MODULARIO C. C. -2 J~~~ N.2/CONTR/CL/O3 ~.:::~ a SEZIONIRIUNITE IN SEDEDI CONTROLLO III COLLEGIO Nell'adunanza del 11 dicembre 2002 composta dai seguenti magistrati: PRESIDENTE dotto Rosario Elio BALDANZA CONSIGLIERI: dotto Giovanni BENCIVENGA dotto Maurizio MELONI, dotto Paolo NERI, dotto Giuseppe COGLIANDRO, dotto Ruggero ANTONIETTI, dotto Enrica LA TERZA, dotto Carlo CHIAPPINELLI, dotto Simonetta ROSA, dotto Ermanno GRANELLI, dotto Francesco PETRONIO, dotto Vincenzo GAMBARDELLA, dotto Antonio SCUDIERI, dotto Marco PIERONI, dottoGiovanni MARROCCO, dottoVincenzo PALOMBA, dottoFranco MASSI dottoQuirino LORELLI relatore, dottoLuisa D'EVOLI PRIMI REFERENDARI REFERENDARI: VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, ll. 165; VISTA l'ipotesi di accordo relativa al CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, pervenuta alla Corte in data 27 ~ .. "~ ~ i i ~ ~ ~ ~ novembre 2001 ; TENUTO conto delle valutazioni del Nucleo tecnico in ordine ai costi derivanti dall'ipotesi di accordosuddetta; UDITO il relatore, referendario Quirino Lorelli; DELIBERA ~ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, commi 4, 5, 6 e 7 del d. 19s. 30 marzo 2001, n. 165, di rendere certificazione positiva in ordine all'ipotesi di accordo in epigrafe, con le motivazioni, le osservazioni e le raccomandazioni espostenell'allegato rapporto di certificazione DISPONE la trasmissione della presente delibera, di cui costituisce parte integrante il rapporto di certificazione all' ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica. Il Presidente PresoSez. Rosario Elio Baldanza ~~. J; d_M~~J~ RAPPORTODI CERTIFICAZIONE Ipotesi di Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, sottoscritta in data 3 luglio 2002 e trasmessa alla Corte dei conti in data 27 novembre 2002. l. L'ipotesi di contratto collettivo quadro in epigrafe, sottoscritta il 3 luglio 2002 dall' ARAN e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISAL, CISL, CONFSAL, RDB CUB, UGL, UIL, USAE, provvede alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi "il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione dei vigenti CCNQ del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in attuazione degli artt.43 e 50 del D. Lgs. 165/2001". 2. Con nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n.89484 del 2 agosto 2002, indirizzata all'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze e, per conoscenza, al Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero, il Ragioniere generale dello Stato ha espressoalcune perplessità e dubbi in ordine al tenore dell'ipotesi. In data 16 settembre 2002 la nota della Ragioneria generale è stata trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, con nota n.ACG/66-FUPUB/24164. Il successivo 2 ottobre 2002 (nota n.8276) l'ARAN ha trasmesso al Dipartimento predetto una serie di chiarimenti ed osservazioni, che, contrariamente a quanto prospettato dalla Ragioneria generale, confermavano tanto la legittimità dell'ipotesi di accordo, quanto l'esistenza di copertura finanziaria. 3. Il 31 ottobre 2002 il Consiglio dei Ministri ha valutato positivamente l'ipotesi di CCNQ, autorizzando il Ministro della funzione pubblica ad esprimere parere favorevole sul presupposto della inesistenza "di oneri finanziari diretti ed indiretti a carico delle amministrazioni interessate", a condizione che: a) nei successivi accordi relativi alle aree della dirigenza sia rispettato "il criterio dell'invarianza di spesa, con riferimento non solo alle quantità finanziarie complessivamente impegnate dall'accordo, ma, anche, alla "cristallizzazione" 1 {~ C\~; 1 v!.? J' ",:' Q .' o o, (intesa come non aumento) del numero complessivo dei distacchi derivanti ~'~.~'t1~o,.. cumulo delle ore di permesso"; b) sia esclusa la possibilità di computare, al di~~o,:> fuori del monte ore per permessi, le trattative sindacali in orario di servizio"; c) sia ridotto il numero dei distacchi nel comparto Scuola, "corrispondente al cumulo di un minuto per dipendente, già destinato alla dirigenza scolastica (10 distacchi)". In data Il novembre 2002 si è riunito l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica, che, sostanzialmente, ha approvato l'ipotesi di accordo, pur dovendosi tener conto della riduzione minima del numero di distacchi. 4. Il 15 novembre 2002, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Organismo di Coordinamento dei Comitati di settore (prot. 16680/02/7.515), il verbale della seduta è stato trasmesso all' ARAN ed ai Presidenti di tutti i Comitati di settore, nonché all' ANCI, all'UPI ed ai Ministri dell'Economia e dell'Istruzione. 11-22 novembre successivo il Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio relazioni sindacali, Servizio contrattazione collettiva, con propria nota 16985/02/7.515, ha trasmessocopia del verbale all' ARAN. 5. Il 26 novembre 2002 è stato siglato dall' ARAN e da tutte le sigle sindacali che avevano sottoscritto l'Ipotesi del 3 luglio un documento di "rettifica" della predetta ipotesi con il quale vengono apportate modifiche. Il 27 novembre l'ARAN ha trasmesso con propria nota a questa Corte tanto l'ipotesi di accordo, quanto la rettifica della stessa, specificando che "Le correzioni contenute nell'accordo di rettifica costituiscono parte integrante dell'Ipotesi di CCNQ del 3 luglio 2002 e saranno direttamente riportate nel testo del contratto all'atto della suastipulazionedefinitiva". 6. L'ipotesi oggetto di certificazione da parte di queste Sezioni Riunite è relativa non ad un accordo collettivo di lavoro, destinato dunque a detenninare il contenuto giuridico e retributivo dei lavoratori appartenentiad un comparto, bensì alla definizione del numero massimo di distacchi e pennessi sindacali retribuiti di cui le organizzazioni potranno usufruire. Essa dunque presenta indubbi elementi 2 {id\ . 1'.',\ di differenza rispetto alle altre ipotesi di accordo riguardanti i contratti colle che possono così riassumersi: -la y norma di riferimento è contenuta nell'art.50 del D. Lgs. 30 marzo, n.165, nell'ambito della disciplina delle aspettative e permessi sindacali, ponendosi come norma di chiusura del Titolo III del suddetto provvedimento normativo; -il contenuto dell'accordo quadro attiene non alla disciplina delle prestazioni lavorative, ma all'esercizio di prerogative ed istituti sindacali oggetto di espressa garanzia costituzionale (art.39 Costo e legislativa (il già ricordato art.50 del D. Lgs. n.165/2001). 7. Da quanto sopra discende la diversa natura giuridica delle ipotesi di accordo quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti, rispetto alle altre ipotesi di accordi collettivi relativi ai singoli comparti di contrattazione. Infatti mentre questi ultimi, giusta la previsione dell'art.2, comma 3 del D. Lgs. n.165/2001, costituiscono la fonte regolatrice dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i primi si limitano alla determinazione numerica del contingente massimo di personale che potrà essereutilizzato dalle organizzazioni sindacali per l'esercizio delle proprie prerogative e diritti. 8. Tale considerazione non è scevra di conseguenzeper quel che riguarda sia l' obbligo di determinazione delle risorse a copertura degli oneri diretti ed indiretti, in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio (art.8 del D. Lgs. n.165/2001), sia il contenuto dell'attività di certificazione che queste Sezioni Riunite saranno chiamate successivamentea svolgere. 9. Sotto il primo profilo, come già questaCorte ha avuto modo di affermare, gli accordi collettivi in questione costituiscono il fondamento solo "di un astratto ed eventuale onere economico per le amministrazioni interessate" (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sed~ referente, deliberazione n.32/98), ancorché ne debba comunque esserevalutata la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio al fine di "verificare che anche i limiti massimi di utilizzazione degli 3 I ~5i\ 'i il... ,-(, I:J '\ _"i ."",', 0""""'-- . \~.i(l~';~ istituti in materia di diritti e prerogative sindacali non si discostino dalle\\fjj)~l~-;:-~!.::. Q-O,:> tendenziali desumibili dagli strumenti di programmazione e di bilancio". lO. Come parimenti affermato da queste Sezioni Riunite nella medesima pronuncia, gli accordi che disciplinano la materia delle aspettative e dei permessi sindacali, non determinano un onere finanziario a carico del bilancio delle amministrazioni interessate, qualificabile come costo contrattuale, ai sensi delle previsioni dell'art.5l del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 ed, oggi, dell'art.47 del D. Lgs. n.165/2001. Gli accordi in questione, infatti, provvedono solo a definire il numero massimo di unità di personale astrattamente legittimato ad usufruire dei benefici derivanti dalle aspettative e dai permessi sindacali. Il. In realtà il costo, che corrisponde all'obbligo di pagamento della retribuzione pur in assenza di una controprestazione lavorativa, è riferibile all'accordo sindacale relativo al comparto in cui è inserita l'amministrazione cui appartiene il personale che usufruisce di distacchi e permessi sindacali. Così ogni valutazione in ordine alla compatibilità dei costi effettivi con gli strumenti di programmazione e di bilancio potrà essere effettuata unitamente all'analisi dei singoli contratti collettivi di comparto che devono, nel loro complesso, garantire incrementi retributivi e costi in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. I-bis della Legge 5 agosto 1978, n.468. 12. Venendo alla questione relativa alla natura dell'attività di certificazione della Corte dei CCNQ che determinano il numero massimo dei distacchi e permessi, questa non può che avere ad oggetto l'attendibilità delle quantificazioni proposte e la loro plausibilità circa l'effettiva spesa che le singole amministrazioni dovranno sostenere, nonché la compatibilità delle quantificazioni stesse con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Nel caso di specie le stime formulate dall' ARAN prendono a base la retribuzione media pro-capite per ciascun comparto, calcolata sulla base dei dati contenuti nel conto annuale 1998 della Ragioneria generale dello Stato, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione ed aggiornati del 3,3%, in riferimento allo biennio economico 1998-1999. La somma complessivamente indicata e quella relativa a ciascun comparto è però solo ipoteticamente calcolata, non essendo noto il 4 ~::: o 'u \-c. .\;/~..;i~uo'.)dei distacchi e permessiche verranno accordati da cias~~';:; numero effettivo contrattodI compaTto. ~ ç)"<:-> Co ~~J;,;:\'\~ 13. Nel merito con l'ipotesi de qua il numero massimo assoluto di distacchi viene aumentato riducendo corrispondentemente il numero delle ore di permesso sindacale, sulla scorta, peraltro, di una scelta di natura contrattuale dell' ARAN e delle delegazioni intervenute in rappresentanza delle organizzazione sindacali, resa possibile dalla previsione, legislativa e contrattuale, per la quale i permessi sindacali possono essere utilizzati in maniera flessibile e continuativa. In questo modo, accorpando n.1572 ore di permessi sindacali si ottiene l'equivalente di un distacco sindacale, con una invarianza astratta della spesa relativa. Il risultato finale è un aumento del numero dei distacchi nei comparti in misura pari a 40 unità, in uno, comunque, ad una riduzione del numero di ore di permessi sindacali retribuiti. 14. Questa Corte, pur ritenendo di dover esprimere certificazione positiva sulla Ipotesi in oggetto, anche sulla scorta delle considerazioni generali circa l'assenza di oneri qualificabili come costi contrattuali discendenti dall'ipotesi stessa, non può comunque sottacere che l'interpretazione estensiva data dall' ARAN e dalle organizzazione sindacali alle previsioni nonnative finisce per consentire un uso flessibile e discrezionale dei pennessi sindacali. Al riguardo devesi osservareche, sotto un profilo strettamente fonnale, l'istituto stessodel distacco continua a non essereespressamentecontemplato dal D. Lgs. n.165/2001, che ha abrogato anche l'art.8 del D. Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 (già modificato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), che congelava il contingente dei distacchi a quelli già esistenti allo dicembre 1997 ai sensi del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. La suddetta abrogazione dunque ha eliminato le uniche nonne che contemplavano i distacchi quale istituto proprio delle prerogative sindacali, mantenendo e tutelando proprio le aspettative e quei pennessi il cui numero assoluto è stato invece fortemente ridotto per aumentare i distacchi. Ad ogni modo trattasi di materia oggetto di prerogative proprie della contrattazione e che non rileva direttamente ai fini del giudizio che queste Sezioni Riunite sono tenute a dare, onde ogni valutazione circa l'effettiva compatibilità economica e 5 (~ .;... finanziaria 4i detta scelta viene rinviata al momento dell'analisi delle ~P". ipotesi di accordo collettivo. ~~--- 6