COMITATO FEDERATIVO SICILIANO
VIA Vitt. Emanuele 72, Altofonte PA
TEL. 091-6124128
E.MAIL: [email protected]
Sito Web www.arcicacciasicilia.it
Manuale per l’abilitazione
A CURA DI
Levantino Giuseppe e Francesco D’Elia
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
PREFAZIONE
La nostra associazione in queste poche pagine, raccolte in questa dispensa, ha voluto realizzare un
manuale semplice ed immediato, che può aiutare l’aspirante cacciatore ad apprendere le nozioni
principali per poter superare l’esame di idoneità all’esercizio venatorio.
Questo manuale, affronta tutte le materie che sono previste per l’esame, inizia con la legislazione
venatoria, scorrendo agevolmente qualche articolo, spiegando più che altro le finalità della legge, e
su come è organizzata la caccia nella nostra regione, parla delle specie cacciabili e di quelle
protette, con illustrazioni a colori che ti permettono di identificare le principali specie.
Un capitolo è dedicato ad ambiente ed agricoltura, per dare al discente qualche notizia che affronti
l’ecologia, la catena alimentare, l’habitat e quindi la tutela dell’ambiente.
Affronta sufficientemente le nozioni e i comportamenti da assumere quando si maneggiano armi e
munizioni, dà qualche nozione sulla cinologia con foto a colori delle principali razze da caccia, e
infine conclude con un’esauriente e sintetica guida sul pronto soccorso.
La dispensa è stata scritta da Giuseppe Levantino, cinofilo cacciatore che si dedica con grande
passione all’attività venatoria, da alcuni anni impegnato per l’ARCI CACCIA SICILIA nella
gestione del patrimonio faunistico-ambientale e da me che sono il Presidente Regionale dell’ARCI
CACCIA Sicilia.
LEGISLAZIONE VENATORIA
L’ATTIVITA’ VENATORIA IN SICILIA
La caccia nella nostro paese è disciplinata da una legge dello Stato, la L.N. 157 del 1992, che
fornisce i principi fondamentali entro i quali le regioni si debbono muovere nell’elaborazione ed
applicazione delle loro leggi. Va per altro ricordato che la legge 157/92 recepisce le direttive CEE e
convezioni internazionali in materia faunistico venatoria.
L’Art. 1 della legge quadro sulla caccia (157/92) afferma che “La fauna selvatica italiana è
patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell’interesse della comunità internazionale,
nazionale.”
La regione Siciliana ha recepito la legislazione nazionale (157/92) con l’emanazione della L.R.
33/97 e successive modifiche, detta legge disciplina la gestione del patrimonio faunistico, la
regolamentazione dell’attività venatoria e cinologica, anche ai fini sportivi e delle attività di
allevamento anche a scopo amatoriale; il tutto nel rispetto della conservazione della fauna selvatica,
degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e
forestali.
COSA SI INTENDE PER FAUNA SELVATICA
La fauna selvatica comprende tutte quelle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistono
popolazioni o esemplari che vivono stabilmente (fauna stanziale) o temporaneamente (fauna
migratoria) in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
La norma si riferisce appositamente ai mammiferi e agli uccelli escludendo gli insetti, i pesci, i topi,
i ratti e le talpe.
La fauna selvatica dal punto di vista giuridico è considerata patrimonio indisponibile dello stato.
Sono particolarmente protette le seguenti specie:
a) mammiferi:
lupo, sciacallo dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le
specie di cetacei, cervo sardo, camoscio d’Abruzzo;
b) uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le
specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione
turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo sultano, otarda, gallina
prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, tutte le
specie di gabbiani, sterna zampenere, sterna maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi,
gracchio corallino;
LA L.R. 33/97 IN MATERIA DI FAUNA
La Legge Regionale 33/97 stabilisce che detenere, catturare, commercializzare o introdurre fauna
selvatica nel territorio regionale, salvo per i termini e i modi previsti dalle disposizioni contenute
nella L.R. 33/97, costituisce reato.
Sono comunque sempre vietati:
- l’uccellagione sotto qualsiasi forma; (Utilizzo di trappole e reti per cattura degli uccelli)
- la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati;
- la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua
dolce, di istrici;
- l’introduzione di specie alloctone. (specie non di origine siciliana)
ORGANIZZAZZIONE IN MATERIA FAUNISTICO VENATORIA IN SICILIA
L’Organizzazione del settore faunistico venatorio nella regione Sicilia, è demandata all’Assessorato
regionale agricoltura e foreste, il quale ha il compito di coordinamento delle Ripartizioni faunisticovenatorie.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie, sono in numero di una per provincia , e hanno il compito di
adempiere a quanto previsto dall’art. 8 punto 2 della L.R. 33/97.
L’Osservatorio faunistico siciliano (O.F.S.) opera d’intesa con le Ripartizioni faunistico venatorie
fornendogli consulenza, e cura i rapporti con l’Istituto nazionale fauna selvatica ( I.N.F.S.).
L’ESERCIZIO VENATORIO
Per esercizio venatorio si intende qualsiasi atto diretto all’abbattimento della selvaggina consentita,
mediante ricerca o attesa, secondo le modalità, i tempi e con i mezzi consentiti dalla legge.
Ma è anche esercizio venatorio, il vagare o soffermarsi con armi o altri arnesi (reti, tagliole, vischio,
etc.) idonei alla caccia in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla.
La fauna selvatica abbattuta nel rispetto della legge appartiene a colui che l’à cacciata.
DOCUMENTI NECESSARI PER ESERCITARE LA CACCIA
Per poter esercitare la caccia bisogna essere muniti dei seguenti documenti:
1. Licenza di caccia con relative tasse di concessione pagate;
2. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni;
3. Tesserino regionale.
Licenza di caccia
La licenza di porto di fucile per uso caccia è rilasciata dal Questore competente per territorio ai
cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età.
Il Questore è l’autorità preposta al rilascio della licenza di caccia, nonché al rinnovo dopo i sei anni
dalla data di rilascio, alla sospensione e alla revoca.
Il primo rilascio è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di
esami pubblici sostenuti dinnanzi ad una commissione nominata dall'Assessore all'Agricoltura e
Foreste.
La durata della suddetta licenza è di anni 6, rinnovabile alla scadenza. Essa può essere revocata ed
in questo caso è necessario che vengano nuovamente sostenuti gli esami di abilitazione all'esercizio
venatorio.
Parte della licenza di porto di fucile è il libretto personale volto alla identificazione del titolare.
Tasse di concessione governative statale e regionale
La tassa di concessione governativa statale è dovuta ai fini della validità della licenza di porto di
fucile per uso caccia. Essa viene pagata al primo rilascio e ad ogni rinnovo annuale. L'importo è
indicato nell'art.23 della Legge 157/92 ed è pari ad Euro 129,11 a cui va aggiunta una addizionale
pari ad Euro 5,16, e va versata sul C/C postale n° 8904
La tassa di concessione regionale è stata istituita per conseguire i mezzi finanziari necessari per
realizzare tutte le finalità previste dalla legge sulla caccia. E' soggetta al pagamento annuale ed è
stata fissata nella misura del 50% della tassa di concessione governativa statale, e va versata sul C/C
postale n° 585900
Le suddette tasse di concessione governative (statale e regionale) non sono dovute in quei anni in
cui il cacciatore non esercita l’attività venatoria.
Assicurazione obbligatoria
Tra i documenti occorrenti per esercitare l’attività venatoria è obbligatorio essere muniti di polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili
all'attività venatoria, , nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio per l'attività
venatoria, per morte o invalidità permanente. I massimali minimi devono essere: di 500.000 € per la
responsabilità civile e 50.000 € per infortunio.
Tesserino venatorio regionale
Ciascun cacciatore per poter esercitare l'attività venatoria deve essere in possesso dell'apposito
tesserino venatorio ( strumento di controllo) che viene rilasciato dagli uffici del Comune di
residenza.
Il tesserino venatorio ha validità su tutto il territorio nazionale.
Sul tesserino venatorio devono essere annotati a cura dei titolare, in modo indelebile:
a) la data del giorno di caccia prescelto prima di iniziare ad esercitare l’attività venatoria;
b) l’ATC o gli ATC o la struttura privata dove si esercita l'attività venatoria;
c) il numero dei capi di fauna selvatica abbattuti nei seguenti modi:
• La selvaggina stanziale abbattuta deve essere annotata immediatamente apponendo una X nel
riquadro relativo alla specie.
• La selvaggina migratoria va segnata negli appositi spazi riferiti alla specie indicandone il numero
dei capi abbattuti alla fine della battuta di caccia o comunque entro le ore 13:00 e al termine
dell’attività venatoria se si continua la battuta di caccia nel pomeriggio.
Il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune che lo ha rilasciato, entro 60 giorni dalla
chiusura della stagione venatoria, anche per tramite delle associazioni venatorie riconosciute, pena
una sanzione amministrativa di 50 €.
MEZZI DI CACCIA PER L’ESERCIZIO VENATORIO
Per mezzi di caccia si intendono tutti quegli arnesi strettamente diretti all’uccisione o cattura della
fauna selvatica.
I mezzi di caccia consentiti dalla nostra legislazione sono:
- fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;
- fucile a ripetizione o semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente non piu' di due
cartucce, di calibro non superiore al 12;
- fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di
calibro non inferiore a mm.5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm.40
- fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12
ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm.5,6.
E’ consentito per l'esercizio venatorio l'uso di archi e dei falchi.
Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia, durante l'esercizio venatorio, è autorizzato a
portare, oltre ai mezzi di caccia consentiti, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e smaltiti nelle forme consentite.
Sono invece vietate tutte le armi ed i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente indicati
dalla Legge ad esempio sono vietate le: armi di calibro superiore al 12, le armi munite di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, le balestre, le esche, le trappole, le
tagliole, i lacci, i bocconi avvelenati, il vischio o altre sostanze adesive, gli archetti o altri congegni
similari.
L’USO DEGLI AUSILIARI PER L’ESERCIZIO VENATORIO
Nella ricerca del selvatico, l'uomo ha sempre avuto bisogno degli ausiliari poiché, considerato
l'istinto con il quale i selvatici si sottraggono ai predatori, da solo non riuscirebbe a scovarli.
Il cane, è un validissimo ausiliare poiché essendo provvisto di particolari doti olfattive oltre che
istintive nella ricerca dei selvatici, contribuisce in maniera determinante a scovare e recuperare i
selvatici.
In genere i cani da ferma vengono usati per scovare animali da "penna" ( per esempio tra i volatili,
quaglie, coturnici e beccacce) perlopiù con comportamenti terricoli, mentre le razze da cerca e da
seguita vengono usate per scovare lagomorfi (conigli e lepri) oppure ungulati (cinghiali).
Un altro ausiliare usato è il furetto, che viene utilizzato per una particolare forma di caccia al
coniglio selvatico (contribuisce a stanarlo dalla tana nella quale ha trovato rifugio). L'uso del furetto
è disciplinato da norme di calendario venatorio e, laddove consentito, deve essere sempre munito
d'idonea museruola.
RICHIAMI PER USO VENATORIO
I richiami per uso venatorio si dividono in richiami vivi, richiami acustici e richiami visivi.
Come per gli ausiliari il cacciatore sin dai tempi più remoti ha sempre allevato ed utilizzato gli
uccelli appartenenti alle specie cacciabili per attirare verso di lui gli uccelli da cacciare.
I richiami vivi consentiti, sono quelli indicati all'art.4 comma 4° L.157/92 e specificatamente:
allodola, cesena, tordo sassello e bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e
colombaccio, purché provenienti da allevamenti o centri di cattura autorizzati.
Sono richiami acustici tutti quei richiami che riproducono il canto degli uccelli, di questi sono
consentiti solamente i fischietti o gli altri strumenti a bocca o a mano; sono invece vietati i richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza
amplificazione del suono.
Sono invece richiami visivi tutti quei richiami che per la loro forma attirano gli uccelli, tra questi
sono consentiti:
- tutti gli stampi di plastica,
- gli uccelli imbalsamati appartenenti alle specie cacciabili,
- richiami a funzionamento meccanico che non riproducono alcun suono (specchietto per le allodole
purché a funzionamento manuale e non elettromeccanico).
FORME E PARTICOLARI MODALITA’ DI CACCIA
L'attività venatoria può essere esercitata nei seguenti modi:
a) caccia in forma vagante;
b)caccia d'attesa;
c) da appostamento.
La caccia vagante si svolge movendosi e soffermandosi sul territorio in cerca di selvaggina con o
senza l’ausiliare.
La caccia d'appostamento si esplica allorquando il cacciatore si costruisce un nascondiglio
modificando lo stato naturale dei luoghi, con o senza l'uso di richiami vivi consentiti.
La caccia di appostamento si suddivide in:
- appostamento fisso;
- appostamento temporaneo.
Appostamento fisso.
E' da considerarsi appostamento fisso una costruzione in muratura o altro materiale solido con
preparazione di sito destinata alla caccia almeno per una stagione venatoria. Anche le tine, le zattere
e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi, negli stagni o sui margini di specchi d'acqua
naturali o artificiali e quelli ubicati al largo di laghi e dei fiumi, purché stabilmente ancorati al
fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, sono da considerarsi appostamenti fissi.
In ordine alla suddetta occupazione, il cacciatore deve preventivamente acquisire il consenso del
proprietario del terreno, ed in seguito richiedere l'autorizzazione alla R.F.V. competente la quale
provvederà al rilascio dell'autorizzazione e indicherà l'ammontare della somma corrispondente alla
concessione. La validità della concessione annuale non può essere trasferita in uso ad alcuno.
Non è consentito impiantare appostamenti fissi a meno di 200 mt da zone in cui la caccia è vietata,
ad eccezione dei fondi chiusi o da altro appostamento preesistente.
Appostamento temporaneo.
E' considerato appostamento temporaneo, una costruzione che comporta modificazione del sito,
effettuata con frasche, sterpaglie o residui delle potature, destinata all'esercizio venatorio per non
più di una giornata di caccia; ed è soggetto all’autorizzazione anche verbale del proprietario o
conduttore del fondo.
Al termine della giornata di caccia con l’appostamento temporaneo il cacciatore ha l’obbligo di
ripristinare lo stato dei luoghi, rimovendo la costruzione dell’appostamento, raccogliendo i bossoli e
gli eventuali residui.
Non è consentito impiantare appostamenti temporanei a meno di 200 mt da zone in cui la caccia è
vietata, ad eccezione dei fondi chiusi.
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO AI FINI FAUNISTICO-VENATORI
Tutto il territorio agro-silvo-pastorale della regione e soggetto a pianificazione, tramite il Piano
faunistico-venatorio.
Il Piano faunistico-venatorio e finalizzato al raggiungimento della conservazione delle effettive
capacità riproduttive delle popolazioni di fauna selvatica e al conseguimento della loro densità
ottimale, e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.
La realizzazione di questa pianificazione ha luogo mediante la destinazione differenziata del
territorio.
Il territorio agro-silvo-pastorale pertanto viene diviso cosi come segue:
- Il 25% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale per la protezione della
fauna selvatica.
- Il 15% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale per la caccia riservata a
gestione privata e per i centri di produzione e allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento.
- Il 60% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato alla gestione
programmata della caccia, tramite gli ATC
Territorio destinato alla protezione della fauna
La porzione di territorio agro-silvo-pastorale (25%) destinata alla protezione della fauna selvatica e
composta da istituzioni di natura diversa tra le quali:
- Parchi nazionali e regionali;
- Parchi storici o Zone archeologiche;
- Riserve naturali;
- Oasi di protezione e rifugio della fauna;
- Zone di Ripopolamento e cattura;
- Zone di rifugio;
- Zone militari o monumenti nazionali;
Le suddette zone di protezione della fauna hanno il compito di creare dei luoghi dove le popolazioni
di fauna selvatica stanziale e migratoria possono trovare rifugio e pertanto possono riprodursi
tranquillamente.
Nelle suddette zone, è vietata qualsiasi forma di caccia.
Territorio destinato alla gestione privata della caccia.
La porzione di territorio agro-silvo-pastorale (15%) destinata alla gestione privata della caccia
comprende quegli istituti faunistico-venatori diretti da privati tra cui ritroviamo:
- Le Aziende Faunistico Venatorie, ex riserve di caccia, dove la selvaggina si riproduce sul
territorio in modo naturale e sono soggette a tassa di concessione regionale, e la caccia è consentita
secondo un Piano di prelievo autorizzato dalla RFV competente per territorio;
- Le Aziende Agro-Venatorie che sono imprese agricole autorizzate dalle Regioni nelle quali sono
consentite l’immissione e l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento durante tutta la stagione
venatoria.
Gli obiettivi che si perseguono sono la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali nel
primo tipo di azienda, nel secondo, l’obiettivo economico passa attraverso la promozione di forme
di turismo nelle campagne per sostenere l’agricoltura dei luoghi.
In entrambi le istituzioni faunistico-venatorie descritte, l’esercizio venatorio si svolge secondo le
regole della legge e del calendario venatorio, e solo alle persone autorizzate.
Tra gli istituti faunistico-venatori ricadenti nella porzione di territorio destinato alla gestione privata
della caccia, vi sono delle zone dove è sempre vietata l’attività venatoria, e vengono utilizzati per la
produzione e allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, dette zone sono:
- Centri privati di produzione di selvaggina;
- Allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Territorio destinato alla gestione programmata della caccia.
La porzione di territorio agro-silvo-pastorale (60%) destinata alla gestione programmata della
caccia viene ripartita dal Piano Faunistico-Venatorio in Ambiti territoriali di Caccia (ATC).
Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) hanno dimensioni sub-provinciali, sono possibilmente
omogenei, e sono delimitati da confini naturali.
Gli ATC rappresentano il principale istituto di gestione faunistico-venatoria previsto dalla legge, il
loro funzionamento deve garantire tutta una serie di attività ed in particolare:
- Interventi sull’ambiente (miglioramenti ambientali, aumento delle disponibilità alimentari per la
fauna selvatica, creazione di zone di rifugio per la sosta e la riproduzione della fauna).
-Gestione Faunistica (censimenti delle specie, piani di prelievo, immissioni faunistiche).
La gestione degli ATC è affidata ad un Comitato di Gestione formato da associazioni Venatorie,
associazioni Agricole, associazioni ambientaliste, e enti locali.
La chiave principale della programmazione è l’indice di densità venatoria, ovvero il rapporto fra il
numero dei cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale.
Ogni cacciatore ha diritto di esercitare l’attività venatoria nel proprio ambito territoriale di residenza
e, a scelta, in altri tre ambiti territoriali delle Regione Sicilia, previa presentazione di regolare
domanda ai Comitati di Gestione dell’ATC prescelti e relativa autorizzazione e al pagamento di una
partecipazione economica .
Può inoltre il cacciatore usufruire nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione
economica di € 5.16 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta
destinate alla sola selvaggina migratoria in due ATC a secondo il Calendario Venatorio dell’annata.
ALTRE LIMITAZIONI DI LUOGHI E TEMPI PER L’ATTIVITA’ VENATORIA
Fermo restando che l’attività venatoria è vietata in quella porzione di territorio destinato alla
protezione della fauna (parchi, riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura, ecc..) vi sono
inoltre altri luoghi dove tale attività risulta vietata ai fini della tutela delle produzioni agricole e
zootecniche.
Dette limitazioni possono essere permanenti o temporali; dette zone sono le seguenti:
- I fondi chiusi cioè quei fondi recintati da muro o da rete metallica o da altra effettiva recinzione
di altezza non inferiore a metri 1,20 o da specchi d'acqua perenni profondi almeno metri 1,50 e di
larghezza di almeno metri 3;
Questi fondi chiusi vengono preclusi alla caccia, dai proprietari o conduttori di terreni per
salvaguardare le colture in atto o l’attività zootecnica; e fatto obbligo ai proprietari di tabellare le
suddette zone, e di segnalarle alla RFV competente per territorio.
- I terreni in attualità di coltivazione cioè con colture in atto, infatti è vietato l'esercizio venatorio
in forma vagante nei terreni con:
a)coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive - il divieto vige dalla semina al raccolto;
b)colture orticole (ortaggi) e floreali a cielo aperto e di serra- il divieto di caccia è perenne;
c) vivai ed i terreni di rimboschimento - il divieto di caccia è perenne;
d) vigneti, frutteti e uliveti specializzati – il divieto vige dalla fioritura al raccolto;
- I giardini, parchi pubblici e privati, i terreni adibiti ad attività sportive;
- Gli specchi d'acqua ove si esercita la piscicoltura;
- Nelle aie e corti
- Nelle zone comprese nel raggio di 100 mt da immobili, fabbricati rurali, posti di lavoro;
- Nelle zone comprese a distanza di 50 mt da vie di comunicazione ferroviarie e da strade
carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- In terreni coperti per la maggior parte di neve;
- A distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione.
CALENDARIO VENATORIO
(SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA)
Il Calendario Venatorio è un documento di programmazione dell’attività venatoria riguardante la
regolamentazione di un’intera stagione venatoria, un vero e proprio vademecum per il cacciatore,
questo viene emanato dall’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste entro il 15 giugno di ogni
anno.
Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:
- le specie ed i periodi di caccia;
- le giornate di caccia;
- il carniere giornaliero ed eventuale carniere stagionale;
- l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
- Particolari divieti di caccia.
Il Calendario Venatorio determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel
rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio
dell'anno successivo; queste date possono essere modificate di anno in anno per determinate specie
in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche, (vedi i coniglio
selvatico in Sicilia), e comunque devono essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio
dell'anno successivo.
Sul territorio regionale, l'attività venatoria è consentita per le seguenti specie e per i periodi sotto
indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
- quaglia (Coturnix coturnix);
- tortora (Streptopeia turtur);
- merlo (Turdus merula);
- allodola (Alauda arvensis);
- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
- cesena (Turdus pilaris);
- tordo bottaccio (Turdus philomelos);
- tordo sassello (Turdus iliacus);
- germano reale (Anas platyrhynchos);
- folaga (Fulica atra);
- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
- alzavola (Anas crecca);
- canapiglia (Anas strepera);
- porciglione (Rallus acquaticus);
- fischione (Anas penelope);
- codone (Anas acuta);
- mestolone (Anas clypeata);
- moriglione (Aythya ferina);
- moretta (Aythya fuiligula);
- beccaccino (Gallinago gallinago);
- colombaccio (Columba palumbus);
- combattente (Philomachus pugnax);
- beccaccia (Scolopax rusticola);
- pavoncella (Vanellus vanellus);
- ghiandaia (Garrulus glandarius);
- gazza (Pica pica);
- volpe (Vulpes vulpes);
- fagiano (Phasianus colchicus) solo nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrovenatorie e in occasione delle gare per cani da ferma e da cerca con abbattimento;
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: "coturnice siciliana" (Alectoris graeca
Whitakeri).
d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: "cinghiale (Sus scrofa).
Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata di caccia 15 capi di selvaggina.
Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi di cui massimo 3 di selvaggina stanziale, il
cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie che di anno in anno detta il
calendario venatorio.
Le giornate settimanalmente consentite per l’esercizio venatorio sono tre: il sabato e la domenica
sempre, ed a scelta del cacciatore una giornata tra il lunedì o il mercoledì o il giovedì.
Il martedì ed il venerdì sono giornate di silenzio venatorio e non è consentita l’attività venatoria.
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
PATICOLARI DIVIETI
Tra i particolari divieti dettati dal Calendario venatorio vi sono i seguenti:
- cacciare in numero superiore a tre persone ( caccia a rastrello) e cioè quando quattro o più
persone concorrono a setacciare una zona allineandosi ad una distanza pari o inferiore al tiro utile di
un fucile da caccia;
- utilizzare tute impermeabili o scafandri negli specchi d'acqua o laghetti ;
- sparare da autoveicoli o da barche a motore;
- esercitare la posta alla beccaccia ed al beccaccino;
- prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna
selvatica tranne che per scopi di ricerca e previa autorizzazione;
- commerciare fauna selvatica viva o morta non proveniente da allevamenti autorizzati.
- usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
- usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci;
- usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- fare impiego di balestre;
- vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
- produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli
- rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle
SANZIONI
Per chi trasgredisce la normativa vigente in materia di caccia sono previste delle sanzioni per le
violazioni commesse.
Le sanzioni vengono suddivise in sanzioni amministrative e penali.
Le sanzioni amministrative si estrinsecano nel pagamento di una somma che va ad estinguere la
violazione commessa; esse sono indicate all'art.32 della L.R. 33/97 e successive modifiche. A titolo
di esempio viene indicata la sanzione per mancata annotazione dei dati prescritti sul tesserino
venatorio, per mancata esibizione dei documenti prescritti, per esercizio della caccia senza avere
effettuato i dovuti versamenti delle tasse di concessione , etc…
Le sanzioni penali comportano la denuncia alla competente autorità giudiziaria, oltre a pene
accessorie quantificate di volta in volta a seconda della violazione commessa. A titolo di esempio
viene applicata una sanzione penale per chi esercita la caccia nei parchi nazionali e regionali, nelle
riserve naturali, nelle oasi, nelle zone ripopolamento e cattura; per chi esercita la caccia nei giorni di
silenzio venatorio e nei periodi di divieto generale etc..etc..
In caso di contestazione di infrazioni per violazioni penali, gli agenti che esercitano funzioni di
polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti, al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e della
fauna selvatica abbattuta, con esclusione del cane, del furetto e dei richiami vivi.
VIGILANZA SULL’ATTIVITA’VENATORIA
La vigilanza sull'applicazione della legge in materia di caccia è affidata a:
- a tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;
- agli agenti dipendenti dagli Enti locali;
- alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale ;
- al Corpo Forestale dello Stato e della Regione;
- alle guardie provinciali;
- alle guardie zoofile ed ecologiche riconosciute dalle leggi nazionali e regionali.
ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA
CLASSIFICAZIONE ZOOLOGICA
Per evitare confusioni o errate interpretazioni, gli zoologi sono pervenuti ad un particolare sistema
per classificare correttamente gli animali. Questo consiste nell’attribuire, ad ognuno di essi, oltre al
nome volgare (es. coturnice, beccaccia, volpe) un nome scientifico, formato da due parole latine, o
latinizzate, delle quali la prima sempre scritta con l’iniziale maiuscola sta ad indicare il GENERE
di appartenenza, mentre la seconda, scritta con l’iniziale minuscola, la SPECIE.
In alcuni casi vi è una terza parola, che sta ad indicare la SOTTOSPECIE. ( es. "Coturnice
siciliana - Alectoris graeca Whitakeri).
FAUNA STANZIALE E MIGRATORIA
Si definiscono “STANZIALI” quelle popolazioni animali (mammiferi e uccelli)che sono presenti
tutto l’anno in un determinato territorio, nel quale si alimentano e si riproducono, senza mai
abbandonarlo o allontanarsi troppo. (es. coniglio selvatico, volpe, cinghiale, coturnice)
Si definiscono “MIGRATORI” quelle popolazioni animali (uccelli) che compiono spostamenti
periodici a lungo, medio o corto raggio da un determinato posto ad un altro.
FAUNA AUTOCTONA E FAUNA ALLOCTONA
Fanno parte della fauna autoctona i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi
stabilmente (fauna stanziale) o temporaneamente (fauna migratoria) in stato di naturale libertà in un
territorio.
E' invece da considerare alloctona la fauna non originaria (fauna importata – es. la starna, il fagiano
ed il cinghiale in Sicilia).
MIGRAZIONE
Il perché gli uccelli migrano,è un antico quesito al quale non è possibile tuttora dare una risposta
esauriente.
Tralasciando le ipotesi più complesse, diremo che in generale che gli uccelli migrano,
abbandonando i loro territori, per sopravvenute mutazioni climatiche sfavorevoli incompatibili con
le loro esigenze alimentari. Quindi si spostano in verso paesi con più favorevoli opportunità
alimentari.
Per convenzione, il viaggio compiuto dai posti di RIPRODUZIONE a quelli di SVERNAMENTO
prende il nome di PASSO. Questo prevalentemente, si svolge tra la fine dell’estate e il tardo
autunno. Il viaggio di ritorno dalle zone di svernamento a quelle riproduttive, prende il nome di
RIPASSO, ed avvienesi di solito tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.
FAUNA INANELLATA O COMUNQUE CONTRASSEGNATA
Alcune istituzioni scientifiche, per lo studio di specie animali, si avvalgono dell’uso di marcatori,
contrassegni, anelli e più recentemente di emittenti di segnali radio, allo scopo di riconoscere e
seguire gli spostamenti, nel tempo e a distanza, dei singoli esemplari o di intere popolazioni.
L’anello numerato, per esempio, infilato nella zampa di un uccello, in modo da non recargli danno,
è il segno identificativo che aiuta a ricostruirne la storia: età, crescita, riproduzione, provenienza,
migrazione, etc.; inoltre, se si è contrassegnato un numero sufficiente di esemplari, ciò è utile per
determinare la lunghezza della vita, le cause eventuali di mortalità e la composizione della
popolazione.
Questo tipo di studio è regolamentato da leggi statali e regionali e, per evitare abusi e confusioni, è
necessario richiedere i relativi permessi; per lo più gli esemplari vengono marcati con anelli
numerati e recanti l’indirizzo dell’ufficio responsabile e il paese di appartenenza.
Si ricorda l’obbligo per chiunque abbatta, catturi o rinvenga fauna inanellata e comunque
contrassegnata di darne notizia alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, o
anche al Corpo forestale, che provvede ad informare l’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
GESTIONE VENATORIA DELLA FAUNA SELVATICA
Gestire attivamente una popolazione selvatica, significa porre mano a due ordini di problematiche.
Da un lato, adottare interventi volti all’incremento delle capacità recettive dell’ambiente
(miglioramenti ambientali), dall’altro realizzare un prelievo venatorio sulla base della produzione
naturale annua.
Gestire una popolazione selvatica (coniglio, coturnice, lepre) sulla base di corretti principi richiede
pertanto di:
- conoscere la biologia e l’ecologia della specie ed individuare i fattori che limitano lo sviluppo a
livello locale;
- quantificare, ogni anno, la consistenza delle coppie riproduttive e la produzioni di giovani;
- stabilire ogni anno un piano di prelievo venatorio sulla base della consistenza accertata.
IMMISSIONI FAUNISTICHE
È possibile effettuare tre tipi di immissioni faunistiche; INTRODUZIONI; REINTRODUZIONI;
RIPOPOLAMENTI.
Le introduzioni debbono essere intese come immissioni di specie o razze di animali estranee alla
fauna originaria di una determinata zona.
Le reintroduzioni debbono essere invece intese come immissioni di animali in un zona ove la
specie in oggetto era da considerarsi autoctona sino alla scomparsa.
I ripopolamenti debbono essere intesi come immissioni di animali in zone dove la loro specie è gia
presente in misura variabile, con il fine di incrementare il numero di individui.
RICONOSCIMENTO DEGLI UCCELLI IN NATURA
Il riconoscimento degli uccelli in natura è un compito assai arduo per l’aspirante cacciatore, che
richiede anni di esperienza sul campo ed anche lo studio accurato di alcune caratteristiche
particolari.
Sebbene possa sembrare un pò strano, la colorazione del piumaggio, in molti casi non può venirci in
aiuto, infatti, la luce crepuscolare, la nebbia, l’ombra cupa del bosco, il fitto del fogliame, sono
situazioni che sovente costituiscono la regola e non l’eccezione nel corso di una battuta di caccia. È
quindi preferibile cercare di fissare bene in mente la sagoma, le dimensioni, e le proporzioni
esistenti tra : becco, testa, collo, corpo, ali e coda dell’animale osservato per poi effettuare dei
confronti con le sagome già note.
È buona cosa che l’aspirante cacciatore cominci ad imprimere nella mente le sagome in volo delle
specie di uccelli più comuni, magari accompagnandosi a cacciatori esperti procedendo cosi ad
identificazioni sul campo, una sorta di bird-watching pre-venatorio che risulterà utilissimo per
forgiare la figura del vero cacciatore.
E comunque ai fini di un primo riconoscimento alleghiamo le seguenti schede:
SPECIE CACCIABILI
Tortora (Streptopelia turtur). (Turtura)
Di dimensioni medio piccole e forme simili al colombaccio, ma con ali più
corte, la coda più lunga e il tarso quasi completamente nudo.La lunghezza è di
circa 27 cm e il peso medio si aggira sui 150 gr. Caratteristiche sui lati del
collo quattro bande di piume nere con gli apici bianchi, che non formano un
collare. Negli esemplari giovani mancano e i lati del collo sono grigio-bluastri.
In Sicilia è specie di doppio passo. Si caccia al frullo e d’appostamento vicino
posti di beverata o corsi d’acqua.
Merlo (Turdus merula). (Merru)
Assai comune e diffuso anche in parchi e giardini, è facilmente riconoscibile
per la livrea completamente nera lucida e il becco giallo. La femmina e i
giovani dell’anno sono invece bruno scuri con sfumature fulve sul petto. È di
dimensioni medio-piccole, attorno ai 25 cm, con un peso medio compreso fra i
75 gr e l’etto. Migratore, in Sicilia è sedentario e nidificante dalla pianura alla
media collina. Si caccia al frullo e d’appostamento, caratteristica e la
“straqquata” che è una battuta fatta a merli e tordi.
Allodola (Alauda arvensis). (Lonara)
Frequenta ambienti aperti con pochi alberi, brughiere e steppe. Il suo habitat
ideale sono le coltivazioni cerealicole alternate a prati bassi. Lunga fino a 18
cm per un peso dai 35 ai 45 gr, in Sicilia la specie è di passo, ma anche
stazionaria e svernante. Il piumaggio è bruno, striato di scuro sul dorso e si
distingue per una corta cresta sulla testa. Si caccia al frullo o di appostamento
con l’uso degli stampi, tra cui la civetta a comando meccanico.
Cesena (Turdus pilaris). (Re ri turdi)
Lunga 27,5 cm, è una specie di passo poco presente in Sicilia. La corporatura
snella, il piumaggio grigio e nero, il ventre e il sottocoda bianco dorati fanno di
lei uno dei turdidi più riconoscibili. Sopra gli occhi si allunga una striscia
chiara, sotto una macchia nera che sfuma al grigio. La sua presenza in Sicilia è
legata alle condizioni meteorologiche ed è più. abbondante quando l’inverno è
più rigido. Non è oggetto ad una caccia specialistica e spesso si abbatte
cacciando gli altri tordi.
Tordo bottaccio (Turdus philomelos). (Marvizziu – Turdu)
Lungo circa 23 cm, per un peso fra i 75 e gli 80 gr, il bottaccio è caratterizzato
da una livrea particolarmente mimetica, superiormente olivastra e
inferiormente bianca punteggiata da macchie bruno nerastre più fitte su petto e
gola. In Sicilia è una specie prettamente migratoria con passo autunnale.
Predilige macchie e oliveti. E' diffuso sia in montagna che in pianura. Si caccia
al frullo tra gli uliveti o i frutteti, oppure all’aspetto.
Tordo sassello (Turdus iliacus). (Marviziu russu)
Di taglia più piccola rispetto al bottaccio – 20 cm per 60 gr di peso – il
sassello è marrone olivastro superiormente e mostra macchie rossicce sui
fianchi e sotto le ali. È caratterizzato da un sopracciglio chiaro. È di natura
gregaria, ma sempre molto guardingo e sospettoso. La sua presenza in Sicilia è
legata alle condizioni meteorologiche come per la cesena. Predilige boschi ed
oliveti.
Si caccia al frullo tra gli uliveti o i frutteti, oppure all’aspetto.
Colombaccio (Columba palumbus). (Tiruni)
Specie sedentaria in Sicilia, aumenta il suo numero durante il periodo del
passo. Caratteristiche le macchie bianche ai due lati del collo, che delimitano
nella parte inferiore le piume dai riflessi metallici violetti e verdastri. Timido e
sospettoso, frequenta i boschi di alto fusto, le pinete, i boschi di sughere e di
lecci. È un robusto volatore e quando migra lo fa in gruppi composti da diverse
centinaia di individui. Si caccia all’aspetto, ed è molto resistente alla fucilata.
Ghiandaia (Garrulus glandarius).
Facile da riconoscere soprattutto per la caratteristica barratura nera e blu
presente sulle ali. Ha un peso di circa 200 gr ed è lunga 32 cm; frequenta
foreste e boschi, preferendo soprattutto i querceti. Si nutre oltre che di bacche e
ghiande anche di sostanze animali, uova e nidiacei In Sicilia è una specie
sedentaria, e l’attività venatoria sulla specie è irrilevante.
Gazza (Pica pica). (carcarazza)
Facilmente riconoscibile per la lunga coda e la livrea bianca e nera, è un
uccello di dimensioni medio grandi – 40 cm per 250 gr – in Sicilia è
ampiamente diffusa e assai comune. Il suo ambiente è costituito da spazi aperti
con sufficiente copertura arborea: margini di boschi e radure, campi coltivati
con presenza di siepi, macchia mediterranea e cespugliati di pianura e collina.
La specie può essere controllata, a causa della sua voracità per le uova e
nidiacei, tramite catture autorizzate per evitare danni ad altre specie.
Quaglia (Coturnix coturnix). (Quagghia)
Fasianide di piccole dimensioni, è lunga circa 17 cm per un peso medio di
circa 85 gr. Ha corpo raccolto, capo tondeggiante, becco leggermente ricurvo
all’apice e coda con 10-12 timoniere dagli apici arrotondati. È riconoscibile
anche in volo per le piccole dimensioni, la coda molto corta, il volo basso e
rettilineo sostenuto da rapidi battiti delle ali. In Sicilia è presente sia come
nidificante che di passo.
Si caccia col cane da ferma nei prati e nelle stoppie.
Coturnice Siciliana (Alectoris graeca Whitakeri). (Pirnici)
Specie endemica siciliana, di dimensioni medie – 35 cm per un peso che può
variare dai 500 ai 700 gr – è grigiastro superiormente e bruno grigiastro
inferiormente, con i fianchi barrati di nero e di bianco. La gola è bianca,
circondata da un collarino nero interrotto. Becco e zampe sono rosse.
Frequenta i prati alle quote elevate, i terreni rocciosi e franosi.
La caccia è faticosa ed impegnativa e si fa con i cani da ferma che devono
avere molta resistenza alla fatica.
Beccaccia (Scolopax rusticola). (Addazzu –Beccacciu)
Riconoscibile dal lungo becco (circa 8 cm su 34 di lunghezza corporea)
carnicino con apice scuro. La livrea è mimetica con il bosco, suo habitat
ideale: fulvo superiormente con macchie nere, nocciola inferiormente con
striature brune. Ali grigie, fronte e gola biancastre con macchie nere. Si trova
su tutto il territorio Siciliano durante la migrazione e lo svernamento. Si caccia
nel bosco con il cane da ferma.
Fagiano (Phasianus colchicus).
Uccello di grandi dimensioni, dalla corporatura massiccia. Nel maschio la
livrea è superiormente di colore fulvo rosso con macchie arancio,
inferiormente rosso aranciato. Testa e collo nerastri con riflessi blu verdi e
purpurei. Le lunghe penne della coda sono bruno dorate attraversate da strisce
nere. La femmina ha colorazione bruna superiormente e fulvo rossiccia
inferiormente.
È una specie alloctona in Sicilia ed è cacciabile solo nelle Aziende Agro e
Faunistico venatorie e in occasione di gare nelle Zone cinologiche.
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus). (Addinedda – Peri virdi)
Si riconosce per la forma tozza, la coda breve, le ali corte e arrotondate, per le
marcate strisce bianche laterali e per il sottocoda anch’esso bianco, ma
soprattutto per il becco e la placca frontale verde scuro in autunno inverno e di
colore rosso e giallo in primavera. In Sicilia è specie stanziale e nidificante,
abbondante durante il periodo del passo autunnale. Si caccia con il cane nei
canneti e bordi di fiumi da dove e diffide farla uscire.
Folaga (Fulica atra). (Addinazza)
Di corporatura compatta e raccolta, simile alla gallinella d’acqua, la folaga si
aggira sui 37 cm con un peso estremamente variabile che va dai 400 gr al kg.
Si distingue per il colore nero del capo e del collo e grigio scuro del corpo e
per la placca bianca frontale. I margini delle ali sono bianchi. In Sicilia e
comune nel periodo di passo, e la ritrova nei laghi e stagni.
Non ha grande interesse venatorio in Sicilia.
Porciglione (Rallus aquaticus). (Fascianedda)
Frequenta zone umide e acquitrinose, anche di limitate estensioni, con
abbondante copertura vegetale dove si mimetizza grazie alla colorazione del
piumaggio. La forma affusolata e le dimensioni – 27 cm per un peso compreso
fra i 90 e i 140 gr – gli consentono di muoversi rapidamente nell’intrico della
vegetazione palustre. In Sicilia è stazionario in inverno, la specie non ha
grande interesse venatorio.
Beccaccino (Capella gallinago). (Accirittuni)
Riconoscibile per il lungo becco, il beccaccino si presenta con una colorazione
superiormente bruno rossiccia striata, inferiormente bianco. La testa è di colore
bruno scuro con una striscia centrale fulva e due strisce laterali che partono
dalla base del becco, attraversano gli occhi e si congiungono sulla nuca. La sua
lunghezza può arrivare fino ai 27 cm, con un peso compreso fra i 100 e i 160
gr. È la freccia alata delle zone umide, e per il suo volo rapido la caccia è
impegnativa. Si caccia con il cane nelle zone umide con acqua bassa.
Pavoncella (Vanellus vanellus). (Nivalora)
Riconoscibile per la livrea bianco nera e il ciuffo di piume che dalla nuca si
stende all’indietro e verso l’alto. Lunghezza dai 23 ai 27 cm; peso 2 etti.
In Sicilia è di passo regolare, sia autunnale che primaverile, e svernante.
Frequenta le praterie umide, le paludi con acqua poco profonda, acquitrini,
campi allagati, estuari e rive di fiumi. Vive in branchi, è sospettosa ed è
difficile avvicinarla,.
Si caccia maggiormente da appostamento con gli stampi.
Combattente (Philomacus pugnax). (Iadduzzu impiriali)
Il piumaggio è poco vivace, prevalentemente bruno grigio sulla parte
superiore, chiaro, quasi bianco nelle parti inferiori. La sua lunghezza è di 29
cm, per un peso che va dai 130 gr della femmina ai 200 del maschio. In Sicilia
è di passo scarso autunnale. Si caccia con gli stampi.
Germano reale (Anas platyrhynchos). (Coddu virdi)
La testa e il collo di color verde metallico scuro rendono immediatamente
riconoscibile il maschio della specie, che può raggiungere un peso di circa 1,5
kg con una lunghezza di circa 60 cm. Più piccola e leggera la femmina, di
colore tendente al grigio bruno giallastro. In Sicilia è specie di passo regolare
invernale. La specie è ambita dai cacciatori di palude per la squisitezza delle
carni. Si caccia in palude o laghi con gli stampi o all’aspetto.
Alzavola (Anas crecca). (Trizzalora – Papardedda)
È la più piccola delle anatre. Il maschio è facilmente identificabile per il colore
della testa castano scuro con una banda verde marginata di bianco che va
dall’occhio alla parte bassa della nuca. Il dorso e i fianchi sono bianchi e neri,
lo specchio alare verde lucido delimitato da una banda bianca e giallastra. La
femmina ha un colore grigio scuro superiormente, biancastro con macchie
scure inferiormente. Si caccia in palude o laghi con gli stampi o all’aspetto.
Canapiglia (Anas strepera). (Irbalora)
Simile per dimensioni al germano reale, se ne distingue per una livrea meno
evidente con colori che tendono al grigio. La femmina si distingue da quella
del germano per le minori dimensioni e per lo specchio alare: bianco nella
parte interna dell’ala e nero verdastro nella parte esterna. Nel maschio è
evidente la coda nera e una macchia castana sulle copritrici. In Sicilia è
presente durante il passo invernale.
Fischione (Anas penelope). (Friscuni)
Lunghezza sui 45 cm; peso fra 0,5 e 1,1 kg. Il maschio ha la fronte e la parte
alta della testa di color crema, mentre il resto della testa e il collo sono di color
rosso chiaro, il petto è rosato, la coda è nera. Basso petto e addome sono
bianchi, lo specchio alare verde-nero. La femmina ha come di consueto colori
più smorti, tendenti al grigio marrone con lo specchio alare grigio verdastro e
le parti inferiori biancastre. In Sicilia è presente durante il passo invernale.
Codone (Anas acuta). (Carrubbaru)
Estremamente bello ed elegante, è facilmente riconoscibile dalla lunga coda
nera del maschio: 20-21 cm su una lunghezza totale di 55. La femmina ha
colori meno brillanti del maschio e la coda, pur non essendo così lunga, è
comunque più slanciata e pronunciata che nelle femmine delle altre specie di
anitre. In Sicilia è presente durante il passo invernale.
Mestolone (Anas clypeata). (Chucchiaruni)
Il nome è anche in questo caso dato da una vistosa caratteristica che
contraddistingue entrambi i sessi: il grande becco a spatola lungo oltre sei cm e
ben visibile anche nella sagoma in volo. Il peso può variare tra 460 e 480 gr,
fino a raggiungere il chilo, mentre la lunghezza va dai 44 ai 52 cm. È presente
in Sicilia durante i due passi, svernante in alcune zone dell’isola.
Moriglione (Aythya ferina). (Munacuni)
Il maschio si riconosce dalla testa e dal collo uniformemente colorati di
castano scuro, il petto nero, il corpo grigio chiaro e il sottocoda nero. La
femmina ha testa e parti anteriori brune. Le dimensioni sono di 42-43 cm di
lunghezza con un peso che può raggiungere 1,3 kg. Numerosi esemplari si
fermano in Sicilia durante l’inverno.
Moretta (Aythya fuligula). (Scavuzza)
Il maschio è identificabile per la sottile cresta sulla parte posteriore del capo,
completamente nero, e per il corpo mezzo bianco e mezzo nero. La femmina è
invece bruna, con i fianchi più chiari e leggermente barrati, mentre il ciuffo è
appena accennato. In Sicilia il suo passo è regolare. Misura 42 cm; il peso è fra
i 600 gr e il chilo.
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus). (Cunigghiu)
Lungo 40-50 cm con un peso medio di 1.2 kg, è di colore grigio con parti
inferiori bianche. Le orecchie sono corte raggiungendo una misura di circa 7
cm. Ama vivere nelle zone asciutte dove scava profonde tane, ma si trova
facilmente anche presso luoghi rocciosi e nelle zone a macchia mediterranea
prossime alle spiagge. Si caccia con i cani da cerca o da seguita, oppure (ove
consentito dal Calendario Venatorio) con il furetto.
Volpe (Vulpes vulpes). (Vurpi)
Carnivoro di medie dimensioni, ha una lunghezza che varia fra gli 85 cm e 1,5
m, con una altezza al garrese di 35-45 cm e un peso fra i 6 e i 13 kg. La
pelliccia presenta una colorazione rosso ruggine con sfumature giallastre e
spruzzate di bianco, ma il colore del mantello può assumere sfumature diverse
a seconda dell’ambiente. È diffusa in tutta l’isola, adattandosi anche agli
ambienti maggiormente antropizzati. Viene cacciata con i cani da seguita, o
quando si incontra nella caccia vagante.
Cinghiale (Sus scrofa). (Porcu)
Lungo da 1,30 a 1,70 m, con un peso che negli esemplari più grossi e vecchi
può raggiungere e superare i 130 kg, il cinghiale è una specie alloctona inserita
negli ultimi anni da ripopolamenti abusivi, ha colonizzato vaste zone boschive
di latifoglie ricche di sottobosco. Il maschio ha canini sviluppati rispetto agli
altri denti (quelli inferiori possono raggiungere i 20 cm e sporgere per i 2/3
dalla mascella). Il mantello è di colore bruno scuro con brinature grigio
argento nei soggetti adulti. Si caccia in battuta coni cani segugi.
SPECIE PROTETTE
GATTO SELVATICO
FOCA MONACA
MARTORA
PELLICANI
TARABUSO
CICOGNA
SPATOLA
MIGNATTAIA
FENICOTTERO ROSA
CIGNO SELVATICO
VOLPOCA
FISTIONE TURCO
RAPACI DIURNI
POLLO SULTANO
GRU
PIVIERE TORTOLINO
AVOCETTA
CAVALIRE D’ITALIA
GABBIANI
RAPACI NOTTURNI
PICCHI
GRACCHIO CORALLINO
GHIANDAIA MARINA
GALLINA PRATAIOLA
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