TITOLO 111- DEl SINGOU CONTRATTI
ART.1823
CAPO XVI
DEL CONTO CORRENTE
1823 Nozione.-// conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare ia un conto i
~iii derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alfa chiusura del conto.
[/saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale
-fina rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
t. Funzione. - Il contratto di conto corrente è stipulato da
ggetti fra i quali intercorrono rapporti di affari continuativi
edetenninano una pluralità di crediti reciproci. Tramite tale
ntratto le parti si obbligano a non esigere i rispettivi crediti,
nettendoli nel conto. In questo modo, opera il meccarùsmo
11a compensazione legale tra le reciproche rimesse. Colui
e; alla scadenza stabilita, ristùterà creditore, potrà esigere il
kjp, Tuttavia, egli ne può fare rimessa in conto corrente, rin•vando automaticamente il contratto (GALGANO, 12, 188).
sultano a proprio credito, dovendo rispettare le scadenze
stabilite. n contratto in esame è caratterizzato dall'elemento snutturale dell'inesigibilità e indisponibilità dei crediti,
il quale vale a differenziarlo dal conto corrente bancario di
cui all'art. 1852 (GALGANO, 12, 189).
3. Obbligo di annotazione.- Nel contratto di conto
corrente le annotazioni delle rispettive rimesse sono obbligatorie, in quanto hanno un'efficacia costitutiva (Cass., 20
febbraio 1998, n. 1846).
2. Inesigi.bilità e indisponibilità dei crediti. - Le parti
,n possono disporre in ogni momento delle somme che ri-
1824
Crediti esclusi dal conto corrente. -Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscet·
>ili di compensazione.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alla rispettive
rprese.
l. Crediti esclusi.- Fra i crediti rimessi in conto corate opera il meccanismo della compensazione legale, per
i. non- possono essere inclusi i crediti non pecuniari e
telli non suscettibili di compensazione in base all'art.
46 (SCOZZAFAVA-GR!Sl, 756).
2·. La- reciprocità.- Il carattere tipico della reciprocità
[contratto di conto corrente emerge chiaramente dal
mma z• della disposizione in esame, il quale disciplina
l'ipotesi in cui le parti stipulanti siano due imprenditori.
Infatti, in tal caso si considerano inclusi nel conto solo i
crediti inerenti all'attività di impresa (FIORENTINO A., 3,
394).
3. Carattere dispositivo.- Tale norma è di carattere
dispositivo-, quindi le parti possono ampliare il novero dei
crediti esclusi dal conto corrente (ScoZZAFAYA-GRISI, 764) o
parzialmente ridurlo (MARTORANO, 4, 62).
1825
Interessi. -Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovve. in mancanza, in quella legale.
I. Decorrenza degli interessi.- Gli interessi iniziano a
correre dal momento in cui là somma diviene disponibi(ScozzAFAYA-GRISI, 771), in qRanto, in base all'art. 1282,
rediti producono interessi in quanto liquidi ed esigibili
ass., 11 dicembre 1990, n. 11786).
2. Carattere dispositivo. - La norma è dispositiva. Le
rti sono libere di stabilire il regime degli interessi. Esse
ssono anche pattuire interessi superiori al tasso legale
:ozzAFAYA-GRISI, 770). Non è necessario che il tasso di
eresse sia puntualmente indicato in cifre, essendo suffi-
ciente un richiamo a criteri prestabiliti, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse (Cass., 21 giugno
2002, n. 9080; parimenti, Cass., l • febbraio 2002, n. 1287;
Cass., ll maggio 1998, n. 4735; Cass., 18 maggio 1996, n.
4605; Cass., 13 marzo 1996, n. 2103).
3. Specialità della norma.- La norma ha carattere speciale, per cui non è applicabile a rapporti di dare e avere
non regolati da una contratto di conto corrente (Cass., 14
febbraio 1980, n. 1065).
1826 Spese e diritti di commissione.- L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissio.e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo
nvenzione contraria.
l. Inclusionenelconto.-Quando un contraente ha sodelle spese per eseguire le operazioni necessarie
effettuare le rimesse, e se le pani non hanno stabilito
~nuto
diversamente, la cifra corrispondente all'importo della
spesa viene inclusa nel conto.
1827 Effetti ed eccezioni dell'inclusione nel conto. -L 'inclusione di un credito nel conto corrente non
:lude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
~A~R~T~·~18=2=8~----------------~L~IB~RO~·~IV_-~D~EL~LE~O~B~B~U~GA~Z~IO_N~I----------------------~1'~Jrll
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,.
Se l'atto è dichiarato nullo, annullato, rescisso
o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.
1. Natura non novativa dell'inclusione.- L'inclusione di un credito nel conto corrente non vale a sanare la
eventuale invalidità deL negozio da .cui il credito stesso deriva. In particolare, il credito in questione subisce la stessa
sorte dell'atto da cui deriva: se l'atto, per es., viene annullato, anche il credito deve· essere eliminato dal conto. sia
che l'annullamento avvenga in un momento preceden; ';.:
alla chiusura ~el.co~to, si~ successivamente (FIO~a.''~
~-· 3, 3_97). Q~d~, l mclusiO~e nel ~onto mm eqUivale allat J
nnuncta ad aZIOni e eccezioni relative all'atto da Cuiri.iStl' ·'il
il credito, ma produce semplicemente l'inesigibili~ '1!1llg,;;~
stesso.
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1828 Efficacia dell.a garan~ia dei c~diti !saitti~ -Se il credit~ incfu~o nel con.to è assistito da u~a:~;:t
ranzia reale o personale, ti correnttsta ha dmtto dt valerst della garanzta per ti saldo eststente a suo ·favore,at{i2:c'!,
chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
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La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale·.
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1. Estensione della garanzia.- La disposizione in esame
conferma ulteriormente la tesi che esclude la novaiione del
credito incluso nel conto corrente. In particolare, nel caso in
cui tale credito sia assistito da una qualunque· gai
questa si trasferisce sul saldo attivo risultante alla chiu5
conto, che può anche essere periodica (SCOZZAFAVA·GRJ$,:
.. >t?~
1829 Crediti verso terzi. -Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di ~n"m;{''j
dito verso un terzo si presume fatta con fa clausola «salvo incasso».
. "·"'In tale caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare:·~..
partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni cotur che· ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dfit.l& ·
anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
·
l. La clausola «salvo incassO».- La clausola «salvo incasso» si considera presunta anche se non espressamente
menzionata nel contratto· (Cass., 14 dicembre 1992, n.
13160), e sempre che le parti non dichiarino una volontà
diversa (Cass., 3 maggio 1979, n. 2546; Cass., 27 novembre
2003, n. 18118). In caso di inadempirnentò del terzo, il cor·
rentista ricevente è garantito: egli può eliminare la· p'·
dal conto oppure agire per la riscossione del credito.
sceglie quest'ultima possibilità, non gli è, comunque;
elusa la facoltà di eliminare la rimessa dal conto, mc
azione infruttuosa (FioRENTINO A., 3, 402; Cass .. lS:ottb
1994, n. 8485).
·
1830
Sequestro o pignoramento del saldo.- Se il creditore di un correntista ha sequestrato a pigna :':
to l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitare, l'altro correntista non può, con nuove rimesse; pregiti .
care le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse, quelle fatte in dipendenza di diritti sorttprima,d,e{(~
sequestro o del pignoramento.
,,,;-~A
Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno:."
di essipuò recedere dal contratto.
·
~· :
l. Effetti del sequestro o del pignoramento. -La disposizione in esame disciplina esclusivamente l'ipotesi
dell'eventuale sequestro o pignoramento del saldo del
conto, non facendo alcun riferimento ai singoli crediti. Il
sequestro o il pignoramento del saldo non ha effetto sul
rapporto di conto corrente, il quale non si scioglie. Tutta·
via, il comma 2 o della disposizione accorda alle parti la
facoltà di recedere dal contratto. Nel caso in cui le parti>:•
non optino per il recesso, al creditore p ignorante o s~, ·
questrante non sono apponibili le rimesse che diminu~r
scano il saldo. Se, invece, il creditore stesso vuole avvanr
taggiarsi delle rimesse che aumentano il saldo, egli èob•bligato a riconoscere anche quelle contrarie (ScoZZAfA'
VA·GRISI, 774).
1831
Chiusura del conto.- La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze sta·
bilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
1. La chiusura periodica del conto. - La chiusura del
conto consiste in un'operazione contabile che porta ad una
verifica concreta dei rispettivi rapporti di dare ed avere
(SCOZZAFAVA·GRJSI, 775). Tale operazione produce il saldo
1832
del conto non viene fatta esclusivamente alla fine del
rapporto di conto corrente, ma avviene periodicamente
durante il rapporto stesso (Cass .. 12 aprile 1980. n.
B3~.
~
Approvazione del conto.- L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersicont·~,
gruo secondo le circostanze.
· ~, .. ;~
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calco!~, pei(J
omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei m est ~alfa~<·
data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per meztD i;,
raccomandata.
:~:
TITOLO 111- DEl SINGOU CONTRATTI
; 1. Specialità della norma. - La disposizione in esame
ova applicazione esclusivamente nell'ambito di un conatto di conto corrente (Cass., 30 luglio 1988, n. 4793).
' 2. Spedizione dell'estratto conto e modalità di conte- Anche se la norma stabilisce che l'estratto connP'''"'"'dl'dut""'" essere spedito per mezzo di rac!Jman<lai;a, la giurisprudenza ha specificato che, se non
discussione sulla tempeStività o meno della
!Q.W[t:>t.d"-''u""•la spedizione è valida anche se è avvenuta
mezzo (Cass., 29 gennaio 1982, n. 575; Cass., 6
, n. 9008): ColUi che riceve l'estratto conto, se
approva, deve specificare le ragioni in relazione ad
annotazione contestata (Cass., 19 luglio 1980, n.
Cass., 27 aprile 1988, n. 3176; Ca:ss., 22 maggio 1990,
· Cass., 7 marzo 1992, n. 2765; Cass., 15 settembre
12169; Cass., 16 novembre 2000, n. 14849). Infatscritturazioni contenute nell'estratto conto·sono assida una presunzione di veridicità, cosicché, solo una
it~!ità2iOile puntuale delle voci può giustificare la dispodi un accertamento contabile da parte del giudice
:s gennaio 1981, n. 23; Cass., l o agosto 1987, n.
f'lncmttestalililiità. - Gli estratti conto non contestati
piena prova delle armotazioni iscritte (Cass.,
2002, n. 6258). In particolare; trascorso il tempo
ART.1833
debito dalla comunicazione dell'estratto conto, se esso non
viene contestato assume il carattere dell'incontestabilità
(Cass., 25 febbraio 2002, n. 2751}. Tuttavia, l'incontestabilità delle risultanze del conto, approvato o non impugnato, non riguarda l'efficacia e la validità dei rapporti
da cUi derivano i rispettivi addebiti e accrediti. Se, per
esempio, un debito è basato su un negozio invalido, questo
non diventa incontestabile, anche se vi è stata approvazione (Cass., l o aprile 1980, n. 2095; Cass.,l4 febbraio 1984,
n. 1112; Cass., 7 settembre 1984, n. 4788; Cass.,l3 gennaio
198~. n,.l78; Cass-... 26 luglio 2001, n, 10186). Quindi, è
sempre possibile far valere azioni od eccezioni relative all'efficacia e validità dei rapporti sostanziali da cui derivano
le singole annotazioni (Cass., 29 gennaio 1982, n. 575;
Cass., 11 settembre 1997, n. 8989).
4. Decadenza. - La decadenza del diritto d'impugnazione, dopo l'approvazione del conto, riguarda solamente
le partite incluse nel conto stesso. Qualora le parti convengano riguardo all'esclusione di determinate partite dal conto, a queste. non è applicabile la disposizione di cui all'art.
1832 (Cass., 30 marzo 1984, n. 2085}. Il termine di decadenza vale anche per il correntista che ha inviato l'estratto
conto, il quale, decorso detto termine, non può più far valere crediti che, per errore, non ha incluso nell'estratto
conto (Cass., lO aprile 1995, n. 4140).
Recesso dal-contratto.- Se il contratto è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere
ad ogni chiusura del conto, dandone preawiso almeno dieci giorni pnma.
d'inabilitazione, d'insolvenza, o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli
!bann'n d.rtrtto di recedere dal contratto;
:ons:do,g/imE!nto del contratto impedisce .l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo
rrrr, .. ,.., .. ,•• , che alla scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1831.
di·.intPrt1iz,;nn'P.
dal conto corrente a tempo indeterminato
La disposizione in esame regola, al primo comdal contratto di conto corrente a tempo inde(ma rientra nella disposizione .anche il caso del
a tempo determinato che diventa a tempo indequando, alla chiusura del conto, non viene chie·pagarneJlto del saldo).· Alle parti non è consentito
convenzionalmente la possibilità di recesso uniIl recesso provoca lo scioglimento del contratto,
le parti, da quel momento non possono più annotarimesse e computare interessi o somme a titolo dì
(SCOZZAFAVA·GRISI, 796). ma il pagamento del saldo
essere chiesto solo alla scadenza.
.'.\: 2. Recesso ed estinzione.- Il secondo comma della di..· sposizione in esame prevede i casi di interdizione, di ina bi·lftàzione e di morte di una delle parti. In tali ipotesi, il con-
tratto non si estingue automaticamente. Quindi, se non
viene esercitato il diritto di re cesso il rapporto continua con
gli eredi del correntista defunto o con il rappresentante dell'incapace (ScoZZAFAvA-GRISI, 797). Inoltre, l'articolo prevede anche l'ipotesi in cui uno dei correntisti risulti in stato di
insolvenza. Anche al verificarsi.di tale eventualità è necessario l'esercizio del diritto di recesso per ottenere lo scioglimento del contratto (Cass., 3 dicembre 1968, n. 3868). Per questo
motivo, l'ipotesi di insolvenza va: tenuta distinta dai casi di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria di una delle parti, per cui la scioglimento del contratto opera di diritto. Inoltre, alle ipotesi previste dalla disposizione di cul al comma 2° dell'art. 1833, si
aggiunge quella di fusione dì società, la quale porta all'estinzione delle società fuse o di una di esse, provocando, di conseguenza, l'estinzione di una persona giuridica, parte del
contratto di conto corrente (ScoZZAFAVA-GRISI, 798).
ART.1834
LIBRO IV- DELLE OBBLIGAZIONI
162\
CAPO XVII
DEI CONTRA TII BANCARI
SEZIONE l
DEI DEPOSITI BANCARI
l
1834 Depositi di danaro.- Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista 1~
proprietà, ed è obbligata a restituir/a nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto avveni
a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preawiso stabilito dalle parti o dagli usi.
.•
Salvo patto contrario, i versamenti e i pre/evamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costi~
tuito il rapporto.
'
-l
.j
I. Natura del contratto. - Il deposito di denaro è una
particolare figura di deposito, per cui il depositario è sempre e necessariamente una banca. Il contratto di cui all'art.
1834 si costituisce mediante la consegna di una somma di
denaro alla banca, che ne acquista la proprietà con la facoltà di servirsene, rimanendo comunque obbligata a restituire il tantun.dem, ossia altrettanto denaro della stessa specie
monetaria (GALGANO, 12, 187). Il deposito di denaro è un
deposito irregolare (GALGANO, 12, 187; Cass., 17 febbraio
1966, n. 493], ma ha una particolarità che lo distingue, allo
stesso tempo, da quest'ultimo: il deposito bancario di denaro si caratterizza per il fatto di essere un contratto ad esecuzione continuata, quindi, il depositario può effettuare
successivi versamenti e prelevamenti senza dover stipulare ogni volta un nuovo contratto (GALGANO, 12, 188).
2. Classificazione.- Se il depositante può richiedere in
qualsiasi momento la restituzione della somma, nel rispetto del periodo di preavviso eventualmente stabilito dalle
parti o dagli usi, il deposito è detto «libero>>. Altrimenti, se
viene fissato un termine per la restituzione, si parla di deposito «Vincolato» (GALGANO, 12, 187).
3. Compensazione.- I versamenti ed i prelevamenti
effettuati nell'ambito di un deposito bancario costituiscono atti di un unico rapporto, mediante ì quali il cliente varia
l'entità della somma depositata. Quindi, in questo casoJ
non si può parlare di compensazione di debiti e crediti re,:
ciproci, poiché questi non derivano da distinti rapporti in-l
tercorsi fra banca e cliente (MOLLE, 132).
•
4. Localizzazione del rapporto.- In base al secondo]
comma della disposizione in esame, le operazioni di versa~A
mento e prelevamento devono effettuarsi, salvo patto con~ j
trario, nei locali della banca in cui il rapporto fra il cliente e.<Ì
la banca stessa si è costituito. Tuttavia, il fatto che la con- ·l
segna del denaro, a titolo di versamento, avvenga fuori an- ;
ziché dentro i locali della banca, è del tutto irrilevante. Infatti, il versamento è comunque valido se la consegna si
esegue a persona incaricata a ricever!a, inserita nell'organizzazione della banca (Cass., 16 dicembre 1991, n. 13547;
Cass., 6 febbraio 1998, n. 1224).
S. Interessi.- La banca è tenuta a corrispondere gli interessi sulle somme depositate, in mancanza di una diversa disposizione delle parti, nella misura legale (Cass .. 22
giugno 1972, n. 2055; Cass., 25 novembre 2003, n. 17945).
6. Capacità a contrarre.- Il deposito bancario è atto di
ordinaria amministrazione (MoLLE, 114], quindi il suo
esercizio è consentito a ciascun genitore disgiuntamente
(art. 320, comma l in caso sia stato coinvolto un minore.
0
)
1835 Libretto di deposito a risparmio.- Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i preleva menti si devono annotare su/libretto.
Le annotazioni su/libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena
prova nei rapporti fra banca e depositante.
È nullo ogni patto contrario.
l. Caratteristiche e funzione.- !l libretto di deposito a
risparmio serve a documentare il deposito bancario e deve
essere presentato ogni volta che il cliente intende effettuare operazioni di versamento o di prelevamento (Cass., 16
dicembre 1991, n. 13547), affinché la banca vi possa annotare tali operazioni (GALGANO, 12, 190; Cass., 4 marzo
1993, n. 2641).
Esistono quattro tipi di libretti di deposito: nominativi.
nominativi ma pagabili al portatore, al portatore e al
portatore contrassegnati da un nome (Cass., 16 dicembre
1991, n. 13547). Sono documenti di legittimazione, e quindi inidonei alla circolazione, i libretti nominativi e quelli
nominativi ma pagabili al portatore (Cass., 6 febbraio
1961, n. 241; Cass., 22 giugno 1968, n. 2070; Cass., 21 novembre 1970, n. 2467; Cass., 2 febbraio 1989, n. 651; Cass.,
12 gennaio 1995, n. 536). Invece. per quanto riguarda il
libretti al portatore e quelli al portatore contrassegnati da
un nome si parla di veri e propri titoli di credito. i quali
soddisfano l'esigenza di mobilizzazione del credito l GAL·
GANO, 12, 288; Cass., 23 febbraio !973, n. 527; Cass. !l no·
vembre 1982, n. 5949; Cass., 16 senembre 1986, n. 5618;
Cass., 24 febbraio 1986 n. 1111; Cass., :2 gennaio !995. n.
336; Cass., 9 giugno 2000, n. 7869). La aiiferente classifiCa·
zione e nature dei libretti di deposito l1a, ovviamente. anche conseauenze pratiche. Il possessore di un libretto 00 ~
o
li. dl
minativo ma pagabile al portatore assume la qua ta
semplice adiecrus solutionis causa (addetto a ricevere 1a
prestazione), mentre, titolare del credito rimane l'intes~a­
tario del libretto (MoLLE, 101). Di conseguenza, se il tno :·
re si oppone all'adempimento della prestazione a colUI c =
1
esibisce il libretto, la banca deve rifiutarsi d! etfettuar~ r
prestazione stessa (Cass., 22 giugno 1968, n. 2074). ~­
quanto riguarda, invece, il libretto al portatore. esso le~r­
uma 11 possessore alla riscossione: la semplice tradztzo P ns
feziona il trasferimento, costituendo in capo al!'acczpz: [·
tale legittimazione. Di conseguenza, l'esibitore e !l sogoe
1625
TITOLO Ili- DEl SINGOU CONTRATTI
to nei cui confronti la banca può pagare, liberandosi così
dalla propria obbligazione (Cass., 22 maggio 1998, n.
5131; Cass .. 23 febbraio 2000, n. 2058).
2. Ambito dell'efficacia probatoria delle annotazio-
ni.- Il secondo comma dell'articolo in esame dispone che
le annotazioni presenti sul libretto si devono presumere
come dovute al depositante. Tuttavia, è sempre possibile
provare che una determinata oper azione, sia di versamento che di prelevamento, è stata effettivamente esegmta,
seppur non annotata sul libretto (Cass._. 4 marzo 1993, n.
2641; Cass., 15 gennaio 2000, n. 422; Cass., 27 settembre
2002, n. 14014). Inoltre, le annotazioD;i firmate apposte nel
libretto fanno piena prova soltanto nei rapporti fra banca e
depositante. Di conseguenza, se, in una controversia in cui
sia coinvolto un deposito bancario a risparmio di un cliente
deceduto, la banca è del tutto estranea alla lite, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1835 [Cass., 9luglio
1965, n. 1434). L'efficaciaprobatoria è attribuita esclusivamente alla firma dell'impiegato [Cass., 4 marzo 1978, n.
1082). Questa norma, avendo natura eccezionale, in quanto norma limitativa della prova, non può essere applicata
analogicamente ai casi non previsti tassativamente (Cass.,
17 febbraio 1966, n. 493; Cass., 23 giugno 1972, n. 2089).
3. Il principio dell'apparenza.- La disposizione di cui
all'art. 1835 è diretta a tutelare l'affidamento dei clienti nei
confronti di impiegati che, nel normale svolgimento del-
ART.1836
l'attività bancaria, sono apparentemente idonei al servizio
che svolgono [Cass.,4 marzo 1978, n. 1082; Cass., 16 dicembre 1991, n. 13547; Cass., 16 aprjle 1996, n. 3585; Cass., 6
febbraio 1998, n. 1224); anche se, effettivamente, non sono
addetti a tale servizio [MOLLE, 97). Tuttavia, il principio dell'apparenza trova un limite nel principio di buona fede
[Cass., 4marzo 1993, n. 2641; Cass., 16 aprile 1996, n. 3585).
4. Localizzazione del rapporto.- Il versamento di denaro all'impiegato che appare addetto al servizio, effettuato nei locali immediatamente adiacenti alla banca, è assolutamente valido quando successivamente l'impiegato riconsegna al cliente i! libretto con le annotazioni firmate. La
banca è tenuta a farsi carico dei versamenti annotati, indipendentemente da un eventuale appropriazione del denaro da parte dell'impiegato [Cass., 16 dicembre 1991, n.
13547, Cass., 16 aprile 1996, n. 3585).
5. Inderogabilità.- L'art. 1835 si chiude stabilendo che
«ogni patto contrario è nullo». ln questo modo si sancisce la
inderogabilità assoluta delle disposizioni contenute nei commi precedenti. In particolare, ponendo in correlazione le disposizioni di cui al primo e secondo comma con la sanzione
di nullità prevista dal terzo comma, ne deriva l'impossibilità
di pattuire una forma di documentazione delle operazioni effettuate diversa da quella dell'annotazione sul libretto e quella di privare di efficacia probatoria legale le annotazioni presenti sul libretto (Cass., 4 marzo 1993, n. 2641).
1836 Legittimazione del possessore.- Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che
senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il
depositante.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito paga bile al portatore sia intestato al nome
di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
l. Classificazione e natura dei libretti di deposito a rispannio.- Il primo comma dell'articolo in esame stabilisce
che la banca è liberata se paga al presentatore del libretto
senza dolo o colpa grave. Ciò significa che essa ha l'onere di
identificare il presentatore stesso tutte le volte in cui le circostanze sono tali da far sorgere un sospetto [MOLLE, 136). In
Particolare, la banca dovrà tenere tale componamento di
fronte alla presentazione di un libretto, sì pagabile al portatore, ma contrassegnato con il nome di una determinata person~ o in altro modo, al fine di escludere la colpa grave in caso
dtpagamento a persona diversa dal titolare (Cass., 25 ottobre
1967, n. 2634; Cass .. 3 maggio 1999. n. 4389).
Nell'ipotesi di cui al comma 2 a dell'art. 1836. per poter
sr~bilire se, nel caso concreto. ricorre la figura del libretto
nominativo pagabile anche al pol1atore o quella del libretto al portatore, è necessario accertare la comune intenzione delle parti e verificare se esse abbiano voluto indicare il
nome per dare un'intestazione al libretto ovvero per contrassegnare meglio il libretto medesimo [Cass .. 2 febbraio
1989, n. 651).
In particolare. se si tratta di libretto al portatore, l'indicazione di un nome o l'apposizione, nella parte riservata
all'intestazione, di una sigla, di un numero, di un nome di
fantasia, di una combinazione di lettere o numeri; [Cass.,
l l novembre 1982. n. 5949 J, si considera predisposta solo
al fine di consentire alla banca una corretta tenuta della
contabilità (Cass., 22 giugno 1968, n. 2074; Cass., 24 febbraio 1986, n. 111; Cass., 2 febbraio 1989. n. 651).
1837 Libretti in favore di minori.
Abrogato dall'art. 11, 1. 8 marzo 1975, n. 39 .
. 1838 Deposito di titoli in amministrazione.- La banca che assume il deposito di titoli in amministrazton.e ~eve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o
~~rt/ ;t mborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei
lrlttt Inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
bSe per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione,
1
~l'anca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi
: uopo occorrenti. In mancanza di istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante
mezzo di un agente di cambio.
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1626
~
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso d 1/
spese necessarie da essa fatte.
ee
È nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria dilig
~
a
l. Natura.- Il contratto di deposito di titoli in amministrazione è un contratto misto di deposito e di mandato,
per cui la banca, che riceve i titoli in custodia, è anche incaricata dell'esercizio dei diritti inerenti ai titoli stessi, ricevendo in cambio un compenso (GALGANO, 12, 204).
2. Oggetto del contratto.- Oggetto del contratto di deposito di titoli in amministrazione possono essere azioni,
obbligazioni, titoli del debito pubblico (GALGANO, 12, 204),
ma anche titoli individuali, come cambiali e assegni (MOL·
LE, 589).
3. L'attivitàdi amministrazione.- La diligenza che la
banca deve osservare nell'attività di gestione, non è semplicemente quella del buon padre di famiglia, bensì quella
tecnica dovuta dal debitore qualificato (Cass., 28 luglio
1948, n. 1271). L'attività di amministrazione può avere un
ampio contenuto, avendo l'elencazione di cui al primo
comma della disposizione in esame solo valore esemplifi.
cativo (MOLLE, 590). Quando la banca deve necessariamente agrre come rappresentante del depositante (ad e
nel caso di amministrazione di titoli nominativi], si ritie;·
che non occorra un'apposita procura, poiché essa si consi:
der a conferita al momento dell'assunzione del deposito in
amministrazione (MoLLE, 594).
Gli adempimenti che la banca deve eseguire si distinguono in attività che essa può attendere da sola e attività
che necessitano di istruzioni da parte del cliente, poiché
comportano atti di disposizione del patrimonio (Mout,
591). Di conseguenza, la banca ha l'obbligo di tenere informato il depositante sugli atti compiuti sui titoli (Cass., 19
aprile 1973, n. 1137) e di richiedere, ove necessari0, istruzioni e mezzi al cliente, sul quale grava l'onere di fornire le
une e gli altri. L'inosservanza di tale onere comporta, per i
diritti di opzione, il potere-dovere della banca di parli in
vendita.
SEZIONE Il
DEL SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETIE DI SICUREZZA
1839 Cassette di sicurezza.- Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per
l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
l. Natura del contratto. - Il servizio accessorio delle
cassette di sicurezza, fornito dalla banca, deriva da un contratto di locazione (GALGANO, 12, 203; Cass., 27 luglio 1976,
n. 2981; Cass., 7 maggio 1992, n. 5421; Cass., 12 maggio
1992, n. 5617).
2. Obbligazioni della banca. - La banca si obbliga,
verso il pagamento di un canone, a consentire al cliente,
con il quale ha stipulato il contratto in esame, l'uso della
cassetta messa a sua disposizione ed a mantener la idonea
al! 'uso convenuto, che è quello di preservare gli oggetti riposti nella cassetta dal pericolo di furti, incendio, provvedendo alla custodia dei locali entro i quali le cassette sono
situate (GALGANO, 12, 203; Cass., 24 gennaio 1997, n. 750;
Cass .. 23 febbraio 1995, n. 2067; Cass., 7 maggio 1992, n.
5421). L'obbligo di custodia è parte foudamentale delle obbligazioni incombenti alla banca [Cass .. 2 marzo 1995, n.
2397). La banca è tenuta ad una diligenza professionale,
valutata con riguardo alla uatur a dell'attività esercitata
(Cass., 7 marzo 2003, u. 3389).
3. Responsabilità della banca.- L'unica circostanza
che libera la banca da responsabilità per perimento o danneggiamento della cassetta è il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile ed inevitabile (Cass., 27 luglio 1976, n.
2981: a questi effetti è stato considerato caso fortuito l' ailuvione dell'Arno; Cass .. 10 marzo 1980, n. 1605). Tuttavia,
anche in caso di evento fortuito, la banca, se ricorre una
sua colpa è responsabile dei danni subiti dal cliente (Cass.,
lO marzo 1980, n. 1605). Il fatto in sé della rapina o del
furto non liberano la banca da responsabilità (Cass., 14
febbraio 1987, n. 1635; Cass., 18 gennaio 1985, n. 135;
Cass., 27 agosto 1997, n. 8065; Cass., 7 maggio 1992, n.
5421). Anzi, stante la previdibilità di tale evento, esso non
costituirebbe caso fortuito (Cass .. 4 aprile 2001, n. 4946).
Non sono ammesse clausole che escludono la responsabi·
lità della banca anche per dolo o colpa grave, in quanto
costituiscono violazione dell'art.1229 (Cass., 3 novembre
1989, n. 4604; Cass., 29 marzo 1976, n. 1129; Cass., 12
maggio 1992, n. 5617; Cass .. l o luglio 1994, n. 6226; Cass.,
l o luglio 1994, n. 6225; Cass., Il agosto 1995, n. 8820;
Cass., 24 gennaio 1997, n. 750; Cass .. lO febbraio 1998, n.
1355; Cass .. lO settembre 1999, n. 9640; Cass., 4 aprile
2001. n. 4946; Cass., 7 marzo 2003, n. 3389). È tale anche
la clausola che addossa al cliente l'onere di non superare
un determinato valore dei beni da immettere nella cassetta
di sicurezza, in quanto produce l'effetto di limitare la re·
sponsabilità della banca e quindi risulta in contrasto con
l'articolo in questione (Cass .. 4 aprile 2001. n. 4946).
4. Accertamento del danno.- E ammessa la prova per
presunzioni semplici del danno subito dal cliente, in caso
di sottrazione del contenuto della cassetta (Cass .• 13 mag·
gio 1982, n. 3000). È ammessa anche la prova testimoniate
(Cass., lO settembre 1999, n. 9640), ma è necessario che I
iatti oggetto di prova non siano indicati in modo generico
(Cass .. 29 settembre 1999, n. 10807).
1840 Apertura della cassetta. -Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita
singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
("
162~7_______________________T~I~TO~L~O_I_II-~D~E~IS_IN_G_O_L~IC~O_N_T~RA~TI~I__________________A~R~T~·~1~84~1
In caso di morte dell'intestata rio o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non
può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
1. Effetti della eventuale intestazione a più persone.
_Dall'intestazione di una cassetta di sicurezza a più persone si desume una presunzione semplice di comproprietà
delle cose depositate (Cass., 20 settembre 1979, n. 4823;
cass., 29 novembre 1986, n. 7054).
2. Prova della contitolarità e prova contraria. per provare la contitolarità di una cassetta di sicurezza è sufficiente la presentazione di ricevute di pagamento del canone da cui risulti la intestazione a più
persone (Cass., 29 novembre 1986, n. 7054). La prova
contraria relativa solo ad alcuni dei beni contenuti
nella cassetta di sicurezza, non fa venire meno la pre-
sunzione di comproprietà degli altri beni (Cass .. 26 febbraio 1993, n. 2453).
3. Apertura della cassetta. - L· apertura della cassetta
ad opera di un soggetto diverso dall'intestatario, senza autorizzazione, non si ritiene ratificata dal costante e prolungato
comportamento inattivo dell'intestatario (Cass., 13 maggio
1982, n. 3000). Qualora vi siano più delegati all'apertura, essi
possono accedere disgiuntamente alla cassetta, salvo il caso
in cui l'intestatario abbia previsto per iscritto la partecipazione congiunta all'operazione. La banca, da parte sua, è tenuta
ad accertare l'identità di colui che si presenta per l'apertura
della cassetta, quale soggetto autorizzato.
1841 Apertura forzata della cassetta.- Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestata rio e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire
la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con awiso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.
11 tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la
vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.
1. Apertura forzata della cassetta.- Alla scadenza del
contratto, se l'intestatario, anche in seguito all'intimazione
della banca, non restituisce la cassetta liber andala del contenuto,la banca procede all'apertura forzata (MoLLE, 634).
L'apertura forzata è permessa anche quando terzi sono autorizzati a prelevare il contenuto della cassetta e l'intesta-
tario rifiuti la consegna della chiave, o questa non si trovi.
L'apertura forzata può avvenire anche quando il cliente,
avvertito dalla banca circa l'intenzione di trasportare le
cassette in altro luogo, non si adoperi per il ritiro del contenuto della cassetta a sua disposizione, dopo aver comunicato di voler recedere dal contratto.
SEZIONE 111
DELL'APERTURA DI CREDITO BANCARIO
1842 Nozione.- L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
l. Natura e funzione.- L'apertura di credito, nota anche come «fido>> o <<castelletto>>, è un contratto bancario
consensuale. Si distingue dal mutuo in quanto per la sua
conclusione non è necessaria la consegna della somma
di denaro all'accreditato, come richiesto nel mutuo che è
contratto reale, e produce soli effetti obbligatori e non
reali, come invece avviene nel mutuo (GALGANO, 12, 171;
Cass., 12 gennaio 1968, n. 74; Cass., 13 dicembre 1969,
n. 3956; Cass., 6 maggio 1969, n. 1539; Cass., 4 febbraio
2000, n. 1225). La funzione del contratto di apertura di
credito consiste nella immediata messa a disposizione
del cliente della somma accreditatagli, il quale può poi
decidere liberamente come e quando utilizzarla effettivamente (Cass., 4 febbraio 2000. n. 1225; Cass., 30 gennaio 1998, n. 970).
2. Prova dell'esistenza del contratto. - Il contratto di
apertura di credito non richiede la forma scritta ad substantiam. È ammessa la prova testimoniale della sua esistenza, in
presenza di un principio di prova scritta, quali, per esempio gli
assegni emessi dal cliente (Cass., 21 dicembre 1988, n. 6974).
La prova della sua stipulazione può risultare anche da fatti concludenti (Cass., 8 gennaio 2003, n. 58). Non costituisce prova
dell'esistenza di un contratto di apertura di credito o di una sua
modificazione quantitativa, per fatti concludenti. la mera tolleranza, da parte della banca, di una situazione di scoperto, la
quale deve essere valutata caso per caso (Cass., 7 ottobre 1970,
n. 1832; Cass., 25 ottobre 1977, n. 4563; Cass .. 9 febbraio 1979.
n. 902; Cass., 3luglio 1987, n. 5819; Cass., 11 marzo 1992, n.
2915; Cass., 5 dicembre 1992, n. 12947; Cass., 4aprile 1998, n.
3487; Cass., 28luglio 1999. n. 8160).
. 1843 Utilizzazione del credito.- Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte
il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il
rapporto.
l. Tipologia.- L'apertura di credito è, normalmente, in
conto corrente: se il cliente preleva l'intera somma accredi-
tatagli e, in seguito, la restituisce, il contratto non si estingue. Infatti, egli può effettuare nuovi prelevamenti dalla
l
j
~A=R~T~·~1~8~~~--------------------=LI~BR~O~I~V_-~D~EL=L~E~O~BB~L~IG=A~Z~IO~N~I------------------------~1628 ~
somma ripristinata senza che per fare ciò debba stipularsi
un nuovo contratto (GALGANO, 12, 191). Se, invece,
l'apertura di credito non è in conto corrente, quando il
cliente, dopo aver prelevato l'intera somma accreditata,
la restituisce, il contratto si estingue (Cass., 12 gennaio
1968, n. 74).
2. Modalità di utilizzazione. - La disposizione
della somma di denaro può avvenire, oltre che attraverso prelievi, anche con operazioni di natura diver·
sa, quali, per esempio, i pagamenti a terzi su ordine
dell'accreditato o assegni bancari (Cass .. 30 marzo
1967, n. 690).
3. Le obbligazioni dell'accreditato.- L'accreditat .
tenuto a corrispondere una provvigione alla banca, in~·~
pendentemente dall'utilizzazione della somma. come co~.
spettivo per la sua messa a disposizione del credito (MoLLE,
176). La provVIgiOne non comprende eventuali spese ct·
commissione sostenute dalla banca per deter~inate opera~
ztoru effettuate m esecuzwne del rapporto, qumdi l' accreditato è tenuto al rimborso. Inoltre, egli deve corrispondere
gli interessi che maturano esclusivamente sulle somme utilizzate (MOLLE, 177). L'obbligazione di restituzione a can.
co del cliente sorge solo se e nella misura in cui egli utilizza
la somma accreditata (GALGANO,l2,191; Cass.,24febbraio
1986. n. 108~; Cass., 14 dicembre 1981. n. 6594].
1844 Garanzia.- Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue
prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del
garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
l. Ambito e durata della garanzia.- Quando l'apertu·
ra di credito è assistita da un garanzia. questa copre tutti i
crediti che nascono in esecuzione del contratto. Si tratta,
però, di una garanzia per un debito futuro, in quanto la
garanzia diventa attuale dal momento in cui la banca può
esigere la restituzione della somme: il che avviene solo alla
chiusura del conto (MOLLE, 181). La garanzia non si estin·
gue prima della fine del rapporto, neppure se il cliente ha
integralmente restituito le somme prelevate (GALGANO. 12,
195).
2. Garanzia fideiussoria.- Se il debitore, non avendo
contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, decade dal diritto di impugnarli (art. 1832], il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca per il pagamento, non può contestare l'ammontare della somma do·
vuta in ordine alla definitività degli estratti (Cass., 1o agosto 1987, n. 6656) e non può contestare neppure se il debitore principale non gli abbia inviato tali estratti (Cass., 7
agosto 1990, n. 7958; Cass., 9 aprile 1984, n. 2262). In caso
di recesso del fideiussore, la sua obbligazione è circoscritta
al saldo del debitore esistente al momento in cui il recesso
medesimo diventa efficace, anche se il debito dell'accreditato, al momento della chiusura del conto, risulti aumenta·
to in dipendenza di operazioni successive. Nel caso in cui,
invece, il saldo finale risulti inferiore a quello esistente al
momento del recesso, si verifica una corrispondente ridu·
zione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della
regola sancita dall'art. 1941, comma 1 o, per cui la fideius·
sione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazionega·
rantita (Cass., 7 marzo 1984, n. 1572; Cass .. 7 novembre
2003, n. 16705].
1845 Recesso dal contratto.- Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di
almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante
preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
l. Natura del recesso ed onere della prova.- Il recesso comunicato dalla banca al cliente è atto recettizio. Pertanto. per avvalersi degli effetti dell'atto. la banca ha l'one·
re di provare il ricevimento della dichiarazione di recesso
[Cass., 14 gennaio 1960, n. 13; Cass .. 7 ottobre 1993, n.
9943; Cass .. 22 novembre 2000. n. 15066).
2. Recesso da contratto a tempo determinato e suoi
eifetti. - Se il contratto di apertura di credito e a tempo
determinato, la banca può recedere. prima della scadenza
del termine, per giusta causa (GALG.~No, 12. 192). Tunavia.
l'an. 1845 fa espressamente salvi i patti contrari stipulati
dalle parti nella loro autonomia contrattuale, quindi, se
espressameme pattuito,la banca può recedere. prima della
scadenza del termine. anche in mancanza di giusta causa
(Cass., 9 novembre 1994, n. 9307).
Dal momento in cui la banca recede dal contratto. il
cliente non può più utilizzare il credito. Per restituire le
somme utilizzate. ed i relativi interessi. il cliente ha a sua
disposizione un termine di almeno quindici giorni (GALGANO, 12. 192; Cass., 22 aprile 1963. n. 1034).
È possibile portare a compensazione il debito del clie[l·
te con un debito della banca verso il cliente stesso l Ca.ss ..
22 aprile 1963, n. !034). In tale ipotesi. il termine di quin·
dici giorni per la restituzione e inmile. non J.ovendo il de·
bitore compiere alcuna operazione al fine di procurarsi le
somme necessarie per estinguere la propria obbligazione
1Cass .. 16novembre2000,n.l4859;.
3. Giusta causa ed onere della orova.- Cosrituisco[IO
giusta causa sia •;icende riferibili al cliente. quali il muta·
mento della sua attività professionale o la sua sopravvenu·
ra insolvenza; ma anche vicende riferibili alla banca stessa.
quale, per esempio, una nuova direttiva della Banca d'Ita~
lia secondo la quale il credito concesso superi la misura dt
quello concedibile (GALGANO, 12, 165). Inoltre. rappresen:
(ano gius(a causa di recesso anche le sensibili variazioni
sopravvenute nelle condizioni di mercato (Cass .. l l giu-
l62~9~----------------------T~IT~O~L~O~I~II_·D~E=I~SI~N~G~O~U~C~O~N~TR~A~TI~I------------------~A~R~T~·~1~846~
1948, n. 1541). Incombe sul recedente l'onere di pro0
fare la sussistenza di una giusta causa di recesso, pena
l'inefficacia del recesso (GALGANO, 12, 194).
in concreto connotati del tutto illegittimi ed arbitrari
(Cass., 21 maggio 1997, n. 4538; Cass., 14luglio 2000, n.
9321; Cass., 22 novembre 2000, n. 15066).
4. Recesso da contratto a tempo indeterminato e suoi
effetti.- Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto mediante preavviso. In
mancanza di clausole contrattuali o di usi, il termine di pre·
avviso è di quindici giorni. Il cliente può, entro il termine di
preavviso, uùlizzare ancora il credito (GALGANO, 12, 165). Il
termine previsto per il preavviso, oltre a poter essere convenzionalmente stabilito (Cass., 7 ottobre 1993, n. 9943), poteva
essere fissato, anteriormente alla introduzione della discipli·
na sui contratti del consumatore (art. 25, l. 6 febbraio 1996,
n. 52), anche in un solo giorno (Cass., 21 febbraio 2003, n.
2642). Inoltre, poteva essere legittima anche la previsione
dell'operatività immediata del recesso comunicato alla con·
troparte (Cass., 23 novembre 1993, n. 11566).
Tuttavia, il recesso ad nutum è illegittimo, e censurabi·
le alla luce del principio della buona fede, qualora assuma
5. Recesso ad nutum ed onere della prova. - Quindi,
in caso di recesso ad nutum di una parte, è l'altra che, per
impedire l'effetto risolutivo del recesso, deve provare che
esso è privo di ogni plausibile ragione giustificatrice e perciò contrario alla buona fede nell'esecuzione del contratto
bancario (GALGANO, 12, 194).
6. Obbligo di recesso da parte della banca.- I principi
di correttezza e di buona fede impongono alla banca di recedere dal contratto di apertura di credito nel caso in cui la
prosecuzione del rapporto principale comporti, per il fideiussore receduto, un ingiustificato e imprevedibile aumento del rischio, cui egli si era sottoposto prestando la
garanzia, tale da pregiudicare il suo diritto di regresso
(Cass., 28 gennaio 1998, n. 831; Cass., 7 novembre 2003,
n. 16705).
SEZIONE IV
DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA
1846 Disponibilità delle cose date in pegno.- Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci,
la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono
individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
l. Fattispecie. - L'anticipazione bancaria è una sottospecie dell'apertura dì credito garantita (GALGANO, 12, 195;
Cass., 14 giugno 2000, n. 8089), contraddistinta dal fatto che
la garanzia offerta alla banca è costituita da pegni di titoli o di
merci. Così, il produttore di merci, in attesa di trovarne i compratori, può dare le merci o i titoli che le rappresentano in
pegno alta banca e ricevere in anticipo da questa quanto confida di riscuotere dai compratori (GALGANo, 12, 195).
2. La garanzia pignoratizia.- La prestazione della garanzia costituisce elemento essenziale dell'anticipazione
bancaria (Cass., 26 ottobre 1968, n. 2572).
3. Oggetto della garanzia. - In base alla disposizione di
cui all'art. 1846, costituiscono oggetto della garanzia titoli o
merci. Tuttavia, una figura frequente nella pratica è anche il
mutuo o l'apertura di credito garantita da pegno su crediti (GALGANO, 12, 196). L'erogazione di credito da parte di una banca
dietro consegna dei certificati di origine o di conformità di autoveicoli non costituisce anticipazione bancaria su pegno, di cui
all'art. 1846 in quanto la consegna di detti documenti non è
idonea a produrre la perdita del possesso del bene da parte del
debitore, che può ancora disporre della cosa mobile, né, di conseguenza, a costituire il diritto di pegno sull'autoveicolo ai sensi
dell'art. 2786. (Cass., 25 gennaio 1993, n. 851).
1847 Assicurazione delle merci.- La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele
d'uso.
l. Obbligo e responsabilità della banca.- L'obbligo
delta banca di assicurare le merci date in pegno opera solamente in presenza delle circostanze previste dall'art. 1847;
di conseguenza, qualora la banca non ottemperi a tale dovere quando necessario, essa sarà responsabile per l'intero valore delle merci danneggiate (MoLLE, 262).
2. Spese dell'assicurazione.- Poiché l'assicurazione è
stipulata «per conto del contraente>>, le spese sono a suo
carico (MoLLE, 262).
1848 Spese di custodia.- La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.
l. Obbligazione e responsabilità della banca. - La
banca deve provvedere alla custodia delle merci ricevute
~ pegno. Il caso fortuito o la forza maggiore non valgono
~I per sé ad esonerare la banca da responsabilità, occorre no che essa provi il diligente adempimento dei propri do1
veri di custode, e, quindi, l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alla situazione concreta, a scor aggìare fa tti delittuosi, poiché l'eventuale inosservanza di tali doveri
può integrare causa concorrente del verificarsi dell'evento
(Cass., 14febbraio 1987,n. 1635).
ART.1849
LIBRO IV- DELLE OBBLIGAZIONI
2. Anticipazione impropria.- In caso di anticipazione
impropria, in cui la banca ha la disponibilità delle cose pignorate, è essa stessa ad essere interessata alla conserva-
1630
zio ne delle merci, quindi viene meno l'obbligo dell' _ ..
pato di rimborsare la banca delle spese sostenutp , '' 1\llci- .v1 'LLE,
265).
1849
Ritiro dei titoli o delle merci. -Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, puè rit'
re in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle ;rasomme spettanti alla banca secondo le disposizioni dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo r~ ~e.
insufficientemente garantito.
u ti
l. Diritti dell'anticipato.- Il cliente può ottenere la restituzione parziale del pegno a fronte del rimborso parziale della
somma anticipatagli, salvo che il rapporto proporzion
1
fra credi t o e valore delle cose pignorate rislliti mutato (MoLLE, 2~~
1850
Diminuzione della garanzia.- Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispett
a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al creditore un supplemento di garanzia nei term~
n i d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo o quarto comma
dell'articolo 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
1. Obbligazioni dell'anticipato.- Nel caso in cui il valore della garanzia diminuisca almeno dellO% rispetto a
quello che era al tempo del contratto, qualunque sia la causa di tale diminuzione (Cass., 15 giugno 1974. n. 1753),
l'anticipato è tenuto ad integrare la garanzia stessa, a richiesta della banca, entro il termine d'uso (MOLLE, 265). In
alternativa, egli può restituire una parte proporzionale della somma ricevuta: in tal modo viene comunque soddisfatto l'interesse della banca alla conservazione del rapporto
costante fra il credito ed il valore della garanzia (MOLLE,
264).
2. Diritti della banca.- La banca ha la facoltà di chiedere l'integrazione della garanzia, in caso di diminuzione
del suo valore, ed il mancato esercizio di tale facoltà non
comporta la trasformazione della natura del rapporto
(Cass., 15 giugno 1974, n. 1753).
3. Inottemperanza dell'anticipato.- Se il cliente non
ottempera alla richiesta di integrazione delìa g~ranzia, il
contratto si scioglie (MOLLE. 269) e la banca può procedere
alla vendita coattiva delle cose pignorate. solo se il cliente
è a conoscenza della relativa diffida (MOLLE, 264).
4. Vendita delle cose pignorate. - Le parti possono
convenire forme diverse per la vendita delle cose pignora•
te, oltre a quelle previste dal l comma dell'art. 2797, grazie
al richiamo effettuato dall'articolo in esame anche al comma 4° dell'art. 2797 (MoLLE. 279). Le parti possono anche
pattuire l'esonero dalle formalità previste per la vendita; in
particolare, la forma di notifica prevista dal richiamato
comma l o dell'art. 2797, non è prescritta a pena di nullità;
purché una notifica, anche non formale. vi sia (Cass., 13
giugno 1956, n. 2051) e che essa sia pervenuta all'interessato (Cass .. 5 febbraio 1977. n. 496).
1851
Pegno irregolare a garanzia di anticipazione.- Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati
depositi di denaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà
di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei
crediti garantiti. La eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza
dei crediti.
l. Pegno irregolare ed anticipazione bancaria impropria.- Quando le merci. i titoli o anche i depositi di denaro
dati in garanzia non sono individuati. oppure. pur essendo
avvenuta l'individuazione. la banca si è riservata la facoltà
di disporre delle cose r·icevute in pegno. essa ne diventa
proprietaria (pegno irregolare) IG.~LGANO, 12. !96). InqueòtO caso. non è richiesto alcun atto scrilto che dia alla banc,1la facoltà di disposizione. come. invece ..1ccade nell'ancicipazione bancaria propria i MOLLE. 275 l.
2. Oggetto del pegno irregolare.- L ·articolo 111 esame
colltiene un'elencazione tassativa di ciò che può costituire
oggetto di pegno irregolare l MOLLE, 276]. Il pegno di un libreno di deposito bancario, quando sia costiluiw in favore
della banca depositaria. si risolve in un pegno irregolare
delLienaro depositato. denaro che passa automaticamente
in proprietà della banca 1Cass., 29 settembre 1997, n. 9528:
in senso contrario Cass .. 18 giugno 1996. n. 5592).
3. Obbiigazioni della banca.- In quect'J cJso.l'unicJ
obbligazione della banca consiste 11ella r·cstiruzione Je!
rantundem piuttosto che dell'idem corotts r MOLLE. 279). !n
panicol,ue. -i rapponi di dare è di ,wer-e fra '1anca e clie!He
s,1ranno regolali per conguaglio, :enendo ·~·-·-ma del valore
delle merci o dei titoli al tèmpo di scadenza ·Jel credi w !afL
l85l) l GALGANO. 12. 196). La banca non ba alcun obbligO
di custodia o di conservazione. in qua m o essa diviene pro·
prietaria delle cose dale in pegno.
TITOLO 111· DEl SINGOLI CONTRATI!
ART.1852
SEZIONE V
DELLE OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE
1852 Disposizioni da parte del correntista.- Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazio. bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risulm ti a suo credito, salva l'osservan,za del termine di preavviso eventualmente pattuito.
tall
l. Natura e caratteristiche del conto corrente banca·o o di corrispondenza.- Il conto corrente di corrispon~enza è un contratto b~ncario a sé s_tante (GALGANO, 12.
zoo)., non una modahta comune a dJ versi contratti bancari. Si tratta di un contratto misto (Cass., 25 luglio 1972.
11. 2545), nel quale le figure del deposito o dell'apertura
di credito si combmano con quelle del mandato (GALGANP>12, 200). Infatti, quando fra la banca ed il suo cliente
esiste un contratto di conto corrente bancario, a norma
dell'art. 1852, la prima è mandataria del secondo per
l'ésecuzione di incarichi ricevuti dal correntista (Cass.,
z3:gennaio 1979, n. 517; Cass .. 28 giugno 2002. n. 9494;
cass., 10 febbraio 1982, n. 81 S). In particolare, il cliente
può affidare alla banca l 'incasso di crediti, la riscossiOne di
cambiali o di assegni. il pagamento di debiti, l· acquisto e la
vendita di titoli. Uno specifico incarico è quello collegato
al rilascio. dalla banca al cliente, del libretto di assegni:
il cliente, traendo assegni sulla propria banca, altro non
fa se non dare ad essa l'incarico di effettuare pagamenti
a terzi, presentatori del titolo (sotto questo aspetto, il
conto corrente si presenta come convenzione di assegno) (GALGANO, 12, 200). La banca stipula un contratto di
conto corrente bancario con il cliente se quest'ultimo ha,
presso la medesima banca, un deposito bancario o
un'apertura di credito; poiché la banca utilizza. per eseguire gli incarichi ricevuti, ciò che dal conto risulta acredito del cliente. a titoli di deposito o di apertura di credito
(G.~LGANO, 12, 200).
1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.- Se tra la banca e il correntista esistono
più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo
patto contrario.
I. Compensazione legale. -L· articolo in esame preve-
de la possibilità che vengano costituiti più conti con lo stessll'cliente. La compensazione fra i diversi conti opera solamente alla cessazione degli stessi. in quanto il fatto di apriwconti diversi implica la volontà delle parti di render li indìi\endenti l'uno dall'altro durante il loro svolgimento
(MoLLE, 390). Non rientra nel campo di applicazione di
quest'articolo il movimento contabile del conto corrente
c!oy;uto all'accreditamento di somme derivanti dalla vendila> di titoli regolata in conto corrente (Cass., 28 giugno
2002. n. 9494). Infatti. la compensazione legale presuppone che i reciproci crediti derivino da autonomi rapporti giuridici. mentre nel caso del conto corrente di corrispondenza nascono dall'esecuzione di un medesimo rapporto. Il
mandato del cliente alla banca ad incassare i crediti del primo è una modalità del conto corrente di corrispondenza,
ossia del medesimo contratto dal quale nasce il credito della banca verso il cliente (Cass., lO ottobre 1975, n. 2136;
Cass., 27 gennaio 1975, n. 317; Cass., 9 giugno 1983, n.
3951).
1854 Conto corrente intestato a più persone.- Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone,
con
f~oltà per le medesime di compiere operazioni anche separata mente, gli intestatari sono considerati creditori
o
debitori in solido dei saldi del conto.
' 1, Cointestazione congiunta e disgiunta. - Quando
un conto corrente è intestato a più persone si presume che
esse possano operare soltanto congiuntamente, salvo che
le parti abbiano espressamente pattuito il contrario l Cass ..
5 luglio 2000, n. 8961 J.
2. Rapporti fra i correntisti. - I rapporti interni tra i
correntisti sono regolati non dall'art. 1854, che riguarda i
rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall'an. 1298, comma 2 o. in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e
creditori solidali si presumono uguali se 110n risulta diversamente iCass., 18 agosto 1993, n. 8758).
1855 Operazione a tempo indeterminato.- Se l'operazione regolata in conto corrente é a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in
mancanza, entro quindici giorni.
l. Recesso. - ll recesso prodLtce i suoi effetti dal mo~ertto in cui perviene al ciesÙnatario. in •J'k111W è JtlO uni~
terate recetuzm. l\ rèce,1~et1Le e (enuto :,nt·ovi\l'e 11011 solo
l'invio della COI11Ltnicc~zione di recesso. 111:1 anche IJ Sllcl ricezio[le da parre del destinatario 1C1ss .. 30 dicembre: 968.
n.408S; Cass., 22novembre 2000, n. 150661.
Per recedere dal contratto di conto corrente non è richiesta
llllagiusta causa, né una motivazione. TuLtavia enecessario il
preavviso [\el te1mine stabilito dagli usi. o. in mancanza. •e>ntro
qumdtcigiorni. Le pani possono comrattualmeme stabilire il
termine del recesso. sebbene ciò non sia espressameme p re·
·Jisto dc1lL1rticolo in esame. Tale -~iausola deve. pero. essere
dppl'ovata per iscritto. nel caso in cui risulti ves~;J.toria 1C1ss ..
1° marzo 1973.11.-139: Cass .. 9 febbraio 1937.11. 13811
2. Forma del ,-ecesso. - il recesso non e smtooosto .1
forme particolari. mttavia, in caso di diversa dispo~izione
delle pani. la forma da esse stabilita è richiesta .1 pena di
nullità. In gener.1le e comunque suiiiciente una n.on equi?oca manifestazione della volontà di recedere dal rappor-
ART. 1856
LIBRO IV- DELLE OBBUGAZIONI
~~==~--------------~~~~~~==~------------------_1632
to. In particolare, la richiesta del saldo immediato dell'intero scoperto del saldo di un conto corrente può valere
come manifestazione di volontà di recesso (Cass., 26 ottobre 1968, n. 3572). Tuttavia, non è possibile affermare che,
normalmente, la richiesta da parte della banca d.
rimborsata dal correntista delle anticipazioni effe~t essere
suo favore, comporti lo scioglimento del rapporto dyate a
1
corrente (Cass., 9 febbraio 1979, n. 902).
CO·lto
1856
Esecuzione d'incarichi.- La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzion d''
carichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
e InSe l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare del/'
cuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
ese1. Incarichi.- La banca è responsabile per l 'esecuzione degli incarichi ricevuti (Cass., 30 gennaio 1982, n. 588;
Cass., 19 maggio 1987, n. 4550) e per il ritardo nella comunicazione al mandante dell'avvenuta esecuzione degli
stessi (Cass., 6febbraio 1982, n. 693). Rientra nel campo di
applicazione di questa norma anche l'ordine di acquisto di
valuta estera (Cass., 26 febbraio 1998, n. 2079; Cass., 5
maggio 1998, n. 4486).
2. Sostituzione necessaria.- L'articolo in esame configura un'ipotesi di sostituzione necessaria nell'esecuzione
del mandato, ulteriore rispetto a quelle previste nel comma
l" dell'art. 1717 (sostituzione autorizzata dal mandante e
sostituzione necessitata dalla natura dell'incarico) (Cass.,
17 settembre 1993, n. 9584). La sostituzione opera indipendentemente dalla comunicazione fatta dalla banca al
correntista (Cass., 22 ottobre 1969, n. 3450). Tuttavia, non
ogni sostituzione è da ritenersi lecita, ma solo quella operata nei confronti di un submandatario particolarmente
qualificato e di sicuro affidamento, quale appunto un'altra
banca o un "usuale" corrispondente della banca incaricata, che, operando nella piazza dove l'incarico deve essere
eseguito, può agevolmente condurre a termine l'operazione (Cass., 4 aprile 1980, n. 2221).
al proprio sostituto delle istruzioni ricevute all'atto del
ferimento dell'originario mandato (Cass., 25 ottobre ~~~­
n. 3125). ~ ban~a, in caso di sostituzione, è obbligata ad
ass1curars1 che l operazwne venga eseguita dal sostituto
rimanendo in difetto anch ·essa responsabile (Cass., 22 giu:
gno 2001, n. 8524; Cass., 22 apnle 1998, n. 4097; Cass., 13
maggio 1991, n. 5325). Inoltre, ove necessario, la banca
mandataria è tenuta ad attivarsi affinché l'esecuzione dell'incarico (di cui solo il sostituto è responsabile) concreti il
corretto espletamento del mandato, cioè la com:tta realizzazione del vantaggio che con esso il mandante intendeva
perseguire (Cass., 17 settembre 1993, n. 9484). L'avvenuta
sostituzione non esonera la banca mandataria dall'obbligo
di comunicazione dell'esecuzione dell'incaricJ (Cass., 6
febbraio 1982, n. 693).lnfatti, può comunque essere responsabile di inadempimento la banca che, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista per l'incasso di ricevute bancarie, si sia avvalsa dell'opera di altra banca o di
un suo corrispondente, giacché essa risponde del fatto di
non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché
l'esecuzione dell'incarico venga compiuta e del fatto che
dei suoi esiti il mandante venga tempestivamente informato (Cass., 22 giugno 2001, n. 8524).
3. Obbligazioni e responsabilità della banca in caso
di sostituzione.- In caso di sostituzione, la banca mandataria è responsabile per omessa ed inesatta comunicazione
4. Diritto di azione del correntista. - In caso di sostituzione, il correntista può agire direttamente nei confronti
della banca sostituta (Cass., 29 maggio 1951, n. 1347).
1857
1
Norme applicabili.- Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli
1826, 1829e 1832.
l. I diritti di commissione.- Per le operazioni regolate
in conto corrente, i diritti di commissione di cui all'art.
1826 costituiscono il corrispettivo dei servizi prestati dalla
banca.
2. Estratto conto: approvazione ed efficacia. - Il richiamo all'art. 1832 comporta. anche, che l'estratto conto
si intende approvato se non viene contestato nel termine
pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può
ritenersi congruo secondo le circostanze. Le eventuali con·
testazioni sollevate dal cliente devono essere specifiche
(Cass .. 20 agosto 1992, n. 9719; Cass., 22 maggio 1990. n.
4617; Cass .. 21 settembre 1990, n. 9427; Cass., l o agosto
1987, n. 6656).
jG33~--------------------~TI~TO~L~O~I~II~-D~E~I~SI~NG~O~L~I~CO~N~T~R~A~IT~I__________________~A~R~T~·~1~8~5~8
SEZIONE VI
DELLO SCONTO BANCARIO
1858 Nozione-- Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al
cliente /'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito
steSSO·
L Natura.- Il contratto di sconto ha natura di compraendita: il credito del cliente viene venduto alla banca. la
~uale a sua volta corrisponde al cliente, quale prezzo della
vendita. una somma inferiore all'importo nominale del
credito. La differenza fra l'importo nominale del credito e
il minor prezzo corrisposto dalla banca è, appunto, lo
sconto, la deduzione che dà il nome al contratto (GALGANO,
12. 196; Cass., 11 agosto 2000, n. 10689, differente inquacttamento in Cass., 21 gennaio 2000, n. 656). Lo sconto è
un contratto oneroso, perché ad esso lo scontante è indotto
solo dall'intento di conseguire il guadagno dello sconto applicato al valore nominale del credito (Cass., 14 luglio
1975, n. 2780). Lo sconto si differenzia dall'anticipazione
su crediti per il fatto che nell'anticipazione il credito viene
concesso in pegno alla banca, nello sconto ceduto (GALGANO, 12, 196).
2. Forma.- Prima dell'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria, lo sconto era considerato un
contratto a forma libera, così come la procura a concludere
uno sconto non richiedeva alcuna forma (Cass., 17 luglio
1985, n. 4210). Ora, la forma scritta è richiesta a pena di
nullità sia per il contratto di sconto che per la procura allo
stesso (GALGANO, 12, 197).
3. La cessione del credito. - La cessione del credito
costituisce elemento della formazione del contratto. In particolare, la banca diventa proprietaria dei titoli scontati e,
quindi, l'incasso del denaro pagato dal debitore cartolare
soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente (Cass., 7 febbraio 1991, n. 1295; Cass., 16 marzo
1991, n. 2128).
4. Cessione <<salvo buon fine».- La cessione del credito dal cliente alla banca viene effettuata <<salvo buon fine».
Ciò significa che, la banca, mediante la riscossione del credito cedutole, deve ottenere il rimborso della somma anticipata al cliente. Il mancato buon fine del credito ceduto
opera quale condizione risolutiva del contratto di sconto
secondo qualcuno (Cass., 7 febbraio 1991, n. 1295), secondo altri invece sarebbe il trasferimento stesso ad essere sottoposto a condizione sospensiva (Cass., 11 agosto 2000, n.
10689).
S. Il risconto.- La banca può, a sua volta, utilizzare il
credito scontato per scontarlo presso altra banca, dando
luogo al cd. risconto (GALGANO, 12, 198).
6. Figure diverse dallo sconto.- Diverse dallo sconto
sono le operazioni su ricevute bancarie, cioè quietanze di
pagamento firmate dal creditore prima della scadenza del
debito e consegnate ad una banca, la quale invita il debitore ad effettuare il pagamento presso di sé. La banca, ricevuta dal creditore la quietanza, apre a suo favore un credito in conto corrente ed il cliente conferisce alla banca stessa un mandato irrevocabile ad incassare, con accredito nel
suo conto corrente (GALGANO, 12, 199). Lo sconto di ricevute bancarie è diverso dallo sconto, perché il credito del
cliente non viene ceduto alla banca, quindi, tale operazione può essere praticata anche nel caso in cui il credito sia
incedibile (GALGANO, 12, 199).
7. <<Castelletto di sconto» e <<fido per smobilizzo crediti».- Il cd. «castelletto di sconto>> è il contratto con il quale la banca si impegna, nel limite e per il tempo concordati,
a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e
le ricevute bancarie che questo le presenterà e, pertanto,
non implica, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della
<<messa a disposizione>>). Infatti, tale trasferimento avverrà
solo in forza dei singoli negozi di sconto (Cass., 11 settembre 1993, n. 9479). Il fido non rappresenta l'ammontare
delle somme di cui il cliente può disporre (dovendo queste
essere determinate dall'entità degli accreditamenti effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto) ma soltanto il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i
titoli presentati dal cliente stesso (Cass., 30 gennaio 1998,
n. 970).
1859 Sconto di cambiali.- Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la
banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della
somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole <<senza accettazione».
l. Natura. - Nello sconto cambiario, il trasferimento del
credito avviene mediante trasferimento del titolo. Il credito trasferito è solo il credito cartolare. a meno che non il trasferimento del titolo non sia seguito dalla cessione della provvista.
2. Obbligo di restituzione e azione causale.- L'obbligo deì!o scontatario di restituire la somma ricevuta come
anricipazione è sottoposto alla condizione costituita dal
mancato pagamento del credito da parte del debitore prinCipale (Cass., 18luglio 1986, n. 4630; Cass., 24luglio 1964,
n. 2018; Cass., l l maggio 1957. n. 1659; Cass .. 19 novem-
br e 1964. n. 2762; Cass., 17 ottobre 1989, n. 4169; Cass., 15
maggio 1990, n. 4163; Cass., 10 agosto 1990, n. 8128;
Cass., 11 settembre 1993, n. 9479; Cass .. 28 aprile 1995, n.
4718; Cass .. 11 agosto 2000, n. 10689; Cass., 23 settembre
2002, n. 13823; Cass., 20 marzo 2003. n. 4071). La banca
può esperire l'azione causale, nel caso di mancato pagamento da parte del debitore cambiario, oltre che nei confronti dello scontatario, anche verso i precedenti giranti dei
titoli, o ve risulti che essi- pur senza compiere alcun avallo
-abbiano rafforzato la possibilità di buon fine dell'operazione stessa apponendo, a tale scopo e su richiesta della
~A~R~T~-~1~8~6~0------------------~L~IB~R~O~IV~·~D~E~LL~E~O_B_BL~IG~AZ~IO~N~I------------------------~163 4
banca, le firme di girata sul titolo cambiario (Cass., 11 novembre 1982, n. 5973).
Lo scontatario che abbia restituito alla banca le somme
pagate ha diritto di subentrare nei diritti inerenti al credito
incorporato nel titolo (Cass., 15 novembre 1976, n. 4223).
3. Restituzione del titolo. - Nell'esercitare l'azione
contro lo scontatario la banca ha l'onere di offrire in resti·
tuzione il titolo. L'offerta ed il deposito del titolo cambia .
hanno lo scopo di tutelare il debitore contro il pericolo t~
l'esercizio contro di lui dell'azione cambiaria dopo que~
dell'azione causale e di restituire al debitore stesso il titolo
per consentirgli di dare la prova dell'avvenuto pagamento
0
e per metterlo in grado di esercitare le azioni regresso eh
eventualmente gli spettano (MoLLE, 332; Cass., 22 gennai~
1943, n. 134; Cass., 13 novembre 1986, n. 6645).
1860 Sconto di tratte documentate.- La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo
stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso.
I. Natura e caratteristiche. -Lo sconto di tratte documentate è un negozio complesso che sì inserisce nello
schema della vendita su documenti, ma racchiude in sé anche elementi del mutuo e del mandato (Cass., 27 marzo
1979, n. 1768; Cass., 19 novembre 1964, n. 2762). Il venditore dà mandato alla banca, consegnandole i documenti
rappresentativi, di riscuotere il prezzo delle merci presso il
compratore. Da parte sua, la banca anticipa al proprio
cliente l'importo del prezzo da riscuotere, deducendo però
gli interessi (GALGANO, 12, 202). Il trasferimento dei documenti alla banca non rende quest'ultima proprietaria della
merce, né dei titoli rappresentativi (Cass., 27 marzo 1979,
n. 1768). Conseguentemente, l'eventuale perdita della
merce rappresentata dal documento trasferito alla banca,
non può essere posta a suo carico (MOLLE, 347).
2. Obbligazione della banca. - La banca, in virtù del
mandato conferitole, è tenuta a consegnare i documenti
rappresentativi al compratore della merce contro pagamento della tratta.
3. Mandato in rem propria.- Il mandato assunto dalla
banca, oltre a soddisfare l'interesse del mandante relativo
all'esecuzione del contratto di compravendita, è anche un
mandato in rem propria, quindi non può né essere revoca.
to dallo scontatario, né si estingue per la morte o la sopra v.
venuta incapacità o il fallimento dello scontatario stesso
(Cass., 23 gennaio 1964, n. 162; Cass., 30 ottobre 1963, n.
2907).
4. Privilegio del mandatario.- Nell'articolo in esame
il privilegio sulle merci rappresentate dal documento in
possesso della banca è riferito ai crediti della banca stessa
per lo sconto della tratta e quindi, implicitamente, a quello
per la restituzione delle somme anticipate. Il richiamo al
privilegio del mandatario comporta l'applicabilità di tutte
le norme che disciplinano tale privilegio (MOLLE, 349).
Privilegio e ritenzione spettano alla banca anche se non
esiste il credito del traente verso il trattario (Cass., 19 novem·
bre 1964, n. 2762), quindi anche se la vendita è invalida.
5. Privilegio e fallimento.- La realizzazione dei credi·
ti assistiti dal privilegio contemplato dall'articolo in esame
è consentita anche nel corso di una eventuale procedura
concorsuale (Cass., 27 marzo 1979, n. 1768; Cass., 16 giugno 1982, n. 3669).
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