N. 13/SSRRCO/CCN/13 A Sezioni riunite in sede di controllo Presiedute dal Presidente Maurizio MELONI e composte dai magistrati Presidenti di sezione Giorgio CLEMENTE, Pietro DE FRANCISCIS, Rita ARRIGONI, Giuseppe COGLIANDRO, Carlo CHIAPPINELLI; Consiglieri Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Vincenzo PALOMBA, Cinzia BARISANO, Luigi PACIFICO, Natale A.M. D’AMICO, Ugo MARCHETTI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE; Primo Referendario Alessandra SANGUIGNI; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato da ultimo dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 – 2015; VISTA la comunicazione con la quale, in data 3 ottobre 2013, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 16 ottobre 2013; UDITI, in data 11 ottobre 2013, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001; TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico “Costo del lavoro” contenute nel rapporto n. 2013_03; UDITI, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2013, i relatori Cons. Mario Nispi Landi e Cons. Vincenzo Palomba; DELIBERA di prendere atto dell’inesistenza di oneri relativamente alla ipotesi di accordo in epigrafe. ORDINA la trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato rapporto di certificazione, che ne costituisce parte integrante, all’Aran, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP. I RELATORI IL PRESIDENTE Mario NISPI LANDI Maurizio MELONI Vincenzo PALOMBA Depositato in segreteria il 22 ottobre 2013 IL DIRIGENTE Maria Laura IORIO 2 Rapporto di certificazione Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015. L’Ipotesi di accordo cui si riferisce il presente rapporto è stata sottoscritta il 24 maggio 2013 ed è pervenuta alla Segreteria delle SS.RR. in sede di controllo in data 26 settembre 2013. Il Consiglio dei Ministri ha espresso parere positivo in data 20 settembre 2013, ponendo come condizione la riformulazione del comma 2 dell’articolo 4, con la specifica che il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e quello presso gli istituti italiani di cultura all’estero - cui la legge 22 marzo 2012, n. 38 ha consentito la possibilità di godere delle prerogative sindacali - “non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi sindacali”. Tale modifica risulta apportata in un successivo verbale d’incontro siglato da tutte le organizzazioni sindacali. Con riferimento ai lunghi tempi di conclusione della procedura di contrattazione, va sottolineato che il nuovo testo dell’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 non prevede più una durata perentoria di tutte le attività successive alla stipula, fermi restando i 15 giorni previsti per la certificazione della Corte dei conti. L’Accordo in esame distribuisce i contingenti dei permessi e dei distacchi sindacali tra le confederazioni ed organizzazioni rappresentative nei comparti di contrattazione collettiva nel triennio 2013-2015. Ciò nel rispetto del divieto di “cristallizzazione” della rappresentatività sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 492/1995 e dal Consiglio di Stato nel parere n. 5211/2010. Rispetto al precedente CCNQ, la nuova Ipotesi di accordo tiene quindi conto dei mutamenti intervenuti nella composizione dei comparti e del grado di rappresentatività dei sindacati alla luce delle nuove rilevazioni delle deleghe sindacali e dei risultai delle ultime elezioni per il rinnovo delle RSU. L’Ipotesi conferma, peraltro, il contingente delle prerogative sindacali assegnabili già previsto dal CCNQ del 9 ottobre 2009, relativo al biennio 2008-2009, con cui le parti avevano proceduto ad una nuova ripartizione dei distacchi e permessi, in seguito alla riduzione del 15% prevista dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 23 febbraio 2009. 3 Il contingente delle prerogative sindacali dovrà essere, successivamente, rivisto quando si procederà alla razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 40, comma 2, e 41, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 150/2009, che prevedono la riduzione a quattro dei comparti di contrattazione (attualmente sono dodici) con le corrispondenti aree dirigenziali. Nella relazione tecnica, l’ARAN dichiara che l’accordo non comporta oneri aggiuntivi; nel concreto utilizzo delle prerogative si dovrebbe, viceversa, verificare una riduzione del costo complessivo - inteso come ore retribuite non lavorate - a seguito della riduzione dei permessi di posto di lavoro quantificati in relazione al numero di dipendenti effettivamente in servizio in ciascun esercizio di riferimento. Le Sezioni riunite prendono atto dell’assenza di nuovi oneri derivanti dall’ipotesi di accordo in oggetto rilevando, da un lato, che i dati di conto annuale evidenziano una riduzione di personale derivante dalle limitazioni al turnover attivate a partire dal 2008 e, dall’altro, che l’aumento delle retribuzioni derivante dal rinnovo del biennio economico 2008-2009 trova copertura nei vari contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di appartenenza dei beneficiari di distacchi e permessi sindacali che sono inclusi nella base di calcolo degli oneri contrattuali. Una analisi concernente l’utilizzo effettivo delle prerogative sindacali potrà effettuarsi solo a consuntivo alla luce della raccolta, del monitoraggio e dell’analisi dei dati effettuati dal Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 165 del 2001; informazioni, queste, trasmesse al Parlamento e alla Corte dei conti all’interno di una specifica Relazione, già ampiamente commentata nelle previste Relazioni sul costo del lavoro pubblico. Al fine di confrontare i dati contenuti nella citata Relazione con il costo teorico massimo delle prerogative fruibili, appare tuttavia necessario che l’ARAN – anche con riferimento al prossimo CCNQ della dirigenza - provveda ad effettuare una stima di tutte le prerogative sindacali, compreso il numero dei premessi sul luogo di lavoro, nonché ad una quantificazione del costo massimo ipotizzabile sulla base di dati aggiornati relativi al personale in servizio e alla retribuzione media. 4