MANUALE BUONE PRASSI
SICUREZZA SUL LAVORO
Rev. 5.0 del 01/09/2015
TESTO UNICO 81/08
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AGRICOLE E AMBIENTALI
SICUREZZA SUL LAVORO
Testo Unico
D. Lgs. 81/08
CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL’ UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA
Regg. (UE) n. 611-615/2014
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SOMMARIO
1
IL DECRETO 81/08 .............................................................................. 3
2
CAMPO DI APPLICAZIONE ....................................................................... 5
3
FIGURE DELLA SICUREZZA...................................................................... 6
3.1
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .......................................... 6
3.2
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI .............................................. 8
3.3
REGISTRO INFORTUNI (INAIL) ............................................................ 9
4
LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ........................................................... 13
5
LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE ......................................................... 14
6
IL PRIMO SOCCORSO ........................................................................... 15
7
DPI, SICUREZZA DELLE MACCHINE, DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE .................. 17
8
IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI ........................................................ 19
9
PREVENZIONE INCENDI ........................................................................ 21
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IL DECRETO 81/08
La sicurezza dei lavoratori ha assunto un ruolo di primaria importanza nella definizione delle
priorità a livello politico, come testimoniato dall’emanazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9
aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Trattandosi di un Testo Unico, il decreto ha accorpato e razionalizzato le varie leggi in materia,
quasi tutte abrogate (compreso il decreto legislativo n. 626 del 1994), introducendo tuttavia
alcune significative novità, tra cui l’inasprimento delle sanzioni per gli inadempimenti più gravi.
Già il D. Lgs. 626/94 aveva modificato lo scenario normativo alla base di tutta l'attività di
prevenzione negli ambienti di lavoro. Infatti, fino all'entrata in vigore del suddetto Decreto, la
precedente legge (la L.833 del 1978 di "riforma sanitaria", istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale) affidava all'Ente pubblico, cioè alle USL - tramite i Servizi di Medicina del Lavoro molti degli aspetti rilevanti dell'attività preventiva. Grazie alla 626 si è assistito ad un
trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro.
La filosofia della prevenzione è dunque cambiata e ora spetta alle aziende la responsabilità di
individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, ma soprattutto di programmare e di
gestire le misure di prevenzione, di coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, di informarli
e formarli, di assicurare una adeguata sorveglianza medica dove è necessario. All'ente pubblico
spetta di assistere le aziende, fornire ove possibile la consulenza necessaria, controllare
l'attuazione di quanto è previsto dalla legge, facendosi promotore e garante dei processi di
prevenzione all'interno delle aziende.
Le nuove regole apportano modifiche sostanziali a :





La nozione di lavoratore tutelato;
Figure della prevenzione;
La delega di funzioni, la disciplina sugli appalti;
La valutazione dei rischi;
Il sistema delle sanzioni.
La disciplina in materia di soggetti tutelati è estesa a tutti i lavoratori, che indipendentemente
dalla tipologia contrattuale svolgono attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, anche senza retribuzione. Sono compresi i piccoli
imprenditori ( coltivatori diretti), i soci lavoratori, gli associati in partecipazione, i volontari, i
c.d. lavoratori atipici, i lavoratori autonomi, e i collaboratori familiari. (Una novità con impatto
rilevante nel settore agricolo è rappresentata dal fatto che il nuovo testo unico estende alcune
norme di sicurezza anche nei confronti dei coltivatori diretti e dei loro collaboratori familiari,
disposizioni art.21 relative agli attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione).
In materia di somministrazione di manodopera e di distacco gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico dell’utilizzatore, ad eccezione dell’obbligo a carico del
somministratore d’informare il lavoratore sui rischi.
La valutazione del rischio diviene centrale ed è ampliata la sfera di applicazione. Il datore di
lavoro ha il nuovo obbligo di valutare i rischi ai quali sono esposti i lavoratori deboli, le donne, i
giovani, i lavoratori stranieri, per gli stranieri la norma prevede un ulteriore onere: un test per
valutare il livello di conoscenza della lingua italiana.
Ulteriori importanti modifiche riguardano l’autocertificazione per le aziende al di sotto dei 10
dipendenti che di fatto scompare e il sistema sanzionatorio che è stato radicalmente mutato ed
appesantito.
Per quanto riguarda le procedure, l’impianto normativo che era stato introdotto con il vecchio
Decreto 626 è rimasto in sostanza inalterato.
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I principali adempimenti previsti a carico del datore di lavoro agricolo sono quindi gli stessi:

provvedere alla valutazione dei rischi aziendali ed al relativo programma per la loro
eliminazione o attenuazione;

predisporre il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, compreso la designazione
di un responsabile;

nominare gli addetti alle emergenze, evacuazione e pronto soccorso;

provvedere alla sorveglianza sanitaria attraverso la figura del medico competente;

assicurare ai lavoratori adeguate informazioni e un’apposita formazione sui rischi
presenti in azienda.

provvedere che i macchinari e le attrezzature corrispondano alle norme di sicurezza e
che i lavoratori utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuali.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
L’art. 3 del decreto fissa il campo di applicazione della normativa che è estesa a tutti i settori di
attività pubblici e privati e a tutte le tipologie di rischio, pertanto, non sono previste deroghe
per le aziende che impiegano personale stagionale, né per le strutture societarie e/o
cooperative che ricorrono al lavoro dei soci: tutti sono tenuti ad applicare le normative di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si estende il campo di applicazione anche ai lavoratori autonomi, ai componenti dell’impresa
familiare (art . 230-bis del c.c.) e ai piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.) che dovranno
rispettare disposizioni di cui all’art. 21 relative all’utilizzo di attrezzature di lavoro e di
dispositivi di protezione individuale (DPI) conformemente alle disposizioni del titolo III.
Da notare poi che, se i soggetti effettuano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto questi devono munirsi della tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del
datore di lavoro.
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FIGURE DELLA SICUREZZA
Il datore di lavoro (DdL) è la figura in capo alla quale ricadono le principali responsabilità circa
l’applicazione della legge.
L’azienda, per il tramite del datore di lavoro, per migliorare le condizioni della sicurezza e della
salute dei lavoratori deve attivare numerose azioni di cui due non delegabili:

Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
In azienda deve inoltre essere individuata la figura del Medico Competente al quale la legge
impone specifiche funzioni e responsabilità; è infine diritto dei lavoratori nominare un
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
3.1
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Come indicato dall’art. 31, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, il Datore di Lavoro ha
l’obbligo di:

organizzare un “Servizio di Prevenzione e Protezione” (SPP) all'interno della azienda o
dell’unità produttiva (eventualmente integrandolo con persone esterne all’azienda in
possesso di conoscenze professionali idonee), oppure

incaricare persone o servizi esterni, costituiti anche presso le associazioni dei datori di
lavoro o degli organismi paritetici. Tale alternativa è obbligatoria se all'interno
dell'azienda (ovvero dell'unità produttiva) non ci siano dipendenti in possesso dei requisiti
di cui all'art. 32. Si ricorda comunque che anche se il datore di lavoro ricorrerà a persone
o servizi esterni, non sarà comunque esonerato dalla propria responsabilità,
rammentando anche che è suo compito quello di scegliere persone adeguate alle
necessità emerse dall’analisi dei rischi.
Il SPP sarà di norma costituito da un Responsabile del servizio (interno o esterno) e,
eventualmente, da addetti, tutti i componenti il Servizio dovranno:

possedere le capacità e i requisiti professionali individuati all'art. 32

essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda

disporre di mezzi e di tempo per svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati, senza
che dal loro incarico possano derivare limitazioni negative di alcun genere.
Il SPP deve avere un Responsabile (R.S.P.P.), la cui nomina è un obbligo fondamentale non
delegabile da parte del datore di lavoro. In base al numero di addetti conteggiati in azienda si
possono presentare due situazioni:
1. l'azienda agricola ha un numero di addetti (si suppone, per analogia a quanto già
contenuto nel D.Lgs 626/94, a tempo indeterminato, ovvero salariati fissi) superiore a 10.
In questo caso è obbligatorio che il R.S.P.P. sia persona diversa dal datore di lavoro; il
datore di lavoro può adempiere in due modi diversi:
a. nominare un proprio dipendente in possesso delle adeguate capacità e requisiti
professionali, ovvero
b. fare ricorso ad una persona esterna all'azienda (se fra i dipendenti non vi sono le
professionalità necessarie).
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2. l'azienda ha un numero di addetti (vedi punto 1) non superiore a 10, ovvero assume solo
manodopera avventizia. In tale circostanza, il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti di R.S.P.P. (eventualmente avvalendosi di persone esterne all'azienda che
integrino la sua azione). Rimane comunque valida l’alternativa di nominare un
dipendente o un consulente esterno.
Il D.Lgs (art. 32) stabilisce le capacità ed i requisiti professionali che devono essere posseduti
dagli addetti e dai responsabili dei SPP nominati dal datore di lavoro.
Con il nuovo D.Lgs il nominativo del R.S.P.P. non deve più essere comunicato all'Azienda U.S.L.
ed all'Ispettorato del Lavoro competenti, ma sulla sua designazione deve essere consultato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La norma, nello stabilire che le capacità ed i requisiti professionali devono essere, in ogni caso,
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ha
disposto che il R.S.P.P. deve essere in possesso dei seguenti tre titoli:

un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative; sono esonerati dalla frequenza a questi corsi di formazione coloro che sono in
possesso di lauree specificamente individuate al comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs, ovvero
di altre lauree riconosciute corrispondenti

un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Se il datore di lavoro, nei casi in cui gli sia consentito farlo, decide di assumere direttamente i
compiti di R.S.P.P., non deve più trasmettere (come invece previsto dal D.Lgs 626/94) alcuna
comunicazione formale all’Azienda U.S.L.
Tuttavia, dovendo risultare qualificato per il compito che va assumendo, è necessario che abbia
seguito o segua corsi idonei (così come definito al comma 2 dell’art. 34 del D.Lgs), i cui
contenuti ed articolazione saranno definiti entro il 15 maggio 2009 mediante accordo in sede di
Conferenza permanente “Stato Regioni”.
Al momento, si possono quindi presentare 3 differenti situazioni:
1. datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei Corsi, in quanto “auto-nominatisi” entro il
31/12/1996
2. datori di lavoro che abbiano frequentato o frequentino i corsi di durata minima di 16 ore
di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997; tali corsi conservano la loro validità fino alla
pubblicazione del futuro accordo in Conferenza “Stato Regioni” precedentemente citato
3. datori di lavoro che acquisiranno il titolo di R.S.P.P. dopo la pubblicazione dell’accordo.
Tali datori di lavoro dovranno seguire corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relative alle attività lavorative, che avranno durata minima
di 16 ore e massima di 48 ore, secondo i criteri che verranno definiti dall’accordo stesso.
In tutti e tre i casi, i datori di lavoro che svolgono/svolgeranno i compiti di R.S.P.P., saranno
obbligati a frequentare corsi di aggiornamento di entità ed articolazione di futura definizione
(accordo di cui sopra).
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3.2 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è l’adempimento fondamentale del datore di lavoro ed è un obbligo non
delegabile.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere aggiornato in base alle nuove norme
contenute nel Testo Unico, tenendo conto di alcuni ulteriori elementi che prima non erano
considerati.
È l’art. 28 del Testo Unico ad indicare l’oggetto della valutazione dei rischi e il contenuto del
DVR, anche con riferimento alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; occorre considerare
tutti i rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress derivante dall’attività lavorativa (secondo i
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004), i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza dei
lavoratori da altri Paesi.
Il DVR deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
vari rischi specifici espressamente individuati nel Testo Unico e presenti in azienda (rischio da
agenti fisici, da rumore, da vibrazione; rischi chimici; rischi biologici; rischi correlati agli
incendi, alla movimentazione manuale dei carichi; ecc.).
Il D.Lgs prevede che tutti i datori di lavoro agricoli debbano provvedere alla valutazione dei
rischi, ma stabilisce diverse modalità, come di seguito specificato, in funzione del numero dei
lavoratori impiegati in azienda.
Secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico, i datori di lavoro che occupano
fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate
che saranno predisposte da un apposito decreto interministeriale, tutt’oggi non ancora emanato.
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di prossima emanazione e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi
datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Anche nel
caso di valutazione autocertificata, occorre comunque attestare che la valutazione è stata
effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Testo Unico. Il datore di lavoro, per
sapere se può autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, oppure se deve invece redigere
un vero e proprio documento scritto, deve quindi computare il numero dei lavoratori occupati
secondo le indicazioni contenute nell’art. 4 del Testo Unico.
Altri obblighi del datore di lavoro o del dirigente:
L’art 18 identifica gli obblighi del datore di lavoro che possono essere delegati al dirigente:

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,

elaborare il documento di valutazione e dei rischi di interferenza nei lavori di appalto;

comunicare all’INAIL, in relazione alle proprie competenze i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportano un assenza dal lavoro superiore ai tre giorni..

Nell’ambito di svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto,munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento;

Comunicare annualmente all’ INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
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
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Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Come già indicato, per le aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti la normativa
prevede che il datore di lavoro, previa partecipazione ad un corso specifico di formazione e
previa comunicazione all’organo di vigilanza ed al RSL, può svolgere i compiti di RSPP.
3.3
REGISTRO INFORTUNI (INAIL)
Il datore di lavoro è obbligato a tenere un registro cartaceo o informatizzato nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le
cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il datore di lavoro è altresì obbligato a effettuare comunicazione in merito ad infortuni di durata
superiore a 3 giorni a fini assicurativi; tale comunicazione può essere effettuata on line al sito
INAIL.
Il registro verrà abolito dopo l’istituzione del SINP (“Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione nei luoghi di lavoro”, di cui al comma 6, art. 53 del D. Lgs. 81/08).
Obblighi dei lavoratori
Importante l’obbligo per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, di esporre apposita tessera di riconoscimento. Lo stesso obbligo grava sui lavoratori
autonomi che esercitano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art 230-bis del codice civile e
ai lavoratori autonomi:

Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III

Munirsi dei dispositivi di protezione individuale e usarli in conformità alle disposizioni di
cui al titolo III

Munirsi di apposita tessera di riconoscimento
Gli stessi soggetti dovranno poi relativamente ai rischi delle proprie attività svolte e con oneri a
proprio carico:

Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art 41, fermi
restando gli obblighi da norme speciali;

Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Come noto i lavoratori, a prescindere dal numero, qualifica e dalla tipologia di lavoro svolto
(anche a tempo determinato e stagionale) hanno il diritto e la facoltà di individuare un proprio
Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Le novità che riguardano tale figura sono le seguenti:

le elezioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salvo diversa previsione
della contrattazione collettiva, avviene in corrispondenza della giornata nazionale per la
salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana per la salute e
sicurezza sul lavoro;
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
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il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere previsto a livello territoriale o
di comparto, aziendale e di sito produttivo.
La norma prevede che quando non si concretizza la elezione prevista dei rappresentanti da parte
dei lavoratori, le funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali e di comparto, fatti salvi
diversi accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. (Tale opzione
non è ancora praticabile nel settore agricolo).
Il datore di lavoro deve informare i propri dipendenti del loro diritto all’indicazione del RLS e
provare di avere assolto a tale obbligo.
Per le aziende che usano solo stagionali entro le 50 giornate, è stabilito dall’art. 3 del TU che i
Ccnl possono prevedere semplificazioni anche in materia di RLS
L’art. 50 identifica le attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza: l’RLS può
richiedere la consegna del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni.
Questi è tenuto al rispetto del segreto rispetto a quanto sia venuto a conoscenza per l’esercizio
delle sue funzioni.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto secondo le procedure di legge fra i
lavoratori o all’interno delle rappresentanze sindacali:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e sulla nomina
del medico competente;
d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
j. partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;
k. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
l. avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non
sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Datore di Lavoro è tenuto a fornire a questa figura una adeguata formazione, fissata in almeno
20 ore, e deve far sì che il rappresentante per la sicurezza non tragga svantaggi o discriminazioni
di alcun tipo, al pari delle rappresentanze sindacali.
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Tra le figure che affiancano il datore di lavoro nella realizzazione del sistema di sicurezza
aziendale, riveste particolare importanza il medico competente (MC).
Il medico competente o del lavoro, come più spesso viene definito, non è però una figura
strettamente necessaria per l’azienda; infatti lo stesso art. 16 del D. Lgs. 626/94 prevede che la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori sia fatta dal medico competente, ma solo nei casi previsti
dalla legge.
I lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono indicati sia dallo stesso D.
Lgs. 626/94 sia da altre leggi precedenti e/o successive a questa e di seguito viene riportata una
casistica ampia ma non esaustiva:

i dipendenti esposti a rumori derivanti dall’attività lavorativa stessa , quando a seguito di
specifica misurazione risulti un’esposizione lavorativa quotidiana superiore a 85dBA (D.
Lvo 277/91);

i dipendenti che svolgono movimentazione dei carichi, intesa sia come sollevamento di un
peso sia come deposizione, trazione e spinta dello stesso. Tali manovre sono definite
pericolose poiché possono indurre delle lesioni dorso lombari, nei casi in cui il carico da
sollevare sia troppo pesante (oltre 30Kg per gli uomini, 20 Kg per le donne), oppure sia
scomodo a causa di un baricentro spostato o per qualsiasi altro fattore che determini
delle condizioni di rischio e che non vengono riportate di seguito ma saranno
approfondite in articoli successivi;

coloro che, in seguito all’esito della valutazione dei rischi eseguita dal datore di lavoro in
collaborazione con il RSPP, sono considerati esposti ad agenti chimici cancerogeni o ad
altri agenti chimici pericolosi (D. Lgs. 25/02) o ad agenti biologici;

tutti i lavoratori che occupano delle postazioni munite di videoterminali, sono soggetti a
sorveglianza con frequenza variabile, in relazione all’età del lavoratore ed all’eventuale
insorgenza di problemi oftalmici;

i lavoratori che prestano servizio notturno (D. Lgs. 532/99);

gli adolescenti ed i bambini soggetti a qualsiasi mansione;

i lavoratori che fanno uso professionale di antiparassitari contenenti mercurio e fosforo,
acido cianidrico, cloropicrina;

i lavoratori che fanno uso professionale contenenti antimonio; uso dei nitrati con cresoli
e fenoli;

i lavoratori che operano in fogne e terreni paludosi.
In tutti i casi sopra citati, il medico del lavoro, preventivamente, esegue una visita dei lavoratori
per valutarne la loro idoneità allo svolgimento della mansione; tale affermazione però non deve
trarre in inganno poiché questa visita non può essere fatta preventivamente all’assunzione del
lavoratore, bensì deve essere fatta successivamente e solo allo scopo di verificare l’assenza di
controindicazioni al lavoro a cui sono destinati i dipendenti.
A completamento dell’attività finora esposta, il medico competente è tenuto a documentare il
suo lavoro e ad informare sia i lavoratori che il datore di lavoro.
In pratica, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il medico deve tenere sotto la
propria responsabilità un cartella sanitaria; deve informare ciascun dipendente del significato
degli accertamenti a cui è sottoposto e dei risultati ottenuti da tali esami clinici; visita gli
ambienti di lavoro almeno 1 o 2 volte all’anno (secondo i casi) ed esprime il proprio giudizio
riguardo l’igiene e la salubrità dell’ambiente di lavoro ai fini di migliorare il servizio di
prevenzione e protezione; partecipa alle riunioni periodiche tenute dall’azienda e comunica i
risultati collettivi della sorveglianza sanitaria finora praticata.
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Il datore di lavoro, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda (o dell'unità
produttiva), designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi,
evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso.
In alcuni casi può assolvere direttamente tali obblighi, ma, in ogni caso, chiunque venga
designato deve essere previamente formato secondo quanto prescritto dalla normativa ed in
base alla classificazione dei rischi aziendali.
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LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
I documenti di seguito elencati sono obbligatori:

Eventuali deleghe del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 32 dell’RSPP (titolo di
studio, attestato di frequenza ai corsi di formazione secondo quanto previsto
dall’accordo del 26/01/2006).

Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e attestato di frequenza
al corso di formazione specifico per l’RLS secondo quanto previsto dal Decreto 16 gennaio
1997.

Nomina dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza
(prevenzione e lotta antincendi, evacuazione dei lavoratori, salvataggio e pronto
soccorso) e attestati di frequenza agli specifici corsi.

Nomina del Medico Competente.

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 o autocertificazione.
Costituiscono parte integrante del DVR le valutazioni dei rischi specifici trattati
individualmente nel testo unico: movimentazione manuale di carichi pesanti, rischi fisici
(rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche), sostanze pericolose
(agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto), rischi correlati agli incendi).

Verbali delle riunioni periodiche.

Documentazione delle iniziative di informazione e formazione.

Registro infortuni.

Dichiarazione di conformità dei macchinari con marcatura CE e manuale per l’ istruzione
d’uso.

Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici D.M. 37/08 (Ex Legge 46/90).

Denuncia impianto di messa a terra (ex mod. B) e successive verifiche o trasmissione
della dichiarazione di conformità (che equivale all’omologazione dell’impianto) all’ISPESL
e ARPAV.

Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ex mod. A) e successive
verifiche o trasmissione della dichiarazione di conformità all’ISPESL e ARPAV

Verbali delle verifiche periodiche dei suddetti impianti.

Certificato Prevenzione Incendi.

Piano di emergenza.

Libretto centrale termica con potenza superiore a 30.000 Kcal/h.

Elenco e quantitativi delle sostanze e preparati pericolosi con relative schede di
sicurezza.

Protocollo sanitarioe riepilogo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (ASPP).

Cartelle sanitarie e di rischio, conservate nel rispetto del segreto professionale.

Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori.

Certificati comprovanti l’avvenuta vaccinazione antitetanica dei dipendenti
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LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE
Al datore di lavoro è fatto obbligo di dare ai lavoratori adeguata informazione (art. 36):

sui rischi generali e specifici connessi all'attività lavorativa espletata

sui pericoli connessi con l’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi

sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro e
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicarle

sui nominativi del RSPP, degli addetti del SPP e del MC

se l’informazione è rivolta a lavoratori immigrati, occorre verificare l’effettiva
comprensione della lingua.
Inoltre, il datore di lavoro assicura (art. 37) che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza - anche rispetto alle conoscenze
linguistiche – riferita ai concetti generali (rischio, danno, organizzazione della prevenzione,
organi di vigilanza, assistenza), ai rischi ed ai possibili danni riferiti alle proprie mansioni ed alle
misure e procedure di prevenzione e protezione.
La formazione deve avvenire in occasione:



della costituzione del rapporto di lavoro
del trasferimento o cambiamento di mansioni
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
o preparati pericolosi.
Per la tipologia di aziende costituite da imprese medie e piccole che operano nel settore
agricolo, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non
superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile
con gli ordinamenti colturali aziendali, dovranno essere emanate disposizioni per semplificare
gli adempimenti relativi all’informazione e formazione previsti dal D. Lgs.
Particolare formazione devono ricevere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il
lavoratore incaricato dell'attività di prevenzione incendi e quello incaricato al primo soccorso.
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IL PRIMO SOCCORSO
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni (soccorso pubblico di emergenza; carabinieri; vigili del fuoco), anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
Il Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003, n. 388 recante "il Regolamento recante
disposizioni sul primo soccorso aziendale", riporta importanti indicazioni in merito
all’organizzazione del Primo Soccorso. Di seguito si riportano le indicazioni più rilevanti.
Ogni anno le aziende e le unità produttive vengono classificate in tre gruppi, in relazione alla
tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
Al Gruppo A sono classificate Aziende o unità produttive a rischio più elevato, appartengono
tuttora, tra l’altro:

le Aziende o unità produttive del comparto agricolo con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato

le Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti alle “Lavorazioni
meccanico-agricole” in quanto avente indice infortunistico INAIL di inabilità permanente
su 1000 addetti (riferito al triennio precedente) pari a 10.84 (> 4)
Al Gruppo B sono classificate le Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
Al Gruppo C sono classificate le Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, deve identificare la categoria di appartenenza
della propria azienda od unità produttiva; solo nel caso appartenga al Gruppo A, lo comunica
all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:

cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
contenente la dotazione minima, indicata nel DM 388/03, da integrare sulla base dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente;

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:

pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nel DM
388/03 da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale
Se sono presenti lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede
aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di
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medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di
attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa gli addetti al primo soccorso;
tali addetti risulteranno incaricati dell'attuazione delle misure primo soccorso.
Dal D. Lgs. si deduce che gli addetti al primo soccorso devono essere sottoposti ad adeguata
formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento
interno e per l'attivazione degli interventi di primo soccorso. Lo scopo è quello di garantire ad un
operatore ferito un primo tempestivo e corretto soccorso.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della
parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale specializzato.
Per le aziende o unità produttive del gruppo A, i contenuti e i tempi minimi sono riportati
nell’allegato 3 del Decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici
dell’attività svolta.
Per le aziende o unità produttive del gruppo B e del gruppo C, i contenuti ed i tempi minimi del
corso di formazione sono riportati nell’allegato 4 del Decreto.
La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza triennale almeno per
quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, individua e rende disponibili le
attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti
al primo intervento interno ed al primo soccorso.
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DPI, SICUREZZA DELLE MACCHINE, DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE
Dal 21 settembre 1996 tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per
la prima volta, devono avere: marcatura "CE" ed essere munite di certificato di dichiarazione di
conformità e libretto di istruzione all'uso e manutenzione.
Tali requisiti sono a garanzia che la macchina è stata costruita rispettando le misure di
sicurezza.
I dispositivi di protezione individuali sono strumenti che servono ad evitare il contatto della
soluzione antiparassitaria con le vie respiratorie o digestive o con la pelle. Si riporta una breve
rassegna:
1. Casco. È il dispositivo più efficace per la protezione della testa dell’operatore;
assicura un contatto pressoché nullo con la cute e protegge anche le vie respiratorie e
la bocca. È concepito in modo tale che vi sia un ricambio d’aria all’interno grazie a un
motorino elettrico che fa passare l’aria in ingresso su un filtro; è alimentato a pila o
collegato al trattore. Si deve aver cura che ci sia un buon contatto sulle spalle e che
non vi siano rotture nel punto di congiunzione fra visiera e maschera;
2. Maschera. Protegge il volto (in tal caso si parla anche di pieno facciale) e di
conseguenza evita il contatto con occhi, naso, bocca.
3. Semimaschera. Protegge naso e bocca. È necessario utilizzare semimaschere a tenuta
e provviste di filtro sostituibile; meglio scegliere semimaschere con due respiratori. È
assolutamente sconsigliabile l’uso di semimaschere antipolvere.
4. Filtri. Esistono diversi tipi di filtro in commercio. Di solito quelli usati in agricoltura
sono contrassegnati con una sigla, per esempio A2P2 o A1P1 o A2P3. La lettera A indica
che il filtro è efficace contro vapori organici e solventi, mentre la lettera P indica che
il filtro è efficace contro polveri tossiche, fumi, nebbie; i numeri invece indicano la
capacità filtrante (1 meno filtrante, 3 più filtrante). Naturalmente quelli con maggiore
capacità filtrante andranno utilizzati con prodotti fitosanitari più tossici o che
presentino il rischio di cancro. Vi sono poi altri tipi di filtro, meno utilizzati in
agricoltura, che servono contro gas e vapori inorganici (Tipo B) e che servono nel caso
in cui si debbano utilizzare acidi (per esempio se si deve acidificare l’acqua irrigua) o
per l’ammoniaca (filtro tipo K). Infine esistono filtri tipo E per anidride solforosa, che
di solito non trova impiego in agricoltura. In ogni caso è fondamentale sostituire i filtri
secondo le indicazioni del costruttore e comunque nel caso si senta cattivo odore. Un
filtro che ha accumulato più antiparassitario del dovuto, diventa una fonte di
intossicazione invece che una protezione per l’operatore.
5. Occhiali. Proteggono gli occhi nel caso in cui si utilizzi una semimaschera.
6. Stivali, guanti. Devono essere integri e lavati, ancora indossati, dopo ogni intervento.
7. Tuta. Questo mezzo di protezione è più importante di quanto si possa pensare, poiché
le contaminazioni tramite la via cutanea sono importanti e frequenti. È sufficiente una
tuta in cotone o in tyvek.
8. Cabina pressurizzata. Funzione con lo stesso principio illustrato per il casco, isolando
l’operatore dall’aria esterna, che viene introdotta solo dopo il passaggio su tre filtri
(meccanico, antipolvere, a carboni attivi).
I nuovi obblighi sui DPI riguardano non solo le grandi imprese, ma anche aziende familiari,
lavoratori autonomi e piccoli imprenditori. I dispositivi di protezione individuale devono essere
conformi alle normative vigenti (articolo 32).
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La legge è molto chiara su ciò che non è un DPI, sottolineando che essi devono essere conformi
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 475/92 ( e dalle sue successive modifiche)
Come evidenziato nell’art. 4 del D. Lgs. 475/92, i DPI sono suddivisi in tre categorie: i DPI della
prima categoria sono di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi
di danni fisici di lieve entità, mentre appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione
complessa destinati a salvaguardare dal rischio di morte o da lesioni gravi a carattere
permanente. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due
categorie.
Dopo aver individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché essi siano adeguati ai rischi
cosiddetti “inevitabili”, il datore di lavoro valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mk per
scegliere il più idoneo. È sempre compito del datore di lavoro individuare le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, anche in merito alla durata del suo utilizzo. Dopo la scelta deve
informare i lavoratori e formarli all’uso. (questo è obbligatorio per tutti i DPI di terza categoria
e per gli otoprotettori).
I lavoratori devono sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento (quando ritenuto
necessario) organizzati dal datore di lavoro. È loro compito indossare i DPI nel modo in cui è
stato loro insegnato. È responsabilità del lavoratore aver cura dei DPI messi a disposizione, senza
apportare modifiche di nessun tipo.
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IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI
I prodotti fitosanitari rientrano nella definizione di “agenti chimici pericolosi” in quanto
rispondono ai criteri di classificazione di cui al D.Lgs. 52/97 (art. 222 del D.Lgs. 81/08) o,
comunque, a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in
cui sono utilizzati o presenti nel luogo di lavoro..
Pertanto l’utilizzo di prodotti fitosanitari rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08.
Lavorazioni a rischio




Preparazione della miscela
Effettuazione trattamenti
Manutenzione e pulizia delle attrezzature
Operazioni di rientro e post-raccolta
Misure generali di prevenzione






Eliminazione dell’uso
Sostituzione di prodotti più pericolosi con altri meno pericolosi
Attrezzature idonee per la distribuzione
Corrette procedure di manutenzione delle stesse
Pratiche colturali e metodi di lavoro alternativi
luogo di lavoro
Valutazione del rischio






Raccogliere tutte le informazioni possibili sulla salute e sicurezza:
Scheda tossicologica di sicurezza
Ulteriori informazioni: letteratura e agenzie nazionali e internazionali
Livello, tipo e durata dell’esposizione
Circostanze (colture, estensione, serra o pieno campo, dosi, durata e frequenza
trattamenti ecc.)
Quantità impiegate
Sembra più utile affidarsi al monitoraggio biologico
dell’esposizione respiratoria e cutanea in quanto:
piuttosto
che
alla
valutazione
a) stima la dose assorbita per via cutanea, respiratoria e digerente
b) esistono, seppur limitati per ora, valori limite biologici di esposizione
c) possibile confronto con i livelli di esposizione della popolazione generale
Misure specifiche di protezione e prevenzione per la riduzione del rischio






Sostituzione dei prodotti
Attrezzature e materiali adeguati
Appropriati processi lavorativi
Idonei Dispositivi di Protezione individuali e collettivi
Registrazione di tutte le operazioni
Appropriate misure organizzative
Informazione e formazione dei lavoratori


D.P.R. n. 290 del 2001 – appositi corsi di aggiornamento per l’ottenimento del
“patentino” da considerare una base di riferimento
Integrare la suddetta formazione con i dati ottenuti dalla valutazione del rischio chimico
e dalle informazioni sugli agenti chimici pericolosi, con le problematiche connesse al
rientro e alle operazioni post-raccolta.
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Per acquistare prodotti fitosanitari classificati come "molto tossici", "tossici" e "nocivi" occorre
possedere una apposita autorizzazione, nota comunemente come patentino. Ogni cittadino
maggiorenne può procurarsi il patentino inoltrando domanda all’Ente preposto in ogni Regione.
Se non si è in possesso di un titolo di studio specifico (laurea in Scienze Agrarie o in Scienze della
Produzione animale, diploma di perito agrario o agrotecnico), è necessario frequentare un corso
di preparazione e sostenere un esame di idoneità orale, o basato sulla soluzione scritta di quiz,
di fronte ad un’apposita commissione.
Anche per il rinnovo del patentino (ogni 5 anni) occorre frequentare un corso di aggiornamento e
sostenere un nuovo esame. Questa è una delle novità introdotte dal DPR 23 aprile 2001, n. 290
che ha ridisciplinato tutta la materia relativa alla produzione, al commercio e alla vendita dei
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
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PREVENZIONE INCENDI
Qualora, data la natura dell'attività e dei luoghi in cui essa si svolge, vi sia pericolo d'incendio, il
datore di lavoro deve adottare (art. 46) le misure necessarie ai fini della relativa prevenzione e
dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.
Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del ministero
dell’interno 10 marzo 1998.
L’art. 1 del D.M. fissa il campo di applicazione delle disposizioni, stabilendo che esso “si applica
alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
L’art. 62 del D.Lgs 81/08 ridefinisce come “luoghi di lavoro”, quelli “destinati ad ospitare posti
di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio
lavoro”, ricomprendendo i “campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o
forestale”, che invece il D.Lgs 626/94 escludeva esplicitamente.
Quindi, non vi può essere dubbio che oltre alle aree edificate delle aziende agricole (come
possono essere le stalle, i fienili, i magazzini per il ricovero degli attrezzi, ecc.) ed ogni altro
luogo accessibile per il lavoro, anche le aree esterne ove si svolga l'attività lavorativa rientrino
nel campo di applicazione previsto dal D.M.
Come detto, la valutazione dei rischi costituisce l’adempimento fondamentale attorno al quale
ruota tutto l’impianto del D. Lgs. In coerenza con questa impostazione, l’art. 2 del D.M.
stabilisce che "La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 626/1994" (valutazione dei rischi aziendali, ripresa dall’art. 17 del D.Lgs 81/2008).
Si tratta quindi di integrare il DVR con una parte specifica relativa ai rischi da incendio.
L’allegato I al D.M. contiene indicazioni utili sui criteri di valutazione, ai quali è possibile, ma
non obbligatorio, uniformarsi, come disposto dall'art. 2, comma 3, del D.M. stesso.
Se l’applicazione dei criteri indicati nell’allegato I al DM costituisce una semplice possibilità,
tuttavia l’art. 2, comma 4, del DM dispone che il datore di lavoro, nell’effettuare la valutazione,
deve individuare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti
del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai
criteri di cui all'allegato I del DM:
a) livello di rischio elevato
b) livello di rischio medio
c) livello di rischio basso
Nell’allegato I si trovano le relative indicazioni.
A seguito della valutazione dei rischi da incendio, il datore di lavoro deve adottare le misure
indicate nell'art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio) del DM e
finalizzate a:






ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II
realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 64 del D.Lgs
realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire
l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento
assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.
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Nel DVR sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.
Il datore di lavoro è quindi tenuto ad incaricare propri dipendenti dell’attuazione delle misure
adottate in azienda per la prevenzione incendi ed i casi di emergenza.
I datori di lavoro di aziende agricole e zootecniche che occupano più di 10 lavoratori a tempo
indeterminato, sono obbligati ad incaricare almeno uno di questi lavoratori.
Il datore di lavoro che invece, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs può svolgere direttamente i compiti
di responsabile del servizio aziendale di protezione e prevenzione, può assumere direttamente
anche l’incarico relativo agli incendi (è evidente che possa assumere tale compito anche in
presenza di un R.S.P.P. diverso da lui stesso).
Resta salva per il datore di lavoro la facoltà di far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda
se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva sono insufficienti.
L’art. 7 del D.M. prevede che i lavoratori designati debbano frequentare un apposito corso di
formazione in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Il livello della formazione deve essere graduato a seconda del grado di rischio emerso in sede di
valutazione.
Le linee guida per il contenuto e la durata dei corsi per l’acquisizione della qualifica di addetto
alla lotta contro gli incendi sono contenuti nell’allegato IX del DM:



per i luoghi di lavoro a basso rischio, la durata del corso è indicata in 4 ore
per i luoghi di lavoro a rischio medio, corso di 8 ore
per i corsi nei luoghi di lavoro a rischio elevato, corso di 16 ore
Il corso è soggetto a obbligo di aggiornamento, sulla cui entità saranno date specifiche
indicazioni in future disposizioni (art. 37, del D.Lgs).
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MANUALE BUONE PRASSI AGRICOLE E AMBIENTALI