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SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO
I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
¾ - le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell’accordo collettivo quadro, stipulato il 7 agosto 1998;
¾ - gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, del sopracitato
accordo collettivo.
Hanno diritto ad usufruire delle agibilità sindacali previste dal citato
C.C.N.Q. del 7.8.1998 :
¾ i componenti la R.S.U.;
¾ i dirigenti sindacali delle Associazioni rappresentative;
¾ i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo;
¾ i dirigenti sindacali componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni e OO.SS. di categoria, non collocati in aspettativa o
distacco sindacale.
I Dirigenti sindacali sopraindicati possono fruire dei permessi sindacali
loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, per
presenziare a Congressi e Convegni di natura sindacale.
Per quanto non indicato, vale, in quanto applicabile la normativa prevista
in materia dal C.C.N.Q. del 7.8.1998.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona
fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei
conflitti.
Entro il primo mese della trattativa relativa alla contrattazione collettiva
decentrata integrativa le parti, qualora non venga interrotto il negoziato, non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Durante gli incontri riguardanti la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della trattativa.
Qualora in sede di applicazione delle disposizioni previste dal contratto di
lavoro, insorgano conflitti di rilevanza generale sulla interpretazione delle
norme, sarà applicato quanto previsto dall'articolo 13 del C.C.N.L. del
6.7.1995.
Quando insorgano dubbi di interpretazione, controversie o quant'altro
sulla applicazione dei contratti collettivi, prima di assumere iniziative
unilaterali, la parte interessata invia alle altre richiesta d’incontro scritta, con
raccomandata, in cui succintamente descrive i fatti e gli elementi di diritto sui
quali si basa la richiesta di confronto.
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Il titolare del potere di rappresentanza dell'Ente o suo delegato provvede
alla convocazione delle parti abilitate alla contrattazione decentrata entro 5
giorni lavorativi.
Gli accordi di interpretazione autentica sostituiscono la clausola controversa ed
hanno effetto a partire dalla vigenza del contratto.
Nel caso le parti a livello Aziendale non riescano a raggiungere l’intesa
sull’interpretazione della norma contestata, prima di assumere iniziative
unilaterali, inviano, con raccomandata, comunicazione all’ARAN, e alle OO.SS.
nazionali in cui succintamente descrivono gli elementi di diritto sui quali si basa
la richiesta di interpretazione autentica riguardante la clausola controversa.
L’accordo stipulato fra le parti, relativo all’interpretazione autentica, ha
valore applicativo per le parti che ne hanno richiesto la definizione.
MODALITÀ' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E LIBERTÀ' SINDACALI
Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali, le parti concordano che per la partecipazione alle riunioni riguardanti
la contrattazione collettiva decentrata integrativa e la concertazione aziendale,
i rappresentanti del personale componenti la R.S.U. sono considerati in
permesso retribuito. Il tempo della trattativa non è decurtato dal monte ore a
disposizione della Rappresentanza medesima.
Titolarità e flessibilità in materia di permessi sindacali
I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il 7.8.1998 e successive
modificazioni, hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti,
giornalieri od orari, nel limite del monte ore assegnato, per l'espletamento del
loro mandato, sono:
¾ i componenti delle RSU;
¾ i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali delle associazioni
sindacali rappresentative che non abbiano partecipato alle elezioni per la
R.S.U.
¾ i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni
sindacali rappresentative che hanno partecipato alle elezioni per la
R.S.U.;
¾ dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative. che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, non
collocati in distacco o aspettativa.
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Le Organizzazioni Sindacali entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti
nelle RSU e negli Organismi direttivi delle proprie confederazioni e
organizzazioni di categoria comunicano all'Amministrazione, per iscritto, i
nominativi dei dirigenti sindacali titolari aventi diritto alla concessione dei
permessi sindacali. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali
successive modifiche. I dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e
quelli rappresentanti i terminali di tipo associativo hanno titolo ad usufruire dei
permessi riguardanti il contingente delle associazioni sindacali rappresentative
loro spettanti.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre
che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a
convegni e congressi di natura sindacale.
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio prestato.
I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali:
¾ delle rappresentanze aziendali e dei terminali associativi delle
associazioni sindacali rappresentative di cui ai precedenti punti b) e
c);
¾ che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;
possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti
delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati,
non superiori a dodici giorni a trimestre.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità
dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata
- di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso
sindacale va, a cura dell’Amministrazione, previamente avvertito il dirigente
responsabile della struttura almeno 3 giorni prima dell’utilizzo.
Nel caso che il dirigenti rilevi eccezionali ed improrogabili esigenze di servizio
che comportino impossibilità alla concessione del permesso sindacale lo
comunica per iscritto all’Amministrazione, la quale provvederà ad informare
tempestivamente l’Organizzazione Sindacale che ha richiesto il permesso.
La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del
dirigente sindacale è certificata dall'associazione sindacale di appartenenza
dello stesso.
I dirigenti sindacali sopraindicati hanno inoltre diritto a permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche
trimestralmente.
Per i dirigenti che intendano esercitare tale possibilità, le OO.SS. devono darne
comunicazione scritta all’Amministrazione di regola almeno tre giorni prima,
dell’utilizzo, per il tramite della propria associazione sindacale.
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Monte ore complessivo dei permessi sindacali
Nell'ambito dell’Ente il monte orario annuo complessivamente fruibile è
determinato in ragione di numero 81 minuti per dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in servizio, conteggiando anche quelli in
posizione di comando o fuori ruolo.
I sopraindicati permessi sindacali, nella misura di n. 81 minuti per
dipendente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di
51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.
Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito
autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
Nel caso il contratto collettivo di comparto modificasse tale suddivisione,
si procederà all’adeguamento del presente regolamento.
Ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività
sarà accertata sulla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo e' quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed è
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate. Il dato elettorale e' quello
risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU
rispetto al totale dei voti espressi, come risultante dal verbale riassuntivo
inviato all'A.R.A.N.
La R.S.U., le R.S.A., i Terminali associativi e le Organizzazioni Sindacali
Territoriali trasmettono all'Amministrazione le comunicazioni relative all'uso dei
permessi sindacali, di norma, almeno 3 giorni prima del loro utilizzo. Le
comunicazioni verranno trasmesse, a cura del Coordinatore per la RSU, dei
responsabili per le RSA ed i Terminali associativi e delle Segreterie Territoriali
per le Organizzazioni Sindacali Territoriali, all’Ufficio Relazioni Sindacali e
dovranno indicare i nominativi dei dirigenti sindacali interessati.
CALCOLO E DISTRIBUZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI
Calcolo monte ore disponibili
Monte ore a disposizione delle R.S.U : si calcola moltiplicando il n°
dei dipendenti x 30 minuti . Le ore disponibili si intendono nel limite
dell’orario di lavoro. Qualora le assemble si svolgano in orario
diverso, il rientro non è retribuito
2. Monte ore a disposizione delle OO SS : si calcola moltiplicando il n°
dei dipendenti x 51 minuti = coefficente. PS da destinare a attività
dei delegati sindacali, formazione, delegazioni trattanti ecc.
3. Per le assemblee , vedi al capo “diritto di assemblea”
1.
Distribuzione del monte ore a disposizione delle OO.SS. tra le stesse
diverse componenti le OOSS– coefficiente PS
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OO.SS. “A” Deleghe al 31 gennaio = D1
voti ottenuti elezione R.S.U. =
V1
OO.SS. “B” Deleghe al 31 gennaio = D2
voti ottenuti elezione R.S.U. =
V2
OO.SS. “C” Deleghe al 31 gennaio = D3
voti ottenuti elezione R.S.U. =
V3
…………………..
…………………….
(D1 + D2 + D3 + ….) : D1 = 100 : X1 (%le deleghe OO.SS. “A”)
(D1 + D2 + D3 + ….) : D2 = 100 : X2 (%le deleghe OO.SS. “B”)
(D1 + D2 + D3 + ….) : D3 = 100 : X3 (%le deleghe OO.SS. “C”)
……………………………………
(V1 + V2 + V3 + ….) : V1 = 100 : Y1 (%le voti OO.SS. “A”)
(V1 + V2 + V3 + ….) : V2 = 100 : Y2 (%le voti OO.SS. “B”)
(V1 + V2 + V3 + ….) : V3 = 100 : Y3 (%le voti OO.SS. “C”)
……………………………………
coeff. PS
coeff. PS
coeff. PS
x
x
x
(X1 + Y1)
(X2 + Y2)
(X3 + Y3)
:
:
:
2 = ore permesso spettanti OO.SS. “A”
2 = ore permesso spettanti OO.SS. “B”
2 = ore permesso spettanti OO.SS. “C”
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori
permessi retribuiti, orari o giornalieri per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei
dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, non
collocati in distacco o aspettativa.
Il contingente delle ore aggiuntive di permesso per la partecipazione agli
organismi direttivi statutari è determinato, in ragione di anno, dagli appositi
Contratti Collettivi Nazionali Quadro.
Al fine dell’utilizzo di tale contingente le organizzazioni sindacali aventi diritto
comunicano all’amministrazione i nominativi dei dipendenti dirigenti sindacali
componenti tali organismi, e nella richiesta di permesso sindacale devono fare
espresso riferimento ai permessi sindacali aggiuntivi di cui all’art. 11 del CCNQ
7/8/88. L’Amministrazione comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica
l’ammontare di tali permessi sindacali in separato conteggio.
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Titolarità in tema di aspettative, permessi sindacali non retribuiti e
loro flessibilità
I lavoratori che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle
proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire
di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E'
possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 7 del C.C.N.Q. del
7.8.1998 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai
commi 1 e 2 dello stesso articolo.
Distacchi sindacali
I dipendenti che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie Confederazioni
o Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative
sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare da
presentare tramite la competente Confederazione o Organizzazione Sindacale
nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
Le domande di collocamento in aspettativa sindacale sono presentate
all'Amministrazione, che cura gli adempimenti istruttori acquisendo il
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti fissati. Il
provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato
dall’Amministrazione e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca
dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva Confederazione o
Organizzazione Sindacale, che ne dà comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alla Associazione, Unioni o Conferenza interessata.
Il personale a tempo pieno o parziale e quello con qualifica di dirigente, in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia componente
degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali rappresentative ha diritto al distacco sindacale con mantenimento
della retribuzione complessiva: trattamento economico in misura intera con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la
retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla
produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto
partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato
nell'amministrazione anche ai fini della mobilita', salvo che per il diritto alle
ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita
di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora
dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale
venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa, potranno
essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 14 per la prosecuzione
o l'attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso
per tutta la durata di esso.
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Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al
limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali, anche
frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
Nei limiti sopraindicati, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della
prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso
con l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle
sotto indicate:
¾ in tutti i giorni lavorativi;
¾ con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del
mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare, come
media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione
ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.
Nel caso di utilizzo della facoltà prevista riguardante l’utilizzo di
distacchi sindacali con prestazione lavorativa ridotta part - time, il numero dei
dirigenti distaccati risulterà aumentata in misura corrispondente, fermo
rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni
risultanti all'unita' superiore.
Nel caso di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, per la parte
economica si applica la retribuzione complessiva: trattamento economico in
misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi
compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio
legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base
all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
Per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso, si
applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il
rapporto di lavoro part –time, orizzontale o verticale. Tale ultimo rinvio va
inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto,
non si configurano come un rapporto di lavoro part – time, e non incidono sulla
determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la
costituzione di tali rapporti di lavoro.
Fermo rimanendo quanto già previsto, per i dirigenti sindacali appartenenti alle
qualifiche dirigenziali previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il
distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione
lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi
dell'anno.
La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali può anche essere superiore al
50%.
DIRITTO DI ASSEMBLEA
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In base a quanto previsto in materia dal CCNL vigente, i dipendenti hanno
diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in
idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite,
senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,
possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine
del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, da:
¾ i componenti delle RSU;
¾ i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni
sindacali rappresentative;
¾ i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni
sindacali rappresentative (S.A.S. – ecc.);
¾ i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione
del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni
eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di
uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa
comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali
promotrici.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno
all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio
per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.
Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di
norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si
applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione
dall'Amministrazione.
Ove ciò non sia possibile, ovvero in caso di assemblee generali, territoriali o di
zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo strettamente
necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per
l'eventuale rientro al posto di lavoro.
Ai fini del computo delle 12 ore per l'esercizio del diritto di assemblea
durante l'orario di lavoro, non sarà computato il tempo strettamente
necessario e preventivamente concordato con l'Amministrazione, per la
riunione dei dipendenti in occasione della consultazione per il rinnovo del
C.C.N.L. e C.C.D.I. (contratto collettivo decentrato integrativo).
DIRITTO DI AFFISSIONE
¾ I componenti delle RSU;
¾ i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni
sindacali rappresentative;
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¾ i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni
sindacali rappresentative (S.A.S. – ecc.);
¾ i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative;
hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità
operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi informatici.
LOCALI
L’Amministrazione con almeno duecento dipendenti pone
permanentemente e gratuitamente a disposizione dei:
¾ i componenti delle RSU;
¾ i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali delle associazioni
sindacali rappresentative;
¾ i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni
sindacali rappresentative;
¾ dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative;
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Per informazioni in merito agli argomenti trattati o completamenti del materiale descritto, oltre che
pareri e commenti : [email protected]
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