Diritto penale (mod. B)
Seconda parte
Presenze negli istituti penitenziari
(al 30 Giugno 2008)
Soggetti ristretti negli istituti penitenziari:
Rapporto Uomini-Donne al 31 Dicembre 2007
Condannati definitivi negli istituti penitenziari:
distribuzione per durata della pena inflitta
al 31 dicembre 2007
Condannati definitivi negli istituti penitenziari:
distribuzione per durata della pena residua al
31 dicembre 2007
L’evoluzione del sistema sanzionatorio:
a) Codice penale (1930)
pena di morte
ergastolo
pena detentiva (ergastolo, reclusione, arresto)
pena pecuniaria (multa, ammenda)
Ergastolo
Liberazione anticipata (art. 54 o.p.)
(C.cost. 274/1983; l. 663/1986)
Semilibertà
(l. 663/1986)
dopo almeno 20 anni di pena
(16 anni e 20 giorni)
[dopo 28 anni (l. 1634/1962)]
Liberazione
condizionale
(art. 176 c.p.) dopo 26 anni (l. 663/1986)
Segue: b) nuove sanzioni limitative
della libertà personale
riforma dell’ordinamento penitenziario
(l. 354/1975 e successive modifiche)
“misure alternative alla detenzione”
affidamento in prova
semilibertà
detenzione domiciliare
(dal 1986)
“sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi “ (l. 689/1981 e succ. modif.)

semidetenzione

libertà controllata

(pena pecuniaria)
pene applicabili dal giudice di pace
(d.lgs. 274/2000)

permanenza domiciliare

lavoro di pubblica utilità
interventi funzionali
ad una deflazione
penitenziaria
Ma: gravi problemi di coordinamento
Segue: c) le politiche di
depenalizzazione
Sostituzione della pena pecuniaria con la
sanzione pecuniaria amministrativa per le forme
meno gravi di criminalità
riduzione del suo ruolo
Quali i risultati?
popolazione residente in Italia (1970 - 2003)
da 54 a 58 milioni (+ 8%)
popolazione penitenziaria (fine 1974 – fine 2003)
da 28.000 a oltre 54.000 (+ 93%)
detenuti in espiazione di pena (1974 - 2003)
da 11.500 a circa 33.000 (+ 187%)
composizione della popolazione
penitenziaria
81.800 ingressi in carcere (2003)
31.000 reati contro
il patrimonio
24.600 reati in materia
di stupefacenti
68%
Segue: % tossicodipendenti
30% degli ingressi in carcere (2001)
38%
29%
“
“
“
“ (2002)
“
“ (2003)
Il ruolo delle misure alternative
alla detenzione
(ord. penitenziario)
Affidamento in prova al servizio sociale
(art. 47 o.p.)
Disciplina originaria
- pena detentiva inflitta non superiore
a 2 anni e 6 mesi
- osservazione in istituto per 3 mesi
- finalità rieducativa
evoluzione della disciplina (1)
- pena detentiva da scontare non
superiore a 3 anni (l.663/1986)
concedibile nella fase finale dell’esecuzione
(Corte cost. 386/1989;
l. 356/1992 di interpretazione autentica)
Segue: (2)
- osservazione in istituto per almeno 1
mese (l. 297/1985)
- anche senza osservazione in istituto
(l.663/1986)
condannato che si trovi in libertà
[dopo un periodo di custodia cautelare]
(C.cost. 586/1989)
Segue: (3)
Nuova disciplina dell’affidamento
senza osservazione in istituto
(l.165/1998)
condannato detenuto
(art. 47 co. 4)
condannato
in libertà
(art. 656 co. 5 c.p.p.)
art. 656 co. 5 c.p.p.
pena detentiva da eseguire (anche
se residua) non superiore a 3
anni ordine di esecuzione
+
decreto di sospensione
notifica al condannato
30 giorni per fare istanza di
concessione mis. alternative
Detenzione domiciliare
(art. 47-ter o.p.)
inserita dalla l. 663/1986
- Arresto / reclusione non superiore
a 3 anni (oggi 4 anni)
- determinate situazioni personali
(finalità assistenziali e umanitarie)
Evoluzione della disciplina
ultrasettantenne (senza limiti di pena)
(l. 251/2005)
pena det. non superiore a 2 anni
(anche residua) e non è possibile
l’affidamento in prova (l. 165/1998)
(finalità deflattive)
Contenuto della misura
Tribunale di sorveglianza
prescrizioni (art. 284 c.p.p.)
controllo anche con mezzi elettronici
revoca se
comportamento
incompatibile
evasione
(art. 385 c.p.)
pena residua non sostituibile
Ammissione a misure alternative
(1991-2003)
Affidamento in prova
da 3.400 a 17.500 (+ 408%)
Detenzione domiciliare
da 350 a 7.200 (+ 1.957%)
Semilibertà
da 1.600 a 2.500 (+ 56%)
Condannati sottoposti alle misure
(2003)
Affidamento in prova
26.000
Detenzione domiciliare
7.500
Semilibertà
3.000
Incidenza delle misure
‘alternative’ al carcere (2001)
Condannati a pena detentiva in carcere
31.000
Condannati in affidamento in prova o
detenzione domiciliare
33.500 (52% del totale)
Il ruolo delle sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi
(l. 689/1981)
Sanzioni sostitutive (l. 689/1981)
[fino a 6 mesi (1981)]
pene
detentive
brevi
fino a 2 anni (l. 134/2003)
Tipologia
Semidetenzione (fino a 2 anni)
Libertà controllata (fino a 1 anno)
Pena pecuniaria (fino a 6 mesi)
Espulsione dello straniero (l. 286/1998)
Libertà controllata (1991-2003)
Provvedimenti sulle modalità esecutive
4.300 (1991)
2.500 (1995)
3.500 (2000)
1.700 (2001)
1.900 (2002)
1.000 (2003)
- 77%
Semidetenzione (1991 - 2003)
Provvedimenti sulle modalità esecutive
140 (1991)
84 (2000)
60 circa (2001 – 2003)
- 57%
Condanne alla pena pecuniaria
nell’anno 2000
multa: 120.785 su 308.300 condanne per
delitto (39%)
ammenda: 79.657 su 97.210 condanne per
contravvenzione (82%)
complessivamente: 49% del totale
Segue…
nell’anno 2003
multa: 75.000 su 219.000 condanne per
delitto (34%)
ammenda: 66.000 su 79.500 condanne per
contravvenzione (83%)
complessivamente: 47% del totale
comparazione
Germania: 84% circa del totale delle
condanne (1991)
Inghilterra: tra l’82 e l’86% del totale
(anni ’80)
Ineffettività della pena pecuniaria
1990-1996: inflitte pene pecuniarie pari a
2.250 miliardi di lire nell’arco di 7
anni
riscossi meno di 84 miliardi (3,7%)
(46% a Trento; meno dell’1% a PA, BA, LE, CZ,
RC, CA)
Provvedimenti di conversione

16.400 nel 2000

12.700 nel 2001

6.800 nel 2002

3.050 nel 2003 su 141.000 condanne
(poco più del 2% del totale)
La recidiva ‘penitenziaria’ (2003)
Condannati per delitto
219.679 (21,4% stranieri)
Condannati con precedenti penali
61,8%
La ‘risposta’ al reato
Mai è stato posto seriamente in
dubbio il carattere di reciprocità della
sanzione penale (la pena detentiva)
rispetto al reato commesso
Postulato della necessaria simmetria
della pena rispetto alla gravità del
reato (pena retributiva)
sia pure come tetto massimo, nella
prospettiva della rieducazione del
condannato
Ma: pena e reato sono entità
intrinsecamente disomogenee
indeterminatezza
quantitativa di quella simmetria
Quale confine tra ‘giusta’ punizione
retributiva e vendetta, stante
l’indefinita proporzionalità delle
reazioni?
Solo l’aver agito o meno con odio nei
confronti dell’agente di reato….
Il giudizio sul comportamento altrui
non potrà mai pervenire ad una
quantificazione in sé della
colpevolezza interiore, non essendo
possibile quantificare il quantum di
libertà che si sia espresso in ciascuna
condotta
“Al di là dell’impegno della dottrina
per la costruzione di modelli razionali
di commisurazione della pena, l’idea
della pena giusta è un mito …”
(D. Pulitanò)

Non basta basare la giustizia sul
parametro formale della reciprocità

Una risposta razionale e rispettosa
della dignità umana impone la
considerazione dei contenuti e degli
obiettivi delle sanzioni applicate
Il paradigma retributivo, incentrato
sulla coazione esterna, non considera
il destinatario dell’azione preventiva
come un interlocutore; non mira a
motivare decisioni per convinzione,
ma a condizionare attraverso il timore
o la neutralizzazione
Il modello ‘conciliativo’

Modello preventivo orientato al
consenso
Il fine è il recupero di chi abbia
trasgredito la legge, attraverso una
rielaborazione critica della condotta
criminosa, confermata da atti
‘riparatori’
“nulla risulta in grado di restituire
autorevolezza a norme giuridiche
disattese, più della decisione
personale di prendere le distanze da
quel comportamento operata dallo
stesso agente di reato”
il rispetto del principio di colpevolezza
non deve più avallare interventi
sanzionatori paradossalmente
indifferenti alle esigenze personali
dell’autore del reato (in quanto
misurati su un’ottica retributiva)

La funzione della colpevolezza, come
categoria dogmatica, è quella di
imporre una considerazione
dell’effettiva situazione umana del
reo e dell’obiettivo del suo recupero
la sanzione deve costituire un percorso
significativo per il soggetto cui è applicata
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Pena pecuniaria - Scuola di Giurisprudenza