Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale AGGIORNATO AL 20 SETTEMBRE 2011 Articolazione del documento e principali questioni Questo documento raccoglie i principali quesiti in materia di relazioni sindacali successivi al d.lgs.150/2009, alla luce di quanto espresso dalla Funzione pubblica, dalla Civit, dalla nota Unioncamere dell’8 settembre 2011 e dalle novità introdotte dal d.lgs. 141/2011. Il documento articolato nelle seguenti sezioni: Premessa Per una coerente gestione della nuova contrattazione decentrata integrativa nel processo di cambiamento in atto e durante il “blocco” della contrattazione nazionale (Una questione specifica: il regolamento del part-time) Considerazioni generali sul sistema di relazioni sindacali. In nero sono riportati i riferimenti di legge e le parti descrittive; in blu sono riportate le considerazioni delle Camere di commercio; in rosso sono riportati i quesiti specifici indirizzati alla Funzione pubblica e all’Aran. I quesiti riguardano gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali e, nello specifico, le Camere di commercio. Questi, in sintesi, i temi principali: - necessità di avere esempi di quali siano materie di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro ed esempi di quali siano gli obblighi direttamente o indirettamente pertinenti il rapporto di lavoro - necessità di sapere quali materie siano ancora oggetto di contrattazione decentrata (con particolare riferimento ai criteri generali per la ripartizione delle risorse, alla valutazione delle prestazioni ed alle progressioni economiche) - necessità di sapere se la contrattazione decentrata possa/debba intervenire in merito alla previsione secondo la quale le fasce di valutazione devono essere non inferiori a tre e alla fascia alta (di valutazione) va erogata la quota prevalete - se eventuali regolamenti in materia di part-time rientrino fra i poteri del privato datore di lavoro o siano oggetto di contrattazione - la conferma che l’istituto della concertazione (e le relative materie oggetto di tale modello di relazioni sindacali in base ai CCNL) di fatto non è più previsto ed è in parte sostituito da altre forme quali ad esempio l’informazione, la consultazione, l’esame congiunto Il documento richiama quindi quattro allegati che sono così composti: allegato 1: è uno schema che riporta in dettaglio le materie che in base alla contrattazione del comparto Regioni ed autonomie locali sono oggetto di contrattazione integrativa con indicazione delle considerazioni che porterebbero a considerarle o meno ancora oggetto di contrattazione (con aggiornamento al Tavolo di Lavoro Unioncamere – Tagliacarne – Prof. Bordogna e alla nota Unioncamere di settembre 2011) allegato 1 bis: è uno schema che riporta in dettaglio le materie che in base alla contrattazione del comparto Regioni ed autonomie locali erano oggetto di concertazione (con aggiornamento al Tavolo di Lavoro Unioncamere – Tagliacarne – Prof. Bordogna e alla nota Unioncamere di settembre 2011) allegato 2: è uno schema che riporta i principali riferimenti normativi in materia di relazioni sindacali allegato 3: è l’atto di indirizzo quadro trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica all’Aran il 18/2/2011 allegato 4: è uno schema che riporta una sintesi delle relazioni sindacali antecedenti al decreto 150/2009 allegato 5: è la nota Unioncamere dell’8 settembre 2011 di analisi delle principali novità intervenute a seguito del decreto legislativo 141/2011 correttivo del d.lgs 150/2009 2 Premessa Ai sensi di quanto previsto dall’art. 65 del d.lgs. 150/2009, le amministrazioni pubbliche del comparto Regioni e autonomie locali – comparto all’interno del quale ad oggi sono ricomprese le Camere di commercio – devono adeguare alle novità introdotte dallo stesso decreto entro il 31.12.2011 i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009. Il tema è particolarmente rilevante e delicato – anche dopo i correttivi ed i chiarimenti del d.lgs. 141/2011 – se si prende in considerazione a) la necessità di predeterminare/sviluppare i sistemi di gestione e valutazione adottati anche in rapporto al ciclo e al piano della performance e alle novità introdotte in generale dal d.lgs. 150 b) il “blocco” della contrattazione nazionale che aveva disegnato, soprattutto per il comparto con i CCNL 31.3.1999 e 1.4.1999 ai sensi del d.lgs. 165/2001, il modello e le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa e, più in generale, il modello di relazioni sindacali. Le amministrazioni e, nello specifico, le Camere di commercio, si trovano a dover applicare la riforma in assenza dei nuovi contratti collettivi di comparto dovendo conseguentemente risolvere rilevanti incertezze. Si ritiene indispensabile approfondire il tema della contrattazione e delle relazioni sindacali attraverso, se possibile, l’ausilio della Funzione pubblica e dell’Aran, anche alla luce delle recenti e ulteriori novità e indicazioni derivanti dalla circolare 7/2010 della Funzione pubblica, dall’atto d’indirizzo all’Aran del 18 febbraio 2011, dal d.lgs. 141/2011. Tali approfondimenti e delucidazioni potranno prevenire sia errori d’impostazione della futura contrattazione collettiva integrativa sia il possibile contenzioso in materia di relazioni sindacali con le stesse OOSS territoriali e nazionali. Infatti - sia per quanto concerne le materie che ai sensi delle novità introdotte dal d.lgs. 150 (art. 34, che modifica l’art. 5 del d.lgs. 165/2001) sono riservate in via esclusiva agli organi preposti alla gestione - sia per quanto riguarda quelle riservate alla “contrattazione collettiva” (quella nazionale ed eventualmente, se prevista dai CCNL, quella integrativa decentrata) a tutt’oggi possono ancora emergere ambiti di ambiguità che non facilitano un reale e coerente processo di cambiamento delle relazioni sindacali in linea con i principi previsti dalla riforma in atto. In particolare sarebbe auspicabile una dettagliata elencazione di quali materie – in rapporto soprattutto a quanto previsto dai CCNL 31.3.1999 e 1.4.1999 del comparto Regioni e autonomie locali – sono oggi ancora oggetto di contrattazione, quali sono escluse e quali eventualmente si aggiungono, allargando poi la “fotografia” alle altre materie fino a ieri oggetto di concertazione e d’informazione. I tempi ristretti entro i quali devono essere sottoscritti i futuri contratti integrativi decentrati esigerebbero chiarimenti nei tempi più rapidi possibili sia da parte della Funzione pubblica 3 sia da parte di Aran. Il tutto a vantaggio dell’efficacia, della razionalità e della coerenza dei prossimi passaggi di relazioni sindacali. Le Camere di commercio, fra le varie iniziative avviate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 al fine di garantire una coordinata azione di sviluppo in linea con quanto previsto dalla riforma, con il protocollo d’intesa del 4 febbraio 2010 fra Unioncamere e il Ministro per la PA e l’innovazione, con la convenzione triennale dell’11 maggio 2010 fra Civit e Unioncamere per tutte le Camere di commercio, hanno attivato nel 2011 un “tavolo” di coordinamento proprio sulle materie della valutazione e della contrattazione, coinvolgendo una decina fra le Camere di commercio, anche per analizzare e sviluppare i vari temi da diffondere poi – con l’ausilio di Unioncamere – a tutto il sistema camerale. Il presente documento riassume le principali esigenze di chiarimenti e individua alcune possibili soluzioni o ipotesi di risposte sulla materia, auspicando di ricevere le risposte e l’ausilio necessario per superare quella possibile ambiguità e i “rischi” di errore sui prossimi passaggi di relazioni sindacali. Per una coerente gestione della nuova contrattazione decentrata integrativa nel processo di cambiamento in atto e durante il “blocco” della contrattazione nazionale L’art. 34 del d.lgs. 150, modificando l’art. 5 del d.lgs. 165, chiarisce come le decisioni riguardanti l’“organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro” debbano essere assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione. Sarebbe importante ricevere chiarimenti ed esempi sulle materie di organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro. In particolare si richiede se materie ieri rimesse alla contrattazione decentrata integrativa, (per esempio…”criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie) siano da ricomprendere fra le materie finalizzate ad un’adeguata organizzazione degli uffici (e quindi di esclusiva competenza della dirigenza) o – visto l’impatto sulla retribuzione – fra le restino fra materie oggetto di contrattazione. L’articolo 54 del d.lgs. 150/2009 modifica l’art. 40 del 165/2001 precisando come la “contrattazione collettiva determina diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, …nonché le materie relative alle relazioni sindacali”. Lo stesso articolo indica inoltre che nelle materie relative a - sanzioni disciplinari - valutazione delle prestazioni - mobilità - progressioni economiche la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. A tale proposito sarebbe importante avere alcune delucidazioni ed esempi su a) quali siano obblighi “direttamente pertinenti” al rapporto di lavoro b) quali siano invece obblighi “…indirettamente pertinenti” al rapporto di lavoro. 4 Per quanto concerne inoltre la valutazione delle prestazioni e le progressioni economiche, si richiede inoltre se è condivisibile l’interpretazione e la lettura qui di seguito riportata, soprattutto per quanto concerne i limiti previsti dalle norme di legge. In tema di progressioni economiche orizzontali, la legge (art. 23, c. 1 del d.lgs. 150, articolo che per i commi 1 e 2 rientra fra quelli che, in base ai dettati dell’art. 74 dello stesso decreto, costituiscono principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza), prevede l’apertura alla contrattazione quando precisa come “le pubbliche amministrazioni riconoscono selettivamente le progressioni economiche…sulla base di quanto previsto dai CCNL e integrativi e nei limiti delle risorse…”. Sotto questo aspetto il CCNL 31.3.1999, all’articolo 16, comma 1, individuava fra le materie oggetto della contrattazione integrativa il “completamento e l’integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria” e le “modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi”. Il CCNL del 1.1.1999, inoltre demandava con l’art. 4 alla contrattazione integrativa la materia dei ”criteri generali per la ripartizione e la destinazione delle risorse…” una parte delle quali è destinata alle progressioni economiche, nonché quella dei “criteri generali relativi ai sistemi d’incentivazione” e i criteri generali sulle “metodologie di valutazione”. In base alle novità introdotte dal d.lgs. 150/2009 sembrerebbero escluse dalla contrattazione integrativa tutte le materie relative ai sistemi di valutazione. In base ai CCNL 31.3.1999 e 1.1.1999 e all’art. 23 del d.lgs. 150/2009 sembrerebbe comunque che la materia delle progressioni economiche (o forse, si auspica, solo i “criteri generali” su di esse, come prevedevano i CCNL) sia a tutt’oggi – nell’ambito del principio della meritocrazia e della selettività e con i limiti delle risorse decentrate disponibili e a tal fine destinate – materia oggetto di contrattazione integrativa. Indipendentemente dal successivo “blocco” introdotto fino al 2013 sulle progressioni economiche dalla recente “manovra finanziaria”, si condivide l’interpretazione riportata nei paragrafi precedenti? In tema di “valutazione delle prestazioni” l’apertura alla contrattazione è prevista dall’art. 57 del d.lgs. 150 (articolo che l’art. 74 individua fra quelli che rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato), il quale modificando l’art. 45 del d.lgs. 165 prevede al comma 3 che “i contratti collettivi definiscono…i trattamenti economici accessori collegati - alla performance individuale - alla performance organizzativa - alle attività disagiate…” Quanto previsto dal nuovo art. 45 del d.lgs. 165/2001 è d’altra parte in linea con l’art. 2, c. 3, dello stesso decreto, quando si dichiara che “…l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi…”. 5 Se tale lettura porta alla considerazione finale che – con i limiti previsti dalla legge – anche i trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale e organizzativa rientrino fra le materie oggetto di contrattazione, resterebbe da capire se essi debbano essere definiti puntualmente negli importi o se – come previsto dal CCNL 1.1.1999 (come si auspica) – le materie oggetto di contrattazione facciano riferimento solo ai “criteri generali” individuati dall’articolo 4 del CCNL. Sempre in tema di trattamenti economici collegati alla performance individuale, anche l’art. 19 del d.lgs. 150 (articolo che però non rientra fra quelli indicati dall’art. 74 dello stesso decreto né fra quelli che rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato né fra quelli che costituiscono principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza …) precisa come la contrattazione integrativa possa prevedere deroghe alle percentuali di distribuzione della valutazione previste dallo stesso art. 19. L’art. 31 del d.lgs. 150 prevede una norma specifica per gli enti locali, e indica la necessità di prevedere “una quota prevalente da destinare alla fascia alta e che le fasce di merito non siano inferiori a tre”. A proposito dell’applicazione dei titoli II e III alle Camere di commercio, Civit si è già espressa affermando che, pur nella loro peculiarità e tipicità di “autonomie funzionali” alle Camere di commercio – facendo esse parte del comparto Regioni e autonomie locali e per le specifiche materie dei titoli II e III del d.lgs. 150/2009 – si estende quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del d.lgs. 150/2009. Indipendentemente dalle novità introdotte dal d.lgs. 141/2011 e quindi al “rinvio” nell’applicazione di tali norme, resta il problema da risolvere per il futuro se per gli enti del comparto la contrattazione integrativa potrà/dovrà intervenire sulla previsione delle quota prevalente e delle tre fasce di cui all’art. 31 (ad es. se si prevedono più di tre fasce, va contrattato? Ferma restando l’obbligo della prevalenza alla fascia più alta, la misura della prevalenza può/deve essere contrattata o rientra fra i poteri del privato datore di lavoro?). A tale proposito il rinvio previsto dal d.lgs. 141/2011 sposta solo in avanti la tempistica entro la quale dovrà essere superato tale dubbio. Una questione specifica: il regolamento del part-time Le recenti novità introdotte sul part-time nel pubblico impiego portano ad un’ulteriore necessità di chiarimento. Il part-time fino a ieri è stato affrontato nel comparto dal CCNL 14/9/2000, che ha indicato, all’art.4, alcuni aspetti particolarmente rilevanti sul modello di gestione di tale forma di lavoro. La materia però non è stata demandata dalla contrattazione nazionale alla contrattazione integrativa se non attraverso il comma 11 dello stesso articolo 4 per quanto concerneva l’eventualità di incrementare la percentuale di posti disponibili nell’ente per il personale che fa richiesta di una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Per effetto del legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “Collegato Lavoro”) le amministrazioni hanno potuto sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008. 6 Il CCNL del 14.9.2000 fissava, come accennato in precedenza, una serie di regole in materia di part-time fra le quali alcune indicazione sulle preferenze da accordare alle domande di part-time quando le domande superino i contingenti fissati. Gli enti, a fronte delle recenti novità legislative sulla materia e, in particolare, della possibilità di rifiutare le richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time, hanno maggiore necessità di regolamentare la materia prevedendo ulteriori criteri e ordini di priorità fra le domande. Occorre dunque comprendere se tali regolamenti rientrino fra le materie di gestione del rapporto di lavoro, e quindi di esclusiva competenza della dirigenza, o se invece rientrino fra quelle relative ai “diritti direttamente pertinenti al rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 150, che modifica l’art. 40 del d.lgs. 165, e quindi materie riservate alla contrattazione collettiva. In quest’ultimo caso, si richiede come e a quale livelli di contrattazione collettiva debba essere gestita la materia, visto il blocco della contrattazione nazionale e visto che quest’ultima non demanda solo parzialmente con il comma 11 dell’art. 4 sopra citato la gestione di tale materia alla contrattazione decentrata integrativa. Considerazioni generali sul sistema di relazioni sindacali Più in generale, in tema di relazioni sindacali, risulta ormai chiaro come le materie fino a ieri oggetto di concertazione ai sensi di quanto previsto dai CCNL 31.3.1999 e 1.4.1999 non rientrino più in un ambito di relazioni sindacali ormai superato. Infatti, da un lato il 150 pone espressamente limiti e prevede sanzioni (nullità) in materia di contrattazione collettiva nazionale e decentrata (con la conseguenza che sembrerebbero restare in vita le altre forme di relazioni sindacali) dall’altro fa esclusivamente rifermento all’istituto dell’informazione (art. 5 come 2) laddove previsto nei contratti collettivi (con la conseguenza che sembrerebbero sparire le altre forme di relazioni sindacali, orientamento che sembrerebbe confermato anche negli indirizzi all’Aran del 18.2 u.s.). A tale proposito l’allegato 1 bis riporta possibili risposte relative alle materie fino a ieri oggetto di “concertazione” e informazione in base a quanto definito dai CCNL del comparto dal 1999 in avanti. La considerazione/proposta generale – anche nel caso permanesse il modello della concertazione a livello decentrato – è quella che tutte le materie relative ai criteri generali sui sistemi di valutazione (della performance, della competenza, sui profili professionali, ecc.) e ai criteri relativi a scelte di carattere organizzativo e gestionale (p. es. graduazione delle posizioni organizzative e relativi importi di retribuzione di posizione) non siano più (con l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009) oggetto di concertazione ma, siano eventualmente e se previsto dalla legge oggetto d’informazione o dei nuovi modelli di relazioni sindacali. Tali materie rientrerebbero pertanto fra quelle di esclusiva competenza della dirigenza trattandosi di temi da ricollegare all’ “organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro” ai sensi del nuovo art. 5 del d.lgs. 165. Si richiede se e quali “considerazioni” fatte dalla Camere di commercio sono da Voi condivise o quali invece risultano errate o comunque da impostare all’interno di processi decisionali e di modelli di relazioni sindacali diversi. 7 Area "Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale" Ufficio "Studi e coordinamento di Area" Aggiornato al 16/09/2011 ALLEGATO 1 LEGENDA: Considerazioni della Camera di commercio di Torino Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna Versione aggiornata con nota Unioncamere MATERIE CONTRATTAZIONE POST RIFORMA D.LGS. 150/2009 MATERIE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL SISTEMA PREVIGENTE ALLA RIFORMA SI / NO (interpretazione Camera di commercio di Torino) Considerazioni ? NO è materia di gestione? Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: E' un tema che incrocia l'organizzazione e la gestione delle persone e pertanto non rientra nella contrattazione. Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2 del CCNL 31.03.1999 SI (con limiti) SI (con limiti) Art. 23 del D.Lgs. 150 prevede che "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 … sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi". In materia di progressioni economiche la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. I limiti ed i vincoli sono definiti dagli artt. 23 e 62 del D.Lgs 150/2009 che modificano l'art. 52 del D.Lgs 165/2001 e sono: carattere selettivo, destinazione ad una quota limitata di dipendenti, stretto collegamento con lo sviluppo delle competenze professionali, dipendenza dai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, attribuzione di un titolo rilevante alla collocazione nella fascia di merito alta per 3 anni consecutivi o per cinque annualità anche non consecutive. Nota Unioncamere: la contrattazione è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge Modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14 del CCNL 31.03.1999 SI Fonte CCNL - Descrizione materia CCNL 6 luglio 1995, art. 2 Individuazione per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali di appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dagli scioperi per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi CCNL 31 marzo 1999, art. 16, c. 1 CCNL 1° aprile 1999, art. 4 a) Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15 del CCNL 01.04.1999, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17. ? SI SI Art. 40, comma 3-bis D.Lgs 165/2001 come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs 150/2009"La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, c. 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato." Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: La definizione dei criteri ha un impatto strettamente rilevante sulla spesa delle risorse decentrate e pertanto deve essere contrattata. Nota Unioncamere: è l'unica vera materia che rimane oggetto di contrattazione Pagina 1 di 4 Area "Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale" Ufficio "Studi e coordinamento di Area" MATERIE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL SISTEMA PREVIGENTE ALLA RIFORMA Fonte CCNL - Descrizione materia MATERIE CONTRATTAZIONE POST RIFORMA D.LGS. 150/2009 SI / NO (interpretazione Camera di commercio di Torino) Criteri generali relativi ai sistemi d'incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di intervento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; NO NO Criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione; NO NO Criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 01.04.1999 (compenso produttività ) d) Fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi ad attività disagiate, specifiche responsabilità o finalizzati alla incentivazione di specifiche attività come gli incarichi di progettazione, quelle degli avvocati e dei procuratori legali o quelle connesse al recupero dell'evasione Ici, o, infine, quelle degli uffici finanziari. (art. 17, comma 2, lettere e), f), g) del CCNL 01.04.1999) Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione Considerazioni I primi due tipi di criteri generali non sono più materia di contrattazione. Infatti le amministrazioni devono adottare con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 150/2009. Nota Unioncamere: tali criteri generali sono ormai definiti, in larga misura, dalla legge SI SI L'ultimo criterio rientra nella ripartizione delle risorse e pertanto rimane oggetto di contrattazione (nello stesso senso atto di indirizo dell'ARAN). Nota Unioncamere: è l'unica vera materia che rimane oggetto di contrattazione, sempre nel rispetto dei vincoli di legge su selettività e merito, sulla disciplina di attuazione dell'art. 19 e 31 del d.lgs. 150/2009, e su quanto, in queste materie, non è già previsto direttamente dalla legge, dal sistema di valutazione adottato o da altri atti comunque rilevanti (piano performance, relazione performance), prestando sempre la massima attenzione a rimanere sui "criteri generali" e a non entrare nella disciplina di dettaglio o nella "gestione del rapporto" per non violare le prerogative dirigenziali. ? SI DISTINZIONE Salvo modifiche da parte di successivi assetti contrattuali. Attiene ad una modalità di utilizzo e destinazione delle risorse decentrate. Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: La definizione degli elementi previsti ha un impatto strettamente rilevante sulla spesa delle risorse decentrate e pertanto deve essere contrattata. Nota Unioncamere: l'individuazione delle funzioni da premiare implica una valutazione di tipo organizzativo e pertanto deve essere riservata agli Enti, mentre per la contrattazione rimane solo la determinazione del valore. NO NO La programmazione delle attività ed in particolare di quelle connesse all'investimento sulla formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale è qualificabile come una misura organizzativa e di gestione del rapporto di lavoro, e pertanto rientra nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro. Vedere art. 7 c. 4 denominato "gestione delle risorse umane " e art. 7-bis del D.Lgs 165/2001. Tuttavia i futuri contratti nazionali potrebbero attivare la CONCERTAZIONE. Nota Unioncamere : piani e programmi di formazione sono più atti di programmazione e gestione b) c) Aggiornato al 16/09/2011 ALLEGATO 1 Pagina 2 di 4 Area "Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale" Ufficio "Studi e coordinamento di Area" Aggiornato al 16/09/2011 ALLEGATO 1 MATERIE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL SISTEMA PREVIGENTE ALLA RIFORMA MATERIE CONTRATTAZIONE POST RIFORMA D.LGS. 150/2009 SI / NO (interpretazione Camera di commercio di Torino) Considerazioni e) Linee d’indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili ? NO NO Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: Attiene a tematiche organizzative e di gestione Nota Unioncamere: la materia incide su aspetti organizzativi f) Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza di innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e alla domanda di servizi ? NO NO Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: Attiene a tematiche organizzative e di gestione Nota Unioncamere: la materia incide su aspetti organizzativi g) Pari opportunità , per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19.11.1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10.04.1991, n. 125 ? NO Versione aggiornata al Tavolo Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna h) Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 Fonte CCNL - Descrizione materia di Lavoro SI Si tratta di specifiche disposizioni di legge che consentono di utilizzare risorse per l'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale. Rimane nell'ambito della contrattazione in relazione a quanto detto per il punto a) e c). NO NO L'orario di lavoro attiene all'organizzazione generale degli uffici e alla di gestione del rapporto di lavoro, e pertanto rientra nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro. Nota Unioncamere: la materia incide su aspetti organizzativi i) Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22 del CCNL 01.04.1999 j) Modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 NO Si applica l'art. 33 del D.Lgs 165/2001 che riserva la materia al potere del privato datore di lavoro e prevede la partecipazione sindacale attraverso l'INFORMAZIONE e l'ESAME e non la contrattazione. Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro NO NO L'orario di lavoro attiene all'organizzazione generale degli uffici e alla di gestione del rapporto di lavoro, e pertanto rientra nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro. Nota Unioncamere: la materia rientra nei poteri di organizzazione m) CCNL 1° aprile 1999, art. 5, c. 1 Modalità di utilizzo delle risorse decentrate integrative (contrattate con cadenza annuale) SI CCNL 1° aprile 1999, art. 22, c. 3 Articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro NO NO L'orario di lavoro attiene all'organizzazione generale degli uffici e alla gestione del rapporto di lavoro, e pertanto rientra nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro. Nota Unioncamere: l'orario di lavoro e di servizio affreriscono a prerogative dirigenziali, rientrando nell'organizzazione del lavoro. Non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione CCNL 1° aprile 1999, art. 24 Definizione, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, della quota da destinare alla riqualificazione del personale trasferito, a seguito dell'applicazione delle procedure relative alle eccedenze di personale, o collocato in disponibilità oppure all'incentivazione della ricollocazione del personale mediante mobilità volontaria (art. 34 c. 5 D.Lgs. 165/2001) NO Pagina 3 di 4 Area "Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale" Ufficio "Studi e coordinamento di Area" Aggiornato al 16/09/2011 ALLEGATO 1 MATERIE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL SISTEMA PREVIGENTE ALLA RIFORMA Fonte CCNL - Descrizione materia MATERIE CONTRATTAZIONE POST RIFORMA D.LGS. 150/2009 SI / NO (interpretazione Camera di commercio di Torino) Considerazioni CCNL 14 settembre 2000 art. 1, c. Entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, per i consumi 7 energetici e telefonici nell'ambito della disciplina del telelavoro NO Definizione dell'eventuale trattamento accessorio da riconoscere al art. 1, c. dipendente nell'ambito della disciplina del telelavoro, comunque 10 nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL 01.04.1999 SI Definizione dei casi, condizioni, criteri e modalità per la art. 2, c. determinazione e corresponsione ai lavoratori con contratto di 6 fornitura di lavoro temporaneo dei trattamenti accessori connessi a programmi o progetti di produttività SI Attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri art. 3, c. incentivi previsti dall'art. 17 del CCNL 01.04.1999 al personale 11 assunto con contratto di formazione e lavoro SI Individuazione delle gravi condizioni familiari che consentono art. 4, c. l'elevazione del contingente massimo di rapporti di lavoro a tempo 11 parziale (25%) di un ulteriore 10% ? NO Definizione delle modalità di applicazione , anche in misura non art. 6, c. frazionata o direttamente proporzionale al regime orario adottato, del 10 trattamento accessorio collegato al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o di altri istituti non SI art. 19, Determinazione della misura e degli interventi per favorire le pari c. 1 e 5 opportunità e le azioni positive a favore delle lavoratrici NO Definizione dell'importo giornaliero dell'indennità maneggio valori, art. 36, entro i valori minimi e massimi rispettivamente di L. 1000 e L. 3000 c. 1 (euro 0,52 ed euro 1,55) ? SI Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: La definizione dell'importo dell'indennità ha un impatto strettamente rilevante sulla spesa delle risorse decentrate e pertanto deve essere contrattata. Individuazione delle prestazioni di lavoro comportanti continua e art. 37, diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità c. 1 personale, ai fini della corresponsione della relativa indennità di rischio ? SI -> NO (?) Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: Il valore dell'indennità rischio è predefinito dal contratto nazionale; l'individuazione delle fattispecie lavorative rientranti in tale "rischio" attiene a tematiche organizzative e di gestione, pertanto non dovrebbe essere contrattata Elevazione, per esigenze eccezionali, del limite massimo individuale art. 38, delle prestazioni di lavoro straordinario , stabilito nell'art. 14 del c. 3 CCNL 01.04.1999, per un numero di dipendenti, non superiore al 2% dell'organico, che svolge attività di diretta assi NO art. 38- Definizione del limite complessivo annuo delle ore di lavoro bis, c. 2 straordinario che possono confluire nella banca delle ore ? NO Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: Attiene a tematiche organizzative e di gestione Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna Attiene a tematiche organizzative e di gestione Pagina 4 di 4 Area "Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale" Ufficio "Studi e coordinamento di Area" Aggiornato al 16/09/2011 ALLEGATO 1 bis LEGENDA: Considerazioni della Camera di commercio di Torino Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna Versione aggiornata con nota Unioncamere Ai sensi del d.lgs 150/2009 e dell'indirizzo Aran sembra che la concertazione non esista più. Le relative materie potrebbero eventualmente rientrare nella INFORMAZIONE o CONSULTAZIONE, se previste dal modello di relazioni sindacali. Preventiva? Successiva? Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: non esiste più la concertazione. Nota Unioncamere: non esiste più alcuna materia di concertazione. Se il CCNL prevede la contrattazione o la concertazione in una delle materie per le quali le nuove norme prevedono la sola informazione, il modello relazione da applicare è sempre e soltanto quello dell'informazione. MATERIE CONCERTAZIONE NEL SISTEMA PREVIGENTE ALLA RIFORMA Fonte CCNL - Descrizione materia MATERIE CONCERTAZIONE POST RIFORMA D.LGS. 150/2009 SI / NO (interpretazione Camera di commercio di Torino) Considerazioni CCNL 31 marzo 1999, art. 16 Le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie: a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche; Non esistono più le progressioni verticali. b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; NO I criteri generali relativi alla valutazione delle PO e la loro graduazione rientrerebbero maggiormente nell'ambito delle decisioni di tipo organizzativo e strategico dell'ente, con impatto su aspetti gestionali c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica; NO Idem d) metodologia di valutazione permanente dei risultati e delle prestazioni del personale, di cui all’art. 6; NO I criteri generali sulle metodologie di valutazione rappresentano la base di decisioni di tipo strategico, meritocratico e gestionale e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria, di cui all'art. 5; NO f) individuazione dei nuovi profili, di cui all'art. 3, c. 6; NO attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o alle modificazioni delle regole sul controllo della spesa, di cui all'art. 14, c. 2. n.b.: gli articoli richiamati nelle lettere d), e), f) e g) si riferiscono al CCNL del 31 marzo 1999. CCNL 1° aprile 1999, art. 8 g) a) articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimento di funzioni e di personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute (art. 6, c. 6, DLgs n. 29/1993 ) f) Tema relativo all'organizzazione del lavoro e alla mappatura delle competenze (tema di sviluppo organizzativo) NO ? NO ? NO ? NO ? NO NO Solo analisi dei dati Potrebbe forse essere oggetto di INFORMAZIONE ? NO Pagina 1 di 2 Area "Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale" Ufficio "Studi e coordinamento di Area" Aggiornato al 16/09/2011 ALLEGATO 1 bis Ai sensi del d.lgs 150/2009 e dell'indirizzo Aran sembra che la concertazione non esista più. Le relative materie potrebbero eventualmente rientrare nella INFORMAZIONE o CONSULTAZIONE, se previste dal modello di relazioni sindacali. Preventiva? Successiva? Versione aggiornata al Tavolo di Lavoro Unioncamere/Tagliacarne/Prof. Bordogna: non esiste più la concertazione. Nota Unioncamere: non esiste più alcuna materia di concertazione. Se il CCNL prevede la contrattazione o la concertazione in una delle materie per le quali le nuove norme prevedono la sola informazione, il modello relazione da applicare è sempre e soltanto quello dell'informazione. MATERIE CONCERTAZIONE POST RIFORMA D.LGS. 150/2009 MATERIE CONCERTAZIONE NEL SISTEMA PREVIGENTE ALLA RIFORMA CCNL 14 settembre 2000 art. 3 c. 17 art. 7 c. 2 art. 8 c. 4 definizione del procedimento e dei criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali per la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro individuazione dei fabbisogni di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori criteri per lo svolgimento delle procedure selettive per titoli culturali, art. 29 professionali e di servizio finalizzate al passaggio nella categoria D c. 6 del personale addetto all'esercizio di compiti di coordinamento e controllo verifica annuale dell'andamento delle condizioni di bilancio ai fini art. 5 della più efficace applicazione della disciplina contenuta nello stesso c. 7 art. 5. ? NO ? NO ? NO NO Non esistono più le progressioni verticali. NO INFORMAZIONE SEGUITA DA INCONTRO O CONFRONTO CCNL 14 settembre 2000 art. 1 c. 2 definizione dei progetti per la sperimentazione del telelavoro ? NO art. 4 c.3 individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale NO individuazione delle particolari situazioni che, in caso di trasferta, art. 41 consentono la corresponsione della somma forfettaria di L. 40.000 c. 7 (euro 20,66) in luogo dei rimborsi spese per pernottamento e pasti ? NO art. 45 istituzione di mense di servizio o l'attribuzione di buoni pasto c.1 sostitutivi. NO FORME DI PARTECIPAZIONE SINDACALE previste dall'atto di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica all'Aran del 18/2/2011 (riportato in allegato) : - INFORMAZIONE PREVENTIVA e/o SUCCESSIVA , in materia di organizzazione degli uffici e di misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e in materia di trasferimenti di azienda. - CONSULTAZIONE , per le materie di organizzaizone e disciplina degli uffici e consistenza e variazione delle dotazioni organiche. - ESAME CONGIUNTO , previa informazione e su richiesta del soggetto informato, per le materie rilevanti ai fini delle esigenza di tutela della personalità del lavoratore (mobilità intercompartimentale, pari opportunità e mobbing). L'esercizio della consultazione e dell'esame congiunto non deve compromettere la funzionalità operativa, la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa e la decisione finale dell'Amministrazione non può essere in alcun modo condizionata da preventive forme di assenso da parte delle organizzazioni sindacali. Pagina 2 di 2 ALLEGATO 2 Il quadro normativo generale: Art. 2 c. 2 D.Lgs. 165/2001 I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni di carattere imperativo (b: periodo modificato dall’art. 33 lett. a) del d.lgs. 150 del 27/10/2009). Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge (c:modificato dall’art. 1, comma 1, L. 15 del 4/3/2009). Art. 2 c. 3bis D.Lgs. 165/2001 Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (e: Il comma 3-bis è aggiunto dall’art. 33 lett. c) del d.lgs. 150 del 27/10/2009). Art. 5 c. 2 D.Lgs. 165/2001 Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici (a: il comma 2 è sostituito dall’art. 34 comma 1 lett. a) del d.lgs. 150 del 27/10/2009). Art. 9 c. 2 D.Lgs. 165/2001 Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione (a: il comma 1 è sostituito dall’art. 36 del d.lgs. 150 del 27/10/2009). Art. 40 c. 1 D.Lgs. 165/2001 La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge (a: il comma 2 è sostituito dall’art. 54 del d.lgs. 150 del 27/10/2009) Art. 40 c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere àmbito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione (e: il comma 3-bis è stato introdotto dall’art. 54 del d.lgs. 150 del 27/10/2009). Art. 45 c. 3 D.Lgs. 165/2001 I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (b: il comma 3 è sostituito dall’art. 57 comma 1 lett. b) del d.lgs. 150 del 27/10/2009). Art. 23 D.Lgs. 150/2009 Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 … sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 SINTESI RAPPORTI SINDACALI “PRE-150” I contratti collettivi nazionali prevedono le seguenti procedure negoziali in base alle diverse materie: CONTRATTAZIONE CCNL 1° aprile 1999 art. 4: a) i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, calcolate secondo le indicazioni del CCNL l° aprile 1999 (art. 15), per le diverse finalità previste e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 17 del medesimo CCNL (art 17); b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla produttività collettiva per centri di costo e alla produttività individuale; c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi ad attività disagiate, specifiche responsabilità o finalizzati alla incentivazione di specifiche attività come gli incarichi di progettazione, (art. 18, legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), quelle degli avvocati e dei procuratori legali o quelle connesse al recupero dell'evasione Ici CONCERTAZIONE INFORMAZIONE CCNL 31 marzo 1999 art. 16: CCNL 1° aprile 1999 art. 7: atti di valenza generale anche di carattere finanziario, che riguardano il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane. a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche; b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica; d) metodologia di valutazione permanente dei risultati e delle prestazioni del personale, di cui all’art. 6; e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria, di cui all'art. 5; f) individuazione dei nuovi profili, di cui all'art. 3, c. 6; g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o alle modificazioni delle regole sul controllo della spesa, di cui all'art. 14, c. 2. Gli articoli richiamati nelle lettere d), e), f) e g) si riferiscono al CCNL del 31 marzo 1999. Con esclusivo riferimento agli atti, sempre di valenza generale, riguardanti materie assoggettate alla contrattazione integrativa o alla concertazione, l’informazione deve essere preventiva. Le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie: CCNL 14 settembre 2000 art. 4, c. 16: Nell'ambito della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro a tempo parziale, sono previste due particolari ipotesi di obbligo di informazione sindacale aventi ad oggetto materie specificamente individuate: l'individuazione da parte dell'ente delle attività non consentite ai lavoratori a tempo parziale in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali dello stesso (art. 4, c. a, CCNL 14 settembre 2000); andamento delle assunzioni a tempo parziale, tipologia delle stesse ed eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo CCNL 1° aprile 1999 e straordinario; in tale Art. 8: ipotesi è prevista una a) articolazione dell'orario di cadenza semestrale servizio; dell'obbligo informativo). b)calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali (art. 3, c. 57, legge n. 662 e art. 59, c.1, lett. p, DLgs n. 446/1997), o, infine, quelle degli uffici finanziari (art. 12, c.1, lett. b). DL n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996), (art. 17, C. 2lett. e, f; g, CCNL 1° aprile 1999); d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; i relativi contenuti sono, naturalmente, condizionati dalla entità delle risorse finanziarie disponibili secondo le espresse indicazioni del bilancio; e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili; f) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse (art. 15, C. 1, lett. k), CCNL aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimento di funzioni e di personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministl1zioni che ancora vi siano tenute (art. 6, c. 6, DLgs n. 29/1993 ). CCNL 14 settembre 2000 Art. 3, c. 17: definizione del procedimento e dei criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali per la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro; Art. 7, c. 2: individuazione dei fabbisogni di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato; Art. 8, c. 4: criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori; Art. 29, c. 4: definizione del numero dei posti di specialisti della vigilanza da prevedere in dotazione organica necessari per l'inquadramento del personale dell'area della vigilanza addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo; dipendenti coordinati dagli addetti al coordinamento e controllo; Art. 29, c. 6: criteri per lo svolgimento delle procedure selettive per titoli culturali, professionali e di servizio finalizzate al passaggio nella categoria D del personale addetto all'esercizio di compiti Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali 1° aprile 1999); le fattispecie prese in considerazione sono ancora quelle già indicate nella precedente lettera c) con riferimento alle particolari finalità (art. 17, lett. g), CCNL 1° aprile 1999). i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario (art. 22, CCNL 1° aprile 1999); j) le modalità di gestione delle eccedenze di personale, secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure previste (art. 33, DLgs n. 165/2001); k) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro; Art. 22, c. 3: l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro ; art. 24 : definizione, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, della quota da destinare alla riqualificazione del personale trasferito, a seguito dell'applicazione delle procedure relative alle eccedenze di personale, o collocato in disponibilità oppure alla incentivazione della ricollocazione del personale mediante mobilità volontaria (art. 34, c.5, DLgs n. 165/2001); art. 16, c. 1, CCNL 31 marzo 1999: - il completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria; - le modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi (art. 14 del CCNL 31 marzo 1999) aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 di coordinamento e controllo; Art. 30, c. 4: rideterminazione dell'orario dell'attività didattica del personale docente delle scuole materne in misura non inferiore a 25 ore settimanali; Art. 30, c. 6: rideterminazione dell'orario annuale dell'attività integrativa del personale docente delle scuole materne in misura non inferiore a 120 ore annue; Art. 30, c. 7: modalità attuative del calendario scolastico del personale docente delle scuole materne; Art. 30, c. 7: previsione di attività ulteriori, per un periodo non superiore a quattro settimane, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico per il personale docente delle scuole materne; Art. 31, c. 4: determinazione dell'orario. annuale dell'attività integrativa del personale educativo in misura non inferiore a 120 ore annue; Art. 31, c. 5: modalità attuative del calendario scolastico del personale educativo degli asili nido; Art .31 c. 5: previsione di attività ulteriori, per un periodo non superiore a quattro settimane, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, per il personale educativo degli asili nido; Art. 32, c. 4: determinazione dell'orario annuale dell'attività integrativa del personale docente delle scuole gestite dagli enti locali in misura non inferiore a 120 ore annue; Art. 32, c. 5: modalità attuative del calendario scolastico del personale docente delle scuole gestite dagli enti locali; Art. 32, c. 5: previsione di attività ulteriori, per un periodo non superiore a quattro settimane, rispetto a quelle definite nel calendario Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali CCNL 14 settembre 2000 Art. l, c. 7: entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, per i consumi energetici e telefonici nell'ambito della disciplina del telelavoro; Art. l, c. l0: definizione dell'eventuale trattamento accessorio da riconoscere al dipendente nell'ambito della disciplina del telelavoro, comunque nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL dello aprile 1999; Art. 2, c. 6: definizione dei casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e corresponsione ai lavoratori con contratto di fornitura e lavoro dei trattamenti accessori connessi a programmi o progetti di produttività; Art. 3, c. 11: attribuzione di compensi per particolari per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall'art. 17 del CCNL del l° aprile 1999 al personale assunto con contratto di formazione e lavoro; Art. 4, c. 11: individuazione delle gravi condizioni familiari che consentono la elevazione del contingente massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale (25%) di un ulteriore del 10%; Art. 6, c. l0: definizione delle modalità di applicazione, anche in misura non frazionata o direttamente proporzionale al regime orario adottato, del trattamento accessorio collegato al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o di altri istituti non connessi alla durata della prestazione lavorativa al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale; Art. 19, c. l e 5: determinazione delle misure e degli interventi per favorire le pari opportunità aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 scolastico, per il personale docente delle scuole gestite dagli enti locali; Art 32-bis, c. 3: previsione di attività ulteriori, per un periodo non superiore a quattro settimane, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, per il personale docente addetto al sostegno nelle scuole statali. CCNL 5 ottobre 2001 Art 5, c. 2: le regioni previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quelli delle IPAB, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 328/2000, in armonia con quelli previsti dalle tabelle richiamate nello stesso c., nel termine di tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL; Art. 5, c. 7: verifica annuale dell'andamento delle condizioni di bilancio ai fini della più efficace applicazione della disciplina contenuta nello stesso art. 5. INFORMAZIONE SEGUITA DA INCONTRO O CONFRONTO CCNL 14 settembre 2000: Art. 1, c. 2: definizione dei progetti per la sperimentazione del telelavoro; Art. 4, c. 3: individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale; Art. 41, c. 7: individuazione delle particolari situazioni che, in caso di trasferta, consentono la corresponsione della somma forfettaria di L. 40.000 in luogo dei rimborsi spese per pernottamento e pasti; Art. 45, c. 1.: istituzione di mense di servizio o l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi. Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 e le azioni positive a favore delle lavoratrici; Art. 27: definizione della correlazione tra compensi professionali spettanti agli avvocati degli enti e la retribuzione di posizione di cui all'art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999; Art. 29, c. 8: definizione del compenso destinato a remunerare le posizioni di responsabilità e lo svolgimento di compiti di coordinamento e controllo del personale dell'area di vigilanza della categoria C negli enti la cui dotazione organica non prevede posti di categoria D, qualora non siano state istituite posizioni organizzati ve ai sensi dell'art. 1l del CCNL del 31 marzo 1999; Art. 30, c. 7: definizione degli incentivi per i progetti, ai sensi dell’art. 17, c. l. lett. a) del CCNL del lO aprile 1999, concernenti il personale docente delle scuole materne, relativi allo svolgimento di attività ulteriori per un periodo non superiore a quattro settimane (da utilizzare per attività delle scuole, per altre attività didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro) rispetto a quelle definite nel calendario scolastico; Art. 31. C. 5: definizione degli incentivi per i progetti, ai sensi dell’art. 17, c. l. lett. a) del CCNL del 1° aprile 1999, concernenti il personale educativo degli asili nido docente delle scuole materne, relativi allo svolgimento di attività ulteriori per un periodo non superiore a quattro settimane (da utilizzare per attività dei nidi. per altre attività di aggiornamento professionale. di verifica dei risultati e del piano di lavoro) Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 rispetto a quelle definite nel calendario scolastico; Art. 32, C. 5: definizione degli incentivi per i progetti, ai sensi dell’art. 17, c. l. lett. a) del CCNL del 1° aprile 1999, concernenti il personale docente delle scuole gestite dagli enti locali. relativi allo svolgimento di attività ulteriori. per un periodo non superiore a quattro settimane (da utilizzare per attività delle scuole, per altre attività didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro), rispetto a quelle definite nel calendario scolastico; Art.. 32-bis, C. 3: definizione degli incentivi per i progetti, ai sensi dell’art. 17, c. l. lett. a) del CCNL del 1° aprile 1999, concernenti il personale docente addetto al sostegno operante nelle scuole statali, relativi allo svolgimento di attività ulteriori, per un periodo non superiore a quattro settimane (da utilizzare per attività delle scuole, per altre attività didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro), rispetto a quelle definite nel calendario scolastico; Art. 34, C. 2: definizione dell'indennità professionale del personale docente dei centri di formazione professionale, in misura proporzionale all'entità dell'attività didattica ed entro il tetto massimo di L. 900.000 annue lorde; Art. 36, c. 1: definizione dell'importo giornaliero dell'indennità maneggio valori, entro i valori mini mi e massimi rispettivamente di L. 1000 e L. 3000; Art.. 37, c. 1: individuazione delle prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, ai fini della corresponsione della relativa indennità di rischio; Art.. 38, C. 3: elevazione, per esigenze eccezionali, del limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario, stabilito nell'art. 14 del CCNL dello aprile 1999, per un numero di dipendenti, non superiore al 2% dell'organico, che svolge attività di diretta assistenza agli organi istituzionali; Art. 38-bis, C. 2: definizione del limite complessivo annuo delle ore di lavoro straordinario che possono confluire nella banca delle ore; Art .42, c. 2: determinazione dell'importo dell'indennità di trasferimento, entro il valore minimo di tre mensilità e quello massimo di sei mensilità; Art. 54: erogazione di incentivi di produttività ai messi notificatori delle risorse costituite da una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, previa verifica in sede di concertazione delle condizioni finanziarie per la destinazione per destinare tale quota al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dello aprile 1999. CCNL 5 ottobre 2001 Art. 5, c. lett. d): definizione della percentuale minima degli obiettivi annuali stabiliti nel PEG o in altro equivalente strumento di programmazione, il cui raggiungimento consente agli enti di avvalersi della facoltà di integrare le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei propri bilanci; Ari. 5, C. 5: definizione di indicatori idonei a consentire un idoneo apprezzamento Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 dell'efficacia dell'attività istituzionale dell'ente ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai parametri economico-finanziari previsti nel C. 2, dello stesso art. 5; Art. 5, C. 6: definizione dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al c.5, il possesso dei quali consente agli enti di incrementare le risorse destinate alla Contrattazione decentrata integrativa, nei limiti consentiti dalle effettive capacità di bilancio; Art. 28: eventuale collocazione del personale del comparto Ministeri trasferito, secondo le previsioni degli artt.26 e ss. del CCNL del 5 ottobre 2001 ed in attuazione dei decreti previsti dalla legge n. 597 1997 concernenti il trasferimento e la delega di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali, in una posizione economica di sviluppo economico superiore, nell'ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 27 del medesimo CCNL del 5 ottobre 2001, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento di tale personale. CCNL 22 gennaio 2004 Art. 13 c. 5: attribuzione al personale utilizzo, temporaneamente e parzialmente, dalle unioni di comuni di un particolare compenso incentivante, di importo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a 25 euro mensile correlato alle effettive prestazioni lavorative; art. 14 c.3: definizione di forme Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale Settore Personale e Relazioni sindacali aggiornato al 27/10/2009 ALLEGATO 4 di incentivazione a favore del personale dipendente da enti del comparto assegnato temporaneamente ed a tempo parziale presso enti locali; art. 14 c. 7: forme di incentivazione a favore del personale utilizzato a tempo parziale per funzioni e servizi in convenzione; art. 36 c 2: individuazione delle funzioni di specifica responsabilità correlate alle diverse categorie di personale ivi indicate e determinazione del compenso da attribuire per lo svolgimento delle stesse, entro l’importo massimo annuo lordo di 300 euro; art. 39: definizione delle modalità per consentire al personale in distacco sindacale di essere valutato ai fini sia dell’erogazione dei compensi per produttività sia della progressione economica orizzontale. CCNL 09.05.2006 Art. 13: Individuazione delle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi (area protezione civile, vigilanza, scolastica, educativa, biblioteca) e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Y:\Comunicazione_Sviluppo_organizzativo\Personale_Relazioni_Sindacali\Relazioni_Sindacali\relazioni sindacali dopo D.Lgs 1502009\Naddeo\20.9\all_4_schema_rel_sind_pre150.doc ALLEGATO 5 [Digitare il testo] IL DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL D.LGS.150/2009; ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] Premessa Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato un decreto correttivo del d.lgs.150/2009 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che interviene, con ulteriori modifiche, sull’art.19 del d.lgs.165/2001, sull’art.19 del d.lgs.150/2009 (modificandone tempi e campo di applicazione), e sull’assai delicata e controversa materia dei modelli di partecipazione sindacale e delle competenze della contrattazione collettiva integrativa. 1. Modifiche all’art.19 del d.lgs.165/2001 (art.1 e art.6, comma 2) Viene inserito, nel testo dell’art.19 del d.lgs.165/2001, un comma 6-quater che riconosce, agli Enti locali considerati virtuosi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.L. 98/2011 (convertito da L.111/2011), margini di autonomia nella determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali esterni, da conferire sulla base del t.u. enti locali. La norma non riguarda in alcun modo le Camere di Commercio, per le quali resta invece vincolante la previsione dell’art.19, comma 6-ter del d.lgs.165/2001 (si applica direttamente la percentuale massima dell’8%, con la conseguenza che, considerate le ridotte dotazioni della qualifica dirigenziale delle Camere, ben difficilmente si potranno affidare incarichi ex art.19, comma 6). 2. Modifiche all’art.19 del d.lgs.150/2009 (art.2, art.3 e art.6, comma 1) Si sostituisce l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 150/2009 precisando che i commi 2 e 3 dello stesso articolo (quelli riguardanti le fasce di merito) non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici (prima il limite era 8) e al personale dirigente, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque (in questo caso il limite è invariato). In ogni caso, si conferma che deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente. Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] L’art.19 del d.lgs.150/2009 non è, però, direttamente applicabile ad una serie di amministrazioni, tra le quali le Camere; molto opportunamente, quindi, l’art.3 del correttivo modifica anche l’art.31, comma 2 del d.lgs.150/2009 (norma di riferimento per le Camere in forza della posizione a suo tempo espressa dalla CIVIT e confermata nel prosieguo), precisando che l’art.19, comma 6 del d.lgs.150/2009 (appena esaminato) si applica anche agli enti destinatari del medesimo art.31, comma 2; questo significa che le camere fino a 15 dipendenti (per il personale delle categorie; ad oggi, una soltanto) e quelle sotto i 5 dirigenti (per i dirigenti) devono unicamente garantire l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente. Molto importante è anche la norma transitoria contenuta nel comma 1 dell’art.6 del correttivo in base alla quale la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, non si applica da subito ma solo a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009; bisognerà dunque attendere diverso tempo, visto che la stipulazione dei nuovi CCNL è stata rimandata dalle ultime manovre finanziarie. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, e, quindi, per l’attribuzione differenziata di incentivi legati alla performance individuale, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono però essere utilizzate le risorse aggiuntive di cui all’articolo 16, comma 5, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: si tratta, com’è noto delle economie derivanti dai processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento previste dall’ultima manovra finanziaria che possono essere destinate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa; la metà di questo 50% massimo deve essere destinato, appunto, alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] 3. Novità in materia di contrattazione (artt.4 e 5) Il nuovo decreto chiarisce, in particolare, attraverso lo strumento dell’interpretazione autentica, l’effettiva portata applicativa dell’art.65 del d.lgs.150/2009, norma che, come noto, disciplina tempi e modalità di passaggio (la fase transitoria) alle nuove regole in materia e sulla quale il DFP aveva emanato la circolare n.7/2010, rispetto alla quale si è registrata una certa oscillazione delle decisioni giurisprudenziali nel frattempo intervenute. Per comodità, si riassumono di seguito i termini della questione. La materia è stata oggetto, negli ultimi mesi, di profonde divergenze interpretative che hanno alimentato un diffuso contenzioso tra parti sociali e pubbliche amministrazioni. I dubbi riguardavano, soprattutto, l’immediata applicabilità del nuovo testo degli articoli 2 e 5, comma 2 del d.lgs.165/2001, quest’ultimo nella parte in cui prevede che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva (e, quindi, senza alcuna ingerenza di terzi) dagli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista (dalla legge o dal CCNL); è di tutta evidenza, infatti, che l’immediata applicabilità di questa previsione avrebbe inciso profondamente sull’assetto delle relazioni sindacali a livello di Ente. Altri dubbi riguardavano le reali implicazioni della previsione di un termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni di legge dei contratti integrativi e la sola inclusione, tra questi contratti, di quelli già sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs.150/2009. Come si ricorderà, il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto una prima volta, in materia, con la circolare n.7/2010 nella quale, sostanzialmente, si precisa che: • • • • • il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa; in particolare, dalla lettura delle norme si evince che: alcune disposizioni sono di diretta ed immediata applicazione; per altre è previsto un “adeguamento” entro termini prefissati; per altre ancora è necessario attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali; è l’articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 che porta a tali conclusioni, in quanto stabilisce che i contratti integrativi vigenti (che sono solo quelli già sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto) dovranno essere adeguati ad alcune delle nuove disposizioni entro i termini ivi previsti. Nello specifico, il comma 1 prevede l’adeguamento dei contratti integrativi alle disposizioni relative alla definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione ed alla legge, nonché a quelle del Titolo III del nuovo decreto (Merito e Premi); ragionando per converso, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate cioè dal comma 1 dell’articolo 65 del decreto citato (compreso, anche se la circolare non lo dice espressamente, il nuovo art.40, comma 3-ter del d.lgs.165/2001), devono intendersi applicabili dall’entrata in vigore del medesimo, purché non vincolate alla stipulazione di clausole di competenza della nuova contrattazione nazionale; in particolare, per quanto riguarda la contrattazione integrativa, devono ritenersi immediatamente Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] • • • • • applicabili tutte le norme del d.lgs.150/2009 relative a: o Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. n. 165 del 2001); o Sistema dei controlli (articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009); o Sanzioni relative alla contrattazione integrativa (art.40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009); inoltre, sono immediatamente operative le nuove disposizioni che consentono, nelle materie attinenti all’organizzazione o alle prerogative datoriali, la sola informazione; secondo il Dipartimento, queste disposizioni devono ritenersi operanti dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento; quindi, ai contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di etero integrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 e 1419, secondo comma, codice civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall’art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009); la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell’articolo 5, comma 2 (come modificato dall’art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001; per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, “regrediscono” all’informazione; a maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macroorganizzazione, nei cui margini è contenuta l’attività di micro-organizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall’informazione. Basta esaminare le materie di concertazione previste dall’art.8 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche per rendersi conto che, applicando le indicazioni contenute nella circolare n.7/2010 del DFP, non c’è più alcuna materia di concertazione. Basta esaminare le materie di contrattazione integrativa indicate nell’art.4 del CCNL 1.4.1999 per rendersi conto che diventa assai problematico parlare di contrattazione integrativa nelle materie indicate nel comma 2 lettere: • b): i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale: sono ormai definiti, in larga misura, dalla legge; possono forse mancare criteri per la concreta attuazione dei criteri generali individuati dalla legge (una cosa è dire che bisogna valorizzare il merito e rispettare il principio di selettività, altro è individuare criteri generali di erogazione degli incentivi che ne siano davvero espressione); ma si può ancora parlare di criteri generali? lo stesso dicasi per i criteri generali delle metodologie di valutazione: anche questi sono definiti dalla legge (si vedano, ad esempio, gli artt. 8 e 9 del d.lgs.150/2009), con la conseguenza che per la contrattazione non c’è più molto spazio; anche il vero e proprio “sistema di valutazione” non è oggetto di contrattazione perché deve essere definito dall’O.I.V. ; l’impressione è che si possa contrattare per davvero solo sui criteri di ripartizione delle risorse destinate alla produttività, sempre nel rispetto dei vincoli di legge su selettività e merito, sulla disciplina di attuazione dell’art.19 del d.lgs.150/2009 (v. anche art.31 comma 2 stesso decreto) e su quanto, in queste materie, non sia già previsto direttamente (o comunque non risulti) dalla legge, dal sistema di valutazione adottato o da altri atti comunque rilevanti (piano della performance, relazione sulla performance), prestando sempre la massima attenzione a rimanere sui “criteri generali” e a non entrare nella disciplina di dettaglio o nella “gestione del rapporto” per non violare le prerogative dirigenziali; Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] • • • • • • c): fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e corresponsione dei compensi relativi a determinate tipologie di prestazione lavorativa (disagi, responsabilità, esecuzione di specifiche disposizioni di legge): bisogna stare molto attenti a non violare le prerogative datoriali e a non ingerirsi nel potere di organizzazione degli enti; si potrebbe pensare che l’individuazione delle funzioni da premiare implichi una valutazione di tipo organizzativo e, come tale, debba essere riservata agli enti (si premia una certa funzione perché ha carattere strategico sul piano organizzativo e questo può dirlo solo il datore di lavoro, senza ingerenze di terzi); inoltre, l’individuazione dei criteri per l’erogazione degli incentivi è comunque condizionata dalle previsioni di legge; di certo, per la contrattazione resta solo la determinazione del valore dell’incentivo (anche le procedure di erogazione attengono ad aspetti organizzativi e a prerogative datoriali); d): programmi annuali e pluriennali di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento professionale: è dubbio che si tratti di diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; piani e programmi di formazione sono più atti di programmazione e gestione; e): linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, prevenzione e sicurezza, facilitazione attività dipendenti disabili: l’espressione usata dal CCNL è estremamente generica; occorre evitare che sia il pretesto per incidere sull’organizzazione; f): come sopra; l’espressione usata dal CCNL è estremamente generica; occorre evitare che sia il pretesto per incidere sull’organizzazione; i): modalità e verifiche per attuare la riduzione di orario: la materia incide su aspetti organizzativi; m): criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro: la materia rientra nei poteri di organizzazione; in senso conforme anche il DFP nel parere n.40123 del 7.9.2010. A conclusioni in parte analoghe si deve giungere anche per la materia prevista dall’art.16, comma 1 primo alinea del CCNL 1.3.1999: la possibilità, per la contrattazione integrativa, di completare e integrare i criteri per la progressione economica (possibilità in qualche modo fatta salva anche dall’art.23 del d.lgs.150/2009 che rinvia espressamente alle clausole dei CCNL), deve comunque fare i conti con le inderogabili previsioni contenute nello stesso art.23. Si veda, su questi aspetti, anche il citato Parere F.P. n.40123 del 7.9.2010 concernente l’orario di lavoro e di servizio: “ … il modello di relazioni sindacali applicabile dovrà essere individuato in base alla nuova normativa ed alle indicazioni fornite con la predetta circolare (n.7/2010) … ne consegue che, poiché le materie in questione afferiscono a prerogative dirigenziali, rientrando nell’organizzazione del lavoro, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione, dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante informazione”. Nella richiamata circolare, il Dipartimento individua poi le disposizioni: • alle quali, entro termini prefissati, dovranno adeguarsi i contratti integrativi: sono quelle concernenti il riparto delle materie tra contrattazione collettiva e legge e quelle del titolo III in materia di premialità; l’obbligo di adeguamento riguarda i contratti integrativi vigenti (già sottoscritti) alla data di entrata in vigore del d.lgs.150/2009 e non i nuovi, che devono rispettare da subito le nuove regole; • per applicare le quali è necessaria l’esistenza dei nuovi sistemi di valutazione: sono quelle contenute nel Titolo III del d.lgs.150/2009 (in particolare: art.19, art.25, art. 27). Tuttavia, secondo il Dipartimento non è pensabile che tale tempistica determini di fatto l’impossibilità per le amministrazioni di predisporre nuovi contratti integrativi. Conseguentemente, dal combinato disposto dell’articolo 65, del Titolo III, e dell’articolo 30 del decreto legislativo, i nuovi contratti integrativi, anche in attesa della “definizione” dei sistemi di valutazione, potranno comunque essere stipulati, riferendosi in ogni caso ai principi enunciati dalle singole disposizioni del Titolo III, che l’articolo 17 del d.lgs. n. 150 del 2009, sinteticamente, identifica nei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] • carriera e differenziazione nel riconoscimento degli incentivi; che presuppongono la stipulazione dei nuovi CCNL: o La norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell’art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo) o Disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009 o Bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione, che richiedono comunque l’intervento del contratto nazionale per la determinazione dell’ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009) o Disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della “graduatoria di performance” di cui all’articolo 40, comma 3quater. La circolare in esame è stata successivamente smentita da una serie di decisioni giurisprudenziali che hanno affermato la piena vigenza delle regole contenute nei contratti collettivi vigenti. Si possono citare, in tal senso, riassumendone brevemente i contenuti : ■ Tribunale Torino 2/4/2010: secondo questo giudice, le nuove norme non possono ritenersi immediatamente operanti: o in assenza di una espressa disposizione circa la immediata caducazione di tutti gli accordi negoziati sulle premesse normative precedenti (ipotesi che oltre a sollevare problemi di costituzionalità precipiterebbe in un caos normativo certamente non voluto dal legislatore le pubbliche amministrazioni, travolgendo patti raggiunti dalle parti nel legittimo esercizio delle rispettive prerogative, senza tuttavia prevedere alcuna disposizione sostitutiva …); o con l’espressa previsione di un iter progressivo temporalmente scandito per l’adeguamento dei contratti collettivi vigenti, a chiare lettere dispone l’efficacia di tali contratti quantomeno al 31/12/2010; o quanto sopra è confermato dai contenuti della legge delega n. 15/2009 che, nell’enunciare all’art. 3 “i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche” non può non riferirsi alle future contrattazioni; ■ Tribunale Salerno 18/7/2010: secondo questo giudice, affinché l’amministrazione possa procedere unilateralmente (ex art.40, comma 3-ter nuovo testo d.lgs.165/2001) occorre che i precedenti contratti integrativi abbiano esaurito la loro efficacia. L’amministrazione non può dare immediata applicazione all’art. 54 del d. lgs. n. 150/2009 ma è tenuta ad osservare le disposizioni contrattuali vigenti in particolare le procedure da osservare per il raggiungimento dell’accordo sulla base del fondo salario accessorio; ■ Tribunale Lamezia Terme 7/9/2010: il legislatore ha innovato la materia, escludendo la partecipazione sindacale su alcuni aspetti della gestione dei rapporti di lavoro, anche mediante inserzione automatica delle norme imperative nei CCNL che dispongono in modo difforme, ma ha confermato la validità ed efficacia dei CCNL fino al successivo rinnovo e di quelli integrativi fino al 31/12/2010 (ove non adeguati medio-tempore). Si tratta di un evidente difetto di coordinamento che può essere risolto solo mediante una lettura di salvaguardia delle pattuizioni in corso e con applicazione del meccanismo di inserzione automatica di norme imperative di legge solo ai contratti Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] collettivi futuri, che non tengano conto delle rinnovate disposizioni del decreto Brunetta, espressamente qualificate come norme imperative dallo stesso decreto; ■ Tribunale Trieste 5/10/2010: l’art. 65, comma 5 va inteso in modo tale da armonizzarsi sistematicamente con le disposizioni dei commi precedenti, ovvero nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulali anteriormente. Altri giudici hanno, invece, progressivamente assunto una posizione più rispondente ai contenuti della circolare, ma era del tutto ’evidente ed insanabile il contrasto interpretativo venutosi a determinare Per ovviare a tale situazione si è ritenuto, pertanto, di intervenire sul piano legislativo, sostanzialmente confermando quanto già precisato dal DFP nella circolare n.7/2010. Le novità e i chiarimenti in materia di relazioni sindacali sono contenute negli artt.4 e 5 del nuovo decreto, che modificano l’art.65 del d.lgs.150/2009: a) L’articolo 4 si limita a correggere un evidente mero errore materiale del decreto legislativo 150 del 2009, sul quale non crediamo servano molti commenti. b) Il primo comma dell’art.5, invece, interpreta autenticamente l’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, precisando che il previsto adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. Si supera, in questo modo, un equivoco incorso in sede di prima applicazione del d.lgs. n. 150 del 2009. c) Il secondo comma dell’art.5 interpreta autenticamente l’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, precisando che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] In sostanza, lo scopo dell’art.65, comma 5 era ed è solo quello di evitare disordini organizzativi e procedimentali, per cui si è inteso mantenere transitoriamente in vigore, esclusivamente per quei contratti collettivi nazionali ancora da stipulare, ma afferenti ad un periodo contrattuale ormai esaurito (2006-2009), il procedimento negoziale regolato nel previgente testo del d.lgs.165/2001 (ad esempio con riferimento alla permanenza dei preesistenti comitati di settore, ai tempi di approvazione del contratto collettivo o alle procedure di formazione degli atti di indirizzo); esso non comporta anche la salvezza delle clausole dei CCNL già sottoscritti che prevedano un ambito della contrattazione diverso da quello risultante dalle nuove regole. Risultano dunque confermate le indicazioni fornite con la citata circolare n.7/2010: in sostanza, fatte salve le poche disposizioni indicate, nessuna delle quali si riferisce alla contrattazione integrativa, l’applicazione del d.lgs.150/2009 è immediata (con integrazione dei contratti collettivi vigenti ai sensi e per gli effetti degli artt.1339 e 1419, secondo comma, codice civile). Tra le norme di immediata applicazione si possono citare: o gli artt.33 e 34 del d.lgs.150/2009 che modificano, rispettivamente, gli artt.2 e 5, comma 2 del d.lgs.165/2001, in materia, rispettivamente, di rapporti tra legge e contratto e di poteri datoriali in tema di organizzazione; o l’art.54, comma 1, che modifica l’art.40, comma 1 del d.lgs165/2001 precisando che la contrattazione collettiva (nazionale, ma non solo) deve limitarsi a determinare i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali escludendo espressamente che essa possa ingerirsi nell’organizzazione degli uffici e nelle materie afferenti alle prerogative dirigenziali; inoltre, sono escluse dalla contrattazione il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e le materie già indicate dall’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative; organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; principi fondamentali di organizzazione degli uffici; procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; ruoli e dotazioni organiche; garanzia della libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca; responsabilità ed incompatibilità tra impiego pubblico ed altri incarichi); Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] mentre nelle materie relative alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge; o tutte quelle in materia di contrattazione integrativa (compreso il nuovo art.40, comma 3-ter, del d.lgs.165/2001, in tema di decisioni unilaterali provvisorie in caso di mancato accordo). Riassumendo: L’ambito della contrattazione è solo quello definito dalle nuove previsioni di legge e non c’è, in questa materia, nessuna ultrattività degli attuali CCNL. Le clausole dei CCNL che contengono previsioni diverse sono sostituite di diritto dalle previsioni di legge; se il CCNL prevede la contrattazione o la concertazione in una delle materie per le quali le nuove norme prevedono la sola informazione, il modello relazionale da applicare è sempre e soltanto quello dell’informazione. I nuovi contratti integrativi devono essere sottoscritti nel rispetto di queste nuove previsioni; quelli già sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs.150/2009 devono essere adeguati nei tempi previsti dalla disciplina transitoria, fermo restando che le clausole eventualmente in contrasto anche con le vecchie regole sono inapplicabili (la previsione del termine di adeguamento vale infatti solo con riferimento alle nuove regole e non produce nessuna “sanatoria” di nullità preesistenti); Esemplificando: Caso 1: il vecchio contratto integrativo disciplinava la materia dell’orario di servizio o della mobilità; il vecchio contratto integrativo era nullo già in base alle vecchie regole (per le materie indicate non era prevista la contrattazione integrativa); non c’è bisogno di nessun adeguamento; le relative clausole erano e continuano ad essere inapplicabili; Caso 2: il vecchio contratto aveva disciplinato i criteri generali delle politiche dell’orario di lavoro prevedendo che si dovessero agevolare i dipendenti fuori sede; quelle clausole, a suo tempo Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] lecitamente previste, conservano la loro efficacia fino all’adeguamento del contratto integrativo, fermo restando che l’Ente non è più tenuto ad attivare la contrattazione sulla suddetta materia. Al riguardo, però, non può escludersi che i contratti integrativi in questione (già sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs.150/2009 e per i quali sono previsti adeguamenti nei tempi, piuttosto dilatati, previsti dall’art.65, comma 4 dello stesso decreto) non vengano rinnovati se non all’ultimo momento; in tal caso è ipotizzabile che si debba continuare ad applicare le vecchie regole in base alla previsione del CCNL che garantisce l’ultrattività del contatto integrativo fino alla sottoscrizione del successivo (se così non fosse, non si comprenderebbe, infatti, il senso dell’aver previsto un termine per l’adeguamento; detto in altri termini, se ci si deve adeguare entro una certa data, fino ad allora si possono applicare le vecchie previsioni del contratto integrativo, salvo che queste non fossero nulle già in precedenza). Si tenga, comunque, presente che – in luogo di un differimento del negoziato, che risulterebbe comunque poco giustificabile – si può sempre avviare la trattativa per l’adeguamento dell’integrativo e, se necessario, applicare l’art.40, comma 3-ter del d.lgs165/2001 che consente all’Ente di decidere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie del mancato accordo fino alla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo; si noti che la novità di questo comma sta nel fatto che esso non fa alcuna distinzione tra materie e, quindi, l’Ente può decidere unilateralmente, in via provvisoria, anche sul trattamento economico. Detto per inciso, questa norma è sicuramente una di quelle immediatamente applicabili (infatti, riguarda la contrattazione integrativa). Per completezza, si rappresenta che è stato di recente trasmesso dal Governo all’Aran apposito atto di indirizzo per la definizione di un CCNQ che metta ordine nei diversi istituti contrattuali esistenti, secondo, appunto, l’impostazione del d. lgs. n° 150 fin qui illustrata. 4. Altre norme transitorie (art.6 comma 3) Si chiarisce la portata applicativa dell’articolo 7, comma 6, del DL78/2010, secondo cui i posti corrispondenti all’incarico di componente, in posizione di fuori ruolo istituzionale, nei collegi dei sindaci degli enti soppressi dallo stesso articolo 7, sono trasformati in posti dirigenziali di Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale ALLEGATO 5 [Digitare il testo] livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca nell’ambito dei Ministeri interessati. Al riguardo, viene precisato che i posti in questione determinano l’incremento, per ciascun dicastero, delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia con l’utilizzo delle risorse resesi disponibili. La norma non riguarda le Camere; se ne fa menzione solo per completezza. Area sviluppo risorse umane e processi organizzativi per il sistema camerale