Il sistema tedesco e
inglese: spunti per una
possibile valorizzazione
della pena pecuniaria
A.A. 2008-2009
Università degli Studi di Milano – Bicocca
Corso di diritto penale
Melissa Miedico
Ricercatore di diritto penale commerciale
Università Bocconi Milano
[email protected]
La pena pecuniaria in Italia: il
fallimento di un sistema

Le scelte legislative:

La comminatoria congiunta:


La commisurazione:



Nessun ruolo autonomo assegnato alla pena pecuniaria
I limiti del sistema a somma complessiva
La sospensione condizionale della pena pecuniaria
L’esecuzione:

L’ineffettività
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
2
Le statistiche: le condanne

Condanne alla sola pena pecuniaria:


Meno del 50% (Istat: 1996-2004)
Per delitti meno del 40% (Istat: 1999-2004)
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
3
Le statistiche: il pagamento della
pena pecuniaria

La percentuale di archiviazioni a seguito di
pagamento rispetto alle pene pecuniarie
inflitte:

Fra il 3,35% nel 2000 e lo 0,99% nel 2004

Il calcolo è approssimativo (dati completi e
specifici non sono disponibili), ma estremamente
indicativo della totale ineffettività della pena
pecuniaria nel nostro Paese
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
4
Le prospettive


La prospettiva riformista in senso
abolizionista: l’illecito amministrativo
La
prospettiva
riformista
di
rivalorizzazione della pena pecuniaria
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
5
La pena pecuniaria: una possibile
alternativa sanzionatoria

L’esperienza di altri paesi:


La Germania
L’Inghilterra
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
6
La Germania


La scelta a favore della centralità della pena
pecuniaria (1969)
La commisurazione per tassi (1975)
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
7
Le statistiche

Le condanne:


80% circa delle condanne è a pena pecuniaria
(stabilmente dal 1970 ad oggi)
Il diffuso pagamento delle pene pecuniarie
inflitte:

Sempre al di sotto del 10% di tutte le pene
pecuniarie inflitte (ultimo rilevamento 1998) la
percentuale di conversione in pena detentiva (per
omesso pagamento della pena pecuniaria)
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
8
Il modello tedesco di valorizzazione
della pena pecuniaria

Il ruolo autonomo della pena pecuniaria

La comminatoria disgiunta


Il ruolo residuale della inflizione congiunta (0,05% dei
casi nel 1998)
Il ricorso eccezionale alla pena detentiva al di sotto dei
sei mesi
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
9
§ 47 StGB
Casi eccezionali di ammissibilità della pena detentiva
breve
(1) Il giudice infligge una pena detentiva inferiore a
sei mesi solo quando particolari circostanze
relative al fatto o alla personalità dell’autore
rendono indispensabile l’inflizione di una pena
detentiva per l’effetto che può esercitare
sull’autore o per la difesa dell’ordinamento
giuridico
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
10
§ 47 StGB (segue)
(2)
Quando la legge non commina alcuna pena pecuniaria
e non viene in considerazione l’applicazione di una
pena detentiva pari o superiore a sei mesi, il giudice
infligge una pena pecuniaria , a meno che non si renda
indispensabile, per le ragioni del co. 1, l’inflizione della
pena detentiva. Quando la legge commina una pena
detentiva il cui minimo è più elevato rispetto al minimo
ordinario, il minimo della pena pecuniaria viene
stabilito, nei casi del primo periodo di questo comma,
secondo la misura minima della pena detentiva
comminata; al riguardo trenta tassi giornalieri
corrispondono ad un mese di pena detentiva.
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
11
Il modello tedesco

Il modello di commisurazione
Il sistema di commisurazione bifasico o per tassi
giornalieri (§ 40 StGB)
 L’ampia
elaborazione ai fini di una ‘giusta’
commisurazione

Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
12
§ 40 StGB
Determinazione per tassi giornalieri
(1) La pena pecuniaria viene determinata in
tassi giornalieri. Essa ammonta nel
minimo a cinque e nel massimo, se la
legge non stabilisce diversamente, a
trecentossessanta interi tassi giornalieri.
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
13
§ 40 StGB (segue)
(2) Il giudice determina l’importo di un tasso giornaliero
tenendo in considerazione le condizioni personali ed
economiche dell’autore. Di regola, ci si basa sul
guadagno netto che l’autore realizza o potrebbe
realizzare mediamente in un giorno. Un tasso
giornaliero è fissato nel minimo in uno e nel massimo
in cinquemila euro.
(3) Ai fini della commisurazione di un tasso giornaliero
possono essere valutati gli introiti dell’autore, il suo
patrimonio ed altri elementi.
(4) Nella decisione vengono enunciati il numero e
l’ammontare dei tassi
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
14
Il modello tedesco di pena
pecuniaria

L’esclusione della pena pecuniaria dall’ambito di
operatività della sospensione condizionale
§ 56 StGB sulla sospensione condizionale della pena
si applica solo alla pena detentiva.
 Si prevedono in questo caso obblighi, direttive e aiuti
(‘di regola’ per pene detentive superiori a nove mesi
e se il condannato non ha compiuto ancora i 27
anni)

Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
15
Il modello tedesco

L’ammissione dell’ammonizione con riserva di
pena in caso di pena pecuniaria fino a 180
tassi:
§ 59 StGB. Ipotesi eccezionali: 5,8% delle
condanne a pena pecuniaria (nel 1998)
 Anche in questo caso è possibile prescrivere un
periodo di prova

Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
16
Il modello tedesco

La conversione in pena detentiva
Le agevolazioni: la rateizzazione e la sospensione
temporanea
 La conversione in pena detentiva non sospendibile
 Evoluzione: i recenti tentativi di mitigare il rigore
della conversione attraverso l’introduzione di
ulteriori strumenti sanzionatori per i soggetti meno
abbienti

Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
17
Le ricerche sulla recidiva


Ricerca interessante e molto significativa
(risalente agli anni ‘70) in Germania –
Pubblicata nel 1982
Studio della recidiva in caso di condanna a:
pena pecuniaria
 sospensione della condanna
 pena detentiva.

Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
18
Le ricerche sulla recidiva: risultati
Le percentuali di recidiva dopo una prima
condanna:
se a pena pecuniaria: 26%
se pena sospesa condizionalmente: 55%
se a pena detentiva: 75%
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
19
Recidiva e pena inflitta: pena
pecuniaria

In caso di nuova condanna
l’inflizione di una pena pecuniaria:


dopo
Nel 70% circa dei casi la pena inflitta è
nuovamente una pena pecuniaria
Solo nel 13% dei casi la nuova condanna
prevede una pena detentiva
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
20
Recidiva e pena inflitta:
sospensione condizionale

In caso di condanna
sospensione condizionale:


dopo
una
Nel 43% dei casi la nuova condanna è ad una
pena pecuniaria
Nel 23% dei casi la condanna è a pena
detentiva
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
21
Recidiva e pena inflitta: pena
detentiva

In caso di condanna a pena detentiva:


Nel 26% dei casi la nuova condanna è ad una
pena pecuniaria
Nel 51% dei casi la nuova condanna è ad una
pena detentiva
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
22
I risultati a confronto
I condanna
Pena pecuniaria Sospensione
condizionale
Pene detentive
% recidiva
26 %
55%
75%
Tipologia II
70%
condanna:
pena pecuniaria
43%
26%
Tipologia II
condanna:
pena detentiva
23%
51%
13%
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
23
Le statistiche sulla recidiva

Altri fattori che influiscono sulla recidiva:

Fattori socio-personali
Età (fra i 21 e i 29 anni il 39% dei recidivi; oltre i
60 anni solo il 13% dei recidivi)
 Tipologia di reato: la più alta percentuale di rischio
è rinvenibile fra coloro che commettono reati come
percosse, truffa, furto semplice e aggravato.

Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
24
La pena pecuniaria in Inghilterra

Statistiche:


70% circa delle condanne sono a pena
pecuniaria
Ampio ricorso ad altre tipologie sanzionatorie:

Tipologie che prevedono la rinuncia alla sanzione:


Alternative afflittive


Absolute & conditional discharge (10% circa)
Community sentences (10-13% circa)
Il combinarsi di queste sanzioni hanno portato al
ricorso alla sanzione detentiva solo nell’8-10%
delle condanne
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
25
L’attribuzione di un ruolo
autonomo alla pena pecuniaria

Sec. 152 Criminal Justice Act 2003
‘A custodial sentence must only
be
imposed if the offences is so serious that
neither a fine nor a community sentence
would be adequate punishment for it ‘
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
26
La ‘strana’ vicenda della
commisurazione della pena
pecuniaria in Inghilterra



Il sistema per quote introdotto
La reintroduzione del sistema
nel 1993
La standardizzazione di un
molto
basso
di
pena
mediamente inflitta
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
nel 1991
tradizionale
ammontare
pecuniaria
27
Il modello inglese




L’esecuzione
Il dilagare della conversione in pena
detentiva
L’impegno nell’esecuzione delle pene
pecuniarie:
i
probation
officers
(investimenti)
Il
tentativo
di
evitare
l’eccessiva
conversione in pena detentiva: 22.000 nel
1994, 6000 nel 1997, 1000 nel 2002
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
28
La pena pecuniaria: pregi




Importanti vantaggi economici per lo Stato
a fronte di limitati costi di esecuzione
In alternativa alle pene detentive brevi:
non ha gli stessi effetti desocializzanti e
criminogeni
Ridotto tasso di recidiva
Incisiva controspinta nei confronti della
criminalità del profitto
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
29
La pena pecuniaria: difetti




Disparità di trattamento fra abbienti e non
abbienti
L’importanza e i costi della esecuzione
Possibile trasferimento dei contenuti
afflittivi su terzi incolpevoli
Contenuti diseducativi: pena pecuniaria
come prezzo per la libertà
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
30
Il possibile contenimento degli
svantaggi: condizioni



L’attribuzione di una sfera di autonomia
alla pena pecuniaria
Un corretto sistema di commisurazione: i
tassi
Un efficiente sistema di esecuzione della
pena pecuniaria
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
31
Ulteriori spunti per la valorizzazione
della pena pecuniaria


La combinazione con altri strumenti
sanzionatori ‘trattamentali ed educativi’
Il ricorso circoscritto alla pena pecuniaria
nei confronti di soggetti non abbienti o in
condizioni economiche disagiate e la
previsione, in questi casi, di ulteriori
alternative alla detenzione
Melissa Miedico Milano-Bicocca
28.4.2009
32
Scarica

A custodial sentence must only be imposed if the offences is so