Il sistema tedesco e inglese: spunti per una possibile valorizzazione della pena pecuniaria A.A. 2008-2009 Università degli Studi di Milano – Bicocca Corso di diritto penale Melissa Miedico Ricercatore di diritto penale commerciale Università Bocconi Milano [email protected] La pena pecuniaria in Italia: il fallimento di un sistema Le scelte legislative: La comminatoria congiunta: La commisurazione: Nessun ruolo autonomo assegnato alla pena pecuniaria I limiti del sistema a somma complessiva La sospensione condizionale della pena pecuniaria L’esecuzione: L’ineffettività Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 2 Le statistiche: le condanne Condanne alla sola pena pecuniaria: Meno del 50% (Istat: 1996-2004) Per delitti meno del 40% (Istat: 1999-2004) Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 3 Le statistiche: il pagamento della pena pecuniaria La percentuale di archiviazioni a seguito di pagamento rispetto alle pene pecuniarie inflitte: Fra il 3,35% nel 2000 e lo 0,99% nel 2004 Il calcolo è approssimativo (dati completi e specifici non sono disponibili), ma estremamente indicativo della totale ineffettività della pena pecuniaria nel nostro Paese Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 4 Le prospettive La prospettiva riformista in senso abolizionista: l’illecito amministrativo La prospettiva riformista di rivalorizzazione della pena pecuniaria Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 5 La pena pecuniaria: una possibile alternativa sanzionatoria L’esperienza di altri paesi: La Germania L’Inghilterra Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 6 La Germania La scelta a favore della centralità della pena pecuniaria (1969) La commisurazione per tassi (1975) Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 7 Le statistiche Le condanne: 80% circa delle condanne è a pena pecuniaria (stabilmente dal 1970 ad oggi) Il diffuso pagamento delle pene pecuniarie inflitte: Sempre al di sotto del 10% di tutte le pene pecuniarie inflitte (ultimo rilevamento 1998) la percentuale di conversione in pena detentiva (per omesso pagamento della pena pecuniaria) Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 8 Il modello tedesco di valorizzazione della pena pecuniaria Il ruolo autonomo della pena pecuniaria La comminatoria disgiunta Il ruolo residuale della inflizione congiunta (0,05% dei casi nel 1998) Il ricorso eccezionale alla pena detentiva al di sotto dei sei mesi Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 9 § 47 StGB Casi eccezionali di ammissibilità della pena detentiva breve (1) Il giudice infligge una pena detentiva inferiore a sei mesi solo quando particolari circostanze relative al fatto o alla personalità dell’autore rendono indispensabile l’inflizione di una pena detentiva per l’effetto che può esercitare sull’autore o per la difesa dell’ordinamento giuridico Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 10 § 47 StGB (segue) (2) Quando la legge non commina alcuna pena pecuniaria e non viene in considerazione l’applicazione di una pena detentiva pari o superiore a sei mesi, il giudice infligge una pena pecuniaria , a meno che non si renda indispensabile, per le ragioni del co. 1, l’inflizione della pena detentiva. Quando la legge commina una pena detentiva il cui minimo è più elevato rispetto al minimo ordinario, il minimo della pena pecuniaria viene stabilito, nei casi del primo periodo di questo comma, secondo la misura minima della pena detentiva comminata; al riguardo trenta tassi giornalieri corrispondono ad un mese di pena detentiva. Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 11 Il modello tedesco Il modello di commisurazione Il sistema di commisurazione bifasico o per tassi giornalieri (§ 40 StGB) L’ampia elaborazione ai fini di una ‘giusta’ commisurazione Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 12 § 40 StGB Determinazione per tassi giornalieri (1) La pena pecuniaria viene determinata in tassi giornalieri. Essa ammonta nel minimo a cinque e nel massimo, se la legge non stabilisce diversamente, a trecentossessanta interi tassi giornalieri. Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 13 § 40 StGB (segue) (2) Il giudice determina l’importo di un tasso giornaliero tenendo in considerazione le condizioni personali ed economiche dell’autore. Di regola, ci si basa sul guadagno netto che l’autore realizza o potrebbe realizzare mediamente in un giorno. Un tasso giornaliero è fissato nel minimo in uno e nel massimo in cinquemila euro. (3) Ai fini della commisurazione di un tasso giornaliero possono essere valutati gli introiti dell’autore, il suo patrimonio ed altri elementi. (4) Nella decisione vengono enunciati il numero e l’ammontare dei tassi Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 14 Il modello tedesco di pena pecuniaria L’esclusione della pena pecuniaria dall’ambito di operatività della sospensione condizionale § 56 StGB sulla sospensione condizionale della pena si applica solo alla pena detentiva. Si prevedono in questo caso obblighi, direttive e aiuti (‘di regola’ per pene detentive superiori a nove mesi e se il condannato non ha compiuto ancora i 27 anni) Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 15 Il modello tedesco L’ammissione dell’ammonizione con riserva di pena in caso di pena pecuniaria fino a 180 tassi: § 59 StGB. Ipotesi eccezionali: 5,8% delle condanne a pena pecuniaria (nel 1998) Anche in questo caso è possibile prescrivere un periodo di prova Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 16 Il modello tedesco La conversione in pena detentiva Le agevolazioni: la rateizzazione e la sospensione temporanea La conversione in pena detentiva non sospendibile Evoluzione: i recenti tentativi di mitigare il rigore della conversione attraverso l’introduzione di ulteriori strumenti sanzionatori per i soggetti meno abbienti Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 17 Le ricerche sulla recidiva Ricerca interessante e molto significativa (risalente agli anni ‘70) in Germania – Pubblicata nel 1982 Studio della recidiva in caso di condanna a: pena pecuniaria sospensione della condanna pena detentiva. Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 18 Le ricerche sulla recidiva: risultati Le percentuali di recidiva dopo una prima condanna: se a pena pecuniaria: 26% se pena sospesa condizionalmente: 55% se a pena detentiva: 75% Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 19 Recidiva e pena inflitta: pena pecuniaria In caso di nuova condanna l’inflizione di una pena pecuniaria: dopo Nel 70% circa dei casi la pena inflitta è nuovamente una pena pecuniaria Solo nel 13% dei casi la nuova condanna prevede una pena detentiva Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 20 Recidiva e pena inflitta: sospensione condizionale In caso di condanna sospensione condizionale: dopo una Nel 43% dei casi la nuova condanna è ad una pena pecuniaria Nel 23% dei casi la condanna è a pena detentiva Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 21 Recidiva e pena inflitta: pena detentiva In caso di condanna a pena detentiva: Nel 26% dei casi la nuova condanna è ad una pena pecuniaria Nel 51% dei casi la nuova condanna è ad una pena detentiva Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 22 I risultati a confronto I condanna Pena pecuniaria Sospensione condizionale Pene detentive % recidiva 26 % 55% 75% Tipologia II 70% condanna: pena pecuniaria 43% 26% Tipologia II condanna: pena detentiva 23% 51% 13% Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 23 Le statistiche sulla recidiva Altri fattori che influiscono sulla recidiva: Fattori socio-personali Età (fra i 21 e i 29 anni il 39% dei recidivi; oltre i 60 anni solo il 13% dei recidivi) Tipologia di reato: la più alta percentuale di rischio è rinvenibile fra coloro che commettono reati come percosse, truffa, furto semplice e aggravato. Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 24 La pena pecuniaria in Inghilterra Statistiche: 70% circa delle condanne sono a pena pecuniaria Ampio ricorso ad altre tipologie sanzionatorie: Tipologie che prevedono la rinuncia alla sanzione: Alternative afflittive Absolute & conditional discharge (10% circa) Community sentences (10-13% circa) Il combinarsi di queste sanzioni hanno portato al ricorso alla sanzione detentiva solo nell’8-10% delle condanne Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 25 L’attribuzione di un ruolo autonomo alla pena pecuniaria Sec. 152 Criminal Justice Act 2003 ‘A custodial sentence must only be imposed if the offences is so serious that neither a fine nor a community sentence would be adequate punishment for it ‘ Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 26 La ‘strana’ vicenda della commisurazione della pena pecuniaria in Inghilterra Il sistema per quote introdotto La reintroduzione del sistema nel 1993 La standardizzazione di un molto basso di pena mediamente inflitta Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 nel 1991 tradizionale ammontare pecuniaria 27 Il modello inglese L’esecuzione Il dilagare della conversione in pena detentiva L’impegno nell’esecuzione delle pene pecuniarie: i probation officers (investimenti) Il tentativo di evitare l’eccessiva conversione in pena detentiva: 22.000 nel 1994, 6000 nel 1997, 1000 nel 2002 Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 28 La pena pecuniaria: pregi Importanti vantaggi economici per lo Stato a fronte di limitati costi di esecuzione In alternativa alle pene detentive brevi: non ha gli stessi effetti desocializzanti e criminogeni Ridotto tasso di recidiva Incisiva controspinta nei confronti della criminalità del profitto Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 29 La pena pecuniaria: difetti Disparità di trattamento fra abbienti e non abbienti L’importanza e i costi della esecuzione Possibile trasferimento dei contenuti afflittivi su terzi incolpevoli Contenuti diseducativi: pena pecuniaria come prezzo per la libertà Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 30 Il possibile contenimento degli svantaggi: condizioni L’attribuzione di una sfera di autonomia alla pena pecuniaria Un corretto sistema di commisurazione: i tassi Un efficiente sistema di esecuzione della pena pecuniaria Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 31 Ulteriori spunti per la valorizzazione della pena pecuniaria La combinazione con altri strumenti sanzionatori ‘trattamentali ed educativi’ Il ricorso circoscritto alla pena pecuniaria nei confronti di soggetti non abbienti o in condizioni economiche disagiate e la previsione, in questi casi, di ulteriori alternative alla detenzione Melissa Miedico Milano-Bicocca 28.4.2009 32