1997 offre ai Comuni una «autonomia regolamentare» che pare permettere scelte del genere. Un esempio del passato sembra confortare questa ipotesi perché lo stesso ministero dell'Economia, nella circolare 13/E/2000, aveva messo nero su bianco la possibilità per gli enti locali di prorogare termini previsti in norme statali (all'epoca si parlava di imposta sulla pubblicità e Tosap). Quando si è occupato di Imu, nelle «Linee guida» sui regolamenti dell'imposta, lo stesso Ministero ha negato questa possibilità, ma in questo caso entra in gioco anche la quota erariale che finisce alle casse statali e va versata FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 15 contestualmente a quella comunale. In ogni caso, la proroga va decisa dal consiglio, a meno che il regolamento locale dia questa competenza alla Giunta. Ancora più complicata sembra la seconda strada, quella cioè che mantiene in vigore la scadenza del 16 giugno ma promette lo stop a sanzioni e interessi fino a una data successiva. A fondare questa idea c'è l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, in base al quale le sanzioni non si applicano quando la violazione dipende da ritardi o omissioni dell'amministrazione o quando c'è incertezza sull'ambito di applicazione di una norma. Nel mondo della Tasi, «ritardi» e «incertezze» ricorrono in abbondanza, ma a ben guardare la norma si riferisce a una violazione già compiuta, e non ancora da compiere; la valutazione sull'incertezza normativa, poi, secondo una sempre più consolidata giurisprudenza di legittimità deve essere accertata dal giudice. In questo quadro, lo stop alle sanzioni rischia di essere letto come una sorta di "condono", che secondo la Cassazione (sentenza 7314/2014) il Comune non può decidere, e che per la Corte dei conti (sentenza 976/2011 della sezione giurisdizionale della Campania) è fonte di responsabilità per danno erariale. Naturalmente, questi principi giuridici andrebbero accompagnati al buon senso, e all'analisi di una condizione oggettiva di difficoltà per contribuenti, professionisti e amministrazioni locali. Intanto, mentre sembra finalmente in arrivo la definizione del Fondo di solidarietà comunale, il primo termine previsto dal calendario è passato senza risultati: entro ieri, infatti, l'Economia avrebbe dovuto assegnare le compensazioni (poco meno di un miliardo di euro) ai Comuni che non avendo deliberato non incasseranno l'acconto Tasi, ma il provvedimento non si è visto. Proprio queste compensazioni sono state ieri criticate dai tecnici del Senato, perché il meccanismo non tiene conto degli interessi e soprattutto trascura il fatto che Tasi e Imu non possono superare il 10,6 per mille, con la conseguenza che ad alcuni Comuni potrebbe arrivare un anticipo troppo "generoso". (Gianni Trovati, Il sole 24 ORE, 10 giugno 2014) Professione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2014 Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore. (G.U. 16 giugno 2014, n. 137) Garante per la protezione dei dati personali - Delibera 22 maggio 2014 Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment. (Delibera n. 258).(G.U. 16 giugno 2014, n. 137) FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 16 Giurisprudenza Immobili e agevolazioni CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA CIVILE, Sentenza del 24/06/2014 n. 14324 Servitù di passaggio - Accertamento - Trasferimento automatico in caso di vendita di uno dei due fondi - Riferimento nell'atto della servitù - Irrilevanza giuridica ai fini dell'esistenza della stessa - Rilevanza giuridica solo in caso di accertata difformità tra la consistenza dichiarata e quella effettiva Vendita immobiliare e inesistenza della servitù attiva: quale tutela per l’acquirente? L’evizione totale o parziale si verifica solo quando l’acquirente sia privato in tutto o in parte del bene alienato, mentre nell’ipotesi in cui risulti inesistente la servitù attiva che il venditore abbia dichiarato nel contratto si determina la mancanza di una “qualitas fundi”, con conseguente applicazione dell’art. 1489 cod. civ. estensivamente interpretato, che, oltre ai tipici rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno. Questo il principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema Corte in una recente decisione (Cass. civ., Sez. II, sentenza 24 giugno 2014, n. 14324, Pres. Piccialli, Rel. Manna, P.M. Patrone). La servitù inerisce, premette la Cassazione in conformità ad un risalente precedente, rispettivamente dal lato attivo e passivo, al fondo dominante ed a quello servente, costituendone una “qualitas”, sicché essa si trasferisce automaticamente in caso di vendita di uno dei due fondi. Da ciò deriva che qualora venga venduto un immobile o una frazione di esso a cui favore sia stato precedentemente costituita una servitù, il riferimento nell’atto di compravendita, all’atto costitutivo della servitù, è giuridicamente irrilevante ai fini dell’esistenza della stessa, nel senso che esso è superfluo se la costituzione era validamente avvenuta, mentre non può produrre alcun effetto nell’ipotesi di inesistenza derivante da invalidità per qualsiasi motivo dell’atto costitutivo richiamato. Pertanto, il riferimento all’atto costitutivo si risolve in una dichiarazione del venditore in ordine alla consistenza della cosa compravenduta ed è giuridicamente rilevante solo nell’ipotesi di accertata difformità (determinata da cause preesistenti alla vendita, anche se gli effetti si verifichino, come nella evizione, in data successiva) tra la consistenza dichiarata e quella effettiva con conseguente turbamento dell’equilibrio sinallagmatico tra le attribuzioni patrimoniali. L’evizione totale o parziale, invece, precisa la Cassazione, si verifica solo quando l’acquirente sia privato in tutto o in parte del bene alienato ovvero il diritto trasferito perda le sue caratteristiche qualitative o quantitative, mentre se la privazione riguardi esclusivamente limitazioni inerenti il godimento del bene o imposizioni di oneri che lascino integra l’acquisizione patrimoniale, trova applicazione l’art. 1489 cod. civ. riguardante i vizi della cosa venduta. In altri termini, non solo l’esistenza di servitù passive non dichiarate, ma anche l’inesistenza di servitù attive dichiarate dal venditore ricade – quale ipotesi speculare a quella normativamente prevista – sotto la disciplina dell’art. 1489 cod. civ. Nell’un caso come nell’altro, infatti, conclude il giudice di legittimità enunciando il principio di diritto, è intaccata non l’esistenza del diritto trasferito e l’estensione quantitativa del bene che ne forma oggetto, ma una “qualitas fundi” che le parti hanno negoziato attribuendovi un valore economico, e la cui inesistenza, alterando l’equilibrio sinallagmatico, giustifica i rimedi previsti dalla citata FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 17 norma. (Federico Ciaccafava, tecnici24, 27 giugno) CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 14413 del 25 giugno 2014 Per l'agevolazione "prima casa" occorre la richiesta al Comune entro diciotto mesi dall'acquisto La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale accolgono il ricorso proposto da un contribuente contro un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate al fine di revocare le agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa. L'Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione e i giudici di legittimità accolgono il ricorso. La Corte di Cassazione infatti, con la sentenza n. 14413 del 25 giugno 2014 sancisce che "la manifestazione di intento di trasferire la residenza al rogito è insufficiente a ottenere l'agevolazione fiscale sulla prima casa se alla dichiarazione non segue la richiesta al Comune entro diciotto mesi dall'acquisto", spiegando che "in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, co. 6, e dal DL 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, co. 1, (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici". Nel caso di specie invece all'intento manifestato dal contribuente all'atto dell'acquisto non era seguita la domanda di trasferimento della residenza anagrafica nell'immobile acquistato. (tecnici24, 2 luglio 2014) Compravendita immobiliare CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 2 – sentenza n. 13403 del 12 giugno 2014 Compravendita immobiliare - Eliminazione dei vizi della cosa venduta - Danni subiti dall'acquirente - Estensione dell'azione di risarcimento danni proposta ex art. 1494 c.c. - Azioni di adempimento del contratto, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto - Ammissibilità in via alternativa o cumulativamente alle stesse CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 2 – sentenza n. 12577 del 4 giugno 2014 Compravendita immobiliare - Accordo in ordine al ritrasferimento della proprietà all'alienante Mancato assolvimento dell'obbligazione - Mutuo con patto commissorio - Dichiarazione di nullità della compravendita - Prove - Prove atipiche - Legittimità – Condizioni CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 2 – sentenza n. 12413 del 3 giugno 2014 Compravendita - Unità compresa in complesso immobiliare - Conferimento di mandato rappresentativo ai fini della vendita - Esclusione - Stipulazione di accordo non contenente promessa di alienazione - Non integrazione della fattispecie di contratto preliminare Edilizia e urbanistica CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 5 – sentenza n. 3279 del 30 giugno 2014, In materia urbanistica occorre distinguere il mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato, dal mutamento di destinazione di area In materia urbanistica occorre distinguere il mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato, dal mutamento di destinazione di area. Nel primo caso si verifica il passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un'altra e si traduce in un differente carico urbanistico, con la precisazione che lo stesso a volte avviene senza la realizzazione di opere a seguito del mero mutamento d'uso dell'immobile, altre volte si caratterizza per la realizzazione di quelle opere in assenza delle quali l'immobile non può soddisfare quella diversa funzionalità che comporta il trapasso da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un'altra. Il mutamento di destinazione d'uso riguarda, quindi, un immobile individuato e può avere corso solo nel rispetto della disciplina urbanistica vigente. Quanto FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 18 invece, al mutamento di destinazione di area, esso è espressione del potere di pianificazione urbanistica e produce l'effetto di incidere sulla zonizzazione del territorio comunale preesistente, prevedendo o mutando il peculiare regime giuridico di una zona. Né la zonizzazione, quindi, né il mutamento di destinazione di area possono avere ad oggetto un singolo edificio, risultando entrambi gli atti in questione espressione del potere di corretta determinazione dell'uso del territorio. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 6 – sentenza n. 3718 del 23 giugno 2014, L'attrazione di una costruzione nella nozione di "pertinenza" L'attrazione di una costruzione nella nozione di "pertinenza", tale da escludere la sanzione demolitoria e acquisitoria prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone l'integrazione dell'opera nell'organismo edilizio principale, integrazione che non ne consenta la fruizione o l'utilizzazione autonoma e separata (nella specie, è stata esclusa la natura pertinenziale di una stalla ed un fienile, aventi una ben precisa e specifica destinazione, diversa e separata da quella propria dell'edificio principale). FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 19 Immobili Antincendio La “casa” sempre al centro dell’attenzione del legislatore Augusto Cirla, Affitti - Guida alle locazioni abitative e commerciali, Il Sole 24 Ore, giugno 2014 La questione “casa” continua a richiamare l’attenzione del legislatore che, con sempre maggiore frequenza, sente l’esigenza di intervenire per adeguare la vigente normativa alle nuove esigenze abitative. Lo ha fatto con la legge 220/2012 di riforma del condominio, ampliando e rinnovando la vecchia disciplina che ormai peccava di vetustà e inadeguatezza. Ancor prima, però, è intervenuto sulla compravendita con la legge 210/2004 e con il D.Lgs. 122/2005, andando a tutelare coloro che, prenotandosi per l’acquisto di immobili ancora da costruire, spesso incappavano nel fallimento dell’impresa venditrice e rischiavano di dovere ricomprare la casa che già avevano pagato. Sotto tale profilo, di recente, con il D.L. 28 marzo 2014, 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 (provvedimento noto come “Piano Casa 2014”), si è accusata la necessità di apportare nuove modifiche al D.Lgs. 122/2005, imponendo, in primo luogo, l’impossibilità per il promissario acquirente, sotto pena di nullità di qualsiasi contraria clausola contrattuale, di rinunciare alle precise garanzie previste in suo favore dal decreto stesso, proprio per evitare che il costruttore, in quanto parte forte del rapporto contrattuale, pretenda magari la sottoscrizione di esoneri di proprie responsabilità. Ha poi esteso il diritto di prelazione concesso all’acquirente nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo raggiunto nell’incanto, nel caso in cui, intervenuto il fallimento del venditore, l’immobile da lui acquistato o prenotato, venga ceduto a mezzo di asta giudiziaria. Il diritto di prelazione può essere ora esercitato non solo quando l’immobile è stato adibito a propria abitazione principale o di altro parente in primo grado, ma anche nel caso in cui sia stata adibita ad abitazione del proprio coniuge (nuovo art. 9, D.Lgs. 122/2005, così come modificato dal D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014). Qualora l’immobile oggetto del contratto concluso con il costruttore sia assoggettato a vendita forzata, egli ha quindi il diritto di essere preferito nell’acquisto dell’immobile purché accetti le stesse condizioni alle quali il terzo aggiudicatario si è dichiarato disponibile ad acquistare. È una prelazione legale che trova la sua fonte nella norma ed è destinata a operare solo in caso di vendita forzata del bene oggetto del contratto preliminare di compravendita. Si tratta di un’importante garanzia a tutela di colui che abbia conseguito il possesso dell’immobile in forza del contratto preliminare precedentemente stipulato, senza però averne ottenuto il trasferimento della proprietà. Nel caso in cui il costruttore sia sottoposto a una procedura esecutiva che colpisca l’immobile promesso in vendita, il promissario acquirente può, in alternativa al recupero attraverso l’escussione della fideiussione rilasciatagli delle somme da lui versate, esercitare il suo diritto di prelazione e subentrare nella posizione dell’aggiudicatario, assicurandosi in tal modo, a parità di condizioni, la proprietà dell’immobile. Attenzione però, perché tale prelazione non ha natura reale, quindi non è opponibile al terzo aggiudicatario nel caso in cui all’acquirente sia impedito di esercitarla. L’ultimo comma dell’articolo in esame esclude, infatti, il diritto di riscatto in capo a quest’ultimo, così che la vendita conclusasi in capo al terzo rimane pienamente valida. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 20 Non sono mancate le novità anche per le locazioni, dove la prima rivoluzione è giunta con l’imposizione alle parti di specifici incombenti in tema di certificazione energetica, tra cui l’obbligo per il locatore di mettere a disposizione del conduttore, sin dal momento delle trattative precedenti la stipula del contratto, l’attestato di prestazione energetica (APE), nonché di inserire nel contratto stesso un’apposita dichiarazione del conduttore con cui dà atto di avere ricevuto dal proprio locatore tutte le necessarie e opportune informazioni circa i consumi energetici dell’unità immobiliare che gli si concede in locazione. Con il “Piano Casa 2014” viene assegnata una dotazione di 100 milioni di euro (per ciascuno degli anni 2014 e 2015) al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione istituito con l’art. 11 della legge 431/1998 (art. 1, D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014) e si prevede anche un incremento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Nei limiti delle disponibilità del Fondo, sono anche incentivate le iniziative intraprese dai Comuni tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni, sia attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati e sia per la stipula di nuovi contratti a canoni inferiori (art. 2, D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014). Entro il 30 giugno 2014 saranno approvate le procedure di alienazione degli immobili dei Comuni, degli enti pubblici territoriali e di Istituto Autonomi per le case popolari (comunque denominati). Nel contempo, è prevista l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l’acquisto, da parte dell’inquilinato degli istituti autonomi case popolari, degli alloggi da loro condotti in locazione (art. 3, D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014). A salvaguardia della legalità, l’occupazione abusiva di un immobile impedisce la richiesta di residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi in relazione all’immobile stesso (art. 5, D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014). Più grave la sanzione nel caso di edilizia residenziale pubblica, dove l’abusivo non potrà partecipare alle procedure di assegnazione per i successivi cinque anni dall’accertamento dell’occupazione senza titolo. Agevolazioni, inoltre, per il riscatto degli alloggi sociali da parte di conduttori privi di altra abitazione in proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare, da esercitarsi però non prima di sette anni dall’inizio della locazione e con divieto di rivendita prima dello scadere dei cinque anni dall’ acquisto (art. 8, D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014). Il conduttore potrà imputare parte del corrispettivo in conto del prezzo di acquisto futuro e per altra parte in conto affitto: la formula del rent to buy entra dunque a pieno titolo nell’edilizia sociale proprio per avvantaggiare i nuclei familiari meno abbienti nell’acquisto della casa. Ancora, con l’introduzione della normativa in tema di cedolare secca, era stata prevista (art. 3, comma 8, D.Lgs. 23/2011) la possibilità per il conduttore di sostituirsi al locatore nella registrazione del contratto, qualora questi non vi avesse provveduto ovvero lo avesse fatto per importi minori rispetto a quelli davvero percepiti: il tutto con ripercussioni sufficientemente devastanti per il locatore, sia in tema di durata del rapporto (i normali “4+4” dalla data dell’intervenuta registrazione) sia di misura del canone (non superiore al triplo della rendita catastale). Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, disponendo l’incostituzionalità di detta norma, non già perché lesiva di diritti soggettivi delle parte, ma per eccesso di potere nell’uso da parte del governo dei poteri conferitigli. Tutto da rifare, dunque, se non fosse che tale intervento ha scatenato un vero e proprio terremoto nelle aule giudiziarie, dove sono tuttora pendenti i contenziosi promossi dal locatore verso il conduttore che, proprio in forza della normativa, si è autoridotto la misura del canone da corrispondere, cadendo dunque, stante la pronunciata sentenza di incostituzionalità, in morosità. Di ciò si è accorto subito anche il legislatore, al punto di sentirsi in dovere di porvi rimedio in sede di conversione del D.L. 47/2014, prevedendo la piena legittimità, se non altro sino al 31 dicembre 2015, dell’autoriduzione operata dall’inquilino sulla base della norma oggi dichiarata incostituzionale. Vengono in tal modo fatti salvi i diritti acquisiti, quello cioè di versare il canone in misura di gran lunga inferiore a quelli di norma applicati sul mercato e quello di continuare ad occupare l’immobile per i prossimi diciotto mesi: il necessario tempo per consentirgli di raggiungere un equo accordo con il proprio locatore. Una serie di interventi, dunque, che il legislatore ha eseguito nella materia delle locazioni, a dimostrazione del suo interesse a una maggiore tutela del bene casa, nel rispetto sempre dei reciproci diritti, peraltro non sempre contrapposti, delle parti: quello del locatore di mettere a reddito il proprio immobile e quello del conduttore di godere del bene in modo pacifico. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 21 Restano inalterate le locazioni a uso diverso dall’abitazione, dove le sentenze dei giudici confermano però i principi già acclarati in tema di durata, di indennità di avviamento commerciale e di prelazione. Mancano, invece, precisi interventi chiarificatori sulle motivazioni che impongono al conduttore di recedere dal contratto. La crisi economica che sta purtroppo interessando il settore del commerciale, dell’industriale e dell’artigianale deve necessariamente assurgere a motivo legittimante il recesso dal contratto da parte del conduttore, stante l’imprevedibilità dell’evento, benché di carattere generale. Qualcosa si sta muovendo sotto tale profilo, ma urge un intervento del legislatore, salvo che – e sinceramente ce lo si augura – la situazione del mercato evolva al meglio. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 22 Immobili e agevolazioni Agevolazioni "prima casa" - Decadenza in caso di separazione Gavioli Federico, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale, 9 luglio 2014, n. 27 QUADRO NORMATIVO E' da ritenersi corretto il comportamento dell'Amministrazione finanziaria che ha recuperato le imposte di registro, ipotecatarie e catastali nei confronti di un coniuge il quale, nell'ambito delle separazione consensuale, trasferisce alla figlia e alla moglie l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nel quinquennio precedente senza poi provvedere all'acquisto di un altro immobile entro l'anno successivo; è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sent. 3.2.2014, n. 2263 che si analizza, focalizzando l'attenzione su alcuni punti ritenuti di maggior interesse contenuti nella citata sentenza, con particolare riferimento al presupposto che la decadenza dell'agevolazione "prima casa" sia applicabile nell'ipotesi che il trasferimento avvenga in sede di separazione coniugale o di divorzio. PRONUNCIA della CTR: con sentenza depositata nel gennaio del 2009, la Ctr confermava la decisione con cui i giudici di prime cure avevano annullato l'avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere un contribuente trasferito alla moglie ed alla figlia l'immobile acquistato coi benefici "prima casa", entro ilquinquennio, senza provvedere ad acquistarne un altro entro l'anno successivo. I giudici della Ctr hanno ritenuto, in particolare, che il trasferimento della casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale, trovava il suo titolo nel relativo provvedimento di omologazione, che costituiva pur sempre un "provvedimento decisionale". L'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza sfavorevole, è ricorsa in Cassazione. AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA": la norma sulla cd. "prima casa" prevede importanti agevolazioni fiscali. Se in capo agli acquirenti, nel caso sia applicabile il regime imponibile Iva, ricorrano le condizioni per l'applicazione dei benefici collegati alla "prima casa", trova applicazione il n. 21) della Tabella A, Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che richiama la nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.4.1986, n. 131, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 4%. Si rammenta che, ai sensi della richiamata nota II-bis), per l'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" è necessario che: • l'abitazione trasferita sia una casa di abitazione "non di lusso" e quindi non presenti le caratteristiche "di lusso" indicate dal D.M. 2.8.1969, indipendentemente dall'anno di costruzione; • l'acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile abitativo situato nello stesso Comune in cui si sta effettuando l'acquisto; • l'acquirente non sia titolare, nemmeno per quota in tutta la Nazione, di altra abitazione acquistata in proprietà, usufrutto, uso o abitazione usufruendo delle agevolazioni sulla "prima casa"; • l'immobile oggetto della cessione sia ubicato, alternativamente in uno dei seguenti luoghi: FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 23 1) nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dalla stipula dell'atto; 2) nel Comune in cui l'acquirente svolge la sua attività pur senza avervi la residenza; 3) nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l'acquirente che si è trasferito all'estero per lavoro. La predetta nota II-bis) estende l'agevolazione anche all'acquisto delle pertinenze; tra queste ultime sono ricomprese "limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato". IMMOBILI "di LUSSO": la caratteristica "di lusso" del bene agevolabile non dipende da una sua particolare classificazione catastale e neppure dalla circostanza che lo stesso faccia parte o meno di un edificio dotato delle caratteristiche di cui all'art. 13, L. 2.7.1949, n. 408 (cd. "legge Tupini"); viceversa, è a tal fine rilevante che l'immobile abbia le caratteristiche indicate al citato D.M. 2.8.1969. In sostanza le agevolazioni sulla cd. "prima casa" non possono trovare applicazione quando l'acquisto abbia ad oggetto: a) abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a "ville" o "parco privato"; b) costruzioni qualificate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, come "di lusso"; c) abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati o approvati, prevedano una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali; d) abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc v. p. p. per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati; e) abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq; f) case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre 6 volte l'area coperta; g) singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina); h) abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione; i) case e singole unità immobiliari che abbiano oltre quattro caratteristiche riportate nella tabella di pag. seg. CAUSE di DECADENZA dalle AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - SANZIONI: l'acquirente decade dalle agevolazioni "prima casa" quando: • le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false; • non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto; • vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Le sanzioni, in caso di decadenza dai benefici, consistono: 1) nel recupero delle maggiori imposte non versate; 2) nell'irrogazione di una sanzione pari al 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; 3) nell'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 55, co. 4, D.P.R.131/1986. Il Fisco ha 3 anni di tempo per revocare le agevolazioni "prima casa" e liquidare le imposte in misura ordinaria e le relative soprattasse. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 24 Il dies a quo a partire dal quale decorre il termine triennale di decadenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria varia a seconda delle ragioni che hanno determinato la perdita dei benefici fiscali: • se la decadenza deriva da cause rilevabili già al momento della registrazione dell'atto, allora è da questa data che decorrono i 3 anni per la revoca delle agevolazioni; • se, invece, la mendacità delle dichiarazioni rese nell'atto di acquisto dipende da cause sopravvenute alla registrazione, allora dovrà farsi riferimento al successivo momento in cui si è verificata tale causa. In realtà, allo stato attuale, la gran parte dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la fruizione delle agevolazioni può essere immediatamente verificata dall'Ufficio delle Entrate alla registrazione dell'atto di acquisto. In particolare, a tale data è possibile controllare le caratteristiche non di lusso dell'abitazione, la mancata possidenza, da parte dell'acquirente, di altro immobile nel Comune dove è ubicato quello acquistato e la mancata possidenza di altro immobile, acquistato con i benefici "prima casa", in altro Comune. Costituiscono invece cause di decadenza, verificabili in un momento successivo alla registrazione della compravendita: • il mancato trasferimento, entro 18 mesi dall'acquisto, della residenza dell'acquirente nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato; • la rivendita dell'immobile prima che siano decorsi 5 anni dall'acquisto. In conclusione, i 3 anni di tempo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria decorreranno: • dalla registrazione dell'atto, se oggetto di accertamento è la mendacità delle dichiarazioni previste dall'art. 1, nota II bis), lett. b) e c), Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986; • dallo spirare del diciottesimo mese successivo alla data di registrazione dell'atto, se oggetto di accertamento è la "mendacità" della dichiarazione prevista nella lettera a) della predetta nota; • dallo spirare dell'anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato, se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale. IMMOBILI "di LUSSO" - CARATTERISTICHE • Superficie: la superficie utile complessiva dell'appartamento superiore a 160 mq, esclusi dal computo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina • Terrazze e balconi: le terrazze a livello coperte e scoperte e i balconi aventi una superficie utile complessiva superiore a mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana • Ascensori: è presente più di un ascensore per ogni scala (ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di sette piani sopraelevati) • Scale di servizio: l'immobile ha una scala di servizio non prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi • Montacarichi o ascensore: la presenza di montacarichi (o ascensore) costituisce una caratteristica "di lusso" se a servizio di meno di quattro piani • Scale principali: viene considerato un requisito "di lusso" la scala principale con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media oppure di materiali lavorati in modo pregiato • Altezze: l'altezza libera netta del piano superiore a 3,30 m, salvo che i regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori • Porte di ingresso: porta di ingresso agli appartamenti, da scala interna, in legno pregiato o massello e lastronato, in legno intagliato scolpito o intarsiato ovvero con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse • Infissi: infissi interni in legno pregiato o massello e lastronato ovvero in legno intagliato scolpito o intarsiato ovvero con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale • Pavimenti: pavimenti eseguiti, per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell'appartamento, in materiale pregiato ovvero con materiali lavorati FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 25 in modo pregiato • Pareti: pareti eseguite con materiali e lavori pregiati ovvero rivestite di stoffe od altri materiali pregiati per oltre il 30% della loro superficie complessiva • Soffitti a cassettoni: soffitti a cassettoni decorati oppure con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco tra pareti e soffitti • Piscine: è presente una piscina coperta o scoperta, in muratura, a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di quindici unità immobiliari • Campo da tennis: è presente un campo da tennis a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di quindici unità immobiliari ANALISI della CORTE di CASSAZIONE: l'Agenzia delle Entrate, nel ricorso in Cassazione censura la sentenza dei giudici di secondo grado; la Ctr, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, non ha considerato che: a) la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene; b) il titolo di detto trasferimento è costituito dall'accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non già dal provvedimento di omologazione del Tribunale. Per i giudici di legittimità il ricorso è fondato. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro, relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione "solutorio-compensativa" di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. ORIENTAMENTO "RIGIDO" dei GIUDICI di LEGITTIMITA': per la Corte di Cassazione il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, che svolge l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell'accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711, c.p.c. costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente. In sostanza, per i giudici di legittimità, l'alienazione dell'immobile avvenuta in un periodo inferiore ai 5 anni a seguito di un adempimento dovuto ad un provvedimento giurisdizionale di omologazione di accordo di separazione, pur necessitando dell'omologazione del giudice, è un atto volontario e non imposto. PARERE ESPRESSO dalle ENTRATE in PASSATO: va osservato, tuttavia, che in passato sull'argomento l'Agenzia delle Entrate si era espressa con la C.M. 21.6.2012, n. 27/E. In quell'occasione era stato chiesto ai tecnici delle Entrate di conoscere se si verifica la decadenza dall'agevolazione "prima casa", fruita in sede di acquisto dell'immobile, nel caso di trasferimento della casa coniugale, effettuato in adempimento di accordi di separazione e divorzio, da parte di uno o di entrambi i coniugi. In particolare, era stato chiesto di conoscere se si verifica la decadenza dall'agevolazione nel caso in cui, nell'ambito dell'accordo omologato dal tribunale, venga previsto che: a) uno dei coniugi trasferisca all'altro, prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con i benefici "prima casa"; b) in alternativa che entrambi i coniugi vendano a terzi la propria casa coniugale, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro all'incasso del ricavato della vendita. L'Agenzia delle Entrate aveva evidenziato che l'atto di trasferimento della quota del 50% della casa coniugale, da parte di uno dei due coniugi all'altro, è effettuato in adempimento di un accordo di separazione o divorzio. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 26 In relazione a tale trasferimento trova, quindi, applicazione il regime di esenzione previsto dall'art. 19, L. 6.3.1987, n. 74, secondo cui sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (...)". L'Agenzia delle Entrate aveva precisato che la decadenza dall'agevolazione è esclusa a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all'acquisto di un nuovo immobile. Tale interpretazione trova conferma in diverse sentenze delle Commissioni tributarie. I tecnici delle Entrate, in particolare, ricordano la Sent. 2.2.2011, n. 8, con la quale la Ctc Vicenza - sez. V - ha ritenuto non applicabile il regime di decadenza previsto dalla citata nota II bis), co. 4, nel caso di trasferimento dell'immobile all'altro coniuge "(...) al fine di dare esecuzione agli accordi presi in sede di separazione consensuale tra i coniugi". La Commissione chiarisce che tale cessione "costituisce atto emanato in stretta esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i coniugi, e le caratteristiche assolutamente peculiari del negozio de quo, che non ubbidisce a un animus donandi ma alla volontà di definire i rapporti patrimoniali in seguito alla risoluzione del rapporto matrimoniale, sotto l'egida del Tribunale, giustifica la non riconducibilità della fattispecie nell'alveo della disposizione di cui al citato n. 4". L'Agenzia delle Entrate, in quell'occasione, ha ritenuto inoltre che la decadenza dall'agevolazione "prima casa" possa essere esclusa anche nel diverso caso in cui l'accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell'immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro, all'incasso del ricavato della vendita; in tal caso, tuttavia, la decadenza può essere esclusa solo nel caso in cui il coniuge, al quale viene assegnato l'intero corrispettivo derivante dalla vendita, riacquisti, entro un anno dall'alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: la Corte di Cassazione, in riferimento alla sentenza oggetto del presente commento, ritiene che anche nel caso in cui l'alienazione della "prima casa"avvenga in sede di separazione o divorzio, la decadenza sia evitabile solo con l'acquisto di un nuovo immobile da parte del coniuge separato. Per i giudici di legittimità poiché il marito separato ha ceduto alla moglie ed alla figlia la casa acquistata coi benefici "prima casa" entro il termine di 5 anni dall'acquisto, senza acquistarne un'altra nell'anno successivo, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto, con compensazione delle spese di giudizio. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 27 Immobili e fiscalità Il punto su la fiscalità immobiliare 2014 Stefano Baruzzi, Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 15 luglio 2014, n. 956 Se nel 2013 il “leitmotiv” relativo alla fiscalità immobiliare locale è stato rappresentato, principalmente, dall’esenzione o meno, ai fini IMU, delle abitazioni principali e delle unità a esse assimilate e di altri immobili, problematica poi risolta con la bizzarra soluzione di compromesso della “mini IMU”, per il corrente anno la “grande novità” può individuarsi nell’introduzione della TASI, il nuovo tributo locale sulla casa che, in alcuni casi, sostituisce l’IMU e, in molti altri, le si affianca. L’articolo fa il punto della situazione alla luce delle novità che, a più riprese, a partire dalla legge di Stabilità per il 2014, hanno interessato la materia per il corrente anno. Rapporto fra IMU e TASI L’ormai nota IMU e la TASI (il “nuovo” tributo sui servizi indivisibili) sono le due principali imposte che compongono la IUC (l’“Imposta unica comunale” che, in realtà, non è unica ma triplice), alle quali si aggiunge la tassa sulla raccolta dei rifiuti, per il 2014 ribattezzata come “TARI”. La IUC, in sé, non è quindi un tributo, ma una sigla che raccoglie sotto un cappello di regole, (solo) in parte comuni, i tre diversi tributi sopra richiamati. In realtà, mentre la TARI è dotata di una sua evidente specificità in quanto rappresenta, sotto le molteplici denominazioni succedutesi negli anni (TARSU, TIA 1, TIA 2, TARES e ora TARI), la principale fonte di copertura del servizio per la raccolta dei rifiuti, è assai più difficoltoso individuare significative differenze fra l’IMU e la TASI: entrambi i tributi hanno natura patrimoniale in quanto colpiscono il valore (catastale per i fabbricati, venale per le aree fabbricabili) della quasi totalità degli immobili, sono caratterizzati da una base imponibile identica e presentano numerose ipotesi di esenzione, in gran parte comuni e in alcuni casi diverse. Affermare che la TASI è il tributo rivolto alla copertura del costo dei servizi indivisibili offerti dai comuni e che l’IMU rappresenta l’imposta municipale unica sul patrimonio immobiliare significa poco, dal momento che la legge non indica quali siano i servizi indivisibili - fra i tanti esistenti (per esempio: manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, illuminazione pubblica, polizia municipale, arredi urbani ecc.) che devono essere coperti dalla TASI, ma rimette ai comuni tale decisione, non chiarisce se la copertura del costo dei servizi indivisibili ai quali i comuni possono deliberare di applicare la TASI debba essere totale o possa essere anche solo parziale e, in ogni caso, per quanto non verrà coperto dalla TASI, il comune provvederà principalmente con l’IMU. Di fatto, IMU e TASI sono un tutt’uno e, più che cercare di cogliere differenze fra di esse, conviene soffermarsi sul rapporto di complementarietà o di alternatività che, a seconda dei casi, le lega nella fase di applicazione. Oltre che dall’art. 13 del D.L. “Salva Italia” 201/2011 (quanto all’IMU) e dalla legge di Stabilità per il 2014 (art. 1, legge 147/2013, commi da 639 a 730, in materia di disciplina comune della IUC e di disciplina specifica dell’IMU, della TASI e della TARI), l’IMU e la TASI (in parte assai minore la TARI) sono state interessate dagli artt. 1 e 2 del D.L. sulla finanza locale 16/2014 (convertito dalla legge 68/2014) e dall’art. 9- bis del D.L. “Casa” 47/2014 (convertito dalla legge 80/2014). Questi ultimi due provvedimenti (ma, soprattutto, il D.L. 16/2014) hanno introdotto modifiche molto significative soprattutto nell’impianto di base della TASI, che era stato delineato in maniera piuttosto approssimativa dalla legge di Stabilità per il 2014. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 28 In particolare, nell’art. 1 della legge 147/2013, le disposizioni - come poi modificate e integrate dai richiamati D.L. 16/2014 e 47/2014 - sono distribuite come segue: - il comma 639 e i commi da 682 a 702 sono dedicati alla disciplina della IUC; - i commi 640, 676 e 677 precisano il rapporto che deve intercorrere fra le aliquote massime TASI e IMU; - i commi da 641 a 668 sono dedicati alla TARI; - i commi da 669 a 681 e il comma 731 sono dedicati alla TASI; - i commi da 703 a 730 sono principalmente dedicati all’IMU. Gli immobili interessati dall’IMU e/o dalla TASI Mentre l’IMU (salve le esenzioni specificamente stabilite dalla legge) colpisce fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, la TASI è applicabile solo alle prime due categorie di immobili. I terreni agricoli - esclusi dalla TASI - sono interessati per il 2014 da un’importante novità relativa all’IMU: infatti, è stato ridotto da 110 a 75 volte il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale (da rivalutare del 25%) risultante in catasto al 1° gennaio: tale beneficio riguarda solo i terreni agricoli, ancorché non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per gli altri terreni continua a valere ai fini IMU il moltiplicatore 135, già in vigore per il biennio 2012-2013. Inoltre, a breve (è una delle novità introdotte dal D.L. 66/2014) si attende la revisione dell’elenco dei comuni collinari e montani nei quali i soli terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (ex art. 1 del D.Lgs. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola continueranno a usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 7, lett. h ) del D.Lgs. 504/1992: una duplice riduzione è, quindi, all’orizzonte: nel numero dei comuni agevolati e nel novero dei soggetti beneficiabili. Per quanto riguarda poi le abitazioni principali, per il 2014 esse sono esenti dall’IMU, ma risultano assoggettabili alla TASI. Peraltro, se le abitazioni principali appartengono alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), allora anche nel 2014 devono scontare l’IMU (in relazione alla quale possono continuare a usufruire della detrazione di € 200 annue) e, in più, la TASI. (1) Esenti dall’IMU, nel 2014, sono divenuti anche tutti i fabbricati rurali strumentali (non solo, come in passato, quelli di montagna), mentre i fabbricati rurali abitativi restano assoggettabili all’IMU e alla TASI in base alle comuni regole applicabili alle abitazioni, senza particolari vantaggi che non siano quelli previsti per le abitazioni principali. Esenti dall’IMU, ma non dalla TASI, sono inoltre , nel 2014, anche i fabbricati “merce” - di qualsiasi tipo - delle imprese, se da esse costruiti e rimasti invenduti, fino a quando gli stessi non siano locati o venduti: l’esenzione non vale per i fabbricati acquistati da terzi, né per le aree edificabili. Giova ricordare che per questi fabbricati, come per le altre situazioni di esenzione disciplinate dall’art. 2 del D.L. 102/2013 (legge 124/2013), con riferimento all’anno 2013 deve essere presentata apposita dichiarazione, entro il 30 giugno 2014, per non perdere i relativi benefici (art. 2, comma 5- bis ). I “normali” fabbricati (capannoni, uffici, negozi, magazzini ecc.), al pari delle “seconde case”, saranno colpiti sia dall’IMU che dalla TASI e, anzi, nella generalità dei casi, sarà proprio su di essi che si abbatterà, con ancora maggior durezza che in passato, la scure del fisco locale. Merita di essere qui ricordato che alcune importanti esenzioni riguardano, alle stesse condizioni, sia l’IMU che la TASI e, in particolare, quelle stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. 504/1992, con particolare rilevanza per quanto interessa gli enti che svolgono attività non commerciali. Inoltre, nella fase di conversione del D.L. 16/2014 sono stati esentati dalla TASI i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. Gli ambiti di applicazione delle aliquote Abbiamo già precisato che la base imponibile è la medesima per l’IMU e per la TASI. Occorre ricordare alcune regole stabilite dalla legge di Stabilità 2014: - l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ma il consiglio comunale, in teoria, può ridurla fino all’azzeramento (comma 676) FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 29 - il comune può determinare l’aliquota TASI rispettando il vincolo che la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota TASI massima, in linea di principio, non può eccedere il 2,5 per mille: in pratica, tuttavia, il D.L. 16/2014 consente che, per quest’anno, nella determinazione delle aliquote TASI possano essere superati i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille , a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. “Salva Italia” 201/2011, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (comma 677). Circa quest’ultima precisazione, occorrerà verificare, comune per comune, se e in quale misura siano state realmente approntate detrazioni idonee a evitare che taluni soggetti si trovino a pagare per la TASI più di quanto fosse dovuto a titolo di IMU grazie all’esistenza (per l’IMU) di detrazioni obbligatorie per legge. Nel prospetto di seguito riportato abbiamo indicato, per ogni tipologia di immobile, quali sono i possibili “range” entro i quali ogni comune può deliberare le aliquote (per mille) per il 2014. Tipologie immobiliari TASI IMU Abit. principali non di lusso e assimilate 0 da 2 a 6 da 2 a 6,8 Esenti da 4 a 10,6 da 0 a 1 da 4 a 11,4 Terreni agricoli da 0 a 3,3 da 0 a 3,3 da 0 a 1 da 0 a 3,3 esclusi TASI + IMU da 0 a 3,3 Fabbricati “merce” costruiti o ristrutturati e invenduti da 0 3,3 da 7,6 10,6 esenti da 7,6 a 10,6 da 0 a 3,3 Abit. principali di lusso Fabbricati rurali strumentali Altri immobili a a Compartecipazione alla TASI di proprietari e occupanti Una delle poche differenze ravvisabili fra la disciplina della TASI e quella dell’IMU è che alla prima sono chiamati a concorrere non solo proprietari e titolari di diritti reali di godimento, ma anche gli occupanti a qualsiasi titolo: per questi ultimi, peraltro, la quota di tributo può essere determinata dai singoli comuni in una misura assai modesta, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30%. In mancanza di delibera comunale - secondo il condivisibile orientamento espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze al punto 14 dell’ampio e interessante documento interpretativo “FAQ” in data 3 giugno 2014, pubblicato il giorno successivo sul proprio sito, “ratificato” normativamente dall’emendamento governativo di cui al comma 12- quater dell’art. 4, aggiunto nella conversione del D.L. 66/2014 - l’occupante dovrà applicare l’aliquota minima del 10%. Pertanto, anche se l’immobile viene locato, gran parte della TASI resta comunque a carico del proprietario e non del conduttore, come invece dovrebbe verificarsi se la TASI fosse realmente un tributo sui servizi (indivisibili) comunali e non una mera duplicazione (quale invece è) dell’IMU. Merita di essere sottolineato che proprietario (o titolare del diritto reale) e occupante, per legge, sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, cosicché la morosità dell’uno rispetto al tributo non si rifletterà sull’altro. Conferma espressa di quanto precede è stata fornita anche dal Ministero dell’economia e delle finanze nella risposta n. 16 del citato documento “FAQ”. Diversamente, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria: quindi, alla morosità di un comproprietario FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 30 (o di un coinquilino) potranno essere chiamati a fare fronte gli altri comproprietari o gli altri coinquilini. Per la determinazione dell’aliquota TASI occorre poi avere riguardo allo “status” giuridico dell’immobile: se si tratta di fabbricato locato si dovrà applicare la relativa aliquota, a nulla rilevando che per il detentore rappresenti l’abitazione principale; così pure, se il fabbricato è l’abitazione principale del titolare, l’aliquota applicabile è quella propria delle abitazioni principali, anche nel caso in cui l’unità sia parzialmente locata a terzi (in tal caso, peraltro, il conduttore dovrà compartecipare al pagamento della TASI nella misura compresa fra il 10% e il 30%). Al riguardo, facciamo rinvio ai punti 13 e 17 del citato documento ministeriale “FAQ”. Assimilazioni stabilite dalla legge o deliberabili dai singoli comuni Per il 2014 la legge ha ampliato il novero delle situazioni assimilate alle abitazioni principali. Tra esse rientrano le seguenti: - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, e relative pertinenze, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008; - la casa (ex) coniugale assegnata all’ex coniuge, non proprietario e non titolare di diritti reali, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se non sussistono le usuali condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Questa deroga opera, tuttavia, solo per il soggetto indicato dalla norma (poliziotto, vigile del fuoco, militare ecc.) e non anche per eventuali contitolari dell’immobile che, se non residenti anagraficamente e dimoranti di fatto nel medesimo, non potranno applicare allo stesso il trattamento di favore previsto per le abitazioni principali. Le predette condizioni consentono di godere, nel 2014, dell’esenzione da IMU e di essere assoggettati, ai fini della TASI, al trattamento applicabile alle abitazioni principali. Anche su questi temi è pervenuta conferma ministeriale nell’ambito del richiamato documento “FAQ” (punti 19, 20, 21, 22). Diversamente, resta rimessa ai singoli comuni la possibilità di assimilare alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola tra esse. Per quest’ ultima fattispecie, la FAQ n. 23 del documento ministeriale evidenzia un’inopportuna complicazione nei calcoli laddove il comune abbia deliberato l’assimilazione entro i limiti della franchigia di € 500. Una novità, introdotta nella conversione in legge del D.L. 47/2014, ha invece soppresso l’altra tradizionale assimilazione rimessa alle deliberazioni dei singoli comuni relativa all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, sempre a condizione che non risulti locata. Tempi e modalità di pagamento della TASI e dell’IMU Nella conversione del D.L. 16/2014 il Parlamento ha disposto che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati ai fini IMU (art. 9, comma 3, D.Lgs. 23/2011) e, pertanto, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà di eseguire un unico versamento per l’intero anno entro il 16 giugno , soluzione - quest’ultima FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 31 - poco consigliabile per motivi economici e per la mancanza di stabilità del quadro normativo, ma assai spesso anche inapplicabile per i noti ritardi nell’istituzione della TASI che hanno caratterizzato gran parte dei comuni. Da ultimo, nella conversione del D.L. 66/2014 sono state stabilite, per il 2014, le seguenti regole (che superano quelle già fissate dal D.L. 16/2014, a sua volta modificativo della legge di Stabilità 2014), circa i tempi di versamento dell’acconto e del saldo della TASI. Questo il nuovo calendario, diversificato a seconda che i comuni trasmettano o meno le delibere nei termini previsti: - versamento dell’acconto entro il 16 giugno 2014, sulla base delle delibere comunali pubblicate nel portale del Ministero dell’economia e delle finanze se trasmesse entro il 23 maggio 2014; - nel caso di mancata trasmissione delle delibere entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata TASI sarà effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni pubblicate nel Portale alla data del 18 settembre 2014, se inviate entro il 10 settembre 2014; - nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 10 settembre 2014, la TASI sarà dovuta, con versamento in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014, con l’aliquota di base dell’1 per mille. (2) Come per l’IMU, anche per la TASI i pagamenti devono essere effettuati utilizzando il mod. F24 (per i codici tributo dispone la ris. n. 46/E del 24 aprile 2014) o l’apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto interministeriale del 23 maggio 2014. Considerazioni conclusive Anche nel 2014 è stata replicata la negativa esperienza, già verificatasi nel 2012 e nel 2013, riconducibile alla convulsa produzione di norme, spesso mal formulate e asistematiche, che per i contribuenti non comporta solo onerosi esborsi tributari, di natura patrimoniale, per gli immobili posseduti. Immobili che, in moltissimi casi, costituiscono l’abitazione principale piuttosto che strumenti di produzione o che sono il prodotto dell’attività aziendale. A prescindere dalle evidenti incongruenze che caratterizzano l’assetto dei tributi locali immobiliari, una volta di più, per i contribuenti e per coloro che prestano loro assistenza fiscale si è, infatti, reso necessario inseguire fino all’ultimo il continuo mutare delle norme, facendosi carico dei relativi costi, nonché procurarsi ed esaminare con estrema attenzione, in tempi spesso ristretti, le delibere comunali, alla ricerca dei parametri per applicare correttamente il tributo. Quest’anno, non più solo con riferimento all’IMU, ma anche al suo “doppione” TASI. ----(1) Preme ricordare che, dal 2014, non è invece più applicabile alle abitazioni principali la maggiorazione della detrazione che, nel biennio 2012-2013, era stata prevista per i figli conviventi nell’immobile se di età inferiore a 26 anni. (2) Per completezza, si segnala che il Governo ha “replicato” le citate regole sui tempi di versamento della TASI in un apposito decreto legge (D.L. 88 del 9 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. 132/2014) al fine di garantire la necessaria copertura e certezza normativa rispetto alla scadenza del 16 giugno 2014 qualora la Camera non sia riuscita ad approvare, entro tale data, la conversione in legge del D.L. 66/2014 (già approvato dal Senato). Una volta perfezionato l’iter di conversione del D.L. 66/2014, il D.L. 88/2014 sarà abbandonato in quanto non più necessario. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 32 Immobili Il Piano Casa in pillole Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 30 giugno 2014, n. 955 Operative le norme del Piano Casa. È stata infatti pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 121 del 27 maggio scorso, la legge 80 del 23 maggio 2014 (a pag. 1096) che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 47/2014, contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa. Riportiamo di seguito la tabella elaborata dalla Confedilizia che illustra le disposizioni di maggiore interesse. Cedolare secca al 10% per i contratti agevolati Viene ridotta dal 15% al 10% - per il quadriennio 2014-2017 - l’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione agevolati (3 anni + 2) stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa (elenco sul sito Internet della Confedilizia). Comuni il cui elenco si prevede che sia aggiornato dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 80/2014. Cedolare secca al 10% anche nei comuni colpiti da calamità L’aliquota del 10% della cedolare secca può essere applicata anche per i contratti stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di calamità naturali. Cedolare secca anche per abitazioni locate a cooperative edilizie ed enti no profit L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate “nei confronti” di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Detrazione mobili indipendente da importo detrazione ristrutturazioni Per il periodo dal 6.6.2013 al 31.12.2014 le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione IRPEF, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione. Tassazione della casa in Italia dei pensionati residenti all’estero Ai fini IMU, a partire dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale “una e una sola” unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare in questione, la TASI e la TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Contrasto all’occupazione abusiva degli immobili Chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, gli atti riguardanti l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 33 del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire agli enti che forniscono i servizi la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti sopra indicati, i richiedenti sono tenuti a consegnare a tali enti “idonea documentazione” relativa al titolo che attesti “la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione” dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva. Salvezza degli effetti delle sanzioni “civilistiche” Vengono fatti salvi, fino al 31.12.2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi di disposizioni - i commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 - non più in vigore in quanto dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con una sentenza di appena due mesi addietro (n. 50 del 14 marzo 2014). Disposizioni attraverso le quali veniva previsto - come riassumeva la stessa Consulta nella citata sentenza - un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge nonché l’estensione di tale disciplina, e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati, anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo e di contratti di comodato fittizio registrati. Maggiori tutele per acquirenti di immobili da costruire Viene disposto che l’acquirente di un immobile da costruire non possa rinunciare alle tutele previste dal D.Lgs. 122/2005 (contenente, per l’appunto, disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) e che ogni clausola contraria sia nulla e debba intendersi come non apposta. Vengono estese al coniuge dell’acquirente di un immobile da costruire alcune previsioni contenute nella relativa normativa (in tema di diritto di prelazione e di esenzione e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria). Modifica a una fattispecie di “nuova costruzione” Viene modificata una delle fattispecie di “interventi di nuova costruzione” indicate nel Testo unico dell’edilizia, quella riguardante l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee “e salvo che” (dice ora la norma sostituendo la parola “ancorché”) siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno di turisti. Finanziamento Fondo locazioni e Fondo “morosi incolpevoli” Vengono previsti maggiori finanziamenti per il Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431/1998 e per il Fondo destinato agli inquilini “morosi incolpevoli” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, come convertito. Erogazione contributi “morosi incolpevoli” attraverso le associazioni Viene previsto che i contributi relativi al Fondo destinato agli inquilini “morosi incolpevoli” vengano erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del comma 3 dell’art. 11 della legge 431/1998, e quindi erogando i contributi al locatore tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. Riscatto a termine degli “alloggi sociali” Viene previsto che le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli “alloggi sociali” - sulla cui definizione il decreto alimenta una confusione esistente FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 34 già sulla base della pregressa normativa - possano contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima dello scadere dei cinque anni. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e a essi si applicano le disposizioni di cui al paragrafo successivo (imposizione sui redditi dell’investitore per “alloggi sociali”) ove ne ricorrano le condizioni. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta. Un successivo decreto ministeriale disciplinerà le “clausole standard” dei contratti di locazione e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d’imposta. Imposizione sui redditi dell’investitore per “alloggi sociali” Viene previsto che, fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un “alloggio sociale”, i redditi derivanti dalla locazione dell’alloggio in questione non concorrano alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, nella misura del 40%. Altre disposizioni Ulteriori disposizioni del decreto legge come convertito concernono: modifiche alla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; misure per l’alienazione del patrimonio residenziale pubblico; programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica; “detrazioni IRPEF per il conduttore di alloggi sociali”; edilizia residenziale sociale. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 35 Bonus mobili Le ultime novità sul bonus mobili Alessandro Borgoglio, Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 30 giugno 2014, n. 955 Con la conversione in legge del decreto sul cosiddetto Piano Casa è stato finalmente rimosso il limite dell’importo delle spese di ristrutturazione per usufruire del bonus mobili. Inoltre, con la circ. n. 11/E del 21 maggio scorso sono stati forniti importanti chiarimenti su tale agevolazione fiscale. In sede di conversione in legge del decreto sul cosiddetto Piano Casa (D.L. 47/2014), all’art. 7 relativo alle detrazioni fiscali IRPEF per i conduttori di alloggi sociali, per le quali si rinvia all’apposito box a pag. 1093, sono state aggiunte specifiche disposizioni recanti l’attesa abrogazione del limite dell’importo delle spese di ristrutturazione ai fini della detrazione del 50% delle spese afferenti all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Con la circ. n. 11/E del 21 maggio 2014, inoltre, l’Agenzia delle entrate, rispondendo alle domande prospettate dai CAF in materia di IRPEF, ha fornito importanti chiarimenti circa l’ambito operativo del bonus mobili, ma anche sugli adempimenti per poter usufruire dello stesso. Un solo limite di spesa Con il cosiddetto “decreto Ecobonus” dell’anno scorso (D.L. 63/2013) è stata prevista, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione del 50% delle ulteriori spese, fino a € 10.000, sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La legge di Stabilità per il 2014 aveva imposto un ulteriore limite alle spese detraibili in oggetto: il loro ammontare, infatti, non poteva essere superiore a quello delle spese totali di ristrutturazione. Tuttavia, con il cosiddetto decreto “salva Roma bis ” (D.L. 151/2013), era stata prevista la cancellazione di tale limite, ripristinando, di fatto, la situazione originaria che prevede la sola limitazione dell’importo massimo di spesa pari a € 10.000. Il D.L. 151/2013, però, era decaduto prima della conversione in legge e, con esso, anche l’eliminazione del vincolo in oggetto. Il Governo aveva assicurato, allora, che la disposizione atta a rendere inefficace il vincolo imposto dalla legge di Stabilità 2014 sarebbe stata inserita nel nuovo decreto riguardante il cosiddetto Piano Casa. Dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. 47/2014, però, non emergeva nel testo di legge alcun riferimento al bonus mobili, né a disposizioni normative di correzione della sua disciplina, compreso il nuovo limite imposto dalla legge di Stabilità 2014. Soltanto in sede di conversione in legge del D.L. 47/2014 è stato finalmente abrogato il predetto limite. In particolare, il comma 2- bis dell’art. 7 del decreto sopprime l’ultimo periodo dell’art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013, introdotto dell’art. 1, comma 139, lett. d ), n. 3), della legge di Stabilità 2014, secondo cui le spese agevolabili per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Di per sé, tale cancellazione dovrebbe provocare automaticamente l’espunzione dall’ordinamento del limite imposto. Tuttavia, il successivo comma 2- ter del già citato articolo 7 dispone ulteriormente che «Per un periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici… sono computate… indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione». Il senso di tale ultimo comma, se già il precedente prevede l’abrogazione totale della disposizione che ha aggiunto il FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 36 vincolo, potrebbe risiedere nella volontà del legislatore di puntualizzare che anche le spese relative al 2013 non sono soggette al limite di cui trattasi. Alla luce dell’evoluzione normativa testé illustrata deve ritenersi, pertanto, che per tutta la durata del beneficio fiscale sia operativo il solo limite originario di spesa agevolabile pari a € 10.000. Peraltro, con la circ. n. 11/E/2014, al punto 5.6, è stato chiarito che tale ammontare complessivo deve essere calcolato considerando tutte le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014), anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare. Ciò val quanto affermare, in sostanza, che più interventi di ristrutturazione non consentono di moltiplicare il bonus e, quindi, il suo limite di spesa di € 10.000. Timing dell’agevolazione In base a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, le spese agevolabili sono quelle sostenute dalla data di entrata in vigore del “decreto Ecobonus”, ovvero dal 6 giugno 2013, facendo fede a tal fine la data del bonifico o della transazione con carta di credito o debito, fino al 31 dicembre 2014. Un’altra condizione è richiesta, tuttavia, per quanto attiene la tempistica delle spese in oggetto. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 29/E/2013, infatti, i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore dell’art. 11, comma 1 del D.L. 83/2012. L’Amministrazione finanziaria ritiene, quindi, che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Con la circ. n. 11/E/2014, al punto 5.6, peraltro, è stato precisato che non esiste alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori (le cui spese sono state sostenute dal 26 giugno 2012) e l’acquisto di mobili. È stato puntualizzato, ancora con la circ. n. 29/E/2013, che la data di inizio lavori deve necessariamente essere anteriore a quella di sostenimento della spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La data di inizio dei lavori potrà essere attestata con la documentazione disponibile, quale abilitazioni, autorizzazioni amministrative, comunicazioni con le autorità competenti, ovvero, qualora queste non fossero state necessarie in relazione al tipo di intervento edilizio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000. Presupposti L’art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013 stabilisce che il bonus mobili può essere utilizzato da coloro che usufruiscono della “detrazione di cui al comma 1”, il quale rinvia all’art. 11, comma 1, del D.L. 83/2012, che, a sua volta, rimanda agli “interventi di cui all’art. 16- bis ” del TUIR. L’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 29/E/2013, ha interpretato siffatto complicato quadro normativo pervenendo alla conclusione che, “in sintesi”, la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è usufruibile se sono stati esperiti gli interventi: - di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a ) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; - di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b ) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; - di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c ) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; - di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d ) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 37 - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c ) e d ) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ha chiarito che non consente di accedere al bonus mobili: - l’acquisto di un box auto pertinenziale per il quale spetta la detrazione ex art. 16- bis , comma 1, lett. d ), del TUIR (punto 5.2 della circ. n. 11/E/2014); - l’installazione di un impianto di allarme rientrante tra gli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi previsti dalla lett.f ) dell’art. 16- bis del TUIR (nota della Direzione Regionale del Veneto prot. n. 907-48973/2013 dell’8 novembre 2013). Per il Fisco, in sostanza, costituiscono presupposto per l’accesso al bonus mobili soltanto quegli interventi che comportano opere edilizie e si estrinsecano quanto meno in manutenzioni straordinarie su unità immobiliari. Ciò vale anche nell’ipotesi di interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h ) del comma 1 dell’art. 16- bis del TUIR, i quali possono integrare i requisiti previsti per usufruire del bonus mobili soltanto se comportano l’esecuzione di opere edilizie inquadrabili almeno nell’ambito della manutenzione straordinaria. Si ricorda, in proposito, che gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria (art. 123, comma 1, del D.P.R. 380/2001). Infine, con la circ. n. 11/E/2014 (punto 5.1), è stato ricordato che gli interventi di risparmio energetico che beneficiano della detrazione stabilita nella misura attuale del 65% non possono costituire presupposto per il bonus mobili, atteso che la norma richiede, invece, l’utilizzo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16- bis del TUIR. Manutenzione straordinaria - Secondo l’art. 3, comma 1, lett. b ), del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), per «interventi di manutenzione straordinaria» si intendono «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso». - Con la circ. n. 57/E/1998, par. 3.4, è stato affermato che «La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente». Fattispecie agevolate Per quanto attiene ai beni che possono fruire del beneficio fiscale de quo , la norma fa soltanto riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. L’Amministrazione finanziaria, in proposito, con la circ. n. 29/E/2013, ha chiarito che, in ogni caso, si deve trattare dell’acquisto di beni nuovi, atteso che la finalità della norma è quella di stimolare un settore produttivo in crisi. Conseguentemente, non possono essere ammesse in detrazione spese relative all’acquisizione di prodotti usati. L’altra condizione fondamentale di accesso all’agevolazione è posta in funzione dello stretto legame, normativamente previsto, tra la detrazione del 50% in oggetto e quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che ne costituiscono il presupposto: si tratta della necessità che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredamento dell’unità FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 38 immobiliare oggetto di ristrutturazione. In proposito, l’Agenzia delle entrate ha precisato che non è obbligatorio che detti beni siano destinati ad arredare esattamente i locali che sono stati ristrutturati, essendo sufficiente che la loro collocazione avvenga nell’ambito di ambienti facenti parti della stessa unità immobiliare oggetto di intervento edilizio, anche se in relazione a locali differenti. Per quanto riguarda, poi, i mobili che possono essere ammessi al beneficio fiscale, l’Amministrazione finanziaria ha citato, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Relativamente, invece, agli acquisti di elettrodomestici agevolabili, è stato precisato dal Fisco che la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, infine, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del D.Lgs. 151 del 25 luglio 2005 ( riquadro 1 ), secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. È appena il caso di ricordare, da ultimo, che rientrano nel computo delle spese detraibili anche quelle sostenute per il trasporto dei beni agevolabili, nonché quelle di montaggio degli stessi, per esempio per i mobili. Riquadro 1 Grandi elettrodomestici: allegato 1B al D.Lgs. 151/2005. - Grandi apparecchi di refrigerazione - Frigoriferi - Congelatori - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti - Lavatrici - Asciugatrici - Lavatrici - Lavastoviglie - Apparecchi per la cottura - Stufe elettriche - Piastre riscaldanti elettriche - Forni a microonde - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti - Apparecchi elettrici di riscaldamento - Radiatori elettrici - Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani - Ventilatori elettrici - Apparecchi per il condizionamento come definiti dal D M attività produttive 2.1.2003 - Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria e per il condizionamento Adempimenti, modalità di pagamento e acquisti esteri Il beneficio fiscale in oggetto è ancorato alla detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16- bis del TUIR e, pertanto, gli adempimenti FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 39 per accedere al bonus del 50% sono gli stessi previsti per la detrazione delle spese per i predetti interventi edilizi. In particolare, come ormai noto, non è più richiesto l’invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, essendo stata introdotta in sua sostituzione l’indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari oggetto di intervento agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. Con le circ. n. 29/E/2013 (punto 3.6) e n. 11/E/2014 (punto 5.3), è stato chiarito che, per quanto attiene al pagamento delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, così come per la detrazione relativa agli interventi edilizi, è previsto l’utilizzo del bonifico bancario o postale “speciale” (su cui gli istituti devono applicare la ritenuta del 4% ex art. 25 del D.L. 78/2010), recante i seguenti dati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 29/E/2013, tuttavia, ha introdotto un’importante semplificazione, attesa la specificità dei beni in oggetto. Gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, infatti, possono essere effettuati anche mediante l’utilizzo di carte di credito o di debito, essendo considerata valida anche tale modalità di pagamento ai fini della detrazione del 50% di cui trattasi. In tal caso, tuttavia, il giorno di pagamento è quello in cui avviene la transazione e non quello di addebito sul conto corrente del contribuente. In ogni caso, deve essere conservata tutta la documentazione attestante il pagamento, come le ricevute di bonifico o di avvenuta transazione con carta di credito o debito, nonché l’estratto conto da cui si evince l’addebito in conto corrente. Inoltre, devono essere obbligatoriamente conservate la fatture di acquisto, recanti la specifica indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. In proposito, con la circ. n. 11/E/2014 (punto 5.4), è stato precisato che lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini in esame. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Con la circ. n. 11/E/2014 (punto 5.5), è stato puntualizzato, infine, che l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici può anche essere effettuato all’estero, purché vengano rispettati gli adempimenti previsti. In questo caso, se il pagamento avviene con bonifico bancario e il destinatario delle somme non è un soggetto residente, è ammesso l’utilizzo del bonifico bancario o postale internazionale (ordinario), che dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo. Da ultimo, pare opportuno aggiungere che l’Amministrazione finanziaria, con un datato documento di prassi, ha stabilito che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta soltanto per gli immobili situati nel territorio dello Stato (punto 3 della circ. n. 57/1998). Pertanto, non essendo agevolato l’intervento presupposto, non dovrebbe essere neppure ammesso il bonus mobili per beni destinati a immobili ubicati all’estero. Detrazione del 50% per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici Presupposto Manutenzione ordinaria su parti comuni; manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su parti comuni o su singole unità immobiliari residenziali; ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 40 Tetto di spesa per unità immobiliare Vincolo di destinazione Periodo degli acquisti agevolati Fattispecie ammesse Etichetta energetica elettrodomestici Pagamento dell’immobile € 10.000,00 Arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione/manutenzione 6.6.2013-31.12.2014 (comunque dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione) Mobili, arredamento, lavatrici, frigoriferi, stufe, lavastoviglie ecc. Non inferiore A+ (A per i forni) - Bonifico bancario o postale speciale - Carta di credito o di debito Detrazioni per i conduttori di alloggi sociali L’art. 7, comma 1, del D.L. 47/2014 prevede, per il triennio 2014-2016, una detrazione, per i soggetti titolari di alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.4.2008, della misura di: - € 900 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; - € 450 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. Ai sensi del secondo comma del predetto art. 7 risulta applicabile il D.M. 11.2.2008, per cui, in caso di incapienza dell’IRPEF lorda, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza. Tale credito sarà erogato dal sostituto d’imposta ai contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati; diversamente, lo stesso credito potrà essere fatto valere in sede di dichiarazione dei redditi. Normativa e prassi - Art. 7, commi 2- bis e 2- ter , del D.L. 47 del 28.3.2014, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 80 del 23.5.20140, pubblicata sulla G.U. 121 del 27.5.2014. - Art. 1, comma 139, lett. d ), n. 3), della legge 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014). - Art. 16, comma 2, del D.L. 63 del 4.6.2013 (cosiddetto “decreto Ecobonus”), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 90 del 3.8.2013. - Ag. entrate, circ. n. 11/E del 21.5.2014 - Dir. Centrale normativa - Imposte sui redditi Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti. - Ag. entrate, circ. n. 29/E del 18.9.2013, recante “D.L. 63 del 4.6.2013 - Interventi di efficienza energetica - Interventi di ristrutturazione edilizia - Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici - Detrazioni”. - Nota della Direzione regionale del Veneto n. prot. 907-48973/2013 dell’8.11.2013, emessa a seguito di interpello presentato il 23.10.2013 ex art. 11 della legge 212/2000. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 41 Casi pratici Immobili e agevolazioni SOTTOTETTO SUL LASTRICO: CHANCE PER LA «PRIMA CASA» D. Un soggetto riceve in donazione dai genitori un lastrico solare, per il quale ha chiesto e ottenuto dal Comune la concessione per edificare un sottotetto abitabile. Per la costruzione e il completamento dello stesso, è possibile fruire dell'aliquota Iva agevolata al 4 per cento, potendo assimilare quest'opera alla costruzione di una prima casa? ----R. Nel caso di specie, in presenza di tutti i requisiti soggettivi in capo al figlio, la realizzazione sul lastrico di un'abitazione (sottotetto) fruisce delle agevolazioni fiscali per la costruzione della prima casa (n. 39, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972, e articolo 1, tariffa, Dpr 131/1986). I lavori di costruzione della prima casa, in presenza dei requisiti di legge (residenza nel comune, non possesso nel comune di altra abitazione e in Italia di abitazione o porzione di abitazione acquistata con le agevolazione prima casa) sono soggetti all’ Iva del 4% ex n. 39, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972. In assenza dei requisiti, invece, si applica l’ Iva con aliquota del 10 per cento (n. 127-quaterdecies, tabella A, parte III, del Dpr 633/1972).Pertanto, il sottotetto, accatastato separatamente come abitazione fruisce dell’aliquota Iva del 4 per cento, prevista per la realizzazione della prima casa. (Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 30 giugno) LA VENDITA TRASFERISCE ANCHE LA DETRAZIONE D. Nel caso di vendita di un immobile per il quale si stava godendo di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, relative al condominio nel quale era situato l'immobile, si può continuare a godere delle stesse oppure passano anche queste in capo all'acquirente, pur essendo condominiali? ---R. Anche per le spese condominiali vale la regola generale, e il diritto alla detrazione per le quote residue dopo il trasferimento dell’immobile, salvo specifica opzione, passa in capo all’acquirente. L’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che, dal 1° gennaio 2012, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 36-50 per cento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i periodi d'imposta restanti, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. A tal fine, la detrazione, per l’anno del trasferimento, compete interamente al titolare del diritto al 31 dicembre, senza necessità di dividerlo in dodicesimitra venditore e acquirente (circolare 95/E del 2000). La stessa regola vale anche nell’ipotesi in cui la detrazione in 10 anni operi per spese sostenute per interventi su parti comuni condominiali, e non relative alla singola unità immobiliare (lavori interni) oggetto della compravendita. (Marco Zandonà, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 30 giugno BENEFICI PRIMA CASA ANCHE PER DUE ALLOGGI RIUNITI D. Intendo acquistare, come prima casa, un immobile costituito da due unità indipendenti, che riunirei tramite il semplice abbattimento di un tramezzo. I due alloggi verrebbero acquistati con un unico atto notarile. Il beneficio prima casa può essere esteso a tutti e due oppure devo optare per uno solo? Dovrei fare una riunificazione catastale prima? ----R. Come indica la circolare dell'agenzia delle Entrate del 12 agosto 2005, n. 38/E, l'agevolazione "prima casa" spetta anche per l'acquisto di due appartamenti contigui, destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 42 immobili, le caratteristiche non di lusso ex Dm 2 agosto 1969.In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione (sentenza 22 gennaio 1998, n. 563), che, con riferimento all'applicazione dell'agevolazione "prima casa", prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, ha ritenuto applicabile il regime di favore anche all'acquisto di alloggi «...risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche... nella tipologia degli alloggi "non di lusso"».L'agevolazione spetta se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia l'ubicazione dell'immobile e l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nel territorio dello stesso Comune. Per quanto concerne l'ultimo requisito, quello della "novità", in via eccezionale, diversamente dalla dichiarazione che va resa in tutti gli altri casi, nell'ipotesi in questione l'acquirente non renderà la dichiarazione circa la novità nel godimento dell'agevolazione "prima casa".La fusione catastale e urbanistica andrà fatta dopo il rogito, non più tardi di tre anni dall'acquisto, termine entro il quale il Fisco può far decadere dalle agevolazioni prima casa. (Marcello Claudio Lupetti, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 30 giugno) L'ABITAZIONE PRINCIPALE E I PALETTI AL BONUS D. Una persona fisica ha ricevuto in donazione un immobile (di categoria C/2) a febbraio 2012. A maggio 2012 ha avviato una pratica edilizia per ristrutturare l'immobile rendendolo abitazione (categoria A/3), con l'intenzione di trasferirvi la residenza. Per sostenere tali spese ha contratto un mutuo. Gli interessi per la ristrutturazione erano già detraibili sin dal 730/2013, e lo saranno fino al termine del mutuo? Oppure si può iniziare a detrarre solo da quando l'immobile è adibito ad abitazione, e a condizione che l'immobile sia divenuto abitazione principale entro febbraio 2014 (due anni dall'acquisto, anche se di "acquisto" non si tratta)? ----R. La detrazione degli interessi passivi, calcolati nella misura del 19% su un importo non superiore a 2.582,28 euro, derivanti dal mutuo contratto per la ristrutturazione dell’unità abitativa, è subordinata ai seguenti presupposti:1) il mutuo dev'essere stipulato non oltre sei mesi precedenti o 18 mesi successivi all’inizio dei lavori (articolo 15, comma 1-ter, del Tuir);2) l’immobile dev'essere adibito ad abitazione principale propria, o di un familiare, entro sei mesi dalla conclusione dei lavori (articolo 1 del Dm 311/1999).Pertanto, non rileva come termine iniziale la data di acquisizione per donazione dello stesso. La detrazione degli interessi è conseguibile a decorrere dalla data del loro sostenimento (se ricorrono le altre condizioni citate) fino all’estinzione del mutuo. (Alfredo Calvano, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 23 giugno) CONTABILIZZAZIONE CALORE ENTRO LA FINE DEL 2016 D. La direttiva 2012/27/Ue, che prevede l'installazione della contabilizzazione del calore entro il 31 dicembre 2016, prevale sulla legge regionale del Lazio n. 9 del 24 dicembre 2010, che ha fissato la scadenza per la contabilizzazione per Roma e Frosinone per il 31 dicembre 2015? E quali sono, eventualmente, le conseguenze per il mancato rispetto di tale termine nel Lazio? ---R. All'articolo 2, comma 41, la legge regionale del Lazio 24 dicembre 2010, n. 9, in attuazione del Piano per il risanamento della qualità dell’aria, dispone che «il termine previsto dall’articolo 5, comma 5, della sezione I, delle norme di attuazione del piano per il risanamento della qualità dell’aria di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66, per l’adeguamento degli impianti di combustione a uso civile nei Comuni di Roma e Frosinone, è prorogato al 31 dicembre 2015». Il termine fissato dalla legge regionale riguarda, dunque, il risanamento della qualità dell’aria e non il risparmio energetico. La direttiva 2012/27/Ue attiene invece all’efficienza energetica. Si veda, in proposito, l’articolo 9, comma 3, della direttiva citata, per il quale «nei condomìni e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi».Pertanto, i due FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 43 termini, di cui parla il lettore, sono autonomi e indipendenti, senza che per gli stessi si ponga un problema di compatibilità o di coordinamento. (Silvio Rezzonico, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 23 giugno) Locazione CANONE AGEVOLATO ANCHE SE RESTA IL PROPRIETARIO D. Ho una seconda casa a Roma che vorrei affittare, e nella quale vorrei mantenere l'uso della cucina, in comune con il futuro conduttore, nonché l'uso esclusivo o in comune del giardino. Posso porre in essere un contratto di locazione a canone concordato 3+2? ----R. Ancorché il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2002, n, 10774, si riferisca a "unità immobiliari", si ritiene che la risposta sia positiva, purché le parti riescano a calcolare correttamente l’ammontare del canone di locazione, in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà e i sindacati degli inquilini, cui è opportuno rivolgersi. L’invito a un corretto calcolo del canone è quantomai opportuno, stante il contenuto dell’articolo 13, comma 4, della legge 431/1998, norma inderogabile, sui "patti contrari alla legge", secondo cui «per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale». (Matteo Rezzonico, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 23 giugno) SUBLOCAZIONE SOGGETTA ALL'OK DEL PROPRIETARIO D. Dovrei stipulare un contratto per un immobile a uso abitativo. Il mio affittuario, membro di una Onlus, ha chiesto se è possibile inserire nel contratto la precisazione che lui dà in comodato d'uso alla Onlus una porzione dell'immobile, per effettuare incontri tra gli aderenti. Vorrei sapere se tale contratto è possibile. ----R. Quanto richiesto dal nuovo conduttore consiste in una autorizzazione a sublocare parte dell'immobile a un terzo soggetto. Rimane nella facoltà del locatore concedere o meno tale disponibilità, essendo indifferente, per come è prospettata la richiesta, che il locale venga poi destinato a un uso diverso da quello abitativo. Essenziale è che, nell'ipotesi di concessione di tale facoltà, vengano indicati specificatamente la porzione di immobile utilizzata per la Onlus e il nominativo esatto del soggetto subconduttore. La facoltà di sublocare deve infatti essere limitata a un ben preciso soggetto: ciò per evitare che, un domani, si possano alternare in tale spazio vari soggetti sconosciuti, o comunque non graditi. Si ricorda, inoltre, che il contratto di sublocazione dovrà essere stipulato dal conduttore e che, per evitare possibili questioni, dovrà essere registrato, sempre a spese del conduttore. (Luca Stendardi, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 23 giugno) SI PUÒ RIFARE IL CONTRATTO PER INSERIRE L'«APE» D. È stato stipulato un contratto di affitto con data 1° dicembre 2013 a cittadini extracomunitari, senza aver redatto il certificato Ace. Si vorrebbe sapere come regolarizzare la posizione. Si potrebbe procedere con la chiusura del contratto e contestualmente registrarne uno nuovo nello stesso giorno con certificato Ape? ----R. La soluzione individuata dal lettore (risoluzione anticipata del contratto con contestuale registrazione di uno nuovo integrato con la dichiarazione prevista per legge in ordine alla certificazione energetica) si giustifica con il fatto che in forza delle precedenti disposizioni (legge 90 del 2013 di conversione del decreto legge 63 del 2013) la mancata allegazione dell'Ape al contratto di locazione comportava la nullità dello stesso. Ove, pertanto, si voglia evitare di pagare la sanzione prevista dal decreto legge 145 delle 2013 (Destinazione Italia) convertito nella legge numero 9 del 2014, quanto suggerito appare soluzione idonea a sanare la precedente irregolarità. (Luca Stendardi, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 2 giugno) FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 44 L'OPZIONE CEDOLARE ESCLUDE IL RITOCCO DEL CANONE D. Siamo una coppia che abita in affitto a Milano con regolare contratto di locazione 4+4 a canone libero, senza cedolare secca, ma con aggiornamento annuo al 100% della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, salvo l'eventuale esercizio di opzione, da parte locatrice, per la cedolare secca. In vista del rinnovo annuo del contratto con decorrenza al primo giugno, il proprietario vorrebbe optare per la cedolare secca, contestualmente aumentandoci il canone mensile di 10 euro. Egli giustificherebbe tale aumento con la rinuncia all'adeguamento Istat per i 3 anni successivi. Vorremmo sapere se la richiesta di questo aumento sia normale, plausibile o immotivata, tenendo conto degli sgravi fiscali per il locatore derivanti dal passaggio alla cedolare secca. ----R. L'ultimo comma dell'articolo 3 del Dlgs 23 del 2011, sulla cedolare secca stabilisce che «nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente». Detta opzione non ha effetto se di essa il locatore non abbia dato preventiva notizia al conduttore con raccomandata con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di esercitare l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Da quanto emerge dal quesito sembra che vi sia stata un'opzione per la cedolare secca a partire dal primo anno successivo alla comunicazione da parte del locatore di utilizzo di tale regime agevolato. Alla luce della disposizione sopra citata non è quindi possibile per il locatore ottenere aumento o aggiornamento del canone una volta che abbia esercitato l'opzione per tutto il periodo corrispondente alla durata dell'opzione stessa. (Luca Stendardi, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 2 giugno) DISDETTA ANTICIPATA CON REGISTRO DELL'INQUILINO D. In caso di disdetta anticipata di un contratto di locazione abitativa da parte dell'inquilino, consegnata al proprietario tramite lettera autografa, è necessario versare l'imposta fissa di 67 euro per la risoluzione entro il termine fissato nella disdetta? A chi spetta il versamento? ----R. Il pagamento dell'imposta fissa per la risoluzione anticipata del contratto è dovuto ai fini fiscali per comunicare la cessazione del rapporto in data antecedente a quella contrattualmente prevista e nota all'agenzia delle Entrate. È quindi sostanzialmente un adempimento che interessa il locatore per evitare che allo stesso venga richiesto il pagamento di imposte su redditi non più percepiti. Poiché però la risoluzione anticipata è causata dalla volontà del conduttore, è quest'ultimo che è tenuto a rimborsare il relativo ammontare al locatore. (Luca Stendardi, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 2 giugno) Professionisti NIENTE DETRAZIONI DALLA «SOSTITUTIVA» D. Un professionista, in regime dei minimi, in possesso di soli redditi di lavoro autonomo dichiarati nel quadro LM, può fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi a immobili adibiti ad abitazione principale? ----R. Il contribuente in regime dei minimi è tenuto a versare una imposta sostitutiva, dalla quale non è possibile operare detrazioni. Solo detenendo altri tipi di reddito (circostanza che non risulta dal quesito), si potrebbe fruire delle detrazioni d’imposta, tra cui quella citata dal lettore. (Paolo Meneghetti, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 16 giugno) MUTUO, IL PROFESSIONISTA DEDUCE GLI INTERESSI PASSIVI D. La circolare 35/E/2012 dell'agenzia delle Entrate, al punto 2.2, chiarisce che i costi delle utenze relativi a un immobile usato promiscuamente da un professionista sono deducibili al 50 per cento. La stessa deduzione si può applicare per gli interessi del mutuo e per la Tares? Il FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 45 discorso vale anche per un professionista che è nel regime dei minimi? Nel caso, tali spese, relative all'uso promiscuo dell'immobile, concorrono poi al conteggio della soglia dei 15.000 euro per i beni strumentali? ----R. Per quanto riguarda gli interessi passivi sul mutuo, le istruzioni relative alla compilazione del modello Unico prevedono la possibilità di indicare in deduzione gli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale, o per dilazione nei pagamenti dei beni acquistati per l’esercizio dell’arte e professione. L’indicazione riguarda solo i soggetti che determinano il reddito con criteri ordinari, ma, in mancanza di una precisa causa di esclusione, si ritiene applicabile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi. Il costo è deducibile nella misura forfetaria del 50 per cento, come chiarito dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 35/E/2012 (punto 2.2). Lo stesso criterio, cioè la deduzione forfetaria (nella misura del 50 per cento), è applicabile anche per la deduzione della Tares (oggi Tari). Gli oneri citati non concorrono alla determinazione della soglia di 15mila euro, relativa ai beni strumentali, al fine di verificare se il contribuente possa avvalersi del regime dei minimi. (Nicola Forte, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 16 giugno) LA SCELTA «TRIMESTRALE» NON VINCOLA PER IL TRIENNIO D. Un professionista, che ha aperto una partita Iva nel febbraio del 2013, ha indicato nel modello AA9 un volume d'affari presunto di 50.000 euro, e ha effettuato i versamenti Iva trimestralmente, come un contribuente in regime ordinario. Alla fine del 2013, i compensi si sono rivelati inferiori al previsto, non arrivando alla soglia dei 30.000 euro. Il soggetto non ha i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi, ma sarebbe naturalmente nel regime degli ex minimi. È possibile applicare tale regime dal 2014, oppure il comportamento tenuto nel 2013 vincola per tre anni al regime normale? ----R. Il comportamento assunto dal professionista dovrebbe essere considerato quale opzione qualora il contribuente avesse ritenuto di poter entrare nel regime degli ex minimi. Viceversa, dal comportamento assunto in sede di inizio attività, indicando il volume di affari presunto in misura pari a 50mila euro, il contribuente ha ritenuto inapplicabile il regime supersemplificato. Conseguentemente, ha liquidato l’ Iva con periodicità trimestrale non a seguito di una sua scelta, ma in quanto obbligato dalla legge. In mancanza dell’esercizio dell’opzione, è possibile, con decorrenza dall’anno successivo (secondo anno dell’attività), entrare naturalmente nel regime supersemplificato, in quanto l’effettuazione della liquidazione con periodicità trimestrale (non avendo valore di opzione) non vincola il contribuente per tre anni. (Nicola Forte, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 16 giugno) NON C'È SANZIONE PER L'ASSENZA DEL POS D. Vorrei sapere quali sono le sanzioni applicabili alla violazione dell’articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legislativo 179/2012, riguardante l'obbligo, dal 1°luglio, di accettare i pagamenti tramite Pos per transazioni superiori a 30 euro. ----R. L’articolo 15, comma 4, del Dl 18 ottobre 2012, n. 179, ha stabilito che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati tramite bancomat o carte di debito. L’adempimento entrerà in vigore il 1° luglio prossimo e l’attuazione dello stesso è possibile sulla base di quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 24 gennaio 2014.Il decreto di attuazione citato non prevede specificamente alcuna sanzione qualora il professionista contravvenga al nuovo adempimento. In realtà, le disposizioni non prevedono espressamente neppure l’obbligo, a carico dei professionisti, di dotarsi di Pos, vale a dire dell'apparecchio che permette ai clienti di pagare con carta di credito o bancomat. L’eventuale violazione scatterebbe solo allorquando, a fronte di una specifica richiesta del cliente che intende pagare con il bancomat o con la carta di credito, il professionista dovesse opporre un rifiuto. (Nicola Forte, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 9 giugno) IL PRO RATA DELL'IMPRESA CON UNA DOPPIA ATTIVITÀ D. Una società di gestione immobiliare, oltre a svolgere l'attività di locazioni di immobili civili e non, svolge anche attività di elaborazione dati senza optare per la separazione delle attività. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 46 Nel corso dell'esercizio, acquista da un'impresa di costruzione, pertanto soggetta ad Iva, un immobile civile da destinare alla locazione. Il volume d'affari dell'esercizio è costituito da locazioni esenti per 10.000 euro e da elaborazione dati per 60.000 euro. Si chiede se l'Iva sull'acquisto dell'immobile è detraibile per effetto del pro rata, oppure in considerazione della prevalenza sul volume d'affari dell'attività di elaborazione dati (sebbene secondaria), tale Iva diviene indetraibile. ----R. Nel caso esposto dal lettore, si applica il pro rata, posto che l'oggettiva indetraibilità prevista per gli immobili abitativi non trova applicazione per le imprese in regime di pro rata, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 19 bis 1 del Dpr 633/72. Nell'esempio proposto, il pro rata di detraibilità è pari all'85%, percentuale che corrisponde al rapporto fra operazioni imponibili e totale delle operazioni effettuate (60.000/70.000). (Giorgio Confente, Il Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, 2 giugno) FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 47