REGOLAMENTO D’ISTITUTO
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
1. Gli alunni entrano nell’edificio scolastico al suono della campanella, dalle ore 8,25 sino alle 8.30;
l’ingresso in aula è consentito fino alle ore 8,40. In caso di ulteriore RITARDO gli studenti sono
ammessi in classe, di regola, alla seconda ora. Il docente della classe giustifica gli studenti in ritardo
che ne documentino i motivi o li ammette in classe con riserva e gli alunni dovranno giustificare il
giorno successivo. Dopo TRE ritardi, la richiesta di giustifica dovrà essere presentata personalmente dai
genitori ai docenti delegati. (Collaboratori del D.S. e funzioni strumentali)
La sosta nel recinto scolastico è consentita:
-ai motorini degli studenti -alle auto dei docenti, degli A.TA., dei diversamente abili, mentre la sosta è
vietata alle auto degli alunni e dei genitori.
2. La richiesta di USCITA ANTICIPATA, per motivi gravi e documentati, va presentata dai genitori al
docente delegato alla seconda ora; nelle ore successive l’autorizzazione è concessa dalla presidenza
solo per motivi sopragiunti ed improcrastinabili. Le uscite anticipate vengono annotate su apposito
registro con firma del genitore; sono sospese negli ultimi 30 giorni di scuola.
3. I genitori all’inizio dell’anno scolastico firmano e ritirano il libretto per le richieste di giustifica delle
assenze, impegnandosi a custodirlo personalmente e denunciarne alla presidenza l’eventuale
SMARRIMENTO . All’atto del ritiro del libretto, i genitori possono autorizzare i figli a non effettuare
la PRIMA, la QUARTA/QUINTA ora di lezione in caso di assenza del docente.
4. Le assenze ed i ritardi, sono registrati quotidianamente su appositi modelli; I GENITORI POSSONO
PRENDERNE VISIONE ogni giorno, nell’orario di apertura della segreteria.
5. Per l’attribuzione dei crediti scolastici, validi per l'esame di stato, si tiene conto delle assenze e dei
ritardi. Gli alunni che abbiano totalizzato 50 giorni di assenze nell’arco dell’intero anno scolastico, non
potranno essere ammessi allo scrutinio. Agli effetti del credito scolastico quattro ritardi equivalgono ad
un’assenza.
6. In caso di prevista sospensione delle lezioni per qualsiasi motivo (scioperi, assemblee sindacali o
altro) ne viene data comunicazione ufficiale alla classe, con obbligo da parte degli studenti di
notificarlo ai propri genitori. L'avviso viene inoltre notificato mediante pubblicazione all’Albo
d’Istituto.
7. Si svolgono due incontri pomeridiani - uno per ogni periodo didattico - tra docenti e genitori;
inoltre la valutazione del profitto in itinere viene comunicata ufficialmente con la pagella a METÀ
DICEMBRE e col pagellino a metà MARZO. L'orario di ricevimento dei docenti al mattino è esposto in
bacheca e sul sito dell’Istituto; le udienze sono sospese nell’ultimo mese di scuola.
8. Il D.S. riceve secondo l’orario esposto all’albo, oppure per appuntamento telefonico. Per consentire
un lavoro proficuo agli addetti ai servizi amministrativi, l’accesso agli uffici di segreteria e di
presidenza è vietato a tutti, personale scolastico ed esterno, dalle 9.00 alle 11.30L
Vigilanza sugli alunni
ALUNNI
9. I docenti, durante il loro orario di servizio, sono responsabili della vigilanza nelle aule ordinarie,
speciali, palestre e laboratori; in casi urgenti possono allontanarsi dalla classe purchè sostituiti da un
collega o dal personale ausiliario.
10. I docenti per assicurare l’accoglienza e la vigilanza si trovano in classe 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni; all’ultima ora assistono, con il personale ausiliario, all’uscita degli alunni dalle aule.
11. Il cambio dell’ora dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine. I docenti liberi da impegni
successivi sono tenuti ad attendere il collega subentrante; i docenti che non hanno avuto in precedenza
altri impegni di servizio si troveranno già pronti per entrare in aula all’uscita del collega.
12. I permessi di uscita dalle aule debbono riguardare solo 1 alunno per volta per il tempo strettamente
necessario; non vanno concessi durante la prima ora di lezione e gli ultimi 5’ di ogni lezione.
13. Durante il trasferimento degli studenti dall’aula ai laboratori, palestre, i docenti incaricati,
eventualmente coadiuvati dal personale ausiliario, avranno cura di far osservare il massimo silenzio.
14. Il personale ausiliario è responsabile della vigilanza, dalle ore 8.20 fino all'uscita di tutti gli
studenti, nei corridoi assegnati, nei bagni adiacenti, nelle scale e, in particolare, presso le uscite di
sicurezza.
Vigila nelle aule in caso di assenza momentanea o imprevista del docente; vigila, eventualmente
chiudendo a chiave la porta, le aule lasciate dagli studenti perché impegnati in palestra, in laboratorio,
ecc.. Il personale ausiliario, in caso di necessità, prima di allontanarsi dovrà assicurarsi di essere stato
sostituito da un collega e, qualora sia necessario sospendere momentaneamente i permessi di uscita per
carenza di vigilanza, avverte i docenti.
15. In caso di imprevista assenza del docente, il personale ausiliario avverte immediatamente il
docente Collaboratore, incaricato per le supplenze e, in sua mancanza, il D.S. o suo sostituto. In caso di
impossibilità di sostituzione del docente assente: a) la classe sarà unita ad altre classi per svolgere
attività che lo permettano (proiezioni didattiche, palestra, ecc.); b) la classe sarà divisa in piccoli gruppi
da affidare ai docenti delle altre classi, preferibilmente parallele. In attesa che venga preso uno di tali
provvedimenti, la vigilanza è affidata al personale ausiliario.
16. Eventuali rapporti disciplinari redatti durante le ore di supplenza devono essere presi in
considerazione dal consiglio di classe con riferimento all'attribuzione del livello di credito scolastico. Il
supplente non può far svolgere attività di ed.fisica agli studenti se non specifico della materia.
17. Non è consentito l’accesso nei corridoi e nelle aule al personale estraneo o ai genitori, salvo
specifica autorizzazione del D.S.. La scuola non risponde della sicurezza degli studenti e dei mezzi di
trasporto al di fuori dei locali scolastici, ivi compreso il cortile, le aree di parcheggio e di accesso.
18. La vigilanza, in occasione di attività d’istituto, quali conferenze, attività sportive ecc., ha carattere
diffuso. I docenti si distribuiscono tra gli studenti, intervenendo, se necessario, anche nei confronti di
alunni che non siano delle proprie classi. In caso di lezioni all’aperto la vigilanza può essere assicurata
dal singolo docente; tuttavia, se vengono utilizzati mezzi di trasporto per piccoli spostamenti è richiesto
mediamente un docente per ogni 15/25 alunni minorenni., L
EZIONI ALL’APERTO, ATTIVITA’
Viaggi d’istruzione, visite guidate, lezioni all’aperto,attività sportiva
19. I viaggi d'Istruzione – della durata massima di 6 giorni escluso festivi – sono proposti dai Consigli
di classe entro il 15 novembre con l’indicazione dell’itinerario, accompagnatori e numero resumibile di
studenti aderenti. La presidenza, dopo avere acquisito le offerte di più agenzie comunica, entro fine
novembre, la spesa procapite. Nella scelta delle agenzie e dei requisiti da richiedere alle stesse, può
essere chiesto il parere di una commissione nominata dal consiglio d’istituto. Entro fine dicembre gli
alunni che intendono prendere parte ai viaggi d’istruzione versano il 50% della quota a conferma della
adesione.
20. Le visite guidate, le lezioni all’aperto ecc. sono autorizzate dal D.S. su richiesta del Consiglio di
classe o dei Docenti in orario nella giornata in cui si svolgerà l’attività programmata. Le uscite
didattiche potranno essere cinque, programmate dal Consiglio di classe, n. 2 per attività teatrali o
cinema e n. 3 per le visite guidate comprese le lezioni all’aperto, il prezzo del biglietto per proiezioni
di film e rappresentazione teatrale non dovrà essere superiore ad € 8,00.
21. Gli accompagnatori, scelti tra i docenti della classe e solo eccezionalmente di altre classi o tra
genitori esperti, dovranno essere uno ogni 15/20 studenti a seconda della destinazione e del percorso da
seguire, fermo restando l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di cinque unità
complessivamente per classe per effettive esigenze connesse al numero degli alunni.
Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo
stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale limitazione
non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli
accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.
È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli, parenti.
L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.
22. La partecipazione degli studenti alle iniziative di cui sopra deve riguardare almeno il 70% della
classe; quanti non aderiscano saranno avviati ad attività alternative e, in mancanza, abbinati ad altre
classi. Tali limiti non si applicano ad attività svolte nei giorni eccedenti i 200 di lezione. In caso di
assenze collettive il dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe, provvede alla riduzione dei giorni
disponibili per le attività di cui sopra.
23. Gli studenti che debbano partecipare a campionati sportivi, secondo calendari predisposti dagli
organi scolastici provinciali, sono esonerati dalle lezioni. Gli studenti vengono inoltre autorizzati a
partecipare a gare d’istituto, purché non ostino motivi didattici improcrastinabili. Per gare d’istituto da
svolgere fuori sede e per settimane bianche il cui numero di partecipanti sia inferiore a quello
prescritto dal precedente articolo, vanno utilizzate giornate di pausa didattica o date immediatamente
successive agli scrutini.
E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Uso e conservazione delle strutture
24. Gli studenti sono responsabili di tutti i locali dell’Istituto, dell’aula, dei banchi e di quanto altro
usato; gli autori di eventuali danni, o l’intera classe, o l’intero piano, o l’intero istituto, qualora non sia
possibile individuare i responsabili, sono tenuti al risarcimento. I docenti e il personale ausiliario sono
tenuti a dare tempestiva comunicazione alla presidenza del verificarsi di ogni atto vandalico.
25. Le moto e le biciclette degli alunni, fatta eccezione per le auto, possono essere posteggiate
all’interno della scuola, negli spazi appositamente predisposti. E' precluso l’accesso di veicoli di
estranei nell’area di pertinenza dell’istituto. Eventuali parcheggi in zone riservate all’evacuazione ed
alla sicurezza potranno determinare la rimozione tramite carro-attrezzi e contravvenzione secondo
avvisi esposti.
26. I direttori di laboratorio, aule speciali, palestra, predispongono un regolamento che viene approvato
dal Consiglio d’Istituto. Essi, sono responsabili del materiale ivi custodito, ricevuto in subconsegna dal
direttore s.g.a. su designazione del capo d’istituto.
27. Locali, spazi, attrezzature sono a disposizione degli studenti per attività didattiche e educative, di
mattina e di pomeriggio, nei limiti del regolamento e se esiste la possibilità di svolgere adeguata
vigilanza.
28. Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero
mediante la diffusione di materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini, giornali
murali ed altro. La diffusione viene autorizzata dalla presidenza. Non è consentita pubblicità
commerciale salvo delibera specifica del C.d'I.; non è consentita propaganda elettorale.
Personale docente e non docente
DOCENTE
29. Le domande di congedo e di permesso vanno presentate per iscritto: da parte dei docenti al D.S., da
parte del personale A.T.A. al DSGA che le trasmette al D.S.. In attesa della emanazione del decreto di
concessione, le domande s’intendono accolte se siglate dal D.S. e protocollate.
L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto
scolastico, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
30. In assenza del D.S. o in concomitanza di impegni, ne svolge le funzioni il docente vicario e - in
base alle deleghe ricevute - i docenti collaboratori. In assenza del DSGA e del suo sostituto,
l’impiegato più anziano, ha il compito di coordinamento e vigilanza del personale a.t.a.
31. In caso di assenze collettive degli studenti, il personale docente è impegnato nella verifica dei
registri assenze e comunicazione alle famiglie, riunioni didattiche con docenti della classe o con
docenti della stessa disciplina, lavoro in biblioteca ecc.; in alternativa, è possibile, dandone
comunicazione, lasciare la scuola recuperando successivamente le ore per attività didattica. I
collaboratori scolastici sono impegnati in attività di piccola manutenzione e di pulizia straordinaria.
32. Gli impegni di lavoro, le assenze, i permessi, le norme disciplinari, ecc., del personale scolastico
sono regolati dal C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) vigente e da eventuali accordi
integrativi. DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato con
D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni. I
doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:
- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce
dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei
sussidi, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d’Istituto, dai Regolamenti specifici
e dagli insegnanti;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc.) e delle
disposizioni di sicurezza.
Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio Regolamento di
disciplina in cui vengano individuati:
1. le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
2. le sanzioni relative;
3. gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.
E’ prevista, poi, la costituzione di un Organo di garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi
sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati.
Il contenuto del presente Regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase
dell’accoglienza e ne è consegnata copia a tutti gli studenti della scuola e/o i genitori che ne facciano
richiesta.
33.TITOLO I
CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A
IRROGARLE
Art. 1 – Codice disciplinare.
1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell’ambito della comunità scolastica, è pubblica
e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le
proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non
estingue la mancanza rilevata.
5. L’applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento degli
eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.
Art. 2 Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico
Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di
comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante
la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale può
costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.
In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all’art. 1 del presente Regolamento e delle
disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e relative modifiche, in premessa richiamati, l’organo
competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte,
in corrispondenza delle relative infrazioni.
Art. 3 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe.
1. Scorrettezze ed offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla
scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne).
2. Disturbo continuo durante le lezioni.
3. Comportamenti reiterati, ma non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità
del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola.
4. Violazioni alle norme di sicurezza.
Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà
comunicazione al coordinatore della classe stessa.
Art. 4 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe –
Comunicazione alla famiglia degli studenti .
1. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il
risarcimento del danno.
3. Falsificazione di firme.
Art. 5 Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe –
Comunicazione alla famiglia degli studenti.
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta.
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica.
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni.
4. Alterazioni di risultati.
5. Gravi scorrettezze.
Art. 6 Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe –
Comunicazione alla famiglia degli studenti .
1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell’art. 5.
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone.
Art. 7 Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio dì
Istituto – Comunicazione alla famiglia degli studenti .
Presenza di reati o fatti avvenuti all’interno della scuola che possono rappresentare pericolo per
l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.
Art. 8 Estensione delle sanzioni.
Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 saranno disposte provvisoriamente dal D.S. e/o dai collaboratori di
presidenza in attesa di convocazione e relativa adozione da parte degli Organi Collegiali predisposti.
Inoltre si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che
si svolgano fuori dei locali dell’istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi
d’istruzione, etc..
Art. 9 Esami di Stato.
Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione
esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.
Art. 10 Conversione delle sanzioni.
Nei casi previsti dagli artt. 4 (comma 2), 5, 6 e 7 del Titolo I, il Consiglio di Classe deve offrire allo
studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità
scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali: a)
operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale
ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato.
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.
La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che ne
valuterà caso per caso l’opportunità.
Art. 11 Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione.
Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione gli allievi che registrano un
numero di note disciplinari, segnate sul Registro di classe, superiori a 3 e l’intera classe che riporta un
numero di note disciplinari superiori a due .
34.TITOLO II
TERMINI PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI
Art. 1 Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo
studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della
riunione del Consiglio di Classe.
Art. 2 I procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 Titolo I devono concludersi
entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.
Art. 3 Contro le sanzioni che non prevedono l’allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte
dello studente all’Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione
della sanzione comminata.
L’Organo di garanzia decide sull’impugnativa entro quindici giorni dalla sua presentazione. In caso di
presentazione di ricorso, l’esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo e sospesa fino alla
decisione dell’organo di appello.
35.TITOLO III
ORGANO DI GARANZIA
Art. 1 L’Organo di Garanzia per le impugnazioni è cosi composto:
- Un rappresentante eletto dai genitori;
- Un docente designato dal Consiglio d’Istituto ;
- Un rappresentante eletto dagli studenti
Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri ordinari e membri supplenti. Il Dirigente
scolastico presiede le sedute.
Art. 2 Qualora uno o più membri dell’Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti
da un membro supplente.
Art. 3 L’Organo di Garanzia resta in carica per tre anni. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il
genitore decada da rappresentante del Consiglio d’Istituto o i docenti abbiano perduto la qualità di membri
della scuola.
Art. 4 L’Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio
d’istituto in merito ad eventuali modifiche del presente Regolamento di disciplina per adeguarne il
funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti citato
in premessa.
DEGLI ORGANI COLLEGIALI (norme comuni)
Funzionamento degli Organi Collegiali
36. Gli OO.CC sono convocati dal Presidente o dal D.S. o su richiesta motivata della metà più uno dei
componenti, per il Collegio dei docenti ed il Comitato genitori è sufficiente 1/3. La convocazione degli
organi deve essere disposta con congruo preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data della
riunione. La convocazione deve essere effettuata: con lettera circolare - con firma di presa visione – per
i componenti presenti nel Liceo; con lettera diretta ai singoli membri esterni pel tramite del loro
familiare presente nel Liceo - che firma per ricevuta - Solo in caso di assenza prolungata a scuola di
questi, si trasmette un fonogramma al domicilio dichiarato registrando il nome della persona che ha
risposto al telefono e l’ora della telefonata sull’elenco delle ricevute delle raccomandate a mano;
mediante avviso affisso all’albo del Liceo. La documentazione di avvenuta pubblicazione all’Albo è
adempimento sufficiente per la dimostrazione della regolarità della convocazione. La lettera e l’avviso
di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare
nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo viene redatto processo verbale, firmato
dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.
37. Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso
giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico – fatte salve diverse disposizioni ministeriali
38. I membri dell'organo possono prendere visione di atti e documenti inerenti gli argomenti all'o.d.g.;
Il Presidente o il D.S.debbono mettere a disposizione, con congruo anticipo (almeno gg. 2 prima della
seduta), atti e documenti oggetto della discussione, affinché i membri dell'organo ne prendano visione.
39. Prima di ogni seduta si procede all’appello dei componenti ed alla verifica del numero legale (la
metà più uno dei componenti di diritto dell’Organo Collegiale).
40. L’ordine di trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro
approvazione della maggioranza. La trattazione di ogni argomento si chiude preferibilmente con un
voto su mozioni o su tesi riassuntive. Dopo l’invito alla votazione o dopo la stessa, non saranno
consentiti altri interventi.
41. Ogni membro può intervenire, su prenotazione alla presidenza, una sola volta su ciascun
argomento in discussione e solo su quello, con eventuale diritto di replica; gli interventi, generalmente,
non potranno superare la durata di 5 minuti, se non si verificano interruzioni. Non sono consentiti
dibattiti a due ed ogni componente è tenuto ad essere breve e sintetico nell’intervento.
42. Nelle riunioni ove siano presenti più di venti persone, possono essere eletti due censori col compito
di mantenere l'ordine. Al terzo richiamo del Presidente dell’assemblea si viene espulsi dall'aula.
43. Il segretario verbalizza in forma sintetica l'andamento del dibattito. Rimane fermo il diritto di
ciascun membro di far riportare integralmente a verbale proprie dichiarazioni; in tale caso è opportuno
che esse vengano scritte dallo stesso interessato e consegnate al segretario dopo averle lette
all’assemblea. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, è approvato dai componenti
l’organismo seduta stante, oppure all’inizio della seduta successiva. In caso di contestazione si decide a
maggioranza.
44. E’ consentito a componenti degli OO.CC. la presentazione in forma singola o associata di mozioni,
interrogazioni ed interpellanze ai Presidenti o al D.S. esclusivamente su argomenti riguardanti
l’istituzione scolastica. Esse saranno portate in discussione alla prima seduta utile degli OO.CC. dopo
30 giorni dalla data di protocollo della richiesta, unitamente agli altri argomenti all’Ordine del giorno.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Funzionamento del Consiglio d’Istituto
45. Il D.S., entro gg. 15 dalle elezioni per gli OO.CC., convoca e presiede la seduta per l’elezione del
Presidente e del vice Presidente del C.d’I. Il Consiglio d’istituto, nella prima seduta, provvede alla
elezione del Presidente a scrutinio segreto; viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio; qualora non si raggiunga tale
maggioranza nella prima votazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti; a
parità di voti è eletto il più anziano di età. Con le stesse maggioranze, su proposta di almeno un terzo
dei componenti del consiglio in carica, è possibile la revoca del mandato di Presidente del c.d’I.. In
questo caso la nomina del nuovo Presidente deve avvenire nella stessa riunione. In caso di qualsiasi
impedimento il D.S. è tenuto a riconvocare i componenti del Consiglio d’Istituto entro e non oltre gg.
30 dalla data dell’avvenuta revoca. Con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente, il
C.d’I. elegge anche un vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza
od impedimento.
46. Il C.d’I. è convocato e presieduto dal Presidente del consiglio stesso che redige l’ordine del giorno
della seduta sulla scorta delle segnalazioni del D.S., della giunta ed anche degli stessi consiglieri.
Eccezionalmente il C.d’I può essere convocato anche da 1/3 dei consiglieri con le stesse procedure ed i
tempi di notifica delle convocazioni previste per il Presidente. In ottemperanza dell’art. 8 del T.U., gli
studenti minorenni non hanno voto deliberativo in materia finanziaria.
47. I componenti del C.d’I presentano mozioni ed interrogazioni così come previsto nelle precedenti
norme per gli OO.CC. Se la mozione contiene la richiesta di verifica della fiducia al Presidente, al vice
Preside o ad un membro della giunta, deve essere presentata da almeno il 50% dei componenti e, posta
ai voti la sfiducia, la stessa deve essere approvata da almeno i 2/3 dei componenti il consiglio. In
questo caso il membro decade dall’incarico e viene sostituito immediatamente nella carica con una
votazione; se questi è il Presidente, il D.S. od il vice Presidente assumono la presidenza dell’assemblea
fino alla nomina del nuovo Presidente secondo le modalità del precedente art.58.
48. Le assenze dalle riunioni del consiglio vanno giustificate personalmente, anche telefonicamente,
entro le 48 ore precedenti o seguenti la seduta presso la segreteria della scuola. L’assenza ingiustificata
di un componente del C.d’I. per tre sedute consecutive comporta la decadenza dal consiglio e
l’automatica sostituzione col primo dei non eletti della lista cui appartiene. Parimenti si procederà in
caso di dimissioni volontarie.
COMITATO GENITORI
Funzionamento del Comitato Genitori
49. I genitori degli studenti del Liceo possono riunirsi in comitato. Il Comitato stimola gli OO.CC. e la
Dirigenza scolastica con proposte e suggerimenti in merito alla attività didattica ed iniziative di
sponsorizzazione di progetti ed attività culturali e sportive.
50. Il D.S., nel mese di ottobre, mediante circolare da leggere agli studenti nelle singole classi, fa
partecipare, con invito scritto sul diario dei singoli studenti da controfirmare dal genitore, l’invito
all’assemblea plenaria dei genitori. In tale assemblea, con votazione palese ad alzata di mano, i genitori
eleggono il Presidente, il vicepresidente ed il segretario del Comitato Genitori. Successivamente il
Comitato si riunisce nei locali del Liceo, su convocazione del Presidente, con le stesse modalità della
convocazione plenaria.
Assemblee-Comitati
51. Gli studenti possono riunirsi in assemblea d’Istituto una volta al mese durante le ore di lezione a
rotazione nei vari giorni della settimana. Le assemblee possono avere per oggetto argomenti di ordine
scolastico o sociale “in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”
52. L’assemblea d’Istituto è indetta su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10%
degli studenti del Liceo. La richiesta viene presentata al D.S. almeno sette giorni prima della data
fissata per l’assemblea e, oltre alle firme degli studenti, deve contenere l’ordine del giorno e la
sottoscrizione degli studenti incaricati del servizio d’ordine. Tale documento viene affisso all’Albo e
partecipato ai genitori pel tramite degli studenti stessi.
53. Nella prima assemblea dell’anno scolastico gli studenti devono darsi un regolamento di disciplina
dello svolgimento delle assemblee che contenga le modalità di elezione del Presidente dell’assemblea,
di conduzione del dibattito nello svolgimento dei lavori. Tale regolamento, che può rifarsi a quelli degli
altri OO.CC., deve essere convalidato dal C.d’I. che può esprimere eventuali proposte di modifica.
54. L’ordinato funzionamento dell’assemblea è demandato al Presidente ed al Comitato Studentesco.
Alle assemblee è consentita la partecipazione degli insegnanti e del D.S.. Per tutto quanto non riportato
nel presente regolamento si demanda esplicitamente all’art. 43 del DPR 416/74.
55. Le assemblee di classe possono essere convocate dai rappresentanti di classe una sola volta al mese
e per non più di due ore di lezione a rotazione tra i giorni e le ore in cui si tengono.
56. Non disponendo il Liceo di aula magna, le assemblee di istituto potranno svolgersi,
compatibilmente con le capienze dei locali scolastici rispetto ai partecipanti,in palestra o all’aperto. Il
Comitato Studentesco coordinerà il funzionamento delle assemblee anche sotto l’aspetto della
sicurezza, dell’igiene e la salvaguardia del patrimonio scolastico d’intesa con la dirigenza scolastica.
57. Il Comitato Studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe.
Esso si può riunire nei locali del Liceo – in orari non coincidenti con le lezioni – per iniziative ad esso
demandate dall’assemblea d’Istituto o dai consigli di classe.
58. I genitori degli studenti del Liceo possono riunirsi in comitato. Il Comitato stimola gli OO.CC. e la
Dirigenza scolastica con proposte e suggerimenti in merito alla attività didattica, ad iniziative di
sponsorizzazione di progetti, ad attività culturali e sportive.
59. Per quanto qui non riportato si demanda esplicitamente al T.U.-Dlgs 297/1994 art.12, 13, 14, 15
(ASSEMBLEE GENITORI)
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
1. la richiesta di assemblea, avanzata al Preside dai rappresentanti d'istituto contiene l'O.d.G. (ordine del
giorno) deciso nelle precedenti sedute e aggiornato alle necessità e ai problemi della scuola e della società
in funzione culturale e civile.
2. La richiesta è sottoscritta da almeno il 75% dei rappresentanti di classe oppure dal 10% dell'intera
scolaresca; le firme sono raccolte dai rappresentanti d'istituto che comunicano agli studenti di ogni classe
l'O.d.G. I rappresentanti possono fare richiesta alla presidenza di incaricare il personale della scuola
affinché possa, in tempi rapidi, raccogliere le firme.
3. Il collettivo dei rappresentanti di classe e il collettivo [assemblea] di classe sono indipendenti tra loro e
dall'assemblea studentesca d'istituto.
4. Il servizio d'ordine, di 25 unità, è gestito dagli studenti rappresentanti d'istituto ed effettuato
volontariamente dagli studenti; esso provvede al normale e ordinato svolgimento dell' assemblea.
5. La dirigenza scolastica provvede alla sicurezza dell'istituto relativamente all'ingresso di estranei e rende
disponibili i locali e gli amplificatori.
6. L'assemblea degli studenti e il collettivo dei rappresentanti sono presieduti da rappresentanti da loro
eletti o da loro delegati.
7. Il collettivo dei rappresentanti di classe è integrato con i componenti del comitato studentesco e con i
rappresentanti eletti alla consulta provinciale, Il collettivo discute i punti dell'O.d.G.
8. il collettivo (assemblea) di classe è presieduto dai rappresentanti di classe i quali illustrano i punti all'
O.d.G. agli studenti della propria classe e coordinano la discussione.
9. Le assemblee incominciano all'orario prestabilito ed hanno la durata necessaria per discutere l'O.d.G. e
rispondere ai chiarimenti posti dagli alunni.
10. Non è consentito, agli studenti e al personale scolastico tutto, l'utilizzazione degli automezzi
parcheggiati nel cortile durante lo svolgimento dell'assemblea per motivi di sicurezza.
11. Il presente regolamento fa riferimento, inoltre, agli artt.13 e 14 del Testo Unico delle Norme sulla
Pubblica Istruzione.
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REGOLAMENTO D`ISTITUTO