IMU 2012
COMUNE
DI
MONTIGNOSO
Ufficio Tributi
Tel. 0585/8271222
Fax 0585/821541
Email:[email protected]
IMU 2012
ALIQUOTA DI BASE
1,06 PER CENTO (10,6 per mille)
Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili,
che non rientrano nelle successive aliquote
IMU 2012
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
0,40 PER CENTO (4,0 per mille)
Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare “ 1 ”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono considerate come abitazioni principali anche:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
l’unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti
all’AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate .
le abitazioni di proprietà di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai
soci assegnatari.
gli alloggi di proprietà I.A.C.P.
Sono considerate PERTINENZE dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate
nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse)
e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di “ 1 ” unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate – quindi massimo 1 C/2 + 1 C/6 + 1 C/7
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DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
€ 200 detrazione di base
detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso
(esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una
quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4,
€ 50 ciascuno)
€ 50 maggiorazione detrazione per figli
Maggiorazione detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di
applicazione il compimento del 26° anno di età) purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore di
anni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di base pari
ad € 25 per ciascuno coniuge).
NON SI APPLICA PER GLI ALLOGGI I.A.C.P. E ABITAZIONI DI PROPRIETA’ DI COOP.
EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONEPRINCIPALE DAI SOCI
ASSEGNATARI
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ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
OPZIONE 1
VERSAMENTO
IN 2 RATE
prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a
conguaglio entro 16 dicembre
OPZIONE 2
VERSAMENTO
IN 3 RATE
prima rata “1/3” entro 16 giugno – seconda rata
“1/3” entro 16 settembre – terza rata a
conguaglio entro 16 dicembre
Il calcolo dell’imposta “IMU” per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E
PERTINENZE dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per
cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia
deliberate..
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ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI
NON VI SONO ALTRE
OPZIONI DI
VERSAMENTO
VERSAMENTO
IN 2 RATE
prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a
conguaglio entro 16 dicembre
Il calcolo dell’imposta “IMU” per la RATA DI ACCONTO SU ALTRI IMMOBILI ED AREE
FABBRICABILI dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,76 per
cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia
deliberate..
IMU 2012
RENDITA CATASTALE
Prendere la Rendita Catastale
riportata nella Visura Catastale
Aggiornata
esempio :
R.C. € 500
RIVALUTAZIONE DEL 5%
BASE IMPONIBILE
Rivalutare la rendita catastale del 5 %
esempio : R.C. € 500
calcolo da effettuare
(500x5/100)+500 = 525
La base imponibile si calcola
moltiplicando la rendita catastale
rivalutata per i moltiplicatori sotto
indicati
calcolo da effettuare
525 x 160 = 84.000
CALCOLO IMU
Il calcolo IMU si effettua
moltiplicando la Base Imponibile
per l’Aliquota IMU
Esempio : Aliquota 0,76 per
cento
calcolo da effettuare
84.000 x 0,0076 = 638,40
IMU dovuta € 638,40
(l’IMU dovuta va poi divisa in
quota stato e quota comune, come
da codici F24 riportati in seguito)
MOLTIPLICATORI
Gruppo A (escluso A/10) e cat.
C/2 – C/6 – C/7
Gruppo B e cat. C/3 –
C/4 – C/5
Cat.
A/10
Cat. C/1
Gruppo
D escluso
D/5
Cat. D/5
X 160
X 140
X 80
X 55
X 60
X 80
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DICHIARAZIONI
IMU
PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
Entro 90 giorni
dalla data in cui il
possesso degli
immobili ha avuto
inizio o sono
intervenute variazioni
rilevanti ai fini della
determinazione
dell’imposta
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla
data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni
presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è
sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata
entro il 30 settembre 2012.
Nella misura
massima di 1
pertinenza per
ciascuna delle
categorie catastali
C/2- C/6 - C/7
Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale
esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2
(Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle
pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione
principale. In presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle
categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente ha l’obbligo, in sede di
prima applicazione e per avere diritto al beneficio, e comunque
entro il 30/09/2012, di produrre al Comune, apposita
autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità
immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale.
Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al pagamento dell'imposta
con aliquota di base.
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CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24
CODICE COMUNE DI MONTIGNOSO F679
DESCRIZIONE
CODICE TRIBUTO
COMUNE
STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e
relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011
3912
-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso
strumentale
3913
-
IMU - imposta municipale propria per terreni
3914
3915
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3916
3917
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3918
3919
IMU 2012
PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE IL CONTRIBUENTE NEL MODELLO F24
DOVRÀ COMPILARE ANCHE IL CAMPO RATEAZIONE/MESE RIF. NEL MODO DI SEGUITO RIPORTATO:
Ipotesi del versamento in TRE rate
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno
(33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la
detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel
campo “rateazione/mese
rif.”
indicare 0102
(pagamento della prima
rata)
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17
settembre (33% dell’imposta seconda rata calcolata applicando
l’aliquota di base e la detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel
campo “rateazione/mese
rif.”
indicare 0202
(pagamento della seconda
rata)
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo”
e nel campo
“rateazione/mese rif.”
indicare 0101
Ipotesi del versamento in DUE rate
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno
(50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la
detrazione):
barrare la casella “Acc.” e nel
campo “rateazione/mese
rif.”
indicare 0101
(0101 significa
“pagamento dell’acconto
in unica soluzione”)
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo”
e nel campo
“rateazione/mese rif.”
indicare 0101
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CONCESSIONI IN USO
GRATUITO
Aliquota 0,76
per cento
Si applica agli immobili concessi ad uso gratuito a
parenti in linea retta di primo grado.
Con obbligo di Comunicazione al Comune di
Montignoso entro il 31 Dicembre 2012 su
apposito stampato predisposto dall’Ufficio
Tributi.
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AFFITTI CON
CONTRATTO
CONCORDATO
Aliquota 0,86
per cento
Si applica agli immobili locati mediante stipula di
un contratto concordato
(Art. 2 comma 3 Legge 43/1998).
Con obbligo di Comunicazione al Comune di
Montignoso entro il 31 Dicembre 2012 su
apposito stampato predisposto dall’Ufficio
Tributi.
IMU 2012
Categoria Catastale
C1 Negozi e Botteghe
C3 Lab. Arti e Mestieri
D1 Opifici
D2 Alberghi e Pensioni
D7 Fabb. Vari a Scopo Ind.
D8 Fabb. Vari a Scopo Comm
D10 Edifici Attività Agricola
Aliquota 0,96
per cento
Si applica agli immobili inclusi nelle categorie
catastali di fianco riportate.
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ALIQUOTA DELLO 0,2 PER CENTO
FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE
ESENTI
nei comuni classificati montani o parzialmente montani ISTAT
ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
COMUNI MONTANI E PAZIALMENTE MONTANI - Art.9, comma 8 D
Lgs 23/2011 - CONVERSIONE DL 16/2012
NOTA BENE
Il Comune di Montignoso è un comune Parzialmente Montano
IMU 2012
TERRENI AGRICOLI
TERRENI AGRICOLI ESENTI
nelle aree montane o di collina
CIRCOLARE N.9/93 ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
ELENCO COMUNI AREE MONTANE O COLLINARI
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI AREE MONTANE O
COLLINARI - ART.7 - COMMA 1 - LETTERA h) D-Lgs
504/92
NOTA BENE
Il Comune di Montignoso è un comune Parzialmente Montano
IMU 2012
ABITAZIONE
PRINCIPALE
COLTIVATORI
DIRETTI E
IMPRENDITORI
AGRICOLI
ALIQUOTA 0,40
PER CENTO
le abitazioni principali e pertinenze dei
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
sono soggette all’imposta “IMU” come una
qualsiasi altra civile abitazione, applicando
aliquota ridotta e detrazioni.
Codice tributo 3912
IMU 2012
AREE FABBRICABILI
SU CUI I COLTIVATORI
DIRETTI E GLI
IMPRENDITORI
AGRICOLI
ESERCITANO
L’ATTIVITÀ DIRETTA
ALLA COLTIVAZIONE
DEL FONDO
POSSIBILE
ASSIMILAZIONE A
TERRENI
AGRICOLI
Necessaria specifica
richiesta e
dimostrazione
permanenza requisiti
Le aree fabbricabili su cui i coltivatori
diretti e gli imprenditori agricoli a titolo
principale esercitano l’attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all’allevamento di animali,
possono ottenere, su loro specifica
richiesta, l’assimilazione come terreno
agricolo, a condizione che sullo stesso
permanga l’utilizzazione agro-silvopastorale;
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FABBRICATI DI INTERESSE
STORICO O ARTISTICO
FABBRICATI DICHIARATI
INAGIBILI O INABITABILI
ALIQUOTA 1,06
PER CENTO
ALIQUOTA 1,06
PER CENTO
RIDUZIONE DEL 50%
RIDUZIONE DEL 50%
fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
-codice tributo comune 3918
-codice tributo stato 3919
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante
il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o
inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con
perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell’applicazione della riduzione alla metà della base
imponibile, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione (vedi
caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento)
-codice tributo comune 3918
-codice tributo stato 3919
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COOPERATIVE
EDILIZIE A
PROPRIETÀ INDIVISA
ALIQUOTA 0,46
PER CENTO
DETRAZIONE
€ 200
per tali immobili non si applica la riserva della
quota a favore dello stato. Pertanto va applicata
l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200
(qualora vi sia anche residenza e dimora
abituale). La quota di imposta residua va
versata a favore del Comune
-codice tributo comune 3918
ISTITUTI AUTONOMI
PER LE CASE
POPOLARI
(ex IACP ora ATER)
ALIQUOTA 0,46
PER CENTO
DETRAZIONE
€ 200
per tali immobili non si applica la riserva della
quota a favore dello stato. Pertanto va applicata
l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200
(qualora vi sia anche residenza e dimora
abituale).. La quota di imposta residua va
versata a favore del Comune
-codice tributo comune 3918
IMU 2012
Cittadini Italiani NON Residenti
nel Territorio dello Stato “AIRE”
ALIQUOTA 0,40
PER CENTO
Assimilata ad abitazione principale con delibera
comunale aliquota 0,40 con detrazioni - va applicata
l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e
detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota
stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF
n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per
abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di
legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va
versata a favore del Comune.
-codice tributo comune 3912
IMU 2012
FABBRICATI SENZA
RENDITA CATASTALE
(valore di ricostruzione
ragguagliato come area
edificabile)
ALIQUOTA 1,06 PER CENTO
per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in
zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona
omogenea del PRG , e fabbricati censiti al
N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è
stato effettuato il tipo mappale senza dar corso
al relativo accatastamento, il valore venale in
comune commercio per l’anno 2012, inteso
come valore di ricostruzione e quindi
potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq.
(vedi valore delibera comunale), da
utilizzare ai fini del calcolo dell’Imposta
Municipale Propria “IMU”, da moltiplicare
per la superficie lorda complessiva del
fabbricato, intesa quale superficie dell’area
di “sedime” (area di ingombro del
fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua
volta per il numero dei piani.
-codice tributo comune 3916
-codice tributo stato 3917
IMU 2012
FABBRICATI IN
RISTRUTTURAZIONE
CON RENDITA
CATASTALE
(valore di ricostruzione
ragguagliato come area
edificabile)
ALIQUOTA 1,06 PER CENTO
INTERVENTI EDILIZI
Nel caso di interventi edilizi di cui all’art. 31
della L. 457/78, lett.c-d-e (restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia e ristrutturazione urbanistica), l’IMU
dovrà essere pagata anziché sulla rendita
catastale, sul valore “commerciale” dell’area,
senza computare il valore del fabbricato in
corso d’opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato è comunque
utilizzato.
-codice tributo comune 3916
-codice tributo stato 3917
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