RsU 2012 O O R 2 0 1 2 U s Manuale per i rappresentanti sindacali nelle istituzioni scolastiche SNALS S INDACATO NAZIONALE AUTONOMO L AVORATORI S CUOLA f confsal CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI R.S.U. 2012 Manuale per i rappresentanti sindacali nelle istituzioni scolastiche © Copyright 2012 Via di Vigna Jacobini, 5 – 00149 Roma www.editorialebmitaliana.it [email protected] Finito di stampare nel mese di Gennaio 2012 SCUOLA S.N.A.L.S. QUOTIDIANO DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA ADERENTE ALLA CONF. S.A.L. Comitato di redazione: Direzione, Amministrazione e Pubblicità: Registrato Tribunale di Roma Direttore: ANTONIO CASELLA n. 16462 del 26-7-1976 Via Leopoldo Serra, 5 - 00153 Roma MARCO PAOLO NIGI GIUSEPPINA DI GIACOMO Stampa: PFG S.r.l. 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La Segreteria Generale dello SNALS-CONFSAL pertanto con il presente volume si presenta all'appuntamento con un 'iniziativa che mira a fornire agli eletti delle RSU nelle sue liste, uno strumento di conoscenza delle norme nelle materie di loro competenza perché possano svolgere al meglio il compito a cui si sono prestate. Le RSU nel comparto scuola rappresentano le espressioni elettive nelle operazioni di contrattazione all'interno delle istituzioni scolastiche ove si troveranno ad operare in un contesto economico fortemente depresso quale è quello che oggi è presente nella società italiana e che ha determinato ricadute pesantissime sulla scuola. Ma proprio questa situazione di grandi difficoltà che la scuola sta vivendo deve rafforzare l'impegno comune Sindacato-RSU nell'affrontare e tentare di risolvere con determinazione le problematiche di loro competenza e nella ricerca di quelle soluzioni contrattuali che possano migliorare la vita lavorativa dei colleghi. Il compito è impegnativo, ma discende dalle trasformazioni che sono avvenute nella scuola, ove al diritto pubblicistico è subentrato il diritto privatistico, per cui il rapporto di lavoro ha assunto connotazioni, a seguito delle quali il legislatore ha esteso al pubblico impiego e, quindi, alla scuola la presenza delle RSU. Il compito quindi oltre che impegnativo è anche delicato ma può risultare di indubbia efficacia, se si sfrutterà con intelligenza la possibilità di intervenire nella contrattazione d'istituto, affrontando, col sostegno dello SNALS-CONFSAL, alcuni nodi creati dagli ultimi interventi legislativi sulle operazioni che erano di competenza delle RSU e che riteniamo debbano rimanere nella sfera della loro azione. Ci riferiamo in particolare al tentativo di sottrarre alla competenza delle RSU alcuni criteri che si vuole diventino oggetto di informazione e non di contrattazione, quale le assegnazioni del personale alle sezioni staccate e ai plessi. Lo SNALS-CONFSAL sarà al fianco delle RSU elette nelle sue liste con tutte le sue strutture territoriali e nazionali e assicura l'impegno continuo: 1) nella loro tutela nell'ambiente di lavoro 2) nel far pervenire loro tutto quello che occorre per l'aggiornamento, quale utile e necessario strumento per la realizzazione dei compiti che il contratto assegna loro. Auguro a tutti noi un buon lavoro e saluto tutti cordialmente. Il Segretario Generale Marco Paolo Nigi 5 6 INTRODUZIONE Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valorizzato il ruolo delle RSU e lo ha fatto per “contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficienza e l’efficacia dei servizi prestati”. Le RSU trovano infatti motivo di legittimazione all’interno del quadro di riforma della Pubblica Amministrazione e della conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro, ossia nell’ottica di una riqualificazione dei servizi centrata sulla responsabilità dei pubblici dipendenti tenuti ad assicurare prestazioni coerenti con gli obiettivi e gli standard di qualità che l’amministrazione fissa per soddisfare le istanze dei cittadini. Anche il personale della scuola, stante le disposizioni di cui al D.lgs 29/93 e sg, ha visto così mutare il proprio rapporto di lavoro, oggi regolamentato dalle norme del diritto civile, ed è chiamato a contrattare le prestazioni professionali sulla base di obiettivi di programma che i decisori politici indicano, in raccordo con le finalità istituzionali del sistema dell’istruzione e formazione e del diritto degli alunni alle pari opportunità formative. La contrattazione è dunque l’elemento costitutivo del nuovo rapporto di lavoro ed ha uno spazio adeguato sia a livello nazionale, sia a livello di singole istituzioni scolastiche. Se infatti a livello nazionale vengono fissate le norme generali, a livello di singola istituzione scolastica vanno contrattati criteri, modalità e retribuzioni che premino la professionalità degli operatori della scuola, in funzione della realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. L’azione sindacale è destinata così ad assumere una sempre più significativa rilevanza ai fini della attuazione di un corretto rapporto tra scuola e società. Di qui la necessità di concorrere alla formazione di una sempre più avvertita e consapevole coscienza sindacale, nonché l’esigenza di promuovere la diffusione della cultura del diritto nella scuola dell’autonomia, con l’obiettivo di favorire stabili e costruttive relazioni sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica tra tutti i soggetti responsabili dell’educazione e della formazione. Ed è quanto ci siamo proposti di realizzare con questo vademecum per le RSU che, per sua articolazione, vuole essere una guida per quanti intendono far valere il diritto in ogni momento ed in ogni sede. 7 8 LA PARTECIPAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA RUOLO E FUNZIONI DELLE RSU 1) le fonti normative Le Rappresentanze Sindacali Unitarie trovano motivo di legittimazione giuridica all’interno del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti nei termini codificati dalla legge quadro 421/92, cui sono seguiti atti normativi, quali il decreto legislativo 29/93 e 80/98, al momento recepiti, interpretati e riordinati all’interno del decreto legislativo 165/01. Con detti provvedimenti, il legislatore ha inteso perseguire obiettivi strategici quali: • La separazione tra l’azione politica, di competenza del governo delle istituzioni, e la gestione e l’organizzazione dei pubblici servizi, considerata l’urgenza di evitare una commistione di interessi che nei fatti nuoceva alla efficienza ed efficacia dell’amministrazione; • Il riconoscimento agli uffici della pubblica amministrazione della autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria, onde favorire, per un verso, il processo di “de-burocratizzazione” e, per altro verso, una maggiore e sempre più organica interdipendenza tra la domanda dell’utenza e le prestazioni di servizio; • La “ri-definizione” del rapporto di lavoro sulla base di indicatori di qualità. Anche la scuola, una volta inserita nel novero dei servizi di competenza della pubblica amministrazione, ha conosciuto profonde trasformazioni tutte ispirate al principio di sussidiarietà e tutte coerenti con i dettami di cui al d. lgs.vo 29/93. A tutt’oggi, infatti, il sistema dell’istruzione e della formazione, fermo restante l’obbligo ad esso fatto di garantire pari opportunità formative su tutto il territorio nazionale, è chiamato ad interagire con le rappresentanze istituzionali e sociali del territorio al fine di progettare, organizzare e gestire piani di studio corrispondenti alle accertate e reali esigenze degli alunni, e di concorrere alla crescita civile, culturale ed economica della comunità di appartenenza. Un passaggio, questo, di significativa importanza, non solo perché traccia una linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo sistema dell’istruzione e della formazione, ma perché incide, e non poco, sul rapporto di lavoro dei docenti, del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici che, stante il regime privatistico, va definito e declinato con atti e procedure appartenenti all’istituto della contrattazione. 9 Con questo si vuole rilevare e far rilevare che : • Il servizio scolastico, nei termini in cui è stato inteso, chiama a precise responsabilità sia il personale della scuola, sia l’amministrazione, in quanto entrambi tenuti ad assicurarne l’efficienza e l’efficacia; • Le norme contrattuali rivestono carattere vincolante per i contraenti, per cui sia le rappresentanze dei lavoratori, sia la parte datoriale, all’atto della loro definizione, assumono l’impegno a rispettarle ed a riconoscerle come fondanti l’intero sistema del rapporto di lavoro; • Le rappresentanze sindacali sono demandate alla tutela dei diritti dei lavoratori a fronte delle relative responsabilità connesse all’esercizio della loro funzione ed alle azioni concordate in sede negoziale; • Le norme contrattuali regolamentano sia il rapporto di lavoro funzionale al perseguimento delle finalità del sistema dell’istruzione e della formazione, sia quello afferente i modelli organizzativi di competenza della scuola dell’autonomia. Ne consegue la distinzione esistente tra la contrattazione di livello nazionale e quella integrativa d’istituto. 2) le RSU nella scuola dell’autonomia L’autonomia organizzativa, didattica, della ricerca e della sperimentazione va intesa come strumento necessario ai fini della costruzione di un nuovo modello scolastico, ancor più aderente, di quanto non accada oggi, alle specifiche esigenze educative. Al centro spetta, infatti, l’indicazione del profilo d’uscita, con la definizione dei relativi obiettivi di apprendimento degli alunni, mentre alle singole istituzioni scolastiche è affidato il compito di mettere a punto i percorsi educativi e culturali. La novità dell’autonomia va dunque trovata nel superamento dell’uniformità procedurale stabilita dai programmi in favore della possibilità di articolare una molteplicità di percorsi, non solo diversi tra istituto e istituto, ma anche all’interno della scuola stessa. Sulla base di detta impostazione, la contrattazione integrativa d’istituto, riveste una significativa valenza strategica in quanto: • investe l’intero sistema delle relazioni esistenti tra scuola, famiglie, studenti e società civile, volta com’è ad assicurare margini sempre più ampi di qualità all’offerta formativa e nel contempo a stabilire i termini delle prestazioni professionali ed i modelli organizzativi del servizio nel rispetto dei diritti del personale, delle attese delle famiglie e egli alunni e delle finalità che la scuola per dettato costituzionale persegue; • impegna la parte datoriale rappresentata dal dirigente scolastico ad operare in regime di trasparenza, in conformità alle intese raggiunte ed in coerenza con le norme contrattuali fissate a livello nazionale; • legittima e rafforza il diritto alla partecipazione del personale ai processi decisionali in ragione della responsabilità su di esso gravante circa i risultati da raggiungere e gli obiettivi da perseguire. 3) il codice deontologico delle RSU E’ compito delle rappresentanze sindacali unitarie nella scuola dell’autonomia: 10 • tutelare i diritti di tutto il personale, onde evitare che l’arbitrio abbia a valere sulla legittimità degli atti e delle deliberazioni riguardanti i modelli organizzativi del servizio e la connessa distribuzione dei carichi di lavoro; • coinvolgere il personale della scuola, ponendo in essere tutte le forme utili ad una reale e costruttiva sua partecipazione ai processi decisionali; • operare nel rispetto delle norme generali riguardanti il rapporto di lavoro del personale della scuola, ovvero contemperando i diritti soggettivi dei lavoratori con gli obblighi connessi all’esercizio della loro funzione; • assicurare la trasparenza della gestione amministrativa, esercitando il diritto all’informazione preventiva e successiva; • avvalersi in sede di contrattazione di criteri condivisi ed accettati dal personale della scuola. ELEZIONE COMPOSIZIONE E DIRITTI DELLE RSU • Costituzione Le RSU vengono elette a suffragio universale, con voto segreto e con metodo proporzionale tra liste concorrenti • Composizione Le RSU si compongono degli eletti nelle liste presentate dalle associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o aderito all’accordo del 7/8/98 in numero proporzionale a quello del personale in servizio presso la scuola al cui interno le stesse RSU operano. • Durata Le RSU durano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione di proroga. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni e le sostituzioni non possono superare il 50% del numero dei componenti RSU. • Decisioni Le decisioni delle RSU sono assunte a maggioranza dei componenti. • Incompatibilità La carica RSU è incompatibile con qualsiasi carica già assunta o da assumere in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici e, comunque, con qualsiasi carica che può determinare conflitti di interessi. • Diritti Ai componenti delle RSU sono riconosciuti: 11 • • • • • il diritto ai permessi retribuiti; il diritto ai permessi non retribuiti; il diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori; il diritto all’uso dei locali destinati all’attività sindacale; il diritto di affissione, nel rispetto delle norme vigenti in materia. AMBITI DI COMPETENZA A norma dell’art. 6 del vigente CCNL 29/11/2007, le rappresentanze sindacali hanno competenza in materia di informazione e di contrattazione. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; e) utilizzazione dei servizi sociali; f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g) tutte le materie oggetto di contrattazione; Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in 12 ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art. 4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. Sono materia di informazione successiva le seguenti: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. Le informazioni previste suddette sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali componenti la delegazione prevista secondo l’art. 7 del CCNL 29/11/2007, ai fini della riapertura della contrattazione. • Controversie In merito alle controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e contrattazione, previsti dalle norme vigenti, legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico territoriale previsto dall’art. 20 del D.Lgs 626/94. E’ fatta salva la via giurisdizionale. 13 LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO: AMBITI, CRITERI E FINALITÀ La contrattazione integrativa d’istituto occupa un posto di significativa rilevanza all’interno delle relazioni sindacali in quanto consente alla RSU di concorrere alla organizzazione del servizio scolastico e di stabilire, di concerto con la parte pubblica, i criteri per una corretta utilizzazione del personale ed una equa distribuzione delle risorse economiche a disposizione. Sembra pertanto opportuno che la RSU giunga a questo appuntamento con un bagaglio di conoscenze tale da poter avanzare proposte supportate da chiari ed inequivocabili riferimenti legislativi. E’ appena il caso di ricordare come tutta la materia contrattuale di competenza della RSU trovi un vincolo preciso nelle leggi di rango primario, e che lo stesso contratto nazionale ne fissa gli ambiti e gli spazi di competenza. Nessuna improvvisazione è dunque consentita. In sede di contrattazione occorre assicurare la indispensabile legittimità a tutte le decisioni assunte, e quindi rinunciare ad ogni sorta di velleitario rivendicazionismo e di stucchevole ideologismo. Non per questo la contrattazione va intesa come una mera trasposizione del quadro legislativo nazionale all’interno delle singole istituzioni scolastiche, perché se così fosse sarebbe ben poca cosa. Sussistono infatti ampi e significativi margini di intervento perché, nel rispetto delle disposizioni vigenti, si pervenga alla definizione di modelli organizzativi del servizio che contemperino i diritti del personale con l’obbligo di assicurare servizi efficienti ed efficaci. E’ compito del dirigente scolastico e della RSU fare in modo che una siffatta opportunità non sia vanificata e quindi agire intessendo un confronto costruttivo sulla base di saldi principi e di regole certe. Anche per questo, sembra opportuno che le parti assumano precisi impegni a garanzia di un corretto e leale sistema di relazioni sindacale e che concordino nel precisare: • le modalità di convocazione della RSU; • le modalità di partecipazione dei rappresentanti sindacali territoriali e di esperti alla fase negoziale; • tempi e modalità di accesso della RSU all’informazione relativa agli argomenti da contrattare; • tempi e modalità per giungere a soluzioni condivise; • tempi e sedi per un’eventuale conciliazione. In ordine poi alla fase negoziale, sarebbe bene fissare i criteri generali di cui avvalersi in ogni circostanza quali, ad esempio: • • • • • la trasparenza degli atti ; la organicità delle disposizioni; la coerenza delle deliberazioni con le finalità istituzionali della scuola; il rispetto delle deliberazioni di competenza degli organi collegiali interni; il coinvolgimento e la attiva partecipazione del personale. 14 LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE 1. Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell’offerta formativa • L’area della contrattazione La contrattazione dovrà definire le modalità d’impiego del personale docente, educativo ed ATA in termini funzionali alla realizzazione del piano dell’offerta formativa e quindi regolamentare aspetti concernenti i carichi di lavoro, l’affidamento degli incarichi e la valorizzazione delle risorse umane e professionali. Sembra per questo che la contrattazione possa invadere il campo di competenza di altri organi, come ad esempio quello del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto, o addirittura svuotare di significato il Piano delle attività predisposto dal Dirigente scolastico per i docenti e dal DSGA per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sentito il personale medesimo. Ma così non è, dal momento che la contrattazione dovrà fissare criteri atti a contemperare il diritto soggettivo del lavoratore all’equo trattamento con il dovere dell’amministrazione ad erogare un servizio di qualità. Ne consegue che in sede di contrattazione integrativa d’istituto l’attenzione dovrà essere portata sugli aspetti riguardanti la gestione del Piano delle attività ed in particolare sugli atti da emettere nel caso di sovrapposizione di interessi soggettivi come potrebbe verificarsi qualora a chiedere l’affidamento di un incarico siano dipendenti in numero superiore a quello previsto, oppure inferiore alle esigenze. Si tratterà allora di individuare criteri che garantiscano una equa turnazione tra i dipendenti, o una oggettiva e palese graduazione di titoli professionali,ovvero di agire perché si stabilisca all’interno della scuola un clima favorevole alla collaborazione ed alla cooperazione. 2. Criteri riguardanti le assegnazione del personale docente, educativo ed ata alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unita’ didattica.. Rientri pomeridiani. • L’area della contrattazione La contrattazione riguarda innanzitutto la definizione dei criteri concernenti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi. Al riguardo, si ritiene che i criteri da prendere in considerazione ed eventualmente da graduare in modo da stabilire una sorta di diritto di precedenza per quanti aspirano all’incarico, siano: - la richiesta volontaria degli interessati 15 - le istanze motivate la continuità educativa la rotazione degli incarichi l’anzianità di servizio Per quanto attiene poi la ricaduta sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni sembra opportuno definire in sede di contrattazione precisi vincoli alla flessibilità dell’orario, indicando i tempi minimi ed tempi massimi entro i quali va erogato da ciascun dipendente il servizio giornaliero e quello settimanale Vanno altresì regolamentate le modalità di fruizione dei permessi brevi indicando: • tempi e modalità della richiesta; • modalità di recupero; • adempimenti in caso di richiesta di permessi dettati da particolare urgenza. 3. I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonche’ la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della l. 146/90, così come modificata e integrata dalla l. 83/2000. • L’area della contrattazione In sede di contrattazione occorrerà fissare, nel rispetto delle norme generali di riferimento, criteri e modalità riguardanti: • la partecipazione del personale scolastico alle assemblee sindacali; • la fruizione da parte dei componenti della RSU dei permessi loro riconosciuti ai sensi dell’art.8 dell’ACQ 7.8.98; • l’esercizio del diritto all’informazione sindacale nella scuola; • l’organizzazione dei servizi essenziali in presenza di sciopero del personale. Nello specifico, sembra opportuno definire le modalità di esercizio dei diritti sindacali da parte di tutto il personale e quindi prevedere: • la destinazione di spazi ( bacheca e locali) per l’informazione sindacale; • l’utilizzazione da parte dei componenti della RSU del fax, della fotocopiatrice e del telefono in dotazione della scuola per comunicazioni sindacali; • la circolazione dell’informazione sindacale; • la tutela del diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee e di aderire allo sciopero, fatte salve le norme di salvaguardia dei servizi essenziali ai sensi della L.l46/90. 4. L’attuazione della normativa in materia di sicurezza. • L’area della contrattazione In coerenza con quanto disposto agli artt. 72, 73, 74, 75 e 76 del CCNL 29/11/2007, sembra opportuno richiamare in sede di contrattazione la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro ( d.lgs 81/2008 16 integrato con D.lvo n. 106/2009), nonché fissare i criteri per l’attivazione dei previsti corsi di formazione e quindi individuare: • • • • i soggetti da mettere in formazione l’agenzia di formazione gli argomenti da trattare i tempi di attuazione È inoltre opportuno sottolineare, sempre in luogo di contrattazione, l’esigenza di garantire un sistematico e ricorrente monitoraggio delle aule, delle palestre, degli spazi di deflusso ed eventualmente dei laboratori, perché sia garantito il diritto degli alunni e del personale della scuola alla fruizione di ambienti sicuri. Un riferimento va fatto infine alla necessità di: • adottare misure protettive in materia di strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ecc.; • aggiornare sistematicamente il documento di valutazione dei rischi; • tenere periodiche riunioni con il responsabile della sicurezza. 5. Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art.45, comma 1, del d.lgs n.165/01 al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. • L’area della contrattazione La contrattazione dei compensi accessori è volta a favorire la trasparenza nell’utilizzazione delle risorse ed un’equa distribuzione dei compensi. Essa verte sulle materie i cui compensi non sono stati già fissati nelle apposite tabelle annesse al CCNL, per cui riguarda in particolare: • la flessibilità organizzativa e didattica; • le prestazioni dei collaboratori del dirigente scolastico; • ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto non prevista dall’art. 85 del CCNL 24/07/03. Al riguardo sembra opportuno che la RSU in sede di contrattazione concorra a stabilire criteri atti a garantire un equo raccordo tra prestazione professionale e compensi, definendo ad esempio: • i compensi da riconoscere in maniera forfetaria, come nel caso di prestazioni non quantificabili in termini orari; • i compensi da riconoscere sulla base delle ore effettivamente prestate; • l’entità della retribuzione per quota oraria. Sussiste inoltre l’esigenza di assicurare la necessaria trasparenza degli atti per cui è consigliabile che in sede di contrattazione si richiamino i criteri fissati per l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi e le modalità ed i tempi da rispettare all’atto della prevista informazione circa l’erogazione di detti compensi. A tal fine un utile riferimento è la C.M. n. 243 del 14/10/1999, riportata in appendice. 17 6. I Criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l’individuazione del personale docente educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto. L’area della contrattazione • In sede di contrattazione vanno fissati: • I criteri relativi all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA ; • I criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto Al riguardo si precisa che: • I criteri e le modalità relativi all’articolazione dell’orario del personale docente ed educativo interessano soltanto le attività eccedenti l’orario obbligatorio e le prestazioni in aggiunta a quelle già contrattualmente definite agli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL 29/11/2007 (docenti) ed agli artt. 128 e 129 dello stesso contratto (personale delle istituzioni educative). Le modalità di utilizzazione del personale docente ed educativo devono essere strumentali alla realizzazione del POF ed in linea con i criteri fissati dal consiglio di circolo o d’istituto e le deliberazioni assunte in materia dal Collegio dei docenti. • I criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro ed all’articolazione dell’orario del personale ATA sono indicati agli artt. 53 e 55 del CCNL del 29/11/2007 (ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; miglioramento della qualità delle prestazioni; ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; programmazione su base plurisettimanale dell’orario) del vigente CCNL e sono oggetto di proposta da partre del DSGA all’inizio dell’anno scolastico, sentito il personale ATA. • I criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto dovranno essere in linea con quelli fissati dagli organi collegiali competenti e recepiti all’interno del Piano delle attività del personale docente, educativo, ed ATA. Ne consegue che in sede di contrattazione occorre fissare l’ordine di priorità dei criteri da adottare , in relazione degli obiettivi da raggiungere. 18 UN MODELLO PER L’ ELABORAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO ATTENZIONE: quello che segue non è una bozza di contratto da seguire rigorosamente (del resto sarebbe impossibile prevedere soluzioni uguali a problemi che possono essere diversi e la sostanza dell’autonomia e della contrattazione di Istituto sta proprio qui: nell’adattare le norme generali ai casi particolari. In questo si esplica la funzione dalle RSU). Qui di seguito vengono, quindi, offerti suggerimenti sulle soluzioni che possono essere adottate. La scelta definitiva è sempre affidata alla contrattazione di Istituto nel rispetto delle norme contrattuali nazionali. In premessa è bene richiamare il contenuto dell’Art. 6 del CCNL SCUOLA 29/11/2007, sia per quanto attiene le materie di Contrattazione che per quanto attiene le materie di informazione preventiva e successiva come riportato a pag. 12. Stante la veste formale obbligatoria del contratto integrativo di istituto, si riporta qui di seguito una proposta di schema esemplificativo, da tradurre in articolato. CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO PER IL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO PRESSO ………………………………. In data……………., in ………. Tra il Dirigente Scolastico nella persona ……………………….; e la R.S.U. costituita da ………………………………………..; nonché le Organizzazioni sindacali …....……… rappresentate da ………....……..; si è convenuto di stipulare il presente contratto integrativo d’istituto, in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola. La redazione del testo in conformità al richiamato CCNL è stata completata in data ……………………………. 19 PREMESSA Le Parti si danno atto che il presente contratto integrativo d’istituto, di seguito riportato con l’acronimo “C. I. I. “, è stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale avviato in data …………………… Nel corso delle trattative le Parti, convenendo sulle difficoltà sorgenti dalla prima formulazione del modello contrattuale integrativo previsto in ambito scolastico, hanno ritenuto necessario che le proposte della piattaforma contrattuale avanzate dalla R.S.U. fossero dapprima portate a conoscenza del personale interessato, mediante assemblee sindacali. Di tutti gli incontri le parti hanno redatto regolare verbale, che, registrando i contenuti e gli interventi di ogni fase del confronto dialettico, assurge, quale lavoro preparatorio, a fonte storica nell’interpretazione autentica delle norme pattizie contenute nel C.I.I. *** Il presente C.I.I.- che costituisce una normazione unitaria e inscindibile- viene strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, e in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità dei docenti e del personale A.T.A. Il Dirigente scolastico avrà cura di pubblicizzare, con idonei strumenti a tutto il personale interessato, il contenuto del presente contratto. 20 PARTE GENERALE COMUNE CAPITOLO PRIMO AREA CONTRATTUALE Ambito di applicazione del contratto Il presente C.I.I. si applica al personale scolastico in servizio presso …………….., e per le sole materie contrattuali ad esso riservate dal CCNL, al quale si rinvia per quanto non previsto negli articolati che seguono. Durata e vigenza contrattuale Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, e si rinnova tacitamente, qualora non intervenga espressa disdetta da una delle Parti, da formalizzare entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, salvo nuove disposizioni legislative o contrattuali in contrasto con le intese raggiunte col contratto stesso. Materie trattate con deroga in melius al CCNL Al fine di fornire una corretta interpretazione delle materie disciplinate dal CCNL e di assicurare l’efficacia e l’efficienza organizzativa di tutte le attività scolastiche, il presente C.I.I. ha individuato alcuni criteri informatori nell’applicazione degli istituti delle ferie, dei permessi, dei servizi essenziali in caso di sciopero, derogando in melius e senza contrasto, sia per la parte pubblica sia per i lavoratori, quanto regolato dal richiamato CCNL. Materie aggiuntive e nuove competenze Eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente al C.I.I., diverse da quelle riportate nel presente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere individuate su istanza di ciascuna delle Parti in successivi momenti di verifica, e, previo accordo, formeranno parte integrante del C.I.I anche in costanza della sua vigenza. CAPITOLO SECONDO SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Procedura di rinnovo La R.S.U. è la sola competente a presentare la piattaforma alla controparte, salvo il diritto alle OO.SS. firmatarie del CCNL di essere presenti durante le fasi delle trattative contrattuali per il rinnovo del C.I.I. La R.S.U. si impegna a presentare la richiamata piattaforma alla controparte dirigenziale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative ad inizio dell’anno scolastico di riferimento. 21 Di norma, salvo impossibilità sopravvenute, le Parti si impegnano a concludere le trattative per il rinnovo del C.I.I. entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico. Il Dirigente scolastico, che potrà farsi assistere nel corso delle trattative dal Direttore dei servizi generali e amministrativi o da persona di sua fiducia, è il solo interlocutore della R.S.U., ed in tale ruolo è il solo competente a formulare proposte alternative a quelle avanzate dalla R.S.U. Scadenzario trattative e sequenza contrattuale Le Parti convengono, di massima, almeno un incontro bisettimanale durante la fase delle trattative. Il primo incontro è stabilito dal Dirigente scolastico, dopo la presentazione della piattaforma di cui all’art.5, ed i successivi sono fissati, di volta in volta, nel corso degli altri incontri. Le trattative si tengono, di norma, nelle ore mattutine, e la R.S.U. utilizzerà per le ore degli incontri coincidenti con il proprio orario di lavoro, i permessi sindacali ad essa riconosciuti. Al termine delle trattative, prima della sigla definitiva del C.I.I., la R.S.U. indice una assemblea sindacale d’istituto, affinché il personale della scuola possa prendere conoscenza degli accordi raggiunti. È stabilito il seguente calendario di massima: Settembre: modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; organizzazione del lavoro del personale A.T.A.; adeguamento degli organici del personale; assegnazione del personale ai plessi; assegnazione dei docenti alle classi. Ottobre: piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo di Istituto; utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi; compensi da corrispondere al personale docente, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo; criteri per la fruizione dei permessi per aggiornamento e per l’attuazione del diritto allo studio; sicurezza nei luoghi di lavoro. Gennaio: Verifica dell’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. Febbraio: Proposte di formazione delle classi e determinazione dell’organico di diritto. 22 Incontri per informativa preventiva e successiva Il Dirigente scolastico, oltre a quanto stabilito dal CCNL, darà, in appositi incontri, diversi da quelli di cui all’art.6, informazione preventiva sulle seguenti materie, in tempo utile per acquisire il parere sulle materie oggetto di informazione (almeno 5 gg. prima della scadenza prevista per l’ufficializzazione dei relativi atti): 1. 2. 3. 4. Organico di diritto Organico di fatto Formulazione POF Assegnazione dei docenti alle classi. Darà informazione successiva, una al termine dell’anno solare ed almeno un’altra al termine dell’attività didattiche, sulle seguenti materie: 1. Incarichi retribuiti affidati al personale 2. Movimenti del personale scolastico 3. Tasso di adesione a scioperi Comunicazioni di rilevanza sindacale/Assemblee sindacali Il Dirigente scolastico porta a conoscenza la R.S.U., con mezzi idonei, di ogni comunicazione proveniente dall’esterno (es. circolari ministeriali, note, informazioni, comunicati, inviti a convegni o a procedure formative o concorsuali, ecc.) che coinvolga direttamente o indirettamente il personale scolastico, a meno che tale comunicazione non abbia carattere riservato e sia indirizzata “ad personam”. In caso di assemblee sindacali, il Dirigente Scolastico, controllata la regolarità della convocazione, ne affigge all’albo la comunicazione nello stesso giorno in cui è pervenuta, comprese le eventuali sezioni staccate, plessi o succursali. Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interno, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espresso in forma scritta dal personal il servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica Ai sensi dell’art. 4, lett. c), CCNL 24/7/2003, in caso di controversia sull’in23 terpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, le Parti s’incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di “conciliazione” presso la sede dell’Ufficio Scolastico territoriale competente. A tale scopo, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro 30 giorni dalla trasmissione formale della già citata richiesta. CAPITOLO III DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE Obblighi delle Parti Il personale, nell’esplicazione della propria attività, deve osservare quanto stabilito in materia dalla normativa vigente contenuta nel CCNL e nella legislazione scolastica. L’istituzione scolastica, attraverso i suoi organi, cui sono demandate le rispettive prerogative funzionali, deve porre il personale in condizione di conoscere le modalità delle proprie collaborazioni e mansioni, e se è il caso, mediante appositi corsi di formazione destinati, in particolare, ai neo assunti. Il Dirigente scolastico, in presenza di docenti neo assunti, deve provvedere a nominare per costoro un tutor, tra i docenti disponibili, ad esclusione degli eletti nel Comitato di valutazione. Il personale scolastico deve comunicare l’assenza per malattia senza ritardo alla sede centrale, sia per attivare eventuali visite fiscali, sia, in particolare, per procedere alla tempestiva sostituzione del personale docente. I docenti comunicano la propria assenza per malattia prima dell’inizio delle lezioni, del giorno in cui essa si verifica anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa. Il personale ATA comunica la assenza per malattia prima dell’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa. Tutto il personale scolastico deve sempre giustificare tale assenza, con idonea documentazione medica, contenente la sola prognosi; le certificazioni sono consegnate entro cinque giorni lavorativi. Qualora tale termine scada in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 24 PARTE SPECIALE RISERVATA AI DOCENTI CAPITOLO IV UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI IN RELAZIONE AL POF Attività aggiuntive Le attività aggiuntive vengono retribuite ai sensi della Tab. 5 allegata al CCNL in ragione di € 35,00 l’ora di insegnamento e di € 17,50 l’ora per le attività di non insegnamento. Orario delle attività di insegnamento e di non insegnamento L’orario di lavoro dei Docenti, ai sensi dell’Art. 28, comma 4, del CCNL, rientra nel “piano annuale delle attività” deliberato dal Collegio docenti. Si ribadisce la netta suddivisione di detto orario tra “attività di insegnamento” e “attività di non insegnamento”. Non è possibile lo scambio di ore tra un’attività e l’altra. Criteri utilizzazione Tutti gli impegni contrattuali dei docenti o in attività deliberate dal POF, ivi comprese le ore di insegnamento, sono attuati e definiti sulla base dei seguenti criteri informatori: - rispetto della qualità di vita del personale docente, - rispetto del dovere del riposo nell’attività lavorativa. Tali criteri implicano che: 1. tutte le attività di servizio, comunque denominate, hanno termine non oltre le ore 19,00; 2. gli obblighi di servizio e gli impegni previsti dal POF e nel piano annuale delle correlative attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento non debbono espletarsi nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi; 3. non sarà possibile alcun obbligo di servizio che, ancorché non continuativo, si protragga oltre i limiti di legge, fissati in 8 ore giornaliere e 40 settimanali; 4. il docente, che si trovasse nella ipotesi descritta al punto precedente, potrà non essere presente alle riunioni collegiali e potrà astenersi da ogni impegno, da tenersi nella giornata o nella settimana di riferimento, per tutte le ore successive al superamento del limite richiamato al punto 3; 5. sarebbe opportuno che le riunioni collegiali si tenessero nel rispetto della turnazione dei giorni della settimana, ossia impegnando i docenti, di volta in volta, in giorni diversi; 6. l’orario settimanale di insegnamento dovrà essere svolto in non meno di 5gg. L’attribuzione di “giorno libero” dovrà essere assegnato tenendo conto dei “desideri” espressi dal personale e della rotazione in caso di richieste plurime della stessa giornata. L’articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere: a) l’equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione; 25 b) ore di lezioni, anche discontinue, non superiori a 4/5 al giorno; c) il contenimento delle interruzioni e della flessibilità dell’orario giornaliero di lezione, al fine di limitare le cosiddette ore di buco e non costringere il personale alla permanenza in Istituto dalla prima alla sesta ora. Utilizzo docenti a part-time in base al Pof Gli impegni obbligatori funzionali all’insegnamento dei docenti a part- time o con orario cattedra distribuito in più scuole sono proporzionali al proprio orario di insegnamento. Ore eccedenti di insegnamento Le Parti convengono di utilizzare i docenti, che danno la disponibilità ad inizio dell’anno scolastico, fino a 6 ore aggiuntive settimanali di insegnamento per sostituire colleghi assenti secondo i seguenti criteri: a) docenti della classe b) docenti di disciplina analoga c) rotazione. La disponibilità dichiarata rientra nella flessibillità oraria. Le ore sono compensate se effettivamente prestate e, quindi, non potrà essere considerata obbligatoria la presenza del docente in istituto durante le ore che non siano state richieste preventivamente dall’amministrazione. Sostituzione colleghi assenti - Nella scuola dell’infanzia la sostituzione dei docenti assenti avviene fin dal primo giorno di assenza del titolare. - Nella scuola primaria la sostituzione dei docenti assenti avviene rigorosamente in base a quanto disposto dall’Art. 28, comma 5, del, CCNL SCUOLA, che si richiama qui di seguito. “5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia 26 impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.” I Docenti, volontariamente, possono dare la disponibilità per effettuare supplenze in orario aggiuntivo pagate secondo la previsione contrattuale ( o, eventualmente, con recupero). Tale disponibilità implica altresì la disponibilità alla flessibilità dell’orario, il cui compenso viene determinato secondo i parametri che più avanti verranno indicati. E’ fatto assoluto divieto di utilizzo delle ore di “programmazione modulare” per l’effettuazione di supplenze, in quanto trattasi di ore di “non insegnamento” e non di ore di “insegnamento”. - Nella scuola secondaria di 1° e 2° grado per la sostituzione di docenti assenti fino a 15gg si procederà secondo i seguenti criteri: • docenti con ore a disposizione fino alla confluenza delle 18 ore settimanali, • docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare ore aggiuntive, ai sensi del precedente art. “ore eccedenti di insegnamento” presente contratto. Le situazioni di assoluta emergenza vengono gestite dal Dirigente Scolastico, con ordine scritto, tenendo presente il diritto allo studio degli alunni. Scambio di orario Il personale docente, in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, può usufruire di scambio di orario, autorizzato dal Dirigente scolastico previa valutazione della salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi delle idonee prestazioni. La motivazione della richiesta di scambio d’orario sarà fornita mediante autocertificazione del richiedente. La richiesta sarà accompagnata da dichiarazione scritta del collega che assicura lo scambio. Fruizione ferie durante l’attività didattica Ai sensi dell’art. 19 CCNL 29.11.2007 il personale docente può fruire di 6gg di ferie durante l’anno scolastico senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. In tal caso il docente dovrà presentare domanda al D.S.. Il D.S., previa verifica della possibilità di sostituzione, dvrà autorizzarle o negarle con motivazione scritta entro le 72h successive alla presentazione della domanda. 27 PARTE SPECIALE RISERVATA AL PERSONALE ATA Orario di lavoro L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha valore per l’intero a.s.. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro, e previa intesa con la R.S.U., è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore, fino ad un massimo di 42, per non più di tre settimane continuative. Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate con pari riduzione di ore di lavoro, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell’attività didattica e in ogni caso non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell’a.s. per il personale a T.I. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Orario di lavoro articolato su 5 giornate lavorative Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, l’orario di lavoro potrà articolarsi (a richiesta del dipendente) in modo flessibile anche su 5 giorni con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno. Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere conto delle esigenze di servizio. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell’istituzione o perché ricadente con una festività infrasettimanale. Orario di lavoro flessibile La flessibilità dell’orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio. L’orario flessibile consiste, di norma, nell’anticipare, fino a 30 minuti, o posticipare fino ad un’ora l’entrata del personale. L’eventuale periodo non lavorato sarà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore a completamento dell’orario settimanale. In linea di massima si prevede di poter ammettere all’orario flessibile tutto il personale di segreteria. Per i collaboratori scolastici, qualora le richieste siano quantitativamente superiori alle esigenze della scuola l’assegnazione sarà subordinata all’esame delle esigenze personali e familiari o alla rotazione fra il personale richiedente. Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali Ricorrendo quanto stabilito dal 1° comma, dell’art. 55, del CCNL 29/11/2007, 28 l'orario di servizio del personale, potrà essere ridotto a 35 ore settimanali se si verifica una delle seguenti tipologie di organizzazione del lavoro previste dal CCNL: - orario articolato su più turni; - particolari oscillazioni di orario (es.: 10,00-16,00). In tal caso i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici presteranno servizio secondo il piano di lavoro allegato al presente contratto, per 35 ore settimanali, al fine di garantire la presenza nei reparti, negli uffici di segreteria e nei laboratori sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Il Direttore SGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione. I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili o dopo nuovo accordo con le RSU. In caso di assenza per qualsiasi causa, il personale con servizio da svolgere su cinque giorni, mantiene comunque l’orario prefissato. Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, si conviene che in caso di sciopero deve essere garantito lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali. Per lo svolgimento di detto servizio necessitano un collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo. In caso di assemblea del personale sarà assicurata la presenza di un ausiliario in ogni plesso e di una unità di segreteria. Al di fuori del servizio menzionato non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero e/o assemblea. In caso di adesione totale, l’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà per sorteggio. Nel caso di sciopero, entro 48 ore dalla data di proclamazione il Dirigente Scolastico invia alle RSU e agli uffici competenti una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti con relativa percentuale di adesione. I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. Sostituzione colleghi assenti In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà espressamente richiesta ad altro personale in servizio. In caso di assenza per malattia di un collaboratore scolastico, la sostituzione verrà fatta dai colleghi del plesso, sezione staccata, coordinata, dalla sede centrale. L’aggravio di lavoro sarà riconosciuto attraverso la distribuzione forfetaria e proporzionale di budget concordato di ore di compenso aggiuntivo. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo. Chiusura prefestiva Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dal 75% del 29 personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato all’Ufficio Scolastico Territoriale e RSU. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con: - giorni di ferie o festività soppresse; - recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica. Permessi brevi I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Direttore SGA, purché scaglionati e sempre che sia garantita la funzionalità del reparto. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di lavoro e verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo averne concordato con l’amministrazione le modalità; in caso contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio. Ritardi Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il Direttore SGA. Modalità per la fruizione delle ferie I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL per ogni anno scolastico, devono essere goduti per almeno quindici giorni consecutivi nel periodo 1 luglio - 31 agosto, con possibilità di usufruire del residuo, anche in modo frazionato in più periodi. Qualora ciò non sia possibile per esigenze di servizio, le ferie residue potranno eccezionalmente essere fruite non oltre il 30 aprile dell’anno successivo, purché sia garantita la funzionalità dei reparti. Il dipendente è tenuto a presentare almeno 20 giorni prima la richiesta di ferie per periodi superiori a cinque giorni e l’amministrazione a rispondere entro dieci giorni. L’eventuale rifiuto del Dirigente scolastico deve risultare da provvedimento motivato entro i termini stabiliti. La mancata risposta negativa entro il termine indicato equivale all’approvazione della richiesta. La richiesta per brevi periodi di ferie dovrà essere comunicata, di norma, almeno tre giorni prima. Le stesse modalità si applicano anche per la fruizione dei giorni maturati per maggior carichi di lavoro previsti dalla presente contrattazione decentrata a livello di istituto. 30 PARTE COMUNE PERSONALE DOCENTE E ATA Permessi per motivi familiari o personali I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l’amministrazione vaglierà caso per caso. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e l’ora apposta sull’istanza dall’assistente amministrativo ricevente. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi…. Relativamente al punto, nel caso in cui si incontri resistenza da parte del Dirigente Scolastico ad accettare la contrattazione sarà opportuno rappresentare la posizione dello SNALS CONFSAL che ritiene sussistente il diritto del lavoratore a vedere contrattati i criteri relativi a tale operazione in base alle seguenti considerazioni: - che, se in effetti, l’art. 5 Dlgs 165/2001 ricomprende nelle competenze ed attribuzioni del dirigente le misure inerenti l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale, è altrettanto vero che la legge n. 15/2009 ed il medesimo D.lgs. 165/2001 demanda alla competenza esclusiva della contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; - che non v’è dubbio che il determinare le modalità con cui il dirigente può richiedere la prestazione lavorativa al personale, lo stabilire i criteri con cui sono distribuiti gli emolumenti retribuiti a carico del fondo d’istituto, rientrano nella competenza della contrattazione collettiva integrativa - che, a conferma dei rilievi su esposti, il Tribunale di Velletri, con sentenza del 27.09.2011, ha sottolineato che “alla luce di una interpretazione sistematica delle modifiche apportate dalla normativa in esame, può ritenersi che le materie di cui al suddetto art. 6 lettere h, i ed m non rientrino tra le materie demandate dall’art. 34 del d.lgs. 150 al potere di definizione unilaterale degli organi di gestione. Partendo infatti dal dato del mancato intervento del legislatore sul testo dell’art. 6 del D. lgs. 165/2001 (secondo cui l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa consultazione delle organizzazioni sindacali) è stato correttamente opinato che di per sé l’art. 5 comma 2 del TU anche nella sua attuale versione non è di ostacolo alla consultazione sindacale su materie tipicamente organizzatorie e di gestione del personale, materie definite ‘tipicamente di confine’ se però nel caso concreto considerate nei loro aspetti definitori generali ed astratti ”. Il Giudice ha poi precisato: “ … Ebbene, è stato correttamente osservato che la lettera i) (‘criteri riguardanti le assegnazioni del personale, alle sezioni distaccate e ai plessi’) non riguarda la organizzazione strettamente intesa (quanto personale per profili assegnare in relazione alle finalità poste), ma i criteri generali 31 - di scelta del personale ai plessi. Del pari, le altre due lettere attengono ad aspetti che devono dirsi direttamente incidenti su diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, la cui definizione è rimessa ex art. 40 TU alla contrattazione collettiva (criteri per l’individuazione del personale, da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto, nonché criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all’articolazione dell’orario; modalità di utilizzazione del personale docente)”; che la sentenza del Tribunale di Velletri è stata resa successivamente all’interpretazione autentica dell’art. 65 Dlgs. 150/2009 da parte del Decreto n. 141 del 01/08/2011. Da qui discende la piena facoltà contrattuale della RSU. È evidente che la materia trova il suo riferimento naturale nell’Art. 4 del CCNI sulle utilizzazioni dei decorsi anni che qui di seguito si riporta con validità, appunto, di riferimento. “Art. 4 - Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto 1. Nella scuola dell’infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d’Istituto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d’Istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si attiene ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.(1) 2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene esclusivamente nelle ore non impegnate per le attività (1) Si riporta l’articolo:Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall’art. 6 del C.C.N.L.. 32 programmate dal collegio dei docenti, nell’ambito delle classi o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante. 3. Nella scuola secondaria di I e II grado, qualora l’istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, sia dello stesso comune che di distretti diversi dello stesso comune, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1. Nella definizione del contratto d’istituto, tenuto conto di quanto già previsto nell’art. 18 comma 18 del CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 16.02.2010, le parti si fanno carico di regolare le modalità di attuazione delle agevolazioni previste da norme di legge o dal presente CCNI. La continuità non può essere di per se elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione su diversa sede. 4. Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d’arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24.11.1994 e l’art. 4 punto 9 dell’O.M. n. 332 del 9.7.1996.. Si fa presente, altresì che, anteriormente alla sentenza di Velletri, il MIUR aveva emanato una nota, utilizzabile come compromesso in caso di eventuali posizioni rigide del Dirigente per evitare di lasciare la materia alla totale discrezionalità dello stesso Dirigente. (Peraltro la C.M. riprende i criteri contenuti nell’Art. 6 del CCND utilizzazioni citato) C.M. AOODGPER 6900 del 1°.09.2011 avente per oggetto: “Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi.” Che qui di seguito viene riportata. “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV e Uff.V Prot. n. AOODGPER 6900 Roma, 1°.09.2011 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Alla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per la Funzione Pubblica – Servizio Relazioni Sindacali Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 ROMA Al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragionerai Generale dello Stato – IGOP – Uff. XII Via XX Settembre, 97 00187 ROMA Oggetto: Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. DFP 0040466 P33 4.17.1.14, ha lasciato a questa Amministrazione l’opportunità di procedere alla stipulazione dell’accordo sulla mobilità annuale per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, non ammettendo a certificazione le disposizioni del CCNI afferenti a materie rientranti nel novero delle prerogative datoriali. Infatti, sulla base delle osservazioni svolte dal DFP con la suddetta nota, le materie di cui agli artt. 4 e 15 (assegnazione del personale nei circoli o istituti articolati in più plessi e/o sedi) sono state sottratte alla contrattazione integrativa, trattandosi di materie da ricondurre alla podestà datoriale. Come è noto le OO.SS. convocate per la stipula dell’ipotesi di contratto per la parte ammessa a certificazione, non hanno ritenuto di sottoscrivere l’accordo nel senso e con i limiti indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In relazione alle suaccennate circostanze, questa Amministrazione, al fine di assicurare il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico in ossequio a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 ter del D.L.vo 165/01 come modificato dal D.L.vo 150/09, ha provveduto ad emanare apposita Ordinanza Ministeriale n. 64/2011 che ha disciplinato le procedure delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. Nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico 2011/12 si rende, altresì, necessario, nelle more della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo, fornire istruzioni, definitiva per l’assegnazione del personale nelle istituzioni scolastiche costituite in più plessi e/o sedi per assicurare una uniformità di comportamento da parte dei dirigenti scolastici, cui spetta il compito di assegnazione del predetto personale ai plessi e alle sedi staccate. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri: 1. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l’insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente. 2. Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico – organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti. 3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese . 4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla direzione dell’istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni. 5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente 34 anno scolastico. 6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso. 7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi: a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria; b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso; c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico; d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima volta; 8. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione. Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti criteri: 1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico; 2) maggiore anzianità di servizio; 3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL; 4) le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno inviate alla direzione dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni. 5) Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione. Le predette operazioni saranno oggetto di informativa sindacale ai sensi dell’art. 6 del CCNL – comparto scuola Il Direttore Generale F.to Luciano Chiappetta ATTENZIONE: Prima di assumere posizioni definitive in merito è opportuno che la RSU verifichi, in sede di segreteria provinciale SNALS CONFSAL, se la stessa ritenga di avviare un’azione di ricorso ex Art. 28 Statuto dei lavoratori per condotta antisindacale del Dirigente Scolastico. Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria Per la Parte Pubblica __________________________ __________________________ __________________________ _______________________ 35 SCHEDE TECNICHE A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA ALLE RSU LO SNALS AFFIDA IL COMPITO DI: • Concorrere alla corretta gestione della scuola dell’autonomia, tutelando i diritti del personale che in essa opera. • Costruire modelli di interazione e di attiva collaborazione a livello sia di relazioni interne alla scuola, sia di rapporti interistituzionali. • Diffondere tra il personale della scuola la cultura del diritto e della responsabilità. • Vigilare perché alcuna forma di arbitrio abbia a prevalere sulle legittime attese dei docenti e del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo. • Garantire il pieno esercizio della libertà d’insegnamento. • Promuovere e sostenere la professionalità del personale della scuola. • Denunciare ogni eventuale irregolarità procedurale ed ogni eventuale illegittimità degli atti amministrativi e finanziari. PRIMA SCHEDA Il DIRITTO ALLO SCIOPERO I SERVIZI ESSENZIALI L'accordo integrativo nazionale del 08/10/1999, in coerenza con i servizi individuati come essenziali, ha indicato le figure professionali da precettare in caso di sciopero del personale della scuola nei termini qui di seguito elencati SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI (accordo nazionale) * Qualsiasi esame e scrutini finali. * un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa; * un assistente tecnico dell'area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l'uso dei laboratori; * un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici. * Vigilanza durante il servizio mensa. * uno o due collaboratori scolastici se il servizio è mantenuto per motivi eccezionali. 36 CONTINGENTI (accordo nazionale) SERVIZI ESSENZIALI * Cura del bestiame. (solo istituto agrario) * un assistente tecnico di azienda agraria; * un collaboratore scolastico tecnico; * un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici. * in questo caso potrà essere richiesta la presenza * Impianto di riscaldamento. del personale in possesso del patentino di con(solo se condotto direttamente duttore di caldaie. dalla scuola) * Raccolta e smaltimento rifiuti * un assistente tecnico di reparto; tossici e nocivi. * un collaboratore scolastico per l'accesso ai locali (solo istituti con reparti di lavointeressati. razione) * Pagamento stipendi ai sup- * il D.S.G.A.; plenti temporanei. * un assistente amministrativo; * un collaboratore scolastico. * Vigilanza di notte e servizio mensa. (solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori) * * * * un istitutore; un cuoco; un infermiere; un collaboratore scolastico; (il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati). DA NOTARE CHE • il contingente minimo del personale va assicurato solo nel caso sia prevista l’erogazione di quei servizi ritenuti essenziali. • l’accoglienza degli alunni in istituto non rientra tra i servizi essenziali, per cui è possibile decidere la chiusura della scuola in previsione di un’alta adesione del personale allo sciopero. • la definizione dei criteri per la individuazione del personale da utilizzare in caso di sciopero è materia di contrattazione, per cui ogni decisione monocratica del dirigente scolastica è impropria se non addirittura illegittima ed in ogni caso si configura come atto antisindacale. L’esercizio del diritto di sciopero COSA FARE PRIMA DELLO SCIOPERO IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIPENDENTE * Con una circolare chiede a docenti e ata chi intende scioperare, specificando che la comunicazione dell’adesione allo sciopero è volontaria. (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero);. * non può obbligare alcuno a rispondere; * non può chiedere che i dipendenti che non intendono aderire allo sciopero lo debbano dichiarare preventivamente. • E' libero di dichiarare o di non dichiarare se aderisce o meno allo sciopero • chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile; • chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno dello sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e potrebbe essere considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea è opportuno che lo faccia per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie). 37 IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIPENDENTE * Valuta l'effetto dell’adesione allo sciopero del personale in relazione alle necessità di servizio * può disporre la riduzione del servizio da erogare e lo comunica ai docenti; * può sospendere le lezioni, nel caso in cui non fosse nelle condizioni di garantire l’assistenza agli alunni * non può chiudere l’edificio scolastico, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare, ma può sospendere il servizio. * Comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsto per il giorno dello sciopero. (La comunicazione è un obbligo della scuola e non dei singoli docenti). * non può stabilire che ogni docente comunichi ai propri alunni se intende scioperare o no. * Se ne ricorrono le circostanze individua il contingente minimo di personale previsto in contrattazione d'istituto o in assenza di detto accordo individua tra il personale ata o gli educatori, ma non tra i docenti i dipendenti da impegnare per assicurare le prestazioni indispensabili e lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero. * Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie circa le decisioni assunte in previsione dello sciopero * Forma , se possibile, il contingente preposto ai servizi essenziali, di cui alla tabella precedente, con il solo personale che non ha aderito allo sciopero . * i dipendenti individuati dal dirigente per assicurare i servizi essenziali possono chiedere, qualora volessero aderire allo sciopero, compatibilmente con i criteri adottati in contrattazione d'istituto, di essere sostituiti da altro personale * Organizza con il personale docente che non sciopera il servizio nei termini e nelle modalità previsti e comunicati alle famiglie; * chi sciopera non deve fare nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero; * se ha il giorno libero non può essere obbligato a manifestare le proprie intenzioni e non può comunque perdere la retribuzione, né può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero; * chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste e può essere obbligato dal dirigente a cambiare orario, a prestare servizio, con compiti di sola vigilanza, in classi che non sono le sue, e ad essere presente in istituto sin dalla prima ora, in tal caso rimarrà in servizio in modo continuativo per lo stesso numero di ore previste nel suo orario per quel giorno, a partire dalla 1a ora. Non può invece essere chiamato a prestare servizio per un numero di ore eccedente quello previsto né può essere tenuto a disposizione per l’intera giornata. Qualora il servizio dovesse essere sospeso, è tenuto a presentarsi a scuola ed a rimanervi per l’intero arco orario previsto per quel giorno a suo carico * organizza con il personale ata a disposizione i servizi indispensabili. 38 SECONDA SCHEDA LE ASSEMBLEE I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Le assemblee sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali firmatarie dell’Accordo stesso; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea - o alle assemblee - di cui al 39 presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l’uso dei locali e la tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l’assemblea. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. 40 TERZA SCHEDA TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO FINALITÀ (art. 72 CCNL 29/11/2007) Il sistema di prevenzione e di sicurezza del lavoro, già disciplinato dal D.lgs. 626/94 come modificato dal D.lgs. 242/96, a seguito della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha avuto una nuova regolamentazione con il d.lvo 9 aprile 2008, n. 81, a sua volta integrato con il d.lvo 3 agosto 2009, n. 106. In base alle norme dei suddetti dd.ll.vv 624/94 e 294/96, contrattualmente con l’art. 72 del CCNL 29/11/2007, si era convenuto sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dagli articoli 73, 74, 75 e 76, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 73 CCNL 29/11/2007) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n. 382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall’art. 58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt. 18 e 19 del D.lgs. 626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni: a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato; b. laddove il D.lgs. 626/94 prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di pre41 venzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.lgs. 626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione; e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art. 19, comma 1, lett. G) del D.lgs. n. 626 citato e del relativo Accordo quadro. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs. 626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze; f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; g. per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.lgs. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 del D.lgs. 626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro. ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI (art. 74 CCNL 29/11/2007) Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs. 626/94. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale. 42 OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA (art. 75 CCNL 29/11/2007) Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza l’Osservatorio Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. NORME DI RINVIO (art. 76 CCNL 29/11/2007) Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. 626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza. 43 QUARTA SCHEDA COMPENSI ACCESSORI E INDENNITÀ AL PERSONALE DELLA SCUOLA IL CEDOLINO UNICO In applicazione dell’art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009 (cd. Cedolino Unico), a decorrere dall’anno 2011, il pagamento delle competenze accessorie, con le eccezioni successivamente precisate, dovute al personale scolastico è disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal Service Personale Tesoro (SPT). Sono gestite per mezzo della procedura del Cedolino Unico le seguenti tipologie di competenze accessorie: • il fondo dell'istituzione scolastica, con riferimento a tutti gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc.), incluse le integrazioni eventualmente assegnate durante l’anno ad es. a seguito di appositi accordi con le OO.SS. o per consentire il pagamento delle competenze dovute al personale impiegato per lo svolgimento dei corsi di recupero; • le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); • gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); • le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL); • le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); • i compensi ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Continuano invece ad essere pagati secondo le modalità previgenti tutti i compensi erogati dalle istituzioni scolastiche a valere su disponibilità assegnate da enti terzi nonché i compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui all’art. 9, del citato CCNL (aree a rischio). NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il Cedolino Unico è stato introdotto col citato art. 2, co. 197, della legge finanziaria del 2010. Successivamente il legislatore, con l’art. 4, commi dal 4-bis al 4-decies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto le disposizioni attuative. In particolare, i commi dal 4-septies al 4-novies del citato decreto legge n. 78/2010, riguardano in maniera specifica le Istituzioni scolastiche, prevedendo, tra l’altro, che la dotazione finanziaria per le competenze accessorie venga assegnata alle stesse Istituzioni dal MIUR con proprio decreto e che le competenze accessorie dovute al personale supplente breve siano pagate per mezzo del Cedolino Unico, lasciando invece a carico del bilancio delle scuole il pagamento delle competenze fisse spettanti al medesimo personale. 45 Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto 1° dicembre 2010, ha emanato, relativamente al personale della scuola, le seguenti disposizioni: • l’art. 1, comma 3 - individua i soggetti a cui verrà applicata la procedura di pagamento; • l’art. 8, comma 3 - individua, per le istituzioni scolastiche, i soggetti che devono autorizzare i pagamenti tramite SPT; • l’art. 9, comma 5 - stabilisce i controlli sugli atti di pagamento effettuati con lo strumento del Cedolino Unico; • l’art. 16, comma 3 - descrive come devono essere utilizzati i fondi giacenti presso le istituzioni scolastiche. Inoltre, il MEF, sull’argomento, ha emanato la circolare n. 39, del 22 dicembre 2010, diretta alla generalità delle Amministrazioni Pubbliche interessate all’applicazione del Cedolino Unico, prevedendo, per la scuola, specifiche modalità attuative. (cfr. punto 13 della circolare). In particolare, ai sensi della citata circolare (cfr. punto 5.1), le istituzioni scolastiche sono Punti Ordinati della Spesa (POS). Si precisa, infine, che sull’argomento il MIUR ha emanato la nota prot. n. 3980 del 16/5/2011 con allegata tabella che riportiamo in calce. SOMMA DISPONIBILE PER LE COMPETENZE ACCESSORIE Con il decreto di riparto, viene individuata la quota massima a disposizione di ciascun Istituto relativa alle competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico a lordo dipendente anziché, come in precedenza al lordo Stato. Tale dotazione non va registrata nel bilancio delle scuole. La somma disponibile per la contrattazione integrativa di istituto continua ad essere regolata dalle norme contrattuali previgenti, più precisamente, la competenza disponibile cioè la somma limite per la contrattazione, continua ad essere pari alla relativa assegnazione per l’anno scolastico maggiorata delle somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (cfr. art. 83, comma 4, CCNL 2003, confermato dall’art. 2 comma 8 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.) Per i compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, come già negli anni passati il MIUR assegna ad ogni istituzione quanto necessario a coprire integralmente il fabbisogno, previa rilevazione del medesimo. All’attribuzione di tutte le risorse del Cedolino Unico provvede il MIUR con proprio decreto, e conseguentemente la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio invia le comunicazioni di individuazione dell’importo disponibile a favore di ciascun istituto. CONTRATTAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE L’introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti concernenti gli istituti contrattuali che disciplinano le competenze accessorie, salvo che a decorrere dal primo gennaio 2011 la contrattazione è effettuata considerando la disponibilità al lordo dipendente anziché al lordo Stato. Si evidenzia che il dirigente deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i suc46 cessivi 10 giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre (art. 6 CCNL 29/11/2007). SOMME NON UTILIZZATE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE Relativamente alle somme non utilizzate sulla contrattazione d’istituto provenienti dalle dotazioni finanziarie assegnate, esse rimangono nella disponibilità dell’Istituto e possono essere utilizzate per le contrattazioni successive. CONTROLLI Con riguardo al sistema dei controlli, l’introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni rispetto alla normativa e alle procedure previgenti. Restano quindi fermi i controlli, in capo ai revisori dei conti, sulla contrattazione integrativa di Istituto (art. 6 CCNL/2007) e sulle dichiarazioni dei Punti Ordinanti della Spesa, POS (cfr. Circolare MEF 39 del 22 dicembre 2010, punto 5.1), circa le competenze accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT, in qualità di mero intermediario, provvede ai relativi pagamenti (art. 58, comma 3, del D.I. n. 44/2001). L’ipotesi di contratto integrativo di istituto, una volta definita dalle delegazioni trattanti, deve essere inviata ai revisori dei conti per il controllo preventivo, e si perfeziona nel contratto di istituto solo successivamente alla certificazione positiva da parte dei revisori ovvero decorsi 30 giorni senza che gli stessi sollevino rilievi (art. 6 CCNL/2007). In particolare, i revisori non possono certificare positivamente gli oneri scaturenti dall’ipotesi di contratto integrativo di istituto, qualora venga disposto l’utilizzo di una quantità di risorse superiore alla relativa assegnazione di competenza, aumentata delle eventuali somme non utilizzate riferite agli anni pregressi. Comunque, SPT non accetta elenchi di liquidazione che determinano il pagamento, per l’anno finanziario, di una somma superiore a quella disponibile. PERSONALE DESTINATARIO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE Il personale destinatario delle competenze accessorie è individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (es. il direttore per l’indennità di direzione) ovvero dalle note di incarico predisposte dal dirigente coerentemente con il contratto integrativo di istituto perfezionato, o ancora, da decreti dell’Amministrazione (es. i componenti delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado). È doveroso richiamare quanto disposto dall’art. 4 comma 4-septies del decreto legge 78/2010 convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ove si stabilisce che anche le competenze accessorie dovute al personale supplente breve debbano essere pagate a mezzo del Cedolino Unico, mentre al pagamento delle relative competenze fisse dovrà continuare a provvedere l’istituzione tramite il proprio bilancio. La procedura del Cedolino Unico consente di pagare esclusivamente trattamenti economici da lavoro dipendente o assimilato, previo inserimento dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dell’interessato se non presenti in banca dati. Ri47 mangono quindi per loro natura escluse dal C.U. le prestazioni particolari o di tipo risarcitorio o indennitario, come in dettaglio indicate nella circolare del MEF n. 39, paragrafo 3. La responsabilità della correttezza dei dati inseriti è demandata al singolo POS la cui dichiarazione delle competenze accessorie spettanti (liquidazione) deve essere validata dal dirigente e dal DSGA. Al pagamento delle competenze accessorie gestite per mezzo del Cedolino Unico si provvede mediante ordini collettivi a valere sugli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del MIUR. IMPEGNI DI SPESA PER LE COMPETENZE ACCESSORIE Con il conferimento degli incarichi e la conseguente attribuzione al beneficiario dell’importo individuale da corrispondere sorge l’obbligazione giuridicamente perfezionata che impegna le istituzioni scolastiche a disporre la liquidazione delle competenze. Nei casi in cui le prestazioni siano direttamente regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l’obbligazione giuridica sorge invece all’inizio dell’anno scolastico (es. quote dell’indennità di amministrazione per il direttore o chi ne svolga le funzioni). Infine, l’obbligazione giuridica sorge alla firma dei decreti di nomina emessi dall’Amministrazione per quelle attività remunerate con compensi accessori che prevedano tale modalità di assegnazione (es. i componenti delle commissioni degli esami di Stato). LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE Ai calcoli di liquidazione del netto, degli oneri a carico del dipendente, dell’IRPEF, degli oneri a carico del datore di lavoro, dell’IRAP e in generale di ogni onere riflesso, provvede SPT sulla base del tipo di compenso e del tipo di contratto di lavoro del beneficiario comunicato dalla scuola. SPT applica la tassazione, corrente o separata, in funzione del periodo di riferimento. Gli elenchi di liquidazione del lordo dipendente, specificanti il beneficiario, la tipologia contrattuale del compenso e l’importo lordo dipendente sono inseriti su di un apposito applicativo disponibile dal SPT. Con riferimento alla liquidazione del lordo dipendente, l’introduzione del Cedolino Unico non ha apportato innovazioni. In particolare, a detta liquidazione provvede il DSGA, previo accertamento del diritto del creditore (art. 11, comma 4, D.I. 44/01) Al riguardo, si precisa che in generale i compensi accessori, se considerati al “lordo dipendente”, corrispondono a quelli al “lordo Stato” divisi per 1,327 (l.d. = l.S. /1,327). Fanno eccezione i soli compensi per i componenti le commissioni per gli esami di Stato (cfr. art. 6, comma 2, del decreto interministeriale 24 maggio 2007). ORDINAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE. L’ordinazione dell’accessorio, come previsto dal D.M. 1 dicembre 2010, deve essere confermata congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal DSGA. 48 PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE La somma limite per i pagamenti effettuati tramite la procedura del Cedolino Unico, è pari, per ciascuna istituzione e per ogni anno finanziario, alla relativa disponibilità per il medesimo anno, maggiorata delle eventuali somme non utilizzate relative alla gestione effettuata tramite lo stesso Cedolino Unico in tutti gli anni pregressi Pertanto, la somma limite per i pagamenti assegnata al singolo istituto è divisa in tre parti distinte: • quella relativa alla erogazione del Fondo di istituto ed alle altre voci accessorie previste dal contratto diverse dalle successive; • quella relativa alle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti; • quella per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, le Istituzioni scolastiche devono effettuare direttamente ulteriori pagamenti a valere sulle disponibilità di cassa per l’utilizzo delle somme non utilizzate precedenti la gestione col Cedolino Unico. Il cedolino evidenzia l’accessorio pagato, suddiviso per fattispecie contrattuale, così come risultante dagli elenchi di liquidazione caricati a sistema dall’Istituzione in tempo utile e firmati dal dirigente e dal DSGA. L’applicativo messo a disposizione dal SPT da evidenza dell’ultimo giorno utile perché elenchi di liquidazione, che hanno superato positivamente il controllo di disponibilità sull’assegnazione di riferimento, sono presi in considerazione per la rata in lavorazione. L’ultimo giorno utile, previsto in genere nell’ultima settimana del mese, indica il giorno in cui le linee di collegamento con la banca dati SPT vengono chiuse per consentire le operazioni di emissione degli stipendi per la rata appena conclusa. Tutte le liquidazioni per le quali non risulta concluso l’iter procedimentale, possono essere pagate con la mensilità successiva. PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE La riemissione delle somme restituite a fronte di bonifici non andati a buon fine per qualsiasi motivo e di quelle non pagate entro il termine di esigibilità, in continuità con le attuali modalità operative, rimane a carico delle Ragionerie Territoriali dello Stato. Tramite apposite funzioni presenti nel sistema SPT è data tempestiva evidenza alle suddette Ragionerie degli eventuali titoli stornati e/o restituiti. La Ragioneria Territoriale competente comunica alla Istituzione i titoli stornati o restituiti. L’eventuale gestione del pagamento stornato è a cura della Ragioneria Territoriale dello Stato competente previa acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche, delle rettifiche da apportare al bonifico non andato a buon fine. Successivamente dopo aver rimosso l’anomalia riscontrata la Ragioneria richiede al SPT la riemissione del titolo di pagamento relativamente alla quota del netto dipendente. (cfr. circolare MEF n. 39 del 22 dicembre 2010, paragrafo n. 13). 49 $)$ *(($ $)'+$$ *$( +$$(($ $) ( $ %%( ./"0"10 " ')' '* $%$ *%$,$$($ $$($ $ $ 3$ $'$ $ " 0 0 1 "" ( ( " " '+$$ $' # $ $$($ $ ) +$%($$ " # ,-'( # $% # # !!" !!#! $ $)$ * %$, *,$ %' 2 )$,$%* . $%$ *%$%$+$%( $ $ + $%$ *%$ - ' $)- ' $) / 50 " ! " ')' '* $ , $% %$$( $ (($ $) $%$ !" ! $%&' $)$ *(($ $) %*$( $ $( '$$ !!""" $ $& $% '% %$ $' %$% $ $% $ -$ $ $%$$($- - $ $% $)$ *%$% $ 3 %% ( %% TABELLA ALLEGATA ALLA NOTA MIUR n. 3980 DEL 16/05/2011 INTESA MIUR/OO.SS. SOTTOSCRITTA IL 31/5/2011 Con l’Intesa MIUR/OO.SS. sottoscritta il 31/5/2011, in attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 33, 62 e 87 del CCNL 29/11/2007, si sono convenuti i valori unitari ed i criteri per la ripartizione dei fondi per il pagamento delle funzioni strumentali al personale docente, degli incarichi specifici del personale ATA, delle ore crescenti le 18 settimanali per le attività complementari di educazione fisica e delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti per l’a.s. 2011/2012. Il MIUR con nota del 07/10/2011, ha comunicato alle OO.SS., i dati necessari a definire gli importi unitari sulla base dei criteri sopra concordati con l’Intesa 31/5/2011. Sulla base di detti importi unitari, la specifica Direzione Generale del MIUR, procederà all’assegnazione di competenza per l’anno scolastico appena avviato in modo di consentire alle scuole di attivare la necessaria programmazione delle relative attività e le conseguenti contrattazioni integrative a livello di istituto. Le economie che dovessero verificarsi nell’applicazione dell’Intesa saranno oggetto di ulteriore accordo. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione dell’Intesa saranno affrontate e risolte dalle parti in un apposito tavolo di confronto. INDENNITÀ E COMPENSI VARI In virtù dell’art. 6 dell’Intesa 31/5/2011, la somma di € 840.000,00 è destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo. L’importo di € 840.000,00 è ripartito come segue: € 840.000,00 = € 365,53 X numero personale 2298 (Totale personale educativo in organico di diritto dei convitti nazionali ed educandati femminili) educativo in organico di diritto dei convitti nazionali ed educandati femminili Una quota parte delle economie sul FIS da definirsi con successiva intesa sarà destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità di bilinguismo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA (art. 88 lett g,h,i,j, del CCNL). FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA - RISORSE Come è noto, ai sensi dell’art. 4, del CCNL 23/1/2009 – 2° biennio economico 2008/2009 - le risorse complessive del Fondo dell’Istituzione Scolastica di cui all’art. 84, del CCNL 29/11/2007, per effetto della riduzione prevista dall’art. 85, 51 comma 3, destinata alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto degli elementi retributivi di cui agli artt. 56 c. 3, 82 c. 4 e 83 c. 3 del CCNL 29/11/2007 (rispettivamente indennità di direzione per i DSGA, compenso individuale accessorio per il personale ATA e retribuzione professionale docenti) sono quantificate, a decorrere dall’1/1/2009, in 1.161,92 milioni di euro. In relazione a quanto previsto dall’art. 85, comma 3, del CCNL29/11/07, allo scopo di rendere compatibili le risorse di cui sopra con la variazione dei punti di erogazione del servizio scolastico e dell’organico di diritto del personale del comparto, a decorrere dall’1/1/2009, i valori unitari annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, sono stati di seguito rideterminati: • € 4.056,00 euro per ciascun punto di erogazione del servizio; • € 802,00 euro per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; • € 857,00 euro ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado. I valori suddetti si applicano, nei limiti delle risorse complessive del fondo, ai parametri individuati annualmente dal MIUR nella pubblicazione della Direzione generale per gli studi e la programmazione e per i Sistemi informativi “Sedi, Alunni, Classi, Dotazioni organiche del Personale della Scuola statale – Situazione dell’organico di diritto”. In sede dei successivi rinnovi contrattuali sarà verificata l’esatta consistenza della variazione dei punti di erogazione del servizio e dell’organico di personale al fine di recuperare, mediante l’innalzamento dei valori unitari citati, le eventuali economie derivanti dalla contrazione dei parametri suddetti. Gli importi annuali come sopra definiti sono da calcolare sull’anno scolastico di riferimento. Il MIUR, con apposita e-mail del mese di maggio ’08 e con la nota prot. n. 2698 del 2/4/09, ha fornito le seguenti precisazioni sui parametri utilizzati per la determinazione del finanziamento delle risorse destinate al Fondo d’Istituto per ciascuna istituzione scolastica: • punti di erogazione del servizio Sono conteggiati a riguardo unicamente quelli che, dotati di proprio Codice Meccanografico sono considerati per la formazione delle classi e la determinazione dell’organico del personale docente. Restano escluse le succursali mentre, i corsi serali ed i centri territoriali permanenti ricadono nel conteggio dei punti di erogazione del servizio; • numero di posti in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado I dati considerati rappresentano unicamente il valore individuato dal contratto per la determinazione delle risorse finanziarie destinate al Fondo d’istituto e non costituiscono un criterio per l’individuazione del personale destinatario dei relativi benefici economici. • determinazione del parametro dei parametri per ciascuna istituzione scolastica - i posti di insegnamento di religione non sono conteggiati nel Decreto Ministeriale per la formazione degli organici, per cui non sono considerati 52 - - nel calcolo della dimensione complessiva del Fondo d’istituto. Detto personale può comunque essere destinatario dei relativi benefici economici; per quanto riguarda i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, l’organico riferito a ciascuna istituzione scolastica è determinato arrotondando all’intero più vicino il numero dato dalla moltiplicazione tra l’entità dell’organico di fatto della scuola ed un apposito coefficiente in corso di definizione. Tale coefficiente è dato dal rapporto tra i totali nazionali dell’organico di diritto e dell’organico di fatto per i docenti di sostegno nel secondo grado. I dati di fatto utilizzati sono riferiti alla situazione inserita nel sistema informativo dell’istituzione; per le “cattedre esterne” il singolo posto di organico di diritto è conteggiato in corrispondenza alla scuola di titolarità della cattedra. Stante quanto sopra premesso, i tre parametri d’organico per ciascuna istituzione scolastica, sono i seguenti: • numero punti di erogazione del servizio riportati nel documento sull’organico di diritto per l’anno scolastico di riferimento reperibili sul sito internet dell’Amministrazione; • numero dei posti in organico di diritto di tutto il personale; • numero dei posti in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado. Tali parametri costituiscono la quota parte riferibile a ciascuna Istituzione Scolastica dei totali esposti nel documento sull’organico di diritto per l’a.s. 2011/2012 nonché, limitatamente ai soli docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, a quelli esposti nell’analogo documento riferito all’organico di fatto del medesimo anno scolastico. Detti documenti sono reperibili sul sito internet del MIUR. CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007, sono materia di contrattazione d’istituto: - - i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (lett. l); i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (lett. m). INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO A norma dell’art. 88, del CCNL 29/11/2007, con le risorse finanziarie del Fondo d’Istituto disponibili sono da retribuire le attività relative alle diverse esigenze didattiche organizzative di ricerca e di valutazione ed alle aree di personale interno alla scuola, prevedendo eventualmente compensi anche in misura forfeta53 ria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF, su delibera del Consiglio di Circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del Collegio dei Docenti. Per il personale ATA il piano delle attività è formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo. La ripartizione delle risorse del fondo deve tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (EDA, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazioni dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi deve essere posta particolare attenzione per costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione. Con il Fondo sono, altresì, retribuite: - il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica previste nel regolamento sull’autonomia. Al personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto; - le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art. 70 del CCNL del 4/8/1995 e di quelle previste dall’art. 87 del CCNL. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; - le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati. - le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art. 29 , comma 3 - lettera a) del CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; - le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6; - i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono 54 - - cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa di cui all’art. 33 del CCNL; le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 3/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 7; l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione con le modalità stabilite nel CCNI del 31/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 8; il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art. 56, comma 1, del CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento; la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31/8/1999 e nelle misure definite con la Tabella 9, modificata dall’1/9/2008 dalla Sequenza Contrattuale 25/7/08; compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo o d’istituto nell’ambito del POF; particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. L’INDENNITÀ DI DIREZIONE AL DSGA PARTE VARIABILE - A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO Con l’art. 3 della Sequenza Contrattuale 25/7/08 èAL stato disciplinato l’accesso al L’INDENNITÀ DI DIREZIONE DSGA PARTE – A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO Fondo d’istituto del VARIABILE DSGA. A tale figura professionale possono essere corrisposti, fatto salvo quanto dispoCon l’art. 3 della Sequenza Contrattuale 25/7/08 è stato disciplinato l’accesso al Fondo sto dall’art. 88,DSGA. comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestad’istituto del zioniA aggiuntive connesse apossono progetti finanziati dalla UE, da Enti Istituzioni tale figura professionale essere corrisposti, fatto salvo quantoo disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi attività e prestazioni pubblici o privati da non porre a carico delle risorseper contrattuali destinate al aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o Istituzioni pubblici o privati Fondo d’Istituto. da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al Fondo d’Istituto. Inoltre, sempre con Sequenza Contrattuale, valorilordi annui lordi dei paInoltre, sempre conla lasuddetta suddetta Sequenza Contrattuale, i valorii annui dei parametri per il per calcolo dell’indennità di direzione, parte variabile a parte carico del Fondo d’Istituto, a del rametri il calcolo dell’indennità di direzione, variabile a carico decorrere dall’1/9/2008, sono rideterminati come segue: Fondo d’Istituto, a decorrere dall’1/9/2008, sono rideterminati come segue: a) azienda agraria, ! 1.220,00 da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l’istituto b) convitti ed educandati annessi ! 820,00 c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d’arte con laboratori e/o reparti di lavorazione d) istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c) e) Complessità organizzativa ! 750,00 da moltiplicare per il numero dei convitti e degli educandati funzionanti presso l’istituto spettante in misura unica, indipendentemente dalla esistenza di più situazioni di cui alla lettera c) ! 650,00 ! 30,00 valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto L’indennità di cui allaalla suddetta tabella assorbe eccedentididi cui L’indennità di cui suddetta tabella assorbeililcompenso compenso per per le le prestazioni prestazioni eccedenti all’art. comma 4, del CCNL 29/11/2007. cui51, all’art. 51, comma 4, del CCNL 29/11/2007. 55 COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LVO N. 196/2003 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LVO N. 196/2003 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) In merito al D.L.vo n. 196 del 30/6/2003, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), il titolare delle decisioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali degli alunni, del personale della scuola, dei genitori degli alunni, dei collaboratori esterni ed agli strumenti utilizzati per il trattamento medesimo è il dirigente scolastico, nella sua qualità di rappresentante legale dell’istituzione scolastica. In virtù della successiva lettera g), del suddetto disposto normativo, il dirigente scolastico non può che individuare nel DSGA il responsabile del trattamento dei dati personali degli alunni , del personale della scuola, dei genitori degli alunni e di tutti coloro che intratterranno qualsiasi forma di collaborazione con l’istituzione scolastica. Il DSGA può designare gli assistenti amministrativi a compiere operazioni di trattamento dei dati personali. Con successivo atto, a firma del dirigente scolastico, da pubblicare all’albo della scuola, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), del D.L.vo n. 196/2003, sono nominati gli incaricati del trattamento dei dati personali con l’individuazione di quanto assegnato sia al DSGA che agli assistenti amministrativi. Esemplificativamente, gli incarichi di trattamento dei dati personali possono essere così definiti: • alunni e genitori: iscrizioni, trasferimenti, corrispondenza alunni, certificati di frequenza e di studio, assenze, infortuni, gite, tenuta fascicoli; • personale in servizio: individuazione e interpello del personale supplente, istituzione dei fascicoli personali, gestione del personale docente, educativo ed ATA iti ed itd, assenze del personale, provvedimenti di aspettativa, documenti di rito, trasmissione fascicoli personali, relazione sul periodo di prova; • personale in servizio e cessato dal servizio. Retribuzione personale supplente, adempimenti fiscali, erariali e previdenziali, dichiarazione dei servizi, pensione, riscatti, ricostruzione di carriera, gestione SIMPI/SIDI; • collaboratori esterni alla scuola: collaboratori occasionali. Per quanto attiene al riconoscimento economico delle incombenze in argomento, esso non può che avvenire in sede di contrattazione di istituto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 Sequenza contrattuale 25/7/08 (Compiti del personale ATA), dall’art. 1 Sequenza contrattuale 8/4/2008 (Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del Fondo dell’istituzione scolastica), dall’art. 88, CCNL 29/11/07 (Indennità e compensi a carico del Fondo distituto), art. 3 della Sequenza contrattuale 25/7/08 (Accesso al Fondo d’istituto del DSGA). BENEFICIARI - ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO Al Fondo d’istituto può accedere il personale docente, educativo ed ATA sia iti che itd. I titolari di rapporto di lavoro part-time accedono al Fondo d’istituto qualora le attività aggiuntive non abbiano carattere ricorrente. Infine, come riportato nella C.M. n. 243 del 14/10/1999, per quanto attiene alle attività aggiuntive retribuibile con il Fondo dell’isti-tuzione scolastica, si evidenzia che qualora non sia già previsto nella delibera del Consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico individua i nominativi del personale docente, 56 educativo ed ATA chiamato a prestare attività aggiuntive con apposito atto scritto dal quale devono risultare sia l’impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante. Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicazione mediante affissione del relativo ordine di servizio all’albo dell’istituzione scolastica. INCREMENTO DEL FONDO D’ISTITUTO La consistenza del Fondo dell’istituzione scolastica è, inoltre, incrementata: - - da finanziamenti derivanti da risorse UE, enti pubblici, o soggetti privati; dalle economie derivanti alle istituzioni scolastiche, ad eccezione delle scuole dell’infan-zia e delle scuole primarie, dalla possibilità prevista dall’art. 22, comma 6, della legge n. 448/2001 di provvedere alla sostituzione del personale docente assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’Offerta Formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni e fino ad un massimo di 15 giorni; dalle risorse del Fondo che risultino non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario precedente. MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA Il 27 luglio 2011 è stato sottoscritto dal MIUR e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL scuola, il CCNI finalizzato a stabilire i criteri ed i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e per contrastare la dispersione scolastica e l’emarginazione sociale, così come previsto dall’art. 9, comma 2, lett. d), del vigente CCNL 29/11/2007. In sede di contrattazione è stata condivisa la validità delle variabili, già utilizzata a partire dal 2005 (di tipo sociale, economico, sanitario, culturale, di quelle relative all’incidenza della criminalità assunte dall’ISTAT e da altri istituti competenti, nonché degli indicatori riferiti al sistema scolastico sia per la dispersione scolastica sia per gli alunni stranieri), che sono state confermate al fine di garantire un’adeguata ripartizione delle risorse finanziarie fra gli uffici scolastici regionali, nel rispetto delle problematiche che fanno capo alla dispersione scolastica, agli abbandoni, all’integrazione degli alunni stranieri e all’emarginazione sociale. Pertanto, le risorse finanziarie per l’a.s. 2011/2012, facenti capo all’esercizio finanziario 2011, sono state ripartite fra gli USR secondo la tabella allegata al CCNI. A riguardo, si evidenzia che lo stanziamento complessivo (€ 53.195.060) e la ripartizione regionale sono pari a quelli dello scorso anno. Al fine di far pervenire in tempi congrui le risorse alle scuole interessate, è stato stabilito che le contrattazioni integrative regionali per individuare gli istituti destinatari dei finanziamenti per il 2011/2012 si concludano entro il 31 agosto con il contestuale avvio delle procedure di presentazione dei progetti. Gli USR comunicheranno l’elenco dei progetti finanziati ed il relativo importo as57 segnato alle scuole beneficiarie entro il 30 settembre, in modo da consentire una puntuale programmazione delle attività nel POF. Si evidenzia, infine, che i compensi per il personale coinvolto nelle attività in argomento sono definiti in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione regionale. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (Art. 87 CCNL 2006/2009) Nell’art. 4 dell’Intesa MIUR/OO.SS. del 31/5/2011, è stato previsto che il finanziamento di € 60.648.000,00 per i progetti di avviamento alla pratica sportiva viene così ripartito. Ad ogni singola scuola è assegnata una quota così determinata: € 60.000.000,00 188.770 (Totale numero classi di istruzione secondaria in organico di diritto) = € 317,84 X numero classi di istruzione secondaria in organico di diritto della scuola Un’ulteriore quota è assegnata alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali così determinata: € 648.000,00 108 (Totale docenti coordinatori delle attività sportive pari ad uno per provincia) = € 6000,00 L’assegnazione delle risorse sarà subordinata all’effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva approvati dalle scuole e comunicati agli Uffici Scolastici Regionali competenti entro il 15 settembre 2011 con l’indicazione della risorsa prevista per ciascun progetto e dell’avvenuto avvio del progetto, fermo restando la risorsa complessiva assegnata alla scuola. Il Ministero, al suddetto termine, avvia il monitoraggio dei citati progetti, da completarsi entro il 10 ottobre, al fine di determinare eventuali economie che andranno ad incrementare la risorsa nazionale destinata alle ore eccedenti sostituzione colleghi assenti. Il compenso spettante sarà erogato a consuntivo al termine del progetto. Inoltre, si precisa che: • le linee guida per l’attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono state dichiarate dal MIUR con la Nota prot. 4273 del 7/8/2009 e pur restando ferma l’indicazione sulla necessità di costituire i centri sportivi scolastici (nota ministeriale n. 5540 del 10/11/2009) nelle prime indicazioni operative ministeriali fornite con la nota n. 5163 del 16/10/2009 è richiamata l’attenzione sulla circostanza che indirizzare i flussi finanziari verso le scuole che costituiscono i centri sportivi sco58 • • • • lastici non equivale a deprivare le altre della possibilità di far svolgere attività di pratica sportiva ai propri alunni; poiché ogni attività organizzata può comportare la necessità di prestazioni lavorative da parte di soggetti diversi dagli attori principali (docenti di educazione fisica), le risorse finanziarie specifiche non possono aver e destinatari diversi da quelli cui la normativa contrattuale ha destinato le somme; ogni ulteriore eventuale prestazione svolta da personale diverso dai docenti di educazione fisica può essere eventualmente supportata da risorse finanziarie ascritte ad altre fonti ed in particolare al fondo d’istituto destinato istituzionalmente proprio a supportare le prestazioni, autonomamente deliberate dalle scuole nei modi e nelle forme previste, svolte nell’erogazione dell’Offerta Formativa; ove il budget previsto per le ore di avviamento alla pratica sportiva dovesse eventualmente rivelarsi insufficiente a coprire le progettualità espresse da qualche singola scuola, il fondo d’istituto, utilizzato secondo gli accordi decentrati di scuola, può essere fonte concorrente di finanziamento; ai fini della retribuzione spettante ai docenti di educazione fisica impegnati nelle attività in argomento, vige il disposto dell’art. 87 del CCNL 29/11/2007 che prevede: − l’effettuazione di ore eccedenti oltre le ore fino ad un massimo di 6 ore settimanali nell’ambito dello specifico progetto contenuto nel POF; − la corresponsione del compenso per coloro che sono impegnati nel progetto nella misura oraria prevista dall’art. 70 del CCNL 4/8/95 (1/78 dello stipendio in godimento) maggiorata del 10%, ovvero in modo forfetario, ovviamente sempre nel limite massimo delle risorse assegnate o di quello stabilito in sede di contrattazione d’istituto. − l’erogazione ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica, nel limite fino ad un massimo di 6 ore settimanali, del compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal medesimo articolo contrattuale. FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA L’art. 33, del CCNL 29/11/2007, individua nelle funzioni strumentali la risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola. Le funzioni strumentali al POF sono identificate con delibera del collegio dei docenti, in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, il numero ed i destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento ed i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione di istituto. A seguito dell’Intesa MIUR/OO.SS. del 31/5/2011 con l’art. 2 della stessa è stato stabilito che la quota complessivamente attribuita per le funzioni strumentali viene distribuita sulla base dei seguenti parametri. Ad ogni istituzione scolastica: 59 A) Quota base spettante a tutte le tipologie di scuola esclusi convitti ed educandati € 31.359.000,00 = € 3049,59 10.283 (Totale numero scuole - rilevato da SIDI) (esclusi Convitti ed Educandati) B) Quota aggiuntiva spettante ad ogni istituzione scolastica per ogni particolare complessità organizzativa: € 14.279.581,00 = € 1984,10 X numero complessità 7197 (Totale complessità - da rilevazione SIDI) presenti nella scuola A tal fine vengono qualificate come istituzioni con particolari complessità: • Istituti comprensivi; • Istituti di istruzione secondaria di II grado; • Sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere; • CTP; • Corsi serali; • Convitti ed educandati. C) Quota spettante per la dimensione dell’istituzione scolastica, con riferimento numero di docenti presenti nell’organico di diritto: € 75.212.333,00 664.651 (Totale docenti presenti nell’organico di diritto compresi docenti di sostegno) = € 113,16 X numero docenti in organico di diritto della scuola compresi docenti di sostegno Infine si precisa che: • il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa non è cumulabile con i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo (non più di due unità) della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali; • le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo. FOGLI DI CALCOLO Sul nostro sito www.snals.it sono disponibili: • il “foglio di calcolo” per l’individuazione e la quantificazione delle risorse da destinare alla composizione del Fondo dell’istituzione scolastica; 60 • il “foglio di calcolo” per la determinazione dell’indennità di amministrazione – parte variabile – secondo le indicazioni della Tabella 9 definita con la Sequenza contrattuale 25/7/08 – spettante ai DSGA e connessa alle particolari tipologie di istituzioni scolastiche ove gli stessi prestano servizio”; • il “foglio di calcolo” per la determinazione delle risorse destinate alle funzioni strumentali; • il “foglio di calcolo” per la determinazione delle risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA; • il “foglio di calcolo” per la determinazione delle risorse per il pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti; • il “foglio di calcolo” per la determinazione delle risorse per le attività complementari di educazione fisica. I suddetti “fogli di calcolo” sono rinvenibili sotto la voce “Fondi e Finanziamenti” anno scolastico 2011/2012. ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI A seguito dell’Intesa MIUR/OO.SS. sottoscritta il 31/5/2011, con l’art. 5 della stessa è stato stabilito che l’importo di € 29.352.000,00 destinato alla retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti viene così suddiviso per ogni istituzione scolastica: a) alla scuola dell’infanzia e primaria: € 9.120.000,00 309.187 (Totale docenti in organico di diritto - da rilevazione SIDI) b) = € 29,49 X numero docenti in organico di diritto della scuola alla scuola secondaria: € 20.232.000 355.464 (Totale docenti in organico di diritto - da rilevazione SIDI) = € 56,91 X numero docenti in organico di diritto della scuola A riguardo si evidenzia che la misura oraria spettante a chi le effettua è pari a: - 1/65 della retribuzione mensile iniziale nella scuola secondaria; - 1/90 della retribuzione mensile iniziale nella scuola dell’infanzia; - 1/87 della retribuzione mensile iniziale nella scuola elementare. 61 PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE Come è noto, il 27/9/2000 tra il MIUR, OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola ed i rappresentati delle Autonomie Locali, fu sottoscritto un apposito protocollo d'intesa al fine di definire la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e la possibilità di utilizzare il personale ATA, tramite convenzioni, in funzioni inerenti ai servizi di assistenza scolastica che permangono di competenza degli Enti Locali. Successivamente, con nota ministeriale prot. n. 305 del 3/8/2001, non condivisa nella procedura dalle OO.SS. SNALS-CONFSAL, FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, gli effetti del suddetto protocollo d'intesa sono stati prorogati fino alla stipula di una nuova convenzione tra tutti i soggetti interessati. Nonostante il confronto sia stato ripreso, per le reiterate richieste dello SNALSCONFSAL, a tutt'oggi esso non si è ancora concluso. Nelle more della rivisitazione del protocollo d'intesa in argomento, si evidenzia che il disposto dell'art. 35, comma 3, della Legge Finanziaria 2003, n. 289 del 27/12/02, in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche “rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche” non ha fatto venir meno quanto di competenza degli Enti Locali in materia di mense scolastiche e precisamente: • provvedere alla preparazione ed al trasporto a scuola dei pasti per gli alunni ed i docenti aventi titolo; • fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa; • ricevimento pasti; • predisposizione del refettorio; • preparazione dei tavoli per i pasti; • scodellamento e distribuzione dei pasti; • pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; • lavaggio e riordino delle stoviglie; • gestione dei rifiuti. Alle istituzioni scolastiche restano di competenza: • la comunicazione giornaliera all’Ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari; • la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio; • la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante la consumazione del pasto da svolgere, ove occorra, unitamente al personale docente preposto, in relazione a specifiche esigenze e con modalità da definire in sede di contrattazione di istituto. Inoltre, si precisa che: • nelle scuole dell’obbligo, a seguito del trasporto scolastico di competenza dell’Ente Locale, può rendersi necessario assicurare l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato ed in uscita posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica. 62 In virtù di quanto declarato nel profilo professionale del collaboratore scolastico con il CCNL Scuola 29/11/2007, tale servizio è da svolgere per periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, previo accordo tra ente locale e istituzione scolastica e con modalità definite nel regolamento di istituto dell’istituzione scolastica, fermo restando che i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro ed all’articolazione dell’orario del personale Ata, sono materia di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica; • per le attività di pre e post scuola ove sia l’ente locale ad organizzarle nell’ambito dei servizi socio educativi, l’istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l’apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine le risorse derivanti da appositi finanziamenti disposti all’uopo dallo stesso Ente; • tramite convenzioni tra EE.LL. ed istituzioni scolastiche è possibile che attività di spettanza dell’ente locale, possano essere svolte da personale Ata dell’istituzione scolastica interessata con attribuzione al personale coinvolto di una retribuzione aggiuntiva per quanto prestato. A tal fine, gli EE.LL. si impegnano a trasferire alle istituzioni scolastiche un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale ATA della scuola. Nelle convenzioni vanno specificati in dettaglio i servizi resi, le modalità di svolgimento e le unità di personale che si impegnano per l’effettuazione dei servizi stessi. INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA L’art. 47 comma 1, lett. B, del CCNL 29/11/07 così come sostituito dall’art. 1, della Sequenza contrattuale 25/7/08, prevede che i compiti del personale ATA siano costituiti anche da incarichi specifici, che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto nel Piano delle Attività proposto dal DSGA, sentito il personale ATA. Il Dirigente Scolastico verificata la congruenza di tale Piano rispetto al POF, lo adotta ed effettua la relativa attribuzione di tali incarichi. Per l’area A esse sono finalizzate all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza all’handicap ed al pronto soccorso. Le risorse utilizzate per le predette attività ammontano complessivamente ad € 95.514.526 al lordo degli oneri riflessi e sono state destinate a livello di ciascuna istituzione scolastica fino all’a.s. 2007/2008 sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI 31/8/99 nonché della Nota Ministeriale prot. n. 624 del 25/9/2002. A decorrere dall’a.s. 2008/2009 tali risorse sono pari a € 53.237.118 al lordo degli oneri riflessi per effetto della destinazione di € 42.277.408 al lordo degli oneri riflessi finalizzate alla rivalutazione ed istituzione delle posizioni economiche di cui all’art. 2 della Sequenza contrattuale 25/7/2008. A seguito dell’Intesa MIUR/OO.SS. sottoscritta il 31/5/2011, con l’art. 3 della stessa è stato stabilito che il finanziamento di € 53.237.118,00 per la retribuzione degli incarichi specifici per il personale ATA viene così ripartito: 63 €53.237.118,00 184466 (Totale posti in organico di diritto, esclusi DSGA e posti accantonati per ex LSU e co.co.co.) = € 288,63 x numero posti in organico di diritto della scuola Per quanto attiene alla natura degli incarichi specifici, riportiamo di seguito alcuni esempi. 1) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: • attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee, previste nel modello organizzativo dell’istituzione scolastica; • attività di supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione di progetti e iniziative didattiche decise dagli organi collegiali; • attività di addetto ai servizi di biblioteca in collaborazione diretta con il bibliotecario dell’istituzione scolastica, se presente, o del docente responsabile incaricato al fine di classificare il materiale librario e gli eventuali fondi; controllo delle giacenze e assicurazione del funzionamento della biblioteca sulla base delle indicazioni degli organi collegiali della scuola; cura dell’integrità del materiale librario didattico e tenuta dei registri relativi ai prestiti all’utenza; rapporti con l’utenza stessa; • attività di diretta collaborazione con il DSGA e sostituzione dello stesso nei casi di assenza, insieme ad una o più delle attività sopra elencate. 2) ASSISTENTE TECNICO: • attività di collaborazione con l’ufficio tecnico e con analoghi organismi, con assunzione di responsabilità dirette in merito alla gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione del piano degli acquisti con il docente incaricato; • attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, specializzazioni ed aree professionali omogenee; • attività di subconsegnatario con l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico dei laboratori e delle officine. 3) CUOCO: • attività di coordinamento degli addetti nell’ambito dei servizi di cucina e di mensa; • svolgimento di mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilevanza anche esterna. 4) COLLABORATORE SCOLASTICO: • attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell’intervento specialistico; • attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; • funzioni di supporto all’attività amministrativa ed alle attività didattiche e/o ai servizi di mensa; 64 • attività di supporto al funzionamento dei laboratori e delle strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico; • attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili; • attività di cura alla persona ed ausilio materiale alle bambine e ai bambini della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; • compiti di centralinista telefonico; • conduzione di impianti di riscaldamento (purché provvisto di apposita patente), manutenzione di montacarichi e ascensori. In merito ai criteri da utilizzare in contrattazione di istituto per il conferimento degli incarichi specifici, ferma restando l’ampia autonomia della contrattazione medesima, riportiamo di seguito alcuni esempi di massima. A) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: • sostituzione del responsabile e/o del DSGA; idoneità in concorsi a posti di responsabile amministrativo o di DSGA; • titolo di studio previsto per l’accesso al profilo di coordinatore amministrativo o DSGA; • diploma di laurea diverso; • attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, punti a) e d), e 71 del CCNL 04/08/95; funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti; • partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusasi con esito positivo; • partecipazione alla formazione per l’acqui-sizione della prima o seconda posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale. B) ASSISTENTE TECNICO: • insegnamento come ITP; • titoli di studio previsti per l’accesso al profilo di coordinatore tecnico; • diploma di laurea tecnico-scientifica; • attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, punti a) e d), e 71 del CCNL 04/08/95; • funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti; • partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusasi con una valutazione positiva; • partecipazione alla formazione per l’acqui-sizione della prima o seconda posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale. C) CUOCO: • funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti; D) COLLABORATORE SCOLASTICO: • attestato di partecipazione a corsi specifici di assistenza ai portatori di handicap organizzati da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volontariato, amministrazione scolastica; • attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso o ad analoghe iniziative organizzate da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di volonta65 riato, amministrazione scolastica; • eventuali attività certificate e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, lett. b) e 71 del CCNL 04/08/95; • funzioni aggiuntive svolte; incarichi specifici svolti; • idoneità in concorsi a posti di assistente amministrativo o assistente tecnico; • titoli di studio previsti per l’accesso a profili superiori a quello di collaboratore scolastico; • partecipazione alla formazione per l’acqui-sizione della prima posizione economica per rientro nel 5% oltre il contingente provinciale; • idoneità al concorso per il profilo professionale superiore. L’incarico specifico può essere assegnato sia al personale ITI che ITD. Con priorità spetta a quello ITI. Qualora a causa dell’assenza del titolare dell’incarico specifico si renda necessaria la sua sostituzione il compenso va attribuito in misura proporzionale, secondo i criteri da definire nella contrattazione di istituto. Il personale ATA esercita l’incarico specifico nell’ambito dell’orario di lavoro (pari a 36/35 ore settimanali). Nei casi in cui vi siano situazioni di effettiva necessità di prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario di lavoro, queste devono essere retribuite con il fondo di istituto o, a scelta dell’interessato, con riposo compensativo, da usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. Inoltre, il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo di istituto per le altre attività, diverse dall’incarico specifico, purché deliberate dai competenti organi. POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA Con l’art. 50 del CCNL 29/11/07, così come sostituito dall’art. 2 della Sequenza contrattuale 25/7/08, è stato stabilito che il personale ATA a tempo indeterminato appartenente alle Aree A e B della tabella C allegata al succitato CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell’Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell’Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui agli Accordi integrativi OO.SS./MIUR del 10/5/2006, del 20/10/2008 e Ipotesi di Accordo Nazionale 12/5/2011. Il titolare della predetta posizione economica dell’Area B per l’area amministrativa può sostituire il DSGA. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispon66 dere in 13 mensilità al personale dell’Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’Accordo Nazionale 12/3/2009, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test. La prima posizione economica non può essere cumulata con la seconda. Il titolare della seconda posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica. Per quanto attiene alla sostituzione del DSGA assente, il MIUR con la nota prot. n. 9067 dell’8/10/2010, in risposta ad un quesito proposto dall’USR del Veneto, ha espresso l’avviso che per quella su posto vacante per l’intero anno scolastico non sussista uno specifico obbligo di sostituzione in capo al beneficiario della seconda posizione economica restando, pertanto, nella competenza del dirigente scolastico ogni decisione in merito ad una adeguata sostituzione ai sensi delle vigenti disposizioni. L’ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è determinata ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili. ASPETTI CONNESSI ALLA PRIMA POSIZIONE ECONOMICA L’attribuzione della posizione economica comporta comunque, da parte del beneficiario, lo svolgimento delle mansioni affidate e determinate nel Piano delle Attività di cui all’art. 53, comma 1, del CCNL 29/11/2007. L’attribuzione delle medesime è effettuata dal dirigente scolastico, previa verifica di congruenza di tale Piano rispetto al POF. Qualora in talune istituzioni scolastiche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro sia previsto l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità rispetto alle ulteriori mansioni previste per i titolari di posizione economica ma comportanti sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche, resta demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l’eventuale compensazione economica necessaria per assicurare parità di trattamento tra le due retribuzioni. Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola per gli incarichi specifici, ferma restando la natura accessoria dell’eventuale integrazione compensativa adottata. Fino a quando non sarà attribuita la seconda posizione economica ai beneficiari, l’assistente amministrativo in analogia a quanto previsto per gli incarichi specifici non è tenuto, se non consenziente alla copertura del posto di DSGA qualora lo stesso posto risulti vacante e/o disponibile per l’intero anno scolastico. Il personale che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di supplenze. Si precisa, inoltre, che all’assistente amministrativo beneficiario della prima posizione economica che sostituisce il DSGA, spetta il trattamento economico in godimento, l’importo della posizione economica, il differenziale di retribuzione tra l’iniziale di DSGA e quello di assistente amministrativo, l’indennità di amministrazione in misura fissa (detratto il compenso individuale accessorio) e quella variabile connessa alla particolare tipo67 logia di istituzione scolastica in cui viene svolto l’incarico. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part/time, a favore del personale titolare della prima posizione economica si fa rinvio a quanto regolamentato nell’art. 58 del CCNL 29/11/07. Si evidenzia, infine, che le attività formative in favore del personale beneficiario della prima posizione economica sono volte allo sviluppo delle competenze relative: • Area A (collaboratore scolastico, addetti all’azienda agraria) - all’assistenza degli alunni diversamente abili; - all’organizzazione degli interventi di primo soccorso; • Area B (assistenti amministrativi) - alla collaborazione amministrativa caratterizzata da autonomia e responsabilità operativa nella gestione dei processi amministrativi e contabili; - alla sostituzione del DSGA; • Area B (assistenti tecnici) - alla collaborazione tecnica caratterizzata da responsabilità e autonomia operativa nell’organizzazione del piano di utilizzo dei laboratori; nella gestione dei beni dell’istituzione scolastica con riferimento all’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione; nel supporto tecnico per la gestione dei progetti previsti dal POF; nel supporto tecnico al piano acquisti relativo ai laboratori delle aree di competenza; • Area B (cuochi, guardarobieri, infermieri) - al coordinamento del personale addetto ai servizi di cucina, guardaroba e infermieristici; - alla collaborazione nella gestione dei beni dell’istituzione scolastica e del piano acquisti relativo alle specifiche competenze. ASPETTI CONNESSI ALLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA I compiti del personale beneficiario della seconda posizione economica sono determinati nell’ambito del piano delle attività di cui all’art. 53, co. 1, del CCNL 29/11/2007. L’attribuzione dei medesimi, è effettuata dal Dirigente scolastico previa verifica di congruenza di tale Piano rispetto al POF. Al personale beneficiario della seconda posizione economica non possono essere assegnati incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b), del CCNL/2007, che comportino ulteriore incremento di retribuzione. Il beneficio economico della seconda posizione non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto della prima posizione prevista dall’art. 7 del CCNL/2005 ovvero dall’articolo 2 della Sequenza Contrattuale 25/7/2008. All’inizio dell’anno scolastico, il personale utilmente collocato nella prevista graduatoria è immediatamente individuato, nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, presenzia l’articolo 58 del CCNL 29/11/2007. Nei periodi di sostituzione del DSGA, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare 68 attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica in argomento che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI COMPITI E FUNZIONI L’art. 6 dello schema di Regolamento recante “Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative statali, ai sensi dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, dispone che in presenza delle condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento delle supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all’articolo 53 del CCNL 29/11/2007, può essere previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze, l’attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso. L’importo corrispondente al 50% delle economie realizzate dall’istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura proporzionale all’effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui sopra secondo modalità da definire nell’ambito della contrattazione di istituto. 69 70 71 72 73 74 QUINTA SCHEDA L’ORARIO DI LAVORO DEI DOCENTI, DEL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA. LE NORME CONTRATTUALI • IL PERSONALE DOCENTE Attività di insegnamento (art. 28 del CCNL) 1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa. 2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale. 3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7. 5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso 75 in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio. 6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche. 7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. 8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto. 9. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. 10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica. Attività funzionali all’insegnamento (art.29 del CCNL) 1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’anda76 mento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Ampliamento dell’Offerta Formativa e prestazioni professionali (art.32 del CCNL) 1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità. Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa (art.33 del CCNL) 1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI. 2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto. 3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia 77 degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio. 4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo. Attività di collaborazione con il dirigente scolastico (art.34 del CCNL) 1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e). Collaborazioni plurime (art.35 del CCNL) 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. • IL PERSONALE ATA Contratto individuale di lavoro (art. 44, commi 1 e 2, CCNL 29/11/2007) 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. 2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59/1997, dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi. Compiti e mansioni (art. 1, co. 1, Sequenza contrattuale 25/7/2008) “1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: 78 a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. Orario di lavoro (Art. 51 CCNL 29/11/2007) 1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. 2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri: - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; - programmazione su base plurisettimanale dell’orario. 3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Modalità di prestazione dell’orario di lavoro (Art. 53 CCNL 29/11/2007) 1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi. 2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: a. Orario di lavoro flessibile: - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’an79 ticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.). I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale. b. Orario plurisettimanale: - la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. c. Turnazioni: - la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti: - si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio; - la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; 80 - l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; - un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica; - nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale; - l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e dal d.lgs. n. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno. 3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientificoinformatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza. Ritardi, recuperi e riposi compensativi (Art. 54 CCNL 29/11/2007) 1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora. 3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite. 4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. 81 5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite. 6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali (Art. 55 CCNL 29/11/2007) 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: - Istituzioni scolastiche educative; - Istituti con annesse aziende agrarie; - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1. Indennita’ di direzione e sostituzione del DSGA (Art. 56 CCNL 29/11/2007) 1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni. 2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore dell’indennità di direzione nella misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina. 4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa 82 attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47. 5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti. Collaborazioni plurime per il personale ATA (Art. 57 CCNL 29/11/2007) 1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi . • IL PERSONALE EDUCATIVO Profilo professionale e funzione del personale educativo (art. 127 del CCNL 29/11/2007) 1. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell' autonomia culturale e professionale del personale educativo. 3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive. Attività educativa (art. 128 del CCNL 29/11/2007) 1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento. Azioni funzionali all'attività educativa (art. 129 del CCNL 29/11/2007) 1. L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su 83 altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali. 2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative: a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative; b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti; c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa; 3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi. 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa. Attività aggiuntive (art. 130 del CCNL 29/11/2007) 1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell’attività educativa. 2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa. In particolare, esse possono consistere: a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro; b) nella partecipazione a sperimentazioni; c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni; d) nella partecipazione a progetti promossi dall’Unione europea. 3. Le risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo e finanziate dall’art. 33, a livello di ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con le medesime modalità di cui all’art. 30 del presente CCNL. 4. Le attività aggiuntive funzionali all’attività educativa possono consistere: a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali; b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo, o per la progettazione di 84 particolari iniziative, secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 4. 5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Attività di progettazione a livello di istituzione (art. 131 del CCNL 29/11/2007) 1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto di istituto. 2. Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. 3. In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi. 4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In tale occasione vengono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti di cui al comma 2. Attività di collaborazione con il dirigente scolastico (art. 132 del CCNL 29/11/2007) 1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f). Obblighi di lavoro (art. 133 del CCNL 29/11/2007 29/11/2007) 1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all’orario di ser85 vizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell’attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace realizzazione dei processi formativi. 2. Per l’attività educativa, ivi compresa l’assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana. 3. In aggiunta all’orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all’attività educativa, di cui all’art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo. 4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali di cui all’art. 129, comma 2. 5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall’art. 30. 86 SESTA SCHEDA LA FORMAZIONE DELLE CLASSI Scuola dell’infanzia numero massimo bambini per sezione: 26 numero minimo bambini per sezione: 18 è prevista una riduzione di bambini fino a 20 in presenza di in situazione di handicap; i bambini eccedenti possono essere ridistribuiti nelle sezioni fino ad un massimo di 29 alunni escludendo le sezioni che accolgono alunni con disabilità Procedura per la formazione delle sezioni: si formano prima le sezioni con bambini in situazione di handicap; si divide il numero restante dei bambini per 26; gli eventuali resti si ripartiscono tra le diverse sezioni fino ad un massimo di 29. Scuola primaria numero massimo alunni per sezione: 26 elevabili fino a 27 in caso di reati numero minimo alunni per sezione: 15 è prevista una riduzione di alunni fino a 20 in presenza di in situazione di handicap; criterio per la formazione di pluriclassi: minimo 8 alunni massimo 18 alunni Procedura per la formazione delle classi: si sommano tutti gli alunni iscritti alla prima classe indipendentemente dalle scelte in merito al tempo normale o al tempo pieno; si formano le classi con l’inserimento degli alunni in situazione di handicap, nel rispetto dei criteri sopra indicati; il restante numero degli alunni si divide per 26 Tempo Pieno La costituzione di classi funzionanti con il tempo riservato alla mensa e al dopo mensa fino a 10 ore settimanali (tempo pieno), rientranti nel calcolo dell’organico, non può dare luogo ad un numero di classi superiore a quello previsto dalle norme relative alla formazione della classi funzionanti nell’a.s. 2008/09 Scuola secondaria di I grado numero massimo alunni per sezione: 27 numero minimo alunni per sezione: 18 è prevista una riduzione di alunni fino a 20 in presenza di in situazione di handicap; gli alunni eccedenti possono essere ridistribuiti nelle sezioni fino ad un massimo di 28 per classe (30 nella prima qualora sia unica) nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche con minoranze linguistiche, in zone a rischio di devianza possono essere costituite classi con un numero di alunni non inferiore a 10 - Possono altresì essere costituite classi con alunni di corso diversi in numero non superiore a 18. 87 Procedura per la formazione delle classi: si sommano tutti gli alunni iscritti alla prima classe; si formano le classi con l’inserimento degli alunni in situazione di handicap, il restante numero degli alunni si divide per 27; Tempo Prolungato La costituzione di classi prime funzionanti con il tempo riservato alla mensa e al dopo mensa, fino a 36 ore settimanali, rientranti nel calcolo dell’organico, in via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale di 40 ore solo in presenza di richieste maggioritarie delle famiglie. Scuola secondaria numero massimo alunni per classe: 27 di II grado è prevista una riduzione di alunni fino a 20 in presenza di in situazione di handicap; gli alunni eccedenti possono essere ridistribuiti nelle sezioni fino ad un massimo di 30 per classe (30 nella prima qualora sia unica) Procedura per la formazione delle classi: si sommano tutti gli alunni iscritti alla prima classe; si formano le classi con l’inserimento degli alunni in situazione di handicap, il restante numero degli alunni si divide per 27; gli eventuali residui si ripartiscono tra le diverse classi fina al massimo di 30. 88 SETTIMA SCHEDA IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 1. Natura e generalità. Il diritto di accesso è stato disciplinato in via generale dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 7.8.90. Già prima della L. 241/90, diverse altre disposizioni normative avevano previsto ipotesi di accesso a particolari atti giuridici. Si pensi al regolamento attuativo della L. 10.1.57 n. 3 sui dipendenti pubblici, alla legge sulle autonomie locali 816 del 27.12.85 (che prescriveva l’accesso agli atti dei consigli comunali e provinciali, delle U.S.L. e delle comunità montane), all’art. 14, L. 8.7.86 n. 349 (in virtù del quale chiunque vi abbia interesse, ha titolo ad ottenere dalle autorità competenti le informazioni relative all’ambiente), all’art. 7, L. 8.6.90 n. 142 (che, in sostanza, ribadisce il principio sancito dalla suddetta L. 816/85). 1.2. La ratio dell’istituto del diritto di accesso è quella di : - allestire meccanismi di tutela per il cittadino, al fine di consentire la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti coinvolte nei procedimenti amministrativi ; - garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. 1.3. Il diritto di accesso è riconosciuto, dall’art. 22, L. 241/90, «a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti». La giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria la sussistenza di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo veri e propri, essendo invece sufficiente, ai fini della spettanza della pretesa alla visione degli atti amministrativi, la titolarità di situazioni soggettive, qualificate dall’Ordinamento come meritevoli di tutela. «L’interesse che legittima alla richiesta deve essere personale e concreto, quindi serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità, e ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso» (C.S., Sez. VI, 19.7.94 n. 1243). La legittimazione a richiedere l’accesso spetta al soggetto che è parte nel procedimento amministrativo cui si riferiscono i documenti richiesti in esibizione, nonché al soggetto comunque titolare di un interesse meritevole di tutela, ai fini dell’accesso stesso. Bisogna, inoltre, precisare che mentre «Il soggetto che è parte del procedimento amministrativo è per ciò solo legittimato a richiedere l’accesso ai documenti allo stesso relativi, (senza che sia necessario l’accertamento della sussistenza di un suo interesse all’accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti», per il soggetto che, pur non essendo parte in senso formale del procedimento, abbia un interesse proprio all’accesso agli atti della P.A., è necessaria la dimostrazione dell’esistenza di un interesse “meritevole di tutela per l’Ordinamento giuridico”. Occorre evidenziare che la legittimazione all’esercizio concreto del diritto in esame può essere trasferita mediante atto formale, con cui si dà incarico ad un soggetto terzo di provvedere all’accesso in luogo del titolare della situazione giuridica rilevante ai fini dell’accesso stesso. 89 1.4 Il diritto in esame spesso si contrappone con i diritti di soggetti diversi dal richiedente l’accesso . Tra tali diritti, in particolare, si ricordi il diritto alla riservatezza. Nel conflitto tra i contrapposti interessi del richiedente l’accesso del soggetto terzo che ha interesse alla non esibizione degli atti richiesti, la dottrina prevalente e la giurisprudenza assolutamente dominante sostengono il primato dell’interesse pretensivo alla esibizione degli atti amministrativi salva l’ipotesi di sussistenza di uno dei casi di esclusione dell’ostensibilità degli atti amministrativi , tassativamente stabiliti dalla legge o da appositi regolamenti emanati dall’Esecutivo, a norma dell’art. 24, I co., L. 241/90. «Il bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati e il diritto alla riservatezza dei terzi non è stato rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi , la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (C.S., Sez. IV, 4.2.97 n. 82). È noto che la riservatezza (o privacy) dell’individuo costituisce oggetto di specifica disciplina e tutela, ad opera della legge 31.12.96 n. 675. Tale legge richiama due diverse categorie di dati inerenti l’individuo. Tra esse si ricordi, in particolare, quella sui cosiddetti «dati sensibili», di cui agli artt. 22 ss., per la cui trattazione è prescritto uno specifico iter autorizzativo che prevede, oltre al consenso scritto dell’interessato, anche l’assenso dell’Authority, garante della privacy. Nonostante il dissenso di una parte della dottrina, l’orientamento prevalente dei Giudici amministrativi sembra essere, anche in tal caso, nel senso di ritenere prevalente l’interesse del richiedente l’accesso , rispetto all’interesse del terzo cui si riferiscono le informazioni del tipo “dati sensibili” contenute nell’atto di cui si richiede l’esibizione, ogniqualvolta la cognizione di questi ultimi dovesse risultare necessaria per la tutela giurisdizionale degli interessi del primo (v. T.A.R. Abbruzzo, Sez. Pescara, 5.12.97 n. 681). 1.5 La L. 241/90 prevede alcune ipotesi di non ostensibilità dell’atto amministrativo. Disciplina fondamentale, al riguardo, risulta essere quella contenuta nell’art. 24, a mente del quale il diritto di accesso è escluso nei casi di documenti od atti coperti dal «segreto di Stato», ovvero da segreto altrimenti imposto dall’Ordinamento normativo. L’art. in oggetto contiene, inoltre, l’autorizzazione al Governo ad emanare uno o più decreti intesi a disciplinare «gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi , la 90 cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici» (art. 24, II co., L. 241/90). Proprio da queste ultime statuizioni può, con chiarezza, desumersi che – come si accennava poc’anzi - il legislatore ha imposto un “bilanciamento” dei contrastanti interessi (del richiedente l’accesso , da un lato, e del terzo coinvolto dall’atto amministrativo, dall’altro) nel senso di “favorire” l’interesse del primo, ritenuto prevalente perché espressione dell’esigenza - di carattere generale – di garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa, preminente rispetto all’esigenza - riguardante l’interesse del singolo - di tutelare la privacy dell’individuo. In ottemperanza al dettato normativo, il Governo ha emanato una serie di disposizioni regolamentari, tra cui si ricordi in particolare quella contenuta nell’art. 8, V co., lett. d), D.P.R. n. 352 del 27.6.92, secondo cui «quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari (…). Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici». L’esistenza di terzi coinvolti dall’atto amministrativo di cui si richiede l’esibizione, non è, comunque priva di effetti, comportando, al contrario, rilevanti conseguenze di ordine pratico. Nel caso, infatti, in cui l’atto richiesto dovesse contenere informazioni riguardanti interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali, il terzo assume le vesti di controinteressato in termini processuali, con la conseguenza che il ricorso proposto contro il diniego di esibizione dell’atto amministrativo richiesto, risulterebbe inammissibile per difetto di completo contraddittorio, qualora dovesse essere stato notificato alla sola P.A. e non anche ad almeno uno dei soggetti coinvolti dall’atto amministrativo (C.S., Sez. V, 2.12.98 n. 1725). 2. LA TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO. Al fine di garantire il diritto di accesso, la legge (art. 25, IV e V co., L. 241/90) prevede due diversi strumenti di tutela, azionabili da parte del soggetto che abbia subito l’illegittima lesione del diritto stesso, in virtù di diniego della P.A. o di silenzio serbato da questa sull’istanza di accesso, per un periodo (fissato dalla legge – art. 25, IV co., L. 241/90 – in 30 gg) sufficiente a far maturare il silenziorifiuto. 2.1. Il primo e più agile strumento di tutela consiste nel richiedere, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo, al competente difensore civico il riesame dell’istanza e del conseguente provvedimento privativo della facoltà di visione degli atti richiesti. A seguito della richiesta di riesame, il difensore civico provvede, allorquando dovesse ritenere illegittimo il provvedimento di risposta della P.A., ad adire nuovamente la P.A. interessata, la quale dovrà ripronunciarsi sulla vicenda entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento 91 sollecitativo del difensore civico, essendo prescritto che, in caso contrario, «l’accesso è consentito» (art. 25, IV co., seconda parte, L. 241/90). 2.2. Il secondo dei suddetti strumenti di tutela consiste nel ricorso giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio serbato, dalla P.A. interessata, sull’istanza di accesso. Trattasi di ricorso da proporsi, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento che in sostanza nega l’accesso, dinanzi al T.A.R. «il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta», con una pronuncia appellabile dinanzi al Consiglio di Stato, «il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini» (art. 25, V co., L. cit.). Il ricorso in parola, introduce un’ipotesi di giurisdizione esclusiva (come hanno precisato, ex multis, C.S., Sez. IV, 29.4.97 n. 433 e Cass. Civ., S.U., 28.5.98 n. 5292), e di merito, dal momento che il diritto di accesso è tutelabile – a norma dell’art. 25, L. cit. - dinanzi al G.A., a prescindere dalle diverse situazioni soggettive cui è connesso e con l’attribuzione al Giudice (amministrativo) adito della facoltà di pronunciarsi valutando la sussistenza dei presupposti di legge per l’accesso, ossia valutando il merito della vicenda. 2.3. Per ciò che concerne la motivazione dell’istanza di accesso, la dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che essa risulta assolutamente fondamentale nella materia de qua, non solo perché imposta espressamente dall’art. 24, II co., L. 241/90, ma anche perché costituisce lo strumento necessario per consentire alla P.A. richiesta, la valutazione della sussistenza del diritto di accesso del richiedente, nonché la valutazione comparativa degli interessi dell’istante, da un lato, e del terzo eventuale titolare dell’interesse alla non esibizione dell’atto amministrativo, dall’altro. È ovvio, inoltre, che anche il provvedimento con cui la P.A. interessata, decide sull’istanza di accesso, deve – in conformità al generale principio di cui all’art 3, L. 241/90 – essere congruamente motivato, salve le ipotesi in cui una disposizione normativa espressamente escluda l’accesso ai documenti richiesti, caso questo in cui l’espresso riferimento alla normativa stessa, di per sé costituisce congrua motivazione, non essendo necessaria, in tali ipotesi, una puntuale esposizione delle ragioni giustificative del diniego opposto dall’Amministrazione (cfr. C.S., Sez. IV, 30.6.98 n. 1006; C.S., Sez. VI, 5.6.98 n. 936). 3. CASISTICA. 3.1. Accesso agli atti inerenti prove concorsuali e scrutini scolastici. a- I componenti delle commissioni di esame a prove concorsuali, determinati a priori i criteri valutativi da seguire, sono tenuti a non discostarsi dagli stessi nella valutazione degli elaborati realizzati dai candidati. A questi ultimi è, dunque, accordato il diritto di accesso a detti elaborati, allo scopo di verificare l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione dei criteri suddetti, attraverso il raffronto (v. C.S., Sez. VI, 25.11.94 n. 1715). Va, inoltre, aggiunto che «…i giudici affermano che non sussiste alcuna esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti a procedure concorsuali pub92 bliche, sicchè essi non assumono la posizione di controinteressati nei giudizi proposti ex art. 25 della legge 241/90 per ottenere l’accesso agli atti relativi alle procedure della specie. Ne consegue che il ricorso proposto da un concorrente avverso il diniego di accesso agli atti di tali procedure non deve essere notificato, (…), agli altri partecipanti» (C.S., Sez. VI, 11.2.97 n. 260). b- In materia scolastica, è ormai pacifico che il genitore del minore bocciato possa ottenere copia degli scrutini e delle valutazioni riportate durante l’anno scolastico nei registri degli insegnanti, per le sole parti concernenti il minore stesso. Non può, invece, chiedersi copia degli atti riguardanti gli altri alunni (v., ex multis, Cons.giust.amm. Sicilia, 25 ottobre 1996, n. 384). 3.2. Accesso agli atti della P.A. aventi natura privatistica. È noto che il diritto di accesso riguarda l’«attività amministrativa» (v. art. 22, L. cit.). In questa, la giurisprudenza, ritiene debbano farsi rientrare, non solo gli atti amministrativi veri e propri, ma anche gli atti di diritto privato che la P.A. emana per il perseguimento dei propri fini istituzionali-pubblici. Va, al riguardo, precisato che il Consiglio di Stato, sovvertendo una precedente sua giurisprudenza (C.S., 5.6.95 n. 412) ha affermato che «Ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, previsto dalla legge 7.8.90 n. 241, l’attività amministrativa, alla quale il diritto di accesso è correlato, comprende sia l’attività di diritto amministrativo sia l’attività di diritto privato, che come la prima costituisce cura concreta di interessi della collettività. Pertanto, può essere escluso il diritto di accesso solo nei casi di attività di tipo puramente privatistico, ancorché svolta dalla P.A., e del tutto disancorata dall’interesse pubblico di settore istituzionalmente rimesso alle cure dell’apparato amministrativo» (C.S., Sez. IV, 15.1.98 n. 14). E ancora: «Posto che la L. 7.8.90 n. 241 correla il diritto di accesso non agli atti ma all’attività della P.A., ne consegue che l’accesso ai documenti può essere esercitato tanto nei confronti degli atti amministrativi quanto nei confronti degli atti di diritto privato comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa e, dunque, anche nei confronti di atti formati da soggetti privati» (C.S., Sez. IV, 4.2.97 n. 82; conforme C.S., Sez. VI, 5.10.95 n. 1083). Può, dunque concludersi che «Il diritto di accesso può essere esercitato non solo nei confronti degli atti amministrativi che integrano un’attività di tipo provvedimentale o autoritativo, ma nei confronti dell’attività amministrativa nel suo complesso, che si sostanzia sia in atti amministrativi sia in atti di natura privatistica, anch’essi volti, non meno dei primi, alla cura di interessi della collettività» (C.S., Sez. IV, 18.5.98 n. 840). La questione è stata, da ultimo, valutata anche in sede di Ad. Plen., dove si è sostenuto che«Ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto n. 241, sono soggette all’accesso tutte le tipologie di attività delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che essi rientrano nell’attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell’imparzialità e non ha garantito alcuna “zona franca” nei confronti dell’attività disciplinata dal diritto privato» (C.S., Ad. Plen., 22.4.99, n. 4). 93 4. Testo coordinato della legge n. 241/90 La legge 241 del 7/8/1990 ha posto una nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo che ha assunto come prospettiva fondamentale l’individuazione dei diritti del cittadino nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche. Il cittadino viene reso consapevole non solo dell’esistenza di uno specifico procedimento amministrativo che lo riguarda e al quale sia comunque interessato, ma anche dell’attività delle singole amministrazioni nel suo complesso. La legge 241 ha realizzato, attraverso lo strumento dell’accesso, un vero e proprio processo di controllo da parte dei cittadini che vi abbiano interesse sull’espletamento dell’attività dell’Amministrazione, dall’inizio alla definizione dei rapporti comunque instaurati. Dopo quasi quindici anni dall’entrata in vigore della precitata legge, viene rivista nella totalità la disciplina del diritto di accesso, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali formatisi nel corso del tempo e della prassi consolidatasi, nonché del D.Lvo 196/2003 concernente la tutela della privacy. Notevoli, tra le altre, le novità presenti nella legge n. 15/2005 e nella legge n. 80/2005, tra le quali segnaliamo: l’art. 2 che disciplina la conclusione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, il comma 5 che abolisce l’obbligo di preventiva diffida in caso di impugnativa del silenzio della P.A., e il Capo V che riconosce il diritto di accesso a tutti i soggetti privati, pubblici e soggetti portatori di interessi diffusi come le Organizzazioni sindacali, che abbiano un interesse concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l’accesso. Le innovazioni alla 241/90 possono senz’altro essere considerate una sorta di “messa a fuoco” di uno strumento di grandissima utilità anche dal punto di vista sindacale, sia in sede nazionale che nella contrattazione di periferia. A tal fine, in appendice normativa, riportiamo il testo coordinato. 94 OTTAVA SCHEDA SERVIZI A.T.A. TERZIARIZZATI Con la legge n. 124/99, specificatamente all’art. 8, sono stati trasferiti allo Stato sia il personale ATA dipendente dagli Enti locali e sia le analoghe funzioni svolte dai medesimi enti nelle singole istituzioni scolastiche con contratti di appalto e l’impiego di LSU. I contratti di appalto sono stati prorogati e gli LSU sono stati stabilizzati con l’assunzione in ditte consorziate per lo svolgimento della pulizia ovvero con rapporti di CO.CO.CO. per compiti parzialmente riconducibili ai profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico. A norma di quanto riportato nell’art. 4 del DPR n. 119/2009, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. Qualora i compiti di cui sopra siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. Le intese suddette tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. Ai fini di quanto sopra detto può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti. Al riguardo, il MIUR, Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio 7, con la nota 0005309 del 28/6/2011 inviata alle istituzioni scolastiche statali titolari di contratti di servizio con ditte per le pulizie ed altre attività ausiliarie, e per conoscenza agli USR ed alla Direzione generale per il personale scolastico, ha fornito le indicazioni che seguono, in attuazione degli accordi del 14 giugno 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Organizzazioni datoriali e sindacali rappresentanti le ditte impegnate nell’espletamento di servizi ausiliari in favore delle scuole e relativi lavoratori. 95 SCUOLE TITOLARI DI CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ AUSILIARIE Le scuole che hanno stipulato contratti di servizio per lo svolgimento delle pulizie ed eventualmente di altre attività ausiliarie, prorogano detti contratti, alla loro scadenza, a fronte delle proprie necessità ed a valere sulle risorse finanziarie assegnate per l’acquisto dei servizi in questione. Tra i contratti di cui sopra rientrano anche quelli sottoscritti nel corrente anno dalle singole scuole o da reti di scuole, sulla base delle risorse finanziarie assegnate con la nota relativa al Programma Annuale 2011. La proroga dovrà essere disposta, a cura di ciascuna scuola, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del contratto in vigore, sino al 31 dicembre 2011. Seguiranno poi successive proroghe, senza soluzione di continuità, sino al completamento della procedura curata dalla Consip per l’acquisizione dei servizi in parola. Per quanto riguarda le proroghe dal primo gennaio 2012 in poi, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni con la nota mediante la quale verranno date indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2012. “EX LSU” – CONTRATTI CON DITTE IMPIEGANTI PERSONALE GIA’ TITOLARE DI PROGETTI DI LAVORO SOCIALMENTE UTILE L’accordo del 14 giugno u.s. prevede il ricorso alla cassa integrazione a zero ore per complessivi 65 giorni nel 2011 e, nel 2012, per 87 giorni sempre a zero ore nonché 4 ore settimanali di cassa integrazione per ciascun lavoratore. I predetti 65 giorni di cassa integrazione saranno fruiti nel periodo che va dal primo luglio al 3 settembre, ragion per cui nel corso di tale periodo le scuole che hanno stipulato contratti con ditte che impiegano soggetti “ex LSU” per l’espletamento del servizio di pulizia e delle eventuali altre attività ausiliarie dovranno far ricorso al personale dipendente analogamente a quanto accade nelle scuole che ricorrono a servizi esternalizzati organizzati su dieci mesi l’anno. RISORSE FINANZIARIE L’assegnazione delle risorse finanziarie per l’acquisto dei servizi ausiliari sarà effettuata a valere sui fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art.1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n.296, tenendo presenti le effettive esigenze di esternalizzazione del servizio di ciascuna scuola, come desumibili dal numero di posti accantonati presso la stessa scuola, in una logica di servizio in vista della progressiva ottimizzazione dello stesso. Una volta chiuse le operazioni di determinazione dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici, questa Direzione provvederà ad assegnare a ciascuna scuola le risorse finanziarie di cui trattasi, tenendo conto, nel 2011, sia dell’organico assegnato che della situazione dei contratti da prorogare. L’entità delle risorse disponibili per ciascuna scuola nel 2012 sarà definita con la successiva nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2012. 96 APPENDICE NORMATIVA 97 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA PER IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 E IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 CCNL 29/11/2007 Omissis CAPO II - RELAZIONI SINDACALI ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva: si svolge in ambito territoriale nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5; c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2. ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato: A) MOBILITA’: • con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale, a domanda e d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per favorire l’incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole; • utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; • utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonché di quello collocato fuori ruolo; 98 • • procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 289/2002; mobilità intercompartimentale. B) FORMAZIONE: con cadenza annuale, obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Si perseguirà l’obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonché delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle singole scuole e monitorando gli esiti della formazione. C) con cadenza di norma biennale, criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali. D) con cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA. 3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie: a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre; c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.; d) criteri di utilizzazione del personale; e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione. 4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie: a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali; c) istituzione di procedure di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica; d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale. 5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. 6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 165/2001. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale. 99 ART.5 - PARTECIPAZIONE 1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia. L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e nell’ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all’articolo 7; a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero; b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale; c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato; d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale; e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica; f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale; g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; h) andamento generale della mobilità; i) esiti dei monitoraggi effettuati dall’Amministrazione; j) accesso all’intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ; k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento. 2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura. ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo. 2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; e) utilizzazione dei servizi sociali; f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; g) tutte le materie oggetto di contrattazione; Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 100 i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto; Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. Sono materia di informazione successiva le seguenti: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione. 4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto. 5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene 101 definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione. ART.7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: I - A livello di amministrazione: a) Per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa. b) Per le organizzazioni sindacali: - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL. II - A livello di ufficio scolastico regionale: a) Per la parte pubblica: - dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta. b) Per le organizzazioni sindacali: - dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. III -A livello di istituzione scolastica: a) Per la parte pubblica: - dal dirigente scolastico. b) Per le organizzazioni sindacali: - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 78-1998 sulla costituzione della RSU. 2. Il MPI può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra¬zioni (A.Ra.N.). ART.8 - ASSEMBLEE 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 102 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. 103 ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE Sottoscritto il 7 agosto 1998 ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ 1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale. 2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale. 3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative". 4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs. 29/1993" è riferita al nuovo testo. 5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU. 6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli. 7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali stipulato il ........, nel testo è indicato come "CCNL quadro del ..........) PARTE PRIMA MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ART. 2 AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE 1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa. 2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo. 104 3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN. 4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998. 5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti: a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti; b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU; c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali; d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonchè delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970. ART. 3 COSTITUZIONE DELLE RSU 1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti. 2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie. ART. 4 NUMERO DEI COMPONENTI 1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a: 105 a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti; b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000. ART. 5 COMPITI E FUNZIONI 1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti. 2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 10 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo. 3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto. 4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti: a) diritto ai permessi retribuiti; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del .......; c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori; d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni. ART. 6 DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE 1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs. 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell’art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il ........ 2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti: a) b) c) d) e) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali; diritto ai permessi retribuiti; diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del .........; diritto ai permessi non retribuiti; diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro; f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni. ART. 7 DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. 2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 106 3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime. ART. 8 DECISIONI 1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti. 2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto. ART. 9 INCOMPATIBILITÀ 1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU. ART. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970. 2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali. 3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative. ART. 11 NORMA TRANSITORIA 1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi. ART. 12 ADEMPIMENTI DELL'ARAN 1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni. 107 2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN. 3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta. ART. 13 NORMA FINALE 1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI SOTTOSCRITTO IL 7 AGOSTO 1998 E MODIFICHE INTRODOTTE DAL C.C.N.Q. DEL 27 GENNAIO 1999 (in corsivo) PARTE I TITOLO I ART. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza. 2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970. 4. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza" è semplificata in "comparti ed aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80" è indicato come "d.lgs. 29/1993". Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. 5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dall'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998" . 108 6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall'art. 44 del d.lgs. 80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come "associazioni sindacali rappresentative" . 7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate. TITOLO II Attività Sindacali ART. 2 Diritto di assemblea 1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10. 3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale. 5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto. ART. 3 Diritto di affissione 1. I soggetti di cui all'art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica. ART. 4 Locali 1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività. 2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi 109 rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura. PARTE II Distacchi, permessi ed aspettative sindacali ART. 5 Distacchi sindacali 1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art.17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall'art. 6. 2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse. 3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 14 per la prosecuzione o l'attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso. ART. 6 Ripartizione del contingente dei distacchi 1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui all'art. 5 comma 1, per la durata del presente contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 2. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto ed area secondo l'allegata tabella n. 1. All'interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998. 3. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 2 - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree. 4. Con il presente contratto, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni di categoria, si dà applicazione all'art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, con ri- 110 guardo al la collocazione dei segretari comunali dal comparto Ministeri a quello delle Regioni - Autonomie locali e delle specifiche tipologie professionali - rispettivamente degli Enti pubblici non economici e delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca - dall'area della dirigenza ai comparti. I distacchi già afferenti alle organizzazioni rappresentative di tali categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7, rispettivamente per le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova assegnazione. 5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n.9, che avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 d.lgs. 80/1998. ART. 7 Flessibilità in tema di distacchi sindacali 1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione. 3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l'art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part time - orizzontale o verticale secondo le tipologie del comma 2. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale - ivi compresa la dirigenza dell'area medico - veterinaria, l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese o periodo dell'anno) considerato. 6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene. 7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%. 111 8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese. ART. 8 Contingente dei permessi sindacali 1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all'entrata in vigore del presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M. 770/1994, dei permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art. 23 della legge 300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. 2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per consentire la prima elezione e l'avvio del funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall'art. 47, comma 3 del d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo. 3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate nell'art. 9. ART. 9 Modalità di ripartizione dei permessi 1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno precedente. 2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali, nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative. 3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali. 4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. 5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente dei per- 112 messi sindacali determinata ai sensi dell'art. 6 comma 5 – di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all.2 - 9 è effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell'art.16. ART. 10 Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali 1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono: - i componenti delle RSU; - i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998; - i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998; - dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa. 2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative. 3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale. 4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all'estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari. 5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre. “Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14.” 6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. 7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine. 113 ART. 11 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati nell'ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall'art. 44, comma 1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 -.per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa. 2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente contratto. 3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria. 4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree. 5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. 6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 10, comma 6. 7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio. ART. 12 Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità 1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. 2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente. 3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale. 4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 10 comma 6. ART. 13 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU 1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti: a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali; b) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dall'art 9; c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12; 114 2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non retribuiti e retribuiti nella misura prevista dall'art. 9. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. ART. 14 Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali. 1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma 1 ed 11 comma 1 - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. 2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie Locali", l'amministrazione di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle Province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari. 3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti. 4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. 5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 12 6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative vanno comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale. 7. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dalla tabella allegato 1 al presente contratto e nell'ambito di esso, ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla confederale. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art.15 comma 4. 115 ART.15 Adempimenti 1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti di cui al presente articolo ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti interessati. 2. Nell'ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali, le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art. 46, comma 3 del d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree diverse, consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell'accordo intervenuto all'ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non direttamente interessato. 3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o area. 4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall'art. 54 del d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica 5. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio e dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale. ART. 16 Norme speciali per la Scuola 1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14 si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni: A) Art. 7, commi 1 e 2: - nel caso di applicazione del comma 1, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico; - ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del comma 1. In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico; - in tutti i casi in cui possa ricorrere l'applicazione del comma 2, la tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate. - la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione del comma 2 è quella previ- 116 sta dall'ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time dalla citata ordinanza. B) Art. 10: - per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico. “Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l' art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione.” C) Art. 14, comma 1, 3, 4: - con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o dell'aspettativa che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita. In prima applicazione del presente contratto il termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall'art. 20, comma 1. - con riferimento al comma 4, la procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno. 2. La ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi. ART. 17 Trattamento economico 1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali. 2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall'art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997. 3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito: - - il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico. 4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati 117 stessi verificati a consuntivo. 5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale. PARTE III Norme finali e transitorie ART. 18 Tutela del dirigente sindacale 1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede. 2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici. 3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 6. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti. ART. 19 Disposizioni particolari 1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività, con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall'art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo sog- 118 getto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale. 4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5. 5. L'ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui all'art. 44 del d.lgs. 80/1998, procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi. 6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore: a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995. b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree. 7. Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici. 8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti. 9. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del 119 DPCM 770\1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive, purché nel rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art.14 commi 1 e 2. ART. 20 Disposizioni transitorie 1. Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall'art. 9, commi 1 e 2 sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e n. 20 per le aree dirigenziali. 2. Il contingente dei permessi cumulati per i comparti pari a n. 269, sommato al contingente dei distacchi già attribuiti ai comparti stessi ai sensi della tab. all. n. 1 (pari a n. 2460), per un totale complessivo di n. 2729 distacchi, è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative alla data del presente contratto secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9. Nella tabella n. 10 sono indicati i distacchi che, nell'ambito del contingente citato, residuano dopo la ripartizione e rimangono assegnati alle confederazioni. 3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le flessibilità previste dall'art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi cumulati devono essere comunicati all'amministrazione di appartenenza ed al Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti dell'art. 14. 4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui all'art. 11 avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività, di cui all'art. 44 del d.lgs. 80/1998, agli effetti del quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel 1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro entità. 5. La ripartizione dei permessi cumulati sotto forma di distacchi delle aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà ripartita al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 19, comma 6, unitamente al contingente di n.124 distacchi di cui alla tabella 1. 6. I contingenti dei permessi previsti dagli artt.8, comma 2 e 11 comma 2, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente contratto e il 31 dicembre 1998 sono utilizzati pro rata. 7. In deroga al comma 4 dell'art.19, eventuali cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative, che intervengano prima della stipulazione del presente contratto comporteranno la modifica, a cura dell'ARAN delle tabelle allegate al presente contratto. ART. 21 Durata 1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001. La disdetta può essere richiesta dall'ARAN o da almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. 2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e 9. 3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le OO.SS. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti. 120 ART. 22 Disapplicazioni 1. Il presente contratto sostituisce, fatto salvo quanto previsto all'art.17 comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto. 2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che, dopo la specifica disciplina negoziale, provvederanno direttamente a disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 29/1993. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998 SULLE LIBERTÀ E PREROGATIVE SINDACALI Sottoscritto il 27 gennaio 1999 omissis Art. 6 INTEGRAZIONI 1. Le parti concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998: - il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14". (1) - l'art. 16 comma 1 lett. B) è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l' art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione". (1) 2. I permessi di cui all' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate. 3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all' art. 10, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall' art. 7 comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part time previste dall'art. 7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita. 4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto nell' art. 8 del CCNQ del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell'ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto di usufruire degli ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente contratto. I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle organizzazioni Sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di cui all'art. 9 commi 2 e 3 del citato contratto. 121 Pertanto, dal 1 gennaio 1999 il monte ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti per dipendente. Dopo la stipulazione del contratto collettivo di comparto la quota di permessi spettante alle predette organizzazioni ed alle RSU potrà pervenire ad un definitivo riparto massimo di n. 60 minuti alle RSU e n. 15 minuti alle medesime organizzazioni. Qualora le richieste di distacco di cui al presente comma non possano essere attivate per il presente anno scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la trasformazione delle aspettative non retribuite - già in corso di fruizione- in distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla tabella n. 22. omissis (1) n.d.r.: Le integrazioni sono già state riportate nel testo del C.C.N.Q. del 7.08.1998. LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEL LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO. (Statuto dei lavoratori) TITOLO I DELLA LIBERTÀ E DIGNITA' DEL LAVORATORE ART. 1. - Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge. omissis ART. 4. - Impianti audiovisivi. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 122 ART. 5. - Accertamenti sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. ART. 6. - Visite personali di controllo. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. omissis ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro. ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. omissis TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. 123 ART. 15. - Atti discriminatori. È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa. ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno. ART. 17. - Sindacati di comodo. È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. omissis TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE omissis ART. 23. - Permessi retribuiti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. 124 Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. ART. 24. - Permessi non retribuiti. I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. ART. 25. - Diritto di affissione. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. ART. 26. - Contributi sindacali. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. omissis TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale. omissis 125 ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti. omissis Allegato al C.C.N.L. Scuola 26 maggio 1999 ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.146/90 ART. 1 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono: a) l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d); b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone; c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico; d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento. I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a). ART. 2 PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all' art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l' esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità; b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato); c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame; f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche; 126 h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne. 2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. L'accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia. 3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi. 4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d'età in servizio. I capi d'istituto e gli organi dell' Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione. ART. 3 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO 1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso. 127 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. 3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2: a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione; c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione; e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali; f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettua- 128 zione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione; h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale; i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. ART. 4 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE 1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale. 2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto. NOTE DI CHIARIMENTI DELL’ARAN A) Dalla nota Aran 30 gennaio 2001, Prot. 1299 sull’insediamento e funzionamento delle RSU nelle Scuole Ai sensi dell'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto Scuola la delegazione trattante di parte sindacale a livello di Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, soggetti di pari dignità negoziale. I rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria volontà attengono all'organizzazione interna delle due componenti sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza dell'Istituto scolastico. Le singole organizzazioni sindacali di categoria devono accreditare i propri dirigenti sindacali a norma dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 ed è diritto dell'Istituto scolastico chiedere formalmente l'accredito all'organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata. Si precisa che nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere effettuata in tal senso, salvo la possibilità, attraverso protocolli locali, di regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da rendere lo svolgimento delle trattative semplice e snello. Sul funzionamento delle RSU l'art 8 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 stabilisce, come unica regola, che la stessa assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, nonché il funzionamento in- 129 terno dell'organismo, sono eventualmente definite dalle medesime RSU con proprio regolamento interno, rispetto al quale le singole Istituzioni scolastiche non sono tenute ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto endosindacale. --------- • --------B) Dalla nota Aran 12 febbraio 2001, Prot. 1977 sulla sostituzione dei membri delle RSU, sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sulla delegazione trattante di parte pubblica Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – d.lgs. 626/1994 L'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale all'art. 2, comma 5 prevedeva la stipulazione per ogni comparto di contrattazione di un accordo integrativo di quello generale finalizzato all'adattamento di quest'ultimo alle realtà operative dei singoli comparti. Tra le materie demandate alla lett. d) era previsto l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla L. 300/1970. Poiché per il comparto scuola non è stato stipulato alcun accordo integrativo, la materia rimane regolata dal CCNQ stipulato il 10 luglio 1996 avente per oggetto le disposizioni demandate alla parte negoziale dal d.lgs. 626/1994. Detto CCNQ, pubblicato nella G.U. 30 luglio 1996 è disponibile anche nel sito internet dell'Aran. Delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica L'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola prevede che la delegazione trattante di parte pubblica a livello di Istituzione scolastica sia composta dal Dirigente scolastico che, per svolgere il proprio compito, può avvalersi dell'assistenza del personale del proprio ufficio. Nessuna osservazione può, infatti, essere svolta da una delle parti sulle modalità di composizione della delegazione trattante dell'altra parte. Sostituzione dell'incarico di eletto nelle RSU L'art. 7 della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale prevede che in caso di dimissione di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale dell'Istituzione scolastica e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran. Quesiti posti da singoli dipendenti In ordine a quesiti posti da singoli dipendenti si evidenzia che, come noto, questa Agenzia ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti sulle questioni formali e ripetitive, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet, mentre la gestione dei contratti collettivi rientra nella specifica attività, competenza e responsabilità delle singole amministrazioni nelle sue articolazioni (ad es. le Istituzioni scolastiche), cui unicamente i dipendenti devono rivolgersi per l'applicazione di clausole contrattuali o di altra normativa. Pertanto l'Aran non potrà dare riscontro a quesiti posti dai predetti dipendenti in quanto attinenti all'esercizio di una funzione che esula dalla competenza istituzionale dell'Agenzia. Si pregano i Dirigenti Scolastici cui la presente è indirizzata di dare la più ampia diffusione tra gli stessi dipendenti di quanto precisato. --------- • --------- 130 C) Dalla nota Aran 15 febbraio 2002, Prot. 1702 sulla Contrattazione integrativa, sull’A.C.Q./98 e su altre questioni A) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni (CCNQ 27 gennaio 1999, CCNQ 9 agosto 2000 e CCNQ 27 febbraio 2001) 1) Richiesta tavoli separati Con riguardo al tema generale relativo alla richiesta di tavoli separati si evidenzia che la giurisprudenza ormai consolidata sostiene che le organizzazioni sindacali rappresentative possono chiedere tavoli separati. Tale principio, nell'attuale sistema delle relazioni sindacali, riguarda però il livello di trattativa nazionale ove la delegazione trattante è formata solo dalle organizzazioni sindacali. Nella sede decentrata, invece, la delegazione trattante di parte sindacale è costituita da due distinti soggetti entrambi necessari, le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria, il che porterebbe ad escludere la possibilità che le trattative si svolgano a tavoli separati tra queste due componenti. Si rammenta, inoltre, che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Tale materia non è stata, tuttavia, affrontata dai CCNL e, pertanto, costituisce una modalità di rapporto interno delle due componenti sindacali tra le quali l'Amministrazione non può assumere il ruolo di arbitro. La gestione dei conflitti al tavolo negoziale va, dunque, affrontata nell'ambito dei principi stabiliti dagli stessi contratti per le relazioni sindacali, al fine di prevenire al massimo i conflitti. 2) Validità della sottoscrizione dei contratti integrativi L' art. 43, comma 3, del d. lgs. 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle RSU, che, come precisato al punto 1, decidono al loro interno a maggioranza. Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l'eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni "a verbale". In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole Amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento (v. anche il precedente punto 1). 3) Modalità di svolgimento delle riunioni sindacali L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali sulle materie previste dai CCNL vigenti avvengano – normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate procedure e modalità idonee e tali da consentire al dirigente sindacale l'espletamento del proprio mandato. Il significato della garanzia prevista dalla norma non comporta, infatti, che l'attività 131 sindacale sia assimilata alla attività di servizio perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell'Amministrazione ed, in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi. Nel merito della conduzione delle trattative (ovvero se le sedute possano essere registrate o se sia necessario predisporre verbali delle riunioni, etc.) si precisa che non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per quello finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo. Si precisa, inoltre, che la redazione del verbale è richiesta nel solo caso della concertazione (rif. CCNL). Riguardo più in generale ai comportamenti propri da tenere in sede di incontri con la parte sindacale, i contratti quadro e di comparto lasciano ampia facoltà alle Amministrazioni enunciando, semplicemente, che il sistema delle relazioni sindacali è "improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti". Tali principi sono coerenti con l'autonomia delle singole Amministrazioni posta alla base della contrattazione integrativa. B) RSU – Accordo collettivo nazionale quadro 7 agosto 1998 1) Incompatibilità La materia è regolata dall'art. 9 dell'Accordo quadro per la costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, che ha ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità a ciascuna Amministrazione, non potendo l'Accordo prevederle in modo analitico a ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti. Per quanto riguarda il comportamento a cui è tenuta l'Amministrazione nel caso in cui rilevi una incompatibilità, si fa presente che il suo unico adempimento è quello di segnalarla alla RSU, essendo esclusivamente in capo a quest'ultima il compito di dichiarare eventualmente decaduto il componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione alla Amministrazione e ai lavoratori interessati. 2) Attribuzione di seggi Nel merito occorre fare riferimento all'art. 17, parte seconda dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo Regolamento elettorale e alle note di chiarimenti dell'Aran inviate a tutte le Amministrazioni nei periodi immediatamente precedenti alle elezioni stesse. Laddove la normativa vigente e le note di chiarimento non fossero risultate esaustive della problematica, la soluzione è stata rimessa alle Commissioni elettorali cui compete la individuazione delle regole per la proclamazione degli eletti. Si rammenta che l'ARAN, ad elezioni in corso o addirittura già concluse, non è potuta (ne può) più intervenire con propri pareri che interferirebbero con le soluzioni adottate dalle Commissioni stesse. 3) Commissioni elettorali e orario di lavoro Nel merito delle richieste circa il riconoscimento del lavoro straordinario ai componenti delle Commissioni elettorali, con nota prot. 6830/98, su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (espresso in data 28 ottobre 1998, con nota prot. 33576/98.7.515) l'Aran ha fatto presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge, in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, i componenti delle Commissioni elettorali, alla stregua degli scrutinatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio. 132 4) Numero componenti delle RSU Il numero dei componenti delle RSU è chiaramente definito dall' Accordo quadro per la loro costituzione del 7 agosto 1998 come integrato dagli Accordi di comparto laddove stipulati (rif. note Aran del 4 settembre 2001 prot. 11980 e del 27 settembre 2001 Prot. 13142) e, pertanto, non può essere soggetto a modificazione in sede locale neanche se concordato con le organizzazioni sindacali. C) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove eletti, rimangono confermati sino alla loro scadenza. Le procedure per la elezione o designazione dei Rls rimangono regolate dall'art 5 del CCNQ stipulato il 10 luglio 1996. Si significa che i Rls sono soggetti unici per tutti i lavoratori, dirigenti e non dirigenti. D) QUESITI POSTI DA AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE E DISTACCATE Molti quesiti e richieste di chiarimenti vengono posti da sedi periferiche o distaccate di amministrazioni articolate sul territorio nazionale. Al fine di garantire una attuazione omogenea delle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali, questa Agenzia provvederà, esclusivamente, a trasmetterli alla competente sede centrale di ciascuna Amministrazione, nel rispetto del principio che all'applicazione delle clausole contrattuali e all'interpretazione delle medesime devono direttamente provvedere le singole Amministrazioni, nel quadro di quell'ampia autonomia e responsabilità alle stesse riconosciuta dal d.lgs. 165/2001. Qualora le Amministrazioni centrali condividano la necessità di avere chiarimenti sulle questioni poste, potranno esse stesse chiedere un parere all'Aran, da trasmettere successivamente ai propri uffici distaccati o periferici. --------- • --------D) Dalla nota Aran 23 marzo 2001, Prot. 4717 sulla compatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Istituto e membro delle RSU Questa Agenzia ritiene che non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10 del TU. 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche. --------- • --------E) Dalla nota Aran 22 maggio 2001, Prot. 7732: note di chiarimento in materia di relazioni sindacali Assemblea Il diritto di assemblea è chiaramente regolato dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, dall'art. 13 del CCNL 4 agosto 1995 come integrato dal CCNL 15 marzo 2001. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie "di interesse sindacale e del lavoro" rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio e difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che le materie all'ordine del giorno dell'assemblea non devono necessariamente interessare problemi sindacali della singola scuola o dell'insieme dei lavoratori della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri obiettivi. Inoltre i termini "di interesse sindacale e del lavoro" riconducono a problemi di carattere più generale relativi a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di lavoro. 133 L'assemblea sindacale può essere indetta esclusivamente dai soggetti indicati nell'art. 13 del CCNL del 15 marzo 2001 e alla stessa possono partecipare dirigenti sindacali esterni. Unica condizione per tale partecipazione è il preavviso al dirigente scolastico nei termini previsti dall'art 13 del CCNL 4 agosto 1995. Le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola sono quelle individuate nella tavola n. 6 allegata al CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2000 – 2001. Le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché presenti nell'ente ed ancorché presentatrici delle liste i cui candidati sono stati eletti nelle RSU, non hanno titolo ad indire le assemblee in quanto la RSU assume tale decisione nel suo complesso e non per il tramite dei singoli componenti. Non possono partecipare alle assemblee soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori) e dai dirigenti sindacali esterni di cui sopra, né le assemblee sindacali possono essere pubbliche. Il Dirigente scolastico può partecipare all'assemblea nel solo caso in cui sia esplicitamente invitato. Decadenza di componente della RSU Ai sensi dall'art. 3 – parte II – dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 ha titolo ad essere eletto componente la RSU il dipendente a tempo indeterminato in forza presso l'Istituzione scolastica, qualità che deve permanere anche dopo le elezioni. Pertanto in caso di trasferimento, comando, diverso utilizzo o collocamento il dipendente eletto nella RSU, non avendo più la predetta condizione, deve essere sostituito. Come nel caso delle dimissioni la sostituzione avviene ad opera della RSU con la nomina del primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. Di tale sostituzione la RSU deve dare comunicazione all'Istituzione scolastica (cfr. art 7 Accordo Quadro 7 agosto 1998) Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, sarà necessario verificare se nell'ambito della RSU sia comunque rimasto il numero legale che consenta all'organismo di funzionare (cfr. art. 8 stesso Accordo quadro). In caso contrario dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione. Composizione della delegazione trattante in caso di decadenza della RSU In sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale, è, unitamente alle organizzazione sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante. Qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le ragioni previste dall'art. 7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 anche per altri motivi che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa). In tal caso occorre fare riferimento a quanto stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede: a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima); b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica. c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate. La titolarità ad indire le elezioni delle RSU è in capo esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative che possono assumere l'iniziativa sia congiuntamente che disgiuntamente. Le organizzazioni sindacali non rappresentative che hanno aderito all'accordo quadro del 7 agosto 1998 possono partecipare alle elezioni presentando proprie liste, ma non hanno titolo ad indire le elezioni stesse. 134 Nel caso in cui per le elezioni delle RSU si presenti una sola lista, si rimanda a quanto disposto in proposito nelle note di chiarimenti del 23 ottobre 1998 e del 2 novembre 2000 trasmesse in occasione delle RSU del dicembre 1998. Delegazione trattante Si ribadisce quanto precisato nella nota di chiarimenti del 12 febbraio 2001 in premessa citata. Più precisamente per lo svolgimento del proprio compito il Dirigente scolastico può avvalersi della assistenza del personale del proprio ufficio (nel caso di specie dell'Istituto scolastico interamente inteso) appartenente a tutte le categorie professionali, mentre non è previsto l'istituto della delega. Si precisa inoltre che non sussiste alcun obbligo di redigere il verbale al termine delle riunioni fatta eccezione per il verbale finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo. La redazione del verbale è richiesta inoltre nella sola della concertazione. Richiesta di utilizzo strumentazioni da parte delle RSU I diritti garantiti in favore delle RSU sono tassativamente indicati nell'art. 5, comma 4 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998. Al dirigente scolastico fa carico un dovere di collaborazione per il funzionamento delle RSU, ma ciò non può comportare un aggravio di spesa o disagio organizzativo per la scuola stessa. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno, pertanto, concordate nella sede di lavoro, nel rispetto del suddetto principio. Permessi sindacali art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 La fruizione dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 come integrato dal CCNQ 9 agosto 2000 è riservata ai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi statutari per la partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali e territoriali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria (per la partecipazione alle trattative decentrate deve essere utilizzato il monte ore dell'Istituto scolastico ove si presta servizio). Si precisa altresì che il comma 6 dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 non prevede forme di autorizzazione per la fruizione dei permessi, la cui oggettiva utilizzazione è responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale. È su quest'ultimo che incombe il dovere del preavviso secondo la normativa di comparto vigente e le modalità concordate in sede decentrata. Va osservato che la qualità di dirigente sindacale rileva nel momento in cui venga richiesto dalla organizzazione sindacale di appartenenza l'esercizio delle prerogative e dei diritti sindacali a favore del dipendente e, nel caso di specie, la qualità di dirigente deriva dall'appartenenza all'organismo statutario a prescindere dall'essere componente di RSU o dall'accredito a partecipare alla delegazione trattante in sede di singolo istituto scolastico. A completamento e per un migliore comprensione della norma si precisa che i permessi dell'art. 11 sono cumulabili con quelli previsti dagli art. 8 e 9 del CCNQ citato e sono compatibili con forme di distacco part-time, in quanto fruiti per finalità diverse. In sostanza la citata clausola contrattuale consente la possibilità di usufruire dei permessi di cui all'art. 11 anche ai dipendenti in distacco sindacale part-time (l'art. 7 del citato CCNQ prevede invece la impossibilità di cumulo del distacco part-time con i permessi previsti dagli artt. 8 e 9). Vanno infine effettuate le seguenti considerazioni: - nel caso di part-time verticale la norma trova applicazione solo nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa; - i permessi statutari di cui all'art. 11 non possono essere cumulati fra di loro (al fine di aumentare i giorni di distacco), ma devono essere usufruiti limitatamente alle riunioni dei predetti organismi statutari, al fine di evitare che il distacco part-time si trasformi surrettiziamente in distacco totale. Relazioni sindacali e orario di lavoro L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali sulle 135 materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate procedure e modalità idonee a tal fine, vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l'espletamento del proprio mandato. Il significato della garanzia prevista dalla norma non comporta infatti che l'attività sindacale sia assimilata alla attività di servizio perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell'Istituzione scolastica ed, in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi. Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse al di là del contingente stabilito dalla legge e sancito nei CCNQ. --------- • --------F) Dalla nota Aran 17 novembre 2003, Prot. 7905: nota di chiarimento sulle elezioni per il rinnovo delle RSU nella scuola Pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti da parte delle Commissioni elettorali, ovvero dai Dirigenti Scolastici su materie di competenza delle Commissioni stesse, circa problematiche inerenti le elezioni delle RSU in oggetto. Nel ribadire quanto già contenuto nella nota di chiarimenti del 5 settembre 2003 prot. 6325, si rammenta che questa Agenzia, dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali, peraltro già avvenuto, non può rispondere su materie di competenza delle stesse, né le Istituzioni scolastiche posso o entrare nel merito delle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito consultivo, di verifica e controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale, i cui componenti, in caso di necessità, possono rivolgersi a codeste organizzazioni sindacali da cui sono stati designati. Si pregano, pertanto, le organizzazioni e confederazioni sindacali in indirizzo di dare la massima diffusione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo Regolamento elettorale, nonché alla citata nota di chiarimenti di questa Agenzia, con preghiera di attenta lettura da parte delle Commissioni elettorali, in quanto i predetti testi contengono le risposte a tutti i quesiti sinora posti. 136 RELAZIONI SINDACALI - QUESITI Risposte dell’ARAN • • • • • • • • • • • • • • • SOMMARIO Ammissione alla contrattazione collettiva nazionale .................................... Affissione e uso dei locali ................................................................................ Aspettativa non retribuita ............................................................................... Assemblea ........................................................................................................ Contrattazione integrativa .............................................................................. - Materie e regole ................................................................................... - Richiesta tavoli separati ...................................................................... - Sottoscrizione ...................................................................................... - Delegazione trattante di parte pubblica............................................. - Delegazione trattante di parte sindacale............................................ Contributi sindacali ......................................................................................... Dirigente sindacale .......................................................................................... - Accredito ............................................................................................. - Tutela .................................................................................................... Distacco sindacale ........................................................................................... Federazioni sindacali composte da più sigle ................................................. Organizzazioni sindacali non rappresentative .............................................. Organizzazioni rappresentative ammesse con riserva .................................. Permessi del monte ore di amministrazione: - Modalità di calcolo .............................................................................. - Fruizione .............................................................................................. Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari .............................. Permessi sindacali non retribuiti ................................................................... - Comitato dei garanti............................................................................ - Indizione delle elezioni, decadenza, incompatibilità, dimissioni e sostituzioni...................................................................... - Regole di funzionamento .................................................................... Terminali associativi ........................................................................................ p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 148 149 149 150 151 153 154 155 p. p. p. p. p. 155 157 159 161 161 p. p. p. 162 164 164 AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE riferimenti normativi: art. 43 d.lgs 165/2001 e art. 19 CCNQ 7 agosto 1998 - Come si acquisisce il diritto a partecipare alle trattative contrattuali nazionali? La partecipazione al tavolo contrattuale nazionale non discende dalla richiesta della singola organizzazione o da un atto discrezionale dell’Aran, ma è disciplinata dall’art. 43 del d.lgs 165/2001, previo esperimento di una complessa procedura solo al termine della quale l’Aran accerta le organizzazioni di categoria legittimate, per avere raggiunto la soglia percentuale prevista dalla legge, ad essere ammesse ai tavoli di contrattazione nazionale. - Quali sono le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative e alle prerogative sindacali nazionali? L’Aran ha il compito di accertare le organizzazioni sindacali rappresentative da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione. Le tavole allegate ai CCNQ sulla ripartizione delle prerogative sindacali identificano esattamente le organizzazioni sindacali rappresentative e il numero dei distacchi e permessi nazionali di cui sono titolari per i relativi bienni contrattuali di riferimento. I movimenti associativi che intervengono tra un biennio contrat- 137 tuale e l’altro, pur essendo pienamente legittimi, non producono effetti se non codificati dai successivi CCNQ. - E’ previsto l’accertamento della rappresentatività relativamente a specifiche tipologie professionali? L’Aran provvede, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 165/2001, ad accertare la rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali da ammettere ai tavoli di trattativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, tale accertamento è relativo esclusivamente ai comparti e alle aree di contrattazione nella loro unicità, senza alcun riferimento a specifiche tipologie professionali. - I mutamenti associativi interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla ammissione alle trattative nazionali? Le competenze dell’Aran sono quelle di accertare i sindacati rappresentativi da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro prerogative sindacali. Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale e quindi i movimenti associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni, formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che possono verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per ogni biennio contrattuale, l’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo CCNQ. Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento dell’accertamento, non producendo, nell’immediato, alcun effetto le vicende associative che si verificano successivamente. AFFISSIONE E USO DEI LOCALI riferimenti normativi: artt. 3 e 4 CCNQ 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Quali sono i soggetti titolari del diritto di affissione e del diritto ai locali? Per quanto riguarda il diritto di affissione e il diritto all’utilizzazione dei locali, rientrando tali diritti, come quello di indire l’assemblea, tra quelli di sostegno all’attività sindacale nei luoghi di lavoro, la loro titolarità è in capo alla RSU unitariamente intesa e alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative. Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti oltre che alla RSU solo alle organizzazioni di categoria rappresentative (le confederazioni sindacali non hanno titolarità in proprio). I diritti di affissione e di uso dei locali sono disciplinati dal CCNQ del 7 agosto 1998. - E’ possibile concedere strumentazioni ulteriori oltre quelle già previste? Nel caso in cui la RSU e i sindacati rappresentativi richiedano la disponibilità di strumentazioni aggiuntive a quelle previste, nulla vieta di concordarne l’utilizzo secondo i livelli di contrattazione integrativa dell’amministrazione, ma ciò non può comportare un aggravio di spesa e costi aggiuntivi per l’amministrazione stessa. - Rientra nell’esercizio del diritto di affissione l’apertura di una finestra informatica sulla rete intranet dell’amministrazione? L’art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 ha riconosciuto in capo alla RSU e ai dirigenti sindacali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative il diritto di affissione anche mediante l’utilizzo – ove disponibile – dell’eventuale attrezzatura informatica. Naturalmente il dovere di collaborazione a carico della amministrazione non deve comportare ulteriori adempimenti che costituiscano aggravio di spesa o disagi organizzativi per la stessa. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno, pertanto, concordate nella sede di lavoro nel rispetto del suddetto principio. - La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell’amministrazione? 138 La RSU deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai dipendenti dell’Ente, carta intestata propria o anche con un semplice timbro che permetta ai dipendenti stessi di accertarne la provenienza, senza ingenerare dubbi ed equivoci. Essa è infatti controparte dell’amministrazione, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nella stipula dei contratti integrativi. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA riferimenti normativi: art. 12 CCNQ 7 agosto 1998 e art. 7, comma 3, CCNQ 18 dicembre 2002, confermato dal CCNQ del 3 agosto 2004 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Le aspettative non retribuite sono fruibili solo da dirigenti sindacali appartenenti ad organizzazioni sindacali rappresentative? Le ragioni che hanno indotto le parti che hanno sottoscritto il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali a prevedere che anche le aspettative non retribuite disciplinate dall’art. 12 siano fruibili solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative si rinvengono nell’insieme del quadro normativo che, nel pubblico impiego, ha ridisegnato il sistema delle relazioni e dei diritti sindacali, contrattualizzando l’intera materia relativa all’utilizzazione dei distacchi, permessi ed aspettative, con le precisazioni che saranno svolte nei punti seguenti. Il nuovo sistema collega strettamente la fruizione delle prerogative sindacali alla rappresentatività, come si evince senza possibilità di dubbio sulla base dell’elemento letterale, dall’art. 43 comma 6 del D.lgs 165/2001, il quale recita che “le confederazioni e le organizzazioni ammesse alla contrattazione nazionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività”. L’art. 12 del CCNQ 7 agosto 1998 non ha fatto dunque altro che applicare la suddetta regola - ritenuta inderogabile dalle parti - anche in presenza della contrattualizzazione delle modalità di utilizzo delle prerogative - perché connessa con l’accertamento della rappresentatività (materia sottratta alla disponibilità della fonte pattizia anche a seguito degli esiti del referendum dell’11 giugno 1995). In buona sostanza la legislazione che riguarda il rapporto di lavoro pubblico assume carattere di specialità sotto diversi profili rispetto al modello della Legge 300 del 1970, al quale pure è ispirata nel riprendere le forme di tutela delle libertà e dell’attività sindacale. Infatti è oggetto di tutela legale specifica, che lo statuto dei lavoratori non contempla, il ruolo del sindacato nella contrattazione collettiva a livello nazionale e l’ammissione alle trattative con l’Aran è garantita alle organizzazioni sindacali che superino una soglia minima di rappresentatività (misurata in base alle deleghe per i contributi sindacali ed ai voti riportati nella elezione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale, in percentuale rispetto al totale delle deleghe e dei voti). Di conseguenza, la rappresentatività non si ricava dalla effettiva sottoscrizione dei contratti come nel settore privato dove vige un regime di libertà negoziale, ma all’opposto, solo il superamento della soglia minima di rappresentatività obiettivamente misurata è condizione necessaria e sufficiente per essere ammessi alle trattative negoziali e, quindi, alla fruizione delle relative prerogative i cui costi diretti ed indiretti (come avviene per le aspettative) sono a carico dello Stato. In definitiva le norme in esame (ed i CCNQ che ne sono derivati) delimitano legittimamente e coerentemente il numero dei soggetti sindacali che possono accedere ai benefici in questione. Pertanto mentre è vero che le aspettative non retribuite nel contesto della Legge 300 sono svincolate dalla rappresentatività, nel sistema del pubblico impiego dove - come detto - non sussiste con riguardo ai soggetti delle relazioni sindacali il principio di libertà negoziale, anche la fruibilità di questa prerogativa, con l’entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998 ed in applicazione dell’art. 43 citato, è riconosciuta solo a quei soggetti che sulla base delle regole sono individuati come interlocutori della parte pubblica rappresentata dall’Aran ed ammessi alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. 139 - Qual è il limite temporale minimo dell’aspettativa sindacale non retribuita? Il combinato disposto dell’art. 12 e art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 esclude la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi. Si evidenzia, inoltre, che le aspettative non retribuite sono previste in favore dei soli dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative. - L’aspettativa non retribuita è cumulabile con i permessi orari di amministrazione? L’art. 12 del CCNQ sull’utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali del 7 agosto 1998 prevede l’applicazione delle flessibilità di cui all’art. 7 anche ai casi di aspettativa sindacale non retribuita. Nell’ipotesi di una aspettativa sindacale non retribuita part-time troverà, quindi, applicazione il comma 8 dell’art. 7, in cui si esclude la possibilità di fruizione dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9 del CCNQ. - L’aspettativa non retribuita è cumulabile con il distacco part-time? Il limite della cumulabilità tra aspettativa non retribuita e distacco part-time è fissato nell’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dal CCNQ del 3 agosto 2004. ASSEMBLEA riferimento normativo: art. 2 CCNQ 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Le ore annue per l’assemblea spettano anche ai dipendenti che sono componenti RSU? Le ore annue pro capite per dipendente costituiscono un monte ore distinto da quello dei permessi sindacali (monte ore di amministrazione), in quanto sono destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori, compresi gli eletti nella RSU. - Su quali argomenti può essere indetta l’assemblea? L’ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie “di interesse sindacale e del lavoro” rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio e difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che le materie all’ordine del giorno dell’assemblea non devono necessariamente interessare problemi sindacali della singola amministrazione o dell’insieme dei lavoratori della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri obiettivi. Inoltre i termini “di interesse sindacale e del lavoro” riconducono a problemi di carattere più generale relativi a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di lavoro. - Le assemblee del personale del comparto e di quello con qualifica dirigenziale avvengono separatamente? A convocarle sono abilitati gli stessi soggetti? Poiché, come già precisato per altri istituti, i contratti di lavoro del personale dei comparti e delle aree dirigenziali sono distinti ed operano in favore di dipendenti diversi, le assemblee del personale dei comparti e dei dirigenti avvengono separatamente. Il diritto di indire l’assemblea per il personale non dirigente è in capo alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (e non possono parteciparvi i dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto è in capo alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e alle RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del comparto). L’unica eccezione è il caso in cui una organizzazione rappresentativa sia nel comparto che nell’area dirigenziale indica una assemblea sindacale unica per materie di interesse comune. Sarà cura dell’amministrazione rilevare le presenze in quanto le ore utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo monte ore annuo. - L’organizzazione sindacale presente nel luogo di lavoro ma non rappresentativa nel comparto o nell’area può convocare l’assemblea? Il diritto di assemblea rimane regolamentato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto e di area. Non hanno pertanto titolo ad indire la assemblea le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché presenti nell’amministrazione. - Una organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area dirigenziale può indire l’assemblea per il personale del comparto? 140 Una organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area della dirigenza può indire l’assemblea in orario di lavoro per i soli dirigenti, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga per questi ultimi l’assenza dal lavoro risulta ingiustificata. - I singoli componenti della RSU possono indire l’assemblea sindacale? Relativamente al diritto di indire l’assemblea da parte del singolo componente, ovvero di una minoranza della RSU, questa Agenzia ritiene che, più in generale, non si possa prescindere dalla natura di detto organismo. Trattandosi infatti di un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente o della minoranza non può che avere rilievo all’interno dell’organismo, appunto in sede di assunzione delle decisioni. Nei rapporti esterni opera la RSU nella sua espressione unitaria di organo collegiale. - Le confederazioni sindacali possono indire le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro? In riferimento all’oggetto si precisa che, relativamente al diritto di indizione delle assemblee sindacali i soggetti titolari sono chiaramente indicati dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto o di area, che escludono le confederazioni. Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti, oltre che alla RSU, solo alle organizzazioni di categoria rappresentative. - L’assemblea può svolgersi all’aperto? L’art 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e i CCNL prevedono che le assemblee sindacali siano tenute in idonei locali concordati con l’amministrazione. Non è possibile utilizzare surrettiziamente l’istituto dell’assemblea per azioni sindacali che abbiano natura diversa. - Si può riconoscere il buono pasto al dipendente che ha partecipato ad una assemblea prolungata oltre il normale orario di lavoro in un arco di tempo per il quale è prevista la maturazione dello buono stesso? Il diritto di assemblea, diritto in capo ai lavoratori, è da considerarsi prestazione lavorativa a tutti gli effetti, non essendo assimilabile alla fattispecie dei permessi e distacchi sindacali, diritto in capo ai soli dipendenti dirigenti sindacali. Circa il fatto che l’assemblea si sia prolungata oltre l’orario di lavoro a parere di questa Agenzia non comporta alcun riconoscimento in quanto il limite previsto dalla normativa vigente “in orario di lavoro” significa che l’assemblea può anche andare oltre il normale orario, ma in questo caso non dovrà essere retribuita in quanto è sospesa la prestazione lavorativa. Ovviamente la partecipazione dei lavoratori all’assemblea oltre l’orario di lavoro non comporterà alcuna detrazione dal relativo monte ore. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Materie e regole * riferimenti normativi: art. 40, comma 3, d.lgs 165/2001 e art. 10 CCNQ 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 e nota n. 1702 del 15 febbraio 2002 - Nel contratto integrativo si può intervenire sulle materie dei diritti sindacali? La contrattazione integrativa può intervenire solo sulle materie ad essa espressamente demandate dai CCNL. Qualora intervenga su materie non demandate e quindi in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL e che comportino oneri non previsti, ai sensi dell’art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. La materia relativa ai diritti e alle prerogative sindacali non rientra tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNL. - Attraverso quali strumenti si possono regolare le relazioni sindacali nell’amministrazione? Attraverso protocolli locali la cui natura è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione 141 integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL. La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto dell’ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti. - Nel caso in cui sia intervenuto un protocollo locale che, al fine di rendere più funzionale la trattative, ha fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, in quale modo è possibile modificare l’atto con il quale le parti si sono autovincolate? In nessuno dei contratti stipulati dall’Aran è fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, lasciando tale compito alla libera scelta delle parti. In ogni caso, ove queste si siano autovincolate, le modalità per rivedere il numero dei componenti la delegazione trattante vanno ridefinite con le stesse procedure concordate. - Cosa comporta la partecipazione alle trattative del dipendete dirigente sindacale se avvengono in orario di lavoro? L’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate “procedure e modalità idonee a tal fine”, vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l’espletamento del mandato (cambi turno, etc..). Il significato di tale garanzia prevista dalla norma non comporta, infatti, che l’attività sindacale sia assimilata all’attività di servizio, perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell’amministrazione e quindi, in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi. Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse ben al di là del contingente stabilito. - Le riunioni sindacali devono essere verbalizzate? Quali sono, in generale, i comportamenti da tenere in sede di incontri con la parte sindacale? Nel merito della conduzione delle trattative (ovvero se le sedute possano essere registrate o se sia necessario predisporre verbali delle riunioni, etc.) si precisa che non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per quello finale della sottoscrizione dell’accordo integrativo. Si precisa, inoltre, che la redazione del verbale è richiesta nel solo caso della concertazione (rif. CCNL). Riguardo più in generale ai comportamenti propri da tenere in sede di incontri con la parte sindacale, i contratti quadro e di comparto lasciano ampia facoltà alle amministrazioni enunciando, semplicemente, che il sistema delle relazioni sindacali è “improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti”. Tali principi sono coerenti con l’autonomia delle singole amministrazioni posta alla base della contrattazione integrativa. - Su richiesta sindacale è possibile effettuare la trasmissione audio video delle riunioni relative alla contrattazione integrativa o comunque renderle accessibili al personale? Le trattative si svolgono con la presenza esclusiva delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale e, per quest’ultima, nelle persone dei dirigenti sindacali accreditati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL che si sta applicando e della RSU (cfr. CCNQ del 7 agosto 1998 e vigente CCNL di comparto). Per la delegazione di parte pubblica si tratta di attività istituzionale, mentre per la delegazione di parte sindacale si tratta di attività esercitata in qualità di controparte non equiparabile all’attività istituzionale dell’amministrazione. Infatti i dirigenti sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante l’orario di servizio (in deroga al principio che deve essere normalmente condotta fuori dallo stesso), dovranno essere in permesso sindacale per la partecipazione al negoziato. Ne deriva che durante l’orario di lavoro i dipendenti dell’amministrazione sono 142 tenuti a prestare il loro servizio, non rientrando nello stesso l’ascolto o la visione delle trattative sindacali. Si rammenta infine che, per informare tutti i dipendenti sull’andamento delle trattative, la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare il diritto di assemblea e/o altre forme di comunicazione. - Se la contrattazione integrativa avviene fuori orario di lavoro i dipendenti che partecipano come dirigenti sindacali hanno diritto al recupero delle ore? Ai sensi dell’art. 10 comma 7 del CCNQ 7 agosto 1998 le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di utilizzare al meglio il monte ore dei permessi previsti dall’art. 9 del CCNQ citato per garantire l’attività sindacale. Pertanto le riunioni che avvengono di sabato (laddove l’orario sia articolato su cinque giorni) o nelle ore pomeridiane, cioè al di fuori dell’orario di servizio, corrispondono al dettato della norma. E’ da escludere il recupero delle ore in quanto i dipendenti dirigenti sindacali partecipano alle trattative in qualità di controparte dell’amministrazione, attività non equiparabile a quella istituzionale dell’amministrazione. Infatti i dipendenti dirigenti sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante l’orario di servizio, in deroga al principio che deve essere normalmente condotta fuori dallo stesso, per la partecipazione al negoziato dovranno essere in permesso sindacale. - Quali misure può adottare l’amministrazione, in caso di urgente convocazione del tavolo negoziale in orario di lavoro? L’art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengano – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro. E’, pertanto, necessario che le amministrazioni ne assicurino la più scrupolosa attuazione onde evitare, come indicato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché la ulteriore conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e modalità della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma prevede, peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa fuori dall’orario di lavoro, come, ad esempio, in caso di convocazione delle parti sindacali motivate dalla assoluta urgenza di assumere decisioni concordate, attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi, vengano adottate tutte le forme possibili di articolazione dell’orario di lavoro che possano facilitare lo svolgimento del mandato sindacale (es. cambio del turno, etc.). - In sede di contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU possono presentare diverse e distinte piattaforme? La delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata è costituita, per la parte sindacale, dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Entrambe potranno, quindi, presentare piattaforme contrattuali che sarà compito dell’amministrazione valutare. * Richiesta tavoli separati * chiarimenti Aran: nota n. 1702 del 15 febbraio 2002 - In presenza di tavoli separati, se richieste, le trattative devono essere contestuali? Nel caso di tavoli separati, le trattative potranno svolgersi sia contestualmente sia in momenti successivi. Ciò dipende anche dalla consistenza numerica della delegazione pubblica e dalla necessità di assicurare “pari dignità” ai tavoli separati. Evidentemente l’indivisibilità della delegazione pubblica (ad es. unico dirigente responsabile delle trattative) impone che la trattativa si svolga, con alternanza tra i tavoli, in tempi successivi. 143 * Sottoscrizione * chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 e nota n. 1702 del 15 febbraio 2002 - Per la sottoscrizione del contratto integrativo si deve applicare la regola del 51%? Quando è validamente sottoscritto il contratto integrativo? L’art. 43, comma 3, del D.lgs 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalle RSU, che decidono al loro interno a maggioranza. Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l’eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni “a verbale”. In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento. - Nel caso di una federazione sindacale rappresentativa costituita da più sigle il contratto integrativo può essere sottoscritto solo da una di esse? La firma dei contratti integrativi deve essere apposta dai dirigenti sindacali accreditati, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, in nome e per conto della federazione unitariamente intesa con l’indicazione della denominazione di quest’ultima e non da parte della singola componente a titolo proprio, in quanto non rappresentativa e non firmataria del CCNL che si sta applicando. Ne deriva che per l’amministrazione viene meno l’obbligo di sindacare sulla composizione della federazione in quanto l’elemento essenziale per la verifica della titolarità a sottoscrivere il contratto integrativo è l’accredito del dirigente sindacale abilitato da parte della federazione rappresentativa, indipendentemente dalla sua composizione interna. - Sono ammissibili dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali all’atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo? Non si ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo di dichiarazioni a verbale intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l’intesa. - La sottoscrizione del contratto integrativo da parte di un solo componente RSU impegna la RSU nel suo complesso? La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all’interno della stessa, ma non all’esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. E’ di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Pertanto la sigla di un componente, a titolo individuale, non è valida ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo. Un componente può sottoscrivere il contratto integrativo nel solo caso in cui sia espressamente delegato a rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. Poiché l’adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto volon- 144 tario, nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle trattative. Cfr. anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004 pubblicato alla voce “CCNQ”. - Se la RSU è decaduta e sono decorsi i cinquanta giorni di cui all’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con le sole organizzazioni rappresentative di categoria? Gli accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono alcuna norma che, nel caso in cui le organizzazioni sindacali che hanno titolo ad indire le elezioni non vi provvedano, legittimi la prosecuzione delle trattative con le sole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Si evidenzia, infatti, che in sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale è, unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante. - Se la RSU non viene rinnovata dopo il triennio di vigenza è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con la precedente RSU? L’art. 42, comma 4, del D.lgs 165/2001 nel prevedere il periodico rinnovo delle RSU ne ha escluso la prorogabilità. Ne consegue che la RSU eletta tre anni prima è da considerare decaduta a tutti gli effetti. - Cosa implica il mancato raggiungimento dell’accordo in sede locale? Il sistema delle relazioni sindacali poggia sul principio della partecipazione sindacale costituita dall’insieme degli istituti delle relazioni sindacali. Essi assolvono nel loro insieme la funzione della partecipazione fermi restando i diversi ruoli dell’amministrazione e del sindacato desumibili dalla sottolineatura del principio privatistico in virtù del quale il contratto si stipula solo quando vi è la convenienza delle parti e che le relazioni sindacali non possono protrarsi all’infinito impedendo all’amministrazione di decidere. Infatti l’unico vincolo per l’amministrazione - nelle materie demandate alla contrattazione integrativa - è quello di non poter decidere unilateralmente in materia di trattamento economico accessorio. Per altre materie di contrattazione nonché per quelle di concertazione, trascorsi inutilmente i termini previsti nel CCNL, l’amministrazione si riappropria del suo potere decisionale e il sindacato del proprio potere di intraprendere azioni conflittuali in caso di soluzioni non condivise. In sintesi, il principio della partecipazione significa che le parti sociali devono essere coinvolte nel processo decisionale di trasformazione della pubblica amministrazione, in quanto la condivisione dei nuovi modelli organizzativi, favorisce il processo di cambiamento ma tale principio non porta all’obbligo dell’intesa anche se le amministrazioni sono tenute a svolgere ogni utile sforzo per pervenire a soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti a confronto nonché per l’utenza i cui interessi sono comunque tutelati dalla pubblica amministrazione. * Delegazione trattante di parte pubblica * chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Può un componente della delegazione trattante di parte pubblica essere contemporaneamente componente della RSU? La figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è incompatibile con quella di dirigente sindacale quale è il componente della RSU. Le due figure, pertanto, essendo controparte l’una dell’altra, non possono essere in capo alla medesima persona. L’amministrazione, al fine di rimuovere tale stato di incompatibilità, dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della delegazione trattante di parte pubblica, non potendo procedere alla dichiarazione di decadenza del dipendente da componente della RSU. Tale competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla RSU stessa. 145 * Delegazione trattante di parte sindacale * riferimento normativo: art. 42 del d.lgs 165/2001 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Le singole amministrazioni possono individuare le organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa? Le amministrazioni devono comunicare biennalmente all’Aran i dati relativi alle deleghe rilasciate dai dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali, nonché i dati elettorali in occasione delle elezioni delle RSU, ma le stesse non hanno alcun compito in merito all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa, discendendo la rappresentatività dalla legge e dai contratti. - Con quali organizzazioni sindacali si procede, se del caso, ad integrare il contratto integrativo? E con quali organizzazioni si procede alla sua interpretazione autentica? I contratti integrativi sono di quattro tipologie: 1 – il primo contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo biennio economico. La parte normativa è valida per l’intero quadriennio e deve essere stipulata in una sessione unica. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL; 2 – il secondo contratto integrativo è solamente di parte economica e viene stipulato per l’allocazione delle risorse derivanti dal contratto nazionale relativo al medesimo biennio economico. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL. La delegazione del contratto integrativo di cui al punto 1 continua ad operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL del secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di cui al punto 2 dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione della contrattazione integrativa non muta, altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002); 3 – la parte normativa del contratto integrativo può essere completata con altro contratto, in relazione a quelle materie per le quali il contratto integrativo si rende necessario solo al verificarsi dell’evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere stipulati a cavallo dei bienni, le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere quelle del quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle del secondo biennio economico – cfr. punti 1 e 2); 4 – il contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto integrativo. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle originariamente firmatarie del contratto integrativo a cui la clausola da interpretare si riferisce. Occorre precisare cosa succede negli intervalli tra i principali contratti indicati nei punti 1 e 2 precedenti. A tal fine si significa che tutti i CCNL prevedono che la gestione dei fondi sia affidata alla contrattazione integrativa e che essa, pertanto, nel rispetto dei criteri generali fissati dal contratto integrativo quadriennale del punto 1, avvenga annualmente nell’ambito delle risorse che a consuntivo il contratto integrativo applicabile in quel momento mette a disposizione. Resta fermo che la delegazione sindacale che partecipa alle contrattazioni di cui ai punti precedenti è integrata dalla RSU. - Senza detenere il requisito della rappresentatività per il biennio contrattuale di riferimento, un’organizzazione sindacale può essere ammessa alle trattative in quanto firmataria del contratto relativo al quadriennio normativo o comunque di un contratto precedente? Non c’è nessuna norma che permetta alle organizzazioni sindacali che perdono la rappresentatività, dopo la firma del CCNL di comparto o area, di partecipare alle trattative per il successivo biennio in virtù del fatto che hanno sottoscritto quello precedente, anche 146 ove si tratti del contratto afferente al quadriennio normativo. I contratti di lavoro, infatti, sono tra di loro autonomi e seguono regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa. Pertanto, le amministrazioni in sede di applicazione dei CCNL sottoscritti, anche in ragione della possibile diversità dei soggetti firmatari, devono tenere distinti i contratti integrativi. - I mutamenti associativi interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla ammissione alle trattative? Le competenze dell’Aran sono quelle di accertare i sindacati rappresentativi da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro prerogative sindacali. Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale e quindi i movimenti associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni, formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che possono verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per ogni biennio contrattuale, l’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo CCNQ. Le amministrazioni devono, pertanto, fare riferimento ai CCNQ vigenti per identificare i soggetti titolari delle prerogative sindacali nazionali (distacchi e permessi) e al frontespizio del CCNL che si sta applicando per l’accredito dei componenti delle delegazioni trattanti nella contrattazione integrativa e la distribuzione del monte ore aziendale. Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento dell’accertamento, non producendo, nell’immediato, alcun effetto le vicende associative che si verificano successivamente. - Quali sono i vincoli per la composizione della propria delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale rappresentativa? Non esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti alla libertà di qualsiasi sigla sindacale di definire la composizione della propria delegazione trattante, in sede nazionale come in sede locale. Unico vincolo per l’amministrazione è che il dirigente sindacale sia accreditato da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delle vigenti norme contrattuali e secondo le modalità indicate nell’art. 10 comma 2 del CCNQ in materia di diritti e prerogative sindacali del 7 agosto 1998. - Chi stabilisce la composizione della delegazione della RSU per le trattative? La composizione della propria delegazione ai fini della partecipazione alla contrattazione integrativa è di competenza della RSU stessa. - I rappresentanti delle confederazioni partecipano alla contrattazione integrativa? La delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa è composta, oltre che dalla RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative firmatarie del CCNL che si sta applicando e non anche dalle confederazioni cui esse aderiscono. Si fa inoltre presente che le confederazioni sono ammesse ai tavoli di trattativa nazionale solo ed in quanto alle stesse aderiscano organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non viceversa. - La mancata sottoscrizione in sede nazionale del CCNL da parte dell’organizzazione sindacale rappresentativa implica o meno la sua esclusione dalle trattative in sede di contrattazione integrativa? Le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale, qualora decidano di non addivenire alla firma del CCNL, si autoescludono dalla partecipazione alla contrattazione integrativa relativa al biennio corrispondente. - Da chi è composta, in sede decentrata, la delegazione trattante di parte sindacale per le aree dirigenziali? Non essendo stato stipulato alcun accordo per la costituzione delle RSU per il personale delle Aree dirigenziali, la delegazione trattante di parte sindacale continua ad essere composta dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) espressamente costituite per l’area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali 147 territoriali di categoria firmatarie del CCNL di riferimento. - E’ possibile che facciano parte della delegazione trattante di parte sindacale rappresentanti accreditati da organizzazioni presenti nell’amministrazione ma non rappresentative a livello nazionale? Non possono essere ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali che per quanto consistenti in sede locale, non siano state ammesse alle trattative nazionali in quanto non rappresentative, ovvero, ancorché ammesse, non abbiano sottoscritto il CCNL che si sta applicando. - La singola sigla componente di una federazione rappresentativa può accreditare un suo dirigente sindacale in seno alla delegazione trattante ? La circostanza che alcune federazioni sindacali firmatarie del CCNL siano composte da più sigle sindacali non ha alcun rilievo, in quanto esclusivamente le federazioni unitariamente intese, nella denominazione risultante dal frontespizio del CCNL, sono ammesse alla contrattazione integrativa e alla fruizione delle prerogative sindacali nazionali e di luogo di lavoro e non le loro singole componenti. A tal fine le federazioni composte da più sigle sindacali devono, infatti, accreditare, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ 7 agosto 1998, i propri dirigenti sindacali. - La semplice iscrizione al sindacato legittima il lavoratore a partecipare alle riunioni per la contrattazione integrativa? In merito alla possibilità che un lavoratore iscritto ad una organizzazione sindacale ma non facente parte né della RSU, né risulti accreditato dalle organizzazioni sindacali territoriali aventi titolo, partecipi alle riunioni, va osservato che la qualità di dirigente sindacale rileva nel momento in cui venga richiesto dalle organizzazioni sindacali di appartenenza l’esercizio delle prerogative e dei diritti sindacali a favore del predetto dipendente. Naturalmente, qualora tale qualità non sia certificata e le riunioni per le trattative avvengano in orario di servizio, l’amministrazione eserciterà ogni forma di controllo relativo all’assenza del dipendente dal proprio posto di lavoro, atteso che per tale riunioni solo il dirigente sindacale è tenuto ad utilizzare il monte ore permessi di cui all’art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998. - Le organizzazioni sindacali rappresentative possono intervenire sulla composizione della delegazione trattante della RSU? La RSU può, con proprio regolamento, stabilire la composizione della propria delegazione trattante nell’amministrazione e le organizzazioni sindacali di categoria, una volta eletta la RSU, non hanno alcuna competenza né possono intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento. - Quali conseguenze comportano, ai fini della partecipazione alla contrattazione decentrata, i mutamenti associativi che intervengono in seno alle organizzazioni sindacali rappresentative? Dal frontespizio del CCNL che si sta applicando risultano chiaramente quali siano le organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. L’amministrazione, non avendo alcun potere discrezionale in merito deve, pertanto, ammettere esclusivamente i rappresentanti delle suddette organizzazioni a prescindere dalla circostanza dei mutamenti associativi che possono avvenire all’interno delle stesse. CONTRIBUTI SINDACALI riferimento normativo: CCNQ dell’8 febbraio 1996 - L’Aran ha competenza in materia di contributi sindacali? L’Aran non ha alcuna competenza in materia di versamenti delle ritenute a favore delle organizzazioni sindacali. Compito dell’Aran è la rilevazione biennale delle deleghe rilasciate dai lavoratori per le ritenute sindacali ai fini della determinazione della rappresentatività ai sensi dell’art. 43 del d.lgs 165/2001. - Il dipendente può essere contemporaneamente titolare di più deleghe per le ritenute dei contributi sindacali? 148 In virtù di quanto disposto dall’art. 39 della Costituzione e dall’art. 14 della legge 300/1970 che garantiscono a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi, e di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro, nulla vieta ad un dipendente, nell’esercizio della libertà di associazionismo, di aderire a più organizzazioni sindacali e quindi di essere titolare di più deleghe per il versamento di contributi a loro favore. - Cosa accade alle ritenute effettuate a favore di un sindacato interessato ad un mutamento associativo? La materia specifica dei contributi sindacali non rientra tra le competenza dell’Aran. Si rinvia al CCNQ dell’8 febbraio 1996 che ne disciplina i principi ed, in particolare, stabilisce che le trattenute devono essere operate dall’amministrazione sulla base delle deleghe ricevute dai lavoratori e versate alle organizzazioni sindacali secondo le modalità concordate tra quest’ultime e l’amministrazione stessa. Ne deriva, pertanto, che è esclusivamente in capo al lavoratore il diritto di sottoscrivere una delega per il contributo sindacale all’organizzazione da lui stesso prescelta. L’Aran nulla può aggiungere a quanto contenuto nel citato CCNQ se non significare come, più in generale, ferma rimanendo la libertà di associazione sindacale, la presa d’atto di mutamenti associativi che intervengono nei soggetti sindacali non possa prescindere dalla correttezza degli atti presentati. Le organizzazioni interessate devono, pertanto, produrre tutta la necessaria e formale documentazione a dimostrazione dell’avvenuto mutamento e, in caso di modifica della denominazione, lo statuto della nuova federazione contenente la dimostrazione che la stessa è la prosecuzione, appunto con diversa denominazione, di un preesistente soggetto sindacale di cui acquisisce anche tutte le attività e passività patrimoniali. Da quanto rappresentato ne consegue che in caso di deleghe sottoscritte dai lavoratori direttamente alla nuova federazione non dovrebbero esistere elementi ostativi al versamento dei contributi, nel caso in cui le deleghe siano sottoscritte a favore del preesistente soggetto, si richiama quanto precisato nel precedente paragrafo. Infine, nel caso di contenzioso tra organizzazioni sindacali, questa Agenzia ritiene che non sia compito delle amministrazioni dirimerlo, rinviando ai sindacati stessi l’onere della soluzione. DIRIGENTE SINDACALE * Accredito * riferimenti normativi: art. 10, commi 1 e 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Dirigente sindacale e partecipazione alla delegazione trattante Qualora venga richiesta dall’organizzazione sindacale di appartenenza la fruizione delle prerogative e dei diritti sindacali, dovrà essere certificata da parte dell’organizzazione stessa la qualità di dirigenti sindacali dei dipendenti facenti parte della delegazione trattante. Nel caso in cui tale qualità non sia certificata e le riunioni per le trattative avvengano in orario di servizio, l’amministrazione eserciterà ogni forma di controllo relativo all’assenza del dipendente dal proprio posto di lavoro, atteso che per tali riunioni il dirigente sindacale è tenuto ad utilizzare il monte ore permessi di cui all’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998. - Nel caso di una federazione composta da più sigle, se nell’ente è presente una sola sigla questa può accreditare il dirigente sindacale? Nel caso in cui le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL siano delle federazioni composte da più sigle, l’accredito dei dirigenti sindacali nell’amministrazione non può essere effettuato da parte delle singole sigle che la compongono (anche se uniche presenti sul luogo di lavoro), ma deve essere attuato dalla federazione unitariamente intesa nella denominazione che compare nel frontespizio del CCNL che si sta applicando. - L’amministrazione può intervenire sulle designazioni dei rispettivi dirigenti effettuate dalle organizzazioni sindacali? Non è compito dell’amministrazione entrare nel merito delle designazioni dei propri di- 149 rigenti sindacali effettuate dalle organizzazioni sindacali rappresentative. - L’amministrazione può chiedere l’accredito formale del dirigente sindacale? E’ diritto dell’amministrazione chiedere formalmente l’accredito all’organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata. - E’ da ritenersi perentorio il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU fissato dalla norma per l’accredito, in sede locale, dei propri dirigenti sindacali da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative? Il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU, contenuto nell’art. 10 comma 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 ai fini dell’accredito dei dirigenti sindacali, costituisce un termine ordinatorio, pertanto anche l’accredito eventualmente effettuato oltre tale indicazione è senz’altro valido purché posto in essere dalle organizzazioni sindacali aventi titolo. A conferma di quanto esposto, lo stesso comma 2 prosegue consentendo in qualunque momento modifiche dei soggetti accreditati, con l’unica condizione che siano effettuate per iscritto e comunicate all’amministrazione. - La sopravvenienza di un procedimento disciplinare che comporti la sospensione del rapporto di lavoro fa venir meno la qualifica di dirigente sindacale del dipendente interessato? La sospensione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari non comporta la sospensione della qualifica di dirigente sindacale del dipendente a meno che lo stesso sindacato per sua libera scelta non lo sospenda a sua volta da tale qualifica. Ciò premesso il dipendente, pur potendo continuare a svolgere la sua attività sindacale, non ha titolo ad utilizzare permessi retribuiti i quali trovano la loro giustificazione nella necessità, permanendo il rapporto di lavoro, di giustificare l’assenza dal servizio del dipendente impegnato nell’attività sindacale, circostanza questa che non sussiste nella situazione rappresentata poiché la sanzione disciplinare della sospensione non fa sorgere in capo al dipendente obblighi di prestazione lavorativa. * Tutela * riferimenti normativi: art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNQ di interpretazione autentica del 23 settembre 2004 - La tutela prevista dall’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 (trasferimento del dirigente sindacale) si applica anche ai componenti della RSU? I componenti della RSU sono dirigenti sindacali ai sensi dell’art. 10 del CCNQ citato pertanto ad essi come agli altri soggetti ritenuti tali dal citato articolo si applica la particolare tutela prevista dall’art. 18. - Il dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del mandato sindacale ha diritto ad essere riassegnato allo stesso ufficio che aveva lasciato? La norma di garanzia contenuta nell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, che disciplina il rientro in servizio del dipendente o dirigente al termine del distacco sindacale, non fa alcun riferimento alla riassegnazione dello stesso alla medesima unità funzionale, ma alla ricollocazione “nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza…”. - E’ ammessa discrezionalità nell’applicazione della disposizione, ex art. 18 comma 1, posta a garanzia del dirigente sindacale trasferito? Si fa presente che la clausola contrattuale in esame non consente valutazioni discrezionali ed è applicabile in tutti i casi in cui si verificano le condizioni previste. Da ciò si può desumere che il diritto al trasferimento del dirigente sindacale sia un diritto perfetto. Le parti, tuttavia, non hanno preso in considerazione eventuali priorità al trasferimento previste da leggi che tutelano i diritti di categorie protette. Qualora si verifichi in concreto un siffatto evento di conflittualità, l’amministrazione avrà cura di segnalare al richiedente le motivazioni che giustificano il diniego per la sussistenza di un diritto prioritariamente tutelabile per legge ricercando anche soluzioni alternative basate su un eventuale accordo con i soggetti interessati. - La tutela dell’art. 18 può incontrare limiti in disposizioni sulla mobilità contenute nei contratti integrativi? 150 Nel merito del problema sollevato circa il contrasto normativo tra le norme di tutela delle prerogative sindacali e quelle contrattuali riguardanti la mobilità, questa Agenzia non può che sottolineare che la disciplina che tutela il dirigente sindacale è contenuta nell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 e che tale contratto quadro non opera alcun rinvio sulla materia né al CCNL di comparto né alla relativa contrattazione integrativa. - Quando opera la clausola di maggior favore per il dirigente sindacale che rientra in servizio? Per l’applicazione dell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 è sufficiente il rientro del dirigente sindacale dal distacco o dall’aspettativa, e non assume rilievo la durata della stessa. Ai fini dell’applicazione della clausola di maggior favore è comunque necessario che l’attività sindacale sia stata svolta per almeno un anno nella sede richiesta, dove il dirigente sindacale deve aver avuto anche il domicilio. Con riferimento all’attività sindacale utile all’applicazione della norma, non s’intende solo quella svolta in distacco o aspettativa, ma anche quella svolta quale dirigente sindacale utilizzando le altre prerogative. Peraltro, la verifica della condizione dell’anno di attività sindacale, cumulando i diversi periodi, è soddisfatta quando sia certificata, sotto la propria responsabilità, dall’organizzazione sindacale di appartenenza. Naturalmente, il trasferimento nella sede richiesta, dove si è avuto il domicilio per lo svolgimento dell’attività sindacale, avverrà a condizione che l’amministrazione esprima parere favorevole. - Quali sono le condizioni affinché possa operare la norma prevista nell’art. 18? La norma prevista dall’art. 18 trova effettiva applicazione solo nel caso in cui si verifichino due precise condizioni: da una parte deve essere cessata, e non fittiziamente, la situazione di distacco o di aspettativa non retribuita del dirigente, dall’altra lo stesso dirigente sindacale deve dimostrare “di avere svolto l’attività sindacale e di aver avuto domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede”. Solo qualora si realizzino entrambe le citate condizioni si avrà il diritto del dirigente al trasferimento con precedenza rispetto agli altri richiedenti. La disciplina, peraltro, è completata e per la sua applicazione non richiede alcun “accordo decentrato”, essa inoltre assume carattere eccezionale e speciale, per questo superando tutte le altre forme di mobilità ordinaria. - Le vicende associative delle organizzazioni sindacali hanno incidenza sulla norma di tutela del dirigente sindacale ex art. 18? Il trasferimento del dirigente sindacale è una norma di carattere generale che prescinde dalle vicende associative delle organizzazioni sindacali. DISTACCO SINDACALE riferimenti normativi: artt. 5, 7, 14 - 17 del CCNQ del 7 agosto 1998 integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, CCNQ 3 agosto 2004 per il personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per le aree dirigenziali chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Tutti i dipendenti, con qualsiasi rapporto di lavoro, possono andare in distacco sindacale? L’art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998 dispone che i distacchi sindacali spettano esclusivamente ai dipendenti a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle amministrazioni dei comparti e delle aree. - E’ possibile compensare i distacchi tra organizzazioni di categoria e confederazione di riferimento (e viceversa)? L’art. 14 comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che in ciascun comparto o area possa avvenire una compensazione tra i distacchi assegnati alle organizzazioni sindacali di categoria ed alle relative confederazioni e viceversa. Tale principio si applica anche alle aree della dirigenza. Nel momento in cui tale compensazione avviene a favore della confederazione scatta inevitabilmente il principio sancito nell’art. 5 comma 2 per cui i distacchi trasferiti dalla organizzazione sindacale di categoria alla confederazione possono 151 essere utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima confederazione anche in altro comparto. Come noto tale principio si applica anche ai distacchi derivanti dai cumuli ai sensi dell’art. 2 comma 1 del CCNQ del 27 gennaio 1999. La circostanza che non siano richiamate nell’art. 14 comma 7, come modificato dall’art. 2 comma 3 del CCNQ integrativo del 27 gennaio 1999, le flessibilità previste dall’art. 5 comma 2 del CCNQ 7 agosto 1998, non è motivo sufficiente per denegare l’applicazione del principio generale da esso affermato. - Per mezzo del principio della compensazione dei distacchi è possibile consentire la loro fruizione a dirigenti di organizzazioni sindacali non rappresentative in quel dato comparto (o area) ma aderenti a confederazioni aventi titolo ai distacchi? L’art. 2 del CCNQ del 27 gennaio 1999 integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 stabilisce che le modalità dell’utilizzo dei distacchi previste dall’art. 5, commi 1 e 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 sono applicabili anche ai distacchi cumulati. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali in tutti i comparti nonché dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni. In tali casi opera il principio della compensazione che trova riscontro nell’art. 14, comma 7 del citato CCNQ. - Come deve essere considerato il distacco richiesto per il dirigente sindacale che è già in servizio part-time? Intero o frazionato? La materia è tuttora disciplinata dal CCNQ del 7 agosto 1998 (non essendo intervenute nel tempo integrazioni o modifiche) che prevede, all’art. 5 che il distacco sindacale possa essere fruito dai dipendenti sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale e, all’art. 7 comma 2 che il distacco con riduzione dell’articolazione di servizio del 50% può essere utilizzato solo dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ne deriva che il distacco eventualmente richiesto da un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi come distacco intero. - Modalità di utilizzo del distacco sindacale part-time La norma contenuta nell’art. 7, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 disciplina chiaramente i limiti della riduzione dell’attività lavorativa in caso di distacco o aspettativa parttime individuandoli in quelli definiti nei rispettivi CCNL dei comparti di riferimento. Ne deriva che, non esistendo una disciplina specifica per il distacco part-time, trova applicazione la disciplina generale prevista dai vigenti contratti di lavoro sulla materia, ai quali occorre fare riferimento anche per i limiti minimi e massimi del part-time. - Quale normativa si applica al dipendente in distacco part-time? In generale la normativa applicabile al dipendente in distacco sindacale part-time è quella prevista dai CCNL per il rapporto di lavoro part-time orizzontale o verticale, anche per quanto riguarda il limite minimo di prestazione che deve essere garantita. Unica eccezione è il trattamento economico che è quello disciplinato in via generale per i distacchi sindacali. - Come è da intendersi l’espressione “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico” contenuta nell’art. 17 comma 3 del CCNQ del 7 agosto 1998? L’equiparazione dell’attività svolta dal dipendente in permesso sindacale o in distacco retribuito a quella del servizio sta a significare che l’attività sindacale non pregiudica la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della carriera e della pensione, ma non che essa possa essere equiparata allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, in quanto esercitata in qualità di controparte della stessa, con tutto ciò che ne consegue circa l’impossibilità di erogare trattamenti accessori legati alla prestazione del servizio istituzionale. - Il dirigente sindacale che usufruisce di permessi sindacali retribuiti ha diritto al buono pasto? La circostanza che l’attività sindacale in alcuni casi sia retribuita, vale a dire considerata come servizio a tutti gli effetti (come nella fattispecie prevista dall’art. 10, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998) non comporta assolutamente che essa sia assimilabile all’attività 152 di servizio “istituzionale” per quanto attiene l’applicazione di istituti economici relativi al salario accessorio o al rimborso spese. Per quel che concerne specificatamente il riconoscimento dei ticket restaurant, occorre far riferimento alla normativa generale prevista dai contratti di comparto in merito alla erogazione dei buoni pasto, non essendone prevista una specifica per il personale in distacco sindacale, sia esso a tempo pieno o parziale. - Attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti in distacco sindacale Si precisa che in caso di distacchi part-time si applica l’art. 7 comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. Tale articolo prevede che ai soggetti in distacco sindacale part-time, sia orizzontale che verticale, si applichi la disciplina giuridica prevista dai CCNL di comparto per i dipendenti con contratto di lavoro part-time. - Si maturano le ferie durante i periodi di distacco sindacale completo? Si precisa che l’espressione “…salvo che per il diritto alle ferie” contenuta nell’art. 5 comma 3 del CCNQ del 7 agosto 1998 è da intendersi nel senso che per i periodi in cui il dipendente è in distacco sindacale, lo stesso, non essendo in servizio, non matura le ferie. - Chi è in distacco part-time matura le ferie? L’art. 7, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 98 prevede che nel caso di distacco sindacale part-time, per quanto concerne il diritto alle ferie, si applicano le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time – orizzontale o verticale – che disciplinano il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che il congedo ordinario possa essere usufruito dal dipendente in distacco sindacale part-time in misura proporzionale alle giornate di presenza in servizio. - Chi rientra dal distacco sindacale totale, può richiedere all’amministrazione le ferie non godute per il periodo del distacco? Il dipendente che rientra in servizio al termine del distacco sindacale non può avanzare nei confronti dell’amministrazione pretese relative ai rapporti intercorsi con il sindacato durante il periodo del proprio mandato, né chiedere di usufruire delle ferie non godute durante il distacco sindacale in quanto non maturate nell’amministrazione. - E’ contemplata, negli accordi, una tutela assicurativa per gli infortuni occorsi nello svolgimento del mandato sindacale? Negli accordi non è previsto nulla circa la tutela assicurativa per infortuni in itinere durante gli spostamenti necessari per esercitare il mandato. - A chi debbono essere presentate le richieste di distacco ed aspettative sindacali? Le richieste di distacco ed aspettativa sindacale devono essere presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. - Le organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di comunicare alle singole amministrazioni le variazioni in esito alla fruizione dei distacchi e delle prerogative sindacali? E le conferme? L’art. 14, comma 6 del CCNQ 7 agosto 1998, semplificando le procedure, prevede che devono essere comunicate alle amministrazioni solo le variazioni ai distacchi ed alle aspettative in atto e non anche le conferme - Le amministrazioni e l’Aran hanno il compito di verificare il rispetto dei contingenti dei distacchi fissati, per le singole organizzazioni e complessivamente, dai CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali? La funzione di verifica del rispetto dei contingenti dei distacchi spetta, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del CCNQ 7 agosto 1998, al Dipartimento della Funzione Pubblica. FEDERAZIONI SINDACALI COMPOSTE DA PIU’ SIGLE riferimento normativo: art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - In presenza di federazioni sindacali rappresentative composte da più sigle, chi è abilitato a trattare? 153 I soggetti che partecipano alla trattativa e che risultano firmatari del CCNL sono le federazioni in quanto tali e non le singole associazioni componenti. E’ tuttavia evidente che le stesse federazioni sono libere di stabilire, in base alle regole dei rispettivi statuti, sia le persone fisiche che devono partecipare alla trattativa, sia le persone fisiche che devono apporre la firma sul testo del CCNL a nome delle stesse federazioni, non essendo dubitabile che chi firma il CCNL lo firma comunque in rappresentanza della federazione e non della singola associazione componente. Né deve trarre in inganno se sotto la sigla della federazione sono indicate tra parentesi le sigle componenti: ciò discende unicamente dalla circostanza che l’esatta denominazione di tali federazioni comprende anche l’indicazione delle sigle che vi hanno dato vita, pur essendo pacifico che la federazione è soggetto diverso dalle singole componenti. - In presenza di federazioni sindacali rappresentative composte da più sigle, chi può accreditare i rappresentanti nella delegazione trattante? Nel caso di federazioni costituite da più sigle, l’accredito dei dirigenti sindacali che, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, sono abilitati alle trattative in sede di contrattazione integrativa deve essere effettuata da ciascuna federazione rappresentativa (e firmataria del CCNL) unitariamente intesa. Pertanto, la firma dei contratti integrativi deve essere apposta, non da parte della singola componente a titolo proprio, ma dai dirigenti accreditati in nome e per conto della federazione unitariamente intesa con l’indicazione della denominazione di quest’ultima. Ne deriva che per l’amministrazione viene meno l’obbligo di sindacare sulla composizione della federazione in quanto l’elemento essenziale per la verifica della titolarità a sottoscrivere il contratto integrativo è l’accredito del dirigente sindacale abilitato da parte della federazione rappresentativa, indipendentemente dalla sua composizione interna. - In presenza di federazioni sindacali rappresentative composte da più sigle, chi è abilitato a richiedere la fruizione delle agibilità sindacali? La richiesta di fruizione delle prerogative sindacali deve essere effettuata esclusivamente dalla organizzazione sindacale firmataria del CCNL unitariamente intesa, escludendo che la stessa possa provenire da singole sigle che ne fanno parte. Ne deriva che per l’amministrazione viene meno l’obbligo di sindacare sulla composizione delle federazioni, in quanto l’elemento essenziale per la verifica della titolarità a richiedere la fruizione delle prerogative è l’accredito da parte della organizzazione sindacale rappresentativa, indipendentemente dalla sua composizione interna. ORGANIZZAZIONI SINDACALI NON RAPPRESENTATIVE chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Le organizzazioni sindacali non rappresentative sono titolari di prerogative nei luoghi di lavoro? Le organizzazioni sindacali non rappresentative, per il biennio contrattuale corrispondente, non sono titolari di alcuna prerogativa; unica eccezione è la possibilità, per le stesse, di comunicare il nominativo del responsabile del proprio terminale associativo, cui non fa seguito l’utilizzo di prerogative sindacali non avendone, appunto, la titolarità. - Le organizzazioni sindacali che non sono ammesse alla contrattazione nazionale, possono essere ammesse alla contrattazione in sede locale se hanno eletti nelle liste presentate nelle elezioni delle RSU? Le organizzazioni sindacali non rappresentative e, quindi, non ammesse al tavolo nazionale di contrattazione non hanno alcun titolo per eventuali ammissioni nella sede decentrata né alla fruizione delle prerogative sindacali. Non rileva neanche il fatto che abbiano presentato le liste per le elezioni delle RSU. - Il fatto di aver sottoscritto contratti integrativi è sufficiente per legittimare la partecipazione alle trattative in sede locale e alla ripartizione delle prerogative sindacali di un’organizzazione sindacale non rappresentativa? Non può essere portata a sostegno della richiesta di prerogative da parte di una organiz- 154 zazione sindacale non rappresentativa la circostanza di essere stata firmataria di contratti integrativi in quanto, anche se fosse accertata la veridicità di tali fatti, tale firma sarebbe stata apposta senza legittimazione. - Un’organizzazione sindacale non rappresentativa può eventualmente fruire di prerogative sindacali utilizzando quelle spettanti alla RSU (nella quale sia stato eletto un suo dirigente)? L’art. 9 comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che i permessi di spettanza delle RSU siano da queste gestite autonomamente, definendone la esclusiva competenza. In tal senso non può trovare alcuna legittimazione la richiesta di una organizzazione sindacale non rappresentativa di fruire surrettiziamente di prerogative sindacali, di cui non gode, utilizzando quelle di pertinenza del componente della RSU eletto nella propria lista. Ciò vale anche per le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto la RSU, come già detto, una volta eletta è autonoma, vive di vita propria e decide come utilizzare al suo interno il monte-ore dei permessi. ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE AMMESSE CON RISERVA riferimento normativo: art. 19, comma 8, del CCNQ del 7 agosto 1998 - Le organizzazioni sindacali rappresentative “con riserva” hanno diritto a fruire delle prerogative sindacali? L’art. 19 comma 8 del CCNQ 7 agosto 1998 afferma che non vi sono limitazioni alla fruizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali ammesse con riserva, nei confronti delle quali si crea solo l’obbligo di restituzione del corrispettivo economico delle prerogative non spettanti in caso di scioglimento con esito negativo della riserva. Unica limitazione è costituita dalla non partecipazione delle organizzazioni alle trattative sindacali nel luogo di lavoro ove non siano firmatarie del CCNL. - Quando è possibile, per le amministrazioni, richiedere alle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse “con riserva” - e per le quali la riserva sia stata sciolta negativamente - il rientro di quanto percepito? Con riferimento all’art. 19, comma 8, le amministrazioni interessate non possono chiedere alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali, il rimborso degli emolumenti stipendiali corrisposti durante il periodo di distacco sindacale retribuito a tempo pieno, fino a che non vi è stato l’esito sfavorevole del giudizio che determina l’esclusione dell’organizzazione sindacale interessata alle trattative nazionali. PERMESSI DEL MONTE ORE DI AMMINISTRAZIONE * Modalità di calcolo * riferimenti normativi: art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, CCNQ 3 agosto 2004 per il personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per la dirigenza chiarimenti Aran: nota n. 5126 del 4 luglio 2003 e n. 4260 del 27 maggio 2004 - Ai fini della determinazione del dato associativo e del dato elettorale per la distribuzione del monte ore come si calcolano le affiliazioni? Il Comitato Paritetico previsto dall’art. 43 del D.lgs 165/2001, che viene costituito per ogni biennio di riferimento, con il compito di certificare i dati associativi ed elettorali ai fini del successivo accertamento della rappresentatività da parte dell’Aran, ha stabilito che, in caso di affiliazioni successive alla data di svolgimento delle elezioni, non si possa procedere alla sommatoria dei voti riportati singolarmente dalle sigle affiliate con quelli delle sigle affilianti, mentre ciò è possibile per le deleghe rilasciate dai lavoratori. La ratio di detta decisione deriva dal fatto che i voti e le deleghe non possono in alcun modo essere considerati parametri omogenei tra loro. Infatti la delega è un atto revocabile in qualsiasi momento e la mancata revoca in caso di nuove affiliazioni rappresenta comunque un tacito consenso del lavoratore alle nuove aggregazioni. Nel caso del voto non esiste tale libertà e il lavoratore che non condivide la nuova affiliazione non sarebbe messo in grado, in alcun modo, di ritirare il proprio consenso espresso con il voto unicamente alla lista pre- 155 sentata. - Il monte ore permessi di amministrazione è unico o distinto per il personale del comparto e per il personale con qualifica dirigenziale? Le deleghe dei dipendenti e dei dirigenti vengono prese in considerazione rispettivamente ai fini della determinazione di due distinti monte ore, il primo per la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, il secondo per le organizzazioni sindacali rappresentative dell’area della dirigenza, indipendentemente dal sindacato a favore del quale la delega stessa è stata rilasciata, importando a tali fini solo l’inquadramento del dipendente. - Qual è il numero di minuti da utilizzare per il calcolo del monte ore? L’amministrazione ha competenza in materia? I minuti utilizzabili per quantificare il monte ore di amministrazione sono predefiniti dai CCNQ e, pertanto, l’amministrazione non può aumentarli trattandosi di materia non disponibile per la contrattazione integrativa. - Come si ripartisce il monte ore aziendale di pertinenza della RSU? Il monte ore di permessi spettanti alla RSU è da considerarsi complessivo. La distribuzione dello stesso all’interno della RSU fra i suoi componenti avviene su decisione della stessa RSU ai sensi dell’art. 9, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998; pertanto l’amministrazione non ha alcun compito al riguardo. - E’ possibile, in vista di particolari esigenze della contrattazione, provvedere ad un aumento del contingente del monte ore? Il monte ore dei permessi a livello aziendale essendo predefinito dal CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali non è modificabile e, pertanto, non può essere ampliato. - I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono attingere dal monte ore permessi destinato alla RSU? I componenti di quest’ultima possono fruire dei permessi destinati ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali? Il monte ore permessi retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative, pertanto, ciascuno dei soggetti citati può attingere esclusivamente al monte ore di propria pertinenza e per le finalità indicate al comma 3 dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998. - E’ possibile la “compensazione” tra il monte ore permessi di amministrazione del comparto ed il monte della dirigenza? Il monte ore di amministrazione di pertinenza rispettivamente delle organizzazione sindacali rappresentative del comparto e quello dell’area dirigenziale non sono tra di loro compensabili, trattandosi di monti ore utilizzabili per finalità diverse essendo diversi e distinti i CCNL e i CCNQ. Anche in questo caso le organizzazioni possono attingere esclusivamente dal monte ore di pertinenza. Vale a dire che nel caso in cui a fruire del permesso sia un dipendente accreditato quale dirigente sindacale per la trattativa di comparto si deve usare il monte ore del comparto ovvero nel caso di dipendente accreditato per la trattativa della dirigenza il monte ore da utilizzare è quello della dirigenza. Rientra, infatti, nella libertà sindacale, che un dipendente non dirigente possa essere accreditato nella delegazione della dirigenza o viceversa, ma il monte ore da utilizzare è quello per il quale è avvenuto l’accredito. - Qual è la periodicità di rilevazione delle deleghe per il computo e la ripartizione del monte permessi aziendale? Le amministrazioni rilevano le deleghe per il versamento dei contributi sindacali ogni anno per la predisposizione e la ripartizione del monte ore aziendale alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative individuate ogni biennio dall’Aran. L’amministrazione, a tal fine, dovrà tenere conto anche delle comunicazioni relative ai mutamenti associativi che nel corso dell’anno precedente le sono state formalmente inviate da parte delle organizzazioni sindacali interessate ai mutamenti stessi. - In sede di calcolo e di ripartizione del monte ore permessi aziendali, cosa occorre tenere presente relativamente ai voti RSU ovvero al dato elettorale (la cui percentuale fa media con il dato delle deleghe)? Si significa che i voti delle elezioni RSU possono essere assegnati solo alla federazione 156 sindacale cui gli stessi sono attribuiti, essendo espressione della volontà degli elettori relativamente alla lista presentata nel suo complesso. Per tale ragione non possono essere artificiosamente realizzate divisioni utilizzando percentuali relative alle deleghe. - A quale data si deve prendere il numero di dipendenti a tempo indeterminato ai fini del calcolo del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione? Il contingente dei permessi è valutato sul personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente. Le deleghe sono quelle rilasciate dallo stesso personale al 31 dicembre, le quali tuttavia possono risultare solo al 31 gennaio dell’anno successivo. Tale criterio è, pertanto, lo stesso adottato per le rilevazioni delle deleghe a livello nazionale, come risulta dalle circolari periodicamente inviate a tale scopo a tutte le amministrazioni. * Fruizione * riferimenti normativi: artt. 9 e 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, CCNQ 3 agosto 2004 per il personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per la dirigenza chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 e nota n. 5126 del 4 luglio 2003 - E’ possibile cumulare i permessi del monte ore al distacco part-time? L’art. 7 comma 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 non consente ai dirigenti sindacali, che utilizzano le flessibilità previste dalla norma stessa, la possibilità di fruire dei permessi sindacali di cui agli artt. 8 e 9. Non è invece citato alcun divieto relativamente ai permessi aggiuntivi di cui all’art. 11 per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, purché sussistano le condizioni ivi previste. - La fruizione dei permessi del monte ore di amministrazione incide sulla maturazione delle ferie? Non è prevista alcuna riduzione delle ferie al personale che fruisce dei permessi sindacali orari giornalieri. Diverso è il caso di utilizzo di permessi orari e giornalieri in forma cumulata ai sensi dell’art. 10 comma 5 CCNQ 7 agosto 1998. In tal caso la normativa è quella del distacco totale o frazionato previsto dagli artt. 5, comma 3 e 7, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. - Fruizione dei permessi sindacali durante il periodo di congedo ordinario Si fa presente che le ferie possono essere interrotte solo per le cause previste dal CCNL. - I permessi sindacali retribuiti aziendali possono essere usufruiti per le sole trattative? I permessi sono fruibili anche per le causali indicate nel comma 3 dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e, quindi, non esclusivamente per le trattative sindacali. - Come si distribuiscono i permessi i componenti della RSU? L’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 stabilisce, al comma 2, che i permessi sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU, specificando al comma 4, ultimo capoverso, che è compito delle RSU gestire autonomamente i permessi di loro spettanza. Ciò significa che nel proprio regolamento di funzionamento la RSU dovrà stabilire, tra le altre cose, anche la ripartizione, al suo interno, dei permessi complessivamente assegnati. - Quale controllo deve effettuare l’amministrazione in riferimento all’utilizzo del monte ore da parte degli aventi diritto? Le amministrazioni dovranno avere particolare cura nel verificare che né la RSU né le organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino, nell’anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di evitare il successivo recupero ed un inutile contenzioso. - E’ possibile, da parte di un’organizzazione sindacale rappresentativa, superare il contingente dei permessi sindacale ad essa spettanti nell’anno di riferimento? I permessi di cui all’art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998 possono essere usufruiti nel limite massimo di ore consentito dal monte ore aziendale. Le amministrazioni dovranno avere particolare cura nel verificare che né la RSU né le organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino, nell’anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di evitare il 157 successivo recupero ed un inutile contenzioso. Nel caso in cui una organizzazione sindacale usufruisca di un numero di permessi maggiore rispetto al monte ore attribuitole per l’anno di riferimento, il problema potrà trovare soluzione in sede locale concordando con l’organizzazione sindacale le modalità di rientro delle ore eccedenti quelle spettanti. La modalità di compensazione delle ore godute in eccesso potrà avvenire anche riducendo quelle del monte ore calcolato per l’anno successivo (nel caso in cui nell’anno successivo l’organizzazione in oggetto sia titolare del monte permessi in quanto rappresentativa). - Nel caso in cui un’organizzazione sindacale rappresentativa usufruisca, in sede locale, di un numero di permessi eccedenti quello derivante dal proprio monte ore, è possibile, da parte dell’amministrazione, prevedere il rientro delle ore in eccedenza attraverso una decurtazione, per quella organizzazione, del monte ore dell’anno successivo? Si ritiene condivisibile che ove una organizzazione sindacale usufruisca di un numero di permessi maggiore rispetto al monte ore attribuitole per l’anno di riferimento sia possibile ottemperare al disposto dell’art. 19, comma 8, con la compensazione delle ore godute in eccesso riducendo quelle del monte ore calcolato per l’anno successivo. Tale compensazione è tuttavia possibile solo se tale anno è ricompreso nel medesimo biennio contrattuale, stante la cadenza dell’accertamento della rappresentatività dell’organizzazione sindacale prevista dallo stesso art. 19 richiamato. - Cosa accade se le organizzazioni sindacali rappresentative o la RSU usufruiscono solo in parte del monte ore? Quel che residua può eventualmente essere utilizzato per l’anno successivo? La mancata fruizione dei permessi sindacali sia da parte delle RSU che delle organizzazioni sindacali rappresentative costituisce un risparmio per l’amministrazione. - Nella Scuola, ove l’attività didattica si articoli con orari che prevedono la durata unitaria della lezione in cinquanta minuti, i permessi del monte ore andranno commisurati (ridotti in proporzione) alla minor durata della lezione “oraria”? L’utilizzo dei permessi orari giornalieri è rapportato all’orario di servizio del dipendente che ne usufruisce, a prescindere dalla durata oraria delle lezioni. - E’ possibile la compensazione tra i due distinti monte-ore di amministrazione del personale del comparto e dell’area dirigenziale? Un dirigente può usare il monte-ore del comparto? Le compensazioni, previste per i distacchi e i permessi dell’art. 11, non sono estese anche ai permessi dell’art. 9, in quanto l’art. 10 ne prevede un utilizzo principalmente per la contrattazione integrativa e quindi anche per altre attività sindacali. Poiché i contratti di lavoro di comparto e di area sono distinti ed autonomi insistendo su personale diverso, lo è anche il monte ore di amministrazione: quello della dirigenza è utilizzabile solo per quanto riguarda l’attività sindacale in favore del personale dirigente e analogo ragionamento vale per il comparto. Per tale motivo non si può ammettere la compensazione. A maggiore comprensione si ritiene utile fornire un esempio: “nel caso in cui la medesima organizzazione sindacale risulti rappresentativa sia nel comparto che nella relativa area della dirigenza, nel luogo di lavoro è titolare dei due corrispondenti monte ore di amministrazione. Nulla vieta, nel rispetto della libertà sindacale, che detta organizzazione accrediti il medesimo dirigente sindacale, cioè la persona fisica che potrà utilizzare il monte ore, sia per la contrattazione integrativa di comparto che per quella di area. La qualità di dirigente sindacale discende, infatti, esclusivamente dalla nomina sindacale e prescinde dalla qualifica rivestita dal dipendente nell’amministrazione. Pertanto detto dirigente sindacale utilizzerà di volta in volta il monte ore corrispondente alla attività sindacale che svolge, ovvero il monte ore di comparto per la contrattazione di comparto e quello della dirigenza per la contrattazione della dirigenza”. In sostanza rileva l’attività sindacale svolta e non la qualifica rivestita dal dipendente nell’amministrazione. In questo senso si è al di fuori dell’istituto della compensazione, ma si entra nel campo dei diritti sindacali di ciascuna organizzazione. Diversamente operando, ne risulterebbe alterata la rappresentatività. Analogo ragionamento si può sviluppare nel caso in cui una organizzazione sia rappresentativa, ad esempio, solo nel comparto. In questo caso il 158 dirigente sindacale potrà fruire esclusivamente del relativo monte ore di comparto, non avendo l’organizzazione che lo accredita alcuna titolarità nell’utilizzo delle prerogative previste per la dirigenza. Non rileva ai fini di cui sopra l’inquadramento del dipendente nell’amministrazione. - E’ sindacabile, da parte dell’amministrazione, la richiesta di permessi ex art. 9 quando vengono usati in via continuativa per più giorni? La disciplina che regola la fruizione dei permessi sindacali retribuiti orari è contenuta nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998. Si evidenzia, a tal proposito, che l’articolo citato non prevede forme di autorizzazione per la fruizione dei permessi, la cui oggettiva utilizzazione è responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale ma è su quest’ultimo che incombe il dovere di avvertire previamente il dirigente responsabile della struttura di assegnazione, secondo le modalità “concordate in sede decentrata”, al fine di evitare che l’assenza non debitamente programmata possa ingenerare un disservizio nell’unità operativa di appartenenza. Tuttavia, si rammenta che, l’art. 6 del CCNQ del 27 gennaio 1999, integrativo del CCNQ sopraccitato, prevede che nel caso in cui i permessi siano utilizzati in modo continuativo, cumulando le ore in maniera tale da configurare un distacco totale o parziale, debba applicarsi la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall’art. 14 del CCNQ del 7 agosto 1998. - Se la richiesta di permesso coincide con particolari periodi di festività e ricorrenze l’amministrazione può chiedere informazioni sulle causali sindacali? Pur confermando il contenuto dell’art. 10, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 - che non prevede forme di autorizzazione per la fruizione dei permessi, la cui oggettiva utilizzazione è responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale – si ritiene che, stante la particolare circostanza della coincidenza dei permessi richiesti con giornate di festività nazionale (25, 31 dicembre e 1 gennaio), l’amministrazione possa richiedere ulteriori informazioni sulla causale dei permessi stessi, in virtù del rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza che devono caratterizzare i rapporti tra amministrazioni e parte sindacale. - La semplice iscrizione al sindacato legittima di per sé il dipendente alla fruizione del permesso sindacale? I permessi sindacali retribuiti sono concessi non ai dipendenti dell’amministrazione iscritti ai sindacati, ma alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative a cui aspetta il compito di accreditare i propri dirigenti sindacali ai sensi dell’art. 10. - In caso di trattative da tenersi presso altra amministrazione, da quale monte ore si dovrà attingere per consentire la partecipazione del dirigente sindacale accreditato? Da quella di appartenenza o da quella ove il dirigente si reca? Per la partecipazione alle trattative decentrate si utilizza il monte ore di permessi giornalieri della amministrazione ove il dirigente sindacale presta servizio, anche se si tratta di riunioni presso altre amministrazioni. - La richiesta di permesso sindacale deve contenere la norma contrattuale di riferimento o è sufficiente una dizione generica? I permessi sindacali non possono essere fruiti per generiche motivazioni, pertanto la richiesta degli stessi deve sempre fare riferimento alla norma contrattuale di riferimento. PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI riferimenti normativi: art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, CCNQ 3 agosto 2004 per il personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per le aree dirigenziali chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - I dirigenti sindacali che non sono componenti della delegazione trattante possono usufruire dei permessi ex art. 11? 159 La fruizione dei permessi di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 come integrato dal CCNQ 9 agosto 2000 è riservata ai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi statutari per la partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali e territoriali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. In questo caso, la qualità di dirigente sindacale deriva dall’appartenenza all’organismo statutario a prescindere dall’essere componente di RSU o dall’accredito a partecipare alla delegazione trattante in sede di singola amministrazione. - Le confederazioni possono utilizzare i permessi ex art. 11 nei comparti e nelle aree ove non hanno organizzazioni rappresentative? Le confederazioni possono fare utilizzare i permessi ex art. 11 a loro disposizione alle proprie organizzazioni di categoria anche se non rappresentative. Gli unici requisiti per la fruizione sono, infatti, quelli evidenziati nel comma 1 dello stesso art. 11 secondo cui i permessi in oggetto sono riservati ai dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, i quali debbono partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, provinciali e territoriali di cui facciano parte. Sembra utile fare riferimento al comma 4 che ammette utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali fra comparto e rispettiva area della dirigenza o tra diversi comparti e/o aree. - Le singole amministrazioni hanno compiti di verifica riguardo ai permessi ex art. 11? Relativamente ai permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, si fa presente che essi vengono concessi esclusivamente per le finalità ivi previste e il contingente è fissato nazionalmente, pertanto le amministrazioni non hanno alcuna competenza in merito alla loro quantificazione. Resta fermo l’onere di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità dallo stesso indicate. - Il dirigente sindacale in aspettativa part-time può usufruire dei permessi ex art. 11? Nel caso in cui il dirigente sindacale fruisca di una aspettativa part-time, l’art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede l’impossibilità di cumulo di tale flessibilità solo ed esclusivamente con i permessi previsti dagli artt. 8 e 9 del medesimo CCNQ, mentre non si verificano incompatibilità con i permessi dell’art. 11 che vengono fruiti per finalità diverse. La citata clausola contrattuale, quindi, consente la possibilità di usufruire dei permessi ex art. 11 anche ai dipendenti in distacco sindacale part-time. Vanno tuttavia effettuate le seguenti considerazioni: - nel caso di part-time verticale o orizzontale, la norma trova applicazione solo nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa; - i permessi statutari di cui all’art. 11 non possono essere cumulati fra di loro (al fine di aumentare i giorni di distacco), ma devono essere usufruiti limitatamente alle riunioni dei predetti organismi statutari, al fine di evitare che il distacco part-time si trasformi surrettiziamente in distacco totale. - Il permesso ex art. 11 deve essere sempre concesso o va rispettato un tetto massimo? La fruizione dei permessi di cui all’art. 11, che è finalizzata solo ed esclusivamente alla partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi indicati dalla norma, non prevede un tetto massimo di ore a livello aziendale ma solo il rispetto del monte ore nazionale previsto a favore delle organizzazioni sindacali rappresentative e delle confederazioni, tuttavia lo stesso art. 11, al comma 6, prevede che nell’utilizzo di tali permessi deve essere comunque garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente, attraverso il previo avviso del dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. - I permessi ex art. 11 possono essere cumulati per periodi lunghi? L’art. 6, comma 2, del CCNQ del 27 gennaio 1999 integrativo del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che “i permessi di cui all’art. 11 non possono essere cumulati se non nei limiti 160 strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate”. Pertanto, pur confermando il contenuto dell’art. 10, comma 6, del CCNQ del 7 agosto 1998 circa la responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale, fermo rimanendo il rispetto del preavviso e delle modalità della fruizione delle prerogative in oggetto, si ritiene che, stante la particolare circostanza della richiesta di tali permessi per un intero mese, l’amministrazione possa richiedere copia della convocazione degli organismi citati, in virtù del rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza che devono caratterizzare i rapporti tra amministrazione e parte sindacale. PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI riferimento normativo: art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Come è da intendersi l’espressione “in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente” utilizzata per fissare l’entità dei permessi non retribuiti per i dirigenti sindacali aventi titolo? L’espressione “in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente”, contenuta nel secondo comma dell’art. 12, di cui all’oggetto, costituisce una previsione di garanzia da intendersi nel senso che i dirigenti sindacali richiamati dalla norma hanno diritto, per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni o congressi sindacali, ad almeno otto giorni l’anno di permessi non retribuiti, con la flessibilità sopra citata. - I permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti in ore? Stante il preciso rinvio dell’art. 12, comma 2 ai dirigenti sindacali di cui all’art. 10, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998 e viste le finalità per il loro utilizzo, i permessi sindacali non retribuiti possono, al pari di quelli retribuiti, essere fruiti anche in ore. RSU * RSU - Comitato dei garanti * riferimento normativo: art. 19 Accordo quadro del 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 5194 del 2 luglio 2004 - La decisione del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale? Le elezioni sono un fatto endosindacale, pertanto le amministrazioni non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della Commissione elettorale. L’eventuale decisione assunta dalla Commissione elettorale di non prendere atto del diverso pronunciamento del Comitato dei garanti, può sempre essere oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora l’interessato che si ritenga leso dalla stessa, lo ritenga opportuno. - La RSU si considera insediata se pende un ricorso al Comitato dei garanti o al Giudice del lavoro? In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente. - Il Comitato dei garanti deve accedere alla richiesta dei verbali redatti in sede di esame del ricorso? L’Aran non può esprimere il proprio parere in merito alla questione esposta in quanto esula dalle sue competenze la definizione delle regole di funzionamento interno del Comitato dei garanti, se non negli aspetti generali previsti dall’art. 19 del regolamento elettorale come chiariti nella nota n. 5194 del 2 luglio 2004. Pertanto, dette regolamentazioni nonché quelle concernenti l’accesso agli atti o verbali redatti nella sede conciliativa, sono, 161 a parere di questa Agenzia, di stretta pertinenza del Comitato stesso. * RSU - Indizione delle elezioni, decadenza, incompatibilità, dimissioni e sostituzioni * riferimenti normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998, Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 e Accordi integrativi di comparto chiarimenti Aran: nota n. 3072 del 8 aprile 2004, nota n. 6325 del 5 settembre 2003 (comparto Scuola) nota n. 5194 del 2 luglio 2004 (altri comparti) - Se la RSU decade chi può indire le nuove elezioni? Nel caso in cui la RSU decada nel corso della vigenza triennale l’indizione per la elezione della nuova RSU spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto che possono provvedervi congiuntamente o disgiuntamente. La nuova RSU eletta rimarrà in carica fino alle elezioni generali delle RSU del comparto. - L’amministrazione può indire le elezioni? L’amministrazione non ha alcun compito nell’indire le elezioni, ma solo quello di dare il proprio supporto logistico affinché le procedure elettorali si svolgano regolarmente. - Il mutamento nella consistenza del personale comporta automaticamente il rinnovo della RSU? La RSU eletta ha la rappresentanza di tutti i lavoratori in servizio, nonché di tutti quelli assunti o trasferiti dopo la sua elezione. La eventuale rielezione della RSU, a causa della mutata consistenza dei lavoratori, può essere solo di iniziativa sindacale. - In caso di annullamento delle elezioni RSU la Commissione elettorale può indire le nuove elezioni? Le elezioni per la costituzione delle RSU possono essere indette esclusivamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative, come risulta dall’art. 2 comma 1 della parte I dell’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall’articolo 1 della parte II dello stesso. La Commissione elettorale, che decade con la conclusione delle elezioni svolte, non può in nessun caso sostituirsi nell’iniziativa alle organizzazioni sindacali suddette, anche qualora queste, debitamente sollecitate, non abbiano provveduto all’indizione. Nel caso di nuove elezioni deve essere nominata una nuova Commissione elettorale ai sensi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e relativo regolamento elettorale. - Un componente della RSU che si dimette dall’amministrazione decade dalla carica? L’art. 3 comma 2 della parte II dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Pertanto, dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU è la presenza in servizio dell’eletto, condizione che non sussiste nel caso in cui lo stesso si dimetta dall’amministrazione. Si evidenzia, infine, che spetta alla RSU il compito di provvedere alla sostituzione del decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, pertanto l’amministrazione a tal riguardo non ha alcun compito se non quello della presa d’atto delle comunicazioni della RSU. - Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU? E’ di stretta competenza della RSU prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni. Pertanto, ne deriva che l’amministrazione non ha alcun compito se non quello di ricevere dalla RSU, ai sensi dell’art. 7 comma 4 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, le comunicazioni riguardanti eventuali dimissioni e relative sostituzioni. - In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica? L’art. 7 della parte I dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di 162 gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all’albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all’Aran. - Un componente della RSU che esce dal sindacato nella cui lista era stato eletto (iscrivendosi o meno ad un altro sindacato) decade dalla carica di componente? Il regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU, organismo di rappresentanza dei lavoratori, di cui all’accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede nulla in merito alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per effetto delle sue dimissioni dall’organizzazione sindacale nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione. La materia, peraltro, ferma rimanendo la titolarità dei voti alla lista che ha proposto tale candidato, è di stretta pertinenza della RSU essendo esclusivamente in capo alla stessa il compito di dichiarare eventualmente decaduto un componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione all’amministrazione ed ai lavoratori interessati. L’amministrazione non ha, pertanto, alcun compito se non quello di presa d’atto delle comunicazioni della RSU - Cosa accade se le sostituzioni o le dimissioni interessano più del 50% dei componenti originari della RSU? In merito occorre fare riferimento all’art. 7, comma 3 dell’Accordo citato nonché all’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, dove è previsto che, se le dimissioni e conseguenti sostituzioni interessano più del 50% della RSU, occorre procedere a nuove elezioni. Si ricorda, a tal proposito, che le elezioni possono essere indette solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o singolarmente. - E’ possibile sostituire un componente RSU dimissionario o decaduto con altro appartenente ad un’altra lista? Con riferimento alla possibilità di sostituire un componente della RSU con un non eletto appartenente ad un’altra lista, si rinvia a quanto disposto dal secondo comma del citato art. 7 che chiaramente indica che la sostituzione va effettuata con “il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”. - Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l’incarico? L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU decaduto possa, cessata la causa di decadenza, riprendere l’incarico. - La RSU può essere sfiduciata? L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede in nessuna sua parte che la RSU una volta eletta possa essere “sfiduciata” dai dipendenti (nel caso in questione con una raccolta di firme) presso il quale è stata eletta al fine di provocarne la decadenza. - L’assenza per maternità comporta la decadenza dalla carica di RSU? L’assenza temporanea dal servizio per maternità non può costituire causa di decadenza di una carica elettiva. Fatta tale premessa, si significa che l’amministrazione non ha alcuna competenza sulla problematica evidenziata che è di stretta ed esclusiva pertinenza della RSU - Il componente della RSU può delegare la sua funzione? L’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede l’istituto della delega. - Cosa comporta per l’amministrazione l’elezione di un componente della RSU eletto ove non era titolare di posto? L’Aran non può che confermare che in sede di elezioni delle RSU la titolarità dell’elettorato passivo è esercitabile nella sola sede di appartenenza del dipendente, con esclusione di quella di assegnazione temporanea. Tale è infatti la sede di servizio in caso di posizione di comando o fuori ruolo. Si condivide quanto esposto dall’amministrazione in ordine alla ratio della suddetta disciplina sicuramente estensibile anche alla fattispecie del distacco, tenuto conto della circostanza che la durata dello stesso è temporanea in quanto subordinata al mantenimento delle condizioni che lo hanno motivato, e che, quindi, può anche essere brevissima (cfr. la legge 104/1992). Ciò premesso corre anche l’obbligo di evidenziare che la competenza dell’ammissione dei candidati alla competizione elettorale è esclu- 163 sivamente della commissione elettorale, restando estranea l’amministrazione da ogni compito di controllo e verifica e che, avverso le decisioni della commissione elettorale, da parte dei soggetti interessati può essere presentato ricorso al comitato dei garanti e/o al giudice del lavoro. Una volta eletta, solo la RSU può dichiarare decaduti i propri componenti. Nei confronti degli eletti nelle RSU, trattandosi di dirigenti sindacali, deve essere garantita la tutela di cui all’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 che, a parere di questa Agenzia, opera in ogni caso nei confronti dell’eletto, anche se la elezione è illegittimamente avvenuta e, comunque, sino a che tale illegittimità non sia rimossa tramite l’annullamento dell’elezione. Tuttavia pare dubbio che l’amministrazione possa ricorrere avverso la illegittima elezione di un componente della RSU essendo gli eventuali soggetti interessati i candidati non eletti ovvero le altre liste che si sono presentate alla competizione elettorale. Pertanto, qualora l’amministrazione disponesse di revocare il distacco per il venir meno dei presupposti (nel caso di specie della legge 104/1992) che gli hanno dato origine, nell’eventuale ricorso del dipendente, si potrà eccepire il difetto di legittimazione alla eleggibilità di componente della RSU. - I candidati nelle elezioni delle RSU devono essere iscritti al sindacato nella cui lista si presentano? L’art. 3 comma 2 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato. - Nella Scuola esiste incompatibilità tra le funzioni di membro di consiglio d’istituto scolastico e quelle di componente RSU? Non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del consiglio di istituto ai sensi dell’art. 10 del Testo unico 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all’orientamento circa la compatibilità delle due cariche. * RSU – Regole di funzionamento * riferimenti normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998 e Accordi di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 e del 6 aprile 2004 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Nel caso in cui la RSU non si sia dotata di un regolamento per il proprio funzionamento, l’amministrazione come deve comportarsi? Si rinvia all’Accordo di interpretazione autentica del 6 aprile 2004 pubblicato alla voce CCNQ. - Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU? Le organizzazioni sindacali hanno solo titolo a presentare le liste ed i candidati nelle elezioni delle RSU, ma la RSU una volta nominata agisce autonomamente e assume le proprie decisioni al suo interno a maggioranza - Nel caso di una amministrazione nata dalla fusione di enti diversi, le RSU già elette nelle singole amministrazioni possono operare congiuntamente? Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso. TERMINALI ASSOCIATIVI riferimenti normativi: art. 10 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e art. 10,comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998 chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004 - Le organizzazioni sindacali non rappresentative possono nominare il terminale associativo? 164 In esito alla nota in oggetto, si evidenzia che i terminali associativi previsti dall’art. 10 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU sono delle mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali di categoria contemplate dalla clausola contrattuale suddetta. Tutte le organizzazioni sindacali, pertanto, possono comunicare all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali dei propri terminali associativi. Tuttavia, nel caso in cui una organizzazione sindacale, che non sia rappresentativa e conseguentemente non sia titolare di prerogative, comunichi il proprio terminale associativo all’amministrazione, questa ultima ne prende atto semplicemente ai fini conoscitivi. Infatti solo le organizzazioni sindacali rappresentative sono titolari di prerogative sindacali come si evince dal CCNQ del 7 agosto 1998 in tema di diritti e prerogative sindacali. - Il dirigente del terminale associativo partecipa alle trattative? Vale la pena di chiarire ulteriormente la figura del terminale associativo. I dipendenti ad esso addetti sono considerati dirigenti sindacali a tutti gli effetti dall’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, purché nominati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ma la natura di mera struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale. In tal senso, affinché il terminale associativo possa partecipare ai tavoli negoziali della contrattazione integrativa, occorre che lo stesso sia anche formalmente accreditato quale componente della delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale titolata. ULTERIORI CHIARIMENTI ARAN forniti nel 2011 e rinvenibili sul sito della stessa Agenzia alla voce “orientamenti applicativi – contratti quadro” Dirigente sindacale Tipologia Dirigente sindacale e partecipazione alla delegazione trattante Qualora venga richiesta dall’organizzazione sindacale di appartenenza la fruizione delle prerogative e dei diritti sindacali, dovrà essere certificata da parte dell’organizzazione stessa la qualità di dirigenti sindacali dei dipendenti facenti parte della delegazione trattante. Nel caso in cui tale qualità non sia certificata e le riunioni per le trattative avvengano in orario di lavoro, l’amministrazione eserciterà ogni forma di controllo relativo all’assenza del dipendente dal proprio posto di lavoro, atteso che per tali riunioni il dirigente sindacale è tenuto ad utilizzare il monte ore permessi di cui all’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998. Accredito La sopravvenienza di un procedimento disciplinare che comporti la sospensione del rapporto di lavoro fa venir meno la qualifica di dirigente sindacale del dipendente interessato? La sospensione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari non comporta la sospensione della qualifica di dirigente sindacale del dipendente, a meno che lo stesso sindacato, per sua libera scelta, non lo sospenda a sua volta da tale ruolo. Ciò premesso il dipendente, pur potendo continuare a svolgere la sua attività sindacale, non utilizzerà permessi retribuiti i quali trovano la loro giustificazione nella necessità, permanendo attivo il rapporto di lavoro, di giustificare l’assenza dal servizio del dipendente impegnato nell’attività sindacale, circostanza questa che non sussiste nella situazione rappresentata poiché la sanzione disciplinare della sospensione non fa sorgere in capo al dipendente obblighi di prestazione lavorativa. 165 È da ritenersi perentorio il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU fissato dal CCNQ 7 agosto 1998 ai fini dell’accredito, in sede locale, dei propri dirigenti sindacali da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative? Il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU, contenuto nell‘art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 ai fini dell’accredito dei dirigenti sindacali, costituisce un termine ordinatorio e sollecitatorio. Pertanto, anche l’accredito eventualmente effettuato oltre tale termine è senz’altro valido purché posto in essere dalle organizzazioni sindacali aventi titolo. A conferma di quanto esposto, lo stesso comma 2 prosegue consentendo in qualunque momento modifiche dei soggetti accreditati, con l’unica condizione che siano effettuate per iscritto e comunicate all’amministrazione. L’amministrazione può chiedere l’accredito formale del dirigente sindacale? E’ diritto dell’amministrazione chiedere formalmente l’accredito all’organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata. Tutela La tutela dell’art. 18 può incontrare limiti in disposizioni sulla mobilità contenute nei contratti integrativi? Nel merito del problema sollevato circa il contrasto normativo tra le norme di tutela delle prerogative sindacali e quelle contrattuali riguardanti la mobilità, questa Agenzia non può che sottolineare che la disciplina che tutela il dirigente sindacale è contenuta nell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 e che tale contratto quadro non opera alcun rinvio sulla materia né al CCNL di comparto né alla relativa contrattazione integrativa. E’ possibile una qualche discrezionalità dell’amministrazione nell’applicazione dell’art. 18, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998? La clausola contrattuale in esame prevede che il dirigente sindacale “può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti – in altra sede della propria amministrazione … ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto”. Tale clausola è applicabile in tutti i casi in cui si verificano le condizioni previste. Naturalmente, in caso di trasferimento tra amministrazioni, è necessario che l’amministrazione ricevente esprima parere favorevole. Come si concilia l’art. 18, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998 con altre norme che tutelano il trasferimento di categorie protette? La clausola contrattuale in esame prevede che il dirigente sindacale “può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti – in altra sede della propria amministrazione … ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto”. Tale clausola è applicabile in tutti i casi in cui si verificano le condizioni previste. Le parti, tuttavia, non hanno preso in considerazione eventuali priorità al trasferimento previste da leggi che tutelano i diritti di categorie protette. Qualora si verifichi in concreto un siffatto evento di conflittualità, l’amministrazione avrà cura di segnalare al richiedente le motivazioni che giustificano il diniego per la sussistenza di un diritto prioritariamente tutelabile per legge ricercando anche soluzioni alternative basate su un eventuale accordo con i soggetti interessati. Quali sono le condizioni per l’applicazione dell’art. 18, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998? L’art. 18, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998 trova effettiva applicazione solo nel caso in cui si verifichino due precise condizioni: da una parte deve essere cessata, e non fittiziamente, la situazione di distacco o di aspettativa non retribuita del dirigente, dall’altra lo stesso dirigente sindacale deve dimostrare “di avere svolto l’attività sindacale e di aver avuto domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta“. Solo qualora si realizzino entrambe le citate condizioni il dirigente potrà richiedere il trasferimento, con precedenza rispetto agli 166 altri richiedenti. La disciplina, peraltro, è completa e per la sua applicazione non richiede alcun “accordo decentrato“. Quando opera la clausola di maggior favore per il dirigente sindacale che rientra in servizio? La logica dell’art. 18, comma 1 , del CCQN 7 agosto 1998 è quella di garantire, al dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco sindacale retribuito o della aspettativa sindacale non retribuita, la più ampia mobilità consentendogli, dietro propria richiesta, di essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri eventuali richiedenti, nella sede dove ha svolto attività sindacale, ove vi sia un posto disponibile nella propria o in altre amministrazioni pubbliche, purché siano rispettate due condizioni oggettive costituite dalla dimostrazione di aver avuto il domicilio e di aver svolto attività sindacale continuativa nell’ultimo anno nella sede richiesta. In altre parole, il dipendente che ha cambiato città in seguito ad un mandato sindacale, al termine dello stesso può chiedere di essere ricollocato, con diritto di precedenza, laddove ha il centro principale dei propri interessi. Per l’applicazione dell’art. 18, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998 è, pertanto, necessario il rientro del dirigente sindacale dal distacco o dall’aspettativa, e non assume rilievo la durata della stessa. Ai fini dell’applicazione della clausola di maggior favore è comunque indispensabile che l’attività sindacale sia stata svolta per almeno un anno nella sede richiesta, dove il dirigente sindacale deve aver avuto anche il domicilio. Con riferimento all’attività sindacale utile all’applicazione della norma, non s’intende solo quella svolta in distacco o aspettativa, ma anche quella svolta quale dirigente sindacale utilizzando le altre prerogative. Naturalmente, il trasferimento nella sede richiesta, dove si è avuto il domicilio per lo svolgimento dell’attività sindacale, avverrà a condizione che l’amministrazione ricevente esprima parere favorevole. Il dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del mandato sindacale ha diritto ad essere riassegnato allo stesso ufficio che aveva lasciato? La norma di garanzia contenuta nell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, che disciplina il rientro in servizio del dipendente o dirigente al termine del distacco sindacale, non fa alcun riferimento alla riassegnazione dello stesso alla medesima unità funzionale. La tutela prevista dall’art. 18, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 (trasferimento del dirigente sindacale) si applica anche ai componenti della RSU? Ai sensi dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 i componenti della RSU sono dirigenti sindacali. Pertanto ad essi, come agli altri soggetti richiamati dal citato articolo, si applica la particolare tutela prevista dall’art. 18, comma 4. Trattamento economico È contemplata, negli accordi, una tutela assicurativa per gli infortuni occorsi nello svolgimento del mandato sindacale? Negli accordi non è previsto nulla circa la tutela assicurativa per infortuni in itinere durante gli spostamenti necessari per esercitare il mandato. Si osserva, tuttavia, che una tale fattispecie è riconducibile all’attività sindacale e non all’attività svolta per l’amministrazione. Terminali associativi Il dirigente del terminale associativo partecipa alle trattative? Vale la pena di chiarire ulteriormente la figura del terminale associativo. I dipendenti ad esso addetti sono considerati dirigenti sindacali a tutti gli effetti dall’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, purché nominati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ma la natura di mera struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale. In tal senso, affinché il terminale associativo possa partecipare ai tavoli negoziali della contrattazione 167 integrativa, occorre che lo stesso sia anche formalmente accreditato quale componente della delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale titolata. Le organizzazioni sindacali non rappresentative possono nominare il terminale associativo? In esito alla nota in oggetto, si evidenzia che i terminali associativi previsti dall’art. 10 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU sono delle mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali di categoria contemplate dalla clausola contrattuale suddetta. Tutte le organizzazioni sindacali, pertanto, possono comunicare all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali dei propri terminali associativi. Tuttavia, nel caso in cui una organizzazione sindacale, che non sia rappresentativa e conseguentemente non sia titolare di prerogative, comunichi il proprio terminale associativo all’amministrazione, questa ultima ne prende atto semplicemente ai fini conoscitivi. Infatti solo le organizzazioni sindacali rappresentative sono titolari di prerogative sindacali come si evince dal CCNQ del 7 agosto 1998 in tema di diritti e prerogative sindacali. COMITATO DEI GARANTI La RSU si considera insediata se pende un ricorso al Comitato dei garanti o al Giudice del lavoro? In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente. La decisione del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale? Le elezioni sono un fatto endosindacale, pertanto le amministrazioni non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato della Commissione elettorale. L’eventuale decisione assunta dalla Commissione elettorale di non prendere atto del diverso pronunciamento del Comitato dei garanti, può sempre essere oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora l’interessato che si ritenga leso dalla stessa, lo ritenga opportuno. art. 19 ACQ 7 agosto 1998 PARTE II INDIZIONE DELLE ELEZIONI In caso di annullamento delle elezioni RSU la Commissione elettorale può indire le nuove elezioni? Le elezioni per la costituzione delle RSU possono essere indette esclusivamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative, come risulta dall’art. 2, comma 1, della parte I dell’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall’articolo 1 della parte II dello stesso. La Commissione elettorale, che decade con la conclusione delle elezioni svolte, non può in nessun caso sostituirsi nell’iniziativa alle organizzazioni sindacali suddette, anche qualora queste, debitamente sollecitate, non abbiano provveduto all’indizione. Nel caso di nuove elezioni deve essere nominata una nuova Commissione elettorale ai sensi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e relativo regolamento elettorale. Il mutamento nella consistenza del personale comporta automaticamente il rinnovo della RSU? La RSU eletta ha la rappresentanza di tutti i lavoratori in servizio, nonché di tutti quelli assunti o trasferiti dopo la sua elezione. La eventuale rielezione della RSU, a causa della mutata consistenza dei lavoratori, può essere solo di iniziativa sindacale. 168 L’amministrazione può indire le elezioni? L’amministrazione non ha alcun compito nell’indizione delle elezioni, se non quello di dare il proprio supporto logistico affinché le procedure elettorali si svolgano regolarmente. Se la RSU decade chi può indire le nuove elezioni? Nel caso in cui la RSU decada nel corso della vigenza triennale l’indizione per la elezione della nuova RSU spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, che possono provvedervi congiuntamente o disgiuntamente. La nuova RSU eletta rimarrà in carica fino alle elezioni generali delle RSU del comparto. ELETTORATO PASSIVO I candidati nelle elezioni delle RSU devono essere iscritti al sindacato nella cui lista si presentano? L’art. 3, comma 2, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato. Nel caso di una amministrazione nata dalla fusione di enti diversi, le RSU già elette nelle singole amministrazioni possono operare congiuntamente? Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso. REGOLE DI FUNZIONAMENTO Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU? Le organizzazioni sindacali hanno solo titolo a presentare le liste ed i candidati nelle elezioni delle RSU, ma la RSU una volta nominata agisce autonomamente e assume le proprie decisioni al suo interno a maggioranza. Nel caso in cui la RSU non si sia dotata di un regolamento per il proprio funzionamento, l’amministrazione come deve comportarsi? La circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale. Ne deriva che, anche in mancanza di un regolamento di funzionamento, la RSU decide a maggioranza. Pertanto l’amministrazione, ferma restando l’assoluta insindacabilità circa il fatto che la RSU non si sia dotata di un regolamento di funzionamento, dovrà attenersi alle indicazioni che la RSU, a maggioranza, avrà assunto e debitamente comunicato. In mancanza, sarà tenuta a convocare tutti i componenti della RSU. Per ulteriori approfondimenti si inviata a consultare anche l’Accordo di interpretazione autentica del 6 aprile 2004 . Il componente della RSU può delegare la sua funzione? L’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede l’istituto della delega. Chi stabilisce la composizione della delegazione della RSU per le trattative? La composizione della propria delegazione ai fini della partecipazione alla contrattazione integrativa è di competenza della RSU stessa. 169 La sottoscrizione del contratto integrativo da parte di un solo componente RSU impegna la RSU nel suo complesso? La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all’interno della stessa, ma non all’esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. E’ di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Pertanto, la sigla di un componente, a titolo individuale, non è valida ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo. Un componente può sottoscrivere il contratto integrativo nel solo caso in cui sia espressamente delegato a rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. Poiché l’adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle trattative. Cfr. anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004. Art. 8, PARTE I, ACQ 7 agosto 1998 La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell’amministrazione? La RSU deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai dipendenti dell’Ente, carta intestata propria o anche con un semplice timbro che permetta ai dipendenti stessi di accertarne la provenienza, senza ingenerare dubbi ed equivoci. Essa è, infatti, controparte dell’amministrazione, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nella stipula dei contratti integrativi. DECADENZA L’assenza per maternità comporta la decadenza dalla carica di RSU? L’assenza temporanea dal servizio per maternità non può costituire causa di decadenza di una carica elettiva. Fatta tale premessa, si significa che l’amministrazione non ha alcuna competenza sulla problematica evidenziata che è di stretta ed esclusiva pertinenza della RSU. art. 7 ACQ 7 agosto 1998 PARTE I La RSU può essere sfiduciata? L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede in nessuna sua parte che la RSU una volta eletta possa essere “sfiduciata” dai dipendenti (nel caso in questione con una raccolta di firme) che l’hanno eletta al fine di provocarne la decadenza. art. 7 ACQ 7 agosto 1998 PARTE I Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l’incarico? L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU decaduto possa, cessata la causa di decadenza, riprendere l’incarico. art. 7 ACQ 7 agosto 1998 PARTE I Un componente della RSU che si dimette dall’amministrazione decade dalla carica? L’art. 3, comma 2, della parte II dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Pertanto, dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU è la presenza in servizio dell’eletto, condizione che non sussiste nel caso in cui lo stesso si dimetta dall’amministrazione. 170 Si evidenzia, infine, che spetta alla RSU il compito di provvedere alla sostituzione del componente decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, pertanto l’amministrazione a tal riguardo non ha alcun compito se non quello della presa d’atto delle comunicazioni della RSU. Se la RSU non viene rinnovata dopo il triennio di vigenza è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con la precedente RSU? L’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel prevedere il periodico rinnovo delle RSU ne ha escluso la prorogabilità. Ne consegue che, in mancanza di proroghe legislative, la RSU eletta tre anni prima è da considerarsi decaduta a tutti gli effetti. INCOMPATIBILITA’ Nella Scuola esiste incompatibilità tra le funzioni di membro di consiglio d’istituto scolastico e quelle di componente RSU? Non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del consiglio di istituto ai sensi dell’art. 10 del Testo unico 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all’orientamento circa la compatibilità delle due cariche. art. 9 ACQ 7 agosto 1998 PARTE I DIMISSIONI E’ possibile sostituire un componente RSU dimissionario o decaduto con altro appartenente ad un’altra lista? L’art. 7 , comma 2, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non consente di sostituire un componente della RSU con un non eletto appartenente ad un’altra lista. Lo stesso, infatti, chiaramente indica che la sostituzione va effettuata con “il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”. Cosa accade se le sostituzioni o le dimissioni interessano più del 50% dei componenti originari della RSU? In merito occorre fare riferimento all’art. 7, comma 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché all’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, dove è previsto che, se le dimissioni e conseguenti sostituzioni interessano più del 50% della RSU, occorre procedere a nuove elezioni. Si ricorda, a tal proposito, che le elezioni possono essere indette solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o singolarmente. In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica? L’art. 7 della parte I dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede che in caso di dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all’albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all’Aran. Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU? E’ di stretta competenza della RSU prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni. Pertanto, ne deriva che l’amministrazione non ha alcun compito se non quello di ricevere dalla RSU, ai sensi dell’art. 7 comma 4 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, le comunicazioni riguardanti eventuali dimissioni e relative sostituzioni. 171 PERMESSI I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono attingere dal monte ore permessi destinato alla RSU? I componenti di quest’ultima possono fruire dei permessi destinati ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali? Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative, pertanto, ciascuno dei soggetti citati può attingere esclusivamente al monte ore di propria pertinenza. Si ricorda che, in ogni caso, i permessi possono essere richiesti solo per le finalità indicate al comma 3 dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998. Come si ripartisce il monte ore aziendale di pertinenza della RSU? Come si ripartisce il monte ore aziendale di pertinenza della RSU? L’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 stabilisce, al comma 2, che i permessi sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU, specificando al comma 4, ultimo capoverso, che è compito dei componenti della RSU gestire autonomamente i permessi di loro spettanza. Ciò significa che nel proprio regolamento di funzionamento la RSU dovrà stabilire, tra le altre cose, anche la ripartizione, al suo interno, dei permessi complessivamente spettanti. Prerogative sindacali Diritto di affissione La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell’amministrazione? La RSU deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai dipendenti dell’Ente, carta intestata propria o anche con un semplice timbro che permetta ai dipendenti stessi di accertarne la provenienza, senza ingenerare dubbi ed equivoci. Essa è, infatti, controparte dell’amministrazione, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nella stipula dei contratti integrativi. Rientra nell’esercizio del diritto di affissione l’apertura di una finestra informatica sulla rete intranet dell’amministrazione? L’art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 ha riconosciuto in capo alla RSU e ai dirigenti sindacali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative il diritto di affissione anche mediante l’utilizzo – ove disponibile – di eventuale sistemi di informatica. Naturalmente il dovere di collaborazione a carico della amministrazione non deve comportare ulteriori adempimenti che costituiscano aggravio di spesa o disagi organizzativi per la stessa. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno, pertanto, concordate nella sede di lavoro, nel rispetto del suddetto principio. E’ possibile concedere ai soggetti sindacali strumentazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi? Nel caso in cui la RSU e i sindacati rappresentativi richiedano la disponibilità di strumentazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa pattizia, nulla vieta di concordarne l’utilizzo, ma ciò non può comportare un aggravio di spesa e costi aggiuntivi per l’amministrazione stessa. Quali sono i soggetti titolari del diritto di affissione? Con riguardo al diritto di affissione, disciplinato dall’art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998, va premesso che esso rientra tra i diritti a sostegno dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro. Conseguentemente, la sua titolarità è in capo alla RSU unitariamente intesa e alle sole organizzazioni sindacali di categoria rappresentative (le confederazioni sindacali non hanno titolarità in proprio). 172 Uso dei locali Quali sono i soggetti titolari del diritto ai locali? Per quanto riguarda il diritto all’utilizzazione dei locali, disciplinato dall’art. 4 del CCNQ 7 agosto 1998 , va premesso che esso rientra tra i diritti a sostegno dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro. Conseguentemente, la sua titolarità è in capo alla RSU unitariamente intesa e alle sole organizzazioni sindacali di categoria rappresentative (le confederazioni sindacali non hanno titolarità in proprio). Assemblea Si può riconoscere il buono pasto al dipendente che ha partecipato ad una assemblea prolungata oltre il normale orario di lavoro in un arco di tempo per il quale è prevista la maturazione dello buono stesso? Il diritto di assemblea, diritto in capo ai lavoratori, è da considerarsi prestazione lavorativa a tutti gli effetti, non essendo assimilabile alla fattispecie dei permessi e distacchi sindacali, diritto in capo ai soli dipendenti dirigenti sindacali. Tanto premesso, il fatto che l’assemblea si sia prolungata oltre l’orario di lavoro, a parere di questa Agenzia, non comporta alcun riconoscimento in quanto il limite previsto dalla normativa vigente “in orario di lavoro ” va inteso nel senso che l’assemblea può anche andare oltre il normale orario, ma in questo caso non dovrà essere retribuita in quanto è sospesa la prestazione lavorativa. Ovviamente la partecipazione dei lavoratori all’assemblea oltre l’orario di lavoro non comporterà alcuna detrazione dal relativo monte ore. L’assemblea può svolgersi all’aperto? L’art 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e i CCNL prevedono che le assemblee sindacali siano tenute in idonei locali concordati con l’amministrazione. Non è possibile utilizzare surrettiziamente l’istituto dell’assemblea per azioni sindacali che abbiano natura diversa Le confederazioni sindacali possono indire le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro? I soggetti titolari al diritto di indizione delle assemblee sindacali sono chiaramente indicati dall’art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto o di area, che escludono le confederazioni. Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti, oltre che alla RSU, solo alle organizzazioni di categoria rappresentative. I singoli componenti della RSU possono indire l’assemblea sindacale? Relativamente al diritto di indire l’assemblea da parte del singolo componente, ovvero di una minoranza della RSU, questa Agenzia ritiene che, più in generale, non si possa prescindere dalla natura di detto organismo. Trattandosi infatti di un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente o della minoranza non può che avere rilievo all’interno dell’organismo, appunto in sede di assunzione delle decisioni. Nei rapporti esterni opera la RSU nella sua espressione unitaria di organo collegiale. Sul punto si richiama la Sentenza n. 3072 del 16 febbraio 2005 con la quale la Suprema Corte di Cassazione afferma che “il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione secondo il regolamento eventualmente adottato, o in mancanza, a maggioranza dei componenti.” Una organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area dirigenziale può indire l’assemblea per il personale del comparto? Un’organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area della dirigenza può indire l’assemblea in orario di lavoro per i soli dirigenti, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga per questi ultimi l’assenza dal lavoro risulta ingiustificata. 173 L’organizzazione sindacale presente nel luogo di lavoro ma non rappresentativa nel comparto o nell’area può convocare l’assemblea? I soggetti titolari al diritto di indizione delle assemblee sindacali sono chiaramente indicati dall’art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto o di area, che escludono le confederazioni. Non hanno pertanto titolo ad indire l’assemblea le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché presenti nell’amministrazione. Le assemblee del personale del comparto e di quello con qualifica dirigenziale avvengono separatamente? A convocarle sono abilitati gli stessi soggetti? Poiché i contratti di lavoro del personale dei comparti e delle aree dirigenziali sono distinti ed operano in favore di dipendenti diversi, le assemblee del personale dei comparti e dei dirigenti avvengono separatamente. Il diritto di indire l’assemblea per il personale non dirigente è in capo alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (e non possono parteciparvi i dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto è in capo alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e alle RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del comparto). L’unica eccezione è il caso in cui una organizzazione rappresentativa sia nel comparto che nell’area dirigenziale indica una assemblea sindacale unica per materie di interesse comune. Sarà cura dell’amministrazione rilevare le presenze in quanto le ore utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo monte ore annuo. Su quali argomenti può essere indetta l’assemblea? L’art. 2, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che l’ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie “di interesse sindacale e del lavoro“ rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio e difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che le materie all’ordine del giorno dell’assemblea non devono necessariamente interessare problemi sindacali della singola amministrazione o dell’insieme dei lavoratori della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri obiettivi. Inoltre, i termini “di interesse sindacale e del lavoro“ riconducono a problemi di carattere più generale relativi a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di lavoro. Le ore annue per l’assemblea spettano anche ai dipendenti che sono componenti RSU? Le ore annue pro capite di assemblea, di cui all’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998, sono destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori in quanto tali, compresi gli eletti nella RSU, qualora partecipino alle assemblee in qualità di dipendenti. Permessi del monte ore di amministrazione Quanti sono i minuti da prendere in considerazione al fine di determinare il monte ore permessi sindacali di luogo di lavoro assegnabile alla RSU? Comparto Regioni e autonomie locali e Comparto Sanità: - n. 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2, comma 2 e art. 4, comma 2 del CCNQ 9 ottobre 2009). Comparti Agenzie Fiscali, AFAM, Enti pubblici non economici, Ministeri, PCM, Ricerca, Scuola e Università: - 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 6, comma 2, lett. a) del CCNQ 9 ottobre 2009). La richiesta di permesso sindacale deve contenere la norma contrattuale di riferimento o è sufficiente una dizione generica? I permessi sindacali non possono essere fruiti per generiche motivazioni. Poiché la tipo- 174 logia di permessi a disposizione è correlata ai possibili utilizzi degli stessi, la richiesta deve sempre fare riferimento alla norma contrattuale di riferimento, soprattutto in considerazione del fatto che l’Amministrazione dovrà correttamente decurtare, attraverso la procedura Gedap, il monte ore relativo alla tipologia di permesso richiesto. In caso di trattative da tenersi presso altra amministrazione, da quale monte ore si dovrà attingere per consentire la partecipazione del dirigente sindacale accreditato? Da quella di appartenenza o da quella ove il dirigente si reca? Per la partecipazione alle trattative decentrate si utilizza il monte ore di permessi giornalieri della amministrazione ove il dirigente sindacale presta servizio, anche se si tratta di riunioni presso altre amministrazioni. La semplice iscrizione al sindacato legittima di per sé il dipendente alla fruizione del permesso sindacale? I permessi sindacali retribuiti sono concessi non ai dipendenti dell’amministrazione iscritti ai sindacati, ma alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative a cui aspetta il compito di accreditare i propri dirigenti sindacali ai sensi dell’art. 10 CCNQ 7 agosto 1998. Se la richiesta di permesso coincide con particolari periodi di festività e ricorrenze, l’amministrazione può chiedere informazioni sulle causali sindacali? Pur confermando il contenuto dell’art. 10, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 - che non prevede forme di autorizzazione per la fruizione dei permessi, la cui oggettiva utilizzazione è responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale – si ritiene che, stante la particolare circostanza della coincidenza dei permessi richiesti con giornate di festività nazionale (25, 31 dicembre e 1 gennaio), l’amministrazione possa richiedere ulteriori informazioni sulla causale dei permessi stessi, in virtù del rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza che devono caratterizzare i rapporti tra amministrazioni e parte sindacale. Nella Scuola, ove l’attività didattica si articoli con orari che prevedono la durata unitaria della lezione in cinquanta minuti, i permessi del monte ore andranno commisurati (ridotti in proporzione) alla minor durata della lezione “oraria”? L’utilizzo dei permessi orari giornalieri è rapportato all’orario di servizio del dipendente che ne usufruisce, a prescindere dalla durata oraria delle lezioni. Cosa accade se le organizzazioni sindacali rappresentative o la RSU usufruiscono solo in parte del monte ore? Quel che residua può eventualmente essere utilizzato per l’anno successivo? La mancata fruizione dei permessi sindacali sia da parte della RSU che delle organizzazioni sindacali rappresentative costituisce un risparmio per l’amministrazione. Il monte ore si azzera alla fine di ciascun anno e ricomincia da capo all’inizio dell’anno successivo. Non è ammessa la possibilità di rinviare all’anno successivo eventuali residui. Quale forme di controllo deve esercitare l’amministrazione in riferimento all’utilizzo del monte ore da parte degli aventi diritto? Le amministrazioni dovranno avere particolare cura nel verificare che né la RSU né le organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino, nell’anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza. Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del CCNQ 9 ottobre 2009 “L’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.” Si ricorda, inoltre, che Le amministrazioni che … concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso.” 175 I permessi sindacali retribuiti di posto di lavoro possono essere usufruiti solo per le trattative? I permessi sindacali di cui all’art. 10 del CCNQ 7 agosto 1998 sono fruibili sia per la partecipazione alle trattative, sia per ulteriori causali indicate nel comma 3 del medesimo art. 10 . Le ferie possono essere interrotte per fruire di permessi sindacali? Si fa presente che le ferie possono essere interrotte solo per le cause previste dal CCNL La fruizione dei permessi del monte ore di amministrazione incide sulla maturazione delle ferie? Non è prevista alcuna riduzione delle ferie al personale che fruisce dei permessi sindacali orari giornalieri. Diverso è il caso di utilizzo di permessi orari e giornalieri in forma cumulata ai sensi dell’art. 10, comma 5, del CCNQ 7 agosto 1998. In tal caso la normativa è quella del distacco totale o frazionato previsto dagli art. 5, comma 3, e 7, comma 4, del CCNQ 7 agosto 1998. E’ possibile cumulare i permessi del monte ore con il distacco part-time? L’art. 7, comma 8, del CCNQ del 7 agosto 1998 non consente ai dirigenti sindacali, che utilizzano le flessibilità previste dalla norma stessa, la possibilità di fruire dei permessi sindacali di posto di lavoro di cui agli artt. 8 e 9. Non è invece citato alcun divieto relativamente ai permessi aggiuntivi, di cui all’art. 11 del medesimo CCNQ, finalizzati alla partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, sempre che sussistano le condizioni ivi previste. Qual è la data di riferimento per il computo dei dipendenti a tempo indeterminato ai fini del calcolo del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione? Il contingente dei permessi è quantificato sul personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza del monte ore. Le deleghe sono quelle rilasciate dallo stesso personale al 31 dicembre del medesimo anno, le quali tuttavia possono risultare solo al 31 gennaio dell’anno successivo. Tale criterio è, pertanto, lo stesso adottato per le rilevazioni delle deleghe a livello nazionale, come risulta dalle circolari periodicamente inviate a tutte le amministrazioni. In sede di calcolo e di ripartizione del monte ore permessi aziendali a chi va attribuito il dato elettorale in caso di modifica dei soggetti sindacali? Si significa che i voti delle elezioni RSU possono essere assegnati solo all’organizzazione sindacale cui gli stessi sono stati attribuiti, essendo espressione della volontà degli elettori relativamente alla lista presentata. Per tale ragione non possono essere artificiosamente realizzate divisioni o somme per assegnarli a soggetti sindacali differenti da quelli che hanno presentato la lista (art. 19, comma 14, CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 6 CCNQ 24 settembre 2007) Qual è la periodicità di rilevazione delle deleghe per il computo e la ripartizione del monte ore permessi aziendale? Le amministrazioni rilevano le deleghe per il versamento dei contributi sindacali ogni anno per la ripartizione del monte ore aziendale alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dall’Aran all’inizio di ciascuna stagione contrattuale. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono attingere dal monte ore permessi destinato alla RSU? I componenti di quest’ultima possono fruire dei permessi destinati ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali? Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative, pertanto, ciascuno dei soggetti citati 176 può attingere esclusivamente al monte ore di propria pertinenza. Si ricorda che, in ogni caso, i permessi possono essere richiesti solo per le finalità indicate al comma 3 dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998. E’ possibile, in vista di particolari esigenze della contrattazione, aumentare il contingente del monte ore dei permessi sindacali? Il monte ore dei permessi sindacali a livello aziendale è definito dal CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali e non è mai incrementabile dalle amministrazioni sia perché un tale incremento comporta una spesa aggiuntiva, sia in quanto la materia delle prerogative sindacali non è demandata alla contrattazione integrativa. Come si ripartisce il monte ore aziendale di pertinenza della RSU? L’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 stabilisce, al comma 2, che i permessi sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU, specificando al comma 4, ultimo capoverso, che è compito dei componenti della RSU gestire autonomamente i permessi di loro spettanza. Ciò significa che nel proprio regolamento di funzionamento la RSU dovrà stabilire, tra le altre cose, anche la ripartizione, al suo interno, dei permessi complessivamente spettanti. Qual è il numero di minuti da utilizzare per il calcolo del monte ore? L’amministrazione ha competenza in materia? I minuti utilizzabili per quantificare il monte ore di amministrazione sono tassativamente definiti dai CCNQ tempo per tempo vigenti. L’amministrazione non può incrementarli trattandosi di materia non disponibile per la contrattazione integrativa. Il monte ore permessi di amministrazione è unico o va distinto tra il personale del comparto ed il personale con qualifica dirigenziale? Le amministrazioni devono determinare due differenti monte ore. Il primo si quantifica tenendo conto del numero di dipendenti del comparto e si ripartisce tra la RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative sulla base della suddivisione dei minuti operata dai CCNQ. Il monte ore a disposizione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, a sua volta, si ripartisce tra queste ultime sulla base del dato associativo (deleghe) e del dato elettorale (voti) complessivamente espresso nell’amministrazione dai dipendenti del comparto. Il secondo viene quantificato tenendo conto dei dirigenti presenti nell’amministrazione e ripartito tra le sigle rappresentative con le medesime modalità previste per il personale del comparto. Il dirigente sindacale che usufruisce di permessi sindacali retribuiti ha diritto al buono pasto? La circostanza che l’attività sindacale in alcuni casi sia retribuita non comporta assolutamente che essa sia assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” per quanto attiene all’applicazione di istituti economici relativi al salario accessorio o al rimborso spese. Essa, infatti, non può considerarsi utile ai fini della durata della prestazione lavorativa. Per quel che concerne specificatamente il riconoscimento dei buoni pasto, occorre far riferimento alla normativa generale prevista dai contratti di comparto in merito alla erogazione degli stessi, non essendone prevista una specifica per il personale in permesso sindacale. Distacco sindacale Le amministrazioni e l’ARAN hanno il compito di verificare il rispetto dei contingenti dei distacchi fissati, per le singole organizzazioni, dai CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali? La funzione di verifica del rispetto dei contingenti dei distacchi spetta, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998, al Dipartimento della Funzione Pubblica. 177 Il dirigente sindacale in distacco part-time può usufruire dei permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998? L’art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede l’impossibilità di cumulo del distacco parttime solo ed esclusivamente con i permessi per l’espletamento del mandato disciplinati dagli artt. 8 e 9 del medesimo CCNQ. Nessuna incompatibilità è prevista con riguardo ai permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11, i quali vengono fruiti per finalità diverse. Vanno tuttavia effettuate le seguenti considerazioni: - nel caso di part-time verticale o orizzontale, la possibilità di fruire di permessi è consentita solo nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa; - i permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 non possono essere cumulati fra di loro (al fine di aumentare i giorni di distacco), ma devono essere usufruiti limitatamente alle riunioni dei predetti organismi statutari, al fine di evitare che il distacco part-time si trasformi surrettiziamente in distacco totale. E’ possibile cumulare i permessi del monte ore con il distacco part-time? L’art. 7, comma 8, del CCNQ del 7 agosto 1998 non consente ai dirigenti sindacali, che utilizzano le flessibilità previste dalla norma stessa, la possibilità di fruire dei permessi sindacali di posto di lavoro di cui agli artt. 8 e 9. Non è invece citato alcun divieto relativamente ai permessi aggiuntivi, di cui all’art. 11 del medesimo CCNQ, finalizzati alla partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, sempre che sussistano le condizioni ivi previste. Le organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di comunicare alle singole amministrazioni le variazioni in esito alla fruizione dei distacchi e delle prerogative sindacali? E le conferme? L’art. 14, comma 6, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 24.9.2007, semplificando le procedure, prevede che devono essere comunicate alle amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, le sole variazioni ai distacchi ed alle aspettative in atto e non anche le conferme. Si richiama l’attenzione sul fatto che le amministrazioni hanno, a loro volta, l’obbligo di comunicare tempestivamente gli estremi dei provvedimenti di concessione, modifica o revoca dei distacchi o delle aspettative non retribuite attraverso il sito web Gedap. A chi debbono essere presentate le richieste di distacco ed aspettative sindacali? L’art. 14, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 24 settembre 2007, dispone che le richieste di distacco ed aspettativa sindacale devono essere presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Chi rientra dal distacco sindacale totale, può richiedere all’amministrazione le ferie non godute per il periodo del distacco? Il dipendente che rientra in servizio al termine del distacco sindacale non può avanzare nei confronti dell’amministrazione pretese relative ai rapporti intercorsi con il sindacato durante il periodo del proprio mandato (art. 14, comma 6, CCNQ 7 agosto 1998), né chiedere di usufruire delle ferie non godute durante il distacco sindacale in quanto non maturate nell’amministrazione. Chi è in distacco part-time matura le ferie? L’art. 7, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che nel caso di distacco sindacale part-time, per quanto concerne il diritto alle ferie, si applicano le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time – orizzontale o verticale – che disciplinano il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che per il dipendente in di- 178 stacco sindacale part-time le ferie maturino in misura proporzionale alle giornate di presenza in servizio. Durante i periodi di distacco sindacale a tempo pieno maturano le ferie? Si precisa che l’espressione “…salvo che per il diritto alle ferie” contenuta nell’art. 5, comma 3, del CCNQ del 7 agosto 1998 è da intendersi nel senso che per i periodi in cui il dipendente è in distacco sindacale, lo stesso, non essendo in servizio, non matura le ferie. Possono attribuirsi buoni pasto ai dipendenti in distacco sindacale part-time? La disciplina di riferimento per i distacchi part-time è contenuta all’art. 7, comma 4, del CCNQ 7 agosto 1998. Tale articolo prevede che ai soggetti in distacco sindacale part-time, sia orizzontale che verticale, si applichi la disciplina giuridica prevista dai CCNL di comparto per i dipendenti con contratto di lavoro part-time. Conseguentemente, la possibilità o meno di attribuire buoni pasto ai dipendenti in distacco sindacale part-time va verificata contratto per contratto. Come deve intendersi l’espressione “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico” L’equiparazione dell’attività svolta dal dipendente in permesso sindacale o in distacco retribuito a quella del servizio sta a significare che l’attività sindacale non pregiudica la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della carriera e della pensione, ma non che essa possa essere equiparata allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, in quanto esercitata in qualità di controparte della stessa, con tutto ciò che ne consegue circa l’impossibilità di erogare trattamenti accessori legati alla prestazione del servizio istituzionale. Quali sono le modalità di utilizzo del distacco sindacale part-time? La norma contenuta nell’art. 7, comma 7, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituita dall’art. 2 del CCNQ 24 settembre 2007, disciplina chiaramente i limiti della riduzione dell’attività lavorativa in caso di distacco o aspettativa part-time determinando la percentuale massima di attività lavorativa nel 75% e rinviando ai rispettivi CCNL dei comparti di riferimento per l’individuazione della percentuale minima. Ne deriva che, non esistendo una disciplina specifica per il distacco part-time, trova applicazione la disciplina generale prevista dai vigenti contratti di lavoro sulla materia, ai quali occorre fare riferimento anche per i limiti minimi del part-time. Come deve essere considerato il distacco richiesto per il dirigente sindacale che è già in servizio part-time? Intero o frazionato? La materia è tuttora disciplinata dal CCNQ del 7 agosto 1998 che prevede, all’art. 5, comma 1, che il distacco sindacale possa essere fruito dai dipendenti sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale e, all’art. 7, comma 2, che il distacco con riduzione dell’articolazione di servizio del 50% può essere utilizzato solo dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ne deriva che il distacco eventualmente richiesto da un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi come distacco intero. E’ possibile consentire la fruizione di distacchi cumulati a dirigenti di organizzazioni sindacali non rappresentative aderenti a confederazioni rappresentative? L’art. 2 del CCNQ del 27 gennaio 1999 integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 stabilisce che le modalità dell’utilizzo dei distacchi previste dall’art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 sono applicabili anche ai distacchi cumulati. Essi, per la quota attribuita alle confederazioni, possono essere attivati da queste ultime a favore dei propri dirigenti sindacali, ivi inclusi quelli delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni, in tutti i comparti. Si richiama, inol- 179 tre, il principio della compensazione disciplinato nell’art. 14, comma 7, del citato CCNQ 7 agosto 1998. Quali dipendenti possono andare in distacco sindacale? L’art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998 dispone che i distacchi sindacali spettano esclusivamente ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - a tempo pieno o parziale – presso le amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree. L’aspettativa non retribuita è cumulabile con il distacco part-time? L’aspettativa non retribuita è cumulabile con il distacco part-time nel limite fissato dall’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dai successivi CCNQ. Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari I permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 possono essere cumulati per periodi lunghi? L’art. 6, comma 2, del CCNQ del 27 gennaio 1999 integrativo del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che “i permessi di cui all’art. 11 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate”. Pertanto, pur confermando il contenuto dell’art. 10, comma 6, del CCNQ del 7 agosto 1998 circa la responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale, fermo rimanendo il rispetto del preavviso e delle modalità della fruizione delle prerogative in oggetto, si ritiene che, in presenza di particolari richieste, ad esempio un intero mese, l’amministrazione possa richiedere copia della convocazione degli organismi citati, in virtù del rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza che devono caratterizzare i rapporti tra amministrazione e parte sindacale. Home Il permesso per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 deve essere sempre concesso o va rispettato un tetto massimo? La fruizione dei permessi di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, che è finalizzata solo ed esclusivamente alla partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari indicati dalla norma, non prevede un tetto massimo di ore a livello aziendale ma solo il rispetto del monte ore nazionale previsto a favore delle organizzazioni sindacali rappresentative e delle confederazioni. Tali contingenti, la cui quantità è definita nei CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali tempo per tempo vigenti, sono gestiti attraverso il sito web GEDAP. In merito va precisato che l’art. 9 del CCNQ 9 ottobre 2009 prevede l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro due giorni lavorativi qualsiasi autorizzazione alla fruizione di permessi sindacali. Inoltre, il comma 7 del medesimo art. 9, chiarisce che “l’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito”. Si ricorda, infine, che lo stesso art. 11, al comma 6 , prevede che nell’utilizzo di tali permessi deve essere comunque garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente, attraverso il previo avviso del dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Il dirigente sindacale in aspettativa part-time può usufruire dei permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998? L’art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede l’impossibilità di cumulo dell’aspettativa parttime solo ed esclusivamente con i permessi per l’espletamento del mandato disciplinati dagli artt. 8 e 9 del medesimo CCNQ. Nessuna incompatibilità è prevista con riguardo ai permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11, i quali vengono fruiti per finalità diverse. Vanno tuttavia effettuate le seguenti considerazioni: 180 - nel caso di part-time verticale o orizzontale, la possibilità di fruire di permessi è consentita solo nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa; - i permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 non possono essere cumulati fra di loro (al fine di aumentare i giorni di distacco), ma devono essere usufruiti limitatamente alle riunioni dei predetti organismi statutari, al fine di evitare che l’aspettativa part-time si trasformi surrettiziamente in aspettativa totale, in parte retribuita. Le singole amministrazioni hanno compiti di verifica riguardo ai permessi ex art. 11? Relativamente ai permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, si fa presente che essi vengono concessi esclusivamente per le finalità ivi previste e i contingenti sono fissati a livello di comparto, area, o nazionale. Tali contingenti, la cui quantità è definita nei CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali tempo per tempo vigenti, sono gestiti attraverso il sito web GEDAP. In merito va precisato che l’art. 9 del CCNQ 9 ottobre 2009 prevede l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro due giorni lavorativi qualsiasi autorizzazione alla fruizione di permessi sindacali. Inoltre, il comma 7 del medesimo art. 9, chiarisce che “l’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito”. Le confederazioni possono utilizzare i permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari nei comparti e nelle aree ove non hanno organizzazioni rappresentative? Le confederazioni possono utilizzare i permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari, di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, anche per le proprie organizzazioni di categoria non rappresentative. Gli unici requisiti per la fruizione sono, infatti, quelli evidenziati nel comma 1 dello stesso art. 11 secondo cui i permessi in oggetto sono riservati ai dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi. Sembra utile fare riferimento al comma 4 che ammette utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali fra comparto e rispettiva area della dirigenza o tra diversi comparti e/o aree. I dirigenti sindacali che non sono componenti della delegazione trattante possono usufruire dei permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari? La fruizione dei permessi di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 è riservata ai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi statutari per la partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali e territoriali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. In questo caso, la qualità di dirigente sindacale deriva dall’appartenenza all’organismo statutario a prescindere dall’essere componente di RSU o dall’accredito a partecipare alla delegazione trattante in sede di singola amministrazione. Permessi sindacali non retribuiti I permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti in ore? Considerato da un lato che l’art. 12, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 individua nei dirigenti sindacali di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo CCNQ i soggetti che possono fruire dei permessi sindacali non retribuiti, dall’altro la tipologia di finalità per le quali tali permessi possono essere richiesti, si ritiene che i permessi sindacali non retribuiti possano, al pari di quelli retribuiti, essere fruiti anche in ore. Come deve intendersi l’espressione “in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente” utilizzata per fissare l’entità dei permessi non re- 181 tribuiti per i dirigenti sindacali aventi titolo? L’espressione “in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente”, contenuta nel secondo comma dell’art. 12, costituisce una previsione di garanzia da intendersi nel senso che i dirigenti sindacali richiamati dalla norma hanno diritto, per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni o congressi sindacali, ad almeno otto giorni l’anno di permessi non retribuiti, con la flessibilità sopra citata. Aspettativa non retribuita Home A chi debbono essere presentate le richieste di distacco ed aspettative sindacali? L’art. 14, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 24 settembre 2007, dispone che le richieste di distacco ed aspettativa sindacale devono essere presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. L’aspettativa non retribuita è cumulabile con il distacco part-time? L’aspettativa non retribuita è cumulabile con il distacco part-time nel limite fissato dall’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dai successivi CCNQ. L’aspettativa non retribuita è cumulabile con i permessi orari di amministrazione? L’art. 12 del CCNQ sull’utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali del 7 agosto 1998 prevede l’applicazione delle flessibilità di cui all’art. 7 anche ai casi di aspettativa sindacale non retribuita. Nell’ipotesi di fruizione di un’aspettativa sindacale non retribuita part-time troverà, quindi, applicazione il comma 8 dell’art. 7, in cui si esclude la possibilità di fruizione dei permessi orari di amministrazione previsti dall’art. 10 del CCNQ in parola. Qual è il limite temporale minimo dell’aspettativa sindacale non retribuita? Il combinato disposto dell’art. 12 e dell’art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 esclude la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi. Si evidenzia, inoltre, che le aspettative non retribuite sono previste in favore dei soli dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative. Trattamento economico Come deve intendersi l’espressione “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico” contenuta nell’art. 17, comma 3 , del CCNQ del 7 agosto 1998? L’equiparazione dell’attività svolta dal dipendente in permesso sindacale o in distacco retribuito a quella del servizio sta a significare che l’attività sindacale non pregiudica la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della carriera e della pensione, ma non che essa possa essere equiparata allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, in quanto esercitata in qualità di controparte della stessa, con tutto ciò che ne consegue circa l’impossibilità di erogare trattamenti accessori legati alla prestazione del servizio istituzionale. Contributi sindacali Cosa accade alle ritenute effettuate a favore di un sindacato interessato ad un mutamento associativo? La materia specifica dei contributi sindacali non rientra tra le competenza dell’Aran. Si rinvia al CCNQ dell’8 febbraio 1996 che ne disciplina i principi ed, in particolare, stabilisce che le trattenute devono essere operate dall’amministrazione sulla base delle deleghe 182 ricevute dai lavoratori e versate alle organizzazioni sindacali secondo le modalità concordate tra quest’ultime e l’amministrazione stessa. Ne deriva, pertanto, che è esclusivamente in capo al lavoratore il diritto di sottoscrivere una delega per il contributo sindacale all’organizzazione da lui stesso prescelta. L’Aran nulla può aggiungere a quanto contenuto nel citato CCNQ se non significare come, più in generale, ferma rimanendo la libertà di associazione sindacale, la presa d’atto di mutamenti associativi che intervengono nei soggetti sindacali non possa prescindere dalla correttezza degli atti presentati. Le organizzazioni interessate devono, pertanto, produrre tutta la necessaria e formale documentazione a dimostrazione dell’avvenuto mutamento e, in caso di modifica della denominazione, lo statuto della nuova federazione contenente la dimostrazione che la stessa è la prosecuzione, appunto con diversa denominazione, di un preesistente soggetto sindacale di cui acquisisce anche tutte le attività e passività patrimoniali. Da quanto rappresentato ne consegue che, in caso di deleghe sottoscritte dai lavoratori direttamente alla nuova federazione, non dovrebbero esistere elementi ostativi al versamento dei contributi; nel caso in cui le deleghe siano sottoscritte a favore del preesistente soggetto, si richiama quanto precisato nel precedente paragrafo. Infine, nel caso di contenzioso tra organizzazioni sindacali, questa Agenzia ritiene che non sia compito delle amministrazioni dirimerlo, rinviando ai sindacati stessi l’onere della soluzione. Il dipendente può essere contemporaneamente titolare di più deleghe per le ritenute dei contributi sindacali? In virtù di quanto disposto dall’art. 39 della Costituzione e dall’art. 14 della legge 300/1970, che garantiscono a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi, e di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro, nulla vieta ad un dipendente, nell’esercizio della libertà di associazionismo, di aderire a più organizzazioni sindacali e quindi di essere titolare di più deleghe per il versamento di contributi a loro favore. L’Aran ha competenza in materia di contributi sindacali? L’Aran non ha alcuna competenza in materia di versamenti delle ritenute a favore delle organizzazioni sindacali. Compito dell’Aran è la rilevazione delle deleghe rilasciate dai lavoratori per le ritenute sindacali ai fini della determinazione della rappresentatività ai sensi dell’art. 43 del d.lgs 165/2001. Contrattazione integrativa Materie e regole In sede di contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU possono presentare diverse e distinte piattaforme? La delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata è costituita, per la parte sindacale, dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Tutti i soggetti (la RSU e le OO.SS.) potranno, quindi, presentare piattaforme contrattuali che sarà compito dell’amministrazione valutare. Quali misure può adottare l’amministrazione, in caso di urgente convocazione del tavolo negoziale in orario di lavoro? L’art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che “le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengano – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro.” E’, pertanto, necessario che le amministrazioni ne assicurino la più scrupolosa attuazione onde evitare, come indicato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché la ulteriore conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e modalità della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma prevede, peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa fuori dall’orario di lavoro - come, ad 183 esempio, in caso di convocazione delle parti sindacali motivate dalla assoluta urgenza di assumere decisioni concordate - vengano adottate tutte le forme possibili di articolazione dell’orario di lavoro che possano facilitare lo svolgimento del mandato sindacale (es. cambio del turno, etc.). Se la contrattazione integrativa avviene fuori orario di lavoro i dipendenti che partecipano come dirigenti sindacali hanno diritto al recupero delle ore? Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998 “le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro.” Scopo di tale norma è quello di consentire ai dirigenti sindacali la partecipazione al negoziato senza necessità di utilizzare il monte ore dei permessi previsti dall’art. 10 del CCNQ citato, così da garantire che residuino ore per altre tipologie di attività sindacale. Pertanto le riunioni che avvengono di sabato (laddove l’orario sia articolato su cinque giorni) o, comunque, al di fuori dell’orario di lavoro, corrispondono al dettato della norma. Da quanto sin qui esposto appare evidente che va esclusa la possibilità di recupero delle ore in quanto i dipendenti dirigenti sindacali che partecipano alle trattative non svolgono alcuna attività istituzionale ma partecipano in qualità di controparte sindacale, attività non equiparabile a quella propria dell’amministrazione. E’ possibile effettuare la trasmissione audio video delle riunioni relative alla contrattazione integrativa o comunque renderle accessibili al personale? Le trattative si svolgono con la presenza esclusiva delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale. Per quest’ultima, in particolare, sono ammessi solo i componenti della RSU ed i dirigenti sindacali accreditati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL (cfr. CCNQ del 7 agosto 1998 e vigente CCNL di comparto). Sul punto, va precisato che mentre per la delegazione di parte pubblica si tratta di attività istituzionale, per la delegazione di parte sindacale l’attività esercitata in qualità di controparte non è in nessun modo equiparabile all’attività d’ufficio. Per tale ragione, i dirigenti sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante l’orario di lavoro, dovranno richiedere la fruizione dei permessi sindacali. Ne deriva che durante l’orario di lavoro i dipendenti dell’amministrazione sono tenuti a prestare la loro attività, nella quale non rientra l’ascolto o la visione delle trattative sindacali in corso. Si rammenta, infine, che per informare tutti i dipendenti sull’andamento delle trattative la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare l’assemblea e/o altre forme di comunicazione. Le riunioni sindacali devono essere verbalizzate? Quali sono, in generale, i comportamenti da tenere in sede di incontri con la parte sindacale? Non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per quello finale in caso di concertazione. Riguardo, più in generale, ai comportamenti da tenere in sede di incontri con la parte sindacale, i contratti quadro ed i CCNL lasciano ampia facoltà alle amministrazioni enunciando, semplicemente, che il sistema delle relazioni sindacali è “improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti”. Cosa comporta la partecipazione del dipendente dirigente sindacale alle trattative convocate in orario di lavoro? L’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate “procedure e modalità idonee a tal fine“, vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l’espletamento del mandato (cambi turno, etc..). Tale garanzia indirettamente conferma che l’attività sindacale non è mai assimilata all’attività di servizio, perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale, ovvero quale controparte dell’amministrazione. Pertanto, qualora la trattativa avvenga in coinci- 184 denza con l’orario di lavoro, il dirigente sindacale dovrà richiedere un permesso sindacale da detrarre dal monte ore appositamente previsto dai CCNQ. Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un danno all’erario nonché un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse ben al di là del contingente stabilito. Nel caso in cui sia intervenuto un protocollo locale che, al fine di rendere più funzionale le trattative, ha fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, in quale modo è possibile modificare l’atto con il quale le parti si sono autovincolate? In nessuno dei contratti stipulati dall’Aran è fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, lasciando tale compito alla libera scelta delle parti. In ogni caso, ove queste si siano autovincolate, le modalità per rivedere il numero dei componenti la delegazione trattante vanno ridefinite con le stesse procedure concordate. Attraverso quali strumenti si possono regolare le relazioni sindacali nell’amministrazione? Le relazioni sindacali nell’amministrazione possono essere regolate attraverso protocolli locali la cui natura è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL. La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto dell’ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti. Nel contratto integrativo si può intervenire sulle materie dei diritti sindacali? La contrattazione integrativa può intervenire solo sulle materie ad essa espressamente demandate dai CCNL. Ove, tuttavia, il contratto integrativo disponga su materie non delegate a tale livello negoziale, le clausole pattuite si pongono in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL indipendentemente dal fatto che esse comportino oneri aggiuntivi. In tal caso, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Tanto premesso, la materia relativa ai diritti e alle prerogative sindacali non rientra tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL. Richiesta tavoli separati In presenza di tavoli separati le trattative devono essere contestuali? Nel caso di tavoli separati, le trattative potranno svolgersi sia contestualmente sia in momenti successivi. Ciò dipende anche dalla consistenza numerica della delegazione pubblica e dalla necessità di assicurare “pari dignità” ai tavoli separati. Evidentemente l’indivisibilità della delegazione pubblica (ad es. unico dirigente responsabile delle trattative) impone che la trattativa si svolga, con alternanza tra i tavoli, in tempi successivi. Sottoscrizione dei contratti Se la RSU non viene rinnovata dopo il triennio di vigenza è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con la precedente RSU? L’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel prevedere il periodico rinnovo delle RSU ne ha escluso la prorogabilità. Ne consegue che, in mancanza di proroghe legislative, la RSU eletta tre anni prima è da considerarsi decaduta a tutti gli effetti. 185 Se la RSU è decaduta e sono decorsi i cinquanta giorni di cui all’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con le sole organizzazioni rappresentative di categoria? Gli accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono alcuna norma che, nel caso in cui le organizzazioni sindacali che hanno titolo ad indire le elezioni non vi provvedano, legittimi la prosecuzione delle trattative con le sole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Si evidenzia, infatti, che in sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti la RSU è, unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della delegazione sindacale per la contrattazione integrativa. La sottoscrizione del contratto integrativo da parte di un solo componente RSU impegna la RSU nel suo complesso? La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all’interno della stessa, ma non all’esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. E’ di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Pertanto, la sigla di un componente, a titolo individuale, non è valida ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo. Un componente può sottoscrivere il contratto integrativo nel solo caso in cui sia espressamente delegato a rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. Poiché l’adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle trattative. Cfr. anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004. Art. 8, PARTE I, ACQ 7 agosto 1998 Sono ammissibili dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali all’atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo? Non si ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio, da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo, di dichiarazioni a verbale intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l’intesa. Tuttavia, occorre precisare che il contratto integrativo rappresenta uno strumento normativo e non anche un mezzo per diffondere dichiarazioni di parte. In particolare, con riguardo alle dichiarazioni a verbale, di norma l’Amministrazione è tenuta a divulgare solo quelle congiunte finalizzate ad esplicitare il contenuto di una clausola contrattuale. Di contro, per qualsiasi valutazione relativa alla mancata sottoscrizione le OO.SS. dispongono di altri strumenti di informazione del personale. La RSU può allegare al contratto integrativo il dissenso di eventuali componenti minoritarie? Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l’eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni allegate esclusivamente al verbale della riunione della RSU con la quale l’organismo di rappresentanza ha deciso, a maggioranza, di sottoscrivere il contratto integrativo. In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento della RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento 186 Per la sottoscrizione del contratto integrativo si deve applicare la regola del 51%? Quando è validamente sottoscritto il contratto integrativo? L’art. 43, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. Analoga norma non è prevista né dal legislatore né dai contratti collettivi per la contrattazione integrativa. In sede locale, pertanto, vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, in relazione sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, sia del fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, che decide al suo interno a maggioranza. Delegazione trattante di parte sindacale Quali conseguenze comportano, ai fini della partecipazione alla contrattazione decentrata, i mutamenti associativi che intervengono in seno alle organizzazioni sindacali rappresentative? Dal frontespizio del CCNL risultano chiaramente quali siano le organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. L’amministrazione, non avendo alcun potere discrezionale in merito deve, pertanto, ammettere esclusivamente i rappresentanti delle suddette organizzazioni a prescindere dalla circostanza dei mutamenti associativi che possono avvenire all’interno delle stesse Le organizzazioni sindacali rappresentative possono intervenire sulla composizione della delegazione trattante della RSU? La RSU può, con proprio regolamento, stabilire la composizione della propria delegazione trattante nell’amministrazione e le organizzazioni sindacali di categoria, una volta eletta la RSU, non hanno alcuna competenza né possono intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento. La semplice iscrizione al sindacato legittima il lavoratore a partecipare alle riunioni per la contrattazione integrativa? In merito alla possibilità che un lavoratore iscritto ad una organizzazione sindacale che non faccia parte della RSU e che non risulti accreditato da organizzazioni sindacali territoriali aventi titolo, va osservato che la qualità di dirigente sindacale rileva nel momento in cui venga richiesto dalle organizzazioni sindacali di appartenenza l’esercizio delle prerogative e dei diritti sindacali a favore del predetto dipendente. Naturalmente, qualora tale qualità non sia certificata e le riunioni per le trattative avvengano in orario di servizio, l’amministrazione eserciterà ogni forma di controllo relativo all’assenza del dipendente dal proprio posto di lavoro, atteso che per tale riunioni solo il dirigente sindacale è tenuto ad utilizzare il monte ore permessi di cui all’art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998 . Rappresentanti sindacali accreditati da organizzazioni presenti nell’amministrazione ma non rappresentative a livello nazionale possono far parte della delegazione trattante di parte sindacale? Le organizzazioni sindacali che, in quanto non rappresentative, non siano state ammesse alle trattative nazionali non possono essere ammesse alla contrattazione integrativa, neppure nel caso in cui godano di una rilevante consistenza associativa in sede locale. Da chi è composta, in sede decentrata, la delegazione trattante di parte sindacale per le aree dirigenziali? Non essendo stato stipulato alcun accordo per la costituzione delle RSU per il personale 187 delle Aree dirigenziali, la delegazione trattante di parte sindacale continua ad essere composta dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) per l’area della dirigenza, ove costituite dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL di riferimento. I rappresentanti delle confederazioni partecipano alla contrattazione integrativa? La delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa è composta, oltre che dalla RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative firmatarie dei CCNL e non anche dalle confederazioni cui esse aderiscono. Si fa, inoltre, presente che le confederazioni sono ammesse ai tavoli di trattativa nazionale solo ed in quanto alle stesse aderiscano organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non viceversa. Chi stabilisce la composizione della delegazione della RSU per le trattative? La composizione della propria delegazione ai fini della partecipazione alla contrattazione integrativa è di competenza della RSU stessa. Quali sono i vincoli per la composizione della propria delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale rappresentativa? Non esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti alla libertà di qualsiasi sigla sindacale di definire la composizione della propria delegazione trattante, in sede nazionale come in sede locale. Unico vincolo per l’amministrazione è che il dirigente sindacale sia accreditato da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delle vigenti norme contrattuali e secondo le modalità indicate nell’art. 10, comma 2, del CCNQ in materia di diritti e prerogative sindacali del 7 agosto 1998. I mutamenti associativi interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla ammissione alle trattative? Le competenze dell’Aran sono quelle di accertare i sindacati rappresentativi da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro prerogative sindacali. Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale e quindi i movimenti associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni, formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che possono verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per ogni biennio contrattuale, l’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo accertamento della rappresentatività. Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento dell’accertamento, non producendo, nell’immediato, alcun effetto le vicende associative che si verificano successivamente. Con quali organizzazioni si procede alla interpretazione autentica di un contratto integrativo? Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato per la definizione del contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto integrativo sono quelle originariamente firmatarie del contratto integrativo che contiene la clausola da interpretare. Con quali organizzazioni sindacali si procede, se del caso, ad integrare il contratto integrativo? I contratti nazionali dispongono che, successivamente alla stipula del CCNL quadriennale, le amministrazioni attivino la contrattazione integrativa. In tal caso il contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo biennio economico. La parte 188 normativa è valida per l’intero quadriennio e deve essere stipulata in una sessione unica. Le organizzazioni sindacali che, unitamente alla RSU, hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL. Tuttavia, la parte normativa del contratto integrativo può necessitare di essere completata o modificata con un successivo contratto, soprattutto in relazione a quelle materie per le quali il contratto si rende necessario solo al verificarsi dell’evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere stipulati a cavallo dei bienni, le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa decentrata sono quelle firmatarie del CCNL quadriennale, cui si aggiungono, ove differenti, le sigle firmatarie del secondo biennio economico. Un componente della delegazione trattante di parte pubblica può essere contemporaneamente componente della RSU? La figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è incompatibile con quella di componente della RSU il quale è a tutti gli effetti un dirigente sindacale. Le due figure, pertanto, essendo controparte l’una dell’altra, non possono essere in capo alla medesima persona. L’amministrazione, al fine di rimuovere tale stato di incompatibilità, dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della delegazione trattante di parte pubblica, non potendo procedere alla dichiarazione di decadenza del dipendente da componente della RSU. Tale competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla RSU stessa. Nel caso in cui sia intervenuto un protocollo locale che, al fine di rendere più funzionale le trattative, ha fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, in quale modo è possibile modificare l’atto con il quale le parti si sono autovincolate? In nessuno dei contratti stipulati dall’Aran è fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, lasciando tale compito alla libera scelta delle parti. In ogni caso, ove queste si siano autovincolate, le modalità per rivedere il numero dei componenti la delegazione trattante vanno ridefinite con le stesse procedure concordate Ammissione alle trattative/Rappresentatività Quali sono le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative e alle prerogative sindacali nazionali? L’Aran ha il compito di accertare le organizzazioni sindacali rappresentative da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione. Le tavole allegate ai CCNQ sulla ripartizione delle prerogative sindacali identificano esattamente le organizzazioni sindacali rappresentative e il numero dei distacchi e permessi nazionali di cui sono titolari per i relativi bienni contrattuali di riferimento. I movimenti associativi che intervengono tra un biennio contrattuale e l’altro, pur essendo pienamente legittimi, non producono effetti sui soggetti ammessi alle trattative né sulla titolarità delle prerogative sindacali sino al successivo accertamento della rappresentatività. Ammissione alla contrattazione collettiva nazionale I mutamenti associativi interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla ammissione alle trattative nazionali? Le competenze dell’Aran sono quelle di accertare i sindacati rappresentativi da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro prerogative sindacali. Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale e quindi i movimenti associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni, formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che possono verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per ogni biennio contrattuale, l’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale 189 momento la situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo accertamento della rappresentatività. Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento dell’accertamento, non producendo, nell’immediato, alcun effetto le vicende associative che si verificano successivamente. Come si acquisisce il diritto a partecipare alle trattative contrattuali nazionali? La partecipazione al tavolo contrattuale nazionale non discende dalla richiesta della singola organizzazione o da un atto discrezionale dell’Aran, ma è disciplinata dall’art. 43 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale sono ammesse le OO.SS. che raggiungono il 5% come media tra il dato associativo ed il dato elettorale. In applicazione del suindicato disposto normativo l’Aran, previo esperimento di una complessa procedura, accerta le organizzazioni di categoria legittimate ad essere ammesse ai tavoli di contrattazione nazionale in quanto raggiungono la soglia percentuale minima prevista dalla legge. E’ previsto l’accertamento della rappresentatività relativamente a specifiche tipologie professionali? L’Aran provvede, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ad accertare la rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali da ammettere ai tavoli di trattativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La norma espressamente richiama i comparti o le aree. Pertanto, tale accertamento è relativo esclusivamente ai comparti e alle aree di contrattazione, senza alcun riferimento a specifiche tipologie professionali in essi contenute. Quali sono le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative e alle prerogative sindacali nazionali? L’Aran ha il compito di accertare le organizzazioni sindacali rappresentative da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione. Le tavole allegate ai CCNQ sulla ripartizione delle prerogative sindacali identificano esattamente le organizzazioni sindacali rappresentative e il numero dei distacchi e permessi nazionali di cui sono titolari per i relativi bienni contrattuali di riferimento. I movimenti associativi che intervengono tra un biennio contrattuale e l’altro, pur essendo pienamente legittimi, non producono effetti sui soggetti ammessi alle trattative né sulla titolarità delle prerogative sindacali sino al successivo accertamento della rappresentatività. Organizzazioni sindacali non rappresentative Un’organizzazione sindacale non rappresentativa può eventualmente fruire di prerogative sindacali utilizzando quelle spettanti alla RSU (nella quale sia stato eletto un suo dirigente)? L’art. 9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che i permessi di spettanza delle RSU siano da queste gestite autonomamente, definendone la esclusiva competenza. In tal senso non può trovare alcuna legittimazione la richiesta di una organizzazione sindacale non rappresentativa di fruire surrettiziamente di prerogative sindacali, di cui non gode, utilizzando quelle di pertinenza del componente della RSU eletto nella propria lista. Ciò vale anche per le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto la RSU, come già detto, una volta eletta è autonoma, vive di vita propria e decide come utilizzare al suo interno il monte-ore dei permessi, i quali possono essere concessi esclusivamente ai dipendenti eletti nella RSU stessa. Il fatto di aver sottoscritto contratti integrativi è sufficiente per legittimare la partecipazione di un’organizzazione sindacale non rappresentativa alle trattative in sede locale e alla ripartizione delle prerogative sindacali? Non può essere portata a sostegno della richiesta di prerogative da parte di una organizzazione sindacale non rappresentativa la circostanza di essere stata firmataria di contratti integrativi in quanto, anche se fosse accertata la veridicità di tali fatti, tale firma sarebbe 190 stata apposta in precedenti periodi contrattuali o, in alternativa, senza legittimazione. Le organizzazioni sindacali che non sono ammesse alla contrattazione nazionale, possono essere ammesse alla contrattazione in sede locale se hanno eletti nelle liste presentate nelle elezioni delle RSU? Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono ammesse al tavolo nazionale di contrattazione. Esse non hanno alcun titolo ad eventuali ammissioni nella sede decentrata né alla fruizione delle prerogative sindacali. Non rileva neanche il fatto che abbiano presentato le liste per le elezioni delle RSU o che abbiano propri rappresentanti eletti all’interno della RSU. Le organizzazioni sindacali non rappresentative sono titolari di prerogative nei luoghi di lavoro? Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa. Sotto tale profilo si richiama, da ultimo, l’art. 9, comma 12, del CCNQ 9 ottobre 2009, il quale ribadisce che “Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998 ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative.” Resta ferma la possibilità di comunicare il nominativo del responsabile del proprio terminale associativo, cui non fa seguito l’utilizzo di prerogative sindacali non avendone, appunto, la titolarità. Le aspettative non retribuite sono fruibili da dirigenti sindacali appartenenti ad organizzazioni sindacali non rappresentative? Le ragioni che hanno indotto le parti che hanno sottoscritto il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali a prevedere che anche le aspettative non retribuite disciplinate dall’art. 12 siano fruibili solo dalle organizzazioni sindacali rappresentative si rinvengono nell’insieme del quadro normativo che, nel pubblico impiego, ha ridisegnato il sistema delle relazioni e dei diritti sindacali, contrattualizzando l’intera materia relativa all’utilizzazione dei distacchi, permessi ed aspettative, con le precisazioni che saranno svolte nei punti seguenti. Il nuovo sistema collega strettamente la fruizione delle prerogative sindacali alla rappresentatività, come si evince senza possibilità di dubbio sulla base dell’elemento letterale, dall’art. 43, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, il quale recita che “le confederazioni e le organizzazioni ammesse alla contrattazione nazionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività“. L’art. 12 del CCNQ 7 agosto 1998 non ha fatto dunque altro che applicare la suddetta regola, ritenuta inderogabile dalle parti. In buona sostanza la legislazione che riguarda il rapporto di lavoro pubblico assume carattere di specialità sotto diversi profili rispetto al modello della Legge 300 del 1970, al quale pure è ispirata nel riprendere le forme di tutela delle libertà e dell’attività sindacale. Peraltro, recentemente, il DM 23 febbraio 2009 ribadisce la soprarichiamata volontà legislativa affermando, all’art. 4, comma 2, che le aspettative non retribuite, ”ai sensi dell’art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, spettano alle sole confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative”. Infatti, è oggetto di tutela legale specifica, che lo statuto dei lavoratori non contempla, il ruolo del sindacato nella contrattazione collettiva a livello nazionale e l’ammissione alle trattative con l’Aran è garantita alle organizzazioni sindacali che superino una soglia minima di rappresentatività (misurata in base alle deleghe per i contributi sindacali ed ai voti riportati nella elezione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale, in percentuale rispetto al totale delle deleghe e dei voti). Di conseguenza, la rappresentatività non si ricava dalla effettiva sottoscrizione dei contratti come nel settore privato dove vige un regime di libertà negoziale, ma all’opposto, solo il superamento della soglia minima di rappresentatività obiettivamente misurata è condizione necessaria e sufficiente per essere ammessi alle trattative negoziali e, quindi, alla fruizione delle relative prerogative i cui costi diretti ed indiretti (come avviene per le aspettative) sono a carico dello Stato. In definitiva le norme in esame (ed i CCNQ che ne sono derivati) delimitano legittimamente e 191 coerentemente il numero dei soggetti sindacali che possono accedere ai benefici in questione. Pertanto, mentre è vero che le aspettative non retribuite nel contesto della Legge 300 sono svincolate dalla rappresentatività, nel sistema del pubblico impiego, dove - come detto - non sussiste con riguardo ai soggetti delle relazioni sindacali il principio di libertà negoziale, anche la fruibilità di questa prerogativa, con l’entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998 ed in applicazione dell’art. 43 citato, è riconosciuta solo a quei soggetti che sulla base delle regole sono individuati come interlocutori della parte pubblica rappresentata dall’Aran ed ammessi alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. Organizzazioni rappresentative ammesse con riserva Quando è possibile, per le amministrazioni, richiedere alle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse “con riserva” - e per le quali la riserva sia stata sciolta negativamente – la restituzione del corrispettivo economico dei distacchi fruiti? Con riferimento all’art. 19, comma 11, le amministrazioni interessate non possono chiedere alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse con riserva alle trattative nazionali il rimborso degli emolumenti stipendiali corrisposti durante il periodo di distacco sindacale, fino a che non vi sia stato lo scioglimento sfavorevole della riserva conseguente alla conclusione del giudizio dal quale venga determinata l’esclusione dell’organizzazione sindacale interessata dalle trattative nazionali. Le organizzazioni sindacali ammesse “con riserva” hanno diritto a fruire delle prerogative sindacali? L’art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998 non prevede una differente disciplina per la fruizione delle prerogative sindacali da parte di organizzazioni sindacali ammesse con riserva, nei confronti delle quali sussiste solo l’obbligo di restituzione del corrispettivo economico delle prerogative utilizzate ma non spettanti in caso di scioglimento con esito negativo della riserva. 192 ALTRE FONTI NORMATIVE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA GABINETTO Circolare Ministeriale n. 243 Prot. n. 43161/BL Roma, 14 ottobre 1999 Oggetto: Istruzioni amministrativo-contabili sulle seguenti materie: • • • artt. da 26 a 31- Contratto integrativo nazionale del comparto scuola 31.8.1999. - Fondo dell’istituzione scolastica e indennità di direzione e di amministrazione. Ripartizione risorse relative al periodo settembre - dicembre 1999. Adempimenti applicativi; chiarimenti in materia di utilizzazione delle risorse previste per gli anni finanziari 1997 e 1998 dalla CM n.220 (prot. n. 27471/BL) dell’8.5.1998; chiarimenti in materia di assegnazione alle istituzioni scolastiche delle somme per l’anno finanziario 1998, giacenti presso le contabilità dei Provveditorati agli Studi, relative agli interventi didattici educativi integrativi (IDEI). Interpretazione autentica dell’art. 34 - comma 2 - del contratto integrativo nazionale n. 8/99/BL del 31 agosto 1999. A) ARTT. DA 26 A 31- CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA 31.8.1999. - FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E INDENNITÀ DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE. RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 1999. ADEMPIMENTI APPLICATIVI Si fa seguito alla circolare n. 214 (prot. n.41989/BL) dell’8.9.1999, con la quale questo Ministero ha diramato le prime indicazioni applicative del contratto integrativo nazionale della scuola (CIN) sottoscritto il 31 agosto 1999. Per quanto concerne il fondo delle istituzioni scolastiche, come precisato in detta circolare, una quota del relativo stanziamento viene mantenuta a livello centrale per finanziare le maggiorazioni forfettizate relative alle particolari tipologie (scuole carcerarie, ospedaliere, ecc.) individuate dall’art. 27 - comma 6 - lettera A) del CIN; i turni notturni, festivi e notturni-festivi del personale delle istituzioni educative statali; le indennità di bilinguismo e trilinguismo erogate a favore di personale docente statale. Poichè detta quota di stanziamento va ripartita in base a taluni parametri non conosciuti a livello centrale, si rammenta alle SS.LL. che, come richiesto con l’anzidetta CM cui si fa seguito, i relativi dati vanno comunicati, entro il 30 ottobre p.v., dalle SS.LL. alla Direzione Generale del Personale - Ufficio II di ragioneria (fax 0658492291). Per le rimanenti quote di stanziamento, si allega alla presente il piano di riparto relativo al periodo settembre-dicembre 1999 del fondo dell’istituzione scolastica da assegnare alle scuole in base al parametro relativo al numero dei posti di personale docente previsti in organico di diritto per ciascuna istituzione scolastica stessa. Detto piano di ripartizione è articolato in quattro colonne nelle quali, a fianco della prima colonna recante l’indicazione della provincia di riferimento compaiono di seguito: in colonna [B], lo stanziamento complessivo provinciale per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per il finanziamento degli ex IDEI. Le SS.LL. assegneranno ai predetti istituti le somme a ciascuno di essi spettanti in relazione ai posti di personale docente presenti nell’organico di diritto, in base al coefficiente unitario di calcolo di lire 900.000 per ciascun posto in organico. Al riguardo si richiamano le istruzioni già impar- 193 tite con CM n. 56 - prot. 36420/BL dell’8 marzo 1999; in colonna [C], lo stanziamento complessivo provinciale da assegnare agli istituti e scuole di ogni ordine e grado per il pagamento delle attività aggiuntive prestate da tutto il personale docente, educativo e ATA deliberate nell’ambito del P.O.F. ovvero del piano annuale delle attività. Si ricorda che il coefficiente unitario di calcolo da utilizzare per l’assegnazione alle scuole è di lire 693.000 per posto docente in organico di diritto; in colonna [D], lo stanziamento complessivo provinciale da assegnare agli istituti e scuole di ogni ordine e grado con un numero di posti di personale docente in organico di diritto superiore a 35 unità, per il pagamento dei parametri economici dell’indennità di direzione e di amministrazione correlati alla complessità organizzativa della scuola, finanziati a carico del fondo dell’istituzione scolastica. Si rammenta che i coefficienti unitari di calcolo - tabelle B) e C) - allegate al CIN - ammontano a lire 35.000 e a lire 22.000 rispettivamente per il calcolo dell’indennità di direzione e dell’indennità di amministrazione. Si ricorda che i suindicati coefficienti unitari di calcolo costituiscono la base annua per la determinazione degli stanziamenti spettanti alle scuole e che pertanto questi ultimi sono da rapportare a 4/12. Si evidenzia inoltre che le somme indicate nelle suddette colonne B, C e D sono state calcolate, come per il passato, al netto delle ritenute a carico dello Stato, al lordo della ritenuta IRAP (9,60%), che com’è noto va versata a cura delle scuole stesse e al netto delle ritenute per Fondo Pensioni INPDAP (8,75%) e per Fondo Credito (0,35%), a carico del dipendente, il cui versamento viene invece effettuato a cura di quest’Amministrazione centrale. Relativamente alle attività aggiuntive retribuibili con il fondo dell’istituzione scolastica, si chiarisce che esse: sono deliberate dal consiglio di circolo o d’istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili, in base al piano annuale delle attività definito dal capo d’istituto su delibera del collegio dei docenti a norma dell’art. 24 - comma 4 - del CCNL-scuola del 26 maggio 1999 e delle attività del personale ATA definite con la procedura di cui all’art. 52 - comma 10 del CIN; qualora ciò non sia già previsto nella delibera del consiglio di circolo o di istituto, con apposito incarico scritto, dal quale devono risultare sia l’impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante, il capo d’istituto individua i nominativi del personale docente e ATA chiamato a prestare dette attività aggiuntive. Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all’albo dell’istituzione scolastica. Si ricorda che prima dell’approvazione definitiva da parte del consiglio di circolo o d’istituto, a norma dell’art. 6 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999, il piano delle attività aggiuntive va sottoposto alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del medesimo CCNL. Ai fini della contabilizzazione nei bilanci delle istituzioni scolastiche si precisa che le somme indicate nelle colonne B (ex IDEI) e C (fondo dell’istituzione scolastica) dell’accluso piano di riparto vanno introitate nel capitolo 4.3; mentre quelle indicate nella colonna D (parametro complessità organizzativa per indennità di direzione e amministrazione) vanno introitate al capitolo 4.2. Si chiarisce, infine, che nelle scuole sede dei centri territoriali, in quelle con sezioni presso gli istituti di pena o presso i presidi ospedalieri e nelle scuole con corsi serali curriculari, il fondo dell’istituzione scolastica è costituito dalle voci relative ai finanziamenti previsti dal comma 1, lettere A) e C), e dal comma 2 lettere A), B), C) e D) dell’art. 28 del C.I.N.. Il personale docente impegnato su queste particolari tipologie di complessità didattica, accede al fondo dell’istituzione scolastica, in relazione alle eventuali attività aggiuntive svolte, sulla base dello stanziamento complessivamente assegnato all’istituzione scolastica. B) CHIARIMENTI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE PER GLI ANNI FINANZIARI 1997 E 1998 DALLA CM N.220 (PROT. N. 27471/BL) 194 DELL’8.5.1998) In relazione a taluni quesiti pervenuti sulle modalità di utilizzazione delle somme contabilizzate nei bilanci delle istituzioni scolastiche, relative all’applicazione sperimentale degli artt. 27 - comma 4 - e 77 del CCNL-scuola del 4 agosto 1995, si rammenta che le somme in questione andavano utilizzate secondo quanto stabilito dall’accordo decentrato allegato alla CM n. 220/1998. Le somme residuate dopo il soddisfacimento delle finalità previste dal citato accordo decentrato, pur rimanendo contabilizzate nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo dell’istituzione scolastica, perdono la loro finalizzazione specifica e possono essere impiegate per il pagamento dei compensi connessi con lo svolgimento delle attività aggiuntive retribuibili a carico del fondo nell’esercizio finanziario in corso. C) CHIARIMENTI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE SOMME PER L’ANNO FINANZIARIO 1998, GIACENTI PRESSO LE CONTABILITÀ DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI, RELATIVE AGLI INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI (IDEI) Con riferimento a vari quesiti pervenuti in merito ai criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche degli stanziamenti tuttora giacenti presso le contabilità dei Provveditorati agli Studi per gli interventi didattici educativi integrativi (IDEI), si chiarisce che dette somme vanno ripartite secondo un criterio premiale, a favore delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, che negli anni scolastici 1997-98 e 1998-99 abbiano realizzato gli interventi in questione. Tenuto conto dell’ammontare delle somme di cui trattasi, le stesse potranno essere ripartite in proporzione al numero delle scuole che hanno realizzato detti interventi, prescindendo però dal numero delle attività stesse. Le scuole individuate introiteranno dette somme aggiuntive al capitolo 4.3 dei rispettivi bilanci e potranno utilizzarle per il pagamento dei compensi connessi con lo svolgimento delle attività aggiuntive retribuibili a carico del fondo nell’esercizio finanziario in corso. D) INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 34 - COMMA 2 - DEL CIN N. 8/99/BL DEL 31 AGOSTO 1999. Si rende noto che in data 5 ottobre 1999 è stato stipulato con le organizzazioni sindacali del comparto scuola il contratto integrativo nazionale n. 9/99/BL recante l’interpretazione autentica dell’art. 34 comma 2 - ultimo capoverso - del CIN citato in premessa. Detta interpretazione autentica si è resa necessaria per la correzione di un errore materiale contenuto nel suindicato art. 34. Per effetto di detto contratto integrativo la frase “Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma” viene corretta con “Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità di firma”. Si coglie l’occasione per ricordare, come peraltro già richiesto alle SS.LL. con la circolare n. 214 dell’8.9.1999, che entro e non oltre il 30 ottobre p.v. le SS.LL. medesime dovranno comunicare a questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Ufficio II di ragioneria anche la consistenza numerica delle particolari tipologie individuate nella tabella B) allegata al CIN scuola 1999, necessaria per la ripartizione della quota parte delle risorse da destinare a detta specifica voce dell’indennità di direzione e di amministrazione. Le SS.LL. sono pregate di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i conservatori di musica, le accademie e gli ISIA, comunicando fin da ora le somme finalizzate alla copertura del fondo dell’istituzione scolastica e dell’indennità di direzione e di amministrazione. Il Ministro f.to Berlinguer 195 PROTOCOLLO D’INTESA SULLE “FUNZIONI MISTE” DEL PERSONALE ATA tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione Province d’Italia, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS L’anno duemila il giorno dodici del mese di settembre in Roma, Le Parti - - - PREMESSO: che permangono in capo agli enti locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; che le istituzioni scolastiche "singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli Enti locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; che la Legge 3 maggio 1999, n. 124, all'art. 8, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche; che il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 23 luglio 1999, emanato in attuazione del comma 4 dell’art. 8 della citata Legge n. 124/99, ha stabilito modalità e tempi per il trasferimento del personale suddetto; che il Decreto del Ministero dell’Interno, in data 16 ottobre 1999, emanato in attuazione del comma 5 dell’art. 8 della citata Legge n. 124/99, ha stabilito criteri e modalità per la riduzione dei trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti Locali nell’anno 1999 per le "funzioni ATA", al netto degli oneri per le funzioni che non sono state trasferite allo Stato, conservando quindi agli Enti Locali stessi, almeno parzialmente, le risorse per garantire la continuità di tali funzioni; che, dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione nell’erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e quantitativi che occorre precisare la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e definire la possibilità di utilizzare il personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del Comparto Scuola; CONSIDERATO: che è interesse comune garantire un’efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico complessivamente inteso; - che, a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere un’intesa nazionale per favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse, sia tra Istituzioni Scolastiche e Organizzazioni Sindacali, per individuare le procedure e le modalità inerenti le ricadute contrattuali; Convengono su quanto di seguito articolato - ART. 1 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI I servizi oggetto della presente intesa sono i seguenti: A) mense scolastiche; 196 B) C) D) E) assistenza agli alunni portatori di handicap; attività di pre e post scuola; accoglienza e sorveglianza degli alunni; uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche. ART. 2 COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO A) MENSE SCOLASTICHE Sono di competenza delle Istituzioni scolastiche: - la comunicazione giornaliera all’ente obbligato del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità organizzative concordate in sede locale; - la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio; - l’ordinaria vigilanza e l’assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze. L’Ente Locale provvederà alla preparazione e al trasporto alla scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché alle sotto elencate competenze: a) ricevimento dei pasti; b) predisposizione del refettorio; c) preparazione dei tavoli per i pasti; d) scodellamento e distribuzione dei pasti; e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; f) lavaggio e riordino delle stoviglie; g) gestione dei rifiuti. Qualora il servizio mensa (nella scuola o nel centro estivo eventualmente funzionante nel suo ambito) non fosse interamente svolto dal comune, o da questo affidato a soggetti esterni, si precisa che le attività di spettanza degli Enti Locali, di cui alla precedente elencazione (dal punto "a" al punto "g"), vengono svolte dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni nel quadro del presente accordo. Gli oneri finanziari faranno carico all’Ente Locale, secondo le indicazioni specificate al successivo Art.4. Nelle stesse convenzioni, tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche, sono definite altresì le modalità e le responsabilità per assicurare il rispetto della normativa vigente, i cui oneri finanziari sono comunque sostenuti dall’Ente Locale (prescrizioni e procedure operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri adempimenti connessi). B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art. 31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico. Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica. C) ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA L’Istituzione scolastica, nell’ambito dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, può organizzare, anche con il concorso di risorse che l’ente locale potrà assegnare, valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con valenza educativa. Ove sia l’Ente Locale, nell’ambito dei servizi socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola, l’istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l’apertura e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove necessario, i trasferimenti di cui al successivo art. 4. D) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI In relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza dell’Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali l’Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto al- 197 l’orario dell’attività didattica. Tale servizio è svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica. L’Istituzione Scolastica definisce, nel proprio regolamento, le relative modalità. E) USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Ferme restando la deliberazione degli organi competenti della Scuola e la necessaria autorizzazione dell’Ente Locale, l’apertura delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di interruzione dell’attività didattica, favorirà lo sviluppo di attività educative, culturali, sociali e civili, promosse anche da Associazioni del territorio e sarà oggetto di specifici accordi tra l’Istituzione scolastica e gli Enti interessati. I relativi oneri saranno posti a carico dell’Ente utilizzatore. Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per le attività promosse od organizzate da questi ultimi, sarà regolato, in relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia dei locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni locali, nell’ambito dei contenuti economici contemplati nel successivo art. 4. Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre nell’ambito dell’ampliamento della loro offerta, potranno organizzare attività estive anche con il concorso di risorse che gli Enti Locali metteranno a disposizione, valutati i progetti presentati. ART. 3 CONVENZIONI LOCALI Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d’intesa, le Istituzioni Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali, nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento, e sarà indicato il numero di unità che sono necessarie per l’effettuazione degli stessi servizi. ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITÀ DELLE RISORSE L’Ente Locale si impegna a trasferire all’Istituzione Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per l’esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell’ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto Nazionale e del Contratto Integrativo del Comparto Scuola. Il finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte funzioni istituzionalmente di competenza dell’Ente Locale previste dal presente accordo, individuate alle lettere A), C) e E) dell’art.2, ammonta, a £.1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto a ogni unità di personale impegnato nello svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione locale. Il fondo complessivo, come sopra calcolato, potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività di supporto amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per l’effettuazione dei servizi convenzionati. I trasferimenti delle risorse da parte dell’Ente Locale saranno effettuati in due trance di pari importo da liquidarsi entro febbraio 2001 ed entro agosto 2001. L’Ente Locale potrà disporre, valutati i progetti presentati, ulteriori specifici finanziamenti per lo svolgimento, da parte della scuola, di altri progetti inerenti l’ampliamento quantitativo e qualitativo dell’offerta scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni del territorio. ART. 5 RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI Il precedente articolo 4 regolamenta le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire all’Istituzione scolastica. Tali risorse dovranno essere assunte ad integrazione del fondo dell’istituzione scolastica in rapporto alle specifiche destinazioni per lo svolgimento delle attività definite nelle convenzioni locali. Tali attività dovranno essere assunte, preventivamente, nel P.O.F. della Scuola. Le modalità di recepimento preventivo della disponibilità del personale interessato allo 198 svolgimento delle attività aggiuntive per l’anno scolastico in corso, le forme di utilizzazione dello stesso, nell’ambito dell’orario di lavoro, e l’attribuzione dei relativi compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula della convenzione, di specifici accordi tra il Dirigente Scolastico e le R.S.A./ R.S.U., come previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I. del Comparto Scuola. ART. 6 CONTINUITÀ DEI SERVIZI E REGOLA DI SALVAGUARDIA Nelle more della stipula delle convenzioni di cui al precedente art.3, ove si siano avviate le procedure si cui ai precedenti artt.4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino al 31 ottobre 2000 la continuità e le condizioni di erogazione dei servizi già assicurati per l’anno scolastico 1999/2000, secondo le stesse modalità a suo tempo definite e concordate tra la Scuola e gli Enti Locali. Ove le procedure si concludano con la stipula della convenzione, sarà questa stessa a definire le risorse necessarie per il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula della convenzione, il trasferimento finanziario dell’Ente Locale, per l’effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà effettuato sulla base delle somme individuate negli accordi relativi all’anno scolastico 1999/2000. Eventuali condizioni di miglior favore per il personale impegnato nei servizi, contenute in intese già sottoscritte per l’anno scolastico 2000/2001, dovranno essere recepite negli accordi di cui al precedente punto 5) e salvaguardate. ART. 7 VALIDITÀ L’efficacia del presente accordo è limitata all’anno scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal 1 settembre 2001. Le parti si incontreranno nel mese di aprile 2001 al fine di verificare gli effetti prodotti dal presente protocollo. CIRCOLARE n. 21 del 14 marzo 2011 Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012 Trasmissione schema di Decreto Interministeriale. Si trasmette lo schema di decreto, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2011/2012, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche. Le disposizioni di cui sopra sono frutto di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi utilizzati per corrispondere alle diverse esigenze gestionali ed operative e per procedere alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema istruzione. Si è trattato di un lavoro particolarmente complesso anche per effetto della graduale entrata a regime della riforma del secondo ciclo, che, per l’anno scolastico 2011/2012, interessa solo le classi prime e seconde, e non anche le classi successive, per le quali rimangono in vigore gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie con riferimento all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale. Com’è noto, gli interventi relativi alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le Regioni e gli Enti locali, in quanto titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di politiche scolastiche nei rispettivi territori, di programmazione dell’offerta formativa e del diritto allo studio, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e di definizione dei punti di erogazione del servizio. Si richiama, pertanto, la particolare attenzione delle SS. LL. e degli Uffici dipendenti sull’esigenza che le Regioni e gli Enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole 199 province, anche nell’ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione delle istituzioni scolastiche e l’attribuzione delle risorse. Analoga attenzione le SS.LL. vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS. È noto, infatti che la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale va definita in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l’attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell’arco del triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64. La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 19.700 le riduzioni di posti da effettuare per l’a.s. 2011/2012. Le misure e gli interventi e finora adottati da questo Ministero ai fini che qui rilevano e che le SS.LL. dovranno attivare per la parte di competenza, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell’impianto e dell’articolazione del primo ciclo entrato in vigore nell’a.s. 2009/10 (DPR n. 89 del 20 marzo 2009) e la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo (DPR n. 87 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89 del 15 marzo 2010 relativo ai licei) che ha avuto graduale applicazione dall’anno scolastico 2010/2011. I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, sul dimensionamento della rete scolastica e il ra-zionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili. Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano di seguito le norme che presiedono alla costituzione degli organici: • • • • • • • • • • • Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto “le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, recante, tra l’altro, la previsione nella scuola primaria di classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali; Piano programmatico in attuazione dell’art. 64 succitato e delle relative norme applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica; D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, relativo all’assetto organico della scuola secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del DPR n. 89/2009; D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; Circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “indicazioni e raccomanda- 200 • • zioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”; Circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2011/12; Intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; La ripartizione a livello regionale dell’organico complessivamente definito in ambito nazionale è stata effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell’istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto delle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana. Le dotazioni organiche regionali sono state ripartite come da tabelle allegate al richiamato schema di decreto interministeriale, di cui costituiscono parte integrante, e che prevedono una riduzione di 19.700 posti, da operare in organico di diritto. Si ricorda, fin d’ora che, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell’organico di diritto e dell’organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al Piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008. Ferme restando le istruzioni e le indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. porranno in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità del servizio e dell’offerta formativa. Un ruolo importante, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99 e successive modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura, pertanto, dell’istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando, le potenzialità proprie dall’autonomia organizzativa e didattica. Lo schema di decreto interministeriale riporta nella colonna “A” della tabella F le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale e nella colonna “B” i posti derivanti dagli ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica. Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno. Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni di definizione e gestione degli organici, sull’esigenza che siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione scolastica, onde evitare situazioni di squilibrio e/o di svantaggio. Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si fa presente che è in corso di emanazione una apposita intesa tra il MIUR e il MEF, che chiarisce i vari profili della materia e detta disposizioni e istruzioni per la parte relativa agli aspetti contrattuali e retributivi. Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria 201 competenza, riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico. Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni, con gli Enti Locali provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutando le esigenze relative alle tipologie dei diversi ordini e gradi di istruzione e alle condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle innovazioni introdotte dai provvedimenti applicativi del citato art. 64. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana. Prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall’art. 2 dello schema di decreto succitato. Nel contempo le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli Uffici scolatici territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, secondo i nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. È di tutta evidenza che il processo di contenimento non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di ricomposizione delle stesse in organico di fatto. Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione. Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive. Scuola dell’infanzia La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2010/2011. Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2011, il terzo anno di età. Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010 (iscrizioni per l’a.s. 2011/12), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. Gli anticipi nella scuola dell’infanzia trovano fondamento soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l’attuazione degli anticipi i Direttori degli Uf- 202 fici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità. Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali. Nella tabella A sono compresi i 610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e l’attuazione degli anticipi. Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. “sezioni primavera”, il cui funzionamento, com’è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati nell’ambito delle risorse complessive assegnate. Scuola primaria Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2011. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2012. L’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevede che le famiglie possano operare le loro scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito in 24 ore settimanali. Tale modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Per le classi prime, seconde e terze, sono previste altre articolazioni dell’orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di organico assegnato, sino a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il prodotto per 22, vale a dire per l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore. Le classi quarte e quinte continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello (corrispondente,com’è noto, a 27 ore di media) secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe. L’organico calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il prodotto per 22. Le economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare 203 il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa. Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell’insegnamento dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto. Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa. Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti dell’organico autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva assegnata. Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente. L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, in nessun modo, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali. In conformità dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti. Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico. L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: attivazione/continuazione di classi a tempo pieno, modello orario settimanale di 30 ore nelle classi prime, seconde e terze, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani). 204 Istruzione secondaria di I grado La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40). Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili. Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall’art. 5 del citato regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitata l’assegnazione delle stesse, costituite con il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010. Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e semprechè si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni,di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/09. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’insegnamento della tecnologia, prima rientrante nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”, è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all’insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore. Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201). Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, la eventuale isti-tuzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 212 dell’8 luglio 2005 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse. Infatti il citato articolo 14, ha abrogato, tra l’altro, il comma 5 dell’art. 239 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabiliva che “presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all’art. 174, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico”. Istruzione secondaria di II grado Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei. 205 Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del relativo regolamento e le classi terze dell’istruzione professionale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l’orario delle classi di concorso da ridurre, che verrà emanato non appena acquisito il parere del CNPI. Contestualmente alla presente, con nota a parte, vengono trasmessi gli schemi dei citati decreti, in corso di perfezionamento. Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato, con DPR n. 81 del 20 marzo 2009. In attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale, che con la presente si trasmette, gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”. In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali. I licei musicali istituiti nell’a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno. Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL. da-ranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando comunque duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate. Si ricorda che, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell’art. 64 della legge 133 del 2008, evitando esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell’assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate. Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il 206 gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate in presenza di almeno 25 alunni. Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre. Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità. Si precisa che, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime e seconde, sempre tenendo conto delle riduzioni stabilite per l’istruzione tecnica e professionale dai decreti interministeriali prima menzionati. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne. Nel caso che l’istituzione scolastica comprenda un liceo artistico e un istituto d’arte, l’utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell’istituto d’arte) per la costituzione delle cattedre all’interno dell’istituzione determinano l’organico di istituto, con la conseguente necessità di formulare una unica graduatoria, suddivisa per classi di concorso, per l’individuazione del docente soprannumerario. Tale criterio si applica anche al caso in cui esistono già entrambe le istituzioni (liceo arti- 207 stico e istituto d’arte) all’interno di un istituto superiore. Relativamente all’Ufficio tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione tecnica e l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell’Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni. a) classi di concorso In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino. Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ot-timale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno av-valendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento. b) quota del 20% riservata all’autonomia Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, cultura-le e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studen-ti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori in-segnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime e seconde interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99. c) Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (vedi decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 208 del 29 aprile 2010) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all’articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it – riordino istruzione Professionale): - tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all’allegato 2 della citata intesa del 16.12.2010. A tal fine, in attuazione dell’accordo territoriale tra USR e competente Assessorato Regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 29/4/10. E’ di fondamentale importanza che le istituzioni scolastiche facciano riferimento alla tabella allegato n. 3 dell’Intesa del 16.12.2010, che stabilisce le confluenze tra i vecchi i nuovi percorsi di qualifica professionale. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili; - tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente USR, per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti profes-sionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall’attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta predisponendo una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi e l’ordinamento dei percor-si di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP. La realizzazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP. Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP. 209 In effetti l’organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente. d) Ulteriori disposizioni Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di fatto, per effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero. Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell’organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre. Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico. Istruzione degli adulti L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. Nelle more dell’emanando regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità. Si ricorda che, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa “al rilascio del permesso di soggiorno CE”. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento valutando la possibilità di riservare apposite risorse. Posti di sostegno Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Secondo la Consulta, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili gravi. La ratio della norma, che prevede la possibilità di assegnare ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta, dunque, di un intervento mirato che non si applica nei confronti di tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene conto della specifica tipologia di handicap. 210 In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema. La declaratoria di incostituzionalità del comma 414, dell’art. 2 della legge n. 244/2007 non è estesa alla parte della norma in cui è previsto che la dotazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/07. Nell’a.s. 2011/12, viene, quindi, determinato un organico di diritto di complessivi 63.348 posti, pari al numero di posti attivati in organico di diritto nell’anno scolastico 2010/2011 e riportato nella tabella E, colonna A. Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna C della suddetta Tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto. Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno. Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni. Scuole con insegnamento in lingua slovena Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 16 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. Le tabelle “A”, “B”, “C” e “D” riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali delle scuole con insegnamento in lingua slovena. Istituzioni educative Per le istituzioni educative si rinvia all’apposito decreto interministeriale di determinazio-ne della dotazioni organiche del personale educativo. Indicazioni finali Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall’ articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133 comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente. Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell’anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità. In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita 211 struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail [email protected]) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail [email protected]) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento. Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE Luciano Chiappetta Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. V Roma, 1 giugno 2011 OGGETTO: Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) anno scolastico 2011/2012 – trasmissione schema di decreto interministeriale Al fine di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2011/2012 e, in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle procedure connesse alla determinazione dell’organico di diritto, si trasmette lo schema del decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri ed i parametri per la determinazione degli organici del personale di cui in oggetto ed, inoltre, sono determinate la consistenza nazionale e la ripartizione regionale della medesima dotazione per l’anno scolastico 2011/2012. Il provvedimento potrebbe subire modifiche in sede di esame da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tal caso, questa Direzione Generale avrà cura di rendere note le eventuali, conseguenti variazioni con la massima urgenza. Con l’odierno provvedimento viene data completa attuazione alle prescrizioni di cui al Regolamento approvato con DPR 119/2009, formulato, come noto, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, della legge 133/2008, per effetto del quale, nel triennio 2009-2011, le dotazioni organiche del personale ata devono essere ridotte del 17% rispetto all’organico 2007/2008. In proposito, si precisa che a decorrere dal 2011/2012 non deve essere detratto l’ulteriore contingente di 1.000 posti in quanto tale decurtazione è stata contemplata dalla finanziaria 244/2007 unicamente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. La consistenza complessiva delle economie viene, quindi, conseguita a decorrere dal prossimo anno scolastico, mediante l’utilizzo integrale delle tabelle di calcolo degli organici di istituto che, come noto, nei primi due anni di attuazione della legge 133/2008 sono state applicate in ragione di un terzo per ciascun anno. Di seguito, vengono illustrate talune delle prescrizioni dello schema di decreto che assumono maggiore rilevanza. In particolare, si evidenzia la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale. In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l’utilizzo del personale estraneo all’Amministrazione deve comunque essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono della esternalizzazione dei medesimi servizi ausiliari. Si evidenzia, ancora, che come prescritto all’articolo 2 dello schema di decreto, la ripartizione della dotazione regionale in contingenti provinciali deve essere operata dalle SS.LL. avendo cura di porre in essere interlocuzioni e confronti con la Regione e gli Enti locali. 212 I provvedimenti concernenti il contesto in esame sono assunti previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative. Si evidenzia ancora: dotazione nazionale e dotazioni regionali Per il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione dei posti, congiuntamente al ricorso ad interventi di carattere “strutturale”, mediante modifica delle tabelle di calcolo degli organici di istituto, si è fatto ricorso, a specifici Indicatori di contesto. Pertanto, la ripartizione a livello regionale delle dotazioni è stata effettuata tenendo conto delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio, della presenza di alunni diversamente abili, nonché dei fenomeni connessi ai flussi di immigrazione e di insuccesso scolastico. Mediante i citati indicatori sono state tenute in debita considerazione le particolari tipologie di istituzioni scolastiche nonché le condizioni dell’edilizia scolastica ripartizione dei contingenti Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale ovvero comunque pari alla. differenza tra lo sviluppo del numero dei posti risultante dall’applicazione delle tabelle di calcolo degli organici di istituto (tab. 1, 2, 3a, 3b, 3c) e la dotazione provinciale assegnata al profilo professionale. I posti in questione devono essere utilizzati per la gestione di specifiche situazioni di disagio locale, con particolare riguardo alle zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità. Tra queste ultime si ritiene opportuno porre in evidenza la concentrazione della frequenza di alunni diversamente abili ovvero la significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica nonché l’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali. La predetta quota deve, in ogni caso, essere utilizzata nella determinazione dell’organico di diritto. Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella “A” nella quale sono riportate le consistenze di organico, strutturate per aree regionali, sulla cui base le SS.LL, per la parte di rispettiva competenza, procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale. Al provvedimento sono, altresì, allegate ulteriori tabelle (B, C, D) nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico in quanto su tali profili vengono operati gli interventi attuativi della legge133/08. Per quel che concerne il profilo di direttore dei sevizi generali e amministrativi, le consistenze delle detrazioni dei posti conseguono al dimensionamento della rete scolastica disposto a decorrere dal prossimo anno scolastico. Di conseguenza, la mancata soppressione di sedi principali delle istituzioni scolastiche e, quindi, del corrispondente numero di posti del profilo di Dsga, è stata compensata, a livello regionale, con il decremento di posti dell’area professionale dell’area “B”, necessario per conseguire la riduzione della spesa per il personale secondo le consistenze di ordine finanziario previste dalla legge. La quantificazione dei posti di cui alle citate tabelle si rende necessaria per la successiva verifica della rispondenza delle dotazioni complessivamente attribuite, rispetto agli interventi di riduzione previsti dalla legge. I posti da attivare in ambito provinciale devono, quindi, essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate dalle SS.LL. Si evidenzia, comunque, che tali contingenti possono essere superati, ancorché mediante compensazione con le dotazioni di altri profili della medesima area professionale. Tale discrezionalità è, ovviamente, finalizzata alla possibilità di adottare gli interventi ritenuti più opportuni e che possano, quindi, consentire di tener conto, nella misura massima e più diretta possibile, delle esigenze di carattere locale. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di derogare ai parametri di calcolo 213 degli organici di istituto, anche al fine del contenimento dei posti entro il limite del contingente regionale assegnato. Organici di istituto Al decreto sono allegate le medesime tabelle annesse al Regolamento. Come innanzi precisato, dal 2011/2012 le medesime trovano integrale applicazione, dovendosi portare a regime le misure del contenimento complessivamente prescritte dalla legge 133/2008. Con apposita nota tecnica saranno fornite le necessarie istruzioni operative affinché la procedura di determinazione dell’organico 2011/2012 sia correttamente gestita tramite Sistema informativo. In particolare, si evidenzia ancora che dopo la comunicazione dei dati di base, effettuata dalla istituzione scolastica, le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali delegati, devono convalidare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella “A” allegata al decreto. Gestione comune di funzioni e servizi Con l’articolo 3 del decreto sono disciplinati i criteri per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili anche in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e all’apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio. A tal fine, le scuole possono anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività e servizi di interesse comune. In proposito si evidenzia l’opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l’unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse, non diversamente esitabili. Terziarizzazione dei servizi Con il Regolamento approvato con il DPR 22 luglio 2008 al Direttore regionale è stata ricondotta la competenza in merito alla gestione e, quindi, all’utilizzo sul territorio del personale impiegato nelle ditte d’appalto che forniscono i servizi esternalizzati di pulizia e/o di vigilanza degli alunni e delle istituzioni scolastiche. L’affidamento dei servizi a personale esterno all’Amministrazione è caratterizzato quindi dalla formulazione, da parte del Direttore regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare l’impiego del personale che svolge in tutto o in parte la funzione di collaboratore scolastico. La disposizione prevede a carattere cogente il coinvolgimento dei Rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa affinché le risorse disponibili siano utilizzate con criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e, quindi, al fine di evitare che il medesimo personale sia assegnato e comunque ripartito nelle sedi in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche. Come innanzi precisato, la redistribuzione del personale deve essere operata esclusivamente tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono de servizi terziarizzati. Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti necessari per la compensazione dei costi contrattuali. Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. In proposito, al fine di evitare aggravi di spesa, conseguenti all’attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale. Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2010/2011. Nella tabella “E”, alegata al decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola. Nel decreto viene, infine, evidenziato che la terziarizzazione dei servizi attiene all’affidamento in appalto di incarichi inerenti l’espletamento di mansioni e funzioni comprese 214 esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l’affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell’incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali. Si evidenzia poi che per la puntuale determinazione dei posti da accantonare, sono state attivate apposite funzioni che consentono, al dirigente scolastico, di procedere all’accantonamento esattamente in misura corrispondente, in quanto è possibile indicare l’eventuale percentuale decimale dei posti da rendere indisponibili. All’Ambito territoriale spetta poi, su delega del Direttore regionale e previa verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull’eventuale spezzone orario conseguente al maggior accantonamento. assistenti tecnici Nella tabella “C” sono indicati i contingenti di posti attivabili a livello provinciale. La consistenza delle detrazioni da apportare per il 2011/2012 risulta sensibilmente inferiore rispetto a quella operata nel biennio precedente. La diminuzione è dovuta alla individuazione definitiva di laboratori non pertinenti, nel senso che si è data priorità, nelle detrazioni da apportare al profilo professionale, alla eliminazione dei laboratori non previsti dalla configurazione didattica e dall’orario scolastico delle singole discipline. Per il prossimo anno, pertanto, il decremento, come desumibile dalla tabella “E”, corrisponde in genere ad un esiguo numero di posti da ridurre in ciascuna provincia, fatte salve le eventuali compensazioni ritenute opportune. Particolare cura deve essere posta affinché siano evitate duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnicopratico e l’assistente tecnico. A tal fine, semprechè non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale, anche in tema di quel che concerne le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico, in attuazione del decreto 275/99, espleti attività connesse all’attuazione dell’autonomia didattica, in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto Si evidenzia, infine, per quanto concerne l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, che non è contemplata l’attivazione di ulteriori posti bensì la compensazione con quelli per i quali ad inizio d’anno non esistano più le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione, all’atto della determinazione dell’organico di diritto. Le modifiche apportate in tale fase devono costituire oggetto di formale provvedimento da emanare, a cura delle SS.LL., entro il 31 agosto e da trasmettere tempestivamente a questo Ministero. Per gli addetti alle aziende agrarie, le istituzioni educative ed i centri territoriali permanenti, sono confermate le disposizioni vigenti. Si segnala, poi, che al fine di pervenire alla maggiore ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili sono state allestite apposite funzioni informatiche a mezzo delle quali, a cura dei Dirigenti scolastici interessati, si deve procedere alla ricognizione anagrafica del personale e delle istituzioni scolastiche nelle quali è stato assegnato personale dichiarato non idoneo per motivi di salute ad espletare le funzioni previste dal profilo professionale di appartenenza. Tale rilevazione deve essere effettuata, in prima applicazione, contestualmente alla trasmissione dei dati a Sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche. Successivamente, sarà previsto l’annuale aggiornamento, secondo termini e modalità da definire a regime. 215 La funzione informatica del SIDI è già disponibile per le istituzioni scolastiche: in particolare, si deve accedere all’area SIDI “Gestione Assenze”. E’ necessario, poi, selezionare la categoria “Esoneri” e il codice “P065 – Personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro profilo ovvero con mansioni ridotte nel profilo di titolarità”, comunicando la data di inizio dell’utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel quadro informatico di riferimento. Le SS.LL, sono pregate in particolar modo di rappresentare ai Dirigenti scolastici la necessità di tale rilevazione, in quanto in assenza della puntuale ricognizione della situazione, non risulterà possibile, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, procedere alla eventuale assegnazione di ulteriori posti finalizzati a mitigare i disagi conseguenti alla ridotta capacità lavorativa del personale assegnato alla scuola. Nel richiamare, infine, quanto espressamente previsto dall’articolo 2, comma 8, in merito alla necessità di conseguire le misure oggetto del presente decreto, si pone in evidenza l’esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell’organico di diritto approvato, corrisponda, all’unità, a quella indicato nella tabella “A” relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna regione. Al fine, poi, di procedere, congiuntamente, al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare a questa Direzione Generale – Uff. V - (al numero di fax 06/58492997 ovvero all’indirizzo e-mail [email protected]) il nominativo ed i recapiti telefonici e di posta elettronica del dirigente referente, a livello regionale, sugli organici in parola. Si ringrazia. IL DIRETTORE GENERALE Luciano Chiappetta Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 (in GU 17 agosto 2009, n. 189) Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonchè, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l’anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l’articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede, per l’attuazione del piano programmatico, l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della 216 legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico; Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stata disciplinata l’attribuzione della autonomia didattica e amministrativa alle istituzioni scolastiche; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l’articolo 2, commi 411 e 412, per effetto dei quali la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative deve essere ridotta, rispetto a quella determinata per l’anno scolastico 2007/2008 con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ragione di 1000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011; Visto l’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, recante disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 2008 relativo ai criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per l’anno scolastico 2007-2008; Visto il decreto interministeriale 21 novembre 2008, n. 97 relativo alla determinazione degli organici del personale ATA del comparto scuola e la consistenza della dotazione organica per l’anno scolastico 2008-2009; Visti il contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e la sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell’8 aprile 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 maggio 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009; Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento e consistenza complessiva delle dotazioni organiche 1. Il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative, ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 e dal piano programmatico di 217 interventi adottato ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo. 2. La consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è definita a livello nazionale in base ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle annesse tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C. 3. Per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 le dotazioni regionali sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in modo da realizzare complessivamente le riduzioni di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dell’articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133. _______________________ Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l‘efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell’art. 64, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - (Omissis). 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall’art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; 218 d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (omissis).». Note alle premesse: L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Il testo dell’art. 117 della Costituzione è il seguente: «Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni 219 culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Per il testo dell’art. 64, commi 2, 3, e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si veda la nota al titolo. - Il testo dei commi 411 e 412 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), è il seguente: «Art. 2. - (Omissis). 411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi: a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione; c) il secondo periodo del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998»; d) l’assorbimento del personale di cui all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 220 296, è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare. 412. Le economie di spesa di cui all’art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonchè quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». - Il testo dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», così recita: «Art. 21. - 1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all’art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell’ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalità giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l’adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di perso- 221 nalità giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L’attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l’utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d’anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell’istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale. 9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’ob- 222 bligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni e l’amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l’autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni. 12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l’autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. è abrogato il comma 9 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell’art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l’individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l’unicità della funzione, ai capi d’istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi 223 compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l’organizzazione e le attribuzioni dell’amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell’art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell’emanazione del regolamento di cui all’art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall’inizio dell’attuazione dell’autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d’Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d’esame sono definiti nell’ambito dell’apposito regolamento attuativo, d’intesa con la regione Valle d’Aosta. è abrogato il comma 5 dell’art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.». - Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario. - Per i riferimenti al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 201 del 10 agosto 2000, si vedano le note all’art. 7. - Il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3 recante «Criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’anno scolastico 2007/2008» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2008, n. 91 - serie generale. - Si riporta il testo del comma 5, dell’art. 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»: «Art. 40 (Personale della scuola). - (Omissis). 5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l’altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia. (Omissis)». 224 - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 201 del 10 agosto 2000 reca: «Definizione organici e consistenza dotazioni provinciali personale comparto scuola - anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001». - Il testo del decreto interministeriale 21 novembre 2008, n. 97, concernente «Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola e la consistenza della dotazione organica per l’anno scolastico 2008-2009» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2009. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. Nota all’art. 1: - Per il testo dell’art. 64, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si veda la nota al titolo. - Per il testo dei commi 411 e 412 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note alle premesse. Art. 2. Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto 1. La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socioeconomiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonchè delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dirigente regionale» e per «dirigente scolastico», rispettivamente, il dirigente con incarico di livello dirigenziale generale preposto all’ufficio scolastico regionale e il dirigente preposto ad una istituzione scolastica o educativa. 3. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali, con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota di posti pari al 3 per cento della dotazione organica regionale per le finalità di cui al comma 5. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresì, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica. 4. Nel limite della dotazione organica regionale, il dirigente regionale determina le dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo individuati con il presente regolamento e relative tabelle annesse. I dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate proposte, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle esigenze risultanti dal piano dell’offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nell’istituzione scolastica. 5. Il dirigente regionale assicura comunque il rispetto del limite della dotazione organica regionale, anche, ove necessario, mediante deroga ai criteri ed ai parametri di calcolo stabiliti per la determinazione degli organici di istituto. Il medesimo dirigente assegna le risorse di personale alle province di competenza in modo da assicurare altresì, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza per gli alunni e di efficacia ed efficienza del servizio erogato. La quota di posti accantonati di cui al comma 3 è assegnata in sede di determinazione dell’organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed è utilizzata, essenzialmente per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità. 6. Le disposizioni del presente articolo, al fine di garantire la continuità del servizio, 225 restano efficaci fino all’adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nonchè di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate. ___________________________ Nota all’art. 2: Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.». - Per il testo dell’art. 117 della Costituzione si vedano le note alle premesse. Art. 3. Efficacia ed efficienza dei servizi 1. Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per l’espletamento di compiti ed attività di interesse comune. Le relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore. I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni. 2. L’impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, può riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo. 3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell’insegnante teorico, dell’insegnante tecnico-pratico e dell’assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l’istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l’attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all’organico di istituto. 4. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività 226 di supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico. __________________ Nota all’art. 3: - Il testo dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» è il seguente: «Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 2. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l’accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. 3. L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. 4. L’accordo individua l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonchè le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l’accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 5. Gli accordi sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. 6. Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l’orientamento scolastico e professionale. 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l’affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 9. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell’offerta formativa di cui all’art. 3 e per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.». Art. 4. Servizi terziarizzati 1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all’amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori 227 socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell’arco del triennio 2009-2011, l’attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti. _____________________ Nota all’art. 4: Si riporta il testo dell’art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «Art. 78 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili). - (Omissis). 31. Ai fini della stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l’anno 2001 e di lire 575 miliardi per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l’anno 2002, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (omissis)». Art. 5. Stabilità dell’ organico di diritto 1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell’organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l’autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali, all’inizio dell’anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all’applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale. Art. 6. Attribuzione temporanea di compiti e funzioni 1. In presenza delle condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento delle 228 supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all’articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 può essere previsto, in alternativa al conferimento delle predette supplenze, l’attribuzione temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso. 2. L’importo corrispondente al 50 per cento delle economie realizzate dall’istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze, è assegnato, in misura proporzionale all’effettivo servizio prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui al comma 1, secondo modalità da definire nell’ambito della contrattazione di istituto. ____________________ Nota all’art. 6: Si riporta il testo dell’art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009: «Art. 53 (Modalità di prestazione dell’orario di lavoro). - 1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi. 2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: a. Orario di lavoro flessibile: l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.). I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/1971, n. 903/1977, n. 104/1992 e decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale. b. Orario plurisettimanale: la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto. Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative; b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 229 c. Turnazioni: la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti: si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio; la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica; nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale; l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/1971, n. 903/1977, n. 104/1992 e dal decreto legislativo n. 151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno. 3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonchè per la preparazione del materiale di esercitazione. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.». Art. 7. Norme finali e abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 548 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201. 2. è altresì abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento. _________________ Nota all’art. 7: L’art. 548 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», abrogato dal presente decreto recava: «Art. 548 (Organici).». - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 201 del 10 agosto 2000, abrogato dal presente decreto recava: «Definizione organici e consistenza dotazioni provinciali personale 230 9 comparto scuola - anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001». Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n.U279 GAZZETTA FFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n Tabella Tabella 1 “1” (prevista dall’articolo 1, comma 2) (prevista dallarticolo 1, comma 2) Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie I grado e istituti comprensivi di scuola Organico didiistituto: dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dellinfanzia, primaria e secondaria di I grado fino a Fino a numero alunni 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 numero alunni 200 300 400 500 assistenti amministrativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Collaboratori scolastici 3 4 231 5 6 Fino a oltre 1700 1900 8 9 numero alunni 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1200 Collaboratori scolastici 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Note: Note: a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. b) Gli alunni della scuola statale dellinfanzia concorrono alla determinazione dellorganico del b) Gli alunni della scuola statale dell’infanzia concorrono alla determinazione dell’organico circolo didattico e dellistituto comprensivo. del circolo didattico e dell’istituto comprensivo. c) c) PerPerogni di 250 250alunni, alunni,a apartire partire centesimo, frequentanti sezioni di scuola ognigruppo gruppo di dal dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola deldellinfanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo l’infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado assegnato un posto collaboratore o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di Iègrado è assegnato undiposto di colscolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno laboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a funzionanti neglifunzionanti istituti comprensivi. tempo pieno negli istituti comprensivi. circoli didattici, scuole secondarie I grado ed istituti comprensivi funzionanti in sedi, più d) d) NeiNei circoli didattici, scuole secondarie di I di grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il dei numero dei collaboratori aumenta un’unità per le istituzioni con un il numero collaboratori scolastici scolastici aumenta di ununitàdiper le istituzioni con un plesso e/o plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unitàcon per numero le istituzioni numerotradi2 succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni di sedicon compreso tra 2 e 4; 3 unità con numero compreso tra 5 di e 7; di compreso 4 unità con e 4; sedi di 3 compreso unità con numero didi sedi compreso tra 5 e 7; di di sedi 4 unità con numero sedi tra numero di sedi 8 esuperiore 11; di 5 unità 8 e 11; di 5 unità concompreso numero ditra sedi a 11. con numero di sedi superiore a 11. e) Ai Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta (1) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un’unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri. f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente am 14 ministrativo. g) Per le scuole dell’istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d’arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un’unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi. (1) che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) 232 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Tabella 2 Serie generale - n. (prevista dallarticolo 1, comma 2) Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dellistruzione secondaria di secondo grado fino a Note: numero alunni 300 400 500 600 700 800 900 1000 assistenti amministrativi collaboratori scolastici 3 3 4 4 5 5 6 6 5 6 7 8 9 10 11 11 Note: a) La a) dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinatainin ragioneragione di una di unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. b) Gli b) studenti dei corsi alla determinazione dellorganico di istituto. Gli studenti deiserali corsiconcorrono serali concorrono alla determinazione dell’organico di istituto. c) Neic)licei negli istituti con più 1.000 alunni,alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene Neielicei e negli istituti condipiù di 1.000 l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato un’unità ogni 200 alunnidal a partire di ogni gruppo oltre incrementato di ununità di ogni 200 alunni a partire primodal di primo ogni gruppo oltre 1.000. 1.000. deiscolastici collaboratori viene 100 Lorganico deiL’organico collaboratori vienescolastici incrementato diincrementato ununità ogni di 100un’unità alunni, aogni partire alunni, a partire daloltre primo di ogni gruppo oltre 1.000. dal primo di ogni gruppo 1.000. Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregataililnumero numero dei dei collaboratori d) Perd)ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata collaboratori scolastici scolastici aumenta di un’unità per le istituzioni un plesso e/o succursale o una sezione staccata; aumenta di ununità per le istituzioni con uncon plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità compreso 5 e 7; di di sedi 4 unità con numero contra numero superiore a 11. di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedie)superiore a 11.tecnici, professionali e negli istituti d’arte e licei artistici il numero degli asNegli istituti e) Negli istituti professionali negli istituti scolastici darte e licei artisticidiilun’unità numero rispetto degli assistenti sistentitecnici, amministrativi e deiecollaboratori aumenta alla preamministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di ununità rispetto alla presente tabella. sente tabella. f) La dotazione organica degli assistenti è determinata modalità da definire f) La dotazione organica degli assistenti tecnici tecnici è determinata secondosecondo modalità da definire con il il decreto interministeriale relativo agli del organici del personale ATAlanno per l’anno scoladecretocon interministeriale relativo agli organici personale ATA per scolastico stico 2009/2010 nel e comunque limite del provinciale contingente assegnato. provinciale assegnato. 2009/2010 e comunque limite delnel contingente Nei elicei e istituti meno di 200 alunni il numero degliassistenti assistentiamministrativi amministrativie edei dei g) Neig)licei istituti con con meno di 200 alunni il numero degli collaboratori scolastici è ridotto di un’unità per ciascun profilo professionale rispetto alla collaboratori scolastici è ridotto di ununità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note. h) Alle istituzioni scolastiche della presente tabella, come integrata dalle precedenti note. scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istih) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti istruzioneamministrativo. secondaria di II grado tuzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di di assistente annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. 233 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 17-8-2009 Serie generale - n. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Tabella 3/A (prevista dall’articolo 1, comma1, 2)comma 2) (prevista dallarticolo Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative In presenza di soli convittori fino a numero assistenti convittori amministrativi (a) (b) 30 50 75 100 125 150 175 200 2 2 2 3 3 3 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 collaboratori scolastici 11 14 16 18 21 23 25 27 Guardarobie cuochi Infermie ri re 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Note: Note: Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri auuna perunità ogniper ulteriore gruppogruppo di 100 di convittori, con effetto dal cinquantunesimo; mentaunità di una ogni ulteriore 100 convittori, con effetto dal cinquantune-il numero dei cuochi aumenta di ununità per ogni ulteriore di 200 con effetto dal centounesimo. simo; il numero dei cuochi aumenta di un’unità pergruppo ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori. dal centounesimo. IlNei numero deicon collaboratori scolastici aumenta unainfermieri unità per èogni gruppo convitti più di 250 convittori il numerodi degli elevato a 2. di 25 convittori. Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono Nei convitti concollaboratore più di 250 convittori il numero infermieri è elevatonella a 2. tabella Negli istiprevisti posti di tecnico secondo le degli indicazioni contenute organica di tuti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono preciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze. visti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di (a) Solo nei oconvitti nazionali, educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole ciascun istituto scuola in relazionenegli alle specifiche esigenze. speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, effetto dal cinquantunesimo, numero degli amministrativi aumenta di (a) Solo nei con convitti nazionali, negli educandatiilfemminili dello assistenti Stato e negli istituti e scuole speciali una unità. statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal agli cinquantunesimo, il numero deglie assistenti amministra(b) Solo nei convitti annessi istituti di istruzione tecnica professionale. Nei convitti con tivi aumenta di unasuperiore unità. a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una numero di convittori (b) Solo convitti annessi istitutifino di istruzione e professionale. Nei convitti unità pernei ogni gruppo di 100agli convittori a 300 e pertecnica ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300. con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300. 234 17-8-2009 Serie generale - n. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Tabella 3/B (prevista dall’articolo 1, comma1, 2)comma 2) (prevista dallarticolo Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative In presenza di soli semiconvittori fino a assistenti numero semi amministrati convittori vi (a) 30 50 75 100 125 150 175 200 1 1 1 1 2 2 2 2 collaboratori scolastici 7 7 8 9 10 11 12 13 guardarobie cuochi ri 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 infermie re 0 0 0 0 0 0 0 0 Note: Note: Nei superiore a 200, perper ogniogni ulteriore gruppo di di 150 Neiconvitti convitticon connumero numerodidisemiconvittori semiconvittori superiore a 200, ulteriore gruppo 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolaamministrativi e deiunità guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori stici aumenta di una per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal ven- scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo. ticinquesimo. Negliistituti istitutie scuole e scuole speciali statali sono previsti di collaboratore secondo le Negli speciali statali sono previsti postiposti di collaboratore tecnicotecnico secondo leindicazioni indicazionicontenute contenutenella nellatabella tabellaorganica organicadidiciascun ciascunistituto istitutoo oscuola scuolaininrelazione relazionealle allespecifiche specifiche esigenze. esigenze. (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il nuassistenti amministrativi è determinatoè in una unità in inuna presenza 200 semiconvittori mero degli assistenti amministrativi determinato unità di in presenza di 200 se- e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo. miconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo. 235 17-8-2009 Serie generale - n. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Tabella 3/C (prevista dall’articolo 1, comma1, 2)comma 2) (prevista dallarticolo Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative In presenza di convittori e semiconvittori Per i convittori si applica la tabella 3/A Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti: numero assistenti semi amministrati collaboratori convittor vi scolastici i (a) fino a 30 0 3 50 0 4 75 0 5 100 1 6 125 1 7 150 1 8 175 1 9 200 2 10 guardarobi cuoch infermie eri i re 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Note: Note: Valgono le e 3/B, rispettivamente per per i convittori e e per i Valgono le annotazioni annotazioni previste previstenelle nelletabelle tabelle3/A 3/A e 3/B, rispettivamente i convittori per i semiconvittori. semiconvittori. a) Solo convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli a) neiSolo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Statoistituti e neglie scuole istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con efdegli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con fetto dal centocinquantunesimo. effetto dal centocinquantunesimo. 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE.0005309.28-06-2011 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio 7 Alle istituzioni scolastiche statali Alle istituzioni scolastiche statali titolari di contratti di servizio con ditte titolariperdilecontratti di attività servizio con ditte pulizie ed altre ausiliarie LORO SEDI per le pulizie ed altre attività ausiliarie LORO SEDI e, p.c. e, p.c.Agli USR LORO SEDI Agli USR Alla Direzione generale per il personale LOROscolastico SEDI SEDE Alla Direzione generale Oggetto: attuazione degli accordi del per 14 giugno 2011 tra ilscolastico Ministero del lavoro e delle il personale politiche sociali,il Ministero dell’ istruzione, SEDE dell’ università e della ricerca e le Organizzazioni datoriali e sindacali rappresentanti le ditte,ed impegnate nell’ espletamento di servizi ausiliari in favore delle scuole e relativi lavoratori. Oggetto: attuazione degli accordi del 14 giugno 2011 tra il Ministero del In datae14 giugno 2011, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,dell’università è stato siglato lavoro delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, un accordo tra il Ministero dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca e le Organizzazioni e della ricerca e le Organizzazioni datorialinell’ e sindacali datoriali e sindacali rappresentanti le ditte e impegnate espletamentorappresentanti di servizi ausiliari le ditte,ed impegnate nell’espletamento di servizi ausiliari in favore delle in favore delle scuole e relativi lavoratori. Con detto accordo, le parti concordano, “ a fronte della disponibilità finanziaria di euro 390 scuole e relativi lavoratori. milioni su base annua, assicurata alle istituzioni scolastiche a decorrere dal primo luglio 2011 sino alla conclusione della procedura di gara avviata con CONSIP per l’ acquisto dei In servizi” data 14ingiugno pressol’ esecuzione il Ministero lavoro e delle parola, 2011, di proseguire dei del servizi medesimi per politiche il periodo soconsiderato. ciali, è stato siglato un accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’uniIn pari data, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’ intesa con le predette parti, ha versità e della ricerca e le Organizzazioni datoriali e sindacali assicurato l’ uso di ammortizzatori sociali per gestire i risvolti occupazionali conseguenti rappresentanti le ditte e impegnate diAmministrazione. servizi ausiliari in alla progressiva riconduzione degli appalti all’nell’espletamento effettivo fabbisogno dell’ In funzione di tali accordi, la direttiva 103/2010 è stata ritirata. favore delle scuole e relativi lavoratori. Ciò premesso, si forniscono alcune prime indicazioni, per la corretta attuazione degli Con detto accordo, le parti concordano, “a fronte della disponibilità fiaccordi sopra richiamati. nanziaria di euro 390 milioni su base annua, assicurata alle istituzioni scolastiche a decorrere dal primo luglio 2011 sino alla conclusione della MIUR – DGPFB procedura di gara avviata con CONSIP per l’acquisto dei servizi” in parola, V.le Trastevere, 76/a 00153 ROMA di proseguire l’esecuzione dei servizi fax medesimi Tel. 06.5849.2119 06.5849.3799 per il periodo considerato. 260 [email protected] Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio 7 SCUOL E TI TOL ARI DI CONTRATTI DI PUL I ZI A ED AL TRE EVENTUAL I ATTI VI TA’ AUSI L I ARI E del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con In pari data, il Ministero Le scuole che hanno stipulato contratti di servizio per lo svolgimento delle pulizie ed le predette parti, ha assicurato l’uso di ammortizzatori sociali per gestire eventualmente di altre attività ausiliarie, prorogano detti contratti, alla loro scadenza, a fronte delle proprie necessità conseguenti ed a valere sulle risorse finanziarie assegnate per l’ acquisto dei i risvolti occupazionali alla progressiva riconduzione degli serviziall’effettivo in questione (cfr. successivo paragrafo “ RISORSE FINANZIARIE” ). appalti fabbisogno dell’Amministrazione. Tra i contratti di cui sopra rientrano anche quelli sottoscritti nel corrente anno dalle singole In funzione di ditali accordi, la delle direttiva 103/2010 è statacon ritirata. scuole o da reti scuole, sulla base risorse finanziarie assegnate la nota relativa al CiòProgramma premesso, si forniscono alcune prime indicazioni, per la corretta atAnnuale 2011. La proroga dovrà essere disposta, a cura di ciascuna scuola, a partire dal primo giorno tuazione degli accordi sopra richiamati. successivo alla scadenza del contratto in vigore, sino al 31 dicembre 2011. Seguiranno poi successive proroghe, senza soluzione di continuità, sino al completamento della procedura SCUOLE TITOLARI DI CONTRATTI PULIZIA ED ALTRE EVENcurata dalla Consip per l’ acquisizione dei servizi inDI parola. Per quanto riguarda leAUSILIARIE proroghe dal primo gennaio 2012 in poi, si fa riserva di fornire TUALI ATTIVITA’ ulteriori istruzioni con la nota mediante la quale verranno date indicazioni per la Le predisposizione scuole che hanno stipulato contratti del Programma Annuale 2012. di servizio per lo svolgimento delle pulizie ed eventualmente di altre attività ausiliarie, prorogano detti con“ EX alla L SU” CONTRATTI CON DI TTE proprie I M PI EGANTI PERSONAL E GI A’ tratti, loro– scadenza, a fronte delle necessità ed a valere sulle TI TOL ARE DI PROGETTI DI L AVORO SOCI AL M ENTE UTI L E risorse finanziarie assegnate per l’acquisto dei servizi in questione (cfr. L’ accordo del 14 giugno u.s. prevede il ricorso alla cassa integrazione a zero ore per successivo FINANZIARIE”). complessiviparagrafo 65 giorni nel“RISORSE 2011 e, nel 2012, per 87 giorni sempre a zero ore nonché 4 ore settimanali di cassa integrazione per ciascun Tra i contratti di cui sopra rientranolavoratore. anche quelli sottoscritti nel corrente I predetti 65 giorni di cassa integrazione saranno fruiti nel periodo che va dal primo luglio al anno dalle singole scuole o da reti di scuole, sulla base delle risorse fi3 settembre, ragion per cui nel corso di tale periodo le scuole che hanno stipulato contratti nanziarie assegnate la “nota relativa al Programma Annuale con ditte che impieganocon soggetti ex LSU” per l’ espletamento del servizio di pulizia2011. e delle altre attività ausiliarie dovranno far ricorsodi al ciascuna personale dipendente La eventuali proroga dovrà essere disposta, a cura scuola,analogamente a partire dal a quanto accade nelle scuole che ricorrono a servizi esternalizzati organizzati su dieci mesi primo giorno successivo alla scadenza del contratto in vigore, sino al 31 l’ anno. dicembre 2011. Seguiranno poi successive proroghe, senza soluzione di RI SORSE FI NANZI E continuità, sino al ARI completamento della procedura curata dalla Consip L’ assegnazione delle risorse finanziarie per l’ acquisto dei servizi ausiliari sarà effettuata a per l’acquisizione dei servizi in parola. valere sui fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’ art.1 comma 601 Perdella quanto le proroghe daltenendo primopresenti gennaio in esigenze poi, si fa leggeriguarda 27 dicembre 2006, n.296, le 2012 effettive di riesternalizzazione del servizioistruzioni di ciascunacon scuola, come mediante desumibili dallanumero posti serva di fornire ulteriori la nota quale di verranno accantonati presso per la stessa scuola, in una logica servizio in vistaAnnuale della progressiva date indicazioni la predisposizione deldi Programma 2012. ottimizzazione dello stesso. “EX LSU” – CONTRATTI CON DITTE IMPIEGANTI PERSONALE MIUR GIA’ TITOLARE DI PROGETTI DI– DGPFB LAVORO SOCIALMENTE UTILE V.le Trastevere, 76/a 00153 ROMA L’accordo del 14 giugno u.s. ricorso alla cassa integrazione a Tel. prevede 06.5849.2119 faxil 06.5849.3799 261 [email protected] Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio 7 Pertanto, nei prossimi giorni, una volta chiuse le operazioni di determinazione dell’ organico di ore dirittoper dei complessivi collaboratori scolastici, questa Direzione provvederà ad assegnare a ciascuna zero 65 giorni nel 2011 e, nel 2012, per 87 giorni semscuola le risorse finanziarie di cui trattasi, tenendo conto, nel 2011, sia dell’ organico pre a zero ore nonché 4 ore settimanali di cassa integrazione per ciascun assegnato che della situazione dei contratti da prorogare. L’ entità delle risorse disponibili lavoratore. per ciascuna scuola nel 2012 sarà definita con la successiva nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma 2012. I predetti 65 giorni di cassaAnnuale integrazione saranno fruiti nel periodo che va dal primo luglio al 3 settembre, ragion per cui nel corso di tale periodo le Il Direttore Generale scuole che hanno stipulato contratti con ditteMarco che impiegano Ugo Filisetti soggetti “ex LSU” per l’espletamento del servizio di pulizia e delle eventuali altre attività ausiliarie dovranno far ricorso al personale dipendente analogamente a quanto accade nelle scuole che ricorrono a servizi esternalizzati organizzati su dieci mesi l’anno. RISORSE FINANZIARIE L’assegnazione delle risorse finanziarie per l’acquisto dei servizi ausiliari sarà effettuata a valere sui fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art.1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n.296, tenendo presenti le effettive esigenze di esternalizzazione del servizio di ciascuna scuola, come desumibili dal numero di posti accantonati presso la stessa scuola, in una logica di servizio in vista della progressiva ottimizzazione dello stesso. Pertanto, nei prossimi giorni, una volta chiuse le operazioni di determinazione dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici, questa Direzione provvederà ad assegnare a ciascuna scuola le risorse finanziarie di cui trattasi, tenendo conto, nel 2011, sia dell’organico assegnato che della situazione dei contratti da prorogare. L’entità delle risorse disponibili per ciascuna scuola nel 2012 sarà definita con la successiva nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2012. MIUR – DGPFB V.le Trastevere, 76/a 00153 ROMA Tel. 06.5849.2119 fax 06.5849.3799 [email protected] 262 Il Direttore Generale Marco Ugo Filisetti LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192.Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e da ultimo dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dal Decreto Legislativo 13 maggio 2011, n. 70) Capo I Principi Articolo 1. (1) (Principi generali dell’attività amministrativa) 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Articolo 2. (1) (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e 263 previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (2) 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 , dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Articolo 2-bis. (1) (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. (...) (2) (1) Articolo inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo precedente così recitava: “Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giusdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.” Articolo 3. (Motivazione del provvedimento) (1) 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 264 Articolo 3-bis. (1) (Uso della telematica) 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. (1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Capo II Responsabile del procedimento Articolo 4. (Unità organizzativa responsabile del procedimento) (1) 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 5. (Responsabile del procedimento) (1) 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4. 3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 6. (1) (Compiti del responsabile del procedimento) 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all’articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle 265 risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Capo III Partecipazione al procedimento amministrativo Articolo 7. (Comunicazione di avvio del procedimento) (1) 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 8. (1) (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento) 1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. 4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 9. (Intervento nel procedimento) (1) 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 266 Articolo 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento) (1) 1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 10-bis. (1) (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza). 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”. (1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 11. (1) (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell‘organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento. (...) (2) (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 267 (2) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo precedente così recitava: “5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.” Articolo 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) (1) 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 13. (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) (1) 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Capo IV Semplificazione dell’azione amministrativa Articolo 14. (1) (Conferenza di servizi) 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente può indire (2) una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. (2) 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è con- 268 vocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Articolo 14-bis. (1) (Conferenza di servizi preliminare) 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3”. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente 269 modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 14-ter. (1) (Lavori della conferenza di servizi) 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Sopraintendeti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. (2) 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempiementi ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle aventuali misure pubbliche di agevolazione. 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (3) 270 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (2) 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. (2) 7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. (2) 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento. (...) (4) 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla 271 Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma così modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione. (3) Comma aggiunto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. (4) Comma abrogato dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. Il testo precedente così prevedeva: “9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.” Articolo 14-quater. (1) (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. (2) (...) (3) 3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro (4) trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. (2) (...) (5) 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. (...) (3) 5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma così modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (3) Commi abrogati dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il testo precedente così recitava: “2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di 272 conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva. “4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.” (4) Le parole “nei successivi“ sono stati così sostituiti dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. (5) Commi abrogati dal Decreto Legge 3 1 maggio 2010, n. 78. Il testo previgente così recitava:”3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate. 3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.” Articolo 14-quinquies. (1) (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto) 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge. (1) Articolo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) (1) 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3. (2) (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 273 (2) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Articolo 16. (Attività consultiva) (1) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti. 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (1) Articolo modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Articolo 17. (Valutazioni tecniche) (1) 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l’ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 274 Articolo 18. (1) (Autocertificazione) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. Articolo 19. (1) (Dichiarazione di inizio attività Scia) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli (2) imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. (3) 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 275 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (...) (4) 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalle leggi regionali. (5) (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. (2) Parole aggiunte dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. (3) Periodo aggiunto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. (4) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo previgente così recitava: “5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.” (5) Comma aggiunto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. Articolo 20. (1) (Silenzio assenso) 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede 276 ai sensi del comma 2. 2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 5-bis. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (2) (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma aggiunto dal Decreto Legge 5 agosto 2010, n. 125. Articolo 21. (1) (Disposizioni sanzionatorie) 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35. Capo IV-bis (1) Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (1) Capo aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e comprendente gli articoli da 21bis a 21-nonies. Articolo 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati) 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile 277 o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. Articolo 21-ter. (Esecutorietà) 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. Articolo 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento) 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. Articolo 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. (1) 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. (2) 1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. (3) (1) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (2) Comma inserito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40. (3) Comma aggiunto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. 278 Articolo 21-sexies. (Recesso dai contratti) 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto. Articolo 21-septies. (Nullità del provvedimento) 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. (...) (1) (1) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo previgente così recitava: “2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.” Articolo 21-octies. (Annullabilità del provvedimento) 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Articolo 21-nonies. (Annullamento d’ufficio) 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”. Capo V Accesso ai documenti amministrativi Articolo 22. (1) (Definizioni e princípi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematogra- 279 fica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Articolo 23. (Ambito di applicazione del diritto di accesso) (1) 1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 24. (1) (Esclusione dal diritto di accesso) 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. 280 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 25. (1) (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale 281 ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonchè presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione”. 5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. (2) (...) (3) (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (3) Commi abrogati dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. “5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente. 6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.” Articolo 26. (Obbligo di pubblicazione) (1) 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposi- 282 zioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 27. (1) (Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi). 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. (...) (2) 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. (...) (3) (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma abrogato dal D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. Il testo previgente così recitava: “4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.” (3) Comma abrogato dal D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. Il testo previgente così recitava: “7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.” Articolo 28. (Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio) (1) 1. L’art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: 283 “Art. 15 ( Segreto d’ufficio ). - 1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento”. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Capo VI Disposizioni finali Articolo 29. (1) (Ambito di applicazione della legge) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività (2) e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) A norma del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al citato Decreto Legge sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. 284 Articolo 30. (Atti di notorietà) (1) 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due. 2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 31. (1) [(-) 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 24.] (1) Articolo abrogato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 285 286 INDICE Introduzione........................................................................................................... Ruolo e funzioni delle RSU ................................................................................... Elezione composizione e diritti delle RSU........................................................... Ambiti di competenza .......................................................................................... La contrattazione integrativa d’istituto: ambiti, criteri e finalità ....................... Le materie della contrattazione ........................................................................... Un modello per l’elaborazione del contratto integrativo di istituto ................... Prima scheda: il diritto allo sciopero ................................................................... Seconda scheda: le assemblee............................................................................... Terza scheda: la sicurezza nella scuola ................................................................ Quarta scheda: Compensi accessori al personale della scuola ........................... Quinta scheda: l’orario di lavoro dei docenti, del personale educativo ed ATA. Le norme contrattuali ..................................................... Sesta scheda: la formazione delle classi............................................................... Settima scheda: il diritto di accesso agli atti amministrativi ............................. Ottava scheda: servizi ATA terziarizzati ............................................................... Appendice normativa:............................................................................................ C.C.N.L. comparto scuola 29/11/2007 - Stralcio Relazioni Sindacali................ A.C.Q. 7/8/1998 ...................................................................................................... C.C.N.Q. 7/8/98 e modifiche CCNQ 27/1/99 ......................................................... Legge n. 300 DEL 20/5/1970.................................................................................. Attuazione della legge 146/90. Servizi pubblici essenziali .................................. NOTE DI CHIARIMENTI ARAN .......................................................................... RISPOSTE QUESITI ARAN (Sommario) ............................................................ Ulteriori chiarimenti Aran .................................................................................... ALTRE FONTI NORMATIVE: C.M. n. 243 del 14/10/99..................................... PROTOCOLLO D’INTESA SULLE FUNZIONI MISTE ...................................... Circ. MIUR n. 21 del 14/3/2011 ............................................................................. D.P.R. n. 119 del 22/6/2009 .................................................................................... Attuazione accordi 14/6/2011................................................................................ Legge n. 241 del 7/8/1990 - Testo coordinato e aggiorrnato................................ 287 Pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 7 9 11 12 14 15 19 36 39 41 45 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 75 87 89 95 97 98 104 108 122 126 129 137 165 193 196 199 216 260 263 288 S I N D A C AT O N A Z I O N A L E A U T O N O M O L AV O R AT O R I S C U O L A S N A L S E ditoriale I taliana S.r.l. Suppl. Scuola Snals, ed. quadri, n. 10 del 14 gennaio 2012